VII Commissione - Resoconto di marted́ 30 ottobre 2007


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COMITATO RISTRETTO

Martedì 30 ottobre 2007.

Norme in materia di difficoltà specifiche di apprendimento.
C. 563 Fabris, C. 2474 Formisano e C. 2843, approvata dalla 7a Commissione del Senato.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 10 alle 10.30.

AUDIZIONI

Martedì 30 ottobre 2007. - Presidenza della vicepresidente Alba SASSO, indi del vicepresidente Emerenzio BARBIERI, indi


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della vicepresidente Alba SASSO. - Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l'editoria, Ricardo Franco Levi.

La seduta comincia alle 10.30.

Seguito dell'audizione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l'editoria, Ricardo Franco Levi, sulle prospettive di riforma del settore dell'editoria.
(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Alba SASSO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.
Introduce quindi i temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Emerenzio BARBIERI (UDC), Alba SASSO, Flavia PERINA (AN), Manuela GHIZZONI (Ulivo), Nicola BONO (AN) e Enzo CARRA (Ulivo).

Risponde il sottosegretario Ricardo Franco LEVI, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Alba SASSO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia il sottosegretario e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INTERROGAZIONI

Martedì 30 ottobre 2007. - Presidenza del presidente Pietro FOLENA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Gaetano Pascarella.

La seduta comincia alle 12.05.

5-01523 Ciocchetti: Nomine degli insegnanti di sostegno.

Il sottosegretario Gaetano PASCARELLA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Luciano CIOCCHETTI (UDC), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, in quanto la stessa non chiarisce i due quesiti posti nell'interrogazione. Manca infatti ogni indicazione sulla necessità di garantire che gli alunni disabili vengano seguiti in modo costante nel tempo sempre dagli stessi insegnanti, nonché sull'esigenza di garantire la possibilità agli insegnanti di sostegno di esercitare con continuità ed in modo stabile la loro funzione.

5-01579 Benzoni: Ritardi nella fornitura di libri digitali agli alunni disabili.

Il sottosegretario Gaetano PASCARELLA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Rosalba BENZONI (Ulivo), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, in quanto a quattro anni dall'approvazione della legge «Stanca» non si sono ancora trovate soluzioni ai problemi relativi all'accesso da parte degli studenti disabili ai testi scolastici attraverso internet. Aggiunge che di fatto, poi, gli studenti stessi sono costretti ad accedere ai testi scolastici attraverso l'aiuto di istituzioni private. Ritiene quindi necessario affrontare il problema nella sua globalità allo scopo di dare una risposta definitiva e stabile agli studenti interessati.


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Pietro FOLENA, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.25.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 30 ottobre 2007. - Presidenza del presidente Pietro FOLENA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Gaetano Pascarella.

La seduta comincia alle 12.25.

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione.
Atto n. 178.
(Rilievi alla I Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di regolamento in oggetto.

Antonio RUSCONI (Ulivo), relatore, ricorda che lo schema di regolamento n. 178 disciplina la nuova organizzazione del Ministero della pubblica istruzione, istituito con il decreto-legge n. 181 del 2006. In particolare, rileva che, nel quadro della riforma dell'organizzazione del Governo destinata a trovare applicazione con l'avvio della XIV legislatura, il decreto legislativo n. 300 del 1999 ha previsto l'unificazione in un'unica struttura ministeriale - Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - MIUR - delle funzioni facenti capo ai preesistenti dicasteri della pubblica istruzione, da un lato, e dell'università e delle ricerca scientifica e tecnologica, dall'altro con gli articoli da 49 a 51. In attuazione delle disposizioni contenute in tale decreto, è stato adottato il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, volto a disciplinare l'organizzazione interna del MIUR. Sottolinea, in particolare, che per quanto concerne l'amministrazione centrale, il citato regolamento ha individuato 3 dipartimenti con funzioni di coordinamento e di indirizzo delle strutture di livello dirigenziale generale. Il Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale: direzione generale studi e programmazione sui sistemi dell'istruzione, dell'università, della ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio; direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali; direzione generale per la comunicazione; direzione generale per i sistemi informativi. Il Dipartimento per l'istruzione, è articolato invece nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale: direzione generale per gli ordinamenti scolastici; direzione generale per lo studente; direzione generale per l'istruzione post-secondaria e per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni e degli enti locali; direzione generale per il personale della scuola; direzione generale per gli affari internazionali dell'istruzione scolastica. Il Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca, comprensivo dei seguenti uffici di livello dirigenziale generale: direzione generale per l'università; direzione generale per lo studente e il diritto allo studio; direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica; direzione generale per le strategie e lo sviluppo dell'internazionalizzazione della ricerca scientifica e tecnologica; direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca.
Aggiunge che riguardo all'amministrazione periferica dell'istruzione, il provvedimento ha confermato l'organizzazione fondata sugli uffici scolastici regionali, che si articolano per funzioni e sul territorio in centri servizi amministrativi. Evidenzia che con decreto ministeriale 28 aprile 2004 sono stati inoltre riorganizzati gli uffici dirigenziali di livello non generale. Più di recente, è intervenuto il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, che, nell'ambito di un ulteriore processo di riordino


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delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, ha nuovamente ripartito le funzioni in materia di istruzione, università e ricerca, già accorpate con il decreto legislativo n. 300 del 1999 nel MIUR, provvedendo a ricostituire due distinti dicasteri: il Ministero della pubblica istruzione (MPI) e il Ministero dell'università e della ricerca (MUR). In particolare, al Ministero della pubblica istruzione sono trasferite dall'articolo 1, comma 7 le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni in materia di istruzione non universitaria attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dall'articolo 50, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 300 del 1999, ad eccezione di quelle riguardanti le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge n. 508 del 1999, i cui poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento spettano al Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della citata legge n. 508 del 1999. Si tratta, in particolare, secondo quanto previsto dal citato articolo 50, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 300 del 1999, delle seguenti funzioni: organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ivi inclusi gli ordinamenti e programmi scolastici, lo stato giuridico del personale, la definizione dei criteri e dei parametri per l'organizzazione della rete scolastica, i criteri e parametri per l'attuazione delle politiche sociali nella scuola; determinazione e assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni scolastiche autonome; valutazione del sistema scolastico; ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative; riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale e attivazione di politiche dell'educazione comuni ai paesi dell'Unione europea; assetto complessivo dell'intero sistema formativo, individuazione degli obiettivi e degli standard formativi e percorsi formativi in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore. Aggiunge che la struttura del nuovo Ministero deve essere articolata in dipartimenti ai sensi dell'articolo 1, comma 8-bis. L'articolo 1, comma 10, del decreto citato, infine, ha disposto l'immediata ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite nonché l'individuazione, in via provvisoria, del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione, garantendo in ogni caso l'invarianza della spesa. In attuazione di quanto disposto da tale comma è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2006, in attesa dell'emanazione dei nuovi regolamenti di organizzazione dei due ministeri. In particolare, al Ministero della pubblica istruzione sono stati trasferiti il dipartimento per l'istruzione; il dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione, con esclusione di alcuni uffici; gli uffici scolastici regionali.
Ricorda quindi che lo schema di regolamento in esame è adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988, introdotto dall'articolo 13 della legge n. 59 del 1997. Tale norma prevede che l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministri siano determinate con regolamento emanato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 17, cioè con regolamento di delegificazione. Sullo schema di regolamento n. 178 la sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole con condizioni in data 27 agosto 2007. Sottolinea quindi che lo schema si compone di 10 articoli e di una tabella che riporta la dotazione organica del Ministero. L'articolo 1 reca una serie di definizioni in ordine alle abbreviazioni e agli acronimi utilizzati nel provvedimento. L'articolo 2, oltre a ribadire quanto già stabilito dalla normativa vigente in materia di attribuzioni del Ministero di riferimento, dispone che lo stesso sia articolato in due dipartimenti: dipartimento per l'istruzione e dipartimento per la programmazione. All'interno dei dipartimenti operano le direzioni generali. A livello


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periferico il Ministero è, invece, articolato negli uffici scolastici regionali. Con riguardo all'organizzazione interna dei ministeri, ricorda in particolare che il decreto legislativo n. 300 del 1999 conteneva un'elencazione dei ministeri organizzati per dipartimenti e di quelli articolati per direzioni generali, ai sensi dell'articolo 3, evidenziando una preferenza per la «dipartimentalizzazione»; tale scelta era stata considerata funzionale ad un maggior coordinamento e ad una razionalizzazione di funzioni ed organizzazione. Con il decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287, che si fonda sulla legge n. 137 del 2002, e che ha apportato modifiche alla disciplina relativa alla struttura organizzativa dei ministeri, è stato stabilito in via generale che nei ministeri costituiscono strutture di primo livello, alternativamente, i dipartimenti e le direzioni generali. Mentre nei ministeri in cui le strutture di primo livello sono costituite da direzioni generali può essere istituito l'ufficio del segretario generale, il quale, ove previsto, opera alle dirette dipendenze del ministro, tale possibilità è stata esclusa per i Ministeri in cui le strutture di primo livello sono costituite da dipartimenti. Gli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale e periferica sono individuati con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di 60 giorni dall'emanazione del presente regolamento, nel rispetto, comunque, del numero massimo di 320 unità, ai sensi dell'articolo 2, comma 5.
In proposito, osserva che la disposizione in commento è conforme a quanto stabilito in via generale dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999, ai sensi del quale all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e alla definizione dei relativi compiti si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare. Segnala tuttavia che il Consiglio di Stato, nel parere reso in data 27 agosto 2007, ha confermato il suo orientamento - peraltro già espresso in sede di esame di altri schemi di regolamenti di organizzazione dei Ministeri - in merito alla necessità che il regolamento governativo rechi anche l'identificazione numerica degli uffici di livello non dirigenziale riferiti a ciascuno ufficio di primo livello, rimettendo alla decretazione ministeriale la sola precisazione dei compiti delle unità organizzative in questione. E ciò al fine di garantire l'attuazione dello specifico schema procedurale previsto per il riordino delle strutture ministeriali, di cui ai commi 404 e seguenti della legge n. 296 del 2006. Precisa che considerata, comunque, l'urgenza di provvedere per evitare la sanzione del blocco delle assunzioni - prevista dalla stessa legge finanziaria - il Consiglio ha ritenuto di poter esprimere sul punto un parere favorevole, condizionato, però, alla formulazione del necessario atto integrativo, da rimettere all'esame del Consiglio. Ciò comporta, sempre secondo il parere del Consiglio di Stato, che deve essere eliminato dal provvedimento in esame l'allegato relativo all'organico, la cui determinazione va rinviata all'adempimento di cui sopra, nonché tutti i riferimenti allo stesso contenuti nel testo del provvedimento, nonché la quantificazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e il rinvio al decreto ministeriale per la loro individuazione. Aggiunge che da ultimo, l'articolo in esame stabilisce che il corpo ispettivo, composto da un contingente non superiore alle 379 unità, è posto alle dipendenze funzionali del Ministro, il quale con proprio atto di indirizzo determina le modalità di esercizio della funzione ispettiva tecnica. In proposito il Consiglio di Stato, nel richiamato parere, ha osservato che, ponendo il corpo ispettivo alle dipendenze funzionali del Ministro, si deroga al principio di separazione tra livello gestionale e livello politico. Sembrerebbe, quindi, opportuno o inquadrare tale corpo all'interno di uno dei dipartimenti, come già previsto nel regolamento di organizzazione del MIUR, ovvero costituirlo come struttura separata.
Precisa quindi che l'articolo 3 stabilisce quali siano le attribuzioni dei capi dei dipartimenti, riassumibili, prevalentemente, nelle funzioni di coordinamento, direzione e controllo degli uffici dirigenziali


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generali compresi nel dipartimento. Ciascun capo è responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, nonché gli uffici scolastici regionali in relazione alle specifiche materie da trattare. La disposizione in commento richiama la normativa generale in materia, contenuta nell'articolo 5 del decreto legislativo n. 300 del 1999. In particolare, ricorda che, ai sensi del comma 5, il capo del dipartimento determina i programmi per dare attuazione agli indirizzi del ministro; alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo princìpi di economicità, efficacia ed efficienza, nonché di rispondenza del servizio al pubblico interesse; svolge funzioni di propulsione, di coordinamento, di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del dipartimento; promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti dell'Unione europea per la trattazione di questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento; adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale; è sentito dal ministro ai fini dell'esercizio del potere di proposta per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale e può proporre al ministro l'adozione dei provvedimenti di revoca dei medesimi incarichi. L'incarico di capo dipartimento è riservato ai dirigenti di prima fascia ed è conferito con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro competente, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Sottolinea quindi che, ai sensi dell'articolo 4, i capi dei dipartimenti, i dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale generale compresi nei dipartimenti nonché quelli preposti agli uffici scolastici regionali si riuniscono in Conferenza per affrontare questioni di coordinamento delle attività svolte e per formulare proposte al Ministro. Questo ultimo presiede la Conferenza, che provvede a convocare periodicamente; adunanze ristrette su tematiche specifiche possono essere convocate anche da ciascun capo dipartimento. Sul punto, osserva che la Conferenza era prevista anche nell'assetto organizzativo del MIUR di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 319 del 2003. In particolare, l'articolo 4 prevedeva, a differenza dello schema di regolamento in esame, che la Conferenza fosse presieduta, in ragione delle materie, dai capi dei dipartimenti, i quali provvedevano altresì a convocarla periodicamente in adunanza plenaria, almeno ogni tre mesi. Quanto alla formulazione della disposizione in commento, il Consiglio di Stato ha osservato che, laddove è prevista la possibilità che siano convocate adunanze ristrette convocate dai «capi dipartimenti». Il successivo articolo 5 indica quindi le funzioni ed i compiti assegnati al dipartimento per l'istruzione, specificando le direzioni nelle quali è articolato ed i compiti alle stesse attribuite. In particolare, il dipartimento si articola in quattro direzioni generali: la direzione generale per gli ordinamenti del sistema nazionale di istruzione e per l'autonomia scolastica; la direzione generale per il personale scolastico; la direzione generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione; la direzione generale per l'istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni.
Aggiunge quindi che dal raffronto tra la struttura prevista dallo schema in esame e il «dipartimento per l'istruzione» già presente nell'articolazione organizzativa dell'ex MURST e trasferito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2006 al Ministero della pubblica istruzione, si registra quindi che il numero delle direzioni generali si riduce da 5 a 4. Rileva che, analogamente, l'articolo 6 individua le principali missioni del dipartimento per la programmazione, specificando le attribuzioni relative alle quattro direzioni generali di cui il dipartimento si compone: direzione per gli studi e la programmazione e per i sistemi informativi; direzione per la politica finanziaria e


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di bilancio; direzione per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali; direzione per gli affari internazionali. Per quanto concerne l'amministrazione periferica, sottolinea quindi che l'articolo 7 specifica i compiti degli Uffici scolastici regionali, che hanno sede in ciascun capoluogo di regione e costituiscono autonomi centri di responsabilità amministrativa. Il numero complessivo è di 18 uffici. A tali uffici - di livello dirigenziale generale - sono assegnate le funzioni di governo complessivo del sistema scolastico della regione, fatte salve le competenze riconosciute alle istituzioni scolastiche autonome a norma delle disposizioni vigenti. Gli uffici scolastici regionali si articolano per funzioni e sul territorio; a tale fine operano a livello provinciale, gli uffici scolastici provinciali, ai quali è preposto un dirigente di livello dirigenziale non generale. L'articolo 7, comma 8, in particolare rinvia ad un decreto ministeriale di natura non regolamentare l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale costituiti all'interno degli Uffici scolastici regionali. Il decreto deve essere adottato su proposta avanzata dal dirigente generale preposto all'ufficio scolastico regionale, sentite le organizzazioni sindacali. L'articolo 8 stabilisce invece che le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali e del personale non dirigente ricompreso nelle aree funzionali del Ministero sono rideterminate secondo quanto previsto dalla Tabella A, allegata al provvedimento. Come evidenziato dalla relazione tecnica, a seguito della soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui al decreto-legge n. 181 del 2006 ed ai successivi provvedimenti di attuazione - ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2006 -, ai fini di una razionale ed equa ripartizione delle strutture trasversali e della riduzione, rispettivamente, del 10 e del 5 per cento degli uffici dirigenziali generali e non generali, prevista dall'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge n. 296 del 2006, la dotazione organica degli uffici dirigenziali di livello generale del Ministero della pubblica istruzione è stabilita in 30 posti. In tale quota è compreso anche il posto di dirigente generale previsto nel regolamento degli uffici di diretta collaborazione del Ministro; a sua volta, la dotazione organica personale dirigenziale di seconda fascia risulta determinata in 699 unità.
Rileva quindi che complessivamente, vi sono 729 posti di funzione dirigenziale, ai quali vanno sommati 9.348 posti di aree funzionali, per un totale complessivo di 10.113 posti. In relazione alla disposizione in commento richiama, comunque, il parere espresso dal Consiglio di Stato circa l'opportunità di eliminare la medesima tabella, i riferimenti ad essa contenuti nel testo, la quantificazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, il rinvio al decreto ministeriale per la loro individuazione e circa la necessità di inserire nello schema di regolamento la determinazione del numero complessivo degli uffici di livello dirigenziale non generale, da ripartire successivamente tra le varie strutture primarie, rimettendo alla decretazione ministeriale la sola precisazione dei compiti delle unità organizzative in questione. L'articolo 9 impone una verifica biennale della funzionalità e dell'efficienza dell'organizzazione del Ministero in conformità dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 300 del 1999. L'articolo 10 reca quindi le norme finali e le abrogazioni. In particolare, il comma 1 precisa che gli obblighi delle amministrazioni provinciali relativi alle spese per la fornitura e la manutenzione dei locali, per la fornitura dell'arredamento e degli impianti dell'acqua, dell'illuminazione, del riscaldamento e dei telefoni, nonché quelli relativi alla fornitura dei locali e all'arredamento e alla manutenzione dei medesimi, di cui agli articoli 613, comma 3, e 614, comma 4, del decreto legislativo n. 297 del 1994, si intendono riferiti alle sedi dei nuovi uffici periferici dell'amministrazione. Il comma 2 dispone invece l'abrogazione delle disposizioni del regolamento di organizzazione dell'ex MIUR, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 11


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agosto 2003, n. 319, per la parte riguardante le funzioni trasferite al Ministero della pubblica istruzione.
Sul punto ricorda che il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca ha disposto all'articolo 9, comma 5, l'abrogazione delle corrispondenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 319 del 2003 per la parte riguardante le funzioni a questo trasferite. Il comma 3, infine, stabilisce che il nuovo assetto organizzativo del Ministero è realizzato ad invarianza di spesa.
Preannuncia quindi di proporre la deliberazione di riferire favorevolmente alla Commissione affari costituzionali.

Pietro FOLENA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.35.

RISOLUZIONI

Martedì 30 ottobre 2007. - Presidenza del presidente Pietro FOLENA. - Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche giovanili e le attività sportive Giovanni Lolli.

La seduta comincia alle 12.35.

7-00289 Folena: Adeguamento dello Statuto della Federazione sportiva automobilistica ACI al decreto legislativo n. 242 del 1999 e successive modificazioni.
(Seguito della discussione e conclusione - Approvazione di un nuovo testo).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata il 25 ottobre 2007.

Aleandro LONGHI (Com.It) esprime un giudizio positivo sulla risoluzione in discussione di cui è cofirmatario, rilevando in particolare che l'adeguamento dello statuto ACI alle norme vigenti per le federazioni sportive è stato ritenuto necessario anche dal TAR e che tale adeguamento permetterebbe di configurare l'ordinamento dell'ACI in una prospettiva maggiormente democratica. Segnala in tale ultima prospettiva che i presidenti provinciali dell'ACI vengano scelti senza ricorrere a vere e proprie consultazioni elettorali e quindi sostanzialmente nominati «dall'alto». Aggiunge poi che gli stessi presidenti provinciali ricoprono spesso cariche direttive di grande prestigio all'interno di società controllate dall'ACI, facendo sì che di fatto si determini una situazione di costante e diffuso conflitto di interessi tra il soggetto che indice determinate gare di appalto (l'ACI) e le società aggiudicatrici delle medesime. Rinvia quindi all'esposto presentato dal Comitato piloti - di cui dà una parziale lettura - per evidenziare l'incongruenza di una situazione in cui i controllori sono poi anche i controllati, con un evidente conflitto di interessi a cui è necessario porre termine.

Nicola BONO (AN) esprime il proprio apprezzamento per gli obiettivi perseguiti attraverso la risoluzione in esame in quanto si mira a far sì che l'ACI si uniformi alla normativa vigente per tutte le federazioni sportive. Sottolinea al riguardo che la tesi, sostenuta dall'ACI stessa, in merito alla possibilità di deroga riconosciuta agli enti pubblici rispetto alla normativa vigente riguardante le federazioni sportive, è stata puntualmente smentita dal TAR. Auspica pertanto che si possa pervenire alla sollecita approvazione della risoluzione in oggetto, la quale permetterebbe di raggiungere l'obiettivo dell'adeguamento della struttura e del funzionamento degli organi dell'ACI ai principi democratici che regolano l'attività delle federazioni sportive. Aggiunge quindi la propria firma alla risoluzione in discussione. Non condivide invece e ritiene che debbano rimanere estranee alla discussione le questioni poste dall'onorevole Longhi relativamente alla commistione di interessi tra ACI e società controllate.


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Emerenzio BARBIERI (UDC), esprimendo una condivisione generalizzata sulla risoluzione in discussione, auspicherebbe peraltro che in premessa si stigmatizzasse il fatto che il 15 dicembre 2006 è stato approvato da parte del Governo lo statuto dell'ACI, malgrado il parere contrario del CONI.

Il sottosegretario Giovanni LOLLI ritiene necessario preliminarmente chiarire di intervenire limitatamente agli aspetti sportivi della vicenda. Rileva che la legge sulle federazioni sportive prevede che all'interno degli organi delle stesse debbano essere adeguatamente rappresentati gli atleti e i tecnici e che gli enti pubblici non sono sottratti dall'ordinamento al rispetto di tale legge. Conferma quindi che l'ACI, a differenza di altri enti pubblici, ha inteso invece applicare la normativa in questione in maniera differente da quella sopra enunciata, ritenendo che la trasformazione dell'ACI in ente pubblico determinasse l'impossibilità di applicare la normativa sulle federazioni sportive. Sottolinea quindi che a seguito della pronuncia del TAR, l'ACI ha provveduto a formulare una proposta di modifica del proprio statuto ma che a tutto oggi non è ancora pervenuto il parere del CONI sulla proposta di statuto in questione. Il suddetto parere risulta peraltro essere determinante al fine di stabilire se lo statuto è o meno conforme ai principi stabiliti dalla legge sulle federazioni sportive. Esprime quindi apprezzamento per la risoluzione in discussione, ribadiendo che il Ministero è in attesa che si compia la procedura per l'espressione da parte del CONI del proprio parere sullo statuto; in conseguenza dell'espressione dell'indicato parere il Ministero che rappresenta adotterà i provvedimenti ritenuti opportuni. Precisa in ogni caso che si ritiene fondamentale che gli organi dell'ACI rappresentino, nella loro composizione, atleti e tecnici per almeno il 30 per cento.
Sottolinea quindi che la risoluzione in discussione è fondamentale al fine di ribadire che l'ACI è una federazione sportiva e deve quindi sottostare alle regole previste per le federazioni sportive. Sottolinea al riguardo che anche a livello mondiale l'ente automobilistico a ciò preposto, ha due sedi distinte, una che si occupa dell'aspetto sportivo - con sede a Parigi - e una che si occupa più in generale degli aspetti organizzativi, in Svizzera. Ringrazia quindi i presentatori per la presentazione della risoluzione in discussione.

Pietro FOLENA, presidente, ringrazia innanzitutto il rappresentante del Governo per la condivisione espressa alla risoluzione da lui presentata. Precisa che sicuramente l'ACI coinvolge diverse competenze - in materia di turismo, trasporti e sport - in riferimento alle quali peraltro la Commissione è chiamata a pronunciarsi solo per i profili di propria competenza. Accoglie quindi l'osservazione del collega Barbieri e riformula pertanto la premessa della risoluzione in discussione in modo che sia evidenziato che l'approvazione dello statuto ACI da parte del Consiglio dei Ministri il 15 dicembre 2006 è stata fatta in modo non opportuno (vedi allegato 3). Ritiene infine che le osservazioni del collega Longhi siano condivisibili, ricordando in conclusione che obiettivo della risoluzione è comunque quello di garantire adeguate condizioni di sicurezza per lo svolgimento delle gare automobilistiche, facendo in modo che gli organi dell'ACI rappresentino adeguatamente atleti e tecnici.
Avverte che la nuova formulazione della risoluzione è stata sottoscritta anche dai deputati Rusconi, Luxuria e Sasso.

La Commissione approva quindi la risoluzione Folena n. 7-00289, nel testo come riformulato, che assume il numero 8-00093 (vedi allegato 3).

La seduta termina alle 13.

SEDE REFERENTE

Martedì 30 ottobre 2007. - Presidenza del presidente Pietro FOLENA. - Intervengono


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il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Gaetano Pascarella e il sottosegretario per i beni e le attività culturali Andrea Marcucci.

La seduta comincia alle 13.

Norme a tutela dei minori nella visione di film e di videogiochi.
C. 3014 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio - Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo il 23 ottobre 2007.

Fulvio TESSITORE (Ulivo), relatore, intervenendo in sede di replica ricorda che il disegno di legge in questione affronta il problema del bilanciamento tra le esigenze della tecnica e quelle della scienza. Sottolinea in particolare che da una parte il provvedimento cerca di garantire la possibilità per i produttori di diffondere film e videogiochi anche attraverso i mezzi più recenti e moderni di divulgazione degli stessi; dall'altra, esso cerca di tutelare l'esigenza di proteggere i minori da possibili messaggi non compatibili con la loro crescita ed educazione. Per quel che riguarda il problema della classificazione dei film, ricorda che gli stessi devono essere non troppo estesi al fine di evitare difficoltà ai produttori e ai distributori garantendo peraltro una certa oggettività della valutazione. Ribadisce in ogni caso che la struttura eccessivamente «barocca» del provvedimento - come più volte richiamato dai colleghi - scaturisce da una serie di previsioni non del tutto condivisibili, come per esempio l'istituzione della commissione per la classificazione i cui componenti appaiono in numero eccessivo rispetto alle esigenze. Occorrerebbe inoltre garantire che i componenti della commissione fossero nominati non in base a criteri di appartenenza ma di competenza.
Ricorda quindi che è emersa nel corso della discussione una certa intersettorialità del disegno di legge in esame; a ragione di ciò è quindi opportuno coordinare i vari interventi provenienti dai diversi settori di interesse, al fine di apprestare strumenti in grado di proteggere quanto più possibile i minori da possibili abusi e messaggi distorti contenuti nei film. Ritiene quindi opportuno procedere ad una serie di audizioni informali, pur ritenendo importante che le stesse siano mirate ad ottenere informazioni essenziali per il seguito dell'esame. In questo senso, tra i soggetti da audire riterrebbe opportuno fossero previsti, tra gli altri, rappresentanti di operatori nella gestione di softwares e dell'Ordine degli psicologi, nonché di operatori di motori di ricerca. Riterrebbe quindi opportuno procedere alla costituzione di un Comitato ristretto, in modo da poter elaborare gli elementi che emergeranno nel corso delle audizioni informali svolte in Commissione.

Emilia Grazia DE BIASI (Ulivo) ritiene che uno dei soggetti da audire per primi, dovrebbe essere il Presidente dell'Autorità garante delle comunicazioni, Corrado Calabrò, dato che esiste un apposito Comitato di questo organismo che si occupa in maniera specifica del problema della tutela dei minori nel settore televisivo.

Nicola BONO (AN) condivide la proposta del relatore, ritenendo peraltro opportuno non circoscrivere i soggetti da audire a quelli indicati nel corso della seduta odierna. Si riserva in questo senso di indicare ulteriori rappresentanti di categoria da audire, interessati dall'applicazione del provvedimento in titolo.

Fabio GARAGNANI (FI) concorda con il collega Bono.

Wladimiro GUADAGNO detto Vladimir Luxuria (RC-SE) propone che tra i soggetti da audire siano previsti anche rappresentanti dell'AGEDO, l'associazione di genitori di omosessuali.

Fulvio TESSITORE (Ulivo), relatore, ritiene in ogni caso opportuno che le audizioni


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siano svolte in tempi brevi e senza che siano rappresentate esclusivamente istanze di categoria.

La Commissione delibera, quindi, di costituire un Comitato ristretto, riservandosi il presidente di nominarne i componenti sulla base delle designazioni dei gruppi.

Interventi per la Biblioteca europea di Milano.
C. 2460 Duilio.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo il 24 ottobre 2007.

Emilia Grazia DE BIASI (Ulivo), intervenendo in qualità di cofirmataria della proposta di legge in esame, ritiene fondamentale il provvedimento in discussione. Si intende istituire un polo culturale che consentirà non solo alla Lombardia ma a tutta l'Italia di rivestire un ruolo fondamentale a livello europeo nel settore della cultura. Ricorda che la Biblioteca europea di Milano costituisce una importantissima iniziativa, all'avanguardia dal punto di vista delle tecnologie esistenti, visto che determina per la prima volta in Italia l'istituzione di una biblioteca digitale. Il provvedimento si pone poi perfettamente in linea con la proposta di organizzare a Milano l'EXPO 2015. Precisa che il finanziamento pubblico previsto dal progetto di legge in esame si aggiunge a quelli già previsti dalla regione Lombardia, dalla Provincia e dal Comune di Milano. Rileva peraltro l'opportunità che ai finanziamenti pubblici già previsti si possano aggiungere anche risorse provenienti da privati, attraverso un binomio pubblico-privato già sperimentato favorevolmente. L'iniziativa in questione è quindi fondamentale non solo al fine di costituire un polo culturale di eccellenza a Milano, ma anche per sperimentare un nuovo percorso di informazione e di diffusione della cultura. Ribadisce a questo proposito che la Biblioteca europea di Milano dovrà essere un polo culturale italiano e non solo lombardo, aperto a tutta l'Europa, con una forte proiezione internazionale. Auspica, in conclusione, che la proposta di legge in esame possa essere approvata in tempi brevi dalla Commissione, possibilmente in sede legislativa.

Pietro FOLENA, presidente, ritiene che sarebbe utile sapere se esiste già un'area sulla quale verrà realizzata la biblioteca europea di Milano.

Emilia Grazia DE BIASI (Ulivo) sottolinea che esiste già un'area individuata dall'autorità locale che ospiterà la biblioteca.

Nicola BONO (AN), pur concordando con la proposta di legge in esame, sottolinea che il Governo non ha ancora chiarito come sono state utilizzate le ingenti risorse già messe a disposizione per la realizzazione del progetto. Rileva inoltre che sarebbe stato più opportuno prevedere uno stanziamento preciso a fronte di un piano di realizzazione dell'opera ben definito.

Pietro FOLENA, presidente, ricorda che nella scorsa seduta il sottosegretario Mazzonis aveva ricordato che finora sono stati assegnati al progetto 30 milioni di euro dei quali 15 non sono stati ancora accreditati; gran parte delle risorse finora destinate sono state infatti utilizzate per la definizione del progetto della biblioteca. Ricorda comunque che il sottosegretario si è riservato di fornire nel prosieguo dell'esame altre informazioni circa l'impiego delle risorse assegnate, evidenziando come ulteriori informazioni potranno essere fornite dalla fondazione che segue il progetto.

Nicola BONO (AN) evidenzia che proprio per il fatto che non si è data attuazione al progetto della biblioteca, sarebbe opportuno evitare l'assegnazione di altri 45 milioni di euro per il prossimo triennio, in quanto non è possibile capire quali risorse si rendono necessarie per un progetto


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che non appare ancora delineato in modo definitivo. Ricorda in proposito che all'epoca della discussione relativa ai lavori di ristrutturazione della cattedrale di Noto, furono stanziate con legge le risorse necessarie solo dopo la presentazione del progetto definitivo e quindi la quantificazione del costo totale dell'intervento. Ribadisce quindi, anche a nome dei deputati del gruppo cui appartiene, un giudizio favorevole sul provvedimento in esame, ferma la necessità di avere un chiarimento tecnico sugli aspetti evidenziati.

Antonio RUSCONI (Ulivo), relatore, intervenendo in sede di replica, ricorda che il progetto della biblioteca è stato definito nel 2001 sulla base di un Accordo di programma del 2000 fra il Governo Amato e la regione Lombardia, la Provincia e il Comune di Milano. La realizzazione del progetto stesso in origine richiedeva l'impiego di 236 milioni di euro, mentre i 45 milioni di euro previsti dalla proposta di legge in esame sono funzionali all'aggiudicazione del primo lotto del progetto, progetto che è gestito dalla fondazione a cui partecipano il comune di Milano, l'Associazione biblioteca 2000 e due importanti poli universitari milanesi. Sottolinea inoltre che l'iniziativa della biblioteca di Milano non contrasta con altre iniziative collaterali, né comporta un restringimento dei finanziamenti al sistema bibliotecario italiano in genere. Aggiunge altresì che si tratta di un'iniziativa di carattere internazionale, da valutare non solo nell'ottica dell'EXPO 2015, ma anche del Congresso delle biblioteche mondiali che si svolgerà nel 2009 a Milano.
Ricorda inoltre che il progetto è di fondamentale importanza in quanto prevede l'istituzione di una biblioteca che sarà già direttamente digitalizzata, a differenza di altri progetti che devono invece prevedere la conversione di biblioteche cartacee, in biblioteche digitali. Sottolinea quindi che si tratta di un progetto promosso dagli enti locali indicati, al quale lo Stato ha garantito il proprio contributo attraverso l'accordo di programma del 2000. Considera infine fondamentale approvare rapidamente in sede legislativa la proposta di legge in questione, anche al fine di evitare che l'approvazione del disegno di legge finanziaria per il 2008, in corso di esame da parte del Parlamento, possa sottrarre al progetto in questione le risorse necessarie. Ricorda infatti che la legge finanziaria per il 2006 ha già stanziato le risorse necessarie.

Emerenzio BARBIERI (UDC) condivide la proposta del relatore, dichiarandosi favorevole al trasferimento in sede legislativa.

Pietro FOLENA, presidente, ribadisce che il progetto della Biblioteca di Milano è stato avallato nel 2000 dal Governo, si tratta quindi di dare continuità agli interventi già previsti, al fine anche di evitare che siano sottratti gli stanziamenti appositamente previsti dalla legge finanziaria per il 2006, come ricordato dal relatore. Rileva inoltre che ulteriori chiarimenti in merito all'utilizzazione di fondi assegnati al rigetto della biblioteca europea possano essere forniti dalla fondazione che gestisce il progetto nell'ambito di un'apposita audizione informale. Dichiara quindi concluso l'esame preliminare.
Alla luce delle considerazioni espresse dal relatore, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 12 di domani, mercoledì 31 ottobre 2007.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 13.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 14.