XII Commissione - Resoconto di marted́ 23 ottobre 2007


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INTERROGAZIONI

Martedì 23 ottobre 2007. - Presidenza del presidente Mimmo LUCÀ. - Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gian Paolo Patta.

La seduta comincia alle 11.30.

5-01156 Mancuso: Mancata assunzione di 11 veterinari che hanno superato un concorso pubblico indetto nel 2000.

Il sottosegretario Gian Paolo PATTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Gianni MANCUSO (AN), replicando, si dichiara insoddisfatto. Pur riconoscendo la correttezza, in punto di diritto, della risposta fornita dal rappresentante del Governo, osserva che essa si limita ad una ricostruzione meramente burocratica della problematica in discorso, senza considerare la crescente rilevanza pubblica dell'attività svolta dai servizi veterinari e, soprattutto, la palese ingiustizia subita dagli undici soggetti risultati idonei a seguito del concorso conclusosi con la pubblicazione della graduatoria finale in data 25 giugno 2001 e mai assunti. Tale ingiustizia appare tanto più evidente se si considera che tale graduatoria è stata prorogata dalle leggi finanziarie per gli anni 2002, 2003, 2004 e 2005 e che ad essa il Ministero della salute ha più volte attinto per assunzioni a tempo indeterminato fino al 30 dicembre 2004. Auspica infine che il Ministero della salute tenga conto della situazione prospettata all'atto di definire, in futuro, gli organici dei servizi veterinari.

5-01317 Poretti: Controlli per verificare la presenza dell'enterobatterio sakazakii nei prodotti alimentari per neonati.

Il sottosegretario Gian Paolo PATTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Donatella PORETTI (RosanelPugno), replicando, si dichiara soddisfatta, anche con riferimento alle misure che, stando alla risposta fornita dal sottosegretario Patta, il Governo intende adottare per prevenire i rischi connessi all'eventuale presenza dell'enterobatterio sakazakii nei prodotti alimentari per neonati. Sottolinea altresì, a proposito delle precauzioni che sarebbe opportuno adottare nell'utilizzo di tali prodotti, richiamate nella risposta all'atto di sindacato, che esse non sempre risultano compatibili con le situazioni concrete in cui si fa ricorso al latte in polvere per neonati.

5-01323 Stagno D'Alcontres: Revisione dell'attuale processo di liberalizzazione del mercato dei medicinali.

Mimmo LUCÀ, presidente, avverte che, su richiesta del presentatore e acquisita la disponibilità del rappresentante del Governo, lo svolgimento dell'interrogazione in titolo è rinviato ad altra seduta.

5-01470 Mancuso: Definizione di una legge quadro per far fronte alla crescente presenza di zanzare.

Il sottosegretario Gian Paolo PATTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Gianni MANCUSO (AN), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto. In particolare, si dichiara soddisfatto della risposta fornita al quesito relativo alle misure che il Governo abbia adottato o intenda adottare per la disinfestazione delle aree interessate dalla diffusione della zanzara tigre e per l'avvio di una campagna nazionale di informazione volta ad evitare il diffondersi della patologia connessa. Si dichiara invece insoddisfatto della risposta al quesito volto a verificare se il Governo intenda predisporre interventi normativi per affrontare e risolvere definitivamente la abnorme presenza di zanzare in ampie parti del territorio nazionale.


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Il sottosegretario Gian Paolo PATTA, intervenendo per una breve precisazione, chiarisce che il piano nazionale, cui si fa riferimento nella risposta all'atto di sindacato, potrebbe anche essere accompagnato da interventi di carattere normativo.

Mimmo LUCÀ, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 23 ottobre 2007. - Presidenza del presidente Mimmo LUCA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gian Paolo Patta.

La seduta comincia alle 12.

Schema di decreto legislativo concernente revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti.
Atto n. 173.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 16 ottobre 2007.

Mimmo LUCÀ, presidente, ricorda che il relatore, in data 16 ottobre 2007, ha svolto la relazione sullo schema di decreto legislativo in titolo. Avverte, inoltre, che il prescritto parere della Conferenza Stato-regioni, espresso il 18 ottobre 2007, non è ancora pervenuto; pertanto, la Commissione non può pronunciarsi definitivamente sullo schema di decreto, prima che il Governo abbia provveduto a trasmettere il parere.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (Ulivo), relatore, desidera precisare, con riferimento alla questione sollevata dal deputato Baiamonte nella seduta del 16 ottobre scorso, che i requisiti dei responsabili dell'unità di raccolta, di cui all'articolo 6, comma 5, appaiono del tutto idonei ad assicurarne la professionalità.

Mimmo LUCÀ, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di nomina del professor Enrico Garaci a presidente dell'Istituto superiore di sanità (ISS).
Atto n. 50.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina in titolo.

Mimmo LUCÀ, presidente, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere al Governo, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978, sulla proposta di nomina del professor Enrico Garaci a presidente dell'Istituto superiore di sanità (ISS). Ricorda che, quando si procederà alla votazione della proposta di parere del relatore, tale votazione si effettuerà a scrutinio segreto con il sistema delle palline bianche e nere. Ove si intenda esprimere voto favorevole alla proposta di parere del relatore, si dovrà depositare la pallina bianca nell'urna bianca e la pallina nera nell'urna nera. In caso di voto contrario, la pallina bianca andrà depositata nell'urna nera e la pallina nera nell'urna bianca. Ai fini della validità della votazione, dovrà essere presente la maggioranza dei componenti della Commissione. Avverte, infine, che in caso di reiezione della proposta di parere del relatore, deve intendersi espresso il parere opposto.

Marco CALGARO (Ulivo), relatore, illustra gli aspetti fondamentali dell'attività svolta dall'Istituto superiore di sanità durante


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la presidenza del professor Garaci, negli anni dal 2001 al 2007. In particolare, ricorda le iniziative volte a riorganizzare le attività dell'Istituto, nell'ottica di una modernizzazione e di un adeguamento alla flessibilità e alla competitività, senza mai tradire lo spirito di servizio pubblico e di tutela della salute collettiva che ha sempre caratterizzato la missione fondamentale dell'Istituto medesimo. Durante la presidenza del professor Garaci, è stato inoltre applicato il nuovo contratto collettivo nazionale del comparto ricerca ed è stato realizzato un adeguamento della pianta organica, con l'eliminazione delle barriere numeriche all'interno dei profili professionali: ciò ha consentito di inserire a tutti gli effetti i duecentoquaranta operatori in soprannumero nei ruoli della pianta organica. In questo quadro si è altresì proceduto alla progressiva stabilizzazione, mediante procedure concorsuali, di circa ottocento lavoratori precari con diversi profili professionali. Sul fronte delle risorse economiche, nel periodo considerato sono stati reperiti cospicui finanziamenti, anche di carattere privato, che hanno più che raddoppiato il budget ordinario dell'Istituto. Passando quindi ad illustrare i risultati ottenuti nel settore della ricerca scientifica, che rappresenta naturalmente uno degli aspetti più importanti dell'attività dell'Istituto, ricorda che è stato introdotto per la prima volta un sistema interno di valutazione che ha utilizzato diversi indicatori, quali ad esempio il cosiddetto impact factor; sono stati ripartiti, negli anni dal 2001 al 2004, oltre 17 milioni di euro tra ottantotto progetti di ricerca sulle cellule staminali; nell'anno 2003, è stato siglato un accordo tra l'Italia e gli Stati Uniti per una collaborazione nella ricerca biomedica e nella lotta alle malattie della povertà; è stata avviata, sempre nell'anno 2003, la sperimentazione clinica sull'uomo del vaccino anti-Hiv/AIDS, conclusasi positivamente nell'anno 2006; è stato avviato e portato a termine un progetto per la realizzazione di una banca dati sull'antibioticoresistenza in Italia; è stata condotta la sperimentazione umana di vaccini antitumorali; è stata attribuita allo stesso professor Garaci la presidenza di «Alleanza contro il cancro»; è stata avviata la sperimentazione di un vaccino contro le infezioni fungine; è stato infine istituito l'ufficio «Trasferimento tecnologico», che ha moltiplicato, negli anni dal 2001 al 2007, il numero delle proprietà intellettuali dell'Istituto. Si sofferma quindi sulla proficua e intensa attività di ricerca dell'Istituto in campo internazionale. Oltre a quanto detto a proposito della cooperazione con gli Stati Uniti, sottolinea che, nell'ambito dei progetti europei, l'Istituto coordina: una ricerca sui vaccini anti-Hiv/AIDS, lo European AIDS treatment network (NEAT), la ricerca per la lotta contro la sclerosi multipla e il progetto per la lotta contro la tubercolosi. Si sofferma altresì sull'attività di servizio dell'Istituto, nella quale rientra la consulenza e il supporto prestato al Ministero della salute e a tutto il Servizio sanitario nazionale nelle grandi emergenze nazionali, nonché l'attività ispettiva di controllo e di routine e i pareri che possono essere richiesti da enti locali, regioni ed altri ministeri. In proposito, ricorda, in particolare, l'attività svolta in occasione dell'emergenza sul caso di variante umana della malattia di Creutzfeldt Jakob (cosiddetta «mucca pazza») nell'anno 2001; dell'emergenza SARS nell'anno 2003; dell'emergenza dell'influenza aviaria negli anni 2005 e 2006; dell'emergenza connessa alla presenza di ITX sulle confezioni di Tetrapak; dell'emergenza legata al virus della Chikungunya. Dopo aver citato le attività di cooperazione internazionale scientifica e tecnologica e di cooperazione per lo sviluppo, nelle quali è attualmente impegnato l'Istituto, illustra brevemente il curriculum vitae del professor Garaci. Alla luce di quanto esposto, propone infine di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.

Domenico DI VIRGILIO (FI) richiama gli aspetti più rilevanti del curriculum vitae del professor Garaci e dell'attività


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dell'Istituto durante la sua presidenza, formulando su entrambi un giudizio estremamente positivo. Annuncia pertanto, anche a nome del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Roberto ULIVI (AN) si associa alle considerazioni svolte dal collega Di Virgilio e annuncia, anche a nome del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Leopoldo DI GIROLAMO (Ulivo) annuncia, anche a nome del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, sottolineando come la documentazione allegata alla proposta di nomina in esame evidenzi il livello e la qualità dell'attività svolta dall'Istituto superiore di sanità durante la presidenza del professor Garaci. Ritiene pertanto che la sua conferma non possa che rafforzare l'attività dell'Istituto medesimo.

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC) annuncia, anche a nome del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, ritenendo che la conferma del professor Garaci rappresenti la più valida garanzia per la futura attività dell'Istituto superiore di sanità.

Mimmo LUCÀ, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 ottobre 2007. - Presidenza del presidente Mimmo LUCÀ. - Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Antonio Gaglione.

La seduta comincia alle 12.25.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2006.
C. 3169 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del Bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2007.
C. 3170 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 15: Stato di previsione del Ministero della salute.

Tabella n. 18: Stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale.
(Parere alla V Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Mimmo LUCÀ, presidente, avverte che la Commissione è convocata, in sede consultiva, per l'esame congiunto dei disegni di legge (n. 3169 e n. 3170) riguardanti il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2006 e le disposizioni per l'assestamento del Bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2007. Al termine dell'esame preliminare, l'iter proseguirà distintamente. Ricorda altresì che le Commissioni competenti in sede consultiva dovranno esprimere il prescritto parere alla V Commissione entro il prossimo mercoledì 24 ottobre. Propone, infine, di fissare, sin d'ora, il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 della giornata odierna.

La Commissione concorda.

Marco CALGARO (Ulivo), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza sul disegno di legge di rendiconto generale dello Stato per l'anno 2006 e sul disegno di legge di assestamento del bilancio per l'anno 2007. Per quanto riguarda il rendiconto generale dello Stato per l'anno 2006, desidera innanzitutto ricordare che il rendiconto generale dello Stato è lo strumento attraverso il quale il Governo, alla chiusura dell'anno finanziario, adempie all'obbligo costituzionale di rendere


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conto al Parlamento dei risultati della gestione finanziaria. Il rendiconto generale dello Stato è costituito da due parti: il conto del bilancio, che espone l'entità effettiva delle entrate e delle uscite del bilancio dello Stato rispetto alle previsioni approvate dal Parlamento, e il conto del patrimonio, che espone le variazioni intervenute nella consistenza delle attività e passività che costituiscono il patrimonio dello Stato. Passando ora ad esaminare i profili del rendiconto per l'esercizio finanziario 2006 di interesse della Commissione, ritiene opportuno iniziare dal comparto sanitario, evidenziando innanzitutto che le risorse destinate alla sanità afferiscono solo in parte allo stato di previsione del Ministero della salute, poiché afferiscono anche ad altre amministrazioni statali e, in particolare, al Ministero dell'economia, cui fanno capo gran parte delle risorse relative alla tutela della salute (Fondo sanitario nazionale e stanziamenti per l'edilizia sanitaria). Questo elemento contribuisce a inquadrare le caratteristiche dell'amministrazione del Ministero della salute, volta solo in minima parte alla gestione delle risorse finanziarie, in quanto mirata soprattutto a funzioni di programmazione, supporto e monitoraggio della spesa sanitaria, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. L'esercizio di tali funzioni deve essere svolto non solo attraverso un raccordo con le altre amministrazioni dello Stato (e in primis con il Ministero dell'economia, cui spetta un ruolo assai rilevante nell'ambito dei processi di contenimento e razionalizzazione della spesa del settore) ma anche in collaborazione con le singole regioni, con la Conferenza Stato-regioni e con la Conferenza Unificata Stato-autonomie locali, sedi essenziali di confronto e decisione comune tra i diversi soggetti istituzionali che operano nel comparto sanitario. Quanto allo stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2006, illustra la variazioni rispetto alle dotazioni iniziali: in termini di competenza, le variazioni, in aumento, sono state pari a 234.271.992 euro (185.489.326 euro di parte corrente e 48.782.666 euro in conto capitale); in termini di cassa, la variazioni sono state pari a 312.423.184 euro (294.337.751 euro di parte corrente e 18.085.433 euro in conto capitale). Il totale dei residui al 31 dicembre 2006 ammonta a 1.486.261.887,86 euro.
In ordine invece ai dati relativi allo stato di previsione del Ministero dell'economia che interessano la sanità, ricorda che alla U.P.B. 4.1.2.1 Fondo sanitario nazionale di parte corrente, afferiscono vari capitoli, e che le variazioni tra previsioni iniziali e definitive sono le seguenti: in termini di competenza, si registra una variazione in diminuzione pari a 275.076.519 euro; in termini di cassa, una variazione in aumento pari a 194.501.847 euro. I residui totali per i capitoli interessati ammontano a fine esercizio (31 dicembre 2006) a 4.287.298.321,20 euro.
In materia di politiche sociali, ricorda la ripartizione dei centri di responsabilità determinata dall'emanazione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con la legge 17 luglio 2006, n. 233 (e del conseguente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2007), che ha scisso il precedente Ministero del lavoro e delle politiche sociali nei due Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della solidarietà sociale. Peraltro, mentre le competenze relative alle politiche per la famiglia e alle politiche giovanili sono state attribuite a due Ministri senza portafoglio, al Ministero della solidarietà sociale sono state attribuite le competenze in materia di politiche sulle dipendenze e di servizio civile, in precedenza proprie della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Ciò premesso, al fine di procedere ad una comparazione con l'anno precedente e, soprattutto, di rendere confrontabili previsioni iniziali e previsioni definitive, ritiene debbano essere presi in considerazione i dati dello stato di previsione relativi al Centro di responsabilità n. 7 «Gestione del Fondo nazionale delle politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale», inserito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che vede attribuiti gran parte degli stanziamenti riguardanti la solidarietà sociale.


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Tali risorse sono utilizzate, principalmente, per le iniziative relative alla promozione dell'infanzia e dell'adolescenza, all'associazionismo, alla cooperazione, alla solidarietà sociale, al volontariato, alla famiglia, agli anziani, ai disabili, alle dipendenze e al contrasto dell'emarginazione. Fanno inoltre capo al centro di responsabilità n. 7 la U.P.B. (7.1.2.1), relativa ai trasferimenti da erogarsi a favore di invalidi civili, ciechi e sordomuti, e la U.P.B. (7.1.5.2), relativa al Fondo per le politiche sociali in cui confluiscono gli stanziamenti relativi al finanziamento delle principali leggi in materia socio-assistenziale. Dà quindi conto dei dati relativi al citato centro di responsabilità.
Sottolinea quindi che una particolare attenzione deve essere rivolta, per quanto di competenza della Commissione, al Fondo nazionale per le politiche sociali, le cui risorse sono riportate in diversi capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per un totale di 1.625 milioni di euro circa. Come evidenziato dal decreto di riparto per l'anno 2006, le risorse del Fondo risultano gestite direttamente dal Ministero della solidarietà sociale solo in minima parte (50 milioni circa); una quota molto consistente è infatti assegnata all'INPS (755,4 milioni circa), per il finanziamento degli interventi costituenti diritti soggettivi, e alle regioni (775 milioni), che decidono autonomamente la loro destinazione; un'altra quota, infine, è destinata ai comuni (44,5 milioni di euro). Passando ad illustrare il disegno di legge di assestamento per l'anno 2006, ricorda, in generale, che l'istituto dell'assestamento di bilancio è stato introdotto allo scopo di consentire un aggiornamento, a metà esercizio, degli stanziamenti del bilancio dello Stato, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente.
Con il disegno di legge di assestamento, le previsioni di bilancio sono adeguate in relazione: per quanto riguarda le entrate, all'eventuale revisione delle stime del gettito; per quanto riguarda le spese aventi carattere discrezionale, ad esigenze sopravvenute; per quanto riguarda la determinazione delle autorizzazioni di pagamento (in termini di cassa), alla consistenza dei residui accertati in sede di rendiconto dell'esercizio precedente.
Circa la struttura e il contenuto del disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'esercizio 2007, ricorda che esso contiene, sia per lo stato di previsione dell'entrata sia per ciascuno degli stati di previsione dei ministeri di spesa, le proposte di variazione degli stanziamenti di bilancio in termini di competenza e di cassa, che vengono effettuate tramite il disegno di legge medesimo e che costituiscono oggetto di approvazione da parte del Parlamento.
Quanto poi ai profili di interesse della Commissione, dà conto delle variazioni delle principali poste di bilancio, relative alla sanità e alle politiche sociali, degli stati di previsione dei Ministeri della salute, dell'economia e della solidarietà sociale.
Illustra quindi le previsioni di bilancio per l'anno 2007, relative allo stato di previsione del Ministero della salute, come risultanti dalle variazioni di cui al disegno di legge in esame, il quale, a sua volta, tiene conto delle variazioni già apportate al bilancio 2007 nel periodo gennaio-maggio 2007 attraverso atti amministrativi e propone ulteriori variazioni.
Ricorda altresì che le voci da considerare, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, attengono principalmente agli stanziamenti per l'edilizia sanitaria, per il ripiano del deficit della spesa sanitaria e per il Fondo sanitario nazionale di parte corrente e di parte capitale. Illustrando i dati relativi a tali voci, sottolinea, per quanto riguarda il ripiano del deficit della spesa sanitaria, che la previsione assestata è pari, in termini di cassa, a 3.315.042.165 euro, mentre non è disponibile, in questo caso, alcuna previsione iniziale, trattandosi di un intervento finanziario definito in corso d'anno.
Quanto, infine, allo stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale, la


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principale voce di interesse per le materie di competenza della Commissione è rappresentata dall'U.P.B. 4.1.5.2 «Fondo per le politiche sociali». Al riguardo, osserva che tale Fondo non presenta variazioni, essendo confermata la previsione iniziale pari, in termini sia di competenza sia di cassa, a 1.637.141.000 euro.
Ricorda altresì che, con il decreto del Ministro della solidarietà sociale 16 giugno 2007, sono state ripartite le risorse afferenti al Fondo per le politiche sociali, che peraltro ha dovuto tener conto degli effetti dell'applicazione del comma 507 (Accantonamenti) dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007). Per effetto di tale norma, è risultata una riduzione delle disponibilità del suddetto Fondo di circa 186 milioni. Successivamente, l'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, ha «disaccantonato» le suddette risorse, che saranno ripartite con un successivo decreto ministeriale.
In base al citato decreto 16 giugno 2007, le risorse disponibili, pari a circa 1.565 milioni di euro, sono state così distribuite: 732 milioni all'INPS (erano 755,4 milioni nel 2006); 745 milioni alle regioni e province autonome (a fronte di 775 milioni nel 2006; fermo restando che alla quota regionale sarà aggiunta appena disponibile la parte «disaccantonata»); 4,5 milioni ai comuni (come nel 2006); 43,5 milioni al Ministero della solidarietà sociale (rispetto ai 50 milioni del 2006).

Mimmo LUCÀ, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme in favore dei lavoratori con familiari gravemente disabili.
Nuovo testo unificato C. 71 Volontè e abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Katia ZANOTTI (SDpSE), relatore, ricorda che la Commissione ha già esaminato un precedente testo unificato delle proposte di legge n. 71 e abbinate, nella seduta del 20 settembre 2007. Peraltro, poiché la XI Commissione ha ritenuto di adottare come testo base un nuovo testo unificato, la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza sul provvedimento in titolo, recante norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili.
Il nuovo testo unificato si compone di sei articoli e stabilisce, all'articolo 1, che a decorrere dall'anno 2008 è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un fondo per i lavoratori con familiari gravemente disabili destinato al finanziamento delle misure di cui alla presente legge. Tale Fondo ha una dotazione di 80 milioni di euro per l'anno 2008 e di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
L'articolo 2 individua la platea dei beneficiari, prevedendo che i benefici di cui alla proposta di legge in esame sono riconosciuti al coniuge o al convivente more-uxorio, ai genitori o, dopo la scomparsa di questi ultimi, ai fratelli e alle sorelle che assistono un familiare convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assume connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al quale è riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua e costante in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
L'articolo 3 prevede che, ai beneficiari individuati ai sensi dell'articolo 2, può essere riconosciuto su richiesta, a decorrere dal 1o gennaio 2008 e nei limiti delle risorse del Fondo, il diritto all'anticipazione della pensione di vecchiaia rispetto ai limiti di età previsti dalla normativa vigente, purché siano versate o accreditate in favore dell'assicurato non meno di quindici annualità di contribuzione, delle quali non meno di cinque siano state versate nel periodo di assistenza al familiare convivente. In ogni caso, l'anticipazione


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non può superare il periodo di cinque anni (comma 1). Ai medesimi soggetti, nel caso di applicazione, anche pro quota, del sistema retributivo di calcolo, può essere riconosciuto su richiesta, sempre nei limiti delle risorse del Fondo, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto nel periodo di assistenza al familiare convivente, un periodo di contribuzione figurativa, in ogni caso non superiore a tre mesi, utile ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva. Nel caso di applicazione, anche pro quota, del sistema contributivo di calcolo, è riconosciuta, su richiesta, una maggiorazione della contribuzione utile a determinare la misura del trattamento pensionistico finale versata nel periodo di assistenza al familiare convivente; in ogni caso, la maggiorazione non può superare la misura di un quarto della contribuzione utile (comma 2). È altresì precisato che tali benefici sono riconosciuti ad un solo lavoratore per ciascun familiare convivente con handicap in situazione di gravità presente all'interno del nucleo familiare e non sono cumulabili con benefici analoghi a fini pensionistici (comma 3).
L'articolo 4 introduce un diverso beneficio, alternativo a quelli di natura previdenziale di cui all'articolo 3, a favore dei medesimi soggetti, stabilendo che essi, sempre a decorrere dal 1o gennaio 2008 e nei limiti delle risorse del Fondo, possono richiedere, ai fini dell'assistenza, un periodo di congedo. Durante il periodo di congedo, il richiedente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Il periodo di congedo è computato ai fini dell'anzianità di servizio ed è coperto da contribuzione figurativa. Resta comunque fermo il diritto a fruire del congedo di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. In ogni caso il periodo di congedo non può superare i sei anni, frazionabili in non più di tre volte nell'arco della vita lavorativa.
L'articolo 5 fissa le procedure per la concessione dei benefici di cui agli articoli 3 e 4 e demanda a un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 maggio 2008, l'individuazione dei criteri e delle modalità di riconoscimento di tali benefici, nei limiti della dotazione del Fondo, tenendo conto della consistenza numerica dei soggetti che potrebbero maturare i requisiti per la fruizione degli stessi.
L'articolo 6 reca, infine, la norma di copertura finanziaria, che prevede che all'onere si provveda mediante utilizzazione del «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Alla luce di quanto esposto, condividendo le finalità, anche sociali, del provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole.

Mimmo LUCÀ, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica Convenzione internazionale contro il doping nello sport.
C. 3082 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla III Commissione sul disegno di legge n. 3082, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con Allegati, adottata a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 20052, già approvato dal Senato e trasmesso alla Camera dei deputati il 26 settembre 2007.
Al riguardo, ricorda che la Convenzione dell'UNESCO contro il doping dello sport del 19 ottobre 2005 è in vigore a livello internazionale dal 1o febbraio 2007: attualmente ne sono parti 66 Stati. I negoziati che hanno condotto alla adozione della Convenzione hanno visto la partecipazione


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di circa novanta Paesi, nonché di rappresentanti del Comitato olimpico internazionale, dell'Agenzia mondiale antidoping e del Consiglio d'Europa.
In particolare è stato deciso che la nuova convenzione dovesse salvaguardare comunque gli strumenti normativi esistenti a livello internazionale.
Nel delineare il quadro normativo preesistente alla Convenzione dell'UNESCO, ricorda la Convenzione del Consiglio d'Europa contro il doping, ratificata con legge 29 novembre 1995, n. 522, in vigore per l'Italia dal 1o aprile 1996. La Convenzione impegna le Parti contraenti ad adottare tutte le misure idonee a controllare la detenzione, la circolazione, l'importazione e la vendita di agenti e metodi di doping e, in particolare, di steroidi anabolizzanti, anche in ossequio ai principi etici e ai valori educativi sanciti da documenti internazionali. Esiste anche un Protocollo aggiuntivo alla Convenzione del Consiglio d'Europa aperto alla firma a Varsavia il 12 settembre 2003 ed entrato in vigore a livello internazionale il 1o aprile 2004; come altri otto Stati, l'Italia lo ha solo firmato, in data 12 settembre 2002. Il Protocollo, ad oggi ratificato da ventitre Paesi, ha lo scopo di assicurare il reciproco riconoscimento dei controlli antidoping.
Cita inoltre il «Codice mondiale antidoping», il quale, istituito dall'Agenzia mondiale antidoping nel 2003 ed entrato in vigore il 1o gennaio dell'anno successivo, ha ricevuto l'adesione di ottanta governi e delle più importanti federazioni sportive.
La Convenzione del Consiglio d'Europa e il Codice mondiale antidoping presentano limiti di natura diversa: la prima, per quanto concerne l'estensione territoriale, che, pur riguardando Paesi estranei all'area europea, come Australia e Canada, fa pur sempre riferimento a un'Organizzazione regionale come è appunto il Consiglio d'Europa, mentre il Codice mondiale antidoping, senza dubbio di maggiore generalità, difetta della cogenza, poiché la natura sostanzialmente privatistica dell'Agenzia mondiale antidoping non conferisce al Codice alcuna forza coercitiva reale.
Per quanto invece concerne il quadro normativo nazionale in materia di contrasto al doping, la legge di riferimento è la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping, nonché il decreto-legge 19 agosto 2003, n. 280, che, concedendo un contributo all'Agenzia mondiale antidoping, ha di fatto autorizzato l'adesione dell'Italia alle medesima. Infine, va ricordato che la precedente legge 13 dicembre 1989, n. 401, disciplina, all'articolo 1, la frode in competizioni sportive, una delle cui concrete fattispecie viene perpetrata con la somministrazione o l'assunzione di sostanze dopanti.
Entrando nel merito della convenzione dell'UNESCO contro il doping nello sport, fa presente che essa si compone di quarantatre articoli e che ne costituiscono altresì parte integrante due Allegati, il primo dei quali contiene l'elenco delle sostanze e delle metodologie proibite e si articola in più livelli, passando dalle proibizioni totali (in gara e fuori) ai divieti nelle sole gare, alle proibizioni limitate soltanto ad alcuni sport, e, infine, alle sostanze specifiche (diffusamente presenti nella farmacopea e suscettibili, pertanto, di determinare una violazione accidentale del regolamento antidoping). Il secondo Allegato riguarda gli standard per l'autorizzazione all'uso di determinate sostanze ai fini terapeutici.
La Convenzione è infine accompagnata da tre Appendici, che, al contrario dei due Allegati, non ne integrano il testo, e dunque non creano alcun obbligo vincolante di diritto internazionale per gli Stati Parte: si tratta rispettivamente del Codice mondiale antidoping e degli standard internazionali per i controlli.
Gli articoli da 1 a 6 concernono il campo d'azione della Convenzione: in particolare, è previsto che gli Stati si impegnino ad adottare misure interne e a livello internazionale in conformità ai principi del Codice mondiale antidoping,


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cooperando con le organizzazioni internazionali impegnate in modo particolare nella lotta al doping, in primis l'Agenzia mondiale antidoping, che in tal modo riceve una legittimazione internazionale prima sconosciuta. D'altra parte, non vi sono preclusioni, per gli Stati Parte, nell'adottare ulteriori misure di completamento al Codice.
Gli articoli da 7 a 12 riguardano le misure antidoping da adottare negli ordinamenti interni degli Stati Parte: questi ultimi assicurano l'attuazione della Convenzione coordinano la propria azione con le esistenti organizzazioni nazionali antidoping e le autorità e organizzazioni sportive. Anche il personale di supporto agli sportivi può essere oggetto di sanzioni e penalità.
Dal combinato disposto degli articoli 8 e 9, si ricava che la Convenzione, pur prevedendo la possibilità di norme penali per il solo personale di supporto, non obbliga gli Stati Parte che abbiano un regime penale più severo (come nel caso dell'Italia, che ha sanzioni penali anche nei confronti degli atleti) ad abrogare tale regime.
Un altro aspetto della lotta contro il doping è quello dell'incoraggiamento al circuito di produzione e distribuzione di integratori alimentari e a rendere possibile la conoscenza della composizione analitica di tali prodotti. Vengono anche previsti controlli improvvisi e fuori gara e la possibilità di organizzare squadre di controllo antidoping debitamente accreditate, ma provenienti da altri Paesi, al fine di effettuare controlli sui propri sportivi regionali.
Le misure di cooperazione internazionale sono oggetto degli articoli da 13 a 18 e sono atte a favorire la cooperazione tra le organizzazioni sportive antidoping dei rispettivi Paesi.
Viene ribadito l'assunto che «l'efficacia della lotta al doping sportivo dipende esclusivamente dalla possibilità di sottoporre gli sportivi a controlli improvvisi e di inviare i campioni in tempo utile ai laboratori di analisi».
Gli articoli da 19 a 23 riguardano le attività di educazione e formazione intese a fornire informazioni aggiornate sugli effetti negativi del doping in rapporto al contenuto etico delle attività sportive, nonché sulle conseguenze negative del doping sulla salute.
Le attività di ricerca sono oggetto degli articoli da 24 a 27, in base ai quali gli Stati Parte promuovono la ricerca antidoping in collaborazione con le altre organizzazioni competenti: in particolare, la ricerca dovrà incentrarsi sulla prevenzione, sui metodi di individuazione e sulle conseguenze sulla salute che il doping riveste, e sull'elaborazione di programmi scientifici di allenamento compatibili con l'integrità dell'individuo ed infine sull'apertura all'utilizzazione di tutte le nuove sostanze derivate dai progressi scientifici. Gli articoli da 28 a 34 riguardano l'attuazione della Convenzione ed il relativo monitoraggio: viene istituita una Conferenza delle Parti, la quale, salvo casi straordinari, si riunisce con cadenza biennale.
Tra le funzioni importanti attribuite alla Conferenza delle Parti, vengono contemplate l'esame dei progetti di emendamenti alla Convenzione nonché le modifiche agli Allegati I e II.
Infine gli articoli da 35 a 43 contengono le disposizioni finali della Convenzione.
L'articolo 35, in particolare, riguarda l'applicazione della Convenzione negli Stati federali o non unitari e prevede che mentre il potere legislativo centrale contrae obblighi equivalenti a quelli degli Stati Parte non federali, le disposizioni della Convenzione in esame per la cui applicazione siano competenti le entità locali di uno Stato federale o non unitario, tali entità non avendo competenze legislative, vengano trasmesse con un semplice parere favorevole dal Governo federale alle competenti autorità di quelle entità ai fini dell'adozione.
La relazione introduttiva del Governo afferma che questa clausola, che l'Italia ha contestato con forza, ma invano, rappresenta un «escamotage» degli Stati federali


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come il Canada e gli USA per attenuare la portata degli obblighi di applicazione della Convenzione nei propri ordinamenti.
In base all'articolo 39, qualsiasi Stato Parte può denunciare la Convenzione tramite uno strumento scritto inoltrato al Direttore Generale dell'UNESCO.
Passando a illustrare i contenuti del disegno di legge di ratifica, fa presente che esso si compone di quattro articoli: i primi due contengono, rispettivamente, l'autorizzazione a ratificare la Convenzione internazionale dell'UNESCO contro il doping nello sport del 10 ottobre 2005 e l'ordine di esecuzione della medesima. L'articolo 3 autorizza la spesa di 5.755 euro annui ad anni alterni, con decorrenza dal 2007, per l'attuazione della presente legge.
L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
L'analisi tecnico-normativa che accompagna il disegno di legge asserisce che la normativa introdotta dalla Convenzione in esame non entra in conflitto con il quadro normativo nazionale preesistente, né, tanto meno, con l'ordinamento comunitario, del quale semmai realizza ripetuti auspici.
Dal 5 al 7 febbraio 2007 si è tenuta a Parigi la prima sessione della Conferenza della parti. La prossima sessione della conferenza delle Parti è stata fissata al novembre 2009. È stata data notizia che l'Agenzia mondiale antidoping, negli emendamenti che stanno per essere apportati al codice mondiale antidoping dalla stessa emanato, avrebbe previsto che la ratifica alla convenzione UNESCO da parte dei Paesi membri rappresenterà una condizione necessaria per presentare la candidatura ai giochi olimpici, ai campionati mondiali e alle organizzazioni dei maggiori eventi sportici.
Alla luce di quanto esposto, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 13.05.