III Commissione - Mercoledì 24 ottobre 2007


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ALLEGATO

Partecipazione italiana alla ricostruzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali (C. 2936 Governo, approvato dal Senato)

ULTERIORI EMENDAMENTI

ART. 8-bis.

All'articolo 8-bis, comma 1, sostituire le parole: , con un contributo massimo valutato in 60 milioni di dollari USA corrispondenti a circa 44.044.780 euro. con le seguenti: . Per l'attuazione del presente comma è autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di 60 milioni di dollari USA - per il controvalore di euro 44.044.780.
8-bis. 100.Il Relatore.

All'articolo 8-bis, sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 8-ter, con il seguente:

Art. 8-ter.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 8-bis, valutato in euro 44.044.780 per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del comma 1, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.
8-bis. 101.Il Relatore.

ART. 11-bis.

All'articolo 11-bis, comma 1, dopo le parole: 9.000.000 inserire le seguenti: a decorrere dall'anno 2007.
11-bis. 100.Il Relatore.

All'articolo 11-bis, comma 2, ultimo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: , nel limite massimo di spesa di 1,52 milioni di euro per l'anno 2008 e di 4,56 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
11-bis. 101.Il Relatore.

All'articolo 11-bis, comma 3, sostituire le parole: valutato in con le seguenti: determinato nel limite massimo di.
11-bis. 102.Il Relatore.