VIII Commissione - Marted́ 27 novembre 2007


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ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per l'anno 2008) (C. 3256 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008 (limitatamente alle parti di competenza).

EMENDAMENTI

ART. 19.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
g) al comma 683, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché le spese sostenute dagli enti locali per fare fronte a calamità naturali verificatesi sul proprio territorio».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 50.000;
2009: - 50.000;
2010: - 50.000.
3256/VIII/19. 1.Bocci.

ART. 42.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
1) alla lettera c) del comma 1, dopo le parole: Art. 10-bis. sostituire la rubrica del capoverso con la seguente: Disposizioni per il territorio della provincia di Terni interessato dall'evento sismico del 16 dicembre 2000.»;
2) sostituire la lettera d) con la seguente:
d) dopo il comma 5 dell'articolo 12 è inserito il seguente:
5-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza, i contributi di cui ai commi 2 e 3, determinati in 19,5 milioni di euro sulla base delle certificazioni analitiche del Ministero dell'interno relative all'anno 2006, sono assegnati annualmente per il quinquennio 2008-2012 negli importi progressivamente ridotti nella misura di un quinto per ciascun anno del suddetto quinquennio;
3) alla lettera e) sostituire le parole: determinate ed erogate con le seguenti: , quantificate in 17 milioni di euro e le parole: ed i relativi importi con le seguenti: , sono erogate annualmente negli importi;
4) alla lettera f), sostituire le parole: è aggiunto il seguente comma con le seguenti: sono aggiunti i seguenti commi e dopo il punto 5-bis aggiungere il seguente:
5-ter. Alla cessazione dello stato di emergenza, per la prosecuzione e completamento del programma di interventi urgenti


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di cui al capo I del presente decreto, le regioni Marche e Umbria sono autorizzate a contrarre mutui a fronte dei quali il Dipartimento della Protezione Civile è autorizzato a concorrere con contributi quindicennali. A tale scopo sono autorizzati limiti di impegno di euro 100 milioni dall'anno 2008, di euro 80 milioni dall'anno 2009 e di euro 70 milioni dall'anno 2010.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Nell'ambito delle risorse disponibili, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, i termini previsti dall'articolo 1, comma 510, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogati fino al 31 dicembre 2012.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 47 milioni di euro con le seguenti: 55 milioni di euro.
3256/VIII/42. 1. Sereni, Bocci, Di Girolamo, Galeazzi, Merloni, Stramaccioni, Vannucci.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per il definitivo completamento degli interventi di ricostruzione dei territori delle regioni Umbria e Marche colpiti dal sisma del 1997 è autorizzata la spesa annua di 50 milioni di euro per dieci anni, a decorrere dall'anno 2008.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 50.000;
2009: - 50.000;
2010: - 50.000.
3256/VIII/42. 2.Bocci.

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Completamento degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata e Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980-81-82).

1. Ad integrazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1013, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il definitivo completamente degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata e Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980-81-82, di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, e successive modificazioni, è autorizzato un ulteriore contributo decennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, da erogare, alle medesime regioni, secondo modalità e criteri di ripartizione determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 5.000;
2009: - 5.000;
2010: - 5.000.
*3256/VIII/42. 01.Il Relatore.

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Completamento degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata e Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980-81-82).

1. Ad integrazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1013, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il definitivo completamente degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata e Campania colpiti dagli eventi sismici del


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1980-81-82, di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, e successive modificazioni, è autorizzato un ulteriore contributo decennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, da erogare, alle medesime regioni, secondo modalità e criteri di ripartizione determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 5.000;
2009: - 5.000;
2010: - 5.000.
*3256/VIII/42. 02.Iannuzzi, Boffa.


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ALLEGATO 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per l'anno 2008) (C. 3256 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato).

Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2008.

EMENDAMENTI

ART. 2.

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:
16-bis. Le detrazioni d'imposta di cui all'articolo 1, commi 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, trovano applicazione per le spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2008.
16-ter. Per la sostituzione di lavatrici e lavastoviglie con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A è prevista per il 2008 l'erogazione di contributi entro il limite massimo di importo di 50 milioni di euro. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità per l'applicazione del presente comma.
16-quater. A decorrere dal 1o gennaio 2010 è vietata la commercializzazione di elettrodomestici appartenenti a classi energetiche inferiori rispetto alla classe A. A decorrere dal 1o gennaio 2009 è vietata la commercializzazione di motori elettrici appartenenti alla classe 3 anche all'interno di apparati. A decorrere dal 1o gennaio 2010 è vietata la commercializzazione di lampade ad incandescenza.

Conseguentemente, dopo l'articolo 149, aggiungere i seguenti:
Art. 149-bis. 1. Sono aumentate di 0,03 euro le aliquote di accisa di cui all'Allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai seguenti prodotti: benzina e benzina senza piombo; olio da gas o gasolio usato come carburante; gas di petroli liquefatti usati come carburante.
Art. 149-ter. 1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'Allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
3256/VIII/2. 4.Il Relatore.


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Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:
17-bis. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2010, relative alla sostituzione di generatori di calore per riscaldamento di ambienti, con generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, ovvero di installazione, in edifici o unità immobiliari esistenti, di impianti dotati dei medesimi generatori di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 1.000 euro per ciascun generatore, a condizione che il nuovo generatore di calore: a) abbia una potenza termica nominale inferiore a 35 kW; b) abbia un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma Europea UNI-EN 303-5; c) rispetti i limiti di emissione di cui all'allegato IX alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, ove presenti; d) utilizzi biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell'allegato X alla parte quinta del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
17-ter. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2010, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad assorbimento o ad adsorbimento funzionanti a gas, con l'installazione di una o più macchine di portata termica nominale unitaria non maggiore di 70 kW ed efficienza di generazione del calore non inferiore al 135 per cento, conformi alla nonna UNI EN 12309, e contestuale revisione del sistema di distribuzione, ovvero di installazione, in edifici o unità immobiliari esistenti, di impianti dotati delle predette pompe di calore nel rispetto delle medesime modalità e requisiti, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 70.000 euro.
17-quater. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2010, relative all'installazione, su edifici o su unità immobiliari esistenti, di impianti a pompa di calore dotati di sistemi di scambio con terreno o acqua, per la climatizzazione degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria, aventi valori minimi di prestazioni, misurati secondo la norma UNI-EN 14511, pari a EER = 4 e COP = 4,5, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro.
17-quinquies. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2010 per la sostituzione di lavabiancheria con analoghi apparecchi aventi un consumo minore o uguale a 0,17 kWh/kg in congiunzione a una classe A di efficacia di lavaggio, spetta una detrazione dall'imposta lorda in misura pari al 20 per cento degli importi effettivamente rimasti a carico del contribuente fino a un valore massimo della detrazione di 75 euro per ciascun apparecchio.
17-sexies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 28 febbraio 2008, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 17-bis a 17-quater. Sono corrispondentemente ridotte le assegnazioni per il 2007 disposte dal CIPE a favore degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, dopo l'articolo 149, aggiungere i seguenti:
Art. 149-bis. 1. Sono aumentate di 0,03 euro le aliquote di accisa di cui all'Allegato


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I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai seguenti prodotti: benzina e benzina senza piombo; olio da gas o gasolio usato come carburante; gas di petroli liquefatti usati come carburante.
Art. 149-ter. 1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'Allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
3256/VIII/2. 5.Realacci.

ART. 3.

Dopo il comma 24, è inserito il seguente:
24-bis. All'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole «agli enti ospedalieri» sono inserite le seguenti: «, alle agenzie nazionali, regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente istituite con legge 21 gennaio 1994, n. 61».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 5.000;
2009: - 5.000;
2010: - 5.000.
3256/VIII/3. 2.Il Relatore.

ART. 14.

Al comma 3, dopo le parole: decreto del direttore generale n. 122 del 2005 aggiungere le seguenti: avvalendosi prioritariamente delle graduatorie del concorso già bandito ai sensi della Disposizione DG 915/2004.
3256/VIII/14. 1.Minasso.

ART. 27.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Per le finalità di cui al comma l, nel quadro di un riassetto generale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, le regioni possono procedere, entro il 1o luglio 2008, alla ridefinizione degli ambiti territoriali ottimali, di cui rispettivamente agli articoli 147 e seguenti e 201 e seguenti, al fine di renderli rispettivamente maggiormente aderenti alla configurazione dei bacini idrografici e adeguati alla qualità del servizio da erogare.
2-ter. Per quanto attiene al servizio idrico integrato, gli ATO sono costituiti dall'Assemblea dei comuni e delle province degli ambiti territoriali di riferimento, tramite l'attivazione di convenzioni ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000 tra i comuni e le province. L'Assemblea è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e senza percepire alcun emolumento. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
3256/VIII/27. 1. Acerbo, Lomaglio, Cacciari, Perugia.


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Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per le finalità di cui al comma l, nel quadro di un riassetto generale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, le regioni possono procedere, entro il 1o luglio 2008, alla ridefinizione degli ambiti territoriali ottimali, di cui rispettivamente agli articoli 147 e seguenti e 201 e seguenti, al fine di renderli rispettivamente maggiormente aderenti alla configurazione dei bacini idrografici e adeguati alla qualità del servizio da erogare.

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: di cui al comma 1 inserire le seguenti: e fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis.
3256/VIII/27. 1.(Nuova formulazione). Acerbo, Lomaglio, Cacciari, Perugia.

Al comma 3, alinea, sopprimere le parole: fatti salvi gli affidamenti e le convenzioni in essere.

Conseguentemente, al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
c)
mantenimento degli affidamenti e delle convenzioni in essere solo in caso di comprovata convenienza economica delle tariffe applicate per gli utenti domestici finali.
3256/VIII/27. 2.Pedrini.

Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
c)
garanzia che la gestione delle risorse idriche sia comunque interamente controllata dalle stesse amministrazioni pubbliche comunali, provinciali e regionali.
3256/VIII/27. 3.Pedrini.

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
c)
garanzia della gestione pubblica dei servizi idrici.
3256/VIII/27. 4.Pedrini.

ART. 50.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: prima del 31 dicembre 2007.

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , purché essi siano completati e operativi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3256/VIII/50. 1.Cacciari.

Sopprimere il comma 2.
3256/VIII/50. 2. Cacciari, Acerbo, Perugia.

Aggiungere in fine il seguente comma:
4. I finanziamenti e gli incentivi di cui al comma 2 destinati ai certificati verdi per le fonti energetiche assimilate alle rinnovabili non potranno superare i 5 milioni di euro all'anno e non potranno essere concessi, per ciascun impianto, per un periodo superiore agli anni 8 dalla data di inizio erogazione degli incentivi.
3256/VIII/50. 3. Cacciari, Perugia, Acerbo.

ART. 52.

Al comma 2, dopo le parole: potenza elettrica superiore a 1 megawatt (MW), aggiungere le seguenti: ed esclusivamente per la fonte eolica di potenza elettrica superiore a 200 kW,».

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: potenza elettrica non superiore a 1


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megawatt (MW), aggiungere le seguenti: ed esclusivamente per la fonte eolica di potenza elettrica inferiore a 200 kW,.
3256/VIII/52. 1.Realacci.

Al comma 2, alla riga 1 della tabella 1 allegata, sostituire la parola: Eolica con le seguenti: Eolica per impianti di taglia superiore a 200 kW.
3256/VIII/52. 2.Realacci.

Al comma 2, alla riga 1-bis della tabella 1 allegata, sostituire la cifra: 1,10 con la seguente: 1,25.
3256/VIII/52. 7.Mariani.

Al comma 2, alla riga 6 della tabella 1 allegata, relativa alla voce Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo sostituire la cifra: 1,10 con la seguente: 0,80.
3256/VIII/52. 3.Cacciari.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Limitatamente agli impianti di potenza fino a 200 kW, gli incentivi di cui ai commi 2 e 3 sono riconosciuti per tutta l'energia prodotta, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 8, lettera a), e dall'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
3256/VIII/52. 4.Realacci.

Al comma 3, alla prima riga della tabella 2 allegata, apportare le seguenti modificazioni: sostituire la parola: Eolica con le seguenti: Eolica per impianti di taglia inferiore a 200 kW e sostituire la cifra: 22 con la seguente: 30.
3256/VIII/52. 5.Realacci.

Al comma 8, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché le modalità con le quali i produttori di energia elettrica mediante biomasse e biogas provenienti da filiere corte dimostrano, attraverso un bilancio energetico ed idrico, il rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di riduzione delle emissioni di gas serra.
3256/VIII/52. 6.Il Relatore.

ART. 53.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).
*3256/VIII/53. 1.Il Relatore.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).
*3256/VIII/53. 2.Bocci.

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:
h)
al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i limiti massimi e minimi delle misure di compensazione a favore dei comuni e delle comunità montane».
3256/VIII/53. 3.Mariani.

ART. 56.

Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. Gli enti locali che realizzano impianti fotovoltaici di potenza nominale inferiore a 20 kW e i cui moduli non siano ubicati al suolo, hanno diritto a una maggiorazione del 5 per cento rispetto alla


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tariffa individuata nell'ambito dei provvedimenti attuativi dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
3256/VIII/56. 1.Realacci.

ART. 80.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Per le finalità di difesa del suolo, della pianificazione di bacino e per la realizzazione degli interventi nelle aree a rischio idrogeologico di cui al decreto-legge 11 giungo 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta Piani Strategici Nazionali e di intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico e per favorire forme di adattamento dei territori da attuare d'intesa con le autorità di bacino territorialmente competenti, le regioni e gli enti locali interessati tenuto conto dei piani di bacino.
3256/VIII/80. 1.Il Relatore.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. Per l'istituzione e il primo avviamento di nuovi parchi nazionali, è autorizzato un contributo straordinario pari a 3 milioni di euro per l'anno 2008. L'istituzione dei nuovi parchi di cui al presente comma è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni interessate e previo parere delle commissioni parlamentari competenti.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 3.000;
2009: - 3.000;
2010: - 3.000.
3256/VIII/80. 2.Il Relatore.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. Per l'istituzione e il primo avviamento di nuovi parchi nazionali, è autorizzato un contributo straordinario pari a 3 milioni di euro per l'anno 2008. L'istituzione dei nuovi parchi di cui al presente comma è disposta, previo atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni interessate e previo parere delle stesse Commissioni parlamentari competenti.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 3.000;
2009: - 3.000;
2010: - 3.000.
3256/VIII/80. 2. (Nuova formulazione) Il Relatore.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione e sentiti gli enti locali interessati, è istituito il parco nazionale dell'Alto Molise e del Matese. L'istituzione ed il primo avviamento del parco di cui al periodo precedente è finanziato nel limite massimo di spesa di 250.000 euro per l'anno 2008.
3256/VIII/80. 3.Acerbo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
7-bis. Ai sensi dell'articolo 5, primo comma, lettera a), della legge 29 novembre 1984, n. 798, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'esecuzione ed il completamento da parte dei Comuni di cui all'articolo 2, ultimo comma, della legge 16


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aprile 1973, n. 171, delle opere di ripristino delle funzionalità idrogeologiche dell'area.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
2010: - 100.000.
3256/VIII/80. 4. Cacciari, Acerbo, Perugia.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
8. Per la bonifica delle aree sulle quali ricade l'inceneritore di San Ranieri in provincia di Messina, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 7.000.
3256/VIII/80. 5.Germanà.

ART. 81.

Dopo l'articolo 81, inserire il seguente:

Art. 81-bis.
(Fondo per la prevenzione e la riduzione dei rifiuti da imballaggio e sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci).

1. Allo scopo di finanziare interventi finalizzati alla prevenzione e alla riduzione dei rifiuti da imballaggio, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela de territorio e del mare, il Fondo per la prevenzione e la riduzione dei rifiuti da imballaggio con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008/2010.
2. Al fondo di cui al comma 1 affluiscono anche le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 9.
3. Gli utilizzatori che immettono sul mercato imballaggi monouso per bevande in vetro, metallo, carta, cartone, materie plastiche, compresi tutti gli imballaggi composti che siano costituiti per una parte prevalente dai suddetti materiali, sono tenuti a richiedere all'acquirente una cauzione pari ad almeno 0,20 euro, IVA inclusa, per ciascun singolo imballaggio con una capacità da 0,3 litri a tre litri. La cauzione deve essere imposta a ciascun utilizzatore successivo, collocato lungo l'intera catena di distribuzione, fino alla cessione all'utente finale. La cauzione va restituita all'atto del ritiro degli imballaggi. La cauzione non può essere resa se gli imballaggi non vengono ritirati.
4. Con riferimento agli imballaggi soggetti all'obbligo di cauzione ai sensi del comma 3, l'utilizzatore è tenuto a ritirare gli imballaggi da lui immessi sul mercato.
5. Gli utilizzatori che immettono sul mercato imballaggi dei detersivi e dei prodotti per la pulizia sono tenuti a richiedere all'acquirente una cauzione pari ad almeno 0,20 euro, IVA inclusa, per ciascun singolo imballaggio. La cauzione deve essere imposta a ciascun utilizzatore successivo, collocato lungo l'intera catena di distribuzione, fino alla cessione all'utente finale. La cauzione va restituita all'atto del ritiro degli imballaggi. La cauzione non può essere resa se gli imballaggi non vengono ritirati.
6. Gli utilizzatori che immettono sul mercato imballaggi delle vernici a dispersione con capacità superiore a 2 chilogrammi sono tenuti a richiedere all'acquirente una cauzione pari ad almeno 0,50 euro, IVA inclusa, per ciascun singolo imballaggio. La cauzione deve essere imposta a ciascun utilizzatore successivo, collocato lungo l'intera catena di distribuzione, fino alla cessione all'utente finale. La cauzione va restituita all'atto del ritiro degli imballaggi. La cauzione non può essere resa se gli imballaggi non vengono ritirati.


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7. Gli imballaggi di cui al presente articolo ritirati devono essere destinati prioritariamente al riciclaggio.
8. Ai fini di cui al comma 3, il Ministro dell'ambiente e della tutela dei territorio e del mare con decreto da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge disciplina la cauzione e il ritiro con riferimento alla vendita mediante distributori automatici, prevedendo in particolare l'obbligo dell'utilizzatore a garantire, mediante opportune misure, il ritiro degli imballaggi e la restituzione della cauzione in un punto situato a una distanza ragionevole dal distributore automatico.
9. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da mille euro a quarantaseimilacinquecento euro.
10. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7 e 9 si applicano decorsi 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
11. L'ammontare della tassa o tariffa per la gestione dei rifiuti urbani è aumentato in misura pari al 10 per cento nel caso di esercizi commerciali che consegnano ai clienti sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci.
12. Il titolare dell'esercizio commerciale che non intende consegnare ai clienti i sacchi di cui al comma 11 ne dà comunicazione al Comune nel cui territorio sono situati i locali adibiti ad esercizio commerciale.
13. Il titolare dell'esercizio commerciale che, dopo essersi avvalso della facoltà di cui al comma 12, consegna al cliente sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a venticinquemila euro.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 30.000;
2009: - 30.000;
2010: - 30.000.
3256/VIII/81. 01. Cacciari, Acerbo, Perugia.

Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Fondo solidarietà risorse idriche).

1. L'articolo 1, comma 1284, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
Art. 1. - È istituito un fondo di solidarietà, presso la Presidenza dei Consiglio dei Ministri, finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti ed interventi, in ambito nazionale e internazionale, atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell'accesso all'acqua a livello universale. Per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico è istituito un contributo pari a 0,05 euro che va a confluire nel fondo di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono indicate le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del fondo e la quota parte del fondo medesimo da destinare all'attuazione di una ricognizione sullo stato delle gestioni esistenti del servizio idrico integrato, con particolare riguardo all'effettiva garanzia di controllo pubblico sulla misura delle tariffe, alla conservazione dell'equilibrio biologico, al divieto di sprechi, alla priorità nel rinnovo delle risorse idriche e per il consumo umano. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, predispone e trasmette alle Camere una relazione sullo stato delle gestioni esistenti. Per il periodo di dodici mesi, decorrente dalla data di


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entrata in vigore della presente disposizione, non si può procedere a nuovi affidamenti del servizio idrico integrato di cui all'articolo 141 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alle società di cui all'articolo 113, comma 5, lettere a) e b), del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni».
3256/VIII/81. 02. Acerbo, Perugia.

Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.

1. Al fine di recuperare il patrimonio paesaggistico e architettonico degradato, è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un Fondo per la qualità del paesaggio, al quale sono conferite una quota parte delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative irrogate per la violazione della disciplina paesaggistica. L'individuazione della quota e le modalità di erogazione del predetto fondo sono stabilite con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
3256/VIII/81. 03.Colasio.

Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Bilancio annuale e pluriennale dello Stato, viene introdotto l'obbligo di indicare nelle etichette di tutti i prodotti commercializzati in Italia gli indicatori Impronta emissione sostanze climalteranti (Carbon footprint) e Impronta consumi d'acqua (Water footprint).
3256/VIII/81. 04. Acerbo, Perugia, Cacciari.

Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.

1. II fondo di cui all'articolo 1, comma 43, della legge n. 549 del 1995 è incrementato di 100 milioni di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010.
2. Il fondo integrativo di cui al comma precedente è destinato alla realizzazione dei Parco Nazionale della Laguna di Venezia.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2008: - 100 milioni;
2009: - 100 milioni;
2010: - 100 milioni.
3256/VIII/81. 05. Cacciari, Perugia, Acerbo.

ART. 96.

Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.

1. Per assicurare la partecipazione della rete promossa dall'Italia di osservatori e laboratori SHARE alle reti globali dell'UNEP, dell'IPCC e del WMO per il monitoraggio climatico e ambientale e le politiche di adattamento e mitigazione ai cambiamenti climatici, è assegnato al CNR per il triennio 2008-2010 il contributo di 1 milione di euro annuo.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:
2008: - 1.000;


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2009: - 1.000;
2010: - 1.000.
3256/VIII/96. 01.Rusconi.

Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.

1. Per assicurare la partecipazione della rete promossa dall'Italia di osservatori e laboratori SHARE alle reti globali dell'UNEP, dell'IPCC e del WMO per il monitoraggio climatico e ambientale e le politiche di adattamento e mitigazione ai cambiamenti climatici, nonché ai progetti per lo sviluppo sostenibile nelle regioni montane nel quadro del Partenariato Internazionale delle Nazioni Unite qual è Karakorum Trust, è assegnato al CNR per il triennio 2008-2010 il contributo di 1 milione di euro annuo.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:
2008: - 1.000;
2009: - 1.000;
2010: - 1.000.
3256/VIII/96. 02.Rusconi.

ART. 101.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
alla lettera a), dopo le parole: associazioni di tutela dei consumatori aggiungere le seguenti: , con le associazioni di tutela ambientale;
alla lettera d), dopo le parole: partecipazione delle associazioni dei consumatori inserire le seguenti: e di tutela ambientale e aggiungere, infine, le seguenti parole: , sia alle associazioni di tutela ambientale;
alla lettera e), dopo le parole: associazioni dei consumatori inserire le seguenti: e di tutela ambientale.
3256/VIII/101. 1.Il Relatore.

ART. 143.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 1107, è aggiunto il seguente:
«1107-bis. Gli Enti parco nazionali che abbiano provveduto alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche in attuazione dell'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono autorizzate ad adottare entro il 31 dicembre 2008 i necessari provvedimenti di attuazione del comma precedente. Le dotazioni organiche così rideterminate non possono comunque superare i limiti esistenti all'atto dell'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed i posti in organico di nuova istituzione devono in ogni caso afferire al personale funzionalmente equiparato al Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 9 dicembre 1988, n. 426».
3-ter. Ad integrazione di quanto previsto dal comma 1107 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il personale degli Enti parco nazionali funzionalmente equiparato al Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è autorizzato a portare senza licenza le armi di cui può essere dotato anche per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa, per accedere ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso e nelle zone limitrofe all'area protetta, funzionali allo svolgimento dei compiti di istituto.
3256/VIII/143. 1. Chianale, Violante.


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ART. 146.

Sostituire il comma 11 con il seguente:
11. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, per sopperire alle carenze di organico e per far fronte alle carenze di organico e per far fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze connesse alla protezione civile, fino al 31 dicembre 2008 continuano ad avvalersi del personale in servizio, con contratto a tempo determinato o con contratto di collaborazione, alla data del 28 settembre 2007, nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata nell'anno 2007 per lo stesso personale della predetta Agenzia e delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. I relativi oneri continuano a far carico sul bilancio della stessa Agenzia e delle stesse agenzie regionali.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 6.000;
2009: - 6.000;
2010: - 6.000.
3256/VIII/146. 1. Gentili, Bandoli, Benvenuto, Cacciari, Francescato, Galeazzi, Viola.

Alla Tabella A inserire la seguente voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
2008: + 3000;

Conseguentemente, alla medesima Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 3.000.
3256/VIII/Tab. A. 1.Mondello.


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ALLEGATO 3

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per l'anno 2008) (C. 3256 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato).

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture per l'anno finanziario 2008 (limitatamente alle parti di competenza).

EMENDAMENTI

ART. 2.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: «dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura,» sono inserite le seguenti: «dalle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale Pubblica o dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari, comunque denominati». I soggetti di cui al presente comma, sentite le Regioni, dovranno destinare i maggiori risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma a programmi di riqualificazione e incremento del patrimonio abitativo pubblico a partire dalla manutenzione straordinaria e dal recupero di quello esistente, nonché di opere di urbanizzazione socialmente rilevanti ed eventualmente di nuove costruzioni. Quanto previsto dal presente comma si applica a partire dall'entrata in vigore della presente legge.
3256/VIII/2. 1. Perugia, Acerbo, Cacciari.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 7, comma 1, della legge 30 dicembre 1992, n. 504, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:
i-bis) i beni del demanio collettivo gravati da diritti di uso civico, amministrati da enti esponenziali delle collettività degli abitanti.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 10.000;
2009: - 10.000;
2010: - 10.000.
3256/VIII/2. 2.Acerbo.

Al comma 12, lettera b), sostituire le parole: eseguiti dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 con le seguenti: ultimati dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2010.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 430;
2009: - 5.015;
2010: - 7.880.
3256/VIII/2. 3.Mariani.


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Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
17-bis. Per le spese documentate, relative alla realizzazione delle opere indicate all'articolo 9 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, in aggiunta ai contributi a fondo perduto concessi ai sensi del medesimo articolo 9, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all'atto della prima detrazione.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 3.000;
2009: - 3.000;
2010: - 3.000.
3256/VIII/2. 6. Schirru, Mariani, Codurelli.

ART. 3.

Al comma 3, dopo le parole: finanziamenti contratti per l'acquisizione, aggiungere le seguenti: o per la costruzione.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 15.100;
2009: - 13.900;
2010: - 12.800.
3256/VIII/3. 1.Il Relatore.

ART. 24.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:
6. Gli alloggi di cui all'articolo 4, commi 223 e 224, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono trasferiti ai comuni ai sensi del comma 441 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, fermo restando il vincolo di destinazione di cui al comma 224, che viene mantenuto esclusivamente per le domande di acquisto regolarmente presentate dagli assegnatari entro il termine stabilito dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché per le assegnazioni in locazione sulla base di un bando riservato alla categoria dei profughi, il cui esperimento deve precedere il trasferimento ai comuni.
3256/VIII/24. 1.Mariani.

ART. 62.

Dopo il comma 8, inserire il seguente:
8-bis. Al comma 1022 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «investimenti in infrastrutture ferroviarie», sono aggiunte le seguenti: «e per il miglioramento della rete stradale esistente».
3256/VIII/62. 1.Mariani.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Per il completamento dell'asse viario Patti-Taormina, già inserito nell'Accordo di programma quadro siglato il 5 ottobre 2001 fra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e la regione Siciliana e l'ANAS, è autorizzata la spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2008, 21 milioni di euro per l'anno 2009 e 21 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 11.000;
2009: - 21.000;
2010: - 21.000.
3256/VIII/62. 2.Germanà.


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Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Per la realizzazione della strada denominata «Strada dei Marmi» della città di Carrara utile per mettere in sicurezza il traffico pesante che attraversa il centro città generato dall'esistenza delle attività estrattive e commerciali delle cave di marmo è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2007, 3 milioni per il 2008 e 3 milioni per il 2009.

Conseguentemente, alla Tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
2008: - 3.000;
2009: - 3.000;
2010: - 3.000.
3256/VIII/62. 3. Cordoni, Ricci, Di Gioia.

ART. 66.

Dopo l'articolo 66 inserire il seguente:

Art. 66-bis.
(Interventi per i campionati del mondo di ciclismo su pista in provincia di Treviso 2012).

1. Per la realizzazione degli impianti sportivi e di servizio funzionali allo svolgimento dei mondiali di ciclismo su pista del 2012 in provincia di Treviso è autorizzato un contributo quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dal 2008 quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie che l'Associazione Ciclismo di Marca è autorizzata ad effettuare. Le relative rate di ammortamento per capitale ed interessi sono corrisposte agli istituti finanziatori da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. L'80 per cento del contributo quindicennale di cui al comma 1 è destinato alla realizzazione di un velodromo nel territorio provinciale, diretto a consentire un adeguato allenamento degli atleti italiani sul territorio nazionale. Ai fini della definizione delle modalità di finanziamento e di realizzazione del Velodromo e delle restanti infrastrutture funzionali allo svolgimento della manifestazione sportiva, l'Associazione Ciclismo di Marca stipula un apposito accordo quadro, ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, con il Ministero per le politiche giovanili e le attività sportive, il Ministero dell'economia e delle finanze e gli enti locali interessati.
3. Le somme relative ad eventuali economie che si realizzeranno sulle risorse attivate mediante la contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie effettuate dall'Associazione Ciclismo di Marca per la realizzazione degli interventi a valere sul contributo quindicennale di cui al comma 1 possono essere destinate alla copertura di altre spese preventivamente autorizzate dall'Associazione per la realizzazione dell'evento.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2008: - 2.000;
2009: - 2.000;
2010: - 2.000.
3256/VIII/66. 01. Dussin, Dozzo, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

ART. 68.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al fine della realizzazione di infrastrutture autostradali e stradali a pedaggio, previste dagli strumenti di programmazione vigenti, nel rispetto dell'articolo 21 di cui alla legge 24 novembre 2000, n. 340, in conformità al PGTL di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, ed inserite nei piani, programmi


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ed elenchi delle opere che ANAS Spa predispone ai sensi di legge, le funzioni ed i poteri di soggetto concedente ed aggiudicatore attribuiti all'ANAS S.p.A. possono essere trasferite con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economie e delle finanze e il Ministro dei trasporti, dall'ANAS S.p.A. medesima ad un soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e partecipato con una quota superiore ai 50 per cento dall'ANAS S.p.A. e per la restante parte partecipato dalle regioni interessate o da soggetto da esse interamente partecipato. Il soggetto di diritto pubblico di cui al presente comma:
a) è tenuto al rispetto delle norme in materia di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;
b) non può partecipare, sia singolarmente, sia con altri operatori economici, ad iniziative diverse che non siano strettamente necessarie per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, ovvero ad esse direttamente connesse;
c) è soggetto alla direttiva in materia di regolazione economica del settore autostradale di cui ai commi 82 e 83 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni.
3256/VIII/68. 1. Cacciari, Perugia, Acerbo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. È mantenuto in capo ad ANAS S.p.A. l'impegno per la realizzazione delle opere di ambientalizzazione connesse al raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 - tronco Venezia-Trieste, con particolare riguardo al corridoio ecologico Passante Verde.
3256/VIII/68. 2. Cacciari, Perugia, Acerbo.

ART. 138.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 138.

1. All'articolo 240 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «per una sola volta» sono soppresse;
b) il comma 4 è soppresso;
c) al comma 5 le parole: «dieci milioni» sono sostituite dalla parole: «un milione»;
d) al comma 9 le parole: «il presidente del tribunale del luogo dove è stato stipulato il contratto» sono sostituite dalle parole: «la Camera Arbitrale di cui all'articolo 241, comma 7»;
e) al comma 10 dopo le parole: «sono posta» e prima delle parole: «a carico» sono inserite le parole. «per metà a carico dell'impresa e per metà»;
f) al comma 11 le parole da: «decisioni vincolanti» alle parole: «necessari o opportuni» sono sostituite dalle parole: «in luogo della proposta, decisioni vincolanti, qualora vi sia fra i componenti della commissione unanimità di valutazione sulle riserve, in tal modo perfezionando direttamente per conto delle stesse, accordo risolutivo delle riserve. Le parti all'atto del conferimento possono riservarsi, prima del perfezionamento della decisione non vincolante formulata dalla commissione, la facoltà di acquisire pareri necessari o opportuni.»;
g) al comma 13 le parole da: «la proposta di accordo bonario» alle parole: «Si applica il comma 12:» sono sostituite dalla parole: «vi provvede la Camera Arbitrale di cui all'articolo 241, comma 7»;
h) al comma 15 le parole: «a dieci milioni» sono sostituite dalle parole: «ad un milione» e le parole: «ai sensi del comma 13» sono soppresse;


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i) al comma 16 le parole: «può farsi luogo all'arbitrato» sono sostituite dalle parole: «può essere intrapreso il contenzioso»;
j) dopo il comma 16 è aggiunto il seguente comma:
16-bis. Qualora il termine di cui al comma 5 non sia rispettato a causa di ritardi negli adempimenti del responsabile del procedimento ovvero della commissione, il primo risponde sia sul piano disciplinare, sia a titolo di danno erariale e la seconda perde qualsivoglia diritto al compenso di cui al comma 10.

2. All'articolo 241 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «ad arbitri» sono sostituite dalle parole: «ad arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale di cui al comma 7, esclusivamente nei modi, con le forme e con il procedimento previsti dai commi seguenti»;
b) al comma 4 sono aggiunti i seguenti periodi: «Se la parte nei cui confronti è diretta la domanda di arbitrato omette di provvedervi, alla nomina provvede la Camera Arbitrale di cui al comma 7. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le società interamente possedute oppure partecipate dalle dette pubbliche amministrazioni, nonché degli enti pubblici economici e dalle società interamente possedute oppure partecipate da questi ultimi nominano l'arbitro di propria pertinenza nell'ambito dei propri dirigenti, aventi particolare competenza nella materia dei contratti pubblici di lavori forniture e servizi oppure nell'ambito della propria avvocatura oppure in mancanza nell'ambito dell'avvocatura dello Stato»;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il terzo arbitro con funzione di presidente del collegio arbitrale è scelto, su iniziativa della parte più diligente, dalla Camera Arbitrale di cui al comma 7, in base a criteri definiti dal Consiglio stesso ed approvati dall'Autorità. Il soggetto prescelto non può essere ulteriormente prescelto per l'incarico non può svolgere il medesimo incarico in altri giudizi arbitrali per il periodo di un anno dalla data di conclusione dell'arbitrato che presiede. Contestualmente alla nomina del terzo arbitro la camera arbitrale comunica alle parti la misura e le modalità del versamento dell'acconto del corrispettivo per l'arbitrato da ripartire secondo quanto disposto al comma 12»;
d) al comma 12 sono aggiunte le seguenti parole: «Il compenso per l'arbitrato è suddiviso in due quote, una del quaranta per cento destinata alla Camera Arbitrale per essere ripartita, annualmente, in parti uguali fra tutti gli iscritti all'albo per compensare il divieto di espletare qualsiasi attività professionale in materia di contratti pubblici di lavori servizi e forniture nell'interesse di imprese operanti nei detti settori, ed una seconda del sessanta per cento destinata ai compensi degli arbitri»;
e) al comma 13 le parole da: «secondo i criteri» alle parole: «ausiliari del magistrato» sono sostituite dalle parole: «nella misura massima del 40 per cento dei corrispettivi minimi previsti dalla tariffa allegata al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, oltre al rimborso delle spese documentate.»;
f) al comma 14 le parole da: «agli arbitri» alle parole: «giudizio arbitrale» sono sostituite: «per l'arbitrato»;
g) il comma 15 è soppresso.

3. All'articolo 242 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1: «nella ipotesi di cui all'articolo 241, comma 15.» sono soppresse;
b) al comma 3 la parola: «quinquennale» è sostituita dalla parola: «triennale» e le parole «delle risorse attribuite


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all'Autorità stesse» dalle parole: «del 60 per cento di quanto previsto per i membri del Consiglio dell'Autorità»;
c) al comma 6, lettera a), le parole da: «In servizio, designati» alle parole: «Stato e magistrati» sono soppresse;
d) al comma 9 le parole da: «incarichi professionali» alle parole: «arbitri di parte» sono sostituite dalle parole: «qualsiasi attività professionale in materia di contratti pubblici di lavori servizi e forniture nell'interesse di imprese operanti nei detti settori».
4. All'articolo 243 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma le parole da: «Limitatamente» alle parole: «camera arbitrale» sono soppresse.

5. I soggetti ammessi all'albo degli arbitri di cui all'articolo 242, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, appartenenti alla categoria di cui all'articolo 242, comma 6, lettera a) del decreto legislativo n. 163 dei 2006 decadono dall'albo, qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano a riposo e i soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 242, lettere b), c) e d) del decreto legislativo n. 163 del 2006, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena la decadenza dall'albo, devono accettare la disposizione di cui all'articolo 242, comma 9, del decreto legislativo n. 163 del 2006.
6. All'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 le parole: «al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data» sono sostituite dalle parole: «entro il 30 giugno del terzo anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro la data di validità dei prezziari».
7. All'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 1-quinquies è soppresso.
3256/VIII/138. 1.Mariani.

TAB. B.

Alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2008: - 2.000.

Conseguentemente alla medesima Tabella B, inserire la seguente voce: Ministero delle infrastrutture:
2008: + 2.000.
3256/VIII/Tab. B. 1.Mondello.


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ALLEGATO 4

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per l'anno 2008) (C. 3256 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008 (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
esaminato lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2), limitatamente alle parti di competenza, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;
considerato che le principali voci di spesa relative al programma 8.5 «Protezione civile» riguardano il capitolo 7443 per l'ammortamento dei mutui contratti dalle regioni a seguito di eventi calamitosi (con 807,5 milioni di euro), il capitolo 7446 per le spese relative alle ricorrenti emergenze relative alle varie calamità (299,5 milioni di euro) e il capitolo 7447 «Fondo relativo agli investimenti del Dipartimento della Protezione civile» (535,2 milioni di euro);
rilevato che l'articolo 63, comma 1, del disegno di legge finanziaria destina ulteriori 5 milioni di euro, a decorrere rispettivamente dall'anno 2008 e dall'anno 2009, per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nelle zone del Molise e della provincia di Foggia colpite dal sisma del 2002, che andranno ad integrare quelli già previsti dalla legge finanziaria 2007;
preso atto, inoltre, che l'articolo 42 del disegno di legge finanziaria introduce una serie di disposizioni volte a chiarire alcune modalità procedurali in occasione del passaggio delle competenze a seguito della cessazione dello stato di emergenza conseguente al sisma del 1997 che ha colpito le due regioni delle Marche e dell'Umbria;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:
1) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre nel disegno di legge finanziaria l'eventuale previsione di limiti di impegno per la definitiva chiusura del processo di ricostruzione di determinate zone colpite da eventi sismici, con particolare riferimento alle regioni Umbria e Marche in relazione al sisma del 1997, nonché alle regioni Campania e Basilicata in relazione agli eventi sismici del 1980-81-82;
2) occorre, altresì, richiamare l'attenzione della Commissione di merito ad una attenta riflessione sull'opportunità di porre in essere idonei meccanismi di monitoraggio e controllo della qualità, del


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rigore e dell'efficacia della spesa autorizzata in relazione alla ricostruzione dei territori del Molise e della provincia di Foggia colpiti dal sisma del 2002;
3) occorre intervenire sul comma 683 della legge finanziaria per il 2007, prevedendo l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dagli enti locali per fare fronte a calamità naturali verificatesi sul loro territorio;
4) si realizzi ogni possibile sforzo per sostenere l'impegno posto in essere dalle strutture della Protezione civile, in particolare nel settore della lotta agli incendi boschivi, anche attraverso l'autorizzazione all'acquisizione di nuove unità di mezzi aerei, la cui consistenza numerica complessiva è stata ridotta a seguito degli incidenti occorsi per fronteggiare le emergenze della scorsa estate.


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ALLEGATO 5

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per l'anno 2008) (C. 3256 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato).

Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2008.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
esaminato lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Tabella n. 9) e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;
considerato che lo stato di previsione reca spese per complessivi 1.596,1 milioni di euro, con un incremento, rispetto alle previsioni assestate 2007, di 172,5 milioni di euro (pari al 12,1 per cento), concentrato esclusivamente nelle spese di conto capitale;
preso atto che la manovra finanziaria per il 2008 rappresenta un passaggio di svolta per le politiche ambientali e, soprattutto, per le misure relative all'attuazione degli obblighi previsti dal Protocollo di Kyoto, con specifico riferimento alle disposizioni in tema di energie alternative e da fonti rinnovabili;
ritenuto essenziale rafforzare, in tal senso, il quadro complessivo delle misure, secondo quanto già suggerito dalla relazione all'Assemblea sulle tematiche relative ai cambiamenti climatici, approvata nel giugno scorso dalla VIII Commissione;
raccomandata, in questa direzione, l'adozione di provvedimenti capaci di incidere sulla qualità energetica degli apparecchi per l'edilizia e le abitazioni;
ritenuto essenziale che venga data applicazione all'articolo 1, comma 1284, della legge finanziaria 2007, istitutivo del fondo di solidarietà per il maggior accesso possibile alle risorse idriche;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:
1) considerate le importanti misure introdotte con il disegno di legge finanziaria per il 2008, si renda il contenuto dei documenti di bilancio il più possibile organico e coerente con gli indirizzi generali formulati in materia ambientale nel corso della corrente legislatura e, in particolare, pienamente rispondente alle proposte contenute nella relazione sulle tematiche relative ai cambiamenti climatici, approvata dalla VIII Commissione nello scorso mese di giugno;
2) in questo quadro, sia sostenuta ogni possibile iniziativa finalizzata a favorire la sostituzione di apparecchi obsoleti con apparecchiature di nuova tecnologia, disponendo che: a decorrere dal 1o gennaio 2010, sia vietata la commercializzazione di elettrodomestici appartenenti a classi energetiche inferiori rispetto alla classe A; a decorrere dal 1o gennaio 2009


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sia vietata la commercializzazione di motori elettrici appartenenti alla classe 3 anche all'interno di apparati; a decorrere dal 1o gennaio 2010 sia vietata la commercializzazione di lampade ad incandescenza;
3) pur riconoscendo che l'articolo 53 risulta, nel complesso, molto positivo, in quanto detta norme per facilitare la diffusione di fonti energetiche rinnovabili, eliminando talune inutili lungaggini procedurali, si provveda tuttavia a risolvere un aspetto delicato, contenuto alla lettera h) del comma 1 del citato articolo 53, che intende precisare che l'autorizzazione all'impianto energetico non può prevedere né essere subordinata a misure di compensazione, non soltanto a favore delle regioni e delle province, ma anche dei comuni e delle comunità montane.


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ALLEGATO 6

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per l'anno 2008) (C. 3256 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato).

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture per l'anno finanziario 2008 (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
esaminato lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture (Tabella n. 10), limitatamente alle parti di competenza, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;
rilevato che lo stato di previsione del Ministero reca spese per complessivi 4.158,6 milioni di euro, con un incremento, rispetto alle previsioni assestate 2007, di 72,7 milioni di euro, di cui 3.538,5 milioni di euro, pari a circa l'85 per cento delle spese totali del Ministero, per la parte capitale, e 620,1 milioni di euro, pari a circa il 15 per cento delle spese totali, per la parte corrente;
sottolineato il particolare rilievo dell'articolo 63 del disegno di legge finanziaria, che, al comma 1, autorizza la concessione di contributi quindicennali di 99,6 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di cui alla legge n. 443 del 2001;
preso atto che tale finanziamento quindicennale corrisponde, in termini di volume attivabile, a circa 3,29 miliardi di euro ed è, pertanto, pari alla metà di quello previsto nell'Allegato infrastrutture al DPEF, ponendo un serio problema in termini di fabbisogno finanziario residuo per il completamento del programma di infrastrutture strategiche;
osservato che l'articolo 138 del disegno di legge finanziaria reca disposizioni in materia di arbitrato per le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici e le società pubbliche, vietando - di fatto - gli arbitrati in relazione ai contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi, e, in particolare, impedendo l'inserimento di clausole compromissorie in tutti i contratti ovvero, relativamente ai medesimi contratti, la sottoscrizione di eventuali compromessi;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:
1) considerato il pur apprezzabile sforzo, anche in termini economici, che la manovra di bilancio e, in particolare, l'articolo 63 del disegno di legge finanziaria realizzano in materia di opere infrastrutturali strategiche, sia rafforzato il percorso di definizione di un quadro unitario e realistico delle priorità di ammodernamento infrastrutturale del Paese, che tenga conto dell'obiettivo di implementazione del


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principio di intermodalità e di sostenibilità ambientale delle infrastrutture di trasporto, nonché delle prioritarie e grandi esigenze dei territori interessati, da individuare con il metodo del dialogo con le regioni e con il Parlamento;
2) valuti la Commissione di merito l'opportunità di favorire una possibile soluzione alternativa per l'articolo 138 del disegno di legge finanziaria, che, in luogo della totale soppressione dell'istituto dell'arbitrato, preveda di rimodellare la normativa vigente, demandando tutte le questioni alla Camera arbitrale, ivi inclusi i poteri di nomina del terzo arbitro e di regolazione delle tariffe, in modo che sia fissato un apposito tetto ai compensi;
3) considerato che il decreto-legge n. 159 del 2007, come modificato dal disegno di legge di conversione, prevede, all'articolo 21-bis, la destinazione delle risorse residue - originariamente destinate ai programmi costruttivi in favore delle Forze dell'ordine di cui all'articolo 18 della legge n. 203 del 1991 - al finanziamento dei cosiddetti «Contratti di Quartiere» e, in quota parte, anche degli interventi per i terremoti di Molise e Foggia, sia prevista una disposizione che consenta di ammettere a finanziamento tutti gli accordi di programma ratificati dai consigli comunali entro il 31 dicembre 2007, così come previsto dal comma 1 dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136, e a procedere, una volta verificati i requisiti, alla stipula delle convenzioni, al fine di garantire una rapida attuazione degli interventi;
4) si raccomanda l'adozione di una normativa innovativa in materia di detrazioni ICI, che preveda forme di esenzione dal pagamento dell'imposta per talune tipologie di enti titolari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, quali - ad esempio - gli ATER e gli ex IACP, comunque denominati.