I Commissione - Giovedì 8 novembre 2007


Pag. 8

ALLEGATO 1

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero degli affari esteri. (Atto n. 180).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La I Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento lo schema di regolamento di organizzazione del Ministero degli affari esteri (atto n. 180);
visto il parere espresso dal Consiglio di Stato;
visti i rilievi espressi dalla V Commissione Bilancio,
visti i rilievi espressi dalla III Commissione Affari esteri,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) come segnalato dalla V Commissione nei rilievi da essa formulati, al comma 1 dell'articolo 10 le parole «Entro i limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente» siano sostituite con le seguenti: «Entro i limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
2) come segnalato dalla III Commissione nei rilievi da essa formulati, le misure di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a) siano adottate prioritariamente rispetto a quelle di cui alla lettera b).


Pag. 9

ALLEGATO 2

Schema di regolamento di organizzazione del ministero dell'economia e delle finanze. (Atto n. 179).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La I Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni,
esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze (atto n. 179);
visto il parere espresso dal Consiglio di Stato;
visti e condivisi i rilievi espressi dalla V Commissione Bilancio,
visti e condivisi i rilievi espressi dalla VI Commissione Finanze,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
a) all'articolo 19, le parole: «e senza aggravio di oneri complessivi a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero» siano sostituite con le seguenti: «e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato»;
b) all'articolo 28, il comma 3 sia sostituito con il seguente: «3. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

e con le seguenti osservazioni:
1) con riferimento all'articolo 6, comma 8, dello schema di regolamento, si segnala la necessità di assicurare la coerenza tra le competenze attribuite alla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, relative alla valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico, con le funzioni in materia di gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico attribuite dalla normativa ad altre amministrazioni ed enti pubblici, tra i quali, in particolare, l'Agenzia del demanio, nonché la società Patrimonio dello Stato Spa, al fine di eliminare ogni duplicazione di strutture e compiti;
2) con riferimento all'articolo 15 dello schema di regolamento, relativo alla competenza generale del Dipartimento delle finanze, si sottolinea l'opportunità di specificare che tra le funzioni attribuite al Dipartimento è compresa anche l'emanazione di direttive interpretative della legislazione tributaria, al fine di assicurare la coerenza nell'applicazione delle norme da parte degli uffici rispetto alle esigenze di equità, semplicità e omogeneità di trattamento, con particolare riguardo ai principi fissati dallo Statuto dei diritti del contribuenti;
3) si valuti l'opportunità di individuare esplicitamente, tra le funzioni attribuite al Dipartimento nel suo complesso, anche l'attività di vigilanza e controllo su tutti gli enti del sistema fiscale statale diversi dalle Agenzie fiscali, nonché le relazioni con gli altri Stati e con gli organismi comunitari ed internazionali;
4) con riferimento alle competenze in materia di comunicazione istituzionale della fiscalità, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera h), dello schema di regolamento, si segnala l'esigenza di comprendere in


Pag. 10

tale ambito anche le iniziative volte ad agevolare l'orientamento dei contribuenti nella corretta interpretazione delle norme fiscali, attraverso strumenti volti a facilitare la conoscenza dei principali aspetti della normativa in vigore e delle modifiche legislative ed interpretative intervenute nel settore tributario, anche attraverso forme di coordinamento delle funzioni svolte in materia dalle singole Agenzie fiscali;
5) con riferimento all'articolo 15, comma 4, ed all'articolo 16, comma 8, si rileva l'opportunità di qualificare l'Ufficio centrale del contenzioso tributario come Direzione;
6) con riferimento all'articolo 15, comma 4, si rileva l'opportunità di specificare le attribuzioni di entrambi i dirigenti generali assegnati al Dipartimento ai sensi della predetta disposizione;
7) con riferimento alle competenze relative al sistema informativo della fiscalità, si segnala l'esigenza di specificare che, tra le competenze generali del Dipartimento delle finanze, è compresa anche la definizione di regole e criteri per l'utilizzo dei dati e delle informazioni che costituiscono il sistema informativo della fiscalità, chiarendo, inoltre, che l'unitarietà di tale sistema deve essere finalizzata alla realizzazione del Sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria, previsto dall'articolo 1, comma 56, della legge n. 296 del 2006;
8) con riferimento all'articolo 16, comma 8, relativo alle competenze dell'Ufficio centrale del contenzioso tributario, si rileva l'opportunità di attribuire esplicitamente a tale struttura il compito di favorire la conoscenza degli esiti del contenzioso tributario, attraverso l'analisi e la comparazione delle pronunce giurisdizionali, al fine di favorire maggiore omogeneità di orientamenti tra l'interpretazione delle norme data dagli uffici e quella adottata dagli organi della giurisprudenza tributaria;
9) si valuti l'opportunità di prevedere anche per il Dipartimento delle finanze, analogamente a quanto disposto per il Dipartimento del tesoro e per il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, l'istituzione di un comitato di consulenza, in considerazione del fatto che tale organismo potrebbe risultare particolarmente utile, in ragione della notevole tecnicità e specialità della materia tributaria;
10) si rileva l'opportunità di incrementare l'utilizzo degli strumenti telematici per favorire la conoscenza del sistema fiscale e la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti e degli operatori, in particolare attraverso l'unificazione in un unico portale internet di tutte le informazioni necessarie al corretto adempimento degli obblighi tributari;
11) con riferimento all'articolo 20 dello schema di regolamento, recante disposizioni in materia di personale del Servizio consultivo ed ispettivo tributario, si segnala l'opportunità di ridurre ad un anno la durata delle assegnazioni a tale Servizio del personale di supporto, prevedendo che tale termine annuale si applichi anche alle assegnazioni in corso, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento;
12) con riferimento all'articolo 24 dello schema di regolamento, relativo alla soppressione delle sedi territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze, si sottolinea l'esigenza che l'individuazione di tali sedi avvenga tenendo conto delle interazioni esistenti anche con le strutture ospedaliere ed universitarie, prevedendo inoltre che il relativo decreto ministeriale sia sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari, modificando conseguentemente il termine di emanazione del predetto decreto;
13) sempre con riferimento all'articolo 24, si rileva l'opportunità che il personale impiegato presso le sedi territoriali da chiudere sia assorbito da parte di altre amministrazioni, prevedendosi, nei casi in cui tale riassorbimento non sia praticabile, o sia possibile solo in modo limitato, che la soppressione riguardi, alternativamente,


Pag. 11

la Ragioneria provinciale dello Stato, ovvero la Direzione provinciale dei servizi vari;
14) si segnala l'opportunità di tenere conto del fatto che l'Amministrazione dei Monopoli di Stato, richiamata dagli articoli 12 e 20 dello schema di regolamento, sarà coinvolta dal processo di trasformazione in Agenzia fiscale previsto dall'articolo 40, commi da 2 a 6, del decreto-legge n. 159 del 2007, il cui disegno di legge di conversione è attualmente all'esame delle Camere;
15) con riferimento all'articolo 28, si segnala l'opportunità di inserire, tra le disposizioni espressamente abrogate dallo schema di regolamento, l'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;
16) all'articolo 15, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, nell'articolazione dell'istituendo Dipartimento delle finanze, anche un Ufficio di collegamento con la Guardia di finanza, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato: ufficio che di fatto è già operante sulla base della normativa vigente;
17) verifichi, infine, il Governo l'opportunità di assicurare, nella riorganizzazione del Ministero, un intervento di riassetto equilibrato tra gli uffici centrali e quelli periferici.


Pag. 12

ALLEGATO 3

Schema di regolamento di organizzazione del ministero dell'economia e delle finanze. (Atto n. 179).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La I Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni,
esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze (atto n. 179);
visto il parere espresso dal Consiglio di Stato;
visti e condivisi i rilievi espressi dalla V Commissione Bilancio,
visti e condivisi i rilievi espressi dalla VI Commissione Finanze,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
a) all'articolo 19, le parole: «e senza aggravio di oneri complessivi a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero» siano sostituite con le seguenti: «e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato»;
b) all'articolo 28, il comma 3 sia sostituito con il seguente: «3. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

e con le seguenti osservazioni:
1) con riferimento all'articolo 6, comma 8, dello schema di regolamento, si segnala la necessità di assicurare la coerenza tra le competenze attribuite alla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, relative alla valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico, con le funzioni in materia di gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico attribuite dalla normativa ad altre amministrazioni ed enti pubblici, tra i quali, in particolare, l'Agenzia del demanio, nonché la società Patrimonio dello Stato Spa, al fine di eliminare ogni duplicazione di strutture e compiti;
2) con riferimento all'articolo 15 dello schema di regolamento, relativo alla competenza generale del Dipartimento delle finanze, si sottolinea l'opportunità di specificare che tra le funzioni attribuite al Dipartimento è compresa anche l'emanazione di direttive interpretative della legislazione tributaria, al fine di assicurare la coerenza nell'applicazione delle norme da parte degli uffici rispetto alle esigenze di equità, semplicità e omogeneità di trattamento, con particolare riguardo ai principi fissati dallo Statuto dei diritti del contribuenti;
3) si valuti l'opportunità di individuare esplicitamente, tra le funzioni attribuite al Dipartimento nel suo complesso, anche l'attività di vigilanza e controllo su tutti gli enti del sistema fiscale statale diversi dalle Agenzie fiscali, nonché le relazioni con gli altri Stati e con gli organismi comunitari ed internazionali;
4) con riferimento alle competenze in materia di comunicazione istituzionale della fiscalità, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera h), dello schema di regolamento, si segnala l'esigenza di comprendere in


Pag. 13

tale ambito anche le iniziative volte ad agevolare l'orientamento dei contribuenti nella corretta interpretazione delle norme fiscali, attraverso strumenti volti a facilitare la conoscenza dei principali aspetti della normativa in vigore e delle modifiche legislative ed interpretative intervenute nel settore tributario, anche attraverso forme di coordinamento delle funzioni svolte in materia dalle singole Agenzie fiscali;
5) con riferimento all'articolo 15, comma 4, ed all'articolo 16, comma 8, si rileva l'opportunità di qualificare l'Ufficio centrale del contenzioso tributario come Direzione;
6) con riferimento all'articolo 15, comma 4, si rileva l'opportunità di specificare le attribuzioni di entrambi i dirigenti generali assegnati al Dipartimento ai sensi della predetta disposizione;
7) con riferimento alle competenze relative al sistema informativo della fiscalità, si segnala l'esigenza di specificare che, tra le competenze generali del Dipartimento delle finanze, è compresa anche la definizione di regole e criteri per l'utilizzo dei dati e delle informazioni che costituiscono il sistema informativo della fiscalità, chiarendo, inoltre, che l'unitarietà di tale sistema deve essere finalizzata alla realizzazione del Sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria, previsto dall'articolo 1, comma 56, della legge n. 296 del 2006;
8) con riferimento all'articolo 16, comma 8, relativo alle competenze dell'Ufficio centrale del contenzioso tributario, si rileva l'opportunità di attribuire esplicitamente a tale struttura il compito di favorire la conoscenza degli esiti del contenzioso tributario, attraverso l'analisi e la comparazione delle pronunce giurisdizionali, al fine di favorire maggiore omogeneità di orientamenti tra l'interpretazione delle norme data dagli uffici e quella adottata dagli organi della giurisprudenza tributaria;
9) si valuti l'opportunità di prevedere anche per il Dipartimento delle finanze, analogamente a quanto disposto per il Dipartimento del tesoro e per il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, l'istituzione di un comitato di consulenza, in considerazione del fatto che tale organismo potrebbe risultare particolarmente utile, in ragione della notevole tecnicità e specialità della materia tributaria;
10) si rileva l'opportunità di incrementare l'utilizzo degli strumenti telematici per favorire la conoscenza del sistema fiscale e la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti e degli operatori, in particolare attraverso l'unificazione in un unico portale internet di tutte le informazioni necessarie al corretto adempimento degli obblighi tributari;
11) con riferimento all'articolo 20 dello schema di regolamento, recante disposizioni in materia di personale del Servizio consultivo ed ispettivo tributario, si segnala l'opportunità di ridurre ad un anno la durata delle assegnazioni a tale Servizio del personale di supporto, prevedendo che tale termine annuale si applichi anche alle assegnazioni in corso, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento;
12) con riferimento all'articolo 24 dello schema di regolamento, relativo alla soppressione degli uffici territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze, si sottolinea l'esigenza che l'individuazione di tali uffici avvenga tenendo conto delle interazioni con l'esistenza di sedi circondariali di Tribunale, strutture ospedaliere e universitarie, prevedendo inoltre che il relativo decreto ministeriale sia sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari, modificando conseguentemente il termine di emanazione del predetto decreto;
13) sempre con riferimento all'articolo 24, si rileva l'opportunità che il personale impiegato presso le sedi territoriali da chiudere sia assorbito da parte di altre amministrazioni, prevedendosi, nei casi in cui tale riassorbimento non sia praticabile, o sia possibile solo in modo limitato, che


Pag. 14

la soppressione riguardi, alternativamente, la Ragioneria provinciale dello Stato, ovvero la Direzione provinciale dei servizi vari;
14) si segnala l'opportunità di tenere conto del fatto che l'Amministrazione dei Monopoli di Stato, richiamata dagli articoli 12 e 20 dello schema di regolamento, sarà coinvolta dal processo di trasformazione in Agenzia fiscale previsto dall'articolo 40, commi da 2 a 6, del decreto-legge n. 159 del 2007, il cui disegno di legge di conversione è attualmente all'esame delle Camere;
15) con riferimento all'articolo 28, si segnala l'opportunità di inserire, tra le disposizioni espressamente abrogate dallo schema di regolamento, l'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;
16) all'articolo 15, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, nell'articolazione dell'istituendo Dipartimento delle finanze, anche un Ufficio di collegamento con la Guardia di finanza, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato: ufficio che di fatto è già operante sulla base della normativa vigente;
17) verifichi, infine, il Governo l'opportunità di assicurare, nella riorganizzazione del Ministero, un intervento di riassetto equilibrato tra gli uffici centrali e quelli periferici;
18) valuti il Governo se la denominazione degli uffici del Dipartimento delle finanze sia pienamente coerente con le funzioni effettivamente svolte da tali uffici;
19) valuti il Governo se le dotazioni finanziarie attribuite ai diversi Dipartimenti siano congrue ed omogeneamente ripartite, tenuto conto dei diversi compiti ad essi attribuiti.