I Commissione - Luned́ 26 novembre 2007


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ALLEGATO

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008). C. 3256, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 14.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: Vigili del fuoco, aggiungere le seguenti: nella sola qualifica di vigile del fuoco ed attraverso le procedure selettive previste dai commi 519 e 526, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,.
3256/I/14. 1.Il Relatore.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: per 1 milione fino a: 16 milioni di euro annui con le seguenti: nella sola qualifica di vigile del fuoco ed attraverso le procedure selettive previste dai commi 519 e 526 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per 26 milioni di euro dal 1o aprile 2008, 36 milioni di euro per l'anno 2009 e 36 milioni di euro annui.
3256/I/14. 2. Zaccaria, Naccarato, Boato, Amici, Ferrari, Franco Russo.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Per le esigenze del Ministero dell'interno di rafforzamento dell'attività di contrasto all'immigrazione clandestina, è autorizzata, a favore del Ministero dell'interno, la spesa di 4,1 milioni di euro per l'anno 2008, 4,1 milioni per l'anno 2009, e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2010. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Conseguentemente, all'articolo 119, comma 2, sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2008 con le seguenti: 55 milioni di euro per l'anno 2008, 15 milioni per l'anno 2009 e 16 milioni per l'anno 2010. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro per l'anno 2010, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dell'articolo 14 nonché della presente legge e, per la restante parte, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2008 e 3 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3256/I/14. 4. Frias, Mascia, Franco Russo, Boato.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Per le esigenze di rafforzamento della attività di contrasto alla immigrazione clandestina, nonché per far fronte alla situazione di elevata criticità derivante dai continui sbarchi di clandestini, al notevole incremento delle istanze d'asilo e per consentire un più rapido espletamento delle procedure relative all'ingresso di lavoratori extracomunitari è autorizzata, a favore del Ministero dell'interno, la spesa di 19,1 milioni di euro per l'anno 2008, di 19,1 milioni di euro per l'anno 2009 e 17,5 milioni di euro per l'anno 2010, per assicurare continuità ai contratti di lavoro temporaneo stipulati per far fronte ai difficili impegni in materia di immigrazione. Agli oneri derivanti dal presente


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comma si provvede, quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro per l'anno 2010, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché della presente legge e, per la restante parte, pari a 19,1 milioni di euro per l'anno 2008, 7,1 milioni di euro per l'anno 2009 e 1, 5 milioni di euro per l'anno 2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3256/I/14. 3.Il Relatore.

ART. 16.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
1. Per lo stesso periodo non si applica l'adeguamento delle indennità e dei gettoni di presenza al Sindaco, al Presidente della provincia e agli altri amministratori locali previsto dall'articolo 82 comma 10 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Il trattamento stipendiale dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato è determinato in misura tale da non superare quello massimo lordo dei magistrati con funzioni di primo presidente della Corte di cassazione.
3. Le disposizioni desumibili dal presente articolo costituiscono i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai fini dell'attuazione nei propri ordinamenti da parte delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Indennità membri del parlamento, Ministri e Sottosegretari di Stato non parlamentari e trattamento stipendiale Ministri e Sottosegretari di Stato e degli amministratori locali.
3256/I/16. 1. D'Alia, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Sono rimborsate al parlamentare le spese sostenute per viaggi e per soggiorni riconducibili esclusivamente all'esercizio del mandato e quelle relative ai viaggi di andata e ritorno dal luogo di residenza alla sede dell'Assemblea parlamentare di appartenenza.
3256/I/16. 2.Mura, Buonfiglio, Costantini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. L'erogazione della diaria, il rimborso delle spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori nonché delle spese di viaggio e di soggiorno sono effettuati esclusivamente su richiesta dell'interessato e devono essere corredati dalla relativa documentazione attestante l'entità e la finalità delle spese medesime.
3256/I/16. 3. Mura, Buonfiglio, Costantini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. All'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, le parole da «possono altresì» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «è considerato presente il parlamentare che partecipa almeno al sessanta per cento delle votazioni effettuate nell'arco della giornata.».
3256/I/16. 4. Mura, Buonfiglio, Costantini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Le spese per viaggi e soggiorno non possono in alcun modo essere rimborsate agli ex parlamentari.
3256/I/16. 5.Mura, Buonfiglio, Costantini.


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ART. 17.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: Il numero totale fino a: a sessanta e.
3256/I/17. 1. Franco Russo, Mascia, Frias.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. I bilanci annuali della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle regioni, delle province, dei comuni e di tutti gli enti pubblici sono pubblicati in un apposito sito internet, tenuto e aggiornato a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo un modello uniforme di bilancio, predisposto secondo criteri che assicurino la chiarezza e la comparabilità delle principali voci di spesa, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3256/I/17. 2. Borghesi, Costantini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Il trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è ridotto del trenta per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3256/I/17. 3. Mura, Buonfiglio, Costantini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Ai Ministri, ai Vice Ministri e ai Sottosegretari di Stato membri del Parlamento nazionale non è riconosciuto alcun rimborso per spese di trasporto e di viaggio previste per deputati e senatori.
3256/I/17. 4. Mura, Buonfiglio, Costantini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. La spesa per il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione del Governo è decurtata del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'ultimo esercizio finanziario.
3256/I/17. 5. Mura, Buonfiglio, Costantini.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Riforma dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

1. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è sostituito dal seguente:

«Il Presidente si avvale della Presidenza, in particolare, per l'esercizio, in forma organica e integrata, delle seguenti funzioni:
a) la direzione ed i rapporti con l'organo collegiale di governo;
b) i rapporti del Governo con il Parlamento e con gli altri organi costituzionali;
c) i rapporti del Governo con le istituzioni europee;
d) i rapporti del Governo con il sistema delle autonomie;
e) la progettazione delle politiche generali e le decisioni di indirizzo politico-generale;
f) il coordinamento dell'attività normativa del Governo;
g) il coordinamento dell'attività economica del Governo.».


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2. Le funzioni non riconducibili a quelle di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sono trasferite, con uno o più decreti legislativi emanati ai sensi del comma 3 del presente articolo, ai Ministeri che esercitano competenze affini. Con tali decreti si provvede anche al trasferimento delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali.
3. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri con le disposizioni di cui al presente articolo.
3256/I/17. 01.Buonfiglio, Mura, Costantini.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Nuova disciplina in materia di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione).

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, le parole: «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3-bis»;
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
3-bis. Gli incarichi di cui al comma 3 possono essere conferiti da ciascuna amministrazione, a tempo determinato, anche a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero, aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che provengano da altri settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. La durata di tali incarichi non può eccedere il termine di cinque anni. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli»;
d) il comma 6 è abrogato.

2. Gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conferiti prima dell'entrata in vigore della presente legge, possono essere mantenuti fino alla scadenza attualmente prevista per ciascuno di essi.
3256/I/17. 02.Buonfiglio, Mura, Costantini.

ART. 18.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.
(Contenimento dei compensi ai Commissari straordinari di Governo e limiti di spesa generali nel conferimento di incarichi o uffici pubblici).

1. I compensi dei Commissari straordinari di Governo, di cui all'articolo 11


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della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono ridotti del 30 per cento dal 1o gennaio 2008.
2. Al comma 466 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296 le parole «non possono superare l'importo di 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «non possono superare l'importo di 250.000».
3. Al comma 593 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296 le parole «non può superare quella del primo presidente della Corte di Cassazione» sono sostituite dalle seguenti: «non può superare quella massima lorda dei magistrati con funzioni di primo presidente della Corte di Cassazione.»
4. La spesa sostenuta dall'Amministrazione nel conferimento di incarichi esterni di studi o consulenza di natura occasionale o coordinata e continuativa da parte delle pubbliche amministrazioni non può complessivamente superare il limite dato dal trattamento economico massimo lordo dei magistrati con funzioni di primo presidente della Corte di cassazione.
3256/I/18. 1. D'Alia, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 30 per cento.
3256/I/18. 2.D'Alia, Peretti, Zinzi.

ART. 23.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il mancato rispetto del Patto di stabilità interno, rilevato, nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite, dalla Corte dei conti impone all'ente locale, entro 60 giorni dalla comunicazione, di provvedere agli adempimenti consequenziali. Decorso inutilmente tale termine, senza ulteriori formalità il prefetto avvia le procedure di scioglimento previste dall'articolo 193, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al momento dell'insediamento del commissario decadono i componenti del collegio dei revisori.
3256/I/23. 1.Il Relatore.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nel caso di mancato rispetto del Patto di stabilità interno, rilevato, nell'esercizio delle funzioni ad essa attribuite, dalla Corte dei conti, l'ente locale, entro 90 giorni dalla comunicazione, provvede agli adempimenti consequenziali. Decorso inutilmente tale termine, senza ulteriori formalità il prefetto avvia le procedure di scioglimento previste dall'articolo 193, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al momento dell'insediamento del commissario decadono i componenti del collegio dei revisori.
3256/I/23. 1.(nuova formulazione) Il Relatore.

ART. 24.

Al comma 4, capoverso articolo 20.1.1, comma 1, inserire, in fine, le parole: , previa adozione di apposito regolamento che assicuri la trasparenza delle relative procedure di autorizzazione.
3256/I/24. 1.Costantini.

Al comma 4, capoverso articolo 20.1.1, sopprimere il comma 2.
3256/I/24. 2.Costantini.

ART. 25.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, la tabella A, voce Ministero dell'economia e finanza, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 25.000;
2009: - 25.000;
2010: - 25.000.
3256/I/25. 1. Franco Russo, Sperandio, Frias.


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Sopprimerlo.
3256/I/25. 2.Giovanelli, Franco Russo.

Sopprimerlo.
3256/I/25. 3. Osvaldo Napoli, Fratta Pasini, Stradella.

Sopprimerlo.
3256/I/25. 4.Boscetto.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 25.

1. Il Fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto di 33,4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 66,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
2. Le regioni, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono con proprie leggi, sentiti i consigli delle autonomie locali, al riordino delle comunità montane in modo da ridurre la spesa corrente per il funzionamento delle comunità montane stesse per un importo pari almeno ad un terzo della quota del Fondo ordinario di cui al comma 1, assegnata per l'anno 2007 all'insieme delle comunità montane presenti nella regione.
3. Le leggi regionali di cui al comma 2 tengono conto prioritariamente dei seguenti princìpi fondamentali:
a) riduzione del numero complessivo delle comunità montane, sulla base di indicatori fisico-geografici, demografici e socio-economici e in particolare: della dimensione territoriale, della dimensione demografica, dell'indice di vecchiaia, del reddito medio pro capite, dell'acclività dei terreni, dell'altimetria del territorio comunale con riferimento all'Arco alpino e alla Dorsale appenninica, del livello dei servizi, della distanza dal capoluogo di provincia, delle attività produttive extra-agricole;
b) riduzione degli organi rappresentativi delle comunità montane;
c) riduzione delle indennità spettanti ai componenti degli organi delle comunità montane, in deroga a quanto previsto dall'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. In caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, decorso il termine di cui al medesimo comma cessano comunque di appartenere alle comunità montane i comuni:
a) capoluoghi di provincia;
b) costieri;
c) con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
d) non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 3, lettera a), e 5, lettera b), dell'articolo 27 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3256/I/25. 50.Il Relatore.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 25.

1. Gli articoli 27, 28 e 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati.
2. Le funzioni svolte dalle comunità montane, soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1, sono conferite alle province, ovvero, ove costituite, alle unioni di comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel cui territorio era collocata totalmente o in misura prevalente la comunità montana soppressa.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto


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1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite, per la parte relativa ai dipendenti, le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono determinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri, forme e modalità per l'attribuzione ai comuni, già compresi nell'ambito territoriale delle comunità montane soppresse, del patrimonio, delle risorse e del personale delle medesime comunità montane.
3256/I/25. 5. Mura, Buonfiglio, Costantini.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 25.
(Soppressione delle comunità montane).

1. Gli articoli 27, 28 e 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono abrogati.
2. Le risorse destinate alle comunità soppresse vengono destinate alle unioni di comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel cui territorio era collocata totalmente o in misura prevalente la comunità montana soppressa.
3256/I/25. 6. D'Alia, Peretti, Zinzi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 25.
(Soppressione delle comunità montane).

1. Gli articoli 27, 28 e 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono abrogati.
2. Le risorse destinate alle comunità soppresse vengono destinate al finanziamento del Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni.
3256/I/25. 7. D'Alia, Peretti, Zinzi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 25.
(Contenimento dei costi nelle Comunità montane).

1. Al fine di garantire lo sviluppo durevole, omogeneo ed equilibrato del territorio, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, definisce i principi e i criteri per modulare la classificazione dei comuni montani.
2. I criteri di cui al comma 1 tengono conto degli indicatori fisico-geografici, demografici e socioeconomici prevalenti nel territorio comunale. In particolare: della dimensione territoriale, della dimensione demografica, dell'indice di vecchiaia, del reddito medio pro capite, dell'acclività dei terreni, dell'altimetria del territorio comunale con riferimento all'Arco alpino e alla Dorsale appenninica, del livello dei servizi, della distanza dal capoluogo di provincia, delle attività produttive extra-agricole. Sono esclusi dalla classificazione montana i comuni prevalentemente costieri.
3. Le regioni con proprie leggi, in attuazione dei criteri fissati dal decreto di cui al comma 1 ed entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, provvedono alla classificazione del territorio montano di riferimento e alla individuazione degli ambiti per la costituzione delle comunità montane.
4. Le regioni, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano disposizioni normative,


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sulla base di accordi stipulati nei consigli delle autonomie locali o in altra sede di concertazione prevista dai propri ordinamenti, volte a ridurre i componenti dell'organo rappresentativo ed esecutivo delle comunità montane in misura non inferiore al cinquanta per cento.
5. Per il fine di cui al comma 4, le Regioni possono prevedere, predeterminando il numero dei consiglieri comunitari da eleggere sulla base della consistenza demografica per fasce della Comunità montana in relazione a quella dei Comuni, che l'elezione dei consiglieri e del presidente sia effettuata dall'assemblea costituita dai consiglieri in carica di tutti i comuni membri e che la giunta sia composta dal presidente e da un numero di assessori rapportata al numero dei consiglieri assegnati alla Comunità montana.
3256/I/25. 8.Osvaldo Napoli, Boscetto, Fratta Pasini, Stradella.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 25.
(Razionalizzazione e contenimento dei costi di enti preposti all'esercizio associato di funzioni comunali).

1. Le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli enti locali nei Consigli delle autonomie o in altra sede di concertazione prevista dai propri ordinamenti, adottano leggi organiche di disciplina delle Comunità montane e delle Unioni di comuni nel rispetto dei seguenti principi:
a) favorire l'esercizio associato delle funzioni comunali in un unico ambito polifunzionale, in cui ogni Comune aderisca ad una sola forma associativa con personalità giuridica, attraverso una nuova delimitazione degli ambiti delle Comunità montane e delle Unioni di Comuni tenuto conto di tutte le forme associative con personalità giuridica esistenti sul proprio territorio;
b) disciplinare gli ambiti associativi promuovendo la riduzione del numero complessivo degli enti associativi e stabilendo limiti dimensionali per l'esercizio associato delle funzioni, secondo il principio di adeguatezza;
c) razionalizzare la composizione degli organi di Comunità montane e Unioni di Comuni disponendo che essi debbano essere composti esclusivamente da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti. Deve essere in ogni caso previsto un presidente da eleggere tra i Sindaci dei Comuni aderenti;
d) contenere il numero dei componenti degli organi politici collegiali delle Comunità montane e delle Unioni attraverso la determinazione, in legge regionale, del numero massimo dei loro componenti, tenuto conto del numero dei Comuni aderenti e della popolazione complessiva, e in modo tale da determinare una riduzione del numero dei membri in misura non inferiore al quaranta per cento del numero massimo spettante ad un Comune con popolazione pari a quella complessiva della Comunità montana o dell'Unione. In deroga a tale limite, la legge regionale può stabilire che l'organo esecutivo possa essere composto dai Sindaci di tutti i comuni associati: in tal caso i componenti dell'organo esecutivo non hanno diritto a percepire indennità, conservando quella riconosciuta in quanto Sindaci;
e) disciplinare i profili successori e la conseguente ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali di preesistenti enti, facendo salvi i rapporti di lavoro esistenti, per i casi in cui dall'attuazione delle leggi regionali derivasse una riduzione del numero degli enti locali associativi.

2. Per il fine di cui al comma 1, lettera d), le Regioni possono prevedere che l'elezione dei consiglieri sia effettuata dall'assemblea costituita dai consiglieri in carica di tutti i comuni membri e che la giunta sia composta dal presidente e da un numero di assessori rapportata al numero


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dei consiglieri assegnati alla Comunità montana.
3. Le leggi regionali devono stabilire un termine per l'adeguamento degli Statuti degli enti associativi in modo tale da assicurare l'entrata in vigore della nuova disciplina a decorrere dalla prime elezioni per il rinnovo della maggioranza dei Comuni associati, successive all'entrata in vigore della legge regionale.
4. Dall'entrata in vigore delle leggi regionali di cui al comma 1 sono abrogati i commi 5, 6, 7, 8 articoli dell'articolo 27, il comma 7 dell'articolo 28, commi 2 e 5, secondo periodo dell'articolo 32, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Al fine di garantire lo sviluppo durevole, omogeneo ed equilibrato del territorio, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, con proprio decreto da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, definisce i principi e i criteri per modulare la classificazione dei Comuni montani.
6. I criteri di cui al comma 5 tengono conto di indicatori fisico-geografici, demografici e socio-economici. In particolare: della dimensione territoriale, della dimensione demografica, dell'indice di vecchiaia, del reddito medio pro capite, dell'acclività dei terreni, dell'altimetria del territorio comunale con riferimento all'Arco alpino e alla Dorsale appenninica, del livello dei servizi, della distanza dal capoluogo di provincia, delle attività produttive extra-agricole. Sono in ogni caso esclusi dalla classificazione montana i Comuni costieri.
7. Le risorse del fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, destinate alle comunità montane, sono ridotte di 33,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, e sono annualmente attribuite alle regioni, nel cui territorio si trovano comunità montane destinatarie nell'anno 2007 delle risorse medesime, in proporzione alla popolazione regionale residente in territori situati al di sopra di 500 metri di altitudine sul livello del mare, ovvero al di sopra di 600 metri nelle regioni alpine, con esclusione comunque dei territori dei comuni capoluoghi di provincia e dei comuni costieri.
8. Le regioni, previa concertazione con le rappresentanze regionali degli enti locali interessati, disciplinano le modalità di erogazione di tali risorse alle Comunità montane ovvero ad altre forme associative, come le Unioni, quando vi aderiscano anche Comuni i cui territori presentino le caratteristiche altimetriche di cui al comma 7 ed in proporzione alla quota territoriale rappresentata.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: -33.400;
2009: -33.400;
2010: -33.400.
3256/I/25. 9.Giovanelli, Adenti, Franco Russo.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 25.
(Razionalizzazione e contenimento dei costi di enti preposti all'esercizio associato di funzioni comunali).

1. Le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli enti locali nei Consigli delle autonomie o in altra sede di concertazione prevista dai propri ordinamenti, adottano leggi organiche di disciplina delle Comunità montane e delle Unioni di comuni nel rispetto dei seguenti principi:
a) favorire l'esercizio associato delle funzioni comunali in un unico ambito polifunzionale, in cui ogni Comune aderisca ad una sola forma associativa con personalità giuridica, attraverso una nuova delimitazione degli ambiti delle Comunità


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montane e delle Unioni di Comuni tenuto conto di tutte le forme associative con personalità giuridica esistenti sul proprio territorio;
b) disciplinare gli ambiti associativi promuovendo la riduzione del numero complessivo degli enti associativi e stabilendo limiti dimensionali per l'esercizio associato delle funzioni, secondo il principio di adeguatezza;
c) razionalizzare la composizione degli organi di Comunità montane e Unioni di Comuni disponendo che essi debbano essere composti esclusivamente da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti.
d) contenere il numero dei componenti degli organi politici collegiali delle Comunità montane e delle unioni attraverso la determinazione, in legge regionale, del numero massimo dei loro componenti, tenuto conto del numero dei Comuni aderenti e della popolazione complessiva;
e) disciplinare i profili successori e la conseguente ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali di preesistenti enti, facendo salvi i rapporti di lavoro esistenti, per i casi in cui dall'attuazione delle leggi regionali derivasse una riduzione del numero degli enti locali associativi.

2. Per il fine di cui al comma 1, lettera d), le Regioni possono prevedere che l'elezione dei consiglieri sia effettuata dall'assemblea costituita dai consiglieri in carica di tutti i comuni membri e che la giunta sia composta dal presidente e da un numero di assessori rapportata al numero dei consiglieri assegnati alla Comunità montana.
3. Le leggi regionali devono stabilire un termine per l'adeguamento degli Statuti degli enti associativi in modo tale da assicurare l'entrata in vigore della nuova disciplina a decorrere dalla prime elezioni per il rinnovo della maggioranza dei Comuni associati, successive all'entrata in vigore della legge regionale.
4. Al fine di garantire lo sviluppo durevole, omogeneo ed equilibrato del territorio, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, con proprio decreto da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, definisce i principi e i criteri per modulare la classificazione dei Comuni montani.
5. I criteri di cui al comma 5 tengono conto di indicatori fisico-geografici, demografici e socio-economici. In particolare: della dimensione territoriale, della dimensione demografica, dell'indice di vecchiaia, del reddito medio pro capite, dell'acclività dei terreni, dell'altimetria del territorio comunale con riferimento all'Arco alpino e alla Dorsale appenninica, del livello dei servizi, della distanza dal capoluogo di provincia, delle attività produttive extra-agricole. Sono in ogni caso esclusi dalla classificazione montana i Comuni prevalentemente costieri.
6. Le risorse del fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, destinate alle comunità montane, sono ridotte di 33,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, e sono annualmente attribuite alle regioni, nel cui territorio si trovano comunità montane destinatarie nell'anno 2007 delle risorse medesime, in proporzione alla popolazione regionale residente in territorio montano.
7. Le regioni, previa concertazione con le rappresentanze regionali degli enti locali interessati, disciplinano le modalità di erogazione di tali risorse alle Comunità montane.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: -33.400;


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2009: -33.400;
2010: -33.400.
3256/I/25. 10. Fiorio, Lovelli, Vannucci, Ceccuzzi, Mariani, Marcenaro, Franci, Merlo.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 25.
(Razionalizzazione e contenimento dei costi di enti preposti all'esercizio associato di funzioni comunali).

1. Le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli enti locali nei Consigli delle autonomie o in altra sede di concertazione prevista dai propri ordinamenti, adottano leggi organiche di disciplina delle Comunità montane e delle Unioni di comuni nel rispetto dei seguenti principi:
a) favorire l'esercizio associato delle funzioni comunali in un unico ambito polifunzionale, in cui ogni Comune aderisca ad una sola forma associativa con personalità giuridica, attraverso una nuova delimitazione degli ambiti delle Comunità montane e delle Unioni di Comuni tenuto conto di tutte le forme associative con personalità giuridica esistenti sul proprio territorio;
b) disciplinare gli ambiti associativi promuovendo la riduzione del numero complessivo degli enti associativi e stabilendo limiti dimensionali per l'esercizio associato delle funzioni, secondo il principio di adeguatezza;
c) razionalizzare la composizione degli organi di Comunità montane e Unioni di Comuni disponendo che essi debbano essere composti esclusivamente da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti;
d) contenere il numero dei componenti degli organi politici collegiali delle Comunità montane e delle unioni attraverso la determinazione, in legge regionale, del numero massimo dei loro componenti, tenuto conto del numero dei Comuni aderenti e della popolazione complessiva, e in modo tale da determinare una riduzione del numero dei membri in misura non inferiore al quaranta per cento del numero massimo spettante ad un Comune con popolazione pari a quella complessiva;
e) disciplinare i profili successori e la conseguente ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali di preesistenti enti, facendo salvi i rapporti di lavoro esistenti, per i casi in cui dall'attuazione delle leggi regionali derivasse una riduzione del numero degli enti locali associativi.

2. Per il fine di cui al comma 1, lettera d), le Regioni possono prevedere che l'elezione dei consiglieri sia effettuata dall'assemblea costituita dai consiglieri in carica di tutti i comuni membri e che la giunta sia composta dal presidente e da un numero di assessori rapportata al numero dei consiglieri assegnati alla Comunità montana.
3. Le leggi regionali devono stabilire un termine per l'adeguamento degli Statuti degli enti associativi in modo tale da assicurare l'entrata in vigore della nuova disciplina a decorrere dalla prime elezioni per il rinnovo della maggioranza dei Comuni associati, successive all'entrata in vigore della legge regionale.
4. Al fine di garantire lo sviluppo durevole, omogeneo ed equilibrato del territorio, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, con proprio decreto da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, definisce i principi e i criteri per modulare la classificazione dei Comuni montani.
5. I criteri di cui al comma 5 tengono conto di indicatori fisico-geografici, demografici e socio-economici. In particolare: della dimensione territoriale, della dimensione demografica, dell'indice di vecchiaia,


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del reddito medio pro capite, dell'acclività dei terreni, dell'altimetria del territorio comunale con riferimento all'Arco alpino e alla Dorsale appenninica, del livello dei servizi, della distanza dal capoluogo di provincia, delle attività produttive extra-agricole. Sono in ogni caso esclusi dalla classificazione montana i Comuni prevalentemente costieri.
6. Le risorse del fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, destinate alle comunità montane, sono ridotte di 33,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, e sono annualmente attribuite alle regioni, nel cui territorio si trovano comunità montane destinatarie nell'anno 2007 delle risorse medesime, in proporzione alla popolazione regionale residente in territorio montano.
7. Le regioni, previa concertazione con le rappresentanze regionali degli enti locali interessati, disciplinano le modalità di erogazione di tali risorse alle Comunità montane.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 33.400;
2009: - 33.400;
2010: - 33.400.
3256/I/25. 11. Rusconi, Misiani, Fiorio, Codurelli, Sanga, Miglioli, Ceccuzzi, Ferrari.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 25.
(Comunità montane: razionalizzazione e contenimento dei costi).

1. L'articolo 27 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 27. - 1. Le comunità montane sono unioni di comuni, anche appartenenti a province diverse, costituite per la valorizzazione delle zone montane, per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.
2. La comunità montana ha un organo rappresentativo e un organo esecutivo composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti. Il presidente può cumulare la carica con quella di sindaco di uno dei comuni della comunità. I rappresentanti dei comuni della comunità montana sono eletti dai consigli dei comuni partecipanti.
3. La Regione individua, concordandoli nelle sedi concertative di cui all'articolo 4, gli ambiti o le zone omogenee per la costituzione delle comunità montane, in modo da consentire gli interventi per la valorizzazione della montagna e l'esercizio associato delle funzioni comunali. La costituzione della comunità montana avviene con provvedimento dei Presidenti della regione, tra non meno di tre comuni situati per almeno l'ottanta per cento della loro superficie al di sopra di cinquecento metri di altitudine sopra il livello dei mare ovvero tra non meno di tre comuni situati per almeno il cinquanta per cento della loro superficie al di sopra di cinquecento metri di altitudine sul livello del mare e nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore non è minore di cinquecento metri. Nelle regioni alpine il limite minimo di altitudine ed il dislivello della quota altimetrica, di cui al periodo precedente, sono di seicento metri. Non possono far parte delle comunità montane i capoluoghi di provincia e i comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti.
4. I criteri di cui al comma 3 valgono ai fini della costituzione delle comunità montane e non rilevano in ordine ai benefici e agli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali. Con decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza


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unificata, sono definiti i criteri generali per l'individuazione dei territori da considerare montani.
5. La legge regionale disciplina le comunità montane stabilendo in particolare:
a) le modalità di approvazione dello statuto;
b) le procedure di concertazione;
c) la disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali;
d) i criteri di ripartizione tra le comunità montane dei finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione europea;
e) i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.

6. Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui territorio coincide con quello di una comunità montana sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite alla stessa in base a norme comunitarie, nazionali e regionali. Tale disciplina si applica anche nel caso in cui il comune sorto dalla fusione comprenda comuni non montani. Con la legge regionale istitutiva dei nuovo comune si provvede allo scioglimento della comunità montana.
7. Ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi di competenza delle regioni e delle comunità montane, le regioni, con propria legge, possono provvedere ad individuare nell'ambito territoriale delle singole comunità montane fasce altimetriche di territorio, tenendo conto dell'andamento orografico, del clima, della vegetazione, delle difficoltà nell'utilizzazione agricola del suolo, della fragilità ecologica, dei rischi ambientali e della realtà socio-economica.
8. Ove in luogo di una preesistente comunità montana vengano costituite più comunità montane, ai nuovi enti spettano nel complesso i trasferimenti erariali attribuiti all'ente originario, ripartiti in attuazione dei criteri stabiliti dall'articolo 36 dei decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni».

2. Alla data di entrata in vigore della presente legge i comuni che non rispondono alle caratteristiche previste dal comma 3 dell'articolo 27 dei citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 dei 2000, come modificato dal comma 1, cessano di appartenere alla comunità montana. Alla medesima data sono soppresse le comunità montane che, anche in conseguenza di quanto disposto nel periodo precedente, risultano costituite da meno di tre comuni. I poteri degli organi delle comunità montane soppresse sono prorogati per sessanta giorni, ai soli fini di assumere le determinazioni inerenti la ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e le altre determinazioni conseguenti alla soppressione, senza corresponsione di indennità. Decorso il predetto termine, le determinazioni sono assunte dal Presidente della regione, sentiti i comuni interessati. I comuni che la componevano succedono ad ogni effetto, anche processuale, alla comunità montana soppressa, nel rispetto dei principi di solidarietà attiva e passiva per quanto concerne i rapporti obbligatori. Negli altri casi, sempre con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei componenti degli organi della comunità montana si riduce in modo corrispondente al numero dei comuni che cessano di farne parte.
3. Le regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano disposizioni normative, sulla base di accordi stipulati nei consigli delle autonomie locali o in altra sede di concertazione prevista dai propri ordinamenti, al fine di ridurre i componenti degli organi rappresentativi ed esecutivi delle comunità montane e delle unioni dei comuni in misura non inferiore alla metà ed entro i successivi tre mesi provvedono ad adeguare la propria legislazione ai principi di coordinamento della finanza pubblica stabiliti dall'articolo 27 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato dal presente articolo.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro


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per gli affari regionali e le autonomie locali coordina, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, una verifica sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, comunicandone gli esiti al Parlamento con una relazione.
5. A decorrere dall'anno 2008 il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto di euro 66.800.000 annui, corrispondenti ai contributi delle comunità montane soppresse.
3256/I/25. 12. Franco Russo, Mascia, Frias, Boato.

Al comma 1, capoverso articolo 27, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Le comunità montane sono l'ente di coordinamento delle unioni di comuni costituite per il raccordo delle funzioni esercitate dalle stesse.
3256/I/25. 13. Pedrini.

Al comma 1, capoverso articolo 27, comma 1, aggiungere il seguente periodo: Le comunità montane dispongono di un'unica sede all'interno del proprio territorio di riferimento.
3256/I/25. 14. Pedrini, Costantini.

Al comma 1, capoverso articolo 27, al comma 3, lettera a) primo periodo, sostituire le parole: del Presidente della Giunta regionale, con le seguenti: della Regione.
3256/I/25. 15. Boscetto.

Al comma 1, capoverso articolo 27, comma 3, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole: almeno sette.
3256/I/25. 16. Boscetto.

Al comma 1, capoverso articolo 27, comma 3, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: sette comuni, con le seguenti: quattro comuni.

Conseguentemente al medesimo comma 1, capoverso articolo 27, comma 3, lettera a), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: sette comuni, con le seguenti: quattro comuni.
Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 15.000;
2009: - 15.000;
2010: - 15.000.
3256/I/25. 17. Franco Russo, Sperandio, Frias.

Al comma 1, capoverso articolo 27, comma 3, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: sette comuni, con le seguenti: sei comuni.

Conseguentemente al medesimo comma 1, capoverso articolo 27, comma 3, lettera a), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: sette comuni, con le seguenti: sei comuni.
3256/I/25. 18. Boscetto.

Al comma 1, capoverso articolo 27, comma 3, lettera a), sostituire le parole da: almeno il 50 per cento, fino alla fine dell'articolo, con le seguenti: almeno il 30 per cento della loro superficie al di sopra di cinquecento metri di altitudine sul livello del mare e nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore non è minore di cinquecento metri. Nelle regioni alpine il limite minimo di latitudine e il dislivello della quota altimetrica, di cui al periodo precedente, sono di seicento metri;
b) la comunità montana può costituirsi con meno di sette comuni, di cui al punto a) purché il n. di abitanti complessivo degli stessi risulti superiore a 10.000.


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Ovvero qualora per la conformazione e le caratteristiche del territorio non sia possibile procedere alla costituzione della stessa con almeno sette comuni di cui al punto a), fermi restando gli obiettivi di risparmio.
Gli altri comuni facenti parte della comunità montana rispondono ai requisiti di cui al punto c);
c) esclusione delle comunità montane dei capoluoghi di provincia, dei comuni costieri e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti.

4. I criteri di cui al comma 3 valgono ai fini della costituzione delle comunità montane e non rilevano in ordine ai benefici e agli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.
5. Le regioni entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli enti locali nei Consigli delle autonomie o in altra sede di concertazione prevista dai propri ordinamenti, adottano leggi organiche di disciplina delle Comunità montane nel rispetto dei seguenti principi:
a) favorire l'esercizio associato delle funzioni comunali e disciplinare gli ambiti associativi promuovendo la riduzione del numero complessivo degli enti associativi secondo il principio di adeguatezza;
b) disporre il criterio che per composizione degli organi rappresentativi delle Comunità montane i Comuni non possono indicare più di un membro e che a tal fine la base elettiva è costituita da tutti i consiglieri dei Comuni che eleggono i componenti dell'organo rappresentativo con voto limitato;
c) disciplinare i rapporti delle comunità montane con gli altri enti operanti nel territorio;
d) disciplinare i piani zonali e i programmi annuali;
e) stabilire i criteri di ripartizione tra le comunità montane dei finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione europea;
f) disciplinare i profili successori e la conseguente ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali di preesistenti enti, facendo salvi i rapporti di lavoro esistenti; per il fine di cui alla lettera b) le Regioni possono prevedere che l'elezione dei consiglieri sia effettuata dall'assemblea costituita dai consiglieri in carica di tutti i comuni membri e che la giunta sia composta dal presidente e da un numero di assessori rapportata al numero dei consiglieri assegnati alla Comunità montana.
Le leggi regionali stabiliscono un termine per l'adeguamento degli Statuti degli enti associativi in modo tale da assicurare l'entrata in vigore della nuova disciplina a decorrere dalla prime elezioni per il rinnovo della maggioranza dei Comuni associati, successive all'entrata in vigore della legge regionale;
Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui territorio coincide con quello di una comunità montana sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite alla stessa in base a norme comunitarie, nazionali e regionali.

2. Le regioni provvedono entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 commi 3 e 5, lettera b), del testo unico delle leggii dell'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dal presente articolo.
3. In caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 nei termini fissati cessano comunque di appartenere alla comunità montana i comuni:
a) capoluoghi di provincia;
b) costieri;
c) con popolazione superiore a 20.000 abitanti;
d) non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 3, lettera a), e 5, lettera b) dell'articolo 27 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dal presente articolo.


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4. Nel medesimo termine di cui al comma 3 sono soppresse le comunità montane che risultano costituite da meno di 7 comuni ovvero non corrispondenti a quanto previsto dal comma 3, punto b) nell'articolo 27 decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 come modificato dal presente articolo anche in conseguenza di quanto previsto dal comma 4.
5. Dall'attuazione del presente articolo devono conseguire economie di spesa non inferiori a 33,4 milioni di euro per l'anno 2008 e a 66,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009;
6. Il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto di 33,4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 66,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009;
7. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali e il Ministro dell'interno presentano al Parlamento una relazione sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
3256/I/25. 19. Brandolini, Quartiani, Miglioli, Froner, Rusconi.

Al comma 1, capoverso articolo 27, al comma 3, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: cinquecento metri, con le seguenti: duecentocinquanta metri.
3256/I/25. 20. Boscetto.

Al comma 1, capoverso articolo 27, al comma 3, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: cinquecento metri, con le seguenti: trecento metri.
3256/I/25. 21. Boscetto.

Al comma 1, capoverso articolo 27, al comma 3, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole da: ovvero, fino a: seicento metri.
3256/I/25. 22. Boscetto.

Al comma 1, capoverso articolo 27, al comma 3, lettera a), primo periodo, sopprimere l'ultimo periodo.
3256/I/25. 23. Boscetto.

Al comma 1, capoverso articolo 27, comma 3, lettera b), sostituire le parole: , dei comuni costieri e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, con le seguenti: e dei comuni costieri.

Conseguentemente al comma 3, sopprimere la lettera c).
3256/I/25. 24. Cota, Stucchi.

Al comma 1, capoverso articolo 27, al comma 3, lettera b), sostituire le parole: dei comuni costieri, con le seguenti: dei comuni direttamente fissati sulla costa.
3256/I/25. 25. Boscetto.

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:
Art. 25-bis - 1. Gli impegni di spesa dei comuni facenti parte delle comunità montane, riconducibili a funzioni attribuite dalla legge ovvero conferiti dai comuni alle stesse comunità montane sono nulli.
3256/I/25. 01. Costantini.

ART. 26.

Premettere il seguente comma:
01. L'articolo 37 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 37. - (Composizione dei consigli). - 1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:
a) da 48 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;


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b) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
c) da 37 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
d) da 32 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
e) da 24 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
f) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
g) da 13 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
h) da 10 membri negli altri comuni.

2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:
a) da 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;
b) da 29 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;
c) da 24 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;
d) da 19 membri nelle altre province.

3. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano l'intera provincia.
4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale».
3256/I/26. 1. D'Alia, Peretti, Zinzi.

Sopprimere il comma 1.
3256/I/26. 2. Angelo Piazza, Di Gioia, Mancini.

Sopprimere il comma 1.
3256/I/26. 3. Giovanelli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 47 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma l, le parole: «un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «un quarto, arrotondato per difetto,» e le parole: «sedici unità» sono sostituite dalle seguenti: «dodici unità»;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:
a) non superiore a tre nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; non superiore a quattro nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti; non superiore a sei nei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a otto nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a nove nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a dieci nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a dodici nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;
b) non superiore a cinque per le province a cui sono assegnati ventiquattro consiglieri; non superiore a sei per le province a cui sono assegnati trenta consiglieri; non superiore a otto per le province a cui sono assegnati trentasei consiglieri; non superiore a dieci per quelle a cui sono assegnati quarantacinque consiglieri».
3256/I/26. 4. Mura, Buonfiglio, Costantini, Borghesi.


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Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. L'articolo 11 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Difensore civico). - 1. Lo statuto comunale di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, e quello provinciale possono prevedere l'istituzione del difensore civico, con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale.
3. Il difensore civico comunale e quello provinciale svolgono altresì la funzione di controllo nell'ipotesi prevista all'articolo 127.
4. Al fine di svolgere in modo coordinato le funzioni e di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione, più comuni possono associarsi e prevedere nei propri statuti di istituire un unico difensore civico per diverse amministrazioni che, in ogni caso, devono complessivamente rappresentare almeno 100.000 abitanti.
5. Il difensore civico elabora con scadenza semestrale una relazione in merito all'attività svolta, rendendo evidenti gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione denunciati dai cittadini. Tale relazione è pubblicata sul sito istituzionale dell'ente, o dei singoli enti nei casi di cui al precedente comma 4.
3256/I/26. 30. Borghesi, Costantini, Donadi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «100.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «250.000 abitanti»;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Sono organi di governo di circoscrizione il consiglio, la giunta e il presidente. Il consiglio circoscrizionale è composto dal Presidente e:
da 25 membri nelle circoscrizioni istituite con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
da 18 membri nelle circoscrizioni istituite con popolazione superiore a 60.000 abitanti.

Le giunte circoscrizionali sono composte dal presidente della circoscrizione e da un numero di assessori che non deve essere superiore ad un quarto, arrotondato per difetto, del numero dei consiglieri circoscrizionali».
c) il comma 3 è abrogato;
d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-bis. La popolazione residente in ogni singola circoscrizione non può essere inferiore 60.000 abitanti».
3256/I/26. 6. Mura, Buonfiglio, Costantini, Borghesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «100.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «200.000 abitanti»;
b) il comma 3 è abrogato.
3256/I/26. 7. Evangelisti, Costantini.


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Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «100.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «250.000 abitanti»;
b) il comma 3 è abrogato.
3256/I/26. 8. Evangelisti, Costantini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti lo ia1 di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sopprimere il comma 3.
3256/I/26. 9. Evangelisti, Costantini.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportante le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Le medesime convenzioni sono invece obbligatorie per due o più comuni contermini, appartenenti alla stessa provincia, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, limitatamente allo svolgimento delle funzioni e servizi di polizia municipale, protezione civile, territorio, sviluppo economico, servizi sociali, scuola e servizi scolastici, attività ricreative,»;
b) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«3. Tale disposizione è obbligatoria nel caso in cui il servizio o l'opera coinvolga comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti».
3256/I/26. 31. Costantini.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportante le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Le medesime convenzioni sono invece obbligatorie per due o più comuni contermini, appartenenti alla stessa provincia, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, limitatamente allo svolgimento delle funzioni e servizi di polizia municipale, protezione civile, territorio, sviluppo economico, servizi sociali, scuola e servizi scolastici, attività ricreative,»;
b) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«3. Tale disposizione è obbligatoria nel caso in cui il servizio o l'opera coinvolga comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti».
3256/I/26. 32. Borghesi, Donadi.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 31 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza locale e quindi


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senza prevedere compensi aggiuntivi rispetto alle indennità già percepite dagli stessi»;
b) al comma 5, le parole: «consiglio d'amministrazione», sono sostituite dalle seguenti: «un consiglio di amministrazione composto al massimo da cinque membri», è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I compensi attribuiti ai consiglieri d'amministrazione non possono superare l'importo delle indennità previste per gli assessori dell'ente di maggiori dimensioni appartenente al consorzio.
3256/I/26. 33. Borghesi, Costantini, Donadi.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 5, dopo le parole: «popolazione complessiva dell'ente», è aggiunto il seguente periodo: «Dei consigli delle unioni di comuni fanno parte i consiglieri dei comuni partecipanti, secondo modalità da prevedere all'interno dello statuto, senza oneri aggiuntivi rispetto alle indennità già percepite.
3256/I/26. 34. Borghesi, Costantini, Donadi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 37 (Composizione dei consigli). - 1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:
da 54 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
da 44 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
da 36 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
da 26 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
da 18 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
da 14 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
da 10 membri negli altri comuni.

2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:
da 43 membri nelle province con popolazione residente superiore a 3.000.000 abitanti;
da 40 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.000.000 abitanti;
da 32 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;
da 28 membri nelle province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;
da 26 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;
da 22 membri nelle province con popolazione residente superiore a 200.000 abitanti;
da 20 nelle altre province.

3. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano l'intera provincia.
4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale».
3256/I/26. 5. Mura, Buonfiglio, Costantini, Borghesi.


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Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 47 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai commi 3 e 4 le parole «15.000 abitanti» sono sostituite con le parole «50.000 abitanti».

Conseguentemente, all'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 3, le parole: 15.000 abitanti sono sostituite con le parole: 50.000 abitanti.
3256/I/26. 10. Costantini.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 79, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «24 ore», sono sostituite con le parole: «12 ore», le parole: «48 ore», sono sostituite con le parole: «24 ore».
3256/I/26. 35. Borghesi, Costantini, Donadi.

Sopprimere il comma 2.
3256/I/26. 11. Giovanelli.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: i presidenti dei consigli comunali.
3256/I/26. 12. Costantini.

Al comma 2 lettera a) dopo la parola: provinciali aggiungere le seguenti: delle province con oltre 300.000 abitanti.
3256/I/26. 13. Adenti, Franco Russo, Ferrari, Amici, Costantini, D'Antona.

Al comma 2 lettera a) dopo le parole: presidenti dei consigli comunali aggiungere le seguenti: dei comuni con oltre 100.000 abitanti.
3256/I/26. 14. Adenti, Franco Russo, Ferrari, Amici, Costantini, D'Antona.

Al comma 2 lettera a) dopo le parole: presidenti dei consigli comunali aggiungere le seguenti: dei comuni con oltre 100.000 abitanti o capoluoghi di provincia.
3256/I/26. 14. (nuova formulazione) Adenti, Franco Russo, Ferrari, Amici, Costantini, D'Antona.

Al comma 3, lettera a), primo periodo, dopo la parola: comunali aggiungere le seguenti: nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e, dopo le parole: è dovuta, inserire le seguenti: ai consiglieri comunali e agli assessori dei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e.
3256/I/26. 15. Pedrini, Costantini.

Al comma 3, capoverso lettera c), sostituire il secondo periodo con il seguente:
Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana.
3256/I/26. 16. Giovanelli.

Al comma 3, sopprimere il capoverso lettera d).
3256/I/26. 17. Giovanelli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Anche al fine di assicurare risparmi di spesa e in attesa del trasferimento


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delle funzioni agli enti territoriali, entro il 1o aprile 2008, nella prefettura-ufficio territoriale del Governo confluiscono tutti gli uffici periferici dello Stato, ad eccezione di quelli degli affari esteri, della giustizia, della difesa e delle agenzie. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio ed individuare le prefetture-uffici territoriali del Governo nelle quali confluiscono gli uffici la cui competenza ecceda l'ambito provinciale. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo promuove le opportune iniziative per il successivo conferimento con legge delle funzioni agli enti territoriali ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione.
3256/I/26. 18. Giovanelli.

Al comma 5, sostituire il capoverso con il seguente:

«Art. 84.

1. Al sindaco, al presidente del consiglio comunale, al presidente della provincia e al presidente del consiglio provinciale che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.
2. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai componenti degli organi esecutivi comunali e provinciali solo in presenza di un provvedimento motivato del sindaco o del presidente della provincia».
3256/I/26. 19. D'Alia, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono a sopprimere i consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni. Le funzioni e i compiti attualmente svolti dai consorzi di bonifica sono attribuiti dalle regioni alle province. Le regioni emanano disposizioni al fine di garantire che la difesa del suolo venga attuata in maniera coordinata fra gli enti che hanno competenza al riguardo, nel rispetto dei principi dettati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle competenze delle province fissate dall'articolo 19 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi. Le province subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai consorzi di bonifica, soppressi ai sensi del comma 1. Il personale che al momento della soppressione risulti alle dipendenze dei consorzi di bonifica passa alle dipendenze delle regioni, delle province e dei comuni, secondo modalità determinate dalle regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni.
3256/I/26. 36. Borghesi, Costantini.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. All'articolo 90 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 1 le parole da «ovvero» sino alla fine del periodo sono soppresse, e i commi 2 e 3 sono soppressi.
3256/I/26. 37. Borghesi, Donadi, Costantini.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. All'articolo 108 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali


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di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovunque ricorrano, le parole «15.000 abitanti» sono sostituite dalle parole «250.000 abitanti».
3256/I/26. 38. Borghesi, Costantini, Donadi.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. All'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 5 la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) a forme di gestione dei servizi in economia ovvero mediante le aziende speciali di cui all'articolo 114 del presente testo unico, limitatamente alla gestione delle risorse e dei servizi idrici».
3256/I/26. 39. Costantini.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, all'articolo 150, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 50.000;
2009: - 50.000;
2010: - 50.000.
3256//I/26. 60. Il Relatore.

Sopprimere il comma 6.
3256/I/26. 20. Franco Russo, Cardano.

Sopprimere il comma 6.
3256/I/26. 21. Pedrini, Costantini.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 267 con le seguenti: con personalità giuridica.
3256/I/26. 22. Fiorio, Maderloni.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 267, con le seguenti: per quelli previsti dagli articoli 31 e 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 267.
3256/I/26. 23. Fiorio, Maderloni.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere la parola: 31,.
3256/I/26. 51. Lovelli.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: 18 agosto 2000, n. 267, aggiungere le seguenti: fatte salve le forme associate i cui organi di gestione non comportino oneri di spesa per i comuni medesimi e.
3256/I/26. 24. Franco Russo, Cardano, Boato.

Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. L'articolo 4-bis del decreto del presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e sostituito dal seguente:

«Art. 4-bis.

1. Alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali provvede l'Ufficiale elettorale, secondo le norme del presente testo unico.
2. In ciascun comune l'Ufficiale elettorale è il Sindaco, quale ufficiale del Governo.
3. Il Sindaco può delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al responsabile dell'Ufficio elettorale comunale.
4. Ogni delegazione e revoca delle funzioni di Ufficiale elettorale deve essere approvata dal prefetto.
5. Se il Sindaco è sospeso dalle funzioni di Ufficiale del Governo, i poteri previsti nel presente articolo spettano al commissario


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prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni. Egli può delegare le funzioni di Ufficiale elettorale a idoneo funzionario o impiegato del comune.
6. In tutti i casi di assenza o impedimento del sindaco, le funzioni di Ufficiale elettorale, sempreché non siano state delegate a norma del comma 3, sono svolte dal vice sindaco, o, in via subordinata, dal consigliere anziano.
7. In tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale ogni riferimento alla Commissione elettorale comunale deve intendersi effettuato all'Ufficiale elettorale».
3256/I/26. 25. Giovanelli.

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: al responsabile dell'ufficio elettorale comunale, aggiungere le seguenti: salvo quanto disposto dagli articoli 12, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;
al terzo periodo, dopo le parole: In tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale aggiungere le seguenti: ad eccezione degli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95.
3256/I/26. 26. Il Relatore.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 108 è abrogato;
b) ovunque ricorrano, le parole: «direttore generale» sono soppresse.
3256/I/26. 27. Buonfiglio, Mura, Costantini.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. L'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato. Gli incarichi conferiti, prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere mantenuti fino alla scadenza attualmente prevista per ciascuno di essi.
3256/I/26. 28. Buonfiglio, Mura, Costantini.

Al comma 8, sopprimere il primo ed il secondo periodo.
3256/I/26. 29. Giovanelli.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Il comma 1 del presente articolo si applica a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo di ciascun consiglio comunale e provinciale, successive alla data di entrata in vigore della presente legge. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni locali adeguano gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza, decorso inutilmente tale termine gli enti locali non possono erogare alcun compenso agli amministratori locali di cui all'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Conseguentemente, all'articolo 150, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 50.000;
2009: - 50.000;
2010: - 50.000.
3256/I/26. 50. Il Relatore.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Istituzione di nuove province).

1. L'istituzione di una nuova provincia è finanziata con l'imposizione di una tassa


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di scopo posta a carico dei cittadini che risiedono nel territorio della stessa provincia nelle forme di addizionale delle imposte sui redditi, e il cui ammontare deve coprire il settanta per cento delle spese relative all'istituzione, nonché alla gestione del medesimo ente.
2. La tassa è disposta con la stessa legge istitutiva.
3. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso si applicano le relative disposizioni in tema di imposte sui redditi.
3256/I/26. 01. Mura, Buonfiglio, Costantini.

ART. 27.

Al comma 1, sopprimere le parole: all'accorpamento o.
3256/I/27. 1. D'Alia, Peretti, Zinzi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. I comuni e le province provvedono al riordino e alla riorganizzazione degli enti, agenzie ed organismi, comunque denominati, istituiti dai medesimi enti locali nell'ambito della rispettiva potestà regolamentare e alla soppressione di quelli titolari dl funzioni coincidenti con quelle svolte dagli enti locali medesimi».
3256/I/27. 2. Giovanelli.

Al comma 2 dopo la parola: agenzie aggiungere le seguenti: aziende speciali, consorzi.
3256/I/27. 3. D'Alia, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
2-bis. Per le finalità, di cui ai commì 1 e 2, le regioni, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti predispongono un piano nel quale à riportata una ricognizione degli enti, agenzie od organismi comunque denominati, daessi istituiti e delle funzioni da essi esercitati; sulla base della ricognizione effettuata, il piano indica le misure che si intendono adottare per l'accorpamento o la soppressione degli organismi di cui ai commi 1 e 2 e la riallocazione delle funzioni, i tempi previsti per la realizzazione di tali misure, che di norma non dovranno eccedere l'esercizio 2008, nonché gli effetti di risparmio derivanti dalle misure stesse. Nel piano le regioni danno altresì conto delle disposizioni, normative o amministrative, adottate in applicazione dell'articolo 1, comma 721, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dei risparmi di spesa realizzati per effetto di tali disposizioni.
2-ter. I piani di cui al comma 2-bis sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Presidenza dei Consiglio dei ministri entro il 30 aprile 2008. Qualora la regione non provveda alla trasmissione entro tale data, ai fini della predisposizione del piano il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nomina un commissario con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131. II commissario predispone il piano entro sessanta giorni dalla nomina. Per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti la mancata trasmissione del piano costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.
2-quater. Entro il 31 maggio 2008 il Governo riferisce al Parlamento sull'attuazione dei commi 2-bis e 2-ter.
2-quinquies. Entro il 30 aprile 2009 gli enti tenuti alla redazione dei piani di cui al comma 2-bis trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze e alla presidenza del Consiglio dei ministri una relazione nella quale danno conto dei risparmi di spesa realizzati per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 2-bis.
3256/I/27. 4.Il Relatore.


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ART. 38.

Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Attuazione dell'articolo 1, comma 433, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e misure per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza).

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B è soppressa. I dirigenti che rivestivano la predetta qualifica alla data del 31 dicembre 2007 sono inquadrati, a decorrere dal giorno successivo, nella qualifica di prefetto e collocati in un ruolo ad esaurimento soprannumerario, riassorbibile all'atto del collocamento a riposo. Agli stessi è garantito l'impiego sino alla cessazione del servizio, per le funzioni previste dall'articolo 1, comma 433, della predetta legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 42 della legge 1o aprile 1981, n. 121, i dirigenti generali di pubblica sicurezza con almeno quattro anni di servizio nella qualifica possono essere nominati prefetto, nel numero massimo di 17 previsto dal comma 1 del predetto articolo 42, conservando a tutti gli effetti l'anzianità maturata nella qualifica di dirigente generale. Ai dirigenti in possesso della predetta anzianità di servizio nella qualifica rivestita, collocati a riposo d'ufficio per il raggiungimento del limite di età prima della nomina a prefetto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42, comma 3-bis della legge 1o aprile 1981, n. 121.
3. In corrispondenza del raggiungimento del limite di età previsto per il collocamento a riposo d'ufficio del personale di cui al comma 1, il numero dei dirigenti generali di pubblica sicurezza di cui alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è incrementato fino a nove unità.
4. In relazione alla soppressione della qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B, al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

«1. II percorso di carriera occorrente per la partecipazione allo scrutinio per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente ed al concorso per titoli ed esami previsti dall'articolo 7, comma 1, nonché per l'ammissione allo scrutinio per la promozione alla qualifica di dirigente superiore, è definito con decreto del Ministro dell'interno su proposta della Commissione di cui all'articolo 59, secondo criteri di funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. Il medesimo decreto determina altresì i requisiti minimi di servizio in ciascuno dei settori d'impiego e presso gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, comunque non inferiori ad un anno»;
b) all'articolo 1, comma 2, le parole: «dirigente generale di pubblica sicurezzadi livello B» sono soppresse; all'articolo 2, il comma 8 è soppresso;
c) all'articolo 11, comma 2, le parole: «e dai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B,» sono sostituite dalle seguenti: «e dai Prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza»;
d) all'articolo 13, comma 1, sopprimere le parole: «dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B e»;
e) all'articolo 58, comma 3, sopprimere le parole: «e ai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B»;
f) all'articolo 59, comma 1, le parole: «e dai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B.» sono sostituite dalle seguenti: «e dai Prefetti provenienti dai


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ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.»;
g) all'articolo 62, comma 3, le parole: «da un comitato composto da almeno tre dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B» sono sostituite dalle seguenti: «da un comitato composto da almeno tre Prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza»;
h) all'articolo 64, comma 2, sopprimere le parole: «di livello B».

5. Dall'attuazione del presente articolo deve risultare confermata la previsione di un risparmio di spesa di almeno 63 mila euro in ragione d'anno. Eventuali oneri aggiuntivi sono compensati, negli anni in cui si dovessero verificare, attraverso corrispondenti riduzioni delle somme destinate a nuove assunzioni nella qualifica iniziale dei ruoli interessati e rendendo indisponibili i relativi posti.
3256/I/38. 01.Il Relatore.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

1. A decorrere dal 1o marzo 2008 gli oneri derivanti dalle prestazioni di lavoro delle Forze di Polizia in servizio all'interno degli stadi in occasione dello svolgimento di competizioni calcistiche ufficiali della Lega nazionale professionisti sono poste a carico delle Società calcistiche di Serie A e B.
2. Con apposito decreto del Ministro dell'Interno, sentita la Lega nazionale professionisti, sono stabilite le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma precedente.
3256/I/38. 02. Adenti, Naccarato, Amici, Boato, Franco Russo, Ferrari, Costantini, D'Antona.

Dopo l'articolo 38 inserire il seguente:

Art. 38-bis.

All'articolo 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, relativo all'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, è aggiunto il seguente comma: 7-bis Le disposizioni relative alla decorrenza giuridica indicate al precedente comma si applicano anche ai concorsi banditi successivamente al 1o settembre 1995.
3256/I/38. 03.Donadi, Costantini.

ART. 39.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 39.
(Potenziamento della sicurezza e del soccorso pubblico).

1. A decorrere dall'anno 2008 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo per le esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico, per il rinnovo e l'ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ad esclusione delle spese per il personale e di quelle destinate al ripianamento delle posizioni debitorie, con una dotazione di 190 milioni di euro, di cui 38 milioni di euro per le specifiche necessità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da ripartire con uno o più decreti del Ministro dell'interno da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
2. Per evitare eccessive limitazioni alle prestazioni di lavoro straordinario, a decorrere dall'anno 2008 sono stanziati 10 milioni di euro, da destinare al personale di cui al comma 1.
3256/I/39. 1.Il Relatore.


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Al comma 1 sostituire le parole: 100 milioni di euro con le seguenti: 130 milioni di euro.

Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 30.000;
3256/I/39. 2.Adenti.

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Per l'anno 2008», sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010»;
b) le parole: «e di quelle destinate al ripianamento delle posizioni debitorie» sono soppresse;
c) le parole: «con una dotazione di 100 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro per le specifiche necessità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,» sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione di 200 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro per le specifiche necessità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,».

Conseguentemente, all'articolo 150, comma 1, Tabella A, sono apportate le seguenti modificazioni:
Ministero dell'economia e delle finanze:
2008: - 50.000;
2009: - 200.000;
2010: - 200.000.
3256/I/39. 3. Santelli, Boscetto, Stucchi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Parte delle risorse stanziate al comma precedente, sono finalizzate alla costituzione di una sezione distaccata del Commissariato di polizia di Lecco da ubicare nel comune di Merate o in altro centro di riferimento della Brianza luc chese ed al potenziamento della locale stazione dei Carabinieri.
3256/I/39. 8.Rusconi, Codurelli.

Al comma 2, sostituire le parole: di Stato con le seguenti: e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3256/I/39. 4. Zaccaria, Naccarato, Boato, Amici, Ferrari, Franco Russo, Adenti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al comma 213-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, primo periodo, le parole: «e di polizia,» sono sostituite con le seguenti: «di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
2-ter. All'onere derivante dalla disposizione di cui al precedente comma, pari a euro 400.000,00, a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito della unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economa e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero».
3256/I/39. 5. Zaccaria, Naccarato, Boato, Amici, Ferrari, Franco Russo, Adenti.

Al comma 3 sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 20 milioni di euro.

Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 10.000.
3256/I/39. 6.Adenti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Per evitare eccessive limitazioni alle prestazioni di lavoro straordinario, a decorrere dall'anno 2008, sono stanziati 1,5 milioni di euro, da destinare al per sonale


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del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3256/I/39. 7. Zaccaria, Naccarato, Boato, Amici, Ferrari, Franco Russo.

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

Art. 39-bis.

Per il triennio 2008-2010 è istituito nel bilancio del Ministero dell'interno, missione 7 «Ordine pubblico e sicurezza», un fondo per le esigenze di potenziamento ed ammodernamento delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, con una dotazione di 500 milioni di euro in ragione d'anno, da utilizzare con le modalità indicate nel Capo II del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, in quanto compatibili.
1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis, gli organi di cui all'articolo 9 del predetto decreto-legge n. 9 del 1992 sono integrati con il Capo del dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
1-quater. In deroga all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, le somme stanziate per gli anni 2008 e 2009 non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario possono essere mantenute in bilancio, quali residui, per i due esercizi successivi.

Conseguentemente, all'articolo 150, comma 1, alla Tabella A, sono apportate le seguenti modificazioni:
Ministero dell'economia e delle finanze:
2008: - 140.000;
2009: - 140.000;
2010: - 140.000;
Ministero della giustizia:
2008: - 50.000;
2009: - 50.000;
2010: - 50.000;
Ministero dell'interno:
2008: - 70.000;
2009: - 70.000;
2010: - 70.000;
Ministero della salute:
2008: - 25.000;
2009: - 25.000;
2010: - 25.000;
Ministero della solidarietà sociale:
2008: - 200.000;
2009: - 200.000;
2010: - 200.000;
Ministero dell'università e ricerca:
2008: - 6.000;
2009: - 6.000;
2010: - 6.000;
Ministero dei beni e delle attività culturali:
2008: - 12.000;
2009: - 12.000;
2010: - 12.000.
3256/I/39. 01. Santelli, Boscetto, Stucchi.

Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:

Art. 39-bis.

Per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze dell'ordine, è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2008, iscritta in un Fondo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 7 «ordine pubblico e sicurezza», da ripartire nel corso della gestione tra le unità previsionali di base con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

Conseguentemente, all'articolo 150, comma 1, Tabella A, sono apportate le seguenti modificazioni:
Ministero dell'economia e delle finanze:
2008: - 120.000.
3256/I/39. 02. Santelli, Boscetto, Stucchi.


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ART. 41.

Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Istituzione del Fondo per la legalità).

1. Al fine di rafforzare la legalità e il miglioramento delle condizioni di vita dei territori in cui opera la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare, è istituito a decorrere dall'anno 2008, presso il Ministero dell'interno, il «Fondo per la legalità». Al fondo confluiscono i proventi derivanti dai beni mobili e le somme di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive integrazioni e modificazioni.
2. A valere sulle risorse del fondo sono finanziati, anche parzialmente, progetti relativi al potenziamento delle risorse strumentali e delle strutture delle Forze di polizia, al risanamento di quartieri urbani degradati, alla prevenzione e recupero di condizioni di disagio e di emarginazione, al recupero o alla realizzazione di strutture pubbliche e alla diffusione della cultura della legalità.
3. Le modalità di accesso al Fondo sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni attuative del presente articolo.
3256/I/41. 01.Il Relatore.

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

Art. 41-bis.
(Vittime della criminalità organizzata e del dovere).

1. A decorrere dal 1 gennaio 2008, alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti, nonché alle vittime del dovere ed al loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono erogati i benefici di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206.
2. Ai soggetti di cui al comma 1, si estendono i benefici dì cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 3 agosto 2004, n.206.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2008: - 51.000;
2009: - 51.000;
2010: - 61.000.
3256/I/41. 02.Il Relatore.

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

Art. 41-bis.
(Vittime del terrorismo).

1. All'articolo 15, comma 2, della legge 3 agosto 2044, n. 206, aggiunto, in fine, il seguente periodo: I benefici di cui alla presente legge si applicano anche agli eventi verificatisi all'estero a decorrere dal 1 gennaio 1961, dei quali sono stati vittime i cittadini italiani residenti in Italia al momento dell'evento.
2. All'articolo 16 della legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, dopo le parole: dall'attuazione della presente legge, sono inserite le seguenti: salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, secondo periodo.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2008: - 3.571;
2009: - 417;
2010, - 488.
3256/I/41. 03.Il Relatore.


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ART. 119.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di potenziare e rendere più efficaci le procedure di espulsione amministrativa dello straniero per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, in base a quanto disposto dall'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e di favorire le forme di cooperazione nell'ambito della politica dell'Unione europea in materia di rimpatrio, sono attribuiti 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Conseguentemente sopprimere il comma 2.
3256/I/119. 1. D'Alia, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di potenziare e rendere più efficaci le procedure di espulsione amministrativa dello straniero per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, in base a quanto disposto dall'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e di favorire le forme di cooperazione nell'ambito della politica dell'Unione europea in materia di rimpatrio, sono attribuiti 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 30 milioni di euro.
3256/I/119. 2.D'Alia, Peretti, Zinzi.

Al comma 2 aggiungere in fine le parole: che possono essere utilizzati anche per fronteggiare emergenze sociali ed ambientali collegate ad insediamenti precari di popolazioni nomadi.
3256/I/119. 3.Il Relatore.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Ai fini della manutenzione straordinaria dei centri di identificazione, nonché dei centri di permanenza temporanea e assistenza, di cui alla legge 30 luglio, n. 286 del 1998, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Conseguentemente alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 100;
2009: - 100;
2010: - 100.
3256/I/119. 4.D'Alia, Peretti, Zinzi.

ART. 125.

Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:

Art. 125-bis.
(Misure a favore della prevenzione della violenza nello sport e alla formazione degli agenti e ufficiali di pubblica sicurezza).

1. Al fondo di cui al comma 2 dell'articolo 11-bis del decreto-legge n. 8 dell'8 febbraio 2007 convertito dalla legge n. 41 del 4 aprile 2007, sono ulteriormente destinati, per ciascun degli anni 2008, 2009 e 2010, 2 milioni di euro.
2. Presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo, denominato «Formazione alla gestione nonviolenta dell'ordine pubblico» destinato ad un piano di formazione


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alla gestione nonviolenta dell'ordine pubblico, con particolare riferimento alle manifestazioni sportive, dagli agenti e ufficiali di pubblica sicurezza, elaborato dal Ministero dell'interno e sottoposto al parere delle competenti commissioni parlamentari entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Al fondo sono destinati, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, 2 milioni di euro.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
2008: - 4.000;
2009: - 4.000;
2010: - 4.000.
3256/I/125. 01. Folena, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Daniele Farina, Franco Russo.

ART. 129.

Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
e) I direttori di cancelleria degli Uffici Giudiziari Militari soppressi, con anzianità nella qualifica e sede di servizio di almeno 15 anni, in possesso della idoneità alla dirigenza, accertata mediante procedura concorsuale, transita nel ruolo dei dirigenti del Ministero della Giustizia per la copertura dei posti vacanti nell'ambito dei nuovi organici individuati ai sensi della precedente lettera d).
3256/I/129. 1. Duranti, Deiana, Cogodi, Daniele Farina, Franco Russo.

ART. 131.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
11-bis. I contratti per le gestioni dei centri di accoglienza e nei centri di permanenza temporanea ed assistenza con scadenza 2008 sono rinnovati, a parità delle condizioni di assistenza per gli immigrati, con un ribasso di costo di almeno il 15 per cento sul limite pro die e pro capite stabilito per il biennio 2007-2008 dal decreto del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 1, comma 14 della legge 23 dicembre 2005 n. 266. I contratti in essere che già rispettano tale condizione sono prorogati a parità di oneri per un ulteriore biennio.
3256/I/131. 1. Santelli, Boscetto, Stucchi.

ART. 133.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A partire dal Governo successivo a quello in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, gli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 non possono più avvalersi dei magistrati ordinari e amministrativi.
3256/I/133. 1. Franco Russo, Mascia, Frias, Boato.

ART. 134.

Al comma 3, allegato A, sopprimere il n. 2. Istituto agronomico per Oltremare - Istituito con regio decreto-legge 27 luglio 1938, n. 2205, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 1939, n. 737.
3256/I/134. 1.Pedrini.

Al comma 3, allegato A, sopprimere il n. 7. Unione Accademia Nazionale.
3256/I/134. 3. Tessitore, Bianco, Volpini, Tocci, Vico, Testa, Chianale, Burgio, Tranfaglia.


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Al comma 3, allegato A, aggiungere alla fine il seguente punto:
13. Agenzia per la rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni - Aran, istituita con decreto legislativo n. 29/1993.
3256/I/134. 2. Angelo Piazza, Di Gioia, Mancini.

Dopo l'articolo 134, inserire il seguente:

Art. 134-bis.

1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, è soppressa.
2. Le funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas sono conferite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che provvede a disciplinarne l'esercizio entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3256/I/134. 01.Borghesi, Costantini.

ART. 144.

Sopprimerlo.
3256/I/144. 1. Angelo Piazza, Di Gioia, Mancini.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 144.
(Limiti alle retribuzioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni).

1. Il comma 593 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente.
«593. Fermo restando quanto previsto al comma 466, la retribuzione di tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi tutti gli enti pubblici econo mici, non può superare quella del primo Presidente della Corte di Cassazione. Nessun atto comportante spesa ai sensi del precedente periodo può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento; in caso di violazione, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma non possono essere derogate se non per motivate esigenze di carattere eccezionale e fermo restando quanto disposto dal periodo precedente; le amministrazioni pubbliche, ivi compresi tutti gli enti pubblici economici sono tenute alla preventiva comunicazione dei relativi atti alla Corte dei conti. Per le amministrazioni dello Stato le deroghe sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3256/I/144. 2. Angelo Piazza, Di Gioia, Mancini.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, aggiungere le seguenti: agli avvocati e procuratori dello Stato, relativamente agli incarichi di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3256/I/144. 3. Angelo Piazza, Di Gioia, Mancini.

Al comma 2 sopprimere il terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo periodo.
3256/I/144. 4. Mascia, Franco Russo.


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Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole da: alle attività di natura professionale fino a: prestazione artistica o professionale con le seguenti: alle attività di natura professionale; non si applica altresì ai contratti d'opera, che non possono in alcun caso essere stipulati con chi ad altro titolo percepisce emolumenti o retribuzioni ai sensi dei precedenti periodi, aventi ad oggetto una prestazione artistica.
3256/I/144. 5. Lusetti, Angelo Piazza.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: e ai contratti d'opera con le seguenti: ; non si applica altresì ai contratti d'opera.
3256/I/144. 6. Angelo Piazza, Di Gioia, Mancini.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: e ai contratti d'opera con le seguenti: i cui compensi sono già regolati per legge o decreto ministeriale; non si applica altresì ai contratti d'opera.
3256/I/144. 7. Angelo Piazza, Di Gioia, Mancini.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: e ai contratti d'opera con le seguenti: di cui all'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; non si applica altresì ai contratti d'opera.
3256/I/144. 8. Angelo Piazza, Di Gioia, Mancini.

Al comma 2, sopprimere l'ottavo periodo.
3256/I/144. 9. Franco Russo, Mascia, Frias, D'Antona.

Al comma 2, sostituire l'ottavo periodo con il seguente: Deroghe motivate, nel limite massimo di 25 unità, possono essere disposte per le amministrazioni dello Stato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
3256/I/144. 10. Franco Russo, Mascia, Frias, Boato.

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
2-bis. Il comma 466 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:
«466. Il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito all'amministratore unico ovvero al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e rispettive società controllate e collegate, non può superare i 500.000 euro a cui potrà essere aggiunta una quota variabile, non superiore al 25 per cento della retribuzione fissa, che verrà corrisposta al raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici. Tali importi devono essere rivalutati annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non superiore all'indice dei prezzi al consumo stabiliti dall'ISTAT per la collettività nazionale».

2-ter. Il comma 725 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:
725. Nelle società a partecipazione di un ente locale ovvero di una pluralità di enti locali, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, non può essere superiore al settanta per cento delle indennità percepite


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dal sindaco o dal presidente della provincia che rappresenti l'ente locale con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici. Il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito ai restanti componenti del consiglio d'amministrazione non può essere superiore al cinquanta per cento dell'indennità spettante al sindaco o al presidente della provincia che rappresenti l'ente locale con la maggiore quota di partecipazione, e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottano le opportune disposizioni volte a garantire che nelle società a totale partecipazione pubblica sia prevista un'indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili ed in misura ragionevole e proporzionata, sulla base di valutazioni legate al volume d'affari delle stesse, nonché al numero di dipendenti e allo stato patrimoniale e contabile della società».
2-quater. Il comma 726 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso.

Conseguentemente, sopprimere il comma 8.
3256/I/144. 11. Buonfiglio, Mura, Costantini.

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. Il comma 466 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:
«466. Il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito all'amministratore unico ovvero al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e rispettive società controllate e collegate, non può superare i 500.000 euro a cui potrà essere aggiunta una quota variabile, non superiore al 50 per cento della retribuzione fissa, che verrà corrisposta al raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici, ed a condizione che la gestione ordinaria si chiuda con un utile netto di bilancio. Non sono da considerare tra i ricavi le entrate derivanti da trasferimenti o conferimenti delle pubbliche Amministrazioni. Tali importi devono essere rivalutati annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non superiore all'indice dei prezzi al consumo stabiliti dall'ISTAT per la collettività nazionale. Le suddette indennità non sono cumulabili con compensi dovuti ad incarichi di gestione e di controllo ricoperti presso la stessa società, ovvero presso le sue controllate e collegate.
2-ter. Il comma 725 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:
«725. Nelle società a partecipazione di un ente locale ovvero di una pluralità di enti locali, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, non può essere superiore al settanta per cento delle indennità percepite dal sindaco o dal presidente della provincia che rappresenti l'ente locale con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici. Il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito ai restanti componenti del consiglio d'amministrazione non può essere superiore al cinquanta per cento dell'indennità spettante al sindaco o al presidente della provincia che rappresenti l'ente locale con la maggiore quota di partecipazione, e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici. Entro sei mesi dall'entrata in


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vigore della presente legge, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottano le opportune disposizioni volte a garantire che nelle società a totale partecipazione pubblica sia prevista un'indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili ed in misura ragionevole e proporzionata, sulla base di valutazioni legate al volume d'affari delle stesse, nonché al numero di dipendenti e allo stato patrimoniale e contabile della società».

Conseguentemente, sopprimere il comma 8.
3256/I/144. 12.Borghesi, Costantini.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Il comma 466 dell'articolo 1 della, legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:
«466. Il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito all'amministratore unico ovvero al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e rispettive società controllate e collegate, non può superare i 500.000 euro a cui potrà essere aggiunta una quota variabile, non superiore al 50 per cento della retribuzione fissa, che verrà corrisposta al raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici, ed a condizione che la gestione ordinaria si chiuda con un utile netto di bilancio. Non sono da considerare tra i ricavi le entrate derivanti da trasferimenti o conferimenti delle pubbliche Amministrazioni. Tali importi devono essere rivalutati annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non superiore all'indice dei prezzi al consumo stabiliti dall'ISTAT per la collettività nazionale. Le suddette indennità non sono cumulabili con compensi dovuti ad incarichi di gestione e di controllo ricoperti presso la stessa società, ovvero presso le sue controllate e collegate».

Conseguentemente, sopprimere il comma 8.
3256/I/144. 13.Pedrini, Costantini, Borghesi.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Il comma 725 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:
«725. Nelle società a partecipazione di un ente locale ovvero di una pluralità di enti locali, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, non può essere superiore al settanta per cento delle indennità percepite dal sindaco o dal presidente della provincia che rappresenti l'ente locale con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici. Il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito ai restanti componenti del consiglio d'amministrazione non può essere superiore al cinquanta per cento dell'indennità spettante al sindaco o al presidente della provincia che rappresenti l'ente locale con la maggiore quota di partecipazione, e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottano, le opportune disposizioni volte a garantire che nelle società a totale partecipazione pubblica sia prevista un'indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili ed in misura ragionevole e proporzionata, sulla base di valutazioni legate al volume d'affari delle stesse,


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nonché al numero di dipendenti e allo stato patrimoniale e contabile della società».
2-ter. Il comma 726 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso.
3256/I/144. 14.Borghesi, Costantini.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.
3256/I/144. 15.Costantini.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Al fine di consentire la realizzazione delle migliori condizioni affinché sia assicurata la piena indipendenza dal potere politico e dal Governo, nonché la piena indipendenza operativa, delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, nell'interesse del Paese, all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. I componenti di ciascuna Autorità sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore; durano in carica sette anni e non possono essere confermati. A pena di decadenza essi non possono esercitare, nel periodo di vigenza del mandato, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura nè avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza della medesima Autorità. I componenti di ciascuna Autorità, a pena di decadenza, non devono, nei tre anni immediatamente precedenti alla data di nomina da parte degli organi preposti, avere ricoperto incarichi, anche elettivi, nelle Assemblee parlamentari e amministrative regionali, o essere membri del Governo, o avere avuto incarichi di rappresentanza nei partiti politici. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico»;
b) il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Nei tre anni precedenti e per almeno quattro anni dalla cessazione dell'incarico i componenti delle Autorità non possono avere intrattenuto e intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza. La violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione pecuniaria pari, nel minimo, alla maggiore somma tra 30 mila euro e l'importo del corrispettivo percepito e, nel massimo, alla maggiore somma tra 300 mila euro e l'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato tale divieto, salvo responsabilità personali riconducibili ai membri degli organi di controllo societari, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a 200 mila euro e non superiore a 100 milioni di euro, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto concessivo o autorizzativo. I valori di tali sanzioni sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT».
3256/I/144. 16.Pedrini, Costantini.

Al comma 15, sopprimere le parole: legittimità e.
3256/I/144. 17.Giovanelli.


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Dopo il comma 19, inserire il seguente:
19-bis. Per garantire piena ed effettiva indipendenza all'esercizio di tutte le funzioni della Corte dei conti, in attuazione dell'articolo 100 terzo comma della Costituzione, a decorrere dall'esercizio finanziario 2009 il fondo occorrente per il funzionamento della Corte dei conti, ferma restando l'autonoma gestione delle spese di cui all'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, è trasferito dallo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai bilanci del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, in misura paritaria. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
3256/I/144. 18.Mura.

Dopo il comma 22, inserire il seguente:
«23. È fatto obbligo a tutte le amministrazioni statali di pubblicare negli atti ufficiali e sul rispettivo sito internet le retribuzioni complessive dei propri amministratori e dei consulenti, ivi comprese le indennità percepite presso altri enti e società pubblici o controllati, direttamente o indirettamente, dallo Stato. Gli atti che impegnano risorse pubbliche, inclusi incarichi e consulenze, non possono trovare attuazione prima della loro pubblicazione ai sensi del periodo precedente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli enti locali territoriali, agli altri enti pubblici, compresi gli enti pubblici economici, e alle società da essi dipendenti o direttamente o indirettamente controllati. Le regioni provvedono ad adeguare la loro legislazione alle disposizioni contenute nel presente articolo, il quale costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica».
3256/I/144. 19.Borghesi, Costantini.

Aggiungere alla fine il seguente comma:
«23. Le disposizioni dei commi da 1 a 6 del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di attuazione del Presidente della Repubblica adottato, entro novanta giorni, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400».
3256/I/144. 20.Angelo Piazza, Di Gioia, Mancini.

Dopo l'articolo 144, inserire il seguente:

«Art. 144-bis.

1. Al fine di consentire la realizzazione delle migliori condizioni affinché sia assicurata la piena indipendenza dal potere politico e dal Governo, nonché la piena indipendenza operativa, delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, nell'interesse del Paese, all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. I componenti di ciascuna Autorità sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore; durano in carica sette anni e non possono essere confermati. A pena di decadenza essi non possono esercitare, nel periodo di vigenza del mandato, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura nè avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza della medesima Autorità. I componenti di ciascuna Autorità, a pena di decadenza, non devono, nei tre anni immediatamente precedenti alla data di nomina da parte degli organi preposti, avere ricoperto incarichi, anche elettivi, nelle Assemblee parlamentari e amministrative regionali, o essere membri del Governo, o avere avuto incarichi di rappresentanza nei partiti politici.


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I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico»;
b) il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Nei tre anni precedenti e per almeno quattro anni dalla cessazione dell'incarico i componenti delle Autorità non possono avere intrattenuto e intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza. La violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione pecuniaria pari, nel minimo, alla maggiore somma tra 30 mila euro e l'importo del corrispettivo percepito e, nel massimo, alla maggiore somma tra 300 mila euro e l'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato tale divieto, salvo responsabilità personali riconducibili ai membri degli organi di controllo societari, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a 200 mila euro e non superiore a 100 milioni di euro, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto concessivo o autorizzativo. I valori di tali sanzioni sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT».
3256/I/144. 01.Pedrini, Costantini.

Dopo l'articolo 144, inserire il seguente:

«Art. 144-bis.

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 260, aggiungere in fine il seguente comma:
«5. Al fine di garantire l'effettività del giudicato, la fase dell'esecuzione della sentenza è sottoposta alla vigilanza della procura regionale competente, con facoltà di promuovere, in caso di inerzia, dinanzi al giudice collegiale l'adozione di idonei provvedimenti sostitutivi da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia, inclusa la previsione di confisca contabile a favore del soggetto danneggiato».
3256/I/144. 02.Costantini.

ART. 145.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 non si applicano ai Corpi di Polizia ad ordinamento civile e militare e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Conseguentemente al comma 8, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere le parole: ai Corpi di Polizia ad ordinamento civile e militare;
b) sopprimere le parole: e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Conseguentemente, all'articolo 150, comma 1, tabella A), voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 77.000;
2009: - 77.000;
2010: - 77.000;
3256/I/145. 1.Il Relatore.

ART. 146.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
31-bis. All'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, dopo le parole: «a regime.» è inserito il seguente periodo: «Il CNEL è autorizzato a procedere all'assunzione straordinaria di complessive 15 unità di personale, di cui 3 dirigenti di seconda fascia.».
3256/I/146. 7.Giovanelli.


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ART. 148.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, possono essere disposti trasferimenti, a domanda, di contingenti di marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in situazioni di esubero, da ricollocare, previa selezione in relazione alle effettive esigenze, prioritariamente in apposito ruolo separato, del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per l'espletamento di funzioni diverse da quelle di polizia e senza pregiudizio degli avanzamenti in carriera del personale già in servizio. Con uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti l'ordinamento e gli appositi ruoli, le modalità di trasferimento, i termini per la presentazione della domanda, il trattamento giuridico ed economico applicabile al personale interessato, nonché i profili finanziari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.».
3256/I/148. 1.Il relatore.

ART. 149.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Allo scopo di incentivare la permanenza in servizio del personale e di evitare la dispersione delle professionalità ed esperienze acquisite, il personale dei ruoli non direttivi e non dirigenti delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare e delle Forze Armate che, negli ultimi dieci anni di servizio non abbia demeritato, è posto, a domanda, nel grado apicale del rispettivo ruolo di appartenenza al compimento del trentacinquesimo anno di servizio.

Conseguentemente nella tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 5.000;
2009: - 5.000;
2010: - 5.000.
3256/I/149. 1. Santelli, Boscetto, Stucchi.

Al comma 4 sostituire le parole: anche con riferimento all'attività di tutela economico-finanziaria, con le seguenti: 200 milioni di euro da destinare anche con riferimento all'attività di tutela economica-finanziaria,.
3256/I/149. 2. Santelli, Boscetto, Stucchi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le somme di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono incrementate di 250 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008 per essere destinate ai provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate.

Conseguentemente all'articolo 150, comma 1, Tabella A, sono apportate le seguenti modificazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze:
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
2010: - 100.000.

Ministero della solidarietà sociale:
2008: - 150.000;
2009: - 150.000;
2010: - 150.000.
3256/I/149. 3. Santelli, Boscetto, Stucchi.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:
5-bis. Al fine di dare attuazione alle intese ed agli accordi intervenuti fra Governo


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e organizzazioni sindacali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di soccorso pubblico, ed al fine della istituzione, in sede contrattuale, di figure aventi natura pubblicistica che assicurino un adeguato riconoscimento all'attività operativa effettivamente resa, le risorse destinate ai miglioramenti retributivi del personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il biennio 2006-2007, sono incrementate, a decorrere dall'anno 2008, di 10 milioni di euro.
3256/I/149.4.Zaccaria, Naccarato, Boato, Amici, Ferrari, Franco Russo, Adenti.

Aggiungere, in fine il seguente comma:
15. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono tenute per ciascun esercizio finanziario ad effettuare una valutazione delle prestazioni dei propri dipendenti e dirigenti. In attesa di specifica disciplina nell'ambito di contratti collettivi nazionali di lavoro per ciascun comparto una percentuale del trattamento economico complessivo in godimento dei dipendenti e dei dirigenti, in misura non inferiore al 20 per cento, è attribuito previa positiva valutazione del rendimento, secondo i criteri e le modalità fissati con decreti dì natura non regolamentari di singoli Ministri da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3256/I/149. 5. Angelo Piazza, Di Gioia, Mancini.

Dopo l'articolo 149, inserire il seguente:

Art. 149-bis.
(Misure per la funzionalità dell'Amministrazione civile dell'interno).

1. Per far fronte alla notevole complessità dei compiti del personale dell'Amministrazione civile dell'interno derivanti, in via prioritaria, dalle norme in materia di depenalizzazione e di immigrazione, il Fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno finanziario 2008.
2. È stanziata, a decorrere dall'anno 2008, l'ulteriore somma di 9 milioni di euro per il contratto della carriera prefettizia relativo al biennio 2008-2009 ad integrazione di quanto previsto dal presente provvedimento.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3256/I/149. 02.Il Relatore.

Dopo l'articolo 149 aggiungere il seguente:

Art. 149-bis.
(Pagamento degli stipendi del personale della Polizia di Stato).

La disposizione di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica, altresì, per il pagamento degli stipendi del personale della Polizia di Stato. Il Ministero dell'interno assicura l'invio dei dati mensili di pagamento relativi alle competenze fisse e accessorie del personale della Polizia di Stato per missioni e programmi al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato mediante protocolli di colloquio tra sistemi informativi da definire ai sensi e per le finalità di cui al Titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, ammontante a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3256/I/149. 01.Il Relatore.


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Dopo l'articolo 149, inserire il seguente:

Art. 149-bis.

1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica, altresì, per il pagamento degli stipendi del personale della Polizia di Stato.
2. Il Ministero dell'interno assicura l'invio dei dati mensili di pagamento relativi alle competenze fisse e accessorie del personale della Polizia di Stato per missioni e programmi al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato mediante protocolli di colloquio tra sistemi informativi da definire ai sensi e per le finalità di cui al Titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Conseguentemente all'articolo 150, comma 1, Tabella A, sono apportate le seguenti modificazioni:

Ministero dell'interno:
2008: - 1.500;
2009: - 1.500;
2010: - 1.500.
3256/I/149. 03. Santelli, Boscetto, Stucchi.

ART. 150.

Al comma 2, Tabella C, apportare le seguenti modifiche:
a) Alla voce Ministero dell'economia e delle finanze - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri - Presidenza del Consiglio dei ministri voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 - Oneri comuni di parte corrente - CAP. 2115)
2008: - 5.000.
b) Alla voce Ministero dell'economia e delle finanze - Ricerca e innovazione - ricerca di base e applicata voce decreto legislativo n. 39 del 1993; norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle Amministrazioni pubbliche; articolo 4: istituzione Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (12.1.2. - interventi - CAP 1707/P).
2008: + 5.000.
3256/I/150. 1.Giovanelli.

ORDINE DEL GIORNO

La I Commissione,
considerato che:
il servizio civile nazionale ha una duplice valenza educativa. Da un lato si sostanzia nell'alto valore formativo dell'esperienza, che unisce in se elementi di volontariato ed elementi professionalizzanti, e dall'altro nell'essere un efficace mezzo di diffusione tra le giovani generazioni dei valori di solidarietà sociale, cittadinanza attiva e legalità;
si tratta di un vero e proprio laboratorio di partecipazione, grazie al quale ogni anno migliaia di giovani si fanno portatori, nei loro territori, di questi valori sui quali si basano la nostra Costituzione e le più basilari regole di convivenza civile;
è nelle regioni del Sud Italia, in particolare, che il sistema di Servizio Civile rileva una forte richiesta di partecipazione da parte dei giovani: fatto che non può e non deve essere visto soltanto alla luce della minore offerta di lavoro, ma che è certamente sintomo ed effetto di una sempre più forte volontà da parte delle


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giovani generazioni di essere protagonisti del riscatto e del rilancio del Mezzogiorno;
sempre nel meridione d'Italia, tale apporto risulta essere decisivo anche nella lotta alla malavita organizzata e negli sforzi per diffondere la legalità e 1a cultura civica;
attraverso il servizio civile è possibile cementare alleanze strategiche sul tema della legalità come quella tra istituzioni e mondo del terzo settore, o quella intergenerazionale tra adulti e giovani.

impegna il Governo

a sostenere ed incentivare progetti di servizio civile che abbiano come finalità quelli della promozione della legalità e della lotta alla malavita organizzata.
0/3256/I/1.Pellegrino.

Legge finanziaria 2008 (C. 3256 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (C. 3257 Governo, e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008 (limitatamente alle parti di competenza).

PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE

La I Commissione,
esaminata la tabella 2, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2008, limitatamente alle parti di competenza, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria 2008;
valutati favorevolmente gli indirizzi complessivi della manovra di finanza pubblica per l'anno 2008, con particolare riferimento, quanto agli aspetti connessi agli ambiti di competenza della I Commissione, alle numerose disposizioni che si muovono nella direzione già intrapresa negli scorsi anni del contenimento delle spese delle pubbliche amministrazioni e dei costi della politica, con previsioni in molti casi particolarmente dettagliate e puntuali;
considerato che il disegno di legge di bilancio riclassificato per missioni e programmi offre al Parlamento un importante strumento di conoscenza dello stato e del funzionamento delle pubbliche amministrazioni in rapporto alle finalità perseguite, ed un'occasione estremamente utile per tradurre sul piano concreto il lavoro volto a individuare i principali fattori di inefficienza nello svolgimento delle politiche pubbliche ed i possibili correttivi, anche di carattere normativo, da apportare;
ricordato che la Commissione affari costituzionali ha già svolto in tale senso un approfondito lavoro nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul Titolo V della Parte II della Costituzione, svolta congiuntamente alla I Commissione del Senato, e dell'indagine conoscitiva in corso sulle spese attinenti al funzionamento della Repubblica


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e alla garanzia delle sfere di autonomia costituzionale, funzionale e territoriale;
constatato, anche in base a quanto emerso sinora nel corso della seconda indagine conoscitiva, come il dibattito pubblico sul tema dei «costi della politica» si sia a volte disperso in un'aneddotica venata di scandalismo, senza guardare alle cause più profonde e diffuse di questi fenomeni, che involgono il complesso delle pubbliche amministrazioni a livello statale e locale pregiudicando l'obiettivo di un'adeguata funzionalità e di un livello accettabile di efficienza;
ricordato al riguardo che sia il parere espresso da questa Commissione, sia la risoluzione approvata dalla Camera sul documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2008-2011, hanno posto l'accento sull'esigenza di migliorare l'economicità e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, anche per quanto riguarda i rapporti fra lo Stato e le autonomie territoriali, allo scopo di eliminare sovrapposizioni e ridondanza degli apparati amministrativi, e sull'urgenza di costruire un quadro coerente e comparabile delle attività svolte dai diversi livelli territoriali e dai diversi enti, che consenta ad ogni livello di governo una verifica della razionalità di ogni spesa pubblica, assicurando altresì opportune forme di trasparenza e rendicontabilità nei confronti dei cittadini;
rilevato infatti che l'espansione della sfera delle autonomie territoriali - a partire dalle «leggi Bassanini» e dalle riforme che hanno interessato il Titolo V della Parte II della Costituzione - e la generale valorizzazione delle autonomie funzionali degli organismi pubblici non è stata in questi anni accompagnata da adeguati strumenti di raccordo in grado di razionalizzare i processi ed evitare duplicazioni, inefficienze e irragionevoli disparità;
considerato che spesso il trasferimento di funzioni ai livelli territoriali di governo non ha comportato un corrispondente ridimensionamento delle strutture centrali, per le resistenze ad abbandonare gli ambiti di competenza già propri e per le difficoltà e i ritardi nei trasferimenti di personale e strutture; e che l'aprirsi di nuovi spazi di autonomia nell'assenza o insufficienza di criteri di regolazione, monitoraggio e comparazione ha spesso incoraggiato il crearsi o il permanere, a livello centrale e locale, di «amministrazioni parallele», esasperando il processo di disarticolazione della struttura amministrativa che registra ormai al suo interno situazioni talmente differenziate e modelli organizzativi così eterogenei da pregiudicare la stessa possibilità di riconoscere al complesso delle strutture i connotati di un sistema unitario;
ritenendo che le disposizioni del disegno di legge finanziaria mirate alla soppressione o razionalizzazione degli enti, organismi e strutture amministrative ridondanti o inutili procedano nella giusta direzione, ma debbano inserirsi in un contesto meno episodico ed essere corredate da strumenti di attuazione e di controllo tali da garantirne l'esito in tempi ragionevolmente brevi;
considerato altresì che l'attuale configurazione dei controlli, sia di carattere interno che esterno, pur con apprezzabili eccezioni, non ha sino ad oggi consentito di offrire elementi utili alla conoscenza delle situazioni di criticità ed alla tempestiva adozione dei necessari interventi correttivi, né sotto il profilo del controllo di carattere strategico, diretto alla verifica del conseguimento degli obiettivi assegnati, né sotto quello del controllo di gestione, chiamato a valutare la efficienza e l'economicità dell'attività amministrativa svolta;
rilevata la necessità di procedere ad un complessivo ridisegno delle modalità e delle forme di controllo che si ispiri all'obiettivo di dare concretezza ai princìpi di coordinamento della finanza pubblica che la Costituzione rimette allo Stato a tutela dell'interesse collettivo per una sana gestione delle risorse stanziate e per il conseguimento di obiettivi che non impegnano


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soltanto lo Stato ma, più in generale, le pubbliche amministrazioni nel loro complesso;
considerato che l'avvio del processo di revisione dell'assetto del bilancio dello Stato per missioni e programmi rafforza ulteriormente le ragioni della creazione di un vero e proprio sistema dei controlli, posto che il riassetto del bilancio è finalizzato ad una più accurata verifica dei margini effettivi di manovra a disposizione ai fini di una gestione più attiva e politicamente consapevole della finanza pubblica, meno condizionata da fattori inerziali e più orientata a privilegiare specifici obiettivi;
ritenuto necessario che il tema dei controlli esca dalla sfera angusta delle strutture tecniche competenti e sia riportato alla massima evidenza politica, ovvero al dibattito e alle decisioni parlamentari;
valutato che le disposizioni degli ultimi commi dell'articolo 144 del disegno di legge finanziaria, prevedendo l'ampliamento delle funzioni di controllo affidate alla Corte dei conti, si muovono nella direzione indicata, ma devono essere ricondotte ad una logica di riordino più organica e coerente;
apprezzato l'obiettivo che ha ispirato le misure recate dal disegno di legge finanziaria, e in particolare i commi da 1 a 11 dell'articolo 144, miranti ad invertire una situazione, giunta a livelli preoccupanti, di quasi totale assenza di controlli quanto all'entità di alcuni trattamenti economici corrisposti da pubbliche amministrazioni, contenendone l'entità entro limiti ragionevoli e finanziariamente sostenibili e assicurando la necessaria trasparenza in un ambito nel quale si sono stratificate casistiche estremamente differenziate, con disomogeneità tra settori dell'amministrazione, irragionevoli eccessi e non giustificate diversità di trattamento;
osservando tuttavia che l'articolo 144, nel testo trasmesso dal Senato, presenta punti critici, sotto il profilo sia costituzionale sia dell'equità e razionalità delle soluzioni prospettate, che dovrebbero trovare, preferibilmente già in questa sede o, in subordine, in occasione di un prossimo e più strutturato intervento legislativo, un'adeguata soluzione; criticità consistenti in particolare:
nella disciplina indifferenziata di rapporti giuridici sostanzialmente diversi (rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni, regolati da disciplina privatistica; incarichi presso società a partecipazione pubblica, dotate di autonomia statutaria e, di norma, operanti sul mercato in regime di concorrenza; rapporti di lavoro «in regime di diritto pubblico», il cui trattamento economico deriva esclusivamente da atti normativi o amministrativi generali, che recano già in sé una trasparente valutazione di adeguatezza all'interesse pubblico);
nella rigida fissazione di un tetto unico per la somma degli emolumenti percepiti anche a fronte di diverse attività svolte per diversi organismi pubblici, a fronte dell'estrema varietà delle pubbliche amministrazioni e dei compiti che vi si svolgono, il che può non apparire equo né conforme al principio di proporzionalità della retribuzione alla qualità e quantità del lavoro prestato, di cui all'articolo 36 della Costituzione, e può altresì alimentare la pressione degli interessati ad attestarsi comunque alla misura indicata, determinando l'effetto paradossale di aumentare la spesa complessiva livellando irragionevolmente l'entità del trattamento, a prescindere dalle effettive responsabilità e dai risultati raggiunti;
nel parametro di riferimento scelto (il «trattamento economico onnicomprensivo» del primo presidente della Corte di cassazione), dato indeterminato e determinabile solo a consuntivo, in quanto comprensivo sia della retribuzione sia degli altri emolumenti eventuali e di importo indeterminato che lo stesso soggetto potrebbe percepire;
ritenuto pertanto che l'articolo 144 affronti un problema reale e urgente, sul quale il Parlamento deve intervenire, ma per la cui soluzione sembra preferibile


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uno strumento più articolato, adatto alla varietà e complessità del sistema pubblico;
considerata l'opportunità di introdurre disposizioni volte a razionalizzare il sistema di informazione di fonte pubblica della legislazione statale, regionale e il coordinamento con le fonti di conoscenza del diritto comunitario, nonché l'avvio di un progetto per la promulgazione e pubblicazione telematica degli atti normativi

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione l'opportunità di adottare le misure necessarie a garantire sistematicità ed effettività al processo di razionalizzazione degli enti, organismi e strutture amministrative ridondanti o inutili, assicurando altresì una rapida conclusione delle numerose procedure liquidatorie tuttora in corso;
b) valuti la Commissione la possibilità di inquadrare le disposizioni del disegno di legge finanziaria concernenti competenze della Corte dei conti, segnatamente dell'articolo 144, in un intervento più organico che contempli le seguenti finalità:
proseguire lungo la direzione da tempo intrapresa di circoscrivere i casi di controllo di carattere meramente formale relativi a profili di legittimità, per rivitalizzare le forme di controllo fattuali come il controllo di gestione, e valorizzare il controllo strategico quale strumento di accountability non rivolto all'interno dell'amministrazione ma destinato all'intera collettività nazionale per quanto riguarda l'effettivo raggiungimento degli obiettivi;
valorizzare la Corte dei conti mediante un processo di riforma che tenga conto delle più avanzate esperienze europee e ne orienti l'attività, più che all'esercizio delle funzioni giurisdizionali, al concorso ad un sistema unitario di monitoraggio che, nel rispetto delle autonomie e sulla base di una leale collaborazione tra i diversi livelli di governo, consenta di consolidare la conoscenza dei dati più significativi;
superare la frammentazione esistente all'interno delle diverse istituzioni competenti in materia di controlli per mettere in comune le informazioni e i dati più significativi acquisiti;
creare una connessione tra l'attività svolta dai servizi di controllo interno nell'ambito di ciascuna amministrazione e il controllo di gestione esercitato dalla Corte dei conti anche attraverso il conferimento di funzioni più ampie, e non di mero indirizzo, al Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato;
prevedere che le risultanze del sistema dei controlli siano trasmesse, con cadenza periodica ed in forma sintetica e leggibile, al Parlamento al quale potrà affidarsi anche il compito di individuare le priorità da perseguire;
rendere effettivo il controllo consistente nella valutazione della dirigenza, posto che l'attuale situazione di mancata o solo formale attuazione dello stesso ha spesso concorso a determinare un incremento della spesa, derivante dalla corresponsione pressoché generalizzata di indennità di risultato senza alcun effettivo stimolo a migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi resi;
c) valuti la Commissione la possibilità di inserire le disposizioni recate dai primi 11 commi dell'articolo 144 in materia di limiti e pubblicità dei trattamenti economici corrisposti da pubbliche amministrazioni, in un quadro normativo più organico e coerente, individuando la disciplina risultante dal testo approvato dal Senato quale soluzione transitoria, funzionale ad un processo di coerente e definitiva razionalizzazione della materia;
d) valuti la Commissione l'opportunità di creare le condizioni per il completamento del programma di cui all'articolo 107 della legge n. 388 del 2000, da


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estendere alla creazione di un sistema integrato di informazione pubblica sulla normativa statale e regionale vigente, attraverso la piena integrazione con i sistemi informativi delle regioni, al superamentodelle duplicazioni di attività ed alle modalità per la pubblicazione elettronica degli atti normativi
e trasmette gli emendamenti approvati.

RELAZIONE APPROVATA

La I Commissione,
esaminata la tabella 2, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2008, limitatamente alle parti di competenza, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria 2008;
valutati favorevolmente gli indirizzi complessivi della manovra di finanza pubblica per l'anno 2008, con particolare riferimento, quanto agli aspetti connessi agli ambiti di competenza della I Commissione, alle numerose disposizioni che si muovono nella direzione già intrapresa negli scorsi anni del contenimento delle spese delle pubbliche amministrazioni e dei costi della politica, con previsioni in molti casi particolarmente dettagliate e puntuali;
considerato che il disegno di legge di bilancio riclassificato per missioni e programmi offre al Parlamento un importante strumento di conoscenza dello stato e del funzionamento delle pubbliche amministrazioni in rapporto alle finalità perseguite, ed un'occasione estremamente utile per tradurre sul piano concreto il lavoro volto a individuare i principali fattori di inefficienza nello svolgimento delle politiche pubbliche ed i possibili correttivi, anche di carattere normativo, da apportare;
ricordato che la Commissione affari costituzionali ha già svolto in tale senso un approfondito lavoro nell'ambito dell'inda gine conoscitiva sul Titolo V della Parte II della Costituzione, svolta congiuntamente alla I Commissione del Senato, e dell'indagine conoscitiva in corso sulle spese attinenti al funzionamento della Repubblica e alla garanzia delle sfere di autonomia costituzionale, funzionale e territoriale;
constatato, anche in base a quanto emerso sinora nel corso dell'indagine conoscitiva, dedicata al tema dei «costi della politica», come occorra guardare alle cause più profonde e diffuse di questi fenomeni che involgono il complesso delle pubbliche amministrazioni a livello statale e locale pregiudicando l'obiettivo di un'adeguata funzionalità e di un livello accettabile di efficienza;
ricordato al riguardo che sia il parere espresso da questa Commissione, sia la risoluzione approvata dalla Camera sul documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2008-2011, hanno posto l'accento sull'esigenza di migliorare l'economicità e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, anche per quanto riguarda i rapporti fra lo Stato e le autonomie territoriali, allo scopo di eliminare sovrapposizioni e ridondanza degli apparati amministrativi, e sull'urgenza di costruire un quadro coerente e comparabile delle attività svolte dai diversi livelli territoriali e dai diversi enti, che


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consenta ad ogni livello di governo una verifica della razionalità di ogni spesa pubblica, assicurando altresì opportune forme di trasparenza e rendicontabilità nei confronti dei cittadini;
rilevato infatti che l'espansione della sfera delle autonomie territoriali - a partire dalle «leggi Bassanini» e dalle riforme che hanno interessato il Titolo V della Parte II della Costituzione - e la generale valorizzazione delle autonomie funzionali degli organismi pubblici non è stata in questi anni accompagnata da adeguati strumenti di raccordo in grado di razionalizzare i processi ed evitare duplicazioni, inefficienze e irragionevoli disparità;
considerato che spesso il trasferimento di funzioni ai livelli territoriali di governo non ha comportato un corrispondente ridimensionamento delle strutture centrali, per le resistenze ad abbandonare gli ambiti di competenza già propri e per le difficoltà e i ritardi nei trasferimenti di personale e strutture; e che l'aprirsi di nuovi spazi di autonomia nell'assenza o insufficienza di criteri di regolazione, monitoraggio e comparazione ha spesso incoraggiato il crearsi o il permanere, a livello centrale e locale, di «amministrazioni parallele», esasperando il processo di disarticolazione della struttura amministrativa che registra ormai al suo interno situazioni talmente differenziate e modelli organizzativi così eterogenei da pregiudicare la stessa possibilità di riconoscere al complesso delle strutture i connotati di un sistema unitario;
ritenendo che le disposizioni del disegno di legge finanziaria mirate alla soppressione o razionalizzazione degli enti, organismi e strutture amministrative ridondanti o inutili procedano nella giusta direzione, ma debbano inserirsi in un contesto meno episodico ed essere corredate da strumenti di attuazione e di controllo tali da garantirne l'esito in tempi ragionevolmente brevi;
considerato altresì che l'attuale configurazione dei controlli, sia di carattere interno che esterno, pur con apprezzabili eccezioni, non ha sino ad oggi consentito di offrire elementi utili alla conoscenza delle situazioni di criticità ed alla tempestiva adozione dei necessari interventi correttivi, né sotto il profilo del controllo di carattere strategico, diretto alla verifica del conseguimento degli obiettivi assegnati, né sotto quello del controllo di gestione, chiamato a valutare la efficienza e l'economicità dell'attività amministrativa svolta;
rilevata la necessità di procedere ad un complessivo ridisegno delle modalità e delle forme di controllo che si ispiri all'obiettivo di dare concretezza ai princìpi di coordinamento della finanza pubblica che la Costituzione rimette allo Stato a tutela dell'interesse collettivo per una sana gestione delle risorse stanziate e per il conseguimento di obiettivi che non impegnano soltanto lo Stato ma, più in generale, le pubbliche amministrazioni nel loro complesso;
considerato che l'avvio del processo di revisione dell'assetto del bilancio dello Stato per missioni e programmi rafforza ulteriormente le ragioni della creazione di un vero e proprio sistema dei controlli, posto che il riassetto del bilancio è finalizzato ad una più accurata verifica dei margini effettivi di manovra a disposizione ai fini di una gestione più attiva e politicamente consapevole della finanza pubblica, meno condizionata da fattori inerziali e più orientata a privilegiare specifici obiettivi;
ritenuto necessario che il tema dei controlli esca dalla sfera angusta delle strutture tecniche competenti e sia riportato alla massima evidenza politica, ovvero al dibattito e alle decisioni parlamentari;
valutato che le disposizioni degli ultimi commi dell'articolo 144 del disegno di legge finanziaria, prevedendo l'ampliamento delle funzioni di controllo affidate alla Corte dei conti, si muovono nella direzione indicata, ma devono essere ricondotte ad una logica di riordino più organica e coerente;


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apprezzato l'obiettivo che ha ispirato le misure recate dal disegno di legge finanziaria, e in particolare i commi da 1 a 11 dell'articolo 144, miranti ad invertire una situazione, giunta a livelli preoccupanti, di quasi totale assenza di controlli quanto all'entità di alcuni trattamenti economici corrisposti da pubbliche amministrazioni, contenendone l'entità entro limiti ragionevoli e finanziariamente sostenibili e assicurando la necessaria trasparenza in un ambito nel quale si sono stratificate casistiche estremamente differenziate, con disomogeneità tra settori dell'amministrazione, irragionevoli eccessi e non giustificate diversità di trattamento;
osservando tuttavia che l'articolo 144, nel testo trasmesso dal Senato, presenta punti critici, sotto il profilo sia costituzionale sia dell'equità e razionalità delle soluzioni prospettate, che dovrebbero trovare, preferibilmente già in questa sede o, in subordine, in occasione di un prossimo e più strutturato intervento legislativo, un'adeguata soluzione; criticità consistenti in particolare:
nella disciplina indifferenziata di rapporti giuridici sostanzialmente diversi (rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni, regolati da disciplina privatistica; incarichi presso società a partecipazione pubblica, dotate di autonomia statutaria e, di norma, operanti sul mercato in regime di concorrenza; rapporti di lavoro «in regime di diritto pubblico», il cui trattamento economico deriva esclusivamente da atti normativi o amministrativi generali, che recano già in sé una trasparente valutazione di adeguatezza all'interesse pubblico);
nella rigida fissazione di un tetto unico per la somma degli emolumenti percepiti anche a fronte di diverse attività svolte per diversi organismi pubblici, a fronte dell'estrema varietà delle pubbliche amministrazioni e dei compiti che vi si svolgono, il che può non apparire equo né conforme al principio di proporzionalità della retribuzione alla qualità e quantità del lavoro prestato, di cui all'articolo 36 della Costituzione, e può altresì alimentare la pressione degli interessati ad attestarsi comunque alla misura indicata, determinando l'effetto paradossale di aumentare la spesa complessiva livellando irragionevolmente l'entità del trattamento, a prescindere dalle effettive responsabilità e dai risultati raggiunti;
nel parametro di riferimento scelto (il «trattamento economico onnicomprensivo» del primo presidente della Corte di cassazione), dato indeterminato e determinabile solo a consuntivo, in quanto comprensivo sia della retribuzione sia degli altri emolumenti eventuali e di importo indeterminato che lo stesso soggetto potrebbe percepire;
ritenuto pertanto che l'articolo 144 affronti un problema reale e urgente, sul quale il Parlamento deve intervenire, ma per la cui soluzione sembra preferibile uno strumento più articolato, adatto alla varietà e complessità del sistema pubblico;
considerata l'opportunità di introdurre disposizioni volte a razionalizzare il sistema di informazione di fonte pubblica della legislazione statale, regionale e il coordinamento con le fonti di conoscenza del diritto comunitario, nonché l'avvio di un progetto per la promulgazione e pubblicazione telematica degli atti normativi

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:
e) valuti la Commissione l'opportunità di adottare le misure necessarie a garantire sistematicità ed effettività al processo di razionalizzazione degli enti, organismi


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e strutture amministrative ridondanti o inutili, assicurando altresì una rapida conclusione delle numerose procedure liquidatorie tuttora in corso;
f) valuti la Commissione la possibilità di inquadrare le disposizioni del disegno di legge finanziaria concernenti competenze della Corte dei conti, segnatamente dell'articolo 144, in un intervento più organico che contempli le seguenti finalità:
proseguire lungo la direzione da tempo intrapresa di circoscrivere i casi di controllo di carattere meramente formale relativi a profili di legittimità, per rivitalizzare le forme di controllo fattuali come il controllo di gestione, e valorizzare il controllo strategico quale strumento di accountability non rivolto all'interno dell'amministrazione ma destinato all'intera collettività nazionale per quanto riguarda l'effettivo raggiungimento degli obiettivi;
valorizzare la Corte dei conti mediante un processo di riforma che tenga conto delle più avanzate esperienze europee e ne orienti l'attività, più che all'esercizio delle funzioni giurisdizionali, al concorso ad un sistema unitario di monitoraggio che, nel rispetto delle autonomie e sulla base di una leale collaborazione tra i diversi livelli di governo, consenta di consolidare la conoscenza dei dati più significativi;
superare la frammentazione esistente all'interno delle diverse istituzioni competenti in materia di controlli per mettere in comune le informazioni e i dati più significativi acquisiti;
creare una connessione tra l'attività svolta dai servizi di controllo interno nell'ambito di ciascuna amministrazione e il controllo di gestione esercitato dalla Corte dei conti anche attraverso il conferimento di funzioni più ampie, e non di mero indirizzo, al Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato;
prevedere che le risultanze del sistema dei controlli siano trasmesse, con cadenza periodica ed in forma sintetica e leggibile, al Parlamento al quale potrà affidarsi anche il compito di individuare le priorità da perseguire;
rendere effettivo il controllo consistente nella valutazione della dirigenza, posto che l'attuale situazione di mancata o solo formale attuazione dello stesso ha spesso concorso a determinare un incremento della spesa, derivante dalla corresponsione pressoché generalizzata di indennità di risultato senza alcun effettivo stimolo a migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi resi;
g) valuti la Commissione la possibilità di inserire le disposizioni recate dai primi 11 commi dell'articolo 144 in materia di limiti e pubblicità dei trattamenti economici corrisposti da pubbliche amministrazioni, in un quadro normativo più organico e coerente, individuando la disciplina risultante dal testo approvato dal Senato quale soluzione transitoria, funzionale ad un processo di coerente e definitiva razionalizzazione della materia;
h) valuti la Commissione l'opportunità di creare le condizioni per il completamento del programma di cui all'articolo 107 della legge n. 388 del 2000, da estendere alla creazione di un sistema integrato di informazione pubblica sulla normativa statale e regionale vigente, attraverso la piena integrazione con i sistemi informativi delle regioni, al superamento delle duplicazioni di attività ed alle modalità per la pubblicazione elettronica degli atti normativi
e trasmette gli emendamenti approvati.


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Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008) (C. 3256 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato).

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2008.

PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE

La I Commissione,
esaminata la tabella 8, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'interno per il 2008 e le connesse parti del disegno di legge finanziaria 2008;
valutate favorevolmente le tendenze emergenti dal disegno di legge di bilancio, che fanno registrare un incremento degli stanziamenti destinati al Ministero dell'interno rispetto a quelli risultanti dalle previsioni iniziali riferite all'anno 2007;
ritenuto che in questo quadro debbano in primo luogo essere assicurati gli stanziamenti necessari alle Forze di polizia, per garantire l'efficacia e la tempestività degli interventi volti a tutelare la sicurezza dei cittadini; al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, per provvedere alle esigenze del soccorso tecnico urgente, anche in relazione al verificarsi di situazioni di grave emergenza, come nel caso degli incendi boschivi; all'amministrazione civile dell'Interno, per far fronte agli ulteriori e complessi impegni derivanti dalla gestione del fenomeno migratorio e dalle politiche di integrazione;
considerato che, nel rispetto delle necessarie compatibilità finanziarie, le esigenze di contenimento della spesa pubblica non devono comunque comportare un minore livello di sicurezza dei cittadini e che, quindi, le riduzioni degli stanziamenti non possono interessare le risorse destinate ad assicurare la concreta azione delle Forze di Polizia sul territorio, tenuto conto anche della necessità di procedere al completamento della già avviata riorganizzazione della Polizia di Stato;
evidenziato altresì che, al fine di rendere concreto il diritto dei cittadini alla sicurezza nel senso più ampio del termine, occorre assicurare che siano stanziate risorse sufficienti a garantire la massima efficacia degli strumenti volti a realizzare politiche integrate di sicurezza, con particolare riferimento ai patti per la sicurezza stipulati a livello territoriale;
ricordato che il tema dell'adeguatezza delle risorse umane e finanziarie, con particolare riferimento alle spese per consumi intermedi ed investimenti delle forze di Polizia, è stato oggetto di specifico approfondimento da parte della Commissione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sullo stato della sicurezza in Italia, sugli indirizzi della politica della sicurezza dei cittadini e sull'organizzazione e il funzionamento delle Forze di polizia;
rilevato che nella sua relazione sul rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2006 questa Commissione aveva invitato il Governo a prevedere dotazioni congrue ed


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adeguate, in modo da evitare per il futuro il fenomeno degli oneri sommersi e l'accumulazione della massa debitoria delle amministrazioni pubbliche, considerato che la Corte dei conti, nella sua relazione sul rendiconto, aveva rilevato come gli accantonamenti disposti ai sensi del decreto-legge n. 223 del 2006 su alcune tipologie di spesa del comparto della sicurezza avessero comportato un incremento delle posizioni debitorie già esistenti e che, pertanto, gli oneri latenti ammontavano, al 31 dicembre 2006, a circa 184,4 milioni di euro, con una forte crescita rispetto al 2005, quando ammontavano a 55,3 milioni di euro;
osservato altresì che anche nella relazione sul disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato per il 2007 la Commissione aveva invitato il Governo a valutare l'opportunità di elevare ulteriormente gli stanziamenti per il comparto della sicurezza;
richiamate inoltre le problematiche evidenziate con riferimento al Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'audizione del 24 ottobre 2007 presso questa Commissione, con particolare riferimento ai fabbisogni di personale, di mezzi e dotazioni strumentali;
considerate positivamente, in tale ottica, le disposizioni del disegno di legge finanziaria che hanno previsto lo stanziamento di ulteriori risorse per far fronte alle esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico, destinando anche specifiche risorse ad interventi relativi al rinnovo e all'ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili, nonché le disposizioni in materia di nuove assunzioni di personale e di risorse destinate ai rinnovi contrattuali;
ritenuto, tuttavia, che gli interventi sugli stanziamenti destinati alla sicurezza ed al soccorso pubblico debbano uscire dalla logica emergenziale che ha caratterizzato le misure adottate negli ultimi anni e che tali misure - più che procedere ad una organica definizione delle risorse necessarie ad una efficiente programmazione dei fabbisogni finanziari e di personale - sono prevalentemente intervenute per far fronte alle più evidenti situazioni di criticità che venivano emergendo,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

e trasmette gli emendamenti approvati.

RELAZIONE APPROVATA

La I Commissione,
esaminata la tabella 8, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'interno per il 2008 e le connesse parti del disegno di legge finanziaria 2008;
valutate favorevolmente le tendenze emergenti dal disegno di legge di bilancio, che fanno registrare un incremento degli stanziamenti destinati al Ministero dell'interno rispetto a quelli risultanti dalle previsioni iniziali riferite all'anno 2007;
ritenuto che in questo quadro debbano in primo luogo essere assicurati gli stanziamenti necessari alle Forze di polizia, per garantire l'efficacia e la tempestività degli interventi volti a tutelare la sicurezza dei cittadini; al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, per provvedere alle esigenze del soccorso tecnico urgente, anche in relazione al verificarsi di situazioni di grave emergenza, come nel caso degli incendi boschivi; all'amministrazione civile dell'Interno, per far fronte agli ulteriori e complessi impegni derivanti dalla gestione


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del fenomeno migratorio e dalle politiche di integrazione;
considerato che, nel rispetto delle necessarie compatibilità finanziarie, le esigenze di contenimento della spesa pubblica non devono comunque comportare un minore livello di sicurezza dei cittadini e che, quindi, le riduzioni degli stanziamenti non possono interessare le risorse destinate ad assicurare la concreta azione delle Forze di Polizia sul territorio, tenuto conto anche della necessità di procedere al completamento della già avviata riorganizzazione della Polizia di Stato;
evidenziato altresì che, al fine di rendere concreto il diritto dei cittadini alla sicurezza nel senso più ampio del termine, occorre assicurare che siano stanziate risorse sufficienti a garantire la massima efficacia degli strumenti volti a realizzare politiche integrate di sicurezza, con particolare riferimento ai patti per la sicurezza stipulati a livello territoriale;
ricordato che il tema dell'adeguatezza delle risorse umane e finanziarie, con particolare riferimento alle spese per consumi intermedi ed investimenti delle forze di Polizia, è stato oggetto di specifico approfondimento da parte della Commissione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sullo stato della sicurezza in Italia, sugli indirizzi della politica della sicurezza dei cittadini e sull'organizzazione e il funzionamento delle Forze di polizia;
rilevato che nella sua relazione sul rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2006 questa Commissione aveva invitato il Governo a prevedere dotazioni congrue ed adeguate, in modo da evitare per il futuro il fenomeno degli oneri sommersi e l'accumulazione della massa debitoria delle amministrazioni pubbliche, considerato che la Corte dei conti, nella sua relazione sul rendiconto, aveva rilevato come gli accantonamenti disposti ai sensi del decreto-legge n. 223 del 2006 su alcune tipologie di spesa del comparto della sicurezza avessero comportato un incremento delle posizioni debitorie già esistenti e che, pertanto, gli oneri latenti ammontavano, al 31 dicembre 2006, a circa 184,4 milioni di euro, con una forte crescita rispetto al 2005, quando ammontavano a 55,3 milioni di euro;
osservato altresì che anche nella relazione sul disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato per il 2007 la Commissione aveva invitato il Governo a valutare l'opportunità di elevare ulteriormente gli stanziamenti per il comparto della sicurezza;
richiamate inoltre le problematiche evidenziate con riferimento al Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'audizione del 24 ottobre 2007 presso questa Commissione, con particolare riferimento ai fabbisogni di personale, di mezzi e dotazioni strumentali;
considerate positivamente, in tale ottica, le disposizioni del disegno di legge finanziaria che hanno previsto lo stanziamento di ulteriori risorse per far fronte alle esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico, destinando anche specifiche risorse ad interventi relativi al rinnovo e all'ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili, nonché le disposizioni in materia di nuove assunzioni di personale e di risorse destinate ai rinnovi contrattuali;
ritenuto, tuttavia, che gli interventi sugli stanziamenti destinati alla sicurezza ed al soccorso pubblico debbano uscire dalla logica emergenziale che ha caratterizzato le misure adottate negli ultimi anni e che - più che procedere ad una organica definizione delle risorse necessarie ad una efficiente programmazione dei fabbisogni finanziari e di personale - sono prevalentemente intervenute per far fronte alle più evidenti situazioni di criticità che venivano emergendo,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE