XI Commissione - Marted́ 23 ottobre 2007


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ALLEGATO

Rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari (C. 2933, approvata dalla 11a Commissione permanente del Senato, C. 2455 D'Ulizia).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai fini della presente legge si definisce collaboratore parlamentare colui il quale svolge una o più delle seguenti attività in favore di uno o più parlamentari:
a) organizzazione e coordinamento della segreteria politica del parlamentare presso la Camera dei Deputati, ovvero il Senato della Repubblica;
b) organizzazione e coordinamento dell'ufficio legislativo;
c) analisi delle proposte di legge e disegni di legge all'esame del parlamento ed elaborazione di testi legislativi;
d) redazione di ricerche, rapporti, relazioni, emendamenti, ordini del giorno ed atti di sindacato ispettivo;
e) gestione delle relazioni esterne e dei rapporti con la stampa e i mass-media;
f) svolgimento di compiti, funzioni iniziative inerenti il mandato parlamentare.
1. 1.D'Ulizia.

Al comma 2, aggiungere in fine: , ovvero nella modalità a progetto, attraverso un ente o un'associazione con personalità giuridica e senza finalità di lucro, ovvero una società cooperativa costituita dagli stessi parlamentari.
1. 2.D'Ulizia.

Al comma 4, secondo periodo, aggiungere in fine: , fatta salva l'ipotesi di recesso anticipato per giusta causa dovuta al venir meno del rapporto di fiducia di cui al comma 2 ovvero ad inadempimento ai sensi dell'articolo 1453 del codice civile.
1. 3.D'Ulizia.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. «Il collaboratore parlamentare intrattiene con il parlamentare che gli ha conferito l'incarico, un rapporto di lavoro di natura subordinata, autonoma, ovvero nella modalità a progetto, attraverso un ente o un'associazione con personalità giuridica e senza finalità di lucro, ovvero una società cooperativa costituita dagli stessi parlamentari.
1. 4.D'Ulizia.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-ter. In deroga alla normativa vigente e ai soli fini della presente legge, possono essere costituiti, da almeno tre parlamentari in carica, enti o associazioni con personalità giuridica e senza finalità di lucro, ovvero società cooperative a mutualità prevalente; i rispettivi atti costitutivi e i relativi regolamenti dovranno, in seguito,


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essere depositati presso gli uffici di Presidenza delle Camere di appartenenza.
1. 5.D'Ulizia.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-quater. Per il trattamento economico dei collaboratori parlamentari, gli enti e le associazioni con personalità giuridica e le imprese cooperative possono far riferimento ad un contratto collettivo nazionale di lavoro dei collaboratori parlamentari stipulato e depositato secondo la normativa vigente dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
1. 6.D'Ulizia.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

All'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare del contributo spettante ai membri del Parlamento per provvedere alla retribuzione dei loro collaboratori, prevedendo altresì forme di incentivazione in favore degli enti o associazioni con personalità giuridica, senza fine di lucro, e delle società cooperative a mutualità prevalente, costituiti dai parlamentari medesimi per la gestione del rapporto di lavoro con i loro collaboratori, nelle forme previste dalla legge.
1. 01.D'Ulizia.