XII Commissione - Mercoledì 14 novembre 2007


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ALLEGATO

Disposizioni per l'accesso alla psicoterapia. C. 439 e abb.

ULTERIORI EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 2.

All'articolo 2, comma 4, sostituire le parole da: o, quando la ASL fino alla fine del periodo con il seguente: «. Nel caso in cui tali presidi non possano provvedere rapidamente e direttamente a soddisfare le richieste le medesime possono avvalersi di professionisti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 3 o di strutture private accreditate.»
2. 50.Il Relatore.

ART. 2.

Sostituire il comma 2 con il seguente: «Il servizio o il dipartimento a cui perviene la richiesta di cui al comma 1 provvede alla formulazione di una diagnosi specialistica e di una valutazione di idoneità del trattamento psicoterapeutico. Il servizio o il dipartimento fornisce altresì le indicazioni necessarie a definire il progetto terapeutico, il numero e i tempi delle sedute della terapia, per un periodo non superiore ai 24 mesi, dopo il quale è necessaria una nuova valutazione da parte dello stesso servizio o dipartimento.».

2. 31.(nuova formulazione)Il Relatore.