V Commissione - Resoconto di giovedì 25 ottobre 2007


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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 25 ottobre 2007. - Presidenza del presidente Massimo VANNUCCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Antonangelo Casula.

La seduta comincia alle 9.45.

Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici.
Nuovo testo C. 73 e abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio - Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978).

Dante D'ELPIDIO (Pop-Udeur), relatore, illustra il contenuto del provvedimento, il quale reca modifiche alla disciplina dell'assicurazione contro gli infortuni domestici. Soffermandosi sui profili finanziari, ritiene necessario acquisire i dati e i parametri alla base della quantificazione al fine di verificare la congruità della copertura. In particolare, con riferimento all'articolo 1, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se gli obblighi stabiliti dall'articolo 1 a carico delle regioni possano essere assolti sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. Ritiene, inoltre, opportuno un chiarimento sugli eventuali effetti finanziari dell'articolo 2 circa l'estensione, a coloro che hanno subito infortuni domestici, delle cure ambulatoriali e delle prestazioni medico-legali da parte dell'INAIL che, a legislazione vigente, sono garantite ai lavoratori assicurati. Ricorda poi che l'articolo 5 prevede che agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in euro 1.562.500 per l'anno 2007 e in euro 3.125.000 annui a decorrere dal 2008, si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2007, l'accantonamento relativo al medesimo ministero e, a decorrere dall'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale. Il secondo comma dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle disposizioni della presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni e che gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, siamo trasmessi tempestivamente alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative. In proposito, rileva che la norma non individua le singole disposizioni onerose del provvedimento, così come richiesto dalla vigente disciplina contabile, ma si limita a stimare gli oneri complessivi derivanti dal provvedimento. Fa presente che gli accantonamenti dei Fondi speciali dei quali si prevede l'utilizzo recano le necessarie disponibilità, anche alla luce di quanto disposto dalla tabella A allegata al disegno di legge finanziaria per il 2008 (A.S. 1817). Osserva inoltre che il riferimento ai fondi speciali relativi al triennio 2007-2009 appare corretto e non richiede un aggiornamento nel presupposto che il provvedimento venga definitivamente approvato entro il 31 dicembre 2007.

Il sottosegretario Antonangelo CASULA rileva che, poiché dal provvedimento derivano oneri a carico della finanza pubblica, ritiene necessaria la produzione di una specifica relazione tecnica, volta a dimostrare la congruità della quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento. Rileva che tale esigenza si manifesta in particolare per quanto concerne l'articolo 1, che prevede, tra l'altro, che le regioni e le province autonome siano tenute ad elaborare programmi formativi e informativi in relazione agli infortuni degli


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ambienti di civile abitazione; l'articolo 2, che prevede, tra l'altro, l'elevazione, da 65 a 70 anni, dell'età massima per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici, la diminuzione, dal 27 al 25 per cento, della percentuale minima di inabilità permanente al lavoro ai fini dell'indennizzabilità dell'infortunio e l'erogazione da parte dell'INAIL alle vittime di infortuni domestici, congiuntamente alle prestazioni medico-legali, delle prime cure ambulatoriali previste per gli infortunati sul lavoro dall'articolo 12, comma 2, della legge n. 67 del 1988; l'articolo 3, che prevede l'elevazione dei limiti massimi di reddito, sia personale che del nucleo familiare, per i soggetti il cui premio è posto a carico dello Stato; l'articolo 4, che, in combinato disposto con l'articolo 2, attribuisce ulteriori, rilevanti competenze al comitato amministratore del Fondo autonomo speciale per l'assicurazione contro gli infortuni domestici. Rileva peraltro che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia non presenta disponibilità da destinare alla copertura del provvedimento.

Federica ROSSI GASPARRINI (Pop-Udeur) segnala che la quantificazione degli oneri del provvedimento è stata predisposta sulla base di dati del 2004. Nel rilevare l'importanza del provvedimento, di cui è una delle promotrici, conviene pertanto sull'opportunità di un aggiornamento della quantificazione, coinvolgendo il Ministero del lavoro ed il Ministero dell'economia. Segnala poi, in risposta ai rilievi del relatore, che l'articolo 1 intende adeguare la disciplina della materia alla riforma del Titolo V della Costituzione.

Dante D'ELPIDIO (Pop-Udeur), relatore, alla luce delle valutazioni del rappresentante del Governo, ritiene opportuno che il Comitato richieda la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento.

Massimo VANNUCCI, presidente, segnala che in base agli accertamenti compiuti risultano per il Comitato, a differenza di quanto risulta dalle indicazioni del Ministero dell'economia, disponibilità da destinare alla copertura dell'onere indicato dall'articolo 5. Nel condividere comunque la necessità di procedere ai necessari approfondimenti sulla quantificazione degli oneri del provvedimento, pone in votazione la richiesta di predisporre la relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il Comitato delibera quindi di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti a Genova in occasione del vertice dei Paesi del G8 del luglio 2001.
Nuovo testo doc. XXII n. 5 e abb.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione - Nulla osta).

Massimo VANNUCCI, presidente e relatore, avverte che la Commissione Affari costituzionali ha trasmesso il testo della proposta di istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende relative ai fatti accaduti a Genova nel luglio 2001 in occasione del vertice G8 e delle manifestazioni del Genoa Social Forum. Con riferimento ai profili di interesse della Commissione bilancio, segnala che l'articolo 5, comma 5, prevede che le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. L'inserimento di un limite massimo di spesa merita senza dubbio una valutazione positiva in quanto appare diretto ad introdurre un elemento di cautela nella conduzione finanziaria delle Commissioni, pienamente riconducibile a quell'obiettivo di contenimento delle spese cui deve ispirarsi una sana e prudente gestione della finanza pubblica. Tale previsione risulta coerente con la prassi più recente adottata nella presente legislatura, ricordando in


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proposito la legge n. 271 del 2006 istitutiva della Commissione bicamerale sul ciclo dei rifiuti e la legge n. 277 del 2006 istitutiva della Commissione bicamerale antimafia.

Il sottosegretario Antonangelo CASULA si rimette alla Commissione, non ravvisando nel provvedimento alcun effetto per la finanza pubblica.

Gaspare GIUDICE (FI) ritiene che il Comitato non possa rivendicare alcuna competenza sulla proposta di istituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare, in quanto gli oneri derivanti dal suo funzionamento sono posti a carico del bilancio interno delle Camere. Invita pertanto il presidente a non procedere nell'esame.

Antonio BORGHESI (IdV) si associa alle considerazioni del collega Giudice; dichiara inoltre di non condividere nel merito la proposta sottoposta all'esame del Comitato.

Guido CROSETTO (FI) rileva che le considerazioni del collega Giudice attengono non solo ad aspetti formali, ma anche sostanziali. Se infatti il Comitato risulta competente a valutare le proposte di istituzione di commissioni parlamentari d'inchiesta, allora lo stesso deve poter procedere ad una verifica della congruità delle risorse presenti nel bilancio interno della Camera a far fronte agli oneri derivanti dall'istituzione della Commissione.

Massimo VANNUCCI, presidente e relatore, segnala che la Commissione bilancio ha già proceduto all'esame del progetto di legge C. 17, relativo all'istituzione della Commissione parlamentare sul ciclo dei rifiuti e del progetto di legge C. 40, relativo all'istituzione della Commissione parlamentare antimafia, in entrambi i casi nella seduta del 14 giugno 2006, nonché della proposta di inchiesta parlamentare Doc. XXII n. 8, relativa all'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario nella seduta del 24 luglio 2007. Rileva pertanto che la prassi più recente va nel senso di procedere all'espressione del parere quando nelle proposte di istituzione di commissioni parlamentari di inchiesta vengano individuati dei limiti alle spese che tali Commissioni possono svolgere, in quanto una simile previsione rientra in un più generale indirizzo di politica economica volto al contenimento della spesa pubblica, la cui valutazione rientra nelle competenze della Commissione. Osserva infine che il parere che il Comitato si accinge ad esprimere ha per oggetto le verifiche degli eventuali riflessi del provvedimento sulla finanza pubblica, e non sul bilancio interno della Camera. Pertanto, anche alla luce delle considerazioni del rappresentante del Governo, che ha escluso effetti per la finanza pubblica derivanti dal provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

«Il Comitato permanente per i pareri,
rilevato che il Documento stabilisce nel limite massimo di 50.000 euro le spese del funzionamento della Commissione, che sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati,
esprime

NULLA OSTA».

Massimo GARAVAGLIA (LNP), intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia il voto contrario sulla proposta di parere, dal momento che la spesa prevista dal provvedimento riguarda un'iniziativa strumentale di carattere meramente politico, priva di qualsiasi utilità.

Antonio BORGHESI (IdV) annuncia di non partecipare al voto.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 10.10.


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SEDE REFERENTE

Giovedì 25 ottobre 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Antonangelo Casula.

La seduta comincia alle 10.10.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'anno finanziario 2006.
C. 3169 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2007.
C. 3170 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame congiunto e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Lino DUILIO, presidente, dichiara concluso l'esame preliminare congiunto dei disegni di legge recanti rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2006 e disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2007 e avverte che si procederà dapprima all'esame del disegno di legge di rendiconto, per poi passare all'esame del disegno di legge di assestamento.
Con riferimento al disegno di legge recante il rendiconto generale dello Stato per l'anno 2006, non essendo stati presentati emendamenti e non essendo state avanzate richieste di intervento per dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di conferire al relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge recante rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2006.

La Commissione passa quindi all'esame degli articoli del disegno di legge di assestamento.

Lino DUILIO, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti riferiti alle tabelle (vedi allegato 1). Ricorda che devono ritenersi inammissibili gli emendamenti che prevedono variazioni, in aumento o in diminuzione, degli stanziamenti di unità previsionali di base il cui importo è interamente determinato da fattori legislativi o è qualificato come spesa obbligatoria. A tal fine si fa riferimento a quanto indicato nell'Allegato n. 2 «Spese vincolate» delle tabelle concernenti i singoli stati di previsione, colonna «fattori legislativi» e «spese obbligatorie». Sono invece ammissibili gli emendamenti che modifichino gli importi di unità previsionali relative a spese obbligatorie, purché si riferiscano a parti della spesa che non risulti vincolata in base ai criteri indicati in precedenza.
Alla luce dei criteri indicati, sono inammissibili gli emendamenti in quanto prevedono un aumento delle somme iscritte, sia in competenza che in cassa, su unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale, del Ministero dello sviluppo economico, che risulta interamente determinato da fattore legislativo.
Risultano, quindi, parzialmente inammissibili i seguenti emendamenti:
Tab. 2.1 Garavaglia, per la parte in cui incrementa lo stanziamento relativo all'unità previsionale di base 4.1.2.2 Protezione e assistenza sociale, che risulta interamente determinato nel suo ammontare dall'articolo 1, comma 1264, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007);
Tab. 3.2 Garavaglia, per la parte in cui incrementa lo stanziamento relativo all'unità previsionale di base 3.1.2.13 Lotta


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alla contraffazione, che risulta interamente determinato da fattore legislativo;
Tab. 5.2, Tab. 5.3, Tab. 5.4, Tab. 6.3 Garavaglia, per la parte in cui incrementano lo stanziamento relativo all'unità previsionale di base 4.1.2.8 Fondo per l'infanzia e l'adolescenza, che risulta interamente determinato dall'articolo 1, comma 1258, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007);
Tab. 15.2 Garavaglia per la parte in cui incrementa lo stanziamento relativo all'unità previsionale di base 2.1.2.17 Assistenza sanitaria italiani all'estero, che risulta interamente determinato da fattore legislativo.

Risultano infine inammissibili gli emendamenti Tab. 2.8, Tab. 2.9, Tab. 2.12 e Tab. 2.13 Garavaglia in quanto prevedono l'incremento di unità previsionali di base di parte corrente mediante l'utilizzo, totalmente o in parte, con finalità di copertura, di unità previsionali di base di conto capitale, determinando in tal modo una dequalificazione della spesa vietata dalla vigente disciplina contabile.
Risulta, infine, inammissibile l'emendamento Tab. 2.10 Garavaglia che prevede la riduzione delle risorse iscritte per competenza e cassa nella unità previsionale di base n. 3.1.2.6 del Ministero dell'economia e delle finanze che, tuttavia, presenta solo residui.
Risultano al contrario ammissibili le restanti proposte emendative.

Massimo GARAVAGLIA (LNP) esprime il proprio rammarico per il fatto che, a causa della fretta nella formulazione, sono stati dichiarati inammissibili gli emendamenti Tab. 2.12 e Tab. 2.13. che erano finalizzati a destinare maggiori risorse ad un settore fondamentale come quello della sicurezza.

Maino MARCHI (Ulivo), relatore, dichiara di esprimere parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il sottosegretario Antonangelo CASULA esprime parere conforme a quello del relatore.

Massimo GARAVAGLIA (LNP) dichiara di non insistere per la votazione dei singoli emendamenti.

Lino DUILIO, presidente, pone in votazione la proposta di conferire al relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2007, intendendosi respinti, ai fini dell'esame in Assemblea, tutti gli emendamenti presentati e dichiarati ammissibili. Propone altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente su ambedue i provvedimenti in titolo.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2007. La Commissione delibera di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Lino DUILIO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 10.25.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 25 ottobre 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Antonangelo Casula.

La seduta comincia alle 10.25.


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Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Atto n. 179.
(Rilievi alla I Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di regolamento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 ottobre 2007.

Antonio MISIANI (Ulivo), relatore, ricorda che nella seduta del 24 ottobre 2007 è iniziato l'esame dello schema di regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, in ordine al quale sono stati acquisiti, da parte del rappresentante del Governo, alcuni elementi di chiarimento in risposta a talune richieste formulate dalla Commissione circa la natura e la conseguibilità dei risparmi previsti in applicazione delle norme della legge finanziaria 2007. In particolare, il rappresentante del Ministero dell'economia ha sottolineato la decisione strategica del Governo di operare una riduzione delle sedi sul territorio al fine di riqualificare l'attività del Ministero e di favorire una gestione unitaria del personale. Il rappresentante del Governo ha inoltre confermato che la distinzione tra risparmi effettivi e risparmi potenziali - contenuta nella relazione tecnica - corrisponde ad un'esigenza di maggiore correttezza: pertanto solo i risparmi rilevati come effettivi saranno inseriti nel bilancio a legislazione vigente, mentre quelli definiti come «potenziali» saranno iscritti nel consuntivo dopo che ne sia stata accertata la sussistenza. Con riferimento ai predetti risparmi, rileva la necessità di approfondire un ulteriore profilo. L'articolo 1, comma 416, della legge n. 296 del 2006 ha previsto il conseguimento di risparmi di spesa (scontati ai fini dei saldi di fabbisogno e di indebitamento) non inferiori a 7 milioni di euro per il 2007, 14 milioni per il 2008 e 20 milioni per il 2009 correlati all'attuazione delle misure di riorganizzazione ministeriale contenute dai commi 404-415 e 425-429 (misure di razionalizzazione dei Ministeri, finalizzate al contenimento dei costi di funzionamento, e riorganizzazione delle articolazioni periferiche del Ministero dell'economia ). Dei predetti risparmi, è previsto che la quota di 5 milioni di euro per il 2007, 10 milioni per il 2008 e 15 milioni per il 2009 derivi dall'attuazione delle misure di ridefinizione delle articolazioni periferiche sia del Ministero dell'interno (comma 425) sia del Ministero dell'economia (commi 426-429). In proposito, rileva che il provvedimento di attuazione del comma 425, relativo alla riorganizzazione del Ministero dell'interno, non è stato ancora trasmesso al Parlamento e che lo schema di regolamento in esame dà conto di risparmi (qualificati come «effettivi»), derivanti dalla riorganizzazione delle strutture periferiche del Ministero dell'economia, pari a zero per il 2007, a euro 4.150.000 per il 2008, euro 8.300.000 a decorrere dal 2009. Rileva che, peraltro, non si conosce la relativa proiezione ai fini del fabbisogno e dell'indebitamento. Pertanto, ai fini del conseguimento dei risparmi complessivi indicati dalla legge finanziaria 2007, ritiene opportuno acquisire una quota ingente di tali economie dalla prevista riorganizzazione delle strutture periferiche del Ministero dell'interno, mediante l'apposito provvedimento non ancora presentato al Parlamento. Rileva che non risulta possibile procedere ad un esame contestuale delle misure di attuazione delle norme contenute nella legge finanziaria 2007 e finalizzate alla riorganizzazione delle strutture periferiche dei Ministeri dell'economia e dell'interno, andrebbe acquisito un chiarimento da parte del Governo circa all'effettiva possibilità che i risparmi previsti dalla legge finanziaria siano conseguiti integralmente.

Il sottosegretario Antonangelo CASULA si impegna a fornire chiarimenti anche sulle richieste di chiarimento da ultimo formulate dal relatore.

Lino DUILIO, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.30.


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ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 25 ottobre 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Antonangelo Casula.

La seduta comincia alle 10.30.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto.
Atto n. 162.
(Esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Maria LEDDI MAIOLA (Ulivo), relatore, afferma che lo schema di decreto legislativo in esame reca attuazione della direttiva 2004/25/CE del 21 aprile 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente le offerte pubbliche di acquisto. Lo schema di decreto legislativo in esame è corredato di relazione tecnica, in ottemperanza a quanto espressamente prescritto dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 62 del 2005. La relazione tecnica, illustrando sinteticamente il contenuto delle singole disposizioni, evidenzia per ciascuna di esse la mancanza di conseguenze onerose per la finanza pubblica.
Richiama, in particolare, gli articoli 2 e 3, che recano modifiche alla Parte IV, Titolo II, Capo II, Sezione I del TUF in materia di offerte pubbliche di acquisto e di scambio.
In particolare si prevede quanto segue:
a) è inserito dopo l'articolo 101 del TUF, l'articolo 101-bis, il quale fornisce una più articolata definizione volta ad individuare le nozioni di «società quotata italiana», «titoli», «offerta non strumentale o successiva all'operazione», «persone che agiscono di concerto» (articolo 2, comma 1, lettera a);
b) è inserito il nuovo articolo 101-ter il quale individua il riparto di competenze tra la Consob e le Autorità di vigilanza degli altri Stati comunitari nonché il diritto applicabile (articolo 2, comma 1, lettera b);
c) viene modificato l'articolo 102 allo scopo di adeguare la normativa con riferimento agli obblighi degli offerenti e ai poteri interdettivi delle Autorità di vigilanza in relazione sia all'opa obbligatoria che a quella facoltativa (articolo 2, comma 2);
d) è modificato l'articolo 103 nel senso di specificare i poteri istruttori della Consob in fase di svolgimento dell'offerta, nonché di ampliarne i poteri regolamentari in tema di valutazione dell'offerta (articolo 2, comma 3);
e) sono inseriti, dopo l'articolo 104, gli articoli 104-bis e 104-ter, i quali disciplinano la regola di neutralizzazione e la clausola di reciprocità (articolo 2, comma 5).

Vengono inoltre modificate alcune disposizioni del TUF in materia di offerte pubbliche di acquisto obbligatorie. In particolare vengono introdotte (articolo 3):
a) disposizioni che attribuiscono alla Consob poteri regolamentari in tema di obbligo di acquisto;
b) disposizioni relative all'individuazione del prezzo al quale deve essere promossa l'offerta, prevedendo fra l'altro il potere della Consob di stabilire un prezzo più alto o più basso qualora ricorrano determinate circostanze;
c) disposizioni che disciplinano, in linea con la direttiva, la procedura dell'offerta pubblica di acquisto totalitaria, l'obbligo di acquisto, l'acquisto di concerto e il diritto di acquisto;
d) disposizioni che inaspriscono le conseguenze del mancato rispetto dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto.


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Segnala che la relazione tecnica afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, ritiene che andrebbe acquisita una conferma in merito alla possibilità che la CONSOB possa far fronte ai predetti compiti nell'ambito delle risorse già disponibili in base alla vigente legislazione.

Il sottosegretario Antonangelo CASULA rileva che gli articoli 2 e 3 dello schema di decreto in esame attribuiscono poteri regolamentari in capo alla CONSOB e disciplinano i comportamenti cui devono attenersi i soggetti privati destinatari della normativa. Tali articoli, pertanto, non determinano, per la CONSOB, aggravi sotto il profilo finanziario ed organizzativo ai quali non possa farsi fronte con le risorse già disponibili in base alla legislazione vigente.

Maria LEDDI MAIOLA (Ulivo), relatore, ritiene che, a fronte dell'attribuzione alla CONSOB di compiti regolamentari che rivestono una notevole complessità, risulti comunque opportuno vigilare in modo da verificare che non si determinino esigenze di ulteriori risorse finanziarie. Formula quindi la seguente proposta di parere:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto (atto n. 162),
esprime

NULLA OSTA».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 10.40.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 25 ottobre 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Antonangelo Casula.

La seduta comincia alle 10.40.

Disposizioni per la disciplina del settore televisivo nella fase di transizione alla tecnologia digitale.
Nuovo testo C. 1825.
(Parere alle Commissioni VII e IX).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco PIRO (Ulivo), relatore, illustra il disegno di legge, il quale reca la disciplina del sistema televisivo nella fase di transizione dalla tecnologia analogica alla tecnologia digitale. Il testo, non corredato da relazione tecnica, è stato modificato dalle Commissioni di merito.
Con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3, concernenti la vigilanza e le procedure di rassegnazione delle frequenze, che recano, rispettivamente, una disciplina relativa ai limiti della raccolta pubblicitaria nel settore televisivo e disposizioni per l'efficiente utilizzo delle frequenze, osserva che poiché le norme in esame configurano una serie di adempimenti e compiti a carico sia dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato - alcuni dei quali appaiono particolarmente complessi dal punto di vista amministrativo (si veda ad esempio l'articolo 2, comma 4) - andrebbe chiarito con quali risorse si possa farvi fronte. Ciò anche in considerazione del disposto dell'articolo 1, commi 65-71, della finanziaria 2006 che prevede che le Autorità si finanzino anche attraverso il meccanismo di contribuzione degli operatori di mercato. Per quanto riguarda, invece, le procedure pubbliche di riassegnazione delle frequenze, di cui all'articolo 3, e, in generale,


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agli adempimenti posti a carico del Ministero delle comunicazioni, andrebbe chiarito se lo stesso Ministero possa far fronte a tali adempimenti con le risorse già disponibili in base alla vigente legislazione.
Si sofferma quindi sul comma 13 dell'articolo 3, che prevede che l'attività di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale sia in ogni caso soggetta al regime di autorizzazione generale, abrogando la norma transitoria che consente ai soggetti esercenti a qualunque titolo attività di radiodiffusione televisiva, in possesso dei requisiti previsti per ottenere l'autorizzazione per la sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale terrestre ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 5 del 2001, ad effettuare, anche attraverso la ripetizione simultanea dei programmi già diffusi in tecnica analogica, le predette sperimentazioni fino alla completa conversione delle reti. Al riguardo ritiene necessario che siano precisate le implicazioni finanziarie derivanti dalla nuova disciplina, in relazione agli introiti connessi al rilascio delle autorizzazioni.
Con riferimento all'articolo 5, che reca norme di delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per disciplinare la materia dell'acquisto e della vendita dei diritti sulle opere audiovisive e cinematografiche europee, osserva che appare necessario disporre di elementi utili ai fini di una valutazione dei possibili oneri derivanti dalle misure di sostegno economico previste dal comma 2, lettera b) e in merito alle risorse con cui farvi fronte. In proposito, osserva, fra l'altro, che la norma non reca un espresso criterio direttivo volto ad escludere che dall'attuazione della delega derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Infine, considera necessari chiarimenti sui contenuti e sulle modalità di attuazione del «regime sperimentale» previsto dal comma 3, lettera d) per gli operatori di telecomunicazioni fisse o mobili e per i fornitori di servizi di accesso alla rete internet, al fine di escludere che l'attuazione di tale criterio di delega possano determinare i presupposti per l'insorgenza di eventuali oneri a carico della finanza pubblica. In merito ai profili di copertura finanziaria, alla luce dei contenuti della delega appare opportuno che il Governo valuti l'eventualità di modificare il comma 1 al fine di prevedere che gli schemi di decreto siano corredati dalla relazione tecnica, di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni, e trasmessi, ai fini dell'espressione del parere, sia alle commissioni parlamentari competenti per il merito sia alle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.
In relazione al comma 1 dell'articolo 6, concernente misure a tutela dell'emittenza televisiva locale, rileva che non appare chiaro il riferimento alla riserva di un terzo delle «risorse» resesi disponibili. Ritiene necessario che sia precisato il significato di tale espressione al fine di escludere in ogni caso che si tratti di risorse di carattere finanziario.
Con riferimento all'articolo 7, concernente disposizioni in ordine alla rilevazione degli indici di ascolto e diffusione dei mezzi di comunicazione, ritiene necessario che siano precisate le attività che saranno svolte dai soggetti esterni alla P.A. e quelle che resteranno a carico dell'Autorità. Ciò al fine di escludere l'insorgenza di oneri non fronteggiabili con le risorse già disponibili e con quelle attivabili ai sensi della vigente normativa (articolo 1, commi 65 e 66 della legge n. 266 del 2005), con conseguente necessità di integrare gli stanziamenti a carico del bilancio dello Stato. Anche in questo caso, in merito ai profili di copertura finanziaria, alla luce dei contenuti della delega ritiene opportuno una modifica del comma 2 al fine di prevedere che gli schemi di decreto siano corredati dalla relazione tecnica, di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni, e trasmessi, ai fini dell'espressione del parere, sia alle commissioni parlamentari competenti per il merito sia alle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.
Con riferimento al comma 2 dell'articolo 8, riguardante destinazione delle sanzioni, osserva che il capitolo 3121 dello


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stato di previsione del Ministero delle comunicazioni è iscritto, per l'anno 2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base 4.1.2.5 e non, come indicato dalla norma, nella unità previsionale di base 1.4.2.5, che non risulta istituita nel predetto stato di previsione dalla legge di bilancio 2007. Ritiene pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla opportunità di riformulare la norma al fine di fare riferimento alla unità previsionale di base 4.1.2.5 dello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni. Rileva inoltre che nel predetto capitolo 3121 dello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni, sono iscritte le risorse relative ai contributi e ai rimborsi degli oneri sostenuti dalle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale. In merito alle disposizioni concernenti le somme eccedenti da restituire, appare opportuno, in primo luogo, che il Governo chiarisca la portata di tale espressione. In particolare, si dovrebbe precisare sia la natura delle somme in questione (chiarendo se le stesse si riferiscano ai proventi conseguiti in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3 e 3 del provvedimento in esame) sia il parametro di riferimento rispetto al quale si determini l'eccedenza (chiarendo se tale eccedenza debba essere calcolata con riferimento all'importo della sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 per cento del fatturato ovvero ad altro parametro). Osserva altresì che la norma non specifica le modalità di accertamento delle somme in questione né disciplina la procedura per la restituzione delle stesse. Sotto il profilo contabile, richiede l'avviso del Governo in merito all'opportunità di riformulare la disposizione prevedendo il versamento delle predette somme all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'apposita unità previsionale di base della spesa.
Con riferimento al comma 7 dell'articolo 10, che dispone abrogazione delle norme relative alla dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI, osserva che, poiché la norma prevedeva che i proventi derivati dalle operazioni di collocamento sul mercato delle azioni ordinarie della RAI fossero destinate per il 75 per cento al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, e sebbene tale processo di collocazione non sia stato avviato, andrebbe chiarito se dall'abrogazione della norma sono stimabili effetti sul debito gia scontati per effetto delle disposizioni vigenti. In merito al comma 1 dell'articolo 11, concernente la clausola di invarianza, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito all'eventualità di riformulare la norma al fine di prevedere, coma da prassi consolidata, che dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica.

Il sottosegretario Antonangelo CASULA deposita la documentazione predisposta dal Ministero delle comunicazioni (vedi allegato 2). Ritiene peraltro che sia necessario effettuare una verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, per la quale chiede un rinvio dell'esame.

Lino DUILIO, presidente, accogliendo la richiesta del rappresentante del Governo, rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.50.

INTERROGAZIONI

Giovedì 25 ottobre 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Antonangelo Casula e per il lavoro e la previdenza sociale Antonio Montagnino.

La seduta comincia alle 10.50.

5-01087 Crisci: Rimborso contributi per i comuni colpiti da calamità naturali in Abruzzo.

Il sottosegretario Antonio MONTAGNINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).


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Nicola CRISCI (Ulivo) replicando, rileva in primo luogo il ritardo con cui si è data risposta alla propria interrogazione. Osserva poi che il contenuto della risposta risulta eccessivamente burocratico ed elude il problema delle difficoltà create dall'amministrazione finanziaria agli interessati dalla sospensione dei contributi previdenziali, in quanto i termini previsti per il rimborso risultano assolutamente irrealistici. Segnala infine che il tasso di interesse richiesto risulta eccessivo e sollecita il Governo ad intervenire sul punto, non in una logica dirigista ma per rimediare ad una stortura che vede il sistema bancario rivendicare l'autonomia del mercato unicamente nei confronti dei contraenti deboli.

5-01091 Cordoni: Ripartizione della somma del cinque per mille.

Il sottosegretario Antonangelo CASULA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Elena Emma CORDONI (Ulivo) rileva il ritardo nella risposta, dal momento che la propria interrogazione è stata presentata nel luglio scorso. Ritiene comunque che sia una notizia positiva il fatto che è stata completata la ricognizione dei beneficiari e degli importi da assegnare a ciascuno di essi, per cui si può presumere che l'effettiva erogazione avrà luogo in tempi rapidi. Auspica per il futuro che la prima applicazione dell'assegnazione del cinque per mille permetta di mettere a punto un sistema più rapido di attribuzione delle somme destinate dai contribuenti con lo strumento del cinque per mille.

5-01359 Motta: Riorganizzazione sedi centrali e periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il sottosegretario Antonangelo CASULA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

Carmen MOTTA (Ulivo) replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per il quadro complessivo della situazione fornito alla Commissione. Rileva, tuttavia, che manca ancora la risposta a un quesito di fondamentale importanza, vale a dire la quantificazione dei risparmi attesi dal riordino delle sedi provinciali del Ministero dell'economia. Segnala poi in particolare la situazione delle regioni Emilia-Romagna e Toscana, dove la riduzione delle sedi periferiche si prospetta superiore a quella prevista in altre regioni, con notevoli disagi per le popolazioni interessate. Rileva poi l'opportunità di individuare soluzioni alternative rispetto a quella prospettata dal Governo, quale quella di un'unificazione delle direzioni provinciali dei servizi vari e delle ragionerie provinciali, che potrebbe peraltro produrre risparmi maggiori.

5-01441 Luciano Rossi: Ripartizione della somma del cinque per mille.

Il sottosegretario Antonangelo CASULA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

Luciano ROSSI (FI) sottolinea la rilevanza del tema proposto con la propria interrogazione, dal momento che 16 milioni di italiani hanno destinato il cinque per mille alle finalità previste dalla legge finanziaria per il 2006. Evidenzia che vi è stato un grave ritardo nella individuazione dei beneficiari e nella determinazione degli importi spettanti a ciascuno e che non si è ancora provveduto all'erogazione delle somme dovute. Esprime altresì la propria preoccupazione per la presentazione di un emendamento che pone il limite di 100 milioni di euro all'importo complessivo delle somme da assegnare a titolo di cinque per mille. Ribadisce che si tratta di uno strumento molto importante a sostegno dell'attività assai meritevole svolta da numerosi enti e associazioni nel settore


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del volontariato. Auspica pertanto che dal Governo pervengano chiare indicazioni idonee a dare assicurazioni al mondo del volontariato, migliorando uno strumento che è già previsto, anziché limitandolo.

Lino DUILIO, presidente, anche con riferimento all'interrogazione del deputato Cordoni, segnala che la Commissione bilancio aveva tempestivamente segnalato il rischio che le procedure di assegnazione degli importi relativi al cinque per mille si sarebbero dimostrate assai lunghe.
Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 11.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO PERMANENTE PER LA FINANZA TERRITORIALE E LOCALE.