VIII Commissione - Marted́ 23 ottobre 2007


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ALLEGATO

Schema di decreto legislativo concernente ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (Atto n. 168).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VIII Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo concernente ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;
osservato che il provvedimento riprende, in parte, gli interventi di manutenzione normativa della legislazione in campo ambientale (e, in particolare, in materia di tutela delle acque e di gestione dei rifiuti) già avviati con precedenti proposte di correzione del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e, per altro verso, introduce modifiche e integrazioni della parte II del decreto, in materia di valutazione di impatto ambientale;
considerato che il testo rappresenta un elemento di chiarificazione importante e fortemente atteso sia dal sistema delle autonomie locali sia dal sistema produttivo;
sottolineata, pertanto, la necessità di valorizzare e di non disperdere, sul piano sostanziale, i risultati del lavoro svolto nei mesi scorsi in sede parlamentare, anche con il contributo costruttivo e qualificato di numerosi gruppi;
richiamata, a tal fine, l'esigenza che il Governo torni a verificare le proposte di modifica e integrazione già segnalate con il precedente parere della Commissione, che - per vari motivi - non hanno trovato accoglimento in fase di definizione dello schema di decreto legislativo in esame;
preso atto, comunque, del lavoro svolto nel frattempo dal Governo, soprattutto in materia di disciplina del recupero dei rifiuti e delle materie prime secondarie, che, anche attraverso l'introduzione di un nuovo articolo 181-bis del codice, appare maggiormente in linea con le indicazioni che emergono - in sede comunitaria - con la nuova «direttiva quadro» in materia di gestione dei rifiuti, che stabilisce criteri per la riclassificazione di alcuni rifiuti in materie, sostanze o prodotti secondari;
segnalato, peraltro, il dato politicamente significativo rappresentato dall'esito positivo e sollecito dell'esame del provvedimento in sede di Conferenza unificata, la quale ha espresso in tempi rapidissimi un parere positivo sul provvedimento, nella riunione del 20 settembre scorso;
ritenute condivisibili le proposte emendative predisposte in sede di Conferenza unificata in relazione alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006;
giudicato, al contempo, opportuno che il Governo valuti con attenzione se recepire i rilievi espressi nella stessa sede della Conferenza unificata in materia di bonifiche di siti inquinati;
fatto rinvio ai rilievi della V Commissione relativamente alle conseguenze di carattere finanziario, nonché alle osservazioni, riferite a specifiche disposizioni del testo, formulate dal Comitato per la legislazione;
fatto presente, infine, che i rilievi contenuti nel presente parere sono indicati


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- salvo che per le questioni di carattere più generale - in ordine di riferimento testuale rispetto all'articolato dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006, di seguito denominato «codice»;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
a) in relazione all'ipotesi di silenzio-diniego prevista dall'articolo 26, comma 2, del codice, nel caso di inutile decorso dei termini previsti e di mancato esercizio del potere sostitutivo da parte del Consiglio dei ministri, si modifichi la norma prevedendo invece che il procedimento debba concludersi con un provvedimento espresso e motivato. L'applicazione della fattispecie del silenzio-diniego - oltre che apparire in contrasto con la vigente disciplina del procedimento amministrativo (in particolare con l'articolo 2, che sancisce l'obbligo per la pubblica amministrazione di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso) - è, infatti, suscettibile di tradursi in un aggravio dei tempi e dei costi delle procedure autorizzative, in considerazione dell'attuale durata dei procedimenti di VIA e della concreta possibilità che il potere sostitutivo non venga esercitato nei tempi previsti;
b) all'allegato II (progetti di competenza statale), di cui all'articolo 6 del codice, si deve eliminare, al punto 2), gli «impianti eolici per la produzione di energia elettrica con potenza di concessione pari o superiore a 20 MW», considerato anche che tali impianti non sono inseriti nell'allegato I della direttiva comunitaria; al medesimo punto 2), occorre invece aggiungere gli «impianti per l'estrazione dell'amianto, nonché per il trattamento e la trasformazione dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto»;
c) in relazione all'articolo 189 del codice, pur prendendo atto delle difficoltà attuative connesse all'introduzione di nuovi sistemi di rilevazione, sia soppresso l'obbligo di compilazione del MUD, allo stato utile esclusivamente per conoscere, ai soli fini statistici, i flussi dei rifiuti e che risulta ormai obsoleto e inattendibile, anche perché coinvolge solo circa mezzo milione di soggetti obbligati alla comunicazione, su circa tre milioni di produttori e gestori di rifiuti;
d) in linea più generale, si presti la massima attenzione alla revisione complessiva della normativa vigente in materia di consorzi di recupero e riciclo, riflettendo sull'opportunità di non generare una incontrollata proliferazione di consorzi laddove - soprattutto per i consorzi di recupero degli imballaggi e di determinati flussi di rifiuti (batterie esauste, oli minerali usati, e simili) - vi è la forte preoccupazione che un proliferare incontrollato di soggetti, motivato dalla legittima aspirazione a superare situazioni di monopolio, possa indebolire piuttosto che rafforzare il sistema, soprattutto nell'attuale forma, che non prevede criteri di effettiva rappresentatività dell'eventuale nuovo soggetto consortile e di necessaria estensione del recupero all'intera tipologia del materiale trattato, con il conseguente rischio di produrre aumento dei costi delle strutture e delle gestioni, in una attività che non ha come fine il profitto d'impresa, ma il perseguimento di una finalità ambientale di preminente interesse pubblico, quale il recupero di un rifiuto; per superare l'alternativa rigida tra consorzio unico o proliferazione incontrollata di consorzi, si potrebbe ipotizzare un sistema «misto», che attribuisca da una parte ad un solo consorzio per tipologia di prodotto la funzione «primaria» tale da garantire in ogni caso il raggiungimento degli obiettivi previsti dal legislatore nazionale e comunitario e, dall'altra, la possibilità di esistenza di ulteriori consorzi che ritenessero in ogni caso remunerativo, alle condizioni di mercato date e stante la presenza di un consorzio «primario», lo sviluppo di un'attività consortile di raccolta e recupero;


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e con le seguenti osservazioni:
1. all'articolo 4, comma 4, lettera b), punto 3), del codice, si suggerisce di sopprimere le parole «ed il patrimonio culturale»; conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, si raccomanda di sostituire le parole «e sul patrimonio culturale» con le parole «e sul paesaggio»;
2. all'articolo 5, comma 1, del codice, con riferimento alla lettera a), si suggerisce - per ragioni di chiarezza interpretativa - di sostituire le parole «valutazione del rapporto ambientale» con le parole «valutazione del piano o del programma» e, con riferimento alla lettera b), si raccomanda di sostituire le parole «valutazione dello studio» con le parole «valutazione del progetto»;
3. al medesimo articolo 5, comma 1, del codice, sarebbe opportuno eliminare la lettera d), che fornisce una definizione di «patrimonio culturale» suscettibile di creare fraintendimenti, atteso anche che tale definizione è chiaramente desumibile dal decreto legislativo n. 42 del 2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio);
4. all'articolo 5, comma 1, lettere g) e h), del codice, si ritiene opportuno circoscrivere adeguatamente il contenuto e l'estensione del progetto preliminare e del progetto definitivo, al fine di evitare la predisposizione di documenti inutilmente dettagliati (e conseguentemente onerosi), stanti le finalità cui essi sono destinati;
5. all'articolo 5, comma 1, lettera l), del codice, si suggerisce di definire lo studio di impatto ambientale come l'elaborato che integra il progetto preliminare, contenente l'indicazione delle aree impegnate e delle caratteristiche prestazionali delle opere da realizzare, oltre agli ulteriori elementi comunque ritenuti utili per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale;
6. si verifichi il coordinamento normativo tra il contenuto dell'articolo 5, comma 1, lettera m), e quello dell'articolo 20 del codice, che allo stato sembrano produrre una disciplina poco chiara e suscettibile di far aprire procedure di VIA ogni qual volta s'intervenga su di un'opera esistente, sulla base di una valutazione meramente discrezionale dell'autorità competente ed indipendentemente dal reale impatto negativo sull'ambiente, rischiando, peraltro, di porsi in contrasto sia con quanto sancito a livello comunitario, sia con quanto disposto dal decreto legislativo n. 59 del 2005 in materia di autorizzazione integrata ambientale, con cui lo schema di decreto in esame dovrebbe opportunamente coordinarsi; a tal fine, nella citata lettera, si propone di sostituire le parole «effetti significativi sull'ambiente» con le parole «effetti negativi apprezzabili sull'ambiente» e, conseguentemente, all'articolo 20, comma 4, di sostituire le parole «impatti significativi sull'ambiente» con le parole «effetti negativi apprezzabili sull'ambiente», nonché, al comma 5, di sostituire le parole «impatti ambientali significativi» con le parole «effetti negativi apprezzabili sull'ambiente»;
7. si valuti con la massima attenzione il contenuto dell'articolo 5, comma 1, lettera p), del codice, che cambia la definizione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale e che sembrerebbe modificare, di fatto, la natura giuridica dell'atto conclusivo della VIA, il quale non consisterebbe più in un giudizio, ossia in una manifestazione di volontà della pubblica amministrazione in merito alla realizzazione di un'opera, ma sembrerebbe diventare un vero e proprio provvedimento amministrativo;
8. si raccomanda di includere nell'ambito della definizione di «pubblico interessato» di cui all'articolo 5, comma 1, lettera z), del codice, le rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA);
9. sempre al fine di garantire una più ampia informazione e partecipazione del pubblico ai procedimenti in cui sono coinvolti interessi ambientali, si valuti l'opportunità


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di istituire un apposito Albo nazionale del pubblico interessato, nonché analoghi albi regionali, e di attivare una newsletter destinata ai soggetti iscritti agli albi;
10. in considerazione dell'urgenza della realizzazione degli interventi di sicurezza e tutela ambientale, all'articolo 6, comma 10, si valuti la possibilità di escludere dall'ambito di applicazione della procedura di VIA i progetti relativi ad opere di carattere temporaneo, ivi comprese quelle necessarie esclusivamente ai fini dell'esecuzione di interventi di bonifica di cui alla Parte IV, Titolo V del decreto legislativo n. 152. Tale esclusione dovrebbe essere disposta a seguito di una valutazione preliminare caso per caso da parte dell'autorità competente e, in ogni caso, non dovrebbe riguardare i progetti elencati nell'allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni, di cui al successivo comma 7, lettera a);
11. sempre con riferimento all'ambito di applicazione della procedura di VIA - definito dall'articolo 7 anche attraverso il rinvio agli allegati II, III e IV - occorre valutare in particolare l'inserimento alle lettere m) ed n) dell'allegato III tra i progetti da sottoporre obbligatoriamente a VIA di attività di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Infatti, tale previsione - pur tenendo conto dell'interpretazione estensiva della nozione di «smaltimento dei rifiuti» fornita da recenti sentenze della Corte di giustizia - non appare perfettamente in linea con la direttiva comunitaria 85/337/CEE che menziona unicamente gli impianti di smaltimento dei rifiuti mediante incenerimento o trattamento chimico e l'interramento di rifiuti pericolosi; analogamente, all'allegato II, punto 4, occorrerebbe precisare che gli elettrodotti sottoposti a VIA sono esclusivamente quelli aerei, al fine di rendere pienamente compatibile tale previsione con la richiamata direttiva comunitaria e tenendo conto dell'aggravio di tempi derivanti dalla previsione del testo dell'autorizzazione anche per i tratti di elettrodotto in cavo che, peraltro, nella maggioranza dei casi, hanno percorsi ridotti;
12. all'articolo 7 del codice, si valuti il possibile inserimento di un ulteriore comma, che disponga che, previe specifiche intese tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed una o più regioni, la competenza in materia di VAS o di VIA relativamente a piani e programmi, la cui approvazione compete ad organi dello Stato, ed a progetti di cui all'allegato II al presente decreto, può essere attribuita alla regione interessata;
13. all'articolo 10 del codice, si valuti l'opportunità di sostituire il comma 1 con un comma del seguente tenore: «Nel caso in cui un progetto sia sottoposto alla valutazione d'impatto ambientale di competenza dello Stato e ricada anche nell'ambito della disciplina sull'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo n. 59 del 2005, la procedura di valutazione d'impatto ambientale ricomprende e sostituisce la procedura prevista per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. A tal fine, la procedura prevista per la consultazione del pubblico deve essere unica al pari dello studio d'impatto ambientale e gli elaborati progettuali devono contenere anche le informazioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 del citato decreto legislativo n. 59 del 2005. L'autorità competente, al termine del procedimento, provvede a rilasciare contestualmente due distinti provvedimenti»; conseguentemente, sia integrato anche il contenuto dell'articolo 20 del codice, in modo da richiamare gli analoghi interventi in materia e sia opportunamente modificato l'articolo 26, comma 4;
14. all'articolo 20, comma 1, del codice, occorre valutare l'applicabilità anche ai progetti di cui alle lettere a) e b) della previsione contenuta nella lettera c) che prevede che la trasmissione della documentazione contiene copia conforme, in formato elettronico su idoneo supporto, degli elaborati presentati;


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15. al medesimo comma 1 dell'articolo 20, appare inoltre opportuno sostituire le lettere b) e c) con la seguente: «b) inerenti modifiche dei progetti elencati negli allegati II che comportino effetti negativi apprezzabili per l'ambiente, nonché quelli di cui all'allegato IV secondo le modalità stabilite dalle regioni e dalle province autonome, tenendo conto dei successivi commi del presente articolo»;
16. all'articolo 26, commi da 1 a 3, del codice, si osserva che la tempistica prevista per la decisione appare piuttosto onerosa per il proponente e rischia di scoraggiare una conclusione del procedimento in tempi certi e brevi; in proposito, pertanto, si suggerisce di ridurre, in primo luogo, il termine per le richieste di integrazioni di cui al comma 3, nonché di inserire il principio, già presente nella legge n. 59 del 1997, che prevede forme di risarcimento del danno e sanzioni in caso di ritardi o di inosservanza dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi da parte delle amministrazioni pubbliche;
17. con riferimento alla decorrenza dei termini per eventuali impugnazioni ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del codice, occorre fare riferimento non solo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (che riguarda i soli progetti di competenza statale) ma anche alla data di pubblicazione nel B.U.R. (che riguarda invece i progetti di competenza regionale);
18. si raccomanda di verificare il contenuto dell'articolo 30 del codice, che prevede l'obbligo in capo al proponente di costituzione di una cauzione a favore dell'autorità competente, a garanzia della corretta esecuzione delle opere autorizzate, soluzione che appare piuttosto problematica, non soltanto perché essa non è prevista dalla direttiva comunitaria, ma anche perché rischia di determinare un aumento significativo dei costi dell'opera, soprattutto in considerazione del fatto che non viene fissato alcun valore massimo per il previsto deposito cauzionale;
19. con riferimento all'articolo 31 del codice, come sottolineato anche nel parere reso in sede di Conferenza unificata, occorre valutare l'opportunità di prevedere specifiche disposizioni volte a disciplinare i piani e programmi interregionali soggetti a procedura di VAS. Ciò anche in relazione all'esigenza di un coordinamento con l'articolo 32, comma 1, che fa riferimento sia alle procedure di VIA sia a quelle di VAS interregionali nel caso emergano dei conflitti tra le stesse regioni;
20. all'articolo 35, comma 8, del codice, occorre meglio chiarire a quali indicatori i dati raccolti fanno riferimento;
21. al medesimo articolo 35 del codice, si consideri l'opportunità di prevedere una «norma di raccordo» tra le disposizioni di cui alla parte II del codice e le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale recate dal decreto legislativo n. 190 del 2002 (attuativo della cosiddetta «legge obiettivo») e dal decreto legislativo n. 163 del 2006 (cosiddetto «codice appalti»);
22. si valuti l'opportunità di modificare la nuova definizione di «centro di raccolta» (contenuta nella lettera cc) dell'articolo 183, comma 1), prevedendo il conferimento dei rifiuti da parte dei produttori oltre che dei cittadini, al fine di consentire l'accesso ai centri di raccolta anche alle utenze non domestiche che conferiscono rifiuti assimilati;
23. nel nuovo testo dell'articolo 183, comma 1, del codice, si valuti l'introduzione della definizione di «gestore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti» (contenuta nella lettera v) del testo vigente), posto anche che altre disposizioni del decreto n. 152 del 2006, su cui non interviene lo schema di decreto in esame, contengono il riferimento a tale figura (in particolare, articoli 202, comma 6; 203, comma 2, lettera g); 221, comma 2);
24. nel nuovo testo dell'articolo 185 del codice, considerata l'esigenza di assicurare ai consorzi di bonifica e di irrigazione la funzionalità nella realizzazione delle opere indispensabili per ridurre il rischio di esondazioni e assicurare lo scolo,


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si raccomanda di aggiungere una ulteriore lettera del seguente tenore: «d) i materiali vegetali, le terre e il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui»;
25. si valuti inoltre l'opportunità di inserire, dopo il comma 1 dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006, un ulteriore comma che preveda che resti ferma la disciplina di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002, recante norme sanitarie relative a sottoprodotti di origine animale non destinate al consumo umano, in quanto costituente disciplina organica e autonoma nell'ambito del campo di applicazione ivi indicato;
26. si valuti l'opportunità di modificare l'articolo 186 del codice, in materia di terre e rocce da scavo, al fine di superare le rigidità derivanti dalla previsione di un unico termine massimo di un anno per l'eventuale deposito del materiale in attesa di utilizzo, anche tenuto conto del fatto per le opere edili e soprattutto per quelle ad elevato impegno tecnico e dimensionale non è generalmente possibile assicurare il reimpiego del medesimo materiale entro il termine indicato; in tal senso, al comma 2, si verifichi la possibilità di sostituire le parole «un anno» con le parole «di norma un anno», nonché di aggiungere, alla fine del periodo, una disposizione del seguente tenore: «Nel caso in cui i progetti prevedano il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel medesimo progetto, i tempi dell'eventuale deposito possono essere quelli della realizzazione del progetto medesimo, purché non superiori ai tre anni»; di conseguenza, sarebbe necessario anche modificare i commi 4 e 7, con l'inserimento del seguente inciso: «fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2»;
27. al medesimo articolo 186 del codice, si suggerisce, inoltre, di sostituire i commi 6 e 8 con il seguente comma: «La caratterizzazione dei siti contaminati e di quelli sottoposti ad interventi di bonifica viene effettuata secondo le modalità previste dal titolo V, parte quarta, del presente decreto. L'accertamento che le terre e rocce da scavo di cui al presente articolo non provengano da tali siti è svolto a cura del produttore e accertato dalle autorità competenti nell'ambito delle procedure previste dai commi 2, 3 e 4». Al contempo, per ragioni di omogeneità normativa e per evitare che si debbano inutilmente ripetere procedure autorizzative già concluse, si propone di aggiungere, alla fine del comma 7, il seguente inciso: «, senza che ciò comporti necessità di ripetere procedure di VIA, di AIA, di concessione edilizia o di DIA»;
28. si valuti l'opportunità di mantenere l'articolo 2, comma 24-bis, dello schema di decreto correttivo, che - attraverso l'integrale sostituzione dell'articolo 190, comma 6, del codice - non si limita a imporre l'obbligo di numerazione e vidimazione dei registri di carico e scarico, ma esclude l'applicazione alla gestione di tali registri delle procedure e delle modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. In ogni caso, considerata l'esigenza di limitare l'appesantimento burocratico e amministrativo, specialmente per le piccole e medie imprese, che deriverebbero dall'applicazione di regole diverse per la tenuta dei registri, si preveda l'eliminazione dell'obbligo dei registri medesimi;
29. al medesimo articolo 190 del codice, al fine di eliminare inutili oneri burocratici, si inserisca un ulteriore comma, del seguente tenore: «Per le attività di gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi, gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora, in alternativa ai registri di cui al comma 1, vengano utilizzati i registri IVA di acquisto e vendita, secondo le procedure e le modalità fissate dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni. Per i medesimi rifiuti, l'obbligo di accompagnamento


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previsto dall'articolo 193 del presente decreto è soddisfatto dalla presenza del documento di trasporto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, integrato dal codice del relativo rifiuto, dai riferimenti dell'autorizzazione o iscrizione dell'impianto di destinazione e dalla firma della persona incaricata ai fini dell'accettazione del carico al momento del ricevimento dello stesso»;
30. all'articolo 2, comma 26, nel condividere il contenuto delle modifiche proposte all'articolo 195, comma 2, lettera e), del codice, si raccomanda altresì di precisare che ai rifiuti assimilati, entro un anno, si applichi esclusivamente una tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani e che, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa col Ministero dello sviluppo economico, siano definiti, entro novanta giorni, i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani; allo stesso tempo, appare opportuno anche indicare, nell'ambito del medesimo testo, che possono essere assimilati ai rifiuti urbani esclusivamente i rifiuti speciali per i quali sia stata accertata, a seguito di apposita verifica condotta dall'autorità competente per la gestione dei rifiuti, l'inesistenza nel territorio di competenza, ovvero l'insufficienza rispetto al fabbisogno di raccolta e di recupero, di attività svolte da imprese private connesse alla raccolta ed al recupero dei rifiuti oggetto di assimilazione, mentre non possono comunque essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico;
31. con riferimento ai profili formali, si segnala quanto segue: all'articolo 6, occorre sostituire l'erroneo riferimento - contenuto nel comma 2, lettera a), e nel comma 3, lettera c) - all'Allegato VI che riguarda i contenuti del Rapporto ambientale con quello all'Allegato IV che riguarda i progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano; con riferimento all'articolo 8, comma 1, sembra opportuno fare specifico riferimento all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2007, che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS; all'articolo 10, si suggerisce di riformulare correttamente il riferimento alla autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 59 del 2005, denominata nel comma 1 «autorizzazione unica ambientale» e nel comma 2 «autorizzazione unica integrata»; sempre con riferimento all'articolo 10, occorre chiarire la formulazione del comma 4, al fine di esplicitare - come nel successivo comma 5 - che l'integrazione procedurale da esso contemplata riguarda progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a VAS. Infine, si osserva che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 14, relativa alla facoltatività dell'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, andrebbe più correttamente formulata come novella all'articolo 148, comma 5;
32. segnalata, inoltre, l'esigenza di adottare talune modifiche di manutenzione e adeguamento dell'articolo 235 del codice, relativo al Consorzio nazionale per la raccolta e il trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi, valuti il Governo - per ragioni di coerenza normativa con la disciplina del catasto dei rifiuti - l'opportunità di sostituire il comma 6-bis dell'articolo 9-quinques del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, con un comma del seguente tenore: «Tutti i soggetti che effettuano attività di gestione dei rifiuti di batterie al piombo esauste e di rifiuti piombosi devono trasmettere contestualmente al Consorzio copia della comunicazione di cui all'articolo 189 del decreto legislativo


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n. 152 del 2006, per la sola parte inerente i rifiuti di batterie al piombo esauste e di rifiuti piombosi. Alla violazione dell'obbligo si applicano le medesime sanzioni previste per la mancata comunicazione di cui al citato articolo 189, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006»; al contempo, valuti il Governo l'opportunità che, in luogo della definizione di «sovrapprezzo» di vendita delle batterie, che attualmente assicura i mezzi finanziari per lo svolgimento dei compiti d'istituto del Consorzio, sia introdotta la definizione di «contributo ambientale», per ragioni di uniformità con il linguaggio utilizzato per gli altri consorzi;
33. si raccomanda, infine, di valutare il possibile accoglimento delle ulteriori osservazioni contenute nel parere reso lo scorso 27 giugno dall'VIII Commissione sulla precedente proposta di correzione delle Parti Terza e Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, che non trovano puntuale riscontro nello schema di decreto legislativo in esame.