I Commissione - Marted́ 23 ottobre 2007


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ALLEGATO

Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia. C. 519 cost. Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, C. 840 cost. Zeller, C. 1166 cost. Lenna e C. 1816 cost. Stucchi.

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DEL RELATORE

Titolo I
ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1.
(Il Friuli Venezia Giulia).

1. Il Friuli Venezia Giulia/Friûl Vignesie Julie/Furlanija Julijska Krajina/Friaul Julisch Venetien è Regione autonoma, retta da Statuto speciale, nell'unità e indivisibilità della Repubblica italiana e nell'ambito dell'Unione europea; esercita i propri poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione, dal presente Statuto e nel rispetto dell'ordinamento comunitario.
2. Il Friuli Venezia Giulia si ispira ai principi di sussidiarietà istituzionale e sociale ed è ordinato in Comuni, Province e Regione autonoma quali espressione del suo policentrismo.
3. È compito dei Comuni, delle Province e della Regione autonoma perseguire la coesione politica, sociale, economica e territoriale del Friuli Venezia Giulia, rispettando e valorizzando le peculiarità storiche, culturali e linguistiche proprie del Friuli, della Venezia Giulia e comunque di tutti i territori compresi nelle province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine.

Art. 2.
(Territorio regionale).

1. Il Friuli Venezia Giulia comprende i territori delle province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine.
2. La Regione ha per capoluogo la città di Trieste.
3. La legge regionale, approvata previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, espressa nelle forme e con gli effetti previsti dalla legge regionale statutaria, disciplina forme particolari di autonomia amministrativa e di coordinamento per gli enti locali territoriali.

Art. 3.
(Stemma e gonfalone).

1. Ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale, la Regione ha un gonfalone e uno stemma, approvati con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale.
2. La Regione, con propria legge, può altresì disciplinare l'uso pubblico delle insegne tradizionali dei gruppi linguistici storici del Friuli Venezia Giulia.

Titolo II
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 4.
(Parità, pluralismo, accoglienza e integrazione).

1. Il Friuli Venezia Giulia promuove il diritto alle pari opportunità fra uomo e donna in ogni campo della vita sociale,


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economica e politica e in particolare nell'accesso, a tutti i livelli, alle cariche elettive e di nomina pubblica.
2. Il Friuli Venezia Giulia, perseguendo l'obiettivo della pari rappresentanza dei generi, promuove l'iniziativa di proprie leggi, volte a garantire condizioni di miglior equilibrio tra uomo e donna e informate ai princìpi e alle disposizioni della normativa statale e comunitaria più favorevoli in materia.
3. Il Friuli Venezia Giulia ispira la propria azione ai princìpi di accoglienza e di integrazione degli stranieri regolarmente soggiornanti che risiedono nel suo territorio.

Art. 5.
(Minoranze, lingue regionali o minoritarie e corregionali all'estero).

1. Il Friuli Venezia Giulia valorizza la diversità linguistica come patrimonio comune di tutti i suoi cittadini.
2. La Regione riconosce e tutela con propri atti i diritti di quanti appartengono alla minoranza nazionale slovena e promuove altresì la lingua friulana, la lingua slovena e la lingua tedesca.
3. La Regione provvede con specifiche norme a promuovere l'uso delle lingue di cui al comma 2 nei vari contesti sociali e a valorizzare le culture delle minoranze storiche.
4. La Regione riconosce i corregionali all'estero quale componente fondamentale del Friuli Venezia Giulia, promuove iniziative volte al mantenimento e allo sviluppo dei legami culturali, sociali ed economici con la terra d'origine, favorisce la loro partecipazione attiva alla vita della comunità regionale e agevola il loro eventuale rientro. A tal fine la legge regionale istituisce e disciplina un organo di rappresentanza dei corregionali all'estero.

Art. 6.
(Tutela delle tradizioni storiche e culturali).

1. Il Friuli Venezia Giulia promuove e tutela il patrimonio storico e culturale delle comunità presenti nel territorio regionale, ivi comprese quelle di origine istriana, fiumana e dalmata.

Art. 7.
(Tutela e valorizzazione della montagna).

1. Il Friuli Venezia Giulia tutela e valorizza il territorio montano quale patrimonio della comunità regionale, perseguendo e sostenendo, in particolare, lo sviluppo economico e sociale di tali aree.

Art. 8.
(Tutela dell'ambiente e della natura).

1. Il Friuli Venezia Giulia tutela l'ambiente quale bene comune, preserva la biodiversità e persegue il miglioramento del patrimonio naturale e ambientale anche a favore delle generazioni future.
2. Il Friuli Venezia Giulia cura e valorizza l'elevata naturalità dell'ambiente montano.
3. Il Friuli Venezia Giulia promuove la cultura del rispetto per gli animali.

Art. 9.
(Diritti e universalità delle garanzie sociali).

1. Il Friuli Venezia Giulia assicura a tutti il diritto alla salute, alla sicurezza sul lavoro, alla dignità del lavoratore e alla protezione sociale.
2. Il Friuli Venezia Giulia tutela l'infanzia e promuove la crescita e la partecipazione attiva nella società degli adolescenti e delle giovani generazioni.
3. Il Friuli Venezia Giulia assicura il carattere universalistico delle garanzie sociali, condizioni di effettiva vita indipendente e cittadinanza attiva indipendentemente da disabilità, sesso, età, religione e orientamento sessuale.


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Art. 10.
(Integrazione tra livelli istituzionali).

1. La Regione promuove l'integrazione tra i livelli istituzionali, sulla base dei princìpi di leale collaborazione e di responsabilità.

Art. 11.
(Informazione e partecipazione).

1. La Regione promuove il pluralismo linguistico dell'informazione e della comunicazione e la più ampia diffusione delle informazioni; riconosce e favorisce il diritto all'informazione sull'attività legislativa e amministrativa.
2. La Regione valorizza le associazioni e le organizzazioni che rappresentano interessi collettivi e ne favorisce il ruolo anche mediante appropriate forme di consultazione, rappresentanza, concertazione e negoziazione.
3. Qualunque soggetto a cui possa derivare un pregiudizio da un atto regionale, ha facoltà di intervenire nel procedimento di formazione dello stesso, secondo le modalità stabilite dalle leggi regionali.
4. La Regione riconosce e garantisce a tutti coloro che risiedono in un Comune del territorio regionale i diritti di partecipazione contemplati dallo Statuto e dalle leggi regionali.

Art. 12.
(Istituti di garanzia).

1. La Regione persegue obiettivi di buona amministrazione, di pari opportunità e di non discriminazione, di informazione, nonché di tutela dei diritti dei minori, anche attraverso l'istituzione di organismi di garanzia, disciplinati dalla legge regionale.

Titolo III
RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA ED ESERCIZIO DEL POTERE ESTERO

Capo I
RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA

Art. 13.
(Relazioni con l'Unione europea).

1. La Regione partecipa alla formazione degli atti comunitari che riguardano materie in cui ha competenza legislativa ovvero che interessano specificamente il suo territorio, secondo le modalità stabilite con decreti legislativi di attuazione dello Statuto. La legge regionale statutaria disciplina le relative procedure.
2. La Regione è rappresentata nelle riunioni degli organismi dell'Unione europea quando si trattano argomenti che abbiano incidenza esclusivamente sul territorio e sull'economia regionale.

Art. 14.
(Attuazione degli obblighi comunitari).

1. La Regione provvede all'attuazione degli atti dell'Unione europea nelle materie nelle quali ha competenza, secondo le modalità stabilite con decreti legislativi di attuazione dello Statuto. La legge regionale statutaria disciplina le relative procedure.

Art. 15.
(Ricorsi).

1. La Regione, nelle materie di propria competenza e con le procedure stabilite dai decreti legislativi di attuazione dello


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Statuto e dalla legge regionale statutaria, richiede allo Stato:
a) di presentare ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi;
b) di presentare ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee avverso gli atti comunitari che la riguardano individualmente e direttamente;
c) di impugnare le sentenze e le ordinanze del Tribunale di primo grado davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità europee.

Capo II
POTERE ESTERO

Art. 16.
(Attività internazionale).

1. La Regione può concludere accordi con Stati nelle materie in cui ha competenza legislativa, secondo le modalità e con i limiti stabiliti dai decreti legislativi di attuazione dello Statuto.
2. La Regione partecipa alla formazione degli accordi internazionali di interesse regionale e provvede all'attuazione e all'esecuzione degli stessi nelle materie di propria competenza, secondo le modalità e con i limiti stabiliti dai decreti legislativi di attuazione dello Statuto.
3. La Regione può svolgere attività di rilievo internazionale e promozionali all'estero, nonché concludere intese con enti territoriali interni ad altro Stato nelle materie in cui ha competenza legislativa, secondo le modalità e con i limiti stabiliti dai decreti legislativi di attuazione dello Statuto.
4. La legge regionale statutaria disciplina l'attuazione del presente articolo.

Art. 17.
(Cooperazione transfrontaliera, transnazionale e internazionale).

1. La Regione, secondo le modalità e con i limiti stabiliti dai decreti legislativi di attuazione dello Statuto, promuove la costituzione di organismi ed enti di rilievo internazionale finalizzati al miglioramento delle relazioni e degli scambi culturali ed economici con gli Stati e con le collettività o autorità territoriali interne ad altro Stato prossimi al suo territorio.
2. Nell'ambito delle attività di rilievo internazionale, la Regione promuove, coadiuva e sostiene le iniziative di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e internazionale degli enti locali e delle espressioni della comunità locale con le collettività o autorità territoriali interne ad altri Stati.

Titolo IV
AUTONOMIE LOCALI

Capo I
ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Art. 18.
(Autonomia dei Comuni e delle Province).

1. I Comuni e le Province sono enti autonomi dotati di propri statuti che disciplinano le attribuzioni dei propri organi, il funzionamento e le forme di garanzia dei cittadini, nel rispetto della Costituzione, del presente Statuto e delle leggi regionali di cui al comma 2.
2. La legge regionale, approvata previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, espressa nelle forme e con gli effetti previsti dalla legge regionale statutaria, disciplina le elezioni degli organi degli enti locali e detta princìpi fondamentali comuni


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in materia di ordinamento delle autonomie locali.
3. La legge regionale di cui al comma 2 assicura i diritti di partecipazione alla vita degli enti locali a coloro che risiedono stabilmente e legalmente nel territorio regionale.
4. I Comuni e le Province hanno potestà di emanare regolamenti per la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni di competenza, secondo i princìpi stabiliti dalla legge regionale di cui al comma 2.
5. I regolamenti emanati ai sensi del comma 4 sostituiscono la disciplina organizzativa e procedurale eventualmente dettata dallo Stato o dalla Regione con legge o regolamento.
6. I regolamenti di cui al comma 4 devono rispettare i limiti e le prescrizioni espressamente posti dalla legge, nonché quelli rivolti alla tutela di interessi dei soggetti privati o di interessi pubblici la cui tutela è affidata a enti diversi da quello che emana il regolamento.

Art. 19.
(Istituzione, modifica degli enti locali e forme di collaborazione).

1. Con legge regionale possono essere modificate le circoscrizioni e la denominazione dei Comuni e delle Province e possono essere fusi due o più Comuni.
2. L'istituzione di un nuovo Comune o di una nuova Provincia può essere disposta con legge regionale.
3. Con legge regionale può essere istituita la Città metropolitana che succede, nei rapporti giuridici e patrimoniali, ai Comuni e, relativamente al territorio interessato, alla Provincia, dei quali assume competenze e funzioni.
4. La legge regionale statutaria disciplina le modalità e le procedure per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, prevedendo in ogni caso la consultazione delle popolazioni interessate.
5. Con legge regionale possono essere istituite e disciplinate le Comunità montane per le finalità di cui all'articolo 7.
6. La Regione favorisce ogni forma di aggregazione tra Comuni e tra Province per l'esercizio in comune delle loro funzioni e promuove le forme associative tra i Comuni minori.

Capo II
FUNZIONI DELLE AUTONOMIE LOCALI

Art. 20.
(Funzioni degli enti locali).

1. I Comuni esercitano tutte le funzioni amministrative che riguardano i servizi alla persona, lo sviluppo economico e sociale, il governo del territorio comunale e quelle a essi conferite dalla legge regionale di cui all'articolo 21 e dalla legge dello Stato, secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.
2. Le Province esercitano le funzioni amministrative conferite dalla legge regionale di cui all'articolo 21 e dalla legge dello Stato.
3. Le Comunità montane esercitano le funzioni amministrative conferite dalla legge regionale di cui all'articolo 21.
4. Le Città metropolitane esercitano le funzioni conferite dalla legge regionale di cui all'articolo 21 e dalla legge dello Stato.

Art. 21.
(Conferimento di funzioni agli enti locali).

1. La Regione conferisce le funzioni ai Comuni, alle Province, alle Comunità montane e alle Città metropolitane con legge regionale approvata previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali espressa nelle forme e con gli effetti previsti dalla legge regionale statutaria.


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Art. 22.
(Potere sostitutivo della Regione).

1. La Regione esercita il potere sostitutivo sugli enti locali nei casi in cui vi sia un'accertata e persistente inattività nell'esercizio obbligatorio di funzioni conferite e ciò sia lesivo di rilevanti interessi del sistema regionale.
2. La legge regionale, approvata previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, espressa nelle forme e con gli effetti previsti dalla legge regionale statutaria, stabilisce i presupposti per l'esercizio del potere sostitutivo e le garanzie procedimentali per l'ente locale interessato secondo il principio di leale collaborazione.

Capo III
FINANZA LOCALE

Art. 23.
(Sistema di finanziamento delle autonomie locali).

1. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
2. Al fine di assicurare certezza di risorse per l'esercizio delle funzioni e dei servizi essenziali di competenza, la Regione attribuisce agli enti locali, senza vincolo di destinazione, quote della compartecipazione ai tributi erariali fissate su base pluriennale e con riferimento all'arco temporale della programmazione regionale.
3. La legge regionale, approvata previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, espressa nelle forme e con gli effetti previsti dalla legge regionale statutaria, fissa i criteri e le modalità di attribuzione, anche in relazione all' ammontare dei tributi riferibili ai rispettivi territori e con l'istituzione di un fondo perequativo da destinare ai territori con minore capacità fiscale.
4. Per provvedere a scopi determinati e per l'esecuzione di programmi specifici, la Regione assegna con legge ai Comuni, alle Province, alle Comunità montane e alle Città metropolitane contributi speciali.

Capo IV
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Art. 24.
(Consiglio delle autonomie locali).

1. Il Consiglio delle autonomie locali è l'organo di consultazione, di concertazione e di raccordo tra Regione ed enti locali.
2. La legge regionale determina le modalità di composizione e di funzionamento del Consiglio delle autonomie locali in conformità ai princìpi indicati dalla legge regionale statutaria.

Art. 25.
(Funzioni del Consiglio delle autonomie locali).

1. Il Consiglio delle autonomie locali esercita le funzioni previste dallo Statuto e dalla legge regionale statutaria.
2. Il Consiglio delle autonomie locali può proporre alla Regione di ricorrere alla Corte costituzionale sia avverso le leggi e gli atti aventi valore di legge dello Stato o di altre Regioni, sia per conflitto di attribuzioni.

Titolo V
ORGANI DELLA REGIONE

Capo I
ORGANI DELLA REGIONE

Art. 26.
(Organi della Regione).

1. Sono organi della Regione: l'Assemblea legislativa regionale, il Presidente della Regione e la Giunta regionale.


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2. La legge regionale statutaria determina la forma di governo e i rapporti fra gli organi della Regione.

Capo II
ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Art. 27.
(Assemblea legislativa regionale).

1. L'Assemblea legislativa regionale è l'organo rappresentativo della comunità regionale.
2. L'Assemblea legislativa regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione, le altre funzioni conferitele dalla Costituzione, dallo Statuto, dalle leggi dello Stato e le funzioni di indirizzo e controllo politico come disciplinate dalla legge regionale statutaria e dal regolamento dell'Assemblea.
3. L'Assemblea legislativa regionale può presentare alle Camere proposte di legge. Può anche presentare voti alle Camere e al Governo della Repubblica.

Art. 28.
(Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale).

1. All'Assemblea legislativa regionale è riconosciuta autonomia organizzativa, funzionale, finanziaria e contabile.
2. Nell'ambito della propria autonomia, l'Assemblea legislativa regionale ha la capacità processuale davanti a ogni giurisdizione. La legge regionale statutaria disciplina i casi e le modalità di esercizio della capacità processuale dell'Assemblea legislativa regionale.

Art. 29.
(Elezione dell'Assemblea legislativa regionale).

1. L'Assemblea legislativa regionale è eletta a suffragio universale e diretto, libero, uguale e segreto, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale statutaria.
2. L'Assemblea legislativa regionale è eletta per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.
3. Il numero dei Consiglieri regionali è di sessanta.
4. La legge regionale statutaria ripartisce il territorio regionale in circoscrizioni elettorali e disciplina la ripartizione dei seggi fra le medesime in base al numero degli abitanti.

Art. 30.
(Consiglieri regionali).

1. I Consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri regionali non possono essere perseguiti per le opinioni o i voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.
3. Prima di essere ammesso all'esercizio delle sue funzioni, ciascun Consigliere regionale presta giuramento secondo la seguente formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e del Friuli Venezia Giulia". I Consiglieri regionali appartenenti a uno dei gruppi linguistici della Regione possono prestare giuramento anche nella propria lingua.
4. Ai Consiglieri regionali è attribuita, con legge regionale, un'indennità per l'espletamento del loro mandato.
5. Con legge regionale statutaria sono stabiliti i casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla carica di Consigliere regionale.


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Art. 31.
(Elettorato attivo).

1. Sono elettori gli iscritti nelle liste elettorali di un comune del Friuli Venezia Giulia e i cittadini dell'Unione europea iscritti nelle liste elettorali aggiunte per le elezioni comunali.
2. È riservata alla legge dello Stato la disciplina dell'iscrizione nelle liste elettorali comunali di tutti i cittadini, compresi quelli di Paesi non appartenenti all'Unione europea, residenti in uno dei comuni del Friuli Venezia Giulia.

Art. 32.
(Elettorato passivo).

1. Sono eleggibili all' Assemblea legislativa regionale tutti gli elettori che abbiano raggiunto la maggiore età entro il termine fissato per la consultazione.

Art. 33.
(Rappresentanza della minoranza slovena).

1. La legge regionale statutaria assicura l'elezione all'Assemblea legislativa regionale di almeno un candidato appartenente alla minoranza slovena.

Art. 34.
(Rappresentanza di genere).

1. La legge regionale statutaria promuove la pari opportunità di accesso delle donne e degli uomini alla carica di Consigliere regionale.

Art. 35.
(Presidente dell'Assemblea legislativa regionale).

1. Il Presidente dell' Assemblea legislativa regionale è eletto nelle prime due votazioni a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. Qualora nella seconda votazione nessuno abbia riportato la maggioranza richiesta, si procede, nello stesso giorno, al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero di voti e viene proclamato eletto chi consegue la maggioranza dei voti. A parità di voti è eletto o partecipa al ballottaggio il più anziano di età.
2. Al Presidente dell'Assemblea legislativa regionale è attribuita, con legge regionale, un'indennità di carica.

Art. 36.
(Regolamento dell'Assemblea legislativa regionale).

1. L'Assemblea legislativa regionale adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 37.
(Statuto dell'opposizione).

1. Sono riconosciuti i diritti dell'opposizione e delle altre minoranze assembleari.
2. Il regolamento dell'Assemblea legislativa regionale ne disciplina le prerogative in attuazione delle norme dettate dalla legge regionale statutaria.

Art. 38.
(Commissioni di inchiesta).

1. L'Assemblea legislativa regionale può disporre inchieste su materie di pubblico interesse, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale statutaria.


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Art. 39.
(Approvazione del bilancio e del conto consuntivo).

1. L'Assemblea legislativa regionale approva con legge il bilancio di previsione e il conto consuntivo predisposti dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno.
2. L'esercizio provvisorio può essere deliberato dall'Assemblea legislativa regionale con legge e per un periodo non superiore a quattro mesi.
3. L'esercizio finanziario decorre dal 1o gennaio e termina al 31 dicembre.
4. Il conto consuntivo è suddiviso allo stesso modo del bilancio di previsione.

Capo III
PRESIDENTE DELLA REGIONE
E GIUNTA REGIONALE

Art. 40.
(Presidente della Regione).

1. Il Presidente della Regione rappresenta la Regione, attua gli indirizzi di politica regionale, promulga le leggi regionali, emana con proprio decreto i testi unici e i regolamenti deliberati dalla Giunta ed esercita ogni altra attribuzione conferitagli dallo Statuto e dalla legge.
2. Il Presidente della Regione è membro dell'Assemblea legislativa regionale ed è eletto secondo le disposizioni previste dalla legge regionale statutaria.
3. Il Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, non è immediatamente rieleggibile nella carica dopo il secondo mandato consecutivo.

Art. 41.
(Giunta regionale).

1. La Giunta regionale è composta dal Presidente della Regione e dagli Assessori.
2. Con legge regionale statutaria sono determinate le modalità di formazione della Giunta regionale e i casi di incompatibilità.
3. Al Presidente della Regione e agli Assessori è attribuita, con legge regionale, un'indennità di carica.

Capo IV
DISPOSIZIONI COMUNI SUGLI ORGANI DELLA REGIONE

Art. 42.
(Rapporti tra gli organi della Regione).

1. L'Assemblea legislativa regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Regione mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti medesimi. La mozione non può essere messa in discussione e votata prima di tre e dopo quindici giorni dalla presentazione.
2. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione e le dimissioni dello stesso, comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento dell' Assemblea legislativa regionale. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti dell'Assemblea legislativa regionale.

Art. 43.
(Controllo dello Stato sugli organi della Regione).

1. L'Assemblea legislativa regionale è sciolta quando abbia compiuto atti contrari alla Costituzione, allo Statuto, gravi e reiterate violazioni di legge o quando non


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abbia corrisposto all'invito del Governo della Repubblica di sostituire la Giunta regionale o il Presidente della Regione, se eletto dall'Assemblea legislativa regionale, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.
2. Il Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione, allo Statuto o gravi e reiterate violazioni di legge, è rimosso.
3. Lo scioglimento e la rimozione possono essere disposti altresì per ragioni di sicurezza nazionale.
4. Lo scioglimento e la rimozione sono disposti con decreto motivato del Presidente della Repubblica adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri e parere vincolante della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
5. Con il decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini, eleggibili all'Assemblea legislativa regionale, che provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica della nuova Assemblea legislativa regionale. Con lo stesso decreto è fissata la data delle elezioni da effettuarsi entro sei mesi dallo scioglimento. La nuova Assemblea legislativa regionale è convocata entro venti giorni dalla data delle elezioni.

Art. 44.
(Proroga dei poteri degli organi della Regione).

1. Fino all'insediamento della nuova Assemblea legislativa regionale sono prorogati i poteri della precedente. Fino all'insediamento dei nuovi organi di governo, quelli in carica continuano a svolgere l'attività di ordinaria amministrazione e, salva la ratifica dei nuovi organi, adottano gli atti urgenti e indifferibili, ivi compresi quelli diretti a garantire l'adempimento di obblighi derivanti dalla normativa internazionale e comunitaria. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 43.
2. In caso di annullamento delle elezioni o nei casi di scioglimento anticipato dell'Assemblea legislativa regionale, il Presidente della Regione in carica indice le nuove elezioni da tenersi entro sei mesi da tali eventi.
3. Con legge regionale statutaria sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

Titolo VI
FONTI REGIONALI

Art. 45.
(Fonti regionali).

1. Sono fonti regionali:
a) lo Statuto e le leggi di revisione statutaria;
b) la legge regionale statutaria;
c) la legge regionale;
d) il referendum regionale abrogativo;
e) il testo unico regionale;
f) il regolamento regionale.

Art. 46.
(Leggi di revisione statutaria).

1. Per le modificazioni dello Statuto si applica la procedura prevista dalla Costituzione per le leggi costituzionali, salvo quanto previsto dal presente articolo.
2. L'iniziativa per le modificazioni appartiene anche all' Assemblea legislativa regionale.
3. I progetti di modificazione del presente Statuto approvati dalle due Camere in prima deliberazione sono trasmessi all'Assemblea legislativa regionale per l'espressione dell'intesa. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea legislativa


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regionale. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale.
4. Le modificazioni approvate sono sottoposte a referendum popolare regionale qualora entro tre mesi ne faccia richiesta un trentesimo degli elettori della Regione o un decimo dei componenti dell'Assemblea legislativa regionale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
5. Le disposizioni contenute nell'articolo 68, comma 4, possono essere modificate con legge dello Stato, su proposta di ciascun membro delle Camere, del Governo della Repubblica e della Regione e, in ogni caso, previa intesa con la Regione, da esprimersi in sede di Commissione paritetica.

Art. 47.
(Legge regionale statutaria).

1. L'Assemblea legislativa regionale approva, nei casi previsti dallo Statuto, la legge regionale statutaria a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nel rispetto della Costituzione e dello Statuto medesimo.
2. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sulla legge regionale statutaria dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. La legge regionale statutaria è sottoposta a referendum regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti dell'Assemblea legislativa regionale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
4. Qualora il Governo della Repubblica abbia promosso la questione di legittimità della legge regionale statutaria dinanzi alla Corte costituzionale, il termine di cui al comma 3 è sospeso fino alla decisione della Corte costituzionale.
5. Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti dell' Assemblea legislativa regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli elettori della Regione.
6. La legge regionale statutaria disciplina il procedimento per il conseguimento dell'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, nonché gli effetti del mancato raggiungimento dell'intesa.

Art. 48.
(Legge regionale).

1. L'Assemblea legislativa regionale approva le leggi regionali nelle materie di cui agli articoli 53, 54 e 55 stabilite dalla legge regionale statutaria e dal regolamento dell'Assemblea legislativa regionale, nel rispetto della Costituzione e dello Statuto, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Art. 49.
(Testo unico regionale).

1. L'Assemblea legislativa regionale può delegare con legge alla Giunta regionale l'approvazione di testi unici con valore legislativo.
2. La delega può essere concessa solo per un tempo definito e deve riguardare oggetti determinati e tra loro omogenei.
3. I testi unici devono rispettare i principi della legislazione regionale su cui intervengono e quelli eventualmente indicati nella legge di delega.
4. La legge regionale statutaria stabilisce la procedura di approvazione del testo unico.


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Art. 50.
(Referendum regionali).

1. La legge regionale statutaria disciplina i referendum popolari nelle forme del referendum abrogativo, del referendum propositivo e del referendum consultivo.
2. Non possono essere sottoposte a referendum abrogativo:
a) le leggi regionali istitutive di tributi ai sensi dello Statuto;
b) le leggi regionali di bilancio o di variazione di bilancio;
c) le leggi o le disposizioni di legge regionale il cui contenuto sia reso obbligatorio da norme dello Statuto.

Art. 51.
(Regolamenti regionali).

1. La legge regionale statutaria disciplina i tipi di regolamento regionale e il procedimento per la loro emanazione.

Art. 52.
(Qualità delle fonti normative).

1. La Regione provvede con legge regionale statutaria a garantire la qualità delle fonti normative e le modalità della loro pubblicazione, assicurandone la chiarezza, la certezza e la facilità di accesso per i cittadini.
2. La legge regionale statutaria dispone le regole per la redazione dei testi normativi, le modalità per l'analisi dell'impatto dei progetti di legge e di regolamento, nonché i controlli necessari a questo scopo, anche con particolare riferimento alla conformità con l'ordinamento costituzionale italiano e dell'Unione europea.

Titolo VII
POTESTÀ LEGISLATIVA E REGOLAMENTARE

Capo I
POTESTÀ LEGISLATIVA E REGOLAMENTARE

Art. 53.
(Potestà legislativa esclusiva della Regione).

1. Nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, la Regione ha potestà legislativa in riferimento a ogni materia non espressamente riservata allo Stato dalla Costituzione. In particolare, spetta alla Regione disciplinare:
a) tutela della salute, assistenza, organizzazione sanitaria e ospedaliera, ivi compresi gli istituti di ricovero e cura di carattere scientifico e di servizi sanitari;
b) protezione sociale, servizi alla persona, interventi a favore della famiglia e dei minori;
c) istruzione e formazione professionale, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
d) asili nido e scuola per l'infanzia;
e) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
f) definizione dell'offerta formativa aggiuntiva d'interesse specifico della Regione;
g) ordinamento, organi di governo e funzioni degli enti locali e delle relative circoscrizioni, nonché legislazione elettorale relativa agli enti medesimi;


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h) toponomastica e uso delle denominazioni plurilingue;
i) tutela e valorizzazione dell'uso delle lingue regionali e minoritarie e loro insegnamento;
l) governo del territorio, urbanistica ed edilizia;
m) opere pubbliche di interesse regionale, edilizia scolastica e per i servizi pubblici;
n) interventi integrativi per il miglioramento delle strutture, dei servizi giudiziari e penitenziari;
o) interventi integrativi per il miglioramento delle strutture e dei servizi universitari e di ricerca avanzata;
p) usi civici;
q) impianto e tenuta dei libri fondiari;
r) industria, turismo, artigianato, agricoltura e commercio, fiere e mercati, comprese le grandi strutture di vendita;
s) istituti di credito a carattere regionale e fondazioni bancarie;
t) cooperazione, cooperazione sociale, ivi compresa la vigilanza e la tenuta dell'albo delle cooperative;
u) sfruttamento delle risorse del suolo e del sottosuolo, acque minerali e termali;
v) foreste e parchi, anche di interesse nazionale, corpo forestale e gestione faunistica;
z) demanio idrico, opere idrauliche, utilizzazione delle acque pubbliche, comprese le grandi derivazioni;
aa) infrastrutture portuali, aeroportuali e relative alle reti di trasporto e di navigazione; organizzazione e gestione dei porti e aeroporti;
bb) porti e aeroporti turistici;
cc) comunicazione di interesse regionale ivi compresa l'emittenza di interesse regionale;
dd) mercato del lavoro, servizi all'impiego, apprendistato;
ee) polizia amministrativa e locale.

2. La Regione può promuovere ogni iniziativa e adottare i provvedimenti anche legislativi necessari all'adattamento delle strutture, delle reti e dei servizi presenti sul territorio regionale alle esigenze dell'allargamento dell'Unione europea. Qualora le leggi emanate per tale finalità non rientrino nelle materie di competenza regionale, esse devono essere notificate al Governo della Repubblica prima della promulgazione, che di conseguenza è sospesa per quindici giorni. Entro tale termine il Governo può formulare osservazioni alle quali la Regione deve attenersi nella riapprovazione della legge.

Art. 54.
(Potestà legislativa concorrente).

1. Nel rispetto dei princìpi fondamentali riservati alla legislazione dello Stato e con l'osservanza dei limiti indicati nell'articolo 53, la Regione ha potestà nelle seguenti materie:
a) commercio con l'estero e cooperazione internazionale;
b) promozione dell'occupazione e tutela del lavoro;
c) istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
d) ordinamento delle professioni;
e) ricerca scientifica e tecnologica;
f) alimentazione e tutela del consumatore;
g) ordinamento sportivo;
h) servizi di protezione civile;
i) tutela del paesaggio;
l) ordinamento dei porti e aeroporti;


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m) grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relativi sistemi di sicurezza;
n) ordinamento della comunicazione;
o) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
p) previdenza complementare e integrativa;
q) armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
r) valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali.

2. Fatte salve le competenze dello Stato, la Regione può emanare norme legislative in materia di:
a) immigrazione, relative all'accoglienza e all'assistenza degli immigrati, nonché all'inserimento sociale e nel lavoro delle persone provenienti da paesi stranieri; le leggi regionali non possono interferire con le norme statali che regolano la condizione giuridica dello straniero e l'ordine pubblico;
b) istruzione, relative all'insegnamento delle lingue regionali e minoritarie e per l'integrazione scolastica delle persone provenienti da paesi stranieri, ferma restando la competenza esclusiva dello Stato in materia di titoli di studio aventi valore legale;
c) ambiente ed ecosistema, per migliorarne la tutela e per l'integrazione degli interventi di protezione e valorizzazione ambientale con i paesi limitrofi; in particolare, la Regione può determinare i vincoli e le norme di protezione ambientale e paesistica a cui devono attenersi la progettazione e l'esecuzione delle opere pubbliche e delle infrastrutture promosse dall'Unione europea o dallo Stato;
d) beni culturali, per migliorarne il livello di tutela e conservazione e coordinare gli interventi a essi rivolti;
e) economia, per ristabilire la competitività con aree confinanti.

3. I decreti legislativi di attuazione dello Statuto possono attribuire alla potestà legislativa della Regione ulteriori funzioni tra quelle riservate allo Stato.

Art. 55.
(Potestà legislativa attuativa e integrativa).

1. La Regione ha facoltà di adeguare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi di competenza esclusiva statale per le quali le leggi dello Stato attribuiscono alla Regione questa facoltà. A tal fine la Regione emana norme di attuazione e di integrazione delle leggi dello Stato.

Art. 56.
(Potestà regolamentare).

1. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salvo che per le funzioni attribuite alla Regione ai sensi dell'articolo 54, comma 3. La potestà regolamentare spetta alla Regione in ogni altra materia.
2. Nelle materie di cui all'articolo 54, comma 2, qualora la Regione eserciti le sue attribuzioni legislative, la legge regionale prevale sul regolamento statale.

Art. 57.
(Principio di continuità).

1. Nelle materie attribuite alla competenza della Regione, fino a quando la Regione non abbia legiferato, si applicano le leggi dello Stato.


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Art. 58.
(Adeguamento della legge regionale ai principi della legislazione statale).

1. Nelle materie di potestà legislativa concorrente, le leggi regionali sono adeguate ai princìpi desumibili dalla legislazione statale sopravvenuta entro sei mesi dall'entrata in vigore della medesima. Nel frattempo continuano ad applicarsi le norme regionali.
2. Trascorso il termine di cui al comma 1, il Governo della Repubblica, previa diffida alla Regione a provvedere nei successivi trenta giorni, impugna le norme non adeguate davanti alla Corte costituzionale. Si applicano le norme che disciplinano il giudizio di legittimità sulle leggi regionali.
3. Si applicano immediatamente le norme costituzionali, le norme di attuazione degli obblighi internazionali e comunitari e le norme che disciplinano materie nelle quali la Regione non abbia già legiferato o la disciplina regionale sia stata dichiarata illegittima.

Art. 59.
(Funzioni amministrative).

1. La Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie in cui ha potestà legislativa conferendole ai Comuni, alle Province, alle Comunità montane e alle Città metropolitane, secondo i princìpi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione e sulla base dei criteri definiti dalla legge di cui all'articolo 21, anche riconoscendo e valorizzando il ruolo delle formazioni sociali.
2. Lo Stato attribuisce le funzioni amministrative nelle materie di sua competenza di intesa con la Regione, secondo le modalità previste dall'articolo 74, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione e con la garanzia della copertura finanziaria dei relativi oneri.

Capo II
FORMAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI

Art. 60.
(Iniziativa delle leggi regionali).

1. L'iniziativa delle leggi regionali, sotto forma di progetti redatti in articoli, appartiene alla Giunta, a ciascun membro dell'Assemblea legislativa regionale e agli elettori, in numero non inferiore a quindicimila; con legge regionale statutaria possono essere individuati ulteriori soggetti titolari dell'iniziativa legislativa.

Art. 61.
(Esame dei progetti di legge).

1. Ogni progetto di legge deve essere previamente esaminato da una Commissione e approvato dall'Assemblea legislativa regionale, articolo per articolo e con votazione finale.

Art. 62.
(Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali).

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Regione con la formula: «L'Assemblea legislativa regionale ha approvato, il Presidente della Regione promulga la seguente legge». Al testo della legge, segue la formula: «La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione».
2. La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che non sia fissato nella legge stessa un termine diverso.
3. La legge regionale è riprodotta nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.


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Art. 63.
(Controllo sulle leggi e gli atti aventi valore di legge).

1. Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge della Regione invada la propria sfera di competenza ovvero violi i princìpi fondamentali nelle materie di competenza concorrente, promuove la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione invada la propria sfera di competenza, promuove la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Titolo VIII
AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Art. 64.
(Princìpi dell'attività amministrativa).

1. L'attività amministrativa della Regione è esercitata secondo i princìpi di imparzialità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, favorendo altresì adeguate condizioni di cittadinanza attiva, riconoscendo e valorizzando l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per attività di interesse generale.

Art. 65.
(Princìpi dell'organizzazione amministrativa).

1. L'organizzazione dell'amministrazione regionale è disciplinata con regolamento sulla base dei princìpi dello Statuto e nel rispetto delle norme generali dettate dalla legge regionale.
2. L'organizzazione dell'amministrazione regionale si basa sul principio della distinzione tra le funzioni di indirizzo politico e di controllo e le funzioni di attuazione e gestione.

Art. 66.
(Forme di partecipazione).

1. Il Presidente della Regione può promuovere fasi formali di consultazione con rappresentanze istituzionali e sociali, per raggiungere intese, ovvero per verificare i rispettivi orientamenti.
2. L'avvio di fasi formali di consultazione è preceduto da adeguate forme di informazione dell'Assemblea legislativa regionale, che può approvare specifici atti di indirizzo.
3. Nei procedimenti riguardanti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale, l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica. L'istruttoria si svolge in forma di pubblico contraddittorio, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale.
4. La legge regionale istituisce il Consiglio regionale dell'economia, del lavoro e delle autonomie sociali (CRELAS) quale organismo permanente di analisi, studio, ricerca e confronto, per la programmazione economica e sociale. La legge regionale ne disciplina altresì la composizione, le funzioni e l'organizzazione.

Art. 67.
(Controlli).

1. La gestione dell'amministrazione regionale e degli enti strumentali è soggetta al controllo da parte della Corte dei conti ai fini del referto all'Assemblea legislativa regionale, secondo modalità stabilite dai


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decreti legislativi di attuazione dello Statuto. I medesimi decreti stabiliscono forme e modalità del controllo sulla gestione degli enti locali e dei loro enti strumentali e delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nel Friuli Venezia Giulia.
2. La legge regionale determina strumenti e procedure per la valutazione del rendimento e dei risultati dell'attività amministrativa regionale.
3. L'Assemblea legislativa regionale, nel rispetto delle reciproche autonomie istituzionali, può chiedere, anche d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, forme di collaborazione alla Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica.

Titolo IX
FINANZE, DEMANIO E PATRIMONIO

Art. 68.
(Autonomia finanziaria).

1. Alla Regione autonoma è riconosciuta autonomia finanziaria di entrata e di spesa, sulla base dello Statuto e in armonia con i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, secondo le modalità stabilite con decreti legislativi di attuazione dello Statuto.
2. La Regione dispone di risorse proprie, di risorse derivanti dalle spettanti compartecipazioni ai tributi erariali e di altre risorse trasferite dallo Stato.
3. Le risorse proprie sono costituite da tributi regionali istituiti con legge regionale, dai canoni di concessione dei beni regionali e dai redditi derivanti dal suo patrimonio.
4. Spettano alla Regione le seguenti quote fisse delle sottoindicate entrate tributarie erariali riscosse nel territorio del Friuli Venezia Giulia:
a) sei decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
b) quattro decimi e mezzo del gettito dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
c) sei decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e articolo 25-bis aggiunto allo stesso decreto del Presidente della Repubblica con l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, come modificato con legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53;
d) 9,1 decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
e) nove decimi del gettito dell'imposta erariale sull'energia elettrica consumata nel Friuli Venezia Giulia;
f) nove decimi del gettito dei canoni per le concessioni idroelettriche;
g) nove decimi del gettito della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nel Friuli Venezia Giulia.

5. Nelle entrate spettanti alla Regione ai sensi del comma 4 sono comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, affluiscono, in attuazione di disposizioni legislative o per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della Regione.
6. Lo Stato può destinare risorse aggiuntive alla Regione per provvedere a scopi determinati e per sostenere la Regione nel processo di integrazione con i paesi dell'Europa centro-orientale.


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7. La Regione può ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. Ha facoltà di emettere prestiti da essa garantiti per un importo annuale non superiore alle sue entrate ordinarie. Il ricorso all'indebitamento è autorizzato con legge regionale.
8. Fermi restando i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, la Regione, nei casi e nei modi previsti dai decreti legislativi di attuazione dello Statuto, può modificare con legge regionale gli elementi sostanziali e formali rilevanti ai fini della determinazione dell'imposizione fiscale e tributaria il cui gettito è devoluto in tutto o in parte alla Regione. Le eventuali modificazioni non importano variazione dei proventi spettanti allo Stato.
9. Con decreti legislativi di attuazione dello Statuto sono stabilite le misure di salvaguardia delle compartecipazioni ai tributi erariali spettanti alla Regione qualora lo Stato modifichi gli elementi sostanziali e formali rilevanti ai fini della determinazione dell'imposizione fiscale e tributaria il cui gettito è devoluto in tutto o in parte alla Regione.

Art. 69.
(Accertamento delle imposte).

1. La Regione collabora all'accertamento delle imposte erariali in compartecipazione secondo le modalità stabilite dai decreti legislativi di attuazione dello Statuto.

Art. 70.
(Demanio regionale).

1. Costituiscono il demanio regionale:
a) il lido del mare e la spiaggia e le lagune;
b) le rade e i porti;
c) i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia.

2. Sono esclusi dal demanio regionale di cui al comma 1 tutti i beni connessi alle esigenze di difesa militare e ad altri servizi essenziali di interesse nazionale o internazionale.
3. Fanno parte altresì del demanio regionale, se appartengono alla Regione:
a) le strade;
b) gli aerodromi;
c) gli acquedotti;
d) gli immobili di interesse storico, archeologico e artistico;
e) le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche;
f) tutti gli altri beni che la legge assoggetta al regime proprio del demanio pubblico.

4. Sono soggetti al regime del demanio pubblico i diritti reali che spettano alla Regione su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti degli stessi sono costituiti per l'utilità di alcuno dei beni indicati ai commi 1 e 3 o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi.
5. Sono trasferiti alla Regione tutti i beni demaniali dello Stato situati nel territorio del Friuli Venezia Giulia.
6. Con decreti legislativi di attuazione dello Statuto sono individuati i beni di cui al comma 5 che costituiranno il demanio regionale.
7. La Regione con legge fissa i criteri per la determinazione dei canoni per l'utilizzazione dei beni rientranti nel suo demanio, al fine della valorizzazione e della protezione ambientale di esso.
8. Al fine della realizzazione di infrastrutture di rilevante interesse nazionale o che rientrano nei programmi di sviluppo della Regione, i canoni di concessione saranno determinati in appositi accordi di programma.


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Art. 71.
(Patrimonio regionale).

1. I beni appartenenti alla Regione non ricompresi tra le specie indicate all'articolo 70 costituiscono il patrimonio della Regione.
2. Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione:
a) le foreste;
b) le miniere, le cave e le torbiere, quando la disponibilità è sottratta al proprietario del fondo;
c) le fonti di acque minerali e termali;
d) gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi e gli altri beni destinati al pubblico servizio.

3. Secondo le modalità previste dai decreti legislativi di attuazione dello Statuto, sono trasferiti alla Regione tutti i beni immobili patrimoniali dello Stato che si trovano nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

Titolo X
RAPPORTI CON LO STATO E LE ALTRE REGIONI

Art. 72.
(Rapporti con lo Stato e le altre Regioni).

1. Lo Stato e la Regione, in posizione paritaria, informano i loro rapporti al principio di leale collaborazione. Con decreti legislativi di attuazione dello Statuto sono stabilite forme di intesa e di coordinamento con riferimento a settori, opere e interventi di comune interesse.
2. Tutti gli enti pubblici statali che operano in materie attribuite dagli articoli 53 e 54 alla competenza regionale sono trasferiti alla Regione. I decreti legislativi di attuazione dello Statuto possono prevedere specifiche forme di collaborazione tra lo Stato e la Regione a salvaguardia degli interessi unitari.
3. La Regione partecipa ai processi decisionali di interesse del Friuli Venezia Giulia in tutte le sedi istituzionali di concertazione, negoziazione e coordinamento, previa tempestiva informazione circa le questioni che la riguardano.
4. Il Presidente della Regione interviene alle sedute del Consiglio dei ministri con rango di Ministro, quando sono trattate questioni che riguardano particolarmente la Regione. L'avviso contrario del Presidente della Regione comporta il rinvio della decisione ad altra seduta.
5. La Regione può coordinare la propria azione con quella delle altre Regioni per la cura di interessi comuni e stipulare intese per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche prevedendo l'individuazione di organi comuni.
6. La legge regionale statutaria determina le modalità di informazione e di partecipazione dell'Assemblea legislativa regionale alle attività previste dal presente articolo.

Art. 73.
(Decreti legislativi di attuazione dello Statuto).

1. Con decreti legislativi, adottati dal Governo della Repubblica, sulla base dell'intesa raggiunta in seno alla Commissione paritetica, sono stabilite le norme di attuazione del presente Statuto.

Art. 74.
(Commissione paritetica).

1. È istituita la Commissione paritetica per il coordinamento tra Stato e Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
2. La Commissione è composta da sei membri, nominati tre dallo Stato e tre dall'Assemblea legislativa regionale.


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3. La Commissione è presieduta da un componente di nomina regionale.
4. Le modalità di nomina di competenza regionale sono disciplinate dalla legge regionale statutaria.
5. La Commissione funge da sede stabile e continuativa di concertazione tra lo Stato e la Regione per ogni questione relativa all'adozione di atti statali che possono incidere sugli interessi del Friuli Venezia Giulia e, in particolare, esercita le seguenti competenze:
a) esprime l'intesa sui decreti legislativi di attuazione dello Statuto;
b) concorda procedure e modalità del trasferimento dei beni e del conferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alla Regione;
c) concorda procedure e modalità del trasferimento delle competenze del Prefetto in capo alla Regione;
d) può svolgere funzioni di conciliazione in caso di controversie tra la Regione e lo Stato secondo le modalità stabilite dai decreti legislativi di attuazione dello Statuto.

Art. 75.
(Organi periferici dello Stato nel Friuli Venezia Giulia).

1. La nomina dei titolari degli organi periferici dello Stato aventi sede nel Friuli Venezia Giulia è disposta d'intesa con la Regione, nei casi e con le modalità stabilite con decreti legislativi di attuazione dello Statuto.

Art. 76.
(Potere sostitutivo dello Stato).

1. I presupposti e le modalità dell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato nei casi di mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa internazionale e da quella dell'Unione europea, sono disciplinati da decreti legislativi di attuazione dello Statuto.

Titolo XI
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 77.
(Commissario del Governo).

1. È soppresso il Commissario del Governo nella Regione.
2. Le funzioni esercitate dal Commissario del Governo al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto sono trasferite al Prefetto di Trieste, secondo le modalità stabilite con decreti legislativi di attuazione dello Statuto.

Art. 78.
(Legge di riordino degli enti e delle aziende regionali).

1. Entro due anni dall'entrata in vigore dello Statuto la Regione adotta una legge di riordino degli enti e delle aziende regionali e di trasferimento delle relative funzioni ai Comuni, alle Province e agli enti locali funzionali, secondo i princìpi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione. La legge regionale è approvata previo parere del Consiglio delle autonomie locali.

Art. 79.
(Norme transitorie e finali).

1. Fino alla data dell'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione dello Statuto, le relazioni con l'Unione europea della Regione autonoma e le attività internazionali della medesima sono regolate dalla normativa statale applicabile alle Regioni ordinarie.
2. Le norme di cui agli articoli 73 e 74 si applicano a partire dal rinnovo della


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Commissione paritetica in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto.
3. Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali e delle leggi regionali statutarie previste dal titolo IV continua ad applicarsi la legislazione statale e regionale vigente al momento dell'entrata in vigore dello Statuto.
4. Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali statutarie previste dal titolo V, continua ad applicarsi la legislazione statale e regionale vigente al momento dell'entrata in vigore dello Statuto.
5. Fino all'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione previsti dall'articolo 73, continuano ad applicarsi le norme di attuazione dello Statuto adottato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.
6. La legge regionale statutaria istitutiva del Consiglio delle autonomie locali è approvata previo parere dell'Assemblea delle autonomie locali già istituita ai sensi della vigente legislazione regionale.
7. L'uso, nel presente Statuto, del genere maschile per indicare i soggetti titolari di diritti, incarichi pubblici e stati giuridici è da ritenersi riferito a entrambi i generi e risponde solo a esigenze di semplicità del testo.

Art. 80.
(Abrogazioni).

1. Sono abrogati:
a) la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni;
b) l'articolo 5, commi 2 e 3, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

2. All'atto del trasferimento in capo alla Regione dei beni del demanio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera c), è abrogato l'articolo 68, comma 4, lettera f), restando attribuito alla Regione l'intero gettito dei canoni per le concessioni idroelettriche.

Art. 81.
(Redazione del testo dello Statuto).

1. Lo Statuto della Regione viene redatto nelle lingue italiana, friulana, slovena e tedesca. La versione in lingua italiana è quella ufficiale.