VII Commissione - Mercoledì 14 novembre 2007


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ALLEGATO 1

Norme a tutela dei diritti costituzionali dei professori incaricati esterni (C. 1743 Adenti).

RELAZIONE TECNICA TRASMESSA DAL GOVERNO

Si è esaminata la relazione tecnica predisposta dal Ministero dell'Università e della Ricerca in merito al provvedimento in oggetto, come richiesto dalla Commissione Bilancio della Camera dei Deputati in data 14 giugno 2007.
Nel rammentare che analoga richiesta è stata avanzata anche dalla scrivente con nota n. 0079041 del 13 giugno 2007, si esprime parere contrario all'ulteriore corso attesa la mancanza della copertura finanziaria degli oneri recati dell'iniziativa, come peraltro dichiarato dallo stesso MUR.
Relativamente alla qualificazione degli oneri si fa presente che la stessa risulta sostanzialmente corretta ancorché presenti profili di indeterminatezza in quanto, in carenza di elementi puntuali circa le posizioni giuridico-economiche delle 45 unità destinatarie, viene operata assumendo un limite minimo e massimo di spesa.
In considerazione di quanto precede, la relazione tecnica viene positivamente verificata per la quantificazione degli oneri e negativamente per la copertura degli stessi.

Relazione tecnica.

Il trattamento economico vigente.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto università per il quadriennio normativo 2002/2005 e il biennio economico 2002/2003, all'articolo 31 ha stabilito che a decorrere dal 1o gennaio 2003, la retribuzione dei docenti incaricati esterni di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319 fosse fissata in euro 24.463,89 annui lordi, incluso ed assorbito l'intero importo dell'indennità integrativa speciale in godimento. Il medesimo articolo ha altresì previsto l'erogazione ai predetti docenti, a valere sulle disponibilità contrattuali dell'anno 2002, di una somma «una tantum» di euro 8.000 a titolo di recupero degli incrementi non percepiti sino al 31 dicembre 2001.
Il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto università per il biennio economico 2004/2005, all'articolo 6, ha stabilito che al personale di cui trattasi fossero corrisposti incrementi mensili della retribuzione, nelle misure ed alle decorrenze previste per la posizione economica EP2 dell'articolo 2, comma 1, che sono quantificati Tabella A allegata al contratto in 47,22 dal 1o gennaio 2004 e 61,03 dal 1o 2005.

La proposta di legge.

Il testo risultante dagli emendamenti approvati in sede referente il 6 giugno 2007, prevede, al comma 1, che ai professori incaricati stabilizzati esterni rimasti in servizio e ai docenti di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 17 febbraio 1992, n. 204, sia riconosciuto il trattamento economico complessivo del personale tecnico-amministrativo di elevata professionalità (EP), fino al raggiungimento dell'età conseguimento della posizione economica che


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compete alla categoria di elevata professionalità (ER) di livello più elevato contemplata nel contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non docente. Il medesimo comma prevede che ai professori incaricati stabilizzati esterni a tempo definito sia riconosciuto uno stipendio pari al 60 per cento di quello dei professori incaricati stabilizzati esterni a tempo pieno.
L'articolo 1-bis aggiunge che tale trattamento economico non compete agli incaricati stabilizzati che ricoprono determinate qualifiche nella Pubblica Amministrazione.

Ambito soggettivo.

Soggetti destinatari dell'intervento legislativo sono i professori incaricati stabilizzati esterni rimasti in servizio, a tempo pieno e a tempo definito, e i docenti di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 17 febbraio 1992, n. 204.
I predetti professori ammontano complessivamente a 45 unità, tutti a tempo pieno, e prestano servizio presso 23 atenei, distribuiti come dal prospetto allegato (allegato 1).
Non sono in servizio professori incaricati esterni a tempo definito.
Si precisa che per «esterni» si intende soggetti estranei alla Pubblica Amministrazione: in tal senso, la disposizione introdotta all'articolo 1-bis appare ridondante.

Quantificazione degli oneri.

Si evidenzia in premessa che la formulazione del testo non consente di individuare i criteri per il riconoscimento dell'anzianità di servizio e il conseguente inquadramento nei diversi livelli del trattamento economico EP. Pertanto, si procede ad una valutazione dei costi, su base annua, tenendo presente il limite minimo e massimo della spesa.

Numero soggetti
Costo
Costo EP/1 Compresa IIS
Costo EP/7 Compresa IIS
Differenza
tra incaricato e EP/1
Differenza tra incaricato e EP/7
Costo
totale
aggiuntivo EP/1
Costo
totale
aggiuntivo EP/7
4532.88337.58552.4664.70219.583211.590881.235

Per quanto concerne la durata dell'onere considerando che l'età pensionabile per i soggetti in questione è di 70 anni, si procede al calcolo (per eccesso) dell'onere derivante dalla differenza stipendiale sopra esposto per gli anni di servizio rimanenti per il raggiungimento dell'età pensionabile, e fino a chiusura dell'anno accademico, secondo il seguente prospetto:

Età anagrafica (al 31.12.2006)
Anni di servizio mancanti per il pensionamento
Numero soggetti
Differenza tra incaricato e EP/1 e EP/7
Spesa
trattamento
economico EP/1
Spesa trattamento economico EP/7
70 ed oltre 174.70219.583 32.914 137.081
69 234.70219.583 28.212 117.498
68 364.70219.583 84.636 352.494
67 454.70219.583 94.040 391.660
66 544.70219.583 94.040 391.660


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Età anagrafica (al 31.12.2006)
Anni di servizio mancanti per il pensionamento
Numero soggetti
Differenza tra incaricato e EP/1 e EP/7
Spesa
trattamento
economico EP/1
Spesa trattamento economico EP/7
65 624.70219.583 56.424 234.996
64 724.70219.583 65.828 274.162
63 824.70219.583 75.232 313.328
62 924.70219.583 84.636 352.494
611034.70219.583 141.060 587.490
601124.70219.583 103.444 430.826
591214.70219.583 56.424 234.996
581334.70219.583 183.378 763.737
571414.70219.583 65.828 274.162
551614.70219.583 75.232 313.328
521914.70219.583 89.338 372.077
Totale   1.330.6665.541.989

In conclusione, l'onere derivante dal provvedimento in oggetto, quantificato su base annua in 211.590 euro nel caso in cui ai professori incaricati stabilizzati sia conferito il trattamento economico delle elevate professionalità, di livello più basso (EP/1) e in 881.235 euro nel caso in cui sia conferito il trattamento economico delle elevate professionalità, di livello più alto (EP/7), ammonta complessivamente ad un importo compreso fra il limite minimo di euro 1.330.666 e massimo di 5.541.989.
Occorre al riguardo precisare che, in mancanza di dati sulla decorrenza dell'onere, il calcolo è stato effettuato sul personale in servizio nell'anno accademico 2006-2007, rilevato al 31 dicembre 2006.
Per quanto concerne la copertura finanziaria, di cui al comma 3 del testo, si fa presente che non sussistono, nell'ambito dei bilanci delle università interessate; per l'anno 2007, le necessarie risorse. Si evidenzia peraltro, che i criteri per la ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario delle università statali per l'anno 2007, nell'ambito del quale gli atenei provvedono alle spese per il personale, sono stati già definiti con decreto ministeriale 8 maggio 2007.
Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468 quantificazione oneri positiva; copertura finanziaria negativa.

Il Ragioniere Generale dello Stato.


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ALLEGATO 2

Norme a tutela dei diritti costituzionali dei professori incaricati esterni (C. 1743 Adenti)

EMENDAMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

ART. 1

Sostituire il comma 3, con il seguente:
«3. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come rideterminato dalla tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296.».
1. 3.Il relatore.