VII Commissione - Resoconto di giovedì 18 ottobre 2007


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SEDE REFERENTE

Giovedì 18 ottobre 2007. - Presidenza del presidente Pietro FOLENA. - Intervengono il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Elena Montecchi, il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Letizia De Torre e il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca Nando Dalla Chiesa.

La seduta comincia alle 9.15.

Disposizioni a sostegno del settore musicale.
C. 122 Colasio, C. 185 Lusetti, C. 407 De Simone, C. 2451 Caparini e C. 3002 Rositani.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato da ultimo l'11 ottobre 2007.

Fulvio TESSITORE (Ulivo) apprezza la relazione svolta dal presidente Folena, rilevando peraltro che occorrerebbe chiarire meglio alcuni aspetti delle proposte di legge in questione, anche perché le stesse sono tra loro poco omogenee. Sottolinea, inoltre, che un aspetto negativo delle proposte di legge è quello relativo alla proliferazione degli organi prevista dalle medesime proposte, proliferazione che, di fatto, deresponsabilizza i soggetti che detengono competenze nelle materie oggetto dell'intervento normativo. Ritiene in ogni caso fondamentale che il lavoro della Commissione possa approdare all'approvazione di una legge di sistema, così come avvenne anni fa per le fondazioni liriche. Ricorda in particolare che proprio questa disciplina ha consentito di introdurre significative semplificazioni; prima dell'approvazione della legge sulle fondazioni lirico-sinfoniche, era infatti necessario seguire complessi procedimenti burocratici per la realizzazione delle attività e delle funzioni ad esse riconosciute. Ritiene in ogni caso che la legge da approvare debba tutelare in modo adeguato la produzione e la distribuzione dei prodotti fonografici.


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Pietro FOLENA, presidente e relatore, riconosce che esiste senz'altro la necessità di coordinare gli interventi nel settore musicale con le proposte di legge che riguardano gli spettacoli dal vivo. Ritiene peraltro che sia possibile conciliare le due esigenze in questione, in quanto gli interventi nel settore della musica sono interventi di carattere settoriale che possono essere attuati autonomamente, lasciando alla legge sullo spettacolo dal vivo il compito di occuparsi più in particolare della disciplina delle istituzioni che operano nel campo dello spettacolo e della musica in specie. In particolare, con le proposte di legge in questione si potrebbero regolamentare due aspetti fondamentali: quello relativo agli incentivi alle imprese di produzione e distribuzione musicale e quello relativo alla promozione della musica nelle scuole, anche attraverso l'istituzione di un Comitato ristretto che si occupi, eventualmente, di approntare due distinti testi di legge per ciascuno degli aspetti citati. L'audizione di rappresentanti della Commissione ministeriale in materia di musica, presieduta dal professor Luigi Berlinguer, potrebbe rappresentare poi un utile approfondimento al riguardo.
Ricorda, peraltro, che le proposte di legge in materia di disciplina dello spettacolo dal vivo assolvono ad una funzione fondamentale per quel che riguarda l'istituzione e la disciplina delle autorità musicali. In particolare le stesse dovranno occuparsi della riforma del Fondo unico per lo spettacolo e della riorganizzazione dei poteri delle regioni in materia, alla luce della modifica del Titolo V della Costituzione avvenuta nel 2001. Ritiene che la riforma da attuare attraverso le proposte di legge sullo spettacolo dal vivo siano fondamentali, anche in considerazione del fatto che una legge di sistema in materia è stata emanata nel lontano 1967; nel 1985 è stato istituito il FUS, mentre nel 1998 è stata approvata la legge sulle fondazioni liriche.
Per quel che riguarda la proposta di legge del collega Rositani, sottolinea un primo aspetto positivo riguardante il sostegno delle attività musicali che non rientrano nelle competenze del FUS. Un altro aspetto condivisibile è da ricollegare alle varie norme in materia di incentivi fiscali alle attività musicali; ritiene inoltre equilibrata l'ipotesi di costituire un ufficio di garanzia facente parte del Ministero dei beni culturali. Altri aspetti positivi della proposta di legge riguardano quindi l'incentivazione dello studio della musica a scuola e la promozione di varie rassegne musicali e della trasmissione della musica italiana nelle emittenti radiofoniche. Ricorda, a tale ultimo proposito, che la protesta del 21 giugno 2007 ha avuto effetti positivi insperati per quel che riguarda la percentuale di musica trasmesse nelle emittenti radiofoniche. In conclusione, giudica fondamentale dare sufficiente importanza alle problematiche dei lavoratori dello spettacolo, ricordando a tal proposito che è assegnata alle Commissioni riunite VII e XI una proposta di legge che riguarda tali aspetti.

Guglielmo ROSITANI (AN) ritiene che la sua proposta di legge rispetto presenta alle altre il pregio di essere stata discussa con rappresentanti delle regioni. Auspica pertanto che si decida il percorso da seguire, in quanto i problemi posti dalle proposte di legge sono molteplici. Evidenzia peraltro che sarebbe importante pervenire prima di tutto all'approvazione della legge sullo spettacolo dal vivo. Ricorda a tal proposito che già da un anno e mezzo il ministro Rutelli aveva preannunciato la volontà del Governo di approdare all'approvazione della proposta di legge in questione.

Pietro FOLENA, presidente e relatore, segnala che la Commissione procederà nelle prossime settimane al seguito dell'audizione del ministro Rutelli; in quella sede si potrà richiedere lo stato dell'arte relativamente alle proposte di legge in materia di spettacolo dal vivo.

Emerenzio BARBIERI (UDC) ritiene che l'audizione di rappresentanti della Commissione ministeriale in materia musicale, presieduta dal professor Berlinguer,


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dovrebbe avvenire prima dell'istituzione del Comitato ristretto.

Pietro FOLENA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme a tutela dei minori nella visione di film e di videogiochi.
C. 3014 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo il 17 ottobre 2007.

Wladimiro GUADAGNO detto Vladimir Luxuria (RC-SE) esprime un giudizio negativo sul disegno di legge in esame, in quanto sarebbe stato innanzitutto più opportuno disciplinare l'intera materia del cinema e non solo un aspetto di essa. Sottolinea poi che il settore cinematografico attraversa un momento molto delicato, per quel che riguarda la distribuzione e la produzione, che non viene risolto dal disegno di legge del Governo; così come formulato esso non elimina le disparità di trattamento esistenti tra cinema da una parte e televisione e giornali dall'altra. Al controllo preventivo attualmente vigente per il cinema si sostituirebbe infatti un controllo successivo sulla base di un'autoclassificazione svolta dalle imprese distributrici e produttrici, che di fatto non cambia la situazione esistente.
Ribadisce quindi che vi è un forte legame tra televisione e giornali da una parte e cinema dall'altra; i controlli esercitati su tutti i media dovrebbero essere uniformi, mentre appaiono allo stato molto diversificati. In merito alla composizione della Commissione prevista dal disegno di legge per il controllo delle classificazioni effettuate, ritiene inoltre eccessivo il numero di membri che devono essere nominati dal Governo. Riterrebbe opportuno poi specificare meglio quali associazioni siano legittimate a nominare i restanti membri della Commissione. Considera quindi troppo generici i parametri indicati dal disegno di legge per le verifiche che la Commissione è chiamata ad effettuare, specificando in particolare che il problema non è tanto l'indicazione del parametro, ma il modo in cui il parametro deve essere valutato. Contesta, infine, le modalità definite per la classificazione dei film per i minori di dieci anni e ritiene che le stesse osservazioni svolte nei confronti del cinema possono essere svolte anche sulle parti del disegno di legge che si occupano dei videogiochi.

Gabriella CARLUCCI (FI) esprime in linea di principio un giudizio positivo sullo spirito del disegno di legge in esame, ritenendo in particolare importante che il progetto di legge prenda in considerazione la materia dei videogiochi, di forte attualità. Ritiene peraltro opportuno che il disegno di legge si occupi anche dei problemi relativi ai controlli da effettuare sulle trasmissioni televisive, ricordando in particolare che attraverso una deliberazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato è stata di fatto legalizzata la possibilità di trasmettere televisivamente programmi per adulti dopo la mezzanotte. Segnala, inoltre, che i controlli dovrebbero riguardare anche quei film prodotti attraverso la tecnologia digitale che potrebbero contenere scene non adatte ai minori.
Considera quindi inappropriato il modo attraverso il quale si vuole riformare il sistema dei controlli sul cinema, sottolineando che i controlli non funzionano in quanto le Commissioni a ciò deputate non hanno sufficienti risorse a disposizione e sono inoltre in balia delle pressioni che provengono dalle imprese di distribuzione e produzione cinematografica. Ritiene pertanto che demandare la soluzione del problema ad un sistema di autoclassificazione o di autoregolamentazione, non elimini le radici del problema, ma anzi rischi di aggravarlo. Rileva d'altra parte che il sistema di autoclassificazione indicato dal disegno di legge è destinato all'insuccesso, in quanto nessuna impresa distributrice o produttrice rischierà di autoclassificare un proprio prodotto come


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non adatto ad un certo pubblico, esistendo la possibilità che l'autorità amministrativa a ciò preposta possa successivamente ritenere non conforme a legge tale classificazione, applicando le relative sanzioni.

Guglielmo ROSITANI (AN) concorda con l'osservazione del collega Tessitore relativa al fatto che il provvedimento è caratterizzato da una dimensione eccessivamente «barocca». In particolare ritiene che tale dimensione sia da rinvenire, innanzitutto, nel fatto che il disegno di legge non sostituisce il parametro del comune senso del pudore previsto dalla normativa vigente con un parametro certo di riferimento. In tal senso, considera opportuno identificare tale nuovo parametro con la libera e sana crescita del bambino. Aggiunge che un altro aspetto della complessità del provvedimento è costituito dal fatto che esso risulta estremamente articolato, prevedendo troppe competenze e troppe regole. Ritiene inoltre che il disegno di legge trova un suo limite nel fatto che non disciplina i problemi relativi ai controlli su DVD; riterrebbe a tal proposito opportuno un chiarimento da parte del Governo. Considera inoltre inopportuno che l'autoclassificazione sia affidata alle imprese produttrici e distributrici, invece che agli autori e ai registi dei film. Per quel che riguarda infine i videogiochi, apprezza le norme contenute nel disegno di legge, in quanto le stesse rispondono ad alcuni parametri comuni individuati in sede europea. Auspica peraltro che si ponga anche attenzione alla circolazione dei videogiochi su internet.

Pietro FOLENA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione dell'Ordine professionale dei traduttori e interpreti.
C. 1360 Angela Napoli.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Guglielmo ROSITANI (AN), relatore, illustra il progetto di legge in esame, d'iniziativa parlamentare, che prevede l'istituzione dell'Ordine dei traduttori e interpreti e mira a stabilire alcune regole volte a disciplinare l'esercizio di tali professioni. Il testo della proposta di legge in esame si compone di 16 articoli.
Osserva che l'articolo 1 stabilisce l'istituzione dell'Ordine dei traduttori e interpreti, soggetto dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, al quale è affidata la funzione di tenuta dell'albo e di controllo sulla disciplina degli iscritti. Il comma 1 dell'articolo 1 prevede in particolare che l'istituzione dell'ordine professionale dei traduttori e degli interpreti avvenga in conformità al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30, recante ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni. Precisa, al riguardo, che l'articolo 1, comma 4, del provvedimento citato esclude dall'ambito di applicazione delle disposizioni introdotte l'ordinamento e l'organizzazione degli Ordini e dei collegi professionali. La relazione illustrativa sottolinea, al riguardo, che l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 30 del 2006 attribuisce alla legge statale la definizione dei requisiti tecnico-professionali e dei titoli professionali necessari per l'esercizio delle attività professionali che richiedono una specifica preparazione, a garanzia di interessi pubblici generali la cui tutela compete allo Stato. In tal senso, il richiamo al decreto legislativo n. 30 del 2006 sembra da intendersi come necessità dell'intervento della legge per la disciplina di tali aspetti.
Rileva, altresì, che l'albo è articolato in tre distinti elenchi, relativi, rispettivamente, ai traduttori, interpreti di conferenza, interpreti di trattativa. In questo senso, l'attività dei traduttori si caratterizza nella trasposizione per iscritto di testi da una lingua all'altra, ovvero come revisione di traduzioni nella forma o nei contenuti. Per quanto concerne la figura di interprete, l'albo prevede due distinti elenchi, relativi agli interpreti di conferenza, cioè coloro che effettuano l'interpretazione in occasione di convegni o conferenze con l'ausilio degli impianti e


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utilizzando le tecniche di interpretazione simultanea e consecutiva; nonché agli interpreti di trattativa, coloro che svolgono funzioni di interpretariato senza avvalersi delle tecniche sopra menzionate. Il comma a dell'articolo 1 prevede quindi che a tutela della professione esercitata, si dispone per il traduttore il diritto di firmare la traduzione dallo stesso effettuata e di opporsi a qualsiasi sua deformazione, nonché, in favore dell'interprete, il diritto di opporsi alla registrazione della propria traduzione. Il successivo comma 5 specifica invece che l'iscrizione all'albo è obbligatoria ai fini dell'esercizio della professione; è fatta salva la possibilità di iscriversi a più elenchi, così come non vi è incompatibilità con l'iscrizione ad altri albi professionali. Accanto alla norma generale, sono poi disciplinate alcune situazioni specifiche. In particolare, qualora i traduttori e interpreti siano dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni, per i quali i rispettivi ordinamenti vietino l'esercizio della libera professione, il comma 6 prevede che gli stessi non possono iscriversi all'albo. Il comma 7 dell'articolo 1 esclude, infine, la necessità di iscrizione all'albo per esercitare l'attività di interprete turistico e per effettuare attività di traduzione editoriale.
Aggiunge quindi che gli articoli da 2 a 7 disciplinano le modalità di elezione, la durata in carica, i compiti e l'articolazione interna del Consiglio dell'ordine, composto da due sezioni, una relativa ai traduttori, l'altra agli interpreti. A ciascuna delle due sezioni la legge affida la tenuta dell'albo professionale (gestione delle iscrizioni e delle cancellazioni, nonché revisione annuale) e le proposte relative alle tariffe professionali, con riferimento agli iscritti compresi nei rispettivi elenchi. In particolare l'articolo 2, comma 3, prevede che le proposte, armonizzate agli standards internazionali, siano approvate annualmente con decreto del Ministro della giustizia. Osserva, inoltre, che ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 2, le principali attribuzioni, riguardanti il governo centrale dell'ordine, sono di competenza del Consiglio dell'ordine a sezioni riunite, il quale, in particolare vigila sul rispetto della normativa da parte degli iscritti e adotta i relativi provvedimenti disciplinari; predispone e aggiorna il codice deontologico; provvede all'amministrazione dell'ordine e alla gestione del suo patrimonio.
Evidenzia inoltre che l'articolo 3 disciplina quindi le modalità di convocazione e riunione del Consiglio dell'ordine e delle sezioni, mentre l'articolo 4 definisce le attribuzioni dei rispettivi presidenti. Il progetto di legge disciplina inoltre all'articolo 5 l'ipotesi di scioglimento del Consiglio per gravi inadempienze, nonché al successivo articolo 6 le modalità per i ricorsi contro le deliberazioni del Consiglio e delle sue sezioni. L'articolo 7 invece rinvia a due regolamenti governativi, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge su proposta del Ministro della Giustizia, la determinazione delle norme per l'elezione delle sezioni del Consiglio - comma 1 - e quelle sulle procedure di iscrizione e cancellazione dall'albo e in materia disciplinare, ai sensi del comma 2. L'articolo 8 attribuisce quindi al Ministro della giustizia la vigilanza sull'ordine, mentre il successivo articolo 9 subordina l'iscrizione all'albo al possesso di alcuni requisiti: cittadinanza italiana o europea o di uno Stato con cui esiste trattamento di reciprocità attestato dal Ministero degli affari esteri; godimento dei diritti civili; residenza nel territorio della Repubblica italiana. Oltre a ciò, è necessario il superamento dell'esame di abilitazione e il compimento di un periodo di tirocinio. Precisa che il comma 2 dell'articolo 9 esenta dal possesso della cittadinanza e della residenza in Italia ai fini dell'iscrizione nel solo elenco degli interpreti di conferenza. Secondo quanto specificato nella relazione illustrativa, tale deroga è dovuta al fatto - derivante dalla natura stessa delle competenze linguistiche richieste per tale attività - che parte dei professionisti operanti in Italia in questo settore non sono cittadini italiani né, talvolta, di altro Stato comunitario.
Sottolinea quindi che l'articolo 10 demanda a un regolamento interministeriale la definizione dei programmi e delle modalità


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di ammissione e svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione professionale. L'articolo 11 definisce invece i criteri per la formazione degli elenchi dell'albo, stabilendo che l'iscrizione sarà corredata dalla certificazione delle lingue per le quali si è superato l'esame abilitante; il comma 5 dell'articolo indicato, in particolare, stabilisce i criteri per la formazione di un elenco speciale per i traduttori e gli interpreti non residenti in Italia che desiderino iscriversi. Il successivo articolo 12 impone invece ai traduttori e agli interpreti l'obbligo del segreto professionale; nei confronti degli stessi trova applicazione l'articolo 200 del codice di procedura penale.
Aggiunge che, con gli articoli da 13 a 15, sono dettate norme transitorie relative alla prima formazione dell'albo. In sede di prima applicazione, sono fissati infatti alcuni requisiti per l'iscrizione all'albo, alternativi al possesso dell'abilitazione ed allo svolgimento del tirocinio. Tali requisiti sono costituiti dal possesso di determinati titoli di studio, ciascuno dei quali deve essere corredato dalla dimostrazione di una specifica esperienza professionale. Per ciascuna figura professionale sono rispettivamente indicati i titoli validi e la pratica professionale richiesta, la cui durata risulta inversamente proporzionale al livello del titolo di studio posseduto. Osserva che si fa riferimento principalmente ai titoli rilasciati dalle università - italiane o straniere purché equipollenti - e dalle scuole superiori per traduttori e interpreti riconosciute ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 697. Ricorda che ai sensi dell'articolo 14 la prima formazione dell'albo è affidata ad una commissione, nominata con decreto del Ministro della giustizia, composta da un magistrato di Corte di cassazione, due magistrati ordinari, due docenti universitari di discipline attinenti - designati dal Ministro dell'università e della ricerca - quattro consiglieri dell'associazione «Comitato Altrinit» e due rappresentanti delle associazioni di categoria. Una volta depositato l'albo, ai sensi dell'articolo 15, il Ministro della giustizia nomina un commissario straordinario incaricato di indire l'elezione del Consiglio dell'ordine e di provvedere alla tenuta dell'albo fino all'insediamento dello stesso. L'articolo 16 rinvia invece l'adozione delle norme di esecuzione della legge ad un regolamento emanato con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge stessa. Osserva peraltro che l'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988 si riferisce ai regolamenti governativi che devono essere emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e non ai decreti ministeriali a cui sembra voler fare riferimento la disposizione in commento.
Segnala, infine, che presso le Commissioni riunite giustizia ed attività produttive commercio e turismo della Camera dei deputati è in corso l'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 867 ed abbinate, recanti disposizioni in materia di professioni, e che nelle scorse settimane le Commissioni citate hanno altresì esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/36, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, approvando nella seduta del 10 ottobre 2007 un parere con condizioni e osservazioni. Sottolinea, in conclusione, di essere d'accordo con la proposta di legge in esame, pur ritenendo opportuno prevedere una disciplina analoga anche per gli interpreti turisti. Preannuncia quindi che presenterà un emendamento in tal senso.

Pietro FOLENA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Interventi per la Biblioteca europea di Milano.
C. 2460 Duilio.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonio RUSCONI (Ulivo), relatore, osserva che il provvedimento in esame autorizza


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la spesa di 15 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009, al fine di permettere la prosecuzione dei lavori di realizzazione della Biblioteca europea di Milano. Ricorda che la creazione della Biblioteca è stata proposta dall'»Associazione Milano biblioteca del 2000», nata nel 1996; la Regione Lombardia ha poi promosso nell'anno 2000 un Accordo di Programma, finalizzato alla messa a punto del progetto di fattibilità, con il Ministero dei beni e le attività culturali, la Provincia e il Comune di Milano, l'Università degli Studi e il Politecnico di Milano. Il Concorso internazionale di progettazione bandito dal Comune di Milano nel marzo 2001, si è concluso nel novembre dello stesso anno.
Ricorda, altresì, che nel dicembre 2003 è stata costituita la Fondazione Biblioteca europea di informazione e cultura - BEIC - soggetto giuridico destinato a gestire la creazione e poi il funzionamento a regime della Biblioteca europea. Oltre al Comune, all'Università degli studi e al Politecnico di Milano, nonché all'»Associazione Milano Biblioteca del 2000», soci fondatori, hanno aderito anche gli allora ministro dei beni culturali e il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché la Regione Lombardia e l'Istituto lombardo accademia di scienze e lettere. Precisa che alla Fondazione è stato consegnato il progetto definitivo della Biblioteca nel novembre 2005. Rileva che la nuova struttura dovrebbe riunire in sé le caratteristiche di una biblioteca pubblica e di una biblioteca di ricerca specializzata; si prevede la realizzazione di 3700 posti di consultazione e la costituzione di una dotazione 900 mila volumi a scaffale aperto, 2.750 periodici, sono inoltre previsti un'emeroteca, un mediaforum, destinato ad ospitare audiovisivi, ma anche documenti cartacei relativi a musica, arti figurative, spettacolo, informazione radiotelevisiva, editoria elettronica e multimediale, un deposito, inoltre, atto a contenere più di tre milioni di opere. Il progetto prevede anche la digitalizzazione di numerose collezioni: atti di Accademie, classici del diritto europeo, della medicina, classici della matematica, incunaboli italiani in volgare - in convenzione con il Dipartimento di Italianistica della Sapienza di Roma -, nonché classici della scienza del secolo XVIII, in convenzione con l'Accademia delle scienze di Torino e con il Museo galileiano di Firenze.
Precisa che i costi per la realizzazione della biblioteca sono stati computati in 236 milioni di euro; quelli per la gestione, in 18 milioni di euro l'anno, a partire dal 2010. Con riguardo all'impegno finanziario dello Stato, ricorda, che l'articolo 3, comma 4, della legge n. 400 del 2000 ha autorizzato la spesa di 2 miliardi di lire per l'esercizio finanziario 2000 e di 7 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 2001 e 2002 per la realizzazione della biblioteca europea di Milano, anche attraverso soggetti, costituiti a tal fine, a cui può partecipare lo Stato. Per la prosecuzione delle attività previste l'articolo 80, comma 47, tabella D), della legge finanziaria 2003, ha poi autorizzato la spesa di 2 milioni di euro per il 2003, 5 milioni per il 2004 e 15 milioni per il 2005.
Ritiene, in conclusione, che sarebbe auspicabile che la Commissione approvasse il provvedimento in sede legislativa, anche in considerazione del fatto che sulla proposta vi è un accordo trasversale di diversi gruppi parlamentari.

Pietro FOLENA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.25 alle 10.40.