VII Commissione - Marted́ 30 ottobre 2007


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ALLEGATO 1

5-01523 Ciocchetti: Nomine degli insegnanti di sostegno.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il Ministero è fortemente impegnato a dare un reale sostegno agli allievi diversamente abili ed in tal senso sono orientate tutte le azioni già poste in essere e quelle che si intendono assumere.
Per approfondire tutte le tematiche concernenti l'integrazione degli allievi disabili, avere il quadro esatto delle criticità e raccogliere nuove proposte, è stato ricostituito l'Osservatorio sull'handicap il quale opera in stretto rapporto con la scuola reale e le associazioni interessate.
Anche per il corrente anno scolastico sono stati autorizzati tutti i posti di sostegno necessari a sostenere tutti gli allievi diversamente abili nella misura indicata nell'apposita certificazione.
Vorrei comunque ancora una volta ricordare, più volte è stato già detto in questa sede, che il docente di sostegno è una risorsa assicurata alla scuola, perché su tutta la scuola (sulla molteplicità delle sue componenti) ricade il dovere di apprestare, per l'alunno disabile, gli strumenti che ne favoriscano l'integrazione, l'educazione, l'apprendimento. Il compito di redigere il P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) - che descrive gli interventi predisposti per l'alunno disabile - è infatti espressamente rimesso (dal decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994) al «personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola», vale a dire all'intero consiglio di classe e non già al solo docente di sostegno.
Proprio in quanto risorsa assegnata alla scuola e non al singolo portatore di handicap, il docente di sostegno fa parte a pieno titolo del Consiglio di classe, ne assume la contitolarità e partecipa alla programmazione educativa e didattica, alla elaborazione e alla verifica delle attività di competenza del Consiglio stesso con riferimento a tutti gli alunni della classe e non al solo portatore di handicap, come previsto dal Testo unico sull'istruzione approvato dal decreto legislativo n. 297 del 1994.
A conferma del costante impegno del Governo sul sostegno agli allievi disabili, per dare una risposta positiva alle famiglie degli allievi diversamente abili ed ai docenti, soprattutto in riferimento alle situazioni critiche che sono state affrontate e risolte in questo avvio di anno scolastico nelle diverse regioni, sono introdotte, nel disegno di legge finanziaria 2008, misure che tendono ad una progressiva stabilizzazione e specializzazione del personale ed a garantire quindi una maggiore continuità didattica.
I posti dell'organico di diritto per il sostegno aumenteranno da 48.000 a 65.000 passando dall'attuale 50 per cento di insegnanti di ruolo al 70 per cento.
I nuovi criteri consentono di assicurare un rapporto medio nazionale tendenziale di un insegnante di sostegno ogni 2 alunni diversamente abili, anche attraverso compensazioni tra province diverse, fermo restando il rispetto dei principi sull'integrazione


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degli alunni fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n.104 e successive modifiche ed integrazioni.
Inoltre, nel disegno di legge A.S. 1848, attualmente all'esame del Senato della Repubblica e già approvato dalla Camera dei deputati, è contenuta una norma che consente di definire le condizioni per assicurare la massima stabilità dell'organico e di determinare criteri per la permanenza pluriennale dei docenti nella sede assegnata, con priorità per i docenti di sostegno per i docenti impegnati nelle aree a rischio e nelle classi funzionanti negli ospedali.
Ovviamente le modalità di attuazione saranno poi definite in sede di contrattazione collettiva nazionale.


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ALLEGATO 2

5-01579 Benzoni: Ritardi nella fornitura di libri digitali agli alunni disabili.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'adozione dei libri di testo come stabilisce l'articolo 7 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, rientra nei compiti attribuiti al collegio dei docenti, dopo aver sentito il parere dei consigli di interclasse o di classe. La procedura prevede varie fasi che iniziano dalla valutazione dei testi ove è prevista la partecipazione dei genitori alle attività scolastiche, per la loro collaborazione con il corpo insegnante. Nella normativa di riferimento viene infatti auspicata la costituzione di comitati misti, formati da docenti, genitori e studenti, per operare un'analisi preliminare sia dei testi già in uso che delle nuove proposte editoriali.
Le indicazioni che emergono dai momenti collegiali di valutazione agevolano così la parte finale dell'intero procedimento, quella in cui i collegi dei docenti assumono le deliberazioni di adozioni, scelgono cioè definitivamente i testi su cui gli studenti intraprenderanno il loro percorso verso l'apprendimento.
La circolare con la quale annualmente il Ministero ricorda detto adempimento fa presente che per consentire una migliore disamina delle opportunità editoriali da parte delle istituzioni scolastiche, è opportuno che le adozioni dei testi scolastici vengano deliberate nella seconda decade del mese di maggio per la scuola secondaria superiore e nella terza decade del medesimo mese di maggio per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado.
Le istituzioni scolastiche devono comunicare, per via telematica, entro il 15giugno 2007, all'Associazione Italiana Editori - con la quale il Ministero ha stipulato un protocollo d'intesa per la rilevazione dei dati connessi con le adozioni dei libri di testo delle scuole e istituti di istruzione primaria e secondaria - i dati delle adozioni effettuate, sulla base di specifiche istruzioni che vengono tempestivamente comunicate.
Vorrei ricordare che l'Associazione Italiana Editori, per quanto riguarda l'Editoria scolastica, ha costituito al proprio interno una sezione che segue la tematica delle adozioni dei libri di testo e che realizza, finanzia e gestisce un sistema per la raccolta dei dati connessi alle adozioni dei libri di testo.
Già dall'anno scolastico 2005-2006 la raccolta delle adozioni è stata integrata con la segnalazione della presenza dei disabili visivi (non vedenti o ipovedenti) in adempimento della legge 9 gennaio 2004, n. 4, raccogliendo in calce alle adozioni di ciascuna classe, l'eventuale presenza di disabili visivi bisognosi di testi in versione ad essi accessibili. E ciò al fine di consentire con l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, la presenza in ciascuna classe dei libri adottati, anche nelle versioni destinate ai disabili visivi.
Quanto ai ritardi con i quali vengono messi a disposizione detti testi, non si mancherà di sensibilizzare l'Associazione Italiana Editori affinché si adoperi per far sì che i libri di testo per gli allievi ipovedenti e non vedenti siano messi a disposizione all'inizio dell'anno scolastico.
Con riguardo poi al decreto del Presidente della Repubblica n. 75 del 1o marzo 2005, 1'articolo 2, secondo comma, al quale fa riferimento l'Onorevole interrogante, il medesimo prevede che con apposito decreto


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del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministero, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono dettate specifiche regole tecniche che disciplinano l'accessibilità da parte degli utenti, agli strumenti didattici e formativi di cui all'articolo 5 della legge n. 4.
Il 30 novembre 2006, in ottemperanza al suindicato decreto sono state inviate al Dipartimento per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione (ex Ministero per le innovazioni e le tecnologie) le regole tecniche, elaborate per l'accessibilità agli strumenti didattici e formativi da parte degli studenti disabili, per gli adempimenti indicati nell'articolo 2 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 75.
Queste regole sono state prodotte avvalendosi di esperti in materia, con la collaborazione di alcuni rappresentanti dell'ex Ministero per le innovazioni e le tecnologie e con la partecipazione di un rappresentante dell'Associazione degli editori italiani, il cui accordo rappresenta un aspetto di notevole rilevanza.
Il Ministero ha espletato le attività di propria competenza ed è ora in attesa di conoscere le determinazioni del Dipartimento per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.
Il problema di garantire l'accessibilità di detti strumenti da parte degli studenti disabili viene attualmente affrontato con apposite convenzioni stipulate, in sede locale, su richiesta delle famiglie e con la collaborazione delle scuole.
L'Amministrazione, sensibile al problema, ha anche provveduto, nell'ambito del progetto «Nuove Tecnologie e Disabilità», comprendente 7 azioni cofinanziate (Ministero pubblica istruzione ed ex Ministero per le innovazioni e le tecnologie), a richiamare l'attenzione delle scuole sugli strumenti didattici accessibili da parte degli studenti disabili.
Le sette azioni di cui si compone il progetto puntano ad intervenire in modo strutturale sui fattori di criticità che condizionano l'utilizzo corretto e diffuso delle tecnologie.


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ALLEGATO 3

Risoluzione n. 7-00289 Folena: Sull'adeguamento dello statuto della federazione sportiva automobilistica ACI al decreto legislativo n. 242 del 1999 e successive modificazioni.

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione,
premesso che:
in ossequio ai principi di cui agli articoli 2 e 18 della Carta costituzionale in materia di tutela delle formazioni sociali atte a sviluppare la personalità umana e di protezione della libertà associativa, con l'articolo 1 della legge 17 ottobre 2003 n. 280, «La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale...»;
il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 di riordino del CONI, integrato e modificato dal successivo decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, ha introdotto nuovi principi per aumentare il tasso di partecipazione democratica all'interno dell'ordinamento sportivo nazionale ed ha azzerato il precedente riconoscimento ex lege per le federazioni sportive nazionali ed ha istituito il riconoscimento ai fini sportivi, deliberato dal CONI quale unico provvedimento amministrativo valido per ottenere nuovamente la qualifica di federazione sportiva nazionale ed essere riammessa nel CONI;
in osservanza delle disposizioni legislative, delle norme dello Statuto del CONI e dei principi fondamentali stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI, tutte le federazioni sportive, tranne l'ACI, hanno adeguato i rispettivi Statuti federali ed a seguito di positivo esame di conformità effettuato dal CONI, nei termini stabiliti dalla legge, sin dall'anno 2000 hanno conseguito il nuovo riconoscimento ai fini sportivi di Federazione Sportiva Nazionale con tutte le conseguenze di legge, ottenendo, previo adeguamento statutario alle nuove disposizioni del decreto legislativo n. 15/2004, la riconferma del riconoscimento anche in occasione del secondo riordino del CONI;
l'ACI, federazione sportiva dell'automobilismo nazionale, non ha mai adeguato il proprio Statuto alle disposizioni di cui agli articoli 15 e 16 del decreto legislativo n. 242/1999 e successive modificazioni, allo Statuto del CONI ed ai principi fondamentali stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI, sostenendo che in forza del comma 6 dell'articolo 18 del predetto decreto legislativo, come integrato dal successivo comma 5, dell'articolo 2 del decreto legislativo 15/2004, le tre federazioni sportive con personalità giuridica di diritto pubblico (Unione Italiana Tiro a Segno e Aero Club d'Italia) non erano tenute ad uniformarsi alla nuova disciplina dell'ordinamento sportivo e che normativamente erano state facoltizzate ad autonormarsi per svolgere l'attività di federazioni sportive nazionali secondo la disciplina dei rispettivi ordinamenti;
smentendo la tesi dell'ACI, che i firmatari giudicano pretestuosa, significativamente le altre due federazioni sportive che hanno conservato natura di ente pubblico, hanno perfettamente adeguato il proprio ordinamento alla disciplina dell'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale ed i loro Statuti federali sono


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stati approvati con decreti ministeriali dalle rispettive amministrazioni vigilanti a seguito di scrutinio positivo ai fini sportivi da parte del CONI;
ripetutamente il CONI, non tenendo alcun conto dell'interpretazione autentica del comma 6, dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 242/1999 e dell'indirizzo fornito sin dal 2000 dal proprio Ministero vigilante per i Beni culturali, ha mostrato atteggiamento di implicita condivisione delle pretese dell'ACI, sostanzialmente accettando che nella configurazione di federazione sportiva ACI permanesse in uno stato d'illegittimità cosicché, in evidente pretermissione delle prerogative esclusive in tema di controllo su tutte le federazioni sportive nazionali, non ha mai sottoposto lo Statuto dell'ACI ad esame di conformità, né il Consiglio Nazionale del CONI ha mai deliberato per l'ACI l'ineludibile provvedimento di riconoscimento ai fini sportivi;
la situazione di evidente illegittimità è stata puntualmente riconosciuta e dichiarata dal Giudice Amministrativo che ha accolto le tesi sostenute dai tesserati sportivi dell'ACI, i quali erano ricorsi alla tutela giurisdizionale lamentando tra l'altro di non poter costituire gli Organi della propria federazione sportiva ACI (Tar Lazio Sez. III Quater sentenza n. 10838/2006, restata non sospesa dal Consiglio di Stato in sede di appello);
con la predetta sentenza il Tar ha affermato tra l'altro che: «In considerazione delle peculiari funzioni pubbliche all'ente, la norma di salvaguardia dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 215, conferma la natura giuridica pubblica dell'ACI ai soli fini di escluderlo da tutte le disposizioni collegate con la nuova configurazione delle Federazioni Sportive come «associazioni con personalità giuridica di diritto privato». Ma ciò non comporta una assoluta esclusione sic et simpliciter dai principi portanti della riforma, i quali ben devono essere applicati anche all'ACI [...] Non appaiono incompatibili in particolare l'approvazione dello statuto nelle parti che disciplinano l'attività di federazione sportiva [...] Se così non fosse l'ACI [...] come Federazione sportiva, finirebbe per non essere assoggettata ad alcun controllo a livello nazionale [...] Inoltre, sotto altro profilo, illegittimamente né nell'assemblea, né nel consiglio generale, né nel comitato esecutivo, né negli organi direttivi della federazione sportiva ACI è garantita la presenza percentuale dei rappresentanti dei titolari delle cosiddette «tessere sportive» ACI. [...] Il diritto alla partecipazione dei titolari delle licenze sportive non può essere confinato nell'ambito della CSAI, ma dovrebbe essere garantito con riferimento a tutti i momenti della vita della federazione sportiva nazionale automobilistica ACI, attraverso la quota garantita nel Consiglio Generale e nel Comitato Esecutivo»;
in seguito alla predetta sentenza, in asserita conformazione alla stessa, l'Assemblea generale dell'ACI in data 24 novembre 2006 ha adottato modifiche statutarie che tuttavia nuovamente non hanno aggiornato la composizione degli Organi direttivi (Consiglio Generale e Comitato Esecutivo) secondo l'ordine dato dal Giudice Amministrativo con la predetta Sentenza 10838/2006 e finalizzato a consentire la partecipazione dei praticanti lo sport automobilistico: associazioni, atleti, tecnici, a tutti i momenti della vita democratica della federazione sportiva ACI;
i praticanti sono stati nuovamente esclusi dalla vita associativa della propria federazione sportiva ACI non potendo costituirne gli Organi e, a dispetto delle direttive del Giudice Amministrativo, sono stati nuovamente confinati nella CSAI (organo istituito con il nuovo articolo 25 dello Statuto ACI);
lo Statuto della federazione sportiva ACI, così modificato, è stato inopportunamente approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2006, senza che il medesimo Statuto, in relazione ai molteplici profili che riguardano l'attività e l'organizzazione dell'ACI quale federazione sportiva, avesse


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ottenuto dalla Giunta Nazionale del CONI il provvedimento di conformità alla legge, allo Statuto CONI ed ai Principi Fondamentali stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI, ex articolo 22 comma 5 dello Statuto CONI;
per tali ragioni i tesserati sportivi ACI, in particolar modo atleti e tecnici non accolti negli organi federali, si sono visti costretti a presentare nuovo ricorso al TAR Lazio, iscritto al n. 3999/2007, allo scopo di poter effettivamente esercitare quei diritti democratici che il medesimo Tribunale laziale già aveva riconosciuto agli stessi ricorrenti a seguito del precedente ricorso;
successivamente alla nuova iniziativa giurisdizionale e solo a seguito di specifico intervento sollecitatorio presso il CONI da parte del competente Ministero per le politiche giovanili e le attività sportive, in data 2 luglio 2007, l'ACI ha trasmesso formalmente al CONI lo Statuto, come modificato il 24 novembre 2006, per essere sottoposto ad esame di conformità alla legge, allo Statuto CONI ed ai Principi Fondamentali stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI;
più di recente, il 13 settembre 2007, il Presidente della federazione sportiva ACI ha rassegnato le proprie irrevocabili dimissioni, con conseguente contestuale decadenza degli Organi direttivi, Consiglio Generale e Comitato Esecutivo dell'ACI, come disposto dall'articolo 19 dei Principi Fondamentali del CONI, i quali stabiliscono altresì che entro 90 giorni dall'evento che ha causato la decadenza siano celebrate le Assemblee per ricostituire i nuovi Organi federali;
a tutt'oggi, nonostante gli interventi del Ministero per le politiche giovanili e le attività sportive, non risulta che la Giunta Nazionale del CONI abbia esaminato con esito positivo lo Statuto dell'ACI ed abbia adottato per l'ACI il provvedimento di riconoscimento ai fini sportivi di federazione sportiva nazionale, provvedimento indispensabile perché l'ACI possa risultare legittimamente inquadrato tra le Federazioni sportive nazionali del CONI e svolgere con regolarità le proprie attività sportive;
non è più tollerabile l'illegittima situazione in cui versa l'ACI nella configurazione di Federazione sportiva giacché a otto anni dall'entrata in vigore del primo Decreto di riordino del CONI e delle federazioni sportive nazionali esso, in difformità dalla legge, continua a svolgere l'attività di federazione sportiva all'interno del CONI senza il riconoscimento ai fini sportivi, è retto con una disciplina antidemocratica non conforme alla disciplina sportiva che regola la partecipazione alla vita federale delle categorie sportive riconosciute dalle leggi nazionali e dalle norme del CONI, si trova con gli Organi federali caducati per la sentenza esecutiva del TAR del Lazio e per le dimissioni del Presidente e - ad avviso dei firmatari del presente atto - non possiede i requisiti necessari ad assolvere i canoni di sicurezza richiesti per lo svolgimento delle competizioni su strade pubbliche come regolamentate dal Codice della Strada,

impegna il Governo:

ad adottare con urgenza ogni iniziativa volta a favorire l'immediato adeguamento dello Statuto della federazione sportiva automobilistica ACI alla disciplina specifica, individuata nelle leggi nazionali che regolano lo sport e nelle direttive del CONI come sancito anche dalla sentenza esecutiva n. 10838/2006 del TAR del Lazio;
a fornire quindi le necessarie direttive, vigilando che il CONI provveda senza ulteriore indugio, ed in ogni caso entro i termini previsti dalle direttive del CONI stesso, e ad adottare i provvedimenti ad esso demandati ex articolo 22, comma 5, dello Statuto del CONI, fino a conseguire il necessario rinnovo degli Organi statutari della federazione sportiva ACI, la cui nuova composizione deve prevedere la partecipazione democratica negli organi statutari, secondo le disposizioni dell'articolo 16 del decreto legislativo 242/1999 e


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successive modificazioni, di tutte le categorie sportive riconosciute dalla legge e dall'ordinamento sportivo;
ad assumere, ove persista ancora l'inadempimento da parte dell'Automobile Club d'Italia, tutte le determinazioni ed iniziative previste, anche sostitutive, necessarie per pervenire, sotto l'egida del CONI, alla costituzione di una nuova federazione sportiva nazionale per lo sport automobilistico autonoma ed indipendente, come avviene già in larga parte dei paesi europei, che rispetti pienamente le caratteristiche richieste dall'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.
(8-00093)
«Folena, Longhi, Bono, Barbieri, Rusconi, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Sasso».