VI Commissione - Giovedì 18 ottobre 2007


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ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2004/25/CE, concernente le offerte pubbliche di acquisto.
Atto n. 162.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2004/25/CE, concernente le offerte pubbliche di acquisto (Atto n. 162);
sottolineata la notevole rilevanza dell'intervento legislativo realizzato attraverso lo schema di decreto legislativo, il quale affronta temi cruciali per gli assetti del mercato finanziario nazionale, nonché per le caratteristiche dell'intero sistema economico del nostro Paese;
rilevato come la disciplina in materia di offerte pubbliche di acquisto contenuta nella citata direttiva 2004/25/CE rappresenti il frutto di un faticoso compromesso, raggiunto in sede comunitaria, al fine di tenere conto delle diversità esistenti nei singoli ordinamenti nazionali e di assicurare, al tempo stesso, una maggiore omogeneità della normativa in materia a livello europeo;
evidenziato come la disciplina in materia di offerte pubbliche di acquisto recata dal Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, si ponga all'avanguardia, a livello europeo, assicurando un elevato grado di tutela dei diritti degli azionisti ed un soddisfacente grado di contendibilità delle società quotate;
evidenziato come il Governo, nell'esercitare le opzioni che la direttiva 2004/25/CE lascia ai legislatori nazionali in sede di recepimento, abbia saputo contemperare, con equilibrio e ragionevolezza, l'esigenza di salvaguardare l'impostazione originaria del citato Testo unico della finanza, e la necessità di porre le società italiane su un piano di parità rispetto alle società residenti negli altri Stati membri dell'Unione europea;
ritenuta sostanzialmente condivisibile la scelta, operata dal Governo, di rendere imperative le norme della direttiva in materia di regole di passività e di breakthrough rules, subordinando la loro applicazione alle società emittenti italiane alla condizione che equivalente disciplina si applichi ai soggetti esteri che promuovano un'offerta pubblica di acquisto o scambio su emittenti italiani;
considerato come l'opzione di ricorrere alla clausola di reciprocità consenta di evitare penalizzazioni normative in danno delle società italiane, assicurando al contempo maggiore chiarezza ed omogeneità circa il quadro normativo nazionale vigente in materia;
tenuto conto del fatto che l'applicazione operativa della predetta clausola di reciprocità può presentare alcuni margini di incertezza, relativamente alla comparazione del regime applicabile alla società estera con quello vigente in Italia, e che pertanto appare condivisibile la scelta, compiuta dal Governo, di affidare alla CONSOB tale valutazione;
rilevato come lo schema di decreto legislativo in esame costituisca il frutto di un'ampia consultazione delle categorie e


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degli operatori interessati svolta dal Governo, il quale ha anche preventivamente informato il Parlamento dei principali orientamenti ai quali si sarebbe ispirata l'azione di recepimento della predetta direttiva 2004/25/CE;
rilevata l'urgenza di procedere rapidamente all'attuazione della direttiva 2004/25/CE, anche in considerazione delle iniziative avviate dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia per il mancato recepimento nell'ordinamento nazionale della medesima direttiva, il cui termine è scaduto il 20 maggio 2006;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento al comma 3 del nuovo articolo 101-bis del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), dello schema di decreto legislativo, valuti il Governo l'opportunità di escludere dagli obblighi informativi e dagli altri obblighi richiamati dal medesimo comma 3 anche le offerte pubbliche di acquisto o di scambio aventi ad oggetto azioni proprie;
b) con riferimento al comma 5 del nuovo articolo 101-bis del TUF, introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), dello schema di decreto legislativo, il quale prevede che le fattispecie di azione di concerto di cui al comma 4 del medesimo articolo 101-bis »assumono rilievo anche congiuntamente fra di loro», valuti il Governo l'opportunità di chiarire meglio la portata della norma;
c) con riferimento alla nuova formulazione dell'articolo 102 del TUF, introdotta dall'articolo 2, comma 2, dello schema di decreto legislativo, valuti il Governo l'opportunità di assicurare la massima rapidità possibile alle procedure di approvazione del documento di offerta, in particolare verificando la possibilità di ridurre i tempi, previsti dal comma 4, per l'acquisizione da parte della CONSOB di informazioni supplementari, nonché di precisare, al medesimo comma, i termini entro i quali le eventuali altre autorità interessate devono pronunciarsi;
d) sempre con riferimento alla nuova formulazione dell'articolo 102 del TUF, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che, in presenza di indiscrezioni diffuse tra il pubblico circa una possibile offerta pubblica di acquisto o scambio e di irregolarità nell'andamento del mercato dei titoli interessati, ai potenziali acquirenti si applica l'articolo 114, commi 5 e 6, del TUF, i quali disciplinano le richieste di informazioni che la CONSOB può avanzare, al fine di consentire l'applicazione di tali previsioni non solo agli emittenti, ai soggetti che li controllano, agli azionisti rilevanti, ai partecipanti a patti di sindacato ed agli esponenti aziendali, ma anche ai potenziali offerenti;
e) con riferimento al comma 7 della nuova formulazione dell'articolo 102 del TUF, valuti il Governo l'opportunità di rivedere il testo della disposizione, al fine di chiarire che i poteri di vigilanza della CONSOB si esercitano non solo in relazione alla presentazione di un'offerta di acquisto o di scambio, ma anche circa il rispetto delle disposizioni del Capo II del Titolo II della Parte IV del TUF;
f) con riferimento alla nuova formulazione del comma 3 dell'articolo 103 del TUF, introdotta dall'articolo 2, comma 3, dello schema di decreto, il quale prevede la diffusione, da parte del consiglio di amministrazione della società offerente, di un comunicato contenente dati utili per la valutazione dell'offerta, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che, per le società organizzate secondo il modello dualistico, il comunicato sia approvato dal consiglio di gestione o dal consiglio di sorveglianza, analogamente a quanto previsto in altri ordinamenti che prevedono il sistema dualistico, prevedendo eventualmente la possibilità di approvazione congiunta da parte di entrambi tali organi; più in generale, valuti il Governo l'opportunità


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di verificare la coerenza delle disposizioni proposte rispetto alle società organizzate secondo il modello dualistico;
g) con riferimento alla nuova formulazione del comma 1 dell'articolo 104 del TUF, introdotta dall'articolo 2, comma 4, lettera b), dello schema di decreto, il quale sancisce la responsabilità degli amministratori e dei direttori generali per gli atti e le operazioni compiuti in violazione del divieto di porre in essere misure difensive volte a contrastare un'offerta, in mancanza di un'autorizzazione preventiva in tal senso dell'Assemblea, valuti il Governo l'opportunità di estendere tale responsabilità anche ai componenti del consiglio di gestione e del consiglio di sorveglianza, al fine di meglio armonizzare tale previsione con la struttura organizzativa delle società che adottano il sistema dualistico;
h) con riferimento al comma 2 del nuovo articolo 104-bis del TUF, introdotto dall'articolo 2, comma 5, lettera a), dello schema di decreto, il quale prevede la corresponsione, da parte dell'offerente di un equo indennizzo per i danni patrimoniali subiti dai titolari dei diritti sui quali abbia inciso l'applicazione delle disposizioni in materia di neutralizzazione recate dal medesimo articolo 104-bis, valuti il Governo l'opportunità di dettagliare maggiormente l'ambito di applicazione della disposizione, ad esempio specificando se essa sia esclusa in caso di esercizio del diritto al recesso da patti sindacali previsto dall'articolo 123, comma 3, del TUF, nonché dettando talune regole procedurali e sostanziali circa le modalità di riconoscimento e determinazione dell'indennizzo stesso;
i) con riferimento al comma 1 del nuovo articolo 104-ter del TUF, introdotto dall'articolo 2, comma 5, lettera b), dello schema di decreto, il quale prevede la non applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 104 e 104-bis del TUF nel caso in cui l'offerta pubblica di acquisto o scambio sia promossa da soggetto al quale non si applicano tali disposizioni, né disposizioni equivalenti, valuti il Governo l'opportunità di disciplinare specificamente l'ipotesi di parziale equivalenza tra le disposizioni italiane e quelle cui è sottoposto il soggetto offerente; sempre con riferimento alla medesima disposizione, valuti il Governo l'opportunità di fissare alcuni criteri atti ad orientare il potere, attribuito alla CONSOB, di valutare l'equivalenza delle predette disposizioni, stabilendo inoltre che l'istanza di parte in materia deve essere presentata entro un termine prefissato;
l) con riferimento al comma 2 del nuovo articolo 104-ter del TUF, il quale prevede che «qualsiasi misura adottata dalla società emittente in virtù di quanto disposto dal comma 1 deve essere espressamente autorizzata dall'assemblea straordinaria», valuti il Governo l'opportunità di specificare meglio la portata della disposizione;
m) con riferimento alla nuova formulazione dell'articolo 106 del TUF, introdotta dall'articolo 3, comma 2, dello schema di decreto, il quale prevede l'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria per chiunque detenga, «a seguito di acquisti», una partecipazione superiore al trenta per cento, valuti il Governo l'opportunità di chiarire se la disposizione si riferisca anche agli acquisti a titolo gratuito, specificando, in tal caso, le modalità di determinazione del prezzo con riferimento agli acquisti effettuati a titolo gratuito;
n) con riferimento al nuovo comma 2 dell'articolo 110 del TUF, introdotto dall'articolo 3, comma 6, lettera c), dello schema di decreto, il quale prevede che, in caso di violazione degli obblighi in materia di offerta pubblica di acquisto obbligatoria sanciti dalla Sezione II del Capo II del Titolo II della Parte IV del TUF, la CONSOB possa imporre la promozione dell'offerta, al prezzo da essa stabilito, valuti il Governo l'opportunità di precisare meglio la disposizione, stabilendo i criteri cui la CONSOB deve rifarsi nella decisione di imporre l'offerta, nonché di coordinare tale previsione con le disposizioni in materia


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di sanzioni penali ed amministrative per la violazione degli obblighi di alienazione delle azioni, e di divieto di esercizio del diritto di voto, recate dagli articoli 173 e 192 del TUF;
o) con riferimento alla nuova formulazione dell'articolo 192 del TUF, introdotta dall'articolo 5, comma 2, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di incrementare, fino al corrispettivo dovuto dall'offerente, la misura massima della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1 in caso di violazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica, nonché di reintrodurre la disposizione del comma 3 attualmente vigente, il quale stabilisce la sanzione amministrativa nei confronti degli amministratori che violino l'obbligo, sancito dall'articolo 104, comma 1, del TUF, di astenersi da operazioni difensive in mancanza di autorizzazione dell'Assemblea, estendendone inoltre l'applicazione anche ai componenti del consiglio di gestione e del consiglio di sorveglianza;
p) con riferimento all'articolo 7 dello schema di decreto, il quale modifica il comma 384, ultimo periodo, dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006), eliminando la previsione secondo la quale il venir meno delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto - legge n. 332 del 1994 è subordinato all'approvazione comunitaria delle disposizioni in materia di misure difensive adottate da società partecipate pubbliche, previste dai commi da 381 a 383 del citato articolo 1 della legge n. 311, valuti il Governo se tale previsione risulti congruente con l'ambito della delega, in particolare se essa possa ritenersi connessa in qualche modo con il recepimento nell'ordinamento nazionale della Direttiva 2004/25/CE;
q) con riferimento all'articolo 8 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di precisare meglio la disciplina transitoria, tenendo conto dei tempi necessari per l'emanazione della disciplina secondaria di attuazione delle modifiche recate dallo schema di decreto, prevedendo a tal fine, in particolare, che le nuove norme in materia di offerta pubblica totalitaria, di cui all'articolo 106, comma 3, lettere c) e d), relative alla possibilità, per la CONSOB, di stabilire un prezzo di offerta più alto o più basso di quello fissato in via generale dal comma 2 del medesimo articolo, si applichino a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione delle medesime;
r) sempre per quanto riguarda le problematiche di diritto transitorio, con riferimento al comma 5 dell'articolo 108 del TUF, sostituito dall'articolo 2, comma 4, dello schema di decreto, il quale stabilisce, nel caso di obbligo di acquisto dei titoli residuali, a seguito di offerta pubblica totalitaria, il diritto del possessore dei titoli di esigere che una parte del corrispettivo sia versato in contanti, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che, fino all'emanazione delle disposizioni di attuazione in materia da parte della CONSOB, il predetto corrispettivo sia versato in contanti in misura integrale.