Commissioni Riunite II e III - Giovedì 15 novembre 2007


Pag. 6

ALLEGATO

Ratifica della Convenzione ONU contro la corruzione. C. 2783 Governo.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

1. All'articolo 322-bis, secondo comma, n. 2, del codice penale, sono soppresse le parole: «indebito» ed «internazionali» e, infine, sono aggiunte le seguenti: «ovvero l'ottenimento o il mantenimento di una attività economica».
3. 1.Contento.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

1. Nel codice penale dopo l'articolo 513-bis è inserito il seguente: «513-ter - (Corruzioni in atti dei privati). - 1. Chiunque, nell'ambito di un'attività economica, sollecita o riceve, per se o per un terzo, direttamente o indirettamente, un indebito vantaggio oppure ne accetta la promessa, nello svolgimento di attività di amministrazione o di direzione di una persona giuridica, per compiere un atto in violazione di un dovere, è punito con la reclusione fino a quattro anni se ne deriva distorsione di concorrenza riguardo all'acquisizione o al mantenimento di beni o servizi commerciali».
3. 01.Contento.

ART. 4.

Sopprimerlo.
4. 1.Contento.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Introduzione dell'articolo 25-nonies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

1. Nella sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'articolo 25-octies aggiungere il seguente:

«Art. 25-nonies.
(Corruzione societaria).

1. In relazione alla commissione del delitto di infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità, previsto dall'articolo 2635, comma secondo, del codice civile, si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote nei confronti dell'ente, i cui amministratori, direttori generali o liquidatori, o le persone ad essi sottoposte, hanno erogato o promesso l'utilità.
2. Nel caso previsto dal comma precedente si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma secondo, per la durata non inferiore a tre mesi».
4. 01.Balducci.

ART. 5.

Sopprimerlo.
5. 1.Contento.