VI Commissione - Resoconto di giovedì 15 novembre 2007


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AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 15 novembre 2007.

Audizione dei rappresentanti dell'Unione delle Province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), sulle problematiche relative al collocamento di strumenti finanziari derivati.

L'audizione informale si è svolta dalle 9.35 alle 10.45.

RISOLUZIONI

Giovedì 15 novembre 2007. - Presidenza del vicepresidente Francesco TOLOTTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Cento.

La seduta comincia alle 10.55.

7-00133 Crisci: Applicabilità del condono tributario alle associazioni sportive dilettantistiche.
(Seguito discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 29 maggio 2007.

Nicola CRISCI (PD-U) riformula la propria risoluzione (vedi allegato), anche al fine di tener conto della novità rappresentata


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dalla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 270 del 2007, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma di cui all'articolo 2, comma 44, della legge n. 350 del 2003, nella parte in cui non consente l'applicazione dell'articolo 9 della legge n. 289 del 2002 per i periodi di imposta non corrispondenti all'anno solare, evidenziando come tale pronuncia si attagli particolarmente al caso delle società sportive dilettantistiche, le quali hanno un esercizio non corrispondente all'anno solare.

Il Sottosegretario Pier Paolo CENTO rileva come la novità costituita dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 270 del 2007 possa consentire una rivalutazione della questione oggetto della risoluzione, anche in considerazione dell'esigenza di assicurare un'applicazione uniforme delle norme contenute nell'ordinamento tributario, e dello specifico rilievo sociale delle società sportive dilettantistiche. In tale contesto ritiene necessario approfondire ulteriormente la tematica, suggerendo l'opportunità di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione della risoluzione.

Franco CECCUZZI (PD-U) dichiara di sottoscrivere la risoluzione, come riformulata dal presentatore.

Ivano STRIZZOLO (PD-U) sottoscrive anch'egli la risoluzione, come riformulata dal presentatore.

Francesco TOLOTTI, presidente, anche alla luce della richiesta del Sottosegretario, e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione.

La seduta termina alle 10.55.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 15 novembre 2007. - Presidenza del vicepresidente Francesco TOLOTTI.

La seduta comincia alle 10.55.

Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.
C. 3178 Governo.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Franco CECCUZZI (PD-U), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla XI Commissione Lavoro, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, sul disegno di legge C. 3178, recante norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.
Il Capo I (articoli da 1 a 7) interviene in materia previdenziale con svariate misure.
L'articolo 1 interviene sui requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità e al trattamento pensionistico di vecchiaia liquidato esclusivamente con il sistema contributivo, a decorrere dal 2008, previsti dalla legge n. 243 del 2004.
Per quanto riguarda le pensioni di anzianità il provvedimento, eliminando il cosiddetto «scalone», prevede una maggiore gradualità nell'innalzamento del requisito dell'età anagrafica per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità a decorrere dal 2008.
Si prevede che, in presenza di almeno 35 anni di contributi, si può accedere al pensionamento di anzianità, per il 2008 e dal 1o gennaio 2009 al 30 giugno 2009, con una età anagrafica di almeno 58 anni per


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i lavoratori dipendenti pubblici e privati e di 59 anni per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS.
Invece, a decorrere dal 1o luglio 2009 viene introdotto il sistema delle «quote», date dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva.
Altre misure rilevanti in materia di accesso al pensionamento sono costituite da una delega per una apposita disciplina relativa al pensionamento anticipato dei soggetti che svolgono lavori usuranti nonché dalla previsione di una apposita disciplina della decorrenza dei trattamenti pensionistici a regime (cosiddette «finestre») per i lavoratori che accedono al pensionamento di anzianità anticipato con 40 anni di contribuzione e al pensionamento di vecchiaia con una età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e a 60 per le donne.
L'articolo 2 dispone la razionalizzazione del sistema degli enti previdenziali, con lo scopo di ridurre i costi di gestione attraverso una più efficiente utilizzazione delle risorse.
L'articolo 3 prevede la revisione dei coefficienti di trasformazione per il calcolo delle pensioni con il sistema contributivo, nel rispetto degli andamenti e degli equilibri della spesa pensionistica di lungo periodo e nel rispetto delle procedure previste a livello europeo.
L'articolo 4 introduce un contributo di solidarietà a carico a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo volo, allo scopo di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio del predetto Fondo.
L'articolo 5 stabilisce che, per i trattamenti pensionistici superiori a otto volte i trattamenti minimi INPS, per l'anno 2008 non viene concessa la rivalutazione automatica delle pensioni.
L'articolo 6 precisa alcuni profili relativi al riconoscimento dei benefici pensionistici per l'esposizione all'amianto ai lavoratori dipendenti da aziende già interessate dagli appositi atti di indirizzo emanati dal Ministero del lavoro.
L'articolo 7 dispone in materia di recupero del potere di acquisto degli indennizzi per danno biologico erogati dall'INAIL, tramite l'attribuzione di un aumento straordinario degli stessi indennizzi, dal momento che la normativa vigente non prevede un meccanismo di adeguamento automatico dell'importo monetario di tali indennizzi.
Il Capo II, composto dal solo articolo 8, reca misure in materia di ammortizzatori sociali. Più specificamente, si eleva la durata temporale e la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria di disoccupazione; si interviene sulla misura dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti, rideterminando la percentuale di commisurazione alla retribuzione e riparametrando il diritto all'indennità stessa in relazione alle giornate lavorative; si modifica la misura degli aumenti annuali dell'integrazione salariale straordinaria corrisposta sia agli operai sia agli impiegati sospesi dal lavoro, disponendo il recupero integrale dell'inflazione ai fini degli aumenti annuali dell'integrazione salariale straordinaria; si conferisce una delega al Governo per la riforma degli ammortizzatori sociali per il riordino degli istituti a sostegno al reddito.
Il Capo III (articoli da 9 a 14) reca norme in materia di occupazione e di mercato del lavoro.
L'articolo 9 reca una delega al Governo finalizzata al riordino della normativa in materia di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione e di apprendistato.
L'articolo 10 interviene in materia di occupazione delle persone con disabilità, prevedendo, tra l'altro, la semplificazione della procedura per l'erogazione dell'assegno mensile agli invalidi civili che non svolgono attività lavorativa, l'individuazione di apposite convenzioni dirette ad agevolare l'assunzione di persone disabili con particolari difficoltà di inserimento lavorativo e la concessione al datore di lavoro di un contributo per l'assunzione di soggetti disabili volto a coprire una parte del costo salariale di tali lavoratori.


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L'articolo 11 reca modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato. Particolare rilevanza assume, tra le altre norme, l'introduzione di una disciplina volta a limitare la possibilità di prevedere continui rinnovi dei contratti a tempo determinato con lo stesso lavoratore: se per effetto della successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra il datore di lavoro e il lavoratore supera complessivamente i 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, il rapporto di lavoro viene considerato a tempo indeterminato a decorrere dal superamento del predetto periodo; sono escluse da tale disciplina le attività stagionali e le altre attività che saranno eventualmente individuate dagli avvisi comuni e dalla contrattazione collettiva.
L'articolo 12 reca invece modifiche ad alcuni profili della disciplina in materia di lavoro a tempo parziale. In primo luogo si interviene sulla disciplina delle «clausole flessibili» (relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione di lavoro a tempo parziale) ed alle «clausole elastiche» (relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa nei rapporti di lavoro a tempo parziale verticali o misti), attribuendo un ruolo «autorizzatorio» alla contrattazione collettiva, nel senso che tali clausole possono essere previste e regolamentate solamente dalla contrattazione collettiva (e quindi non più autonomamente dalle parti del contratto individuale di lavoro).
L'articolo 13 reca l'abolizione dell'istituto del lavoro intermittente (o a chiamata).
L'articolo 14 dispone interventi per il settore dell'edilizia: tra l'altro si interviene in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale nel settore dell'edilizia, introducendo un più efficace meccanismo relativo alla eventuale proroga annuale della riduzione contributiva prevista dalla normativa vigente in modo da evitare discontinuità della concessione di tale agevolazione.
Il Capo IV (articoli da 15 a 20) reca misure di varia natura a favore delle imprese e dei lavoratori del settore agricolo.
L'articolo 15 prevede modifiche della normativa in materia di disoccupazione agricola, al fine di rendere omogenee le discipline relative all'indennità ordinaria di disoccupazione e ai trattamenti speciali di disoccupazione per i lavoratori agricoli, con riferimento alla misura e alla durata delle provvidenze erogate.
In tale ambito segnala, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 16, il quale stabilisce, al comma 1, la concessione, in via sperimentale, per l'anno 2008, di incentivi per nuove assunzioni in agricoltura, attraverso l'attribuzione ai datori di lavoro agricoli di un credito d'imposta complessivo per ciascuna giornata di lavoro ulteriore rispetto a quelle dichiarate nell'anno precedente.
Il credito d'imposta è pari a 1 euro nelle zone di cui all'obiettivo 1 (Regioni del sud) ed a 0,30 euro nelle zone di cui all'obiettivo 2 (comuni CEE), come individuate dal Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006.
L'articolo in commento richiama inoltre il rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.
Il comma 2 prevede che il Governo, all'esito della sperimentazione, sentite le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie interessate, proceda alla verifica delle disposizioni agevolative di cui al precedente comma 1 anche al fine di valutarne l'eventuale estensione, compatibilmente con gli andamenti programmati di finanza pubblica, alla restante parte del territorio nazionale.
L'articolo 17 intende incentivare l'osservanza della normativa relativa alla salute e sicurezza dei lavoratori nel settore agricolo, caratterizzato da un'alta percentuale di infortuni sul lavoro, tramite una riduzione dei premi assicurativi per le imprese agricole che possano dimostrare il rispetto di tale disciplina.


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L'articolo 18 dispone la destinazione di parte dell'aliquota contributiva relativa all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria dovuta dai datori di lavoro agricoli al finanziamento delle iniziative di formazione continua rivolte ai lavoratori subordinati del settore agricolo.
L'articolo 19 reca modifiche alla disciplina relativa alle provvidenze per i lavoratori agricoli in caso di calamità naturali, al fine di circoscriverne il campo di applicazione, mentre l'articolo 20 contiene modifiche alle disposizioni relative alla compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziale dovuti dalle imprese agricole.
Il Capo V (articoli da 21 a 27) reca invece norme in materia di competitività.
In particolare, l'articolo 21, prevede, in via sperimentale, entro un determinato limite massimo di spesa, la concessione di uno sgravio contributivo relativo alla quota di retribuzione imponibile costituita dalle erogazioni previste dalla contrattazione di secondo livello a titolo di premio di produttività: la norma mira a realizzare una riduzione del costo del lavoro, per sostenere la competitività del sistema produttivo, rendendo nel contempo interamente pensionabile la retribuzione connessa alla produttività.
Per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala l'articolo 22, il quale prevede l'introduzione di misure di detassazione per ridurre l'imposizione fiscale sulle retribuzioni erogate come premio di produttività, entro un limite massimo di spesa.
In particolare, la disposizione rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, l'emanazione di disposizioni finalizzate a realizzare, per l'anno 2008, nella quale prevedere la deducibilità ai fini fiscali, ovvero l'introduzione di opportune misure di detassazione, per ridurre l'imposizione fiscale sulle somme oggetto degli sgravi contributivi sulla retribuzione di secondo livello di cui all'articolo 21, entro il limite complessivo di 150 milioni di euro per il medesimo anno.
A tale riguardo rileva la sostanziale indeterminatezza della previsione, la quale si limita stabilire un tetto massimo di spesa, senza indicare in termini univoci né la tipologia dell'agevolazione, né la sua misura, né i requisiti per fruirne.
L'articolo 23 prevede la soppressione del contributo aggiuntivo a carico delle imprese che utilizzano il lavoro straordinario, per realizzare una riduzione del costo del lavoro e favorire la competitività del sistema produttivo.
Il Capo VI (articoli da 24 a 27) reca invece disposizioni a favore dei giovani, sul piano finanziario, retributivo e previdenziale.
L'articolo 24 prevede l'istituzione di appositi fondi per rendere possibile concretamente l'accesso al credito dei giovani, per compensare la discontinuità dei compensi di natura lavorativa derivante dallo svolgimento di attività intermittenti ovvero per sviluppare attività innovative ed imprenditoriali.
L'articolo 25 stanzia risorse per l'integrazione dei compensi spettanti ai titolari degli assegni e dei contratti per attività di ricerca che prestino la propria opera presso le università statali e gli enti pubblici di ricerca e siano iscritti alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.
L'articolo 26 reca disposizioni più favorevoli relative alla totalizzazione dei contributi assicurativi e al riscatto della durata dei corsi universitari ai fini pensionistici.
Per quanto riguarda la totalizzazione, si riduce da sei a tre anni la durata minima che devono presentare i periodi assicurativi per poter essere cumulati e così si amplia la possibilità di usufruire dell'istituto della totalizzazione.
Con riferimento al riscatto della durata dei corsi di studio universitario, si introducono norme volte a rendere meno oneroso, e quindi più conveniente, tale riscatto, permettendo la rateizzazione dei relativi versamenti senza l'applicazione di


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interessi e consentendo il riscatto della durata dei corsi universitari di studio anche per i soggetti che non abbiano ancora iniziato l'attività lavorativa e quindi non iscritti ad alcuna gestione previdenziale.
L'articolo 27, proseguendo l'intervento già attuato con la legge finanziaria per il 2007, prevede l'aumento delle aliquote contributive pensionistiche relative ai lavoratori iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 (tra cui figurano i professionisti ed i lavoratori che svolgono collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto); tali aliquote sono stabilite al 24 per cento per il 2008, al 25 per cento per il 2009 e al 26 per cento a decorrere dal 2010 per gli iscritti che non siano assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, mentre sono stabilite al 17 per cento a decorrere dal 2008 per gli iscritti che non siano assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.
Il Capo VII (articoli da 28 a 30), oltre ad intervenire in materia di occupazione femminile, reca disposizioni relative a particolari situazioni occupazionali.
In particolare, l'articolo 28 conferisce una delega al Governo finalizzata al riordino della normativa in materia di occupazione femminile anche tramite l'introduzione di incentivi e sgravi contributivi mirati a sostenere i regimi di orari flessibili, il rafforzamento dell'istituto del lavoro a tempo parziale, il potenziamento dei servizi per l'infanzia e agli anziani non autosufficienti, il rafforzamento delle garanzie per l'applicazione effettiva della parità di trattamento tra donne e uomini in materia di occupazione e di lavoro, il potenziamento delle azioni intese a favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile.
L'articolo 29 contempla la possibilità, per l'anno 2008, di concedere, nel limite di 20 milioni di euro, le indennità ordinarie di disoccupazione previste per i lavoratori sospesi in conseguenza di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori, ovvero dovute alle situazioni temporanee di mercato, anche in deroga ai limiti stabiliti dalla normativa vigente relativamente alla durata massima degli interventi di sostegno al reddito in questione.
L'articolo 30 dispone il riconoscimento, per l'anno 2008, a favore dei lavoratori portuali addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto a tempo indeterminato nelle imprese o agenzie di fornitura di lavoro temporaneo, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, di un'indennità pari ad un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria, oltre che la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare.
Il Capo IX reca le disposizioni finali, disciplinando la procedura per l'emanazione dei decreti legislativi da adottare ai sensi del provvedimento in esame (articolo 31) e prevedendo la clausola di copertura finanziaria (articolo 32).

Francesco TOLOTTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 11.05.

SEDE REFERENTE

Giovedì 15 novembre 2007. - Presidenza del vicepresidente Francesco TOLOTTI.

La seduta comincia alle 11.05.

Disposizioni in materia di accertamenti effettuati sulla base degli studi di settore.
C. 3087 Ceccuzzi.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Francesco TOLOTTI, presidente e relatore, illustra la proposta di legge in oggetto, la quale reca disposizioni in materia


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di accertamenti effettuati sulla base degli studi di settore.
L'articolo 1, introducendo il comma 1-bis all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 195 del 1999, reca disposizioni in materia di accertamenti fiscali basati sugli studi di settore, con particolare riferimento al periodo d'imposta a decorrere dal quale i nuovi studi approvati o le revisioni degli studi già esistenti entrano in vigore.
La norma stabilisce in particolare che gli studi di settore e le successive revisioni degli stessi trovano applicazione a decorrere dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta successivo a quello nel quale il relativo decreto di approvazione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
La disposizione trova fondamento, secondo quanto indicato nella relazione illustrativa, nel fatto che, poiché lo studio di settore revisionato «può essere applicato anche al periodo d'imposta antecedente a quello in cui viene pubblicato», il contribuente non può verificare «tempestivamente la congruità della sua posizione fiscale rispetto alle attese dell'erario».
In merito alla formulazione della disposizione, rileva come la norma introdotta attraverso l'inserimento del comma 1-bis all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 195 del 1999 non sia coordinata con la disposizione contenuta nel comma 1 del medesimo articolo; infatti, mentre il comma 1 dispone l'applicazione dello studio nell'anno in cui lo stesso viene approvato purché sia pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo dell'anno successivo, il comma 1-bis prevede che lo studio di settore si applichi il periodo d'imposta successivo a quello di pubblicazione.
Segnala inoltre come la nuova norma comporti lo slittamento di due anni dell'applicazione degli studi di settore approvati e pubblicati entro il 31 marzo dell'anno successivo.
L'articolo 2 interviene sulla disciplina vigente in materia di verifiche e controlli fiscali, escludendo la possibilità di reiterare gli accertamenti, sulla stessa categoria di reddito e per la stessa annualità, a meno che non siano sopraggiunti nuovi elementi.
A tal fine la norma modifica l'articolo 3, comma 181, della legge n. 549 del 1995 (legge finanziaria per il 2006) e all'articolo 70 della legge n. 342 del 2000.
Ricorda a tale proposito che l'articolo 3, comma 181, della legge n. 549 stabilisce che, qualora siano stati eseguiti accertamenti fiscali ai sensi dell'articolo 39, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 prima dell'approvazione di uno specifico studio di settore, non è pregiudicata la successiva attività di accertamento basata sull'applicazione degli studi di settore o dei parametri.
L'articolo 70 della legge n. 342 dispone che gli accertamenti basati sugli studi di settore non pregiudicano l'ulteriore azione accertatrice, anche se riferita ai redditi sui quali sono stati applicati gli studi di settore: pertanto, l'adeguamento del contribuente agli studi di settore non esclude la possibilità, per l'Amministrazione finanziaria, di eseguire ulteriori controlli fiscali, anche con riferimento ai medesimi redditi.
Il comma 1 modifica il comma 181 dell'articolo 3 della legge n. 549 del 1995, prevedendo che gli accertamenti basati sugli studi di settore, dopo la loro approvazione, possono essere eseguiti su redditi già accertati ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 solo in presenza di sopravvenute conoscenze di nuovi elementi. Pertanto, in assenza di nuovi elementi è inibita l'applicazione degli studi di settori sui redditi e per i periodo d'imposta già accertati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
Il comma 2 modifica l'articolo 70 della legge n. 342 del 2000, prevedendo che gli accertamenti tributari eseguiti ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 non consentono l'applicazione, sui medesimi redditi e per i medesimi periodi d'imposta, degli studi di settore successivamente approvati, a meno che non sopraggiunga conoscenza di nuovi elementi.


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L'articolo 3 interviene sulla disciplina degli studi di settore prevedendo, in sostanza, la riduzione dell'importo dei ricavi o compensi di riferimento ai fini della determinazione della congruità dei redditi dichiarati dal contribuente a quello individuato dall'applicazione del relativo studio di settore.
Al riguardo ricorda che lo studio di settore, attraverso una specifica funzione di ricavo per ciascuno dei cluster definiti dallo studio di settore stesso, determina i livelli minimi e i livelli puntuali di ricavi o compensi. Ai fini della congruità il reddito dichiarato dal contribuente deve essere non inferiore all'importo corrispondente al livello puntuale, ossia ad un valore medio contenuto in un intervallo di confidenza stabilito dall'applicazione dello studio di settore.
In particolare la norma, modificando il comma 1 dell'articolo 10 della legge n. 146 del 1998, stabilisce che ai fini della congruità agli studi di settore deve essere considerato il valore minimo, in luogo del valore puntuale, dei ricavi individuato nell'ambito dell'intervallo di confidenza.
Viene previsto, inoltre, che in caso di accertamento, al fine di determinare i tributi dovuti si fa riferimento al ricavo puntuale emergente dallo studio di settore applicato.
Al riguardo rileva come la norma riduca l'efficacia automatica dell'accertamento basato sugli studi di settore. Infatti, il contribuente risulterà congruo in dichiarazione dei redditi adeguando i propri redditi al valore minimo dei ricavi o compensi determinato dallo studio di settore. Il riferimento al valore puntuale, attualmente automatico per il contribuente che intende adeguarsi, è possibile solo in presenza di una successiva attività di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Da un punto di vista formale, segnala come la modifica proposta riporti esclusivamente il riferimento all'ammontare dei ricavi, senza indicare il riferimento anche all'ammontare dei compensi.
L'articolo 4 interviene in merito alla valenza probatoria della contabilità ai fini dell'accertamento a mezzo di studi di settore, stabilendo che nei confronti degli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria gli accertamenti basati sugli studi di settore trovano applicazione soltanto quando emergono significative situazioni di incoerenza rispetto ad indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale.
In sostanza la disposizione intende sostituire la possibilità diretta dell'applicazione degli studi di settore per i soggetti che, per opzione o per obbligo, sono in contabilità ordinaria, con la possibilità comunque vincolata alla dimostrata inattendibilità della contabilità.
In particolare, l'articolo 4 modifica l'articolo 10 della legge n. 146 del 1998, che reca le modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento, inserendo dopo il comma 1 i nuovi commi 1-bis e 1-ter.
Il nuovo comma 1-bis dispone che nei confronti degli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria la disposizione del comma 1 sui presupposti per procedere all'accertamento mediante gli studi di settore trova applicazione quando emergono significative situazioni di incoerenza rispetto ad indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale, individuati con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il parere della commissione di esperti di cui al comma 7. Ciò anche ove il regime di contabilità ordinaria sia stato effetto di opzione.
Il nuovo comma 1-ter specifica che, indipendentemente da quanto previsto dal comma 1-bis, nei confronti dei contribuenti in regime di contabilità ordinaria, l'ufficio procede all'accertamento mediante studi di settore quando dal verbale di ispezione, redatto ai sensi dell'articolo 52, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, risulta motivata:
a) l'inattendibilità della contabilità ordinaria in presenza di gravi contraddizioni;


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b) l'irregolarità delle scritture obbligatorie;
c) ovvero l'irregolarità tra le scritture obbligatorie e i dati e gli elementi direttamente rilevati in base ai criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 570.

Il comma 2 prevede che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dal comma 1-bis dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sia adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
A tale riguardo rileva come il comma 1-bis dell'articolo 10 della n. 146 del 1998, introdotto dal comma 1 dell'articolo 4, preveda l'emanazione di un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, e non di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
L'articolo 5 introduce indici di normalità economica tesi ad evidenziare eventuali anomalie nei dati dichiarati in sede di applicazione degli studi di settore presi in considerazione esclusivamente ai fini della selezione dei contribuenti da sottoporre ad accertamento, e che costituiscono delle mere presunzioni semplici.
In sostanza la disposizione intende modificare la valenza probatoria degli indicatori di normalità da inserire a regime nei successivi studi di settore o nelle prossime revisioni degli studi di settore già approvati, al fine di evitare che gli indicatori di normalità economica partecipino direttamente alla formazione del ricavo di congruità, nonché per fare in modo che l'utilizzo degli indicatori in sede di accertamento sia corroborato di ulteriori elementi probatori tesi ad evidenziare la concretezza dell'anomalia riscontrata.
Nel dettaglio, l'articolo 5 in commento aggiunge all'articolo 10-bis della legge n. 146 del 1998 i commi 2-bis e 2-ter.
In merito alla formulazione della disposizione, rileva come l'articolo 5 disponga letteralmente che «il comma 2 è sostituito» dai commi 2-bis e 2-ter: si dovrebbe pertanto chiarire se si tratta di un refuso, volendo lasciare in vita il comma 2, ovvero se si vuole sopprimere il comma 2 e sostituirlo con un nuovo comma 2 e un nuovo comma 2-bis.
Il nuovo comma 2-bis prevede che in sede di elaborazione o di revisione degli studi di settore sono introdotti indici di normalità economica, con la funzione di quella di evidenziare eventuali anomalie nei dati dichiarati in sede di applicazione degli studi di settore.
Il nuovo comma 2-ter dispone che gli indici di normalità economica di cui al comma 2-bis sono presi in considerazione esclusivamente ai fini della selezione dei contribuenti da sottoporre ad accertamento in sede di applicazione degli studi di settore.
Essi costituiscono delle mere presunzioni semplici; in quanto tali esse sono prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui agli articoli 39, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
Si prevede, infine, che in caso di accertamento, spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova a sostegno degli scostamenti riscontrati.
L'articolo 6 dispone che i criteri selettivi per l'attività di accertamento sono rivolti in via prioritaria nei confronti dei soggetti diversi dalle imprese manifatturiere che svolgono prevalentemente la loro attività in conto terzi per altre imprese.
La disposizione prende spunto dalla considerazione secondo cui i soggetti che lavorano in prevalenza con altre imprese, hanno scarse possibilità di occultare i corrispettivi.
Nel dettaglio, l'articolo 6 modifica il primo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, in materia di accertamento delle imposte sui redditi, e il primo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in materia di IVA, aggiungendo in entrambe le disposizioni un identico periodo, in forza del quale i criteri selettivi indicati per


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l'attività di accertamento devono essere rivolti in via prioritaria nei confronti dei soggetti - diversi dalle imprese manifatturiere - che svolgono prevalentemente la loro attività in conto terzi per altre imprese.
La previsione specifica che nell'attività di accertamento ivi considerata è compresa quella espletata a mezzo di studi di settore.

Franco CECCUZZI (PD-U) suggerisce l'opportunità di procedere alle audizioni informali dei rappresentanti delle associazioni che hanno sottoscritto con il Governo, nel 2006, il Protocollo sugli studi di settore, ascoltando inoltre i rappresentanti della giustizia tributaria e degli intermediari fiscali.

Francesco TOLOTTI, presidente, condivide la proposta del deputato Ceccuzzi di procedere a talune audizioni informali, le cui modalità potranno essere ulteriormente precisate in seno all'Ufficio di Presidenza della Commissione.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 11.15.