II Commissione - Marted́ 13 novembre 2007


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ALLEGATO 1

Misure contro le molestie insistenti e la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale. C. 1249-ter Bianchi, C. 1639 De Simone, C. 1819 Lussana, C. 1901 Codurelli, C. 2033 Brugger, C. 2066-ter Incostante, C. 2101-ter Mura, C. 2169-ter Governo e C. 2781 Cirielli.

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DEL RELATORE

MISURE CONTRO GLI ATTI PERSECUTORI E LA DISCRIMINAZIONE FONDATA SULL'ORIENTAMENTO SESSUALE O SULL'IDENTITÀ DI GENERE

Art. 1.
(Modifiche al codice penale).

1. Dopo l'articolo 612 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 612-bis. - (Atti persecutori). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque reiteratamente, con qualunque mezzo, minaccia o molesta taluno in modo tale da infliggergli un grave disagio psichico ovvero da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di una persona vicina o comunque da pregiudicare in maniera rilevante il suo modo di vivere, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso da persona già condannata per il delitto di cui al primo comma.
La pena è aumentata fino alla metà e si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore ovvero se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339.
Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio.».
2. All'articolo 577 del codice penale, primo comma, dopo il numero 4), è aggiunto il seguente: «5) a seguito degli atti persecutori di cui all'articolo 612-bis».
3. All'articolo 609-ter del codice penale, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «La pena è della reclusione da quattro a quattordici anni se il fatto è commesso in seguito ad atti persecutori di cui all'articolo 612-bis».

Art. 2.
(Modifiche al codice di procedura penale).

1. All'articolo 266, comma 1, lettera f), dopo la parola: «minaccia,» sono inserite le seguenti: «atti persecutori,».
2. All'articolo 392, il comma 1-bis, la parole 609-bis è aggiunta la seguente: «612-bis».
3. Al comma 5-bis dell'articolo 398 dopo la parola: «609-octies» è aggiunta la seguente: «612-bis».
4. Al comma 4-ter dell'articolo 498 dopo la parola: «609-octies» è aggiunta la seguente: «612-bis».
5. Dopo l'articolo 282-bis è inserito il seguente:
«Art. 282-ter. - (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa.
2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato


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di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi.
3. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.
4. I provvedimenti di cui al presente articolo sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio».

Art. 3.
(Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654 ed al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205).

1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere»;
b) al comma 1, lettera b), le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere»;
c) al comma 3, le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere».

2. La rubrica dell'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, è sostituita dalla seguente: «Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere».
3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: «o religioso» sono sostituite dalle seguenti: «, religioso o motivato dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere».
4. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, dopo le parole: «comma 1,» sono inserite le seguenti: «ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 609-bis del codice penale,».


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ALLEGATO 2

Misure contro le molestie insistenti e la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale. C. 1249-ter Bianchi, C. 1639 De Simone, C. 1819 Lussana, C. 1901 Codurelli, C. 2033 Brugger, C. 2066-ter Incostante, C. 2101-ter Mura, C. 2169-ter Governo e C. 2781 Cirielli.

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DEL RELATORE RIFORMULATA

MISURE CONTRO GLI ATTI PERSECUTORI E LA DISCRIMINAZIONE FONDATA SULL'ORIENTAMENTO SESSUALE O SULL'IDENTITÀ DI GENERE

Art. 1.
(Modifiche al codice penale).

1. Dopo l'articolo 612 del codice penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 612-bis. - (Atti persecutori). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque reiteratamente, con qualunque mezzo, minaccia o molesta taluno in modo tale da infliggergli un grave disagio psichico ovvero da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di una persona vicina o comunque da pregiudicare in maniera rilevante il suo modo di vivere, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso da persona già condannata per il delitto di cui al primo comma.
La pena è aumentata fino alla metà e si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore ovvero se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339.
Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio.
Art. 612-ter. - (Diffida). - La persona che si ritiene offesa da condotta che può presentare gli elementi del reato di cui all'articolo 612-bis può presentare all'autorità competente richiesta di diffida all'autore della stessa.
Quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di reiterazione del reato di cui all'articolo 612-bis, l'autorità di pubblica sicurezza, su autorizzazione del pubblico ministero che procede, diffida formalmente l'indagato dal compiere ulteriori atti persecutori.
La diffida è notificata all'indagato con le forme di cui agli articoli da 148 a 171 del codice di procedura penale.
Se nonostante la diffida formale l'indagato commette nuovi atti persecutori espressamente denunciati all'autorità, il reato è perseguibile d'ufficio e la pena detentiva prevista dal primo comma dell'articolo 612-bis è aumentata fino a sei anni.».

2. All'articolo 577 del codice penale, primo comma, dopo il numero 4), è aggiunto il seguente: «5) a seguito degli atti persecutori di cui all'articolo 612-bis».
3. All'articolo 609-ter del codice penale, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «La pena è della reclusione da quattro a quattordici anni se il fatto è commesso in seguito ad atti persecutori di cui all'articolo 612-bis».


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Art. 2.
(Modifiche al codice di procedura penale).

6. All'articolo 266, comma 1, lettera f), dopo la parola: «minaccia,» sono inserite le seguenti: «atti persecutori,».
7. All'articolo 392, il comma 1-bis, la parole 609-bis è aggiunta la seguente: «612-bis».
8. Al comma 5-bis dell'articolo 398 dopo la parola: « 609-octies» è aggiunta la seguente: «612-bis».
9. Al comma 4-ter dell'articolo 498 dopo la parola: « 609-octies» è aggiunta la seguente: «612-bis».
10. Dopo l'articolo 282-bis è inserito il seguente:
«Art. 282-ter. - (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa.
2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi.
3. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.
4. I provvedimenti di cui al presente articolo sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio».

Art. 3.
(Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654 ed al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205).

1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere»;
b) al comma 1, lettera b), le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere»;
c) al comma 3, le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere».

2. La rubrica dell'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, è sostituita dalla seguente: «Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere».
3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: «o religioso» sono sostituite dalle seguenti: «, religioso o motivato dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere».
4. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, dopo le parole: «comma 1,» sono inserite le seguenti: «ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 609-bis del codice penale,».