II Commissione - Marted́ 27 novembre 2007


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ALLEGATO

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008).
C. 3256 Governo, approvato del Senato.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 14.

Al comma 2 dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
f) nel personale della giustizia amministrativa, per 1,5 milioni di euro per l'anno 2008, 5 milioni per l'anno 2009 e 7,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Conseguentemente, l'organico di cui alla Tab. A allegata alla legge 17 aprile 1982, n. 186 è incrementato di un presidente di Sezione del Consiglio di Stato, otto consiglieri di Stato e venti referendari di Tribunale amministrativo regionale; il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa definisce altresì, a decorrere dall'anno 2008, un programma straordinario di assunzioni fino a cento unità di personale amministrativo.

Conseguentemente dopo il comma 2 è inserito il seguente:
2-bis. All'articolo 6, comma 3 della legge 27 aprile 1982, n. 186 la parola: «cinque» è sostituita dalla parola: «quattro».
3256/II/14. 1.Mazzoni, Galletti.

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

Per assicurare il completamento della redistribuzione territoriale e della razionalizzazione dell'impiego delle risorse umane e strumentali presso gli organi di giustizia tributaria, con l'obiettivo del più spedito conseguimento della definitività dei giudizi necessaria ad assicurare la stabilizzazione delle entrate tributarie connesse agli accertamenti tributari oggetto di contenzioso, in coerenza con le modifiche apportate alla giurisdizione tributaria e alla durata dell'incarico dei singoli componenti degli organi giudicanti, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nonché con la riforma del sistema della riscossione, entro il termine previsto dall'articolo 3, comma 8, del medesimo decreto-legge, si provvede alla revisione del numero dei componenti degli organi di giustizia tributaria e delle relative sezioni con l'obiettivo della progressiva concentrazione e contenimento del numero degli stessi rispetto alle consistenze accertate alla data del 31 dicembre 2005, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per consentire l'adeguamento delle sezioni di ciascun organo di giustizia tributaria e dei relativi componenti in funzione del relativo flusso medio dei processi, come previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, si procede alle occorrenti rilevazioni statistiche sulla base dell'andamento di un triennio, successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla definizione del processo di cui al primo e al secondo periodo del presente comma è prorogato il termine di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 545 del 1992.
3256/II/14. 01.Pisicchio.


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ART. 15.

Al comma 1 sopprimere le parole: una società interamente posseduta.

Conseguentemente la parola: dalla è sostituita dalla parola: la.
3256/II/15. 1.Contento.

Sopprimere il comma 5.
3256/II/15. 2.Contento.

ART. 36.

Al comma 2 sopprimere le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3256/II/36. 1.Contento.

Al comma 2, sopprimere la parola: complessiva.
3256/II/36. 2.Contento.

Al comma 2, la parola: complessivi è sostituita dalle seguenti: suddivisi per ciascun ufficio giudiziario.

Conseguentemente, le parole da: dispone fino a: giudiziaria sono sostituite dalla parola: effettuate.
3256/II/36. 3.Contento.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. L'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, legge 31 luglio 2005, n. 155 prosegue fino al 31 gennaio 2008.
3256/II/36. 4.Pedrini.

ART. 37.

All'articolo 37 aggiungere il seguente comma:
3. Il Ministero della Giustizia, procedendo alla rideterminazione delle dotazioni organiche complessive del personale del dipartimento per la giustizia minorile, appartenente alle qualifiche di Operatore di Vigilanza - Area Funzionale B - posizione economica B2 - di cui alla tabella A del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2006, è autorizzato a prevedere una quota di riserva per li personale che alla data dei 31 dicembre 2007 presta servizio, da almeno 5 anni, in qualità di lavoratore di cooperative appaltatrici di servizi esternalizzati ed internalizzati nei Centri di Prima Accoglienza e nelle comunità per minori istituiti con decreto legislativo n. 272 del 28 luglio 1989 articoli 9 e 10, che svolgono attività di Sorveglianza e di Assistenza educativa e di animazione nei limiti di 60 unità e comunque entro un limite di spesa annua di 1,4 milioni di euro a decorrere dal 2008. Con Decreto del Ministro della giustizia sono definiti i requisiti e le modalità per le predette assunzioni e per regolare i rapporti scaturenti dalle convenzioni in atto, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione appaltante.

Conseguentemente alla Tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze (milioni di euro), apportare le seguenti variazioni:
2008: -1,4;
2009: -1,4;
2010: -1,4.
3256/II/37. 1.Mazzoni.

Dopo l'articolo 37 inserire il seguente:

Art. 37-bis.

Al primo comma dell'articolo 39 della legge n. 488 del 1999 dopo le parole: «sotto


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qualsiasi forma ai componenti delle autorità indipendenti» sono aggiunte le seguenti: «e del Consiglio Superiore della Magistratura per quanto riguarda i componenti eletti ai sensi dell'articolo 22 legge n. 195 del 1958».
3256/II/37. 01.Balducci, Boato, Camillo Piazza, De Zulueta, Mazzoni, Francescato.

Dopo l'articolo 37 inserire il seguente:

Art. 37-bis.

1. All'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché le spese necessarie per i locali ad uso degli uffici giudiziari esistenti, per le pigioni, le riparazioni, la manutenzione, il riscaldamento e la custodia dei locali medesimi, per le provviste di acqua, il servizio telefonico, la fornitura e le riparazioni dei mobili e degli impianti per i medesimi uffici, e per la pulizia degli stessi locali».
3256/II/37. 02.Tenaglia.

Dopo l'articolo 37 inserire il seguente:

Art. 37-bis.
(Individuazione delle sedi di localizzazione della scuola superiore della magistratura).

Il comma 5 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 è sostituito dal seguente:
«5. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono individuate tre sedi della scuola: una per i distretti ricompresi nelle regioni Lombardia, Trentino-Alto Adige/Südtirol, Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna; una per i distretti ricompresi nelle regioni Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna; una per i distretti ricompresi nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia; privilegiando i capoluoghi di regione maggiormente baricentrici rispetto ai propri distretti».
3256/II/37. 04.Misiti, Amendola, Bianchi, Pignataro, Oliverio, Raiti, Tassone, D'Ippolito Vitale, Santelli, Fedele, Intriori, D'Ulizia, Laratta, Angela Napoli, Mancini, Evangelisti, Floresta, Rositani, Musi, Fortugno, Galati, Falomi, Nucara.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

1. In attesa della riforma organica della magistratura onoraria ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari in servizio alla data del 31 dicembre 2007 e già confermati nell'incarico sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino al 31 dicembre 2009.

Conseguentemente alla Tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 40.000;
2009: - 40.000.
3256/II/37. 03.Suppa.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

1. I giudici onorari di Tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2007, per i quali non sia consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni sino al 31 dicembre 2009.


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2. All'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, come successivamente modificato, le parole: «nove anni dalla data di efficacia dei presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2009».
3. Con decreto del Ministero della giustizia si determineranno tempi e modalità di smaltimento dell'arretrato giudiziario in materia civile da affidare alla gestione dei giudici onorari aggregati che anche se cessati, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, conservino i requisiti per l'assunzione del predetto incarico.

Conseguentemente alla Tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.
3256/II/37. 05.Mazzoni.

Dopo l'articolo 37 è aggiunto il seguente:

Art. 37-bis.

Al fine di garantire l'effettiva applicazione delle disposizioni di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, le risorse previste dall'articolo 7 della citata legge sono integrate, a decorrere dal 2008, di 6 milioni di euro.

Conseguentemente alla Tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze (milioni di euro) apportare le seguenti variazioni:
2008: - 6;
2009: - 6;
2010: - 6.
3256/II/37. 06.Mazzoni.

Dopo l'articolo 37 è aggiunto il seguente:

Art. 37-bis.

1. Al fine di incentivare il trasferimento d'ufficio dei magistrati presso le sedi disagiate è attribuita, per il periodo di permanenza, e per un massimo di quattro anni, un'indennità mensile determinata in misura pari all'importo mensile dello stipendio tabellare in godimento.
2. La indennità di cui al comma 1 del presente articolo non è cumulabile con quella prevista dal 1 e 2 comma dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979 n 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981 n. 27.

Conseguentemente all'articolo 150, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nelle tabelle C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.
3256/II/37. 07.Mazzoni.

Dopo l'articolo 37, inserire il seguente articolo:

Art. 37-bis.
(Programmi di trattamento penitenziario).

1. Per l'incremento dei fondi destinati ai programmi di trattamento penitenziario, è autorizzata la spesa di 1 milione per l'anno 2008, 1 milione per l'anno 2009 e di 2 milioni per l'anno 2010.

Conseguentemente, alla Tabella A ridurre la voce: Ministero della giustizia per gli importi corrispondenti.
3256/II/37. 08.D'Elia, Beltrandi, Mellano, Poretti, Turco.

ART. 67.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Sullo schema di decreto di cui al comma 4 è acquisito il parere delle competenti


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Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
3256/II/67. 1.Contento.

ART. 80.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Chiunque omette il versamento al CONAI del contributo ambientale in violazione dell'articolo 224, comma 3, lettera h) del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro cinquemila. Il versamento delle somme dovute prima che la violazione sia stata specificamente contestata in un atto dell'autorità giudiziaria estingue il reato ovvero ne estingue la pena qualora il reato sia stato commesso trattenendo indebitamente il contributo ambientale corrisposto da altri.
3256/II/80. 1.Balducci, Piazza, Zanella, Bonelli.

ART. 84.

Dopo l'articolo 84, inserire il seguente:

Art. 84-bis.
(Riordino delle funzioni sanitarie penitenziarie).

1. Al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 comprensivo dell'assistenza sanitaria negli Istituti penali minorili, nei Centri di Prima Accoglienza, nella Comunità e negli ospedali psichiatrici giudiziari, dall'entrata in vigore del decreto dei Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal comma 3, sono trasferite al Fondo sanitario nazionale per il successivo riparto alle Regioni e Province autonome le risorse finanziarie, valutate complessivamente in 157,8 milioni di euro per l'anno 2008, in 162,8 milioni di euro per l'anno 2009, e in 167,8 milioni di euro per l'anno 2010 di cui quanto a 147,8 milioni di euro a decorrere dal 2008 a carico del bilancio del Ministero della giustizia e quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2008, 15 milioni di euro per l'anno 2009 e 20 milioni di euro per l'anno 2010 a carico del bilancio del Ministero della salute. Nelle more del definitivo trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie del personale e delle risorse in materia di medicina penitenziaria, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e Dipartimento della Giustizia minorile continueranno a svolgere la funzione di uffici erogatori per quanto di rispettiva competenza.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono definiti:
a) il trasferimento al Servizio sanitario nazionale, di tutte le funzioni sanitarie svolte dalla Amministrazione penitenziaria e dalla Giustizia minorile, ivi compreso il rimborso alle comunità terapeutiche per il mantenimento, la cura, l'assistenza medica dei detenuti di cui all'articolo 96, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per il collocamento nelle medesime comunità dei minorenni e giovani adulti del circuito penale minorile disposto dall'Autorità giudiziaria, con conseguenti adeguamento dei livelli essenziali di assistenza;
b) le modalità, i tempi e le procedure secondo le disposizioni vigenti in materia, previa concertazione con le organizzazioni sindacali e le associazioni professionali


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maggiormente rappresentative del settore, per realizzare il trasferimento dei rapporti di lavoro e delle convenzioni di tutto il personale addetto al servizio sanitario e degli psicologi della amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile al Servizio sanitario nazionale, nelle corrispondenti funzioni quali attualmente espletate;
c) il trasferimento delle attrezzature, degli arredi e dei beni strumentali di proprietà della Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile afferenti le attività sanitarie;
d) i criteri per la ripartizione alle Regioni e Province autonome, delle risorse finanziarie complessive, come individuate al comma 1, destinate alla sanità penitenziaria.
3256/II/84. 01.Schirru.

Dopo l'articolo 84, inserire il seguente:

«Art. 84-bis.
(Riordino delle funzioni sanitarie penitenziarie).

1. Al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 comprensivo dell'assistenza sanitaria negli Istituti penali minorili, nei Centri di Prima Accoglienza, nella Comunità e negli ospedali psichiatrici giudiziari, dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal comma 3, sono trasferite al Fondo sanitario nazionale per il successivo riparto alle Regioni e Province autonome le risorse finanziarie, valutate complessivamente in 157,8 milioni di euro per l'anno 2008, in 162,8 milioni di euro per l'anno 2009, e in 167,8 milioni di euro per l'anno 2010 di cui quanto a 147,8 milioni di euro a decorrere dal 2008 a carico del bilancio del Ministero della giustizia e quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2008, 15 milioni di giuro per l'anno 2009 e 20 milioni di euro per l'anno 2010 a carico del bilancio del Ministero della salute. Nelle more del definitivo trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie del personale e delle risorse in materia di medicina penitenziaria, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e Dipartimento della Giustizia minorile continuano a svolgere la funzione di uffici erogatori per quanto di rispettiva competenza e sono prorogati i rapporti di incarico, di collaborazione o convenzionali del personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono definiti:
a) il trasferimento al Servizio sanitario nazionale, di tinte le funzioni sanitarie svolte dalla Amministrazione penitenziaria e dalla Giustizia minorile, ivi compreso il rimborso alle comunità terapeutiche per il mantenimento, la cura, l'assistenza medica dei detenuti di cui all'articolo 96, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per il collocamento nelle medesime comunità dei minorenni e giovani adulti del circuito penale minorile disposto dall'Autorità giudiziaria, con conseguenti adeguamento dei livelli essenziali di assistenza;
b) le modalità, i tempi e le procedure secondo le disposizioni vigenti in materia, previa concertazione con le organizzazioni sindacali e le associazioni professionali maggiormente rappresentative del settore, per realizzare il trasferimento dei rapporti


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di lavoro e delle convenzioni di tutto il personale addetto al servizio sanitario e degli psicologi della amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile al Servizio sanitario nazionale, nelle corrispondenti funzioni quali attualmente espletate;
c) il trasferimento delle attrezzature, degli arredi e dei beni strumentali di proprietà della Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile afferenti le attività sanitarie;
d) i criteri per la ripartizione alle Regioni e Province autonome, delle risorse finanziarie complessive, come individuate al comma 1, destinate alla sanità penitenziaria.
3256/II/84. 02. Burtone, Di Girolamo.

ART. 86.

Al secondo comma dell'articolo 135 dei decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, dopo le parole: in attesa di giudizio aggiungere le parole: tali convenzioni potranno essere stipulate solo con strutture convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale in quanto In possesso dei requisiti richiesti per l'accreditamento nell'ambito dello Schema dell'Atto di Intesa Stato-Regioni del 5 agosto 1999.
3256/II/86. 01. Cancrini, Crapolicchio.

ART. 99.

Sopprimerlo.
* 3256/II/99. 1. Pecorella.

Sopprimerlo.
* 3256/II/99. 2. Angelo Piazza, Di Gioia, Mancini.

Sostituire l'articolo 99 con il seguente:

Art. 99.
(Azione collettiva).

1. I consumatori e gli utenti che vi abbiano interesse, purché costituiti in comitato ai sensi del comma 3, possono richiedere al Tribunale in composizione collegiale, che ha sede nel capoluogo del circondario ove ha sede o residenza il convenuto, la condanna al risarcimento del danno ovvero la restituzione di somme conseguenti a comportamenti sleali posti in essere nell'ambito di rapporti giuridici contrattuali, di pratiche commerciali ovvero lesive del principio di libera concorrenza che violino gli interessi collettivi.
2. Il comitato è costituito con atto pubblico, che deve contenere: la denominazione dell'ente, della sede, l'indicazione dello scopo, l'elenco dei consumatori o utenti che ne fanno parte, con le generalità di ciascuno nonché la dotazione del fondo comune.
Il Comitato sta in giudizio nella persona di colui al quale è conferita la presidenza.
3. Con decreto adottato dal Ministro della giustizia, sentito il Ministro dello sviluppo economico e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, da rendersi entro 30 giorni dalla richiesta, sono determinati gli adempimenti da compiersi, a cura del comitato, insieme al deposito degli atti di causa, tra i quali devono essere previsti: il preventivo dei costi dell'iniziativa, il compenso spettante al difensore, sia per la fase giudiziale che nel caso di una definizione consensuale della vertenza; i mezzi individuati per far fronte ai costi, anche nell'ipotesi di soccombenza, con l'indicazione specifica della parte eventualmente posta a carico di ciascun consumatore o utente; l'elenco di questi ultimi, contenente le generalità di ciascuno, nonché le modalità di adesione successive alla proposizione della domanda. II decreto stabilisce altresì il contributo unificato e la designazione, da parte del presidente del Tribunale, sentite


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le parti, di uno o di più coadiutori, dotati degli opportuni requisiti professionali, cui è affidato il compito di verificare e garantire la regolarità delle adesioni al comitato redigendone l'elenco definitivo da allegarsi al verbale di udienza.
4. La domanda si propone con ricorso contenente, oltre i requisiti indicati nell'articolo 125 del codice di procedura civile, l'indicazione specifica dei mezzi di prova e, in particolare, dei documenti offerti in comunicazione.
5. L'azione è ammessa quando: a) il numero dei consumatori o utenti che aderiscono al comitato è almeno pari a 500; b) risultano soddisfatti gli adempimenti di cui al comma 3; c) concorrono specifiche circostanze tali da farla apparire giustificata.
Nel caso in cui al comitato aderiscano una o più associazioni rappresentative dei consumatori e degli utenti l'azione è ammessa se il numero dei medesimi, è almeno pari a 250.
6. Il ricorso è depositato nella cancelleria del Tribunale competente insieme con i documenti in esso indicati.
Il Presidente del tribunale, entro 20 giorni dal deposito del ricorso, fissa, con decreto, l'udienza di discussione.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto, a cura dell'attore, entro dieci giorni dalla data di pronuncia del decreto.
Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di 60 giorni. Il Presidente del tribunale stabilisce termini più elevati nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero.
Il convenuto si costituisce depositando la comparsa di risposta di cui all'articolo 167 del codice di procedura civile almeno 15 giorni prima dell'udienza.
7. Sull'ammissibilità il tribunale, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione strettamente necessari in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento da assumere decidendo in camera di consiglio con decreto motivato.
Se richiesto da entrambe le parti può disporre la consulenza tecnica prevista dall'articolo 696-bis del codice di procedura civile.
Contro il decreto è ammesso reclamo entro il termine perentorio di 10 giorni, con ricorso alla Corte d'appello che pronuncia anch'essa in camera di consiglio.
8. Con il provvedimento che ammette l'azione, il Tribunale ovvero la Corte d'appello in sede di reclamo, fissa l'udienza prevista dall'articolo 183 del codice di procedura civile ed il procedimento prosegue secondo le norme dello stesso codice che disciplinano il processo di cognizione davanti al Tribunale in composizione collegiale.
Copia del provvedimento è immediatamente comunicata al Presidente del Tribunale per gli adempimenti relativi alla formazione dei collegio, di cui non possono far parte i giudici che hanno conosciuto dell'ammissibilità dell'azione.
Insieme alla comunicazione è disposta la trasmissione del fascicolo di causa alla cancelleria dei giudice.
Tra la comunicazione del provvedimento alle parti ed al Presidente del Tribunale e l'udienza non può intercorrere un termine inferiore a 30 né superiore a 120 giorni.
Degli atti istruttori compiuti nel procedimento per decidere sull'ammissibilità dell'azione è vietata ogni utilizzazione nel giudizio.
9. Della data dell'udienza è dato avviso, a cura del comitato, sulla Gazzetta Ufficiale. L'avviso contiene la sintetica descrizione dell'azione proposta, gli estremi delle parti e le modalità di adesione al comitato, che può essere esercitata sino al giorno precedente l'udienza fissata per la sottoscrizione del verbale di conciliazione o per la precisazione delle conclusioni nel procedimento davanti al Tribunale.
10. L'interruzione della prescrizione di cui all'articolo 2943 e gli effetti previsti dall'articolo 2945 del Codice Civile operano con riferimento ai diritti di ciascun


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consumatore o utente purché conseguenti al medesimo fatto dedotto in giudizio.
11. La sentenza pronunciata tra le parti è efficace nei confronti di ciascun consumatore o utente che risulti dall'elenco degli aderenti al comitato allegato alla decisione e sottoscritto con le modalità previste dall'articolo 132 del codice di procedura civile.
12. La spedizione del titolo in forma esecutiva di cui all'articolo 475, comma 2, del codice di procedura civile può farsi soltanto a favore del comitato ed è efficace per ciascun consumatore o utente che risulti dall'elenco degli aderenti.
13. A seguito della pubblicazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno ovvero dalla dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione, ciascun consumatore o utente può chiedere, con le forme previste per il procedimento di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, l'ingiunzione della somma liquidata dal Tribunale per il medesimo fatto dedotto in giudizio. La domanda non può essere proposta prima che siano trascorsi 60 giorni dalla richiesta avanzata all'organismo di conciliazione istituito dal convenuto, d'intesa con il comitato o con le associazione dei consumatori, ovvero, in difetto dell'istituzione, dalla diffida avanzata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, anche attraverso il comitato e le associazioni dei consumatori, al convenuto medesimo.
14. Il comitato è tenuto a garantire, attraverso idonee forme di pubblicità, le informazioni sull'attività svolta sino alla definizione della vertenza ed a redigere il conto finale dell'iniziativa con l'indicazione di tutte le somme introitate e delle spese sostenute. Il conto, sottoscritto dal Presidente e da almeno due aderenti al comitato è depositato presso la sede della Camera di Commercio del luogo in cui ha sede il Tribunale adito o in cui si è conclusa la transazione per essere posto a visione di chiunque vi abbia interesse.
15. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore.
16. Le disposizioni di cui al presente articolo diventano efficaci decorsi 180 giorni di entrata in vigore della presente legge.
3256/II/99. 3. Contento.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 99.
(Disciplina dell'azione collettiva tutela di interessi e diritti soggettivi).

1. Il presente articolo istituisce e disciplina l'azione collettiva risarcitoria tesa alla salvaguardia degli interessi e dei diritti dei cittadini quale nuovo strumento generale di tutela nel quadro delle misure nazionali e conformemente ai principi stabiliti dalla normativa comunitaria volti ad innalzare i livelli di tutela degli interessi collettivi.
2. Dopo l'articolo 140 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:
«Art. 140-bis. - (Azione collettiva). - 1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti di cui al comma 1 dell'articolo 139, nonché ogni altro soggetto che dimostri di avere un interesse ad agire direttamente, ivi inclusi gli enti associativi, diversi da quelli di cui sopra, in rappresentanza dei propri associati a termini del proprio statuto - fermo restando il diritto del singolo individuo o soggetto ad agire in giudizio in via autonoma per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi conformemente a quanto previsto dall'articolo 24 della Costituzione e in conformità alle disposizione di cui al presente articolo - possono richiedere singolarmente o collettivamente con ricorso al Tribunale del luogo ove ha la residenza o la sede il convenuto e in caso di più convenuti nel luogo di residenza di uno di essi, l'autorizzazione ad esercitare un'azione collettiva come disciplinata dal presente articolo, per ottenere la condanna al risarcimento dei danni e/o la restituzione di somme dovute a favore dei soggetti ricorrenti e di coloro che risultino danneggiati e/o possano avanzare omologhe pretese


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relativamente a atti e fatti illeciti commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti cosiddetti per adesione, di cui all'articolo 1342 del Codice Civile, nonché di atti o di fatti illeciti, anche extracontrattuali, di pratiche commerciali illecite o di comportamenti anticoncorrenziali, posti in essere da uno o più soggetti verso i quali si intende agire a mezzo dell'azione collettiva, sempre che tali atti e fatti ledano i diritti di una pluralità di soggetti i quali - seppur non preventivamente e specificatamente individuati - siano comunque identificabili come classe omogenea di soggetti aventi diritto ad agire in giudizio sulla base dei medesimi fatti e atti e nei confronti degli stessi convenuti e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.
2. Il giudice adito - esaminato il ricorso - con proprio decreto fisserà udienza di discussione, disponendo:
a) termini, non superiori a 60 giorni dal pedissequo provvedimento, entro i quali eventuali altri soggetti tra cui gli enti associativi di cui al comma 1 del presente articolo possano intervenire nel giudizio per esercitare l'azione collettiva nella qualità di dominus, ovvero per supportare l'azione collettiva del o dei ricorrenti quali dominus;
b) ulteriori termini non superiori a 60 giorni dal pedissequo provvedimento del giudice per la notifica del ricorso e del decreto ai soggetti verso i quali il o i ricorrenti e/o gli altri soggetti legittimati abbiano dichiarato di voler agire. Entro quest'ultimo termine, il o i ricorrenti, a pena di decadenza, provvederanno a notificare il ricorso e il decreto, e gli altri soggetti tempestivamente intervenuti provvederanno a notificare, a pena di decadenza, i propri atti di intervento ai soggetti indicati dai ricorrenti quali convenuti sia a quelli che gli stessi intervenienti avessero indicato come ulteriori convenuti dell'azione collettiva, cui parimenti dovrà essere altresì notificato a cura degli stessi il ricorso ed il decreto;
c) ulteriori termini non superiori a 30 giorni dall'avvenuta notifica ai soggetti indicati quali convenuti, entro i quali, a pena di decadenza, questi ultimi potranno costituirsi nel giudizio depositando atto di costituzione e risposta.
Il giudice all'udienza di discussione o in quelle successive, attraverso un procedimento a cognizione sommaria, entro 60 giorni dal termine di costituzione dell'ultimo dei soggetti indicati quali convenuti, si pronuncerà sulla non manifesta infondatezza della richiesta di attivazione della causa collettiva, nonché in ordine al soggetto e/o soggetti congiuntamente legittimati a promuoverla nella loro qualità di dominus e dei soggetti eventualmente legittimati ad intervenire nell'instaurando giudizio di cui all'azione collettiva ad adiuvandum e in dipendenza dell'azione promossa dal dominus. Il giudice nell'assumere tale decisione valuterà il contenuto della domanda dei ricorrenti e degli altri intervenienti che dovrà precisare i fatti e gli atti illeciti e/o dannosi fondanti l'azione collettiva, il periodo temporale ove si collocano tali atti ed i relativi danni e relativi diritti risarcitori, la descrizione della categoria dei soggetti danneggiati e i criteri per la loro identificazione anche successiva, l'identificazione dei soggetti convenuti nell'azione collettiva e la legittimazione passiva di questi rispetto alle pretese fatte valere con l'azione collettiva. Il giudice stabilirà contestualmente anche la legittimazione attiva e la rappresentatività di chi abbia richiesto o dovesse richiedere - intervenendo nel giudizio - l'attivazione dell'azione collettiva e tra questi le ulteriori associazioni di consumatori, di investitori e gli altri soggetti portatori di interessi collettivi specifici legittimati ad agire ai sensi del presente articolo. Lo stesso giudice, in caso di più richieste concorrenti, stabilirà chi, anche valutando il numero di soggetti rappresentati e l'entità del danno e/o dei danni rappresentati, abbia le caratteristiche per essere individuato quale dominus dell'azione collettiva risarcitoria. Nel caso di proposizione o partecipazione all'azione collettiva risarcitoria da parte di un ente associativo, l'associazione dovrà depositare l'elenco nominativo degli associati che siano appartenenti


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alla classe omogenea dei soggetti danneggiati, unitamente a delega dell'associato che autocertifichi e dia prova della propria qualità di danneggiato e l'entità del danno per i quali, al pari degli altri soggetti intervenuti direttamente, la sentenza nella azione collettiva risarcitoria avrà immediata efficacia di giudicato ai fini del risarcimento e per i quali sarà conseguentemente e successivamente inibita ogni azione individuale per tutta la durata dell'azione collettiva, salvo questa non sia stata autorizzata ed il relativo provvedimento non sia più impugnabile.
Il provvedimento del giudice di accoglimento in tutto o in parte del ricorso per la pronuncia sulla non manifesta infondatezza dell'azione collettiva, nonché sulla legittimazione attiva e la rappresentatività dell'azione collettiva è reclamabile entro 30 giorni. La decisione in sede di reclamo può essere solo impugnata nel giudizio d'appello avverso la sentenza di primo grado che statuisca in ordine all'azione collettiva autorizzata di cui ai successivi commi, fatto salvo il diniego di autorizzazione all'azione collettiva che sarà sempre ricorribile dinanzi alla Corte di Cassazione nei termini di legge.
3. L'atto con cui il soggetto abilitato nella sua qualità di dominus promuove l'azione collettiva di cui al comma 1 produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, a decorrere dalla data di proposizione anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli danneggiati conseguenti al medesimo fatto o violazione. Ciascun avente diritto - appartenente alla classe omogenea di cui all'azione collettiva - che promuova un'azione individuale giudiziale avente ad oggetto i medesimi fatti e atti e contro uno o più soggetti di cui all'azione collettiva già promossa e iscritta nell'apposito registro ai sensi del successivo comma, non avrà più diritto a beneficiare dell' interruzione della prescrizione, né dei risarcimenti in ragione della sentenza di condanna di cui al comma 7, ovvero dell'accordo transattivo di cui al comma 5.
4. Il dominus (uno o più) legittimato dal giudice dovrà promuovere l'azione collettiva autorizzata entro 30 giorni dal provvedimento autorizzativo del giudice di cui ai commi 2-bis e 3. Il processo si svolgerà secondo il rito ordinario collegiale previsto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, e successive modificazioni. Qualora vi siano i presupposti previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni, il dominus dell'azione collettiva può richiedere al giudice l'applicazione del rito di cognizione sommaria.
4-bis. Ove contro i medesimi soggetti e per e medesime ragioni di fatto e diritto vengano avviate più azioni collettive autorizzate ai sensi del presente articolo presso diversi tribunali competenti, queste debbono essere riunite ai sensi dell'articolo 274 del codice di procedura civile. In tal caso i dominus dell'azione collettiva sarà quello che per primo avrà acquisito tale qualifica in base al provvedimento autorizzativo del giudice, fermo restando la legittimazione di coloro che avevano già acquisito tale qualifica a partecipare al giudizio ad adiuvandum dell'azione collettiva promossa dal dominus. Decorsi 90 giorni dalla iscrizione a ruolo del primo giudizio avente ad oggetto un'azione collettiva autorizzata, ogni azione collettiva successivamente avviata o richiesta di autorizzazione per essa ai sensi del presente articolo nei confronti dei medesimi soggetti e per le medesime fattispecie è dichiarata improcedibile e viene sospesa sino al passaggio in giudicato della sentenza di cui al primo giudizio, potendo essere riassunta solo nel caso di rigetto della domanda proposta nel primo giudizio per improcedibilità o che in base ad una sentenza non abbia giudicato e statuito nel merito della causa e sia passata in giudicato, entro comunque 1 anno dalla data di passaggio in giudicato della stessa.
Presso ciascun Tribunale è istituito presso la cancelleria competente un apposito Registro delle Azioni Collettive, liberamente consultabile da chiunque, in cui vengono immediatamente annotate tutte le azioni collettive regolarmente iscritte al ruolo, con indicazione della parte o delle parti attrici, delle parti


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convenute e dell'oggetto della domanda. Ai fini del versamento del Contributo Unificato le cause collettive si ritengono cause di valore indeterminabile.
5. In relazione alle controversie di cui al comma 1, davanti al giudice a seguito della autorizzazione all'azione collettiva di cui ai commi 2-bis e 3 del presente articolo, può altresì essere sottoscritto dalle parti un accordo transattivo nella forma della conciliazione giudiziale di cui al successivo comma 6, che dovrà contenere analitica ed oggettiva indicazione dei criteri per la legittimazione al risarcimento e per la determinazione del suo ammontare per ciascun avente diritto e l'identificazione delle caratteristiche di quest'ultimo. Le condizioni della conciliazione proposte dal dominus e accettate da uno o più convenuti sono soggette al controllo del giudice che potrà rigettare con sentenza parziale la proposta di conciliazione in caso di sua motivata totale o parziale irragionevolezza, inadeguatezza, o non equità rispetto agli interessi dei soggetti appartenenti all'azione collettiva.
6. Il giudice, per la determinazione degli importi da liquidare ai singoli soggetti, consumatori o utenti, costituisce con l'accordo delle parti presso lo stesso Tribunale, apposita Camera di Conciliazione, cui partecipano i rappresentanti ed i difensori del dominus proponente l'azione collettiva, eventualmente degli altri intervenienti e dei convenuti e può nominare d'ufficio uno o più conciliatori di provata esperienza professionale che la presieda. Tale Camera di Conciliazione definisce, con verbale sottoscritto dalle parti e dal Presidente, i criteri, i modi, i termini e l'ammontare per soddisfare ciascun singolo danneggiato ricorrente nella sua potenziale pretesa nell'ambito dell'azione collettiva e le spese legali da liquidarsi. A tal fine la Camera di Conciliazione potrà concordare con le associazioni e gli enti rappresentativi degli interessi dei soggetti interessati l'azione collettiva, ove legittimati e presenti, procedure per effettuare loro tramite la liquidazione delle somme dovute, stabilendone i relativi costi e competenze. Il Verbale di conciliazione e gli accordi di liquidazione vengono altresì sottoscritti ed approvati dal giudice. A seguito di tale decisione, tutti i soggetti interessati che non abbiano promosso nel frattempo un'azione individuale, possono ricorrere - singolarmente o tramite delega alle associazioni di cui al comma 1 e alle altre associazioni ed enti legittimati - per ottenere il risarcimento dei danni nei termini e nei modi stabiliti dalla Camera di Conciliazione. Il ricorso alla Camera di Conciliazione anche tramite le associazioni e gli enti convenzionati ai sensi del presente articolo, rende improcedibile l'azione dei singoli danneggiati nei confronti dei convenuti che ne risultino firmatari. Il Verbale di avvenuta conciliazione è esente da diritti di copia, imposte di bollo, tasse, e oneri fiscali di qualunque tipo e natura.
6-bis. La Camera di Conciliazione e/o soggetto da questi autorizzato e/o convenzionato si pronuncia sulla sussistenza in capo a ciascun ricorrente dei requisiti individuati dal Verbale di conciliazione. Tale pronuncia è impugnabile solo se non raggiunta all'unanimità dei membri della Camera di Conciliazione, e la relativa decisione è rimessa al Tribunale della causa collettiva.
7. In caso di inutile esperimento della composizione di cui al comma 5 e seguenti o di mancata conciliazione entro 80 giorni dal deposito dell'iscrizione a ruolo di cui al comma 4-bis che precede, il processo prosegue ai sensi del comma 3-ter fino all'eventuale sentenza di condanna del convenuto o dei convenuti da parte del giudice, il quale determina altresì la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli danneggiati costituitisi in giudizio direttamente o per il tramite dell'ente associativo, nonché di quelli appartenenti alla classe omogenea dì cui alla causa collettiva, che non abbiano già agito in giudizio in via individuale. Per questi ultimi, il giudice - anche con l'ausilio di uno o più esperti all'uopo nominati - stabilirà i criteri di calcolo e di ripartizione - nonché quelli per la legittimazione e la documentazione necessaria ai fini della liquidazione del danno da parte di


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ciascun soggetto avente diritto al risarcimento in base all'azione collettiva, all'uopo costituendo una Commissione per la liquidazione del danno nei modi e nei termini analoghi previsti per la Camera di Conciliazione e stabilendo altresì le procedure in base alle quali tutti i soggetti interessati che non abbiano promosso nel frattempo un'azione individuale possano ricorrere alla Commissione di Liquidazione - singolarmente o tramite delega alle associazioni di cui al comma 1 e/o delle altre associazione e/o degli enti rappresentativi degli interessi dei soggetti interessati all'azione collettiva stabilendone i relativi costi e competenze a carico dei convenuti. Con la stessa decisione il giudice stabilirà le modalità di versamento delle somme da parte dei convenuti e le quote di ripartizione nel loro intero ammontare e/o le garanzie personali e reali che gli stessi dovranno prestare in luogo del pagamento per l'ottemperanza della decisione. L'imposta di registro si applicherà solo sulla somma effettivamente corrisposta e/o pignorata e/o garantita con effetti reali dai convenuti a seguito dei la condanna. L'istanza alla Commissione di Liquidazione, anche tramite le associazioni e gli enti convenzionati ai sensi del presente articolo, rende improcedibile l'azione dei singoli ricorrenti nei confronti dei convenuti che risultino essere stati condannati al risarcimento in sentenza di cui all'azione collettiva, salvo rigetto integrale dell'istanza di liquidazione. In ogni caso, la Commissione di Liquidazione si pronuncia sulla sussistenza in capo a ciascun ricorrente dei requisiti individuati dalla sentenza; tale pronuncia è impugnabile solo se non raggiunta all'unanimità dei membri della Commissione di Liquidazione e la relativa decisione è rimessa alla decisione del Tribunale della causa collettiva.
8. La sentenza di condanna di cui al comma 7, ovvero l'accordo transattivo di cui al comma 5, debbono essere opportunamente pubblicizzati a cura e spese della parte convenuta, onde consentire la dovuta informazione alla maggiore quantità di soggetti interessati.
8-bis. Su richiesta del dominus dell'azione collettiva, il giudice qualora verifichi che il vantaggio economico ottenuto dal convenuto, conseguente agli illeciti multioffensivi, è maggiore del risarcimento del danno quantificato ai sensi dell'articolo 1223 del codice civile, può stabilire un risarcimento a favore della classe dei soggetti danneggiati pari al vantaggio economico derivante dagli illeciti multioffensivi accertati.
9. Il singolo soggetto che si riconosca danneggiato dal convenuto per le medesime questioni di fatto e di diritto oggetto della causa e che non abbia preso parte direttamente o attraverso un ente associativo all'azione collettiva e che non abbia instaurato un diverso giudizio autonomo, può in ogni momento ricorrere direttamente e/o tramite le associazioni e/o gli enti legittimati avanti alla Camera di Conciliazione o alla Commissione di Liquidazione al fine di chiedere l'accertamento, in capo a se stesso, dei requisiti individuati dal Verbale di conciliazione di cui al comma 6, ovvero dalla sentenza di condanna di cui al comma 7 e la determinazione precisa dell'ammontare del risarcimento dei danni riconosciuto ai sensi della medesima sentenza entro 5 anni dal Verbale di conciliazione ovvero dalla sentenza.
10. Nelle azioni collettive aventi ad oggetto prodotti o servizi venduti attraverso contratti conclusi secondo le modalità previste dall'articolo 1342 del codice civile, la diffusione di messaggi pubblicitari ingannevoli, accertati dall'autorità competente, rende nulli i contratti nei confronti di tutti i singoli danneggiati nel periodo di diffusione del messaggio stesso. La nullità può essere fatta valere solo dal dominus dell'azione collettiva.
10-bis. In caso di soccombenza nelle azioni collettive, anche parziale, del convenuto, lo stesso è condannato al pagamento delle spese legali comprensive di costi diritti e onorari per i difensori degli attori e del dominus dell'azione collettiva risarcitoria e di quelli riconosciuti dal giudice alle associazioni e/o enti convenzionati ai sensi del presente articolo. In ogni caso, il compenso complessivo, da


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ripartirsi secondo criteri di rappresentatività, dei difensori degli attori dominus e degli enti rappresentativi non può superare l'importo massimo del 10 per cento del valore della controversia, da determinarsi in riferimento all'esito effettivo della procedura di conciliazione di cui al comma 5 o all'esito della sentenza di condanna di cui al comma 7, avuto riguardo all'entità dei danni o delle pretese effettivamente riconosciute riferibili alla classe dei danneggiati e/o degli aventi diritto nel suo complesso, tenuto conto dei costi di istruttoria per la liquidazione delle somme dovute ai soggetti interessati in base all'azione collettiva come previsto nel presente articolo. Gli attori, i dominus, gli enti associativi e i loro difensori possono concordare preventivamente la ripartizione delle spese legali e degli altri oneri e che gli onorari siano corrisposti nella misura suddetta solo in caso di accoglimento della domanda di cui all'azione collettiva.
In caso di soccombenza degli attori dell'azione collettiva risarcitoria, il giudice potrà liquidare a carico degli stessi le spese legali del difensore dei convenuti solo in base all'entità dei danni effettivamente fatti valere da questi nel processo e non già sulla base dell'entità dei danni e pretese fatti valere complessivamente con l'azione collettiva e tenuto conto anche della intervenuta preventiva autorizzazione all'azione collettiva.
11. Le disposizioni di cui al presente articolo diventano efficaci decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
3256/II/99. 4.Pedica, Palomba.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 99.

1. All'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Le associazioni dei consumatori e degli utenti, di cui al comma 1, le associazioni dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono altresì richiedere al tribunale del luogo ove ha la residenza o la sede il convenuto la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori o utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti plurioffensivi commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità previste dall'articolo 1342 del codice civile, ivi compresi quelli in materia di credito al consumo, rapporti bancari e assicurativi, strumenti finanziari, servizi di investimento e gestione collettiva del risparmio, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti. La legittimazione di cui al periodo precedente è esclusa nei settori in cui siano previste procedure di conciliazione o arbitrali per la risoluzione delle medesime controversie innanzi ad autorità amministrative indipendenti.
6-ter. L'atto con cui il soggetto abilitato promuove l'azione di gruppo di cui al comma 6-bis produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti conseguenti al medesimo fatto o violazione.
6-quater. Con la sentenza di condanna il giudice determina, quando le risultanze del processo lo consentono, i criteri in base ai quali dovrà essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti.
6-quinquies. In relazione alle controversie di cui al comma 6-bis, davanti al giudice può altresì essere sottoscritto dalle parti un accordo trasattivo nella forma della conciliazione giudiziale.
6-sexies. A seguito della pubblicazione della sentenza di condanna di cui al comma 6-quater ovvero della dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione, le parti promuovono la composizione non contenziosa delle controversie azionabili da parte dei singoli consumatoti o utenti presso la camera di conciliazione istituita presso il tribunale che ha pronunciato


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la sentenza. La camera di conciliazione è costituita dai difensori delle parti ed è presieduta da tra conciliatore di provata esperienza professionale iscritto nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori ed indicato dal consiglio dell'ordine degli avvocati. Essa definisce, con verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente, i modi, i termini e l'ammontare per soddisfare i singoli consumatori o utenti nella loro potenziale pretesa. La sottoscrizione del verbale, opportunamente pubblicizzata a cura e spese della parte convenuta nel precedente giudizio, rende improcedibile l'azione dei singoli consumatori o utenti per il periodo di tempo stabilito nel verbale per l'esecuzione della prestazione dovuta.
6-septies. In alternativa al ricorso alle camere di conciliazione di cui al comma 6-septies, le parti possono promuovere la composizione non contenziosa presso uno degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. Si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 6-sexies e, in quanto compatibili, quelle degli articoli 39 e 40 del citato decreto legislativo n. 5 del 2003.
6-octies. In caso di inutile esperimento della composizione non contenziosa di cui ai commi 6-sexies e 6-septies, il singolo consumatore o utente può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento in capo a se stesso, dei requisiti individuati dalla sentenza di condanna di cui al comma 6-quater e la determinazione precisa dell'ammontare del risarcimento dei danno o dell'indennità, riconosciuti ai sensi della medesima sentenza. La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei confronti del comune contraddittore. Le associazioni di cui al comma 6-bis e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non sono legittimate ad intervenire nei giudizi previsti dal presene comma.
6-nonies. La sentenza di condanna di cui al comma 6-quater costituisce, ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile, prova scritta, per quanto in casa contenuto, per la pronuncia da parte del giudice competente di ingiunzione di pagamento, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, richiesta dal singolo consumatore o utente».

2. Le facoltà e i diritti di cui all'articolo 3, comma 6-bis, della legge 30 luglio 1998, n. 241, possono essere altresì esercitati dalle associazioni di investitori.
3. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentali in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i procedimenti di cui all'articolo 3, commi 6-bis, 6-octies e 6-nonies della legge 30 luglio 1998, n. 281.
3256/II/99. 5. Mormino.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 99.
(Disciplina dell'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consianatori).

1. La presente legge istituisce e disciplina l'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori, quale nuovo strumento generale di tutela nel quadro delle misure nazionali volte alla disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, conformemente ai principi stabiliti dalla normativa comunitaria volti ad innalzare i livelli di tutela.
2. Dopo l'articolo 140 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:
«Art. 140-bis. - (Azione collettiva risarcitoria). - 1. Le associazioni rappresentative dei consumatori e degli utenti che vi abbiano interesse possono richiedere al tribunale del luogo ove ha la residenza o la sede il convenuto la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori o utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti commessi nell'ambito


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di rapporti giuridici relativi a contratti, di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali illecite o di comportamenti anticoncorrenziali, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti.

2. Il giudice valuta l'ammissibilità della domanda in relazione alla effettiva rappresentatività dei consumatori titolari dell'azione risarcitoria anche in base all'elenco degli iscritti che debbono essere depositati dall'associazione contestualmente alla domanda.
3. La data dell'udienza di prima comparizione di cui all'articolo 180 del codice di procedura civile è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale non oltre trenta giorni prima della medesima.
4. L'atto con cui il soggetto abilitato promuove l'azione di gruppo di cui al comma 1 produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti dei singoli consumatori o utenti che siano iscritti alla associazione all'atto di proposizione della domanda.
5. La sentenza ha effetto unicamente nei confronti dei singoli consumatori o utenti che siano iscritti alla associazione all'atto di proposizione della domanda.
6. Con la sentenza di condanna il giudice determina, quando le risultanze dei processo lo consentono; i criteri in base ai quali deve essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti ovvero stabilisce l'importo minimo da liquidare ai singoli danneggiati.
7. In relazione alle controversie di cui al comma 1, davanti al giudice può altresì essere sottoscritto dalle; parti un accordo transattivo nella forma della conciliazione giudiziale.
8. A seguito della pubblicazione della sentenza di condanna di cui al comma 3 ovvero della dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione, le parti promuovono la composizione non contenziosa delle controversie azionabili da parte dei singoli consumatori o utenti presso la camera di conciliazione istituita presso il tribunale che ha pronunciato la sentenza. La camera di conciliazione è costituita dai difensori delle parti ed è presieduta da un conciliatore di provata esperienza professionale iscritto nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori ed indicato dal consiglio dell'Ordine degli avvocati. Essa definisce, con verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente, i modi, i termini e l'ammontare per soddisfare i singoli consumatori o utenti nella loro potenziale pretesa. La sottoscrizione del verbale, opportunamente pubblicizzata a cura e spese della parte convenuta nel precedente giudizio, rende improcedibile l'azione dei singoli consumatori o utenti, di cui al comma 5, per il periodo di tempo stabilito nel verbale per l'esecuzione della prestazione dovuta.
9. In alternativa al ricorso alle camere di conciliazione di cui al comma 5, le parti possono promuovere la composizione non contenziosa presso uno degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del medesimo comma 5 del presente articolo e, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 39 e 40 del citato decreto legislativo n. 5 del 2003, e successive modificazioni.
10. In caso di inutile esperimento della composizione non contenziosa di cui ai commi 5 e 6, il singolo consumatore o utente può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento, in capo a se stesso, dei requisiti individuati dalla sentenza di condanna, di cui al comma 3 e la determinazione precisa dell'ammontare del risarcimento dei danni riconosciuto ai sensi della medesima sentenza. La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei confronti del responsabile. Le associazioni di cui al comma 1 non sono legittimate ad intervenire nei giudizi previsti dal presente comma.
11. La sentenza di condanna di cui al comma 6, unitamente all'accertamento della qualità di creditore ai sensi dei commi 8, 9 e 10, costituisce, ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura


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civile, titolo per la pronuncia da parte del giudice competente di ingiunzione di pagamento, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del medesimo codice di procedura civile, richiesta dal singolo consumatore o utente.
3256/II/99. 7. Pecorella.

Sostituire l'articolo 99 con il seguente:

Art. 99.
(Disciplina dell'azione collettiva risarcitoria).

1. La presente legge disciplina l'azione collettiva quale strumento processuale al fine di tutelare i diritti dei soggetti coinvolti da illeciti plurioffensivi e disincentivare la progettazione e il compimento degli stessi illeciti.
2. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) «azione collettiva»: l'azione giudiziaria finalizzata all'accertamento di responsabilità contrattuali o extracontrattuali e alla condanna al risarcimento del danno o alla restituzione di somme di denaro a una pluralità di soggetti;
b) «classe»: l'insieme dei soggetti danneggiati univocamente identificabili attraverso la definizione della classe decretata dal giudice e iscritti nell'apposito elenco tenuto dal curatore amministrativo;
c) «promotore della classe»: il soggetto la cui istanza di azione collettiva è stata selezionata dal giudice in rappresentanza della classe;
d) «curatore amministrativo»: il consulente nominato dal tribunale che ha il compito di raccogliere tutte le istanze di iscrizione alla classe e di procedere al riparto dell'eventuale risarcimento ottenuto a seguito dell'azione collettiva;
e) illecito plurioffensivo»: l'atto o il fatto illecito, l'omissione, l'inadempimento contrattuale o extracontrattuale lesivo di un diritto soggettivo o di un interesse meritevole di tutela giuridica di una pluralità di soggetti. L'illecito è plurioffensivo quando il medesimo atto, fatto, omissione o inadempimento lede contemporaneamente diritti o interessi di una pluralità di soggetti ovvero è ripetuto, con modalità simili, nei confronti di una pluralità di soggetti.

3. Chiunque vi abbia interesse può richiedere al tribunale del luogo ove ha sede il convenuto, o uno dei convenuti, la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente ai singoli appartenenti alla classe, in conseguenza di illeciti plurioffensivi commessi da soggetti pubblici o privati.
4. I comitati e le associazioni che tutelano gli interessi della classe sono altresi legittimati a promuovere le azioni collettive purché lo facciano congiuntamente ad almeno un soggetto che vi abbia interesse.
5. Ciascun potenziale componente della classe che non intende partecipare all'azione collettiva, o che ha richiesto di essere escluso, ai sensi del comma 26, del presente articolo, può avviare un'azione giudiziaria contro il medesimo convenuto per i medesimi fatti. La pendenza di un'azione collettiva non costituisce litispendenza, ai tini dell'articolo 39 del codice di procedura civile, per i soggetti che non hanno, al momento dell'avvio dell'azione individuale, espressamente aderito all'azione collettiva.
6. L'istanza per l'ammissione dell'azione collettiva deve contenere, oltre alla trascrizione integrale della citazione che si intende notificare al convenuto o ai convenuti, completa di tutti gli elementi di cui all'articolo 163 del codice di procedura civile:
a) l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;
b) il nome, il cognome, la residenza, il luogo e la data di nascita del promotore della classe che si candida; il nome, il cognome e la residenza, ovvero il domicilio o la dimora, del convenuto o dei convenuti. Se il promotore della classe o il


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convenuto sono una persona giuridica, un'associazione o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o dell'ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;
c) l'indicazione del numero di telefax o dell'indirizzo di posta elettronica presso cui il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento;
d) la proposta di definizione di classe contenente i criteri per identificare univocamente i soggetti facenti parte della classe a cui si riferiscono le medesime argomentazioni in fatto e in diritto;
e) la domanda di risarcimento del danno o di restituzione di una somma di denaro almeno sommariamente indicata nel suo ammontare o con l'indicazione dei criteri per la sua determinazione o determinabilità;
f) oltre a quanto previsto all'articolo 163 del codice di procedura civile, una esposizione sommaria e riassuntiva dei fatti e degli elementi di diritto oggetto della domanda nonché delle domande proposte;
g) l'esposizione sommaria dei fatti e degli elementi di diritto oggetto della domanda;
h) l'elenco dei soggetti appartenenti alla classe che si richiede possano essere rappresentati dal promotore della classe indicato alla lettera b); tale elenco deve contenere il nome, il cognome la residenza, il luogo, la data di nascita e il danno documentabile;
i) per ciascun soggetto nominativamente indicato nell'elenco di cui alla lettera h), un'apposita domanda con la documentazione comprovante il danno lamentato.

7. L'istanza, sottoscritta ai sensi dell'articolo 125 del codice di procedura civile, è consegnata dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale la notifica alle parti convenute ai sensi degli articoli 137 e seguenti del medesimo codice di procedura civile. Entro dieci giorni dall'avvenuta notifica, l'istanza deve essere depositata in cancelleria insieme alla relativa documentazione e alla richiesta di iscrizione a ruolo; la stessa si intende proposta il giorno del deposito per la notifica.
8. L'istanza produce gli effetti interruttivi della prescrizione, ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti contenuti nell'elenco di cui al comma 1, lettera h), o comunque identificabili sulla base dei criteri indicati nell'istanza stessa.
9. Un estratto dell'istanza introduttiva, contenente la sommaria indicazione degli elementi di fatto e di diritto, l'indicazione delle domande, del tribunale davanti il quale si procede, delle parti e del termine entro il quale sono ammesse eventuali istanze concorrenti, deve essere pubblicato, entro dieci giorni dall'avvenuta notifica ai convenuti, nella Gazzetta Ufficiale; la pubblicazione avviene a cura del procedente ma a spese dello Stato.
10. Il convenuto deve notificare alla controparte e depositare presso la cancelleria del tribunale, entro due mesi dalla notifica di cui al comma 7, del presente articolo, l'eventuale opposizione all'istanza di ammissione dell'azione collettiva, in riferimento in particolare, ai requisiti di ammissibilità della stessa.
11. Avuta notizia dall'avvenuto deposito di un'istanza di azione collettiva, ciascun soggetto che vi abbia interesse può presentare, presso il medesimo tribunale, una istanza contenente tutti gli elementi di cui al comma 6, del presente articolo, al fine di supportare la prima istanza di azione collettiva e chiedere di essere nominato promotore della classe in vece del primo promotore. Nel caso in cui contro il medesimo convenuto vengano proposte una pluralità di istanze di azioni collettive in relazione ai medesimi fatti, sono valutate, ai fini della nomina del promotore della classe, solo le istanze depositate in cancelleria


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entro due mesi dalla data di pubblicazione dell'estratto di cui al comma 9, del presente articolo.
12. Entro tre mesi dal deposito della prima istanza di azione collettiva, chiunque vi abbia interesse può depositare una memoria integrativa, con particolare riferimento a possibili conflitti d'interesse che potrebbero essere ostativi alla scelta di uno o più promotori della classe.
13. II giudice sceglie il promotore della classe che ritiene maggiormente rappresentativo, tenuto conto degli clementi di cui al comma 2 e della qualità delle argomentazioni sostenute.
14. Ai fini dell'ammissibilità dell'azione collettiva il giudice valuta la sussistenza del fumus boni juris sulla base delle argomentazioni contenute nell'atto introduttivo; la meritevolezza dell'azione anche in relazione alla sussistenza di un interesse diffuso; la possibilità di determinare in modo oggettivo i componenti della classe a cui si possono riferire le medesime argomentazioni in l'atto e in diritto sostenute nell'atto introduttivo, attraverso una verifica documentale. In caso di ammissione dell'azione collettiva il giudice nomina il promotore della classe, il curatore amministrativo e ammette il promotore della classe e la classe medesima al gratuito patrocinio nei limiti di cui al comma 45, del presente articolo.
15. Decorsi tre mesi dal deposito della prima istanza di azione collettiva contro il medesimo convenuto, il cancelliere, nei dieci giorni successivi, forma il fascicolo contenente tutte le istanze di azione collettiva contro il medesimo convenuto.
16. Il presidente del tribunale, entro il secondo giorno successivo alla presentazione del fascicolo di cui al comma 2, designa il giudice relatore. Questi, entro due mesi dalla designazione, presenta al collegio le proprie osservazioni; entro cinque giorni dalla presentazione, il tribunale in composizione collegiale emette e deposita in cancelleria il decreto con il quale ammette o respinge l'azione collettiva e nomina il promotore della classe. Per comprovate ragioni, il presidente può prorogare il termine ai sensi dell'articolo 154 del codice di procedura civile.
17. In caso di ammissione dell'azione collettiva, il decreto deve contenere:
a) l'indicazione del promotore della classe scelto per l'azione collettiva; nel caso di una pluralità di istanze, il giudice motiva la scelta indicando i criteri utilizzati;
b) la definizione della classe in grado di identificare in modo univoco, attraverso l'esame della documentazione, i soggetti che vi appartengono e i soggetti che devono essere esclusi, precisando i requisiti di appartenenza, oggettivi e soggettivi, e la documentazione atta ad attestarne il possesso, che deve altresì essere prodotta anche al curatore amministrativo;
c) la nomina del curatore amministrativo dell'azione collettiva;
d) i termini al promotore della classe per la presentazione dell'atto di citazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni;
e) il decreto di ammissione al gratuito patrocinio.

18. Il decreto è comunicato al convenuto e a tutti i candidati, promotori della classe presso i rispettivi difensori.
19. Il curatore amministrativo nominato dal giudice deve:
a) tenere un elenco informatico di tutte le richieste di partecipazione alla classe;
b) indire, in caso di proposta transattiva da sottoporre al giudizio della classe, la votazione della stessa;
c) procedere al riparto delle somme eventualmente ottenute dalla classe fra i partecipanti alla stessa, in proporzione al danno da ciascuno documentato.

20. Una volta conclusa l'azione collettiva, con sentenza o con atto transattivo stragiudiziale, il curatore amministrativo,


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ai fini dell'esecuzione della sentenza o dell'atto transattivo, ha il potere di rappresentare la classe davanti all'autorità giudiziaria.
21. Le parti, e ciascun partecipante alla classe, possono nominare, a proprie spese, un consulente di parte che controlli lo svolgimento dei compiti del curatore amministrativo.
22. Il curatore amministrativo deve fornire tutte le informazioni utili ai partecipanti alla classe affinché siano informati sullo svolgimento del processo e sui propri diritti. Tali informazioni possono essere fornite anche attraverso dispositivi telematici.
23. Il curatore amministrativo tiene un elenco dei soggetti appartenenti alla classe in base alla definizione contenuta nel decreto di ammissione dell'azione collettiva cui al comma 14.
24. Tutti coloro che desiderano partecipare all'azione collettiva, ad esclusione del promotore della classe che è iscritto di diritto, devono presentare un'apposita istanza scritta al curatore amministrativo secondo le modalità stabilite dallo stesso.
25. In caso di esclusione dalla classe, il curatore amministrativo deve motivare tale decisione con alto che può essere impugnato davanti al giudice che ha emesso il decreto di ammissione dell'azione collettiva di cui ai commi 14, 15, 16 e 17, del presente articolo.
26. Entro sei mesi dalla data della pubblicazione della sentenza, è possibile chiedere al curatore amministrativo di essere cancellati dall'elenco dei partecipanti all'azione collettiva.
27. Il processo si svolge secondo il rito ordinario collegiale previsto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni.
28. Qualora vi siano i presupposti previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni, il promotore della classe può richiedere al giudice l'applicazione del rito di cognizione sommaria.
29. Qualora le parti raggiungano un accordo transattivo, lo stesso ha valore solo nel caso in cui esso venga approvato dalla maggioranza dei partecipanti alla votazione indetta dal curatore amministrativo dell'azione collettiva.
30. Le parti informano il giudice e il curatore amministrativo dell'accordo raggiunto ai sensi del comma 1.
31. Il curatore amministrativo, nel caso in cui abbia istanze di partecipazione alla classe pendenti, le analizza prima di indire la votazione.
32. Il curatore amministrativo fornisce a tutti i partecipanti alla classe una comunicazione con l'illustrazione dell'accordo raggiunto fra le parti e le modalità per esprimere il proprio voto, secondo le modalità indicate dal regolamento di cui al comma 48, del presente articolo.
33. La prima votazione è valida solo se vi ha preso parte almeno un terzo degli aventi diritto; in caso contrario è indetta una seconda votazione priva di soglia di partecipazione minima.
34. In caso di accordo transattivo, nessuna spesa può essere addebitata al gratuito patrocino. Tutte le spese del procedimento devono essere oggetto di accordo tra le parti.
35. Una volta acquisito il voto favorevole dei partecipanti alla classe, il curatore sottopone l'accordo medesimo al giudice il quale, previa verifica della sua meritevolezza, lo approva definitivamente e lo trasmette al collegio che emette sentenza nei termini stabiliti dall'accordo stesso.
36. Su richiesta del promotore della classe, qualora il giudice verifichi che il vantaggio economico ottenuto dal convenuto, conseguente agli illeciti plurioffensivi, è maggiore del risarcimento del danno quantificato ai sensi dell'articolo 1223 del codice civile, stabilisce un risarcimento a favore della classe pari al vantaggio economico derivante dagli illeciti plurioffensivi accertati.
37. Nelle azioni collettive aventi ad oggetto prodotti o servizi venduti attraverso contratti conclusi secondo le modalità previste dall'articolo 1342 del codice civile, la diffusione di messaggi pubblicitari ingannevoli, accertata dall'autorità competente, rende nullo il contratto nei confronti di tutti i soggetti appartenenti


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alla classe che lo hanno sottoscritto nel periodo di diffusione del messaggio pubblicitario ingannevole. La nullità può essere fatta valere solo dal promotore della classe.
38. La sentenza è emessa dal tribunale in composizione collegiale. In caso di condanna del convenuto, il tribunale determina nella sentenza i criteri in base ai quali deve essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli componenti della classe e impone che le motivazioni e il dispositivo della sentenza siano pubblicati, a spese del convenuto, in almeno due quotidiani a tiratura nazionale.
39. Entro sei mesi dalla data della pubblicazione della sentenza o dall'approvazione della transazione, tutti coloro che hanno i requisiti per partecipare all'azione collettiva e che non l'hanno ancora fatto possono inoltrare al curatore amministrativo l'istanza di cui al comma 24, del presente articolo.
40. Decorso il termine di cui ai comma 2, il curatore amministrativo, entro un mese, deposita in cancelleria una relazione con la quantificazione della somma complessiva necessaria per il risarcimento di tutti gli iscritti all'azione collettiva secondo i criteri indicati nella sentenza di condanna. Entro un mese dal deposito della relazione, ciascuna parte che vi abbia interesse può proporre, a propria cura e spese, osservazioni sulla quantificazione.
41. A seguito della relazione di cui al comma 3, il giudice relatore emette, nel termine di venti giorni dalla scadenza dei termine per le osservazioni, un decreto con il quale condanna il convenuto a pagare al curatore amministrativo la somma necessaria all'esecuzione della sentenza di condanna, comprensiva delle spese di lite, degli importi destinati alla classe e a ciascuno dei suoi partecipanti, l'eventuale danno punitivo di cui al comma 36, del presente articolo, e delle spese per il curatore amministrativo.
42. Il curatore amministrativo deve esperire tutti gli atti necessari per l'esecuzione del decreto di cui al comma 4; in caso di mancata esecuzione spontanea da parte del convenuto, il curatore deve avvalersi dell'ausilio professionale del legale che ha curato l'azione collettiva. L'azione esecutiva è esente da oneri e da spese per bolli, contributo unificato e notifiche.
43. Ottenuta l'esecuzione del decreto di cui al comma 4, il curatore amministrativo procede rapidamente e senza indugio alla liquidazione di quanto dovuto ai singoli componenti della classe, seguendo l'ordine cronologico di iscrizione. L'eventuale danno punitivo è ripartito in percentuale al danno emergente documentato da ciascun partecipante alla classe.
44. In caso di riparto del risarcimento successivo ad atto transattivo approvato ai sensi dei commi 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35, del presente articolo, il curatore amministrativo ripartisce il risarcimento stabilito nell'atto transattivo approvato in percentuale al danno emergente documentato da ciascun partecipante alla classe.
45. In caso di soccombenza del promotore della classe, il giudice liquida, in ogni caso, a carico del gratuito patrocinio:
a) la parcella del difensore del convenuto stabilita dal giudice;
b) la parcella del curatore amministrativo;
c) le altre spese legali, ad esclusione della parcella del difensore del promotore della classe al quale nulla è dovuto.

46. In caso di soccombenza, anche parziale, del convenuto, lo stesso è condannato al pagamento delle spese legali comprensive delle spese per i difensori del promotore della classe calcolate ai sensi del comma 47, del presente articolo.
47. La parcella dei difensori del promotore della classe è calcolata in percentuale sui risarcimenti ottenuti dall'azione collettiva nella misura massima del 10 per cento in relazione alla complessità della controversia, al risultato raggiunto e all'attività svolta.


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48. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia adotta, con proprio decreto, il relativo regolamento di attuazione, con il quale, in particolare, sono definiti:
a) i soggetti che possono essere nominati curatori amministrativi e i requisiti di onorabilità e professionalità necessari per la nomina;
b) le modalità attraverso le quali i curatori amministrativi devono svolgere le loro funzioni, con particolare riferimento a:
1) le modalità di tenuta dell'elenco dei soggetti appartenenti alla classe;
2) le procedure per la verifica dell'ammissibilità della domanda di iscrizione alla classe;
3) le procedure per le comunicazioni delle informazioni ai soggetti appartenenti alla classe da parte del curatore amministrativo e per l'assolvimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 8, comma 4;
4) le procedure per lo svolgimento delle votazioni di cui all'articolo 11;
5) le procedure per il riparto del risarcimento ottenuto a seguito dell'azione collettiva.
3256/11//99. 8. Poretti.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Il presente articolo istituisce e disciplina l'azione collettiva risarcitoria tesa alla salvaguardia degli interessi e dei diritti dei cittadini quale nuovo strumento generale di tutela nel quadro delle misure nazionali e conformemente ai principi stabiliti dalla normativa comunitaria volti ad innalzare i livelli di tutela degli interessi collettivi.
3256/II/99. 9. Pedica, Palomba.

Al comma 1, le parole: a tutela dei consumatori sono sostituite dalle seguenti: tesa alla salvaguardia degli interessi e dei diritti dei cittadini.
3256/II/99. 10. Palomba, Pedica.

Al comma 1, le parole: volte alla disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, sono sostituite dalla seguente: e.
3256/II/99. 11. Pedica, Palomba.

Al comma 1, sostituire la parola: consumatori con la seguente: cittadini e le parole: dei diritti dei consumatori e degli utenti con le seguenti: dei danneggiati da un illecito plurioffensivo;
al comma 2, capoverso Art. 140-bis, sostituire la parola: consumatori, con la seguente: cittadini.

Conseguentemente, al medesimo comma e capoverso:
al comma 1, sostituire le parole: gli altri soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, fermo restando il diritto del singolo cittadino di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi conformemente a quanto previsto dall'articolo 24 della Costituzione, con le seguenti: ogni altro soggetto che dimostri di averne interesse;
al comma 1, sostituire le parole: all'utente con le seguenti: alla parte che vi aderisce e le parole: di consumatori o di utenti, con le seguenti: di soggetti;
sostituire il comma 2, con il seguente:
Per istaurare un'azione collettiva risarcitoria dinnanzi al tribunale competente. Decorsi tre mesi dal deposito della prima istanza di azione collettiva contro il medesimo convenuto, il cancelliere, nei dieci giorni successivi, forma il fascicolo contenente tutte le istanze di azione collettiva contro il medesimo convenuto. Il presidente del tribunale, entro il secondo giorno successivo alla presentazione del fascicolo di cui al comma 2, designa il giudice relatore. Questi, entro due mesi dalla designazione, presenta al collegio le


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proprie conclusioni in ordine alla sussistenza di fondate ragioni per consentire l'azione collettiva, sulla base di motivata valutazione dei seguenti criteri: fumus boni iuris, numerosità dei ricorrenti o dei potenziali beneficiari, l'uniformità del vulnus, comunanza degli interessi tutelandi, dimensione del danno complessivo; entro cinque giorni dalla presentazione, il tribunale in composizione collegiale emette e deposita in cancelleria il decreto con il quale ammette o respinge l'azione collettiva e nomina con decreto motivato sulla base dei criteri di migliore argomentazione delle ragioni di fatto e diritto e rappresentatività, tra le parti ricorrenti, uno o più soggetti, con un massimo di 5, con funzioni di rappresentante dei soggetti di cui al comma 1, del presente articolo. Per comprovate ragioni, il presidente può prorogare i suddetti termini ai sensi dell'articolo 154 del codice di procedura civile. Qualora il giudice decidesse in favore della ammissibilità dell'azione collettiva, egli può ordinare alla parte convenuta di inviare a propria cura e spese a ciascun potenziale danneggiato una comunicazione scritta sull'avvenuto avvio dell'azione, e contenente altresì informazioni sulla natura dell'azione, sulla proposta definizione dei soggetti danneggiati, sull'oggetto della domanda, e sull'esistenza e collocazione del Pubblico Registro a cui ciascun destinatario potrà liberamente accedere per verificare lo stato della procedura; l'invio della comunicazione può essere sostituito, a discrezione del Giudice, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, e/o su siti Internet e/o su periodici indicati dal Giudice medesimo, con le modalità, forme, e tempi indicati. Ove venga indicata la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, questa verrà richiesta e curata direttamente dalla cancelleria del tribunale e sarà esente da costi, spese ed oneri di sorta;
ai commi 3, 4, 7 e 11, sostituire le parole: consumatori o utenti, con la seguente: danneggiati;
al comma 10, sostituire le parole: consumatori e utenti, con le seguenti: soggetti.
3256/II/99. 12. Buemi, Grillini, Poretti, Beltrandi, Turci.

Al comma 1, in fine, aggiungere le parole: degli interessi collettivi.
3256/II/99. 13. Palomba, Pedica.

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
1. I consumatori e gli utenti che vi abbiano interesse, purché costituiti in comitato ai sensi del comma 3, possono richiedere al Tribunale in composizione collegiale, che ha sede nel capoluogo del circondario ove ha sede o residenza il convenuto, la condanna al risarcimento dei danno ovvero la restituzione di somme conseguenti a comportamenti sleali posti in essere nell'ambito di rapporti giuridici contrattuali, di pratiche commerciali ovvero lesive del principio di libera concorrenza che violino gli interessi collettivi.
2. Il comitato è costituito con atto pubblico, che deve contenere: la denominazione dell'ente, della sede, l'indicazione dello scopo, l'elenco dei consumatori o utenti che ne fanno parte, con le generalità di ciascuno nonché la dotazione del fondo comune.
Il Comitato sta in giudizio nella persona di colui al quale è conferita la presidenza.
3. Con decreto adottato dal Ministro della giustizia, sentito il Ministro dello sviluppo economico e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, da rendersi entro 30 giorni dalla richiesta, sono determinati gli adempimenti da compiersi, a cura del comitato, insieme al deposito degli atti di causa, tra i quali devono essere previsti: il preventivo dei costi dell'iniziativa, il compenso spettante al difensore, sia per la fase giudiziale che nel caso di una definizione consensuale della vertenza; i mezzi individuati per far


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fronte ai costi, anche nell'ipotesi di soccombenza, con l'indicazione specifica della parte eventualmente posta a carico di ciascun consumatore o utente; l'elenco di questi ultimi, contenente le generalità di ciascuno, nonché le modalità di adesione successive alla proposizione della domanda. Il decreto stabilisce altresì il contributo unificato e la designazione, da parte del presidente del Tribunale, sentite le parti, di uno o di più coadiutori, dotati degli opportuni requisiti professionali, cui è affidato il compito di verificare e garantire la regolarità delle adesioni al comitato redigendone l'elenco definitivo da allegarsi al verbale di udienza.
3256/II/99. 14. Contento.

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, e commi 1 e 2, sono sostituiti dai seguenti:
1. Le associazioni rappresentative dei consumatori e degli utenti che vi abbiano interesse possono richiedere al tribunale del luogo ove ha la residenza o la sede il convenuto la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori o utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti, di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali illecite o di comportamenti anticoncorrenziali, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti.
2. Il giudice valuta l'ammissibilità della domanda in relazione alla effettiva rappresentatività dei consumatori titolari dell'azione risarcitoria anche in base all'elenco degli iscritti che debbono essere depositati dall'associazione contestualmente alla domanda.
3256/II/99. 15. Pecorella.

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:
1-bis. Le associazioni rappresentative dei consumatori e degli utenti che vi abbiano interesse, fermo restando il diritto del singolo cittadino di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi conformemente a quanto previsto dall'articolo 24 della Costituzione, possono richiedere al tribunale del luogo ove ha la residenza o la sede il convenuto la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori o utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti, di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali illecite o di comportamenti anticoncorrenziali, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti.
3256/II/99. 16. Maran, Crapolicchio, Leoni, Farina, Buemi, Cogodi, Bordo, Cesario, Gambescia, Giachetti, Intrieri, Mantini, Naccarato, Samperi, Squeglia, Suppa, Tenaglia, Tocci.

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, primo periodo, dopo le parole: Le associazioni dei consumatori e degli utenti di cui al comma 1 dell'articolo 139, inserire le seguenti: , le associazioni rappresentate nel CNEL, anche informa indiretta.
3256/II/99. 17. Uggè.

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, comma 1, le parole: e gli altri soggetti di cui al comma 2 del presente articolo sono sostituite dalle seguenti: ed ogni altro soggetto che dimostri di averne interesse direttamente o, per il caso di enti associativi, in rappresentanza dei propri associati a termini del proprio statuto, e.
3256/II/99. 18. Palomba, Pedica.

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, al comma 1 sopprimere le parole da: di cui al comma 2 a: del presente articolo e le parole: singolarmente o collettivamente.

Conseguentemente sopprimere il comma 2.
3256/II/99. 19. Mazzoni, Vietti.


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Al comma 2, capoverso Art. 140-bis (Azione collettiva risarcitora), comma 1, sostituire le parole: ove ha la residenza il convenuto con le seguenti: ove ha la sede o il domicilio il convenuto oppure, in mancanza di essi in Italia, ove ha la sede o il domicilio l'attore.
3256/II/99. 20. Balducci.

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, comma 1, dopo le parole: residenza aggiungere le seguenti: o la sede.
3256/II/99. 21. Vietti, Mazzoni.

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, comma 1, dopo la parola: residenza inserire le seguenti: o la sede.
3256/II/99. 22. Palomba, Pedica.

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, comma 1, le parole: singoli consumatori e utenti sono sostituite dalle seguenti: singoli cittadini.
3256/II/99. 23. Pedica, Palomba.

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, comma 1, dopo la parola: singoli inserire la seguente: cittadini.
3256/II/99. 24. Pedica, Palomba.

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, comma 1, le parole: di atti illeciti sono sostituite dalle seguenti: nonché di atti o di fatti illeciti anche.
3256/II/99. 25. Palomba, Pedica.

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, comma 1, dopo le parole: in conseguenza di atti illeciti aggiungere le seguenti: fatta eccezione di quelli di valore minimo persingolo soggetto, salvo che essi siano reiterati sino a configurare danni di rilevante entità.
3256/II/99. 26. Craxi.

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, al comma 1, sostituire le parole: che all'utente non è dato contrarre o modificare con la seguente: nonché.
3256/II/99. 27. Buemi, Grillini, Poretti, Beltrandi, Turci.

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, al comma 1, sostituire le parole: atti illeciti extracontrattuali, con le seguenti: atti o fatti illeciti anche extracontrattuali.
3256/II/99. 28. Buemi, Grillini, Poretti, Beltrandi, Turci.

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, al comma 1, sostituire le parole: illeciti extracontrattuali con le seguenti: illeciti anche extracontrattuali.
3256/II/99. 29. Pedica Palomba.

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, al comma 1, sostituire le parole: di pratiche commerciali illecite o di comportamenti anticoncorrenziali con le seguenti: ovvero, in caso di inerzia di altri soggetti, in conseguenza di ricorso alla Corte Europea per tale materia.
3256/II/99. 30. Craxi.

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, al comma 1, sopprimere le parole: o di comportamenti anticoncorrenziali.
3256/II/99. 31. Mantini.

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, al comma 1, soppresse le parole: o di comportamenti anticoncorrenziali.
3256/II/99. 32. Mantini.


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Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, al comma 1, sopprimere le parole: messi in atto dalle società fornitrici di beni e servizi nazionali e locali.
3256/II/99. 33. Craxi.

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, al comma 1, sostituire le parole: dalle società fornitrici di beni e servizi nazionali e locali con le seguenti: dal professionista.
3256/II/99. 34. Balducci.

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, al comma 1, sostituire le parole: dalle società fornitrici di beni e servizi a nazionali e locali, con le seguenti: dal convenuto o dai convenuti.
3256/II/99. 35. Grillini, Buemi, Poretti, Beltrandi, Turci.

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, al comma 1, sostituire le parole: dalle società fornitrici di beni e servizi nazionali e locali con le seguenti: dal convenuto o dai convenuti.
3256/II/99. 36. Palomba, Pedica.

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, al comma 1, dopo le parole: pluralità di aggiungere le seguenti: soggetti, di.
3256/II/99. 37. Palomba, Pedica.

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, al comma 1, sostituire le parole: consumatori o di utenti con la seguente: soggetti.
3256/II/99. 38. Pedica, Palomba.

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In caso di pluralità di domande concorrenti il giudice determina quella principale, fermo restando che gli altri soggetti riconosciuti legittimati possono chiederne l'integrazione o la modificazione e che la decisione fa stato nei confronti di tutti gli attori. Nel caso di proposizione o partecipazione all'azione collettiva risarcitoria da parte di un ente associativo, l'associazione dovrà depositare l'elenco nominativo degli associati, unitamente a delega dell'associato che autocertifichi e dia prova della propria qualità di danneggiato, per i quali, al pari degli altri soggetti intervenuti direttamente, la sentenza nella azione collettiva risarcitoria avrà immediata efficacia di giudicato ai fini del risarcimento.
3256/II/99. 39. Palomba, Pedica.

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. L'azione collettiva di cui al comma 1 può essere promossa anche dai consumatori e dagli utenti che vi abbiano interesse, purché costituiti in comitato ai sensi del comma 1-quater.
1-ter. Il comitato è costituito con atto pubblico, che deve contenere: la denominazione dell'ente, della sede, l'indicazione dello scopo, l'elenco dei consumatori o utenti che ne fanno parte, con le generalità di ciascuno nonché la dotazione del fondo comune. Il Comitato sta in giudizio nella persona di colui al quale è conferita la presidenza.
1-quater. Con decreto adottato dal Ministro della giustizia, sentito il Ministro dello sviluppo economico e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, da rendersi entro 30 giorni dalla richiesta, sono determinati gli adempimenti da compiersi, a cura del comitato, insieme al deposito degli atti di causa, tra i quali devono essere previsti: il preventivo dei costi dell'iniziativa, il compenso spettante al difensore, sia per la fase giudiziale che nel caso di una definizione consensuale della vertenza; i mezzi individuati per far fronte ai costi, anche nell'ipotesi di soccombenza, con l'indicazione specifica della parte eventualmente posta a carico di ciascun consumatore o utente; l'elenco di questi ultimi, contenente


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le generalità di ciascuno, nonché le modalità di adesione successive alla proposizione della domanda. Il decreto stabilisce altresì il contributo unificato e la designazione, da parte del presidente del Tribunale, sentite le parti, di uno o di più coadiutori, dotati degli opportuni requisiti professionali, cui è affidato il compito di verificare e garantire la regolarità delle adesioni al comitato redigendone l'elenco definitivo da allegarsi al verbale di udienza.
3256/II/99. 40. Contento.

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Legittimazione ad agire. Il singolo cittadino legittimato ad agire di cui al comma 1 può richiedere singolarmente o collettivamente al Tribunale del luogo dove ha residenza il convenuto la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione delle somme dovute direttamente costituendosi in classi, somme quindi dovute ad ogni singolo appartenente, associando altri soggetti, in numero illimitato, patrocinati dal medesimo difensore. I comitati e le associazioni che tutelano gli interessi della classe, di cui al successivo comma 2, sono altresì legittimati a promuovere le azioni collettive risarcitorie, purché lo facciano congiuntamente almeno ad un soggetto che vi abbia interesse. Si intende per classe l'insieme di soggetti danneggiati univocamente identificabili attraverso la definizione di classe con decreto del giudice e iscritti nell'apposito elenco tenuto dal curatore amministrativo, che è il consulente nominato dal tribunale che ha il compito di raccogliere tutte le istanze di iscrizione alla classe e di procedere al riparto dell'eventuale risarcimento ottenuto a seguito dell'azione collettiva. Il soggetto la cui istanza di azione collettiva è stata selezionata dal giudice in rappresentanza della classe viene denominato promotore della classe.
3256/II/99. 41. Craxi.

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Elenco dei partecipanti all'azione collettiva. 1. Il curatore amministrativo tiene un elenco dei soggetti appartenenti alla classe in base alla definizione contenuta nel decreto di ammissione dell'azione collettiva di classe di cui al comma 1-bis.
2. Tutti coloro che desiderano partecipare all'azione collettiva, ad esclusione del promotore della classe che è iscritto di diritto, devono presentare un'apposita istanza scritta al curatore amministrativo secondo le modalità stabilite dallo stesso.
3. In caso di esclusione dalla classe, il curatore amministrativo deve motivare tale decisione con atto che può essere impugnato davanti al giudice che ha emesso il decreto di ammissione dell'azione collettiva di cui al comma 1-bis.
4. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, è possibile chiedere al curatore amministrativo di essere cancellati dall'elenco dei parteciparti all'azione collettiva.
3256/II/99. 42. Craxi.

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Esclusione dall'azione collettiva. 1. Ciascun potenziale componente della classe che non intenda partecipare all'azione collettiva, o che ha chiesto di essere escluso ai sensi del comma 1-ter punto 4, può avviare un'azione giudiziaria contro il medesimo convenuto per i medesimi fatti; la pendenza di un'azione collettiva non costituisce litispendenza ai fini dell'articolo 39 del codice di procedura civile per i soggetti che non hanno, al momento dell'avvio dell'azione individuale, espressamente aderito all'azione collettiva.
3256/II/99. 43. Craxi.

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai fini dell'ammissibilità dell'azione collettiva, il giudice, davanti al


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quale la causa è promossa, deve deliberare, anche inaudita altera parte, l'ammissibilità dell'azione con facoltà di rigetto immediato se palesemente infondata o inammissibile, ai sensi dell'articolo 669-sexies e seguenti del codice di procedura civile.
3256/II/99. 44. Mazzoni.

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-bis. Su richiesta di taluno dei promotori deltazione collettiva, qualora il giudice verifichi che il vantaggio economico ottenuto dal convenuto, conseguente agli illeciti multioffensivi, è maggiore del risarcimento del danno quantificato ai sensi dell'articolo 1223 del codice civile, stabilisce un risarcimento a favore della classe dei soggetti danneggiati pari al vantaggio economico derivante dagli illeciti multioffensivi accertati.
3256/II/99. 45. Pedica, Palomba.

Al comma 2, articolo 140-bis, sostituire il comma 2 con il seguente: Possono inoltre proporre l'azione collettiva, di cui al comma 1, le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative dei diritti e degli interessi di almeno cento iscritti.
3256/II/99. 44. Mantini.

Il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Il giudice adito verifica preventivamente la legittimazione attiva nonché la rappresentatività di chiunque abbia richiesto l'attivazione della procedura di azione collettiva, comprese le associazioni di consumatori e di utenti non previste dal comma 1 dell'articolo 139 del codice di consumo, le associazioni di investitori e gli altri soggetti portatori di interessi collettivi specifici legittimati ad agire ai sensi del comma 1 del presente articolo. Nel caso di proposizione o partecipazione all'azione collettiva risarcitoria da parte di un ente associativo, l'associazione dovrà depositare l'elenco nominativo degli associati, unitamente a delega dell'associato che autocertifichi e dia prova della propria qualità di danneggiato, per i quali, al pari degli altri soggetti intervenuti direttamente, la sentenza nella azione collettiva risarcitoria avrà immediata efficacia di giudicato ai fini del risarcimento.
3256/II/99. 45. Pedica, Palomba.

Il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Il giudice adito verifica preventivamente la non infondatezza della richiesta di attivazione di causa collettiva risarcitoria e la legittimazione attiva nonché la rappresentatività di chiunque abbia richiesto l'attivazione della procedura di azione collettiva, comprese le associazioni di consumatori e di utenti non previste dal comma 1 dell'articolo 139 del codice di consumo, le associazioni di investitori e gli altri soggetti portatori di interessi collettivi specifici, legittimati ad agire ai sensi del comma 1 dei presente articolo. In caso di pluralità di domande concorrenti, determina quella principale sulla base dei criterio di maggiore rappresentatività, fermo restando che gli altri soggetti riconosciuti legittimati possono chiederne l'integrazione o la modificazione e che la decisione è efficace nei confronti di tutti gli attori.
3256/II/99. 46. Palomba, Pedica.

Al comma 2, capoverso articolo 140-bis, al comma 2 sostituire le parole: le ulteriori associazioni con le seguenti: le tipologie di associazioni.
3256/II/99. 47. Maran, Leoni, Farina, Buemi, Crapolicchio, Cogodi, Bordo, Cesario, Gambescia, Giachetti, Intrieri, Mantini, Naccarato, Samperi, Squeglia, Suppa, Tenaglia, Tocci.

Al comma 2, capoverso «Art. 140-bis», dopo le parole: sono individuate le sopprimere la parola: ulteriori.
3256/II/99. 48. Palomba, Pedica.


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Al comma 2, capoverso «Art. 140-bis», dopo la parola: collettivi inserire la seguente: specifici.
3256/II/99. 49. Pedica, Palomba.

Al comma 2, capoverso «Art. 140-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. Sull'ammissibilità dell'azione di cui al comma 1 il tribunale decide sentire le parti in camera di consiglio con decreto motivato entro sessanta giorni, quando concorrono specifiche circostanze tali da farla apparire giustificata, e quando il soggetto proponente riveste i requisiti di cui al comma 2 sentite le parti e assunte le informazioni del caso. Contro il decreto si può proporre reclamo alla corte d'appello, che pronuncia anche essa in camera di consiglio entro sessanta giorni.
3256/II/99. 50. Maran, Farina, Buemi, Crapolicchio, Leoni, Cogodi, Bordo, Cesario, Gambescia, Giachetti, Intrieri, Mantini, Naccarato, Samperi, Squeglia, Suppa, Tenaglia, Tocci.

Al comma 2, capoverso «Art. 140-bis», dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. A pena di improcedibilità le domande giudiziali di cui al comma i sono sottoposte a tentativo preventivo obbligatorio di conciliazione davanti a uno degli organismi di conciliazione previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni, iscritti nel registro istituito dai regolamento di cui al decreto dei Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222. Si applicano gli articoli 39 e 40 dei citalo decreto legislativo n. 5 del 2003 e successive modificazioni. Per le controversie relative alle disposizioni dei Titolo II, capo IV, del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, il tentativo obbligatorio di conciliazione avviene secondo le modalità previste dall'articolo 84 dei medesimo decreto legislativo.
3256/II/99. 51. Vietti.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. La data dell'udienza di prima comparizione di cui all'articolo 180 del codice di procedura civile è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale non oltre trenta giorni prima della medesima.
3256/II/99. 52. Pecorella.

Al comma 2, capoverso «Art. 140-bis», dopo il comma 2 è inserito il seguente:
2-bis. Nel caso di proposizione dell'azione collettiva risarcitoria o di partecipazione alla stessa da parte di un ente associativo, l'associazione dovrà depositare l'elenco nominativo degli associati, unitamente a delega dell'associato che autocertifichi e dia prova della propria qualità di danneggiato, per i quali, al pari degli altri soggetti intervenuti direttamente, la sentenza pronunciata nella azione collettiva risarcitoria avrà diretta ed immediata efficacia ai fini dei risarcimento, compresa la liquidazione del danno per ciascun soggetto legittimato o rappresentato dall'associazione.
3256/II/99. 53. Pedica, Palomba.

Al comma 2, capoverso «Art. 140-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. Sulle azioni di cui al comma 1 il tribunale giudica nella composizione di cui all'articolo 50-bis del codice di procedura civile.
3256/II/99. 54. Maran, Farina, Buemi, Crapolicchio, Leoni, Cogodi, Bordo, Cesario, Gambescia, Giachetti, Intrieri, Mantini, Naccarato, Samperi, Squeglia, Suppa, Tenaglia, Tocci.

Al comma 2, capoverso «Art. 140-bis», sostituire il comma 3 con il seguente:
3. L'atto con cui il soggetto abilitato promuove l'azione di gruppo di cui al comma 1 produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo


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2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti dei singoli consumatori o utenti che siano iscritti alla associazione all'atto di proposizione della domanda.
3256/II/99. 55. Pecorella.

Al comma 2, capoverso «Art. 140-bis», il comma 3, è sostituito dal seguente:
La data dell'udienza di prima comparizione, di cui all'articolo 180 del codice di procedura civile, e una sintesi dell'atto introduttivo, sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale non oltre trenta giorni prima della medesima. Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine decadenziale di sessanta giorni per l'esercizio di azioni individuali sulla medesima causa.
3256/II/99. 56. Mantini.

Al comma 2, capoverso «Art. 140-bis», al comma 3, dopo la parola: singoli inserire la seguente: cittadini,.
3256/II/99. 57. Pedica, Palomba.

Al comma 2, capoverso «Art. 140-bis», al comma 3 le parole: consumatori o utenti sono sostituite dalla seguente: danneggiati.
3256/II/99. 58. Palomba, Pedica.

Al comma 2, capoverso «Art. 140-bis», dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
3-bis. La data dell'udienza di prima comparizione di cui all'articolo 180 del codice di procedura civile è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale non oltre trenta giorni prima della medesima.
3256/II/99. 59. Mazzoni, Vietti.

Al comma 2, capoverso «Art. 140-bis», dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. La sentenza ha effetto unicamente nei confronti dei singoli consumatori o utenti che siano iscritti alla associazione all'atto di proposizione della domanda.
3256/II/99. 60. Pedica, Palomba.

Al comma 2, capoverso «Art. 140-bis», dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Il giudice ammette con decreto l'azione collettiva qualora, sulla base delle allegazioni contenute nell'atto introduttivo, siano soddisfatti i seguenti requisiti:
a) vi sono questioni di diritto e di fatto comuni a più soggetti, che prevalgono rispetto ai profili specifici relativi alle posizioni individuali;
b) è possibile determinare in modo oggettivo l'insieme dei consumatori o utenti interessati;
c) sussiste il fumus boni iuris;
d) esistono circostanze che rendono l'azione collettivo lo strumento più idoneo ad assicurare un'efficiente ed equa trattazione della causa, tenuto conto del numero dei soggetti potenzialmente interessati e della complessità della procedura.
3256/II/99. 61. Vietti.

Al comma 2, capoverso «Art. 140-bis», dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
3-bis. È espressamente fatto divieto di proporre, in relazione a un'unica fattispecie dannosa, più azioni collettive nei confronti dei medesimo convenuto.
3256/II/99. 62. Mazzoni, Vietti.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Con la sentenza di condanna il giudice determina, quando le risultanze del processo lo consentono, i criteri in base ai quali deve essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti ovvero stabilisce l'importo minimo da liquidare ai singoli danneggiati.
3256/II/99. 63. Pecorella.


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Al comma 2, capoverso «Art. 140-bis», il comma 4 è sostituito dal seguente:
4. Nelle cause promosse ai sensi di cui ai precedenti commi il processo si svolge secondo il rito ordinario collegiale previsto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni. Qualora ricorrano i presupposti previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni, il promotore dell'azione collettiva può richiedere al giudice l'applicazione del rito di cognizione sommaria.
3256/II/99. 64. Palomba, Pedica.

Al comma 2, capoverso «Art. 140-bis», comma 4, dopo la parola: singoli, inserire la seguente: cittadini.
3256/II/99. 65. Pedica, Palomba.

Al comma 2, capoverso «Art. 140-bis», al comma 4 dopo le parole: o utenti, aggiungere le seguenti: ovvero stabilisce l'importo minimo da liquidare ai singoli danneggiati.
* 3256/II/99. 66. Mazzoni, Vietti.

Al comma 2, capoverso articolo 140-bis, al comma 4, aggiungere infine: , ovvero stabilisce l'importo minimo da liquidare ai singoli danneggiati.
* 3256/II/99. 67. Maran, Crapolicchio, Leoni, Farina, Buemi, Cogodi, Bordo, Cesario, Gambescia, Giachetti, Intrieri, Mantini, Naccarato, Samperi, Squeglia, Suppa, Tenaglia, Tocci.

Dopo il comma 4 è inserito il seguente:
4-bis Ove contro i medesimi soggetti e per le medesime ragioni di fatto e diritto vengano avviate più azioni collettive, queste debbono essere riunite ai sensi dell'articolo 274 del codice di procedura civile. Decorsi 90 giorni dalla iscrizione a ruolo del primo giudizio è possibile solo l'intervento di cui al secondo comma dell'articolo 105 del codice di procedura civile, mentre ogni azione principale successivamente avviata ai sensi del presente articolo nei confronti dei medesimi soggetti e per le medesime fattispecie, è dichiarata improcedibile e viene sospesa sino al passaggio in giudicato dell'esito del primo giudizio, potendo essere riassunta solo nel caso di rigetto della domanda proposta nel primo giudizio, dopo il passaggio in giudicato della relativa sentenza, entro 1 anno dalla data di passaggio in giudicato. Presso ciascun Tribunale è istituito presso la cancelleria dei procedimenti speciali un apposito registro, liberamente consultabile da chiunque, in cui vengono immediatamente annotate tutte le azioni collettive regolarmente iscritte al ruolo, con indicazione della parte o delle parti attrici, delle parti convenute e dell'oggetto della domanda. Ai fini del versamento del contributo unificato le cause collettive sono considerate di valore indeterminabile.
3256/II/99. 68. Pedica, Palomba.

Al comma 2, capoverso «Art. 140-bis, al comma 5, in fine, sono aggiunte le parole: , che dovrà contenere analitica ed oggettiva indicazione dei criteri per la legittimazione al, risarcimento e per la determinazione del suo ammontare per ciascun avente diritto. Le condizioni della conciliazione proposte dalle parti sono soggette al controllo del giudice che potrà rigettare con sentenza parziale la proposta di conciliazione in caso di sua motivata totale o parziale irragionevolezza, inadeguatezza, o non equità. Il verbale di conciliazione esplica efficacia solo nei confronti delle parti che lo sottoscrivono e dei soggetti da esse rappresentati.
3256/II/99. 69. Pedica, Palomba.

Al comma 2, capoverso «Art. 140-bis», al comma 5, in fine, aggiungere le seguenti parole: Il verbale di conciliazione esplica efficacia solo nei confronti delle parti che


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lo sottoscrivono e dei soggetti da esse rappresentati.
3256/II/99. 70. Palomba, Pedica.

Al comma 2, capoverso «Art. 140-bis», aggiungere, infine, le seguenti parole: Tale accordo dovrà contenere analitica ed oggettiva indicazione dei criteri per la legittimazione al risarcimento e per la determinazione del suo ammontare per ciascun avente diritto. Le condizioni della conciliazione proposte dalle parti sono soggette al controllo del Giudice che potrà rigettare con sentenza parziale la proposta di conciliazione in caso di sua motivata totale o parziale irragionevolezza, inadeguatezza, o non equità.
3256/II/99. 71. Grillini, Buemi, Poretti, Beltrandi, Turci.

Al comma 2, capoverso articolo 140-bis, sopprimere il comma 6.
3256/II/99. 72. Maran, Leoni, Farina, Buemi, Crapolicchio, Cogodi, Bordo, Cesario, Gambescia, Giachetti, Intrieri, Mantini, Naccarato, Samperi, Squeglia, Suppa, Tenaglia, Tocci.

Al comma 2, capoverso «Art. 140-bis», sostituire il comma 6, con il seguente: Entro 10 giorni dall'iscrizione a ruolo del primo atto introduttivo notificato alla parte convenuta, il giudice ordina la sua immediata pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, per dare notizia della richiesta di avvio di un'azione collettiva di risarcimento. La pubblicazione, a cura della cancelleria del giudice ma a spese dello Stato, avviene per estratto, contenente la sommaria indicazione degli elementi di fatto e di diritto, l'indicazione delle domande, del tribunale davanti il quale si procede, delle parti e del termine entro il quale sono ammesse eventuali istanze concorrenti. Ove contro i medesimi soggetti e per le medesime ragioni di fatto e diritto vengano avviate più azioni collettive, queste debbono essere riunite ai sensi dell'articolo 274 c.p.c. Decorso il termine stabilito dal giudice, pubblicato nella Gazzeta Ufficiale, ogni azione successivamente avviata ai sensi del presente articolo nei confronti dei medesimi soggetti e per le medesime fattispecie, è dichiarata improcedibile e viene sospesa sino al passaggio in giudicato dell'esito del primo giudizio, potendo essere riassunta solo nel caso di rigetto della domanda proposta nel primo giudizio, dopo il passaggio in giudicato della relativa sentenza, entro 1 anno dalla data di passaggio in giudicato. Presso ciascun Tribunale è istituito presso la Cancelleria dei Procedimenti Speciali un apposito Registro, liberamente consultabile da chiunque, in cui vengono immediatamente annotate tutte le azioni collettive regolarmente iscritte al Ruolo, con indicazione della Parte o delle Parti attrici, delle Parti convenute e dell'oggetto della domanda. Ai fini del versamento del Contributo Unificato le Cause Collettive si ritengono cause di valore indeterminabile.
Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine fissato dal giudice, il cancelliere forma il fascicolo contenente tutte le istanze di azione collettiva contro il medesimo convenuto. Il presidente del tribunale, entro il secondo giorno successivo alla presentazione del fascicolo di cui al comma 2, designa il giudice relatore. Questi, entro due mesi dalla designazione, presenta al collegio le proprie conclusioni in ordine alla sussistenza di fondate ragioni per consentire l'azione collettiva, sulla base di motivata valutazione dei seguenti criteri: fumus boni iuris, numerosità dei ricorrenti o dei potenziali beneficiari, l'uniformità del vulnus, comunanza degli interessi tutelandi, dimensione del danno complessivo; entro cinque giorni dalla presentazione, il tribunale in composizione collegiale emette e deposita in cancelleria il decreto con il quale ammette o respinge l'azione collettiva e nomina con decreto motivato sulla base dei criteri di migliore argomentazione delle ragioni di fatto e diritto e rappresentatività, tra le parti ricorrenti,


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uno o più soggetti, con un massimo di 5, con funzioni di rappresentante dei soggetti di cui al comma 1, del presente articolo. Per comprovate ragioni, il presidente può prorogare i suddetti termini ai sensi dell'articolo 154 dei codice di procedura civile. Qualora il giudice ammette l'azione collettiva, comunica il decreto al convenuto e a tutti i candidati promotori ed ordina la sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, per estratto contenente le informazioni sulla natura dell'azione, sulla proposta definizione dei soggetti danneggiati, sull'oggetto della domanda, e sull'esistenza e collocazione del Pubblico Registro a cui ciascun destinatario potrà liberamente accedere per verificare lo stato della procedura.; la pubblicazione, e/o su siti internet e/o su periodici indicati dal Giudice medesimo, con le modalità, forme, e tempi indicati. La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, è curata direttamente dalla Cancelleria del Tribunale e sarà esente da costi, spese ed oneri di sorta. 11 giudice può altresì ordinare la pubblicazione per estratto del decreto dell'ammissione su siti internet e/o su testate a diffusione nazionale, indicati dal giudice medesimo con l'indicazione di un termine per la sua pubblicazione.
3256/II/99. 73. Grillini, Buemi, Poretti.

Articolo 2, capoverso «Art. 140-bis», al comma 6 dopo le parole: ogni altra azione, è inserita la seguente: collettiva.
3256/II/99. 74. Palomba, Pedica.

Al comma 2, capoverso «Art. 140-bis», sostituire il comma 7 con il seguente:
7. A seguito della pubblicazione della sentenza di condanna di cui al comma 4 ovvero della sottoscrizione dell'accordo transattivo di cui al comma 5, le parti, singolarmente o tramite delega alle associazioni di cui al comma 1, promuovono la composizione non contenziosa delle controversie azionabili da parte dei singoli consumatori o utenti presso uno degli organismi di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 c successive modificazioni, ovvero dinanzi ad uno degli organismi costituiti ai sensi dei comma 4 dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, cui possono ricorrere tutti i cittadini interessati. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 39 e 40 del citato decreto legislativo n. 5 del 2003, e successive modificazioni. Il verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti c dal conciliatore, definisce i modi, i termini e l'ammontare per soddisfare i singoli consumatori o utenti nella loro potenziale pretesa. La sottoscrizione del verbale rende improcedibile l'azione dei singoli consumatori o utenti per il periodo di tempo stabilito dal verbale per l'esecuzione della prestazione dovuta.
3256/II/99. 75. Vietti.

Al comma 2, capoverso «Art. 140-bis», il comma 7 è sostituito dal seguente:
7. Per la determinazione degli importi da liquidare ai singoli danneggiati estranei all'azione collettiva o per i quali non sia stata effettuata la liquidazione nella sentenza di condanna o nel verbale di conciliazione il giudice costituisce presso lo stesso tribunale apposita Commissione di Liquidazione, composta in modo paritario dai difensori e dai rappresentanti dei soggetti individuali o associativi e del convenuto e nomina un conciliatore di provata esperienza professionale iscritto all'albo speciale per le giurisdizioni superiori che la presiede. A tale Commissione di Liquidazione tutti i cittadini interessati possono ricorrere, singolarmente o tramite delega alle associazioni legittimate di cui al comma l, sulla base della produzione della sentenza di condanna o del verbale di conciliazione divenuto esecutivo e della dimostrazione della qualità di soggetto danneggiato in merito all'oggetto del giudizio o della conciliazione. Essa definisce, con verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente, i modi, i termini e l'ammontare del danno, compresi i diritti degli enti


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associativi intervenuti e le parcelle dei legali, necessari per soddisfare ciascun singolo danneggiato ricorrente nella sua potenziale pretesa. La sottoscrizione del verbale rende improcedibile l'azione dei singoli danneggiati per il periodo di tempo stabilito dal verbale per l'esecuzione della prestazione dovuta. Il verbale di avvenuta conciliazione è esente da diritti di copia, imposte di bollo, tasse, e oneri fiscali di qualunque tipo e natura. In caso di mancata conciliazione si applica l'articolo 9 della presente legge.
3256/II/99. 76. Palomba, Pedica.

Al comma 2, capoverso articolo 140-bis, sostituire il comma 7 con il seguente:
7. A seguito della pubblicazione della sentenza di condanna di cui al comma 3 ovvero della dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione, le parti promuovono la composizione non contenziosa delle controversie azionabili da parte dei singoli consumatori o utenti presso la camera di conciliazione istituita presso il tribunale che ha pronunciato la sentenza. La camera di conciliazione è costituita dai difensori delle parti ed è presieduta da un conciliatore di provata esperienza professionale iscritto nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori ed indicato dal consiglio dell'Ordine degli avvocati. Essa definisce, con verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente, i modi, i termini e l'ammontare per soddisfare i singoli consumatori o utenti nella loro potenziale pretesa. La sottoscrizione del verbale, opportunamente pubblicizzata a cura e spese della parte convenuta nel precedente giudizio, rende improcedibile l'azione dei singoli consumatori o utenti per il periodo di tempo stabilito nel verbale per l'esecuzione della prestazione dovuta.
3256/II/99. 77. Maran, Farina, Buemi, Crapolicchio, Leoni, Cogodi, Bordo, Cesario, Gambescia, Giachetti, Intrieri, Mantini, Naccarato, Samperi, Squeglia, Suppa, Tenaglia, Tocci.

Al comma 2, capoverso «Art. 140-bis», al comma 7 le parole da: contestualmente, a: conciliazione, sono soppresse.
3256/II/99. 79. Pedica, Palomba.

Al comma 2, capoverso «Art. 140-bis», al comma 7, sostituire le parole da: A tale camera di conciliazione, a: dovuta, con le seguenti: A tale Camera di Conciliazione tutti i cittadini interessati possono ricorrere singolarmente o tramite delega alle associazioni di cui al comma 1, con istanza da depositarsi entro il termine indicato dal Giudice della causa collettiva, anche senza l'assistenza di un legale. Il compenso dovuto ai membri della Camera di conciliazione viene preventivamente stabilito dal Giudice della causa, con la sentenza o dalle Parti nel verbale di conciliazione, in misura rapportata al numero di pratiche trattate e definite, e posto a carico della Parte convenuta in giudizio; la Camera di Conciliazione definisce, con verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente, i modi, i termini e l'ammontare per soddisfare ciascun singolo danneggiato ricorrente nella sua pretesa. La sottoscrizione del verbale di avvenuta conciliazione rende inammissibile l'azione individuale dei singoli danneggiati per il periodo di tempo stabilito dal verbale per l'esecuzione della prestazione dovuta. Il verbale di avvenuta conciliazione, e quello di cui al successivo articolo 5 bis, sono esenti da diritti di copia, imposte di bollo, tasse, e oneri fiscali di qualunque tipo e natura.

Conseguentemente, al medesimo comma e capoverso:
inserire, dopo il comma 7, il seguente:
7-bis
. In ogni caso, la Camera si pronuncia sulla sussistenza in capo a ciascun ricorrente dei requisiti individuati dalla sentenza o dal verbale di conciliazione; tale pronuncia è impugnabile solo se non raggiunta all'unanimità dei membri della Camera di Conciliazione, e la relativa decisione è rimessa al Tribunale della causa collettiva;


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al comma 8, aggiungere, dopo le parole: di cui al comma 7, le seguenti: , o di mancata conciliazione entro 90 giorni dal deposito del ricorso di cui al comma 7, del presente articolo, e dopo le parole: in contraddittorio, la seguente: anche;
sostituire il comma 9 con il seguente:
9. La sentenza di condanna di cui al comma 3, unitamente al verbale di accertamento della legittimazione ai sensi dei commi 7, o 7-bis, o la sentenza di cui al comma 8 del presente articolo, costituiscono ai sensi dell'articolo 634 del codice civile, titolo per la pronuncia da parte del giudice competente di ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva, ove richiesta dal singolo danneggiato, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile.
3256/II/99. 80. Grillini, Buemi, Poretti, Beltrandi, Turci.

Al comma 2, capoverso «Art. 140-bis», comma 7, sostituire le parole da: a tale Camera, fino alle parole: di cui al comma 1, con le seguenti: a tale Camera di conciliazione possono ricorrere tramite delega alle associazioni di cui al comma 1 esclusivamente i soggetti danneggiati che abbiano preso parte all'azione collettiva.
3256/II/99. 81. Mazzoni.

Al comma 2, capoverso «Art. 140-bis», comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: A tale Camera di Conciliazione i consumatori o utenti che hanno aderito all'azione collettiva nei termini di cui al comma 3-quater, possono ricorrere singolarmente o tramite delega alle associazioni di cui al comma 1.
3256/II/99. 82. Vietti.

Al comma 2, capoverso «Art. 140-bis», dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. In alternativa al ricorso alle camere di conciliazione di cui al comma 5, le parti possono promuovere la composizione non contenziosa presso uno degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del medesimo comma 5 del presente articolo e, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 39 e 40 del citato decreto legislativo n. 5 del 2003, e successive modificazioni.
3256/II/99. 83. Maran, Buemi, Crapolicchio, Leoni, Cogodi, Farina, Bordo, Cesario, Gambescia, Giachetti, Intrieri, Mantini, Naccarato, Samperi, Squeglia, Suppa, Tenaglia, Tocci.

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, il comma 8 è sostituito dal seguente:
8. In alternativa al ricorso alle camere di conciliazione di cui al comma 7, i soggetti ivi richiamati possono promuovere la composizione non contenziosa presso uno degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 e successive modificazioni.
3256/II/99. 84. Pedica, Palomba.

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, al comma 8 aggiungere in fine: La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei confronti del responsabile. Le associazioni di cui al comma 1 non sono legittimate ad intervenire nei giudizi previsti dal presente comma.
3256/II/99. 85. Maran, Crapolicchio, Leoni, Farina, Buemi, Cogodi, Bordo, Cesario, Gambescia, Giachetti, Intrieri, Mantini, Naccarato, Samperi, Squeglia, Suppa, Tenaglia, Tocci.

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, il comma 9 è sostituito dal seguente:
9. Il singolo cittadino che si ritenga danneggiato e che non abbia preso parte all'azione collettiva, non abbia sottoscritto l'accordo transattivo di cui al comma 5 e


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non abbia sottoscritto la conciliazione ai sensi dei precedenti articoli 7 e 8, può agire giudizialmente nei confronti del convenuto, in contraddittorio. A tal fine la sentenza di condanna di cui al comma 4, ovvero l'accordo transattivo di cui al comma 5, unitamente alla dimostrazione della qualità di soggetto danneggiato, costituiscono, ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile, titolo per la pronuncia di ingiunzione al pagamento da parte del giudice, su richiesta ai sensi dell'articolo 633 del codice di procedura civile. La competenza appartiene per materia al giudice di pace secondo i generali criteri di determinazione della competenza territoriale.
3256/II/99. 86. Pedica, Palomba.

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, il comma 9, è sostituito dal seguente:
Con la sentenza di condanna di cui al comma 4, il giudice stabilisce misure cautelari adeguate a garanzia dell'esigibilità del credito risultante dalla sentenza definitiva.
3256/II/99. 87. Mantini.

All'articolo 140-bis (Azione collettiva risarcitoria), comma 9, sostituire le parole: unitamente all'accertamento della qualità di creditore ai sensi dei commi 7 e 8 con le seguenti: unitamente all'accertamento della qualità di creditore ai sensi dei commi 7 e 8 nei casi in cui dalla prova scritta non risulti la somma liquida dovuta al singolo consumatore o utente.
3256/II/99. 88. Balducci.

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, al comma 9 le parole: consumatore o utente sono sostituite dalla seguente: danneggiato.
3256/II/99. 89. Palomba, Pedica.

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, al comma 9, in fine, aggiungere le seguenti parole: La competenza appartiene per materia al giudice di pace secondo i generali criteri di determinazione della competenza territoriale.
3256/II/99. 90. Palomba, Pedica.

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, al comma 10, aggiungere, dopo le parole: parte convenuta le seguenti: con modalità e tempi stabiliti dal Giudice con la sentenza o concordati tra le parti ed indicati nell'accordo transattivo medesimo,.
3256/II/99. 91. Grillini, Buemi, Poretti, Beltrandi, Turci.

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, al comma 10 le parole: consumatori e utenti sono sostituite dalla seguente: soggetti.
3256/II/99. 92. Palomba, Pedica.

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. Per le azioni collettive di cui al presente articolo è fatto divieto ai difensori di pattuire compensi parametrati alle somme ottenute a titolo di restituzione o di risarcimento dei danni.
3256/II/99. 93. Vietti.

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. La riproposizione di un'azione collettiva successiva al passaggio in giudicato della sentenza di rigetto di un'azione collettiva, ove respinta, implica responsabilità aggravata ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile per avere agito senza la normale prudenza.
*3256/II/99. 94. Maran, Leoni, Farina, Buemi, Crapolicchio, Cogodi, Bordo, Cesario, Gambescia, Giachetti, Intrieri, Mantini, Naccarato, Samperi, Squeglia, Suppa, Tenaglia, Tocci.


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Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. La riproposizione di un'azione collettiva successiva al passaggio in giudicato della sentenza di rigetto di un'azione collettiva, ove respinta, implica responsabilità aggravata ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile per avere agito senza la normale prudenza.
*3256/II/99. 110. Consolo.

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, sopprimere il comma 11.
3256/II/99. 95. Craxi.

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, sopprimere il comma 11.
3256/II/99. 96. Maran, Farina, Buemi, Crapolicchio, Leoni, Cogodi, Bordo, Cesario, Gambescia, Giachetti, Intrieri, Mantini, Naccarato, Samperi, Squeglia, Suppa, Tenaglia, Tocci.

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, sopprimere il comma 11.
3256/II/99. 97. Vietti, Mazzoni.

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, al comma 11 le parole: consumatori e utenti sono sostituite dalla seguente: danneggiati.
3256/II/99. 98. Pedica, Palomba.

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, al comma 11 le parole da: solo a: gruppo sono sostituite dalle seguenti: da chiunque vi abbia interesse.
3256/II/99. 99. Palomba, Pedica.

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, sopprimere il comma 12.
3256/II/99. 100. Maran, Buemi, Crapolicchio, Leoni, Cogodi, Farina, Bordo, Cesario, Gambescia, Giachetti, Intrieri, Mantini, Naccarato, Samperi, Squeglia, Suppa, Tenaglia, Tocci.

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, il comma 12 è sostituito dal seguente:
12. In caso di soccombenza, anche parziale, del convenuto, lo stesso è condannato al pagamento dei diritti degli enti associativi intervenuti nonché delle spese legali comprensive delle spese per i difensori dei promotori dell'azione collettiva, che non può superare complessivamente l'importo massimo del 10 per cento del valore della controversia, da determinarsi in riferimento all'esito effettivo della procedura di conciliazione di cui al comma 5, all'esito della sentenza di condanna di cui al comma 6, nonché all'esito della procedura di liquidazione di cui al comma 7. In caso di soccombenza dei promotori dell'azione di gruppo, il giudice liquida: a) la parcella del difensore del convenuto stabilita dal giudice in base all'entità dei danni effettivamente fatti valere nel processo; b) le altre spese legali, ad esclusione della parcella del difensore del promotore dell'azione di gruppo al quale nulla è dovuto.
3256/II/99. 101. Pedica, Palomba.

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, il comma 12 è sostituto con il seguente:
In caso di soccombenza, anche parziale dei convenuto, lo stesso è condannato al pagamento delle spese legali; il compenso dei difensori dei promotore dell'azione collettiva viene liquidato dal giudice, sulla base delle tariffe professionali, tenendo


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conto della complessità dell'attività svolta. In ogni caso il compenso non può superare l'importo del tre per cento dei valore della controversia. È fatto divieto di sottoscrivere patti di quota lite.
3256/II/99. 102. Mazzoni.

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, comma 12, aggiungere in fine il seguente periodo: In caso di soccombenza degli attori, il giudice, qualora accerti che hanno agito con malafede o colpa grave, su istanza dell'altra parte li condanna alle spese ed al risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 96 codice di procedura civile.
3256/II/99. 103. Mazzoni.

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, al comma 12, aggiungere, dopo le parole: valore della controversia, le seguenti: , da determinarsi in riferimento all'esito effettivo della procedura di conciliazione di cui al presente articolo.
3256/II/99. 104. Buemi, Grillini, Poretti, Beltrandi, Turci.

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, nella rubrica la parola: risarcitoria è soppressa.
3256/II/99. 105. Palomba, Pedica.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Le disposizioni di cui al presente articolo diventano efficaci decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso l'azione collettiva di cui al presente articolo può essere esperita per controversie relative a fatti plurioffensivi successivi alla data di entrata in vigore della legge.
3256/II/99. 106. Vietti.

Al comma 3, sostituire la parola: 180 con la seguente: 360.
3256/II/99. 107. Contento.

Al comma 3, sostituire le parole: decorsi 180 giorni con le seguenti: decorsi 300 giorni.
3256/II/99. 108. Mazzoni.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore.
3256/II/99. 109. Contento.

ART. 129.

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: Palermo e dopo le parole: e Sicilia aggiungere le seguenti: Il tribunale militare e la procura Militare di Palermo divengono sezioni distaccate del tribunale Militare e della Procura Militare di Napoli, mantenendo le rispettive competenze territoriali per Sicilia e Calabria.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: -1.500;
2009: -1.500;
2010: -1.500.
3256/II/129. 1. Leoluca Orlando.

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: Cagliari e la parola: Sardegna.

Conseguentemente al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
b)
il tribunale e la procura militare di Cagliari sono riordinati in sezioni distaccate


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rispettivamente del tribunale e della procura militare di Roma con competenza territoriale sulla Sardegna.
3256/II/129. 2. Palomba.

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: Cagliari.

Conseguentemente, nella stessa lettera a), sopprimere la parola: Sardegna.
3256/II/129. 5. Deiana, Cogodi, Duranti, Daniele Farina.

Al comma 4, aggiungere la seguente:
e) i direttori di cancelleria degli Uffici Giudiziari Militari soppressi, con anzianità nella qualifica e sede di servizio di almeno 15 anni, in possesso della idoneità alla dirigenza, accertata mediante procedura concorsuale, transita nel ruolo dei dirigenti del Ministero della Giustizia per la copertura dei posti vacanti nell'ambito dei nuovi organici individuati ai sensi della precedente lettera d).
3256/II/129. 3. Suppa.

Al comma 4, lettera d) dopo le parole: con i Ministri della difesa inserire le seguenti: delle riforme e delle innovazioni nella pubblica amministrazione.
3256/II/129. 4. Giovanelli.

ART. 130.

Aggiungere il seguente comma:
3-bis. Il Ministero della Giustizia, procedendo alla determinazione delle dotazioni organiche dell'istituendo ruolo tecnico del personale dell'amministrazione della giustizia, è autorizzato ad introdurre nelle procedure concorsuali per l'assunzione di personale dipendente una quota riservata ai sistemisti informatici che prestano attività da più di 5 anni in società già convenzionate per lo svolgimento delle attività legate all'informatizzazione del processo.
3256/II/130. 2. Mazzoni.

ART. 138.

L'articolo 138 è sostituito dal seguente:

Art. 138.

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi, ove rimesse alla definizione in sede arbitrale,sono deferite a collegi arbitrali costituiti presso la Camera arbitrale della Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, ovvero alle Camere di Conciliazione costituite presso i Tribunali.
2. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici disciplina il funzionamento della Camera arbitrale, ivi compresa l'iscrizione nell'apposito elenco dei soggetti legittimati a ricoprire gli incarichi di presidente del collegio arbitrale e di arbitro. Possono essere iscritti in tale elenco i professori universitari ordinari, i magistrati amministrativi e contabili, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, gli avvocati, i dottori commercialisti, gli ingegneri e gli architetti che siano iscritti ai relativi ordini professionali da almeno 5 anni. Il presidente del collegio arbitrale è nominato dalla Camera arbitrale, la quale fissa, altresì, i compensi per l'attività dei singoli collegi, nei limiti dell'apposita tariffa determinata con decreto dei Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. La Camera di Conciliazione è composta in modo paritario dai difensori delle parti e nomina, in qualità di presidente, un conciliatore di provata esperienza professionale iscritto all'albo di appartenenza da almeno 8 anni.
4. Sono abrogate tutte le disposizioni che in contrasto con i precedenti commi, prevedono diverse modalità di soluzione


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delle controversie, relative ai contratti di cui al comma 1, deferite ad arbitri.
3256/II/138. 1. Mazzoni, Galletti.

ART. 144.

Al comma 2, terzo periodo sostituire le parole: natura professionale e con le seguenti: natura professionale, il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato e non si applica altresì.
3256/II/144. 1. Suppa.

Al comma 4, dell'articolo 144, sostituire le parole: contratti di diritto privato con le seguenti: rapporti di diritto privato.
3256/II/144. 2. Suppa.

ART. 146.

Al comma 29, sostituire le parole: da destinare all'area penitenziaria della Regione Piemonte con le seguenti: indetti dalla Regione Piemonte.
3256/II/146. 1. Farina, Cogodi, Provera.

Dopo il comma 29, è aggiunto il seguente:
29-bis. L'amministrazione della Giustizia prevede la riserva del 20 per cento nell'ambito dei posti destinati all'accesso dall'esterno per la II (ex area b) e III (ex area c) area, tramite lo svolgimento di un pubblico concorso, a lavoratori che abbiano prestato servizio per almeno 7 mesi presso l'amministrazione della giustizia.
3256/II/146. 2. Cogodi, Farina.

Al comma 29, sono aggiunte in fine le seguenti parole: Al fine di meglio coniugare il principio della certezza della pena con la rieducazione dei detenuti attraverso la copertura delle direzioni dell'area pedagogica degli Istituti penitenziari di I fascia è disposta l'assunzione da parte del Ministero della Giustizia, per le esigenze del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, di ulteriori 15 dirigenti di Area Pedagogica attingendo alle graduatorie dei concorsi già espletati con le diverse procedure concorsuali, secondo il loro scorrimento con il metodo comparato.

Conseguentemente, ai relativi oneri finanziari, valutati in 0,5 milioni euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante conseguente riduzione dei seguenti importi iscritti alla tabella C, Rubrica Ministero per i beni e le attività culturali alla voce: Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.1.2 Interventi - cap. 3670):
2008: - 0,5;
2009: - 0,5;
2010: - 0,5.
3256/II/146. 3. Palomba.

Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.

All'articolo 1 della legge 25 novembre 2003, n. 339, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
1. Il comma 1 non si applica ai pubblici dipendenti che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e che risultano iscritti al medesimo albo alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
2. L'articolo 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339, è abrogato.
3. Il pubblico dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale che ha optato per il mantenimento del rapporto di impiego ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 25 novembre 2003, n. 339, abrogato, dal precedente comma, può, entro


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sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere la reiscrizione all'albo degli avvocati alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, mantenendo il rapporto di pubblico impiego.
4. Il pubblico dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale che è stato cancellato d'ufficio dall'albo degli avvocati cui era iscritto in applicazione dell'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, della legge 25 novembre 2003, n. 339, abrogato dal precedente comma, può, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere la reiscrizione all'albo degli avvocati alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, mantenendo il rapporto di pubblico impiego.
5. Il pubblico dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale che ha optato per la cessazione del rapporto di impiego, mantenendo l'iscrizione all'albo degli avvocati, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 25 novembre 2003, n. 339, abrogato dal precedente comma, può, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere la riammissione in servizio alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, purché non in soprannumero, nella qualifica ricoperta al momento dell'opzione presso l'Amministrazione di appartenenza, mantenendo l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Conseguentemente alla Tabella C ridurre dell'1 per cento tutte le voci di parte corrente.
3256/II/146. 01. Mazzoni, Paroli, Germontani.