XIV Commissione - Marted́ 30 ottobre 2007


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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo concernente revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti (atto n. 173).

PARERE FAVOREVOLE CON OSSERVAZIONI

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
esaminato lo schema di decreto legislativo concernente revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti (Atto n. 173);
considerato che l'articolo 24 reca le disposizioni sanzionatorie per le violazioni agli obblighi previsti dallo schema di decreto;
rilevato che disposizioni sanzionatorie analoghe sono contenute nell'articolo 22 della legge n. 219 del 2005;
ritenuto opportuno evitare che da sovrapposizioni normative possano derivare difficoltà interpretative;
ritenuto opportuno apportare alcune correzioni formali nella formulazione di alcuni articoli del testo in esame;
preso atto del parere espresso dalla Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 4, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di riportare dettagliatamente le informazioni che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta, devono essere fornite alla regione o provincia autonoma competente, secondo quanto previsto dall'allegato I della direttiva 2002/98/CE ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva medesima;
b) all'articolo 5, comma 3, valuti il Governo l'opportunità di specificare, come previsto dall'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2002/98/CE e dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, che le ispezioni possono interessare anche le strutture incaricate, dal titolare dell'autorizzazione e dell'accreditamento, di effettuare procedimenti di valutazione e controllo;
c) all'articolo 6, comma 4, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che il servizio trasfusionale, in conformità a quanto prescritto all'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 2002/98/CE, nel comunicare alle autorità competenti i nominativi delle persone responsabili e degli eventuali delegati, indichi anche le informazioni in


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merito alle funzioni specifiche di cui sono responsabili;
d) al fine di coordinare le norme sanzionatorie contenute nell'articolo 24 dello schema di decreto in esame e l'articolo 22 della legge n. 219 del 2005 che puniscono in modo difforme condotte sostanzialmente uguali, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere i commi 1 e 2 dell'articolo 24 dello schema di decreto;
e) all'articolo 24, commi 3 e 5, il riferimento all'articolo 6, comma 5, sia da intendersi effettuato all'articolo 6, comma 6, poiché è in tale comma e non nel comma 5 che si disciplinano le funzioni del responsabile dell'unità di raccolta richiamate nei commi 3 e 5 dell'articolo 24;
f) si doti l'articolo 29 di una rubrica, così come previsto per tutti gli altri articoli dello schema di decreto.


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ALLEGATO 2

Legge comunitaria 2007. C. 3062 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI

ART. 1.

Ai commi 1 e 3, all'allegato B, aggiungere la seguente direttiva:
2006/141/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, sugli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento, recante abrogazione della direttiva 1999/21/CE.
1. 1.Cardano, Falomi.

Al comma 4, aggiungere infine il seguente periodo: La procedura di cui al presente comma si applica in ogni caso per gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive: 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006; 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006; 2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006; 2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006; 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006; 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006; 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006; 2006/117/EURATOM del Consiglio, del 20 novembre 2006; 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006; 2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006; 2006/137/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006.
1. 2.Il relatore.

ART. 6.

Al comma 1, lettera a) capoverso 4-bis, sostituire le parole: risorse finanziarie disponibili presso la Presidenza, con le seguenti: risorse finanziarie disponibili sul Fondo per il funzionamento della Presidenza.
6. 25.Il relatore.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis)
all'articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«I progetti di atti comunitari e dell'Unione Europea, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, sono trasmessi alle Camere dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delle politiche comunitarie, contestualmente e comunque non oltre dieci giorni dalla loro ricezione, per l'immediata assegnazione all'organo parlamentare competente per gli Affari Europei, con l'indicazione della data presunta per la loro discussione o adozione.
6. 11.Falomi, Cardano.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) All'articolo 3, comma 1, le parole: «contestualmente alla loro ricezione» sono sostituite dalle seguenti: «con
testualmente


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e comunque non oltre dieci giorni dalla loro ricezione».
6. 11. (Nuova formulazione)Falomi, Cardano.

Al comma 1, alla fine della lettera a), inserire la seguente:
a-bis) all'articolo 3, comma 4, le parole: «i competenti organi parlamentari», sono sostituite dalle seguenti: «l'organo parlamentare competente per gli Affari europei e gli organi parlamentari competenti per materia».
6. 12.Falomi, Cardano.

Al comma 1, alla fine della lettera a), inserire la seguente:
a-bis) all'articolo 3, comma 5, dopo la parola: «Governo», sono inserite le parole: «almeno trenta giorni» e dopo le parole: «organi parlamentari», sono inserite le parole: «almeno trenta giorni».
6. 13.Falomi, Cardano.

Al comma 1, alla fine della lettera a), inserire la seguente:
a-bis) all'articolo 3, comma 7, le parole: «i competenti organi parlamentari possono» sono sostituite dalle parole: «l'organo parlamentare competente per gli Affari europei, sentiti gli organi parlamentari competenti per materia, può».
6. 14.Falomi, Cardano.

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
b-bis) all'articolo 8, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Quando il disegno di legge è approvato da una Camera per essere trasmesso all'altra Camera, il Governo invia tempestivamente a quest'ultima un elenco aggiornato delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa».
6. 19.Falomi, Cardano.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c)
dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:
«Art. 11-bis. - (Attuazione in via regolamentare di disposizioni adottate dalla Commissione europea in attuazione di direttive recepite mediante decreto legislativo). - 1. Contestualmente o dopo l'entrata in vigore di decreti legislativi, adottati per il recepimento di direttive o l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea che conferiscono alla Commissione europea delega per l'adozione di disposizioni di esecuzione, il Governo è autorizzato, qualora tali disposizioni siano state effettivamente adottate, a recepirle nell'ordinamento nazionale con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della citata legge n, 400 del 1988, e successive modificazioni, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della presente legge, con le procedure ivi previste».
6. 10.Gozi.

Al comma 1, alla fine della lettera c), inserire la seguente:
c-bis) all'articolo 8, comma 4, le parole: «entro il 31 gennaio» sono sostituite dalle parole: «entro il 31 marzo».
6. 15.Falomi, Cardano.

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:
c-bis) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) sull'attività svolta dal CIACE e sui risultati da esso conseguiti».
6. 17.Falomi, Cardano.


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Al comma 1, dopo la lettera c) inserire le seguenti:
c-bis) all'articolo 15-bis, comma 1, alla lettera c) sono aggiunte in fine le seguenti parole: «unitamente alla relativa documentazione intercorsa tra Governo e Commissione europea»;
c-ter) all'articolo 15-bis, comma 3, dopo le parole: «atti o procedure» sono inserite le seguenti: «, unitamente alla relativa documentazione intercorsa tra Governo e Commissione europea,».
6. 18.Falomi, Cardano.

Al comma 1, lettera e), alinea, capoverso Art. 16-bis (Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti, di regioni o altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto comunitario), al comma 1 sopprimere le parole: le province autonome di Trento e di Bolzano.

Conseguentemente, al comma 5, sopprimere le parole: le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. 6.Boato, Cassola.

Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 16-bis, nel comma 1, sopprimere le parole: le province autonome di Trento e di Bolzano,.
* 6. 1.Betta, Froner.

Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 16-bis, al comma 1, sopprimere le parole: «le province autonome di Trento e di Bolzano,» sono soppresse.
* 6. 16.Brugger, Bezzi, Zeller, Widmann, Nicco.

Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 16-bis, nel comma 5, sopprimere le parole: le province autonome di Trento e di Bolzano,.
** 6. 2.Betta, Froner.

Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 16-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
b) al comma 5, le parole: «le province autonome di Trento e di Bolzano,» sono soppresse.
** 6. 20.Brugger, Bezzi, Zeller, Widmann, Nicco.

Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 16-bis, sopprimere il comma 9.
*** 6. 3.Betta, Froner.

Al comma 1, lettera e), alinea, capoverso Art. 16-bis (Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto comunitario), sopprimere il comma 9.
*** 6. 7.Boato, Cassola.

Al comma l, lettera e), capoverso Art. 16-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
c)
il comma 9, è soppresso.
*** 6. 21.Brugger, Bezzi, Zeller, Widmann, Nicco.

Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 16-bis, dopo il comma 10, inserire il seguente comma:
10-bis. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, alle finalità di cui al presente articolo si provvede secondo specifiche norme di attuazione statutaria.
**** 6. 4.Betta, Froner.

Al comma 1, lettera e), alinea, capoverso Art. 16-bis (Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto comu


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nitario), dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-bis. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, alle finalità di cui al presente articolo si provvede secondo specifiche norme di attuazione statutaria.
**** 6. 9.Boato, Cassola.

Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 16-bis, dopo il comma 10 inserire il seguente:
10-bis. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, alle finalità di cui al presente articolo si provvede secondo specifiche norme di attuazione statutaria.
**** 6. 22.Brugger, Bezzi, Zeller, Widmann, Nicco.

Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 16-bis, nel comma 11, al primo periodo, sostituire le parole: tali misure agevolative con le parole: misure agevolative previste da norme statali ed aggiungere, infine, il seguente periodo: Per gli aiuti di Stato istituiti dalle regioni e dalle province autonome individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, le medesime disciplinano le relative procedure di recupero degli aiuti nell'esercizio delle potestà legislative ed amministrative ad esse spettanti.
***** 6. 5.Betta, Froner.

Al comma 1, lettera e), alinea, capoverso Art. 16-bis (Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto comunitario), al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: tali misure agevolative con le seguenti: misure agevolative previste da norme statali.

Conseguentemente, aggiungere, infine, il seguente periodo: Per gli aiuti di Stato istituiti dalle regioni e dalle province autonome individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, le medesime disciplinano le relative procedure di recupero degli aiuti nell'esercizio delle competenze legislative ed amministrative ad esse spettanti.
***** 6. 8.Boato, Cassola.

Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 16-bis, al comma 11, primo periodo le parole: tali misure agevolative sono sostituite dalle seguenti: misure agevolative previste da norme statali; conseguentemente, dopo il primo periodo è aggiunto in fine il seguente: Per gli aiuti di Stato istituiti dalle regioni e dalle province autonome individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, le medesime disciplinano le relative procedure di recupero degli aiuti nell'esercizio delle potestà legislative ed amministrative ad esse spettanti.
***** 6. 23.Brugger. Bezzi, Zeller, Widmann, Nicco.

ART. 7.

Al comma 1, capoverso 1-quinquies dopo le parole: apposito decreto, inserire le seguenti: da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,.
7. 1.Il Relatore.

ART. 10.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Applicazione della Raccomandazione del Consiglio d'Europa del 22 giugno 1999 in materia di procedure di allevamento).

1. Al fine di completare l'adeguamento dell'ordinamento italiano alla normativa


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comunitaria e alle raccomandazioni internazionali, a partire dal 1o gennaio 2008, le procedure previste dal numero 22 dell'allegato, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, sono alternativamente consentite.
10. 01.Giovanardi.

ART. 13.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente:
Qualora lo Stato o l'ente pubblico ceda proprie quote ad un soggetto privato, questi ha facoltà di revocare e sostituire quegli amministratori o sindaci nominati dallo Stato o dall'ente pubblico, in misura proporzionale alle quote acquisite.
13. 1.Pini.

Al comma 2, nel primo periodo, sostituire le parole: otto mesi con le parole: dodici mesi.

Conseguentemente, nel secondo periodo, sostituire le parole: otto mesi con le parole: dodici mesi.
13. 2.Pini.

ART. 14.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
14. 1.Il Relatore.

ART. 16.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
e) attuazione concreta dell'accordo internazionale del 1994, sui legni tropicali, fatto a Ginevra il 26 gennaio 1994, reso esecutivo dalla legge n. 120 del 1998, per il quale, entro l'anno 2000 i Paesi produttori e consumatori avrebbero dovuto «elaborare politiche di gestione forestale tali da assicurare che le esportazioni di legni tropicali non intacchino il patrimonio forestale e l'equilibrio ecologico dei paesi produttori, poiché dovranno provenire da fonti gestite in maniera durevole». Tale «Obiettivo 2000» al quale non si è ancora adempiuto, necessita di urgente attuazione. Le modalità di attuazione degli Accordi e di quanto, a suo tempo suggerito dall'International Tropical Timber Council (ITTC), deve prevedere che su tutto il territorio nazionale siano istituiti un sistema di etichettatura obbligatoria e un contributo ambientale pari almeno al 50 per cento del rispettivo valore commerciale, su legname grezzo, semilavorato o finito e prodotti derivati, quali cellulosa, pasta di cellulosa e carta, provenienti da foreste temperate, boreali e tropicali. Saranno esentati dall'applicazione del Contributo ambientale i legnami e i prodotti che rispettano i criteri di compatibilità sociale e ambientale definiti da una apposita commissione istituita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (o comunque certificati secondo standard e parametri internazionalmente ritenuti validi).
16. 1.Cassola, Bonelli, Francescato, Camillo Piazza.

ART. 21.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis.
Tali modifiche, tenderanno alla semplificazione ed a criteri di rappresentanza oggettivi dei sistemi collettivi.
Si preveda la possibilità di derogare alle disposizioni della vigente normativa generale sui rifiuti al fine di individuare semplificazioni in materia di adempimenti amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che


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originano i rifiuti ai produttori, ai distributori o ad altri soggetti che svolgono attività di installazione, dei beni stessi o ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero. In attesa di tali semplificazioni, che dovranno essere disciplinate attraverso specifico provvedimento normativo da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, si considera sospeso l'obbligo di ritiro «uno contro uno» così come previsto nel decreto legislativo 151/2005.
Dovranno essere meglio definiti i Raggruppamenti RAEE, in particolare le relazioni fra questi con appositi codici CER e con gli obiettivi di recupero. Dovranno inoltre essere definite con maggior puntualità le AEE provenienti dai nuclei domestici e le AEE professionali immesse sul mercato.
Dovranno essere meglio precisate le caratteristiche minime che i Sistemi Collettivi istituiti dai Produttori devono soddisfare ed eventuali condizioni operative semplificate analoghe a quelle stabilite per sistemi nazionali di raccolta differenziata di altre tipologie di rifiuti urbani.
21. 1.Cassola, Bonelli, Francescato, Camillo Piazza.

ART. 24.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato.
24. 1.Il Relatore.

ART. 25.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato.
25. 1.Il Relatore.

ART. 26.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
26. 1.Il Relatore.

ART. 28.

Sopprimere il Capo III.
28. 1.Pini.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 29.
28. 6.Pini.

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 30 e 31.
28. 4.Pini.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 30.
28. 5.Pini.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 31.
28. 7.Pini.


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Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 32.
28. 8.Pini.

Al comma 3, secondo periodo, sia sostituita la parola: quaranta con la seguente: sessanta.
28. 2.La II Commissione.

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, dopo il medesimo comma inserire il seguente:
4-bis. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui ai commi 3 e 4, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per i pareri definitivi delle Commissioni competenti. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.
28. 3.La II Commissione.


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ALLEGATO 3

Sulla riunione della COSAC, svolta ad Estoril dal 14 al 16 ottobre 2007.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

1. Si è svolta ad Estoril, in Portogallo, la XXXVIII COSAC, dal 15 al 16 ottobre 2007.
Nella sessione di apertura, si è svolto l'intervento introduttivo da parte del Presidente del Parlamento portoghese, Jaime Gama, che ha sottolineato, nel suo discorso, il ruolo dei Parlamenti nazionali nel dare una maggiore legittimazione al progetto europeo.

2. È stato poi affrontato il punto all'ordine del giorno «Un'Europa dei diritti e dei risultati».
José Manuel Durão Barroso, Presidente della Commissione europea, ha passato in rassegna gli ultimi sviluppi nel processo di riforma Trattati dell'Unione europea. Il Presidente Barroso, estremamente fiducioso sugli esiti del summit di Lisbona del 18-19 ottobre 2007, ha ricordato che la bozza di Trattato presenta una serie di effetti benefici sulle politiche dell'Unione europea.
A proposito dell'iniziativa della Commissione europea di trasmettere direttamente ai Parlamenti nazionali i suoi documenti ha segnalato che, da quando il meccanismo è stato avviato nel settembre 2006, la Commissione ha ricevuto 138 opinioni e 27 proposte da parte di 24 Parlamenti. Questa è la prova di un reale dialogo tra la Commissione e i Parlamenti nazionali. Il presidente Barroso ha sottolineato che la Commissione attualmente in carica ha dimostrato un più forte impegno a comunicare con i Parlamenti nazionali rispetto a tutte le precedenti: ha anche segnalato di avere personalmente visitato metà dei Parlamenti nazionali e che la Commissione ha avuto circa 300 riunioni con i Parlamenti nazionali. Ha altresì sottolineato che la Commissione non potrebbe comunque sostituire il rapporto tra Parlamenti nazionali e i loro rispettivi Governi e che la sua azione legislativa deve essere complementare rispetto all'azione legislativa a livello nazionale.
Il successivo dibattito ha riguardato una serie di temi rilevanti, tra cui il funzionamento del nuovo servizio diplomatico del Consiglio dell'Unione europea, il controllo parlamentare della PESD, i diritti delle donne, il controllo di sussidiarietà, le questioni linguistiche, l'allargamento, la cooperazione interculturale, l'impatto sull'opinione pubblica della Carta dei diritti, la possibilità dell'iniziativa popolare prevista dal nuovo Trattato, la questione dei seggi italiani al Parlamento europeo, le procedure di ratifica, la dimensione dei Balcani.

3. Successivamente è intervenuto il Primo Ministro portoghese, José Sócrates, che ha evidenziato le priorità della Presidenza portoghese, ponendo l'accento sul processo di riforma dei Trattati, sulle relazioni internazionali dell'Unione europea, sull'agenda di Lisbona e sulla lotta ai cambiamenti climatici. Ha quindi sottolineato che i Parlamenti nazionali e la COSAC hanno un ruolo chiave nel rafforzamento della legittimità democratica dell'Unione europea e nella formazione della pubblica opinione degli europei. I nuovi


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Trattati rafforzeranno il ruolo dei Parlamenti nazionali nei processi di decisione dell'UE.
Un nuovo ciclo della Strategia di Lisbona dovrà dare una risposta europea alle sfide della globalizzazione e ai problemi sociali in Europa, inclusa la questione dell'immigrazione. La rinnovata strategia dovrà portare più competitività, lavoro, ricerca e innovazione come pure dovuto focalizzarsi anche sulla dimensione esterna. La Presidenza portoghese si è impegnata per un ruolo più attivo dell'Unione europea sul piano internazionale.
La Presidenza portoghese aveva il mandato di preparare il primo summit tra l'Unione europea e l'Africa, con lo scopo ambizioso di sviluppare una strategia comune tra l'Europa e l'Africa, nonché di trovare dei meccanismi per implementare questa strategia. Il summit dovrà affrontare tutte le questioni di interesse comune: diritti umani, immigrazione, sistemi di governo, cambiamenti climatici e sviluppo. Il successo nelle relazioni tra Europa e Africa sarebbe in linea con lo slogan della Presidenza portoghese: costruire un'Europa più forte per un mondo migliore.
Il successivo dibattito ha affrontato numerosi temi presenti nell'agenda europea, tra cui il ruolo dei Parlamenti nazionali, la strategia di Lisbona, i rapporti con la Russia.
La Presidente Bimbi ha sottolineato l'esigenza di non fare divergere l'Europa dei risultati dall'Europa dei valori, i rischi connessi al meccanismo di opt-out contenuto nella riforma dei Trattati, il rilievo dello spazio pubblico europeo, i diritti civili e le pari opportunità per le donne e per tutte le minoranze, la società della conoscenza.

4. Quanto alla revisione del regolamento della COSAC, è stato adottato il Regolamento nella versione già predisposta in bozza nell'ambito della COSAC del maggio 2007 a Berlino. Si tratta di modificazioni che interessano, in particolare, il segretariato COSAC, il suo membro permanente e il relativo finanziamento, secondo un meccanismo di contribuzione su base volontaria dei diversi Stati membri.

5. È stato poi presentato l'VIII Rapporto biennale. Il rapporto è diviso nei seguenti capitoli:
presentazione dei diversi sistemi di controllo degli affari europei dei Parlamenti nazionali nell'Europa a 27 Stati;
aspettative dei Parlamenti nazionali rispetto alla Conferenza intergovernativa;
monitoraggio parlamentare dell'attuazione della Strategia di Lisbona;
la dimensione mediterranea dell'Unione europea;
il monitoraggio dei Parlamenti nazionali dei programmi finanziari dell'Unione europea: individuazione delle priorità e allocazione dei fondi.

Il deputato Tondo, intervenendo nel successivo dibattito, ha evidenziato il ruolo delle piccole e medie imprese quale fattore di democrazia economica, anche in relazione alla Agenda di Lisbona.
La deputata Ottone ha quindi richiamato l'importanza delle best practices nel confronto tra le funzioni dei vari Parlamenti e, al riguardo, delle più recenti iniziative della XIV Commissione della Camera dei deputati, come pure l'esame della strategia politica annuale della Commissione e del programma legislativo della stessa.

6. Circa la questione del Segretariato della COSAC, e quindi della nomina e del cofinanziamento di un membro permanente per il periodo 2008-2010, la Presidenza ha informato i delegati che, nonostante diverse sollecitazioni ai Parlamenti nazionali, non è stata avanzata nessuna candidatura al posto di membro permanente del Segretariato stesso.
La Troika pertanto ha proposto di demandare la decisione alla prossima riunione


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dei Presidenti COSAC che avrà luogo il 18 febbraio 2008, sotto la Presidenza slovena.

7. Si è poi svolto un dibattito sugli argomenti da porre all'ordine del giorno delle future riunioni della COSAC.
Numerose le questioni proposte: il bilancio dell'UE, le implicazioni delle future disposizioni dei Trattati dopo la riforma che coinvolgono i Parlamenti nazionali e la sussidiarietà, la valutazione parlamentare del programma legislativo della Commissione europea, le varie dimensioni dell'immigrazione e la lotta all'immigrazione clandestina, le politiche per la famiglia, la politica energetica dell'UE, la politica estera europea, i cambiamenti climatici, il controllo parlamentare su PESC e PESD, l'attuazione della strategia di Lisbona, le prospettive finanziarie, le politiche di vicinato, i mercati finanziari, le questioni demografiche, l'occupazione, le politiche giovanili.

8. Nel dibattito sulla dimensione mediterranea dell'Unione europea, il relatore, Luìs Amado, Ministro per gli Affari di Stato e per gli Affari esteri portoghese, ha aperto il suo discorso sottolineando l'importanza di adottare un nuovo Trattato, la qual cosa ridefinirebbe tra l'altro la gestione delle relazioni tra Unione europea e paesi terzi.
La dinamica delle relazioni tra l'Unione europea e gli Stati del Mediterraneo ha assunto una nuova dimensione dopo gli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001. Gli strumenti esistenti che governano le relazioni tra Unione europea e Stati mediterranei furono costruiti su basi diverse. Pertanto il processo di Barcellona dovrebbe essere riesaminato. Il ministro Amado ha inoltre evidenziato che gli obiettivi economici nelle relazioni euromediterranee non sono stati raggiunti pienamente, mentre la priorità maggiore per l'UE dovrebbe risiedere nella gestione del dimensione politica dei conflitti in Medio Oriente.
Nel successivo dibattito sono stati affrontati alcuni temi tra cui il processo di Barcellona, la dimensione baltica, i rapporti con la Turchia.
La Presidente Bimbi ha sottolineato l'importanza della forma e dei contenuti politici da dare alla dimensione euromediterranea, espressione delle civiltà europee e mediterranee nate nel tempo dalle diverse mixités culturali, della cooperazione universitaria per la costruzione di una università mediterranea a rete, di un progetto operativo di una banca euromediterranea.

9. Si è poi svolto un dibattito con i rappresentanti del Parlamento europeo presso la Conferenza intergovernativa, Elmar Brok, Enrique Baron Crespo and Andrew Duff, che hanno illustrato gli ultimi sviluppi del processo di modifica dei Trattati. In particolare, Andrew Duff ha incentrato il suo intervento sulla questione dell'opt-out da parte della Gran Bretagna rispetto a Schengen, alla giustizia e agli affari interni.

10. In fine, si è proceduto all'adozione del contributo e alla conclusione della XXXVIII COSAC.
Nel contributo in fine adottato, non senza un confronto serrato tra le diverse posizioni e culture europee, sono affrontati in particolare seguenti temi:
la Conferenza intergovernativa e il futuro dell'Europa. In particolare, la COSAC ritiene che il ruolo sia dei Parlamenti nazionali che del Parlamento europeo nei processi decisionali dell'UE saranno sviluppati e rafforzati in seguito all'adozione di nuove procedure di sussidiarietà e a nuove norme contenute nei Trattati riformati; la COSAC auspica poi un chiarimento nell'articolo 6 del Protocollo n. 2 al Trattato sull'Unione europea (Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità) nel senso che il periodo di otto settimane per il controllo di sussidiarietà dovrebbe iniziare solo


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quando una bozza di atto legislativo sia stata trasmessa ai Parlamenti nazionali in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. Inoltre, la COSAC riconosce che l'implementazione dei nuovi diritti dei Parlamenti nazionali nel contesto dei nuovi Trattati riformati richiede non solo un miglioramento del dialogo tra Parlamenti nazionali ma anche una piena cooperazione tra istituzioni europee, per assicurare uno scambio di informazioni con i Parlamenti nazionali allo scopo di promuovere trasparenza, democrazia e legittimità nella legislazione europea;
la cooperazione con la Commissione europea. In particolare, la COSAC accoglie con favore l'impegno della Commissione di tenere conto dei punti di vista sottoposti dai Parlamenti nazionali. La COSAC sottolinea l'importanza che si sviluppi il dialogo tra la Commissione e i Parlamenti nazionali e auspica che ciò includa azioni concrete per informare tempestivamente i Parlamenti nazionali sui progetti politici della Commissione;
monitoraggio parlamentare della Strategia di Lisbona. La COSAC invita tutti i Parlamenti nazionali ad analizzare questa tematica, prima della prossima revisione della Strategia di Lisbona al Consiglio europeo di Primavera del 2008, che si terrà sotto la Presidenza slovena, e pone l'accento sull'importanza per i Parlamenti nazionali di essere informati circa la preparazione per i nuovi tre anni di implementazione del ciclo dal 2008 al 2011;
la dimensione mediterranea dell'Unione europea. La COSAC pone l'accento sull'importanza strategica dell'area mediterranea per l'UE. La COSAC incoraggia gli Stati membri ad usare gli strumenti politici esistenti, vale a dire l'Accordo di partenariato euromediterraneo e la Politica europea di vicinato, in modo più coerente e razionale. La COSAC sottolinea l'importanza cruciale della dimensione parlamentare del partenariato euromediterraneo;
monitoraggio parlamentare dei programmi finanziari dell'Unione europea. La COSAC sottolinea l'esigenza di un maggiore coinvolgimento dei Parlamenti nazionali ed incoraggia i Parlamenti a valorizzare il proprio controllo in queste aree.

Circa le conclusioni adottate dalla XXXVIII COSAC, sul controllo di sussidiarietà e proporzionalità, la COSAC ribadisce la decisione presa alla XXXVII riunione della COSAC di Berlino di effettuare almeno due controlli di sussidiarietà e proporzionalità all'anno.
Richiamando la decisione presa alla riunione dei Presidenti COSAC, svoltasi a Lisbona l'11 e 12 luglio 2007, di effettuare un controllo di sussidiarietà e proporzionalità sulla proposta di decisione quadro del Consiglio per combattere il terrorismo, la COSAC prende atto che tale proposta dovrebbe essere pubblicata all'inizio di novembre.