XI Commissione - Mercoledì 21 novembre 2007


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ALLEGATO 1

Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale (C. 3178)

EMENDAMENTI RIFORMULATI

ART. 1.

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: come definiti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
1. 37. (nuova formulazione) Pagliarini.

ART. 3.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: discontinui fino a: garanzia; con le seguenti: , anche al fine di verificare l'adeguatezza degli attuali meccanismi di tutela delle pensioni più basse e di proporre meccanismi di solidarietà e garanzia per tutti i percorsi lavorativi.
3. 5. (nuova formulazione) Rocchi, Pagliarini, Burgio, De Cristofaro.

ART. 9.

Al comma 2, lettera e), dopo la parola: revisione aggiungere la seguente: semplificazione.
9. 9. (nuova formulazione) Baldelli.

Al comma 3, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e accettare, nell'ambito della Strategia di Lisbona, i benchmarks europei in materia di occupazione, formazione ed istruzione, così come stabiliti nei documenti della Commissione Europea e del Consiglio Europeo.
9. 13. (nuova formulazione) Turci, Villetti, Spini, Del Bue.

Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto dei divieti comunitari di discriminazione diretta e indiretta, in particolare dei divieti di discriminazione per ragioni di sesso e di età, con espressa individuazione, nell'ambito dei soggetti di cui alla lettera b), degli appartenenti a gruppi caratterizzati da maggior rischio di esclusione sociale.
9. 15. (nuova formulazione) Di Salvo, Buffo, Pagliarini, Rocchi, Pellegrino.

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole da: l'attuazione uniforme fino alla fine della lettera con le seguenti: la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e l'attuazione uniforme e immediata su tutto il territorio nazionale dell'istituto dell'apprendistato.
9. 44. (nuova formulazione) Pagliarini.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
5. Per il finanziamento delle attività di formazione professionale di cui all'articolo 12 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, è autorizzata, per gli anni 2008 e 2009, la spesa di


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10 milioni di euro. A tale onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che viene incrementato mediante corrispondente riduzione delle risorse previste per gli anni 2008 e 2009 dall'articolo 1, comma 1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per i periodi successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni.
9. 58. (nuova formulazione) Pagliarini.

Al comma 2, lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: , valorizzando il momento formativo
9. 7. (nuova formulazione) Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

ART. 11.

Al comma 1, premettere il seguente comma:
01. All'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è premesso il seguente comma: «01. Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato.
11. 4. (nuova formulazione) Di Salvo, Buffo, Pagliarini, Pellegrino, Rocchi.

ART. 12.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) il comma 8 è sostituito dal seguente: «L'esercizio, ove previsto dai contratti collettivi di cui al comma 7 e nei termini, condizioni e modalità ivi stabiliti, da parte del datore di lavoro del potere di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa, nonché di modificare la collocazione temporale della stessa comporta in favore del prestatore di lavoro un preavviso, fatte salve le intese tra le parti, di almeno cinque giorni lavorativi, nonché il diritto a specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme fissate dai contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3».
12. 10. (nuova formulazione) Cordoni.

ART. 13.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Tipologie specifiche di lavoro nei settori del turismo e dello spettacolo).

1. Al fine di contrastare il possibile ricorso a forme di lavoro irregolare o sommerso per sopperire ad esigenze di utilizzo di personale per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo nel settore del turismo e dello spettacolo, i relativi contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, possono prevedere la stipula di specifici rapporti di lavoro per lo svolgimento delle predette prestazioni durante il fine settimana, nelle festività, nei periodi di vacanza scolastiche e per ulteriori casi, comprese le fattispecie già individuate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
2. I contratti collettivi di cui al comma 1 disciplinano, in particolare:
a) le condizioni, i requisiti e le modalità dell'effettuazione della prestazione connesse ad esigenze oggettive ed i suoi limiti massimi temporali;
b) il trattamento economico e normativo spettante, non inferiore a quello corrisposto ad altro lavoratore per le medesime mansioni, riproporzionato alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita;
c) la corresponsione di una specifica indennità di disponibilità nel caso sia


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prevista una disponibilità del lavoratore a svolgere, in un arco temporale definito, la prestazione.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui al comma 1, sono definite le modalità per lo svolgimento in forma semplificata degli adempimenti amministrativi concernenti l'instaurazione, la trasformazione e la cessazione di rapporti di lavoro di cui al presente articolo, nonché criteri e disposizioni specifiche per disciplinare in particolare i profili previdenziali dell'eventuale indennità di cui al comma 2.
4. Decorsi due anni dall'emanazione delle disposizioni contrattuali di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale procede con le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi alla loro verifica, con particolare riferimento agli effetti in termini di contrasto al lavoro sommerso e di promozione del lavoro regolare nei settori interessati.
*13. 07 (nuova formulazione) Fabbri e *13.08 (nuova formulazione) Amoruso.


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ALLEGATO 2

Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale (C. 3178)

NUOVI EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI

All'emendamento 1. 300 del Governo, sostituire le parole: «a 500 euro e non superiore a 2.000 euro» con le seguenti: «a 100 euro e non superiore a 500 euro».
0.1.300.1. Compagnon, Fabbri, Lo Presti.

All'articolo 1, comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: bis) «prevedere sanzioni amministrative in misura non inferiore a 500 euro e non superiore a 2.000 euro, e altre misure di carattere sanzionatorio nel caso di omissione da parte del datore di lavoro degli adempimenti relativi agli obblighi di comunicazione ai competenti Uffici dell'Amministrazione dell'articolazione dell'attività produttiva ovvero dell'organizzazione dell'orario di lavoro aventi le caratteristiche di cui alla lettera b), relativamente, rispettivamente, alla c.d. «linea catena» ed al lavoro notturno; prevedere, altresì, fermo restando le ipotesi di reato previste dall'ordinamento, in caso di comunicazioni non veritiere, anche relativamente ai presupposti per il conseguimento dei benefici, una sanzione pari fino al 200 per cento delle somme indebitamente percepite».
1. 300. Il Governo.

All'emendamento 11. 200 del relatore, sostituire la parola: «stabilito» con le seguenti «o di violazione delle clausole stabilite».
0.1.200.1. Burgio, De Cristofaro, Rocchi.

All'articolo 11, comma, lettera b), capoverso 4-bis, terzo periodo, dopo le parole: «descritta procedura» aggiungere le seguenti: «nonché nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto».
1. 200. Il relatore.