V Commissione - Marted́ 23 ottobre 2007


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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato. Atto n. 154.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL MINISTERO DELL'INTERNO

Si forniscono - per la parte di competenza di questo Ministero - le seguenti considerazioni.

1. Articolo 4 - Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato.
a) onere connesso al funzionamento di ciascuna Commissione territoriale.

Si fa presente che il costo maggiore relativo all'istituzione di altre tre commissioni territoriali è stato calcolato con riferimento alla relazione tecnica allegata alla legge 30 luglio, n. 189 del 2002.
La nota di verifica indica che il costo di istituzione sarebbe pari a 123.000. Tale importo è stato calcolato dividendo l'onere complessivo a suo tempo determinato nella relazione tecnica per il numero (sette) delle Commissioni territoriali istituite da quella legge.
È da sottolineare che l'onere complessivo fissato nella relazione tecnica comprendeva anche l'onere per il funzionamento della Commissione Nazionale (indicato in 103.291) e che pertanto dovrebbe essere sottratto dalla base di calcolo. Ugualmente dovrebbero essere sottratti gli ulteriori costi relativi alla Commissione Nazionale (esempio quelli relativi alla attività dell'organo centrale che richiede l'interpretariato).
Inoltre la quantificazione a suo tempo effettuata comprendeva anche la formazione dei componenti le Commissioni territoriali, il cui costo complessivo rimane invariato. Si infatti accettato che il costo previsto per la formazione, stabilito nel 2002, consente anche la partecipazione ai corsi di formazione di ulteriore personale.
L'onere per l'istituzione delle ulteriori tre Commissioni territoriali è stato quindi determinato solo con riferimento al maggiore stanziamento previsto dalla legge n. 189 del 2002.
Inoltre, la stima del 2001 non è stata rivalutata, considerato che dall'esperienza acquisita, alcuni oneri, anche rilevanti come quelli di locazione, allora calcolati, non sono stati sostenuti perché le Commissioni si sono prevalentemente insediate presso locali già di proprietà o in uso al Ministero dell'interno (esempio le strutture sede dei centri di identificazione previsti e finanziati dalla legge n. 189 del 2002).
b) Supporto organizzativo e logistico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.

L'attività in questione è già ordinariamente svolta dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e rientra nelle ordinarie dotazioni finanziarie ed organiche esistenti che appaiono sufficienti anche per l'eventuale istituzione di ulteriori tre Commissioni territoriali.
c) Natura dell'onere per il funzionamento delle nuove Commissioni territoriali.


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L'onere è stato calcolato esclusivamente con riferimento alla dotazione strumentale delle Commissioni ritenendosi che l'aumento del numero delle Commissioni comporterà una redistribuzione dei carichi di lavoro con conseguente riduzione degli oneri di funzionamento dei singoli organi di esame delle domande di asilo.
Con riferimento all'aumento del numero delle Commissioni, si sottolinea inoltre che la norma ipotizza un numero «massimo» di dieci Commissioni. Il numero delle stesse non sarà sempre necessariamente pari a dieci potendo anche ridursi in relazione alla consistenza dei flussi dei richiedenti asilo.
d) Attività di supporto delle Commissioni da parte del personale dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno.

Si ribadisce quanto già rappresentato nella relazione tecnica in ordine allo svolgimento di detta attività nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti con esclusione di qualsiasi emolumento di natura non retributiva, come le indennità di missione e rimborsi spese.

2. Articolo 5 Commissione Nazionale per il diritto di asilo.

Si fa presente che in base alle norme vigenti ai componenti la Commissione nazionale non è corrisposto il gettone di presenza previsto, invece, nell'articolo 4 esclusivamente per i componenti delle Commissioni territoriali.

3. Articolo 15 Formazione delle commissioni territoriali e del personale.

Si ribadisce quanto già illustrato nella relazione tecnica in ordine alle funzioni di formazione che vengono già oggi svolte dalla Commissione nazionale. Si tratta, quindi, di una funzione che trova copertura nelle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. Articolo 16 - Diritto all'assistenza e alle rappresentanze legali.

Si fa presente che il Ministero della Giustizia, con nota allegata, ha chiarito che «il costo medio unitario di 800 euro per ciascun, patrocinio tiene conto anche delle spese di interpretariato (650 euro costo medio patrocinio e 150 euro costo medio interpretariato). La medesima Amministrazione ha fatto presente che con riferimento all'identica stima del costo medio unitario indicato per il gratuito patrocinio nella legge n. 206 del 2004, si evidenzia che l'imposto è stato determinato, con criteri estremamente prudenziali, tenuto anche conto della maggiore complessità dei procedimenti civili e amministrativi previsti da quella legge.

5. Articolo 20 - casi di accoglienza.

Si conferma che la capacità ricettiva dei centri attualmente operativi ovvero in corso di ristrutturazione o in costrizione è idonea a garantire l'applicabilità della normativa dal momento della sua entrata in vigore.
I costi attuali di gestione sono sufficienti in quanto, come già rappresentato nella relazione tecnica, la stima dei costi pro die pro capite, pari a 66 euro, fatta nella legge n. 189 del 2002 e nel decreto legislativo n. 140 del 2005, fu effettuata con riferimento ai costi di gestione dei CPTA già operativi. Tali costi si ritengono ancora adeguati anche in considerazione i centri per richiedenti asilo che non richiedono dotazioni di sicurezza come i CPTA.

6. Ruolo dell'ACNUR.

Si fa presente che con ordinanza di protezione civile n. 3506 del 23 marzo 2006 è stato assegnato all'ACNUR un contributo straordinario pari a 300.000 euro per l'anno 2006. Il contributo è finalizzato all'attività di formazione, consulenza e supporto svolta dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati a favore


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del Ministero dell'interno e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato.
Per le medesime attività, per l'anno 2007, l'ordinanza n. 3551 del 9 novembre 2006 ha assegnato all'ACNUR un contributo di 500.000 euro.

7. Articolo 20 - quantificazione dell'accoglienza su 180 giorni.

Si fa presente che l'accoglienza dei richiedenti asilo è regolata dal decreto legislativo n. 140 del 2005 recante «attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.
L'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo n. 140 del 2005 prevede che le misure di accoglienza del richiedente asilo che ha presentato ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della domanda di asilo si protraggono per il periodo in cui non gli è consentito il lavoro ai sensi dell'articolo 11 del medesimo decreto.
Tale ultima disposizione stabilisce che se la decisione sulla domanda di asilo non viene adottata trascorsi sei mesi (180 giorni) dalla presentazione della domanda ed il ritardo non può essere attribuito al richiedente, il permesso di soggiorno è rinnovato e consente di svolgere attività lavorativa fino alla conclusione del procedimento.
I 180 giorni (sei mesi) sono quindi stati considerati in applicazione della disciplina indicata ed è il periodo stabilito per la durata dell'accoglienza con oneri a carico dello Stato.

8. articolo 39 copertura finanziaria.
a) onere tre nuove Commissioni territoriali.

Si rinvia a quanto esposto al punto n. 1 lettera c).
b)
Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo.

L'accoglienza dei richiedenti asilo è disposta in centri governativi (centri per richiedenti asilo e CPTA) e nei centri dei Comuni che vengono finanziati col Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo.
Il diverso tipo di struttura di accoglienza è conseguenza delle diverse condizioni in cui si trovano i richiedenti asilo che ai sensi del provvedimento in esame sono inviati nei centri governativi (esempio assenza documenti, espulsi eccetera) o in quelli degli enti locali.
Lo stanziamento di euro 6.600.000 è destinato pertanto al Fondo per le esigenza dei centri comunali. Lo stanziamento di euro 12.218,250 è invece destinato a coprire i costi di gestione relativi alla permanenza nei centri per richiedenti asilo ed è destinato allo specifico capitolo che fa capo al Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.


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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo concernente ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale. Atto n. 168.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE

Si comunica quanto segue:
comma 2, capoverso articolo 6, Ambito di applicazione della VAS e della VIA. Si esclude che dalle disposizioni derivino oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
comma 2, capoversi articoli 14, 17, 18, 24, 27, e 28 Consultazione e informazione sulla decisione e attività di monitoraggio. Si conferma che le amministrazioni interessate possono svolgere le attività previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e quindi senza ulteriori oneri per la finanza pubblica;
comma 2, capoverso articolo 34 Oneri istruttori. Si conferma che il meccanismo tariffario è idoneo ad assicurare l'integrale compensazione delle spese e ciò anche sotto il profilo del coordinamento temporale tra le spese sostenute e la disponibilità dette risorse. Si precisa che tale sistema tariffario è già previsto dalla legislazione vigente.
comma 15, capoverso articolo 161 Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche. Si conferma che la disposizione rispetta il principio della neutralità finanziaria in quanto la composizione, i compiti e le funzioni dell'organismo previsto sono gli stessi del precedente organismo soppresso dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e le risorse necessarie per il suo funzionamento sono quelle già previste e stanziate nel bilancio di questa Amministrazione. Si precisa che il rispetto del principio della neutralità finanziaria è stato assicurato dando attuazione all'articolo 29, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Infatti con il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007 n. 90, questo, a norma dell'articolo surrichiamato, ha provveduto al riordino degli organismi in questione e pertanto la disposizione contenuta nel comma 15, occupandosi solo della disciplina delle funzioni di tali organismi non comporta oneri di spesa.
comma 21, capoverso 185 rifiuti dei rifiuti cosiddetti «sistemi d'arma».
La disposizione non comporta oneri in quanto la disposizione si riferisce solo alla individuazione delle procedure speciali a cui verranno assoggettati i rifiuti in questione.
commi 27, 32, 39 e 44, capoversi Articoli 197, 214, 215, 216 e 264. Ripristino di competenze provinciali in materia di rifiuti e del tributo provinciale per le funzioni di tutela ambientale. Le disposizioni non recano maggiori oneri ma reperiscano le risorse in favore delle Province mediante il ripristino del tributo ambientale.
comma 29-bis, Capoverso articolo 206-bis. Osservatorio nazionale sui rifiuti.
Si conferma che la disposizione rispetta il principio della neutralità finanziaria in quanto la composizione, i compiti e le funzioni dell'organismo previsto sono gli stessi del precedenze organismo soppresso


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dal decreto legislativo 152 del 2006 e le risorse necessarie per il suo funzionamento sono quelle già previste e stanziate nel bilancio di questa Amministrazione. Inoltre le apposite strutture di supporto sia del nuovo Comitato sia del nuovo Osservatorio, rispettano il principio dell'invarianza della spesa, poiché saranno costituite con decreto ministeriale all'interno dello stesso ministero dell'ambiente e dunque avvalendosi delle attuali, disponibilità di personale, di mezzi e di risorse finanziarie. Si precisa, inoltre, che il rispetto del principio della neutralità finanziaria è stato assicurato dando attuazione all'articolo 29, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Infatti con il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, questo Ministero a norma dell'articolo surrichiamato, ha provveduto al riordino degli organismi in questione.
commi 30-31, capoversi articoli 212, commi 5 e 13. Iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali.
La disposizione non comporta oneri di spesa anzi maggiori entrate.

comma 43-bis, capoverso 252-bis. Siti di preminente interesse pubblico per la riconversione Industriale.
La disposizione non comporta oneri di spesa.

Si segnala che le disposizioni per le quali la Commissione V Bilancio della Camera dei Deputati chiede chiarimenti sono state più volte oggetto di riunioni tecniche a cui ha partecipato anche il Ministero dell'economia e delle Finanze. Pertanto per quanto, non espressamente esplicitato si rimanda a quanto in tali sedi riferito da questo Ministero.