V Commissione - Marted́ 27 novembre 2007


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ALLEGATO

Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale. (C. 3178-A Governo).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

Articoli 1, commi 1 e 2. - Al riguardo si precisa che tale ultima affermazione non risulta assolutamente corretta, atteso che dalla relazione tecnica, sulla base delle note metodologiche indicate (unitamente al riferimento a quelle fornite in sede di relazione tecnica alla legge n. 243 del 2004 e alle relative basi tecniche) e dei parametri indicati è possibile ricostruire le valutazioni tenuto conto:
a) del numero dei soggetti esentati dall'applicazione dei nuovi requisiti dal 2008, del relativo scaglionamento del tempo ed importo medio della prestazione (note 2 e 3 a pag. 2 della relazione tecnica);
b) del maggior numero di pensioni esistenti a fine anno per effetto della revisione dei requisiti di accesso al pensionamento anticipato indicati distintamente per ogni anno (nota 5 a pag. 3);
c) dei differenti aspetti normativo-istituzionali dettagliatamente esplicitati in relazione tecnica, in particolare con riferimento al regime delle decorrenze e alle relative diversificazioni tra settori (dipendenti, autonomi, settore scuola), che opera congiuntamente ai requisiti per l'accesso al pensionamento;
d) dell'analiticità dell'esposizione degli effetti decennali con riferimento ai singoli interventi e alla suddivisione degli effetti in termini di spesa pensionistica e spesa per indennità di buonuscita per i dipendenti pubblici.

Articolo 1 comma 3. - Al riguardo, ricorda che la relazione tecnica precisa che il Fondo è dimensionato per un numero di soggetti che accedono al sistema di deroghe pari a 5.000 l'anno, per un anticipo di 3 anni rispetto ai requisiti generali e con l'applicazione del regime delle decorrenze previsto dalla legge n. 243 del 2004.
Articolo 1 comma 4. - Al riguardo, si precisa che l'effetto di positività del primo anno è da ascrivere alla circostanza che in tale anno prevale necessariamente l'effetto innovativo di posticipo dell'accesso al pensionamento di vecchiaia per l'introduzione del regime delle cosiddette «finestre» rispetto alla rimodulazione delle «finestre» per i soggetti che maturano 40 anni di anzianità contributiva, tenuto anche conto che nel 2008 è più contenuta la dimensione dei soggetti che maturano 40 anni di anzianità contributiva e sono sottoposti all'anticipo della decorrenza per effetto della norma in esame (dal momento che, per i lavoratori dipendenti, trattasi di anno di elevazione di tale requisito minimo, da 39 anni del 2007 a 40 del 2008). Tale effetto netto si riduce in 2 anni, e successivamente prevale l'effetto di onerosità per la rimodulazione delle «finestre» per i soggetti che maturano 40 anni di anzianità (con importo del trattamento significativamente superiore agli importi dei trattamenti per vecchiaia ai requisiti minimi), che risultano peraltro crescenti nel tempo anche per effetto dell'aumento


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dei requisiti di accesso al pensionamento anticipato con anzianità contributiva inferiore a 40 anni.
Articolo 3. - Con riferimento all'istituzione, senza oneri per la finanza pubblica, di una Commissione per la formulazione di eventuali proposte di modifica dei coefficienti di trasformazione, si concorda con l'osservazione che, ai fini dell'effettiva neutralità finanziaria della disposizione, dovrebbe essere chiarito che resta, in ogni caso, esclusa la corresponsione di qualsiasi emolumento, anche di natura non retributiva.
Articolo 5. - Al riguardo si precisa, come peraltro evidente dalla valutazione della relazione tecnica, che è stata applicata, considerando la specifica distribuzione per classi di importo dei soggetti interessati, un'aliquota fiscale che in termini medi risulta attorno al 43 per cento tenendo conto di tutti gli effetti fiscali indotti.
Articolo 6. - Al riguardo, si fa presente che la relazione tecnica non si limita ad indicare il numero dei potenziali beneficiari, ma indica in modo puntuale - sulla base dei dati amministrativi in possesso degli enti previdenziali - la platea degli aventi diritto al beneficio, in riferimento alle domande presentate entro il 15 giugno 2005, distinguendo tra di essi i soggetti che hanno già avuto dall'INAIL la certificazione dell'esposizione all'amianto per un periodo superiore a 10 anni, per i quali viene calcolato l'onere esclusivamente in termini di incremento della prestazione, e i soggetti che hanno avuto un riconoscimento per un esposizione di durata inferiore a 10 anni, per i quali l'onere è calcolato anche in termini di anticipo della liquidazione della prestazione medesima.
Articolo 7. - Al riguardo si precisa che - atteso comunque che, come indicato dalla relazione tecnica, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la medesima è finanziata mediante il ricorso, previo atto di accertamento, ad una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accertate in sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007 dell'INAIL - il limite finanziario indicato, pur rappresentando in ogni caso un tetto di spesa, deriva da valutazioni effettuate dall'INAIL medesimo.
Articolo 8. - Al riguardo si precisa, come peraltro evidente dalla valutazione della relazione tecnica, che il prendere a riferimento la spesa a normativa vigente prevista dal 2008 per l'istituto della disoccupazione a requisiti ridotti comporta di per sé la stima prudenziale di un effetto indotto di maggiore accesso all'istituto in quanto nella stessa valutazione del complessivo articolo è previsto (comma 1) un passaggio, con il computo del relativo maggiore onere, di soggetti dall'istituto dei requisiti ridotti a quello a requisiti normali per effetto dell'incremento dei trattamenti anche per tale ultimo istituto. Circa, poi, la valutazione della revisione della disciplina dei tetti la medesima è stata effettuata sulla base dei dati amministrativi dell'INPS.
Articoli 11, 12 e 13. - Al riguardo, si fa presente che la disposizione non si applica alla Pubblica Amministrazione in virtù delle disposizioni speciali previste dal decreto legislativo n. 165 del 2001. In particolare l'articolo 36, comma 2, prevede che la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte di pubbliche amministrazioni non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
In ogni caso, il disegno di legge finanziaria 2008, all'articolo 92, prevede delle disposizioni speciali per le pubbliche amministrazioni, escludendo la possibilità per le medesime di avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile, se non per esigenze stagionali e per periodi non superiori a tre mesi. La medesima norma prevede l'impossibilità di rinnovare il contratto o di utilizzare il medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale.
Articolo 14. - Al riguardo, si conferma che il meccanismo di conguaglio attivato da parte degli Enti previdenziali entro l'anno di riferimento, in relazione all'effettiva riduzione contributiva accordata


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con il decreto ovvero nel caso di mancata adozione dello stesso, risulta idoneo ad evitare effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.
Ricorda ancora che l'articolo 21 dispone con effetti dal 1o gennaio 2008 l'istituzione di un fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, con una dotazione finanziaria di 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010.
Al riguardo, si evidenzia che in relazione tecnica è dettagliatamente indicato tale procedimento, che tiene conto da un lato delle voci di onere (500 milioni di euro su base annua) e di entrata (160 milioni di euro su base annua) conseguenti dalla legislazione vigente che viene soppressa e dall'altro lato dei maggiori oneri del fondo previsto dalla normativa proposta (650 milioni di euro su base annua). Pertanto l'effetto netto di un onere di 310 milioni di euro su base annua consegue dalla somma algebrica delle sopraindicate voci (500-160-650 = - 310).
Articolo 22. - Al riguardo, si fa presente che il decreto ministeriale stabilirà le modalità attuative della disposizione tenendo conto della necessaria coerenza con il limite di spesa stabilito esplicitamente dalla norma primaria.
Articolo 23. - Al riguardo, si evidenzia che, in relazione tecnica sono indicati sia i parametri che il procedimento per la quantificazione degli effetti finanziari in quanto:
a) è indicato il gettito contributivo come risulta dai dati di bilancio INPS, che viene meno per effetto della disposizione in esame;
b) sono dettagliatamente riportati, per ciascun anno, gli importi finanziari al lordo e al netto degli effetti fiscali computati secondo il meccanismo dell'acconto-saldo.

Articolo 26. - Al riguardo si precisa che in relazione tecnica sono indicati sia le metodologie di riferimento (per quanto riguarda le disposizioni in materia di totalizzazione tali metodologie fanno riferimento anche a quelle adottate in sede di decreto legislativo n. 42 del 2006) sia i parametri che le ipotesi utilizzate, atteso che con riferimento alla disciplina dei riscatti di laurea il profilo delle minori entrate a legislazione vigente è valutato sulla base dei dati amministrativi degli enti previdenziali.
Articolo 30. - Al riguardo, si fa presente che la disposizione risulta analoga a quella prevista dall'articolo 1, comma 1191, della legge n. 296 del 2006 per l'anno 2007, anch'essa configurata in termini di limite di spesa. In particolare, l'attuale autorizzazione di spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2008 è a valere sulle risorse, pari complessivamente a 460 milioni di euro per lo stesso anno, previste per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga dall'articolo 65, commi 1 e 2, del disegno di legge finanziaria 2008, avendo già una specifica destinazione le ulteriori risorse previste dai commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo 65.
Per quanto concerne poi la previsione di una copertura a valere esplicitamente su uno stanziamento del disegno di legge finanziaria 2008, appare evidente che la disposizione, contenuta in un provvedimento collegato, possa avere efficacia subordinatamente all'entrata in vigore della legge finanziaria 2008 che prevede tale stanziamento.
Articolo 31. - Al riguardo, non si ritiene opportuno apportare modifiche al testo, in quanto l'attuale formulazione dell'articolo 32 già subordina l'efficacia del provvedimento alla successiva entrata in vigore del disegno di legge finanziaria per l'anno 2008, facendo esplicito riferimento al Fondo di cui all'articolo 62 del medesimo disegno di legge (e, quindi, necessariamente alla norma relativa), nonché alla copertura degli oneri recati dall'A.C. 3178 a valere sulle risorse del predetto Fondo.
Al riguardo, si esprime parere contrario alla modifica in quanto già il testo originario con riferimento esplicito al Fondo previsto nel disegno di legge finanziaria 2008 fa rinvio alla stessa disposizione


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che lo istituisce. Inoltre il riferimento riportato all'articolo 21 non è corretto.

Modifiche apportate in Commissione lavoro

Con riferimento ai profili di interesse della Commissione.

Articolo 9 comma 6. - Per quanto di competenza, si fa presente di non aver osservazioni da formulare, a condizione che sia data dimostrazione, attraverso specifica relazione tecnica da predisporre da parte del competente Ministero del lavoro, che l'autorizzazione di spesa che si intende ridurre ai fini della copertura del rifinanziamento del Fondo per l'occupazione, a carico del quale è posto l'intervento, presenti le occorrenti disponibilità.
Si segnala peraltro che il testo normativo, al secondo periodo, andrebbe modificato sostituendo le parole: «delle risorse previste per gli anni 2008 e 2009» con le seguenti: «, per gli anni 2008 e 2009, dell'autorizzazione di spesa prevista».