V Commissione - Mercoledì 24 ottobre 2007


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ALLEGATO

Schema di decreto legislativo concernente ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (Atto n. 168).

PROPOSTA APPROVATA

La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di regolamento in oggetto,
preso atto dei chiarimenti del Governo per cui:
dalle disposizioni concernenti l'ambito di applicazione della valutazione ambientale strategica (VAS) e della valutazione di impatto ambientale (VIA), di cui all'articolo 1, comma 2, capoverso articolo 6, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
alle attività in materia di consultazione e informazione e monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 2, capoversi articolo 14, 17, 18, 24, 27, e 28, le amministrazioni interessate faranno fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
il meccanismo tariffario di cui all'articolo 1, comma 2, capoverso articolo 34, risulta idoneo a garantire la copertura degli oneri istruttori; in ogni caso, l'eventuale incremento delle tariffe appare sostenibile dagli enti appaltanti e dagli appaltatori;
il Comitato della vigilanza sull'uso delle risorse idriche, di cui all'articolo 2, comma 15, capoverso articolo 161, svolgerà le proprie funzioni nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente e quindi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
dall'attuazione dell'articolo 2, comma 21, capoverso 184, relativo ai rifiuti dei cosiddetti «sistemi di arma», non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
dal ripristino delle competenze provinciali in materia di rifiuti e del tributo provinciale per le funzioni di tutela ambientale, di cui all'articolo 2, commi 27, da 32 a 39, e 44, capoversi articolo 197, 214, 215, 216 e 264, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
la composizione, i compiti e le funzioni dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti di cui all'articolo 2, comma 29-bis, capoverso articolo 206-bis, corrispondono a quelle già svolte dall'organismo soppresso dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e le risorse necessarie per il suo funzionamento sono quelle già previste e stanziate in bilancio nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
con riferimento all'articolo 2, commi 30-31, capoverso articolo 212, commi 5 e 13, è confermato l'effetto di contenimento degli oneri degli organi collegiali conseguito con tali disposizioni, in applicazione dell'articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006;
con riferimento all'articolo 2, comma 43-bis, capoverso articolo 252-bis, gli enti territoriali dispongono, nei propri bilanci,


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di apposite risorse da destinare ad interventi di bonifica ed attività correlate, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili del danno ambientale;
gli elementi a disposizione consentono di escludere che dall'attuazione della disciplina recata dallo schema di decreto legislativo possano derivare effetti negativi sulle dimensioni complessive degli interventi realizzati in materia ambientale, con particolare riferimento agli investimenti posti in essere da pubbliche amministrazioni, e conseguentemente effetti recessivi sulle grandezze dell'economia, posto che le variabili che incidono sul volume di tali interventi sono numerose e non direttamente riconducibili al dettato della normativa su cui interviene il provvedimento;
stante la valenza e la portata delle modifiche alla vigente disciplina prospettate dal provvedimento, risulta, peraltro, opportuno individuare le modalità per apprezzarne le eventuali ricadute, sulla base delle risultanze che emergeranno in sede attuativa, anche sotto il profilo della tempistica relativa alla realizzazione di interventi e opere pubbliche in materia ambientale;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi in ordine alle conseguenze di carattere finanziario:
all'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 35, comma 4, sostituire le parole: «senza oneri aggiuntivi a carico dei bilanci regionali» con le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
all'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 35, comma 6, sostituire le parole: «senza aggravio per la finanza pubblica» con le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».