XIV Commissione - Mercoledì 24 ottobre 2007


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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo concernente ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (Atto n. 168).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo concernente ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;
ricordato che il 23 giugno 2005 la Commissione ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia ritenendo che la normativa nazionale di recepimento violi la direttiva 75/442/CEE sui rifiuti, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE; in particolare, l'articolo 14 del decreto-legge n. 138 del 2002 (convertito in legge n. 178 del 2002) appare in contrasto con gli obblighi derivanti dall'articolo 1(a) della direttiva citata, poiché prevede che siano esclusi dall'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 22 del 1997 (che ha recepito la direttiva 75/442/CEE come modificata) sostanze o oggetti destinati alle operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti non esplicitamente elencate agli allegati B e C del decreto legislativo n. 22 del 1997, e beni, sostanze o materiali residuali di produzione o di consumo;
rilevato che la Commissione è del parere che ciò costituisca un'indebita restrizione della nozione di rifiuto e, quindi, dell'ambito di applicazione della normativa italiana sulla gestione dei rifiuti e si ponga in contrasto con le disposizioni della direttiva che non possono essere derogate da una norma di diritto interno;
considerato che l'articolo 14 del decreto-legge n. 138 del 2002 è stato abrogato dall'articolo 264 del decreto legislativo n. 152 del 2006,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
1) con riferimento all'articolo 3-sexies della Parte Prima bis, che riconosce il diritto di accesso alle informazioni relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale e il diritto di partecipare ai procedimenti in cui sono coinvolti interessi ambientali, escludendo esplicitamente la necessità della dimostrazione di un interesse giuridicamente rilevante, valuti il Governo tale esclusione con specifico riferimento al profilo della partecipazione ai procedimenti in cui sono coinvolti interessi ambientali, dal momento che la normativa comunitaria in materia prevede la titolarità del diritto in capo al «pubblico interessato»;
2) con riferimento all'articolo 6, comma 3, della Parte seconda, che prevede in via generale la sottoposizione a valutazione ambientale strategica (VAS) dei piani e dei programmi, di cui al comma 2, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e delle modifiche anche minori dei piani e programmi, di cui al comma 2, si consideri che l'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2001/42/CE esplicitamente dispone che per tali piani e programmi, la valutazione ambientale è necessaria, solo se gli Stati membri determinano


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che essi possono avere effetti significativi sull'ambiente; si consideri, pertanto, che quest'ultima disposizione dovrebbe essere coordinata con l'articolo 12, comma 1, che espressamente prevede la verifica di assoggettabilità per i piani e i programmi di cui all'articolo 6, comma 3, al fine di valutare gli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;
3) con riferimento all'articolo 6, comma 7, lettere b) e c), che sottopone a valutazione di impatto ambientale (VIA) i progetti elencati nell'allegato II, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni e le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II, si consideri che, per tali categorie progettuali, l'articolo 4 della direttiva 85/337/CEE prevede l'assoggettamento a VIA da parte degli Stati membri, a seguito di un esame caso per caso o in relazione alle soglie o criteri fissati dagli Stati stessi e che, pertanto, occorre procedere ad un coordinamento con l'articolo 20, che sottopone tali categorie progettuali alla procedura di VIA soltanto a seguito del provvedimento di assoggettabilità;
4) valuti il Governo se il decreto legislativo n. 152 del 2006, delineando una nozione di rifiuto comunque restrittiva, dal momento che introduce all'articolo 183 i concetti di «sottoprodotto» e di «materia prima seconda» e li esclude dal regime giuridico del rifiuto, sia conforme alla normativa comunitaria.


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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (Atto n. 169).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (atto del Governo n. 169);
tenuto conto del fatto che la sicurezza stradale riguarda l'insieme dei soggetti e la qualità dei mezzi presenti sulle strade;
rilevato che, mentre all'articolo 1 della direttiva, tra le finalità della relativa disciplina, figura anche quella di «ravvicinare maggiormente le condizioni di concorrenza», lo schema in esame, all'articolo 1, non fa alcun riferimento a tale ulteriore finalità;
considerato che l'articolo 4, comma 2, dello schema in esame, dando attuazione a quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva, prevede che la contrattazione collettiva, in presenza di ragioni tecniche nonché di esigenze riguardanti l'organizzazione del lavoro, possa stabilire - nel rispetto dei principi generali della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori - una durata massima e media dell'orario di lavoro diversa da quella prescritta dal comma 1 del medesimo articolo 4;
rilevato altresì che lo schema in esame sembra discostarsi dalla disciplina della direttiva 2002/15/CE nella parte in cui esso non reca una disposizione che recepisca il paragrafo 2 dell'articolo 8 della stessa direttiva, ai sensi del quale la deroga alle prescrizioni in materia di durata media e massima della settimana lavorativa non può in nessun caso estendere oltre i sei mesi il periodo di riferimento per calcolare la settimana lavorativa media di quarantotto ore al massimo,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
con riferimento all'articolo 3, valuti il Governo l'opportunità di introdurre una definizione esplicita di orario di lavoro per gli autotrasportatori autonomi, così come previsto invece nell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) , n. 2, della direttiva 2002/15/CE, laddove si precisa che per tali soggetti si fa riferimento al «periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale l'autotrasportatore autonomo è sul posto di lavoro, a disposizione del cliente ed


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esercita le sue funzioni o attività, ad eccezione delle mansioni amministrative generali non direttamente legate al trasporto specifico in corso»;

individui il Governo una formulazione tale da assicurare il completo adeguamento della disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, dello schema di decreto a quanto previsto dalla direttiva 2002/15/CE;
valuti il Governo, all'articolo 6 dello schema, l'opportunità di introdurre un esplicito riferimento ai tirocinanti, così come previsto dall'articolo 6 della direttiva 2002/15/CEE.


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ALLEGATO 3

Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione del mercato vitivinicolo e recante modifica di alcuni regolamenti COM(2007)372 def.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
esaminata la proposta di regolamento recante riforma del settore vitivinicolo (COM(2007)372);
condivisi gli obiettivi indicati dalla Commissione europea in ordine all'esigenza di garantire una decisa riforma al settore, in maniera da soddisfare le aspettative degli agricoltori europei;
sottolineata in particolare la necessità di valorizzare e tutelare il ruolo del settore vitivinicolo italiano, quale espressione della tipicità, della cultura e dei prodotti del nostro territorio;
tenuto conto degli esiti della riunione del 17 ottobre 2007 delle Commissioni riunite XIII e XIV della Camera, con l'audizione degli europarlamentari italiani della Commissione Agricoltura;
condivisa l'esigenza:
di eliminare la possibilità di arricchimento con saccarosio;
di mantenere l'obbligo di consegna alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione (fecce e vinacce);
di sopprimere le disposizioni che prevedono il trasferimento di una quota consistente di risorse finanziarie comunitarie dalle misure specifiche per il comparto vitivinicolo agli interventi compresi nella programmazione dello sviluppo rurale, in modo che tali risorse siano destinate al finanziamento della distillazione dei sottoprodotti e all'incremento delle dotazioni spettanti alle enveloppes nazionali;
con riferimento alla disciplina delle denominazioni proposta dalla Commissione europea, di prevedere che, ai fini del riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, sia richiesto non soltanto che dalla zona di denominazione o di indicazione provengano le uve da cui il vino è ottenuto, ma anche che in tale zona siano effettuati la produzione, la trasformazione, l'elaborazione, l'affinamento e l'imbottigliamento del vino medesimo;
con riferimento all'etichettatura, di eliminare la possibilità di indicare anche nell'etichetta dei vini da tavola il vitigno e l'annata;
di prevedere, nell'ambito dei programmi di sostegno nazionali, misure di promozione rivolte non soltanto ai paesi terzi, ma anche al mercato comunitario;
di stabilire che le misure di promozione relative al mercato comunitario sono costituite anche da interventi di educazione e informazione al consumo di vino responsabile;
di riservare le misure di promozione destinate ai paesi terzi ai vini a


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denominazione di origine e ai vini a indicazione geografica;
di ampliare le tipologie di misure, diverse dagli interventi per la promozione, che possono essere previste nell'ambito dei programmi di sostegno nazionali;
di richiedere che, in caso di annate caratterizzate da condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli, la facoltà di aumentare di un ulteriore punto percentuale il volume alcolico, prevista per le zone viticole A e B, sia estesa anche alla zona C;
per quanto concerne le pratiche enologiche, di sostenere il mantenimento in capo al Consiglio dell'Unione europea della competenza ad autorizzarle e l'applicazione anche ai vini destinati alle esportazioni delle pratiche enologiche e delle restrizioni autorizzate in virtù del diritto comunitario;
di richiedere che il ricorso a pratiche enologiche non tradizionali sia indicato in modo chiaro in etichetta;
riguardo alla disciplina delle denominazioni, di sollecitare, anche in sede di normativa di attuazione, una differenziazione dei contenuti dei disciplinari relativi ai vini a denominazione di origine rispetto ai contenuti dei disciplinari dei vini a indicazione geografica;
di garantire la prevalenza del riconoscimento e della protezione delle denominazioni rispetto a quella dei marchi commerciali, eliminando la disposizione che esclude la protezione di una denominazione di origine e di una indicazione geografica per effetto della notorietà di un marchio commerciale, prevedendo che non si può procedere alla registrazione di un marchio dopo che la domanda di protezione di una analoga denominazione o indicazione sia già stata presentata allo Stato membro (anziché alla Commissione europea), escludendo la possibilità di continuare a utilizzare e rinnovare marchi che sfruttino la notorietà di denominazioni o indicazioni protette o che comunque producano effetti ingannevoli rispetto a queste;
di tutelare le denominazioni di vini preesistenti;
a fini di tutela della qualità dei vini europei e di piena informazione del consumatore, di prevedere espressamente, in modo analogo a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1493/1999, oltre al divieto di tagliare un vino originario di un paese terzo con un vino della Comunità e di tagliare, nel territorio della Comunità, vini originari di paesi terzi, anche il divieto di vinificare mosti provenienti da paesi extracomunitari;
di evitare di fissare al 31 dicembre 2013 la data di scadenza del regime di controllo degli impianti e, di conseguenza, di applicare dal 2014 una liberalizzazione completa e subitanea;
di introdurre a partire da tale anno misure di passaggio graduale alla liberalizzazione, quali la previsione della libera circolazione dei diritti di impianto all'interno della Comunità e della facoltà per i detentori di diritti di impianto di aumentare le superfici vitate di una limitata quota percentuale per i primi cinque anni;
di prevedere, anche dopo il 2013, l'esclusione dalla liberalizzazione degli impianti delle aree delimitate dai disciplinari dei vini a denominazione di origine e a indicazione geografica;
relativamente al regime di estirpazione sovvenzionata, di sostenere una ulteriore limitazione della superficie complessiva alla quale dovrebbe applicarsi e della durata (non oltre la campagna viticola 2010/2011);
di eliminare le limitazioni quantitative alla facoltà per gli Stati membri di escludere l'ammissibilità all'estirpazione per ragioni di carattere socio-culturale o di tutela dell'ambiente e del territorio;


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di prospettare la possibilità di ripartire tra gli Stati membri, in proporzione alla rispettiva superficie vitata totale, le risorse che, sulla base della proposta della Commissione europea, sono destinate al regime di estirpazione e attribuire ai singoli Stati la facoltà di prevedere, in alternativa al regime di estirpazione, l'attribuzione di un premio ai produttori connesso ad un basso livello di rese per ettaro,
esprime

PARERE FAVOREVOLE


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ALLEGATO 4

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2006. C. 3169 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2007. C. 3170 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 3169, approvato dal Senato, recante «Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2006»,
delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

esaminato, altresì, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 3170, approvato dal Senato, recante «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2007» e la Tabella n. 2: «Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007», limitatamente alle parti di competenza;
delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE