VII Commissione - Giovedì 15 novembre 2007


Pag. 94


ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per incentivare l'eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione (Atto n. 182).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per incentivare l'eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione (Atto n. 182),
considerato in particolare quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, in riferimento all'organizzazione delle procedure per l'individuazione delle eccellenze;
ritenuto inoltre che l'attuale formulazione dell'articolo 3, comma 2, appare eccessivamente generica e che l'accreditamento verso soggetti esterni non può prescindere dalla definizione di regole e criteri da sottoporre alla valutazione delle Commissioni parlamentari competenti, costituendo parte integrante del presente provvedimento;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
a) appare necessario riformulare l'articolo 3, comma 1, al fine di considerare la partecipazione ad iniziative formative organizzate da centri scientifici nazionali con destinazione rivolta alla qualità della formazione scolastica;
b) risulta inoltre necessario inserire all'articolo 3, comma 2, dopo le parole «Amministrazione scolastica» le seguenti: «secondo criteri da definire con apposito decreto ministeriale da sottoporre alla valutazione delle Commissioni parlamentari competenti»;
c) appare altresì necessario coordinare le norme contenute agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, precisando che il provvedimento riguarda gli studenti del triennio finale;
e con le seguenti osservazioni:
1) appare opportuno coordinare le norme del provvedimento in esame con quelle relative all'accesso all'università recentemente stabilite dallo schema di decreto legislativo recante norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato;
2) si ritiene altresì opportuno attuare gli impegni assunti dal Governo in sede di Conferenza unificata in relazione al coinvolgimento di Regioni ed Enti locali nell'organizzazione delle attività in oggetto;
3) si consideri altresì l'opportunità di valutare anche eventuali risultati conseguiti


Pag. 95

da gruppi di studenti che hanno lavorato a progetti formativi;

4) risulta infine opportuno riformulare l'articolo 4, comma 1, lettera d), in termini di benefici finalizzati all'acquisto di beni e servizi;
5) si consideri inoltre l'opportunità di non escludere la possibilità di utilizzare il voto di diploma come elemento di valutazione soprattutto all'interno delle rispettive istituzioni scolastiche, stante la difficoltà di utilizzarlo come parametro di comparazione a livello nazionale.


Pag. 96


ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per incentivare l'eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione (Atto n. 182).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per incentivare l'eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione (Atto n. 182);
considerato in particolare quanto previsto dall'articolo 3 in riferimento all'organizzazione delle procedure per l'individuazione delle eccellenze;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
a) appare necessario riformulare l'articolo 3, comma 1, al fine di considerare la partecipazione ad iniziative formative organizzate da centri scientifici nazionali con destinazione rivolta alla qualità della formazione scolastica;
b) ritenuto inoltre che l'attuale formulazione dell'articolo 3, comma 2, appare eccessivamente generica e che l'accreditamento verso soggetti esterni non può prescindere dall'adozione di un decreto ministeriale, da sottoporre al parere delle Commissioni parlamentari competenti, per la definizione di regole e criteri dell'accreditamento, costituendo parte integrante del provvedimento di cui in premessa, si considera necessario sostituire il medesimo comma 2 dell'articolo 3 con il seguente: «2. La responsabilità del riconoscimento delle eccellenze è esclusivamente a carico dei dirigenti scolastici dei diversi livelli di istruzione che si possono avvalere di altri soggetti pubblici e privati nazionali o comunitari con esperienze già consolidate, accreditati dall'Amministrazione scolastica secondo criteri da definire con apposito decreto ministeriale da sottoporre al parere delle Commissioni parlamentari competenti»;
c) appare altresì necessario coordinare le norme contenute agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, precisando che il provvedimento riguarda gli studenti del triennio finale;
d) appare necessario, altresì, coordinare le norme del provvedimento in esame con quelle relative all'accesso all'università recentemente stabilite dallo schema di decreto legislativo recante norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato, sopprimendo in particolare all'articolo 6, comma 1, le parole: «, anche le facilitazioni utili per l'accesso all'istruzione e formazione superiore.»;
e) si ritiene inoltre necessario attuare gli impegni assunti dal Governo in sede di Conferenza unificata in relazione al coinvolgimento di Regioni ed Enti locali, nell'ambito


Pag. 97

dei rispettivi ruoli, nell'organizzazione delle attività in oggetto;

e con le seguenti osservazioni:
1) si consideri inoltre l'opportunità di valutare anche eventuali risultati conseguiti da gruppi di studenti che hanno lavorato a progetti formativi, nell'ambito di concorsi nazionali e internazionali;
2) si valuti, infine, l'opportunità di non escludere la possibilità di utilizzare il voto di diploma come elemento di valutazione soprattutto all'interno delle rispettive istituzioni scolastiche.


Pag. 98


ALLEGATO 3

Ratifica Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale della protezione delle Alpi (C. 2861 Governo e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato il disegno di legge C. 2861, recante Ratifica dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale della protezione delle Alpi;
premesso che il territorio alpino rappresenta un'area di importanza europea e costituisce un patrimonio specifico e diversificato per formazione geomorfologia, clima, acque, vegetazione e fauna, paesaggio e cultura e che l'alta montagna, le valli alpine e le zone prealpine formano unità ambientali la cui conservazione non deve interessare soltanto gli Stati alpini;
tenuto conto che la popolazione locale deve essere posta nelle condizioni di determinare essa stessa le prospettive del proprio sviluppo sociale, culturale e economico, nonché di concorrere alla sua realizzazione nel quadro del vigente ordinamento istituzionale;
rilevato che la protezione dell'ambiente, la promozione sociale e culturale e lo sviluppo economico del territorio alpino costituiscono obiettivi di pari importanza, e che occorre pertanto ricercare tra di essi un equilibrio adeguato e durevole;
esprime

PARERE FAVOREVOLE.