XIV Commissione - Resoconto di giovedì 18 ottobre 2007


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ATTI COMUNITARI

Giovedì 18 ottobre 2007. - Presidenza del presidente Franca BIMBI.

La seduta comincia alle 9.20.

Sull'ordine dei lavori.

Franca BIMBI, presidente, propone un'inversione all'ordine del giorno nel senso di iniziare l'esame dell'atto comu nitario COM(2007)372 def., procedendo quindi con l'esame degli atti del Governo.

La Commissione concorda.

Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione del mercato vitivinicolo e recante modifica di alcuni regolamenti.
COM(2007)372 def.
(Parere alla XIII Commissione).
(Rinvio dell'esame).

Franca BIMBI, presidente, anche su richiesta del relatore, ritiene che l'esame del provvedimento in titolo possa essere svolto e concluso la settimana prossima.

Gianluca PINI (LNP), concordando con l'esigenza di svolgere l'esame nella prossima


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settimana, ricorda che il ministro delle politiche agricole De Castro, nel corso dell'audizione degli europarlamentari italiani della Commissione agricoltura, evidenziò con chiarezza che il principale problema di modifica dei regolamenti inerenti l'organizzazione del mercato vitivinicolo riguarda i criteri di assegnazione dei contributi che non distinguono tra qualità delle produzioni. Ritiene che nella proposta di documento finale presentata nella seduta di ieri della Commissione XIII dal relatore Fiorio, sarebbe opportuno prevedere una soglia altimetrica al di sotto della quale non possono essere richiesti contributi.

Rosella OTTONE (Ulivo) sottolinea che nella parte dispositiva della proposta di documento finale sono contenuti alcuni indirizzi che rispondono, tra l'altro, alla necessità di stabilire criteri di assegnazione dei contributi che tengano conto della qualità delle produzioni.

Franca BIMBI, presidente, sottolinea che la Commissione deve esprimere un parere sulla proposta di regolamento in titolo, da trasmettersi alla XIII Commissione. Osserva che la questione di fondo riguarda il potenziale contrasto tra i diversi interessi nazionali delle produzioni vinicole e la tutela della qualità dei prodotti, nonché i metodi di etichettatura.

Arnold CASSOLA (Verdi) ritiene che l'impostazione del documento finale rappresenti la realtà italiana delle produzioni vitivinicole, che occupa una posizione minoritaria nel contesto europeo.

Franca BIMBI, presidente, ribadisce che l'Italia non intende difendere solo l'interesse nazionale, ma la qualità delle produzioni vinicole, la differenza e la cultura di un prodotto tradizionale.

Arnold CASSOLA (Verdi) osserva che rigorose regole di etichettatura garantiscono la tutela sia della qualità del prodotto sia del consumatore.

Franca BIMBI, presidente, rinvia l'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.40.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 18 ottobre 2007. - Presidenza del presidente Franca BIMBI.

La seduta comincia alle 9.40.

Sull'ordine dei lavori.

Franca BIMBI, presidente, propone di passare dapprima all'esame dell'atto n. 168 e successivamente all'esame degli atti n. 155 e n. 162.

La Commissione concorda.

Schema di decreto legislativo concernente ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.
Atto n. 168.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Arnold CASSOLA (Verdi), relatore, sottolinea che lo schema di decreto legislativo reca ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cd. codice ambientale), in attuazione di una della norma di delega contenuta nell'articolo 1, comma 6, della legge n. 308 del 2004 (cd. delega ambientale).
Ricorda che si tratta del terzo intervento correttivo emanato ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006 sulla base di una relazione motivata presentata alle Camere dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, che individua le disposizioni


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dei decreti legislativi su cui si intende intervenire e le ragioni dell'intervento normativo proposto.
Il provvedimento si compone di cinque articoli.
L'articolo 1 introduce, al comma 1, la Parte Prima bis, che consta di sei articoli recanti i principi generali del diritto ambientale e, al comma 2, procede ad una riscrittura della Parte seconda, relativa alle procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA).
Per quanto riguarda l'integrale sostituzione della Parte seconda del codice (relativa alle procedure di VIA, VAS e IPCC), la relazione illustrativa precisa che essa si è resa necessaria in relazione all'esigenza di superare i molteplici profili di non conformità al diritto comunitario (alcuni dei quali già contestati dalla Commissione europea in specifiche procedure d'infrazione, destinate a concludersi in tempi brevi con sentenze sfavorevoli della Corte di giustizia), oltre che di tenere conto dei numerosi rilievi delle Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata sullo schema di decreto n. 152.
La nuova Parte seconda si compone di cinque Titoli e sette allegati.
Il Titolo I reca le norme generali sulla VAS e VIA, nonché alcune disposizioni relative all'autorizzazione integrata ambientale ed alla valutazione di incidenza.
Sottolinea che il Titolo II disciplina specificamente la procedura di valutazione ambientale strategica; esso reca significative novità in merito alla procedura di verifica di assoggettabilità dei piani o programmi a VAS, alla redazione del rapporto ambientale, ma soprattutto alla disciplina della fase di consultazione del pubblico e delle altre autorità interessate nonché di informazione della decisione. Si segnala in particolare l'allungamento dei termini previsti per la consultazione della proposta di piano o programma e del rapporto ambientale, nonché l'ampio ricorso al web, con la finalità indicata nella relazione illustrativa di una maggiore trasparenza del processo.
Il Titolo III riguarda invece la procedura di valutazione di impatto ambientale. Anche con riferimento alla VIA, si segnala in particolare l'introduzione di disposizioni volte ad assicurare più ampi livelli di partecipazione del pubblico mediante un vasto ricorso al web, al fine di recepire le modifiche introdotte nella direttiva 85/337 dalla direttiva 2003/35/CE.
Il Titolo IV reca significative novità in merito alle valutazioni ambientali interregionali e transfrontaliere. Con riferimento alle prime, in particolare, viene restituita alle Regioni la competenza che il codice ambientale invece assegna al Ministero dell'ambiente. Con riferimento alle seconde si prevede, nel caso di progetti sottoposti a VIA o VAS statale, una procedura che coinvolge il Ministero dell'ambiente e quello degli esteri, al fine di mettere in condizione lo Stato estero di manifestare il proprio interesse alla partecipazione della procedura; nel caso di progetti sottoposti a VIA regionale si prevede invece a carico delle Regioni un obbligo di informazione nei confronti del Ministero dell'ambiente e di collaborazione per l'adempimento degli obblighi di cui alla Convenzione di Espoo sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero.
Il Titolo V infine reca le norme transitorie e finali, dettando in particolare la disciplina degli oneri istruttori a carico del soggetto richiedente (attribuendo tra l'altro alle regioni la possibilità di definire proprie modalità di quantificazione e corresponsione degli oneri da porre in capo ai proponenti), la procedura per l'emanazione di norme tecniche, organizzative e integrative e, al fine di garantire unitarietà e coerenza all'attività di pianificazione degli interventi ambientali, l'aggiornamento della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, nonché l'elaborazione di strategie di sviluppo sostenibile da parte di regioni e province autonome. Si prevede inoltre l'adeguamento da parte delle Regioni del proprio ordinamento alle disposizioni recate dal provvedimento nel termine


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di sei mesi dall'entrata in vigore e, trascorso tale termine, la diretta applicazione delle disposizioni del decreto.
L'articolo 2 dello schema di decreto correttivo in esame novella la Parte III (recante Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche) e IV (recante Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) del Codice ambientale. Esso ripropone le disposizioni contenute nel secondo schema di decreto correttivo, sul quale la Commissione di merito aveva espresso il parere di sua competenza nella seduta del 27 giugno 2007, e che non era stato ritrasmesso a Camera e Senato nei termini indicati dalla norma di delega. Rispetto a quel testo sono state apportate alcune modifiche sostanziali, in prevalenza finalizzate al recepimento dei pareri di Camera e Senato, nonché all'accoglimento di alcuni degli emendamenti proposti dalla Conferenza unificata.
Il successivo articolo 3 reca la clausola di invarianza della spesa, a tal fine disponendo che le amministrazioni interessate svolgano le attività previste dal provvedimento con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. La medesima disposizione fa salva l'attuazione dell'articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, che, ai fini di una riduzione della spesa sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per commissioni e organismi vari, ha previsto un riordino di tali organismi anche mediante un loro accorpamento.
L'articolo 4 reca in particolare una norma transitoria, prevedendo che per i progetti per i quali, alla data di entrata in vigore dello schema di decreto correttivo, la VIA è in corso (con l'avvenuta presentazione del progetto e dello studio di impatto ambientale) si applicano le norme vigenti al momento dell'avvio del relativo procedimento.
In relazione ai profili di compatibilità comunitaria, osserva che l'articolo 3-sexies della Parte Prima bis, che riconosce - in attuazione della legge n. 241 del 1990 e della Convenzione di Aarhus - il diritto di accesso alle informazioni relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale e il diritto di partecipare ai procedimenti in cui sono coinvolti interessi ambientali, escludendo esplicitamente la necessità della dimostrazione della sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante. Occorre valutare tale esclusione con specifico riferimento al profilo della partecipazione, posto peraltro che la normativa comunitaria in materia prevede la titolarità di tale diritto in capo al «pubblico interessato».
Richiama inoltre l'attenzione della Commissione sulla disposizione dell'articolo 6, comma 3, della Parte seconda che prevede in via generale la sottoposizione a VAS dei piani e dei programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e delle modifiche anche minori dei piani e programmi di cui al comma 2.
Rileva altresì che la relazione illustrativa menziona, tra le altre, la procedura d'infrazione 2002/5170, e in particolare la contestazione della Commissione europea per non aver previsto, per le opere strategiche, l'obbligo di integrare ed aggiornare la valutazione di impatto ambientale nei casi in cui il progetto definitivo fosse sensibilmente diverso da quello preliminare.
Per quanto alle procedure di contenzioso presso le istituzioni comunitarie, esse sono numerose a causa della mancata o non corretta trasposizione delle normative sovranazionali, o per violazione delle direttive 85/337/CEE e 97/11/CE, che disciplinano la valutazione di impatto ambientale (VIA). Ricorda che quattro di queste procedure sono di carattere generale, e riguardano la normativa nazionale in materia. La gran parte riguardano la realizzazione di singole opere sul territorio.
In particolare, il 5 luglio 2005 la Commissione ha inviato all'Italia un parere motivato poiché ritiene che la disciplina in vigore sulla valutazione di impatto ambientale, di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modifiche, nonché a


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leggi di singole regioni, non sia conforme ad alcune disposizioni della direttiva 85/337/CEE, come modificata dalla direttiva 97/11/CE.
Il 27 giugno 2007 la Commissione ha inviato all'Italia un secondo parere motivato complementare, poiché ritiene che con il decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002 sia stata introdotta, per una serie di opere singolarmente individuabili dette «grandi opere», una disciplina della procedura di VIA in contrasto con l'articolo 2, comma 1, della direttiva 85/337/CEE, come modificata dalla direttiva 97/11/CE.
Il 1o febbraio 2007 la Commissione ha presentato ricorso alla Corte di giustizia contro l'Italia per la mancata attuazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
Il 9 febbraio 2007 la Commissione ha presentato ricorso alla Corte di giustizia contro l'Italia per la mancata attuazione della direttiva 2003/35/CE, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale, e modifica le direttive 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia. La direttiva è contenuta nell'allegato B alla legge comunitaria 2004, il cui termine di delega è scaduto.
Ricorda inoltre che sono pendenti le cinque procedure di contenzioso concernenti la realizzazione di alcune opere sul territorio nazionale: strada di scorrimento a 4 corsie Milano: sezione via Eritrea - via Bovisasca; collegamento sciistico fra le località di Pinzolo e Madonna di Campiglio; realizzazione di centrali idroelettriche in Val Masino (Sondrio); gestione del lago d'Idro (Brescia) abbassamento del livello d'acqua; progetto cava della Regione Lombardia.
Successivamente, il 27 giugno 2007 la Commissione ha inviato all'Italia un parere motivato ex articolo 228 del Trattato CE per non essersi adeguata alla sentenza della Corte.
Il 15 febbraio 2007 la Commissione ha presentato ricorso contro l'Italia per non aver completato, entro il 22 dicembre 2004, le analisi e l'esame delle caratteristiche relative a ciascun distretto idrografico compreso nel territorio, come richiesto dall'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE.
Per quanto attiene alla gestione ed allo smaltimento dei rifiuti, il 5 luglio 2007 la Corte di giustizia ha condannato l'Italia per non aver sottoposto, prima della concessione dell'autorizzazione alla costruzione, il progetto di una «terza linea» dell'inceneritore appartenente alla società ASM Brescia Spa alla procedura di valutazione di impatto ambientale prevista dagli artt. da 5 a 10 della direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985,
Il 12 dicembre 2006 la Commissione ha inviato all'Italia un parere motivato complementare per violazione del diritto comunitario con riferimento alla deroga alle disposizioni sulla gestione dei rifiuti.
Nei confronti dell'Italia risultano avviate altre procedure di infrazione per inadempimento degli obblighi derivanti dalla medesima direttiva 75/442/CEE sui rifiuti, come modificata dalla direttiva 91/156/CE.
Il 23 giugno 2005 la Commissione ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia ritenendo che la normativa nazionale di recepimento violi la citata direttiva 75/442/CEE sui rifiuti, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE.
Dal momento che non sembrano evidenziarsi profili di incompatibilità dello schema di decreto delegato, che recepisce peraltro le osservazioni in materia di gestione dei rifiuti, da lui proposte alla Commissione in occasione dell'esame del precedente schema di decreto nella seduta del 27 giugno 2007, si riserva di formulare una proposta di parere favorevole integrato dalle osservazioni testé svolte.

Gianluca PINI (LNP), nel giudicare ideologico e contraddittorio il contenuto dello schema di decreto legislativo in esame, preannuncia che, per motivi prettamente politici, esprimerà un voto contrario sulla proposta di parere, riferito ad


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un provvedimento che considera inaccettabile.

Arnold CASSOLA (Verdi) sottolinea la necessità di approvare il provvedimento in titolo per evitare di incorrere nelle procedure d'infrazione in atto. Ricorda che le disposizioni dello schema di decreto legislativo sono volte anche a porre rimedio all'inerzia del precedente governo.

Franca BIMBI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo concernente modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive direttive di modifica, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE.
Atto n. 155.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 17 ottobre 2007.

Franca BIMBI, presidente e relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato).

Arnold CASSOLA (Verdi) ritiene che l'osservazione formulata al punto 3) della proposta di parere debba essere estesa a tutti gli esercizi commerciali indipendentemente dalle loro dimensioni.

Franca BIMBI, presidente, ritiene che la formulazione del punto 3) della sua proposta di parere rappresenti un buon punto di mediazione nell'ambito del dibattito tra la grande e la piccola distribuzione.

Gianluca PINI (LNP), nel comprendere i motivi per cui il punto 3) non può essere formulato quale condizione, osserva che non si possono mettere sullo stesso piano la grande e la piccola distribuzione e che occorra utilizzare una formulazione incisiva.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto.
Atto n. 162.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, esaminato, da ultimo, nella seduta del 17 ottobre 2007.

Rosella OTTONE (Ulivo), relatore, osserva che lo schema di decreto in esame è volto a recepire nell'ordinamento interno la direttiva 2004/25/CE che stabilisce misure di coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative, dei codici di condotta e degli altri regimi degli Stati membri, ivi compresi quelli stabiliti da organismi ufficialmente preposti alla regolamentazione dei mercati, riguardanti le offerte pubbliche di acquisto (OPA) di titoli di una società di diritto di uno Stato membro, quando una parte o la totalità di detti titoli siano ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 93/22/CEE del Consiglio, in uno o più Stati membri. Lo schema di decreto legislativo apporta una serie di modifiche alle norme del testo unico della finanza (TUF), di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998.
In primo luogo, viene modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto in esame l'articolo 1 del TUF, recante le definizioni rilevanti ai fini della disciplina, laddove, al comma 1, lettera v), viene specificato che non costituisce offerta pubblica di acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi dalle banche centrali degli Stati comunitari.


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La modifica apportata dall'articolo 1, comma 1, del decreto in esame all'articolo 4 del TUF, in tema di collaborazione tra autorità e segreto d'ufficio, prevede che le autorità competenti di Stati comunitari o extracomunitari possono chiedere alla Banca d'Italia e alla Consob di effettuare per loro conto, secondo le norme previste nel presente decreto, un'indagine sul territorio dello Stato, nonché di eseguire, per loro conto, notifiche sul territorio dello Stato inerenti i provvedimenti da esse adottati.
La modifica recepisce l'articolo 4, comma 4, della direttiva, che prevede che ciascuna autorità di vigilanza competente debba disporre del potere di notificare gli atti necessari per l'esecuzione delle misure adottate dalle altre autorità competenti in relazione all'offerta.
L'introduzione da parte dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto in esame del nuovo articolo 101-bis del TUF, recante le definizioni e ambito applicativo, tende a recepire l'articolo 1 (Ambito di applicazione) e l'articolo 2, comma 1, lettera d) e comma 2 (Definizione di persone che agiscono di concerto) della direttiva.
L'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto in esame introduce il nuovo articolo 101-ter del TUF, in tema di Autorità di vigilanza, che tende a recepire l'articolo 4, commi 1 e 2, della direttiva in relazione al riparto di competenze fra le autorità di vigilanza del Paese dove ha sede la società emittente e quella del Paese dove i titoli oggetto di offerta sono quotati e al criterio di collegamento con il diritto dello Stato membro dove la società emittente ha sede e quello dello Stato membro dell'autorità di vigilanza competente. Il comma 2 apporta modifiche all'articolo 102 del TUF, che recepiscono gli articoli 6, commi 1 e 2 (Informazione sull'offerta) e 13, lettera a) (Decadenza dall'offerta) della direttiva. Un'importante innovazione consiste nella necessità, posta dalla direttiva, che, al fine del riconoscimento negli altri Paesi membri, il documento di offerta sia sottoposto ad approvazione da parte della Consob. Attualmente, infatti, il documento di offerta è soggetto ad una comunicazione alla Consob che può eventualmente imporre talune integrazioni del documento di offerta, senza comunque una approvazione in senso tecnico. Il comma 3 apporta modifiche all'articolo 103 del TUF che tendono a recepire gli articoli 4, comma 4 (Cooperazione fra le autorità di vigilanza), 5, comma 4, ultimo periodo (Best price rule), 6, comma 2, secondo alinea (Documento di offerta già approvato da autorità di vigilanza di altro SM) e comma 3 (Contenuto del documento d'offerta), 7 (Termini per l'accettazione dell'offerta), 9, comma 5 (Comunicato dell'organo di amministrazione della società emittente; informazione ai rappresentati dei lavoratori e parere di questi ultimi), 13, lettere b), c) ed e) (Revisione dell'offerta, offerte concorrenti, irrevocabilità dell'offerta) della direttiva. Il comma 4 apporta modifiche all'articolo 104 del TUF al fine di recepire l'articolo 9 della direttiva, in tema di passivity rule. Il comma 5, lettera b), introduce il nuovo articolo 104-ter del TUF, al fine di recepire l'articolo 12, commi 3, 4 e 5 della direttiva, prevede innanzitutto la clausola di reciprocità in base alla quale gli Stati membri possono consentire alle società nazionali di disapplicare le disposizioni con le quali è stata data attuazione agli articolo 9 e 11, qualora l'offerente non ne sia a sua volta soggetto, al fine di rimediare al differente grado di contendibilità delle società regolate da altri ordinamenti.
L'articolo 3, comma 1, apporta modifiche all'articolo 105 del TUF al fine di recepire gli articoli 1, comma 1 (Campo di applicazione); 2, comma 1, lettera e) (Definizione di titoli), 5, comma 1 (Partecipazione di controllo) della direttiva. Il comma 2, dello schema di decreto in esame apporta modificazioni all'articolo 106 del TUF, in materia di offerta pubblica di acquisto totalitaria, al fine di recepire gli articoli 5, comma 1 (Partecipazione di controllo; obbligo di offerta), comma 2 (Esenzione dall'obbligo di offerta), comma 3 (Soglia), comma 4 (Prezzo equo) e 4, comma 5 (Deroghe). In particolare, si recepisce la diversa regola di determinazione del prezzo di offerta imposta


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dalla direttiva, che ha adottato il criterio del prezzo massimo pagato dall'offerente per titoli della stessa categoria di quelli oggetto di offerta. Sono stati indicati criteri suppletivi per il caso in cui non siano stati effettuati acquisti per una o più delle categorie di titoli emessi dalla società. Il comma 4, dello schema di decreto in esame apporta modifiche all'articolo 108 del TUF al fine di recepire l'articolo 16 della direttiva, in materia di sell out. Il comma 5, apporta modifiche all'articolo 109 del TUF, in materia di acquisto di concerto, che tengono conto dell'introduzione dell'articolo 101-bis, che definisce coloro che agiscono di concerto, e delle modifiche in materia di OPA obbligatoria. Il comma 6, apporta modifiche all'articolo 110 del TUF, inserendovi un nuovo comma 2, al fine di inasprire le conseguenze della mancata osservanza dell'obbligo di promuovere un'OPA, prevedendo in alternativa all'alienazione di cui al comma 1 che la Consob possa imporre, con provvedimento motivato, la promozione dell'offerta di cui all'articolo 106 al prezzo da essa stabilito, anche tenendo conto del prezzo di mercato dei titoli. Il comma 7 apporta modifiche all'articolo 111 del TUF al fine di recepire le prescrizioni della direttiva in materia di squeeze-out.
L'articolo 4, comma 1, apporta modifiche all'articolo 122 del TUF, in tema di patti parasociali, al fine di recepire la definizione delle persone che agiscono di concerto data dalla direttiva. Il comma 2, dello schema di decreto in esame introduce il nuovo articolo 123-bis del TUF al fine di recepire l'articolo 10 della direttiva, concernente le informazioni da fornire sugli assetti proprietari.
L'articolo 5 modifica talune disposizioni degli articoli 173 e 192 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, con particolare riferimento all'entità delle sanzioni attualmente previste da tali norme. Il comma 2, lettera a), interviene, invece, sulle sanzioni previste dal successivo articolo 192 del TUF. Al riguardo, la sanzione amministrativa pecuniaria attualmente prevista da lire cinquanta milioni a lire un miliardo è sostituita da una sanzione non inferiore ad euro venticinquemila e non superiore alla metà del corrispettivo complessivamente dovuto dall'offerente se l'offerta fosse stata promossa. Inoltre, ai sensi della successiva lettera b), la sanzione attualmente prevista dal comma 1 dell'articolo 192 è estesa anche al caso di fondato sospetto di violazioni delle disposizioni contenute nel Capo II del D. Lgs. n. 58 del 1998. Da ultimo, la lettera c) abroga il comma 3 del citato articolo 192 che attualmente prevede specifiche sanzioni nei confronti degli amministratori di società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani che eseguono operazioni in violazione dell'obbligo di astensione previsto dall'articolo 104, comma 1, del citato TUF.
L'articolo 6 apporta modifiche all'articolo 3, comma 3, del d.l. 31 maggio 1994, n. 332 (recante norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni), convertito con modificazioni in legge 30 luglio 1994, n. 474, riguardante la decadenza del limite di possesso azionario previsto negli statuti di talune società privatizzate nel caso di OPA.
L'articolo 7 modifica il comma 384, ultimo periodo, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), riguardante la cosiddetta poison pill.
L'articolo 8 reca le disposizioni transitorie e finali e tende in primo luogo a recepire l'articolo 4, comma 2, lettera c), secondo alinea della direttiva, al fine di individuare l'autorità di vigilanza competente in caso di società già ammessa alla negoziazione su più mercati regolamentati alla data del 20 maggio 2004 qualora l'ammissione su detti mercati sia avvenuta contemporaneamente.
Ricorda che il 12 dicembre scorso la Commissione europea ha inviato all'Italia un parere motivato ex articolo 226 del TCE, per mancata attuazione della direttiva 2004/25/CE sulle offerte pubbliche di acquisto (procedura n. 2006/624), il cui


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termine di recepimento scadeva il 20 maggio 2006. Risale invece al febbraio scorso la relazione della Commissione (SEC(2007)268) sullo stato di attuazione della direttiva 2004/25/CE relativa alle offerte pubbliche di acquisto. Alla data della relazione, la direttiva risulta recepita in 17 Stati membri, mentre nei restanti otto, tra cui l'Italia, non si è ancora provveduto all'adeguamento della legislazione nazionale.
Poiché il provvedimento non presenta profili di criticità riguardo alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, ma è invece volto a sanare una carenza dell'ordinamento nazionale rispetto alle previsioni recate dalla normativa comunitaria, propone di esprimere una proposta di parere favorevole per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione.

Franca BIMBI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.25 alle 10.35.