VI Commissione - Resoconto di marted́ 6 novembre 2007


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AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 6 novembre 2007.

Audizione del Direttore generale della Banca d'Italia, Fabrizio Saccomanni, sulle problematiche relative al collocamento di strumenti finanziari derivati.

L'audizione informale si è svolta dalle 10.30 alle 12.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 novembre 2007. - Presidenza del presidente Paolo DEL MESE. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Cento e Mario Lettieri.

La seduta comincia alle 12.15.

Ratifica Convenzione Italia-Canada in materia fiscale.
C. 3023 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.


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Ivano STRIZZOLO (Ulivo), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 3023, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo d'intesa, fatta a Ottawa il 3 giugno 2002.
La Convenzione in esame, costituita da 29 articoli ed un Protocollo d'intesa, sostituisce la precedente Convenzione, stipulata nel 1977; essa ricalca in parte gli schemi più moderni di convenzioni della specie accolti sul piano internazionale dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo (OCSE), discordandosene tuttavia sotto alcuni profili, soprattutto in quanto si applica alla sola imposizione sui redditi.
La sfera soggettiva di applicazione della Convenzione è costituita, ai sensi dell'articolo 1, dalle persone residenti in uno o in entrambi gli Stati contraenti; quanto alla sfera oggettiva di applicazione, definita dall'articolo 2, essa concerne, per il Canada, le imposte sul reddito, mentre per l'Italia le imposte considerate sono: l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP.
Passando ad analizzare i contenuti della Convenzione, gli articoli 3, 4 e 5 recano le definizioni delle espressioni utilizzate nella Convenzione; in particolare l'articolo 5 definisce il concetto di stabile organizzazione, ricalcando sostanzialmente quella formulata dall'OCSE nel 1963, già utilizzata negli accordi stipulati dopo la riforma tributaria del 1973.
La tassazione dei redditi immobiliari spetta, in base all'articolo 6, al Paese in cui sono situati gli immobili, mentre per gli utili d'impresa l'articolo 7 attribuisce il diritto esclusivo di tassazione allo Stato di residenza dell'impresa stessa, fatto salvo il caso in cui questa svolga attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata; in quest'ultima ipotesi, lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione ha il potere di tassare i redditi realizzati sul suo territorio mediante tale stabile organizzazione.
In linea con quanto raccomandato in ambito OCSE, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima ed aerea sono tassati, secondo l'articolo 8, esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione.
L'articolo 9 regola la tassazione degli utili prodotti nelle ipotesi in cui un'impresa di uno Stato contraente partecipi alla direzione o al controllo di un'impresa dell'altro Stato ed in cui imprese dei due Stati contraenti sono dirette o controllate, in modo diretto o indiretto, dalle medesime persone, prevedendo rettifiche nell'imputazione degli utili ed aggiustamenti dell'imposta prelevata.
Il trattamento convenzionale riservato ai dividendi (articolo 10), fermo restando il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente, è caratterizzato dalla facoltà per lo Stato della fonte di prelevare un'imposta che non ecceda una percentuale del 5 per cento del loro ammontare lordo per partecipazioni societarie non inferiori al 10 per cento, e non superiore al 15 per cento negli altri casi.
Per quanto riguarda la tassazione sugli interessi, ai sensi dell'articolo 11, oltre al principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente, si sancisce la facoltà per lo Stato della fonte di prelevare anch'esso un'imposta, a condizione che il prelievo non ecceda comunque il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi stessi.
In materia di canoni (royalties), l'articolo 12 stabilisce il principio di tassazione definitiva nel Paese di residenza del percipiente, salva la possibilità, per lo Stato della fonte, di applicare un'imposizione in misura comunque non superiore al 5 per cento dell'ammontare lordo, nel caso di canoni pagati per uso o concessione di software, brevetti o informazioni di carattere industriale, commerciale o scientifico, e non superiore al 10 per cento in tutti gli altri casi. Tale imposizione nello Stato della fonte è comunque esclusa per i canoni relativi a diritti d'autore.


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Inoltre, qualora il beneficiario dei cespiti li abbia ottenuti esercitando le proprie attività mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate nello Stato della fonte, essi saranno tassabili da parte di detto Stato, in accordo con la propria legislazione fiscale.
Per quanto concerne il trattamento dei «capital gains», l'articolo 13 prevede il criterio di tassazione raccomandato dall'OCSE, con la previsione della tassabilità nel Paese dove è situato il bene, nel caso di plusvalenze relative ad immobili o di utili derivanti dall'alienazione di azioni di società il cui valore deriva principalmente da beni immobili, nel Paese dove si trova la stabile organizzazione, nel caso di plusvalenze relative a beni mobili appartenenti a quest'ultima, nel Paese in cui è situata la direzione effettiva dell'impresa di navigazione, nel caso di plusvalenze relative a navi, aeromobili o beni mobili connessi alla gestione di tali beni, ovvero nel Paese di residenza del soggetto alienante, in tutti gli altri casi.
Il trattamento fiscale dei redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente o di lavoro subordinato è contenuto rispettivamente negli articoli 14 e 15. L'articolo 14 stabilisce che, i redditi derivanti dall'esercizio di professioni o di attività indipendenti sono tassabili nello Stato di residenza del percipiente, salvo il caso in cui il professionista disponga di una base di lavoro fissa in altro Stato, nel qual caso i redditi imputabili a tale base sono tassabili nel Paese di prestazione dell'attività.
L'articolo 15 prevede invece, nel caso di redditi di lavoro subordinato, che essi siano tassati nello Stato di residenza del lavoratore, salvo il caso in cui l'attività dipendente sia svolta nell'altro Stato contraente per più di 183 giorni nell'anno fiscale, che il pagamento delle remunerazioni sia effettuato da un datore di lavoro residente dell'altro Stato, ovvero che l'onere delle remunerazioni gravi su una stabile organizzazione situata nell'altro Stato.
L'articolo 16 prevede la tassabilità di compensi e gettoni di presenza nel Paese di residenza della società che li corrisponde, mentre l'articolo 17 stabilisce, per i redditi di artisti e sportivi, la loro imponibilità nel Paese di prestazione effettiva dell'attività, anche nel caso in cui il reddito sia attribuito a persona diversa dall'artista o sportivo, salva l'ipotesi in cui l'artista o lo sportivo non partecipino agli utili di tale persona diversa.
Le pensioni pagate ad un residente di uno Stato contraente sono tassabili, secondo l'articolo 18, nel Paese di residenza del beneficiario. Lo Stato di provenienza della pensione può comunque sottoporre a tassazione, a condizione che l'imposta applicata non ecceda l'aliquota meno elevata tra il 15 per cento dell'ammontare di pensione eccedente 12.000 dollari canadesi (o l'equivalente in lire) e l'aliquota calcolata in funzione dell'imposta che il beneficiario avrebbe dovuto pagare qualora fosse stato residente nello Stato di provenienza della pensione.
In ogni caso sono sottoposti a tassazione nello Stato di provenienza le pensioni corrisposte dallo Stato italiano o da una sua suddivisione, le prestazioni di sicurezza sociale erogate da uno Stato contraente, i pagamenti non periodici di pensione, le indennità di fine rapporto o remunerazioni analoghe, le somme corrisposte all'atto della cessazione di incarichi o impieghi, le indennità e pensioni di guerra.
In base all'articolo 19, le remunerazioni, i salari e gli stipendi, diversi dalle pensioni, pagati da uno Stato contraente o da un ente locale in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o ente sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono i redditi, salvo il caso in cui i servizi siano resi nell'altro Stato e la persona che li percepisce sia residente in quest'ultimo Stato e ne abbia la nazionalità. Le remunerazioni, i salari e gli stipendi pagati da uno Stato ad un soggetto avente la nazionalità dello Stato medesimo, o doppia nazionalità, sono comunque imponibili presso questo Stato, a condizione che essi siano assoggettati a tassazione secondo il regime tributario ordinario vigente in detto Stato. Tale ultima previsione è stata


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introdotta al fine di risolvere la problematica relativa al potere impositivo applicabile a sui compensi del personale contrattista in servizio presso la rete diplomatico-consolare italiana in Canada e viceversa.
Al fine di non penalizzare gli scambi culturali, l'articolo 20 prevede che le somme corrisposte a studenti o apprendisti i quali soggiornino per motivi di studio in uno Stato diverso da quello di residenza, siano esenti dalla tassazione dello Stato presso il quale viene svolta l'attività di studio, a condizione che esse provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.
Ai sensi dell'articolo 21, i redditi diversi da quelli trattati esplicitamente negli articoli della Convenzione sono imponibili, di norma, nello Stato di residenza del percipiente, salvo il caso in cui il beneficiario dei redditi eserciti attività industriale o commerciale mediante una stabile organizzazione situata nello Stato diverso da quello di residenza.
Quanto al metodo per eliminare la doppia imposizione internazionale, disciplinato dall'articolo 22, le Parti contraenti hanno entrambe scelto il metodo di imputazione ordinario, includendo nella base imponibile anche gli elementi di reddito tassabili nell'altro Stato contraente, e detraendo dall'imposta lorda così calcolata l'imposta pagata nell'altro Stato.
In particolare, per quanto riguarda l'Italia, sarà detratta dalle imposte l'ammontare dell'imposta pagata in Canada, ma l'ammontare della detrazione non potrà essere superiore alla quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito nella proporzione in cui essi concorrono al reddito complessivo. Inoltre non sarà accordata in Italia alcuna detrazione qualora il reddito sia sottoposto, su richiesta del beneficiario, ad imposizione mediante ritenuta a titolo definitivo.
Le disposizioni convenzionali relative alla non discriminazione nel trattamento tributario dei cittadini dell'altro Stato (articolo 23), alla procedura amichevole per la composizione delle controversie relative all'applicazione della Convenzione (articolo 24) ed allo scambio di informazioni tra le Autorità competenti ad applicare la Convenzione (articolo 25), risultano formulate sostanzialmente in maniera analoga alle corrispondenti disposizioni degli altri accordi della specie conclusi dal nostro Paese.
L'articolo 26 fa salvi i privilegi tributari accordati agli agenti diplomatici ed ai funzionari consolari, l'articolo 27 regola le modalità di rimborso delle imposte pagate presso lo Stato diverso da quello di residenza del contribuente.
L'articolo 28 reca disposizioni relative all'entrata in vigore; in particolare la norma stabilisce che le disposizioni della Convenzione avranno efficacia a decorrere dal 1o gennaio dell'anno solare in cui si procede allo scambio degli strumenti di ratifica, con l'eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2, la cui efficacia viene anticipata di tre anni. La norma prevede, inoltre, una clausola di cessazione degli effetti della precedente Convenzione, firmata a Toronto il 17 novembre 1977 e modificata dal Protocollo di Ottawa del 20 marzo 1989.
L'articolo 29 disciplina le modalità di denuncia della Convenzione.
All'Accordo è allegato un Protocollo d'intesa, il quale contiene precisazioni convenute tra le Parti contraenti in merito alla definizione di alcune espressioni utilizzate nell'Accordo, nonché riguardo all'interpretazione da dare a talune disposizioni dello stesso, anche al fine di evitare applicazioni elusive delle norme in esso contenute.
In particolare si precisa che i versamenti effettuati ad un fondo pensionistico per servizi professionali resi in Stato diverso da quello di residenza, a certe condizioni, sono deducibili per un periodo non superiore 5 anni, e che i sussidi maturati nel predetto fondo o i contributi in esso versati dal datore di lavoro non sono imponibili per il lavoratore.
Inoltre si conviene che la Convenzione non si applichi a società o trust residente in uno Stato contraente, ma controllata da persone non residenti in tale Stato, quando l'ammontare dell'imposta applicata


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sul reddito della stessa è considerevolmente inferiore all'ammontare che sarebbe stata applicato qualora il soggetto controllante fosse residente in detto Stato.
Infine si esclude che l'Accordo possa essere interpretato nel senso di limitare agevolazioni che sono o saranno accordate dagli Stati contraenti, né che possa essere interpretato nel senso di pregiudicare l'imposizione su redditi di residenti relativi a società nella quali questi abbiano partecipazioni.
Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica Accordo Italia-Svizzera sul regime fiscale dei pedaggi per il traforo del Gran San Bernardo.
C. 3094 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Ivano STRIZZOLO (Ulivo), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 3094, recante ratifica dell'Accordo Italia-Svizzera sul regime fiscale dei pedaggi per il traforo del Gran San Bernardo, fatto a Roma il 31 ottobre 2006.
Ricorda che l'Accordo in esame fa seguito alla decisione del Consiglio europeo, del 21 ottobre 2004, di autorizzare l'Italia ad applicare una misura in deroga alla direttiva 77/388/CEE, relativa alle imposte sulla cifra di affari, nel senso di consentire la non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto sul pagamento dei pedaggi dovuti per il transito del traforo del Gran San Bernardo.
La richiesta italiana in tal senso nasceva dal fatto che non è prevista in Svizzera l'IVA sui pedaggi, e che si era pertanto venuto a creare una disparità dei costi per gli utenti, nonché una distorsione nel settore della concorrenza degli abbonamenti (per il minor costo di quelli acquistati in Svizzera).
L'Accordo, che si compone di un Preambolo e di un unico articolo, prevede appunto che le Parti contraenti non sottopongano ad imposta sul valore aggiunto, od altra analoga, gli importi dei pedaggi dovuti per il transito nella galleria del Gran San Bernardo.
Secondo quanto indicato nella relazione illustrativa del disegno di legge di ratifica, il problema è insorto a partire dal 1o gennaio 2003, data a decorrere dalla quale l'articolo 21, comma 15, della legge n. 289 del 2002, legge finanziaria per il 2003, ha abrogato il numero 11) del primo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, rendendo in tal modo soggetto all'IVA il transito nei trafori internazionali, fino ad allora considerato alla stregua dei servizi internazionali e, perciò, esentato dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.
L'Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda notifica e, se denunciato, resterà in vigore ancora per i dodici mesi successivi al preavviso di denuncia.
Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica Accordo Italia-Moldova sull'assistenza giudiziaria civile.
C. 3095 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Ivano STRIZZOLO (Ulivo), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 3095, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo


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tra l'Italia e la Moldova per l'assistenza giudiziaria, fatto a Roma nel 2006.
L'Accordo, che si compone di 25 articoli, ha lo scopo di disciplinare l'assistenza giudiziaria e il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile tra i due Paesi, e si è reso necessario per il grande sviluppo dei rapporti economici, commerciali e sociali che si sono instaurati dopo l'acquisizione dell'indipendenza da parte della ex Repubblica sovietica.
L'articolo 1 individua il campo di applicazione: le materie civili includono quelle commerciali, del lavoro e dello stato civile.
L'articolo 2 prevede che i cittadini di entrambe le Parti godano di uguale tutela giudiziaria e di libero accesso alle autorità giudiziarie. Ai sensi dell'articolo 3, ai cittadini delle due Parti contraenti non si può richiedere il pagamento di una specifica cauzione, con riferimento alle spese processuali, in ragione della loro cittadinanza.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 4, in base al quale i cittadini delle due Parti contraenti godono del medesimo diritto al gratuito patrocinio e alle esenzioni da spese giudiziarie, in ragione delle loro condizioni finanziarie. In particolare la disposizione prevede l'esenzione dalle tasse e spese di giustizia: ciò comporta, sul piano dell'ordinamento tributario italiano, l'applicazione, alle condizioni e nelle misure già previste dalla disciplina nazionale, dell'esenzione dal contributo unificato di iscrizione a ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 per i cittadini della Moldova.
L'articolo 5 specifica che le disposizioni dell'Accordo, oltre che alle persone fisiche, si applicano anche alle persone giuridiche la cui sede principale si trova nel territorio di una delle due Parti contraenti.
In base all'articolo 6, le decisioni e i documenti, nonché le copie e le traduzioni, contemplate dall'Accordo, sono esenti da qualunque forma di autenticazione.
Il Titolo II (articoli da 7 a 16) concerne la cooperazione giudiziaria, la quale comprende, ai sensi dell'articolo 7, la notifica degli atti, l'esame delle parti, dei testimoni e dei periti, la presentazione di documenti e perizie, lo scambio di informazioni normative e di documenti sullo stato civile.
Secondo l'articolo 10, le richieste di assistenza sono trasmesse nella lingua della Parte richiedente cui dovrà essere allegata una traduzione nella lingua della Parte richiesta, ovvero in inglese o in francese; gli atti relativi alla esecuzione dell'assistenza sono trasmessi alla Parte richiedente nella lingua della Parte richiesta (o in inglese o in francese).
In base all'articolo 9, le Parti individuano nei rispettivi Ministeri della giustizia le autorità centrali cui fanno capo le comunicazioni ai sensi del presente Accordo.
In tale ambito l'articolo 8 prevede che la Parte richiesta può rifiutare l'adempimento della cooperazione qualora ciò minacci la propria sovranità, la sicurezza o l'ordine pubblico, ed ha diritto, in base all'articolo 11, al rimborso delle spese sostenute in relazione all'utilizzazione di periti e traduttori, nonché all'audizione di testimoni.
Per quanto concerne l'assistenza legale, essa si esplicherà, ai sensi dell'articolo 12, mediante commissioni rogatorie, che possono essere eseguite, in base all'articolo 15, tramite le missioni diplomatiche o gli uffici consolari: la relativa istanza contiene, tra l'altro, indicazioni circa l'autorità richiedente e, ove possibile, quella richiesta, nonché il procedimento per il quale è domandata e l'identità delle persone da ascoltare.
L'articolo 13 specifica che l'autorità della Parte richiesta può applicare, su istanza dell'altra Parte, nell'esecuzione della commissione rogatoria, la legge vigente nella Parte richiedente, purché ciò non contrasti con l'ordinamento della Parte richiesta. La Parte richiesta comunicherà - con indicazione delle motivazioni - alla Parte richiedente l'eventualità che la commissione rogatoria non possa essere effettuata, con contestuale restituzione


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degli atti. L'esecuzione della rogatoria può avvenire anche attraverso le missioni diplomatiche di ciascuna Parte.
L'articolo 16 contiene una norma sull'immunità delle persone, indipendentemente dalla loro nazionalità, citate a comparire innanzi alle autorità giudiziarie dello Stato richiedente: dette persone non potranno essere fermate, né imprigionate in ragione di reati collegati alla causa per la quale sono state citate, né di altri reati commessi nel territorio della Parte richiedente, ovvero in ragione della testimonianza resa nella causa specifica. L'immunità cesserà dopo sette giorni dalla data in cui alla persona sarà stato comunicato che la sua presenza non è più necessaria nel territorio della Parte richiedente.
Il Titolo III (articoli da 17 a 22) riguarda il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze.
Ai sensi dell'articolo 17, ognuna delle Parti dovrà riconoscere e consentire l'esecuzione, sul proprio territorio, delle sentenze emesse dall'autorità giudiziaria dell'altra Parte contraente. La previsione concerne le sentenze in materia civile e le sentenze penali, limitatamente al risarcimento del danno o alla restituzione di beni. Il medesimo articolo stabilisce condizioni necessarie perché le sentenze siano riconosciute e ne venga consentita l'esecuzione: innanzitutto la sentenza deve essere emessa da una Autorità competente ed essere divenuta definitiva secondo la legge della Parte in cui è stata emessa; in secondo luogo, nel territorio della Parte richiesta non devono esservi in corso procedimenti giudiziari, né tantomeno devono essere state pronunciate sentenze, concernenti lo stesso oggetto dei giudicati di cui si richiede il riconoscimento; in terzo luogo, la sentenza non deve contenere disposizioni contrarie all'ordine pubblico secondo le leggi della Parte a cui viene chiesto il riconoscimento.
In tale contesto l'articolo 18 stabilisce i criteri per la definizione dell'autorità giudiziaria competente, l'articolo 19 prevede che le transazioni il riconoscimento e l'esecutività delle transazioni concluse sul territorio di una delle Parti anche nel territorio dell'altra Parte, mentre gli articoli 20 e 21 regolano il procedimento di riconoscimento delle sentenze e transazioni ed i documenti necessari a tal fine.
Il Titolo IV (articoli da 23 a 25) contiene le disposizioni finali, in base alle quali eventuali controversie sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo verranno risolte per via diplomatica. Ai sensi dell'articolo 25 l'Accordo è concluso per un periodo illimitato: con denuncia scritta, una delle Parti potrà porvi termine, con effetto a partire da sei mesi dopo la notifica all'altra Parte contraente.
Si segnala come, sulla scorta dell'analisi tecnico-normativa (ATN) che accompagna il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, l'Accordo si armonizzi con il quadro normativo previsto dalla legge n. 218 del 1995, recante riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato. L'Accordo non incide sull'assetto legislativo o regolamentare del nostro Paese, ed è compatibile con i principi dell'ordinamento comunitario in materia di cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri.
Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 159/07: Interventi urgenti in materia economico- finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale.
C. 3194 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Alberto FLUVI (Ulivo), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla V Commissione Bilancio sul disegno di legge C. 3194, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 159 del 2007, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria,


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per lo sviluppo e l'equità sociale.
Evidenzia innanzitutto come, con l'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 159, la Commissione avvii la discussione della manovra finanziaria per il 2008, della quale il decreto-legge collegato costituisce parte integrante. A tale proposito rileva come, per la prima volta da molti anni, la manovra predisposta dal Governo, risulti particolarmente «leggera», pur consentendo il rispetto dei parametri del Patto di stabilità ed il rispetto degli accordi raggiunti nel corso della precedente legislatura con la Commissione europea per il rientro del rapporto tra deficit e PIL. In particolare, alla luce degli elementi contenuti nella Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria recentemente presentata alle Camere, il rapporto tra indebitamento e PIL si attesterà al 2,4 per cento nel 2007 ed al 2,2 per cento nel 2008, ad un livello inferiore a quanto previsto dal DPEF dello scorso anno. Tali positivi risultati sono stati resi possibili dal positivo andamento delle entrate tributarie, già segnalatesi nel corso della prima parte dell'anno, che ha consentito al Governo di destinare maggiori risorse ad interventi di carattere equitativo e di sostegno all'economia.
Con il decreto-legge in esame si conferma tale impostazione della politica economica del Governo, che aveva già trovato espressione nel decreto-legge n. 81 del 2007. In tale contesto sottolinea in particolare le misure volte all'incremento dei trattamenti pensionistici, alle quali si aggiungono gli ulteriori interventi di sostegno ai contribuenti a basso reddito, recati dall'articolo 44 del decreto-legge, nonché gli incrementi degli stanziamenti per interventi infrastrutturali recati dal medesimo provvedimento.
Nel quadro più complessivo della manovra finanziaria per il 2008, evidenzia inoltre le misure per la semplificazione degli adempimenti e per la riduzione della pressione fiscale recati dal disegno di legge finanziaria, che si sostanziano principalmente nella riduzione dell'aliquota IRES, nelle norme per l'ampliamento della relativa base imponibile, nell'introduzione di un regime forfetario per i contribuenti minimi e marginali, nell'introduzione della possibilità, per le piccole imprese individuali, di avvalersi del regime IRES.
Specifica attenzione viene poi dedicata dal Governo alle problematiche relative al settore abitativo: a tale proposito si segnalano l'ampliamento della detraibilità delle spese per affitto, con particolare riferimento alle fasce giovanili, l'incremento delle detrazioni dall'imposta comunale sugli immobili, la proroga delle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie e la maggiore efficienza energetica degli edifici, nonché lo stanziamento di nuove risorse per l'edilizia residenziale pubblica.
Passando ad esaminare le disposizioni relative agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, evidenzia innanzitutto come l'articolo 19, modificato dal Senato, apporti alcune modifiche all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica, n. 602 del 1973, recante «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito».
A tale proposito ricorda che il citato articolo 48-bis, come modificato dall'articolo 2, comma 9, del decreto-legge n. 262 del 2006, stabilisce che le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verifichino, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedano al pagamento e segnalino la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
Le innovazioni introdotte dall'articolo 19 riguardano il differimento dell'obbligo delle pubbliche amministrazioni di osservare la nuova disciplina sui pagamenti a


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decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento ministeriale di attuazione della norma primaria.
Inoltre, si introduce nel corpo dell'articolo 48-bis un nuovo comma 2-bis, che prevede la possibilità di aumentare (in misura non superiore al doppio), ovvero diminuire, l'importo del pagamento che costituisce la soglia della disciplina limitativa, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.
Segnala a tale riguardo come il testo originario del decreto-legge prevedesse l'esclusione delle società a prevalente partecipazione pubblica dall'obbligo, recato dal citato articolo 48-bis, di verificare anche in via telematica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, se il beneficiario sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Con un emendamento approvato al Senato tale previsione del testo originario, peraltro in vigore fino all'approvazione della legge di conversione del decreto, è stata soppressa, ripristinando pertanto l'obbligo per le società a prevalente partecipazione pubblica di soggiacere alla disciplina in questione.
Pertanto, con l'entrata in vigore delle modifiche contenute nell'articolo 19, la disciplina sui pagamenti diverrà operativa solo con l'emanazione del regolamento ministeriale di attuazione.
La disposizione, nel testo previgente, aveva in effetti fatto sorgere dei dubbi interpretativi circa l'operatività della disciplina primaria in assenza del regolamento attuativo.
L'articolo 20, modificato dal Senato, integra, al comma 1, di 150 milioni di euro lo stanziamento dell'unità previsionale di base 4.1.5.21 dello stato di previsione del Ministero dell'economia, relativo all'erogazione del 5 per mille per le attività di volontariato e di ricerca.
Il comma 2 ammette inoltre al riparto della quota del 5 per mille le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge.
In merito a tale ultima disposizione si rileva come essa corrisponda al contenuto della risoluzione n. 7-00248 Fluvi, approvata dalla Commissione Finanze il 31 luglio 2007.
Sul piano della formulazione della norma rileva come essa, sebbene richiami esplicitamente l'articolo 1, comma 337, della legge n. 266 del 2005, e l'articolo 1 commi 1234 e seguenti, della legge n. 296 del 2007, che hanno, rispettivamente, istituito e modificato l'istituto del 5 per mille, non operi una novella di tali disposizioni, nonostante essa integri la disciplina da esse recata.
Nell'ambito dell'articolo 21, relativo all'istituzione di un programma straordinario di edilizia residenziale pubblico finalizzato prioritariamente alle giovani coppie a basso reddito ed ai soggetti sottoposti a procedure di sfratto, si prevede, al comma 1, la creazione di graduatorie dei soggetti che richiedono l'assegnazione di alloggi pubblici, redatte considerando il reddito familiare del richiedente. In tale contesto si prevede che l'Amministrazione finanziaria provveda ad effettuare accertamenti a campione su tali soggetti
Il Senato ha inoltre introdotto un nuovo comma 4-bis, il quale reca l'obbligo, per tutti i gestori del patrimonio residenziale pubblico, di assicurare al pubblico, attraverso banche dati, tutte le informazioni al riguardo, nonché di garantire il controllo incrociato dei dati nell'ambito di un sistema integrato gestito dall'Amministrazione finanziaria.
All'articolo 26 sono stati introdotti i nuovi commi da 4-ter a 4-octies, i quali modificano la normativa in materia di agevolazioni sulle accise per la produzione di biodiesel, approvata con la legge finanziaria 2007.
A tale proposito rammenta che l'articolo 22-bis del decreto legislativo n. 504 del 1995, introdotto dall'articolo 1, comma 371, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), stabilisce l'entità dell'accisa dovuta per la produzione di biodiesel,


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che è pari ad un'aliquota del 20 per cento della corrispondente accisa applicata sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I al medesimo decreto legislativo; l'agevolazione è disposta nel limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate, valido per il periodo 2007-2010.
L'accisa agevolata si applica sul biodiesel destinato alla miscelazione con gasolio per autotrazione.
Il comma 4-ter, lettera a), dell'articolo 26 modifica il primo comma del citato articolo 22-bis nei seguenti termini:
si precisa che l'agevolazione viene concessa a compensazione dei maggiori costi produttivi;
l'agevolazione si estende alla semplice produzione di biodiesel, destinato ad essere utilizzato anche tal quale e non più solo se miscelato al gasolio e destinato all'autotrazione);
in merito alle modalità di fruizione del beneficio, si dispone che il contribuente è tenuto ad evidenziare nelle scritture contabili la minore imposta dovuta, contabilizzando in detrazione l'accisa dovuta del deposito fiscale dove è avvenuta la miscelazione e l'imposta derivante dalla differenza tra l'imposta ordinaria applicata al gasolio impiegato come carburante e l'aliquota ridotta;
si prevede che il decreto ministeriale il quale dovrà dettare le modalità attuative per la fruizione dell'agevolazione indichi anche le modalità per la contabilizzazione e la fruizione del beneficio fiscale;
la norma in vigore stabilisce che per ogni anno di validità del programma, i quantitativi del contingente agevolato che risultino, al termine di ciascun anno, non immessi in consumo, siano ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate per l'anno in questione, e purché vengano da questi immessi in consumo entro il successivo 30 giugno. In base alla novella i quantitativi oggetto di riassegnazione sono costituiti: dal prodotto che entro l'anno non sia stato immesso al consumo, se trattasi di biodiesel destinato ad essere usato tal quale; dal prodotto a fine anno non ancora miscelato col gasolio; oppure da quello non ancora trasferito negli impianti di miscelazione.

La lettera b) del medesimo comma 4-ter modifica il secondo comma dell'articolo 22-bis del citato decreto legislativo n. 504, il quale dispone, con il primo periodo, in merito all'assegnazione, per il solo anno 2007, di una quota di biodiesel agevolato pari a 180.000 tonnellate (delle 250.000 totali), nelle more dell'approvazione del piano da parte della Comunità.
La lettera b) sopprime il terzo ed il quarto periodo di tale comma, che disciplinano l'assegnazione della parte residua del contingente di 250.000 tonnellate.
In tale contesto la lettera c) del comma 4-ter aggiunge dopo il comma 2 dell'articolo 22-bis, due nuovi commi 2-bis e 2-ter, i quali prevedono che il contingente di biodiesel agevolato restante dopo l'assegnazione effettuata ai sensi del comma 2, sia assegnato dall'Agenzia delle dogane ai produttori che abbiano sottoscritto con gli agricoltori dei contratti di coltivazione definiti nell'ambito di contratti quadro o intese di filiera.
Il comma 2-bis prevede che, nell'ipotesi in cui la Commissione europea rilevi la incompatibilità del programma agevolativo con le disposizioni comunitarie, i produttori saranno tenuti al versamento delle maggiori accise, ed a tale scopo viene posto a carico dei medesimi operatori, vincolati dai contratti di coltivazione e assegnatari del restante contingente, l'obbligo di prestare la garanzia per l'eventuale maggiore accisa dovuta.
Con il nuovo testo del comma 2-ter sono definite le sanzioni, per mancata produzione di biodiesel, a carico dei produttori che beneficiano del programma agevolativo in quanto sottoscrittori con il mondo agricolo di contratti di coltivazione. Il quantitativo non prodotto si traduce nella pari riduzione del contingente agevolato assegnato, nonché in una pari riduzione del quantitativo assegnato anche nei due anni successivi.


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A tale riguardo evidenzia come l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia segnalato che disposizioni volte a riconoscere benefici a favore del biodiesel proveniente da intese di filiera o contratti quadro si configurano come misure restrittive della concorrenza, in quanto di carattere discriminatorio tra operatori del medesimo settore.
La lettera d) integra il comma 5 dell'articolo 22-bis del decreto legislativo n. 504, nella versione recata dal comma 372 della legge finanziaria 2007, che si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.
Si ricorda che tale comma 5, applicabile nel 2008, definisce un nuovo programma triennale, sempre finalizzato all'incremento dell'utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale, prevedendo una accisa ridotta applicabile sui seguenti prodotti impiegati come carburanti da soli o in miscela con oli minerali:
a) bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola: euro 289,22 per 1.000 litri;
b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola: euro 298,92 per 1.000 litri;
c) additivi e riformulanti prodotti da biomasse: per benzina senza piombo: euro 289,22 per 1.000 litri; per gasolio, escluso il biodiesel: euro 245,32 per 1.000 litri.

I criteri di riparto dell'agevolazione, il cui onere è fissato nella misura massima di 73 milioni di euro annui, sono stabiliti con decreto interministeriale.
La lettera d) del comma 4-ter stabilisce che, in attesa dell'approvazione del menzionato decreto, si possa applicare, in quanto compatibile, il decreto ministeriale 20 febbraio 2004, n. 96, a suo tempo emanato per il progetto sperimentale sul bioetanolo.
Il comma 4-quater proroga al 30 giugno 2008, relativamente ai contingenti assegnati nel 2007, il termine, attualmente fissato alla fine dell'anno di riferimento, e, quindi, al 31 dicembre 2007, oltre il quale si procede alla riassegnazione agli operatori del quantitativo di prodotto non immesso al consumo, se trattasi di biodiesel destinato ad essere usato tal quale, del prodotto non ancora miscelato col gasolio, oppure di quello non ancora trasferito negli impianti di miscelazione.
Con il comma 4-quinquies è novellato il comma 374 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) che, per il solo 2007, ha elevato il contingente del combustibile che prodotto nell'ambito dei contratti di coltivazione può beneficiare dell'abbattimento dell'accisa. In quest'ambito il comma sopprime la previsione che consente l'utilizzo di tale combustibile anche come combustibile per riscaldamento.
Il comma 4-sexies dispone in merito alle maggiori entrate che si dovessero verificare nell'anno 2007 per il mancato utilizzo dell'abbattimento dell'accisa sull'intero contingente per il quale il beneficio è concesso. Tali maggiori entrate dovrebbero essere riservate all'incremento, negli anni successivi del programma, del contingente annuo agevolato attualmente stabilito in 250.000 tonnellate.
Il comma 4-septies dispone anch'esso in merito all'impiego delle eventuali maggiori entrate derivanti dal mancato utilizzo delle agevolazioni in materia di biocarburanti recate dal decreto legislativo n. 504 del 1995.
Si tratta in particolare dei benefici previsti dal progetto sperimentale per il sostegno ai biocarburanti previsto dai commi 6-bis e 6-ter dell'articolo 21 del medesimo decreto legislativo n. 504, avente la finalità di incrementare l'uso di fonti energetiche a minore impatto ambientale, per un importo annuo di spesa non superiore a 73 milioni di euro. Tali disposizioni sono state abrogate dal comma 371 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007); tuttavia, l'articolo 22-bis del citato decreto legislativo n. 504, inserito dal medesimo comma 371 della legge finanziaria 2007, dispone, al comma 5, che il programma sperimentale triennale continua ad applicarsi nell'anno 2007.
Il comma 4-septies dell'articolo 26 ripartisce le risorse eventualmente non utilizzate


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nel 2007, destinandole, per il 50 per cento, ad incrementare il contingente di biodiesel ad accisa agevolata, di cui al comma 1 dell'articolo 22-bis, del decreto legislativo n. 504, e, per il restante 50 per cento, al Fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche, di cui al comma 422 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006).
Al medesimo fondo è anche assegnato l'importo non utilizzato nel 2007, di cui all'articolo 1, comma 380, della legge finanziaria 2007, il quale ha disposto l'esenzione dall'accisa dell'olio vegetale utilizzato a fini energetici dal settore agricolo, entro un importo annuale di un milione di euro.
Il comma 4-octies esonera dal regime di deposito fiscale gli oli vegetali non modificati chimicamente prodotti da imprenditori agricoli, a condizione che tali prodotti siano impiegati esclusivamente per autoconsumo, come carburante per le macchine aziendali. L'esenzione è concessa fino ad un massimo di 5 tonnellate annue.
Anche a tale riguardo evidenzia come l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia segnalato che le disposizioni volte a riconoscere benefici a favore del biodiesel proveniente da intese di filiera o contratti quadro si configurano come misure restrittive della concorrenza, in quanto di carattere discriminatorio tra operatori del medesimo settore.
Il Senato ha introdotto un nuovo articolo 26-bis, recante modifiche al comma 33 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006 in materia di variazioni colturali.
Al riguardo ricorda che il citato comma 33 ha modificato l'obbligo di denuncia di variazione del reddito dominicale, previsto dall'articolo 30 del Testo unico delle imposte sui redditi nel caso di variazioni colturali, per i soggetti che richiedano agli organismi pagatori il versamento dei contributi agricoli comunitari. Le dichiarazioni relative all'uso del suolo, che i menzionati soggetti sono tenuti a rendere per beneficiare degli aiuti comunitari, vengono infatti utilizzate, a decorrere dal 1o gennaio 2007, in luogo delle suddette richieste di variazione, e sono a tal fine trasmesse dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) all'Agenzia per il territorio per consentire il conseguente aggiornamento della banca dati catastale.
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 26-bis modifica l'ambito soggettivo del predetto regime, il quale non si applica più a coloro che beneficiano del regime di pagamento unico previsto dal regolamento CE n. 1782/2003, ma ai soggetti che hanno titolo agli aiuti previsti nelle singole Organizzazioni comuni di Mercato (OCM).
La lettera b) del medesimo comma 1, introducendo un nuovo periodo, estende l'applicazione dell'utilizzo delle dichiarazioni presentate all'AGEA per i contributi agricoli comunitari anche all'aggiornamento del fascicolo aziendale, la cui costituzione è stata richiesta dal decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999 per tutti i soggetti pubblici o privati esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca. Il fascicolo, in versione sia cartacea che elettronica, contiene i dati riepilogativi aziendali necessari all'aggiornamento dell'anagrafe delle aziende agricole, a sua volta istituita all'interno del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).
La lettera c) sostituisce il quarto periodo del comma 33, il quale, nella formulazione vigente, prevede che l'AGEA rilasci ai soggetti dichiaranti la ricevuta contenente la proposta dei nuovi redditi attribuiti alle particelle interessate, la quale ha valore di notifica. La norma novellata prevede invece che l'Agenzia del territorio, sulla base delle suddette proposte, provveda direttamente ad inserire nei propri atti i nuovi redditi relativi agli immobili oggetto delle variazioni colturali.
La lettera d) sostituisce il quinto periodo del comma 33, il quale attualmente prevede che qualora il soggetto dichiarante che riceve la notifica sia persona diversa dai titolari di diritti reali sugli immobili interessati dalle variazioni colturali, i nuovi redditi dovranno essere notificati anche a questi ultimi, utilizzando le informazioni contenute nelle suddette dichiarazioni.


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La norma novellata prevede invece un sistema di pubblicità differente, applicabile a regime per tutti i soggetti interessati ed identico a quello già previsto, in sede di prima applicazione, dal comma 34 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006. Infatti, in deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare all'articolo 74, comma 1, della legge n. 342 del 2000, che prevede l'efficacia delle modifiche a decorrere dalla loro notificazione, l'Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, dovrà rendere noto, per ciascun comune, il completamento delle operazioni e dovrà inoltre provvedere a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati, tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, i risultati delle relative operazioni catastali di aggiornamento.
La lettera e) sostituisce il sesto periodo del comma 33, il quale prevede attualmente che i nuovi redditi producano effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1o gennaio dell'anno in cui viene presentata la dichiarazione.
La norma novellata, che riproduce quanto già previsto, in sede di prima applicazione, dal comma 34 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 262, prevede invece che i ricorsi avverso la variazione dei redditi dominicali possano essere proposti entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del comunicato dell'Agenzia del territorio relativo al completamento delle operazioni di aggiornamento catastale per gli immobili interessati.
La lettera f) aggiunge al comma 33 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 262 un periodo, in base al quale, qualora i soggetti interessati non forniscano le informazioni previste ai sensi del comma 35 del medesimo articolo 2, richieste nelle dichiarazioni relative all'uso del suolo, ovvero le forniscano in modo incompleto o non veritiero, si applica la sanzione amministrativa tributaria da euro 1.000,00 ad euro 2.500,00, irrogata dall'Agenzia del territorio sulla base delle comunicazioni effettuate da AGEA.
All'articolo 28, il comma 1 sopprime, a decorrere dall'entrata in vigore del provvedimento, la Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS), la quale gestisce regimi, di previdenza facoltativa e di assicurazioni contro gli infortuni, in favore degli sportivi dilettanti, nonché un regime di previdenza facoltativa del personale del medesimo ente. In particolare SPORTASS gestisce, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 51 della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria il 2003) l'assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti introdotta dal medesimo articolo 51.
Il comma 2 dell'articolo 28, sempre con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, demanda le relative funzioni all'INPS, per il ramo previdenziale, ed all'INAIL per il ramo assicurativo. Tali istituti subentrano, con evidenza contabile separata, in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo di rispettiva competenza.
Il comma dispone il trasferimento provvisorio del personale in servizio alle dipendenze della SPORTASS alle dipendenze dell'INPS, in attesa dell'emanazione dei decreti di cui al comma 3.
Viene stabilito altresì che le convenzioni assicurative stipulate dalla SPORTASS sono risolte di diritto con effetto dal 31 dicembre 2007 e che i contratti di consulenza in essere sono risolti di diritto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.
Il comma 3 dispone che le modalità attuative del trasferimento del personale e dei beni mobili e immobili all'INPS e all'INAIL sono stabilite con successivi decreti, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, dei Ministri per le politiche giovanili e le attività sportive e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti destinatari, e, limitatamente


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al trasferimento del personale, sentite anche le organizzazioni sindacali. Gli stessi decreti definiscono altresì ogni altro adempimento conseguente alla soppressione dell'ente e alla successione da parte dell'INPS e dell'INAIL nei rapporti pendenti, inclusi quelli con le banche creditrici. A tali fini, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007, 5,4 milioni di euro per l'anno 2008 e 11,3 milioni di euro a decorrere dal 2009.
Ai fini della riduzione dell'esposizione debitoria della SPORTASS sono altresì assegnati all'Istituto per il credito sportivo 18 milioni di euro a parziale compensazione del credito vantato dallo stesso Istituto nei confronti della SPORTASS, a valere sulle risorse del Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza nazionale, istituito dall'articolo 1, comma 1291, della legge finanziaria per il 2007.
Il comma 4 prevede l'assegnazione all'Istituto per il credito sportivo di un ulteriore contributo di 20 milioni di euro per il 2007, finalizzato ad agevolare l'erogazione del credito per realizzare il programma straordinario per l'impiantistica destinata allo sport professionistico e, in particolare all'esercizio della pratica calcistica, di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 8 del 2007.
I criteri per la concessione del credito sono determinati con decreto del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, di concerto con il Ministro per l'economia e le finanze.
All'articolo 34 sono stati introdotti i nuovi commi 2-bis e 2-ter, con i quali si concede ai cittadini italiani, non appartenenti alle Forze dell'ordine, alla magistratura e ad altri organi statali, colpiti dall'eversione armata, l'onorificenza di «vittima del terrorismo». In tale ambito si prevede che le domande ed i documenti per ottenere la predetta onorificenza sono esenti da «tassa di bollo e da qualunque altro diritto».
A tale riguardo rileva come la dizione corretta di tale tributo è imposta di bollo.
L'articolo 39, comma 1, modificato al Senato, abroga i commi 101 e 102 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) e modifica il comma 104 del medesimo articolo, recanti l'obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi i dati relativi all'ICI.
Tali abrogazioni sono dettate, secondo il Governo, dall'esigenza «di prevedere la razionalizzazione dell'interscambio di dati con i comuni, che renderà i controlli incrociati più efficaci e meno dispendiosi anche dal punto di vista degli adempimenti da parte dei contribuenti».
Il testo originario dell'articolo 39 prevedeva anche l'abrogazione del comma 103 dello stesso articolo 1, ma nel corso dell'esame al Senato l'abrogazione di tale disposizione è stata eliminata. Rimane pertanto in vigore la disposizione che prevede scambi di informazioni tra uffici finanziari e comuni, in particolare che in sede di controllo delle dichiarazioni effettuate ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, si verifichi il versamento dell'ICI, relativa a ciascun fabbricato nell'anno precedente e che si trasmetta l'esito del controllo ai comuni competenti.
In base alle modifiche apportate al Senato permane l'obbligo di indicare, nelle dichiarazioni dei redditi presentate a decorrere dall'anno 2007, nel quadro relativo ai fabbricati, per ogni immobile, il solo l'importo dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno precedente.
Rimangono inoltre in vigore anche i commi 104 e 105 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007, che prevedevano analoghe disposizioni già applicabili per la dichiarazione dei redditi 2007. In particolare, il comma 104 prevede che, nelle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 2007 (e dunque riferibili all'anno fiscale 2006), debba essere indicato, nel quadro relativo ai fabbricati, per ogni immobile, l'importo dell'ICI dovuta per l'anno precedente. Ai sensi del comma 105, i comuni hanno poi l'obbligo di trasmettere annualmente, per via telematica, all'Agenzia del territorio i dati risultanti dall'esecuzione dei controlli previsti dal decreto legislativo n. 504 del 1992, recante l'istituzione e la disciplina dell'ICI, ove discordanti da quelli catastali.


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Nel corso dell'esame al Senato il comma 104 è stato modificato, sostituendo il riferimento all'applicabilità della norma al solo anno 2007 con la decorrenza della stessa norma a partire dall'anno 2007. In virtù di tale modifica pertanto la norma del comma 104 diventa applicabile a regime e fa si che permanga l'obbligo di indicare nelle dichiarazioni dei redditi presentate a decorrere dall'anno 2007, nel quadro relativo ai fabbricati, per ogni immobile, il solo l'importo dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno precedente.
Il comma 2 modifica l'articolo 2752, primo comma, del codice civile, con l'effetto di includere i crediti dello Stato a titolo di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) tra quelli assistiti da privilegio generale sui beni mobili del debitore.
In base alla predetta disposizione del codice civile, hanno infatti privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi - diversi dall'imposta o dalla quota proporzionale di imposta imputabile ai redditi immobiliari - iscritti nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell'esecuzione e nell'anno precedente.
Come messo in luce dalla relazione illustrativa, tale modifica è resa necessaria dal fatto che l'ILOR è stata soppressa e che analoga funzione - nel senso di costituire la base finanziaria regionale - è attualmente svolta dall'IRAP.
Il comma 3, modificato al Senato, stabilisce che, per certificare la spesa sanitaria relativa all'acquisto dei medicinali effettuata a decorrere dal 1o gennaio 2008, ai fini della deduzione o detrazione di cui agli articoli 10 e 15 del Testo unico delle imposte sui redditi, non è più utilizzabile la modalità semplificata per la documentazione di tali spese, consistente nell'allegazione allo scontrino fiscale della documentazione contestualmente rilasciata dal farmacista specificante la natura, qualità e quantità dei medicinali venduti.
Nel corso dell'esame al Senato, al comma 3 è stato aggiunto un periodo, in base al quale dovrà essere data comunicazione ai contribuenti delle nuove disposizioni mediante avviso affisso e visibile nei locali della farmacia.
Da 1o gennaio 2008 occorrerà, quindi, ai fini della deducibilità e della detraibilità di tali spese dal reddito o dall'imposta lorda, che la fattura o lo scontrino fiscale stesso contengano la specificazione della natura, qualità e quantità dei farmaci e l'indicazione del codice fiscale del destinatario, come previsto a regime dall'articolo 1, comma 28, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007).
Il comma 4 interviene sui commi 56 e 57 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), chiarendo che il sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria istituito dall'articolo 1, comma 56, della medesima legge n. 296 è finalizzato anche al costante scambio delle informazioni dell'intero settore pubblico per l'analisi ed il monitoraggio della pressione fiscale e dell'andamento dei flussi finanziari.
La norma affida poi al Ministro dell'economia e delle finanze il compito di svolgere, nei confronti di tutte le strutture dell'Amministrazione finanziaria, l'attività di indirizzo necessaria a garantire la razionalizzazione ed omogenee modalità di gestione del sistema informativo della fiscalità, funzionali ad un'effettiva ed efficace realizzazione del sistema integrato.
Nel corso dell'esame al Senato sono stati inoltre introdotti quattro nuovi commi dopo il comma 4.
In particolare, il comma 4-bis, modifica taluni commi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, recante il regolamento per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi. In primo luogo il compenso per i professionisti ed i CAF incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni viene incrementato da 0,52 euro ad 1 euro, prevedendosi inoltre che tale compenso


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può essere ulteriormente incrementato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, nel caso in cui la variazione dell'indice dei prezzi al consumo superi del 2 per cento il valore dell'indice registratosi nel 2008.
Analogamente con tali previsioni, i nuovi commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies incrementano ad 1 euro il compenso riconosciuto alle banche ed a Poste italiane per la trasmissione delle dichiarazioni, nonché il compenso riconosciuto agli intermediari per i modelli di versamento F24 trasmessi, prevedendo anche in tal caso l'aggiornamento della misura di tali compensi con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
Il comma 5 inserisce un nuovo comma 7-ter nell'articolo 3 del decreto-legge n. 203 del 2005, conferendo a Equitalia S.p.a. la facoltà di attribuire ai soggetti cedenti attività di riscossione, in luogo di proprie azioni, anche obbligazioni ovvero altri strumenti finanziari.
Rammenta in proposito che l'articolo 3 del decreto-legge n. 203 del 2005, nel quadro della riforma del sistema nazionale di riscossione dei tributi, prevede, tra l'altro, l'attribuzione delle funzioni relative alla riscossione nazionale all'Agenzia delle entrate, che le esercita tramite una nuova società, denominata «Riscossione Spa» e successivamente rinominata «Equitalia Spa», alla quale è riconosciuta la possibilità di acquistare una quota non inferiore al 51 per cento del capitale delle società concessionarie, a condizione che il cedente acquisti a sua volta una partecipazione al capitale sociale di Equitalia S.p.a.
Il comma 6 interviene sul comma 12 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 203 del 2005, rinviando al 30 settembre 2010 i termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità per i ruoli consegnati fino al 30 settembre 2007.
La disposizione modificata disciplinava le comunicazioni di inesigibilità relative ai ruoli consegnati fino al 31 agosto 2005 alle società partecipate da Equitalia Spa, prevedendo che esse dovessero essere presentate entro il 31 ottobre 2008.
Con la modifica in esame pertanto, l'ambito applicativo dell'articolo 3, comma 12, del decreto-legge n. 203 viene esteso alle comunicazioni di inesigibilità relative ai ruoli consegnati fino al 30 settembre 2007, prevedendo che esse debbano essere presentate entro il 30 settembre 2010.
La relazione illustrativa del provvedimento sottolinea come tale intervento si renda opportuno «in quanto i ruoli affidati entro la data (30 settembre 2006) di cessazione del regime di concessione erano stati gestiti in modo inadeguato dalle società concessionarie, i cui azionisti non puntavano alla massimizzazione dei volumi di riscossione».
Il comma 7 stabilisce che, ai fini della comunicazione all'ente creditore dello stato delle procedure relative alle singole quote comprese nei ruoli, la comunicazione dei dati ivi previsti, relativi all'attività di riscossione dei ruoli di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n. 321, svolta fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, può essere effettuata entro il 30 giugno 2008.
Ricorda a tale proposito che il decreto legislativo n. 112 del 1999, recante il riordino del servizio nazionale della riscossione, stabilisce, all'articolo 19, comma 1, che - ai fini del discarico delle quote iscritte a ruolo - il concessionario trasmette, anche in via telematica, all'ente creditore, una comunicazione di inesigibilità. Tale comunicazione viene redatta e trasmessa con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
Ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 112, la mancata comunicazione all'ente creditore, anche in via telematica, con cadenza annuale, dello stato delle procedure relative alle singole quote comprese nei ruoli costituisce causa di perdita del diritto al discarico.
Il comma 8, modificato al Senato, apporta alcune modifiche al sopra citato decreto legislativo n. 112 del 1999, prevedendo che il rimborso delle somme da


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restituire al contribuente per indebita riscossione possa essere effettuato, oltre che presso gli sportelli, anche mediante bonifico in conto corrente bancario o postale, entro dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
In particolare, il numero 1 della lettera a) del comma 8 modifica la disciplina relativa al rimborso delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite recata dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 112 del 1999.
A tal fine il comma 1 dell'articolo 26 viene modificato, prevedendo che - se le somme iscritte a ruolo, pagate dal debitore, sono riconosciute indebite - l'ente creditore incarica dell'effettuazione del rimborso il concessionario, che, entro trenta giorni dal ricevimento di tale incarico, invia apposita comunicazione all'avente diritto, invitandolo a presentarsi presso i propri sportelli per ritirare il rimborso ovvero ad indicare che intende riceverlo mediante bonifico in conto corrente bancario o postale.
Il numero 2 della lettera a), modificato al Senato, inserisce nell'articolo 26 il nuovo comma 1-bis, in base al quale l'Agente della riscossione (anziché il concessionario, come nel testo originario), anticipa le somme di cui al comma 1, provvedendo al pagamento immediatamente, in caso di presentazione dell'avente diritto presso i propri sportelli, ovvero entro dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta, in caso di scelta del pagamento mediante bonifico; in tale ultimo caso le somme erogate sono diminuite dell'importo delle relative spese.
La lettera b) del comma 8 apporta una modifica di coordinamento all'articolo 48, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 112, relativo al ritardo nell'esecuzione della restituzione di somme dichiarate indebite.
Nel corso dell'esame al Senato sono stati altresì inseriti tre ulteriori commi dopo il comma 8.
Il nuovo comma 8-bis modifica l'articolo 2-bis del decreto-legge n. 203 del 2005, al fine di specificare che l'obbligo, per gli intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni dei redditi, di comunicare ai contribuenti interessati gli esiti della liquidazione delle dichiarazioni oggetto di invito al contraddittorio dell'Amministrazione finanziaria si applica solo nel caso in cui tale adempimento sia previsto nell'atto con il quale il contribuente conferisce all'intermediario stesso l'incarico di trasmettere la dichiarazione. Si stabilisce inoltre che la comunicazione avviene, in ogni caso, in via telematica.
Il nuovo comma 8-ter sostituisce il comma 43 dell'articolo 37 del decreto-legge n. 223 del 2006, prevedendo che è esclusa l'iscrizione a ruolo, nonché l'effettuazione di rimborsi di imposta, nel caso in cui il debito o il credito d'imposta sia inferiore a 100 euro, e si riferisca ad emolumenti arretrati per lavoro dipendente, ad indennità di fine rapporto o altre indennità analoghe, ovvero a prestazioni pensionistiche.
Il nuovo comma 8-quater del medesimo articolo 39 interviene sulla disciplina legislativa regolante gli orari delle conservatorie dei registri immobiliari, al fine di stabilire che l'orario di apertura al pubblico, attualmente previsto dalle ore 8 alle ore 12, sia esteso dalle 8 alle 12,30 nei giorni feriali, escluso il sabato, e dalle 8 alle 11 nell'ultimo giorno lavorativo del mese.
L'articolo 39-bis, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, contiene una norma interpretativa in materia di tassa di imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea istituita dal decreto-legge n. 47 del 1974, di tasse e diritti per l'uso degli aeroporti previsti dalla legge n. 324 del 1976, di corrispettivi dei servizi di controllo e di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale n. 85 del 1999, nonché in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco, istituita dall'articolo 2, comma 11, della legge n. 350 del 2003.
La disposizione chiarisce che le suddette tasse e diritti non hanno natura tributaria.
Ricorda che le tasse e i diritti in questione sono prevalentemente utilizzati per la definizione di aspetti negoziali tra


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gli operatori di settore, come tariffe per specifici servizi resi o oneri dovuti in relazione ad attività svolte negli aeroporti, e pertanto non sarebbero pienamente ascrivibili ad ambiti tributari.
Qualora tali tasse e i diritti avessero natura tributaria, occorrerebbe demandare al giudice tributario le eventuali vertenze che dovessero sorgere in materia, in mancanza, peraltro, di una precisa individuazione delle strutture pubbliche legittimate a sostenere l'adempimento dell'obbligazione di fronte alla giurisdizione tributaria.
Pertanto, al fine di evitare problematiche interpretative, specie per quanto concerne gli aspetti relativi alle competenze giurisdizionali, il Governo ha ritenuto opportuno predisporre una apposita norma interpretativa finalizzata a dare in termini retroattivi un assetto definitivo alla materia.
L'articolo 39-ter, introdotto dal Senato, modifica, al comma 1, una serie di agevolazioni ed esenzioni previste nel testo unico delle accise di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, relative alle aliquote d'accisa applicabili sui carburanti impiegati dai taxi e dalle ambulanze.
La modifica si rende necessaria in quanto alcune disposizioni nazionali recanti agevolazioni ed esenzioni in materia di accisa non sono più conformi con l'ordinamento comunitario. In tal senso le previgenti agevolazioni vengono eliminate e rese compatibili con le aliquote minime comunitarie.
Rileva infatti come la direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, recepita con il decreto legislativo n. 26 del 2007, abbia ristrutturato il quadro comunitario in materia di tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità; a tale scopo, è stata modificata la direttiva 92/12/CEE (relativa al regime giuridico generale, alla detenzione, alla circolazione e ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa); sono state, inoltre, abrogate le direttive 92/81/CEE (riguardante l'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali) e 92/82/CEE (concernente il riavvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali).
L'articolo 5 della direttiva prevede che gli Stati membri possano applicare, sotto controllo fiscale, aliquote d'imposta differenziate, solamente a condizione che dette aliquote rispettino i livelli minimi di tassazione stabiliti nella direttiva stessa e che siano compatibili con il diritto comunitario, nei seguenti casi:
quando le aliquote differenziate sono direttamente connesse con la qualità del prodotto;
quando le aliquote differenziate dipendono dai livelli quantitativi del consumo di elettricità e dei prodotti energetici utilizzati per il riscaldamento;
per i seguenti usi: trasporti pubblici locali di passeggeri (compresi i taxi), raccolta di rifiuti, forze armate e pubblica amministrazione, disabili, ambulanze;
tra uso commerciale e non commerciale, per i prodotti energetici e l'elettricità.

Le aliquote minime comunitarie sono di euro 359,00 per 1000 litri di benzina e di euro 302,00 per 1 000 litri di gasolio se usati come carburanti per motori.
Segnala come il contenuto del comma 1 dell'articolo 39-ter riproduca disposizioni già comprese dall'articolo 5, comma 10, lettere b) e c), del disegno di legge finanziaria 2008, attualmente all'esame del Senato.
La lettera a) del comma 1 riguarda la tassazione dei carburanti impiegati dai taxi, compresi i motoscafi che, in talune località, sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone, per i quali il punto 12 della tabella A allegata al decreto legislativo n. 504 del 1995 prevede attualmente un'agevolazione consistente nell'applicazione di un'aliquota pari al 40 per cento di quella normale, sia per la benzina che per il gasolio. Le aliquote vigenti sono di 225,6 euro per mille litri di benzina (l'aliquota ordinaria


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è di 564 euro) e di 169,2 euro per mille litri di gasolio (l'aliquota ordinaria è di 423 euro).
Con la modifica recata dalla lettera a) del comma 1 in commento tali aliquote vengono aumentate fino al livello delle aliquote minime comunitarie pari a: 359 euro per mille litri di benzina; 302 euro per mille litri di gasolio.
La lettera b) del medesimo comma 1 riguarda i carburanti impiegati dalle ambulanze, e prevede l'applicazione dell'aliquota di accisa minima comunitaria di euro 359,00 per 1.000 litri per la benzina, e l'aliquota di euro 302,00 per 1.000 litri per il gasolio, eliminando la previgente agevolazione.
Ricorda infatti che la tabella A allegata al decreto legislativo n. 504 prevede attualmente, al punto 13, che per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso, si applica un'aliquota agevolata pari al 40 per cento dell'aliquota normale, sia per la benzina sia per il gasolio. L'aliquota vigente per le ambulanze è pertanto, analogamente ai taxi, pari a 225,6 euro per mille litri di benzina ed a 169,2 euro per mille litri di gasolio.
Rammenta inoltre che le agevolazioni previste per le autovetture da noleggio da piazza e per le autoambulanze sono concesse mediante crediti d'imposta da utilizzare in compensazione, ovvero mediante buoni d'imposta.
Il comma 2 dell'articolo 39-ter prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo dotato di euro 100.000 per l'anno 2007 e di euro 24.300.000 a decorrere dall'anno 2008, finalizzato al miglioramento dell'efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni ambientali delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone.
I criteri e le modalità di ripartizione del fondo ai soggetti beneficiari saranno definiti da un apposito regolamento, da adottare con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Il comma 3 istituisce, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo dotato di euro 100.000 per l'anno 2007 e di euro 4.000.000 a decorrere dall'anno 2008, finalizzato al miglioramento dell'efficienza dei veicoli adibiti al servizio di trasporto degli ammalati e dei feriti effettuato dagli enti di assistenza e di pronto soccorso di cui al punto 13 della tabella A allegata al decreto legislativo n. 504 del 1995, e delle relative attrezzature. La disposizione rinvia ad un regolamento, da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro della salute, la fissazione delle modalità e dei criteri di ripartizione del fondo ai soggetti beneficiari.
Il comma 4 reca la clausola di copertura finanziaria degli oneri recati dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, quantificati in euro 200.000 per l'anno 2007 ed euro 28.300.000 a decorrere dall'anno 2008, disponendo che ad essi si provveda: per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007; a decorrere dal 2008, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b).
L'articolo 39-quinquies, introdotto nel corso dell'esame al Senato, abroga il comma 28 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, il quale stabiliva che il tasso di cambio convenzionale per il computo dei redditi imponibili a fini IRPEF delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia, fino ad un importo complessivo di 200.000 franchi, era fissato in 0,52 euro per ogni franco svizzero.


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L'abrogazione recata dall'articolo 398-quinquies comporta, pertanto, l'applicazione del regime generale di cui all'articolo 188-bis del Testo unico del imposte sui redditi, ai sensi del quale il tasso di cambio è determinato applicando una riduzione forfetaria del 20 per cento al tasso di cambio di cui all'articolo 9, comma 2, del TUIR, ossia al valore di cambio del giorno in cui i redditi sono stati percepiti.
L'articolo 40, modificato nel corso dell'esame al Senato, interviene, ai commi da 1 a 6-sexies, sulla disciplina del settore dei giochi e dell'Amministrazione autonoma del Monopoli di Stato.
Il comma 1 dispone una ulteriore proroga, al 30 settembre 2008, del termine entro il quale affidare a nuovi concessionari la gestione del gioco Enalotto e del suo gioco opzionale (Superenalotto).
La proroga è volta a tutelare gli interessi pubblici connessi e anche in considerazione del fatto che l'assegnazione della nuova concessione, avviata con il bando di gara del 29 giugno 2007, ai sensi dell'articolo 1, comma 90, della legge n. 296 del 2006, (legge finanziaria 2007), sarà operativa nel corso dell'anno 2008.
In proposito segnala come la norma disciplini una seconda proroga del termine, in deroga a quanto disposto dal comma 91 della legge finanziaria 2007, il quale consentiva una sola proroga del termine fissato inizialmente al 30 giugno 2007 e successivamente fissato al 31 dicembre 2007.
Il comma 2 prevede l'istituzione - a decorrere dal 1o marzo 2008 e senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica - un'apposita Agenzia fiscale preposta alla gestione delle funzioni attualmente esercitate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
In particolare, saranno trasferiti all'Agenzia fiscale - che li eserciterà secondo la disciplina della propria organizzazione interna - i rapporti giuridici, i poteri e le competenze attualmente spettanti all'AAMS.
Ai sensi del comma 3, in fase di prima applicazione, i servizi da trasferire alla competenza dell'agenzia sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In base alle modifiche apportate nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato, il decreto dovrà essere emanato dopo aver sentito le organizzazioni rappresentative dei dipendenti dell'Amministrazione e le associazioni di categoria dei soggetti titolari di concessione alla rivendita di generi di monopolio.
Il comma 4 dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 2 febbraio 2008 dovranno essere nominati il direttore e il comitato direttivo dell'Agenzia.
Si rinvia, inoltre, a successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze l'approvazione dello statuto provvisorio e delle disposizioni necessarie al primo funzionamento dell'Agenzia.
In merito a tale disposizione non risulta chiaro se il termine fissato per l'emanazione del decreto di nomina sia riferito anche all'emanazione dei decreti concernenti lo statuto provvisorio e il funzionamento dell'Agenzia.
Il comma 5 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisca la data a decorrere dalla quale vengano trasferite all'Agenzia le funzioni svolte dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la quale, dalla medesima data, viene soppressa.
Si prevede altresì che, con il regolamento previsto dal comma 15 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 262 del 2006, il quale dispone il riordino delle Agenzie fiscali e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si possa trasferire alcune funzioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ad altre agenzie fiscali, senza oneri a carico della finanza pubblica e modificare l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali (DPF).
A tale riguardo rileva come sia attualmente all'esame delle competenti Commissioni parlamentari uno schema di regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze (Atto n. 179), il quale provvede, tra l'altro, a riorganizzare


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il predetto Dipartimento per le politiche fiscali, che viene ridenominato come Dipartimento delle finanze.
Il testo originario del decreto legge prevedeva, inoltre, la possibilità di disporre la trasformazione in ente pubblico economico dell'Agenzia fiscale istituita ai sensi del comma 2. Tale disposizione, tuttavia, è stata soppressa nel corso dell'esame presso il Senato.
Il comma 5-bis, inserito nel corso dell'esame presso il Senato, dispone che i decreti previsti nei commi 3, 4 e 5 dovranno essere emanati dopo aver sentito le competenti commissioni parlamentari. Si prevede, inoltre, l'invio periodico da parte del ministro al Parlamento di una relazione sul processo di trasformazione dell'Amministrazione autonoma.
Il comma 6 dispone l'applicazione dell'articolo 73, commi 2, 5 e 6, del decreto legislativo n. 300 del 1999.
Ricorda che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 300, le fasi delle trasformazioni e riorganizzazioni verranno definiti e resi esecutivi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In base al comma 5, il Ministro dell'economia e delle finanze dispone, con proprio decreto, in ordine alle assegnazioni di beni e personale afferenti alle attività di ciascuna agenzia. Attraverso il rinvio al comma 6 dell'articolo 73, si prevede che i termini per le trasformazioni e riorganizzazioni sopra illustrate possano essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
I commi da 6-bis a 6-sexies, introdotti nel corso dell'esame presso il Senato, recano disposizioni finalizzate alla regolamentazione del gioco a distanza.
A tale riguardo rammenta che il 28 giugno 2006 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora, ritenendo che le autorità italiane abbiano adottato senza previa notifica la legge n. 296 del 2005 (legge finanziaria 2006) e il decreto 7 febbraio 2006, i quali impongono ai fornitori di servizi rete italiani l'obbligo di oscurare i siti internet che offrono servizi di scommesse on-line e i cui operatori non sono in possesso delle autorizzazioni italiane richieste. Ciò configurerebbe, secondo gli organismi comunitari, una violazione degli obblighi imposti dall'articolo 8 della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, che prevede una procedura di informazione preventiva nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.
Il comma 6-bis prevede l'emanazione di uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanzediretti a stabilire, in merito al gioco a distanza, i requisiti minimi dei concessionari per l'esercizio dei giochi e per la raccolta dei giochi stessi, nei casi in cui l'esercizio sia affidato a più soggetti; i requisiti minimi dei soggetti abilitati alla raccolta qualora l'esercizio sia affidato in concessione ad un solo concessionario; le modalità di partecipazione al gioco da parte dei consumatori.
In merito a tale disposizione rileva come non sia stabilito un termine per l'emanazione del predetto decreto.
Il comma 6-ter individua i principi e i criteri in base ai quali dovranno essere emanati i decreti di cui al precedente comma.
Si fa riferimento, in particolare, alla tutela del consumatore; alla tutela della concorrenza, nel rispetto della tutela del consumatore e della difesa dell'ordine e della sicurezza pubblica, tenuto conto dei principi di necessità, di proporzionalità e di non discriminazione tra soggetti italiani ed esteri; al rispetto dei diritti di esercizio e di raccolta di giochi, concorsi e scommesse determinati dalle concessioni in essere; all'abrogazione delle disposizioni vigenti in materia di requisiti minimi per l'esercizio e la raccolta del gioco a distanza se in contrasto con quelli stabiliti ai sensi del comma 6-bis; alla pluralità dei soggetti raccoglitori del gioco, anche nei casi in cui l'esercizio del gioco sia affidato ad un unico concessionario; all'obbligo della nominatività del gioco a distanza; alla promozione e pubblicità dei giochi,


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nel rispetto dei principi di tutela dei minori, dell'ordine pubblico e del gioco responsabile.
Il comma 6-quater stabilisce che i requisiti minimi richiesti ai concessionari unici affidatari dell'esercizio dei giochi, concorsi e scommesse devono essere definiti da specifiche convenzioni di concessione, mentre il comma 6-quinquies rinvia a specifici decreti direttoriali da emanare la regolazione dei singoli giochi a distanza.
I commi 7 ed 8 intervengono invece sulla disciplina in materia di addizionali IRPEF comunale e regionale.
Il comma 7, modificando l'articolo 1 del decreto legislativo n. 360 del 1998, interviene sulla disciplina in materia di acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF.
In particolare si stabilisce che, al fine di evitare criticità nella determinazione dell'acconto dovute a ritardi temporali, l'aliquota e la soglia di esenzione sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera comunale sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento.
Il comma 8, modificando il comma 3 dell'articolo 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevede che le regioni abbiano facoltà di anticipare al periodo di imposta in corso al momento della delibera gli effetti delle variazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF qualora la modifica comporti una riduzione della maggiorazione della percentuale fissata. Ciò in quanto, trattandosi di norma più favorevole per il contribuente, consente un immediato effetto in termini di riduzione della pressione fiscale.
L'articolo 41 prevede che, al fine di incrementare il patrimonio immobiliare destinato alla locazione edilizia abitativa, il Ministero dell'economia e delle finanze istituisca, attraverso l'Agenzia del demanio, una società di scopo per promuovere la formazione di strumenti finanziari immobiliari a totale o parziale partecipazione pubblica. Tali strumenti sono destinati all'acquisizione, al recupero, alla ristrutturazione e realizzazione di immobili ad uso abitativo, anche mediante l'utilizzo di immobili di proprietà dello Stato e di altri soggetti pubblici.
A tal fine l'articolo autorizza una spesa massima di 100 milioni di euro nel 2007.
Il Senato ha inoltre introdotto un nuovo articolo 42-bis, recante modifiche all'articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993 relativo al riconoscimento a fini fiscali del carattere di ruralità degli immobili.
La norma intende consentire l'attuazione delle disposizioni contenute nel comma 339, lettera b), dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), che ha previsto l'individuazione dei fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti di ruralità ai fini fiscali, nonché di quelli che non risultano dichiarati al catasto.
Ricorda infatti che l'articolo 2, comma 36, del decreto-legge n. 262 del 2006, nel testo novellato dal comma 339, lettera b), della legge finanziaria 2007, prevede che l'Agenzia del territorio chieda ai titolari dei diritti reali (di proprietà, enfiteusi, superficie, usufrutto, uso, o altri oneri reali) su terreni che abbiano perso i requisiti di ruralità ai fini fiscali, la presentazione degli atti di aggiornamento catastale, utilizzando quindi le procedure informatizzate per la rettifica dei dati catastali (sistemi DOCFA e DOCTE).
Il comma 38 del decreto-legge n. 262 prevede che i fabbricati per i quali vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità devono essere dichiarati al catasto entro e non oltre il 30 novembre 2007.
L'articolo 42-bis modifica l'articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993, riscrivendo la lettera a) del comma 3, abrogando la lettera b) dello stesso comma 3 e sostituendo il comma 3-bis.
I nuovi criteri di ruralità previsti dall'articolo 42-bis, comma 1, lettera a), prevedono che il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione da uno dei seguenti soggetti:
1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno


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per esigenze connesse all'attività agricola svolta;
2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile è asservito;
3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;
4) da soggetti titolari trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;
5) da uno dei soci o amministratori delle società agricole aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale.

Rispetto alla previgente disciplina, nel novero dei soggetti utilizzatori dell'immobile vengono presi in considerazione anche i soci o amministratori di una società agricola, avente la qualifica di imprenditore agricolo professionale.
Si prevede inoltre che i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) debbano rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese. Pertanto, tale requisito non è richiesto per i familiari conviventi a carico ed ai coadiuvanti del proprietario o dell'affittuario del terreno né per i soggetti titolari di trattamenti pensionistici agricoli che abitano il fabbricato
La lettera b) del medesimo comma 1 abroga la lettera b) del comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 557, la quale indicava gli utilizzi cui deve essere destinato l'immobile per poter avere carattere di ruralità.
La lettera c) sostituisce il comma 3-bis del citato articolo 9 con due nuovi commi.
Il nuovo comma 3-bis prevede che ai fini fiscali debba riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile, e in particolare destinate:
a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
e) all'agriturismo;
f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a 100, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi;
l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

Rispetto alla previgente disciplina sono esplicitamente annoverate in quest'ambito, le attività di allevamento e ricovero di animali, di uso ufficio dell'azienda agricola, nonché quelle relative all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso. Viene inoltre eliminato il richiamo, previsto dalla versione previgente del comma 3-bis, alla strumentalità dell'immobile rispetto alle attività agricole indicate dall'articolo 32 del Testo unico delle imposte sui redditi, il quale detta la definizione a fini tributari del reddito agrario.
Il nuovo comma 3-ter dispone che le porzioni di immobili di cui al comma 3-bis, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A.
L'articolo 44 dispone, al comma 1, l'attribuzione, per l'anno 2007, di una detrazione fiscale pari a 300 euro a favore


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dei soggetti passivi IRPEF, la cui imposta netta dovuta per l'anno 2006 risulti pari a zero, a titolo di rimborso forfetario di parte delle maggiori entrate tributarie affluite all'erario.
Tale somma, inizialmente prevista in 150 euro è stata innalzata a 300 nel corso dell'esame presso il Senato, a seguito dell'approvazione di un emendamento a firma del senatore Fernando Rossi.
Al riguardo osserva come il beneficio, in quanto riservato a soggetti la cui imposta netta sia pari a zero, piuttosto che come detrazione di imposta appaia configurabile come rimborso forfettario, come tale rientrante nell'ambito delle maggiori spese.
Sono previste alcune cause di esclusione dall'ambito soggettivo della norma: in primo luogo, ai sensi del comma 1, la misura di sostegno non spetta a coloro che, nell'anno 2006, risultano fiscalmente a carico di altri soggetti.
In secondo luogo, il comma 4-bis, introdotto dal Senato, dispone che sono esclusi dall'ambito soggettivo i soggetti il cui reddito complessivo, nell'anno 2006, è stato superiore a 50.000 euro.
Il comma 4, modificato dal Senato, rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e il Ministro per le politiche della famiglia, la individuazione delle categorie dei soggetti aventi diritto, «con riferimento ai titolari di redditi da lavoro e da pensione».
Il decreto, di natura non regolamentare, da emanare entro 30 giorni dal 30 ottobre 2006, dovrà, nel rispetto del limite di spesa fissato dal comma 3, stabilire le modalità di erogazione delle somme di cui ai commi 1 e 2 nonché le altre disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.
In merito a tale previsione rileva come la norma contenuta nel comma 4 sembri escludere dall'ambito dei beneficiari i soggetti che percepiscono redditi diversi da quelli di lavoro e di pensione.
Appaiono, inoltre, necessari chiarimenti in merito alle modalità di individuazione dei soggetti beneficiari, con particolare riferimento ai soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al 2006.
Il comma 2 dispone l'attribuzione ai soggetti indicati dal comma 1 di un'ulteriore detrazione fiscale pari a euro 300 per ciascun familiare a carico.
È previsto, altresì, che, qualora il familiare sia a carico di più soggetti, la detrazione venga ripartita in proporzione alla percentuale di spettanza della detrazione per carichi familiari.
Il comma 3 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo, per l'anno 2007, per l'erogazione delle somme di cui ai commi 1 e 2, con una dotazione pari a 5.000 milioni di euro.
La formulazione originaria del decreto-legge fissava la dotazione del Fondo in 1.900 milioni di euro. Nel corso dell'esame in sede di conversione presso il Senato è stato approvato un emendamento presentato dal Senatore Fernando Rossi che ha innalzato la dotazione a 5.000 milioni di euro, ed ha previsto che la dotazione del Fondo sarà derivante anche dall'impiego del 30 per cento del fondo costituito dai cosiddetti «depositi dormienti».
A tale ultimo riguardo rammenta che tale fattispecie è disciplinata dalla legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006), la quale ha previsto, all'articolo 1, comma 343, al fine di indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito, la costituzione, a decorrere dal 2006, di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato appunto dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario, definiti con regolamento governativo. Con lo stesso regolamento vengono altresì definite le modalità di rilevazione dei predetti conti e rapporti.
In attuazione di quanto disposto dal comma 345 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2006 è stato emanato il


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decreto del Presidente della Repubblica n. 116 del 2007, il quale ha stabilito che per conti «dormienti» devono intendersi i rapporti contrattuali in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari rilevanti.
Rientrano nel campo di applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 116, ai sensi dell'articolo 2 dello stesso, i seguenti rapporti contrattuali:
a) deposito di somme di denaro, effettuato presso l'intermediario con l'obbligo di rimborso;
b) deposito di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione;
c) contratto di assicurazione, in tutti i casi in cui l'assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario ad una data prefissata.

La disciplina posta dal regolamento non si applica nei casi in cui il valore dei beni non superi i cento euro.
Nel caso di conto dormiente, ai sensi dell'articolo 3 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, l'intermediario deve inviare al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati, l'invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al fondo, restando impregiudicate la cause di estinzione dei diritti. Il rapporto non si estingue se, entro il predetto termine di 180 giorni, viene effettuata un'operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta.
Con riguardo alle modalità di devoluzione al fondo, l'articolo 4 stabilisce che gli intermediari debbano comunicare, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero dell'economia e delle finanze i rapporti per i quali, nell'anno precedente, si siano verificate le condizioni per l'estinzione.
Ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica, l'elenco dei rapporti dormienti va pubblicato entro il medesimo termine del 31 marzo di ciascun anno, mediante avviso cumulativo, indicante il nome, la data ed il luogo di nascita di ciascun titolare del rapporto.
L'articolo 5 prevede che la gestione del Fondo sia affidata ad apposita Commissione nominata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che ne disciplina il funzionamento.
Si ricorda, inoltre, a tale proposito, che l'articolo 1, comma 420, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), ha stabilito che il Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici, di cui al comma 417 della medesima legge, possa, tra l'altro, essere alimentato da una somma pari al risparmio di interessi derivante dalla riduzione del debito pubblico, conseguente al versamento, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di una quota fino al venti per cento delle somme giacenti sui conti «dormienti».
Il comma 4-ter dell'articolo 44, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, inserisce un periodo nel comma 1-ter dell'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi, in materia di detrazioni degli interessi passivi pagati in dipendenza di mutui ipotecari per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
In particolare si stabilisce che tale detrazione è ammessa soltanto se la stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale dell'unità immobiliare


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avvenga nei sei mesi antecedenti ovvero nei diciotto mesi successivi all'inizio dei lavori di costruzione.
L'articolo 46-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, apporta una modifica alla disciplina del Fondo per la finanza d'impresa, istituito dall'articolo 1, comma 847, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007).
Ricorda che il predetto Fondo è finalizzato a facilitare la concessione di garanzie su finanziamenti, la partecipazione al capitale di rischio delle imprese, nonché la partecipazione ad operazioni di finanza strutturata, con particolare riferimento alle imprese operanti nei settori a più elevato contenuto tecnologico ed alle piccole e medie imprese ubicate nelle aree obiettivo 1 e 2.
In tale contesto l'articolo 46-bis, integrando il comma 848 della legge finanziaria 2007, prevede che i criteri cui devono ispirarsi gli interventi del Fondo in favore dell'imprenditoria femminile sono fissati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità.
L'articolo 46-quater, anch'esso introdotto dal Senato, contiene, al comma 1, disposizioni relative al recupero di aiuti di stato nel settore della pesca dichiarati incompatibili con il mercato comune.
Si tratta in particolare degli aiuti alla ricapitalizzazione delle cooperative della pesca disposti dall'articolo 1, lettera d), del decreto-legge n. 561 del 1994, la cui incompatibilità è stata dichiarata dalla Commissione con decisione del 28 luglio 1999, nella quale si è contestato un utilizzo degli aiuti per il consolidamento finanziario delle imprese (sono ammessi solo gli aiuti agli investimenti) e di non avere rispettato i massimali stabiliti.
Il predetto comma 1 fissa il recupero degli aiuti erogati in quattordici rate annuali, fino all'ammontare delle somme effettivamente percepite e degli interessi legali maturati; la durata della rateizzazione proposta è analoga a quella operata nel 2003 per il pagamento delle multe sulle quote latte. La rateizzazione avviene a titolo oneroso, con pagamento di interessi, in ossequio agli orientamenti comunitari in materia di recupero degli aiuti di stato non conformi. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge le amministrazioni preposte al recupero degli aiuti dovranno stabilire le modalità attuative per la restituzione delle somme.
Segnala come la disposizione riproduca il contenuto dell'articolo 28 del disegno di legge finanziaria 2008, attualmente all'esame del Senato.

Gioacchino ALFANO (FI) evidenzia come il decreto-legge n. 159, sebbene assegnato alla competenza primaria della Commissione Bilancio, intervenga su un ambito molto vasto di materie, alcune delle quali attengono alla competenza della Commissione Finanze. Lamenta quindi come, anche in questo caso, il Governo abbia deciso di operare modifiche alla disciplina tributaria in termini scoordinati e frammentari, laddove sarebbe invece necessario che gli interventi in ambito fiscale siano operati attraverso autonomi provvedimenti, al fine di assicurare maggiore efficacia a tali interventi legislativi.

Gianfranco CONTE (FI) evidenzia l'assoluta incoerenza del procedimento legislativo relativo alla conversione del decreto-legge n. 159, in considerazione del fatto che la Commissione Bilancio, cui il provvedimento è assegnato in sede referente, tiene normalmente in scarso conto i pareri espressi dalle altre Commissioni.
Esprime quindi l'auspicio che le considerazioni ed i rilievi che emergeranno nel corso del dibattito presso la VI Commissione saranno attentamente considerati nell'ambito dell'esame in sede referente, sollecitando a tal fine l'attenzione del Governo.

Il Sottosegretario Mario LETTIERI prende atto dell'auspicio formulato dal deputato Gianfranco Conte, che considera del resto pienamente comprensibile, rilevando, in tale contesto, come diversi aspetti del decreto-legge n. 159 siano certamente


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condivisi anche dai gruppi di opposizione.

Alberto FLUVI (Ulivo), relatore, in considerazione del rilievo e della complessità del provvedimento, propone di stabilire fin d'ora che il parere sul provvedimento sarà espresso nella seduta di giovedì 8 novembre prossimo.

Paolo DEL MESE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia alla seduta di domani il seguito dell'esame.

Regolamentazione del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari.
C. 2933, approvata dal Senato.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Alberto FLUVI (Ulivo), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, alla XI Commissione Lavoro, sulla proposta di legge C. 2933, approvata in sede legislativa dalla 11a Commissione Lavoro del Senato, recante regolamentazione del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari, adottata come testo base dalla Commissione in sede referente, nonché sull'abbinata proposta di legge C. 2455 D'Ulizia.
Segnala come la XI Commissione intenda chiedere il trasferimento dell'esame dei provvedimenti alla sede legislativa.
Passando al contenuto della proposta di legge C. 2933, la quale si compone di un solo articolo, essa prevede innanzitutto, al comma 1, che, per le attività connesse all'esercizio delle funzioni inerenti al proprio mandato, i parlamentari possono avvalersi di personale esterno alle amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in qualità di collaboratori parlamentari.
Il comma 2 specifica che il rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari ha natura fiduciaria, e che ad esso si applica, sulla base degli accordi tra le parti, nel rispetto delle leggi e dei contratti collettivi applicabili, la disciplina privatistica in materia di contratti di lavoro subordinato, di collaborazione, ovvero di lavoro autonomo.
La durata dei contratti dei contratti di cui al comma 2 è commisurata dal comma 4 a quella della legislatura nel corso della quale sono instaurati, ferma restando la possibilità di rinnovo, e salvo diverso accordo tra le parti. In ogni caso si prevede che i contratti si risolvono di diritto in caso di cessazione anticipata del mandato parlamentare rispetto alla conclusione della legislatura.
Il comma 5 contempla la possibilità che i parlamentari si avvalgano di altre forme, di natura non lavorativa, di supporto allo svolgimento del mandato parlamentare e al rapporto con gli elettori, fatto salvo il rispetto delle leggi.
Il comma 6 vincola gli organi competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in base alle norme dei rispettivi regolamenti, adottano le misure necessarie per assicurare la corretta applicazione della legge, ferma restando la natura privatistica del rapporto di lavoro.
In ogni modo il comma 7 chiarisce che i predetti rapporti di lavoro non danno luogo ad alcun rapporto di impiego o servizio tra i collaboratori parlamentari e le amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Il comma 8 rende applicabili i princìpi della legge anche ai rapporti di lavoro instaurati dai Gruppi parlamentari.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 3, il quale reca una modifica all'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, in materia di ritenute a titolo di acconto per redditi di lavoro dipendente.
In particolare la novella inserisce «, i senatori e i deputati» nell'elenco dei sostituti


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d'imposta contenuto nel richiamato comma 1 dell'articolo 23, vale a dire tra i soggetti tenuti ad operare la ritenuta del venti per cento, a titolo di acconto IRPEF, sulle somme da questi corrisposte a terzi a titolo di reddito di lavoro dipendente.
In merito alla formulazione della norma rileva come, in base al tenore letterale della disposizione, l'obbligo di ritenuta sembri applicabile a tutte le somme o valori, qualificabili come redditi di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nonché, in forza del rinvio al medesimo comma 1 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600, operato dagli articoli 24 e 25 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, alle somme qualificabili come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e a quelle qualificabili come redditi di lavoro autonomo o come altri redditi, corrisposte da deputati e senatori.
Dal momento che non sembra essere questa la ratio dell'intervento legislativo, ritiene opportuno specificare, almeno in via interpretativa, eventualmente attraverso un ordine del giorno, che il predetto obbligo si applica ai senatori ed ai deputati in relazione a rapporti di lavoro con collaboratori parlamentari, indipendentemente dalla forma contrattuale o dalla denominazione del rapporto stesso, fatto salvo naturalmente che il parlamentare non sia ascrivibile ad altro titolo nel novero dei sostituti d'imposta di cui al citato comma 1 dell'articolo 23.

Maurizio LEO (AN) ritiene pienamente condivisibili le perplessità espresse dal relatore in merito alla formulazione del comma 3, della proposta di legge C. 2933, rilevando come l'inserimento dei deputati e dei senatori nel novero dei sostituti di imposta di cui all'articolo 23, comma 1, appaia sicuramente improprio, in quanto in tale ambito sono attualmente compresi solo soggetti imprenditoriali o lavoratori autonomi, i quali sono sottoposti a precisi obblighi contabili, nonché a complessi adempimenti in sede di dichiarazione. Ritiene pertanto opportuno sopprimere la previsione del comma 3.

Francesco TOLOTTI (Ulivo) condivide l'opportunità, segnalata dal relatore, di rivedere la riformulazione del comma 3, non condividendo invece l'eventualità di eliminare del tutto la previsione ivi contenuta.

Gianfranco CONTE (FI) evidenzia come il provvedimento in esame intenda rispondere all'esigenza, certamente condivisibile, di assicurare la regolarizzazione dei rapporti di lavoro in essere tra i parlamentari ed i propri collaboratori. Fermo restando tale obiettivo, ritiene tuttavia necessario evitare di introdurre norme che potrebbero determinare conseguenze distorsive sotto il profilo fiscale, evidenziando a tale proposito l'opportunità di acquisire in merito l'avviso del Governo.
In tale contesto esprime talune perplessità circa il comma 8 della proposta di legge, il quale prevede l'applicazione dei principi recati dall'intervento legislativo anche ai rapporti di lavoro instaurati dai Gruppi parlamentari: rileva, infatti, come tali rapporti non possano essere meccanicamente parificati a quelli tra il parlamentare e il proprio collaboratore, trattandosi di tipologie contrattuali del tutto diverse.
Sottolinea quindi l'esigenza che la Commissione, prima di esprimere il proprio parere, approfondisca adeguatamente le tematiche sottese all'intervento legislativo.

Gioacchino ALFANO (FI) condivide pienamente le considerazioni espresse dai deputati Leo e Gianfranco Conte.

Il Sottosegretario Pier Paolo CENTO, sulla scorta degli elementi forniti dal Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia, e dall'Agenzia delle entrate, evidenzia innanzitutto l'opportunità di correggere la formulazione del comma 2 dell'articolo unico della proposta di legge C. 2933, specificando che, ai


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collaboratori parlamentari assunti in qualità di lavoratori autonomi si applica la disciplina privatistica in materia di contratti di lavoro autonomo occasionale, al fine di evitare che tali soggetti siano obbligati ad effettuare alcuni adempimenti di natura fiscale, quali, ad esempio, l'apertura della partita IVA.
Per quanto riguarda il comma 3, rileva come tale norma comporti l'applicazione, ai deputati ed ai senatori, delle disposizioni di legge che stabiliscono, in via generale, per ogni sostituto d'imposta, gli obblighi susseguenti all'effettuazione delle ritenute d'acconto, quali, in particolare, quelli del loro versamento diretto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, nonché quelli dichiarativi e certificativi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
Con riferimento al comma 8, il quale prevede l'applicazione dei principi sanciti dalla proposta di legge anche ai rapporti di lavoro instaurati dai Gruppi parlamentari, evidenzia come non risulti chiaro se anche i Gruppi parlamentari debbano rivestire la qualifica di sostituti d'imposta.

Paolo DEL MESE, presidente, rileva innanzitutto come non risulti del tutto chiara la ratio di fondo del provvedimento, il quale, sotto molti profili, non sembra apportare novità significative rispetto alle tematiche da esso affrontate.
Per quanto riguarda taluni aspetti più specifici ritiene, anche alla luce delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, che sia opportuno rivedere la formulazione del comma 3. Propone quindi, concorde la Commissione, di affidare al relatore l'incarico di individuare, anche attraverso un'interlocuzione con il Governo e con la XI Commissione, soluzioni adeguate a correggere la formazione del medesimo comma 3 della proposta di legge in esame.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 12.45.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 6 novembre 2007. - Presidenza del presidente Paolo DEL MESE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Cento.

La seduta comincia alle 12.45.

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Atto n. 179.
(Rilievi alla I Commissione).
(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 ottobre 2007.

Franco CECCUZZI (Ulivo), relatore, si riserva di formulare, nella seduta di domani, una proposta di rilievi sul provvedimento in esame.

Paolo DEL MESE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia alla seduta di domani il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 12.50.