Commissione parlamentare per le questioni regionali - Mercoledì 21 novembre 2007


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ALLEGATO 1

Decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, recante differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie (Nuovo testo C. 3199 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, in corso di esame presso la VIII Commissione della Camera, recante differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie;
rilevato che il decreto-legge in oggetto risponde alla necessità di ovviare alla scadenza, fissata alla data del 30 ottobre 2007, del termine previsto dall'articolo 5, comma 18, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, per l'adeguamento alle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ottenuta dagli impianti soggetti alla disciplina del medesimo decreto legislativo; preso atto che allo stato non risultano conclusi la maggior parte dei relativi procedimenti, con la conseguente impossibilità per le imprese interessate di conformarsi alle prescrizioni dell'AIA entro la menzionata data, che il presente provvedimento d'urgenza differisce pertanto al 31 marzo 2008;
considerata l'esigenza di regolare in via transitoria la prosecuzione dell'attività degli impianti contemplati dalla predetta disciplina, nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale; valutato altresì la previsione di cui all'articolo 1, comma 1-bis, per cui i gestori degli impianti esistenti presentano la domanda di autorizzazione integrata ambientale entro il 30 gennaio 2008 all'autorità competente ovvero, qualora l'autorità competente non sia stata ancora individuata, alla regione o provincia autonoma territorialmente competente;
rilevato che il comma 1-ter dell'articolo 2 autorizza il Governo, al fine di assicurare il rispetto dei termini di cui all'articolo 1, ad esercitare il potere sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ove necessario applicando immediatamente la procedura d'urgenza di cui al comma 3 del medesimo articolo 5; preso atto che tale previsione risponde all'esigenza di fronteggiare i ritardi nell'espletamento delle suddette procedure connessi anche alla mancata approvazione da parte delle regioni dei piani per la qualità dell'aria;
considerato, ancorché il profilo esuli dalle specifiche competenze di questa Commissione, che il differimento dei termini prescritti dall'articolo 5, comma 18, del decreto legislativo n. 59 del 2005, che ha dato attuazione alla direttiva 96/61/CE, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, potrebbe esporre a procedura di infrazione per violazione della normativa comunitaria le autorità nazionali e regionali;
rilevato altresì che appare inopportuno anche il differimento ad oltre il 31 ottobre 2007 del termine per la presentazione della richiesta, da parte delle imprese interessate, dell'autorizzazione integrata ambientale, e che eventualmente esporrebbe le autorità competenti alla predetta procedura di infrazione,

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PARERE FAVOREVOLE.


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ALLEGATO 2

Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale. (C. 3178 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo del disegno di legge C. 3178 Governo, in corso di esame presso la XI Commissione della Camera, recante norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale;
considerato che il testo, recante disposizioni che intervengono in distinti settori, regola principalmente, in considerazione delle numerose norme di carattere previdenziale ed afferenti alla disciplina dei rapporti di lavoro, le materie, rispettivamente, della «previdenza sociale» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione, e dell'«ordinamento civile» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, entrambe assegnate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
rilevato che il testo contempla altresì disposizioni relative al «sistema tributario e contabile dello Stato» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, connesso alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, e che le ulteriori norme relative al sostegno al reddito ed alle politiche per l'occupazione dei soggetti più svantaggiati sul mercato del lavoro attengono alla materia relativa alla «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», riconducibile anch'essa alla legislazione esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;
evidenziato che il provvedimento interviene con talune disposizioni anche sulla materia della «tutela e sicurezza del lavoro» che, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, rientra nell'ambito della legislazione concorrente tra Stato e regioni;
rilevato che, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, e dell'articolo 9 del testo, la prevista delega al Governo volta ad attuare, rispettivamente, la riforma degli ammortizzatori sociali per il riordino degli istituti a sostegno del reddito ed il riordino della normativa in materia di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione e di apprendistato, deve essere esercitata in conformità all'articolo 117 della Costituzione ed agli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;
considerato che l'articolo 10 del testo apporta modifiche alla legge 12 marzo 1999 n. 68, prescrivendo che le modalità ed i criteri di attuazione del nuovo articolo 12-bis relativo alle convenzioni di inserimento lavorativo delle persone con disabilità siano definiti, con decreto ministeriale, sentita la Conferenza unificata; considerato che si introduce altresì il nuovo articolo 13 alla suddetta legge, recante


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incentivi alle assunzioni, con cui, ai sensi del comma 4, si prevede che la dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili sia annualmente ripartita fra le regioni e le province autonome proporzionalmente alle richieste presentate secondo le modalità ed i criteri definiti in un decreto del Ministro del lavoro, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'economia, sentita la Conferenza unificata;
rilevato che, ai sensi dell'articolo 24 del disegno di legge, l'individuazione delle modalità operative di funzionamento dei Fondi per le politiche a favore dei giovani ivi istituiti è affidata ad un decreto interministeriale, da emanarsi sentita la Conferenza unificata;
considerato che l'articolo 28 delega il Governo ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di occupazione femminile, in conformità all'articolo 117 della Costituzione ed agli Statuti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;
evidenziato quanto statuito dall'articolo 31 del testo, secondo cui gli schemi di decreti legislativi adottati ai sensi del provvedimento in esame vengono deliberati dopo aver acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulle materie di competenza,

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PARERE FAVOREVOLE.