V Commissione - Resoconto di giovedì 18 ottobre 2007

TESTO AGGIORNATO AL 23 OTTOBRE 2007


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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 18 ottobre 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Antonangelo Casula.

La seduta comincia alle 9.40.

Modernizzazione delle amministrazioni pubbliche.
C. 2161-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere su emendamenti).

Lino DUILIO, presidente, avverte che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 12 degli emendamenti riferiti al disegno di legge in oggetto.

Francesco PIRO (Ulivo), relatore, segnala che l'Assemblea ha trasmesso i subemendamenti 0.12.73.100, 0.12.73.101 e 0.12.73.102 all'emendamento 12.73.Ricorda che sull'emendamento 12.73, cui si riferiscono i citati subemendamenti, la Commissione ha espresso parere contrario nella seduta del 18 settembre 2007. Il subemendamento 0.12.73.100 modifica l'emendamento 12.73 nel senso di prevedere che le spese relative ai corsi di formazione siano posti a carico dei partecipanti e il subemendamento 0.12.73.101 sopprime la previsione secondo cui destinatario del ricorso contro il giudizio delle Commissioni mediche locali è il Ministro dei trasporti, anziché la regione o la provincia autonoma competente. Il subemendamento 0.12.73.102 modifica l'emendamento 12.73 nel senso di prevedere in termini facoltativi l'integrazione con psicologi delle commissioni mediche locali per il controllo dei requisiti per il rilascio della patente. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sull'idoneità dei due subemendamenti a superare i profili problematici di carattere finanziario evidenziati con riferimento all'emendamento 12.73. Occorre inoltre valutare l'opportunità di inserire, con riferimento al secondo dei subemendamenti cui si è fatto riferimento, una clausola di invarianza finanziaria volta ad escludere l'emersione di nuovi o maggiori oneri.

Il sottosegretario Antonangelo CASULA osserva che il subemendamento 0.12.73.101 non risulta rilevante sotto il profilo finanziario, mentre ritiene che i subemendamenti 0.12.73.100 e 0.12.73.102 siano idonei a superare le obiezioni mosse in relazione alle conseguenze finanziarie dell'emendamento 12.73.

Gaspare GIUDICE (FI) evidenzia che nella seduta dell'Assemblea di martedì scorso è stato approvato un emendamento sul quale la Commissione bilancio aveva espresso parere contrario. Osserva inoltre, anche richiamando l'intervento svolto in Assemblea dal deputato Boato, che sarebbe opportuna una riflessione sulla efficacia della clausola di invarianza, sollecitata dal relatore anche a proposito del disegno di legge in esame, con cui si prevede che da determinate disposizioni non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ritiene che ambedue i temi da lui evidenziati debbano essere presi in attenta considerazione dalla Commissione, anche a tutela della rilevanza e della dignità del proprio lavoro.

Lino DUILIO, presidente, ritiene assai significative le questioni sollevate dal deputato Giudice. Per quanto riguarda la clausola di invarianza osserva peraltro che essa deve intendersi descrittiva di quella che è l'effettiva portata, sotto il profilo finanziario, delle disposizioni alle quali si riferisce, anziché considerarsi un espediente capace di per se stesso di assicurare l'assenza di oneri ovvero una clausola di stile. Per quanto concerne l'emendamento 8.72 approvato dall'Assemblea con il parere contrario della Commissione bilancio, rileva che diverse volte è accaduto in


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passato che si sia presentata una situazione analoga. La sovranità delle decisioni dell'Assemblea non esime peraltro la Commissione da svolgere in modo rigoroso i proprio compiti. Evidenzia in proposito che i membri della Commissione bilancio hanno espresso un voto contrario sull'emendamento in questione. Rileva, nel caso specifico, che il parere contrario della Commissione bilancio era motivato in modo chiaro e adeguato, dal momento che anche il Governo, in seduta, aveva rilevato che l'emendamento faceva venire meno i sistemi e le garanzie in materia di valutazione del personale con incarico dirigenziale, recepite nella contrattazione collettiva sulla materia, ed escludeva la possibilità di effettuare la decurtazione del trattamento accessorio del dirigente.

Lello DI GIOIA (RosanelPugno) sottolinea, in relazione all'episodio richiamato, che, nel caso specifico, il Governo non ha espresso in Assemblea parere contrario sull'emendamento, al contrario di quanto avesse fatto in Commissione bilancio. Rileva che si tratta di un aspetto molto delicato, che ritiene opportuno segnalare all'attenzione del Governo, anche per evitare che si ripeta in futuro.

Francesco PIRO (Ulivo), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sui subemendamenti 0.12.73.100 e 0.12.73.102;

NULLA OSTA

sul subemendamento 0.12.73.101;

NULLA OSTA

sull'emendamento 12.73 con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
che siano approvati i subemendamenti 0.12.73.100 e 0.12.73.102;
che al medesimo emendamento 12.73, al comma 5, terzo periodo, dopo la parola «integrate», inserire le seguenti «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,»

Conseguentemente, si intende revocato il parere contrario sull'emendamento 12.73 espresso nella seduta del 18 settembre 2007.»

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Legge comunitaria 2007.
C. 3062 Governo, approvato dal Senato.

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2006.
Doc. LXXXVII, n. 2.
(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e conclusione - Relazione favorevole sul disegno di legge comunitaria con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e ulteriori condizioni - Parere favorevole con osservazioni sulla Relazione).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 16 ottobre 2007.

Lino DUILIO, presidente, avverte che entro il termine fissato alle ore 15 di ieri non sono stati presentati emendamenti al disegno di legge comunitaria.

Paolo CIRINO POMICINO (DCA-NPSI) sottopone all'attenzione della Commissione una questione già da lui sollevata in Assemblea in merito agli effetti della clausola di invarianza, per la quale da determinate disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ritiene che tale espressione costituisca soltanto un auspicio generico, mentre è compito specifico della


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Commissione bilancio verificare puntualmente se gli interventi normativi producano nuovi oneri e quantificarne la misura.

Lino DUILIO, presidente, condivide l'esigenza di affrontare la questione, già sollevata nella discussione sul precedente punto all'ordine del giorno, e ribadisce l'esigenza di assicurare che la clausola di invarianza non venga intesa come un espediente retorico. Rileva in proposito che a seguito delle modifiche introdotte nella legge n. 468 del 1978 dal decreto-legge n. 194 del 2002 (il cosiddetto decreto-legge «tagliaspese»), è stata posta in essere una procedura che di fatto comporta che le eccedenze di spesa che emergono in fase di attuazione delle disposizioni trovino copertura in sede di legge finanziaria. Tale procedura rende ancora più necessaria una riflessione volta ad assicurare che le norme di copertura garantiscano effettivamente le risorse necessarie a far fronte agli oneri determinati dai singoli provvedimenti. Rileva in conclusione che la questione potrebbe essere adeguatamente affrontata nell'ambito dell'attività congiunta dei comitati paritetici costituiti all'interno delle Commissioni bilancio di Camera e Senato.

Dante D'ELPIDIO (Pop-Udeur), relatore, formula quindi la seguente proposta di relazione:
«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione, esaminato il disegno di legge comunitaria 2007 (C. 3062, approvato dal Senato);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
analogamente a quanto già stabilito con le leggi comunitarie degli scorsi anni, appare opportuno individuare le direttive, tra quelle di cui si prevede il recepimento, per le quali stabilire esplicitamente l'applicazione della procedura rinforzata di cui al comma 4 dell'articolo 1 per quanto concerne la verifica della compatibilità finanziaria, in particolare stabilendo che i relativi decreti attuativi siano corredati di relazione tecnica e trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari;
occorre precisare, all'articolo 6, comma 1, lettera a), capoverso 4-bis, che ai relativi oneri si farà fronte a valere sul Fondo di funzionamento della Presidenza del Consigli dei ministri;
appare opportuno stabilire che il decreto di cui all'articolo 7, comma 1, capoverso 1-quinquies, sia adottato con il concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
le tariffe di cui al comma 7 dell'articolo 8 saranno determinate in misura tale da assicurare l'integrale copertura dei costi amministrativi;
le disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 214 del 2005, previste dall'articolo 14, pur rivestendo carattere formale, devono essere integrate con una clausola di invarianza;
con riferimento all'articolo 22, l'effettività della clausola di invarianza risulta garantita dal fatto che all'attuazione della direttiva 2006/117/EURATOM le amministrazioni competenti faranno fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente;
appare opportuno modificare le clausole di invarianza previste al comma 2 dell'articolo 24 e al comma 3 dell'articolo 25, al fine di renderle conformi alla prassi consolidata;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
a) all'articolo 1, comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «La procedura di cui al presente comma si applica in ogni caso per gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive: 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,


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del 15 marzo 2006; 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006; 2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006; 2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006; 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006; 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006; 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006; 2006/117/EURATOM del Consiglio, del 20 novembre 2006; 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006; 2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006; 2006/137/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006.»;
b) all'articolo 6, comma 1, lettera a) capoverso 4-bis, sostituire le parole: «risorse finanziarie disponibili presso la Presidenza ,» con le seguenti: «risorse finanziarie disponibili sul Fondo per il funzionamento della Presidenza»;
c) all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

e con le seguenti ulteriori condizioni:
a) all'articolo 7, comma 1, capoverso 1-quinquies dopo le parole: «apposito decreto,» inserire le seguenti: «da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,»;
b) all'articolo 24, sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato.»;
c) all'articolo 25, sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato.»;
d) all'articolo 26, sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».»

La Commissione passa quindi all'esame della relazione annuale.

Lino DUILIO, presidente, auspica che la relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea possa diventare effettivamente la sede per un dibattito sugli orientamenti del Governo e del Parlamento italiani in merito alle principali scelte politiche che dovranno essere assunte dalle istituzioni comunitarie. Sottolinea che si tratta di scelte che di frequente hanno un impatto economico, finanziario e sociale molto rilevante. Proprio per questa ragione è necessario che siano esaminate nella fase di formazione, anche al fine di permettere, quando vi sono incontri di delegazioni parlamentari con le istituzioni comunitarie e con delegazioni di altri paesi membri, che i membri della delegazione italiana possano illustrare e sostenere posizioni chiaramente definite.

Dante D'ELPIDIO (Pop-Udeur), relatore, formula la seguente proposta di parere sulla relazione annuale:
La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
esaminata la relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2006,
considerato che sarebbe opportuno, sotto il profilo procedurale, assicurare un più tempestivo esame della relazione e, sotto il profilo contenutistico, dare conto non soltanto dell'attività svolta dal Governo, ma anche degli orientamenti che il Governo intende seguire in relazione alle scelte all'esame delle istituzioni comunitarie;
rilevato che:
la strategia di Lisbona, nonostante gli ambiziosi obiettivi in materia di crescita


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e di innovazione, non è riuscita finora a tradursi in iniziative efficaci e incisive;
la politica di coesione, mentre in altri Paesi è stata lo strumento per superare condizioni di svantaggio anche assai accentuate, in Italia, nonostante i progressi registrati nella capacità di spesa dei finanziamenti provenienti dal bilancio comunitario, non ha prodotto risultati idonei a ridurre in modo significativo il divario di sviluppo delle regioni meridionali;
come emerge dalla relazione, ormai da diversi anni l'Italia registra nei confronti del bilancio comunitario un saldo negativo di circa 4 miliardi di euro annui;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) si segnala l'esigenza che il Governo si impegni, sia a livello comunitario che a livello nazionale, a semplificare e rendere più incisivi gli strumenti di programmazione e attuazione della strategia di Lisbona;
b) appare necessario che, in fase di attuazione del Quadro strategico nazionale 2007-2013, la capacità di spendere in modo tempestivo le risorse provenienti dai fondi strutturali si associ alla individuazione e alla realizzazione di opere capaci di migliorare in modo significativo e duraturo la situazione economica e sociale dei territori interessati;
c) con riferimento alla riflessione attualmente in corso sulle risorse proprie e sulla struttura del bilancio comunitario, si sollecita la definizione da parte dell'Italia di una posizione che promuova la concentrazione delle risorse comunitarie nella realizzazione di interventi a sostegno della crescita che abbiano una effettiva valenza sovranazionale ovvero risultino idonei a superare i divari territoriali, tenendo conto altresì dell'esigenza di limitare le spese amministrative degli apparati comunitari e di non aggravare il saldo netto negativo a carico dell'Italia.»

La Commissione passa alla deliberazione sulle proposte formulate.

La Commissione approva, con votazioni separate, la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 3062 con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e ulteriori condizioni nominando il deputato D'Elpidio quale relatore presso la XIV Commissione.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con osservazioni sulla relazione annuale.

Sostegno agli agrumeti caratteristici.
C. 1069 e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo del provvedimento in oggetto.

Maino MARCHI (Ulivo), relatore, osserva che la proposta di legge in esame reca norme per il recupero e la salvaguardia degli agrumeti caratteristici del territorio insulare e delle fasce costiere di particolare pregio paesaggistico e a rischio di dissesto idrogeologico. Il testo, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica. Si sofferma quindi ad illustrare le disposizioni suscettibili di produrre effetti finanziari.
Con riferimento al testo della proposta di legge, segnala che andrebbero acquisiti i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione indicata nel testo medesimo. Osserva infatti che il provvedimento appare costitutivo di un diritto ad usufruire delle agevolazioni in esame, pur riconosciute entro limiti di carattere quantitativo ed entro precisi ambiti territoriali. Rileva inoltre che tali benefici sono riproponibili, oltre il termine del biennio oggetto del testo in esame, mediante rifinanziamenti


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annuali da inserire in legge finanziaria. Sotto il profilo attuativo, andrebbe meglio chiarito il coordinamento fra l'arco temporale, circoscritto a due anni, per il quale con l'articolo 4 si prevede la concessione del contributo unico, e il periodo al quale viene riferita la destinazione del medesimo contributo (copertura delle spese relative a un triennio, a decorrere dall'inizio delle attività di ripristino). In ordine alla possibilità, per le regioni, di finanziare i progetti predisposti dai consorzi situati nel proprio territorio, osserva che tale facoltà dovrebbe essere esercitata a condizione che sussistano le risorse disponibili. Sul punto ritiene comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo. Infatti la norma che prevede la facoltà di finanziamenti regionali contiene una specifica clausola di neutralità finanziaria. Osserva altresì che è opportuno valutare l'eventuale incidenza finanziaria delle disposizioni che affidano ai comuni i controlli sull'esecuzione delle opere finanziate. Occorre infatti verificare se i comuni dispongono della dotazione umana e strumentale richiesta per lo svolgimento di tali controlli o se invece sia necessario prevedere l'assegnazione di specifiche risorse, eventualmente prevedendo che tali enti possano utilizzare una quota dei finanziamenti previsti dalla proposta di legge ovvero possano percepire gli introiti delle sanzioni.
Per quanto riguarda in modo specifico la norma di assegnazione dei contributi, di cui all'articolo 7, osserva, in primo luogo, con riferimento all'erogazione dei contributi previsti dagli articoli 3 e 4, che le disposizioni, mentre prevedono il limite dell'importo per i benefici previsti, non fanno riferimento anche al limite massimo della dotazione del fondo di cui all'articolo 7 entro il quale possono essere erogate. Appare, quindi, opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di prevedere esplicitamente, anche agli articoli 3 e 4, che l'erogazione dei contributi avvenga nei limiti delle risorse di cui al comma 4 dell'articolo 7.
Con riferimento alla previsione del rifinanziamento in tabella D, ricorda che lo stesso può essere previsto solo per le norme recanti interventi di sostegno dell'economia classificate tra le spese in conto capitale. I benefici di cui all'articolo 3, riguardando diverse forme di ordinaria manutenzione dei terrazzamenti, non sembrano poter essere riconducibili a tale tipologia di spesa. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo. Sempre con riferimento alla possibilità di prevedere il rifinanziamento con la tabella D, ritiene altresì opportuno, in conformità alla prassi consolidata, specificare che questo avvenga dagli anni successivi a quelli per i quali è prevista una specifica dotazione del fondo. Con riferimento al comma 3, giudica utile acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di modificare la disposizione, prevedendo che il decreto sia adottato dal (ovvero con il concerto del) Ministero dell'economia e delle finanze al fine sia di indicare i criteri di ripartizione delle risorse del suddetto fondo tra i benefici di cui all'articolo 3 e 4 , sia di garantire il rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 7.
Per quanto riguarda la norma di copertura finanziaria, di cui all'articolo 9, l'autorizzazione di spesa utilizzata si riferisce al contributo dello Stato al funzionamento dell'AGEA. Le suddette risorse sono iscritte nel capitolo 1525 del ministero dell'economia e delle finanze. A tale proposito, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'utilizzo delle suddette risorse possa compromettere la realizzazione di interventi previsti a legislazione vigente, anche in considerazione del fatto che la tabella C allegata al disegno di legge finanziaria per il 2008 (Atto Senato n. 1817) prevede il rifinanziamento del decreto legislativo n. 165 del 1999 che, per l'anno 2009, è pari a 253.212.000, ma lo stesso risulta di entità minore rispetto a quello previsto dalla tabella C allegata alla scorsa legge finanziaria, che ammontava a euro 253.526.000. Con riferimento alla formulazione dell'autorizzazione di spesa, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di indicare


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esplicitamente, in maniera conforme alla vigente disciplina contabile, che gli oneri derivanti dalla presente legge siano quelli di cui all'articolo 7.

Il sottosegretario Antonangelo CASULA consegna alla Commissione una nota scritta, nella quale sono contenute le osservazioni del Ministero dell'economia in merito al testo della proposta di legge in esame (vedi allegato 1). Per quanto concerne le richieste di chiarimento formulate dal relatore, chiede il rinvio dell'esame al fine di poter predisporre i necessari elementi di risposta.

Lino DUILIO, presidente, rinvia quindi l'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.20.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 18 ottobre 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Antonangelo Casula e per i trasporti Raffaele Gentile.

La seduta comincia alle 10.40.

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dei trasporti.
Atto n. 167.
(Rilievi alla I Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Antonio MISIANI (Ulivo), relatore, ricorda che il provvedimento in esame reca lo schema di regolamento di organizzazione del Ministero dei trasporti ed è emanato in applicazione dell'articolo 1, comma 4, decreto-legge n. 181 del 2006, che ha disposto l'istituzione del Ministero delle infrastrutture, al quale sono state trasferite alcune delle funzioni e delle risorse in precedenza attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (contestualmente soppresso). Con riferimento ai profili finanziari, rileva l'esigenza di acquisire elementi di carattere quantitativo direttamente finalizzati alla verifica sia del rispetto dell'obbligo di invarianza della spesa prescritto dal decreto-legge n. 181 del 2006 sia degli effetti di risparmio derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 404, della legge n. 296 del 2006. Ricorda, in proposito, che il decreto-legge n. 181 del 2006 ha sancito che l'intero processo di riordino dei Ministeri da esso previsto sia soggetto a vincoli di invarianza di spesa con riferimento sia alla riorganizzazione complessiva sia ai singoli Ministeri. Richiama, in particolare, l'obbligo di invarianza della spesa prescritto dall'articolo 1, comma 25, del decreto-legge n. 181: obbligo di invarianza con specifico riferimento al trasferimento di risorse umane in servizio, strumentali e finanziarie già previste dalla legislazione vigente e stanziate in bilancio. L'effettivo rispetto di tali criteri può pertanto essere verificato soltanto sulla base di elementi quantitativi che diano conto dello stato di realizzazione del complessivo processo di riordino riferito alle singole strutture interessate. Nel caso in esame, pur considerato che - come precisato dalla relazione tecnico-finanziaria - la suddivisione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si riverbera unicamente sui due nuovi Ministeri e non interessa altre strutture amministrative, tuttavia la vigenza di un vincolo di invarianza finanziaria di portata generale, riferito all'intero processo di ristrutturazione amministrativa previsto dal decreto-legge n. 181 del 2006, richiede che le specifiche norme attuative siano non soltanto neutrali rispetto al precedente assetto da cui discende direttamente il processo di scorporo dei nuovi Ministeri, ma anche - in caso di inottemperanza del predetto vincolo in altri rami dell'amministrazione dello Stato - idonee, eventualmente, a determinare risparmi da utilizzare a compensazione della mancata


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invarianza. Osserva inoltre che elementi di informazione in ordine all'effettiva invarianza della spesa non possono essere tratti dalla documentazione riferita al precedente DPCM 5 luglio 2006, tenuto conto che quest'ultimo non è stato sottoposto all'esame della Commissione bilancio in quanto, come si rammenta, è stato emanato prima della conversione in legge del decreto n. 181 del 2006 (e, pertanto, non è stato possibile verificarne gli effetti finanziari). Evidenzia pertanto la necessità di acquisire ulteriori elementi di valutazione, nonché dati di carattere quantitativo idonei a suffragare il rispetto dei suddetti vincoli di invarianza della spesa. Sul punto osserva che dalle tabelle allegate provvedimento in esame non appaiono chiari alcuni elementi, necessari per consentire una sintetica comparazione delle spese connesse alla riorganizzazione amministrativa. In particolare, ricorda i costi sostenuti prima del riassetto effettuato con il decreto-legge n. 181 del 2006; i costi sostenuti dopo lo scorporo da ciascuna delle strutture interessate; i minori costi conseguenti all'applicazione delle riduzioni di personale disposte dall'articolo 1, comma 404, della legge n. 296 del 2006. Da tale comparazione dovrebbe potersi ricavare la dimostrazione sia dell'invarianza della spesa dopo la ristrutturazione amministrativa, sia del successivo risparmio conseguente alla riduzione del personale di livello dirigenziale. Osserva inoltre che la conformità dei provvedimenti attuativi sia agli obblighi di neutralità finanziaria sanciti dal decreto-legge n. 181 del 2006 sia agli obblighi di contenimento della spesa per il personale dirigenziale disposti dalla legge n. 296 del 2006 andrebbe verificata, oltre che in rapporto alle dotazioni organiche di diritto (per le quali lo schema di regolamento in esame presenta una sostanziale coerenza rispetto alla ripartizione della precedente dotazione del Ministero unificato), anche con riferimento agli organici effettivamente in servizio: diversamente, infatti, gli effetti di invarianza o di risparmio conseguiti nella fase attuativa, interessando posizioni non ricoperte, potrebbero risultare solo teorici. Tale circostanza sembrerebbe verificarsi, in particolare, per il numero di dirigenti di prima fascia considerato ai fini del calcolo della riduzione del 10 per cento da operarsi ai sensi della legge n. 296 del 2006: infatti la quota di 25, utilizzata come dato di partenza ai fini della riduzione, non sembra corrispondere al numero delle posizioni effettivamente ricoperte (indicate, invece, dalla tabella allegata alla relazione tecnico-finanziaria in 23 unità). Sul punto chiede pertanto di acquisire un chiarimento da parte del Governo. Riguardo alla applicazione delle predette misure volte alla riduzione del numero degli incarichi dirigenziali, considerato che tale rideterminazione delle dotazioni è stata disposta applicando per difetto le riduzioni calcolate, appare opportuno che sia chiarito se siano state disposte misure volte a garantire il pieno conseguimento dei risparmi a suo tempo stimati. Con riferimento infine alla riorganizzazione del Ministero nel suo complesso, ritiene necessario che il Governo confermi che la stessa possa essere disposta, sulla base delle norme in esame, senza che si determinino criticità concernenti la funzionalità di singole strutture.
Ricorda poi che l'articolo 4, comma 1, lettera a) individua, fra gli organismi che devono operare nell'ambito del Ministero dei trasporti, il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, che svolge le funzioni di cui all'articolo 1 della legge n. 144 del 1999, utilizzando le risorse finanziarie individuate dalla predetta legge n. 144 del 1999. Con successivo decreto ministeriale sono definiti l'organizzazione, i compiti ed i compensi dei componenti il Nucleo, da nominarsi nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere. In proposito, ricorda che l'articolo 1 della legge n. 144 del 1999, al fine di migliorare e dare maggiore qualità ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo, ha previsto l'istituzione, da parte delle amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di propri nuclei di valutazione e verifica degli


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investimenti pubblici che, in raccordo fra loro e con il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero dell'economia e delle finanze, garantiscano il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione. Per la predetta finalità, il comma 7 della legge n. 144 del 1999 e per il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, ha istituito un fondo da ripartire con una dotazione annua a decorrere di 10 miliardi di lire. L'articolo 145, comma 10, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001) ha incrementato la dotazione annuale del fondo a 40 miliardi di lire annue. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire una conferma da parte del Governo in ordine alla effettiva disponibilità di risorse, nell'ambito del fondo da ripartire di cui all'articolo 1 della legge n. 144 del 1999, come rideterminato dall'articolo 145, comma 10, della legge n. 388 del 2000, da destinare all'istituzione e al funzionamento del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici previsto dalla norma in esame.
Ricorda ancora che la lettera b) del medesimo comma 1 dell'articolo 4 individua, fra gli organismi che devono operare nell'ambito del Ministero dei trasporti, la struttura tecnica di missione per il piano generale della mobilità, costituita nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, qualora attivata con decreto del Ministro. Tale struttura opera per le finalità e utilizzando le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 921, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Alle spese di funzionamento della struttura, ivi comprese quelle relative alla figura del coordinatore, si provvede utilizzando le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 921, della legge n. 296 del 2006. Ricorda che il comma 921 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 dispone che a decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2007, sia stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione di cui all'articolo 18 della legge n. 870 del 1986, in modo da assicurare, su base annua, maggiori entrate pari ad almeno 50 milioni di euro. Conseguentemente, il comma 921 citato autorizza sia la spesa di 25 milioni di euro a decorrere dal 2007 in aggiunta alle somme già stanziate sul pertinente capitolo di bilancio, per il funzionamento del Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti del Ministero dei trasporti sia la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dal 2007 per la predisposizione del piano generale della mobilità, i sistemi informativi di supporto, il monitoraggio e la valutazione di efficacia degli interventi. Al riguardo, rileva che la norma, così come le relazioni tecniche allegate, non recano alcuna quantificazione, anche in via prudenziale, delle eventuali spese derivanti dall'istituzione e dal funzionamento della struttura tecnica di missione con particolare riferimento alla figura del coordinatore, limitandosi a individuare l'autorizzazione di spesa relativa alle risorse da utilizzare a fini di copertura. In mancanza di una quantificazione, anche in forma di stima, dei relativi oneri non appare possibile valutare la congruità delle risorse utilizzate a fini di copertura a far fronte alla costituzione e al funzionamento della suddetta struttura tecnica e alla nomina del coordinatore, sempre che le medesime risorse non risultino già preordinate per interventi diversi da quelli oggetto della norma in esame. Rileva infine l'opportunità di valutare l'ipotesi di riformulare la disposizione nel senso di stabilire che alle spese indicate si faccia fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 921, della legge n. 296 del 2006 ovvero prevedendo la riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dal comma 921 citato per la predisposizione del piano generale di mobilità.
Ricorda ancora che l'articolo 10, comma 2, prevede l'istituzione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, della Conferenza permanente dei direttori delle


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direzioni generali territoriali con funzioni di natura consultiva, propositiva e di coordinamento sulle materie di competenza, presieduta dal Capo del dipartimento trasporti terrestri e i servizi informativi. Al riguardo, segnala l'opportunità, dal punto di vista formale, di modificare la clausola di invarianza al fine prevedere, come da prassi consolidata in casi analoghi, l'esclusione di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Segnala che l'articolo 15, comma 1, prevede che l'attuazione del presente provvedimento non comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Al riguardo, dal punto di vista formale, rileva l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in ordine alla necessità di riformulare la clausola di invarianza in modo da prevedere, in conformità alla prassi consolidata, che dall'attuazione del presente provvedimento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il sottosegretario Raffaele GENTILE assicura che le spese di funzionamento del nucleo di valutazione, compresi i compensi al coordinatore e al personale, graveranno integralmente sulle risorse previste dall'articolo 145, comma 10, della legge n. 388 del 2000. Osserva inoltre che con lo schema di regolamento in questione si è perseguito il duplice obiettivo di creare una nuova struttura organizzativa funzionale alle competenze istituzionali e di realizzare i risparmi di spesa previsti dal decreto-legge n. 181 del 2006 e dalla legge finanziaria per il 2007, pur con le evidenti difficoltà scaturenti dal cosiddetto «spacchettamento». Il provvedimento e la relativa relazione tecnica, concernente quest'ultima l'attuazione dell'articolo 1, comma 404 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono stati esaminati e asseverati dall'Ufficio centrale di bilancio per quanto riguarda, in particolare, i risparmi di spesa conseguenti alla organizzazione della nuova Amministrazione dei trasporti. Deposita, pertanto, le tabelle (vedi allegato 2) dalle quali si evincono, a dimostrazione in termini quantitativi della invarianza della spesa prescritta dal decreto-legge n. 181 del 2006, i costi sostenuti per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prima del riassetto effettuato con il decreto-legge n. 181 del 2006, i costi sostenuti per il Ministero dei trasporti dopo lo scorporo e i minori costi per il Ministero dei trasporti conseguenti all'applicazione delle riduzioni di personale disposte dall'articolo 1, comma 404, della legge n. 296 del 2006. Per ciò che concerne le osservazioni in ordine al carattere esclusivamente tecnico degli effetti di risparmio derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 404, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) in relazione alla dirigenza di prima fascia, precisa che l'individuazione della quota iniziale di venticinque posizioni dirigenziali di prima fascia per il Ministero dei trasporti deriva dalla ripartizione, dei posti di funzione dell'ex Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fra le due nuove Amministrazioni, sulla base del DPCM del 5 luglio 2006, come modificato dal DPCM del 5 aprile 2007. Con riferimento all'osservazione formulata in merito al contenimento del personale dirigenziale in riferimento agli organici effettivamente in servizio, fermo restando che il disposto del comma 404 fa riferimento alla riduzione degli uffici dirigenziali generali e non alla riduzione dei dirigenti presenti, fa comunque presente che, alla data del 31 dicembre 2006, risultavano presenti ventiquattro dirigenti (uno dei quali è stato collocato in quiescenza a decorrere dal 1o gennaio 2007) su posti di funzione di livello dirigenziale generale, cui si aggiungevano due dirigenti di prima fascia con incarico presso altre amministrazioni. Rileva, pertanto, che, alla luce di quanto sopra, l'Amministrazione ha perseguito finalità di risparmio effettivo ed immediato per un processo virtuoso di adeguamento immediato al disposto normativo. Deposita anche la tabella (vedi allegato 2) relativa al numero di unità di personale utilizzate per funzioni di supporto presso questo Ministero, a dimostrazione


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del rispetto del limite del 15 per cento delle risorse umane complessive utilizzate dall'Amministrazione, così come previsto dal citato articolo 1, comma 404, della legge n. 296 del 2006, per cui non è stato necessario provvedere ad alcuna riduzione. Per quanto concerne la struttura tecnica di missione per il piano generale della mobilità conferma che, qualora attivata con decreto del Ministro e per un periodo massimo di tre anni, opera per le finalità e utilizzando i fondi stanziati, per la prima volta, per la specifica esigenza dell'adozione del piano medesimo dall'articolo 1, comma 921, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge finanziaria 2007) per un ammontare di dieci milioni di euro (come previsto all'articolo 4, comma 1, lettera b) ultimo periodo). Analogamente a quanto sopra anche relativamente alle spese in questione la Ragioneria generale dello Stato ha verificato la relativa copertura. In merito all'articolo 10, comma 2, relativo alla Conferenza permanente dei direttori delle direzioni generali territoriali, comunica la disponibilità a modificare la previsione «senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato» con la seguente: «senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato». Infine, con riferimento all'articolo 15, comma 1, comunica la disponibilità a modificare la previsione «non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato» con la seguente «non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

Il sottosegretario Antonangelo CASULA si riserva di fornire anche la valutazione del Ministero dell'economia rispetto alle richieste di chiarimento avanzate.

Lino DUILIO, presidente, preso atto dell'esigenza segnalata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di martedì.

Schema di decreto legislativo concernente ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.
Atto n. 168.
(Rilievi alla VIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Francesco PIRO (Ulivo), relatore, rileva che lo schema di decreto legislativo in esame apporta consistenti modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (cosiddetto codice ambientale). Secondo la relazione illustrativa, tali modifiche sono rese necessarie sia al fine di recepire i rilievi contenuti nei pareri resi dalle competenti Commissioni parlamentari e dalla Conferenza unificata , sia al fine di adeguare diverse disposizioni del citato codice ambientale al diritto comunitario, anche per far fronte a numerose procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia.
Segnala che l'articolo 1, comma 2, capoverso Art. 6, con riferimento alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), amplia il campo di applicazione includendo anche i piani e i programmi per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, quelli relativi agli interventi di telefonia mobile e che determino l'uso di piccole aree a livello locale (comma 2 e 3). Amplia inoltre le categorie dei progetti da sottoporre a procedura di VIA, includendo fra l'altro anche i progetti di impianti relativi ad attività industriali soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) di competenza statale (comma 6). Al riguardo, considera necessario che il Governo escluda l'eventualità che dalle disposizioni in esame derivino oneri aggiuntivi per la finanza pubblica in relazione all'estensione dell'ambito applicativo delle predette procedure. Al medesimo articolo, il comma 2,


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capoversi Artt. 14,17, 18, 24, 27 E 28 modifica la disciplina relativa ad una serie di procedimenti di valutazione ambientale (VAS,VIA) Tra le principali modifiche, con la finalità di assicurare la massima trasparenza del procedimento di valutazione, si prevede la pubblicazione di un avviso riguardante l'avvenuta presentazione di un piano o programma e della successiva decisione nella Gazzetta Ufficiale ovvero nel Bollettino ufficiale della regione o provincia autonoma interessata, nonché sul sito web dell'autorità competente. La medesima forma di pubblicità della pubblicazione sul sito web è prevista anche per quanto attiene alle modalità di svolgimento ed ai risultati dell'attività di monitoraggio dell'impatto ambientale derivante dall'attuazione dei piani, dei programmi e delle opere approvate. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo confermi che le amministrazioni interessate possano effettivamente svolgere le attività previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e quindi, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.
Segnala poi che il comma 2, capoverso Art. 34 dispone che alla copertura degli oneri derivanti dall'organizzazione e dallo svolgimento delle attività istruttorie relative alla procedure di valutazione ambientale (VIA e VAS) e delle attività di monitoraggio (capoverso Art. 28) e di controllo (capoverso Art. 29) si faccia fronte con le entrate derivanti da apposite tariffe, poste a carico dei proponenti il piano, il programma o il progetto. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi l'idoneità del predetto meccanismo tariffario ad assicurare l'integrale compensazione delle spese indicate. Ciò anche sotto il profilo del coordinamento temporale tra le spese sostenute e la disponibilità delle risorse. Per quanto attiene ai casi in cui il committente o il proponente siano soggetti pubblici, afferma che andrebbe confermato che l'applicazione delle tariffe in questione non comporti oneri aggiuntivi a carico dei medesimi, tenuto conto che le tariffe dovrebbero essere erogate a valere sugli stanziamenti destinati alla realizzazione delle opere. Ricorda poi che l'articolo 1, comma 2, capoverso Art. 35, commi 4 e 6, al comma 4 prevede che entro dodici dalla delibera di aggiornamento della strategia nazionale di cui al comma 3, le regioni e le province autonome si dotano, attraverso adeguati processi informativi e partecipativi, senza oneri aggiuntivi a carico dei bilanci regionali, di una complessiva strategia di sviluppo sostenibile che sia coerente e definisca il contributo alla realizzazione degli obiettivi della strategia nazionale. Il comma 6 prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni e le province autonome cooperino per assicurare assetti organizzativi, anche mediante la costituzione di apposite unità operative, senza aggravio per la finanza pubblica, e risorse atti a garantire le condizioni per lo svolgimento di funzioni finalizzate ad obiettivi di sviluppo e promozione della dimensione ambientale. Al riguardo, segnala l'esigenza di acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di prevedere, anziché singole clausole di invarianza limitate alle disposizioni dei commi 4 e 6, una disposizione in base alla quale si stabilisca che dall'attuazione dell'articolo 1, comma 2, capoverso Art. 35, non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Dal punto di vista formale, ritiene comunque opportuno riformulare le clausole di invarianza previste nei commi indicati al fine di fare riferimento all'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Segnala ancora che l'articolo 2 dello schema di decreto in esame reca una serie di modifiche ed integrazioni alle parti terza (articoli 53-176) e quarta (articoli 177-266) del decreto legislativo 152 del 2006, alcune delle quali volte anche al recepimento delle osservazioni contenute nei pareri espressi dalle commissioni di merito di Camera e Senato sul testo del precedente schema di decreto legislativo n. 96, già trasmesso al Parlamento. Esamina quindi alcune delle modifiche, di rilievo finanziario, apportate ai predetti articoli. In particolare, il comma 15, capoverso


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Art. 161, sostituendo interamente l'articolo 161 del decreto legislativo n.152 del 2006 citato, prevedono la ricostituzione, presso il Ministero dell'ambiente, del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche confermandone le competenze di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2007. Il Comitato si compone di 7 membri, così come previsto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2007. La relazione tecnica afferma che la descritta ricostituzione del Comitato non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto restano immutati i compiti e le risorse necessarie per il relativo funzionamento sono quelle già stanziate a legislazione vigente. Al riguardo, rileva preliminarmente la necessità di un aggiornamento della relazione tecnica al fine di verificare il rispetto del principio di neutralità finanziaria anche alla luce del ripristino del più elevato numero dei componenti rispetto a quelli previsti dallo schema di decreto n. 96. In proposito, aggiunge che andrebbe precisato come si intenda garantire, pur in presenza del ripristino del numero originario dei componenti, l'acquisizione dei risparmi connessi al citato articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006. Rileva poi che il comma 21, capoverso 184, riproduce analoghe disposizioni contenute nello schema di decreto n. 96 già sottoposto all'esame del Parlamento, assoggetta i sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture destinati alla difesa e alla sicurezza, individuati con decreto ministeriale, nonché la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali, alla disciplina dei rifiuti di cui alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, con procedure speciali da definirsi con decreto ministeriale. Al riguardo, premesso quanto già rilevato in occasione dell'esame del precedente schema di decreto n. 96, richiama le osservazioni formulate riguardo ai possibili oneri connessi alla gestione dei rifiuti in questione e alle attività di bonifica dei siti segnalando in proposito che la norma non prevede una clausola di invarianza finanziaria specificamente riferita al comma in esame. Ricorda poi che i commi 27, 32-39 e 44, Capoversi Artt. 197, 214, 215, 216 e 264 riproducono analoghe disposizioni contenute nello schema di decreto n. 96 già sottoposto all'esame del Parlamento. In particolare, gli stessi definiscono il principio generale in base al quale spettano alle province le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 27); riportano in capo alle province le competenze in materia di procedure semplificate per l'autosmaltimento ed il recupero dei rifiuti non pericolosi e la relativa tenuta del registro delle imprese che effettuano attività di smaltimento dei rifiuti non pericolosi nel luogo di produzione (commi 32-39); ripristinano il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale, facendo esplicitamente salva l'applicazione di detto tributo a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (comma 44). La relazione tecnica prende in considerazione la norma di cui al comma 27 affermandone la neutralità finanziaria in considerazione del fatto che la restituzione alle province delle competenze in materia di programmazione e organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti deve esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, tenuto conto che il provvedimento in esame non reca una clausola di invarianza specificamente riferita alle disposizioni sopra richiamate, ribadisce le considerazioni già svolte in merito allo schema di decreto n. 96 circa la necessità di acquisire elementi volti a suffragare la compensatività tra gli introiti derivanti dal ripristino del tributo ambientale rispetto ai costi connessi alle nuove funzioni attribuite. Segnala poi che il comma 29-bis, capoverso Art. 206-bis, inserendo un nuovo articolo 206-bis al decreto legislativo n. 152 del 2006, prevede l'istituzione (ossia la ricostituzione),


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presso il Ministero dell'ambiente, dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti composto di nove membri. Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni si prevede che l'Osservatorio si avvalga di una segreteria tecnica istituita mediante decreto del Ministro dell'ambiente utilizzando allo scopo le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo fornisca i dati e gli elementi alla base della quantificazione dell'onere relativo al funzionamento dell'Osservatorio e della relativa struttura di supporto. Riguardo al numero dei componenti, rinvia alle osservazioni e alla richiesta di chiarimenti già formulate in riferimento al Comitato di vigilanza sulle risorse idriche. Infine andrebbero chiariti gli eventuali effetti in termini di gettito derivanti dalla deducibilità dal reddito imponibile del contributo posto a carico dei consorziati CONAI. Rileva ancora che i commi 30-31, capoversi articolo 212, commi 5 e 13 ripropongono, con modifiche, disposizioni già contenute nel precedente schema di decreto legislativo (doc. 96). Le modifiche apportate, rispetto al testo già esaminato dalla Commissione, modificano la composizione delle Sezioni regionali e provinciali dell'Albo, non prevedendo più la partecipazione alle stesse di quattro esperti (dei quali due designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie economiche e due designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative). Al riguardo, segnala che la riduzione dei membri delle sezioni regionali e provinciali dell'Albo sembra comportare possibili risparmi di spesa, ad invarianza delle entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione. Afferma che andrebbe in proposito chiarito se si tratti di risparmi già iscritti nelle previsioni a legislazione vigente in quanto attuativi della disposizione di cui all'articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, che prevedeva l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di ridurre del 30 per cento i componenti degli organi collegiali. Segnala ancora che il comma 43-bis , capoverso 252-bis dispone che con decreto ministeriale, previa intesa con le amministrazioni territoriali interessate, siano individuati i siti di interesse pubblico contaminati da eventi antecedenti il 30 aprile 2006, anche non compresi nel programma nazionale di bonifica e destinati all'attuazione di programmi di riconversione industriale e di sviluppo economico. Al riguardo, ritiene necessario acquisire chiarimenti in merito ai profili finanziari delle disposizioni. Osserva infatti che mentre la disposizione esplicita che gli oneri di bonifica sono a carico del soggetto responsabile della contaminazione, non è chiaro quali siano i soggetti sui quali ricadano gli oneri relativi agli interventi finalizzati al progetto di deindustrializzazione e se si tratti di soggetti pubblici; in tale ipotesi andrebbero individuate le risorse con le quali far fronte ai predetti oneri. Inoltre, con riferimento alle attività di bonifica, sottolinea l'emersione di oneri a carico delle amministrazioni pubbliche, il cui ammontare potrebbe risultare rilevante sia in relazione alla necessità di anticipare comunque le spese per gli interventi da attivare d'ufficio - in caso di inadempienza dei soggetti responsabili dell'inquinamento, fatta salva la possibilità di rivalsa - sia in relazione all'eventuale necessità di sostenere comunque tali oneri anche nel caso in cui l'azione di rivalsa non consenta il pieno recupero delle spese sostenute da soggetti pubblici.

Il sottosegretario Antonangelo CASULA chiede un rinvio dell'esame al fine di poter predisporre i necessari elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate.

La seduta termina alle 10.50.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 18 ottobre 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Antonangelo Casula.

La seduta comincia alle 10.50.


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Schema di decreto legislativo concernente recepimento della direttiva 2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, recante applicazione della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali.
Atto n. 143.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta di mercoledì 17 ottobre 2007.

Salvatore IACOMINO (RC-SE), relatore, ricorda che, nella seduta di ieri, erano stati richiesti al Governo ulteriori chiarimenti riguardo alle ragioni per le quali nel quantificare gli oneri derivanti dall'adeguamento alla normativa comunitaria si è fatto riferimento a trecento strutture e non al complesso delle trecentoventisei esistenti. È stato inoltre richiesto di quantificare l'onere derivante dall'introduzione di un responsabile della qualità dei servizi trasfusionali nelle strutture esistenti.

Il sottosegretario Antonangelo CASULA ribadisce, pur riservandosi di fornire documentazione in merito, che le ventisei strutture cui ha fatto riferimento il relatore risultano già adeguate alla normativa comunitaria. Si riserva inoltre di fornire chiarimenti sull'ulteriore aspetto richiamato dal relatore.

Lino DUILIO, presidente, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di martedì, nel presupposto che, in coerenza con la prassi fin qui adottata e con un corretto rapporto istituzionale tra Governo e Parlamento, il Governo non provveda all'emanazione in via definitiva del decreto legislativo.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/71/CE del Consiglio del 12 ottobre 2005, relativa ad una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica.
Atto n. 153.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Lino DUILIO, presidente, rileva preliminarmente l'importanza della materia affrontata dallo schema di decreto, anche in considerazione del fatto che la spesa per la ricerca scientifica gode, negli altri paesi europei, di disponibilità notevolmente superiori a quelle italiane.

Lello DI GIOIA (RosanelPugno), relatore, osserva che il presente schema di decreto legislativo è predisposto in attuazione della delega di cui alla legge n. 13 del 2007, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - Legge comunitaria 2006», allegato B, nel quale è indicato il recepimento, tra le altre, della direttiva 2005/71/CE, del 18 novembre 2003, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica. La direttiva comunitaria intende dare attuazione agli indirizzi del Consiglio europeo di Lisbona che ha creato lo Spazio europeo della ricerca ed ha fissato come obiettivo per la Comunità di diventare, entro il 2010, l'economia della conoscenza più competitiva e dinamica del mondo. La lettera a) dell'articolo 1 dello schema sostituisce la lettera c) del comma 1 dell'articolo 27 del testo unico (ingresso per lavoro in casi particolari). La disposizione, nel testo originario, disciplinava l'ingresso ed il soggiorno dei professori universitari e dei ricercatori, al di fuori delle quote stabilite nel precedente articolo 3, comma 4, destinati a svolgere in Italia un incarico accademico o un'attività di ricerca retribuita presso università, isti tuti


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di istruzione o di ricerca operanti in Italia. Con il presente decreto viene stralciata la posizione dello straniero ammesso a programmi di ricerca, la cui disciplina è contenuta nell'articolo aggiuntivo introdotto dalla successiva lettera b). La lettera b) dell'articolo 1 introduce nel testo unico l'articolo 27-bis, che recepisce la normativa europea sui ricercatori. Il comma 1 contiene la definizione dei soggetti beneficiari della norma, intendendo come ricercatore il cittadino straniero in possesso di un titolo di studio superiore che, nel Paese in cui è stato conseguito, dia accesso a programmi di dottorato. A tal fine il cittadino straniero deve essere selezionato da un istituto di ricerca, iscritto in un apposito elenco tenuto dal Ministero per l'università e la ricerca. L'ingresso dei cittadini stranieri a fini di ricerca scientifica non è vincolato alle quote per lavoro, di cui all'articolo 3, comma 4 del testo unico. Il comma 2 prevede che con decreto del Ministro per l'università e la ricerca siano stabilite le condizioni richieste per l'iscrizione nell'elenco che, in armonia con quanto previsto dalla normativa europea, avrà una validità di cinque anni e dovrà comunque regolamentare l'iscrizione nell'elenco di istituti che svolgono attività di ricerca, secondo la definizione data dalla direttiva (lavoro creativo svolto su base sistematica per aumentare il bagaglio delle conoscenze, compresa la conoscenza dell'uomo, della cultura e della società, e l'utilizzazione di tale bagaglio di conoscenze per concepire nuove applicazioni); la determinazione delle risorse finanziarie minime per l'iscrizione nell'elenco; l'obbligo dell'istituto di farsi carico delle spese connesse all'eventuale condizione di irregolarità del ricercatore, compresi i costi per la sua espulsione, per un periodo fino a sei mesi successivi alla cessazione della convenzione di accoglienza; le condizioni per la revoca dell'iscrizione nel caso di inosservanza alle norme del decreto. La convenzione di accoglienza è disciplinata al comma 3. La convenzione deve precisare il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro del ricercatore; le risorse mensili messe a sua disposizione, pari almeno al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale; le spese che l'istituto si assume per il viaggio di ritorno nonché quelle relative alla polizza assicurativa ovvero all'iscrizione del ricercatore e dei suoi familiari al Servizio Sanitario Nazionale. Il comma 4 disciplina il procedimento per ottenere il nulla osta all'ingresso da parte dello sportello unico presso le prefetture-uffici territoriali del Governo. Lo sportello unico provvede alla trasmissione per via telematica del nulla osta rilasciato alle rappresentanze consolari ed il visto d'ingresso può essere richiesto entro sei mesi dalla data di rilascio e, comunque, prioritariamente rispetto ad altre tipologie di visto (comma 6). Il comma 7 istituisce il permesso di soggiorno per ricerca scientifica che consente lo svolgimento delle attività di ricerca nelle forme del lavoro subordinato, autonomo o di borsa per addestramento alla ricerca. La durata del permesso di soggiorno è pari alla durata del programma di ricerca e può essere prorogata se è prorogato il programma e, quindi, anche la convenzione di accoglienza. In ogni caso, il permesso di soggiorno autorizzato sulla base di una borsa di addestramento alla ricerca non è computabile ai fini del periodo legale di soggiorno richiesto per la concessione del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Ai familiari del ricercatore è rilasciato il permesso di soggiorno per motivi familiari, indipendentemente dalla durata del permesso di soggiorno del ricercatore, sussistendo le condizioni e i requisiti all'articolo 29 del testo unico (comma 8). Il comma 10 consente al ricercatore straniero, a parità di condizioni con il cittadino italiano, di svolgere attività di insegnamento collegata all'attività di ricerca. Il comma 11 disciplina la mobilità dei predetti ricercatori, consentendo l'ingresso in Italia, in esenzione di visto, allo straniero in possesso di un titolo di soggiorno per ricerca scientifica rilasciato da altro Paese dell'Unione europea. Rileva poi che l'articolo 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria e segnala che la relazione tecnica precisa


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che dal provvedimento non derivano nuove o maggiori spese per la finanza pubblica né minori entrate in quanto la norma dispone esclusivamente una procedura differenziata e disposizioni più puntuali per l'ingresso dei ricercatori stranieri. Osserva che lo schema di decreto sembra determinare effetti onerosi rispetto ai quali risulta necessario acquisire elementi volti a suffragare l'effettività della clausola d'invarianza. Infatti, poiché il testo non precisa le modalità di selezione dei ricercatori stranieri, nonché i tempi e le condizioni relativi alla copertura dei costi assicurativi ad opera degli enti pubblici di ricerca, non risulta chiaro se tutti gli oneri derivanti dalle convenzioni d'accoglienza possano ritenersi effettivamente ricompresi nelle dotazioni finanziarie destinate - a legislazione vigente - al reclutamento dei ricercatori. Gli oneri in questione riguardano in particolare il trattamento assicurativo da garantire al ricercatore straniero e alla sua famiglia in alternativa alla loro iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale; le spese per il viaggio di ritorno del ricercatore ele spese connesse all'eventuale condizione di irregolarità del ricercatore - compresi i costi per la sua espulsione - che si possano determinare a seguito della scadenza della convenzione di accoglienza.

Il sottosegretario Antonangelo CASULA nel rilevare che, in base alle valutazioni del Ministero dell'economia, il provvedimento non presenta profili problematici di carattere finanziario nel presupposto del rigoroso rispetto della clausola di invarianza recata dall'articolo 2, si riserva comunque di fornire elementi di risposta alle puntuali richieste di chiarimento avanzate.

Lino DUILIO, presidente, rileva, richiamando le considerazioni già svolte nel corso dell'esame del disegno di legge comunitaria, l'esigenza che il Governo fornisca anche in questo caso rigorosi elementi di supporto all'asserita invarianza degli oneri del provvedimento, per evitare che la stessa rappresenti unicamente una clausola di stile o una petizione di principio.

Lello DI GIOIA (RosanelPugno), relatore, concorda con il Presidente e segnala che oramai in troppe occasioni il Governo non fornisce elementi circostanziati di verifica dell'asserita invarianza finanziaria dei provvedimenti. Invita pertanto il Governo ad assumere un diverso atteggiamento, maggiormente costruttivo.

Lino DUILIO, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.
Atto n. 154.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Gian Luigi PEGOLO (RC-SE), relatore, illustra il contenuto dello schema di decreto legislativo, il quale reca attuazione della direttiva 2005/85/CE , concernente norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato. Con riferimento ai profili finanziari, segnala in primo luogo l'articolo 4, che stabilisce che le Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato assumano la denominazione di Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. Le Commissioni si possono avvalere del supporto organizzativo e logistico del Dipartimento per le libertà civili e immigrazione del Ministero dell'interno (comma 1). Il loro numero massimo è pari a 10 (comma 2), in luogo delle 7 previste in base alla legislazione vigente. La composizione delle Commissioni non varia. Peraltro, diversamente


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da quanto attualmente stabilito, le disposizioni in esame introducono il diritto alla corresponsione di un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute (comma 3). È stabilito, infine, che le attività di supporto sono svolte dal personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti (comma 6). In proposito la relazione tecnica quantifica gli oneri derivanti dall'incremento del numero delle Commissioni in un maggior onere annuo di 239.000 euro per l'anno 2008 pari ad un onere di 79.680 euro per ciascuna delle tre nuove Commissioni. Per quanto concerne l'erogazione dei gettoni di presenza ai membri delle Commissioni l'onere stimato è di 832.000 euro annui a decorrere dal 2008. Al riguardo osserva che l'onere connesso al funzionamento di ciascuna commissione risulterebbe, in base all'istruttoria compiuta, pari a 123.000 euro annui e non pari a 79.680 euro. La somma di 123.000 è ottenuta dividendo l'onere a suo tempo quantificato dalla relazione tecnica richiamata, pari a 859.900 euro, per il numero delle Commissioni originariamente previsto pari a 7. L'onere di 79.680 euro, ipotizzato dalla relazione tecnica in esame, si ottiene, invece, dividendo per 7 l'importo di circa 558.000 di cui si disponeva la copertura in relazione alle norme istitutive delle Commissioni di cui alla legge n. 189 del 2002. A tal proposito, segnala che la misura della copertura, prevista dalla richiamata legge n. 189 del 2002, era inferiore all'onere calcolato in quanto in bilancio preesistevano stanziamenti già utilizzabili per le finalità previste dalle norme di cui si discuteva l'introduzione. Osserva comunque che l'onere di 79.680 euro, stimato dalla relazione tecnica, è determinato sulla base di elementi di costo la cui quantificazione risale a novembre 2001; andrebbe pertanto valutato se le stime effettuate non debbano essere soggette a revisione in relazione a possibili incrementi di prezzi nel frattempo intervenuti. Andrebbero, inoltre, esplicitate le ragioni per le quali non è stato computato alcun onere in relazione al supporto organizzativo e logistico del dipartimento per le libertà civili e immigrazione del Ministero dell'interno, il quale peraltro sarebbe chiamato a fronteggiare l'ulteriore carico di lavoro derivante dall'incremento del numero delle commissioni. Inoltre, sarebbe opportuno un chiarimento circa la natura dell'onere per il funzionamento delle nuove commissioni dal momento che l'autorizzazione di spesa è limitata al 2008, a fronte di un onere che appare avere natura permanente. A tal proposito si ricorda che la più volte citata relazione tecnica allegata all'AS 795 considerava le spese in questione come permanenti. Ritiene opportuno che il Governo chiarisca l'esatta portata normativa della disposizione di cui al comma 6, la quale stabilisce che le attività di supporto delle Commissioni sono svolte dal personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti. Qualora l'espressione in esame debba intendersi riferita alle dotazioni organiche di diritto, rileva che la disposizione è suscettibile di costituire premessa per la richiesta di future assunzioni che si dovessero rendere necessarie per lo svolgimento delle nuove mansioni assegnate. Segnala, infine, che con riferimento al funzionamento delle commissioni la norma in esame - diversamente da quanto previsto in casi analoghi - non esclude espressamente la corresponsione di emolumenti di natura non retributiva, quali le indennità di missione e i rimborsi spese. Rileva poi che l'articolo 5 individua le competenze della commissione nazionale per il diritto di asilo, che includono compiti di indirizzo e coordinamento delle commissioni territoriali di cui all'articolo 4, la costituzione e l'aggiornamento di una banca dati informatica contenente le informazioni utili al monitoraggio delle richieste di asilo e la costituzione e l'aggiornamento di un centro di documentazione sulla situazione socio-politica dei Paesi di origine dei richiedenti (comma 1). La commissione si compone di cinque membri e si avvale del supporto organizzativo e logistico del dipartimento per le libertà civili e immigrazione del Ministero


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dell'interno (comma 2). La relazione tecnica chiarisce che le disposizioni riproducono, in sostanza, quanto già previsto dalla legislazione vigente. Proprio per tale motivo le disposizioni che prevedono la costituzione e aggiornamento della base dati informatica e del centro di documentazione non comportano oneri. Al riguardo ritiene che il Governo chiarisca se, in base alle norme vigenti, ai componenti della commissione nazionale sia corrisposto il gettone di presenza. In caso contrario, considerato che detto emolumento, a norma dell'articolo 4, risulta corrisposto ai componenti delle commissioni territoriali, andrebbe valutata la possibilità che l'erogazione del gettone sia suscettibile di estendersi ai componenti della commissione nazionale, anche tenuto conto del suo ruolo di coordinamento delle commissioni territoriali, determinando, in tale modo, conseguenze finanziarie a carico del bilancio dello Stato. Ricorda poi che l'articolo 15 dispone che la commissione nazionale cura la formazione ed il periodico aggiornamento dei propri componenti e di quelli delle commissioni territoriali. La commissione nazionale cura altresì la formazione degli interpreti di cui si avvalgono le commissioni, per assicurare una comunicazione adeguata in sede di colloquio e la formazione del personale di supporto delle commissioni. La relazione tecnica afferma che l'attività di formazione dei componenti delle commissioni non comporta oneri aggiuntivi, in quanto viene regolarmente svolta dalla commissione nazionale. Al riguardo ritiene opportuna una conferma da parte del Governo circa l'effettiva possibilità della commissione nazionale di garantire l'espletamento dei nuovi adempimenti nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente. Rileva poi che l'articolo 16 prevede, tra l'altro, che nel caso di impugnazione delle decisioni in sede giurisdizionale, il cittadino straniero è assistito da un avvocato ed è ammesso al gratuito patrocinio ove ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente, ed in particolare del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002. La relazione tecnica quantifica gli oneri in relazione all'ammissione al gratuito patrocinio dei richiedenti asilo pari a 3.200.000 euro annui sulla base di un numero di 4.000 possibili ricorsi all'anno e di un costo medio unitario di 800 euro, ivi comprese le spese di interpretariato. La stima dei possibili ricorsi è stata effettuata dal Ministero della giustizia tenendo presente la media dei ricorsi presentati nel corso di un anno. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se il dato relativo al costo medio unitario, stimato dalla relazione tecnica per l'assistenza legale gratuita dei rifugiati, tiene conto che la platea in questione è composta esclusivamente da cittadini stranieri e che, pertanto, le spese di interpretariato incideranno notevolmente. Ricorda poi che, con riferimento ai casi di accoglienza disciplinati dall'articolo 20, la relazione tecnica precisa che le strutture attualmente operative che accolgono ed assistono gli immigrati irregolari si distinguono in tre diverse tipologie: centri di accoglienza (CDA), centri di identificazione (CID) e centri di permanenza temporanea ed assistenza (CPTA). La capacità complessiva del sistema è di 3.156 posti, cui possono aggiungersi ulteriori 1.000 posti che alcune strutture rendono disponibili in situazioni di emergenza, per un totale di 4.156 posti. Segnala che, sulla base dei dati relativi al 2006, la relazione tecnica stima che i richiedenti asilo accolti nei centri saranno circa 7.000, pari al 70 per cento delle 10.000 domande di richiesta d'asilo presentate nel 2006. Al fine di adeguare le strutture alle nuove modalità di accoglienza, la relazione tecnica quantifica in 8.000.000 di euro gli oneri relativi alla ristrutturazione degli attuali centri di accoglienza e alla riconversione di alcuni centri di permanenza temporanea e assistenza (CPTA) dismessi in «centri richiedenti asilo». Al riguardo ritiene opportuno che il Governo chiarisca se le capacità ricettive dei centri esistenti, ovvero in corso di ristrutturazione o costruzione, siano idonee a garantire la piena applicabilità della normativa in esame sin dalla sua entrata in vigore, senza che si renda necessario ricorrere a soluzioni temporanee


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suscettibili di determinare oneri a carico del bilancio dello Stato. Andrebbe, inoltre, chiarito se i costi di esercizio delle strutture in questione possano determinare un incremento degli oneri in capo alle amministrazioni competenti. Segnala ancora che l'articolo 24 dispone, tra l'altro, che l'ACNUR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati) svolge in relazione ai propri compiti istituzionali attività di consulenza e di supporto a favore del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno e delle commissioni territoriali e nazionale, su richiesta del Ministero dell'interno. Al riguardo, pur essendo l'onere limitato alla spesa autorizzata, andrebbero forniti gli elementi in base ai quali è stato quantificato il predetto importo in relazione alle esigenze di collaborazione dell'ACNUR. Con riferimento agli articoli 35 e 36 rileva che le quantificazioni sono basate su una ipotesi di permanenza massima nei centri di accoglienza pari a 180 giorni. In proposito, rileva che tale ipotesi non appare trovare riscontro nel tenore letterale delle disposizioni di cui all'articolo 35, il quale infatti prevede che il Tribunale assuma la propria decisione entro 3 mesi dalla presentazione del ricorso (comma 10) e che analoga durata sia prevista per il procedimento dinanzi alla Corte d'appello (comma 13). Il periodo di 180 giorni può trascorrere dunque per intero senza considerare l'ulteriore ricorso in Cassazione, i termini di proponibilità dei ricorsi nonché la durata della procedura esperita presso le commissioni territoriali. Alla luce di quanto esposto, ritiene dunque necessario che il Governo fornisca chiarimenti sui criteri in base ai quali è stata formulata l'ipotesi di permanenza massima nei centri assunta come parametro della quantificazione. Pertanto, ove il periodo di 180 giorni fosse da considerare una durata media, andrebbero esplicitati i parametri in base ai quali tale valore medio è stato indicato. Con riferimento agli ulteriori parametri forniti dalla relazione tecnica, la quantificazione appare corretta sulla base dei dati forniti dal Governo. Ricorda infine che l'articolo 39 prevede una serie di autorizzazioni di spesa, In particolare, vengono stanziati 239.000 euro per l'anno 2008 per l'attuazione dell'articolo 4, comma 2, il quale dispone l'incremento del numero delle commissioni territoriali; 832.000 euro a decorrere dall'anno 2008 per l'attuazione dell'articolo 4, comma 3, concernente la corresponsione dei gettoni di presenza ai membri delle suddette commissioni; 3.200.000 euro a decorrere dall'anno 2008 per l'attuazione dell'articolo 16, comma 2, il quale riconosce anche per i cittadini stranieri il gratuito patrocinio; 8.000.000 euro per l'anno 2008 per l'attuazione delle esigenze di adeguamento dei centri derivanti dall'articolo 20; 12.218.250 euro a decorrere dall'anno 2008 per l'attuazione delle misure in materia di accoglienza di cui agli articoli 20, 35 e 36. Per la medesima finalità è previsto anche l'incremento, nella misura di euro 6.600.000 a decorrere dall'anno 2008, della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge n. 416 del 1989; 500.000 euro a decorrere dal 2008 per le attività di consulenza dell'ACNUR di cui all'articolo 24, comma 2. Rileva che al relativo onere, valutato in euro 31.589.250 per l'anno 2008 e in euro 23.350.250 a decorrere dal 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987. La disposizione prevede, infine, una clausola di salvaguardia, con possibilità di prelievo dal Fondo spese obbligatorie e d'ordine. Al riguardo, con riferimento alle differenti autorizzazioni di spesa, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alle ragioni per le quali l'onere derivante dall'incremento del numero delle commissioni territoriali previste ai sensi dell'articolo 4, comma 2, sia limitato al solo anno 2008. In particolare, andrebbe chiarito se tali oneri siano connessi solo alle spese per la dotazione strumentale delle commissioni, determinandosi per gli anni successivi un riequilibrio dei carichi di lavoro tra le stesse con una conseguente riduzione degli oneri connessi al funzionamento delle singole commissioni


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e una invarianza della spesa complessiva. Con riferimento alla formulazione dell'autorizzazione di spesa complessiva di cui al comma 7, osserva che questa, in quanto redatta in termini di mera previsione di spesa, non appare coerente con le singole autorizzazioni di spesa, di cui ai commi da 1 a 6, formulate in termini di limite massimo di spesa. In particolare, segnala che le spese di cui agli articolo 16, comma 2, in materia di gratuito patrocinio, e di cui agli articoli 20, 35 e 36, relative alla permanenza dei richiedenti asilo e rifugiati presso i centri di accoglienza, in ragione della loro natura, appaiono suscettibili di determinare il riconoscimento di diritti soggettivi: pertanto in conformità alla vigente disciplina contabile, dovrebbero essere formulate in termini di previsione di spesa. Al riguardo, considera opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo e, alla luce di tali chiarimenti, sarebbe opportuno modificare anche la formulazione sia delle singole autorizzazioni di spesa di cui ai commi da 1 a 6, sia di quella complessiva prevista dal comma 7. Con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui al comma 4, dell'articolo 39, dal momento che, secondo quanto risulta dalla relazione tecnica, essa si riferisce alla ristrutturazione dei centri di accoglienza, invita il Governo a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito dell'articolo 20, una specifica disposizione alla quale ricondurre l'onere. Ritiene inoltre opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine allo specifico rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 1-septies del decreto legge n. 416 del 1989 previsto dal comma 5. In particolare, considera necessario che il Governo chiarisca perché, pur trattandosi di oneri comunque connessi alla gestione dei centri di accoglienza, sia stata prevista la specifica destinazione al suddetto Fondo solo dell'importo di 6.600.000 euro, e non, invece, anche del restante onere di euro 12.218.250. Per altro verso, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se il finanziamento del Fondo nazionale per le politiche e i servizi di asilo sia riconducibile al fatto che tra le finalità dello stesso rientri, ai sensi dell'articolo 1-sexies del suddetto decreto legge, anche il finanziamento dei servizi di accoglienza predisposti dagli enti locali. In caso affermativo, segnala l'opportunità, data la molteplicità delle finalità per le quali è previsto l'utilizzo del suddetto Fondo, di prevedere espressamente che il finanziamento sia destinato a tale specifica finalità. Con riferimento all'autorizzazione di spesa della quale è previsto l'utilizzo con finalità di copertura, relativa al Fondo di rotazione per le politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987, rammenta che la legge comunitaria per il 2006 prevede che alle eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali contenute nei decreti legislativi recanti le norme di attuazione delle direttive, qualora non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provveda a carico del suddetto fondo. Ritiene comunque, opportuno che il Governo chiarisca se sul medesimo sussistano le necessarie disponibilità e se il loro utilizzo non possa pregiudicare l'attuazione di interventi già previsti a legislazione vigente. Dal punto di vista formale, segnala che, proprio in ragione della previsione sopra ricordata contenuta nella legge comunitaria, sarebbe opportuno modificare la clausola di copertura prevedendo non tanto, come nel testo, una riduzione d'autorizzazione di spesa, quanto l'utilizzo delle disponibilità del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie. Tale formulazione, infatti, appare più conforme alla prassi consolidata per gli schemi di attuazione di direttive comunitarie.
Segnala, infine, l'opportunità di modificare la clausola di salvaguardia prevista dal comma 8, specificando gli articoli ai quali la stessa debba essere riferita, in quanto disposizioni formulate in termini di mera previsione di spesa. Sui predetti profili appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.


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Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN) invita il rappresentante del Governo a valutare attentamente le conseguenze finanziarie derivanti dagli articoli 20, 35 e 36, i quali, con riferimento alla permanenza dei richiedenti asilo nei centri di accoglienza, risultano suscettibili di determinare diritti soggettivi, per i quali potrebbe rendersi necessario il ricorso al fondo per le spese obbligatorie e d'ordine per importi anche considerevoli.

Il sottosegretario Antonangelo CASULA chiede un rinvio dell'esame al fine di poter predisporre i necessari elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate.

Lino DUILIO, presidente, preso atto dell'esigenza manifestata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di martedì.

La seduta termina alle 11.10.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 18 ottobre 2007. - Presidenza del presidente Lino Duilio. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Antonangelo Casula.

La seduta comincia alle 11.10.

Lino DUILIO, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-01607 Angelino Alfano: Mancata attuazione delle disposizioni relative alla spesa sanitaria della Sicilia contenute nella legge finanziaria per il 2007.

Gaspare GIUDICE (FI) illustra brevemente, a titolo di cofirmatario, l'interrogazione in oggetto.

Il sottosegretario Antonangelo CASULA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Gaspare GIUDICE (FI)*, replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal Governo. Pur riconoscendo che effettivamente la legge finanziaria per il 2007 fissava il termine del 30 aprile dell'anno in corso per il raggiungimento dell'intesa preliminare all'emanazione delle nuove norme di attuazione dello statuto regionale, osserva che le previsioni in materia di retrocessione alla regione di una percentuale del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio della regione medesima, risultava immediatamente applicabile. Più in generale ritiene che sia gravemente censurabile la condotta del Governo che, nel momento in cui è già stato presentato il disegno di legge finanziaria per il 2008, non ha ancora dato attuazione ad oltre la metà delle disposizioni contenute nella legge finanziaria per il 2007. Ritiene che tale condotta si configuri come una vera e propria violazione della correttezza nei rapporti istituzionali, dal momento che il Governo dimostra di considerare prive di valore le deliberazioni assunte dal Parlamento, che rimangono inattuate.

5-01625 Cirino Pomicino: Andamento del fabbisogno delle pubbliche amministrazioni.

Paolo CIRINO POMICINO (DCA-NPSI) rinuncia all'illustrazione dell'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Antonangelo CASULA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Paolo CIRINO POMICINO (DCA-NPSI) si riserva di valutare la risposta fornita dal Governo, anche in considerazione della sua notevole complessità.

La seduta termina alle 11.15.