I Commissione - Giovedì 22 novembre 2007


Pag. 14

ALLEGATO

Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale (C. 3178 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3178 del Governo, recante «Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale»,
rilevato che il provvedimento reca norme che riguardano prevalentemente le materie «previdenza sociale» e «ordinamento civile», che le lettere o) ed l) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, attribuiscono alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,
considerato che il provvedimento interviene altresì con alcune disposizioni nella materia «sistema tributario e contabile dello Stato», che l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,
rilevato, inoltre, che il disegno di legge in esame, seppur in maniera meno rilevante, interviene con alcune disposizioni di principio nella materia «tutela e sicurezza del lavoro» che, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, rientra nell'ambito delle materie a legislazione concorrente tra Stato e regioni,
considerato che il provvedimento, soprattutto nelle parti relative al sostegno al reddito e alle politiche per l'occupazione dei soggetti più svantaggiati sul mercato del lavoro, attiene anche alla materia relativa alla «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», riconducibile alla legislazione esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione,
rilevato che l'articolo 28, comma 1, lettera h), reca tra i principi e criteri direttivi della delega legislativa sul riordino della normativa in materia di occupazione femminile la previsione per cui l'accesso ed il rientro nel mercato del lavoro delle donne debbano essere favoriti anche attraverso interventi di formazione professionale mirata,
osservando in proposito che, come affermato anche dalla giurisprudenza costituzionale, la materia della formazione professionale è rimessa ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione alla competenza legislativa residuale delle regioni,
rilevato che l'articolo 30, comma 3, è volto in particolare ad introdurre il comma 9 all'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, con il quale si prevedono interventi riferiti ad imprese che operano nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale, stabilendo che esse abbiano titolo preferenziale per l'esercizio di eventuali concessioni demaniali relative ad attività comunque connesse


Pag. 15

ad un utilizzo del demanio marittimo, definite con decreto del Ministro dei trasporti,
considerato al riguardo che la materia «porti e aeroporti civili» è attribuita dal comma terzo dell'articolo 117 della Costituzione alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni e che pertanto in tale materia la potestà legislativa dello Stato è limitata alla determinazione dei principi fondamentali, mentre la potestà regolamentare spetta alle regioni ai sensi del sesto comma dello stesso articolo 117,
rilevato altresì che l'articolo 105 del decreto legislativo n. 112 del 1998 conferisce alle regioni le funzioni relative al rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
all'articolo 28, comma 1, lettera h), sia soppresso il riferimento ad azioni ed interventi in materia di formazione professionale;
all'articolo 30 siano soppressi la lettera c) del comma 3 ed il comma 4.