I Commissione - Resoconto di mercoledì 21 novembre 2007


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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 novembre 2007. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Alessandro Pajno.

La seduta comincia alle 9.


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Variazioni nella composizione della Commissione e del Comitato permanente per i pareri.

Luciano VIOLANTE, presidente, comunica che, per il gruppo «Sinistra democratica. Per il socialismo europeo», è entrato a far parte della Commissione il deputato Marisa Nicchi e che, per il medesimo gruppo, il deputato Nicchi è entrato a far parte del Comitato permanente per i pareri, del quale cessa di far parte il deputato Olga D'Antona.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008).
C. 3256 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010.
C. 3257 Governo, e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2008.
(Relazioni alla V Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Luciano VIOLANTE, presidente, ricorda che lunedì 19 novembre sono stati assegnati alla Commissione in sede consultiva, per le parti di competenza, il disegno di legge finanziaria per il 2008 (C. 3256) ed il disegno di legge recante il bilancio dello Stato per il 2008 e il bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (C. 3257). Pertanto, secondo quanto previsto dall'articolo 119, comma 6, del regolamento, la Commissione dovrà sospendere ogni attività legislativa, finché non avrà formulato la relazione di competenza sui predetti disegni di legge. La Commissione potrà peraltro procedere agli atti dovuti, vale a dire all'esame in sede referente e in sede consultiva dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, dei disegni di legge di ratifica e di recepimento di atti normativi comunitari, dei progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica e dei provvedimenti previsti nel calendario dei lavori dell'Assemblea.
Avverte quindi che l'esame dei provvedimenti in titolo si concluderà con l'approvazione di una relazione, che sarà trasmessa alla Commissione bilancio, e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione.
Per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno (Tabella n. 8) del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente alle parti di competenza (Tabella n. 2).
La Commissione, oltre ad essere chiamata a trasmettere una relazione alla V Commissione per ciascuno stato di previsione, esaminerà anche gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza del disegno di legge di bilancio. A tale proposito ricorda che, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del regolamento, gli emendamenti proponenti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione devono essere presentati presso le Commissioni di settore. Gli emendamenti approvati saranno inseriti nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati, ai sensi dell'articolo 121, comma 4, del regolamento, nel corso dell'esame in Assemblea.
Segnala peraltro che le modifiche intervenute negli ultimi anni per quanto concerne l'articolazione del Governo, nonché l'assetto e il riparto delle competenze tra i diversi dicasteri si riflettono sulla struttura del bilancio. In particolare, poiché alcuni stati di previsione possono


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investire la competenza di più Commissioni, non appare possibile applicare rigidamente la previsione regolamentare e pertanto è da ritenersi comunque ammissibile la presentazione di emendamenti recanti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione anche direttamente in Commissione bilancio.
Sempre con riferimento alle modifiche recentemente intervenute, rappresenta che il bilancio 2008 presenta una struttura diversa, e più leggibile, rispetto a quella dei bilanci degli esercizi precedenti: è infatti articolato per missioni e programmi. Le tabelle relative ai singoli stati di previsione recano al loro interno un allegato (l'allegato n. 2) che individua, con riferimento allo stanziamento di ciascuna unità previsionale di base, la quota discrezionale e, all'interno di questa, la parte vincolata, la quota riconducibile a oneri inderogabili e la quota predeterminata per legge. Relativamente alla quota predeterminata per legge vengono altresì puntualmente individuati gli estremi delle leggi che concorrono a determinare l'ammontare di ciascuna UPB. Il nuovo assetto del bilancio comporta inevitabili conseguenze per quanto concerne la formulazione delle proposte emendative e l'individuazione del margine di emendabilità, in aumento o in diminuzione, degli stanziamenti. In proposito, ferma restando l'ammissibilità degli emendamenti riferiti alla quota discrezionale, si riserva di fornire nel prosieguo dei lavori indicazioni più puntuali quanto all'ammissibilità delle proposte emendative che incidano sulla restante parte degli stanziamenti, anche sulla base degli elementi di chiarimento che potranno essere forniti presso la Commissione bilancio.
Potranno inoltre essere presentati e votati in Commissione anche emendamenti concernenti variazioni non compensative ovvero variazioni compensate non all'interno del medesimo stato di previsione. Anche tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione. Nel caso in cui tali ultimi emendamenti fossero respinti, è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio, anche al solo fine di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.
Le medesime regole disciplinano anche gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di competenza della Commissione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2008. Nelle Commissioni in sede consultiva potranno comunque essere presentati e votati emendamenti per le parti del disegno di legge finanziaria di rispettiva competenza. Tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione; ove respinti, è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio. Peraltro, anche in questo caso, è comunque ammissibile la presentazione degli emendamenti all'articolato della finanziaria direttamente in Commissione bilancio.
Gli emendamenti presentati presso le Commissioni in sede consultiva sono naturalmente soggetti alle regole di ammissibilità proprie dell'esame dei documenti di bilancio, con riferimento ai limiti di contenuto proprio e di compensatività degli effetti finanziari.
Con riferimento al contenuto proprio del disegno di legge finanziaria, come definito dall'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, non saranno ritenuti ammissibili: emendamenti recanti deleghe legislative; emendamenti recanti disposizioni di carattere ordinamentale o organizzatorio prive di effetti finanziari o che non abbiano un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi; emendamenti che rechino aumenti di spesa o diminuzioni di entrata, anche se provvisti di idonea compensazione, che non siano finalizzati al sostegno dell'economia; emendamenti recanti norme onerose che abbiano carattere localistico o microsettoriale.
Con riferimento al vincolo di compensatività, le modalità di copertura della legge finanziaria sono indicate ai commi 5 e 6 dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni. In particolare, il comma 5, con riferimento alle sole spese correnti, prescrive il divieto per la legge finanziaria di peggiorare il risultato corrente dell'anno precedente, mentre


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il comma 6 vincola la legge finanziaria al rispetto dei saldi di finanza pubblica indicati, per il periodo di riferimento, nelle risoluzioni con le quali le Camere hanno approvato il DPEF e la successiva Nota di aggiornamento.
Alla luce di tali criteri, saranno ammessi solo emendamenti compensativi, che cioè garantiscano effetti finanziari equivalenti a quelli del testo che si intende modificare. La presidenza, nel valutare la compensatività degli emendamenti che tendano a sostituire misure di contenimento previste nel testo, si limiterà a considerare inammissibili solo gli emendamenti evidentemente privi di compensazione o con compensazioni manifestamente inidonee, ivi compresi gli emendamenti che determinino oneri di durata non coincidente con quella della relativa compensazione.
La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati nell'ambito dell'esame in sede consultiva viene effettuata dai presidenti delle Commissioni di settore, prima che gli stessi vengano esaminati e votati. Peraltro, in considerazione della necessità di valutare l'ammissibilità degli emendamenti sulla base di criteri omogenei ed obiettivi, la valutazione puntuale di ammissibilità sarà comunque compiuta nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio. Per questi motivi sottolinea come il giudizio circa l'ammissibilità di un emendamento pronunciato nel corso dell'esame in sede consultiva non pregiudichi in alcun modo la successiva valutazione di ammissibilità.
Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno ricorda che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea; gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo possono essere ripresentati in Assemblea. In ordine ai criteri di ammissibilità segnala altresì che non sono ammissibili gli ordini del giorno volti ad impegnare il Governo ad utilizzare accantonamenti dei Fondi speciali di parte corrente e di conto capitale per determinate finalità.
Da ultimo, per quanto attiene all'organizzazione dei lavori, ricorda che, secondo quanto stabilito dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la I Commissione concluderà il proprio esame dei documenti di bilancio entro la giornata di lunedì 26 novembre prossimo, cominciando i propri lavori alle 18, mentre il termine per la presentazione delle proposte di relazione e degli emendamenti è stato fissato, sempre dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, alle ore 15 di giovedì 22 novembre.
Invita quindi il relatore ad introdurre l'esame congiunto dei due provvedimenti.

Maria Fortuna INCOSTANTE (PD-U), relatore, fa preliminarmente presente che la nuova struttura dei documenti di bilancio, articolati in missioni, programmi ed obiettivi, consente una maggiore leggibilità e comprensione degli stessi, soprattutto con riferimento alla valutazione delle priorità dell'azione di governo. Si tratta, per quanto concerne gli ambiti di competenza della I Commissione, del contrasto alla criminalità organizzata, italiana ed internazionale, del problema dell'immigrazione, anche correlato ai diversi livelli di sviluppo presenti nelle varie zone del mondo, che danno luogo a fenomeni di tratta di esseri umani, e delle questioni collegate al tema della sicurezza, soffermandosi in particolare sulla Tabella 8 dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
Passa quindi ad illustrare il disegno di legge finanziaria per il 2008, per le parti di competenza della I Commissione.
Il comma 4 dell'articolo 14 reca autorizzazioni di spesa per il triennio 2008-2010 a favore del Ministero dell'interno, da utilizzare per il rafforzamento dell'attività di contrasto all'immigrazione clandestina.
L'articolo 16 stabilisce che nella determinazione delle quote mensili dell'indennità


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parlamentare, per cinque anni dall'entrata in vigore della legge finanziaria 2008, non venga applicato l'adeguamento automatico previsto dall'articolo 24, commi 1 e 2, della Legge n. 448 del 1998. Si tratta di una misura volta a produrre un considerevole risparmio collegato alle cosiddette spese della politica in quanto essa produrrà un effetto consequenziale «a cascata» sulle retribuzioni di altre categorie, quali ad esempio i parlamentari europei o i consiglieri regionali.
Collegato ai risparmi sulle spese della politica è poi l'articolo 17, che dispone che, a partire dal Governo successivo a quello in carica, il numero e le attribuzioni dei ministeri siano quelli fissati dal decreto legislativo n. 300 del 1999 nella sua originaria formulazione, ed abroga con la medesima decorrenza i decreti-legge n. 217 del 2001 e n. 181 del 2006, che hanno modificato il citato decreto legislativo n. 300 del 1999 portando il numero previsto dei ministeri da dodici a diciotto. Si dispone parimenti che la prossima compagine governativa non possa superare in totale le sessanta unità, e che sia composta in coerenza con il principio di pari opportunità tra i generi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione.
L'articolo 18 dispone la riduzione del 20 per cento, a decorrere dal 1o gennaio 2008, dei compensi dei Commissari straordinari del Governo. Si tratta di una previsione che giudica formulata in termini non sufficientemente chiari, in quanto apparentemente volta a disciplinare le retribuzioni dei commissari straordinari attualmente in carica. In proposito ritiene che sarebbe preferibile stabilire una norma generale che preveda un tetto per le retribuzione di tali soggetti.
Il comma 4 dell'articolo 24 aggiunge un nuovo articolo al decreto legislativo n. 507 del 1993, il comma 1 del quale consente ai comuni di riservare una quota, non superiore al 10 per cento del totale, di spazi esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni; il comma 2 riapre il termine per poter fruire della sanatoria delle violazioni delle norme in materia d'affissioni e pubblicità verificatesi sino al 1o gennaio 2005, prevista dal comma 2 del già abrogato articolo 20-bis del decreto legislativo n. 507 del 1993.
Si sofferma quindi sull'articolo 25, che riforma la disciplina relativa alle comunità montane, al fine della loro razionalizzazione e del contenimento dei costi, attraverso la novella dell'articolo 27 del testo unico sugli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Le comunità montane dovranno essere composte da almeno sette comuni con precisi requisiti altimetrici. L'entità del risparmio è calcolato in 33,4 milioni di euro per il 2008 e in 66,8 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi. Il testo originario predisposto dal Governo prevedeva una riduzione del numero delle comunità montane da 355 a 253, mentre a seguito delle modifiche apportate al testo nel corso dell'esame presso il Senato il numero si è ridotto a 193. Contestualmente è previsto un aumento della dotazione del Fondo nazionale per la montagna con la finalità di dare corso a politiche di sostegno nelle zone montane del territorio nazionale. Osserva poi che i criteri previsti per la costituzione delle comunità montane sono comunque derogabili in casi particolari. La norma in esame appare poi conforme a quanto disposto dall'articolo 117 della Costituzione, in tema di riparto di competenze legislative tra lo Stato e le regioni. La disciplina in materia di comunità montane, che sono enti locali costituzionalmente non necessari, dovrebbe rientrare nell'ambito della competenza regionale residuale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, il che di per sé parrebbe escludere l'ambito di intervento statale. Tuttavia, ritiene non potersi negare ogni titolo all'intervento statale, il cui fondamento potrebbe trovarsi sia nella finalità del coordinamento finanziario, essendo finalità della norma la riduzione delle spese, sia nel riflesso sulle comunità montane di disposizioni dettate comunque in riferimento agli organi degli enti locali con «copertura» costituzionale, quali sono i comuni.


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L'articolo 26 modifica in più parti il testo unico sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), con l'intento di contenere i costi per la rappresentanza degli enti locali. In particolare, rileva che il comma 1 riduce il tetto massimo di assessori, comunali e provinciali, da sedici a dodici; il comma 2 modifica il regime delle aspettative degli amministratori locali; il comma 3 interviene in materia di indennità degli stessi; il comma 4 dispone in merito al divieto di cumulo degli emolumenti; il comma 5 sostituisce l'indennità di missione con un rimborso forfettario; il comma 6 stabilisce che ogni comune possa aderire ad un'unica forma associativa tra quelle previste dal testo unico sull'ordinamento degli enti locali; il comma 7 interviene in materia di organi per la tenuta e la revisione delle liste elettorali; il comma 8, infine, reca le disposizioni di rilievo finanziario relative alle risorse derivanti dalle riduzioni di spesa di cui ai commi da 1 a 6.
L'articolo 38 dispone che, dal 1o febbraio 2008, il trattamento economico fondamentale e accessorio attinente alla posizione di comando del personale appartenente alle Forze di polizia e ai Vigili del fuoco è posto a carico delle amministrazioni utilizzatrici.
L'articolo 39 istituisce per il 2008, presso il Ministero dell'interno, un fondo di parte corrente per le esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico con una dotazione di 100 milioni di euro, di cui 20 milioni per le necessità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ed un fondo di parte corrente con la dotazione iniziale di 10 milioni di euro per il rinnovo e l'ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle forze della Polizia di Stato. Ulteriori 10 milioni sono destinati al personale delle forze di Polizia di Stato al fine di evitare eccessive limitazioni alle prestazioni di lavoro straordinario.
L'articolo 67, comma 1, riduce di 20 milioni di euro a decorrere dal 2008 l'autorizzazione di spesa destinata all'erogazione dei rimborsi ai partiti e movimenti politici delle spese elettorali e referendarie.
L'articolo 105 introduce nei fondi destinati ai progetti di impiego dei volontari del Servizio civile nazionale due quote di riserva destinate a finalità di assistenza a disabili gravi.
Il comma 1 dell'articolo 119 autorizza la spesa di 1.500.000 euro per ciascun anno del triennio 2008-2010 per la partecipazione del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno ai programmi finanziati dall'Unione europea attraverso i fondi europei in materia migratoria. Il comma 2 integra con 50 milioni di euro per l'anno 2008 il Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati.
L'articolo 133 introduce il divieto di istituire uffici di diretta collaborazione nelle amministrazioni prive di un vertice che sia espressione di rappresentanza politica.
L'articolo 134, al commi 1 e 2, autorizza l'adozione, entro centottanta giorni, di regolamenti di delegificazione per il riordino, la trasformazione o la soppressione e messa in liquidazione di enti ed organismi pubblici statali. Il comma 3 dispone la soppressione degli enti, organismi e strutture, di cui all'allegato A, che non siano stati riordinati entro il termine di cui al comma 1. I commi 4 e 5 rimettono ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi. Il comma 6 dispone l'irrilevanza ai fini fiscali degli atti connessi alle operazioni di trasformazione. Il comma 7 abroga la previgente disciplina in materia, di cui all'articolo 28 della Legge n. 448 del 2001; il comma 8 definisce gli obiettivi di risparmio della disposizione e fissa una clausola di salvaguardia in caso di mancato raggiungimento di tali obiettivi.
Si sofferma quindi sull'articolo 144, che rappresenta un punto di mediazione politica raggiunto presso l'altro ramo del Parlamento. Tale articolo reca, ai commi da 1 a 11, disposizioni che limitano le


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erogazioni a carico della finanza pubblica volte a remunerare funzioni o attività svolte da persone fisiche nell'ambito di rapporti con pubbliche amministrazioni o altri organismi pubblici, nell'ottica di un contenimento dei cosiddetti costi della politica. Il commi 1 e 8 sopprimono rispettivamente il comma 593 e parte del comma 466 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007, che contengono disposizioni analoghe a quelle introdotte. Il comma 2 pone un tetto al trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva emolumenti nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo, o per incarichi e mandati di qualsiasi natura, da parte di pubbliche amministrazioni statali, enti pubblici anche economici, società non quotate a capitale totalmente o prevalentemente pubblico e loro controllate. Il trattamento economico onnicomprensivo massimo in tali casi, e fatte salve alcune eccezioni e possibilità di deroga, non può superare quello del primo Presidente della Corte di cassazione. Ai sensi del medesimo comma, i relativi atti di spesa non possono avere attuazione, se non previamente resi noti sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato e comunicati al Governo e al Parlamento. Si prevede altresì il collocamento in aspettativa senza assegni di chi sia al contempo legato da rapporto di lavoro con organismi pubblici anche economici ovvero con società a partecipazione pubblica o da queste partecipate, controllate o collegate e componente di organi di governo o controllo dei medesimi organismi o società. Il comma 3 dispone che la Banca d'Italia e le autorità indipendenti trovino la loro disciplina in materia in una futura, complessiva legge di riforma. I commi 4, 5 e 6 specificano le modalità di applicazione della nuova disciplina alle situazioni e ai rapporti in corso, nonché a quelli di nuova istituzione. Il comma 7 impone alla RAI un obbligo di comunicazione alla Commissione parlamentare di vigilanza delle retribuzioni dirigenziali e dei compensi per la conduzione di trasmissioni. I commi da 9 a 11 recano una peculiare forma di controllo di legittimità da parte della Corte dei conti sugli atti comportanti spesa ai sensi del comma 2. Il comma 12 reca disposizioni in materia di pubblicità dei rapporti di collaborazione e di consulenza a titolo oneroso, prevedendo che le pubbliche amministrazioni debbano pubblicare sul loro sito web i provvedimenti con cui hanno affidato gli incarichi, con l'indicazione dei soggetti beneficiari dei pagamenti, degli importi erogati e della ragione dell'affidamento dell'incarico. I commi da 13 a 15 recano norme volte a rafforzare i controlli sulle spese degli enti locali per incarichi di studio o di ricerca, ovvero per consulenze. In particolare, il comma 13 stabilisce che i suddetti incarichi possano essere conferiti dall'ente locale solo nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio dell'ente stesso. Il comma 14 demanda al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali la definizione, in conformità alla legislazione vigente in materia, dei limiti, dei criteri e delle modalità per il conferimento di incarichi esterni, nonché del limite massimo della relativa spesa annua. Il comma 15 prevede che la sezione regionale della Corte dei Conti debba esprimere un parere obbligatorio e non vincolante sulla legittimità e sulla compatibilità finanziaria delle disposizioni del regolamento dei servizi e del personale adottate in materia di incarichi esterni in attuazione del comma 14. Il comma 16 prevede, con alcune eccezioni, da individuarsi anche attraverso un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la «soppressione» dei contratti di consulenza di durata continuativa stipulati con personale facente parte di «speciali uffici o strutture», comunque denominati, istituiti presso amministrazioni statali. Il comma 17 prevede la nullità dei contratti di assicurazione stipulati da parte di enti pubblici in favore dei rispettivi amministratori al fine di tenerli indenni dai rischi derivanti dall'espletamento dei compiti connessi con la carica da loro ricoperta e riferibili alla responsabilità amministrativa o contabile. I contratti di assicurazione in corso perdono efficacia a decorrere dal 30 giugno


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2008; è prevista una misura sanzionatoria per chi stipula o beneficia di contratti di assicurazione nulli.
Si sofferma in particolare sui commi da 18 a 21, che recano disposizioni sulla Corte dei conti. Il comma 18 abroga il comma 9 dell'articolo 7 della Legge n. 131 del 2003 (la cosiddetta Legge La Loggia), eliminando la facoltà per le regioni, ivi prevista, di procedere all'integrazione della composizione delle sezioni regionali della Corte dei conti attraverso la nomina di due componenti. Il comma 19 prevede una riorganizzazione degli uffici della Corte dei conti, da attuare a livello regolamentare, al fine di coordinare le nuove funzioni istituzionali attribuite dall'articolo in esame con quelle già svolte dalla stessa. Il comma 20 prevede che ove un'amministrazione ritenga di non ottemperare ai rilievi svolti dalla Corte dei conti nell'esercizio del controllo su gestioni di spesa e di entrata, essa debba inviare un documento motivato alla Presidenza delle Camere, alla Presidenza del Consiglio e alla Presidenza della Corte dei conti. Il comma 21 prevede che la Corte dei conti, nel definire annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo di gestione tenga conto anche, ai fini del referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni degli organi che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico. Si sofferma quindi sul comma 22 dello stesso articolo 144, che limita al solo 2007, e non anche al 2008, come previsto dal testo vigente dell'articolo 1, comma 576, della legge finanziaria per il 2007, il «taglio» del 30 per cento degli adeguamenti automatici previsti da tale disposizione per le retribuzioni di dipendenti pubblici appartenenti a specifiche categorie di personale pubblico, rientranti nel cosiddetto personale «non contrattualizzato».
Conclude svolgendo alcune considerazioni di carattere generale. Osserva al riguardo che nell'esame del disegno di legge finanziaria confluiscono diversi filoni di lavoro che la Commissione ha sviluppato, nel corso dell'anno trascorso, in materia di autonomie territoriali, di attuazione e riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione, di «costi della politica», di assetto delle pubbliche amministrazioni con particolare attenzione ad alcuni settori, come ad esempio la semplificazione amministrativa e la sicurezza. Da essi si possono trarre utili spunti con riferimento a diverse parti del disegno di legge finanziaria. Per quanto concerne l'espansione della sfera delle autonomie territoriali e la generale valorizzazione delle autonomie funzionali degli organismi pubblici, osserva che essa non è stata accompagnata da strumenti di raccordo in grado di razionalizzare i processi ed evitare duplicazioni, inefficienze e irragionevoli disparità, come evidenziato anche dal Presidente della Corte dei Conti nella sua audizione svoltasi nella giornata di ieri presso questa Commissione.
Osserva poi la presenza di un rischio di disarticolazione dell'amministrazione pubblica per la mancanza di precisi criteri di regolazione e comparazione per situazioni assai differenziate e tra i modelli organizzativi fortemente eterogenei, non essendo gli strumenti di controllo adeguati alle nuove situazioni che si sono determinate. In particolare, gli organismi e gli strumenti volti al controllo e al monitoraggio della spesa nelle pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali appaiono pletorici e frammentari, frutto di una sovrapposizione di interventi normativi che spesso non ha giovato alla loro efficacia; apparendo auspicabile la necessità di un intervento che semplifichi e riconduca a sistema la materia e preveda che ciascuno sappia cosa facciano altri e ne tragga vantaggio. Dall'indagine conoscitiva sui «costi della politica» ancora in corso emerge la mancanza di una effettiva conoscenza dei fenomeni che si sono determinati nelle pubbliche amministrazioni anche statali in relazione ai maggiori poteri organizzativi ad esse riconosciuti. Alla luce di ciò può essere oggetto di ulteriore approfondimento anche la disciplina prevista dall'articolo 144 del disegno di legge finanziaria, concernente la determinazione


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dei limiti massimi dei compensi relativi a incarichi pubblici, al fine di valutarne l'organicità in relazione al complessivo quadro normativo. In questo quadro reputa opportuno valorizzare il ruolo della Corte dei conti, non solo quale organo di controllo, ma come punto di riferimento di un sistema unitario di monitoraggio, frutto della leale collaborazione dei diversi livelli di governo, rendendo altresì effettivo il suo ruolo di organo ausiliario delle Camere. Le disposizioni al riguardo contenute nell'articolo 144 prevedono l'ampliamento delle funzioni di controllo affidate alla Corte stessa: potrebbe tuttavia essere opportuno ricondurre quelle disposizioni ad una logica più organica e coerente, che prenda le mosse dalla necessità di riordinare la disciplina vigente dei controlli sugli andamenti delle spese delle pubbliche amministrazioni, sia statali che degli enti territoriali. A tale fine potrebbe non apparire opportuno tornare indietro verso controlli di carattere meramente formale relativi a profili di legittimità. Occorre invece rivitalizzare le forme di controllo fattuali, quali il controllo di gestione e di servizi di controllo interno operanti in ciascuna delle pubbliche amministrazioni; superare la frammentazione esistente all'interno delle istituzioni competenti in materia per mettere in comune le informazioni e i dati più significativi acquisiti; riportare alla maggior conoscenza possibile i dati che possono assumere particolare significatività mediante la riconduzione delle attività delle diverse istituzioni al Parlamento. Ciò potrebbe ad esempio avere luogo attraverso la previsione di un obbligo di trasmettere con cadenza periodica una relazione al Parlamento, nella quale siano riportati in termini estremamente sintetici i dati più significativi.
Infine, per quanto concerne gli enti territoriali, appare necessaria l'individuazione di strumenti che, nel rispetto delle sfere di autonomia costituzionalmente tutelate, consentano un rafforzamento e un approfondimento dei princìpi di coordinamento e di piena e reciproca informazione. Al riguardo, giudica in particolare utili strumenti volti a consentire la creazione di un vero e proprio sistema che renda possibile un maggior dialogo tra i diversi organismi di controllo ai vari livelli e un effettivo monitoraggio e controllo della spesa pubblica nel suo complesso da parte di tutte le istituzioni interessate.
Conclude auspicando che dal seguito del dibattito emergano elementi utili ai fini delle proposte di modifica del testo dei provvedimenti nonché, più in generale, per la predisposizione della proposta di relazione.

Franco RUSSO (RC-SE) dopo aver ringraziato la relatrice per il lavoro svolto, ritiene opportuno sottolineare preliminarmente che gli strumenti a disposizione del Parlamento ai fini delle decisioni di bilancio appaiono sempre più rigidi e limitati. Al riguardo osserva che l'Esecutivo interviene anche al di fuori della manovra di bilancio strettamente intesa attraverso disegni di legge collegati alla manovra stessa che, in alcuni casi, vengono concepiti prima del disegno di legge di bilancio o finanziaria, ancorché nel quadro complessivo disegnato dal DPEF.
Si è in presenza cioè di una serie di interventi stratificati, di natura ampia e articolata, che rendono poco consapevole la decisione politica: di questo aspetto reputa opportuno evidenziare la problematicità all'interno della proposta di parere che sarà sottoposta alla Commissione.
Una decisione politica consapevole in materia dovrebbe poi tenere in debita considerazione la relazione della Corte dei Conti sul rendiconto generale dello Stato, alla quale auspica che la Commissione, in futuro, riservi un congruo esame svolto ad approfondire gli elementi utili in vista delle decisioni di bilancio, così come dovrebbe farsi in ordine alle relazioni trasmesse periodicamente al parlamento dalla Corte dei conti.
Prima di esaminare compiutamente i provvedimenti in oggetto, esprime un giudizio moderatamente positivo sulla complessiva manovra di bilancio, soprattutto in considerazione degli interventi che sono stati realizzati con i disegni di legge collegati


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alla manovra stessa. Si riferisce, in particolare, agli interventi di redistribuzione del reddito ottenuto dalla lotta all'evasione fiscale, ma anche a quelli sui soggetti cosiddetti «incapienti» o alla stabilizzazione del «precariato» nel pubblico impiego. Giudica tale ultima misura oltremodo condivisibile, soprattutto in considerazione del fatto che oggi al pubblico impiego va attribuito un ruolo in chiave dinamica. Esso infatti non deve essere percepito come un corpo di burocrati che assolve acriticamente alle funzioni ad esso attribuite, ma come la parte della società che produce servizi per l'intera collettività. Si tratta di una visione dinamica delle attività dello Stato nelle vesti di produttore ed erogatore di servizi, del resto già messa in essere negli ultimi cinquanta anni. Analogo apprezzamento esprime quindi sugli interventi realizzati a favore del Mezzogiorno e delle aree meno sviluppate, come pure su quelli realizzati a vantaggio delle donne, sia finalizzati allo svolgimento delle loro attività imprenditoriali che nell'ottica di prevenzione delle violenze sessuali, nonché per l'intervento in materia ambientale «CIP 6».
Si sofferma quindi sui contenuti specifici del disegno di legge finanziaria per il 2008.
Per quanto concerne le politiche in materia di immigrazione, esprime tutta la sua contrarietà sull'impostazione di fondo data dal Governo alla materia, incentrata essenzialmente sulla lotta alla immigrazione clandestina. Al riguardo osserva che si potrà impostare una reale strategia nella lotta al contrasto dell'immigrazione clandestina solo quando sarà stata modificata la vigente legge «Bossi-Fini», che rappresenta essa stessa un fattore di induzione alla clandestinità degli immigrati. Più in generale fa presente che deve mutare l'approccio complessivo sul tema dell'immigrazione; cita al riguardo le recenti iniziative assunte dalla Confindustria in Romania, sulle quali esprime il proprio apprezzamento, volte a mantenere inalterati i rapporti con quel Paese. Gli industriali, ancorché motivati da ragioni di interesse prima che di ordine solidaristico, dimostrano in questo modo di tenere in seria considerazione l'importanza che assumono i flussi migratori per il mercato del lavoro nazionale. Al riguardo, osserva che gli articoli 14 e 119 del disegno di legge finanziaria sono essenzialmente incentrati nella predisposizione di misure di prevenzione e di contrasto all'immigrazione clandestina senza tuttavia prevedere alcuna misura in funzione di garantire forme di integrazione.
Esprime quindi la propria condivisione sui contenuti degli articoli 17 e 26 e passa ad esaminare l'articolo 25 in tema di comunità montane. Al riguardo osserva che la sensibile riduzione del numero delle comunità prevista nel testo approvato dal Senato è dovuta ai rigorosi limiti previsti per la loro costituzione. Si tratta di limiti che tuttavia appaiono eccessivamente rigorosi, con particolare riguardo al presupposto minimo di sette comuni tra loro confinanti: al riguardo osserva che sarebbe la conformazione stessa del territorio montano in alcune zone del Paese ad impedire la costituzione di comunità montane a causa della impossibilità di rispettare il citato presupposto. Sarebbe forse opportuno, al fine di rispettare la condivisa esigenza di produrre un risparmio delle spese, agire sui livelli di rappresentanza delle comunità stesse.
Si sofferma sull'articolo 144, sul quale esprime alcune perplessità in relazione al tetto alle retribuzioni ivi contenuto. In particolare ritiene che la formulazione del testo non sarebbe volta a limitare il fenomeno costituito dai dirigenti pubblici che ricoprono incarichi plurimi all'interno di diversi enti, in particolare nelle società quotate in borsa, che non sono ricomprese nell'ambito disciplinato dall'articolo in questione. Si riferisce in particolare ai dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze, che ricoprirebbero ulteriori incarichi, soprattutto nei Consigli di amministrazione delle società partecipate dallo stesso dicastero. In questi casi il limite alla singola retribuzione non tiene conto della possibilità per uno stesso soggetto di ricoprire più incarichi, sommandone le retribuzioni: la sua perplessità si


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fonda anche sul mancato censimento di tutti gli enti partecipati dalla mano pubblica. Analoghe considerazioni svolge, a titolo esemplificativo, per il ragioniere generale dello Stato, trattandosi di una figura che ricopre funzioni di estrema delicatezza e complessità, a cui non sarebbe pertanto opportuno attribuire anche incarichi ulteriori. Esprime quindi la propria ferma contrarietà sulla deroga, contenuta nello stesso articolo 144, che attribuisce ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la possibilità di non applicare il tetto retributivo a venticinque soggetti individuati discrezionalmente in quanto si tratta di una norma che attribuisce un potere eccessivo nelle mani della Presidenza del Consiglio.
Si sofferma quindi sul tema degli incarichi dirigenziali attribuiti ai magistrati, che spesso fanno parte degli uffici legislativi ministeriali e che successivamente tornano a svolgere le funzioni giurisdizionali. In tali casi, infatti, il magistrato collabora alla predisposizione della legge e, successivamente, si troverebbe ad applicare la stessa legge che ha contribuito a scrivere. Si tratta con tutta evidenza di una deviazione inopportuna del principio della separazione dei poteri. Più in generale ritiene opportuno che lo Stato, sul modello francese, predisponga gli adeguati strumenti per assicurare la formazione di un competente ceto manageriale all'interno della dirigenza pubblica, a tal fine utilizzando eventualmente le strutture esistenti della scuola superiore della pubblica amministrazione.

Luciano VIOLANTE, presidente, fa presente che il nodo più significativo è rappresentato dai magistrati amministrativi, che sono in possesso delle competenze più adeguate per svolgere incarichi di particolare rilevanza presso le strutture apicali nella pubblica amministrazione. Fin quando lo Stato non sarà in grado di preparare adeguatamente a tale fine i dirigenti pubblici è evidente che quello delle magistrature amministrative continuerà a rappresentare il principale serbatoio cui attingere.

Franco RUSSO (RC-SE) ritiene che sarebbe opportuno presentare un apposito ordine del giorno nella prospettiva da lui indicata.

Luciano VIOLANTE, presidente, fa presente che restano da approfondire le questioni relative agli stanziamenti da assicurare al Corpo dei Vigili del Fuoco ed alla Polizia di Stato nonché alla sperequazione esistente tra gli indennizzi assicurati ai familiari delle vittime del terrorismo rispetto a quelli delle vittime del dovere.

Oriano GIOVANELLI (PD-U) esprime un giudizio complessivamente favorevole sul disegno di legge finanziaria in esame, che, dopo la severa e controversa manovra dello scorso anno, torna a redistribuire risorse. Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, intende soffermarsi soltanto sugli interventi che ineriscono al sistema delle autonomie locali, dicendosi convinto che su tale ambito vi sia per la Commissione la possibilità di svolgere un lavoro costruttivo in vista di un contributo condiviso al miglioramento del disegno di legge finanziaria. Nel merito, esprime innanzitutto l'avviso che i problemi delle aree montane non siano affrontate nel provvedimento in modo adeguato. Le aree montane entrano infatti nel disegno di legge finanziaria soltanto sotto il capitolo della riduzione dei costi della politica, laddove servirebbero invece interventi a favore delle famiglie che vivono in quelle aree e per le imprese che vi lavorano, le quali non afferiscono soltanto al comparto del turismo: ricorda infatti come l'Istituto nazionale per la montagna abbia segnalato che importanti distretti industriali italiani sono collocati in aree di montagna, con tutti i disagi che ne conseguono.
Concorda sull'esigenza di contrastare alcuni fenomeni degenerativi locali che pesano sulle finanze pubbliche, ma ritiene sbagliato porre sotto accusa e colpire indiscriminatamente le comunità montane, che hanno invece il merito di aver sperimentato ante litteram forme di aggregazione locale finalizzate alla migliore gestione


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dei servizi che il Governo cerca oggi di incentivare, come dimostra il disegno di legge in materia di Carta delle autonomie in discussione al Senato.
Nota poi che l'individuazione delle condizioni in presenza delle quali può costituirsi una comunità montana deve intendersi materia riservata alla competenza legislativa residuale delle regioni, come emerge dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, né può ritenersi del tutto convincente la tesi esposta dal relatore secondo cui sarebbe comunque prevalente in questo caso la finalità del coordinamento della finanza pubblica: si tratta evidentemente di un pretesto per giustificare un intervento legislativo statale in una materia che non rientra tra quelle riservate alla legislazione statale, tanto più che la competenza legislativa dello Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica è, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, limitata ai principi, laddove la disposizione di cui all'articolo 25 del disegno di legge finanziaria detta diposizioni senza dubbio di dettaglio. A suo avviso, quindi, l'articolo in questione reca una previsione incostituzionale, che andrebbe pertanto espunta e, semmai, discussa separatamente, al di fuori della sessione di bilancio, la quale impone all'esame parlamentare tempi e ritmi non sempre compatibili con il necessario approfondimento dei problemi. Ove però questo non fosse possibile, ritiene almeno necessario apportare al testo approvato dal Senato alcuni correttivi, da individuare anche attraverso un confronto con quanti conoscono i problemi della montagna nella loro specificità, in modo da evitare che l'opinione pubblica debba concludere che, per ridurre i costi della politica, si è scelto di colpire i soggetti più deboli del sistema, quali appunto le comunità montane, anziché i poteri forti. Preannuncia quindi su questo punto propri emendamenti.
Per quanto riguarda poi la scelta del Senato di evitare la generalizzata riduzione del numero dei consiglieri comunali, dichiara di condividerla, evidenziando come le assemblee elettive siano la struttura portante della democrazia e vadano quindi promosse e incentivate, piuttosto che ostacolate, soprattutto quelle più vicine ai cittadini. Ritenendo poi che vada evitato il professionismo della politica e i fenomeni degenerativi che lo accompagnano, si dice d'accordo anche sulla scelta di rivedere la disciplina in materia di indennità dei consiglieri privilegiando il gettone di presenza. Parimenti condivide l'intervento sul numero dei componenti delle giunte, sottolineando come siano gli assessori il vero onere finanziario degli organi degli enti locali, sia in ragione delle loro indennità, sia in ragione delle strutture amministrative che li assistono. Rileva peraltro che, anziché limitarsi ad abbassare da sedici a dodici il numero massimo di assessori comunali e provinciali, sarebbe stato meglio prevedere un limite massimo proporzionale alla consistenza numerica del Consiglio di riferimento, atteso che per le piccole città dodici assessori sono decisamente troppi, bastandone in molti casi la metà. A suo avviso, la proporzione numerica ideale tra Giunta e Consiglio è rappresentata da un quinto: una previsione in tal senso avrebbe significativi effetti di risparmio senza intaccare sulla funzionalità degli organi.
Per quanto riguarda i contenuti del disegno di legge finanziaria che esorbitano dall'ambito di competenza della I Commissione, intende almeno accennare alla riduzione dell'impostale comunale sugli immobili, che non condivide in quanto si tratta di una misura imposta dal centro, che lede l'autonomia degli enti locali e ne aumenta la dipendenza finanziaria dallo Stato, senza contare che i comuni prevedono proprie discipline per la protezione delle fasce deboli in materia di ICI. Quanto alla stabilizzazione dei lavoratori precari, ritiene soddisfacente la soluzione individuata al Senato, ma sottolinea la necessità di puntualizzare che l'assorbimento dei precari deve privilegiare i vincitori di concorso.
Condivide, infine, la proposta del relatore di riflettere in vista della definizione di un ruolo della Corte dei conti che insieme salvaguardi l'autonomia spettante agli enti locali nel nuovo assetto costituzionale


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della Repubblica e permetta un efficiente monitoraggio delle spese per il funzionamento delle istituzioni, in modo da contenere le intemperanze.

Luciano VIOLANTE, presidente, ritiene che, ai fini di un intervento sulle funzioni della Corte dei conti in materia di vigilanza sulle spese per le istituzioni, si potrebbe prendere le mosse da quanto segnalato dalla stessa Corte dei conti nella relazione scritta depositata ieri in occasione dell'audizione del presidente della Corte stessa nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle spese attinenti al funzionamento della Repubblica e alla garanzia delle sfere di autonomia costituzionale, funzionale e territoriale.

Francesco ADENTI (Pop-Udeur), a nome del gruppo di appartenenza, esprime un giudizio complessivamente positivo sul disegno di legge finanziaria. Si tratta di un provvedimento che contribuisce da una parte allo sviluppo e alla competitività del Paese e dall'altra alla razionalizzazione e al contenimento dei cosiddetti costi della politica.
Nel merito delle singole disposizioni, si dice d'accordo con il deputato Giovanelli in merito alle comunità montane ed alla proposta di espungere dalla legge finanziaria la disciplina che le riguarda, in vista di una discussione separata. Parimenti condivide le riflessioni in merito ai consigli ed alle giunte degli enti locali. Al riguardo, ritiene che si dovrebbe intervenire anche per superare l'ingiustificata parificazione, non solo retributiva, del presidente del consiglio comunale al sindaco o agli assessori prevista in alcuni comuni: ingiustificata in quanto nelle città di media grandezza il presidente del consiglio ha impegni limitati e comunque assai meno gravosi del sindaco.
Per quanto riguarda poi l'articolo 38, che prevede che l'onere finanziario del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco comandato presso altra amministrazione sia a carico dell'amministrazione effettivamente utilizzatrice, dichiara di condividerne il contenuto e propone di estenderne l'applicazione anche al personale della Polizia penitenziaria.

Luciano VIOLANTE, presidente, ritiene che si potrebbe valutare anche la possibilità di estendere la portata della disposizione nel senso di prevedere che l'onere finanziario del personale di polizia impiegato al'interno degli stadi nel corso delle manifestazioni sportive per la tutela dell'ordine pubblico non sia più, come oggi, a carico della fiscalità generale.

Francesco ADENTI (Pop-Udeur) si dice d'accordo con il presidente, anche in considerazione del fatto che l'impiego degli agenti di polizia negli stadi la domenica comporta l'utilizzo di ingenti risorse aggiuntive per il pagamento di prestazioni di lavoro straordinario.
Sottolinea poi che la questione alla quale il suo gruppo annette la maggiore importanza e sulla quale si impegnerà a fondo è quella del finanziamento delle forze di polizia. Al riguardo, constata con soddisfazione che è previsto un incremento di dotazione per le esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico e per il rinnovo e l'ammodernamento dei mezzi di trasporto della polizia di Stato, ma esprime preoccupazione per il fatto che resta irrisolto il capitolo degli oneri sommersi, vale a dire del cumulo di debiti pregressi accumulati dal Ministero dell'interno e segnalati dalla Corte dei conti nella relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 2006. Chiede pertanto al Governo come intenda provvedere al ripiano delle posizioni debitorie dell'amministrazione dell'interno. Quanto all'ammontare dell'incremento di dotazione, ritiene che cento milioni, di cui parte destinati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non siano sufficienti, anche in considerazione della


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necessità di assicurare il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale. Preannuncia pertanto, da parte del suo gruppo, la presentazione di emendamenti per elevare il finanziamento per il comparto della sicurezza e per il lavoro straordinario del personale.

Luciano VIOLANTE, presidente, preso atto che non vi sono altre richieste di intervento per l'immediato, avverte che gli interventi di carattere generale sui provvedimenti in esame riprenderanno alle 14, secondo l'elenco degli iscritti a parlare, e si concluderanno nella giornata di domani. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Carlo COSTANTINI (IdV), in considerazione dell'esigenza, per i gruppi parlamentari, di predisporre gli emendamenti al disegno di legge finanziaria, chiede il rinvio alla prossima settimana del termine per la presentazione di emendamenti al testo base in materia di immigrazione (C. 2976 Governo), attualmente fissato alle ore 12 di venerdì 23 novembre.

Luciano VIOLANTE, presidente, accedendo alla richiesta del deputato Costantini, proroga il termine per la presentazione di emendamenti al testo base in materia di immigrazione (C. 2976 Governo) alle ore 15 di martedì 27 novembre 2007.

Marco BOATO (Verdi), premesso di dover a breve allontanarsi dalla Commissione a causa di un altro impegno, desidera dichiarare il proprio giudizio favorevole in relazione agli emendamenti presentati dal Governo al disegno di legge comunitaria nel corso dell'esame in XIV Commissione e sui quali la I Commissione è chiamata oggi ad esprimere il parere. Tali emendamenti costituiscono il frutto di un accordo intercorso tra il Governo stesso ed i presentatori, tra i quali lui stesso, degli emendamenti riferiti all'articolo 6, comma 1, lettera e).

La seduta termina alle 10.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 novembre 2007. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Alessandro Pajno.

La seduta comincia alle 14.

Legge comunitaria 2007.
Emendamenti C. 3062 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e conclusione - Parere).

Francesco ADENTI (Pop-Udeur), relatore, ricorda che in XIV Commissione il dibattito si è soffermato sull'articolo 6, comma 1, lettera e) e che, alla luce di esso, il Governo ha presentato l'emendamento 6.26 ed il subemendamento 0.6.4.1 agli identici emendamenti Betta 6.4, Boato 6.9 e Brugger 6.22, sui quali ultimi la Commissione aveva già espresso parere favorevole in una precedente seduta. Dopo aver brevemente illustrato le proposte emendative in esame, ricorda che su di esse si è registrato un generale consenso, alla luce del quale sono stati ritirati in Commissione XIV gli emendamenti Boato 6.6, Betta 6.1, Brugger 6.16, Betta 6.2, Brugger 6.20, Betta 6.5, Boato 6.8 e Brugger 6.23. Considerato quindi che non sussistono motivi di rilievo, sotto i profili di competenza della Commissione, sulle proposte emendative del Governo, formula su di esse una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.


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Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008).
C. 3256 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010.
C. 3257 Governo, e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2008.
(Relazioni alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato nella odierna seduta antimeridiana.

Roberto COTA (LNP) dichiara la contrarietà del suo gruppo alla manovra di finanza pubblica definita dal Governo, riguardo alla quale ritiene si debba parlare non tanto di occasione mancata, quanto di colpo intenzionalmente inferto alle imprese ed alle famiglie. Occorreva una manovra del tutto diversa, che riducesse la spesa inutile: invece si è scelto di agire sulla leva fiscale per mantenere un livello di spesa non confrontabile con quello di altri Paese europei e del tutto ingiustificata. Ciò è accaduto perché il Governo non è sorretto da una maggioranza parlamentare coesa ed è quindi esposto al continuo ricatto delle singole componenti della sua maggioranza. Preannuncia quindi da parte del suo gruppo un'opposizione dura, che porrà in evidenza ogni singola insufficienza o incoerenza del disegno di legge finanziaria. A suo avviso, il disegno di legge finanziaria dimostra chiaramente quanto l'attuale maggioranza sia ormai distante dal sentire comune degli elettori, i quali ritengono, ad esempio, che l'allargamento dell'Unione europea ai Paesi dell'est sia un problema e che il contrasto all'immigrazione clandestina e il potenziamento delle forze dell'ordine siano priorità politiche. A fronte di queste esigenze, la maggioranza, unicamente per assecondare le richieste della sua ala estrema, sceglie di costituire un fondo per l'integrazione sociale degli immigrati, lasciando al comparto della sicurezza stanziamenti irrisori.
Quanto al capitolo della riduzione dei costi della politica, fa presente che gli elettori sono stanchi di sentire proclami cui non seguono fatti concreti. Ritiene, ad esempio, incoerente prevedere una riduzione del numero dei ministeri e dei componenti del Governo rinviandone però la decorrenza alla formazione del prossimo Governo. Non si vede infatti per quale motivo non si possa procedere alla predetta riduzione fin d'ora. Parimenti incoerente, a suo avviso, è cercare di ridurre i costi della politica attraverso interventi indiscriminati sugli amministratori locali, i quali spesso lavorano molto e con grandi responsabilità a fronte di modeste retribuzioni.
Quanto alle comunità montane, premesso che è indubbio che ve ne siano alcune che di montano non hanno nulla e che è necessaria un'opera di razionalizzazione, rileva che però occorre procedere con ragionevolezza, definendo criteri realistici e sensati. Fa presente, a titolo di esempio, che Domodossola, che è senza dubbio un comune montano, con tanto di impianti sciistici, verrebbe esclusa dall'ambito dei comuni che possono partecipare ad una comunità montana, e questo perché ha un numero di abitanti superiore al tetto di quindicimila irragionevolmente fissato dall'articolo 25 del disegno di legge finanziaria in esame. L'impressione che se ne ricava è di misure rapsodiche, ispirate, più che da un disegno organico di razionalizzazione, dalla premura di far mostra di intervenire sulle principali inefficienze segnalate dai media in relazione alla polemica sui costi delle istituzioni. In definitiva,


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si tratta di un lavoro inutile e di propaganda, che non taglia le spese inutili e non razionalizza.
Luciano VIOLANTE, presidente, prende atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento per l'immediato e che vi sono invece numerose iscrizioni a parlare per la giornata di domani. Al riguardo, considerato che la discussione di carattere generale dovrà concludersi entro la mattina di domani, in quanto il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle 15 di domani, e considerato altresì che domani la Commissione potrà lavorare solo fino all'inizio della seduta dell'Assemblea, propone di anticipare alle ore 8.30 la seduta già convocata per le 9 di domani, avvertendo inoltre che, al fine di assicurare il completamento della discussione di carattere generale entro l'inizio della seduta dell'Assemblea, i singoli interventi non potranno avere durata superiore ai quindici minuti.

La Commissione concorda.

Luciano VIOLANTE, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 21 novembre 2007. - Presidenza del presidente Riccardo MARONE.

La seduta comincia alle 14.25.

DL 180/07: Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale.
Nuovo testo C. 3199 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Maria Fortuna INCOSTANTE (PD-U), relatore, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento in esame, rileva che esso non presenta profili problematici per quanto attiene alle competenze della Commissione. Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.
C. 3178 Governo.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio).

Maria Fortuna INCOSTANTE (PD-U), relatore, dopo aver ricordato che il disegno di legge in esame dà attuazione al cosiddetto Protocollo sul welfare vale a dire all'Accordo del 23 luglio scorso tra Governo e parti sociali su previdenza, lavoro e competitività, si sofferma sul contenuto del provvedimento, che reca norme relative a vari settori d'intervento.
Illustra le norme del Capo I, che interviene in materia previdenziale con svariate misure. In primo luogo, il provvedimento interviene sui requisiti previsti, a decorrere dal 2008, dalla legge n. 243 del 2004 per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità e al trattamento pensionistico di vecchiaia liquidato esclusivamente con il sistema contributivo. Per quanto riguarda le pensioni di anzianità il provvedimento elimina il cosiddetto «scalone», prevedendo una maggiore gradualità nell'innalzamento del requisito dell'età anagrafica per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità a decorrere dal 2008. Si prevede che in presenza di almeno 35 anni di contributi si possa accedere al pensionamento di anzianità, per il 2008 e dal 1o gennaio 2009 al 30 giugno 2009, con un'età anagrafica di almeno 58 anni per i lavoratori dipendenti pubblici e privati e di 59 anni per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS. Invece, a decorrere dal 1o luglio 2009 viene introdotto il


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sistema delle «quote», date dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva. Altre misure rilevanti in materia di accesso al pensionamento sono costituite da una delega per una apposita disciplina relativa al pensionamento anticipato dei soggetti che svolgono lavori usuranti nonché dalla previsione di una apposita disciplina della decorrenza dei trattamenti pensionistici a regime, le cosiddette «finestre», per i lavoratori che accedono al pensionamento di anzianità anticipato con 40 anni di contribuzione e al pensionamento di vecchiaia con una età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e a 60 per le donne.
Il Capo I reca inoltre disposizioni che intervengono in materia di razionalizzazione del sistema degli enti previdenziali, con lo scopo di ridurre i costi di gestione attraverso una più efficiente utilizzazione delle risorse (articolo 2), e in materia di revisione dei coefficienti di trasformazione per il calcolo delle pensioni con il sistema contributivo, nel rispetto degli andamenti e degli equilibri della spesa pensionistica di lungo periodo e nel rispetto delle procedure previste a livello europeo (articolo 3); introducono un contributo di solidarietà a carico a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, cosiddetto Fondo volo, allo scopo di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio del predetto Fondo (articolo 4); intervengono sui trattamenti pensionistici superiori ad otto volte i trattamenti minimi erogati dall'INPS, prevedendo che, per l'anno 2008, non venga concessa la loro rivalutazione automatica (articolo 5); precisano alcuni profili relativi al riconoscimento dei benefici pensionistici per l'esposizione all'amianto ai lavoratori dipendenti da aziende già interessate dagli appositi atti di indirizzo emanati dal Ministero del lavoro (articolo 6); e prevedono un recupero del potere di acquisto degli indennizzi per danno biologico erogati dall'INAIL tramite l'attribuzione di un aumento straordinario degli stessi indennizzi, dal momento che la normativa vigente non prevede un meccanismo di adeguamento automatico dell'importo monetario di tali indennizzi (articolo 7).
Illustra quindi il Capo II, composto dal solo articolo 8, che reca misure in materia di ammortizzatori sociali. Più specificamente, il Capo interviene in materia di indennità ordinaria di disoccupazione, elevando sia la durata temporale della stessa, sia la percentuale di commisurazione alla retribuzione; di indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti, rideterminando la percentuale di commisurazione alla retribuzione e riparametrando il diritto all'indennità stessa in relazione alle giornate lavorative; di entità degli aumenti annuali dell'integrazione salariale straordinaria corrisposta sia agli operai sia agli impiegati sospesi dal lavoro, disponendo il recupero integrale dell'inflazione ai fini degli aumenti annuali dell'integrazione salariale straordinaria; di riforma degli ammortizzatori sociali per il riordino degli istituti a sostegno al reddito, prevedendo una delega legislativa.
Riferisce poi del Capo III, che reca norme in materia di occupazione e di mercato del lavoro. L'articolo 9 reca una delega al Governo finalizzata al riordino della normativa in materia di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato. L'articolo 10 interviene in materia di occupazione delle persone con disabilità prevedendo, tra l'altro, la semplificazione della procedura per l'erogazione dell'assegno mensile agli invalidi civili che non svolgono attività lavorativa, l'individuazione di apposite convenzioni dirette ad agevolare l'assunzione di persone disabili con particolari difficoltà di inserimento lavorativo e la concessione al datore di lavoro di un contributo per l'assunzione di soggetti disabili volto a coprire una parte del costo salariale di tali lavoratori. L'articolo 11 reca modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato. Particolare rilevanza assume, tra le altre norme, l'introduzione di una disciplina volta a limitare la possibilità di prevedere continui rinnovi dei


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contratti a tempo determinato con lo stesso lavoratore: se per effetto della successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra il datore di lavoro e il lavoratore supera complessivamente i 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, il rapporto di lavoro viene considerato a tempo indeterminato a decorrere dal superamento del predetto periodo; sono escluse da tale disciplina le attività stagionali e le altre attività che saranno eventualmente individuate dagli avvisi comuni e dalla contrattazione collettiva. L'articolo 12 reca invece modifiche ad alcuni profili della disciplina in materia di lavoro a tempo parziale. In primo luogo si interviene sulla disciplina delle «clausole flessibili», quelle relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione di lavoro a tempo parziale, ed alle «clausole elastiche», quelle relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa nei rapporti di lavoro a tempo parziale verticali o misti, attribuendo un ruolo «autorizzatorio» alla contrattazione collettiva, nel senso che tali clausole possono essere previste e regolamentate solamente dalla contrattazione collettiva, e quindi non più autonomamente dalle parti del contratto individuale di lavoro. L'articolo 13 reca poi l'abolizione dell'istituto del lavoro intermittente o a chiamata. L'articolo 14 dispone interventi per il settore dell'edilizia: tra l'altro si interviene in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale nel settore dell'edilizia, introducendo un più efficace meccanismo relativo alla eventuale proroga annuale della riduzione contributiva prevista dalla normativa vigente in modo da evitare discontinuità della concessione di tale agevolazione.
Quanto al Capo IV, esso reca misure di varia natura a favore delle imprese e dei lavoratori del settore agricolo, prevedendo innanzitutto modifiche della normativa in materia di disoccupazione agricola, al fine di rendere omogenee le discipline relative all'indennità ordinaria di disoccupazione e ai trattamenti speciali di disoccupazione per i lavoratori agricoli, con riferimento alla misura e alla durata delle provvidenze erogate (articolo 15); concedendo, in via sperimentale, per l'anno 2008, incentivi per nuove assunzioni in agricoltura, attraverso l'attribuzione ai datori di lavoro agricoli di un credito d'imposta complessivo per ciascuna giornata di lavoro ulteriore rispetto a quelle dichiarate nell'anno precedente (articolo 16); incentivando l'osservanza della normativa relativa alla salute e sicurezza dei lavoratori nel settore agricolo, caratterizzato da un'alta percentuale di infortuni sul lavoro, tramite una riduzione dei premi assicurativi per le imprese agricole che possano dimostrare il rispetto di tale disciplina (articolo 17); destinando parte dell'aliquota contributiva relativa all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria dovuta dai datori di lavoro agricoli al finanziamento delle iniziative di formazione continua rivolte ai lavoratori subordinati del settore agricolo (articolo 18); modificando la disciplina relativa alle provvidenze per i lavoratori agricoli in caso di calamità naturali, al fine di circoscriverne il campo di applicazione (articolo 19); e modificando le disposizioni relative alla compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziale dovuti dalle imprese agricole (articolo 20).
Il Capo V reca invece norme in materia di competitività. In primo luogo, con l'articolo 21, si prevede in via sperimentale, entro un determinato limite massimo di spesa, la concessione di uno sgravio contributivo relativo alla quota di retribuzione imponibile costituita dalle erogazioni previste dalla contrattazione di secondo livello a titolo di premio di produttività; la norma mira a realizzare una riduzione del costo del lavoro per sostenere la competitività del sistema produttivo rendendo nel contempo interamente pensionabile la retribuzione connessa alla produttività. L'articolo 22 completa l'intervento normativo a favore dellaretribuzione corrisposta a titolo di premio di produttività prevedendo, per l'anno 2008, l'introduzione di opportune misure di detassazione per ridurre l'imposizione fiscale su tale retribuzione, entro un determinato limite massimo


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di spesa. L'articolo 23 prevede la soppressione del contributo aggiuntivo a carico delle imprese che utilizzano il lavoro straordinario, per realizzare una riduzione del costo del lavoro e favorire la competitività del sistema produttivo.
Il Capo VI (articoli 24-27) reca invece disposizioni a favore dei giovani, sul piano finanziario, retributivo e previdenziale. In primo luogo, con l'articolo 24, si prevede l'istituzione di appositi fondi per rendere possibile concretamente l'accesso al credito dei giovani, per compensare la discontinuità dei compensi di natura lavorativa derivante dallo svolgimento di attività intermittenti ovvero per sviluppare attività innovative ed imprenditoriali. L'articolo 25 stanzia apposite risorse per l'integrazione dei compensi spettanti ai titolari degli assegni e dei contratti per attività di ricerca che prestino la propria opera presso le università statali e gli enti pubblici di ricerca e siano iscritti alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995. L'articolo 26 reca disposizioni più favorevoli relative alla totalizzazione dei contributi assicurativi e al riscatto della durata dei corsi universitari ai fini pensionistici. Per quanto riguarda la totalizzazione, si riduce da sei a tre anni la durata minima che devono presentare i periodi assicurativi per poter essere cumulati e così si amplia la possibilità di usufruire dell'istituto della totalizzazione. Con riferimento al riscatto della durata dei corsi di studio universitario, si introducono norme volte a rendere meno oneroso e quindi più conveniente tale riscatto, permettendo la rateizzazione dei relativi versamenti senza l'applicazione di interessi e rendendo possibile il riscatto della durata dei corsi universitari di studio anche per i soggetti che non abbiano ancora iniziato l'attività lavorativa e quindi non iscritti ad alcuna gestione previdenziale. L'articolo 27, proseguendo l'intervento già attuato con la legge finanziaria per il 2007, prevede l'aumento delle aliquote contributive pensionistiche relative ai lavoratori iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 335 del 1995, tra cui figurano i lavoratori che svolgono collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto; tali aliquote sono stabilite al 24 per cento per il 2008, al 25 per cento per il 2009 e al 26 per cento a decorrere dal 2010 per gli iscritti che non siano assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, mentre sono stabilite al 17 per cento a decorrere dal 2008 per gli iscritti che non siano assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.
Il Capo VII (articoli 28-30), oltre intervenire in materia di occupazione femminile, reca disposizioni relative a particolari situazioni occupazionali, prevedendo innanzitutto una delega al Governo finalizzata al riordino della normativa in materia di occupazione femminile anche tramite l'introduzione di incentivi e sgravi contributivi mirati a sostenere i regimi di orari flessibili, il rafforzamento dell'istituto del lavoro a tempo parziale, il potenziamento dei servizi per l'infanzia e per gli anziani non autosufficienti, il rafforzamento delle garanzie per l'applicazione effettiva della parità di trattamento tra donne e uomini in materia di occupazione e di lavoro, il potenziamento delle azioni intese a favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile (articolo 28). Il Capo VII prevede inoltre, per l'anno 2008, nel limite di 20 milioni di euro, la possibilità di concedere le indennità ordinarie di disoccupazione previste per i lavoratori sospesi in conseguenza di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori, ovvero dovute alle situazioni temporanee di mercato, anche in deroga ai limiti stabiliti dalla normativa vigente relativamente alla durata massima degli interventi di sostegno al reddito in questione (articolo 29); nonché il riconoscimento, per l'anno 2008, a favore dei lavoratori portuali addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto a tempo indeterminato nelle imprese o agenzie di fornitura di lavoro temporaneo, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, di un'indennità pari ad un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale


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straordinaria, oltre che la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare (articolo 30).
Infine il Capo IX reca le disposizioni finali, disciplinando la procedura per l'emanazione dei decreti legislativi da adottare ai sensi del provvedimento in esame (articolo 31) e prevedendo la clausola di copertura finanziaria (articolo 32).
In conclusione, si riserva di formulare una proposta di parere alla luce dell'eventuale dibattito.

Riccardo MARONE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, che sarà convocata per le ore 8.15 di domani.

La seduta termina alle 14.50.