Comitato per la legislazione - Resoconto di mercoledì 24 ottobre 2007


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Mercoledì 24 ottobre 2007. - Presidenza del presidente Gaspare GIUDICE. - Interviene il sottosegretario per le comunicazioni Giorgio Calò.

La seduta comincia alle 14.

Comunicazioni del Presidente.

Gaspare GIUDICE, presidente, prima di dar corso all'esame del provvedimento iscritto all'ordine del giorno del Comitato, rinnova l'invito ai colleghi a partecipare alla presentazione del Rapporto sullo stato della legislazione. Ricorda che l'iniziativa, promossa come ogni anno dal Comitato per la legislazione e dalla Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sarà ospitata dall'Assemblea regionale siciliana, e avrà luogo a Palermo, il prossimo 29 e 30 ottobre.
Analogamente a quanto avvenuto negli anni passati, alle due sessioni di lavoro parteciperanno rappresentanti del Parlamento nazionale e delle istituzioni locali, nonché autorevoli esponenti del mondo accademico. È naturalmente previsto un apposito spazio di intervento per i componenti del Comitato per la legislazione.

Il Comitato prende atto.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

Disposizioni per la disciplina del settore televisivo nella fase di transizione alla tecnologia digitale.
(N.T. C. 1825 Governo).
(Parere alle Commissioni riunite VII e IX).

(Esame e conclusione - Parere con condizioni e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Salvatore RAITI, relatore, sottolinea la rilevanza della materia che costituisce oggetto del disegno di legge in esame, sia per le questioni di merito sottese alla disciplina del settore televisivo sia per la peculiare complessità del vigente quadro normativo, sostanzialmente definito in tempi relativamente recenti dal testo unico della radiotelevisione n. 177 del 2005 e dalla legge n. 112 del 2004. Nell'illustrare i principali contenuti della nuova disciplina, rileva pertanto l'esigenza di procedere ad un complessivo coordinamento con i richiamati provvedimenti, al fine di evitare un'ulteriore stratificazione normativa in un settore dell'ordinamento di estrema importanza.


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Evidenzia, inoltre, di aver inserito nella sua proposta di parere un'indicazione specifica volta a scongiurare che alcuni contenuti del testo possano sovrapporsi ad analoghe disposizioni già presenti nel recente decreto-legge n. 159 del 2007 e nel disegno di legge finanziaria per il 2008, attualmente all'esame del Senato.
Ulteriori rilievi concernono invece la formulazione di specifiche disposizioni che andrebbe, ove possibile, perfezionata. Tra queste, meritano un cenno le due disposizioni che recano deleghe legislative, in quanto per entrambe le deleghe si fissano termini di esercizio che risultano particolarmente ristretti; peraltro, una delle disposizioni di delega autorizza il Governo ad adottare decreti legislativi a carattere integrativo e correttivo senza precisare che anche per essi operano i medesimi principi e criteri direttivi della delega principale.
Formula, quindi, la seguente proposta di parere:
«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 1825 nel nuovo testo trasmesso dalle Commissioni competenti e rilevato che:
esso reca due deleghe legislative in materia di acquisto e vendita dei diritti sulle opere audiovisive e cinematografiche europee (articolo 5) e per la definizione delle modalità attraverso cui rilevare indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione (articolo 7) i cui termini di esercizio, rispettivamente di tre mesi e di sei mesi, appaiono piuttosto ristretti;
nell'intervenire in un settore dell'ordinamento già caratterizzato dalla presenza di una pluralità di fonti normative stratificate nel tempo, si introducono disposizioni concernenti la fase di transizione delle trasmissioni televisive dalla tecnologia analogica alla tecnologia digitale senza procedere ad una complessiva novellazione dell'attuale disciplina principalmente contenuta nel testo unico della radiotelevisione (decreto legislativo n. 177 del 2005) e nella legge n. 112 del 2004; tale modalità di produzione normativa non appare conforme alle esigenze di semplificazione e di riordino della normativa vigente, a ciò contribuendo anche la potenziale sovrapposizione di alcune disposizioni con gli articoli 39 e 40 del disegno di legge finanziaria per il 2008 (A.S. 1817), nonché con le disposizioni dell'articolo 16 del decreto-legge n. 159 del 2007, emanato lo scorso 1o ottobre ed attualmente in corso di conversione al Senato (A. S. 1819);
reca, all'articolo 3, comma 15, un richiamo normativo generico alle «norme di par condicio per le emittenti locali», ed al comma 13 del medesimo articolo una formula abrogativa indeterminata (che andrebbe sostituita specificando le disposizioni che si intendono abrogare), nonché espressioni il cui significato tecnico potrebbe essere reso con locuzioni di uso comune, (ad esempio, l'espressione «risorse frequenziali» potrebbe essere sostituita con la formula «frequenze disponibili; nella frase «le porzioni di frequenze libere (...) possono essere utilizzate, su base non interferenziale» potrebbe essere utilizzata la locuzione «senza creare interferenze del segnale»);
la tecnica della novellazione - agli articoli 2, comma 5; 10, comma 1, lettere a), b), g) ed h), ed ai commi 3 e 8 - non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;
è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);
non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);


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ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni,
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
si proceda a coordinare i contenuti del provvedimento con quanto statuito nell'articolo 16 del decreto legge n. 159 del 2007, in corso di conversione al Senato, i cui commi 1, 2 e 3 recano disposizioni di tenore analogo (ma non coincidenti) a quelle presenti nell'articolo 4 del disegno di legge in esame; inoltre, il comma 4 del citato articolo 16 sposta dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2012 il termine finale della fase di transizione del sistema televisivo dalla tecnologia analogica alla tecnologia digitale (cosiddetto «switch off»), che agli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge in esame è invece individuato nel 30 novembre 2012;
all'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, si proceda a specificare che eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi sono adottati con l'osservanza dei medesimi principi e criteri direttivi della delega principale.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 2, commi 1, 2, e 3 - concernenti i casi di posizione dominante nel settore televisivo - nonché all'articolo 3, comma 9 - relativo all'ambito di applicazione del cosiddetto trading delle frequenze - dovrebbe valutarsi l'opportunità di procedere alla riformulazione delle disposizioni in termini di novella al citato testo unico della radiotelevisione (ed in particolare agli articoli 43 e 27, comma 3), provvedendo altresì alla contestuale abrogazione delle disposizioni contenute in altre fonti normative, ove esse siano ormai confluite nel medesimo testo unico (si segnala, a titolo esemplificativo, che il citato articolo 27, comma 3, del testo unico ha un contenuto pressoché identico all'articolo 23, comma 3, della legge n. 112 del 2004);
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
all'articolo 2, comma 2 - ove si definiscono le procedure di accertamento svolte dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, prevedendo un obbligo di consultazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato - dovrebbe valutarsi l'opportunità di prevedere analoga procedura anche in sede di prima applicazione di tale disciplina;
all'articolo 9 - la cui rubrica esplicita l'intenzione di introduce una disciplina di «tutela degli utenti» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire la portata normativa della previsione secondo cui «le tecnologie di trasmissione radiotelevisiva digitale devono essere utilizzate al fine di garantire i medesimi diritti e le medesime capacità degli utenti del servizio rispetto alle tecnologie di trasmissione analogica, "in particolare con riferimento alla fruizione dei contenuti in luoghi, tempi e apparecchiature scelti dall'utente stesso"»;
dovrebbe infine valutarsi l'opportunità di integrare il titolo nonché la rubrica dell'articolo 7 con un espresso riferimento alla presenza di disposizioni di delega, in ossequio al paragrafo 1 della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi.»

Antonio Giuseppe Maria VERRO rileva come il provvedimento intervenga indubbiamente in una materia complessa e delicata, nella quale occorre che gli organi parlamentari pongano la massima attenzione nel conferire deleghe legislative. In tal senso auspica che, nel percorso successivo di attuazione della delega, le Commissioni competenti coinvolgano il Comitato per la legislazione nella fase di esame degli schemi di decreti legislativi, riservandosi di promuovere in prima persona la richiesta da parte del quorum richiesto a


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tal fine dall'articolo 96-ter del Regolamento.
In merito alle disposizioni di delega, ritiene fondata la perplessità espressa dal relatore sui tempi eccessivamente limitati fissati per l'esercizio della delega e segnatamente su quella di cui all'articolo 5. Invita quindi il Comitato a riflettere se nel parere possa essere inserita una specifica valutazione circa la necessità che le norme di delega prevedano termini di esercizio che possano essere realisticamente rispettati. Pur essendo ovviamente auspicabile che siano sempre stabiliti termini brevi, sarebbe invece disdicevole stabilire limiti temporali inevitabilmente destinati ad essere prorogati o disattesi.

Gaspare GIUDICE, presidente, nell'esprimere apprezzamento per la puntuale e rigorosa proposta di parere formulata dal relatore, osserva che una riflessione sui termini fissati nel provvedimento è probabilmente destinata ad essere sviluppata nel prosieguo dell'esame nelle Commissioni di merito. Ne costituisce un segnale la circostanza che l'articolo 16 del decreto legge n. 159 del 2007, citato dal relatore in quanto si sovrappone a disposizioni del testo in esame, già reca scadenze temporali più ampie di quelle previste dal testo trasmesso dalle Commissioni. Al riguardo, invita il rappresentante del Governo a garantire il necessario raccordo tra i contenuti del disegno di legge con quanto verrà definito, al Senato, in sede di conversione del citato decreto legge e della medesima legge finanziaria per il 2008.

Pierfrancesco Emilio Romano GAMBA si associa alle considerazioni svolte dal collega Verro, convenendo in particolare sull'esigenza che il Comitato si esprima anche sugli schemi di decreto legislativo, analogamente a quanto avvenuto anche nel corso dell'ultima seduta dedicata all'esame di uno schema di decreto concernente la delega in materia ambientale. Ritiene, peraltro, che sarebbe utile agire nelle sedi opportune per addivenire ad una previsione di tali pareri in via sistematica. A suo avviso, ciò risponderebbe ad un'aspettativa riguardo allo spettro di azione del Comitato che più volte è stata palesata anche in occasione di recenti discussioni dell'Assemblea, soprattutto con riferimento a provvedimenti di particolare complessità e delicatezza o che costituiscano il presupposto per l'adozione di ulteriori atti, con i quali vengono inevitabilmente a riconnettersi.
Inoltre, il rafforzamento del ruolo del Comitato per la legislazione sulle modalità di esercizio delle deleghe legislative - in particolare quando queste si presentino di particolare ampiezza - si inserirebbe, peraltro, nel solco di un complesso di riflessioni in merito ad una revisione dell'istituto della delega legislativa, emerse durante il dibattito sulle riforme costituzionali attualmente in corso alla Camera. In tale sede, infatti, è stata prospettata l'esigenza di rafforzare le forme di interazione parlamentare; in questo senso, ricorda anche una proposta dell'onorevole Russo volta ad attribuire efficacia vincolante ai pareri resi dalle Commissioni parlamentari sugli schemi di decreto legislativo presentati dal Governo.

Roberto ZACCARIA, nel manifestare la disponibilità a valutare le proposte dirette ad un rafforzamento delle forma di controllo parlamentare e segnatamente quelle relative al ruolo del Comitato, invita a tener conto dell'esigenza, altrettanto pressante, di assicurare che esso sia massimamente efficace e non costituisca invece un fattore di mera complicazione del processo di produzione legislativa.
Nel caso di specie, rileva che il termine fissato per l'esercizio delle due deleghe contenute nel provvedimento, pur breve, risulta congruo in rapporto al momento in cui il testo è stato adottato dal Governo. Ricorda infatti come il provvedimento, in ragione della delicatezza della materia e dell'interesse enorme che ruota intorno alla disciplina del settore televisivo, ha avuto un iter piuttosto lento, e ciò induce a ritenere che sia decorso un significativo lasso di tempo dal momento in cui appare prevedibile che l'Esecutivo abbia iniziato a


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predisporre le norme attuative, fermo restando che un ampliamento dei termini potrebbe essere proposto dallo stesso Governo.
Con riguardo, poi, alla proposta di estendere le competenze del Comitato per la legislazione agli schemi di atti normativi del Governo, osserva che il Regolamento già consente tale possibilità mediante un meccanismo, fondato sull'iniziativa di un certo numero di deputati della Commissione di merito, che presenta caratteristiche di elasticità, a suo giudizio, meritevoli di essere preservate e il cui irrigidimento potrebbe produrre effetti controproducenti.

Il Sottosegretario Giorgio CALÒ, nel ringraziare il relatore ed i membri del Comitato per l'attenzione riservata al provvedimento, dichiara che la pronuncia del Comitato, che ad una prima valutazione appare condivisibile, costituirà oggetto di un'approfondita valutazione anche di carattere tecnico da parte del Governo, ai fini della valutazione circa il recepimento delle indicazioni in esso contenute.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.30.