VIII Commissione - Mercoledì 7 novembre 2007


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ALLEGATO 1

DL 159/07 Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo economico e l'equità sociale (C. 3194 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VIII Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 3194 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale», approvato dal Senato;
considerato che esso rappresenta uno degli elementi portanti della manovra economico-finanziaria per il 2008, intervenendo, in particolare, sugli aspetti qualificanti dello sviluppo economico e dell'equità sociale;
rilevato che il provvedimento investe numerose materie di interesse della VIII Commissione, al pari dI altre misure contenute nel disegno di legge finanziaria, ancora all'esame del Senato;
ritenuto che, nell'esaminare le parti del decreto-legge n. 159 di interesse della VIII Commissione, sia opportuno tenere presenti due esigenze generali: quella di considerare il suo stretto collegamento al richiamato disegno di legge finanziaria e quella di verificare la sua rispondenza rispetto alle proposte formulate nella materia ambientale, nei mesi scorsi, in sede parlamentare e, in particolar modo, per la loro organicità e coerenza, alle proposte contenute nella relazione all'Assemblea sulle tematiche relative ai cambiamenti climatici (Doc. XVI, n. 1), approvata dalla VIII Commissione nello scorso mese di giugno;
osservato che il provvedimento è stato significativamente modificato nel corso dell'esame al Senato, con l'aggiunta di misure in gran parte positive, ma nel complesso eterogenee e che suscitano, in alcuni casi, dubbi e perplessità;
preso atto delle misure di cui all'articolo 7, dirette a migliorare la mobilità nelle grandi città, che dispongono - per l'anno 2007 - rilevanti finanziamenti ai sistemi di trasporto metropolitano nelle città di Roma, Napoli e Milano;
segnalati positivamente gli articoli volti al rafforzamento delle politiche abitative e, in particolare, l'articolo 21, che prevede il finanziamento di un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, l'articolo 21-bis, che dispone il rifinanziamento del programma «Contratti di quartiere II», nonché l'articolo 41, che contiene disposizioni volte a incrementare il patrimonio immobiliare destinato alla locazione ed il contenimento del costo delle locazioni;
preso atto, in questo quadro, che una specifica norma introdotta al Senato (all'articolo 21, comma 2) dispone che l'attuazione del programma straordinario di edilizia residenziale pubblica sia tale da garantire il rispetto dei criteri di efficienza energetica, di riduzione delle emissioni inquinanti, di contenimento dei consumi energetici e di sviluppo delle fonti di energia rinnovabile;
richiamate le disposizioni contenute negli articoli 46 e 46-quinquies, che - pur non di diretta competenza della VIII Commissione - intervengono, rispettivamente, sulle procedure di autorizzazione per la


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costruzione di rigassificatori e sulla normativa diretta a favorire la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
nel presupposto che la previsione, contenuta nel citato articolo 46, della valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto «codice ambientale»), ai fini dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di rigassificatori, deve intendersi come esplicito richiamo alla procedura di VIA ordinaria disciplinata dal medesimo «codice ambientale»;
ricordate le misure di carattere più settoriale, come ad esempio quelle che stanziano 20 milioni di euro, per l'anno 2007, per la realizzazione di programmi di intervento per le aree protette e per la difesa del mare, nonché per la tutela della biodiversità nel Canale di Sicilia (comma 1 dell'articolo 26); quelle che prevedono un contributo straordinario di 10 milioni di euro, per l'anno 2007, a favore del Ministero dell'ambiente (comma 1-bis dell'articolo 26), per l'attuazione di interventi urgenti di adattamento e mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, prioritariamente nelle aree esposte a rischio di eventi alluvionali o franosi ovvero a rischio valanga; quelle previste all'articolo 25-bis, che prevedono un contributo di 15 milioni di euro, per l'anno 2007, per fronteggiare la crisi idrica ed ambientale nell'area delle province di Chieti e Pescara;
preso atto delle disposizioni contenute nel comma 4-novies dell'articolo 26, introdotto nel corso dell'esame al Senato, che prevedono l'istituzione di tre nuovi parchi nazionali in Sicilia: il Parco delle Egadi e del litorale trapanese, il Parco delle Eolie e il Parco degli Iblei;
rilevato, al riguardo, che - senza nulla togliere alle peculiarità naturalistiche e ambientali di tali aree - occorre sottolineare la fragilità di un progetto che porta all'istituzione di ben tre parchi nazionali senza un quadro generale della «rete natura» in Italia più volte chiesto anche dalla Federparchi e senza le procedure partecipative delle comunità locali in grado di confermare la loro effettiva necessità storica e ambientale, la diffusa condivisione fra tutte le istituzioni territoriali coinvolte, la loro utilità politica;
considerato, in proposito, che diverse proposte di legge istitutive di parchi nazionali promosse dalla VIII Commissione (ad esempio, quelli di Portofino, del Subappennino Dauno, della Laguna di Venezia) stentano a proseguire nell'iter legislativo anche per la puntuale sottolineatura, da parte del Governo, della limitatezza delle risorse disponibili per il «sistema-parchi» in generale e per l'istituzione di nuovi parchi in particolare;
giudicata ancora insufficiente la rispondenza tra le parti del decreto-legge in materia ambientale rispetto e gli obiettivi e le proposte formulate nella relazione sui cambiamenti climatici approvata dalla Commissione lo scorso giugno, che indica chiaramente come l'Italia debba affrontare un cambiamento radicale delle politiche nazionali, assumendo gli interventi in materia di cambiamenti climatici come un «pilastro» degli indirizzi politici generali e con la consapevolezza che fronteggiare questi fenomeni non è solo un problema, ma anche una grande opportunità di sviluppo e di crescita;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
a) considerate anche le misure introdotte con il disegno di legge finanziaria per il 2008, si renda il contenuto del decreto-legge n. 159 del 2007 più organico e più coerente con gli indirizzi generali formulati in materia ambientale nel corso della corrente legislatura e, in particolare, più rispondente alle proposte contenute nella relazione sulle tematiche relative ai cambiamenti climatici, approvata dalla Commissione nello scorso mese di giugno;
b) in questo contesto, siano anzitutto previsti la conferma e l'allargamento per il 2008 degli incentivi per la sostituzione di


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dispositivi ed elettrodomestici obsoleti ed energivori introdotti dalla finanziaria 2007, nonché l'introduzione di limiti temporali stringenti per la stessa messa in commercio di tali apparecchiature, che possono «produrre» una considerevole riduzione di emissioni di CO2; in questo quadro, pertanto, anche al fine di avvicinare l'Italia ai positivi risultati raggiunti con gli specifici divieti alla commercializzazione di apparecchi obsoleti posti dai maggiori partner europei (nonché importatori dei prodotti delle industrie italiane), si preveda sin dal provvedimento in esame - insieme alla conferma dei richiamati incentivi e alla loro estensione a lavatrici e lavastoviglie - anche l'introduzione dei divieti per la vendita, a partire dal 2010, degli elettrodomestici non di «classe A», così come dei motori elettrici di «classe 3» dal 2009 e delle lampade a incandescenza a partire dal 2010;
c) all'articolo 26, in relazione all'esigenza di assicurare la più ampia condivisione a livello territoriale, istituzionale e politico delle proposte di istituzione di nuovi parchi, sia soppresso il comma 4-novies, che prevede tre nuovi parchi nazionali in Sicilia, e si demandi, piuttosto, ad un successivo decreto del Presidente della Repubblica, da emanare previo parere delle commissioni parlamentari, l'istituzione di nuovi parchi nazionali; a tal fine, si preveda che una parte del contributo previsto dal comma 1 del medesimo articolo 26 per l'attuazione di programmi di intervento per le aree protette, per la difesa del mare e per la tutela della biodiversità nel canale di Sicilia, sia destinato a far fronte agli oneri connessi all'istituzione e al funzionamento di tali nuovi parchi;
d) all'articolo 21, comma 1, si inverta l'ordine di priorità per le categorie cui sono destinati i nuovi alloggi previsti, mettendo al primo posto i soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della legge n. 9 del 2007, e prevedendo che le residue risorse disponibili siano destinate alle giovani coppie;
e) all'articolo 26, comma 4-bis, capoverso 382, si preveda che l'applicazione dei meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas ivi previsti vengano erogati solo a fronte della dimostrazione - attraverso il bilancio energetico e idrico complessivo - che vi sia il rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di riduzione delle emissioni e che - di conseguenza - il raggio di definizione della cosiddetta «filiera corta» sia stabilito di volta in volta sulla base dei suddetti bilanci;

e con le seguenti osservazioni:
1) all'articolo 7, si valuti l'opportunità di disporre che le previste misure di ammodernamento infrastrutturale del Paese e, in particolare, quelle dirette al rafforzamento del trasporto pubblico nelle aree urbane, debbano efficacemente promuovere le politiche di riduzione delle emissioni, favorendo le iniziative per la mitigazione dei cambiamenti climatici, e debbano potersi estendere anche a realtà metropolitane ulteriori rispetto a quelle indicate nel citato articolo 7;
2) all'articolo 21, comma 1, in relazione alle disposizioni concernenti le graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, pur ritenendo estremamente importante il mantenimento in capo alle amministrazioni centrali dello Stato di funzioni di verifica e monitoraggio degli adempimenti previsti dalla legge, occorre comunque riconoscere le competenze che, sulla materia, detengono regioni ed enti locali;
3) all'articolo 21, comma 3, si valuti con attenzione l'effettiva necessità di aprire una nuova procedura per l'individuazione degli interventi prioritari e immediatamente realizzabili, considerato che - in particolare dando attuazione alla legge n. 9 del 2007 - risulta che regioni e province autonome abbiano già provveduto alla presentazione dei rispettivi piani ai fini della ripartizione dei fondi;


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4) al medesimo articolo 21, inoltre, si operi un effettivo coordinamento tra il comma 4, che attribuisce agli osservatori sulle politiche abitative la funzione di assicurare la formazione, l'implementazione e la condivisione delle banche dati necessarie per la programmazione degli interventi di edilizia residenziale con finalità sociali, e il comma 4-bis, che - a sua volta - introduce l'obbligo per i soggetti gestori del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica di assicurare, attraverso un sistema di banche dati consultabile via internet, tutte le informazioni necessarie, prevedendo anche un sistema integrato gestito dall'amministrazione finanziaria;
5) all'articolo 41, andrebbe chiarito con maggiore precisione il concetto di «canone sostenibile», in modo da definire con certezza se esso possa inquadrarsi all'interno degli strumenti agevolati previsti dalla legge n. 431 del 1998;
6) si prevedano al più presto ulteriori stanziamenti destinati prioritariamente al risanamento igienico della città storica di Venezia e al ripristino idrogeologico dell'area dell'entroterra lagunare, che rappresentano interventi in assenza dei quali può divenire inutile o addirittura pericolosa la stessa attivazione del sistema MOSE, per il quale l'articolo 22, comma 2, prevede un apposito finanziamento.


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ALLEGATO 2

DL 159/07 Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo economico e l'equità sociale (C. 3194 Governo).

NUOVA VERSIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VIII Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 3194 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale», approvato dal Senato;
considerato che esso rappresenta uno degli elementi portanti della manovra economico-finanziaria per il 2008, intervenendo, in particolare, sugli aspetti qualificanti dello sviluppo economico e dell'equità sociale;
rilevato che il provvedimento investe numerose materie di interesse della VIII Commissione, al pari dI altre misure contenute nel disegno di legge finanziaria, ancora all'esame del Senato;
ritenuto che, nell'esaminare le parti del decreto-legge n. 159 di interesse della VIII Commissione, sia opportuno tenere presenti due esigenze generali: quella di considerare il suo stretto collegamento al richiamato disegno di legge finanziaria e quella di verificare la sua rispondenza rispetto alle proposte formulate nella materia ambientale, nei mesi scorsi, in sede parlamentare e, in particolar modo, per la loro organicità e coerenza, alle proposte contenute nella relazione all'Assemblea sulle tematiche relative ai cambiamenti climatici (Doc. XVI, n. 1), approvata dalla VIII Commissione nello scorso mese di giugno;
osservato che il provvedimento è stato significativamente modificato nel corso dell'esame al Senato, con l'aggiunta di misure in gran parte positive, ma nel complesso eterogenee e che suscitano, in alcuni casi, dubbi e perplessità;
preso atto delle misure di cui all'articolo 7, dirette a migliorare la mobilità nelle grandi città, che dispongono - per l'anno 2007 - rilevanti finanziamenti ai sistemi di trasporto metropolitano nelle città di Roma, Napoli e Milano;
segnalati positivamente gli articoli volti al rafforzamento delle politiche abitative e, in particolare, l'articolo 21, che prevede il finanziamento di un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, l'articolo 21-bis, che dispone il rifinanziamento del programma «Contratti di quartiere II», nonché l'articolo 41, che contiene disposizioni volte a incrementare il patrimonio immobiliare destinato alla locazione ed il contenimento del costo delle locazioni;
preso atto, in questo quadro, che una specifica norma introdotta al Senato (all'articolo 21, comma 2) dispone che l'attuazione del programma straordinario di edilizia residenziale pubblica sia tale da garantire il rispetto dei criteri di efficienza energetica, di riduzione delle emissioni inquinanti, di contenimento dei consumi energetici e di sviluppo delle fonti di energia rinnovabile;
richiamate le disposizioni contenute negli articoli 46 e 46-quinquies, che - pur non di diretta competenza della VIII Commissione - intervengono, rispettivamente, sulle procedure di autorizzazione per la


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costruzione di rigassificatori e sulla normativa diretta a favorire la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
nel presupposto che la previsione, contenuta nel citato articolo 46, della valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto «codice ambientale»), ai fini dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di rigassificatori, deve intendersi come esplicito richiamo alla procedura di VIA ordinaria disciplinata dal medesimo «codice ambientale»;
ricordate le misure di carattere più settoriale, come ad esempio quelle che stanziano 20 milioni di euro, per l'anno 2007, per la realizzazione di programmi di intervento per le aree protette e per la difesa del mare, nonché per la tutela della biodiversità nel Canale di Sicilia (comma 1 dell'articolo 26); quelle che prevedono un contributo straordinario di 10 milioni di euro, per l'anno 2007, a favore del Ministero dell'ambiente (comma 1-bis dell'articolo 26), per l'attuazione di interventi urgenti di adattamento e mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, prioritariamente nelle aree esposte a rischio di eventi alluvionali o franosi ovvero a rischio valanga; quelle previste all'articolo 25-bis, che prevedono un contributo di 15 milioni di euro, per l'anno 2007, per fronteggiare la crisi idrica ed ambientale nell'area delle province di Chieti e Pescara;
preso atto delle disposizioni contenute nel comma 4-novies dell'articolo 26, introdotto nel corso dell'esame al Senato, che prevedono l'istituzione di tre nuovi parchi nazionali in Sicilia: il Parco delle Egadi e del litorale trapanese, il Parco delle Eolie e il Parco degli Iblei;
rilevato, al riguardo, che - senza nulla togliere alle peculiarità naturalistiche e ambientali di tali aree - occorre sottolineare la fragilità di un progetto che porta all'istituzione di ben tre parchi nazionali senza un quadro generale della «rete natura» in Italia più volte chiesto anche dalla Federparchi e senza le procedure partecipative delle comunità locali in grado di confermare la loro effettiva necessità storica e ambientale, la diffusa condivisione fra tutte le istituzioni territoriali coinvolte, la loro utilità politica;
considerato, in proposito, che diverse proposte di legge istitutive di parchi nazionali promosse dalla VIII Commissione (ad esempio, quelli di Portofino, del Subappennino Dauno, della Laguna di Venezia) stentano a proseguire nell'iter legislativo anche per la puntuale sottolineatura, da parte del Governo, della limitatezza delle risorse disponibili per il «sistema-parchi» in generale e per l'istituzione di nuovi parchi in particolare;
giudicata ancora insufficiente la rispondenza tra le parti del decreto-legge in materia ambientale rispetto e gli obiettivi e le proposte formulate nella relazione sui cambiamenti climatici approvata dalla Commissione lo scorso giugno, che indica chiaramente come l'Italia debba affrontare un cambiamento radicale delle politiche nazionali, assumendo gli interventi in materia di cambiamenti climatici come un «pilastro» degli indirizzi politici generali e con la consapevolezza che fronteggiare questi fenomeni non è solo un problema, ma anche una grande opportunità di sviluppo e di crescita;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
a) considerate anche le misure introdotte con il disegno di legge finanziaria per il 2008, si renda il contenuto del decreto-legge n. 159 del 2007 più organico e più coerente con gli indirizzi generali formulati in materia ambientale nel corso della corrente legislatura e, in particolare, più rispondente alle proposte contenute nella relazione sulle tematiche relative ai cambiamenti climatici, approvata dalla Commissione nello scorso mese di giugno;
b) in questo contesto, siano anzitutto previsti la conferma e l'allargamento per il 2008 degli incentivi per la sostituzione di


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dispositivi ed elettrodomestici obsoleti ed energivori introdotti dalla finanziaria 2007, nonché l'introduzione di limiti temporali stringenti per la stessa messa in commercio di tali apparecchiature, che possono «produrre» una considerevole riduzione di emissioni di CO2; in questo quadro, pertanto, anche al fine di avvicinare l'Italia ai positivi risultati raggiunti con gli specifici divieti alla commercializzazione di apparecchi obsoleti posti dai maggiori partner europei (nonché importatori dei prodotti delle industrie italiane), si preveda sin dal provvedimento in esame - insieme alla conferma dei richiamati incentivi e alla loro estensione a lavatrici e lavastoviglie - anche l'introduzione dei divieti per la vendita, a partire dal 2010, degli elettrodomestici non di «classe A», così come dei motori elettrici di «classe 3» dal 2009 e delle lampade a incandescenza a partire dal 2010;
c) all'articolo 26, considerata l'esigenza di istituire nuovi parchi nazionali che interessino anche la regione Sicilia, e tuttavia ritenendo necessaria la predisposizione di un programma organico, affidato alla ricognizione ed alla redazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che assicuri qualità e rigore scientifico e la più ampia condivisione a livello territoriale, istituzionale e politico delle proposte di istituzione di nuovi parchi, sia soppresso il comma 4-novies, che prevede tre nuovi parchi nazionali in Sicilia, demandando ad un successivo decreto del Presidente della Repubblica, da emanare in tempi rapidi, previo parere delle commissioni parlamentari, l'istituzione di nuovi parchi nazionali; a tal fine, si preveda che una parte del contributo previsto dal comma 1 del medesimo articolo 26 per l'attuazione di programmi di intervento per le aree protette, per la difesa del mare e per la tutela della biodiversità nel canale di Sicilia, sia destinato a far fronte agli oneri connessi all'istituzione e al funzionamento di tali nuovi parchi;
d) all'articolo 21, comma 1, si inverta l'ordine di priorità per le categorie cui sono destinati i nuovi alloggi previsti, mettendo al primo posto i soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della legge n. 9 del 2007, e prevedendo che le residue risorse disponibili siano destinate alle giovani coppie;
e) all'articolo 26, comma 4-bis, capoverso 382, si preveda che l'applicazione dei meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas ivi previsti vengano erogati solo a fronte della dimostrazione - attraverso il bilancio energetico e idrico complessivo - che vi sia il rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di riduzione delle emissioni e che - di conseguenza - il raggio di definizione della cosiddetta «filiera corta» sia stabilito di volta in volta sulla base dei suddetti bilanci;

e con le seguenti osservazioni:
1) all'articolo 7, si valuti l'opportunità di disporre che le previste misure di ammodernamento infrastrutturale del Paese e, in particolare, quelle dirette al rafforzamento del trasporto pubblico nelle aree urbane, debbano efficacemente promuovere le politiche di riduzione delle emissioni, favorendo le iniziative per la mitigazione dei cambiamenti climatici, e debbano potersi estendere anche a realtà metropolitane ulteriori rispetto a quelle indicate nel citato articolo 7;
2) all'articolo 21, comma 1, in relazione alle disposizioni concernenti le graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, pur ritenendo estremamente importante il mantenimento in capo alle amministrazioni centrali dello Stato di funzioni di verifica e monitoraggio degli adempimenti previsti dalla legge, occorre comunque riconoscere le competenze che, sulla materia, detengono regioni ed enti locali;
3) all'articolo 21, comma 3, si valuti con attenzione l'effettiva necessità di aprire una nuova procedura per l'individuazione degli interventi prioritari e immediatamente


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realizzabili, considerato che - in particolare dando attuazione alla legge n. 9 del 2007 - risulta che regioni e province autonome abbiano già provveduto alla presentazione dei rispettivi piani ai fini della ripartizione dei fondi;
4) al medesimo articolo 21, inoltre, si operi un effettivo coordinamento tra il comma 4, che attribuisce agli osservatori sulle politiche abitative la funzione di assicurare la formazione, l'implementazione e la condivisione delle banche dati necessarie per la programmazione degli interventi di edilizia residenziale con finalità sociali, e il comma 4-bis, che - a sua volta - introduce l'obbligo per i soggetti gestori del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica di assicurare, attraverso un sistema di banche dati consultabile via internet, tutte le informazioni necessarie, prevedendo anche un sistema integrato gestito dall'amministrazione finanziaria;
5) all'articolo 41, andrebbe chiarito con maggiore precisione il concetto di «canone sostenibile», in modo da definire con certezza se esso possa inquadrarsi all'interno degli strumenti agevolati previsti dalla legge n. 431 del 1998;
6) si prevedano al più presto ulteriori stanziamenti destinati prioritariamente al risanamento igienico della città storica di Venezia e al ripristino idrogeologico dell'area dell'entroterra lagunare, che rappresentano interventi in assenza dei quali può divenire inutile o addirittura pericolosa la stessa attivazione del sistema MOSE, per il quale l'articolo 22, comma 2, prevede un apposito finanziamento.


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ALLEGATO 3

DL 159/07 Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo economico e l'equità sociale (C. 3194 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 3194 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale», approvato dal Senato;
considerato che esso rappresenta uno degli elementi portanti della manovra economico-finanziaria per il 2008, intervenendo, in particolare, sugli aspetti qualificanti dello sviluppo economico e dell'equità sociale;
rilevato che il provvedimento investe numerose materie di interesse della VIII Commissione, al pari dI altre misure contenute nel disegno di legge finanziaria, ancora all'esame del Senato;
ritenuto che, nell'esaminare le parti del decreto-legge n. 159 di interesse della VIII Commissione, sia opportuno tenere presenti due esigenze generali: quella di considerare il suo stretto collegamento al richiamato disegno di legge finanziaria e quella di verificare la sua rispondenza rispetto alle proposte formulate nella materia ambientale, nei mesi scorsi, in sede parlamentare e, in particolar modo, per la loro organicità e coerenza, alle proposte contenute nella relazione all'Assemblea sulle tematiche relative ai cambiamenti climatici (Doc. XVI, n. 1), approvata dalla VIII Commissione nello scorso mese di giugno;
osservato che il provvedimento è stato significativamente modificato nel corso dell'esame al Senato, con l'aggiunta di misure in gran parte positive, ma nel complesso eterogenee e che suscitano, in alcuni casi, dubbi e perplessità;
preso atto delle misure di cui all'articolo 7, dirette a migliorare la mobilità nelle grandi città, che dispongono - per l'anno 2007 - rilevanti finanziamenti ai sistemi di trasporto metropolitano nelle città di Roma, Napoli e Milano;
segnalati positivamente gli articoli volti al rafforzamento delle politiche abitative e, in particolare, l'articolo 21, che prevede il finanziamento di un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, l'articolo 21-bis, che dispone il rifinanziamento del programma «Contratti di quartiere II», nonché l'articolo 41, che contiene disposizioni volte a incrementare il patrimonio immobiliare destinato alla locazione ed il contenimento del costo delle locazioni, mediante una apposita società di scopo, della quale non appaiono, peraltro, chiare le funzioni e le modalità di funzionamento e di finanziamento;
preso atto, in questo quadro, che una specifica norma introdotta al Senato (all'articolo 21, comma 2) dispone che l'attuazione del programma straordinario di edilizia residenziale pubblica sia tale da garantire il rispetto dei criteri di efficienza energetica, di riduzione delle emissioni inquinanti, di contenimento dei consumi energetici e di sviluppo delle fonti di energia rinnovabile;
richiamate le disposizioni contenute negli articoli 46 e 46-quinquies, che - pur


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non di diretta competenza della VIII Commissione - intervengono, rispettivamente, sulle procedure di autorizzazione per la costruzione di rigassificatori e sulla normativa diretta a favorire la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
nel presupposto che la previsione, contenuta nel citato articolo 46, della valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto «codice ambientale»), ai fini dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di rigassificatori, deve intendersi come esplicito richiamo alla procedura di VIA ordinaria disciplinata dal medesimo «codice ambientale»;
ricordate le misure di carattere più settoriale, come ad esempio quelle che stanziano 20 milioni di euro, per l'anno 2007, per la realizzazione di programmi di intervento per le aree protette e per la difesa del mare, nonché per la tutela della biodiversità nel Canale di Sicilia (comma 1 dell'articolo 26); quelle che prevedono un contributo straordinario di 10 milioni di euro, per l'anno 2007, a favore del Ministero dell'ambiente (comma 1-bis dell'articolo 26), per l'attuazione di interventi urgenti di adattamento e mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, prioritariamente nelle aree esposte a rischio di eventi alluvionali o franosi ovvero a rischio valanga; quelle previste all'articolo 25-bis, che prevedono un contributo di 15 milioni di euro, per l'anno 2007, per fronteggiare la crisi idrica ed ambientale nell'area delle province di Chieti e Pescara;
preso atto delle disposizioni contenute nel comma 4-novies dell'articolo 26, introdotto nel corso dell'esame al Senato, che prevedono l'istituzione di tre nuovi parchi nazionali in Sicilia: il Parco delle Egadi e del litorale trapanese, il Parco delle Eolie e il Parco degli Iblei;
rilevato, al riguardo, che - senza nulla togliere alle peculiarità naturalistiche e ambientali di tali aree - occorre sottolineare la fragilità di un progetto che porta all'istituzione di ben tre parchi nazionali senza un quadro generale della «rete natura» in Italia più volte chiesto anche dalla Federparchi e senza le procedure partecipative delle comunità locali in grado di confermare la loro effettiva necessità storica e ambientale, la diffusa condivisione fra tutte le istituzioni territoriali coinvolte, la loro utilità politica;
considerato, in proposito, che diverse proposte di legge istitutive di parchi nazionali promosse dalla VIII Commissione (ad esempio, quelli di Portofino, del Subappennino Dauno, della Laguna di Venezia) stentano a proseguire nell'iter legislativo anche per la puntuale sottolineatura, da parte del Governo, della limitatezza delle risorse disponibili per il «sistema-parchi» in generale e per l'istituzione di nuovi parchi in particolare;
giudicata ancora insufficiente la rispondenza tra le parti del decreto-legge in materia ambientale rispetto e gli obiettivi e le proposte formulate nella relazione sui cambiamenti climatici approvata dalla Commissione lo scorso giugno, che indica chiaramente come l'Italia debba affrontare un cambiamento radicale delle politiche nazionali, assumendo gli interventi in materia di cambiamenti climatici come un «pilastro» degli indirizzi politici generali e con la consapevolezza che fronteggiare questi fenomeni non è solo un problema, ma anche una grande opportunità di sviluppo e di crescita;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
a) considerate anche le misure introdotte con il disegno di legge finanziaria per il 2008, si renda il contenuto del decreto-legge n. 159 del 2007 più organico e più coerente con gli indirizzi generali formulati in materia ambientale nel corso della corrente legislatura e, in particolare, più rispondente alle proposte contenute nella relazione sulle tematiche relative ai cambiamenti climatici, approvata dalla Commissione nello scorso mese di giugno;


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b) in questo contesto, siano anzitutto previsti la conferma e l'allargamento per il 2008 degli incentivi per la sostituzione di dispositivi ed elettrodomestici obsoleti ed energivori introdotti dalla finanziaria 2007, nonché l'introduzione di limiti temporali stringenti per la stessa messa in commercio di tali apparecchiature, che possono «produrre» una considerevole riduzione di emissioni di CO2; in questo quadro, pertanto, anche al fine di avvicinare l'Italia ai positivi risultati raggiunti con gli specifici divieti alla commercializzazione di apparecchi obsoleti posti dai maggiori partner europei (nonché importatori dei prodotti delle industrie italiane), si preveda sin dal provvedimento in esame - insieme alla conferma dei richiamati incentivi e alla loro estensione a lavatrici e lavastoviglie - anche l'introduzione dei divieti per la vendita, a partire dal 2010, degli elettrodomestici non di «classe A», così come dei motori elettrici di «classe 3» dal 2009 e delle lampade a incandescenza a partire dal 2010;
c) all'articolo 26, considerata l'esigenza di istituire nuovi parchi nazionali che interessino anche la regione Sicilia, e tuttavia ritenendo necessaria la predisposizione di un programma organico, affidato alla ricognizione ed alla redazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che assicuri qualità e rigore scientifico e la più ampia condivisione a livello territoriale, istituzionale e politico delle proposte di istituzione di nuovi parchi, sia soppresso il comma 4-novies, che prevede tre nuovi parchi nazionali in Sicilia, demandando ad un successivo decreto del Presidente della Repubblica, da emanare in tempi rapidi, previo parere delle commissioni parlamentari, l'istituzione di nuovi parchi nazionali; a tal fine, si preveda che una parte del contributo previsto dal comma 1 del medesimo articolo 26 per l'attuazione di programmi di intervento per le aree protette, per la difesa del mare e per la tutela della biodiversità nel canale di Sicilia, sia destinato a far fronte agli oneri connessi all'istituzione e al funzionamento di tali nuovi parchi;
d) all'articolo 21, comma 1, si inverta l'ordine di priorità per le categorie cui sono destinati i nuovi alloggi previsti, mettendo al primo posto i soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della legge n. 9 del 2007, e prevedendo che le residue risorse disponibili siano destinate alle giovani coppie;
e) all'articolo 26, comma 4-bis, capoverso 382, si preveda che l'applicazione dei meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas ivi previsti vengano erogati solo a fronte della dimostrazione - attraverso il bilancio energetico e idrico complessivo - che vi sia il rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di riduzione delle emissioni e che - di conseguenza - il raggio di definizione della cosiddetta «filiera corta» sia stabilito di volta in volta sulla base dei suddetti bilanci;

e con le seguenti osservazioni:
1) all'articolo 7, si valuti l'opportunità di disporre che le previste misure di ammodernamento infrastrutturale del Paese e, in particolare, quelle dirette al rafforzamento del trasporto pubblico nelle aree urbane, debbano efficacemente promuovere le politiche di riduzione delle emissioni, favorendo le iniziative per la mitigazione dei cambiamenti climatici, e debbano potersi estendere anche a realtà metropolitane ulteriori rispetto a quelle indicate nel citato articolo 7;
2) all'articolo 21, comma 1, in relazione alle disposizioni concernenti le graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, pur ritenendo estremamente importante il mantenimento in capo alle amministrazioni centrali dello Stato di funzioni di verifica e monitoraggio degli adempimenti previsti dalla legge, occorre comunque riconoscere le competenze che, sulla materia, detengono regioni ed enti locali;
3) all'articolo 21, comma 3, si valuti con attenzione l'effettiva necessità di


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aprire una nuova procedura per l'individuazione degli interventi prioritari e immediatamente realizzabili, considerato che - in particolare dando attuazione alla legge n. 9 del 2007 - risulta che regioni e province autonome abbiano già provveduto alla presentazione dei rispettivi piani ai fini della ripartizione dei fondi;
4) al medesimo articolo 21, inoltre, si operi un effettivo coordinamento tra il comma 4, che attribuisce agli osservatori sulle politiche abitative la funzione di assicurare la formazione, l'implementazione e la condivisione delle banche dati necessarie per la programmazione degli interventi di edilizia residenziale con finalità sociali, e il comma 4-bis, che - a sua volta - introduce l'obbligo per i soggetti gestori del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica di assicurare, attraverso un sistema di banche dati consultabile via internet, tutte le informazioni necessarie, prevedendo anche un sistema integrato gestito dall'amministrazione finanziaria;
5) all'articolo 41, andrebbe chiarito con maggiore precisione il concetto di «canone sostenibile», in modo da definire con certezza se esso possa inquadrarsi all'interno degli strumenti agevolati previsti dalla legge n. 431 del 1998;
6) al medesimo articolo 41, al fine di chiarire le criticità evidenziate in premessa circa la prevista società di scopo, sarebbe opportuno disporre l'obbligo per il Governo di presentare una apposita relazione al Parlamento sulle modalità di costituzione, funzionamento e finanziamento della stessa società;
7) si prevedano al più presto ulteriori stanziamenti destinati prioritariamente al risanamento igienico della città storica di Venezia e al ripristino idrogeologico dell'area dell'entroterra lagunare, che rappresentano interventi in assenza dei quali può divenire inutile o addirittura pericolosa la stessa attivazione del sistema MOSE, per il quale l'articolo 22, comma 2, prevede un apposito finanziamento.


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ALLEGATO 4

Risoluzione 7-00284 Dussin: Interventi sulla rete viaria statale nella provincia di Treviso.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
premesso che:
è stato di recente adottato il nuovo piano economico-finanziario di ANAS S.p.A., nonché l'elenco delle opere infrastrutturali di nuova realizzazione;
il valore delle opere stradali e autostradali da realizzare nell'arco temporale di riferimento del piano raggiunge l'importo di 112,4 miliardi di euro, se si considerano anche le opere in corso (il cui importo è pari a 10,5 miliardi di euro) e le opere per le quali si prevede il ricorso alla tecnica della finanza di progetto (per un totale di 23,1 miliardi di euro);
per valutare compiutamente la situazione complessiva degli investimenti nel settore stradale e autostradale, occorre procedere ad una integrazione del piano economico-finanziario dell'ANAS con il cosiddetto «Allegato infrastrutture» al DPEF, che inserisce il piano all'interno di un più generale disegno di programmazione delle priorità infrastrutturali;
occorre, dunque, che il Governo assicuri ogni possibile sforzo per implementare gli investimenti nel settore stradale, soprattutto in quelle aree che - per ragioni di forte capacità produttiva ed economica - necessitano di interventi coerenti di ammodernamento e messa in sicurezza dell'asse viario, anche ai fini di una maggiore prevenzione degli incidenti stradali;
lo stesso piano ANAS contiene la previsione di stanziamenti per la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria e di interventi di manutenzione ordinaria sulla rete viaria dello Stato, in modo da raggiungere adeguati livelli e standard di sicurezza, che siano comparabili con quelli delle principali reti stradali e autostradali europee;
il piano non procede ad una individuazione dettagliata degli investimenti da realizzare, che è ripartita esclusivamente per grandi aree regionali;
in questo contesto, occorre riconoscere che il territorio della provincia di Treviso rappresenta una delle principali emergenze sulla rete viaria statale;
l'urgenza di intervenire sulle direttrici di competenza dell'ANAS sul territorio trevigiano è riconosciuta da tutte le autonomie locali e dalle stesse strutture territoriali della società stradale;
occorre, ora, che il Governo sappia inserire chiaramente tali interventi tra le proprie priorità di investimento, garantendo adeguati finanziamenti;
gli interventi necessari a risolvere le criticità esistenti sono i seguenti:
a) messa in sicurezza dell'intersezione tra la strada statale 13 «Pontebbana» e la strada statale 51 «di Alemagna» nel comune di San Vendemiano (fabbisogno finanziario pari a 8 milioni euro);


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b) messa in sicurezza dello svincolo tra la strada statale 13 «Pontebbana» e la strada provinciale 71 «del Ponte della Muda» nel comune di Cordignano (fabbisogno finanziario pari a 1,5 milioni euro);
c) messa in sicurezza dell'intersezione tra la strada statale 13 «Pontebbana» e la strada provinciale 75 nel comune di Mogliano Veneto (fabbisogno finanziario pari a 4,9 milioni euro),

impegna il Governo

ad adottare ogni possibile iniziativa di competenza, al fine di promuovere la realizzazione degli interventi di cui in premessa, anche mediante il loro inserimento tra le priorità infrastrutturali del piano di investimenti dell'ANAS.
(8-00096) «Dussin».


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ALLEGATO 5

Risoluzione n. 7-00129 Germanà: Completamento della diga di Blufi.
Risoluzione n. 7-00152 Lomaglio: Completamento della diga di Blufi.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
premesso che:
in Sicilia e, in particolare in molti comuni delle province di Caltanissetta, Agrigento ed Enna, è frequente una situazione di emergenza idrica di particolare gravità;
al fine di comprendere le prospettive di miglioramento della situazione idrica delle aree indicate, la Commissione ha svolto un approfondito confronto, in particolare, sulle problematiche relative al progetto per la realizzazione di una Diga nelle Madonie, nel territorio del Comune di Blufi (Palermo), elaborato sin dai lontani anni '60;
il citato progetto prevedeva la realizzazione di un invaso della portata presunta di 23 milioni di metri cubi d'acqua, che avrebbe dovuto risolvere i gravissimi problemi dell'approvvigionamento idrico delle città di Caltanissetta e Gela e della provincia Agrigento;
tale progetto, che non ebbe alcun seguito sino alla fine degli anni '80, venne successivamente ripreso per iniziativa del Governo pro tempore della Regione Siciliana, pur a fronte di forti e motivate preoccupazioni relative all'elevato livello dei costi e al serissimo rischio di instabilità dei versanti dell'invaso (confermate in seguito dalla pronuncia di compatibilità ambientale);
tale acquedotto sarebbe stato imperniato sul serbatoio di accumulo e regolazione da costruire, con una diga di ritenuta, poco a valle dell'abitato di Blufi;
a valle del serbatoio di Blufi è già stato costruito ed è attualmente funzionante un impianto di potabilizzazione dalla capacità fino a 1200 l/s, che tuttavia viene oggi utilizzato solamente per portate ridotte (al massimo 150-300 l/s nel periodo invernale-primaverile), proprio per il mancato completamento della diga;
l'impianto di potabilizzazione serve l'acquedotto di Blufi (una condotta dell'estesa complessiva di 96 chilometri fra Blufi e Gela) che si interconnette anche con gli acquedotti Madonia Est, Madonia Ovest, Ancipa e Acquedotto del dissalatore di Gela;
nel 1993 la Regione Siciliana aveva affidato all'Eas (Ente Acquedotti Siciliani) la gestione del sistema Blufi, per affrontare e risolvere l'endemica crisi idrica in cui, da sempre, hanno versato la città di Caltanissetta, la sua provincia e le province di Enna ed Agrigento. Adesso il sistema Blufi rientra nelle competenze dirette della Regione Siciliana che, come per altri sistemi idrici, ne ha affidato la gestione alla Società partecipata «Siciliacque S.P.A.»;
le opere descritte, e realizzate soltanto in parte, con notevole investimento di risorse finanziarie, non riescono tuttavia ancora a soddisfare i bisogni idrici delle popolazioni interessate;
è peraltro evidente che, a partire dalla fine degli anni '80 sino al giugno del 1996, per la diga e le opere ad essa


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connesse erano già stati spesi, rispetto alla originaria previsione di 180 miliardi di lire, circa 70 milioni di euro, con indagini giudiziarie che avevano portato al blocco delle opere: i lavori realizzati, peraltro, hanno riguardato l'esecuzione delle opere di scarico e derivazione, mentre i lavori di costruzione del corpo diga non sono mai iniziati, così come gli scavi necessari ad impostare lo sbarramento;
l'esecuzione delle opere di scarico è stata condizionata da rilevanti problemi geotecnici connessi a fenomeni di instabilità innestatisi all'apertura dei relativi scavi;
i lavori effettuati, peraltro, hanno creato rilevanti problemi in termini di impatto ambientale sulle zone interessate;
in tale direzione, il 31 gennaio 2001, il Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, ha espresso un giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto relativo alla costruzione dell'invaso del Blufi, a condizione che venissero ottemperate precise, penetranti e puntuali prescrizioni, ritenute preliminari al rilascio delle necessarie autorizzazioni;
nel 2002 la Regione Siciliana e l'Ente Acquedotti Siciliani hanno deciso di proseguire il contratto con le vecchie imprese aggiudicatrici e, invece di procedere ad un nuovo appalto, hanno scelto la strada di comporre il contenzioso (scaturito dalle continue perizie di variante e dall'allungamento dei tempi di costruzione dell'opera) intrapreso con le stesse imprese, con il versamento di oltre 5 milioni di euro a loro favore;
l'annunciata ripresa dei lavori della diga di Blufi, in realtà non ha trovato conferma nei fatti avvenuti successivamente, tanto che, in seguito, lo stesso Presidente della Regione Cuffaro, nella qualità di Commissario per l'emergenza idrica, ha annunciato la decisione di rescindere il contratto d'appalto con il cartello di imprese a causa della loro «inaffidabilità», generando così parecchi dubbi;
nel frattempo, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, nella seduta del 28 marzo 2002, aveva concesso una proroga del finanziamento di 68.689.000 euro previsto nel piano di interventi di cui alla delibera CIPE n. 52 del 1999, consentendo il differimento del termine per l'affidamento dei lavori al 31 dicembre 2003;
tuttavia, trascorsi inutilmente tre anni, il CIPE, con delibera del 22 marzo 2006, prendendo atto del mancato impegno delle risorse finanziate con il Fondo delle Aree Sottoutilizzate (FAS), a causa del mancato avvio dei lavori per il completamento della diga di Blufi, si è trovato costretto a definanziare l'opera;
a seguito dell'articolato ed intenso dibattito svolto in Commissione, il rappresentante del Ministero delle infrastrutture, Viceministro Capodicasa, ha inviato al Presidente della Regione Sicialiana, in data 30 maggio 2007, una lettera con cui chiedeva di far conoscere il parere della stessa Regione in merito alla realizzazione dei lavori di completamento della diga di Blufi, chiarendo in particolare come si ritenesse possibile superare i problemi pregressi di carattere tecnico-procedurale che ad oggi ne hanno bloccato l'iter, nonché attraverso quali canali reperire i finanziamenti necessari, con particolare riferimento all'eventuale quota di risorse che la Regione potrebbe conferire;
nella richiamata lettera il Viceministro Capodicasa indicava la data del 20 giugno 2007 come termine ultimo della risposta da parte della Regione Siciliana, per consentire al Governo di riferire entro quella data alla Commissione e porre quest'ultima nella condizione di poter deliberare sugli atti di indirizzo in discussione;
nella seduta della Commissione del 3 ottobre 2007, il Viceministro delle infrastrutture ha fatto presente che il Governo - non essendo giunta alcuna risposta da parte della Regione Siciliana - ritiene che tale comportamento non possa


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che essere interpretato come una palese manifestazione di disinteresse alla prosecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera in questione;
permane, dunque, una questione di vitale importanza, che consiste nel risolvere l'annoso problema della carenza idrica nelle province di Enna, Agrigento e Caltanissetta, non solo a vantaggio della cittadinanza, ma anche delle attività produttive,

impegna il Governo:

a realizzare ogni possibile sforzo, tramite la necessaria interlocuzione con la Regione Siciliana, finalizzato a dare una risposta positiva e concreta alla grave questione degli strumenti e delle risorse, che oggi è urgente reperire senza ulteriori rinvii, per risolvere gli enormi problemi dell'approvvigionamento idrico del territorio delle province di Enna, Agrigento e Caltanissetta, sulla base delle problematiche esposte in premessa ed in relazione all'evidente disinteresse manifestato dalla Regione Siciliana alla prosecuzione dei lavori della diga di Blufi, anche in seguito al definanziamento dell'opera da parte del CIPE;
a verificare, in questo contesto, la possibile definizione - attraverso un lavoro di stimolo e sollecitazione nei confronti della Regione Siciliana e valutando la possibile convocazione di una apposita conferenza di servizi tra istituzioni statali competenti, le autonomie territoriali e gli Ambiti Territoriali Ottimali competenti - di progetti alternativi finalizzati a potenziare l'approvvigionamento idrico delle richiamate province di Caltanissetta, Enna ed Agrigento, in particolare reperendo i fondi necessari alla realizzazione delle opere pubbliche strutturali indispensabili allo sviluppo socio-economico delle province del centro della Sicilia;
a promuovere, di concerto con la Regione Siciliana e le istituzioni interessate, iniziative volte alla promozione e allo sviluppo economico e sociale dell'area di Blufi, garantendo al contempo che le opere realizzate e gli interventi già effettuati non diano origine ad ulteriori fenomeni di degrado e di dissesto dei luoghi;
a farsi carico, per le parti di spettanza statali, della necessità del ripristino ambientale dell'area interessata dai lavori dell'opera in questione, promuovendo il recupero dei siti ricadenti all'interno della zona A del Parco Regionale delle Madonie, devastati da opere realizzate in assenza delle prescritte autorizzazioni e poi abbandonate;
a presentare, entro sei mesi dalla data di approvazione della presente risoluzione, una dettagliata relazione al Parlamento.
(8-00097)
«Lomaglio, Misuraca, Piro, Germanà, Mariani, Stradella, Marinello».