V Commissione - Resoconto di marted́ 23 ottobre 2007


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SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 ottobre 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Antonangelo Casula.

La seduta comincia alle 12.10

Ratifica Accordo che modifica l'Accordo di partenariato a Cotonou ACP-CE; Accordo interno che modifica l'Accordo interno del 18 settembre 2000 per l'applicazione dell'Accordo ACP-CE; Accordo interno riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari in applicazione dell'Accordo ACP-CE.
C. 3116 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Massimo VANNUCCI (Ulivo), relatore, ricorda che il provvedimento è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 16 ottobre 2007. In quella occasione la Commissione ha espresso un parere favorevole con un'osservazione. L'osservazione invitava la Commissione a riformulare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, nel senso di prevedere, anziché un onere fisso di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, un onere di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009. La modifica prospettata si pone la finalità di rendere l'autorizzazione di spesa maggiormente coerente con il contenuto dell'Accordo di Cotonou, che, da un lato, sembrano limitare l'onere al periodo 2008-2013 e, dall'altro lato, implica una richiesta di finanziamento modulabile annualmente, nell'ambito dell'importo complessivo di circa 2,9 miliardi di euro e che pertanto, per gli anni successivi al 2009, potrebbe implicare una richiesta di finanziamento più consistente per gli anni successivi al 2009. La previsione di un onere in misura fissa unicamente per il biennio 2008-2009 risulta anche coerente con la modalità di copertura individuata per gli anni successivi al 2009, vale a dire mediante ricorso alla tabella C allegata alla legge finanziaria. Ricorda infatti che il rifinanziamento mediante iscrizione nella tabella C è consentito unicamente per oneri di natura permanente ma flessibili nel loro ammontare, al fine di evitare di introdurre elementi di rigidità nella tabella. Potrebbe risultare pertanto opportuno riproporre l'osservazione nel parere da rendere all'Assemblea. Sul punto chiede di acquisire in ogni caso l'avviso del Governo.

Lino DUILIO, presidente, avverte infine che l'Assemblea non ha trasmesso emendamenti riferiti al provvedimento.

Il sottosegretario Antonangelo CASULA concorda con la necessità di riproporre, ai fini della discussione in Assemblea, l'osservazione già contenuta nel parere che la Commissione bilancio ha reso alla Commissione di merito.

Massimo VANNUCCI (Ulivo), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esprime

PARERE FAVOREVOLE


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con la seguente osservazione:
si valuti l'opportunità di sostituire, all'articolo 3, comma 1, le parole: «annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede per ciascuno degli anni 2008 e 2009» con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede».

La Commissione approva la proposta di parere.

Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali.
Nuovo testo C. 2936.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Lino DUILIO, presidente e relatore, con riferimento ai profili finanziari del provvedimento rileva, per quanto concerne gli articoli 1, 3, 5 e 7 che, pur considerando che il contributo si configura come limite di spesa, gli importi stanziati con riferimento agli articoli 1, 3 e 5 - in conseguenza delle modifiche sopra illustrate - si presentano inferiori rispetto a quelli previsti dagli accordi sottoscritti dall'Italia. Andrebbe quindi chiarito, da parte del Governo, se ciò possa comportare in futuro oneri aggiuntivi, in relazione alla necessità di integrare i contributi sopra indicati. Inoltre, poiché in base alla relazione illustrativa gli impegni sottoscritti prevedono nella maggior parte dei casi la determinazione dei contributi in valuta diversa dall'euro, non appare chiaro in base a quali criteri la relazione tecnica escluda espressamente la possibilità di una variazione nel tempo del contributo annuo erogato dall'Italia. Ricorda poi che gli articoli 2, 4, 6 e 8 dispongono che agli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, 5 e 7, pari ad euro 81.014.220 per l'anno 2006, ad euro 150.388.000 per il 2007 e ad euro 135.500.000 per il 2008, si provvede, per l'anno 2006, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto nell'accantonamento del Fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, relativo al triennio 2006-2008 e, per gli anni 2007 e 2008, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto nell'accantonamento del Fondo speciale di conto capitale di competenza del medesimo Ministero, relativo al triennio 2007-2009. Al riguardo, acquisito l'avviso del Governo in ordine alla possibilità, non solo di graduare nel tempo l'erogazione dei contributi, ma anche di ridurne ulteriormente, rispetto al testo approvato dal Senato, l'entità complessiva, come previsto dagli articoli 2 e 4, senza pregiudicare quanto già disposto con impegni pregressi assunti in sede internazionale, osserva che gli accantonamenti del quale si prevede l'utilizzo recano la necessaria disponibilità ed una specifica voce programmatica. Con riferimento all'utilizzo con finalità di copertura dell'accantonamento del Fondo speciale relativo all'anno 2006, si ricorda che questo è consentito, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 5, della legge n. 468 del 1978, pur trattandosi di un esercizio finanziario oramai concluso, solo per quei provvedimenti che soddisfino particolari requisiti, tra i quali si ricordano: l'adempimento di obblighi internazionali, purché il provvedimento sia stato presentato alle Camere entro l'anno (nel caso in esame l'esercizio finanziario 2006); la previsione di oneri di conto capitale, qualora il provvedimento sia stato approvato da un ramo del Parlamento. Per i provvedimenti che soddisfano i suddetti requisiti, la conservazione delle risorse utilizzate a copertura può avvenire solo a condizione che gli stessi, che vengono definiti «slittati», siano approvati entro il termine di scadenza dell'anno successivo all'esercizio finanziario concluso a cui fanno riferimento (nel caso in esame l'anno 2007). Lo stesso Ministero dell'economia provvede ad una ricognizione dei provvedimenti ai quali possono applicarsi le disposizioni di cui al suddetto articolo 11-bis comma 5, della legge n. 468 del 1978, trasmettendo al Parlamento un apposito elenco il quale


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viene anche allegato al disegno di legge di rendiconto. Con riferimento alle norme in esame, segnala che lo slittamento delle risorse utilizzate a copertura relative all'anno 2006, trova un fondamento sia nel carattere della spesa, finalizzata all'erogazione di un contributo da parte dell'Italia ad organismi finanziari multinazionali sulla base di impegni pregressi assunti in sede internazionale, sia con riferimento al fatto che il provvedimento, approvato già da un ramo del Parlamento, presenta oneri di natura di conto capitale. Inoltre, ricorda che il provvedimento in esame risulta compreso, per un importo pari a euro 125.050.000, nell'elenco degli slittamenti relativo all'anno 2006, di cui all'allegato n. 4 al conto consuntivo del Ministero dell'economia e delle finanze del disegno di legge rendiconto dello Stato (Atto Senato n. 1678). Con riferimento all'articolo 8-bis, osserva che lo stanziamento è determinato come limite massimo di spesa. Pertanto non si hanno osservazioni da formulare sotto il profilo della quantificazione, atteso che il contributo italiano dovrebbe essere erogato entro il predetto limite, secondo quanto riferito dalla relazione illustrativa. Sul punto appare comunque opportuna una conferma. In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 8-bis, comma 2, dispone che agli eventuali maggiori oneri, dovuti a differenze di cambio, si farà fronte, in considerazione della natura degli stessi, mediante corrispondente prelevamento dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritto nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo osserva, che dal momento che l'impegno finanziario previsto dal comma 1 è stato assunto in dollari e sarà, quindi, soggetto a variazioni quantitative conseguenti alla variabilità dei tassi di cambio, le quali potrebbero avere anche effetti di segno negativo per la finanza pubblica, appare corretta la scelta di prevedere una clausola di salvaguardia con prelievo dal fondo spese obbligatorie e d'ordine di cui all'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978. A tale proposito, ricorda che il ricorso al suddetto fondo può essere previsto solo per le spese iscritte in bilancio come obbligatorie. Al riguardo, ricordando che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è iscritto un capitolo (7175) denominato «Oneri derivanti dalla partecipazione a banche, fondi ed organismi internazionali», inserito nell'allegato 1, concernente le spese obbligatorie e d'ordine iscritte negli stati di previsione della spesa ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 468 del 1978, ritiene opportuno che il Governo confermi che anche le risorse stanziate dal provvedimento in esame saranno iscritte in bilancio in tale capitolo o, comunque, come spesa obbligatoria. Con riferimento alla formulazione della clausola di salvaguardia prevista dalla disposizione, osserva che la stessa non appare conforme alla prassi vigente e alle previsioni della disciplina contabile. Con riferimento al primo profilo, rileva l'opportunità di riformulare la disposizione prevedendo il monitoraggio del Ministro dell'economia sugli eventuali scostamenti rispetto alla previsione di spesa e in tal caso l'adozione dei decreti di prelievo del Fondo ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, da trasmettere tempestivamente alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative. Con riferimento al secondo profilo ricorda che la clausola di salvaguardia può essere prevista solo qualora l'onere sia formulato in termini di mera previsione e non di limite, come invece accade nella disposizione. Segnalata, quindi, l'opportunità di riformulare in tal senso la disposizione, sembrerebbe più opportuno che la stessa sia riferita non tanto all'articolo 8-bis che reca l'autorizzazione di spesa, quanto all'articolo 8-ter, che prevede la relativa copertura finanziaria. Ricorda poi che l'articolo 8-ter dispone che all'onere derivante dalla partecipazione dell'Italia alla Corporaciòn Andina de Fomento pari ad euro 44.044.780 per l'anno 2006, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia relativo al triennio


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2006-2008. Al riguardo rileva in primo luogo che la durata e la decorrenza dell'onere sono desumibili solo dalla copertura finanziaria, dal momento che l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 8-bis non fornisce alcun elemento in proposito. Ritiene opportuno, quindi, che il Governo confermi che la spesa prevista dall'articolo 8-bis sia autorizzata per il 2006. Solo in questo caso, infatti, non si verificherebbe un disallineamento temporale tra la clausola di copertura e l'autorizzazione di spesa prevista. Con riferimento alla natura della spesa, ritiene inoltre opportuno che il Governo chiarisca che si tratti di oneri di conto capitale. A tale proposito ricorda, infatti, che pur se i contributi versati per la capitalizzazione o la ricostituzione di Fondi sono, generalmente, classificati tra le spese di conto capitale, queste ultime non esauriscono completamente la fattispecie dei contributi volontari finalizzati alle organizzazioni internazionali, alle banche e ai fondi, come confermato dal fatto che, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, esiste anche uno specifico capitolo (2180) relativo ai suddetti interventi che presenta natura di conto corrente. Ritiene, inoltre, opportuno acquisire chiarimenti del Governo in ordine all'utilizzo con finalità di copertura dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativo all'esercizio finanziario ormai concluso 2006. In particolare, rileva che la disposizione che prevede la partecipazione dell'Italia al CAF, pur avendo natura omogenea rispetto alle altre norme contenute nel provvedimento, non era prevista nel testo originario del provvedimento ed è stata inserita durante l'esame, in seconda lettura, presso la Camera. Occorre pertanto che il Governo valuti se l'utilizzo delle somme «slittate» nel caso specifico soddisfi pienamente il dettato della norma di cui all'articolo 11-bis, comma 5, della legge n. 468 del 1978. Tale disposizione, infatti, non faceva parte del disegno di legge che è stato presentato al Senato nell'anno 2006 ed è stato inserito dal Governo nell'elenco degli slittamenti. Al riguardo, ritiene peraltro opportuno tener conto anche della omogeneità del contenuto della disposizione in esame con gli altri interventi previsti dal provvedimento.
Segnala poi che l'articolo 9 prevede che le somme di cui agli articoli 1, 3, 5, 7 e 8-bis, sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato al Dipartimento del tesoro e denominato: «Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali», dal quale saranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Al riguardo, ricorda che la norma reca disposizioni sulla gestione contabile delle somme autorizzate con la presente legge secondo modalità conformi alla prassi consolidata. Con riferimento all'articolo 10, ritiene necessario acquisire ulteriori elementi in merito all'asserita neutralità finanziaria della disposizione anche ai fini dei saldi di cassa e di competenza economica; tale neutralità infatti non sembrerebbe garantita nel caso in cui l'esercizio di riacquisizione delle risorse sia diverso da quello a cui riferire la riassegnazione ed il riutilizzo delle somme stesse. Va inoltre considerato che, in assenza della norma in esame, le somme in questione avrebbero presumibilmente contribuito al miglioramento complessivo dei saldi stessi. Su tali aspetti ritiene quindi opportuno acquisire l'avviso del Governo. Inoltre, per quanto attiene alle modalità di riassegnazione, andrebbe precisato come la norma in esame si coordini con le recenti disposizioni in materia. Con riferimento all'articolo 11, pur essendo lo stanziamento limitato alla spesa autorizzata, ritiene necessario un chiarimento per valutarne la corrispondenza rispetto agli impegni internazionali sottoscritti, anche al fine di escludere l'insorgenza di oneri futuri. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 2 dispone che all'onere derivante dal contributo al Fondo comune per i prodotti di base, pari ad


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euro 70.000 per l'anno 2007, ad euro 3.461.925 per l'anno 2008, e ad euro 3.823.287 per l'anno 2009, si provveda mediante utilizzo dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, relativo al triennio 2007-2009. Al riguardo, osserva che l'accantonamento del quale si prevede l'utilizzo, anche alla luce delle disponibilità previste dalla tabella A allegata al disegno di legge finanziaria (Atto Senato n. 1817) per quanto concerne gli anni 2008 e 2009, reca le necessarie disponibilità. Con riferimento all'articolo 11-bis, posto che le quantificazioni prospettate nella nota del Ministero degli affari esteri non risultano asseverate dalla Ragioneria generale dello Stato, ritiene necessario che il Governo fornisca ulteriori elementi di valutazione volti ad escludere la possibilità di effetti finanziari, come quelli derivanti da un diverso calcolo dei trattamenti pensionistici o da diversa misura dell'importo della buonuscita. Il Governo dovrebbe parimenti confermare che il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio configuri l'adozione di una misura effettivamente perequativa e non si presti, dunque, a suscitare richieste emulative da parte di altre categorie di pubblici dipendenti. A tale proposito rileva che l'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, stabilisce espressamente che l'indennità integrativa speciale non sia dovuta al personale civile e militare in servizio all'estero fornito dell'assegno di sede, quale ad esempio il personale della carriera diplomatica. La norma in esame sembra dunque configurarsi come derogatoria rispetto alla disciplina generale. Rileva altresì che le spesa autorizzata dal comma 1 è finalizzata a consentire lo svolgimento del procedimento negoziale per la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica. Dal momento che tra tali aspetti sono inclusi quelli concernenti il trattamento economico, si osserva che la configurazione dell'onere quale limite di spesa potrebbe rivelarsi non compatibile con la natura degli interventi previsti. Sul punto ritiene, dunque, necessario un chiarimento da parte del Governo. Per quanto concerne la spesa per il contingente di personale da assumere con contratto, la quantificazione dell'onere è stata stimata sulla base del costo medio rilevato sulla totalità dei contratti attualmente in essere; peraltro, al fine di escludere un onere complessivo superiore a quello indicato, tale parametro dovrebbe più opportunamente essere rapportato al costo medio relativo alle sedi presso le quali si presume che il personale in questione sarà reclutato. Sul punto ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 3, dispone all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 9 milioni di euro per l'anno 2007, in 10,52 milioni di euro per l'anno 2008, e in 13,56 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante utilizzo dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, relativo al triennio 2007-2009. Al riguardo, osserva che la norma presenta diversi profili problematici sui quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo. Infatti dalla formulazione delle autorizzazioni di spesa non è possibile desumere né la decorrenza temporale dell'onere né la sua durata. Dalla formulazione della clausola di copertura potrebbe desumersi che l'onere previsto dal comma 1 sia pari a 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 e quello di cui al comma 2, come indicato nella documentazione presentata alla Commissione affari esteri della Camera, sia pari a 1,52 milioni di euro per l'anno 2008 e a 4,56 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Qualora il Governo confermi la suddetta scansione temporale degli oneri, appare necessario modificare in tal senso le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. Inoltre, in relazione alla natura degli oneri, ritiene necessario che il Governo confermi se per entrambe le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 possa prevedersi un limite massimo di spesa, come, almeno per quanto concerne il comma 1, sembra desumersi dalla autorizzazione di spesa. In tal caso, occorre prevedere anche al comma 2 una


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esplicita autorizzazione di spesa, ed occorre riformulare di conseguenza la norma di copertura finanziaria di cui al comma 3. In ordine alla previsione dell'utilizzo delle risorse relative all'accantonamento del fondo speciale di competenza del Ministero degli affari esteri, si ricorda che ai sensi della vigente disciplina contabile (articolo 11-ter, comma 1, lettera a), della legge n. 468 del 1978) gli accantonamenti preordinati agli adempimenti di obblighi internazionali del Paese non possono essere destinate ad altre finalità. La Commissione bilancio ha, peraltro, ritenuto di poter esprimere parere favorevole sull'utilizzo difforme del suddetto accantonamento, previa conferma da parte del Governo che tale utilizzo non pregiudichi l'adempimento degli obblighi già assunti. Qualora il Governo confermi la possibilità di utilizzare l'accantonamento del Ministero degli affari esteri, si rileva che questo reca le necessarie disponibilità (prendendo in considerazione, per gli anni 2008 e successivi anche le disponibilità previste dalla tabella A allegata al disegno di legge finanziaria per il 2008). Dal punto di vista formale, con riferimento alle coperture previste dagli articoli 2, 4, 6, 8, 11 e 11-bis, segnala che il riferimento al Fondo speciale relativo al triennio 2007-2009 appare corretto nel presupposto che il provvedimento venga approvato in via definitiva entro il 31 dicembre 2007.

Gaspare GIUDICE (FI), ad integrazione delle richieste di chiarimento avanzate dal relatore, chiede al rappresentante del Governo di precisare le ragioni per le quali la relazione tecnica sugli emendamenti del Governo che la Commissione di merito ha approvato non risulta verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Guido CROSETTO (FI) chiede al rappresentante del Governo di chiarire cosa sia la Convenzione andina per il frumento Corporatiòn andina de fomento. Con riferimento all'articolo 10, chiede le ragioni per le quali non si è ritenuto di destinare al miglioramento dei saldi di finanza pubblica le disponibilità di competenza dell'Italia giacenti presso i conti speciali CEE. Rileva infine l'esigenza di un approfondimento per quel che concerne la rimodulazione della retribuzione di personale in servizio in Italia con lo scopo di valorizzare gli incarichi che comportano maggiori oneri e responsabilità; osserva infatti che non si comprendono le motivazioni di questa rimodulazione in aumento, dato che non vengono modificati i compiti del personale interessato.

Il sottosegretario Antonangelo CASULA precisa che l'emendamento del Governo cui ha fatto riferimento l'onorevole Giudice ha avuto anche la valutazione positiva del Ministero dell'economia, tanto che il Governo ha dato anche il consenso al trasferimento del provvedimento alla sede legislativa. Segnala che la Convenzione andina per il frumento Corporatiòn andina de fomento rappresenta la principale banca multilaterale regionale per lo sviluppo sostenibile per integrare il continente latino-americano; si tratta conseguentemente di un'iniziativa il cui sostegno rientra tra le linee strategiche della politica estera italiana. Precisa inoltre che la rideterminazione in riduzione dell'entità dei contributi previsti originariamente agli articoli 1 e 3 non pregiudicherà gli impegni assunti in sede internazionale e che il contributo previsto dall'articolo 8-bis è relativo all'anno 2006 ed ha natura di conto capitale. Osserva inoltre che per la copertura dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 8-bis può ammettersi l'utilizzo dello slittamento delle risorse iscritte nel Fondo speciale di conto capitale, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, in ragione delle caratteristiche delle spese ivi indicate; conferma che anche l'onere dell'articolo 8-ter risulta di conto capitale, rileva ancora che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 11-bis, possono configurarsi come limite massimo di spesa e che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 11-bis decorrono, rispettivamente, dall'anno 2007 e dall'anno 2008. Constata infine che l'utilizzo per le finalità di cui all'articolo 11-bis, dell'accantonamento


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del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri non pregiudica l'adempimento di obblighi internazionali previsti a legislazione vigente.

Lino DUILIO, presidente relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione economica,
preso atto dei chiarimenti del Governo per cui:
la rideterminazione in riduzione dell'entità dei contributi previsti originariamente agli articoli 1 e 3 non pregiudicherà gli impegni assunti in sede internazionale;
il contributo previsto dall'articolo 8-bis è relativo all'anno 2006 ed ha natura di conto capitale;
per la copertura dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 8-bis può ammettersi l'utilizzo dello slittamento delle risorse iscritte nel Fondo speciale di conto capitale, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, in ragione delle caratteristiche delle spese ivi indicate;
le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 11-bis, possono configurarsi come limite massimo di spesa;
le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 11-bis decorrono, rispettivamente, dall'anno 2007 e dall'anno 2008;
l'utilizzo per le finalità di cui all'articolo 11-bis, dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri non pregiudica l'adempimento di obblighi internazionali previsti a legislazione vigente;
nel presupposto che il provvedimento venga definitivamente approvato entro il 31 dicembre 2007;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 8-bis, comma 1, sostituire le parole: «, con un contributo massimo valutato in 60 milioni di dollari USA corrispondenti a circa 44.044.780 euro.» con le seguenti: «. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di 60 milioni di dollari USA - per il controvalore di euro 44.044.780.»;
all'articolo 8-bis, sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 8-ter, con il seguente:
«Art. 8-ter - 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 8-bis, valutato in euro 44.044.780 per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del comma 1, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.»;
all'articolo 11-bis, comma 1, dopo le parole: «9.000.000» inserire le seguenti: «a decorrere dall'anno 2007,»;
all'articolo 11-bis, comma 2, ultimo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: «, nel limite massimo di spesa di 1,52 milioni di euro per l'anno 2008 e di 4,56 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009»;


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all'articolo 11-bis, comma 3, sostituire le parole: «valutato in» con le seguenti: «determinato nel limite massimo di».

Guido CROSETTO (FI), nell'annunciare il proprio voto contrario sulla proposta di parere, rileva che non sono stati forniti elementi di risposta per quel che riguarda l'articolo 10, e ribadisce, a tale proposito, l'esigenza che le disponibilità giacenti per le contabilità speciali CEE dovrebbero essere utilizzate per il miglioramento dei saldi. Esprime inoltre il proprio stupore per la condizione contenuta nel parere con riferimento all'articolo 11-bis che prospetta la trasformazione di un onere limitato all'anno 2007 in un onere a decorrere dall'anno 2007, con un ulteriore aggravio degli oneri per la finanza pubblica. Più in generale, constata che il provvedimento stanzia per l'attività di vari organismi internazionali e di cooperazione internazionale 410 milioni di euro; al riguardo esprime perplessità sull'efficace utilizzo di tali ingenti risorse, anche alla luce delle esperienze passate e sottolinea l'esigenza di procedere ad un attento monitoraggio sull'utilizzo delle risorse destinate alle attività internazionali, rilevando che sul punto potrebbe risultare opportuna lo svolgimento di un'apposita attività conoscitiva da parte della Commissione bilancio.

Gaspare GIUDICE (FI), nell'annunciare il proprio voto contrario sulla proposta di parere, esprime una netta contrarietà sulla modalità di copertura individuata e rileva la necessità, come già in precedenza emerso nei lavori della Commissione, di procedere ad un'attenta valutazione per evitare un uso troppo disinvolto delle clausole di salvaguardia finanziaria.

Lino DUILIO, presidente e relatore, condivide l'esigenza di un attento monitoraggio dell'utilizzo delle risorse pubbliche anche per quel che concerne le iniziative di cooperazione internazionale. Per quanto concerne però la condizione inserita nella proposta di parere con riferimento all'articolo 11-bis segnala che non si è inteso trasformare un onere limitato all'anno 2007 in un onere a carattere permanente, ma semplicemente coordinare l'autorizzazione di spesa con la copertura che risulta già di carattere permanente. Pone quindi in votazione la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 13.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 23 ottobre - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Antonangelo Casula.

La seduta comincia alle 13.

Schema di decreto legislativo concernente recepimento della direttiva 2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, recante applicazione della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali.
Atto n. 143.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 ottobre 2007.

Il sottosegretario Antonangelo CASULA, ad integrazione degli elementi di chiarimento già forniti, ed in risposta alle ulteriori richieste formulate dal relatore, fa presente che la quantificazione degli oneri del provvedimento e la relativa copertura rispondono alle esigenze formulate dal Ministero della salute nella relazione tecnica. Specifica poi che comunque si dovrà provvedere all'attuazione del provvedimento nei limiti degli stanziamenti indicati nella norma di copertura.


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Salvatore IACOMINO (RC-SE) ricorda che erano stati richiesti chiarimenti anche con riferimento alla figura di un responsabile della qualità del servizio.

Il sottosegretario Antonangelo CASULA, in proposito, rileva che secondo le valutazioni del Ministero della salute, circa il cinquanta per cento del fabbisogno complessivo stimato per l'attuazione delle norme e delle specifiche comunitarie relative al sistema di qualità, pari a 18.240.000 euro, deve imputarsi al costo della figura professionale, interna o associata, responsabile della funzione di garanzia della qualità. Osserva poi che i grandi numeri delle strutture trasfusionali e delle unità di raccolta, circa 23.000, ad una stima complessiva del fabbisogno per l'attuazione delle norme e delle specifiche comunitarie relative al sistema comunitario pari a 18.000 euro, pari a 300 per 60.000 euro per i servizi trasfusionali civili e 240.000 euro per i quattro centri trasfusionali militari, pari a 80.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Salvatore IACOMINO (RC-SE) rileva la necessità di precisare se gli ultimi elementi introdotti dal Governo debbano intendersi come integrativi rispetto alla relazione tecnica. Rileva che in caso contrario gli stessi risultano contraddittori con il contenuto della relazione tecnica, soprattutto con riferimento alla previsione di un onere, al netto dei risparmi di spesa, che risulta sensibilmente inferiore rispetto agli oneri che, stando alle ultime dichiarazioni del Governo, derivano dalla previsione di un responsabile per la qualità. Rileva inoltre la necessità di chiarire se la figura professionale debba essere individuata o meno all'interno delle dotazioni organiche già esistenti, in quanto anche tale elemento influenza indubbiamente la quantificazione degli oneri.

Il sottosegretario Antonangelo CASULA rileva che gli elementi di chiarimento per quel che concerne la figura del responsabile della qualità sono pervenuti per le vie brevi solo da qualche minuto. Si riserva pertanto un ulteriore approfondimento.

Lino DUILIO, presidente, alla luce degli elementi emersi, ritiene opportuno un ulteriore rinvio dell'espressione del parere. Ribadisce, quindi, l'esigenza che il Governo non proceda all'adozione definitiva del decreto.

Il sottosegretario Antonangelo CASULA si fa carico dell'esigenza segnalata dal presidente.

Lino DUILIO, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani.

Schema di decreto legislativo recante modifica al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo, nonché di altri combustibili liquidi.
Atto n. 145.


(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 ottobre 2007.

Il sottosegretario Antonangelo CASULA, rileva che, sulla base di quanto segnalato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in relazione all'articolo 3, comma 2, del testo, si esprime avviso favorevole alle integrazioni proposte, in quanto le attività elencate nell'articolo 3, comma 2, possono essere effettuate dalle amministrazioni preposte anche soltanto attraverso le proprie risorse umane e strumentali: in dette attività, data l'esiguità dell'onere connesso al loro svolgimento, possono essere ricompresse anche le attività inerenti i rapporti con le autorità straniere per l'autorizzazione di esprimenti di rilievo internazionale e le comunicazioni alla Commissione europea.
Riguardo all'articolo 3, comma 3, fa presente che lo schema di decreto inerente le tariffe è attualmente in corso di elaborazione presso la competente direzione


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generale del Ministero dell'ambiente, al fine di assicurarne la pubblicazione in tempo utile per l'applicazione dell'emanando decreto legislativo. Tale decreto interministeriale fisserà le diverse tariffe in termini strettamente corrispondenti al costo effettivo del servizio, anche alla luce di un esame delle tariffe attualmente praticate dall'amministrazione per fattispecie analoghe. Circa l'applicazione delle tariffe, la possibilità di predeterminare i costi delle singole fasi delle attività (prelievo, analisi, conservazione dei campioni, eccetera) consentirà all'amministrazione di richiedere il versamento in anticipo rispetto all'esecuzione.
Ribadisce, per quanto concerne il Ministero dell'economia e delle finanze, le osservazioni sul testo in esame già formulate, evidenziando che le stesse, comunque, non sono da considerarsi ostative all'ulteriore corso del medesimo. Propone pertanto di inserire all'articolo 3, comma 2, tra le parole «risorse» e «finanziarie» le seguenti «umane, strumentali e»; all'articolo 3, comma 3, alla fine del periodo, aggiungere la seguente frase «, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

Salvatore RAITI (Ulivo), relatore, prende atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo. Osserva peraltro che sullo schema di decreto legislativo in esame non risulta ancora trasmesso al Parlamento il parere della Conferenza unificata.

Lino DUILIO, presidente, evidenzia che in assenza del parere della Conferenza unificata la Commissione non può procedere all'espressione del proprio parere. Rinvia quindi l'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/71/CE del Consiglio del 12 ottobre 2005, relativa ad una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica.
Atto n. 153.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Nulla osta).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 ottobre 2007.

Il sottosegretario Antonangelo CASULA, osserva che, sulla base di quanto segnalato dal Ministero dell'interno, il provvedimento in oggetto è diretto a sostituire le vigenti norme (articolo 27, comma 1, lettera c) del Testo unico n. 286 del 1998) prevedendo procedure semplificate per l'ingresso nel territorio nazionale dei cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica, in ottemperanza ad una specifica normativa europea. Tale provvedimento non regola, invece, le modalità di selezione dei ricercatori stranieri che rimangono quelle attualmente vigenti, diversificate rispetto la natura, pubblica o privata, dell'istituto di ricerca. Gli eventuali oneri conseguenti all'ammissione di ricercatori stranieri a seguito dell'applicazione della nuova normativa devono pertanto ritenersi compresi negli attuali stanziamenti previsti in materia per gli enti pubblici di ricerca in quanto rimangono invariate le procedure di selezione cui si riferisce il servizio bilancio.
Per quanto concerne le competenze del Ministero dell'economia, fa presente che il provvedimento non reca obblighi nei confronti degli istituti di ricerca, bensì una mera facoltà di accogliere ricercatori di paesi terzi. La norma prevede, in caso di accoglienza, l'obbligo degli istituti di cui sopra di stipulare apposite convenzioni con i ricercatori, che disciplinano il trattamento assicurativo, le spese eventuali per il viaggio di ritorno e quelle conseguenti alle eventuali condizioni di irregolarità. Tali spese sono parametri a valori noti ex ante agli istituti di ricerca. In particolare, per quanto riguarda gli istituti di ricerca pubblici, si fa presente che gli stessi hanno, iscritti al bilancio, fondi per la ricerca (finalizzata o di parte corrente) dai quali possono decidere, compatibilmente con la loro programmazione, se attingere per stipulare le sopra citate convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


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Lino DUILIO, presidente, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo formula, in sostituzione del relatore, la seguente proposta di parere:
«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/71/CE del Consiglio del 12 ottobre 2005, relativa ad una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica (atto n. 153),
preso atto dei chiarimenti forniti del Governo per cui:
il provvedimento non reca nuovi obblighi nei confronti degli istituti di ricerca, bensì prefigura una mera facoltà di accogliere ricercatori di paesi terzi, attraverso la stipula di apposite convenzioni con i ricercatori che disciplinano il trattamento assicurativo, le spese eventuali per il viaggio di ritorno e quelle conseguenti alle eventuali condizioni di irregolarità;
a tali eventuali spese gli istituti di ricerca pubblici potranno fare fronte, nell'ambito della loro autonomia, e compatibilmente con la loro programmazione, con i propri fondi per la ricerca, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
esprime

NULLA OSTA»

La Commissione approva la proposta di parere.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.
Atto n. 154.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 ottobre 2007.

Il sottosegretario Antonangelo CASULA deposita una dettagliata nota del Ministero dell'interno in risposta alle richieste di chiarimenti formulate dal relatore (vedi allegato 1). Per quanto concerne il modo specifico le richieste di chiarimento relative all'articolo 16 segnala che, in base a quanto indicato dal Ministero della giustizia, il costo medio unitario di 800 euro per ciascun patrocinio tiene conto anche delle spese di interpretariato (650 euro costo medio patrocinio e 150 euro costo medio interpretariato). Con riferimento all'identica stima del costo medio unitario per il gratuito patrocinio della legge 206 del 2004, evidenzia che l'importo è stato determinato con criteri estremamente prudenziali, tenuto anche conto della maggiore complessità dei procedimenti civili e amministrativi ad essa connessi.

Lino DUILIO, presidente, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo formula, in sostituzione del relatore, la seguente proposta di parere:
«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (atto n. 154),
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
il maggior onere derivante dall'istituzione, di cui all'articolo 4, di tre ulteriori Commissioni territoriali risulta effettivamente pari a 239.000 euro;
il medesimo onere risulta limitato al solo anno 2008 in quanto lo stesso fa


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riferimento unicamente alla dotazione strumentale delle Commissioni, ritenendosi che l'aumento del numero delle Commissioni comporterà una redistribuzione dei carichi di lavoro con conseguente riduzione degli oneri di funzionamento dei singoli organi di esame delle domande di asilo;
il supporto organizzativo e logistico alle Commissioni territoriali da parte del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, previsto dal medesimo articolo 4, rientra nelle attività già ordinariamente svolte da tale Dipartimento;
il supporto alle medesime Commissioni territoriali da parte del personale dei ruoli dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, sempre previsto dall'articolo 4, verrà svolto nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti e non darà luogo alla corresponsione di emolumenti di natura non retributiva, quali indennità di missione o rimborsi spese;
ai componenti della Commissione nazionale per il diritto di asilo, di cui all'articolo 5, non verrà corrisposto alcun gettone di presenza;
le attività di formazione delle commissioni territoriali e del personale da parte della Commissione nazionale per il diritto di asilo previste dall'articolo 15 corrispondono a funzioni di formazione già attualmente svolte dalla Commissione nazionale e, pertanto, possono essere svolte nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente;
il costo medio unitario, stimato nella relazione tecnica per le attività di assistenza legale gratuita di cui all'articolo 16, tiene conto delle spese di interpretariato;
con riferimento ai casi di accoglienza di cui all'articolo 20, la capacità ricettiva dei centri attualmente operativi ovvero in corso di ristrutturazione o in costruzione risulta idonea a garantire l'applicabilità della normativa dal momento della sua entrata in vigore; si esclude, inoltre, che i costi di esercizio delle strutture possono determinare un incremento degli oneri in capo alle amministrazioni competenti, in quanto i finanziamenti per i costi di gestione attualmente previsti appaiono sufficienti;
con riferimento alle procedure di impugnazione di cui agli articoli 35 e 36, la previsione di una permanenza massima di 180 giorni nei centri di accoglienza corrisponde a quanto previsto dal decreto legislativo n. 140 del 2005;
il rifinanziamento per un importo di 6.600.000 euro del Fondo per le politiche nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è destinato al finanziamento dei servizi di accoglienza gestiti dagli enti locali che già, a legislazione vigente, risultano finanziati a valere delle risorse del Fondo, mentre il restante onere di 12.218.250 euro è destinato ai centri per richiedenti asilo di gestione governativa, che risultano finanziati, a legislazione vigente, a valere degli stanziamenti di bilancio del Ministero dell'interno;
rilevata l'opportunità di:
riformulare in termini di previsioni di spesa le autorizzazioni di spesa di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 39, in quanto gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni a cui fanno riferimento tali autorizzazioni non appaiono comprimibili in un limite di spesa;
precisare che l'autorizzazione di spesa di cui al comma 4 dell'articolo 39 fa riferimento agli oneri derivanti dalla esigenza di adeguamento dei centri di accoglienza conseguenti all'attuazione dell'articolo 20, comma 5, e non all'articolo 20 nel suo complesso;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
all'articolo 39, sostituire i commi da 3 a 5 con i seguenti:
«3. L'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 16, comma 2, è valutato in


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3.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008.
4. Per le esigenze di adeguamento dei centri, derivanti dall'articolo 20, comma 5, è autorizzata la spesa di euro 8.000.000 per l'anno 2008.
5. L'onere derivante dalle attività di accoglienza di cui agli articoli 20, commi 2, 3 e 4, 35 e 36, è valutato in euro 12.218.250 annui a decorrere dall'anno 2008 e la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è aumentata di 6.600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008, per i servizi di accoglienza gestiti dagli enti locali.»;
al medesimo articolo, sostituire i commi 7 e 8 con i seguenti:
«7. All'onere derivante dai commi 1, 2, 4 e 6, pari complessivamente a 9.571.000 per l'anno 2008 e a 1.332.000 a decorrere dall'anno 2009, nonché a quello derivante dai commi 3 e 5, valutato complessivamente in 22.018.250 euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Il Ministero dell'economia provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dai commi 3 e 5, ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.»

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 13.40.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU
ATTI DEL GOVERNO

Martedì 23 ottobre 2007 - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze.

La seduta comincia alle 13.40.

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dei trasporti.
Atto 167.
(Rilievi alla I Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-
ter, comma 2, del regolamento, e conclusione - Valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di regolamento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 ottobre 2007.

Il sottosegretario Antonangelo CASULA, ad integrazione degli elementi forniti dal Ministero dei trasporti nella seduta del 18 ottobre scorso, fa presente, per quanto concerne le competenze del Ministero dell'economia che lo schema di decreto in esame, nel ridistribuire le funzioni tra i vari dicasteri ha disposto altresì il trasferimenti delle inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale.
In base a tale criterio i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ricognitivi, di cui all'articolo 1, comma 10, del medesimo decreto legge, hanno provveduto ad individuare e a scorporare le strutture preposte allo svolgimento dei compiti ridistribuiti, nonché a trasferire il personale dirigenziale e non dirigenziale in servizio presso le strutture stesse, unitamente ai posti di organico e alle risorse finanziarie relative al trattamento economico complessivo in godimento. Al tal fine per il personale trasferito sono state determinate le risorse relative al trattamento economico fondamentale, comprese le quote di


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trattamento accessorio spettanti con riferimento al fondo unico di amministrazione e al fondo dei dirigenti.
In base al medesimo criterio si è proceduto all'individuazione ed al trasferimento delle pertinenti risorse per il funzionamento, individuando le quote di risorse finanziarie, di parte corrente e di conto capitale, al netto delle somme già impegnate, stanziate per l'anno 2006 sui capitoli istituiti nei centri di responsabilità relativi alle strutture oggetto di trasferimento.
Pertanto, negli stati di previsione della spesa per l'anno 2007, relativamente ai ministeri oggetto dello «scorporo», si è provveduto ad appostare le relative risorse, sulla base della ripartizione delle funzioni e del personale prevista dai relativi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di ricognizione.
In ordine ai minori costi conseguenti all'applicazione delle riduzioni di personale di cui all'articolo 1, comma 404, della legge n. 296 del 2006, fa rinvio agli elementi di quantificazione contenuti nella relazione tecnica del provvedimento in esame, dalla quale si evince, altresì, che le norme in esame consentono di conseguire i previsti risparmi di spesa.
Con riferimento alle perplessità manifestate dal relatore in ordine all'effettività dei risparmi derivanti dalla soppressione di due posti di livello dirigenziale generale al momento vacanti, fa presente che gli uffici dirigenziali di vertice, in ragione degli specifici poteri di organizzazione loro attribuiti, devono essere necessariamente ricoperti, pena la possibile compromissione della funzionalità dell'amministrazione, a tal fine utilizzando le relative risorse appostate in bilancio. Ne consegue che il taglio dei predetti uffici e dei relativi posti di organico, anche nel caso di posti apicali in atto vacanti, determina il venire meno delle somme occorrenti per la corresponsione dei trattamenti economici ai dirigenti generali, comportando un effettivo risparmio di spesa.
In relazione alla idoneità del nuovo assetto organizzativo del Ministero a svolgere le competenze previste dal regolamento fa presente che le stesse dovranno essere svolte, in ogni caso, con l'utilizzo delle risorse a disposizione e rinvia all'amministrazione interessata per ulteriori elementi.
Per quanto concerne, altresì, gli elementi richiesti in ordine al Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, conferma la disponibilità delle risorse di cui alla legge n. 144 del 1999, mentre con riferimento alla struttura tecnica di missione per il piano generale della mobilità rinvia alla relazione tecnica, che quantifica in 10 milioni di euro la spesa prevista per le spese di funzionamento della medesima avvalere sulle risorse stanziate con la legge n. 296 del 2006, articolo 1, comma 921.
Infine, concorda sull'integrazione con apposita clausola di invarianza della disposizione relativa alla istituzione della Conferenza permanente dei direttori delle direzioni generali territoriali, nonché sulla riformulazione della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 15.

Antonio MISIANI (Ulivo), relatore, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo formula la seguente proposta di rilievi:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di regolamento in oggetto,
preso atto dei chiarimenti del Governo per cui:
la soppressione di due uffici di livello dirigenziale al momento vacanti determina comunque risparmi effettivi in quanto viene meno l'accantonamento in bilancio delle somme occorrenti per la corresponsione dei trattamenti economici per tali uffici, che risulta comunque previsto, anche in caso di vacanza;
alle spese di funzionamento del Nucleo di valutazione, previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a), compresi i compensi al coordinatore e al personale, si


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provvederà nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1 della legge n. 144 del 1999, come rideterminato dall'articolo 145, comma 10, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001);
alle spese di funzionamento della struttura tecnica di missione per il piano generale di mobilità prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera b), quantificate nella relazione tecnica in 10 milioni di euro, si provvederà nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 1, comma 921, della legge finanziaria per il 2007;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di regolamento e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
all'articolo 4, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «utilizzando le risorse finanziarie di cui» con le seguenti: «a valere sulle risorse di cui»;
all'articolo 10, comma 2, sostituire le parole «oneri aggiuntivi» con le seguenti: «nuovi o maggiori oneri»;
all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

La Commissione approva la proposta del relatore.

Schema di decreto legislativo concernente ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.
Atto n. 168.
(Rilievi alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 18 ottobre 2007.

Francesco PIRO (Ulivo), relatore, riepiloga le richieste di chiarimento formulate nella seduta del 18 ottobre scorso.

Guido CROSETTO (FI) rileva che lo schema di decreto legislativo in esame risulta privo di copertura finanziaria per importi molto rilevanti. Ricorda infatti che in passato sono state ammesse coperture finanziarie di carattere macroeconomico, in quanto fondate sul maggior gettito tributario derivante dall'incremento dei consumi e degli investimenti prodotto dalle misure contenute in determinati provvedimenti. Ritiene che in questo caso debba essere applicato il medesimo procedimento logico, in modo da tener conto degli effetti negativi che deriveranno dall'interruzione o dal ritardo negli investimenti conseguente alle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo in esame. Chiede pertanto al rappresentante del Governo una quantificazione sia degli effetti sul livello degli investimenti determinati dal provvedimento in esame, sia della conseguente riduzione in termini di gettito tributario nonché una indicazione della relativa copertura finanziaria.

Gaspare GIUDICE (FI) ritiene gravemente censurabile la condotta del Governo che, utilizzando norme di delega adottate nella precedente legislatura, stravolge in ampia parte il «codice ambientale» che era stato disciplinato con il decreto legislativo n. 152 del 2006. Osserva altresì che lo schema di decreto trasmesso dal Governo non accoglie le numerose proposte di modifica contenute nel parere espresso dalla Conferenza unificata. Rileva che anche il Comitato per la legislazione ha approvato un parere nel quale si evidenziano carenze e inadeguatezze presenti nel testo del schema di decreto. Ribadisce infine che dal provvedimento in esame potranno derivare danni molto pesanti per l'economia del Paese.

Antonio Giuseppe Maria VERRO (FI) dichiara di condividere le critiche formulate dai colleghi Crosetto e Giudice. Ritiene


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che la relazione tecnica sul provvedimento debba essere aggiornata per tener conto sia delle richieste di chiarimento formulate dal relatore, sia dei rilievi emersi dal dibattito, osservando, in particolare, che la copertura finanziaria del provvedimento è sostanzialmente affidata ad un aumento tariffario a carico degli operatori, che si tradurrà inevitabilmente in un forte ridimensionamento della loro attività. Sollecita, infine, uno specifico chiarimento in merito agli effetti di carattere finanziario derivanti dalle disposizioni relative ai rifiuti dei cosiddetti «sistemi di arma», ricordando che la questione era già stata evidenziata dalla Commissione nel corso dell'esame del precedente schema di decreto n. 96.

Lino DUILIO (Ulivo), presidente, precisa che anche in passato trattato di adottare coperture finanziarie macroeconomiche di tener conto degli effetti di gettito di specifici tributi, in particolare dell'IVA, connessi alle misure contenute in determinati provvedimenti.

Guido CROSETTO (FI) precisa che la propria richiesta è volta ad acquisire tutti gli elementi necessari a valutare gli effetti interni di riduzione di gettito derivanti dalla minore entità degli investimenti che saranno realizzati a causa delle disposizioni contenute nel provvedimento.

Il sottosegretario Antonangelo CASULA deposita una nota di chiarimenti predisposta dal ministero dell'ambiente (vedi allegato 2).
Per quanto concerne il Ministero dell'economia rileva che, con riferimento all'articolo 1, comma 2, capoverso articolo 6, deve ritenersi esaustiva la relazione tecnica in ordine alla corrispondenza dell'insieme del provvedimento al contesto normativo già in vigore, che conferma l'invarianza finanziaria dello stesso.
Più in particolare, quanto sopra vale altresì in relazione alle attività da svolgere ai sensi dell'articolo 1, comma 2, capoversi articoli 14, 17, 18, 24, 27 e 28, per le quali, in ogni caso, in sede di applicazione, deve essere rispettato il disposto di cui all'articolo 3, recante la clausola d'invarianza finanziaria, estesa alle risorse, in senso lato, disponibili presso le amministrazioni interessate e gli organismi di cui all'articolo 2, comma 15 e 29-bis.
Con riferimento all'articolo 1, comma 2, capoverso articolo 34, circa il meccanismo tariffario previsto dalla disposizione, fa presente che non risulta chiaro il quesito posto dal relatore, in ordine ad eventuali scostamenti temporali tra le spese sostenute e la disponibilità delle risorse. Infatti, non è rinvenibile l'esatto riferimento alla tipologia di tariffe suscettibile di determinare tale disallineamento. Nell'ipotesi in cui possa trattarsi del comma 4, precisa che l'assenso dello scrivente a riguardo, sottointende la necessità che l'amministrazione competente, in sede di applicazione della norma ed al fine di rispettare la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 3, nell'ampia formulazione che riguarda anche l'attività delle risorse umane da impiegare, ivi inclusa la commissione recata dal predetto comma 4, avrà cura di assicurare che la stessa operi, in prima applicazione, nel limite di spesa compatibile con la somma prevista di euro 25.000.
Per quanto riguarda, poi, la fattispecie del committente pubblico, conferma che le tariffe a carico dello stesso vengono computate nel costo delle opere da realizzare. Inoltre, sul punto relativo alla possibilità di compensazione dei costi mediante le citate tariffe, fa presente che, a prescindere dall'esistenza o no di un vincolo alle rassegnazioni, la circostanza che di determinino delle entrate per effetto del pagamento delle tariffe genera, in ogni caso, un ammontare di risorse finanziarie che costituisce un parametro per la corrispondente spesa, anche se non è diretto come nel caso dell'istituto della rassegnazione. D'altro canto, gran parte delle spese del bilancio dello Stato deve tener conto del complesso delle entrate disponibili.
Infine, sugli eventuali effetti di gettito connessi alla deducibilità del reddito d'impresa delle somme erogate per le tariffe, ritiene che gli stessi possano considerarsi


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neutri nella dinamica complessiva degli elementi attivi e passivi che determinano il reddito d'impresa.
Con riferimento all'articolo 2, comma 15, capoverso articolo 161, premesso che la relazione tecnica reca un mero errore materiale, indicando in 12, in luogo di 16, i membri dei due organismi ivi previsti, rinvia all'amministrazione competente gli elementi richiesti in ordine all'applicazione dell'articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, ulteriori rispetto a quelli forniti nella stessa relazione.
Con riferimento all'articolo 2, comma 21, capoverso articolo 185, nel concordare con il Servizio bilancio, ritiene, comunque, che l'invarianza finanziaria della disposizione sia garantita dall'articolo 3 del testo in esame.
Con riferimento all'articolo 2, commi 27, 32-39 e 44, capoversi articoli 197, 214, 215, 216 e 264, vale quanto evidenziato al punto precedente.
Con riferimento all'articolo 2, comma 29-bis, capoverso articolo 206-bis, rimanda a quanto rappresentato in merito al comma 15, capoverso articolo 161, nonché, per l'aspetto degli effetti fiscali derivanti dalla deducibilità del contributo a carico dei consorziati CONAI dal reddito imponibile, alle osservazioni formulate sul comma 2, capoverso articolo 34.
Con riferimento all'articolo 2, commi 30-31, capoverso articolo 212, commi 5 e 13, in ordine al quesito relativo ai risparmi di spesa derivanti dalla riduzione dei membri delle sezioni regionali e provinciali dell'Albo di cui trattasi, comunica che, al di là del momento in cui si effettua la rilevazione contabile di detti risparmi, risulta prioritario l'effetto di contenimento degli oneri degli organi collegiali conseguito con tali disposizioni, in applicazione dell'articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006.
Con riferimento all'articolo 2, comma 43-bis, capoverso articolo 252-bis, premesso che i principi contenuti nelle norme in esame sono comunque presenti nell'ordinamento in virtù delle prerogative dello Strato e degli enti territoriali, in caso di evento inquinante, osserva che gli stessi dispongono, nei propri bilanci, di apposite risorse da destinare ad interventi di bonifica ed attività correlate, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili del danno ambientale, in linea con il vigente principio comunitario «chi inquina, paga». Rinvia, comunque, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ulteriori elementi e valutazioni idonei a dissipare le preoccupazioni espresse dal Servizio bilancio, in ordine all'eventuale incertezza sui soggetti cui compete l'onere dei progetti di industrializzazione.

Gaspare GIUDICE (FI) pur ringraziando il sottosegretario Casula per l'articolata risposta, ritiene che le rilevanti questioni sollevate nel dibattito richiedano un ulteriore approfondimento. Invita pertanto il Presidente a rinviare l'espressione dei rilievi da parte della Commissione.

Antonio Giuseppe Maria VERRO (FI) ribadisce l'esigenza di verificare l'impatto del provvedimento sul sistema produttivo del Paese. Si associa pertanto alla richiesta di rinvio.

Lino DUILIO, presidente, accoglie la richiesta formulata dai deputati Giudice e Verro. Osserva peraltro che nella seduta di domani la Commissione dovrà pervenire all'espressione dei propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario, anche in considerazione del fatto che il relativo termine per l'espressione di tali rilievi era fissato all'11 ottobre scorso. Rinvia quindi l'esame del provvedimento all'apposita seduta che sarà prevista nella giornata di domani.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 23 ottobre 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Antonangelo Casula.

La seduta comincia alle 14.10.


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Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'anno finanziario 2006.
C. 3169 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2007.
C. 3170 Governo, approvato dal Senato.
(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Lino DUILIO, presidente, avverte la Commissione di aver fissato alle ore 15 di mercoledì 24 ottobre 2007 il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge di assestamento.

Maino MARCHI (Ulivo), relatore, rileva che l'esame dei disegni di legge di rendiconto e di assestamento si avvia alla Camera in una fase in cui l'attenzione è concentrata sui provvedimenti di finanza pubblica all'esame del Senato e su disegni di legge collegati di particolare rilievo, come quello sul welfare, che la Camera si accinge ad esaminare. Se a ciò si aggiungono gli strettissimi tempi di esame dovuti alla tempestiva calendarizzazione in Aula dei due provvedimenti, appare evidente il rischio che, come più volte accaduto negli ultimi anni, non vi sia uno spazio congruo per quell'analisi approfondita che documenti come il rendiconto richiederebbero: il rendiconto ci fornisce infatti una «fotografia» della situazione reale del bilancio dello Stato e degli andamenti della finanza pubblica ben più attendibile di quella del bilancio di previsione. Una fotografia che, occorre ricordare, sarà nel prossimo futuro ancora più utile alla luce della riclassificazione in missioni e programmi del Bilancio dello Stato, avviata dal Governo in via sperimentale con il disegno di legge di bilancio per il 2008, ma che in prospettiva costituirà una base di analisi più trasparente e coerente per la valutazione delle decisioni macroeconomiche e per la stessa riqualificazione della spesa pubblica.
Analogamente meriterebbe maggiore attenzione il disegno di legge di assestamento, che andrebbe peraltro interamente ripensato, come strumento di decisione, alla luce della ormai costante sovrapposizione con l'esame del disegno di legge finanziaria, che lo priva di significatività rispetto alla sua funzione di strumento di aggiornamento a metà esercizio delle stime di finanza pubblica.
Ciò premesso, svolge alcune brevi considerazioni sulle risultanze del rendiconto e dell'assestamento, riservandosi di approfondire ulteriori aspetti nel prosieguo dell'iter e rinviando comunque la dettagliata documentazione predisposta dal Servizio Studi, anche in considerazione dei tempi molto stretti a disposizione.
Per ciò che attiene al disegno di legge di rendiconto, rilevo che nel corso del 2006 si è registrata una ripresa dell'economia europea che ha fatto segnare un incremento del PIL più alto (2,7 per cento) rispetto a quello raggiunto l'anno precedente (1,4 per cento). Ciò si è riflesso anche negli andamenti dell'economia italiana, che ha registrato un'ampia ripresa della crescita del PIL, passato da un valore quasi nullo (0,1 per cento) del 2005 all'1,9 per cento del 2006 (con una crescita del PIL nominale del 3,7 per cento). Tale crescita è stata trainata principalmente dalla domanda interna, con un contributo di 0,5 punti percentuali dato dagli investimenti e di 0,9 punti percentuali dai consumi delle famiglie. Inoltre, grazie al forte incremento delle esportazioni in volume, anche la domanda estera netta è tornata a fornire un contributo positivo (0,3 punti percentuali).
Per quanto concerne la finanza pubblica, osserva, in linea generale, come il 2006 registri un quadro che, al netto della contabilizzazione di alcuni oneri straordinari, appare nettamente più favorevole sia rispetto all'anno precedente, sia rispetto alle previsioni iniziali. In presenza di una sostanziale stabilizzazione della spesa, elemento innovato rispetto alle tendenze degli ultimi anni, la quale rimane, peraltro, ad un livello ancora elevato, il miglioramento è scaturito da un andamento molto


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favorevole delle entrate, ascrivibile a fattori sia di natura congiunturale che strutturale. I conti pubblici hanno beneficiato, in particolare, della ripresa economica in atto e di realizzazioni di gettito superiori alle attese, frutto anche di un'attività incisiva di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale. Per quanto concerne il valore dell'indebitamento netto della PA, esso è risultato pari, nel 2006, al 4,4 per cento del PIL. Tale valore è stato, com'è noto, influenzato dalla contabilizzazione di oneri straordinari (derivanti dalla sentenza della Corte di giustizia sull'IVA delle auto aziendali, dall'accollo dello Stato del debito di infrastrutture spa e dalla retrocessione alla società di cartolarizzazione dei crediti di contributi sociali dovuti dai lavoratori agricoli). Pertanto, occorre rilevare come al netto di tali oneri l'indebitamento netto si sarebbe attestato al 2,4 per cento del PIL (-35.838 milioni di euro). L'avanzo primario registra una riduzione dello 0,2 per cento del PIL rispetto al 2005, attestandosi allo 0,3 per cento. In modo analogo a quanto sopra osservato per l'indebitamento netto, anche l'avanzo primario, al netto dei suddetti oneri straordinari, si sarebbe attestato al 2,1 per cento del PIL (31.714 milioni di euro). Per quanto concerne gli interessi passivi, nel 2006 hanno contribuito le minori operazioni di swap, il cui importo è risultato pari a 563 milioni nel 2006, contro un ammontare di 2.387 milioni del 2005. Tali variazioni hanno comportato la riduzione dal 40 al 39,9 dell'incidenza sul PIL delle spese correnti al netto degli interessi e l'aumento dal 4,5 al 4,6 per cento dell'incidenza degli interessi passivi al PIL. Il risparmio delle Amministrazioni pubbliche, dato dal saldo delle partite correnti è tornato, dopo un triennio, ad essere positivo e pari a 19.005 milioni, grazie all'aumento delle imposte correnti, sia dirette (+12,4 per cento) che indirette (+7,8 per cento). A questo risultato ha contribuito in modo decisivo il bilancio dello Stato, che ha visto il risparmio pubblico ad esso relativo passare da 1.509 milioni del consuntivo 2005 a 49.983 milioni nel 2006, rispetto a previsioni iniziali e definitive entrambe negative pari a -11.353 milioni a -8.512 milioni. Le uscite di parte corrente hanno registrato un tasso di crescita del 3,7 per cento; il loro rapporto sul PIL, stabile rispetto al 2005, è risultato pari al 44,5 per cento. Tale risultato deriva da aumenti del 3,6 per cento delle uscite correnti al netto degli interessi, che risultano in aumento dopo un triennio di trend decrescente.
Riguardo ai diversi aggregati di spesa corrente segnala che i redditi da lavoro dei dipendenti pubblici sono cresciuti del 4,1 per cento riflettendo, tra l'altro, alcuni rinnovi contrattuali e la correlata corresponsione di arretrati, tra cui quelli delle regioni e degli enti locali, della sanità, degli enti di ricerca e dell'università; i consumi intermedi hanno registrato una diminuzione dello 0,8 per cento, contro una crescita del 5 per cento dell'anno precedente. Nel complesso, le spese per consumi finali delle Amministrazioni pubbliche sono aumentate del 3,1 per cento, rispetto alla crescita del 5,2 per cento registrata nel 2005. Le prestazioni sociali in natura (che includono prevalentemente spese per assistenza sanitaria in convenzione) sono cresciute del 3,4 per cento, rispetto ad una crescita del 5,6 per cento dell'anno precedente. Le spese in conto capitale sono aumentate per effetto della contabilizzazione in conto capitale degli oneri straordinari sopra indicati (+54,2 per cento). Al netto di tali oneri la crescita sarebbe stata del 2,3 per cento, contro una crescita del 5,3 per cento dell'anno precedente. La sola spesa per investimenti è aumentata dell'1,7 per cento, contro lo 0,4 per cento registrato nel 2005. Sul tasso di crescita degli investimenti diretti incide peraltro la riduzione dell'11 per cento per quelli realizzati dallo Stato, nonostante il loro aggiornamento in corso d'anno, per cui dai 34.262 milioni delle previsioni iniziali, inferiori di circa 12.500 milioni rispetto al consuntivo 2005, si è passati a 39.824 milioni nelle previsioni definitive, parzialmente ridimensionati a 38.954 milioni nel rendiconto. Per quanto concerne le entrate, su un valore complessivo di accertamenti di entrata pari a 662.170


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milioni di euro, gli accertamenti relativi a entrate tributarie sono risultati pari a 429.363 milioni di euro, evidenziando un aumento di 51.509 milioni di euro rispetto al 2005. In rapporto al PIL l'incidenza è risultata pari al 42,7 per cento.
Per quanto concerne i saldi relativi ai conti di cassa, il fabbisogno del settore statale, al lordo delle regolazioni debitorie, al termine dell'esercizio 2006 è risultato pari a 34.608 milioni di euro (2,3 per cento del PIL). Il dato risulta inferiore di circa 25.400 milioni di euro rispetto a quello dell'esercizio precedente (60.036 milioni). Anche il fabbisogno del settore pubblico, al lordo delle regolazioni debitorie, nel 2006 si è attestato intorno ai 54.908 milioni di euro, con una diminuzione di 19.690 milioni di euro rispetto al 2005 (74.598 milioni).
Il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato vede un miglioramento di 48.158 milioni in termini di competenza, passando da -35.209 milioni nel 2005 a +12.949 milioni nel 20069 e un miglioramento di 17.323 milioni in termini di cassa, passando da -48.836 milioni nel 2005 a -31.513 milioni nel 2006.
L'ammontare del debito pubblico è invece aumentato sino al 106,8 per cento del PIL, rispetto al 106,2 per cento del 2005. In valori assoluti il debito pubblico è aumentato da 1.511.210 a 1.575.447 milioni di euro.
Il rendiconto offre, infine, elementi significativi in merito alla valutazione dell'attività amministrativa attraverso i dati relativi all'evoluzione dei residui. Il fenomeno dei residui si attesta ancora a livelli piuttosto elevati. In particolare, a fronte di una diminuzione dell'11 per cento dei residui attivi (che passano da 151.248 milioni di euro nel 2005 a 134.449 milioni nel 2006), si registra un aumento dei residui passivi di 1.737 milioni di euro (da 119.138 a 120.875 milioni, pari a circa l'1,5 per cento). In proposito, ricorda come già in passato la Commissione bilancio ha avuto modo di richiamare il Governo ad una approfondita analisi sul fenomeno, che rimane tuttora di dimensioni eccessive, dei residui passivi, anche al fine di evitare che le amministrazioni si abbandonino ad una logica di tipo inerziale, in base alla quale non vi sarebbe una reale gestione della spesa, limitandosi il Ministero dell'economia a riprodurre le previsioni dell'anno precedente, salvo richieste di integrazione degli stanziamenti. Al riguardo, ricorda che una misura volta a ridimensionare tale fenomeno è quella introdotta dal Governo nel disegno di legge finanziaria per il 2008, all'articolo 89, commi 1-4, in base al quale si dispone la riduzione da sette a tre anni del termine di perenzione dei residui passivi delle spese in conto capitale, prevedendo nel contempo un programma di ricognizione, da effettuarsi con cadenza triennale dal 2008, dei medesimi residui propri, ai fini della individuazione di quelli da eliminare non ricorrendo i presupposti per il loro mantenimento in bilancio. Si tratta di una misura utile, che, oltre a offrire la copertura per una parte rilevante della manovra di finanza pubblica (circa 1, 5 miliardi di euro secondo la relazione tecnica), indurrà le Amministrazioni ad una migliore programmazione degli interventi di spesa in conto capitale.
Passando all'esame del disegno di legge di assestamento, ricorda che esso reca le variazioni che, a metà dell'esercizio, il Governo ritiene opportuno adottare in relazione alle previsioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa. Considerando la ulteriore recente revisione delle stime di previsione dell'entrata, effettuata dal Governo in sede di esame del disegno di legge al Senato, richiama, come sopra accennato, la necessità di una seria riflessione sull'opportunità, più volte segnalata in sede parlamentare, di un differimento dei tempi di presentazione dell'assestamento, in modo da poter tener conto dell'effettivo andamento del gettito tributario, nell'ambito di un complessivo riesame delle procedure di decisione in materia di finanza pubblica.
Passando allo specifico delle variazioni proposte in sede di assestamento, ricorda, per ciò che attiene lo stato di previsione dell'entrata, che parte delle maggiori entrate iscritte nel disegno di legge di


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assestamento presentato al Senato prima dell'estate (+7.403 milioni di euro) sono state utilizzate, per un importo pari a 4.131 milioni di euro per l'anno 2007, a copertura degli oneri recati dal decreto-legge n. 81 del 2007 in materia finanziaria, adottato lo scorso giugno, e per 3.219 milioni a copertura di maggiori spese iscritte nello stesso disegno di legge di assestamento. Analogamente, nel corso dell'esame presso il Senato si è operata una revisione delle previsioni in conto competenza relative sia alle entrate (+ 5.978 milioni di euro) che alle spese (- 2.032 milioni di euro). Anche in tal caso, tuttavia, l'ulteriore miglioramento del saldo netto da finanziare, rispetto alle previsioni contenute nel disegno di legge di assestamento, che sarebbe risultato pari 8.010 milioni di euro, è stato in gran parte ridimensionato a seguito delle misure adottate dal Governo con il decreto legge n. 159 del 2007, collegato alla manovra di finanza pubblica.
Ricorda che, in termini di competenza, le previsioni assestate per il 2007 risultanti delle variazioni apportate per atto amministrativo fino al 31 maggio scorso e da quelle proposte con il disegno di legge di assestamento presentato al Senato, avrebbero determinato, rispetto alle previsioni iniziali di bilancio, una riduzione del saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni debitorie e contabili, da 22.972 milioni di euro a 18.806 milioni di euro, con un miglioramento di circa 4.166 milioni di euro.
Il decreto-legge n. 159 del 2007 ha, in particolare, utilizzato a parziale copertura degli interventi in materia di sviluppo ed equità sociale da esso introdotti per l'esercizio 2007, sia la somma di 5.978 milioni di euro risultante dalle maggiori previsioni di entrata introdotte nel corso dell'esame al Senato del disegno di legge di assestamento, sia la somma di 1.300 milioni di euro derivante dalla riduzione di spesa della u.p.b concernente le risorse proprie dell'Unione europea, a seguito dalla rideterminazione delle quote richieste dalla Commissione UE quale contributo al bilancio comunitario per il corrente anno.
Per quanto attiene segnatamente le variazioni apportate nel corso dell'esame al Senato allo stato di previsione dell'entrata, ricorda che sono state emendate al ribasso le previsioni concernenti le ritenute da lavoro dipendente, per riflettere il differente andamento del gettito effettivo rispetto alle stime, il quale, nei primi otto mesi dell'anno, è cresciuto meno di quanto si stimasse (nel quadro macroeconomico fornito dal DPEF 2008-2011) potessero crescere i redditi da lavoro dipendente. Sulla base del gettito osservato nel periodo gennaio-agosto, è stata altresì rivista verso l'alto la stima del gettito IVA su scambi interni (+ 3.580 milioni), e al ribasso quella del gettito da autoliquidazione IRE. In particolare, per l'IRE la revisione più consistente è avvenuta sul saldo, la cui stima iniziale risentiva dell'effetto stimato della sentenza «IVA auto aziendali». Per l'IRES, la revisione al rialzo (+ 6.289 milioni di euro) è stata effettuata per riflettere pienamente gli straordinari andamenti del gettito registrati, sia in sede di saldo e di primo acconto tra giugno e luglio, sia dei versamenti effettuati in settembre. A tal proposito, il Governo ha osservato in Senato che, a fronte di un previsione di crescita delle entrate IRES di circa il 27 per cento annuo, già incorporata nella stima di base per tutti i contribuenti IRES, si sono verificati versamenti eccezionali di alcuni grandi contribuenti privati, alcuni dei quali hanno presentato tassi di crescita annuali dei propri versamenti superiori al 400 per cento. La gran parte di tali contribuenti hanno versato il proprio saldo e acconto per la prima volta in settembre. I risultati di tali versamenti sono stati disponibili per il Governo solo alla fine del mese di settembre; di qui la presentazione del secondo emendamento del Governo, che ha comportato un ulteriore incremento della previsione dell'entrata relativa a tale tributo di 900 milioni di euro, sia in termini di cassa che di competenza.
Sul versante delle spese, il disegno di legge introduce sia aumenti delle spese correnti e in conto capitale, sia riduzioni di spesa. A tale ultimo riguardo, tra le principali variazioni concernenti le spese ricorda,


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come sopra accennato, la riduzione di 1.300 milioni di euro della spesa relativa all'u.p.b concernente le risorse proprie dell'Unione europea, derivante dalla rideterminazione delle quote richieste dalla Commissione europea quale contributo al bilancio comunitario per il corrente anno.
Per quanto riguarda, in particolare lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, le variazioni apportate nel corso dell'esame al Senato riguardano l'adeguamento del Fondo unico di amministrazione del personale dei dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione alle quote variabili relative all'attività di assistenza fiscale svolta nel corrente anno prestata a favore dei dipendenti delle Amministrazioni statali; la riduzione concernente il servizio del gioco del lotto, volta ad adeguare lo stanziamento al prevedibile andamento del gioco stesso, in relazione all'ammontare delle regolazioni contabili da considerare in entrata del bilancio dello Stato per garantire la lordizzazione del gettito, considerato che una parte delle vincite viene direttamente erogata alla fonte (dai tabaccai) e quindi viene a ridursi l'ammontare delle somme versate; la riduzione del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine per importo che non compromette le prevedibili occorrenze di utilizzo (-15 milioni di euro) a fronte della quale vengono proposti incrementi negli stati di previsione del Ministero dell'economia e finanze (adeguamento del fondo unico di amministrazione, per +901.798 euro), del Ministero dell'interno (Fondo di solidarietà per i reati di tipo mafioso, per +10 milioni), del Ministero dell'ambiente (risanamento e valorizzazione del territorio, per +2,8 milioni di euro) e del Ministero della solidarietà sociale (lavoro straordinario, per +45.000 euro).
Conclusivamente rileva che, da un anno e mezzo dall'inizio della legislatura, il quadro finanziario fornito dal rendiconto e dall'assestamento costituisce un riscontro concreto dei risultati raggiunti dalle politiche del Governo sul fronte del risanamento dei conti pubblici. Gli andamenti della finanzia pubblica si sono rilevati migliori rispetto alle previsioni, soprattutto in ragion del favorevole andamento del gettito tributario.
Sul versante della spesa si sono registrati risultati meno eclatanti; ritiene tuttavia che non sia da sottovalutare la stabilizzazione della spesa nel 2006, da una parte, e dall'altra l'avvio di una metodologia, la spending review, che non può dare effetti rilevanti nell'immediato, ma, se perseguita con costanza, rappresenta l'unico modo per sottoporre la spesa ad una revisione complessiva, a un contenimento e in certi casi a una riduzione, nel medio termine.
Lo sforzo che il Paese ha compiuto sul piano fiscale necessitava però, a suo giudizio, di provvedimenti a sostegno della crescita e per una maggiore equità, con l'avvio di politiche di riduzione della pressione fiscale per i cittadini che pagano le imposte. Sottolinea questo elemento, perché, in presenza del successo di una politica di lotta all'evasione fiscale, si aprirebbe lo spazio per riduzioni fiscali che possono determinare minor pressione fiscale per chi ha sempre pagato le imposte, ma, al tempo stesso, potrebbero tradursi in un aumento delle entrate complessive e, di conseguenza, di un innalzamento del livello generale della pressione fiscale.
Trova quindi del tutto giustificate e condivisibili le due manovre di carattere espansivo (decreto-legge n. 81 del 2007 e decreto-legge n. 159 del 2007), ancor più alla luce del disegno di legge finanziaria per il 2008, anche se le stesse hanno determinato complessivamente un incremento dell'indebitamento netto rispetto al valore tendenziale pari a circa lo 0,9 per cento del PIL. Alla luce del quadro a legislazione vigente e degli andamenti tendenziali, l'indebitamento netto per il 2007, al netto delle misure adottate, si sarebbe infatti attestato all'1,5 per cento del PIL, a fronte del 2,4 per cento indicato nella nota di aggiornamento al DPEF.
Ciò è avvenuto, tuttavia, in un quadro di rispetto degli impegni assunti in sede europea, di ulteriore riduzione, rispetto alle previsioni, dell'indebitamento netto e di miglioramento, seppur lieve, del saldo netto da finanziare.


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Ritiene che, per il futuro, si dovrà verificare di nuovo tutto il quadro economico e finanziario alla luce di un ritocco verso il basso delle aspettative di crescita del PIL e tenendo conto che ai fini del Patto di stabilità e crescita e dunque del raggiungimento del pareggio di bilancio, nel triennio 2009-2011 occorrerà comunque adottare manovre correttive pari ad almeno lo 0,4 per cento del PIL, ed un eventuale rallentamento congiunturale del ciclo potrebbe rendere più difficoltosi il conseguimento di un tale obiettivo. In questo senso eventuali maggiori entrate che si dovessero manifestare in corso d'esercizio in futuro dovranno essere oggetto di un'attenta valutazione sulla loro destinazione a fini di consolidamento degli obiettivi di finanza pubblica o per la riduzione della pressione fiscale o per politiche di crescita ed equità, non escludendo un mix tra queste finalità.

Il sottosegretario Antonangelo CASULA si riserva di intervenire in sede di replica.

Lino DUILIO, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 23 ottobre 2007. - Presidenza del presidente Massimo VANNUCCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Antonangelo Casula.

La seduta comincia alle 14.40.

Ratifica Convenzione internazionale contro il doping nello sport.
C. 3082 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione)
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Massimo VANNUCCI, presidente, nel dare avvio ai lavori del Comitato e nell'augurare buon lavoro a tutti i suoi componenti, ringrazia per la fiducia riposta nella sua persona ed esprime l'auspicio che l'attività del Comitato possa risultare proficua per la Commissione nel suo complesso, nell'ottica di una verifica sempre più puntuale delle conseguenze finanziarie dei provvedimenti legislativi.

Luana ZANELLA (Verdi), relatore, esprime le proprie congratulazioni al presidente per l'importante incarico a cui è chiamato. Rileva che il disegno di legge in esame, corredato di relazione tecnica, reca la ratifica e l'esecuzione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, adottata a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005. In proposito, ritiene opportuno un chiarimento sulla congruità della quantificazione dell'onere (costo dei biglietti aerei, modalità di fissazione della diaria, eccetera), atteso che l'ipotesi adottata di Parigi, quale sede delle riunioni e sede dell'UNESCO (che assicura il segretariato alla Conferenza), non tiene conto della possibilità che le riunioni si possano tenere altrove, per esempio a Montreal, sede dell'Agenzia mondiale antidoping, con conseguente notevole variazione dei costi di trasferta. Con riferimento agli articoli 14 e 15 della Convenzione, posto che l'Italia già contribuisce al finanziamento dell'AMA, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se tali norme configurino una modalità innovativa tale da comportare anche riflessi finanziari. Ritiene inoltre opportuni chiarimenti sulle modalità di finanziamento eventuale del Fondo di contribuzione volontaria di cui agli articoli 17 e 18 della Convenzione. Quanto al sostegno da parte degli Stati membri, «nei limiti dei loro mezzi» a programmi di educazione e formazione nella lotta antidoping (articolo 19 della Convenzione), ritiene opportuno una precisazione circa il significato di tale espressione al fine di escludere nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, chiarendo se e in quale misura tale finanziamento sia ricompreso nell'ambito delle risorse che, a legislazione vigente, sono già destinate alla medesima finalità. Analogamente


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ritiene opportuno un chiarimento circa la portata innovativa o meno della previsione dell'istituzione in bilancio del finanziamento di un programma nazionale di controlli o di aiuti a organizzazioni sportive e antidoping (articolo 11, lettera a), della Convenzione), e delle relative conseguenze finanziarie rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente. Relativamente all'articolo 3, comma 1, la norma prevede che per l'attuazione del presente provvedimento è autorizzata la spesa di euro 5.755 annui, ad anni alterni, a decorrere dal 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri per il triennio 2007-2009. Al riguardo, rileva che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri presenta la necessaria disponibilità anche alla luce di quanto disposto dalla tabella A allegata al disegno di legge finanziaria per il 2008. Osserva inoltre che il riferimento ai fondi speciali relativi al triennio 2007-2009 appare corretto e non richiede un aggiornamento nel presupposto che il provvedimento venga definitivamente approvato entro il 31 dicembre 2007. Ritiene inoltre opportuno, al fine di evitare un disallineamento temporale tra l'emersione degli oneri e la relativa copertura finanziaria, che il Governo confermi che la prima riunione a Parigi della Conferenza della parti, di cui all'articolo 28 della Convenzione, si svolga nell'anno 2007.

Il sottosegretario Antonangelo CASULA, con riferimento all'articolo 28, comma 2, rileva che il costo del pernottamento e del biglietto aereo è stato effettuato sulla base dei prezzi tipo, vigenti al momento della quantificazione dell'onere, che risulta essere del tutto congrua allo scopo mentre la quantificazione della diaria è stata effettuata ai sensi del decreto ministeriale del 13 gennaio 2003 e della legge n. 248 del 2006. Premesso, come peraltro già indicato in relazione tecnica, che la sede di Parigi è stata assunta quale ipotesi di destinazione tipo in quanto sede dell'UNESCO, laddove le riunioni della Conferenza dovessero aversi a Montreal, l'onere quantificato risulterebbe essere altrettanto congruo, costituendo il correlativo stanziamento limite massimo di spesa entro il quale si dovranno assolvere le necessità legate all'invio di funzionari a Montreal. Con riferimento agli articoli 14 e 15, precisa che la legislazione vigente già prevede il sostegno e il finanziamento dell'Agenzia mondiale antidoping e le norme dettate dagli articoli in questione non configurano alcuna modalità innovativa tale da comportare ulteriori riflessi finanziari per il bilancio pubblico. Con riferimento agli articoli 17 e 18, rileva che la quantificazione della possibilità di versare contributi volontari al Fondo di contribuzione volontaria non è stata quantificata per mancanza di elementi oggettivi, fermo restando che qualora si dovesse decidere di versare tali contributi si provvederà con apposito provvedimento di legge. Per quanto concerne i programmi di educazione e formazione della lotta antidoping di cui all'articolo 19, rileva che tali programmi potranno essere attuati dagli Stati parte, come indicato nel disposto normativo ivi incluso nei limiti dei loro mezzi, intendendo con tale locuzione la possibilità che dette attività si esercitino nel rispetto di quanto già avviene a legislazione vigente ed entro i limiti delle disponibilità finanziarie che annualmente vengono destinate a tali scopi, fermo restando che sul piano nazionale le nuove ed ulteriori attività potranno essere attuate mediante apposito provvedimento legislativo volto a quantificarne gli oneri ed a determinarne la relativa copertura finanziaria. Con riferimento all'articolo 11, osserva che il finanziamento di un programma nazionale di controlli antidoping o di aiuti alle organizzazioni sportive ed alle organizzazioni antidoping riveste carattere del tutto eventuale e pertanto non necessita di quantificazione. Conferma infine che la prima riunione della Conferenza delle parti di cui all'articolo 28 si terrà a Parigi nell'anno 2007 e pertanto non si verificherà


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il paventato rischio di disallineamento temporale tra l'emersione degli oneri e la relativa copertura finanziaria.

Luana ZANELLA (Verdi), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione economica,
sul testo del provvedimento,
nel presupposto che la prima riunione della Conferenza della parti, di cui all'articolo 28 del provvedimento, si svolga a Parigi nell'anno 2007 e che il provvedimento sia definitivamente approvato entro l'anno 2007;
esprime

PARERE FAVOREVOLE»

Massimo VANNUCCI, presidente, rileva che il provvedimento prevede una spesa ad anni alterni di poco più di cinquemila euro. Ritiene in proposito che, in considerazione dell'esiguità della cifra, ragioni di economia procedurale e di semplificazione normativa dovrebbero indurre a non ricorrere in tali casi a provvedimenti legislativi con clausole di copertura finanziaria a cui deve fare seguito tutta un'articolata procedura amministrativa, che implica anche l'adozione di decreti di variazione di bilancio, provvedendo piuttosto agli adempimenti previsti in via amministrativa. Pone quindi in votazione la proposta di parere.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.50.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 242 del 18 ottobre 2007, a pagina 29, prima colonna, quinta riga, dopo la parola «compiti.», aggiungere il seguente periodo «Evidenzia in proposito che i membri della Commissione bilancio hanno espresso un voto contrario sull'emendamento in questione».