XI Commissione - Marted́ 13 novembre 2007

TESTO AGGIORNATO AL 21 NOVEMBRE 2007


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ALLEGATO 1

Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale. C. 3178.

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sopprimerlo.
* 1. 1. Santori.

Sopprimerlo.
* 1. 2. Bodega, Grimoldi.

Sopprimerlo.
* 1. 3. Turco, D'Elia, Beltrami, Mellano, Poretti.

Sopprimerlo.
* 1. 4. Della Vedova.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Aumento del requisito anagrafico richiesto per la pensione di anzianità e parificazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia).

1. All'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, le parole: «per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, nel comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2008, dalla Tabella A allegata alla presente legge».
2. All'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, dopo le parole: «60 anni» sono aggiunte le seguenti: «fino al 31 dicembre 2009, a 61 anni a decorrere dal 1o gennaio 2010, a 62 anni a decorrere dal 1o gennaio 2012, a 63 anni a decorrere dal 1o gennaio 2014, a 64 anni a decorrere dal 1o gennaio 2016 e a 65 anni a decorrere dal 1o gennaio 2018».
3. All'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2), della legge 23 agosto 2004, n. 243, le parole: «per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, nel comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2008, dalla Tabella A allegata alla presente legge».
4. All'articolo 1, comma 6, lettera c), della legge 23 agosto 2004, n. 243, alle parole: «e 60», ovunque ricorrono, sono aggiunte le seguenti: «fino al 31 dicembre 2009, o a 61 anni a decorrere dal 1o gennaio 2010, a 62 arati a decorrere dal 1o gennaio 2012, a 63 anni a decorrere dal 1o gennaio 2014, a 64 anni a decorrere dal 1o gennaio 2016 e a 65 anni a decorrere dal 1o gennaio 2018».
5. All'articolo 1, comma 6, lettera d), della legge 23 agosto 2004, n. 243, le parole: «e al comma 7» sono soppresse.
6. L'articolo 1, comma 7, della legge 23 agosto 2004, n. 243, è abrogato.


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7. La Tabella A allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, è sostituita dalla Tabella A contenuta nell'Allegato 1 alla presente legge.
8. Il requisito di età per l'accesso delle donne alla pensione di vecchiaia è modificato, a decorrere dal 1o gennaio 2008, ai sensi di quanto indicato dalla Tabella A allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, come sostituita dall'Allegato 1 alla presente legge.

Conseguentemente, nell'Allegato 1 sostituire le tabelle A e B con la seguente:

Tabella A

Requisiti di età per l'accesso alla pensione di anzianità Pensione di vecchiaia
Anno Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi Donne
2008 60 61 60
2009 60 61 60
2010 61 62 61
2011 61 62 61
2012 62 63 62
2013 62 63 62
2014 63 64 63
2015 63 64 63
2016 64 65 64
2017 64 65 64
dal 2018 65 65 65

**1. 5.Della Vedova.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Aumento del requisito anagrafico richiesto per la pensione di anzianità e parificazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia).

1. All'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, le parole: «per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, nel comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2008, dalla Tabella A allegata alla presente legge».
2. All'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, dopo le parole: «60 anni» sono aggiunte le seguenti: «fino al 31 dicembre 2009, a 61 anni a decorrere dal 1o gennaio 2010, a 62 anni a decorrere dal 1o gennaio 2012, a 63 anni a decorrere dal 1o gennaio 2014, a 64 anni a decorrere dal 1o gennaio 2016 e a 65 anni a decorrere dal 1o gennaio 2018».
3. All'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2), della legge 23 agosto 2004, n. 243, le parole: «per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, nel comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2008, dalla Tabella A allegata alla presente legge».


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4. All'articolo 1, comma 6, lettera c), della legge 23 agosto 2004, n. 243, alle parole: «e 60», ovunque ricorrono, sono aggiunte le seguenti: «fino al 31 dicembre 2009, o a 61 anni a decorrere dal 1o gennaio 2010, a 62 arati a decorrere dal 1o gennaio 2012, a 63 anni a decorrere dal 1o gennaio 2014, a 64 anni a decorrere dal 1o gennaio 2016 e a 65 anni a decorrere dal 1o gennaio 2018».
5. All'articolo 1, comma 6, lettera d), della legge 23 agosto 2004, n. 243, le parole: «e al comma 7» sono soppresse.
6. L'articolo 1, comma 7, della legge 23 agosto 2004, n. 243, è abrogato.
7. La Tabella A allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, è sostituita dalla Tabella A contenuta nell'Allegato 1 alla presente legge.
8. Il requisito di età per l'accesso delle donne alla pensione di vecchiaia è modificato, a decorrere dal 1o gennaio 2008, ai sensi di quanto indicato dalla Tabella A allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, come sostituita dall'Allegato 1 alla presente legge.

Conseguentemente, nell'Allegato 1 sostituire le tabelle A e B con la seguente:

Tabella A

Requisiti di età per l'accesso alla pensione di anzianità Pensione di vecchiaia
Anno Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi Donne
2008 60 61 60
2009 60 61 60
2010 61 62 61
2011 61 62 61
2012 62 63 62
2013 62 63 62
2014 63 64 63
2015 63 64 63
2016 64 65 64
2017 64 65 64
dal 2018 65 65 65

**1. 6. Turco, D'Elia, Beltrami, Mellano, Poretti.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

Conseguentemente, dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. Ai maggiori oneri si provvede mediante modifica delle aliquote relative alla tassazione delle cooperative a decorrere dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007. A tal fine, all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:
a) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».


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Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.
1. 10. Fabbri, Baldelli, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo, Rosso, Santori.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

Conseguentemente, dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. Ai maggiori oneri si provvede mediante modifica delle aliquote relative alla tassazione delle cooperative a decorrere dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007. A tal fine all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:
a) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 26, comma 1, lettera a), sostituire le parole: tre anni con le seguenti: un anno.

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: 1.264 milioni di euro per l'anno 2008 con le seguenti: 1.548 milioni di euro per l'anno 2008.
1. 11.Baldelli.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

Conseguentemente, dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. Ai maggiori oneri si provvede mediante modifica delle aliquote relative alla tassazione delle cooperative a decorrere dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007. A tal fine all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:
a) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 26, comma 1, lettera a), sostituire le parole: tre anni con le seguenti: un anno.

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: 1.264 milioni di euro per l'anno 2008 con le seguenti: 1.548 milioni di euro per l'anno 2008.
1. 12.Baldelli.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

Conseguentemente, dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. Ai maggiori oneri si provvede mediante modifica delle aliquote relative alla tassazione delle cooperative a decorrere dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007. A tal fine all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
a) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 27, comma 1, sostituire le parole: al 24 per cento per l'anno 2008, in misura pari al 25 per cento per l'anno 2009 e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010 con le seguenti: 17,70 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: 1.264 milioni di euro per l'anno 2008 con le seguenti: 1.548 milioni di euro per l'anno 2008.
1. 13.Baldelli.


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Sopprimere i commi 1, 2 e 3.
Conseguentemente, dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. Ai maggiori oneri si provvede mediante modifica delle aliquote relative alla tassazione delle cooperative a decorrere dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007. A tal fine all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:
a) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
Conseguentemente, all'articolo 27, comma 1, sostituire le parole: al 17 per cento con le seguenti: al 10 per cento.
Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: 1.264 milioni di euro per l'anno 2008 con le seguenti: 1.548 milioni di euro per l'anno 2008.
1. 14.Baldelli.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.
Conseguentemente, dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. Ai maggiori oneri si provvede mediante modifica delle aliquote relative alla tassazione delle cooperative a decorrere dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007. A tal fine all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:
a) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 27, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Con decorrenza dal 1o gennaio 2008, gli iscritti in via esclusiva alla gestione separata di cui al precedente comma possono avvalersi delle somme corrispondenti all'incremento del prelievo contributivo, a carico loro e dei loro committenti, stabilito dall'articolo 1, comma 770, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per finanziare la loro iscrizione ad una forma di previdenza complementare. Alla medesima posizione individuale i lavoratori interessati possono far confluire le somme corrispondenti agli ulteriori aumenti dell'aliquota contributiva disposti dal precedente comma, alle diverse scadenze. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabilite, entro 60 giorni dall'entrata in vigore delle presente legge, le modalità applicative di quanto disposto nel presente comma.

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: 1.264 milioni di euro per l'anno 2008 dalle seguenti: 1.548 milioni di euro per l'anno 2008.
1. 15.Baldelli.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.
1. 16. Fabbri, Baldelli, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo, Rosso, Santori.

Sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente, sopprimere le Tabelle A e B contenute nell'Allegato n. 1.
1. 17. Lo Presti, Amoruso, Angeli, Murgia, Porcu, Alemanno.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, sopprimere i commi da 2 a 6.
1. 18.Della Vedova.


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Al comma 1, sostituire l'Allegato 1 con il seguente:


ALLEGATO 1
(di cui all'articolo 1, comma 1)

TABELLA A

Anno

Età anagrafica
Lavoratori dipendenti pubblici e privatiLavoratori autonomi iscritti all'INPS
20085859
2009 - dal 01/01/2009 al 30/06/2009 58 59

TABELLA B

 Lavoratori autonomi iscritti all'INPS con 25 anni di contributi
Età anagrafica minima richiesta Età anagrafica minima richiesta
2009 - dal 01/07/2009 al 31/12/2009 59 60
2011 60 61
2013 61 62
2015 62 63
2017 63 64
2019 64 65
2021 65

1. 7.Barani.


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Al comma 1, sostituire la Tabella B con la seguente:

TABELLA B

 Lavoratori dipendenti pubblici e privati Lavoratori autonomi iscritti all'INPS
 (1) Somma di età ana- grafica e anzianità contributiva Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 1(2) Somma di età ana- grafica e anzianità contributiva Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 2
2009 - dal 01/07/2009 al 31/12/200995599660
201095599660
201196609761
2012 96609761

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2008 e 2009 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, allo scopo parzialmente utilizzando:
a) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2008 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
b) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;
c) quanto a 95 milioni di euro per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione;
d) quanto a 84 milioni di euro per l'anno 2008 e a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;
e) quanto a 70 milioni per l'anno 2008 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
1. 8. Rocchi, Pagliarini, Burgio, De Cristofaro.


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Al comma 1, sostituire la Tabella B con la seguente:

TABELLA B

  Lavoratori dipendenti pubblici e privati Lavoratori autonomi iscritti all'INPS
 Somma di età a anagrafica e anzianità contributiva Somma di età anagrafica e anzianità contributiva
2009 - dal 01/07/2009 al 31/12/2009 95 96
2010 95 96
2011 96 97
2012 96 97

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2008 e 2009 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, allo scopo parzialmente utilizzando:
a) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2008 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
b) quanto a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;
c) quanto a 95 milioni di euro per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione;
d) quanto a 84 milioni di euro per l'anno 2008 e a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;
e) quanto a 30 milioni per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero della salute;
f) quanto a 231 milioni per l'anno 2008 e a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
1. 100. Rocchi, Pagliarini, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 2, lettera a), numero 1), capoverso a), aggiungere infine le seguenti parole: In quest'ultimo caso è attribuita ad entrambe le parti la facoltà di decidere la prosecuzione del rapporto di lavoro.
1. 19.Compagnon.

Al comma 2, lettera b), capoverso «7., sostituire le parole: entro l'anno con le seguenti: entro il 31 dicembre dell'anno.
1. 20.Pagliarini.


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Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) al comma 18, le parole: «di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223»;

Conseguentemente, alla lettera d), sostituire le parole: di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, con le seguenti: di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
1. 21. Cinzia Maria Fontana, Bellanova, Buglio, Codurelli, Cordoni, D'Ambrosio, Laratta, Lenzi, Merloni, Miglioli, Motta, Schirru, Viola.

Al comma 2, lettera d), capoverso 18-bis, sostituire le parole: nei limiti del numero di 5.000 lavoratori beneficiari, ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 15 luglio 2007, con le seguenti: ai lavoratori che versano la pensione volontaria e ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, anteriormente al 15 luglio 2007,

Conseguentemente, al comma 2, lettera e), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) l'ultimo periodo del comma 19 è soppresso.

Conseguentemente, dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2008 e 2009 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e della finanze per l'anno finanziario 2007, allo scopo parzialmente utilizzando:
a) quanto a 150 milioni a decorrere dal 2008, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
b) quanto a 60 milioni a decorrere dal 2008, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;
c) quanto a 190 milioni a decorrere dal 2008, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
1. 22. Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 2, lettera d), capoverso «8-bis, sostituire le parole: all'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 con le seguenti: all'articolo 7, comma 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Conseguentemente, dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. All'onere derivante dall'attuazione del presente disposizione pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 2008 e 2009 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e della finanze per l'anno finanziario 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
1. 23. Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 2, lettera d), capoverso «18-bis, sostituire le parole: comma 2 con le seguenti: commi 1 e 2.
*1. 24. Pagliarini, Rocchi, Di Salvo, Pellegrino.


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Al comma 2, lettera d), capoverso «18-bis, sostituire le parole: comma 2 con le seguenti: commi 1 e 2.
*1. 70.Pagliarini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 2, comma 1 del decreto Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 maggio 1999, concernente i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
a) lavorazione del piombo: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità;
b) lavori nella produzione di fibre fiberfrax.

Al comma 3 lettera b) sostituire le parole: come definiti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 con le seguenti: come definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per orari e turnistiche.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) assicurare, nella specificazione dei criteri per la concessione dei benefici, la coerenza con il limite delle risorse finanziarie di un apposito Fondo, la cui dotazione finanziaria è di 100 milioni di euro per il 2009, 283 milioni per il 2010, 420 milioni per il 2011, 466 milioni per il 2012, 510 milioni a decorrere dal 2013. Qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto di cui ai commi 3-quater e 3-quinquies emerga, dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie di cui al presente comma, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ne da notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Conseguentemente all'articolo 32, sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Le disposizioni di cui alla presente legge, le quali determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.537 milioni di euro per l'anno 2009, a 3.131 milioni di euro per l'anno 2010, a 3.156 milioni di euro per l'anno 2011, a 2.014 milioni di euro per l'anno 2.012 e a 2.025 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, hanno efficacia solo successivamente all'entrata in vigore della legge finanziaria per l'anno 2008, nella quale è previsto uno specifico Fondo per il finanziamento del Protocollo del 23 luglio 2007.
1-bis. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede:
a) quanto a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.520 milioni di euro per l'anno 2009, a 3.048 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e a 1.898 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al medesimo comma 1;
b) quanto a 127 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per l'anno 2009, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito delle unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 25. Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.


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Dopo il comma 2), aggiungere il seguente:
2-bis. A partire dal 1o gennaio 2008, inoltre, coloro che fanno valere almeno 35 anni di contribuzione e 57 anni di età possono chiedere di andare in pensione. Per il calcolo della loro pensione si applica il metodo contributivo ai sensi della legge n. 335 del 1995. Le pensioni liquidate esclusivamente con il metodo contributivo sono interamente cumulabili con ogni altro reddito di qualsiasi natura. A partire dal 1o gennaio 2022, il metodo contributivo si applicherà a tutti i nuovi pensionati.
1. 26. Barani.

Sopprimere il comma 3.
*1. 28. Alemanno, Murgia, Lo Presti, Porcu, Angeli, Amoruso.

Sopprimere il comma 3.
*1. 29. Turco, D'Elia, Beltrandi, Mellano, Poretti.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:
3. Ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti a decorrere dal 1o gennaio 2008 impegnati in particolari lavori o attività, è concessa la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.
3-bis. I lavoratori di cui al comma 3 hanno diritto al pensionamento anticipato con un requisito anagrafico minimo ridotto di 3 anni e, in ogni caso, non inferiore a 57 anni di età, fermi restando il requisito minimo di anzianità contributiva di 35 anni e il regime di decorrenza del pensionamento secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettere c) e d), della legge 23 agosto 2004, n. 243.
3-ter. I lavoratori di cui al comma 3 devono essere impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione; ovvero siano lavoratori dipendenti notturni come definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per orari e turnistiche, che, fermi restando i criteri di cui al comma 3-quater, possano far valere, nell'arco temporale ivi indicato, una permanenza minima nel periodo notturno; ovvero siano lavoratori addetti alla cosiddetta «linea catena» che, all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualità; ovvero siano conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone;
3-quater. I lavoratori che al momento del pensionamento di anzianità si trovano nelle condizioni di cui al comma 3-ter, devono aver svolto nelle attività di cui al comma medesimo:
a) nel periodo transitorio, un periodo minimo di sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa;
b) a regime, un periodo pari almeno alla metà della vita lavorativa;
3-quinquies. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce la documentazione e gli elementi di prova in data certa attestanti l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, anche con riferimento alla dimensione e all'assetto organizzativo dell'azienda, richiesti


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dal presente articolo, e disciplina il relativo procedimento accertativo, anche attraverso verifica ispettiva;
3-sexies. Nella specificazione dei criteri per la concessione dei benefici, è assicurata la coerenza con il limite delle risorse finanziarie di un apposito Fondo, la cui dotazione finanziaria è di 100 milioni di euro per il 2009, 283 milioni peri li 2010, 420 milioni per il 2011, 466 milioni per il 2012, 510 milioni a decorrere dal 2013. Qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto di cui ai commi 3-quater e 3-quinquies emerga, dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie di cui al presente comma, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ne da notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
3-septies. All'articolo 2, comma 1 del decreto Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 maggio 1999, concernente i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
lavorazione del piombo: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità;
lavori nella produzione di fibre fiberfrax.

Conseguentemente, all'articolo 32, sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Le disposizioni di cui alla presente legge, le quali determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.537 milioni di euro per l'anno 2009, a 3.131 milioni di euro per l'anno 2010, a 3.156 milioni di euro per l'anno 2011, a 2.014 milioni di euro per l'anno 2.012 e a 2.025 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, hanno efficacia solo successivamente all'entrata in vigore della legge finanziaria per l'anno 2008, nella quale è previsto uno specifico Fondo per il finanziamento del protocollo del 23 luglio 2007.
1-bis. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede:
a) quanto a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.520 milioni di euro per l'anno 2009, a 3.048 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e a 1.898 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al medesimo comma 1;
b) quanto a 127 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per l'anno 2009, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito delle unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 30. Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 3, alinea, dopo le parole: lavoratori dipendenti, ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: e autonomi.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera f) inserire la seguente:
f-bis) stabilire modalità e criteri per l'applicazione ai lavoratori autonomi del benefici previsti dal presente comma, sulla base dei requisiti assimilabili a quelli previsti per i lavoratori dipendenti.


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Conseguentemente, sopprimere gli articoli 23 e 26.
1. 31.Compagnon.

Al comma 3, alinea, dopo le parole: lavoratori dipendenti, ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: e autonomi.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis)
stabilire modalità e criteri per l'applicazione ai lavoratori autonomi dei benefici previsti dal presente comma, sulla base dei requisiti assimilabili a quelli previsti per i lavoratori dipendenti.

Conseguentemente, dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. A decorrere dall'anno 2009, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 460 milioni di euro annui.

Conseguentemente all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008 con le seguenti: pari a 1.548 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 26.
1. 35.Bodega, Grimoldi.

Al comma 3, alinea, dopo le parole: lavoratori dipendenti, ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: e autonomi.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera f), inserire la seguente:
f-bis) stabilire modalità e criteri per l'applicazione ai lavoratori autonomi dei benefici previsti dal presente comma, sulla base dei requisiti assimilabili a quelli previsti per i lavoratori dipendenti.
1. 32.Viola, Farinone.

Al comma 3, alinea, dopo le parole: i requisiti inserire le seguenti: per l'accesso al pensionamento.
1. 33.Pagliarini.

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: secondo quanto previsto dai sottoindicati criteri con le seguenti: secondo i seguenti principi e criteri direttivi.
1. 34.Pagliarini.

Al comma 3, lettera a), inserire, in fine, il seguente periodo:
I vincoli di cui alla presente lettera possono essere derogati per i lavoratori precoci che abbiano maturato una anzianità contributiva minima di 35 anni.
1. 200.Codurelli, Cinzia Maria Fontana.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: i lavoratori siano con le seguenti: prevedere l'applicazione ai lavoratori.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: ovvero siano con la seguente: ai.
1. 36.Pagliarini.

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: come definiti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.


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Conseguentemente, al medesimo comma 3, lettera e), sostituire le parole da: 83 milioni fino alla fine della lettera, con le seguenti: 316 milioni per il 2009, 424 milioni per il 2010, 646 milioni per il 2011, 902 milioni per il 2012 e 1.114 milioni a decorrere dal 2013.

Conseguentemente, all'articolo 32, sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Le disposizioni di cui alla presente legge, le quali determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.753 milioni di euro per l'anno 2009, a 3.272 milioni di euro per l'anno 2010, a 3.382 milioni di euro per l'anno 2011, a 2.450 milioni di euro per l'anno 2012 e 2.629 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, hanno efficacia solo successivamente all'entrata in vigore della legge finanziaria per l'anno 2008, nella quale è previsto uno specifico Fondo per il finanziamento del protocollo del 23 luglio 2007.
1-bis. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede:
a) quanto a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.520 milioni di euro per l'anno 2009, a 3.048 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e a 1.898 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al medesimo comma 1;
b) quanto a 731 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per l'anno 2009, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito delle unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 464 milioni di euro l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e quanto a curo 267 milioni di euro l'accantonamento relativo al ministero della solidarietà sociale.
1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 37.Pagliarini.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: come definiti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 con le seguenti: come definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per orari e turnistiche.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) assicurare, nella specificazione dei criteri per la concessione dei benefici, la coerenza con il limite delle risorse finanziarie di un apposito Fondo, la cui dotazione finanziaria è di 100 milioni di euro per il 2009, 283 milioni per il 2010, 420 milioni per il 2011, 466 milioni per i1 2012, 510 milioni a decorrere dal 2013. Qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto di cui ai commi 3-quater e 3-quinquies emerga, dal monitoraggio delle domande presentati ed accolte, il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie di cui al presente comma, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ne da notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Conseguentemente, dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 17 milioni di euro per l'anno 2009, a 83 milioni di euro per l'anno 2010, a 108 milioni di euro per il 2011 a 116 milioni di euro per il 2012 e a 127 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 si provvede, per un importo pari a 127 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente utilizzo della proiezione per l'anno 2009 dello stanziamento iscritto, ai


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fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. 38. Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: nel periodo notturno sopprimere le seguenti: ovvero siano lavoratori addetti alla cosiddetta "linea catena".
1. 39. Fabbri, Baldelli, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo, Rosso, Santori.

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: una permanenza minima nel periodo notturno aggiungere le seguenti: pari almeno a sei ore per notte e a settanta notti l'anno.
1. 40. Compagnon.

Al comma 3, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: ovvero siano lavoratori marittimi imbarcati a bordo di natanti da pesca.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Ai maggiori oneri si provvede mediante modifica delle aliquote relative alla tassazione delle cooperative a decorrere dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007. A tal fine all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:
a) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
1. 41. Marinello.

Al comma 3, lettera b) aggiungere, in fine le seguenti parole: ; ovvero abbiano prestato, per almeno quindici anni, attività lavorativa presso nuclei ed impianti industriali ubicati in aree dichiarate con deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, «area ad elevato rischio di crisi ambientale».
1. 42. Schirru, Bellanova.

Al comma 3, lettera c), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: di cui almeno sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa.
* 1. 43. Turco, D'Elia, Beltrandi, Mellano, Poretti.

Al comma 3, lettera c), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: di cui almeno sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa.
* 1. 52. Murgia, Alemanno, Lo Presti, Amoruso, Angeli, Porcu.

Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:
c-bis) prevedere, per i lavoratori che conseguono il requisito dei quaranta anni di contribuzione con età anagrafica inferiore a 57 anni, un meccanismo di rivalutazione della contribuzione relativa ai periodi di lavoro svolto nelle mansioni di cui alla lettera b) e nei limiti di cui alla lettera c);.
1. 44. Codurelli, Cinzia Maria Fontana.

Al comma 3, lettera f), sostituire le parole da: il Ministro del lavoro e della previdenza sociale fino alla fine della lettera, con le seguenti: le aliquote contributive a carico delle imprese i cui lavoratori hanno beneficiato di tale diritto sono incrementate fino a copertura dei maggiori oneri in proporzione al numero dei beneficiari.


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Tale aumento si applica anche alla quota contributiva a carico dei lavoratori.
1. 45. Turco, D'Elia, Beltrandi, Mellano, Poretti.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
g) Le aliquote contributive a carico delle imprese i cui lavoratori hanno beneficiato di tale diritto sono incrementate fino a copertura dei maggiori oneri in proporzione al numero dei beneficiari.
1. 46. Murgia, Alemanno, Amoruso, Angeli, Porcu.

Al comma 3, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) stabilire modalità e criteri per l'applicazione ai lavoratori autonomi dei benefici previsti dal presente comma, sulla base dei requisiti assimilabili a quelli previsti per i lavoratori dipendenti.

Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:
a) alla lettera a) le parole «per la quota del 20 per cento» sono sostituire dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b) le parole «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

6-ter. La disposizione di cui al comma 6-bis si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007.
1. 47. Fabbri, Baldelli, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo, Rosso, Santori.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per i lavoratori impegnati in attività di scavo che vanno oltre la verticale del fronte di cava il numero delle settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa ai periodi di prestazione lavorativa nelle attività sopraindicate, ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche, è moltiplicato per un coefficiente pari a 1,2 se l'attività si è protratta per meno di cinque anni, a 1,225 se l'attività si é protratta per meno di dieci anni e a 1,25 se superiore a tale limite.
1. 48. Cordoni, Ricci.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 2, comma 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 maggio 1999, concernente i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: lavorazione del piombo: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità; lavori nella produzione di fibre fiberfrax.

Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 2008 e 2009 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità e revisionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e della finanze per l'anno finanziario 2007, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 200 milioni a decorrere dal 2008, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; quanto a 60 milioni a decorrere dal 2008, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; e quanto a 40 milioni di euro a decorrere dal 2008, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
1. 49. Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio De Cristofaro.


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Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 1, n. 3, della legge 3 gennaio 1960, n. 5, dopo le parole «per almeno 15 anni a lavori in sotterraneo», sono aggiunte le seguenti: «ivi comprese le attività di scavo che vanno oltre la verticale del fronte di cava (ivi comprese le lavorazioni in sottotecchia)».
3-ter. All'articolo 2, comma 2, della legge 3 gennaio 1960, n. 5, dopo le parole «con lavorazione ancorché parziale in sotterraneo», sono aggiunte le seguenti: «ivi comprese le attività di scavo che vanno oltre la verticale del fronte di cava (ivi comprese le lavorazioni in sottotecchia)».
1. 50. Cordoni, Ricci.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. L'articolo 1, n. 3, della legge 3 gennaio 1960, n. 5, si interpreta nel senso che le lavorazioni in sotterraneo ivi previste ricomprendono le attività di scavo che vanno oltre la verticale del fronte di cava (ricomprendono le attività in sottotecchia).
3-ter. All'articolo 2, comma 2, della legge 3 gennaio 1960, n. 5, l'espressione ivi prevista di «lavorazione ancorché parziale in sotterraneo» deve interpretarsi nel senso di ricomprendere le attività di scavo che vanno oltre la verticale del fronte di cava (ricomprendere le attività in sottotecchia).
1. 51. Cordoni, Ricci.

Sopprimere il comma 4.
1. 38. Santori.

Al comma 4, sostituire le parole: entro il 2011 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2011.
1. 54. Pagliarini.

Sopprimere il comma 5.
1. 55. Santori.

Al comma 5, lettera a), dopo le parole: dei lavoratori dipendenti aggiungere le seguenti: nonché a carico delle gestioni per gli artigiani, gli esercenti attività commerciali e i coltivatori diretti.

Conseguentemente, alla lettera b), dopo le parole: dei lavoratori dipendenti aggiungere le seguenti: nonché a carico delle gestioni per gli artigiani, gli esercenti attività commerciali e i coltivatori diretti.

Conseguentemente, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008 con le seguenti: pari a 1.548 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 26.

Conseguentemente, dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

1. A decorrere dal 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.
1. 57. Bodega, Grimoldi.

Al comma 5, lettera a), dopo le parole: dei lavoratori dipendenti aggiungere le seguenti: nonché a carico delle gestioni per gli artigiani, gli esercenti attività commerciali e i coltivatori diretti.


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Conseguentemente, alla lettera b), dopo le parole: dei lavoratori dipendenti sono aggiunte le seguenti: nonché a carico delle gestioni per gli artigiani, gli esercenti attività commerciali e i coltivatoti diretti.

Conseguentemente, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 23 e 26.
1. 56. Compagnon.

Al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) coloro ai quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti per l'accesso al pensionamento di vecchiaia, possono accedere al pensionamento il mese successivo al raggiungimento del requisito anagrafico;

Conseguentemente sopprimere l'articolo 26.

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008 con le seguenti: pari a 1.548 milioni di euro per l'anno 2008.
1. 58. Bodega, Grimoldi.

Al comma 5, lettera b), dopo le parole: dei lavoratori dipendenti aggiungere le seguenti: nonché a carico delle gestioni per gli artigiani, gli esercenti attività commerciali e i coltivatori diretti.
1. 59. Fabbri, Baldelli, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo, Rosso, Santori.

Al comma 5, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, dopo il comma 6, inserire i seguenti:
6-bis. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
a) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento»;

6-ter. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007.
1. 60. Fabbri, Baldelli, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo, Rosso, Santori.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. I periodi di contribuzione successivi al quarantesimo anno garantiscono comunque un rendimento, ai fini del calcolo della pensione, pari al 2 per cento annuo.

Conseguentemente all'articolo 27, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Con riferimento agli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 26 per cento per l'anno 2008, in misura pari al 28 per cento per l'anno 2009 e in misura pari al 30 per cento a decorrere dall'anno 2010. Con effetto dal 1o gennaio 2008 per i rimanenti iscritti alla predetta gestione l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 21 per cento.
1. 61. Di Salvo, Buffo.


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Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Ai fini del calcolo della pensione i periodi di contribuzione successivi al quarantesimo anno garantiscono un rendimento pari al due per cento annuo.

Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione pari a 100 milioni di euro a decorrere all'anno 2008, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 2008 e 2009 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità Previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e della finanze per l'anno finanziario 2007, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 100 milioni a decorrere dal 2008, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
1. 62. Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano ai soggetti che accedono al pensionamento di vecchiaia avendo maturato i requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica entro il 31 dicembre 2007 ed ai soggetti che, al momento dei compimento dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia, siano privi di attività lavorativa da almeno 12 mesi.
1. 63. Santori.

Al comma 6, sostituire le parole: di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570 con le seguenti: e successive modificazioni, e al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
1. 64. Pagliarini.

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:
7. Gli iscritti alle forme di previdenza a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, già pensionati di anzianità alla data del 1o dicembre 2007 e nei cui confronti trovino applicazione i regimi di divieto parziale o totale di cumulo, possono accedere al regime di totale cumulabilità a decorrere dal 1o gennaio 2008 versando un importo pari al 30 per cento della pensione lorda relativa al mese di gennaio 2008, ridotta di un ammontare pari al trattamento minimo mensile del Fondo pensioni lavoratori dipendenti per ogni anno di anzianità contributiva o di età mancante, al momento del pensionamento, ai requisiti richiesti per il richiamato regime di totale cumulabilità. Per le frazioni di anno gli importi da versare sono calcolati in dodicesimi, arrotondando al dodicesimo superiore in caso di frazioni di mese. Se la pensione di gennaio 2008 è provvisoria, si effettua un versamento provvisorio, procedendo al ricalcalo entro due mesi dall'erogazione della pensione definitiva.
8. Gli importi di cui al comma 1 sono versati entro il 16 marzo 2008, secondo modalità definite dall'ente previdenziale di appartenenza.
9. Per i pensionati non in attività lavorativa alla data del 30 novembre 2007, il versamento può avvenire successivamente al 16 marzo 2008, purché entro tre mesi dall'inizio del rapporto lavorativo, su una base di calcolo costituita dall'ultima mensilità di pensione lorda erogata prima dell'inizio della attività lavorativa, con la maggiorazione del 20 per cento rispetto agli importi determinati applicando la procedura di cui nei commi precedenti.
10. Gli enti previdenziali privatizzati possono applicare le disposizioni di cui ai commi precedenti nel rispetto dei principi di autonomia previsti dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dall'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
1. 65. Donadi.


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Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
7. Gli iscritti alle forme di previdenza a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, già pensionati di anzianità alla data del 1o dicembre 2007 e nei cui confronti trovino applicazione i regimi di divieto parziale o totale di cumulo, possono accedere al regime di totale cumulabilità a decorreré dal 1o gennaio 2008 versando, anche a sanatoria del periodo 1 gennaio 2003-31 dicembre 2007, un importo pari al 30 per cento della pensione lorda relativa al mese di gennaio 2009, ridotta di un ammontare pari al trattamento minimo mensile del Fondo pensioni lavoratori dipendenti per ogni anno di anzianità contributiva o di età mancante, al momento del pensionamento, ai requisiti richiesti per il richiamato regime di totale cumulabilità. Per le frazioni di anno gli importi da versare sono calcolati, in dodicesimi, arrotondando al dodicesimo superiore in caso di frazioni di mese. Se la pensione di gennaio 2008 è provvisoria, si effettua un versamento provvisorio, procedendo al ricalcalo entro due mesi dall'erogazione della pensione definitiva.
8. Gli importi, di cui al comma 1 sono versati entro il 30 aprile 2009, secondo criteri e modalità definite dall'ente previdenziale di appartenenza.
9. Per i pensionati non in attività lavorativa alla data del 30 novembre 2007, il versamento può avvenire successivamente al 30 aprile 2008, purché entro tre mesi dall'inizio del rapporto lavorativo, su una base di calcolo costituita dall'ultima mensilità di pensione lorda erogata prima dell'inizio della attività lavorativa, con la maggiorazione del 20 per cento rispetto agli importi determinati applicando la procedura di cui al comma 1.
10. Gli enti previdenziali privatizzati possono applicare le disposizioni di coi ai commi precedenti nel rispetto dei principi di autonomia previsti dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dall'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
1. 66. Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
7. Per gli iscritti alle forme di previdenza a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, già pensionati di anzianità alla data del 1o dicembre 2007 e nei cui confronti trovino applicazione i regimi di divieto parziale o totale di cumulo, possono accedere al regime di totale cumulabilità a decorrere dal momento in cui raggiungono successivamente al pensionamento i requisiti di età o contributivi già previsti dalla vigente normativa, versando, a sanatoria, un importo pari al 20 per cento della pensione lorda relativa al mese precedente la richiesta, ridotta di un ammontare pari al trattamento minimo mensile del fondo pensioni lavoratori dipendenti per ogni anno di anzianità contributiva o di età mancante, al momento del pensionamento, rispetto ai requisiti richiesti per il richiamato regime di totale cumulabilità: per le frazioni di anno gli importi da versare sono calcolati in dodicesimi, arrotondando al dodicesimo superiore in caso di frazioni di mese. Se la pensione all'atto della richiesta é provvisoria, si effettua un versamento provvisorio, procedendo al ricalcalo entro due mesi dall'erogazione della pensione definitiva. Tale sistema e in qualche modo simile a quello già applicato con la legge n. 289 articolo 44 del 27 dicembre 2002 e la sua applicazione eviterebbe l'evidente sperequazione oggi esistente tra i pensionati fino al dicembre 2002, che hanno potuto e possono tuttora fruire del beneficio di cumulabilità, rispetto a quelli collocati in quiescenza a partire dal 1o gennaio 2003 n poi, che, allo stato, sono soggetti ai divieti di cumulo in parola.
8. Gli importi di cui al comma 1 sono versati entro 90 giorni successivi a quello della richiesta, secondo criteri e modalità definite dall'ente previdenziale di appartenenza.
9. Gli enti previdenziali privatizzati possono applicare le disposizioni di cui ai commi precedenti nel rispetto dei principi di autonomia previsti dal decreto legislativo


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30 giugno 1994 n. 509, e dall'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
1. 67. Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Al personale docente e al personale ausiliario, tecnico e amministrativo (ATA) di ruolo in servizio all'estero presso le istituzioni scolastiche diverse dalle scuole europee e presso i lettorati di italiano che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge abbia compiuto il periodo di almeno tredici anni di servizio all'estero e non abbia raggiunto il numero di anni richiesto dalle norme vigenti per accedere al trattamento di pensione, è consentito di rimanere, su sua richiesta, in servizio all'estero senza soluzione di continuità fino al raggiungimento dei requisiti di servizio utili al trattamento di pensione e, comunque, non oltre cinque anni dalla scadenza giuridica del proprio mandato.
6-ter. La domanda di mantenimento in servizio all'estero, di cui al comma 1, deve includere la richiesta di collocamento a riposo al termine del predetto periodo. Ai fini del computo complessivo dei periodi di servizio all'estero si considera la decorrenza giuridica della nomina o delle nomine.
6-quater. Ai fini del calcolo degli anni utili al raggiungimento del trattamento di pensione, possono venire conteggiati, a richiesta, anche i periodi riscattati o riscattabili a qualsiasi titolo, compresa la supervalutazione per il servizio all'estero.
6-quinquies. Le disposizioni della presente legge si applicano alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 68. Compagnon, Giovanardi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
7. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 12, 13 e 14 della legge 23 agosto 2004, n. 243, continuano ad applicarsi anche successivamente al 31 dicembre 2007 ai lavoratori dipendenti del settore privato, che abbiano maturato i requisiti minimi di accesso alla pensione di anzianità indicati alle tabelle di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.
1. 69. Bodega, Grimoldi.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Collocamento anticipato in quiescienza per il lavoro di cura).

1. Le lavoratrici ed i lavoratori che si dedicano al lavoro di cura ed assistenza di familiari disabili aventi una percentuale di invalidità uguale al 100 per cento che assume connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104 e che necessitano di assistenza continua, in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della Sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, è riconosciuto, su richiesta, il diritto all'erogazione del trattamento pensionistico d'anzianità, indipendentemente dall'età anagrafica, a seguito del versamento di venticinque anni di contributi previdenziali, di cui almeno cinque annualità versate nel periodo di assistenza al familiare convivente.
2. I lavoratori hanno diritto, inoltre, ai fini della misura del trattamento pensionistico, ad una contribuzione figurativa di due mesi per ogni anno di contribuzione effettiva, per un massimo di cinque anni, purché versata in costanza d'assistenza al familiare disabile grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104
3. Il beneficio di cui al comma 2, al di fuori dell'ipotesi di cui all'articolo 2 comma 1, può essere goduto da un solo familiare convivente per ciascuna persona disabile grave ai sensi dell'articolo 3,


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comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, presente all'interno del nucleo familiare, qualora all'interno dello stesso nucleo familiare non vi siano altri componenti maggiorenni non impegnati in attività lavorativa.
4. Il beneficio di cui al comma 1 si applica al lavoratore che presti assistenza ala disabile grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, indipendentemente dalla sua età anagrafica e dalla sua appartenenza al settore pubblico, al settore privato, alle libere professioni, al commercio o all'artigianato.
5. Il beneficio di cui al comma 1 non è cumulabile con benefici analoghi ai fini pensionistici. Ai fini della presente legge per «lavoratore o lavoratrice» si intende uno solo dei parenti o degli affini entro il quarto grado della persona assistita, ovvero chi con quest'ultima conviva stabilmente avendo la medesima residenza anagrafica.
6. Per uno dei genitori che assista stabilmente il figlio disabile grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 si prevede oltre al diritto di cui all'articolo 1 comma 1, la possibilità di una contribuzione figurativa di un anno ogni cinque anni di contribuzione effettiva, versata in costanza di assistenza al figlio disabile.
8. Nel caso di assistenza congiunta da parte di entrambe i genitori che siano anche lavoratori, l'agevolazione di cui al comma 1 è suddivisa al 50 per cento tra gli stessi.
9. Qualora la presenza in famiglia di figli disabili ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sia superiore all'unità, possono chiedere i benefici della presente legge entrambi i genitori.
10. Per coloro che si sono dedicati al lavoro di cura e di assistenza di soggetti disabili ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e non abbiano mai svolto un'attività lavorativa, è prevista la possibilità di versare i contributi volontari fino al raggiungimento dei venticinque anni di contribuzione secondo le modalità previste dal CCNL del lavoro del personale domestico.
11. Per coloro che abbiano dovuto lasciare la propria occupazione lavorativa per assistere con carattere di continuità il familiare disabile ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è prevista la possibilità di una contribuzione volontaria fino al raggiungimento dei venticinque anni di contribuzione, con il diritto, inoltre, ai fini della misura del trattamento pensionistico, ad una contribuzione figurativa di due mesi per ogni anno di contribuzione effettiva versata in costanza di assistenza al familiare disabile ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per un massimo di cinque anni.
1. 01. Schirru.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Norme in materia di prosecuzione del rapporto di lavoro).

1. Il comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è soppresso.
2. Il comma 1-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è sostituito dal seguente:
«1-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge per le categorie di personale di cui all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, il limite di età per il collocamento a riposo è stabilito al compimento del settantesimo anno di età».

3. Sono fatti salvi i diritti quesiti del personale che alla data di cui al comma 1 e 2 abbiano maturato il diritto al collocamento a riposo ai sensi delle previgenti disposizioni.
4. Le risorse finanziarie derivanti dall'attuazione del presente articolo sono destinate


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all'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
1. 02. Turci, Villetti, Spini, Del Bue.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. A decorrere dal 1o luglio 2009 i redditi degli ex lavoratori dipendenti, derivanti da pensione di anzianità e di invalidità, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme di essa sostitutive ed esclusive, sono interamente cumulabili con eventuali redditi da lavoro.
2. Sono abrogate, dalla stessa data, le norme di legge precedenti in contrasto con la presente disposizione.
1. 03. Farinone, Lenzi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Decorrenza della pensione di anzianità). - 1. I trattamenti pensionistici di anzianità, conseguiti con il requisito di contribuzione di quaranta anni, ai quali si applica il solo sistema di calcolo retributivo, sono determinati dalla somma:
a) della quota di pensione calcolata secondo l'articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297 e sue successive modificazioni ed integrazioni, sulla base di un'anzianità contributiva pari a quarant'anni;
b) della maggiorazione calcolata secondo l'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155, sulla base dei contributi eccedenti i quarant'anni.

2. La suddetta maggiorazione, liquidata con la stessa decorrenza della pensione, si somma alla pensione stessa e ne è parte integrante a tutti gli effetti.
3. I commi 1 e 2 non si applicano nei casi in cui la pensione di anzianità sia liquidata a carico di una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, secondo quanto stabilito dall'articolo 16 della legge 2 agosto 1990, n. 233, qualora nell'ambito di ogni singola gestione sia stata conseguita un'anzianità contributiva inferiore ai quaranta anni. È fatto salvo, in ogni caso, il trattamento di miglior favore.
4. Le pensioni di anzianità conseguite in virtù dell'anzianità contributiva di quaranta anni, già liquidate alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere ricalcolate, a domanda degli interessati, con effetto dal mese successivo alla data di presentazione della domanda stessa.
1. 04.Compagnon.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2008, i redditi derivanti da pensione di anzianità e di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti sono cumulabili con i redditi derivanti da lavoro.
1. 05.Mazzocchi, Lo Presti.

ART. 2.

Al comma 2 dopo le parole: Ai fini di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: e tenuto conto delle loro specificità.
2. 2. Amoruso.

Al comma 2, sopprimere le parole da: e assicurativi fino alla fine del comma.
2. 1. Lo Presti, Amoruso, Angeli, Murgia, Porcu, Alemanno.

Al comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: , tenendo conto dei risultati dell'indagine conoscitiva condotta dalla Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.
2. 3. Lo Presti, Amoruso, Angeli, Murgia, Porcu, Alemanno.


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Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente:
sopprimere l'articolo 26.
dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2011, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico alfine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 400 milioni di euro annui.
2. 5. Bodega, Grimoldi.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) le parole «per la quota del 20 per cento» sono sostituite con le seguenti «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole «per la quota del 30 per cento» sono sostituite con le seguenti «per la quota del 60 per cento».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007.
2. 6. Fabbri, Baldelli, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo, Rosso, Santori.

Sopprimere il comma 4.
2. 4. Compagnon.

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
6. Il comma 780 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sostituito dal seguente:
«780. A decorrere dal 1o gennaio 2008 per la gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono ridotti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INAIL, i premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 300 milioni di euro.
7. Il comma 781 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è soppresso.»

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 26.
Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: «pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008» con le seguenti: «pari a 1.548 milioni di euro per l'anno 2008».
2. 7. Bodega, Grimoldi.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
6. Il comma 780 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sostituito dal seguente:
«780. A decorrere dal 1o gennaio 2008 per la gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono ridotti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INAIL, i premi per l'assicurazione


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contro gli infortuni e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 300 milioni di euro».

7. Il comma 781 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è soppresso.»
2. 8. Compagnon.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. Le prestazioni sanitarie che l'INAIL eroga direttamente per mezzo delle proprie strutture, con oneri a proprio carico, ai sensi dell'articolo 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67, dell'articolo 2, comma 6, della legge, 28 dicembre 1995, n. 549 e dell'articolo 2, comma 130, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono da intendersi comprensive delle cure riabilitative e di fisiokinesiterapia, sia in regine ambulatoriale che di ricovero.
2. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 95 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 garantiscano la parità di trattamento su tutto il territorio nazionale e la gratuità delle prestazioni di assistenza sanitaria curativa e riabilitativa, di cui all'articolo 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, mediante la piena integrazione fra i livelli di tutela a carico del Servizio sanitario nazionale e quelli a carico dell'INAIL, nel rispetto delle competenze dette Regioni in materia di tutela della salute.
3. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 è sostituito con il seguente:
«Art. 1.

1. È obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni di tutte le persone che prestano, a qualsiasi titolo, attività lavorativa comunque retribuita alle dipendenze di altri.
2. Sono altresì soggetti all'obbligo assicurativo:
a) i coltivatori diretti;
b) le persone che prestano attività di collaborazione senza vincolo di subordinazione di cui all'articolo 50, lettera c-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre l986, n. 917, e successive modificazioni;
c) gli artigiani, che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese;
d) gli apprendisti, quali sono considerati dalla legge;
e) gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro;
f) il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati del datore di lavoro che prestino con o senza retribuzione alle di lui dipendenze attività lavorativa;
g) i soci delle cooperativa e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata od esercitata e gli associati in partecipazione, i quali prestino attività lavorativa;
h) i soggetti che nell'ambito dell'impresa familiare di cui all'articolo 230 bis del codice civile ancorché non in regime di subordinazione, prestino attività lavorativa;
i) i ricoverati in case di cura, in ospizi, in ospedali, in istituti di assistenza e beneficenza quando, per il servizio interno degli istituti o per attività occupazionale, prestino attività lavorativa si sensi del precedente comma 1, nonché i loro istruttori o sovraintendenti nelle attività stesse;


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l) i detenuti in istituti o in stabilimenti di prevenzione o di pena, quando, per il servizio interno degli istituti o stabilimenti, o per attività occupazionale, prestino attività lavorativa ai sensi del precedente comma 1;
m) i soggetti che svolgono tirocini formativi e di orientamento».

4. Gli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 sono abrogati.
2. 01. Cordoni.

ART. 3.

Sopprimerlo.
3. 1.Della Vedova.

Al comma 1, sostituire le parole da: , è costituita una Commissione, fino a: con il compito di proporre con le seguenti: sono proposte

Conseguentemente sopprimere il comma 2.
3. 2.Amoruso.

Al comma 1, sopprimere le parole: sul piano nazionale
3. 3.Pedica, D'Ulizia.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
3. 4. Fabbri, Baldelli, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelini, Prestigiacomo, Rosso, Santori.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: percorsi lavorativi discontinui con le seguenti: percorsi lavorativi
3. 5. Rocchi, Pagliarini, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: meccanismi di solidarietà e garanzia aggiungere le seguenti: a carico della fiscalità generale e in aggiunta al sistema contributivo.
3. 6.Rocchi, Pagliarini, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: nonché di proporre politiche attive fino alla fine della lettera.
*3. 7. Murgia, Lo Presti, Amoruso, Angeli, Porcu, Alemanno.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: nonché di proporre politiche attive fino alla fine della lettera.
*3. 8. Turco, Beltrandi, Mellano, D'Elia, Poretti.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: nel rigoroso rispetto del sistema contributivo e degli equilibri della spesa pensionista.
3. 9. Turco, Beltrandi, Mellano, D'Elia, Poretti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le proposte di modifica dei criteri di calcolo dei coefficienti di trasformazione di cui al comma 1 sono valutate ai fini della prima rideterminazione utile del coefficiente di trasformazione, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dal presente articolo.

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 3, sostituire le parole da: In fase fino a: medesima legge con le seguenti: In assenza della rideterminazione di cui al comma 1-bis.
3. 10. Pagliarini, Rocchi, Pellegrini.


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Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Prima del 1o gennaio 2010 la Commissione di cui al comma 1 è comunque autorizzata a modificare la Tabella A contenuta nell'allegato n. 2 della presente legge.
3. 11. Rocchi, Pagliarini, Burgio, De Cristofaro.

ART. 4.

Sopprimerlo.
* 4. 1. Compagnon, Formisano.

Sopprimerlo.
* 4. 2. Lo Presti, Angeli, Amoruso, Murgia, Porcu, Alemanno.

Sopprimerlo.
* 4. 3. Fabbri, Baldelli, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo, Rosso, Santori.

Al comma 1, sostituire le parole: Fondo volo con le seguenti: Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.
4. 5. Pagliarini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. All'articolo 42, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «La suddetta iscrizione è effettuata con evidenza contabile separata nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti» sono soppresse.
4. 6. Mazzocchi, Lo Presti.

ART. 5.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: 1.264 milioni di euro per l'anno 2008 con le seguenti: 1.548 milioni di euro per l'anno 2008.
dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

1. Sono modificate le aliquote relative alla tassazione delle cooperative a decorrere dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007. A tal fine all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:
a) alla lettera a) le parole: per la quota del 20 per cento sono sostituite con le seguenti: per la quota del 40 per cento;
b) alla lettera b) le parole: per la quota del 30 per cento sono sostituite con le seguenti: per la quota del 60 per cento.
5. 5.Baldelli.

Sopprimerlo.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 26.
5. 1.Compagnon, Formisano.

Sopprimerlo.
*5. 2. Lo Presti, Angeli, Amoruso, Murgia, Porcu, Alemanno.

Sopprimerlo.
*5. 3.Mazzocchi, Lo Presti.

Sopprimerlo.
*5. 4.Barani.

Sopprimerlo.
*5. 9.Santori.


Pag. 129

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Indicizzazione delle pensioni).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, ai trattamenti pensionistici dei lavoratori dipendenti si applica l'indice di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, in base al meccanismo di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella misura del 100 per cento.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per l'anno 2008, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito delle unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. 6.Mazzocchi, Lo Presti.

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

Art. 5.
(Sospensione dell'indicizzazione delle pensioni superiori a otto volte il minimo).

1. Per l'anno 2008, ai trattamenti pensionistici superiori a otto volte il trattamento minimo INPS, la rivalutazione automatica delle pensioni, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sospesa per la fascia di pensione superiore a otto volte il minimo INPS.
5. 7.Donadi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Sospensione dell'indicizzazione delle pensioni superiori a dieci volte il minimo).

1. Per l'anno 2008, ai trattamenti pensionistici superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS, la rivalutazione automatica delle pensioni, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n 448, non è concessa limitatamente alla quota di pensione liquidata con il sistema retributivo. Per le pensioni di importo superiore a dieci volte il predetto trattamento minimo ed inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica, l'aumento di rivalutazione per l'anno 2008 è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.
2. Il comma 1 non si applica alle pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo.
5. 8.Santori.

Aggiungere in fine il seguente comma:
2. Il Governo si impegna, previa verifica delle possibili compensazioni finanziarie a stabilire, entro il 2009, il ripristino a decorrere dal 1o gennaio 2010 della rivalutazione automatica delle pensioni nei trattamenti superiori nel 2008 a otto volte il minimo per i quali detta rivalutazione risulta sospesa per effetto dei commi precedenti.
5. 10.Farinone, Lenzi.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Cumulabilità dei trattamenti per gli inabili).

1. A decorrere al primo giorno del mese successivo alla durata di entrata in vigore della presente legge, la pensione di inabilità, liquidata ai sensi dell'articolo 2 della legge 12


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giugno 1984, n. 222, e dell'articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in conseguenza di infortunio o di malattia professionale, è cumulabile con la rendita vitalizia liquidata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per lo stesso evento invalidante, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, in caso di cessazione del rapporto di lavoro. L'importo della pensione di inabilità è calcolato in base all'anzianità contributiva ovvero al montante contributivo effettivamente posseduti e all'importo dell'integrazione al minimo, ove dovuta, determinata ai sensi del citato articolo 2, commi 3 e 4, della legge n. 222 del 1984. Per la liquidazione della predetta pensione di inabilità, calcolata esclusivamente con il metodo contributivo, si assume il coefficiente contributivo di trasformazione relativo all'età di sessantadue anni di cui alla tabella A allegata alla citata legge n.335 del 1995, nel caso in cui l'età dell'assicurato all'atto dell'attribuzione della pensione sia inferiore.
2. Dalla data prevista dal comma 1 del presente articolo, l'assegno ordinario di invalidità, di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e all'articolo 1, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335 liquidato in conseguenza di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, per cui è liquidata anche la rendita vitalizia corrisposta dall'INAIL, è cumulabile con la rendita stessa nella misura corrispondente all'importo calcolato sulla base dell'anzianità contributiva effettivamente posseduta, ovvero in base al montante contributivo di cui al citato articolo 1, comma 14, della legge n. 335 del 1995, con esclusione dell'integrazione prevista dal predetto articolo 1, comma 3, della legge n. 222 del 1984.
3. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti.
4. Il comma 43 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è abrogato.

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole da: pari a 1.264 milioni di euro fino a: 1.898 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, con le seguenti: pari a 1.284,6 milioni di euro per l'anno 2008, a 1. 544,6 milioni di euro per l'anno 2009, a 3.090 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e a 1.940 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
5. 01.Cordoni.

ART. 6.

Sopprimerlo.
6. 1. Turco, D'Elia, Beltrandi, Mellano, Poretti.

Al comma 1, sopprimere le parole da: nelle aziende interessate fino alla fine del comma.
6. 2. Bellanova, Cordoni.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente all'articolo 27, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: pari al 24 per cento fino alla fine del periodo con le seguenti: pari al 26 per cento per l'anno 2008, in misura pari al 27 per cento per l'anno 2009, in misura pari al 28 per cento per l'anno 2010, in misura pari al 29 per cento per l'anno 2011, in misura pari al 31 per cento per l'anno 2012 e in misura pari al 33 per cento a decorrere dall'anno 2013.

Conseguentemente, all'articolo 32, sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Le disposizioni di cui alla presente legge, le quali determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 1.406 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.662 milioni di euro per l'anno 2009, a 3.190 milioni di euro per l'anno 2010, a 3.066 milioni di euro per l'anno 2011, a 2.450 milioni di euro per l'anno 2012 e 2.629 milioni di euro a decorrere dall'anno


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2013, hanno efficacia solo successivamente all'entrata in vigore della legge finanziaria per l'anno 2008, nella quale è previsto uno specifico Fondo per il finanziamento del Protocollo del 23 luglio 2007.
1-bis. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede:
a) quanto a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.520 milioni di euro per l'anno 2009, a 3.048 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e a 1.898 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al medesimo comma 1;
b) quanto a 142 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per l'anno 2008, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito delle unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. 5. Sgobio, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro.

Sopprimere il comma 2.
*6. 3. Compagnon, Formisano.

Sopprimere il comma 2.
*6. 4. Lo Presti, Angeli, Amoruso, Murgia, Porcu, Alemanno.

Al comma 2, sostituire la parola: non con la seguente: anche.
6. 6. Bellanova, Cordoni.

ART. 7.

Sopprimerlo.
7. 1. Turco, D'Elia, Beltrandi, Mellano, Poretti.

Al comma 1, sostituire le parole da: una quota delle risorse fino a: è destinata all'aumento con le seguenti: è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'incremento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 32, inserire il seguente:
Art. 32-bis. - 1. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 7, si provvede mediante le seguenti modifiche all'articolo 47 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni:
1) al comma 1, la parola: «sedici» è sostituita con la seguente: «dieci»;
2) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni e le province provvedono alla riduzione del numero degli assessori comunali e provinciali in modo che la Giunta comunale e la Giunta provinciale siano composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori comunque non superiore a dieci unità. A seguito del provvedimento di riduzione, sono rideterminate le funzioni attribuite agli assessorati e sono contestualmente soppressi gli uffici di diretta competenza degli assessori comunali e provinciali destinatari dei provvedimenti di riduzione.»;
3) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. I risparmi di spesa derivanti dalla riduzione del numero degli assessori comunali e provinciali e degli uffici di diretta competenza di cui al comma 1 sono destinati al miglioramento dei saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità interno di cui all'articolo 1 della legge 27


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dicembre 2006, n. 296, e non possono essere impiegati a copertura di nuove o maggiori spese o minori entrate. A decorrere dall'anno 2008 il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto in misura pari a 50 milioni di euro e i trasferimenti erariali ai comuni e alle province sono ridotti in misura corrispondente alla spesa relativa agli assessorati soppressi indicata nell'ultimo bilancio approvato».
7. 2.Compagnon, D'Agrò.

Al comma 1, sostituire le parole da: una quota delle risorse fino a: è destinata all'aumento con le seguenti: è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'incremento.

Conseguentemente all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: 1.264 milioni con le seguenti: 1.314 milioni.
7. 3. Fabbri, Baldelli, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo, Rosso, Santori.

Al comma 1, sopprimere le parole: delle risorse di cui all'articolo 1, comma 780 della legge 27 dicembre 2007, n. 296, accertate in sede di bilancio 2007 dall'INAIL, fino ad un massimo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32-bis. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007.
7. 4. Fabbri, Baldelli, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo, Rosso, Santori.

Al comma 1, sopprimere le parole: delle risorse di cui all'articolo 9, comma 780 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accertate in sede di bilancio 2007 dall'INAIL, fino ad un massimo.
7. 5.Compagnon.

Al comma 1 sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 150 milioni.

Conseguentemente, al medesimo articolo, aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 2008 e 2009 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e della finanze per l'anno finanziario 2007, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 100 milioni a decorrere dal 2008, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
7. 6. Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 13, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 sono apportate le seguenti variazioni:
a) le parole: «ed inferiore al 16 per cento» sono sostituite con le seguenti: «ed inferiore all'11 per cento»;


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b) le parole: «dal 16 per cento è erogato in rendita» sono sostituite con le seguenti: «dall'11 per cento è erogato in rendita».

1-ter. All'articolo 13, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 le parole: «di grado pari o superiore al 16 per cento» sono sostituite con le seguenti: «di grado pari o superiore all'11 per cento».

Conseguentemente, al medesimo articolo, aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 2008 e 2009 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e della finanze per l'anno finanziario 2007, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 100 milioni a decorrere dal 2008, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; quanto a 100 milioni a decorrere dal 2008, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
7. 7. Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. I successivi adeguamenti della «tabella indennizzo danno biologico», di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, da effettuare con cadenza annuale a decorrere dal 1o luglio 2009, sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai accertati dall'ISTAT.
7. 9. Cinzia Maria Fontana, Bellanova, Buglio, Codurelli, Cordoni, D'Ambrosio, Laratta, Lenzi, Merloni, Miglioli, Motta, Schirru, Viola.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai fini della razionalizzazione della spesa pubblica, il termine di cui all'articolo 55, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, come modificato dall'articolo 78, comma 76, lettera b) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 30 giugno 2008. Dall'attuazione del presente comma, con riferimento alla messa a regime del sistema di indennizzo del danno biologico e della relativa copertura assicurativa, non devono derivare oneri per la spesa pubblica, risultanti dal rapporto tra eventuali variazioni dei premi, razionalizzazione della gestione e variazioni delle prestazione, superiori a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, utilizzando una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accertate dall'INAIL in sede di bilancio 2007.
7. 8.Bellanova, Miglioli.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - (Liquidazione in via definitiva dei trattamenti pensionistici). - 1. Le pensioni, le quote di pensione ed i supplementi a carico delle gestioni previdenziali degli artigiani e dei commercianti la cui liquidazione comprenda contributi relativi a periodi per i quali non sia stata ancora effettuata la dichiarazione ai fini fiscali sono liquidati sulla base dei contributi riferiti al minimale.
2. Il richiedente le prestazioni di cui al comma 1 è tenuto ad effettuare il versamento relativo al trimestre in cui ricade il mese precedente la decorrenza della pensione, a prescindere dalle scadenze di legge, sulla base del minimale.


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3. I trattamenti di cui al comma 1 sono ricalcolati, a domanda, nel caso in cui negli anni non dichiarati fiscalmente al momento della decorrenza del trattamento sia stato conseguito un reddito superiore al minimale.

Conseguentemente, dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32-bis. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007.
7. 015. Fabbri, Baldelli, Galli, Giacomoni, Mistrello Destero, Pelino, Prestigiacomo, Rosso, Santori.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - (Liquidazione in via definitiva dei trattamenti pensionistici). - 1. Le pensioni, le quote di pensione ed i supplementi a carico delle gestioni previdenziali degli artigiani e dei commercianti la cui liquidazione comprenda contributi relativi a periodi per i quali non sia stata ancora effettuata la dichiarazione ai fini fiscali sono liquidati sulla base dei contributi riferiti al minimale.
2. Il richiedente le prestazioni di cui al comma 1 è tenuto ad effettuare il versamento relativo al trimestre in cui ricade il mese precedente la decorrenza della pensione, a prescindere dalle scadenze di legge, sulla base del minimale.
3. I trattamenti di cui al comma 1 sono ricalcolati, a domanda, nel caso in cui negli anni non dichiarati fiscalmente al momento della decorrenza del trattamento sia stato conseguito un reddito superiore al minimale.
*7. 02.Bodega, Grimoldi.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - (Liquidazione in via definitiva dei trattamenti pensionistici). - 1. Le pensioni, le quote di pensione ed i supplementi a carico delle gestioni previdenziali degli artigiani e dei commercianti la cui liquidazione comprenda contributi relativi a periodi per i quali non sia stata ancora effettuata la dichiarazione ai fini fiscali sono liquidati sulla base dei contributi riferiti al minimale.
2. Il richiedente le prestazioni di cui al comma 1 è tenuto ad effettuare il versamento relativo al trimestre in cui ricade il mese precedente la decorrenza della pensione, a prescindere dalle scadenze di legge, sulla base del minimale.
3. I trattamenti di cui al comma 1 sono ricalcolati, a domanda, nel caso in cui negli anni non dichiarati fiscalmente al momento della decorrenza del trattamento sia stato conseguito un reddito superiore al minimale.
*7. 03.Compagnon.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. In deroga all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, gli iscritti alla Gestione separata Inps di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono ottenere, fermo restando l'obbligo contributivo nei confronti di tale gestione, l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione presso altre forme di previdenza obbligatorie, al fine di conseguire il requisito contributivo per il diritto a carico delle predette forme.
7. 07.Mazzocchi, Lo Presti.


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Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - (Supplementi di pensione). - 1. I commi 4 e 5 dell'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155 sono sostituiti con i seguenti:
«4. La liquidazione del supplemento di pensione non può essere richiesta prima che siano trascorsi almeno due anni dalla data di decorrenza della pensione o dalla data di decorrenza del precedente supplemento.
5. In deroga a quanto previsto nel precedente comma il supplemento può essere richiesto, per una sola volta, quando sia trascorso anche solo un anno a condizione che sia stata superata l'età pensionabile».
*7. 016. Fabbri, Baldelli, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo, Rosso, Santori.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - (Supplementi di pensione). - 1. I commi 4 e 5 dell'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono sostituiti con i seguenti:
«4. La liquidazione del supplemento di pensione non può essere richiesta prima che siano trascorsi almeno due anni dalla data di decorrenza della pensione o dalla data di decorrenza del precedente supplemento.
5. In deroga a quanto previsto nel precedente comma il supplemento può essere richiesto, per una sola volta, quando sia trascorso anche solo un anno a condizione che sia stata superata l'età pensionabile».
*7. 05.Compagnon.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - 1. Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal proprio coniuge nell'anno solare precedente il 1o luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo.
2. In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva.
3. Per i procedimenti di cui all'allegato A, rilevano i redditi da lavoro dipendente, autonomo, professionale o di impresa conseguito in Italia, anche presso organismi internazionali o all'estero al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, conseguiti nello stesso anno di riferimento della prestazione.
4. Per consentire agli enti previdenziali erogatori di rilevare annualmente i redditi i soggetti percettori di prestazioni collegate al reddito sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali entro il 30 giugno di ciascun anno.
5. Ai pensionati che omettono di presentare la comunicazione reddituale nel termine previsto al comma precedente viene sospesa l'erogazione della prestazione collegata al reddito a partire dal rateo del mese di settembre. In caso di presentazione della stessa nel termine previsto per la successiva comunicazione reddituale la medesima prestazione sarà ripristinata a partire dal mese successivo con erogazione degli arretrati. Qualora la presentazione della comunicazione non avvenga entro il termine di cui al periodo precedente non si darà luogo alla corresponsione di alcun arretrato.
6. Sono esentati dall'obbligo di comunicazione i pensionati che hanno compiuto l'età di 80 anni.
7. 09.Amoruso.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - L'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, è sostituito con il seguente:
«Il contributo integrativo a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali degli iscritti è fissato, dagli Enti, nella misura dal 2 al 4 per cento del


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fatturato lordo ed è riscosso direttamente dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento previa evidenziazione del relativo importo sulla fattura. La misura percentuale il 2 per cento viene destinata ai montanti contributivi o a forme di assistenza a favore degli iscritti».
7. 010.Amoruso.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - L'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, è sostituito con il seguente:
«Gli enti di cui agli articoli 4 e 5 assumono natura di fondazione. Lo statuto
deve contenere, oltre agli elementi di cui all'articolo 6 del codice civile:
a) la determinazione delle modalità di iscrizione obbligatoria dei soggetti di cui all'articolo 1;
b) i criteri di composizione dell'organo di amministrazione dell'ente; nel caso dell'ente di cui all'articolo 4 deve essere prevista la nomina di un componente per ogni categoria professionale interessata incrementato, per le categorie i cui iscritti all'ente gestore superino il numero di 10.000; di un ulteriore componente per ogni 5.000 iscritti e comunque fino ad un massimo di quattro, componenti, nonché le modalità di designazione di detti componenti da parte di ciascuno degli enti esponenziali;
c) la costituzione di un organo di indirizzo generale, composto da un numero di membri elettivi corrispondente al rapporto di uno ogni mille iscritti all'ente gestore, con arrotondamenti all'unità intera per ogni frazione inferiore a mille. Nel caso dell'ente di cui all'articolo 4 il predetto rapporto è riferito ad ogni singola categoria professionale interessata. In ogni caso il numero di membri elettivi dell'organo di indirizzo generale non può superare le trenta unità».
7. 011.Amoruso.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - 1. L'articolo 1, comma 505, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sostituito con il seguente:
«505. A decorrere dall'anno 2007, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9, 10, 1, 56, 58 e 61, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, si applicano alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di ci all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione degli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103. Restano salve le esclusioni previste dai commi 9, 12 e 64 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni. Per quanto riguarda le spese di personale, le predette amministrazioni adeguano le proprie politiche ai princìpi di contenimento e razionalizzazione di cui alla presente legge. Il presente comma non si applica agli organi costituzionali».
7. 012.Amoruso.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - (Ricongiunzione dei periodi assicurativi). - 1. L'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, si interpreta nel senso che la facoltà di ricongiunzione ivi prevista è consentita presso una delle gestioni dei lavoratori autonomi, quando il lavoratore sia iscritto presso la gestione stessa o possa farvi valere almeno otto anni di contribuzione in costanza di effettiva attività lavorativa. L'ulteriore requisito di almeno cinque anni di contribuzione nell'AGO nel periodo immediatamente antecedente alla domanda, previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1 della legge medesima, è imposto soltanto per la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria.


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2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 sono apportate le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
7. 013. Fabbri, Baldelli, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo, Rosso, Santori.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - (Liquidazione in via definitiva dei trattamenti pensionistici). - 1. L'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, si interpreta nel senso che la facoltà di ricongiunzione ivi prevista è consentita presso una delle gestioni dei lavoratori autonomi, quando il lavoratore sia iscritto presso la gestione stessa o possa farvi valere almeno otto anni di contribuzione in costanza di effettiva attività lavorativa. L'ulteriore requisito di almeno cinque anni di contribuzione nell'AGO nel periodo immediatamente antecedente alla domanda, previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1 della legge medesima, è imposto soltanto per la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria.
*7. 014.Bodega, Grimoldi.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - (Liquidazione in via definitiva dei trattamenti pensionistici). - 1. L'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, si interpreta nel senso che la facoltà di ricongiunzione ivi prevista è consentita presso una delle gestioni dei lavoratori autonomi, quando il lavoratore sia iscritto presso la gestione stessa o possa farvi valere almeno otto anni di contribuzione in costanza di effettiva attività lavorativa. L'ulteriore requisito di almeno cinque anni di contribuzione nell'AGO nel periodo immediatamente antecedente alla domanda, previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1 della legge medesima, è imposto soltanto per la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria.
* 7. 04.Compagnon.

ART. 8.

Sostituirlo con i seguenti:

Art. 8.
(Delega al Governo per la riforma del sistema degli ammortizzatori sociali).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro per i diritti e le pari opportunità, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi volti a introdurre, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni ai sensi del titolo V della parte seconda della Costituzione, una nuova disciplina organica del sistema degli ammortizzatori sociali.
2. La delega di cui al comma 1 ha ad oggetto, in particolare:
a) i trattamenti in caso di sospensione temporanea del lavoro dipendente per ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale con la conservazione del rapporto di lavoro;
b) i trattamenti in caso di cessazione del rapporto di lavoro dipendente;


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c) l'estensione volontaria dei trattamenti di cui alla lettera b) ai lavoratori autonomi;
d) l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la gestione dell'indennità di disoccupazione e il reinserimento dei lavoratori disoccupati;
e) la disciplina dei contributi sociali.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo si conforma ai princìpi e criteri direttivi generali stabiliti dall'articolo 8-bis e, con riferimento a ciascuno degli oggetti di delega previsti dal comma 2 del presente articolo, anche ai principi e criteri direttivi particolari previsti dagli articoli 8-ter, 8-quater, 8-quinques, 8-sexties e 8-septies.
4. Sono esclusi dalla delega di cui al comma 1 gli interventi di tipo assistenziale previsti nei casi in cui non sia riconosciuto il diritto ai trattamenti di cui al comma 2, lettere a) e b).

Art. 8-bis.
(Princìpi e criteri direttivi generali della disciplina del sistema degli ammortizzatori sociali).

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 8, comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) definizione di un sistema a due livelli:
1) il primo relativo ai trattamenti in caso di sospensione o di riduzione temporanea dell'attività produttiva per ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale con la conservazione del rapporto di lavoro;
2) il secondo relativo ai trattamenti in caso di passaggio dallo stato di occupazione a quello di disoccupazione esteso a tutti i lavoratori dipendenti, autonomi e parasubordinati del settore pubblico e del settore privato;
b) introduzione di un unico istituto per ciascuno dei due livelli previsti alla lettera a), volto a sostituire, il primo, la cassa integrazione guadagni ordinaria, il secondo, l'indennità di disoccupazione ordinaria, la cassa integrazione guadagni straordinaria, l'indennità di mobilità, l'indennità di disoccupazione speciale edile e le concessioni in deroga;
c) introduzione di misure volte a evitare che i trattamenti in caso di sospensione o di riduzione temporanea dell'attività produttiva per ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale con la conservazione del rapporto di lavoro, di cui alla lettera a), numero 1), siano utilizzati come sostitutivi del licenziamento, apportando, in particolare, modifiche alla normativa vigente che prevedano la riduzione della durata e dei tassi di copertura rispetto all'ultimo stipendio, il divieto di utilizzo «a zero ore» e l'esclusione della possibilità di deroghe;
d) estensione dei trattamenti di cui alla lettera a) ad apprendisti, operai, impiegati e quadri di tutte le imprese, anche con meno di quindici addetti, senza distinzioni in relazione alla tipologia contrattuale e al settore di attività, con esclusione dei lavoratori che si siano dimessi volontariamente, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa;
e) previsione che le singole categorie di lavoratori autonomi, qualora decidano volontariamente che i propri associati versino i contributi per i trattamenti in caso di cessazione del rapporto lavoro, anche attraverso fondi settoriali la cui gestione economica deve essere autosufficiente, possano beneficiare del trattamento in caso di cessazione dell'attività, comprensivo degli sgravi contributivi e dei contributi previsti a favore delle imprese che li assumono. Per i lavoratori parasubordinati, e in particolare per i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa definiti ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, l'adesione alle contribuzioni assicurative per i trattamenti previsti dalla presente lettera è obbligatoria;


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f) previsione che il tasso di copertura dei trattamenti di cui alla lettera a) rispetto all'ultimo stipendio, nonché la loro durata, siano equi e tali da consentire l'effettiva attivazione degli strumenti per la ricerca di una nuova occupazione e per la partecipazione a percorsi formativi;
g) previsione che l'erogazione dell'indennità in caso di cessazione del rapporto di lavoro sia legata in modo vincolante a politiche per il reinserimento dei lavoratori e che l'erogazione di tale indennità sia strettamente vincolata alla sottoscrizione da parte del lavoratore disoccupato di un patto di servizio, in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, che lo impegni alla ricerca attiva del lavoro, ad accettare congrue offerte di lavoro e a partecipare a interventi formativi o comunque a progetti proposti dai servizi competenti e preveda la sospensione o la decadenza dal beneficio nel caso in cui il medesimo lavoratore rifiuti i percorsi formativi o le convocazioni del servizio per l'impiego o le offerte di lavoro congrue al suo profilo professionale, anche a termine;
h) previsione che l'autorizzazione all'erogazione dei trattamenti da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), il coordinamento e l'assistenza tecnica delle politiche attive rivolte ai suoi beneficiari e l'applicazione delle sanzioni siano affidati a un'agenzia nazionale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, integrata con rappresentanti delle regioni, avente tra i propri fini istituzionali l'aumento delle condizioni di occupabilità dei disoccupati e la riduzione dei tempi di rientro nel mercato del lavoro, al fine di contenerli entro i termini di durata dei sussidi;
i) riconoscimento alle imprese che dispongono licenziamenti della possibilità di sospendere il pagamento delle rate dei contributi per il trattamento di disoccupazione qualora siano in grado di procurare al lavoratore collocato in mobilità una congrua offerta di lavoro;
l) previsione della possibilità per le regioni di disporre benefici più favorevoli rispetto a quelli previsti dalla presente legge, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale.

Art. 8-ter.
(Princìpi e criteri direttivi particolari per la disciplina dei trattamenti in caso di sospensione o di riduzione temporanea dell'attività produttiva per ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale con la conservazione del rapporto di lavoro).

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi particolari:
a) introduzione di un unico trattamento di integrazione della retribuzione in caso di sospensione temporanea dell'attività produttiva per ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale con la conservazione del rapporto di lavoro, esteso a tutti i lavoratori dipendenti, anche in imprese con meno di quindici addetti, limitato strettamente ai casi di sospensione o di riduzione dell'attività produttiva dovuta a eventi temporanei non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori;
b) previsione che l'integrazione salariale possa essere disposta fino a un massimo di tre mesi continuativi, escludendo la possibilità di sospensioni «a zero ore» e di deroghe;
c) garanzia di un'integrazione del salario pari al 65 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprensiva degli oneri figurativi, per i primi sei mesi di disoccupazione;
d) esclusione dal diritto al trattamento previsto dal presente comma dei lavoratori che, durante la sospensione del lavoro, non siano disponibili a partecipare a iniziative di formazione o di riqualificazione professionale;


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e) previsione che il beneficiario del trattamento, in caso di sospensione o di riduzione temporanea dell'attività produttiva, non possa successivamente beneficiare, prima di dodici mesi, dell'indennità di disoccupazione prevista dall'articolo 8-quater e che comunque il prestatore di lavoro non possa ricevere il trattamento previsto dal presente comma e l'indennità di disoccupazione per una durata complessivamente superiore a ventisette mesi nell'arco di un quinquennio;
f) riconoscimento della possibilità di erogazione di un sussidio integrativo a carico dell'impresa.

Art. 8-quater.
(Princìpi e criteri direttivi particolari per la riforma dei trattamenti in caso di cessazione del rapporto di lavoro).

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b), il Governo sì attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi particolari:
a) istituzione di un unico trattamento assicurativo per lo stato di disoccupazione, denominato «indennità di disoccupazione», sostitutivo dell'indennità di disoccupazione ordinaria, della cassa integrazione guadagni straordinaria, dell'indennità di mobilità, dell'indennità di disoccupazione speciale edile e delle concessioni in deroga previsti dalla normativa vigente, esteso a tutti coloro che, a prescindere dal settore e dall'attività, sono passati dallo stato di occupazione a quello di disoccupazione per licenziamento o per mancato rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato, con esclusione dei lavoratori che si siano dimessi volontariamente, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa;
b) previsione che abbiano diritto all'indennità di disoccupazione i lavoratori dipendenti, del settore privato e del settore pubblico, assicurati da almeno due anni, nonché i lavoratori autonomi e parasubordinati che abbiano versato i contributi conformemente a quanto previsto dall'articolo 8-quinques, che abbiano maturato dodici contributi mensili o cinquantadue contributi settimanali nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro, che abbiano perso il posto di lavoro per licenziamento o per mancato rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato, con esclusione dei lavoratori che si siano dimessi volontariamente, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa. Per i lavoratori dipendenti a tempo determinato, per i lavoratori del settore edile, per i collaboratori di cui all'articolo 8-quinques, comma 1, lettera c), nonché per i detenuti che abbiano maturato i contributi prima dell'arresto o in carcere, i requisiti di cui al periodo precedente sono ridotti a dieci contributi mensili o a quarantatre contributi settimanali per il lavoro prestato nei due anni precedenti la data di licenziamento;
c) estensione dell'indennità di disoccupazione ad apprendisti, operai, impiegati e quadri di tutte le imprese, anche con meno di quindici addetti, senza distinzioni in relazione alla tipologia contrattuale e al settore di attività, con esclusione dei lavoratori che si siano dimessi volontariamente, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa;
d) garanzia di un sussidio pari al 65 per cento dell'ultimo salario lordo percepito per i primi sei mesi di disoccupazione e pari al 55 per cento dell'ultimo salario lordo percepito dal settimo al diciottesimo mese nonché di un reddito minimo, aggiornato annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in relazione all'andamento dei prezzi rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), pari a 500 euro per la durata massima di sei mesi, a favore di chi abbia accumulato un periodo di permanenza nello stato di disoccupazione superiore a diciotto mesi;
e) previsione che l'erogazione dell'indennità di disoccupazione sia vincolata alla sottoscrizione da parte del disoccupato, entro due mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, di un patto di servizio


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che stabilisca i reciproci obblighi del servizio competente e del disoccupato, che impegni quest'ultimo all'immediata disponibilità allo svolgimento di un'attività lavorativa, alla ricerca attiva del lavoro, a partecipare a interventi formativi o comunque a progetti proposti dai servizi per l'impiego o dalle agenzie per il lavoro accreditate. Nel caso in cui lavoratore rifiuti di essere avviato a un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro, rifiuti di essere avviato a un corso di formazione professionale autorizzato dalla regione o non lo frequenti regolarmente senza giusto motivo, oppure non accetti le offerte di lavoro congrue rispetto al suo profilo professionale, anche a termine, con le garanzie e in conformità con quanto stabilito dall'articolo 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, prevedere la sospensione per almeno tre mesi o la decadenza dal trattamento di disoccupazione in relazione alla gravità dell'addebito, stabilendo i casi in cui sono disposti i due tipi di sanzione;
f) previsione che la domanda per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione debba essere presentata dal lavoratore al centro per l'impiego competente, contestualmente alla dichiarazione dell'ultimo datore di lavoro e alla sottoscrizione del patto di servizio di cui alla lettera e);
g) previsione che il patto di servizio definisca: i servizi erogati dal centro per l'impiego o da un soggetto pubblico o privato accreditati; gli impegni assunti dal lavoratore per la ricerca attiva di una nuova occupazione e per la partecipazione a interventi formativi o a progetti proposti dai servizi per l'impiego; i doveri del lavoratore, in particolare per quanto riguarda la sua immediata disponibilità all'accettazione di una congrua offerta di lavoro; le sanzioni in caso di inadempienza, ai sensi di quanto previsto alla lettera e);
h) previsione che il centro per l'impiego, dopo aver verificato la conformità formale della domanda del lavoratore alle disposizioni di legge, comunichi all'Agenzia nazionale per la gestione dell'indennità di disoccupazione e il reinserimento dei lavoratori disoccupati di cui all'articolo 8-sexties i dati anagrafici e professionali del medesimo lavoratore ai fini della loro successiva trasmissione all'INPS per la valutazione di merito e per l'erogazione dell'indennità di disoccupazione;
i) previsione che il centro per l'impiego comunichi, altresì, all'Agenzia nazionale per la gestione dell'indennità di disoccupazione e il reinserimento dei lavoratori disoccupati i nominativi dei lavoratori inadempienti, ai sensi di quanto previsto alla lettera e);
l) previsione che l'Agenzia nazionale per la gestione dell'indennità di disoccupazione e il reinserimento dei lavoratori disoccupati notifichi all'INPS i nominativi dei lavoratori inadempienti e i motivi dell'inadempienza, affinché l'Istituto provveda a sospendere l'erogazione del sussidio o a sancirne la decadenza, valutate le comunicazioni ricevute dalla medesima Agenzia, dandone comunicazione agli interessati;
m) previsione che l'impresa o l'agenzia per il lavoro che assume un lavoratore disoccupato beneficiario dell'indennità di disoccupazione abbia diritto, oltre che agli sgravi contributivi previsti dalla normativa vigente per i lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria e in mobilità, di un contributo pari al 100 per cento del sussidio residuale maturato dal lavoratore nel caso di assunzione a tempo indeterminato e di un contributo pari al 50 per cento del sussidio residuale maturato nel caso di assunzione a tempo determinato per un periodo di almeno due anni; riconoscimento, altresì, alle imprese che dispongono un licenziamento della possibilità di sospendere il pagamento delle rate dei contributi per l'indennità di disoccupazione dovute qualora siano in grado di procurare al lavoratore collocato in mobilità un'offerta di lavoro, anche a termine, adeguata al suo profilo professionale.


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Art. 8-quinquies.
(Princìpi e criteri direttivi particolari per l'estensione volontaria ai lavoratori autonomi dei trattamenti in caso di cessazione del rapporto di lavoro).

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi particolari:
a) previsione che anche i lavoratori autonomi possano beneficiare dei trattamenti previsti in caso di cessazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 8-quater quando le associazioni di categoria di appartenenza, individuate ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, abbiano deciso di procedere volontariamente al versamento dei relativi contributi, anche attraverso fondi settoriali la cui gestione economica deve essere autosufficiente dal punto di vista finanziario;
b) previsione che le associazioni di categoria dei lavoratori autonomi individuate alla lettera a) possano gestire le attività attribuite ai centri per l'impiego, fatte salve le competenze in materia di erogazione e di sospensione dei sussidi attribuite all'Agenzia nazionale per la gestione dell'indennità di disoccupazione e il reinserimento dei lavoratori disoccupati di cui all'articolo 8-sexties;
c) prevedere che l'adesione alle contribuzioni assicurative per i trattamenti di disoccupazione sia obbligatoria per i soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, definiti ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Art. 8-sexies.
(Principi e criteri direttivi particolari per l'istituzione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la gestione dell'indennità di disoccupazione e il reinserimento dei lavoratori disoccupati).

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d), ai fini dell'istituzione e del funzionamento dell'Agenzia nazionale per la gestione dell'indennità di disoccupazione e il reinserimento dei lavoratori disoccupati, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi particolari:
a) previsione che il ruolo di Agenzia nazionale per la gestione dell'indennità di disoccupazione e il reinserimento dei lavoratori disoccupati, di seguito denominate «Agenzia», sia affidato all'agenzia tecnica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale «Italia Lavoro Spa»;
b) previsione che l'Agenzia, operando in accordo con le regioni, persegua le finalità di promuovere lo sviluppo delle politiche attive per l'occupabilità, per il reinserimento dei lavoratori aventi diritto ai trattamenti di cui agli articoli 8-ter e 8-quater, per la riduzione dei tempi medi di rientro nel mercato del lavoro e per la realizzazione dei livelli essenziali delle prestazioni dei servizi pubblici per l'impiego fissati dallo Stato per tutto il territorio nazionale;
c) assegnazione all'Agenzia dei compiti di gestire e di coordinare il processo di erogazione dell'indennità di disoccupazione, in collaborazione con le regioni e con le province; di fornire, previo accordo con le regioni, assistenza tecnica ai servizi pubblici e privati per l'impiego per la progettazione e per l'erogazione dei servizi per la formazione e per il ricollocamento dei beneficiari del trattamento di disoccupazione, quali accoglienza, percorsi di orientamento, adeguamento delle competenze professionali, accompagnamento professionale, promozione dell'occupazione anche attraverso la creazione d'impresa, in conformità con quanto stabilito dalla presente legge e dai decreti legislativi di attuazione delle deleghe previste dalla medesima legge, nonché, per quanto di propria competenza, con atti di indirizzi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e delle regioni; di fornire, previo accordo con le regioni, assistenza tecnica


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ai servizi pubblici e privati per l'impiego per rafforzare i servizi rivolti alle imprese, quali analisi dei fabbisogni professionali, consulenza sul sistema delle convenienze, preselezione, nonché per l'inserimento, ove richiesto dall'impresa, degli annunci dì lavoro nella borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; di fornire, previo accordo con le regioni, assistenza tecnica ai servizi pubblici e privati per l'impiego per elevare la qualità dei servizi erogati ai disoccupati e alle imprese, per innalzarne gli standard di efficacia e di efficienza nonché per il coinvolgimento operativo di tutti gli attori della rete dei servizi pubblici e privati per l'impiego, in conformità con quanto stabilito, per quanto di propria competenza, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dalle regioni;
d) previsione di forme e modalità di rappresentanza delle regioni nell'ambito degli organismi dirigenti o d'indirizzo dell'Agenzia;
e) previsione che l'Agenzia tenga un elenco aggiornato, in collaborazione con i centri per l'impiego, dei nominativi e dei curriculum dei lavoratori disoccupati che hanno sottoscritto il patto di servizio nella borsa continua nazionale del lavoro di cui alla lettera c), registrando tutte le variazioni sullo stato occupazionale, fattosalvo il diritto dell'interessato di aggiornare la propria scheda anagrafico-professionale, con esclusione della possibilità di non rendere pubblica la propria disponibilità a ricevere offerte di lavoro;
f) affidamento all'Agenzia del compito di creare un sistema informativo di monitoraggio e valutazione, statistici e qualitativi, delle attività di gestione dell'indennità di disoccupazione, delle attività di reinserimento dei disoccupati, dell'efficacia e del gradimento delle politiche attive per il lavoro da parte dei disoccupati beneficiari del trattamento di disoccupazione e delle imprese, che comprenda anche un'analisi delle sanzioni erogate nei confronti dei lavoratori inadempienti, attraverso un rapporto semestrale da trasmettere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al Parlamento, alle regioni e alle province;
g) istituzione di un fondo, da finanziare tramite la fiscalità generale, per rafforzare il sistema dei servizi pubblici per l'impiego e per assicurare il funzionamento dell'Agenzia.

Art. 8-septies.
(Princìpi e criteri direttivi particolari per la disciplina dei contributi sociali).

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 8, comma 2, lettera e), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi particolari:
a) determinazione dell'entità dei contributi sociali, proporzionali alle retribuzioni, a carico delle imprese e dei lavoratori, con l'obiettivo di garantire, entro l'anno 2012, l'autosufficienza finanziaria del sistema dei trattamenti di cui agli articoli 8-ter, 8-quater, 8-quinques intesa come capacità di copertura dei fabbisogni finanziari senza ricorso alla fiscalità generale;
b) possibilità di adottare, al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo di cui alla lettera a) e fino alla data ivi prevista, uno o più decreti legislativi correttivi o integrativi, anche a cadenza annuale, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge;
c) previsione che le risorse finanziarie derivanti dal versamento dei contributi sociali per i trattamenti di cui agli articoli 8-ter e 8-quater confluiscano in due appositi fondi, denominati (Fondo per i trattamenti in caso di sospensione o di riduzione temporanea dell'attività produttiva per ristrutturazione, riorganizzazione e conversone aziendale con la conservazione del rapporto di lavoro e «Fondo per i trattamento in caso di cessazione del rapporto di lavoro», assicurando una netta separazione, contabile e gestionale, tra le


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risorse allocate in tali Fondi e quelle volte a finanziare le altre forme di integrazione e di sostegno del reddito.

Art. 8-octies.
(Copertura finanziaria).

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 8-septies, comma 1, lettere b) e e), agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, non superiori a 1 miliardo di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del bilancio dello stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico.
8. 1.Della Vedova.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il datore di lavoro è esonerato dal fornire all'INPS e agli istituti assicuratori i dati necessari per il calcolo dell'indennità di disoccupazione già forniti mediante la comunicazione mensile dei dati retributivi e contributivi di cui all'articolo 44, comma 9, dei decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, e successive modifiche ed integrazioni.
* 8. 2. Compagnon, Galletti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il datore di lavoro è esonerato dal fornire all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e agli altri istituti assicuratori i dati necessari per il calcolo dell'indennità di disoccupazione già forniti mediante la comunicazione mensile dei dati retributivi e contributivi di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
* 8. 200. Fabbri, Lo Presti, Bodega, Compagnon.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, a partire dal 2008, con onere a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre di ciascun anno, in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il primo semestre dell'anno medesimo che recepiscono le intese già stipulate in sede territoriale ed inviate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 20 maggio dello stesso anno.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 26.
Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole:
pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008 con le seguenti: pari a 1.548 milioni di euro per l'anno 2008.
8. 3. Bodega, Grimoldi.

Al comma 5, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: anche con riferimento ai lavoratori disoccupati precedentemente occupati nella pubblica amministrazione;.
8. 4. Turci, Villetti, Spini, Del Bue.


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Al comma 5, sopprimere la lettera d).
8. 5. Turco, D'Elia, Beltrandi, Mellano, Poretti.

Al comma 5, lettera d), sostituire le parole da: e di applicazione fino alla fine della lettera con le seguenti: e di concessione, anche in deroga, e anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di integrazione salariale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 26.
Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008 con le seguenti: pari a 1.548 milioni di euro per l'anno 2008.
8. 6. Bodega, Grimoldi.

Al comma 5, dopo la lettera d), inserire la seguente:
d-bis) estensione ai lavoratori marittimi imbarcati sui natanti da pesca della disciplina relativa al trattamento di integrazione salariale;

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
6. Alla corresponsione del trattamento di cui alla lettera d-bis) del comma 5 provvede la «Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti» di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Le modalità di attuazione dell'intervento sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Limitatamente all'anno 2008 sono utilizzate, nel limite di 12 milioni di euro, le risorse stanziate dall'articolo 5, comma 1-sexies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità di impresa, convertito con legge 11 marzo 2006, n. 86.
8. 7. Marinello.

Al comma 5, lettera f), sostituire le parole: anche al fine dell'individuazione di eventuali prestazioni aggiuntive con le seguenti: in una prospettiva di universalizzazione degli strumenti di integrazione al reddito, prevedendo la possibilità di erogazione di trattamenti sostituivi analoghi a quelli di cui alla lettera d), nonché di eventuali coperture supplementari.
* 8. 8. Compagnon, D'Agrò.

Al comma 5, lettera f), sostituire le parole: anche al fine dell'individuazione di eventuali prestazioni aggiuntive con le seguenti: in una prospettiva di universalizzazione degli strumenti di integrazione al reddito, prevedendo la possibilità di erogazione di trattamenti sostituivi analoghi a quelli di cui alla lettera d), nonché di eventuali coperture supplementari.
* 8. 9. Fabbri, Baldelli, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo, Rosso, Santori, Colucci.

Al comma 5, lettera f), sostituire le parole: anche al fine dell'individuazione di eventuali prestazioni aggiuntive con le seguenti: in una prospettiva di universalizzazione degli strumenti di integrazione al reddito prevedendo la possibilità di erogazione di trattamenti sostituivi analoghi a quelli di cui alla lettera d), nonché di eventuali coperture supplementari.
* 8. 11. Bodega, Grimoldi.

Al comma 5, lettera f), sostituire le parole: anche al fine dell'individuazione di


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eventuali prestazioni aggiuntive con le seguenti: in una prospettiva di universalizzazione degli strumenti di integrazione al reddito, prevedendo la possibilità di erogazione di trattamenti sostituivi analoghi a quelli di cui alla lettera d), nonché di eventuali coperture supplementari.
* 8. 12. Turci, Spini, Del Bue.

Al comma 5, lettera g) dopo la parola: soprattutto aggiungere le seguenti: giovanile e.
8. 13. Baldelli.

Al comma 5, lettera g) dopo le parole: ai lavoratori aggiungere le seguenti: giovani e a quelli.
8. 14. Baldelli.

Al comma 5, lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: , salvaguardando la flessibilità come strumento utile all'aumento della produttività nel mercato del lavoro.
8. 15. Baldelli.

Al comma 5, lettera h) dopo le parole: servizi per l'impiego aggiungere le seguenti: pubblici e privati.
8. 16. Baldelli.

Al comma 5, dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:
i) assicurare ad ogni persona disoccupata una occasione di lavoro o di formazione entro sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione per i giovani ed entro dodici mesi per gli adulti;
j) garantire che almeno al 25 per cento dei disoccupati di lunga durata sia garantita una occasione di lavoro o di formazione;
k) stabilire tassativamente che lo stato di disoccupazione si perde nel caso di rinuncia alle proposte di cui ai punti i) e j).
8. 17. Turci, Villetti, Spini, Del Bue.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
6. All'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo la parola «quadro» aggiungere le parole «o dirigente».
8. 18. Mazzocchi, Lo Presti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

1. Per il perseguimento di politiche attive di sostegno dei reddito e dell'occupazione, in presenza di processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, gli enti ed aziende pubbliche e private, che erogano servizi di pubblica utilità, nonché le categorie ed i settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali, sono autorizzati a versare, in nome e per conto dei propri dipendenti, i contributi in regime di prosecuzione volontaria (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e alla legge 18 febbraio 1983, n. 47, cosi come integrata dal decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 184), purché nell'ambito di accordi collettivi, stipulati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei personale dipendente, che prevedano il finanziamento di specifici trattamenti a favore di personale interessato di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa ovvero nel quadro dei processi dl agevolazione all'esodo nei confronti di coloro che non abbiano ancora maturato il diritto a pensione di anzianità o di vecchiaia.
2. Per il finanziamento degli accordi di cui al comma precedente le parti stipulanti dovranno prevedere un contributo sulla retribuzione secondo i principi di cui ai punti a), c) e d) dell'articolo 2 comma 28 della legge 23 dicembre 1996 n. 662.
8. 01. Compagnon, Ciro Alfano.


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ART. 9.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).
9. 2.Baldelli.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: tra servizi pubblici fino alla fine dell'articolo con le seguenti: tra operatori pubblici e privati e degli enti bilaterali, tenuto conto della centralità della persona rispetto all'erogatore del servizio;
c) promozione dell'invecchiamento attivo verso i lavoratori e le imprese;
d) promozione della effettività del patto di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 276 del 2003 come strumento di gestione adottato dai servizi per l'impiego per interventi di politica attiva del lavoro;
e) semplificazione delle procedure amministrative.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) incrementare i livelli di occupazione regolare valorizzando il ruolo della bilateralità come strumento di regolazione del mercato del lavoro;
b) migliorare, in particolare, il tasso di occupazione delle donne, dei giovani e delle persone ultracinquantenni;
c) ridefinire, ai fini di cui alle lettere a) e b), la disciplina del contratto di inserimento concedendo maggiori competenze ai contratti collettivi nazionali di categoria e o ad accordi intereconfederali;
d) prevedere nell'ambito del complessivo riordino della materia, incentivi per la stipula di contratti a tempo parziale con orario giornaliero elevato ed agevolazioni per le trasformazioni, anche temporanee e reversibili, di rapporti a tempo pieno in rapporti a tempo parziale avvenute su richiesta di lavoratrici o lavoratori e giustificate da comprovati compiti di cura;

4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera c), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) rafforzamento del ruolo della contrattazione collettiva e degli enti bilaterali anche ai fini della determinazione dei trattamenti retributivi, che potranno essere calcolati su base percentuale, e dei percorsi formativi interni all'azienda;
b) individuazione di standard nazionali di qualità della formazione in materia di profili professionali e percorsi formativi, certificazione delle competenze, validazione dei progetti formativi individuali e riconoscimento delle capacità formative delle imprese, anche al fine di agevolare la mobilità territoriale degli apprendisti;
c) adozione di misure volte ad assicurare il corretto utilizzo dei contratti di apprendistato.
9. 1. Fabbri, Lo Presti, Bodega, Compagnon.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: tenuto conto della centralità dei servizi pubblici,
9. 3. Baldelli.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: dei servizi pubblici con le seguenti: del mercato del lavoro.
9. 4. Baldelli.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le seguenti parole: prevedendo a tal fine la definizione dei criteri per l'accreditamento e l'autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del lavoro.
*9. 5. Turco, D'Elia, Beltrandi, Mellano, Poretti.

Al comma 2, lettera b) sopprimere le seguenti parole: prevedendo a tal fine la definizione dei criteri per l'accreditamento e l'autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del lavoro.
*9. 6. Alemanno, Lo Presti, Amoruso, Angeli, Murgia, Porcu.


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Al comma 2, lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: , valorizzando il momento formativo ed escludendo le fasce deboli previste dalla decisione del Consiglio UE del 13 marzo 2000 n. 200/228/CE.
9. 7. Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 2, lettera e), sostituire la parola: revisione con la seguente: semplificazione.
9. 9. Baldelli.

Al comma 2, lettera e) aggiungere, infine, le seguenti parole: al fine di rendere operativa e tempestiva l'adozione del patto di cui alla lettera d) e per armonizzare, su tutto il territorio, la definizione della congruità dell'offerta di lavoro e dell'offerta formativa, anche ai fini del mantenimento o della perdita dello status di disoccupato.
9. 10. Turco, D'Elia, Beltrandi, Mellano, Poretti.

Al comma 3, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: e rafforzare le misure di stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato, anche nell'ambito della pubblica amministrazione, prevedendone l'estensione al personale dirigenziale medico del comparto sanitario con contratto a termine.
9. 11. Pellegrino.

Al comma 3, lettera b) dopo le parole: il tasso di occupazione aggiungere la seguente: stabile.
9. 12. Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 3, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e accettare, nell'ambito della Strategia di Lisbona, i benchmarks europei in materia di occupazione, formazione ed istruzione, così come stabiliti nei documenti della Commissione Europea e del Consiglio Europeo e stabilire i modi per il loro raggiungimento entro il 2010.
9. 13. Turci, Villetti, Spini, Del Bue.

Al comma 3, sopprimere la lettera c).
9. 14. Baldelli.

Al comma 3, lettera c), aggiungere infine le seguenti parole: nel rispetto dei divieti comunitari di discriminazione diretta e indiretta, in particolare dei divieti di discriminazione per ragioni di sesso e di età, con espressa individuazione dunque, nell'ambito dei soggetti di cui alla lettera b), degli appartenenti a gruppi caratterizzati da maggior rischio di esclusione sociale e, in ogni caso, prevedendosi che nessun lavoratore possa essere assunto più di una volta con contratto d'inserimento e che la mancata stabilizzazione del rapporto, al termine del contratto d'inserimento, sia condizionata alla sussistenza di un giustificato motivo.
9. 15. Di Salvo, Buffo, Pagliarini, Rocchi, Pellegrino.

Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: con esclusivo riferimento agli incentivi di tipo normativo e contributivo.
9. 16. Turco, D'Elia, Beltrandi, Mellano, Poretti.

Al comma 3, sopprimere la lettera d).
*9. 17. Turco, D'Elia, Beltrandi, Mellano, Poretti.

Al comma 3, sopprimere la lettera d).
*9. 18. Fabbri, Baldelli, Colucci, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo, Rosso.


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Al comma 3, sopprimere la lettera d).
*9. 19. Compagnon.

Al comma 3, sopprimere la lettera d).
*9. 20. Viola.

Al comma 3, sopprimere la lettera d).
*9. 21. Alemanno, Lo Presti, Amoruso, Angeli, Murgia, Porcu.

Al comma 3, sopprimere la lettera d).
**9. 22. Bodega, Grimoldi.

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: aumenti contributivi con le seguenti: una riduzione dei contributi.
9. 23. Baldelli.

Al comma 3, lettera d), inserire in fine le seguenti parole: , fermo restando che laddove vi sia una formale richiesta specifica del lavoratore comprovata da esigenze personali, non saranno fatti valere gli aumenti contributivi a carico dell'impresa.
9. 24. Compagnon.

Al comma 3, lettera e) sopprimere la parola: giornaliero.
*9. 25. Compagnon.

Al comma 3, lettera e) sopprimere la parola: giornaliero.
*9. 26. Fabbri, Baldelli, Colucci, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo, Rosso.

Al comma 3, lettera e) sopprimere la parola: giornaliero.
*9. 27. Viola.

Al comma 3, lettera e) sopprimere la parola: giornaliero.
*9. 28. Bodega, Grimoldi.

Al comma 3, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
g) prevedere che nelle ipotesi di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di lavoro autonomo o associato, nonché per le collaborazioni di lavoro a progetto, la prestazione d'opera si intende coordinata quando il collaboratore gestisce la sua attività organizzandola secondo tempi, luoghi e modalità da lui prescelti, in corrispondenza con quanto concordato al momento della stipula, o eventualmente anche in seguito, per soddisfare l'interesse dei committente e/o per fargli conseguire un risultato utile che le indicazioni fornite dal committente in funzione dell'adempimento siano compatibili con la suddetta coordinazione, purchè non comportino direzione nell'attività del collaboratore e non incidano sulla sua autonomia nell'organizzare tempi, luoghi e modalità della attività lavorativa occorrente per adempiere.
9. 29. Turci, Villetti, Spini, Del Bue.

Al comma 3, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
g) prevedere modifiche alla clausola di prova, al fine di introdurre la possibilità di assumere in prova lavoratori per un periodo di tempo stabilito tra le parti anche in misura superiore a quanto stabilito nei contratti collettivi, e comunque non superiore ai sei mesi, e ai 12 mesi per i lavoratori di età inferiore ai 32 anni; prevedere che durante il tempo minimo necessario alla prova il recesso può aver luogo solo per giusta causa ai sensi dell'articolo


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2119, ovvero per manifesta e palese inattitudine, incapacità o inidoneità alle mansioni e compiti che formano oggetto dell'esperimento di prova. Prevedere che l'esito dell'esperimento di prova deve essere comunicato al lavoratore prima della scadenza, nel corso dell'ultimo dei mese preventivati, che in caso di esito negativo il rapporto di lavoro cesserà allo spirare della scadenza predetta, e che la legge che disciplina il licenziamento individuale non trovi applicazione durante il periodo di svolgimento della prova lunga.
9. 30. Turci, Villetti, Spini, Del Bue.

Al comma 4, alinea, sostituire le parole: Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera c), con le seguenti: In ordine alla delega di cui al comma 1, lettera c), da esercitare previa intesa con le Regioni e le parti sociali,.
9. 40. Pagliarini.

Al comma 4, lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: nel quadro del perfezionamento della disciplina legale della materia.
9. 41. Pagliarini.

Al comma 4, lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: in tema di formazione.
9. 42. Baldelli.

Al comma 4, lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: mediante l'individuazione di requisiti minimi per l'erogazione della formazione formale.
9. 43. Pagliarini.

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole da: l'attuazione uniforme fino alla fine della lettera con le seguenti: la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e l'attuazione immediata su tutto il territorio nazionale dell'istituto dell'apprendistato.
9. 44. Pagliarini.

Al comma 4, alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche ricorrendo alla utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione ed alle modalità dell'e-learning;.
9. 45. Turci, Villetti, Spini, Del Bue.

Al comma 4, lettera d), sostituire le parole: volte ad assicurare il con le seguenti: per il controllo sul.
9. 46. Baldelli.

Al comma 4, lettera d), aggiungere, infine, le parole: , fatta salva l'esclusione di aumenti dell'aliquota contributiva.
9. 47. Baldelli.

Al comma 4, lettera d), aggiungere, infine, le seguenti parole: , con particolare riguardo alla durata dell'apprendistato professionalizzante, da rideterminarsi in misura comunque non inferiore a diciotto mesi e superiore a quattro anni.
9. 48. Di Salvo, Buffo, Pagliarini, Rocchi, Pellegrino.

Al comma 4, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , subordinando al rigoroso rispetto degli obblighi di legge da parte del datore di lavoro degli apprendisti durante il lavoro.
9. 49. Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.


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Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
e) conferma della possibilità di svolgere l'apprendistato professionalizzante in cicli stagionali, secondo le modalità definite dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datorì di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria.
*9. 50. Compagnon.

Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
e) conferma della possibilità di svolgere l'apprendistato professionalizzante in cicli stagionali, secondo le modalità definite dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datorì di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria.
*9. 51. Fabbri, Lo Presti, Bodega, Compagnon.

Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
e) conferma della possibilità di svolgere l'apprendistato professionalizzante in cicli stagionali, secondo le modalità definite dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria.
*9. 52. Amoruso.

Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
e) al fine di favorire l'alternanza scuola-lavoro e le esperienze lavorative nei periodi di ferie estive dei giovani con meno di 25 anni, la contribuzione a carico dei datori di lavoro che occupano detti giovani in ogni anno solare e per una durata non superiore a mesi tre, è pari a quella prevista per gli apprendisti.
9. 53. Motta, Chicchi.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
5. A decorrere dal 1o gennaio 2008, il rapporto di apprendistato nel corso del suo svolgimento può essere convertito in rapporto a tempo indeterminato, ferma restando l'utilizzazione del lavoratore in attività corrispondenti alla formazione conseguita e al completamento dell'obbligo formativo. In questo caso continua a trovare applicazione la disciplina previdenziale ed assistenziale prevista dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni, fino alla scadenza del termine originariamente previsto dal contratto di apprendistato.
*9. 54. Compagnon.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
5. A decorrere dal 1o gennaio 2008, il rapporto di apprendistato nel corso del suo svolgimento può essere convertito in rapporto a tempo indeterminato, ferma restando l'utilizzazione del lavoratore in attività corrispondenti alla formazione conseguita e al completamento dell'obbligo formativo. In questo caso continua a trovare applicazione la disciplina previdenziale ed assistenziale prevista dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni, fino alla scadenza del termine originariamente previsto dal contratto di apprendistato.
*9. 55. Bodega, Grimoldi.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
5. A decorrere dal 1o gennaio 2008, il rapporto di apprendistato nel corso del suo svolgimento può essere convertito in rapporto a tempo indeterminato, ferma restando l'utilizzazione del lavoratore in attività corrispondenti alla formazione


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conseguita e al completamento dell'obbligo formativo. In questo caso continua a trovare applicazione la disciplina previdenziale ed assistenziale prevista dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni, fino alla scadenza del termine originariamente previsto dal contratto di apprendistato.
*9. 56. Viola.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
5. Per il finanziamento delle attività di formazione professionale di cui all'articolo 12 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, è autorizzata, per gli anni 2008 e 2009, la spesa di 23 milioni di euro. A tale onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che viene incrementato mediante corrispondente riduzione delle risorse previste per gli anni 2008 e 2009 dall'articolo 1, comma 1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per i periodi successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni.
9. 58. Pagliarini.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Apprendistato professionalizzante).

1. Per le imprese artigiane iscritte all'albo, di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni, i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative possono stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto. La retribuzione cosi determinata è graduale anche in rapporto all'anzianità di servizio.
*9. 01. Compagnon, D'Agrò.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Apprendistato professionalizzante).

1. Per le imprese artigiane iscritte all'albo, di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni, i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative possono stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto. La retribuzione cosi determinata è graduale anche in rapporto all'anzianità di servizio.
*9. 02. Quartiani.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Apprendistato professionalizzante).

1. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative possono stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto. La retribuzione


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così determinata è graduale anche in rapporto all'anzianità di servizio.
**9. 03. Bodega, Grimoldi.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Apprendistato professionalizzante).

1. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative possono stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto. La retribuzione così determinata è graduale anche in rapporto all'anzianità di servizio.
**9. 04. Compagnon, D'Agrò.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Contribuzione dovuta per gli apprendisti).

1. All'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quinto periodo è sostituito dal seguente:
«Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove la predetta aliquota complessiva del 10 per cento a carico dei medesimi datori di lavoro si applica, limitatamente ai soli contratti di apprendistato, per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 26.
Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008 con le seguenti: pari a 1.548 milioni di euro per l'anno 2008.
9. 06. Bodega, Grimoldi.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Contribuzione dovuta per gli apprendisti).

1. All'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove la predetta aliquota complessiva del 10 per cento a carico dei medesimi datori di lavoro si applica, limitatamente ai soli contratti di apprendistato, per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo».

Conseguentemente, dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

1. All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite con le seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite con le seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite con le seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».
9. 05. Compagnon.


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Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

1. All'articolo 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. In alternativa a quanto previsto dal comma precedente, i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria possono fissare la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale, comunque non inferiore al settanta per cento della retribuzione spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto.
9. 07. Compagnon, Galletti.

ART. 10.

Al comma 1, capoverso «Art. 13, comma 1, sostituire le parole: euro 242,84 per tredici mensilità con le seguenti: euro 317,07 per quattordici mensilità.
10. 1. Porcu, Lo Presti, Amoruso, Angeli, Murgia, Alemanno.

Al comma 1, capoverso «Art. 13, sopprimere il comma 2.
10. 2. Bodega, Grimoldi.

Al comma 1, capoverso «Art. 13, comma 2, sostituire le parole: della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni con le seguenti: dell'articolo 47 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
10. 4. Pagliarini.

Al comma 1, capoverso «Art. 13, comma 2, sostituire le parole: della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni con le seguenti: ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
10. 3. D'Ulizia.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, il quinto comma è sostituito dal seguente:
5. Con la stessa decorrenza di cui al comma precedente il limite di reddito per il diritto alla pensione in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui agli articoli 12, 13 e 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni, è personale, fissato agli effetti dell'IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte.
10. 5. Porcu, Lo Presti, Amoruso, Angeli, Murgia, Alemanno.

Al comma 3, lettera a), capoverso «Art. 12, comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: È altresì prevista, la possibilità per gli uffici competenti di stipulare apposite collaborazioni, disciplinate da convenzioni, tra impresa avente l'obbligo di assunzione, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, outsourcer e cooperativa sociale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n 381, con la conseguente modalità di ripartizione della commessa di lavoro da stabilire tra le parti.
10. 6. Pedica, D'Ulizia.

Al comma 3, lettera a), capoverso «Art. 12, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: comma 2, lettera b), dell'articolo 6


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con le seguenti: comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge.
10. 7. Pagliarini.

Al comma 3, lettera a), capoverso «Art. 12, comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
a)
contestuale assunzione del disabile a tempo indeterminato anche a part-time ovvero con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di inserimento del disabile da parte del datore di lavoro.
10. 9. Bodega, Grimoldi.

Al comma 3, lettera a), capoverso «Art. 12, comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) contestuale assunzione a tempo indeterminato o attraverso altre forme di lavoro subordinato del disabile da parte del datore di lavoro;
10. 10. Pelino.

Al comma 3, lettera a), capoverso «Art. 12, comma 2, lettera c), sostituire le parole: che non può eccedere i dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi con le seguenti: che non può eccedere i ventiquattro mesi, prorogabili di ulteriori ventiquattro mesi.
10. 11. Pedica, D'Ulizia.

Al comma 3, lettera b), capoverso «Art. 12-bis, comma 1, dopo le parole: comma 3 inserire le seguenti: , lettera a),.
10. 12.Pagliarini.

Al comma 3, lettera b) capoverso «Art. 12-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli uffici competenti possono altresi stipulare con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, convenzioni-quadro aventi le medesime caratteristiche. Sono fatte salve le convenzioni in essere ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
*10. 13. Bellanova, Cinzia Maria Fontana, Buglio, Codurelli, Cordoni, D'Ambrosio, Laratta, Lenzi, Merloni, Miglioli, Motta, Schirru, Viola.

Al comma 3, lettera b), capoverso «Art. 12-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli uffici competenti possono altresì stipulare con le Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, convenzioni-quadro aventi le medesime caratteristiche. Sono fatte salve le convenzioni in essere ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
*10. 14. Compagnon.

Al comma 3, lettera b), capoverso «Art. 12-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È altresì prevista, la possibilità per gli uffici competenti di stipulare apposite collaborazioni, disciplinate da convenzioni, tra impresa avente l'obbligo di assunzione, di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 outsourcer e cooperativa sociale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n 381, con la conseguente modalità di ripartizione della commessa di lavoro da stabilire tra le parti.
10. 15. Pedica, D'Ulizia.

Al comma 3, lettera b), capoverso «Art. 12-bis, comma 4, lettera d), dopo le parole: a risoluzioni del rapporto di lavoro aggiungere le seguenti: con altri soggetti disabili.
10. 18. Pedica, D'Ulizia.


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Al comma 3, lettera b), capoverso «Art. 12-bis, comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:
b)
assumere il lavoratore disabile dedotto in convenzione con contratto a tempo indeterminato o attraverso altre forme di lavoro subordinato mediante chiamata nominativa, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera c); in tal caso il datore di lavoro potrà accedere al Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti delle disponibilità ivi previste, con diritto prelazione nell'assegnazione delle risorse.
10. 19. Pelino.

Al comma 3, lettera b), capoverso «Art. 12-bis, comma 5, lettera b), dopo la parola: disabili aggiungere le seguenti: , di cui all'articolo 13, comma 4,.
10. 20.Pagliarini.

Al comma 3, lettera c), capoverso «Art. 13, comma 1, lettera a) , dopo le parole: nella misura non superiore al sessanta per cento del costo salariale inserire le seguenti: per la durata massima di otto anni.
10. 21.Lenzi, Cordoni.

Al comma 3, lettera c), capoverso «Art. 13, comma 1, lettera a), dopo le parole: a tempo indeterminato, inserire le seguenti: ovvero nella misura non superiore al 40 per cento qualora il rapporto di lavoro sia a tempo determinato,.

Conseguentemente, al medesimo articolo:
al comma 3, lettera c), capoverso «Art. 13, comma 1, lettera b), dopo le parole: a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: ovvero nella misura superiore al 15 per cento qualora il rapporto di lavoro sia a tempo determinato.
al comma 3, lettera c), capoverso «Art. 13, comma 2, primo periodo sostituire le parole: possono essere ammesse ai contributi di cui al comma 1 le assunzioni a tempo determinato con le seguenti: e a tempo determinato.
al comma 3, lettera c), capoverso «Art. 13, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono estesi anche ai datori di lavoro privati che, pur non essendo soggetti agli obblighi della presente legge, lavoratori disabili, con le modalità di cui al comma 2.
10. 22.Pedica, D'Ulizia.

Al comma 3, lettera c), capoverso «Art. 13, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c)
il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per l'apprestamento di tecnologie di tele-lavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile.
10. 23. Lenzi, Cordoni.

Al comma 3, lettera c), capoverso «Art. 13, comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e tutte le altre forme di lavoro subordinato.
10. 24.Pelino.

Al comma 3, lettera c), capoverso «Art. 13, comma 9, dopo le parole: un resoconto delle assunzioni finanziate inserire le seguenti: e della permanenza nel posto di lavoro.
10. 25.Lenzi, Cordoni.


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Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
d)
L'articolo 15 della legge 12 marzo 1999 n. 68 è sostituito con il seguente:

Art. 15.
(Sanzioni).

1. Al comma 4 dell'articolo 15 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le parole da: «di una somma pari a» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di una somma pari a euro 200 al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata».
2. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione del comma 4 dell'articolo 15 della legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono destinate alle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, per finanziare percorsi di inserimento lavorativo di disabili.
10. 26.Pedica, D'Ulizia.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. I soggetti ospitanti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificati dal presente articolo, sono disposti in apposito elenco in ordine alfabetico, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di approvazione della presente legge.
10. 8.Pedica, D'Ulizia.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le caratteristiche e le difficoltà di inserimento dei soggetti destinatari dell'assunzione di cui all'articolo 12-bis, della legge 12 marzo 1999, n. 68, come introdotto dal presente articolo, nonché i criteri e le modalità con cui gli uffici competenti individuano i soggetti destinatari delle convenzioni sono definiti in apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di approvazione della presente legge.
10. 16.Pedica, D'Ulizia.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono esplicitate le tipologie contrattuali ammissibili ai fini dell'assunzione delle persone disabili ai sensi dell'articolo 12-bis, comma 3, lettera d), della legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificato dal presente articolo.
10. 17.Pedica, D'Ulizia.

Dopo l'articolo 10, aggiungere i seguenti:

Art. 10-bis.

1. L'incremento pensionistico previsto dall'articolo 38, commi da 1 a 5, della legge 28 dicembre 2001, 448, come modificato dal quinto comma della legge 3 agosto 2007, n. 127, è concesso, secondo i criteri ivi stabiliti, anche agli invalidi civili titolari di pensione di inabilità o di assegno mensile di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni e integrazioni, che abbiano un'età inferiore ai limiti stabiliti dalla citata legge n. 448, e siano dichiarati permanentemente incollocabili al lavoro.
2. Il beneficio di cui al primo comma spetta anche ai ciechi civili e ai sordomuti titolari di pensione che si trovino nelle condizioni indicate nel suddetto primo comma.
3. Hanno inoltre titolo all'incremento di cui al primo comma, alle condizioni ivi indicate, gli invalidi civili e i sordomuti titolari di pensione sociale o assegno sociale.
4. L'incremento pensionistico decorre dal 1o gennaio 2008 ed è corrisposto nella


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misura ridotta ad un terzo e a due terzi rispettivamente negli anni 2008 e 2009 ed è corrisposto nella misura intera a partire dall'anno 2010.
5. L'onere finanziario derivante dall'applicazione del presente articolo è valutato in euro 200.000.000 nell'anno 2008, in euro 400.000.000 nell'anno 2009 e in euro 600.000,000 a regime. Alla copertura del suddetto onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento globale a disposizione del Ministro dell'economia e finanze.

Art. 10-ter.

1. A decorrere dall'anno 2008 le pensioni e gli assegni spettanti agli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti sono corrisposti per 14 mensilità.
2. All'onere di euro 208.800.000 derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento globale a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze».
10. 01. Porcu, Lo Presti, Amoruso, Angeli, Murgia, Alemanno.

ART. 11.

Sopprimerlo.
11. 1. Bodega, Grimoldi.

Al comma 1, premettere il seguente comma:
01. L'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è sostituito dal seguente:

«Art. 1.
(Apposizione di un termine di durata al contratto di lavoro subordinato).

1. Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato.
2. È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo o organizzativo di carattere obiettivamente temporaneo.
3. L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 2.
4. Il comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:
"4. La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo o organizzativo di carattere obiettivamente temporaneo. Per la definizione di limiti quantitativi di utilizzazione della stessa si applica la disciplina di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368".

5. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.
6. La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a dodici giorni».

Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
11. 4. Di Salvo, Buffo, Pagliarini, Pellegrino, Rocchi.

Al comma 1, premettere il seguente:
01. Al decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«1. È consentita, l'apposizione del termine alla durata del contratto di lavoro.


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L'apposizione del termine è consentita per una sola volta con lo stesso lavoratore. Un successivo contratto a termine fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore per lo svolgimento di mansioni equivalenti ai sensi dell'articolo 2103 c.c. è consentito solo a fronte di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo e/o sostitutivo. In caso contrario il successivo contratto si considera a tempo indeterminato».
b) il comma 1 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:
«1. I1 termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore reso per iscritto, solo quando la durata sia inferiore ai 4 anni. In questi casi la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato».
c) il comma 2 dell'articolo 4 è abrogato.

Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368.
11. 5. Bodega, Grimoldi.

Al comma l, premettere il seguente:
01. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«e) per le postazioni che hanno carattere di stabilità nel processo produttivo».
11. 6. Pagliarini, Rocchi.

Al comma 1, sopprimere lettera a).
11. 9. Rocchi, Pagliarini, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 1, lettera b), sostituire i capoversi «4-bis e 4-ter con i seguenti:
«4-bis. Ferma restando la disciplina della successione e delle proroghe sopra descritte qualora, in via continuativa o per effetto della successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti ai sensi dell'articolo 2103 c.c., il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i 48 mesi, comprese le proroghe, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato.
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis non trovano applicazione nei confronti delle attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963 n. 1525 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di quelle che saranno individuate dalla contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.
11. 10. Bodega, Grimoldi.

Al comma 1, lettera b), capoverso «4-bis, primo periodo, dopo le parole: di cui ai commi precedenti inserire le seguenti: nonché le condizioni oggettive previste per l'apposizione del termine alla durata del contratto di lavoro subordinato, così come disposto all'articolo 1,
11. 11. Pelino.

Al comma 1, lettera b), capoverso «4-bis, primo periodo, sopprimere le parole: per lo svolgimento di mansioni equivalenti.
11. 12. Rocchi, Pagliarini, Burgio, De Cristofaro, Di Salvo, Pellegrino.

Al comma 1, lettera b), capoverso «4-bis, primo periodo, sostituire le parole: 36 mesi con le seguenti: 30 mesi.
11. 14. Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.


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Al comma 1, lettera b), capoverso «4-bis, primo periodo, dopo le parole: comprensivi di rinnovi e proroghe inserire le seguenti: , indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro.
11. 15. Pagliarini, Pellegrino, Rocchi, Di Salvo.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, primo periodo, dopo le parole: proroghe e rinnovi inserire le seguenti: nel corso di un quinquennio.
*11. 16. Fabbri, Lo Presti, Bodega, Compagnon.

Al comma 1, lettera b), capoverso «4-bis, primo periodo, dopo le parole: proroghe e rinnovi inserire le seguenti: nel corso di un quinquennio.
*11. 17. Amoruso.

Al comma 1, lettera b) capoverso «4-bis, primo periodo, sostituire le parole da: il rapporto di lavoro si considera fino alla fine del comma con le seguenti: nell'arco di un quinquiennio, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2. In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta a condizione che la stipula avvenga presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio o con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto conferisca mandato oppure presso gli enti bilaterali da queste costituiti. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato.
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis non trovano applicazione nei confronti dei contratti a termine stipulati per ragioni di stagionalità ivi comprese le attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche ed integrazioni, nonché di quelle che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Le suddette disposizioni non trovano altresì applicazione nei confronti dei contratti stipulati per l'intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodo dell'anno.
4-quater. Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
4-quinquies. Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine presso la stessa azienda per le medesime attività stagionali, con la stessa qualifica e mansioni.
4-sexies. Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
4-septies. Il diritto di precedenza di cui ai commi precedenti non esplica effetti in relazione alle assunzioni di breve durata, intendendosi per tali i contratti a termine di durata iniziale non superiore a dodici giorni lavorativi».
*11. 2. Bodega, Grimoldi.

Al comma 1, lettera b), capoverso «4-bis, primo periodo, sostituire le parole da: il rapporto di lavoro si considera fino alla


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fine del comma con le seguenti: nell'arco di un quinquiennio, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2. In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta a condizione che la stipula avvenga presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio o con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto conferisca mandato oppure presso gli enti bilaterali da queste costituiti. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato.
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis non trovano applicazione nei confronti dei contratti a termine stipulati per ragioni di stagionalità ivi comprese le attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche ed integrazioni, nonché di quelle che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Le suddette disposizioni non trovano altresì applicazione nei confronti dei contratti stipulati per l'intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodo dell'anno.
4-quater. Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
4-quinquies. Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine presso la stessa azienda per le medesime attività stagionali, con la stessa qualifica e mansioni.
4-sexies. Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
4-septies. Il diritto di precedenza di cui ai commi precedenti non esplica effetti in relazione alle assunzioni di breve durata, intendendosi per tali i contratti a termine di durata iniziale non superiore a dodici giorni lavorativi».
*11. 3. Fabbri, Baldelli, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo, Rosso, Santori.

Al comma 1, lettera b), capoverso «4-bis, primo periodo, sostituire le parole: a tempo indeterminato ai sensi del comma 2 con la seguente: nullo.
11. 18. Baldelli.

Al comma 1, lettera b) capoverso «4-bis, primo periodo, sostituire le parole: ai sensi del comma 2. In deroga con le seguenti: data della stipula del primo contratto a tempo. Ferma restando la disciplina dell'apposizione del termine di cui all'articolo 1 e dei divieti di cui all'articolo 3, in deroga.
11. 19. Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 1, lettera b), capoverso «4-bis, secondo periodo, sostituire le parole da: un ulteriore successivo contratto a termine fino alla fine del periodo con le seguenti: ogni eventuale successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti dovrà essere stipulato presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, con


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l'assistenza di un rappresentante dell'organizzazione sindacale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato.
11. 20. Turco, D'Elia, Beltrandi, Mellano, Poretti.

Al comma l, lettera b), capoverso «4-bis, secondo periodo, dopo le parole: una sola volta inserire le seguenti: , per una durata non superiore a otto mesi,.
11. 21. Pagliarini, Rocchi, Di Salvo, Pellegrino.

Al comma 1 lettera b) capoverso «4-bis, secondo periodo, dopo le parole: una sola volta inserire le seguenti: , e per un periodo non superiore a sei mesi.
11. 22. Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 1, lettera b) capoverso «4-bis, secondo periodo, sostituire le parole da: e con l'assistenza fino alla fine del comma con le seguenti: o con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato oppure presso gli enti bilaterali da queste costituiti. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato.
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis non trovano applicazione nei confronti dei contratti a termine stipulati per ragioni di stagionalità ivi comprese le attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche ed integrazioni, nonché di quelle che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Le suddette disposizioni non trovano altresì applicazione nei confronti dei contratti stipulati per l'intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodo dell'anno.
4-quater. Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termini presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
4-quinquies. Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine presso la stessa azienda per le medesime attività stagionali, con la stessa qualifica e mansioni.
4-sexies. Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
4-septies. Il diritto di precedenza di cui ai commi precedenti non esplica effetti in relazione alle assunzioni di breve durata, intendendosi per tali i contratti a termine di durata iniziale non superiore a dodici giorni lavorativi».
11. 7. Miglioli.

Al comma 1, lettera b), capoverso «4-bis, secondo periodo, sostituire le parole: e con l'assistenza con le seguenti: o con l'assistenza.
* 11. 23. Fabbri, Lo Presti, Bodega, Compagnon.

Al comma 1, lettera b), capoverso «4-bis, secondo periodo, sostituire le parole: e con l'assistenza con le seguenti: o con l'assistenza.
*11. 25. Amoruso.


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Al comma 1, lettera b), capoverso «4-bis, secondo periodo, sostituire le parole: e con l'assistenza con le seguenti: anche con l'assistenza.
11. 24. Compagnon, Galletti.

Al comma 1, lettera b), capoverso «4-bis, secondo periodo, sopprimere le parole da: e con l'assistenza di un rappresentante fino alla fine del periodo.
*11. 26. Lo Presti, Amoruso, Angeli, Murgia, Porcu, Alemanno.

Al comma 1, lettera b), capoverso «4-bis, secondo periodo, sopprimere le parole da: e con l'assistenza di un rappresentante fino alla fine del periodo.
*11. 27. Baldelli.

Al comma 1, lettera b), capoverso «4-bis, secondo periodo, dopo le parole: e con l'assistenza inserire le seguenti: o di un avvocato o di un consulente del lavoro, in entrambi i casi previo conferimento di un mandato, o.
11. 28. Baldelli.

Al comma 1, lettera b), capoverso «4-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
11. 29. Baldelli.

Al comma 1, lettera b), capoverso «4-bis, secondo periodo dopo la parola: rappresentative inserire le seguenti: o dagli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente rappresentative.
11. 30. Amoruso.

Al comma 1, lettera b), capoverso «4-bis, secondo periodo, dopo la parola: rappresentantative inserire le seguenti: o dagli enti bilaterali costituiti dalla organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente rappresentative.
* 11. 100.Fabbri, Lo Presti, Bodega, Compagnon.

Al comma 1, lettera b), capoverso «4-bis, secondo periodo, dopo la parola: rappresentative inserire le seguenti: o dagli enti bilaterali costituiti dalla organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente rappresentative.
* 11. 101. Compagnon, Galletti.

Al comma 1, lettera b), capoverso «4-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: sul piano nazionale.
11. 31. Pedica, D'Ulizia.

Al comma 1, lettera b), capoverso «4-bis, secondo periodo, dopo le parole: conferisca mandato inserire le seguenti: ovvero presso le Commissioni di conciliazione in sede sindacale, istituite sulla base degli accordi interconfederali vigenti.
11. 32. Fabbri, Baldelli, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo, Rosso, Santori.

Al comma 1, lettera b), capoverso «4-bis, secondo periodo, dopo le parole: conferisca mandato inserire le seguenti: e di un rappresentante dell'associazione datoriale cui il datore di lavoro sia iscritto o conferisca mandato.
11. 33. Baldelli.


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Al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, sopprimere l'ultimo periodo.
11. 34. Baldelli.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, ultimo periodo, dopo le parole: descritta procedura inserire le seguenti: di violazione delle previsioni di cui agli articoli 1 e 3 ovvero di violazione del termine massimo di 6 mesi.
11. 35. Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini del computo del periodo di 36 mesi si tiene conto oltrechè dei rapporti a termine intercorsi con il datore di lavoro, anche dei periodi di lavoro somministrato a tempo determinato presso lo stesso datore di lavoro nonché dei rapporti di collaborazione a progetto.
11. 36. Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini del computo del periodo di 36 mesi si tiene conto oltrechè dei rapporti a termine intercorsi con il datore di lavoro, anche dei periodi di lavoro somministrato a tempo determinato presso lo stesso datore di lavoro.
11. 37. Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 4-ter con il seguente:
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis non trovano applicazione nei confronti dell'intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno di cui all'articolo 8-bis del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, delle attività stagionali ivi comprese quelle definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, di quelle che saranno individuate dagli avvisi comuni formulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nonché dai contratti collettivi nazionali o aziendali.
11. 38. Fabbri, Baldelli, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo, Rosso, Santori.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 4-ter con il seguente:
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis non trovano applicazione nei confronti delle attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nei confronti dei contratti a tempo determinato conclusi per la produzione e/o realizzazione di spettacoli ovvero di programmi radiofonici o televisivi purché predeterminati ed individuati espressamente nei contratti stessi, nonché di quelle attività che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.
11. 39. Turco, D'Elia, Beltrandi, Mellano, Poretti.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-ter, sostituire le parole: delle attività stagionali con le seguenti: dei contratti a termine stipulati per ragioni di stagionalità ivi comprese quelle.
*11. 40. Fabbri, Lo Presti, Bodega, Compagnon.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-ter, sostituire le parole: delle attività stagionali con le seguenti: dei contratti a termine stipulati per ragioni di stagionalità ivi comprese quelle.
*11. 41. Amoruso.


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Al comma 1, lettera b), capoverso 4-ter), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le suddette disposizioni non trovano altresì applicazione nei confronti dei contratti stipulati per l'intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodo dell'anno.
**11. 42. Amoruso.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le suddette disposizioni non trovano altresì applicazione nei confronti dei contratti stipulati per l'intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodo dell'anno.
**11. 43. Fabbri, Lo Presti, Bodega, Compagnon.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole: relativamente a imprese che comunque prevedano una sospensione dell'attività non inferiore a due mesi su base annua.
11. 44. Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 4-quater.

Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso 4-sexies le parole: ai commi 4-quater e sono sostituite con le seguenti: al comma.
11. 45. Baldelli.

Al comma l, lettera b), capoverso 4-quater, sostituire le parole: superiore a sei mesi con le seguenti: di almeno sei mesi.
11. 46. Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-quater), sostituire le parole: 6 mesi con le seguenti: 4 mesi.
11. 47. Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-quater, dopo le parole: a tempo indeterminato inserire le seguenti: e a tempo determinato.
11. 48. Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-quater) le parole: 12 mesi sono sostituite con le seguenti: 24 mesi.
11. 49. Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Al comma l, lettera b), capoverso 4-quater, sostituire le parole: con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine con le seguenti: con la medesima qualifica.
* 11. 50. Amoruso.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-quater, sostituire le parole: con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine con le seguenti: con la medesima qualifica.
* 11. 51. Fabbri, Lo Presti, Bodega, Compagnon.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-quater, sostituire le parole: con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine con le seguenti: con la medesima qualifica.
* 11. 52. Compagnon, Galletti.


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Al comma 1, lettera b), capoverso 4-quater), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o mansioni equivalenti
11. 53. Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 4-quinquies.

Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso 4-sexies, sostituire le parole: ai commi 4-quater e 4-quinquies con le seguenti: al comma 4-quater.
11. 54. Baldelli.

Al comma 1, lettera b), sostituire i capoversi 4-quinquies e 4-sexies con i seguenti:
4-quinquies. Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, secondo le modalità previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.
4-sexies. Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, salvo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
11. 55. Fabbri, Baldelli, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo, Rosso, Santori.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-quinquies, sostituire le parole: da parte dello stesso datore di lavoro con le seguenti: presso la stessa azienda.
* 11. 57. Compagnon, Galletti.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-quinquies, sostituire le parole: da parte dello stesso datore di lavoro con le seguenti: presso la stessa azienda.
* 11. 58. Fabbri, Lo Presti, Bodega, Compagnon.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-quinquies, sostituire le parole: da parte dello stesso datore di lavoro con le seguenti: presso la stessa azienda.
* 11. 59. Amoruso.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-quinquies, dopo le parole: per le medesime attività stagionali aggiungere le seguenti: con la medesima qualifica.
** 11. 60. Fabbri, Lo Presti, Bodega, Compagnon.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-quinquies, dopo le parole: per le medesime attività stagionali aggiungere le seguenti: con la medesima qualifica.
** 11. 61. Amoruso.

Al comma 1, lettera b) capoverso 4-quinquies, dopo le parole: per le medesime attività stagionali aggiungere le seguenti: con la medesima qualifica.
* 11. 102. Compagnon, Galletti.

Al comma 1, lettera b) capoverso 4-quinquies, dopo le parole: attività stagionali aggiungere le seguenti: e dopo due ulteriori assunzioni a termine, alla assunzione a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale verticale e alla fruizione dell'indennità di disoccupazione negli intervalli.
11. 56. Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.


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Al comma l, lettera b), dopo il capoverso 4-quinquies, aggiungere il seguente:
4-quinquies 1. Il diritto di precedenza di cui ai commi precedenti non esplica effetti in relazione alle assunzioni di breve durata, intendendosi per tali i contratti a termine di durata iniziale non superiore a dodici giorni lavorativi.
* 11. 62. Fabbri, Lo Presti, Bodega, Compagnon.

Al comma l, lettera b), dopo il capoverso 4-quinquies, aggiungere il seguente:
4-quinquies 1. Il diritto di precedenza di cui ai commi precedenti non esplica effetti in relazione alle assunzioni di breve durata, intendendosi per tali i contratti a termine di durata iniziale non superiore a dodici giorni lavorativi.
* 11. 63. Amoruso.

Al comma 1 , lettera b), dopo il capoverso 4-quinquies, aggiungere il seguente: 4-quinquies 1. Il diritto di precedenza di cui ai commi precedenti non esplica effetti in relazione alle assunzioni di breve durata, intendendosi per tali i contratti a termine di durata iniziale non superiore a dodici giorni lavorativi.
* 11. 65. Compagnon, Galletti.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 4-sexies.
11. 64. Baldelli.

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 4-sexies, aggiungere il seguente:
4-septies. In caso di condanna passata in giudicato per il delitto di lesioni personali colpose di cui all'articolo 590 del codice penale, limitatamente ai fatti commessi in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, a carico del datore di lavoro, di persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché di persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, o di persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale, il lavoratore parte lesa del procedimento penale può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura penale, la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze del datore di lavoro titolare del rapporto di lavoro a tempo determinato, con effetto dall'inizio del contratto di lavoro a tempo determinato.
11. 66. Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 4-sexies, aggiungere il seguente:
4-septies. I criteri di priorità nella composizione di liste di lavoratori predisposte per disciplinare l'esercizio del diritto di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies vanno concordati con le istanze aziendali dei sindacati comparativamente più rappresentativi le quali hanno diritto ad avere accesso alle liste con cadenza almeno semestrale, fatte salve norme contrattuali di maggior favore, dei lavori titolari di precedenza, alla loro anzianità pregressa di servizio, al computo del periodo di lavoro complessivamente prestato da essi, nonché in merito alle assunzioni effettuate e a quelle programmate.
11. 67. Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e la dipendenza dalle stesse della limitazione


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temporale del rapporto e delle mansioni assegnate.
11. 68. Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 1-bis. Spetta al datore di lavoro l'onere della prova della sussistenza delle ragioni di cui al comma 1 nonché della dipendenza dagli stessi della limitazione temporanea e delle mansioni assegnate.
11. 69. Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).
* 11. 70. Bodega, Grimoldi.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).
* 11. 71. Compagnon, Galletti.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).
* 11. 72. Amoruso.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).
* 11. 73. Fabbri, Lo Presti, Bodega, Compagnon.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).
*11. 74.Baldelli.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).
*11. 200. Turco, Beltrandi, Mellano, D'Elia, Poretti.

A1 comma 2, lettera a) il capoverso d), sostituire con il seguente:
d) con lavoratori di età superiore a 55 anni, di durata non superiore a sette mesi, compresa l'eventuale proroga. L'esenzione dalle limitazioni quantitative non si applica a singoli contratti stipulati per la durata suddetta per lo svolgimento di prestazioni di lavoro che siano identiche a quelle che hanno formato oggetto di altro contratto a termine avente le medesime caratteristiche e scaduto da meno di sei mesi.
11. 76. Rocchi, Pagliarini, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).
11. 78.Baldelli.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: sono abrogati i commi 8, 9 e con le seguenti: è abrogato il comma.
11. 80. Lo Presti, Amoroso, Angeli, Murgia, Porcu, Alemanno.

Al comma 2, lettera b), sopprimere la parola: 8,.
*11. 79.Pelino.

Al comma 2, lettera b), sopprimere la parola: 8,.
*11. 201. Turco, Beltrandi, Mellano, D'Elia, Poretti.

Sopprimere il comma 4.
11. 81. Rocchi, Pagliarini, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: comma 4-bis inserire le seguenti: dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dal presente articolo.
11. 82.Pagliarini.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
5. All'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. L'onere della prova con riguardo all'obiettiva esistenza delle ragioni


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che giustificano l'apposizione del termine è a carico del datore di lavoro».

6. All'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, il comma 2 è sostituito dal seguente: «Il contratto si considera a tempo indeterminato quando non sussistano le ragioni che consentono l'apposizione del termine e quando quest'ultima non risulti da atto scritto nel quale le predette ragioni siano specificate».
7. In relazione alla giustificazione della proroga di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, si applica la regola di cui al comma 1-bis dell'articolo 1 del citato decreto legislativo, come introdotto dal presente articolo.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche ed integrazioni del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
11. 84. Turci, Villetti, Spini, Del Bue.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
5. Alle aziende con un numero di dipendenti inferiore a 250 è consentita la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 18 mesi, non rinnovabili, anche per ragioni diverse da quelle di cui all'articolo 1, comma 1.
11. 83. Fabbri, Baldelli, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo, Rosso, Santori.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

Dopo l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 368 del 2001, è inserito il seguente: «3-bis. Per rapporti di lavoro stipulati ai sensi del comma precedente, la comunicazione dell'instaurazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, viene effettuata unicamente all'atto della prima assunzione, entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro. A fronte di successive assunzioni dello stesso lavoratore il datore di lavoro comunica mensilmente le prestazioni rese nel corso di ciascun mese mediante la comunicazione di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni».
11. 01. Fabbri, Lo Presti, Bodega, Compagnon.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

1. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 368 del 2001, dopo le parole: «di manodopera» sono inserite le seguenti: «per le prestazioni da rendere durante il fine settimana, per le prestazioni da rendere durante le festività, per le prestazioni rese da lavoratori studenti e da lavoratori pensionati e».
11. 02. Fabbri, Lo Presti, Bodega, Compagnon.

ART. 12.

Sopprimerlo.
*12. 1.Bodega, Grimoldi.

Sopprimerlo.
*12. 2.Della Vedova.

Sopprimerlo.
*12. 3. Fabbri, Lo Presti, Bodega, Compagnon.


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Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e c).
**12. 4.Pelino.

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e c).
**12. 5. Lo Presti, Amoruso, Angeli, Murgia, Porcu, Alemanno.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso 1).
12. 6.Baldelli.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1), sopprimere le parole: sul piano nazionale.
12. 7.Pedica, D'Ulizia.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso 2).
12. 8.Baldelli.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: «intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3» con le parole: «intendendosi per tale quello che svolge a tempo pieno la medesima mansione nel luogo di esecuzione del rapporto».
12. 9.Buontempo.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) il comma 8 è sostituito dal seguente: «L'esercizio, ove previsto dai contratti collettivi di cui al comma 7 e nei termini, condizioni e modalità ivi stabiliti, da parte del datore di lavoro del potere di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa, nonché di modificare la collocazione temporale della stessa comporta in favore del prestatore di lavoro un preavviso, fatte salve le intese tra le parti, di almeno sette giorni lavorativi, nonché il diritto a specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme fissate dai contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3».
12. 10.Cordoni.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c)
l'articolo 8, comma 2-ter, è abrogato.
12. 11. Di Salvo, Buffo, Pagliarini, Pellegrino, Rocchi.

Al comma 1, lettera c), sostituire dalle parole: è comunque richiesto fino alla fine della lettera con le seguenti: è in ogni caso richiesto il consenso del lavoratore formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro. L'eventuale rifiuto del lavoratore non costituisce infrazione disciplinare né integra la fattispecie di giustificato motivo di licenziamento».
12. 12. Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 1, lettera c), sostituire dalle parole: è comunque richiesto fino alla fine della lettera con le seguenti: è comunque richiesto l'accordo individuale del lavoratore o della lavoratrice qualora la modifica dell'orario contrasti con i compiti di cura, con ragioni di studio o con altra attività lavorativa».
12. 13.Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.


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Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) l'articolo 12-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 12-bis.

1. I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche in caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992.
3. In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore agli armi tredici o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuta la priorità alla trasformazione del contratto di lavoro a tempo pieno a tempo parziale.
12. 14.Cordoni.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) i commi 2-ter e 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, sono abrogati.
12. 15. Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) dopo l'articolo 12-bis è inserito il seguente:

«Art. 12-ter.
(Diritto di precedenza).

1. Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto di precedenza per aumentare il proprio monte ore nelle assunzioni con contratto a tempo pieno o nelle assunzioni a tempo parziale purché su fasce orarie diverse e compatibili per l'espletamento delle stesse mansioni o di quelle equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale».
12. 16.Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. La disposizione di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, così come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 2001, n. 100, e dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono estese al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.
12. 17.Baldelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. L'articolo 63 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:

«Art. 63.
Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato


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alla quantità del lavoro eseguito e non deve essere inferiore ai compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro nel luogo di esecuzione del rapporto».
12. 18.Buontempo.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Norme in materia di lavoro accessorio).

1. Al fine di favorire la creazione di nuove opportunità di lavoro e l'emersione del lavoro irregolare e per consentire ai datori di lavoro di ricorrere non più in via sperimentale a prestazioni di lavoro accessorio ai sensi degli articoli 70, 71 e 72 del decreto legislativo n. 276 del 2003, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 3 dell'articolo 72 del decreto legislativo n. 276 del 2003 e delle correlative coperture assicurative e previdenziali, ed individuati i settori merceologici, oltre a quelli già interessati dalla fase sperimentale di cui ai decreti ministeriali del 30 settembre 2005 e 1o marzo 2006, cui applicare tale fattispecie contrattuale.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 17.
12. 01.Compagnon.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Tutela previdenziale dei lavoratori a progetto disoccupati).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2009 agli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuata o di un rapporto di lavoro a progetto in base agli articoli da 61 a 69 del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, vengono attribuiti mensilmente i contributi di cui all'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335 nei periodi in cui l'iscritto non è titolare di alcun rapporto di lavoro che preveda il versamento di contributi pensionistici.
2. L'iscritto deve comunicare tempestivamente all'INPS l'esistenza di rapporti di lavoro che gli permettono di versare contributi pensionistici e nel caso di indebita doppia contribuzione l'iscritto è tenuto a versare alla gestione separata a titolo di sanzione otto volte il valore dei contributi di cui alla lettera a) in quanto indebitamente ottenuti in versamento sulla gestione separata.
3. A decorrere dal 1o gennaio 2009 il versamento dei contributi di cui alla lettera a) è a carico del committente dell'attività espletata nella misura dei due terzi dell'aliquota contributiva pensionistica moltiplicata per un numero di mesi pari a dodici ridotto del numero di mesi o frazione di mese per i quali si svolge l'attività di cui alla lettera a).
4. Ai contributi di cui alla lettera c) versati per mesi successivi al completamento l'attività di cui alla lettera a) in cui l'iscritto percepisce altri contributi pensionistici e a quelli non versati si applicano il secondo e il terzo periodo dell'articolo 2, comma 30, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
12. 02.Buontempo.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

Al decreto legislativo n. 368 del 2001 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 dell'articolo 10, dopo le parole: «di manodopera» sono aggiunte le seguenti: «per le prestazioni da rendere


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durante i fine settimana, per le prestazioni da rendere in occasione delle festività, per le prestazioni rese da lavoratori studenti e da lavoratori pensionati, e»;
b) dopo il comma 3 dell'articolo 10 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Per i rapporti di lavoro stipulati ai sensi del comma precedente, la comunicazione dell'instaurazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, e successive modificazioni ed integrazioni, viene effettuata unicamente all'atto della prima assunzione, entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro. A fronte di successive assunzioni dello stesso lavoratore, il datore di lavoro comunica mensilmente le prestazioni rese nel corso di ciascun mese mediante comunicazione di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, e successive modifiche ed integrazioni».
12. 03.Compagnon, Galletti.

ART. 13.

Sopprimerlo.
* 13. 1. Compagnon.

Sopprimerlo.
* 13. 2. Lo Presti, Amoruso, Angeli, Murgia, Porcu, Alemanno.

Sopprimerlo.
* 13. 3. Pelino.

Sopprimerlo.
* 13. 4. Turco, D'Elia, Beltrandi, Mellano, Poretti.

Sopprimerlo.
* 13. 5. Bodega, Grimoldi.

Sopprimerlo.
* 13. 6. Baldelli.

Sopprimerlo.
* 13. 7. Della Vedova.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 13 (Modifiche all'istituto del lavoro intermittente). I contratti collettivi disciplinano l'ambito di applicazione degli articoli da 33 a 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
13. 8. Baldelli.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 13

1. Il contratto di lavoro intermittente è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa nei limiti di cui ai commi che seguono.
2. Il contratto di lavoro intermittente di cui al comma precedente può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni accessorie o intermittenti individuate e disciplinate dai contratti collettivi di lavoro di qualunque livello, sottoscritti da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto della disciplina di cui ai commi che seguono.
3. È in ogni caso vietato il ricorso al lavoro intermittente:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato


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lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 1994, n. 626, e successive modificazioni.

4. Il contratto di lavoro intermittente è stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi:
a) indicazione della durata e delle ipotesi previste dai commi 2 e 3 che consentono la stipulazione del contratto;
b) modalità del preavviso di chiamata del lavoratore che, di norma, non può essere inferiore a due giorni lavorativi;
c) trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita;
d) indicazione delle forme e modalità, con cui il datore è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione e comunicazione della prestazione;
e) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.

5. Fatte salve le previsioni più favorevoli dei contratti collettivi di secondo livello, il datore di lavoro è altresì tenuto a informare con cadenza annuale le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente.
6. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta e indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte.
7. Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente è riproporzionato, in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e dei trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, maternità, congedi parentali.
8. Il prestatore di lavoro intermittente è computato nell'organico dell'impresa, ai fini dell'applicazione di normative di legge, in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre.
9. Entro il 30 giugno 2009 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale convoca le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale firmatarie di contratti collettivi al fine di monitorare l'andamento delle assunzioni con la tipologia di cui al comma 1 ed individuare eventuali criticità.
13. 9. Fabbri, Lo Presti, Bodega, Compagnon.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 13 (Modifiche all'istituto del lavoro intermittente). Gli articoli da 33 a 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono applicabili previo invio, da parte del datore di lavoro, di una informativa alla competente Direzione provinciale del lavoro, firmata congiuntamente dallo stesso datore di lavoro e dal lavoratore interessato, con cui si da notizia dell'applicazione dei citati articoli, insieme ad una copia del contratto di lavoro sottoscritto dalle parti.
13. 10. Baldelli.

Sostituirlo con il seguente:
1. Gli articoli da 33 a 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si


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applicano esclusivamente alle seguenti categorie di lavoratori: studenti maggiorenni, pensionati, lavoratori occupati in altre attività. Ulteriori casi di applicazione possono essere previsti dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
13. 11. Compagnon.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.
(Abrogazione dell'istituto del lavoro intermittente).

1. Fatta eccezione per quanto previsto dal comma 2, gli articoli da 33 a 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono abrogati.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 restano in vigore per i lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182.
* 13. 12. Compagnon.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.
(Abrogazione dell'istituto del lavoro intermittente).

1. Fatta eccezione per quanto previsto dal comma 2, gli articoli da 33 a 40, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono abrogati.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 restano in vigore per i lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182.
* 13. 13. Viola, Miglioli.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.
(Modifiche all'istituto del lavoro intermittente).

1. Gli articoli da 33 a 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano esclusivamente ai settori turistico-alberghiero, dell'intrattenimento e dello spettacolo, del commercio, degli esercizi pubblici e delle imprese di facchinaggio e pulizia.
13. 14. Compagnon.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.

1. Gli articoli da 33 a 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano esclusivamente alle seguenti categorie di lavoratori: studenti maggiorenni, pensionati e lavoratori occupanti in altre attività.
* 13. 15. Viola.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.

1. Gli articoli da 33 a 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano esclusivamente alle seguenti categorie di lavoratori: studenti maggiorenni, pensionati e lavoratori occupati in altre attività.
* 13. 16. Compagnon.

Al comma 1, sostituire le parole: sono abrogati con le seguenti: sono applicabili esclusivamente ai musicisti e agli addetti al settore del turismo e dello spettacolo.
13. 17. Baldelli.


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Al comma 1, sostituire le parole: sono abrogati con le seguenti: sono applicabili esclusivamente ai musicisti e agli addetti al settore dello spettacolo.
13. 18. Baldelli.

Al comma 1, sostituire le parole: sono abrogati con le seguenti: sono applicabili esclusivamente ai musicisti e agli addetti al settore del turismo.
13. 19. Baldelli.

Al comma 1, sostituire le parole: sono abrogati con le seguenti: sono applicabili esclusivamente agli addetti al settore dello spettacolo e del turismo.
13. 20. Baldelli.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
2. Al fine dello svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo, secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale territoriale, può essere concordato tra le parti che l'assunzione valga, anche ai fini della regolarizzazione previdenziale, per i rapporti del medesimo tipo che successivamente vengano stipulati fra le parti. In via provvisoriamente sostitutiva, le esigenze e situazioni che autorizzano al lavoro discontinuo possono essere individuate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con apposito decreto da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.
3. Nel relativo contratto di assunzione, da redigere in forma scritta, il lavoratore dichiara di essere disponibile a svolgere, a tempo indeterminato o per un certo tempo, quando il datore di lavoro lo chieda, le mansioni e i compiti specificamente indicati e che corrispondono ad una certa qualifica o livello retributivo, senza che ciò comporti obbligo di rispondere alla chiamata. Nella scrittura devono essere precisati il modo e i tempi della chiamata e, anche con rinvio al contratto collettivo, il trattamento retributivo riconosciuto.
4. Le parti debbono scambiarsi copia della scrittura in cui viene assunto tale impegno reciproco. È obbligo del datore di lavoro registrare le ore lavorate in ogni giornata di utilizzazione, dandone riscontro scritto al lavoratore al più tardi nella giornata successiva in cui verrà utilizzato, o comunque quando egli lo richieda.
13. 21. Turci, Spini, Del Bue.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Modifiche agli articoli 70, 71 e 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30», relativamente alla disciplina delle prestazioni occasionali di tipo accessorio e delega al Governo per la promozione dell'utilizzo dei carnet di buoni da parte delle imprese e degli enti locali).

1. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive integrazioni e modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera e-ter) del comma 1 sono soppresse le seguenti parole: «effettuata da studenti e pensionati»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le imprese familiari e i committenti dell'esecuzione di vendemmie possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro».

2. Il comma 2 dell'articolo 71 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dai seguenti:

«2. I soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro


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accessorio, comunicano la loro disponibilità ai servizi per l'impiego delle province, nell'ambito territoriale di riferimento, ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7 e alle agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 che provvedono, su richiesta, ad iscriverlo nella borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15. A seguito della loro comunicazione i soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione, a condizione che siano iscritti nella borsa continua nazionale del lavoro.
2-bis. Nella fase di sperimentazione prevista dal comma 5 dell'articolo 72 sarà sperimentata, in alcune aree individuate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'affidamento al concessionario di cui all'articolo 72 delle attività di raccolta delle disponibilità a svolgere prestazioni di lavoro accessorio».

3. All'articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. I beneficiari delle prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, almeno un giorno prima dell'inizio della prestazione, a comunicare all'INAIL i dati anagrafici e il codice fiscale propri e del prestatore di lavoro, indicando, altresì, l'attività oggetto della prestazione, il luogo dove si svolgono i lavori e il periodo presunto dell'attività lavorativa;
b) al comma 3 le parole: «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6»;
c) al comma 3 le parole: «Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis,» sono soppresse;
d) il comma 4-bis è soppresso;
e) al comma 5 le parole: «e il concessionario del servizio attraverso cui» sono sostituite dalle seguenti: «nelle quali»;
f) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «6. Il servizio è affidato in concessione all'INPS che è tenuto a stipular convenzioni con soggetti che erogano servizi di cassa al fine di garantire una diffusione capillare su tutto il territorio nazionale degli sportelli abilitati alla attività previste dagli articoli 70, 71, 72 e 73».

4. Dopo l'articolo 73 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è inserito il seguente:

Art. 73-bis.

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro per la solidarietà sociale, da adottare, previo parere della Conferenza unificata Stato-regioni-città, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite misure volte ad incentivare l'utilizzo dei carnet di buoni, di cui all'articolo 72, da parte delle imprese e degli enti locali, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri:
a) previsione per le imprese che intendono erogare i carnet di buoni come benefit per i propri dipendenti, con particolare riferimento alle donne per servizi di cura, di forme di incentivazione fiscale e contributiva che rendano conveniente il ricorso alle prestazioni occasionali di tipo accessorio;
b) previsione per gli enti locali di forme di incentivazione all'utilizzo dei carnet di buoni anche per l'erogazione di servizi socio-assistenziali».

5. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 11-quaterdecies, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 2031, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, per l'attuazione della presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e


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delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
13. 01. Turco, D'Elia, Beltrandi, Mellano, Poretti.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Monocommittenza e presunzione di rapporto lavorativo)
.

1. All'articolo 61 del decreto legislativo 10 luglio 2003, n. 276, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente «3-bis Salvo che risulti la sussistenza degli estremi di un rapporto di lavoro subordinato, le norme del presente capo trovano applicazione anche nelle ipotesi di prestazioni personali di servizi da parte di persone fisiche titolari di partita IVA, qualora l'attività risulti prestata in modo continuativo ed esclusivo o predominante ad' un medesimo soggetto. È ammessa la prova contraria della indipendenza dei prestatori da direttive dei committenti e da esigenze di coordinamento con l'attività aziendale.
13. 03. Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Dopo l'articolo 13 è aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è inserito il seguente:
1-bis. In alternativa a quanto previsto dal comma precedente, i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavori comparativamente più rappresentative nella categoria possono fissare la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale, comunque non inferiore al 70 per cento della retribuzione spettante ai lavori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto.
13. 04. Fabbri, Lo Presti, Bodega, Compagnon.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Contratti di collaborazione a progetto).

1. All'articolo 62 del decreto legislativo 10 luglio 2003, n. 276, dopo le parole: «dedotto in contratto» sono aggiunte le seguenti: «quale oggetto dell'obbligazione di risultato assunta dal prestatore».
13. 05. Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Abolizione dell'istituto della somministrazione di lavoro a tempo indeterminato).

1. È abolito il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui al Titolo III, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
13. 06.Pagliarini.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

1. Nei settori del turismo, del commercio e dei servizi, è consentita la stipula di contratti di lavoro per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo durante il fine settimana, durante le vacanze


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scolastiche e negli ulteriori casi previsti dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, ivi comprese le fattispecie già individuate dalla contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 368 del 2001.
2. Il lavoratore assunto per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo non deve ricevere un trattamento economico e normativo meno favorevole rispetto ad altro lavoratore che svolga le medesime mansioni, in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto.
3. Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nelle categorie indicate al comma 1, sono definite modalità per lo svolgimento in forma semplificata degli adempimenti amministrativi concernenti l'instaurazione, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro di cui al presente articolo.
*13. 07. Fabbri, Lo Presti, Bodega, Compagnon.

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

1. Nei settori del turismo, del commercio e dei servizi, è consentita la stipula di contratti di lavoro per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo durante il fine settimana, durante le vacanze scolastiche e negli ulteriori casi previsti dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, ivi comprese le fattispecie già individuate dalla contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 368 del 2001.
2. Il lavoratore assunto per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo non deve ricevere un trattamento economico e normativo meno favorevole rispetto ad altro lavoratore che svolga le medesime mansioni, in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto.
3. Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nelle categorie indicate al comma l, sono definite modalità per lo svolgimento in forma semplificata degli adempimenti amministrativi concernenti l'instaurazione, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro di cui al presente articolo.
*13. 08.Amoruso.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

1. Nei settori del turismo, del commercio e dei servizi, è consentita la stipula di contratti di lavoro per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo durante il fine settimana, durante le vacanze scolastiche e negli ulteriori casi previsti dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, ivi comprese le fattispecie già individuate dalla contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 368 del 2001.
2. Il lavoratore assunto per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo non deve ricevere un trattamento economico e normativo meno favorevole rispetto ad altro lavoratore che svolga le medesime mansioni, in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto.
3. Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e


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dei lavoratori comparativamente più rappresentative nelle categorie indicate al comma l, sono definite modalità per lo svolgimento in forma semplificata degli adempimenti amministrativi concernenti l'instaurazione, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro di cui al presente articolo».
*13. 09.Compagnon, Galletti.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

1. All'articolo 19 del decreto legislativo n. 626 del 1994, dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente: «5-ter. Le organizzazioni sindacali firmatarie degli accordi di cui all'articolo 18, comma 4, o di cui all'articolo 18, comma 5, e le associazioni dei familiari delle vittime degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali possono esercitare in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma del codice penale, commessi con violazione delle norme degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale».
13. 013. Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Sicurezza e datore di lavoro).

1. All'articolo 10, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, dopo le parole: «sul luogo di lavoro» sono aggiunte le seguenti: «di durata non inferiore a quanto previsto per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,».
13. 014. Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
2-bis. La comunicazione di cui al comma precedente può essere effettuata in forma semplificata, indicando unicamente il codice fiscale del lavoratore, la data di assunzione e la eventuale data di cessazione. In tal caso, il datore di lavoro fornisce le ulteriori informazioni richieste, mediante la comunicazione mensile dei dati retributivi e contributivi di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
13. 015. Fabbri, Lo Presti, Bodega, Compagnon.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, le parole: «entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti»


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sono sostituite dalle seguenti: «prima dell'ammissione al lavoro».
13. 016. Fabbri, Lo Presti, Bodega, Compagnon.

ART. 14.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per l'anno 2008, in caso siano decorsi trenta giorni dalla data del 31 luglio senza che sia stata confermata o rideterminata per l'anno di riferimento la riduzione contributiva di cui al comma precedente, si applica la riduzione determinata per l'anno 2006.

Conseguentemente, all'articolo 32, sostituire le parole: pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008 con le seguenti: pari a 1.548 milioni di euro per l'anno 2008.
*14. 1. Bodega, Grimoldi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per l'anno 2008, in caso siano decorsi trenta giorni dalla data del 31 luglio senza che sia stata confermata o rideterminata per l'anno di riferimento la riduzione contributiva di cui al comma precedente, si applica la riduzione determinata per l'anno 2006.
*14. 2. Fabbri, Baldelli, Colucci, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo, Rosso.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per l'anno 2008, in caso siano decorsi trenta giorni dalla data del 31 luglio senza che sia stata confermata o rideterminata per l'anno di riferimento la riduzione contributiva di cui al comma precedente, si applica la riduzione determinata per l'anno 2006.
*14. 3. Compagnon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni in tema di imprese cooperative).

1. Alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 5, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. L'impresa costituita ed esercitata in forma di società cooperativa che nell'atto costitutivo preveda l'applicazione delle norme sulla società a responsabilità limitata di cui al comma 2 dell'articolo 2519 del codice civile e che, operando nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al comma 1 dell'articolo 3, presenti domanda alla Commissione di cui all'articolo 9, ha diritto al riconoscimento della qualifica artigiana ed alla conseguente iscrizione all'Albo provinciale, sempreché la maggioranza dei soci svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza dei voti negli organi deliberanti della società; ai fini assicurativi e previdenziali i soci di cooperativa di cui al presente comma hanno titolo all'iscrizione negli elenchi di cui alla legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni».
14. 01. Pedica, D'Ulizia.


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Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni in tema di imprese cooperative).

1. Al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, sono apportate le seguenti modifiche:
a) i commi 3 e 7 dell'articolo 2 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Le revisioni cooperative sono effettuate dal Ministero a mezzo di revisori da esso incaricati, ovvero, come disciplinato dall'articolo 7, comma 2.
7. A tale scopo, e per ogni finalità connessa all'attuazione del presente decreto, si considerano aderenti a ciascuna Associazione gli enti cooperativi dalle stesse assoggettati a revisione e quelli che abbiano ad esse versato il contributo biennale previsto dalle norme vigenti. II versamento di detto contributo da parte di un ente cooperativo non aderente determina la vigilanza ossia la revisione da parte dell'Associazione destinataria di detto contributo».
b) il comma 2 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:
«2. Il Ministero può altresì avvalersi, d'intesa con le amministrazioni interessate, di revisori esterni dipendenti da altre amministrazioni, nonché, sulla base di apposite convenzioni con le Associazioni riconosciute, di revisori delle medesime. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge, sono fissati i criteri e le modalità attuative della presente disposizione».
14. 02. Pedica, D'Ulizia.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni in tema di imprese cooperative).

1. A decorrere dall'anno 2008, i crediti da lavoro dei soci delle cooperative sociali, di cui alla legge n. 381 del 1991, derivanti dal lavoro appaltato da enti pubblici locali, vengono equiparati, dal punto di vista delle modalità di erogazione, ai crediti da lavoro dei dipendenti della pubblica amministrazione, con conseguente diritto, per il socio, al trattamento tipico del rapporto di lavoro nelle forme disciplinate dalla legge n. 142 del 2001.
14. 03. Pedica, D'Ulizia.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni in tema di imprese cooperative).

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 38, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:
«m-ter) ovvero gli enti cooperativi che non presentino, contestualmente alla documentazione inerente la candidatura per l'aggiudicazione dell'appalto, il certificato/attestato di avvenuta revisione, ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2002 n. 220, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 agosto 2002 n. 220».
14. 04. Pedica, D'Ulizia.


Pag. 183

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni in tema di imprese cooperative).

1. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all'articolo 83, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Qualora le commissioni di cui al comma 2 non siano state istituite presso la provincia entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la procedura di certificazione deve essere espletata da specifiche commissioni istituite presso le direzioni provinciali del lavoro. Tali commissioni sono presiedute da un presidente indicato dalla direzione provinciale del lavoro competente e costituite, in maniera paritetica, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente più rappresentative, presenti nel medesimo Consiglio».
14. 05. Pedica, D'Ulizia.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

1. All'articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modifiche dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. L'adozione dei provvedimenti sanzionatori amministrativi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002 n. 12, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2002 n. 73, relative alle violazioni constatate prima della entrata in vigore del presente decreto, resta di competenza dell'Agenzia delle entrate ed è soggetta alle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ad eccezione del comma 2 dell'articolo 16».
14. 06. Pagliarini.

ART. 16.

Al comma 1, sostituire le parole: obiettivo 1 con le seguenti: obiettivo «convergenza».
16. 1.Pagliarini.

Al comma 1, sostituire le parole: obiettivo 2 con le seguenti: obiettivo «competitività regionale e occupazione».
16. 2.Pagliarini.

ART. 17.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 17.

1. Al fine di promuovere la sicurezza nei luoghi di lavoro, con effetto dal 1o gennaio 2008 l'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (Inail) applica, nei limiti di 20 milioni di euro annui, una riduzione del venti per cento dei contributi dovuti per l'assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti dalle imprese con almeno due anni di attività, le quali non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data di richiesta di ammissione al beneficio.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 26.

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008 con le seguenti: pari a 1.548 milioni di euro per l'anno 2008.
17. 1. Bodega, Grimoldi.


Pag. 184

Sostituirlo con il seguente:

Art. 17.
(Interventi in materia di sicurezza sul lavoro).

1. Al fine di promuovere la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, con effetto dal 1o gennaio 2008, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) applica, alle condizioni di seguito elencate, una riduzione in misura non superiore al 20 per cento dei contributi dovuti per l'assicurazione dei lavoratori dipendenti dalle imprese con almeno due anni di attività e comunque nei limiti 40 milioni di euro annui, le quali:
a) siano in regola con tutti gli obblighi in tema di sicurezza ed igiene del lavoro previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e dalle specifiche normative di settore, nonché con gli adempimenti contributivi ed assicurativi;
b) abbiano adottato, nell'ambito di piani pluriennali di prevenzione, misure per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro;
c) non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio».
17. 5. Lo Presti, Amoruso, Murgia, Porcu, Alemanno.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 40 milioni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 33.

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, per una somma pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante modifica delle aliquote relative alla tassazione delle cooperative a decorrere dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007. A tal fine, all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:
alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
17. 2. Baldelli.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 123.
17. 3. Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
2. Al primo comma dell'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 240, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Limitatamente all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le disposizioni del primo periodo si applicano anche ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato».
17. 4. Miglioli, Brandolini, Zucchi, Franci, Maderloni, D'Ulizia, Servodio, Fiorio.

ART. 18.

Al comma 1, sostituire le parole: è ridotta dal 2,75 per cento al 2,45 per cento con le seguenti: è ridotta di 0,3 punti percentuali.
* 18. 5. Santori.


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Al comma 1, sostituire le parole: dal 2,75 per cento al 2,45 per cento con le seguenti: di 0,3 punti percentuali.
* 18. 1. Cinzia Maria Fontana, Bellanova, Buglio, Codurelli, Cordoni, D'Ambrosio, Laratta, Lenzi, Merloni, Miglioli, Motta, Schirru, Viola.

Al comma 2, dopo le parole: formazione continua inserire le seguenti: , istituiti ai sensi del comma 1 dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni,.
18. 2. Pagliarini.

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: , pari al 2,75 per cento delle retribuzioni.
18. 6. Santori.

Al comma 3, dopo le parole: paritetici interprofessionali inserire le seguenti: nazionali per la formazione continua.
18. 3. Pagliarini.

Al comma 3, sostituire le parole: segue la stessa destinazione del con le seguenti: è aumentata in conformità a quanto stabilito per.
18. 4. Pagliarini.

ART. 20.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e tutte le sanzioni conseguenti.
20. 1. Santori.

Al comma 1, sostituire le parole: tutte le sanzioni conseguenti con le seguenti: le somme dovute a titolo di sanzione.
20. 2. Pagliarini.

Al comma 1, sostituire le parole Centri assistenza agricola con le seguenti: Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) istituiti ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni.
20. 3. Pagliarini.

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.
(Attività agricole di raccolta).

1. All'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la lettera e-ter) è sostituita dalla seguente:
e-ter) di attività agricole di raccolta, per un massimo di 40 giornate lavorative, effettuate dai soggetti di cui all'articolo 71, comma 1, lettere b) o d).
20. 02. Santori.

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.
(Attività agricole di raccolta).

1. All'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la lettera e-ter) è sostituita dalla seguente:
e-ter) di attività agricole di raccolta.
20. 01. Santori.

ART. 21.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 21.
(Norme fiscali per il reddito da lavoro straordinario e premi aziendali).

1. I redditi derivanti da prestazioni di lavoro straordinario e da premi connessi a risultati sulla base di accordi individuali o


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collettivi in sede aziendale sono assoggettati ad imposizione fiscale sostitutiva, ai fini dell'IRPEF, con applicazione dell'aliquota media dell'ultimo biennio, ridotta del 50 per cento. I predetti redditi non concorrono ad alcun titolo alla formazione del reddito complessivo o dell'indicatore della situazione economica del percipiente o del suo nucleo familiare.
2.Alle finalità di cui al comma precedente è assegnata una dotazione finanziaria di 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
21. 1. Baldelli.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al successivo comma 2, in via sperimentale, con riferimento al triennio 2008-2010, è concesso uno sgravio contributivo relativo alla quota di retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività, anche territoriali, assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati. Il predetto sgravio è concesso sulla base dei seguenti criteri:
a) l'importo annuo complessivo delle erogazioni di cui al presente articolo ammesse allo sgravio è stabilito entro il limite massimo del 5 per cento della retribuzione contrattuale percepita;
b) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla lettera a), lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro è fissato nella misura di 25 punti percentuali;
c) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla lettera a), lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai lavoratori è pari ai contributi previdenziali a loro carico sulla stessa quota di erogazioni di cui alla lettera a);
d) con effetto dall'entrata in vigore del decreto di cui al successivo comma 2 è soppresso l'articolo 2 del decreto legge 25 marzo 1997, convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo. Ai fini del monitoraggio e della verifica di coerenza dell'attuazione del presente articolo con gli obiettivi definiti nel «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007 e delle caratteristiche della contrattazione di secondo livello aziendale e territoriale, è istituito, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, un Osservatorio presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con la partecipazione delle parti sociali.
21. 2. Bodega, Grimoldi.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al successivo comma 2, in via sperimentale, con riferimento al triennio 2008-2010, è concesso uno sgravio contributivo relativo alla quota di retribuzione imponibile di cui all'articolo 6, comma 3 lettera e) del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri


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elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.
Il predetto sgravio è concesso sulla base dei seguenti criteri:
a) l'importo annuo complessivo delle erogazioni di cui al presente articolo ammesse allo sgravio è stabilito entro il limite massimo del 5 per cento della retribuzione contrattuale percepita;
b) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla lettera a), lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro è fissato nella misura di 25 punti percentuali;
c) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla lettera a), lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai lavoratori è pari ai contributi previdenziali a loro carico sulla stessa quota di erogazioni di cui alla lettera a).

2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, anche con riferimento all'individuazione dei criteri di priorità sulla base dei quali debba essere concessa l'ammissione al beneficio contributivo. Ai fini del monitoraggio e della verifica di coerenza dell'attuazione del presente articolo con gli obiettivi definiti nel «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007 e delle caratteristiche della contrattazione di secondo livello aziendale e territoriale, è istituito, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, un Osservatorio presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con la partecipazione delle parti sociali.
21. 3. Compagnon.

Al comma 1, sostituire le parole: 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010 con le seguenti: 650 milioni di euro per l'anno 2008, 404 milioni di euro per l'anno 2009 e 283 per l'anno 2010.

Conseguentemente, sopprimere il comma 1 dell'articolo 27.

Conseguentemente, dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 33.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:
a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
21. 4. Baldelli.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010 con le seguenti: 648 milioni di euro per l'anno 2008, 650 milioni di euro per l'anno 2009 e 650 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente, dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:
Art. 29-bis. - (Risorse per la stipula di nuove convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili). - 1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato stipulare nel limite complessivo di 2 milioni di euro per l'esercizio 2008, previa intesa in sede di Conferenza permanente per rapporti Stato-regioni, con i Comuni nuove convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili e per l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro e riferite a lavoratori impegnati in attività socialmente utili, nella disponibilità, da almeno sette anni, di comuni con meno di 50.000 abitanti.
21. 5. Marinello.

Al comma 1, sostituire le parole: , per ciascuno degli anni 2008-2010. In Via


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sperimentale, con riferimento al triennio 2008-2010, con le seguenti: annui.

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole da: Ai fini del monitoraggio fino a: a decorrere dall'anno 2011.
21. 6. Della Vedova.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: cinque per cento con le seguenti: quindici per cento.
21. 8. Mazzocchi, Lo Presti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 25 punti percentuali con le seguenti: 32 punti percentuali.
21. 9. Compagnon.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo, si applicano anche alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e se trasformate e riordinate, alle aziende pubbliche di servizi alla persona a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e delle norme regionali di attuazione, relativamente alle erogazioni previste dai contratti collettivi decentrati integrativi.
21. 10. Compagnon, D'Agrò.

ART. 22.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 22.

1. All'articolo 17, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente lettera:
«b-bis) Gli emolumenti per prestazioni di lavoro dipendente percepiti per effetto di contratti collettivi aziendali o di contratti individuali, collegati ad obiettivi aziendali o individuali, dei quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo o dal contratto individuale alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati».

2. All'articolo 21 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente lettera:
«d-bis) Sugli emolumenti di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b-bis), si applica l'aliquota stabilita dall'articolo 11 per il primo scaglione di reddito».
22. 1. Mazzocchi, Lo Presti.

Dopo le parole: sentite le organizzazioni sindacali aggiungere le seguenti: dei lavoratori e dei datori di lavoro.
22. 4. Fabbri, Baldelli, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo, Rosso, Santori.

Dopo le parole: organizzazioni sindacali aggiungere le seguenti: e dei datori di lavoro.
* 22. 2. Compagnon.

Dopo le parole: organizzazioni sindacali aggiungere le seguenti: e dei datori di lavoro.
* 22. 3. Fabbri, Baldelli, Colucci, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo, Rosso.


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Dopo le parole: organizzazioni sindacali aggiungere le seguenti: e dei datori di lavoro.
* 22. 5. Bodega, Grimoldi.

Sopprimere le parole: per l'anno 2008.

Conseguentemente, sostituire le parole: per il medesimo anno sono sostituite dalle seguenti: annui.
22. 6. Della Vedova.

Sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 300 milioni.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Al maggior onere derivante dal comma 1, per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico.
22. 7. Della Vedova.

Al comma 1, sostituire le parole: entro il limite complessivo di 150 milioni di euro per il medesimo anno con le seguenti: entro il limite complessivo di 300 milioni di euro per il medesimo anno.

Conseguentemente, all'articolo 26, comma 1, sostituire le parole: 1o gennaio 2008 con le seguenti: 1o gennaio 2009.
22. 8. Compagnon.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890 , n. 6972, e, se trasformate e riordinate, alle aziende pubbliche di servizi alla persona a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e delle norme regionali di attuazione, relativamente alle erogazioni previste dai contratti collettivi decentrati integrativi.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 27.
22. 9. Compagnon, D'Agrò.

ART. 23.

Sopprimerlo.
23. 1. Rocchi, Pagliarini, Burgio, De Cristofaro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 23.

1. All'articolo 2, comma 19, dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1o gennaio 2008 il contributo di cui al primo periodo non è dovuto dalle imprese che abbiano predisposto il documento di valutazione dei rischi lavorativi previsto dall'articolo 4 commi 1 e 2 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni e integrazioni, prima del 1o gennaio 2008 o comunque entro tre mesi dall'inizio dell'attività produttiva oppure dal momento dell'adempimento dell'obbligo di elaborazione del documento di valutazione dei rischi lavorativi di cui al medesimo decreto legislativo n. 626 del 1994».
23. 2. Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Il comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è abrogato.
*23. 4. Fabbri, Lo Presti, Bodega, Compagnon.


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Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è abrogato.
*23. 5. Compagnon, Galletti.

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:
2. Il comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è abrogato.
*23. 6. Amoruso.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2. A decorrere dal 1o gennaio 2008 il lavoro prestato oltre il normale orario di lavoro, così come definito dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è esente dall'imposta dovuta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. All'onere derivante dal precedente comma, si provvede mediante l'aumento, a decorrere dal 1o gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico.
23. 3. Bodega, Grimoldi.

ART. 24.

Al comma 1, sostituire le parole: ovvero 29 con le seguenti: ovvero 46.

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: 1.264 milioni di euro per l'anno 2008 con le seguenti: 1.548 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente, dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 33.

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, si provvede mediante modifica delle aliquote relative alla tassazione delle cooperative a decorrere dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007. A tal fine, all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:
a) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
24. 1. Baldelli.

Al comma 2, sostituire le parole: pari a 150 milioni con le seguenti: pari a 300 milioni.
24. 5. Lo Presti, Amoruso, Angeli, Murgia, Porcu, Alemanno.

Al comma 2, sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 250 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010 con le seguenti: 550 milioni di euro per l'anno 2008, 650 milioni di euro per l'anno 2009 e 650 milioni per l'anno 2010.
24. 6. Pedica.

Al comma 3, sostituire le parole: , dello sviluppo economico e per le politiche giovanili


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e le attività sportive con le seguenti: e dello sviluppo economico.
24. 7. Baldelli.

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

Art. 24-bis.
(Incentivi per favorire le esperienze lavorative dei giovani).

1. Nell'ottica dell'alternanza scuola-lavoro e al fine di favorire le esperienze lavorative nei periodi di ferie estive dei giovani con meno di 25 anni, la contribuzione a carico dei datori di lavoro che occupano detti giovani in ogni anno solare, e per una durata non superiore ai tre mesi, è pari a quella prevista per gli apprendisti.
24. 01. Pizzolante, Fabbri.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

1. Al fine di compensare la discontinuità dei compensi di natura lavorativa derivante dallo svolgimento di attività intermittenti, a decorrere dal 1o gennaio 2008, l'INPS provvede a erogare, ai soggetti che svolgono forme di lavoro flessibile e sprovvisti di ammortizzatori sociali, per i periodi di disoccupazione involontaria, un'apposita indennità pari al 60 per cento della retribuzione media soggetta a contribuzione degli ultimi tre mesi di lavoro prestato. L'indennità non può comunque superare l'importo mensile di 600 euro e può essere percepita per un periodo massimo di sei mesi nell'arco di ogni anno solare.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
3. All'onere derivante dal presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui al Fondo per il finanziamento del Protocollo del 23 luglio 2007.
24. 02. Lo Presti, Angeli, Amoruso, Murgia, Porcu, Alemanno.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

1. Il diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalle legge 20 maggio 1988, n. 160, è esteso ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
3. All'onere derivante dal presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui al Fondo per il finanziamento del Protocollo del 23 luglio 2007.
24. 03. Lo Presti, Angeli, Amoruso, Murgia, Porcu, Alemanno.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

1. Al fine di compensare la discontinuità dei compensi di natura lavorativa derivante dallo svolgimento di attività intermittenti, a decorrere dal 1o gennaio 2008, è istituito, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Fondo per il sostegno al reddito dei soggetti che svolgono forme di lavoro flessibile.


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2. Il Fondo di cui al comma 1, nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 3, provvede alla erogazione ai soggetti che svolgono forme di lavoro flessibile e sprovvisti di ammortizzatori sociali, per i periodi di disoccupazione involontaria, di un'apposita indennità pari al 60 per cento della retribuzione media soggetta a contribuzione degli ultimi tre mesi di lavoro prestato. L'indennità non può comunque superare l'importo mensile di 600 euro e può essere percepita per un periodo massimo di sei mesi nell'arco di ogni anno solare.
3. La dotazione finanziaria annua del Fondo di cui al comma 1 è pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità operative di funzionamento del Fondo di cui al comma 1.
5. All'onere derivante dal presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui al Fondo per il finanziamento del Protocollo del 23 luglio 2007.
24. 04. Lo Presti, Angeli, Amoruso, Murgia, Porcu, Alemanno.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

1. Al fine di compensare la discontinuità dei compensi di natura lavorativa derivante dallo svolgimento di attività intermittenti, a decorrere dal 1o gennaio 2008, è istituito, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Fondo per il sostegno al reddito dei soggetti che svolgono forme di lavoro flessibile.
2. Il Fondo di cui al comma 1, nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 3, provvede alla erogazione ai soggetti che svolgono forme di lavoro flessibile e sprovvisti di ammortizzatori sociali, per i periodi di disoccupazione involontaria, di un'apposita indennità pari al 40 per cento della retribuzione media soggetta a contribuzione degli ultimi tre mesi di lavoro prestato. L'indennità non può comunque superare l'importo mensile di 600 euro e può essere percepita per un periodo massimo di sei mesi nell'arco di ogni anno solare.
3. La dotazione finanziaria annua del Fondo di cui al comma 1 è pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo nonché i criteri per l'individuazione dei soggetti a cui attribuire una priorità nell'erogazione dell'indennità di cui al comma 2 tenendo conto in particolare dello stato di famiglia e della situazione reddituale e patrimoniale.
5. All'onere derivante dal presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui al Fondo per il finanziamento del Protocollo del 23 luglio 2007.
24. 05. Lo Presti, Angeli, Amoruso, Murgia, Alemanno.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

1. Al fine di consentire ai lavoratori a progetto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, di utilizzare fino al cinquanta per cento dei versamenti contributivi I.N.P.S., per sostenere le spese conseguenti all'acquisto di immobili ad uso abitativo, costituenti «prima casa», è istituito, presso l'I.N.P.S., il seguente Fondo: Fondo per l'accesso all'acquisto della «prima casa».
2. L'adesione al Fondo di cui al comma 1 è da intendersi di carattere volontario e costituisce una posizione individuale all'interno


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del Fondo, cui vanno corrisposti i versamenti ed i prelievi effettuati dai soggetti di cui al comma 1.
3. Il Fondo di cui al comma 1 è finanziato altresì con uno stanziamento iniziale per il 2008 di 100 milioni di euro ed è ripartito in base ad un piano previsionale quinquennale stabilito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Al Finanziamento del Fondo di cui al comma 1 si provvede altresì attraverso la contribuzione diretta, pari all' uno per cento della rata di mutuo, cui sono tenuti gli istituti bancari presso i quali i soggetti di cui al comma 1 abbiano stipulato un contratto di mutuo per l'acquisto della «prima casa», attraverso la procedura indicata al comma 1.
5. Si provvede, inoltre, al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 attraverso contribuzione diretta, effettuata da parte dei datori di lavoro presso i quali i soggetti di cui al comma 1 prestano la propria attività lavorativa. La misura della contribuzione dovuta dal datore di lavoro è pari all'1 per cento della retribuzione.

Conseguentemente, all'articolo 21, sostituire le parole: 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010 con le seguenti: 550 milioni di euro per l'anno 2008, 650 milioni di euro per l'anno 2009 e 650 milioni per l'anno 2010.
24. 06. Pedica.

ART. 26.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: tre anni con le seguenti: un anno.
26. 1. Ossorio.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: tre anni con le seguenti: un anno.

Conseguentemente, all'articolo 21, sostituire le parole: 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010 con le seguenti: 550 milioni di euro per l'anno 2008, 650 milioni di euro per l'anno 2009 e 650 milioni per l'anno 2010.
26. 3. Ossorio.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: tre anni con le seguenti: un anno.

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: 1.264 milioni di euro per l'anno 2008 con le seguenti: 1.584 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente, dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 33.

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), si provvede mediante modifica delle aliquote relative alla tassazione delle cooperative a decorrere dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007. A tal fine, all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:
a) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
26. 2. Fabbri, Baldelli, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo, Rosso, Santori.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: tre anni con le parole: un anno.


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Conseguentemente, dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 33.

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), pari a 100 milioni di euro per il 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente del «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
26. 4. Ossorio.

All'articolo 26, comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) il requisito dei quaranta anni di anzianità contributiva indipendentemente dall'età anagrafica, previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, è sostituito dalle condizioni previste dall'articolo 1, comma 2, lettera a), numeri 1 e 2 della presente legge.
26. 5. Marchi, Miglioli.

Al comma 2, dopo l'alinea inserire la seguente lettera:
0a) al comma 2, le parole: «e quando non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi» sono soppresse;.
26. 6. Astore.

Al comma 2, lettera a), capoverso «4-bis, sostituire le parole: ovvero, in centoventi rate mensili con le seguenti: ovvero, in duecentoquaranta rate mensili.
26. 7. Santori.

Al comma 2, lettera a), capoverso «4-bis, sostituire le parole: ovvero in centoventi rate mensili con le seguenti: ovvero in centottanta rate mensili.
26. 8. Santori.

Al comma 2), lettera b), capoverso «5-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle medesime condizioni è ammessa la facoltà di riscatto della durata dei corsi universitari di studio anche per i soggetti ultracinquantenni che si trovino in stato di disoccupazione da almeno ventiquattro mesi.

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 205 milioni di curo a decorrere dal 2008, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, che sono corrispondentemente ridotte.
26. 9. Santori.

All'articolo 26, dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. All'articolo 8 della legge 8 agosto 1991, n. 274, primo comma, lettera b), le parole: «, seguiti dopo il conseguimento del titolo di studio di istruzione secondaria e superiore e» sono soppresse.
26. 10. Miglioli, Brandolini.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Entro il 31 dicembre 2008, possono essere riscattati, a titolo oneroso, a domanda dell'interessato, i periodi di iscrizione ad Albi professionali, privi di copertura assicurativa, nella misura massima di anni 2.
26. 11. Santori.


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Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti ed alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi non coperti da assicurazione, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, possono essere riscattati, entro il 31 dicembre 2008, nella misura massima di anni due, mediante il versamento della riserva matematica, secondo le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni e integrazioni, a condizione che i richiedenti possano far valere, all'atto della domanda, complessivamente, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.
26. 12. Santori.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 1996, n. 564, le parole «successivi al 31 dicembre 1996» sono soppresse.

Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire la rubrica con la seguente: Totalizzazione dei contributi assicurativi, riscatto della durata dei corsi universitari di studio ai fini pensionistici e dei periodi di formazione professionale, studio, ricerca e di inserimento nel mercato del lavoro.
26. 13. Fabris.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente: Art 26-bis. - 1. Agli spedizionieri doganali già iscritti all'albo professionale istituito dalla legge 22 dicembre 1960, n. 1612, Titolo III, è riconosciuto il diritto di accedere alla totalizzazione dei periodi assicurativi ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera o), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 6.230.000 euro per l'anno 2007 e 5.870.000 euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
26. 01.Amoruso.

ART. 27.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008 con le seguenti: pari a 1.548 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente, dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 33.

1. A decorrere dal 2009, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi è all'alcol etilico al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 460 milioni di euro annui.
27. 1. Bodega, Grimoldi.


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Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, dopo le parole: che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, inserire le seguenti: e con esclusione dei titolari di reddito di lavoro autonomo di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
b) sopprimere il secondo periodo.
27. 2. Fabbri, Baldelli, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo, Rosso, Santori.

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) al primo periodo dopo le parole «che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie,» inserire le seguenti: «e con esclusione dei titolari di reddito di lavoro autonomo di cui all'articolo 1, comma 212, legge 23 dicembre 1996, n. 662»;
b) sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 33.

1. All'allegato 1 del resto unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: caro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: egro 880,01 per ettolitro anidro».
27. 3. Compagnon.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parole da: pari al fino alla fine del periodo con le seguenti: 26 per cento per l'anno 2008, in misura pari al 27 per cento per l' anno 2009, in misura pari al 28 per cento per l'anno 2010, in misura pari al 29 per cento per l'anno 2011, in misura pari al 31 per cento per l'anno 2012 e in misura pari al 33 per cento a decorrere dall'anno 2013.
27. 4. Pagliarini, Rocchi, Pellegrino.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Ai lavoratori con contribuzione versata nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, che successivamente si iscrivono alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è data facoltà di proseguire volontariamente nell'assicurazione generale obbligatoria-fondo pensioni lavoratori dipendenti, ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione, ancorché iscritti alla gestione pensionistica succitata».

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anzi 2008 e 2009 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e della finanze per l'anno finanziario 2007, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 150 milioni a decorrere dal 2008, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
27. 5. Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.


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Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Ai lavoratori con contribuzione versata nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, che abbiano periodi di contribuzione versati nella gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si applica, ai fini del calcolo della pensione, l'articolo 16 della legge 2 ottobre 1990, n. 233. In tali fattispecie, ai fini del diritto alla pensione, si applicano le norme previste per i lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Resta ferma per tali lavoratori la possibilità di avvalersi, in presenza di ulteriori periodi contributivi, della facoltà di totalizzazione prevista dal decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42.
1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 2008 e 2009 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e della finanze per l'anno finanziario 2007, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 150 milioni a decorrere dal 2008, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
27. 6. Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: e delle relative modalità ed effetti con le seguenti: stabilendo le relative modalità e monitorandone gli effetti.
27. 7. Pagliarini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In deroga all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, i lavoratori che cessino o abbiano cessato di essere iscritti ad una forma di previdenza dell'assicurazione generale obbligatoria o ad un fondo sostitutivo od esclusivo della predetta assicurazione generale obbligatoria e siano iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria in tale fondo ovvero in un fondo diverso nel quale abbiano maturato i requisiti di legge.
*27. 8. Bodega, Grimoldi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In deroga all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, i lavoratori che cessino o abbiano cessato di essere iscritti ad una forma di previdenza dell'assicurazione generale obbligatoria o ad un fondo sostitutivo od esclusivo della predetta assicurazione generale obbligatoria e siano iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria in tale fondo ovvero in un fondo diverso nel quale abbiano maturato i requisiti di legge.
*27. 9. Compagnon.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole «una percentuale nella misura del 4 per cento dei compensi lordi» sono sostituite dalle seguenti «una percentuale nella misura del 40 per cento dell'aliquota contributiva pensionistica dovuta sui compensi lordi».
27. 10. Cordoni, Bellanova.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3. All'articolo 409 del codice di procedura civile sono aggiunti infine i seguenti commi:
«2. Nelle ipotesi di collaborazione previste al n. 3) del precedente comma, la


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prestazione d'opera si intende coordinata quando il collaboratore gestisce la sua attività organizzandola secondo tempi, luoghi e modalità da lui prescelti, in corrispondenza con quanto concordato al momento della stipula, o eventualmente anche in seguito, per soddisfare l'interesse del committente e/o per fargli conseguire un risultato utile. Le indicazioni fornite dal committente in funzione dell'adempimento sono compatibili con la suddetta coordinazione, purché non comportino direzione nell'attività del collaboratore e non incidano sulla sua autonomia nell'organizzare tempi, luoghi e modalità della attività lavorativa occorrente per adempiere.
3. Le collaborazioni che si concretano in una prestazione d'opera coordinata e continuativa di cui al n. 3) del comma 1, possono aver origine in ogni contratto che comporti di fatto una prestazione di lavoro, o una erogazione di attività, o un apporto di servizi, abbia esso natura sinallagmatica o associativa».

4. La coordinazione nel senso precisato al comma precedente contraddistingue le collaborazioni coordinate e continuative, di lavoro autonomo o associato, nonché le collaborazioni di lavoro a progetto disciplinate negli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in tutti i piani ed ambiti, compresi quelli fiscale e della previdenza, in cui le stesse rilevano e determinano conseguenze giuridiche».
27. 11. Turci, Villetti, Spini, Del Bue.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Patto di prova lunga).

1. Nel caso le parti stabiliscano, ai sensi della seconda proposizione del terzo comma dell'articolo 2096 del codice civile, una durata minima della prova, possono concordarla anche in una misura superiore al massimo stabilito nei contratti collettivi. Il tempo minimo necessario alla prova non può superare i sei mesi, a meno che il lavoratore non sia assunto con la qualifica di quadro e di dirigente, nel qual caso la prova lunga può raggiungere rispettivamente la durata di nove mesi e di un anno. Se il lavoratore ha un età inferiore a trentadue anni, la durata della prova lunga può in ogni caso giungere fino ad un massimo di un anno.
2. La durata della prova lunga, a stregua del precedente comma, deve essere stabilita in mensilità e commisurata alle stesse. Durante il tempo minimo necessario alla prova il recesso può aver luogo solo per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119, ovvero per manifesta e palese inattitudine, incapacità o inidoneità alle mansioni e compiti che formano oggetto dell'esperimento di prova.
3. L'esito dell'esperimento di prova deve essere comunicato al lavoratore prima della scadenza, nel corso dell'ultimo dei mese preventivati. In caso di esito negativo il rapporto di lavoro cesserà allo spirare della scadenza predetta.
4. Salvo diversa disciplina prevista dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, il datore di lavoro non potrà avvalersi del patto di prova lunga nel caso in cui, nei due anni precedenti, non abbia mantenuto in servizio almeno il sessantasei per cento dei lavoratori il cui patto di prova lunga sia venuto a scadenza. Il predetto limite trova applicazione quando risulti venuto a scadenza un numero di patti inferiore a quattro.
5. Il datore di lavoro che stipuli patti di prova lunga è tenuto a fornirne informazione al cento per l'impiego nonché, ove presenti, alle rappresentanze sindacali aziendali.
6. La legge che disciplina il licenziamento individuale non trova applicazione durante il periodo di svolgimento della prova lunga.


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7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non trovano applicazione in caso di stipulazione di contratti a termine.
27. 01. Turci, Villetti, Spini, Del Bue.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Modifica al decreto legislativo n. 252 del 2005).

1. All'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, all'articolo 8, comma 4, le parole: «non superiore ad euro 5.164,57» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore al 12 per cento del reddito complessivo» e dopo le parole «ai fini del computo del predetto limite» sono soppresse le parole «di euro 5.164,57».
27. 02. Mazzocchi, Lo Presti.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Sgravi contributivi).

1. A tutti i datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, è riconosciuto, per i nuovi assunti nell'anno 2008 ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31 dicembre 2007 e per un periodo di tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore, lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a loro carico, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
2. L'efficacia della misura di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione ed ai vincoli della Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni.
27. 03. Oliva, Lo Monte, Minardo, Neri, Rao, Reina.

ART. 28.

Al comma 1, alinea, dopo la parola: femminile aggiungere le seguenti: di qualità.
28. 1. Pelino.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) previsione, nell'ambito dell'esercizio della delega in tema di riordino degli incentivi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), di incentivi e sgravi contributivi mirati a sostenere i regimi di orari flessibili legati alle necessità della conciliazione tra lavoro e vita familiare, nonché a favorire l'occupazione femminile;
28. 2. Germontani, Porcu, Lo Presti, Amoruso, Angeli, Murgia, Alemanno.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) previsione, nell'ambito dell'esercizio della delega in tema di riordino degli incentivi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), di incentivi e sgravi contributivi mirati a favorire le donne che lavorano con figli o familiari a carico;.
28. 3. Germontani, Porcu, Lo Presti, Amoruso, Angeli, Murgia, Alemanno.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) previsione, nell'ambito dell'esercizio della delega in tema di riordino degli incentivi di cui all'articolo 9, comma


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1, lettera b), di incentivi e sgravi contributivi mirati a favorire l'occupazione femminile;.
28. 4. Germontani, Porcu, Lo Presti, Amoruso, Angeli, Murgia, Alemanno.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) revisione della vigente normativa in materia di congedi parentali, con particolare riferimento all'estensione d'ella durata di tali congedi e all'incremento del trattamento economico degli stessi al fine di incentivare l'utilizzo di questi importanti strumenti;.
28. 5. Pelino.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) rafforzamento degli istituti previsti dall'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, con particolare riferimento al lavoro a tempo parziale e al telelavoro;.
28. 6. Germontani, Porcu, Lo Presti, Amoruso, Angeli, Murgia, Alemanno.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) procedere al riesame delle modalità dei congedi per contribuire ad un migliore equilibrio tra donne e uomini nella suddivisione delle responsabilità private e familiari e favorire cosa la qualità della vita e il benessere dei bambini;.
28. 7. Pelino.

Al comma l, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) attuazione di iniziative legislative che favoriscano la diffusione del telelavoro;.
28. 8. Germontani, Porcu, Lo Presti, Amoruso, Angeli, Murgia, Alemanno.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: ai servizi per l'infanzia e agli anziani non autosufficienti con le seguenti: all'offerta di strutture accessibili e di buona qualità per l'infanzia e i non auto sufficienti.
28. 9. Pelino.

Al comma 1, lettera d), aggiungere in fine la seguente parola: lavorativa.
28. 10. Pagliarini.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) la predisposizione, in collaborazione con le associazioni maggiormente rappresentative delle donne escluse dal mondo del lavoro per aver privilegiato gli impegni familiari e di cura, di interventi che consentano di recuperare competenze, percorsi di vita ed esperienze, e che agevolino il rientro nel mercato del lavoro delle donne che hanno lasciato l'impiego alla nascita dei figli attraverso:
1) l'analisi e la valutazione dell'attività svolta nel percorso di vita e le attitudini espresse in modo che sia possibile formulare per ogni persona, in modo obiettivo le relative qualifiche;
2) la formazione professionale di queste persone al fine di integrare e qualificare le competenze;
3) la certificazione della riqualificazione raggiunta e rilascio del bilancio di competenze;
4) il recupero nel mondo del lavoro anche attraverso forme di lavoro flessibile.
28. 11. Rossi Gasparrini, Pagliarini, Bellanova, Schirru, Levi.


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Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) definizione degli obblighi dei datori di lavoro in materia di attenzione al genere.
28. 12. Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) previsioni di azioni intese a favorire l'avviamento di studi professionali da parte di donne.
28. 13. Germontani, Porcu, Lo Presti, Amoruso, Angeli, Murgia, Alemanno.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
h) predisposizione di sgravi contributivi per le aziende con più di venti dipendenti, analogamente a quanto previsto al comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per le aziende con meno di venti dipendenti.

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008 con le seguenti: pari a 1.548 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente, dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 33.
1. A decorrere dal 2009, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico alfine di assicurare un maggiore gettito complessivo a copertura dell'onere.
28. 14. Bodega, Grimoldi.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Congedi parentali).

1. All'articolo 32, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
1-bis. Entro la fine del terzo anno di vita del bambino, il padre lavoratore è tenuto all'astensione dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, pari ad un mese.

2. All'articolo 34, comma l, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: «pari al 30 per cento della retribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 60 per cento della retribuzione della madre lavoratrice e pari al 75 per cento della retribuzione del padre lavoratore, nonché pari al 90 per cento nel caso di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 32».
3. All'articolo 1, comma 788, settimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sostituire le parole: «pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità», con: «pari al 60 per cento del reddito della madre lavoratrice e pari al 75 per cento della retribuzione del padre lavoratore preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità».
28. 01. Cordoni, Bellanova.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252).

1. All'articolo 8, comma 12, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: «Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere altresì attuato delegando» sono sostituite


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dalle seguenti: «Per i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 996, n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi previsto, sono consentite contribuzioni saltuarie e non fisse. I medesimi soggetti possono altresì delegare».
28. 02. Rossi Gasparrini, Pagliarini, Bellanova, Schirru, Levi.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Maternità a rischio).

1. All'articolo 1, comma 791, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «17 e 22» sono sostituite dalle seguenti: «7, 17 e 22».
28. 03. Cordoni, Bellanova.

ART. 29.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: 1.264 milioni con le seguenti: 1.314 milioni.
29. 3. Fabbri, Baldelli, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo, Rosso, Santori.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: 1.264 milioni con le seguenti: 1.284 milioni.
29. 2. Compagnon, D'Agrò.

Sopprimerlo.
29. 1. Bodega, Grimoldi.

Al comma 1, dopo le parole: dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, aggiungere le seguenti: la cui erogazione dovrà essere collegata e coordinata con la partecipazione attiva del soggetto beneficiario a percorsi di formazione ed inserimento lavorativo,.
29. 4. Baldelli.

Al comma 1, sostituire le parole: nel limite di 20 milioni di euro con le seguenti: nel limite di 40 milioni di euro.
29. 9. Lo Presti, Amoruso, Angeli, Murgia, Porcu, Alemanno.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis. - (Stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili). - 1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti Stato-regioni, è autorizzato a concedere un contributo ai Comuni con meno di 50.000 abitanti, per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili a carico dei bilanci comunali da almeno otto anni, utilizzando all'uopo le risorse trasferite alle regioni di attuazione della legge 17 maggio 1999, n. 144.
29. 01. Marinello.

ART. 30.

Al comma 1, capoverso «15, primo periodo, sostituire le parole: Per l'anno, con le seguenti: A decorrere dal.

Conseguentemente, allo stesso articolo 30, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Dopo il comma 15 dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono aggiunti i seguenti:
16. Le imprese e le agenzie di cui ai commi 2 e 5 e le società di cui all'articolo 21 sono tenute al versamento dei contributi


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previsti dalla vigente legislazione in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria.
17. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, della legge 13 febbraio 1987, n. 26, di conversione del decreto legge 17 dicembre 1986, n. 873, l'accredito della contribuzione figurativa per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, integrata dall'indennità pari al trattamento massimo d'integrazione salariale straordinaria previsto dalle disposizioni vigenti, è calcolato sulla base del valore medio dei salari erogati per le giornate di effettivo avviamento al lavoro;

b) al comma 2, sostituire le parole da si provvede per fino alla fine del comma, con le seguenti: annui, si provvede mediante l'utilizzo, a partire dal 2008, del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e mediante le maggiori entrate conseguenti all'attuazione dei commi 16 e 17 dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, introdotti dal comma 1-bis del presente articolo.
30. 1. Meta, Barbi, Di Salvo, Albonetti, Attili, Mario Ricci, Olivieri, Soffritti, Velo.

Al comma 1, capoverso «15, sostituire le parole: Per l'anno con le parole: A decorrere dal.
30. 3. Di Salvo, Buffo, Attili, Maderloni.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. Le imprese e le agenzie di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono tenute al versamento dei contributi previsti dalla vigente legislazione in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria.
1-ter. A far data dalla cessazione delle compagnie e gruppi portuali, e dalla costituzione operate a norma dell'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 17 dicembre 1986 n. 873 convertito con modificazioni dalla legge 13 febbraio 1987, n. 210 l'accredito per la contribuzione figurativa per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, integrata dall'indennità pari al trattamento massimo d'integrazione salariale straordinaria previsto dalle disposizioni vigenti, è calcolato sulla base del valore medio dei salari erogati per le giornate di effettivo avviamento al lavoro.
30. 4. Di Salvo, Buffo, Attili, Maderloni.

Al comma 2, sostituire le parole: 12 milioni con le seguenti: 24 milioni.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, dopo le parole: per l'anno 2008 inserire le seguenti: per un importo pari a 12 milioni di euro e, infine, inserire le seguenti: per un impatto pari a 12 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 2008 e 2009 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità revisionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e della finanze per l'anno finanziario 2007, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 12 milioni a decorrere dal 2008, l'accantonamento relativo a1 Ministero della salute.
30. 5. Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Bugio, De Cristofaro.

Al comma 2, sostituire le parole: nel limite massimo di 12 milioni di euro con le seguenti: nel limite massimo di 24 milioni di euro.
30. 6. Lo Presti, Amoruso, Angeli, Murgia, Porcu.


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Al comma 2, sostituire le parole: si provvede per fino alla fine del comma, con le seguenti: annui, si provvede mediante l'utilizzo, a partire dal 2008, del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e mediante le maggiori entrate conseguenti all'attuazione del comma 1-bis del presente articolo.
30. 7. Di Salvo, Buffo, Attili, Maderloni.

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
3. All'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 la parola «trasformarsi» è sostituita dalla parola «costituirsi;
b) ai commi 4, 7 e 8, la parola «trasformazione» è sostituita, ovunque ricorre, con la parola «costituzione»;
c) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
«8-bis. Per favorire i processi di riconversione produttiva e per contenere gli oneri a carico dello Stato derivanti dall'attuazione della legge 19 luglio 1993, n. 236, nei porti, con l'esclusione di quelli indicati all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), ove sussistano imprese costituite ai sensi degli articoli 21, lettera b), e 17, il cui organico non superi le 15 unità, le stesse potranno svolgere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, altre tipologie di lavori in ambito portuale e avranno titolo preferenziale per l'esercizio di eventuali concessioni demaniali relative ad attività comunque connesse ad un utilizzo del demanio marittimo, definite con decreto del Ministro dei trasporti».

4. Il decreto di cui al comma 3 è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
30. 8. Pagliarini.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
3. All'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 la parola: «trasformarsi» è sostituita dalla parola: «costituirsi»;
b) ai commi 4, 7 e 8, la parola: «trasformazione», ovunque ricorre, è sostituita dalla parola: «costituzione»;
c) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
«8-bis. Per favorire i processi di riconversione produttiva e per contenere gli oneri a carico dello Stato derivanti dall'attuazione della legge 19 luglio 1993, n. 236, nei porti, con l'esclusione di quelli indicati all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), ove sussistano imprese costituite ai sensi degli articoli 21, lettera b), e 17, il cui organico non superi le 15 unità, le stesse potranno svolgere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, altre tipologie di lavori in ambito portuale e avranno titolo preferenziale per l'esercizio di eventuali concessioni demaniali relative ad attività comunque connesse ad un utilizzo del demanio marittimo, definite con decreto del Ministro dei trasporti».

4. Il decreto di cui al comma 9 dell'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, introdotto dal comma 3 del presente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
30. 9. Meta, Barbi, Di Salvo, Albonetti, Attili, Mario Ricci, Olivieri, Soffritti, Velo.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
3. All'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 la parola: «trasformarsi», è sostituita dalla parola: «costituirsi»;


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b) ai commi 4, 7 e 8, la parola: «trasformazione», ovunque rincorre è sostituita dalla parola: «costituzione».
c) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
«8-bis. per favorire i processi di riconversione produttiva e per contenere gli oneri a carico dello Stato derivanti dall'attuazione della legge 19 luglio 1993, n. 236, nei porti, con l'esclusione di quelli indicati all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), ove sussistano imprese costituite ai sensi degli articoli 21, lettera b), e 17, il cui organico non superi le 15 unità, le stesse potranno svolgere, in deroga all'articolo 17, altre tipologie di lavori in ambito portuale e avranno titolo preferenziale per l'esercizio di eventuali concessioni demaniali relative ad attività turistiche, ricreative e o di diportistiche o altre attività comunque connesse ad un utilizzo del demanio marittimo».
30. 10. Di Salvo, Buffo, Attili, Maderloni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Il comma 13 dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:
«13. Le autorità portuali, o, laddove non istituite, le autorità marittime, inseriscono negli atti di autorizzazione di cui al presente articolo, nonché in quelli previsti dall'articolo 16 e negli atti di concessione di cui all'articolo 18, disposizioni volte a garantire un trattamento normativo ed economico minimo inderogabile ai lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative dei soggetti di cui agli articoli 16, 17, 18 e 21 lettera b). Detto trattamento minimo non potrà essere inferiore a quello risultante dal vigente contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti, e suoi successivi rinnovi, stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente più rappresentative a livello nazionale, dalle associazioni nazionali di categoria più rappresentative delle imprese portuali di cui ai sopracitati articoli e dall'Associazione Porti Italiani-Assoporti».
* 30. 11. Pagliarini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Il comma 13 dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:
«13. Le autorità portuali, o, laddove non istituite, le autorità marittime, inseriscono negli atti di autorizzazione di cui al presente articolo, nonché in quelli previsti dall'articolo 16 e negli atti di concessione di cui all'articolo 18, disposizioni volte a garantire un trattamento normativo ed economico minimo inderogabile ai lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative dei soggetti di cui agli articoli 16, 17, 18 e 21, lettera b). Detto trattamento minimo non può essere inferiore a quello risultante dal vigente contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti, e suoi successivi rinnovi, stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, dalle associazioni nazionali di categoria più rappresentative delle imprese portuali di cui ai sopracitati articoli e dall'Associazione Porti Italiani-Assoporti».
* 30. 12. Meta, Barbi, Di Salvo, Albonetti, Attili, Mario ricci, Olivieri, Soffritti, Velo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Il comma 13 dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:
«13. Le autorità portuali, o, laddove non istituite, le autorità marittime, inseriscono negli atti di autorizzazione di cui al presente articolo, nonché in quelli previsti dall'articolo 16 e negli atti di concessione di cui all'articolo 18, disposizioni volte a garantire un trattamento normativo ed economico minimo inderogabile ai


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lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative dei soggetti di cui agli articoli 16, 17, 18 e 21 lettera b). Detto trattamento minimo non potrà essere inferiore a quello risultante dal vigente contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti, e suoi successivi rinnovi, stipulato dalla organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, dalle associazioni nazionali di categoria più rappresentative delle imprese portuali di cui ai sopracitati articoli e dall'Associazione Porti Italiani-Assoporti».
* 30. 13. Di Salvo, Buffo, Attili, Maderloni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, sono esentati dall'obbligo di accantonamento previsto dall'articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel caso in cui i contratti collettivi nazionali o territoriali di lavoro del settore o una delibera assembleare prevedano la corresponsione periodica delle quote maturate di trattamento di fine rapporto.
**30. 14. Marinello.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, sono esentati dall'obbligo di accantonamento previsto dall'articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel caso in cui i contratti collettivi nazionali o territoriali di lavoro del settore o una delibera assembleare prevedano la corresponsione periodica delle quote maturate di trattamento di fine rapporto.
**30. 15. Compagnon.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Fondi paritetici interprofessionali).

1. Una quota degli stanziamenti erogati ai Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella misura del 10 per cento della dotazione complessiva, debbono essere destinati al finanziamento di progetti settoriali di formazione dei lavoratori marittimi, presentati dalle associazioni nazionali degli armatori e dei lavoratori, anche non partecipanti al fondo medesimo, ed eseguiti dalle stesse.
30. 02. Marinello.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231).

1. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 5, comma 2, dopo le parole: «enti bilaterali del lavoro» sono inserite le seguenti: «nonché le associazioni nazionali degli armatori e dei lavoratori marittimi»;
b) all'articolo 6, comma 2:
1) le parole: «bilaterali del lavoro marittimo» sono sostituite dalle seguenti: «e le associazioni di cui all'articolo 5, comma 2»;
2) la parola: «bilaterali» è sostituita dalle seguenti: «e le associazioni»;


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c) all'articolo 10:
l) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «gli enti bilaterali del lavoro marittimo» sono inserite le seguenti: «e le associazioni nazionali degli armatori e dei lavoratori marittimi»;
2) al comma 4, le parole: «bilaterali del lavoro marittimo» sono sostituite dalle seguenti: «e le associazioni nazionali degli armatori e dei lavoratori marittimi».
30. 03. Marinello.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Modifiche ed integrazioni all'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di lavoro a progetto e lavoro occasionale).

1. All'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo le parole: «legge 27 dicembre 2002, n. 289» sono inserite le seguenti: «nonché i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa rese da personale non dipendente a favore di editori, distributori ed edicolanti per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica».
30. 04. Widmann, Brugger, Zeller, Bezzi, Nicco.

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Modifiche al decreto-legge n. 510 del 1993).

1. Al decreto legge n. 510 del 1o ottobre 1993 sono introdotte le seguenti modifiche:
a) al comma 2 dell'articolo 9-bis le parole: «entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti» sono sostituite dalle seguenti: «prima dell'ammissione al lavoro»;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. La comunicazione di cui al comma precedente può essere effettuata in forma semplificata, indicando unicamente il codice fiscale del lavoratore, la data di assunzione e la eventuale data di cessazione. In tal caso, il datore di lavoro fornisce le ulteriori informazioni richieste mediante la comunicazione mensile dei dati retributivi e contributivi di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 e successive modifiche ed integrazioni».
30. 05. Compagnon, Galletti.

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Art. 30-bis.

1. All'articolo 51, comma 2, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 21 marzo 2001, n. 69, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In analogia a quanto previsto dal comma 1, lettera d), n. 3, del presente articolo, per gli ufficiali in servizio permanente effettivo immessi in ruolo con il grado di tenente tale requisito è ridotto a 11 anni».
30. 06.Amoruso.

ART. 31.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: organizzazioni sindacali aggiungere le seguenti: e dei datori di lavoro.
*31. 1. Bodega, Grimoldi.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: organizzazioni sindacali aggiungere le seguenti: e dei datori di lavoro.
*31. 2. Compagnon.


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Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: organizzazioni sindacali aggiungere le seguenti: e dei datori di lavoro.
*31. 3. Fabbri, Baldelli, Colucci, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo, Rosso.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, esclusivamente con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, comma 4, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi corredati dai necessari elementi integrativi di informazione per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
31. 4. Lo Presti, Amoruso, Angeli, Murgia, Porcu, Alemanno.

ART. 32.

Al comma 1, dopo le parole: 23 luglio 2007 aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 21, comma 2,.
32. 1. Pagliarini.

Al comma 1, dopo la parola: copertura inserire le seguenti: finanziaria necessaria per l'attuazione.
32. 2. Pagliarini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare incrementi della pressione fiscale e della pressione contributiva.
32. 3. Bodega, Grimoldi.


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ALLEGATO 2

Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare (Nuovo testo unificato C. 1558 e abb.).

EMENDAMENTO

ART. 2.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: valutati in 1.150.000 euro per l'anno 2007 e in 24.500.000 euro per l'anno 2008 con le seguenti: valutati in 1.200.000 euro per l'anno 2007 e in 24.700.000 euro per l'anno 2008.

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: quanto a euro 1.150.000 per l'anno 2007 con le seguenti: quanto a euro 1.200.000 per l'anno 2007.

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: quanto a euro 16.753.147 per l'anno 2008 con le seguenti: quanto a euro 16.953.147 per l'anno 2008.
2. 1.Il Relatore.