XI Commissione - Marted́ 27 novembre 2007


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ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008). C. 3256, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 7.

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

Art. 7.
(Abbandono del recupero delle prestazioni indebite erogate dall'Inps a soggetti residenti all'estero).

1. Nei confronti dei soggetti residenti all'estero i quali hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'Inps, per periodi anteriori al 1o gennaio 2007, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito complessivo personale imponibile ai fini dell'Irpef per l'anno 2007 di importo pari o inferiore a 8.504,73 euro annui.
2. Qualora i soggetti di cui al comma 1) siano percettori di un reddito complessivo personale imponibile ai fini dell'Irpef per l'anno 2007 di importo superiore a 8.504,73 euro, non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti della metà dell'importo riscosso indebitamente.
3. L'eventuale recupero di cui al comma 2) è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore al quinto e senza interessi.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1), 2) e 3) non si applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto il quale ha indebitamente percepito i trattamenti a carico dell'Inps.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le conseguenti variazioni:
............ .
3256/XI/7. 1. Bucchino, Fedi, Farina, Narducci, Bafile.

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

«Art. 7-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di recupero di prestazioni pensionistiche indebitamente percepite).

1. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche e quote di prestazioni pensionistiche a carico dell'INPS, per periodi anteriori al 1o gennaio 2007, non si procede al recupero dell'indebito, del quale sia stata accertata l'esigibilità in base alle norme vigenti, qualora i soggetti siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2006 di importo pari o inferiore a euro 10.123,36.
2. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 1 siano percettori di reddito personale imponibile ai fini Irpef per l'anno 2006 di importo superiore a 10.123,36 euro non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non i applicano qualora l'indebita percezione sia conseguenza di comportamento


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doloso da patte del percipiente. Il recupero dell'indebito si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si accerti il dolo del pensionato medesimo.
4. Nei casi di omessa dichiarazione, l'Ente previdenziale procede, dal 1o luglio dell'anno successivo, ad interrompere (erogazione di prestazioni collegate al reddito. Qualora le prestazioni già erogate risultino totalmente o parzialmente non dovute, il titolare della prestazione è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente riscosso.
5. Agli Enti gestori di forme di previdenza per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dell'assicurazione generale obbligatoria o di forme esclusive o esonerative della stessa, spetta un privilegio legale sulle somme accertate entro il terzo anno precedente alla data di accertamento dell'indebito».

Conseguentemente, all'articolo 151, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2008 l'imposta sui superalcolici, di cui all'allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 10 per cento.
3256/XI/7. 2. Pedrini.

ART. 9.

Al comma 68, aggiungere infine: sentite le Commissioni parlamentari competenti.
3256/XI/9. 1. Cordoni.

ART. 34.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. All'articolo 1, comma 213-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: "Forze armate e di polizia", sono inserite le seguenti: "e al personale civile del Ministero della difesa"».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 100;
2009: - 100;
2010: - 100.
*3256/XI/34. 1. Rugghia.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All'articolo 1, comma 213-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, inserito dall'articolo 39-undetricies, comma 2, della legge 26 febbraio 2006, n. 51, dopo le parole: "non si applicano al personale delle Forze armate e di polizia" sono inserite le seguenti: "ed al personale civile del Ministero della difesa"».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 100;
2009: - 100;
2010: - 100.
*3256/XI/34. 2. Giuditta.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Nello Stato di previsione del Ministero della difesa, è istituto un Fondo di euro 1.836.000 destinato a consentire l'assunzione di personale dell'area "B", posizione economica "B1", a seguito di progressioni verticali di personale della medesima amministrazione appartenente all'area "A"».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 1.836;
2009: - 1.836;
2010: - 1.836.
3256/XI/34. 3. Rugghia.

Dopo il comma 4, è inserito il seguente:
4-bis. Al comma 8-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito


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con modificazioni con la legge 29 marzo 2007, n. 38 le parole: «per l'anno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2007».
3256/XI/34. 4. Giuditta.

ART. 43.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

Le comunicazioni relative ai rapporti di lavoro dei lavoratori marittimi, così come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324 nonché per i marittimi imbarcati sulle navi da pesca devono essere effettuate nei termini riconosciuti dall'articolo 9-bis della legge 28 novembre 1996, n. 510 - come sostituito dall'articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - alle Agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le comunicazioni riguardanti i lavoratori temporanei».
3256/XI/43. 01. Palomba.

ART. 84.

Al comma 1 , primo periodo, sostituire le parole: per la durata delle convenzioni medesime con le seguenti: fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione.
3256/XI/84. 1. Pagliarini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di assicurare la continuità delle prestazioni assistenziali all'interno degli istituti penitenziari, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati sulla base delle convenzioni sono confermati fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione. In tutti gli altri casi restano ferme le limitazioni previste dalla presente legge in materia di lavoro flessibile. Alla copertura dell'onere relativo l'amministrazione di appartenenza provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste dalle convenzioni e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Conseguentemente, al comma 2, al primo periodo, le parole: di cui al comma 1 sono sostituite dalle seguenti: di cui ai commi 1 e 1-bis, al secondo periodo, dopo le parole: Croce Rossa inserire le seguenti: e degli istituti penitenziari, al terzo periodo, sostituire le parole: al comma 1 con le seguenti: ai commi 1 e 1-bis, alla rubrica dopo le parole: Croce Rossa aggiungere le seguenti: e personale sanitario infermieristico delle strutture penitenziarie.
3256/XI/84. 2. Pagliarini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. «Al fine di assicurare la continuità delle prestazioni assistenziali all'interno degli istituti penitenziari, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati sulla base delle convenzioni sono confermati per la durata delle convenzioni medesime. In tutti gli altri casi restano ferme le limitazioni previste dalla presente legge in materia di lavoro flessibile. Alla copertura dell'onere relativo l'amministrazione di appartenenza provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste dalle convenzioni e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: di cui ai commi precedenti al comma 2, dopo le parole: Croce Rossa aggiungere le seguenti: e degli istituti penitenziari al terzo periodo dello stesso comma 2, sostituire le parole: rinnovo delle convenzioni di cui al comma 1 con le


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seguenti: rinnovo delle convenzioni di cui ai commi precedenti.

Conseguentemente nella rubrica dopo le parole Croce rossa aggiungere le seguenti: e personale sanitario infermieristico delle strutture penitenziarie.
3256/XI/84. 3. Cancrini, Pagliarini.

ART. 94.

Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

Art. 94-bis.
(Lavoratori socialmente utili nella scuola).

1. Al fine di conseguire la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili transitati allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, ancorché utilizzati attraverso convenzioni già stipulate con l'ufficio scolastico provinciale di Palermo in vigenza dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni, con il profilo di collaboratore scolastico, e prorogate, nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale, nella disponibilità dell'Amministrazione, e relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge n. 144/99, gli stessi vengono inquadrati, a domanda, in ambito provinciale, nelle disponibilità dei posti inerenti il 25 per cento della dotazione organica, accantonati per il personale esterno all'Amministrazione ai sensi dei decreto interministeriale concernente la dotazione organica del personale ATA, a valere sul fondo previsto dal comma 245, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel limite annuo di spesa di euro 11 milioni di euro, fatta salva, per il restante personale, la proroga dei rapporti convenzionali in atto nelle more della definitiva stabilizzazione occupazionale di cui al presente comma.

Conseguentemente, agli oneri finanziari, valutati in euro 11 milioni per ognuno degli anni 2008, 2009, 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione alla Tabella A, della rubrica Ministero dell'economia e delle finanze dei seguenti importi:
2008: - 11.000;
2009: - 11.000;
2010: - 11.000.
3256/XI/94. 01. Orlando.

ART. 100.

Premettere al comma 1 il seguente comma:
01. All'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: La norma di cui al presente comma si applica anche alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute in base alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e alle aziende pubbliche di servizi alla persona che derivino dalla loro trasformazione a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e dalle norme regionali di attuazione».
3256/XI/100. 1. Burgio, Rocchi, De Cristofaro.

Premettere al comma 1 il seguente comma:
01. All'articolo 25, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 1, è inserito alla fine il seguente periodo: «I periodi di congedo di maternità sono coperti da contribuzione figurativa per i dipendenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute in base alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e alle aziende pubbliche di servizi alla persona che derivino dalla loro trasformazione a norma del decreto legislativo


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4 maggio 2001, n. 207 e dalle norme regionali di attuazione, con oneri a carico della relativa gestione previdenziale».
3256/XI/100. 2. Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6. All'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è inserito, alla fine del comma, il seguente periodo:
«L'indennità per il congedo disciplinato dal presente comma è a carico dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per i rapporti di lavoro dei dipendenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e, se trasformate e riordinate, delle aziende pubbliche di servizi alla persona a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e delle norme regionali di attuazione. Il rimborso sarà disciplinato con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, da emanarsi entro il 31 marzo 2008».
3256/XI/100. 3. Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6. All'articolo 43 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è inserito il seguente comma:
«L'indennità per i riposi e i permessi disciplinati dal seguente capo è a carico dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per i rapporti di lavoro dei dipendenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e, se trasformate e riordinate, delle aziende pubbliche di servizi alla persona a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e delle norme regionali di attuazione. Il rimborso sarà disciplinato con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, da emanarsi entro il 31 marzo 2008».
3256/XI/100. 5. Burgio, Rocchi, De Cristofaro.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6. All'articolo 79 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modifiche, sono apportatele seguenti modificazioni:
a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Oneri contributivi nel lavoro subordinato privato, delle I.P.A.B. e delle aziende pubbliche di servizi alla persona»;
b) al comma 1, dopo le parole: «Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente testo urico relativi alle lavoratrici e ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato privato» sono aggiunte le seguenti: «e con rapporto di lavoro subordinato delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute in base alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e delle aziende pubbliche di servizi alla persona che derivino dalla loro trasformazione a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e delle norme regionali di attuazione»
c) al comma 1, lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute in base alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e delle aziende pubbliche di servizi alla persona che derivino dalla loro trasformazione a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e delle norme regionali di attuazione».
3256/XI/100. 4. Burgio, Rocchi, De Cristofaro.

Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Misure in favore della maternità).

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 4 aprile del 2002, adottato in


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attuazione dell'articolo 80, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono aggiunte le seguenti parole: «L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta altresì alle lavoratrici prive del requisito contributivo che si trovano in costanza di rapporto di lavoro».
2. All'articolo 4 del decreto ministeriale 4 aprile del 2002, adottato in attuazione dell'articolo 80, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «L'indennità di cui agli articoli precedenti erogata in favore dei lavoratori a progetto e categorie assimilate è determinata per ciascuna giornata del periodo indennizzabile in misura pari all'80 per cento di 1/365 del reddito minimo imponibile determinato annualmente ai sensi dell'articolo 1, comma 3, legge 2 agosto 1990, n. 233»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Ai fini del presente articolo, l'indennità erogata in favore dei liberi professionisti iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, è determinata in misura pari all'80 per cento di 1/365 del reddito calcolato prendendo a riferimento, per ciascuno dei mesi d'interesse, 1/12 del reddito risultante dalla denuncia dei redditi da attività libero professionale relativa all'anno o agli anni in cui sono ricompresi i suddetti dodici mesi»;
c) i commi 3 e 4 sono soppressi;
d) al comma 5 le parole da: «che tengano conto» fino a «iscritti» sono soppresse.

3. All'articolo 66, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003 numero 276, le parole: «di centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «pari alla durata della tutela assicurata ai sensi dell'articolo 16 e dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151».
3256/XI/100. 01. Di Salvo, Pellegrino, Pagliarini, Burgio, Rocchi, De Cristofaro, Buffo.

ART. 107.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«4. Le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni sono estese a tutti i lavoratori occupati in imprese di produzione della fibra fiberfrax che siano stati esposti in maniera continuativa agli effetti dannosi della fibra per un periodo non inferiore a dieci anni».

Conseguentemente, all'articolo 126, sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per consumi intermedi, non aventi natura obbligatoria, sono rideterminate in maniera lineare in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 546 milioni di euro per l'anno 2008, 701 milioni di euro per l'anno 2009, 901 milioni di euro a decorrere dal 2010. Dalla predetta riduzione sono esclusi i fondi di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3256/XI/107. 1. Buffo.

Dopo l'articolo 107 inserire il seguente articolo 107-bis.

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 12, lettera a) della legge 8 agosto 1995, n. 335 è prorogato per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, fino al 31 dicembre 2008.
3256/XI/107. 02. Ascierto, Gasparri, Gamba, Menia, Proietti.

Dopo l'articolo 107, inserire il seguente:

Art. 107-bis.
(Enti previdenziali privatizzati).

1-bis. «Agli enti previdenziali privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30


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giugno 1994, n. 509 e del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, ancorché inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248 e all'articolo 1, comma 505, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
3256/XI/107. 01. Cordoni.

Dopo l'articolo 110 è inserito il seguente:

Art. 110-bis.
(Riduzione del tasso dei premi assicurativi INAIL).

1. Il coma 780 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:
«A decorrere dal 1o gennaio 2008 per la gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono ridotti con decreto del Ministro per il lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INAIL, i premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 300 milioni di euro».
2. Il comm a781 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato.

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche per un ammontare pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.
3256/XI/110. 01. D'Agrò.

ART. 111.

Sopprimerlo.
3256/XI/111. 1. Cordoni, Bellanova.

Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:

Art. 111-bis.
(Misure in favore nei lavoratori impegnati nell'attività di scavo).

1. Per i lavoratori impegnati in attività di scavo che vanno oltre la verticale del fronte di cava il numero delle settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa ai periodi di prestazione lavorativa nelle attività sopraindicate, ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche, è moltiplicato per un coefficiente pari a 1,2 se l'attività si è protratta per meno di cinque anni, a 1,225 se l'attività si è protratta per meno di dieci anni e a 1,25 se superiore a tale limite.
2. All'articolo 1, n. 3, della legge 3 gennaio 1960, n. 5, dopo le parole: «per almeno 15 anni a lavori in sotterraneo», sono aggiunte le seguenti: «ivi comprese le attività di scavo che vanno oltre la verticale del fronte di cava (ivi comprese le lavorazioni in sottotecchia)».
3-ter. All'articolo 2, comma 2, della legge 3 gennaio 1960, n. 5, dopo le parole: «con lavorazione ancorché parziale in sotterraneo», sono aggiunte le seguenti: «ivi comprese le attività di scavo che vanno oltre la verticale del fronte di cava (ivi comprese le lavorazioni in sottotecchia)».
3. L'articolo 1, n. 3, della legge 3 gennaio 1960, n. 5, si interpreta nel senso che le lavorazioni in sotterraneo ivi previste ricomprendono le attività di scavo che vanno oltre la verticale del fronte di cava (ricomprendono le attività in sottotecchia).
3-ter. All'articolo 2, comma 2, della legge 3 gennaio 1960, n. 5, l'espressione ivi


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prevista di «lavorazione ancorché parziale in sotterraneo» deve interpretarsi nel senso di ricomprendere le attività di scavo che vanno oltre la verticale del fronte di cava (ricomprendere le attività in sottotecchia).

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 25.000;
2009: - 25.000;
2010: - 25.000.
3256/XI/111. 09. Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

Dopo l'articolo 111, inserire il seguente:

Art. 111-bis.
(Coefficienti previdenziali per i lavoratori delle cave).

Per i lavoratori impegnati in «attività di scavo che vanno oltre la verticale del fronte di cava» il numero delle settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa ai periodi di prestazione lavorativa nelle attività sopraindicate, ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche, è moltiplicato per un coefficiente pari a 1,2 se l'attività si è protratta per meno di cinque anni, a 1,225 se l'attività si è protratta per meno di dieci anni e a 1,25 se superiore a tale limite».
3256/XI/111. 01. Cordoni, Ricci.

Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:

Art. 111-bis.
(Misure previdenziali per i lavoratori delle cave).

1. All'articolo 1, primo comma, n. 3, della legge n. 5 del 3 gennaio 1960, dopo le parole: «per almeno 15 anni a lavori in sotterraneo», sono aggiunte le seguenti: «ivi comprese le attività di scavo che vanno oltre la verticale del fronte di cava» (ivi comprese le lavorazioni in sottotecchia).
2. All'articolo 2, secondo comma, della legge n. 5 del 3 gennaio 1960, dopo le parole «con lavorazione ancorché parziale in sotterraneo», sono aggiunte le seguenti: «ivi comprese le attività di scavo che vanno oltre la verticale del fronte di cava» (ivi comprese le lavorazioni in sottotecchia).
3256/XI/111. 04. Cordoni, Ricci.

Dopo l'articolo 111, inserire il seguente:

«Art. 111-bis.

L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 è sostituito dal seguente:
1. È obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni di tutte le persone che prestano, a qualsiasi titolo, attività lavorativa comunque retribuita alle dipendenze di altri. Sono altresì soggetti all'obbligo assicurativo:
a) coltivatori diretti;
b) le persone che prestano attività di collaborazione senza vincolo di subordinazione di cui all'articolo 50, lettera c-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
c) gli artigiani, che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese;
d) gli apprendisti, quali sono considerati dalla legge;
e) gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione


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professionale o di addestramento anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro;
f) il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati del datore di lavoro che prestino con o senza retribuzione alle di lui dipendenze attività lavorativa;
g) i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata od esercitata e gli associati in partecipazione, i quali prestino attività lavorativa;
h) i soggetti che nell'ambito dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice Civile ancorché non in regime di subordinazione, prestino attività lavorativa;
i) i ricoverati in case di cura, in ospizi, in ospedali, in istituti di assistenza e beneficenza quando, per il servizio interno degli istituti o per attività occupazionale, pretino attività lavorativa ai sensi del precedente comma 1, nonché i loro istruttori o sovrintendenti nelle attività stesse;
l) i detenuti in istituti o in stabilimenti di prevenzione o di pena, quando, per il servizio interno degli istituti o stabilimenti, o per attività occupazionale, prestino attività lavorativa ai sensi del precedente comma 1;
m) i soggetti che svolgono tirocini formativi e di orientamento».

2. Gli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 sono abrogati.
3256/XI/111. 03. Cordoni.

Dopo l'articolo 111, inserire il seguente:

«Art. 111-bis.
(Intervento di semplificazione amministrativa per la definizione dei provvedimenti di quiescenza per il personale dipendente della scuola).

Al fine dell'accelerazione delle procedure per la definizione delle domande di riscatto, ricongiunzione e computo ai fini pensionistici del personale dipendente della Scuola, presentate prima del 31 agosto 2000 e non ancora definite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli interessati possono sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva delle informazioni contenute in tali istanze ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Gli oneri di riscatto e/o di ricongiunzione verranno calcolati sulla base delle retribuzioni tabellari e delle nonne vigenti alla data di presentazione della domanda originaria, risultante dalla dichiarazione. Le dichiarazioni devono essere inoltrate, per via telematica, entro la data del 30 settembre 2011 al Ministero della Pubblica Istruzione. I termini, le modalità operative e la frequenza dei controlli sono fissati, con apposito decreto del Ministero della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze, sentito l'Istituto di previdenza per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (INPDAP), da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento».
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 può essere definito un numero di domande non superiore a 200 mila per l'anno 2008, 300 mila per l'anno 2009, 250 mila per l'anno 2010 e 50 mila per l'anno 2011.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero della pubblica istruzione, apportare le seguenti modifiche:
2008: - 2.300;
2009: - 2.500;
2010: - 2.500.
3256/XI/111. 02. Cordoni.


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Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:

Art. 111-bis.
(Limiti reddituali per il riconoscimento della pensione ai mutilati e invalidi civili).

1. All'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, il quinto comma è sostituito dal seguente:
5. Con la stessa decorrenza di cui al comma precedente il limite di reddito per il diritto alla pensione in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui agli articoli 12, 13 e 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni, è personale, fissato agli effetti dell'IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte.
3256/XI/111. 05. Schirru.

Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:

Art. 111-bis.
(Riapertura dei termini per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali).

1. II termine per la presentazione della domanda per la ricostruzione assicurativa, di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, già prorogato dalla legge 19 dicembre 1979, n. 648, e dalla legge 9 giugno 1999, n. 172, è differito fino al centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
2008 - 15.000;
2009 - 15.000;
2010 - 15.000.
3256/XI/111. 06. Motta, Lulli.

ART. 112.

Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Art. 112-bis.
(Disposizioni in materia di formazione, previdenza integrativa, accesso al credito, sostegno al reddito dei lavoratori iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie).

1. Per i soggetti iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, con effetto dal 1o gennaio 2008 il contributo aggiuntivo previsto dall'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fissato nella misura dello 0,5 per cento è aumentato dello 0,5 per cento all'anno per gli anni 2008, 2009 e 2010 e sarà a totale carico dei datori di lavoro.
2. Le risorse aggiuntive di cui al comma 1, fermo restando l'attuale destinazione dello 0,5 presso l'INPS, sono destinate per interventi a favore dei lavoratori di cui al comma 1 in particolare, a promuovere percorsi di qualificazione, riqualificazione e riconoscimento professionale anche in finzione di continuità di occasioni di impiego e a prevedere misure integrative di sostegno al reddito, di carattere previdenziale e sanitario e di accesso al credito.
3. I contributi di cui al comma 1 sono rimessi a un fondo bilaterale appositamente


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costituito, dalle parti sociali così come individuate nel comitato di gestione separata istituito presso l'INPS in base a quanto stabilito all'articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144:
a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'articolo 36 del codice civile;
b) come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi dell'articolo 12 del codice civile con procedimento per il riconoscimento rientrante nelle competenze del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13.

4. I fondi di cui al comma 1 sono attivati a seguito di autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della congruità, rispetto alle finalità istituzionali previste al comma 2, dei criteri di gestione e delle strutture di funzionamento del fondo stesso, con particolare riferimento alla sostenibilità finanziaria complessiva del sistema. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita la vigilanza sulla gestione dei fondi.
5. All'eventuale adeguamento del contributo di cui ai al comma 1 si provvede con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previa verifica con le parti sociali da effettuare decorsi due anni dalla entrata in vigore della presente norma.
6. In caso di omissione, anche parziale, dei contributi di cui al comma 1, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere, oltre al contributo omesso e alle relative sanzioni, una somma, a titolo di sanzione amministrativa, di importo pari a quella del contributo omesso; gli importi delle sanzioni amministrative sono versati al fondo di cui al comma 2.
3256/XI/112. 01. Pellegrino.

Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Art. 112-bis.
(Regime di cumulo tra pensione di inabilità e assegno ordinario di invalidità e rendita INAIL).

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la pensione di inabilità, liquidata ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e dell'articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335 in conseguenza di infortunio sui lavoro o malattia professionale, è cumulabile con la rendita vitalizia liquidata dall'INAIL per lo stesso evento invalidante, a norma del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato, con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni, nella misura corrispondente all'importo calcolato in base all'anzianità contributiva ovvero al montante contributivo, effettivamente posseduti ed all'importo dell'integrazione al minimo, ove dovuta, determinata ai sensi del citato articolo 2, commi 3 e 4, della legge n. 222. Per la liquidazione della predetta pensione di inabilita calcolata esclusivamente secondo il sistema contributivo, si assume il coefficiente di trasformazione relativo all'età di sessantadue anni di cui alla tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995, nel caso in cui l'età dell'assicurato all'atto dell'attribuzione della pensione sia inferiore.
2. Dalla data di cui al comma 1, l'assegno ordinario di invalidità, di cui all'articolo 1 della legge n. 222 del 1984 e all'articolo 1, comma 14, della legge n. 335 del 1995, liquidato in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, per cui è liquidata anche la rendita vitalizia INAIL, è cumulabile con la rendita stessa nella misura corrispondente all'importo calcolato sulla base dell'anzianità contributiva effettivamente posseduta, ovvero in base al montante contributivo di cui al citato articolo 1, comma 14 con


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esclusone dell'integrazione di cui all'articolo 1, comma 3, della stessa legge n. 222 del 1984.
3. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti.
4. L'articolo 1, comma 43, della legge 6 agosto 1995, n. 335, è abrogato.
3256/XI/112. 02. Cordoni.

ART. 113.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6. Le disponibilità di cui al comma 1165, della legge 27 dicembre 2006. n. 296, sono confermate per l'anno 2008, nella misura di euro 51.645.690 e incrementate per l'anno 2009, nella misura di euro 51.645.690.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportate le seguenti variazioni in diminuzione:
2009: - 51.645.690.
3256/XI/113. 1. Motta, Lenzi.

Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:

Art. 113-bis.
(Misura dell'indennità di malattia degli iscritti alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

1. Al decreto ministeriale 12 gennaio 2001 recante criteri per la corresponsione dell'indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera agli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 dell'articolo 2 è soppresso e sostituito dal seguente: «La prestazione indennitaria è calcolata in relazione al massimale di contribuzione di cui al comma 3 dell'articolo 1, valido per l'anno di insorgenza dell'evento, diviso per trecentosessantacinque giorni, nella misura del 16 per cento»;
b) al comma 3 dell'articolo 2 le parole: «le percentuali indicate» e «possono essere variate» sono sostituite dalle parole «la percentuale indicata» e dalle parole: «può essere variata»;
3256/XI/113. 01. Pellegrino, Buffo, Pagliarini, Burgio, Rocchi, De Cristofaro.

Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:

Art. 113-bis.
(Contribuzione figurativa).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2008 per i periodi per i quali è corrisposta l'indennità di malattia in caso di ricovero ospedaliero di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e per i periodi per i quali è corrisposta l'indennità di malattia di cui al comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono accreditati i contributi figurativi ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura stessa.
3256/XI/113. 02. Pellegrino, Buffo, Pagliarini, Burgio, Rocchi, De Cristofaro.

Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:

Art. 113-bis.
(Estensione dell'indennità di malattia degli iscritti alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

1. Al comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dopo le parole: «ai lavoratori a progetto e categorie assimilate»


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sono aggiunte le seguenti: «nonché agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro».
3256/XI/113. 03. Burgio, Buffo, Pellegrino, Pagliarini, Rocchi, De Cristofaro.

Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:

Art. 113-bis.
(Misure relative ai periodi di malattia degli iscritti alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

1. Al comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole «ai lavoratori a progetto e categorie assimilate» sono aggiunte le seguenti: «nonché ai soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo ed agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro»;
b) le parole: «al 50 per cento dell'importo» sono sostituite dalle seguenti: «all'importo»;

2. Al decreto ministeriale 12 gennaio 2001 recante criteri per la corresponsione dell'indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera agli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 dell'articolo 2 è soppresso e sostituito dal seguente: «La prestazione indennitaria è calcolata in relazione al massimale di contribuzione di cui al comma 3 dell'articolo 1, valido per l'anno di insorgenza dell'evento, diviso per trecentosessantacinque giorni, nella misura del 16 per cento;
b) al comma 3 dell'articolo 2 le parole: «le percentuali indicate» e «possono essere variate» sono sostituite dalle parole: «la percentuale indicata» e dalle parole: «può essere variata»;

3. A decorrere dal 1o gennaio 2008 per i periodi per i quali è corrisposta l'indennità di malattia in caso di ricovero ospedaliero di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e per i periodi per i quali è corrisposta l'indennità di malattia di cui al comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono accreditati i contributi figurativi ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura stessa.
3256/XI/113. 05. Buffo, Pellegrino, Pagliarini, Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:

Art. 113-bis.
(Estensione dell'applicazione dell'articolo 2116 del codice civile).

A decorrere dal 1o gennaio 2008, ai lavoratori a progetto e categorie assimilate viene estesa l'applicazione dell'articolo 2116 del codice civile.
3256/XI/113. 06. Pellegrino, Buffo, Pagliarini, Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:

Art. 113-bis.
(Modifica dell'articolo 1, comma 772 della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

All'articolo 1, comma 772 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è aggiunto in fine il seguente comma: «L'articolo 63 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 è abrogato».
3256/XI/113. 07. Pellegrino, Rocchi, Buffo, Burgio, De Cristofaro, Pellegrino.


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Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:

Art. 113-bis.
(Ripartizione dell'aliquota contributiva e rivalsa degli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2008 l'aliquota contributiva dovuta dagli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335, è ripartita nella misura di 2/3 a carico dell'associante e di 1/3 a carico dell'associato.
2. I soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335, esercitano con carattere obbligatorio una rivalsa a titolo previdenziale pari al 10 per cento dei compensi lordi percepiti.
3256/XI/113. 08. Rocchi, Buffo, Burgio, De Cristofaro, Pagliarini, Pellegrino.

Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:

Art. 113-bis.
(Prestito per l'accesso dei CO.CO.PRO alla prima casa).

1. Al fine di consentire ai lavoratori a progetto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, di utilizzare una somma per sostenere le spese conseguenti all'acquisto di immobili ad uso abitativo, costituenti «prima casa», è istituito, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale che provvede alla sua gestione, un Fondo mutualistico denominato «Prestito per l'accesso all'acquisto della prima casa».
2. Il Fondo è alimentato da versamenti privati e pubblici ed è disciplinato con le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza sociale, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di rimborso soggettivo del prestito, da eseguire mediante ritenute mensili sui trattamenti pensionistici dei soggetti beneficiari.
3. I lavoratori interessati possono presentare domanda di adesione al fondo; l'accettazione delle richieste di prestito e l'erogazione dei relativi importi è effettuata dall'INPS nei limiti della sostenibilità finanziaria del Fondo, secondo l'ordine cronologico di presentazione, verificata la congruità delle condizioni soggettive necessarie.
4. II Fondo di cui al comma 1 è finanziato con uno stanziamento annuale di 50 milioni di euro a carico del bilancio dello stato ed è ripartito in base ad un piano previsionale quinquennale contenuto nel decreto di cui al comma 2.
5. Al Finanziamento del Fondo di cui al comma 1 si provvede altresì:
a) attraverso la contribuzione diretta, pari all'uno per cento della rata di mutuo, cui sono tenuti gli istituti bancari presso i quali i soggetti di cui al comma 1 abbiano stipulato un contratto di mutuo per l'acquisto della «prima casa»;
b) attraverso contribuzione diretta, pari all'1 per cento della retribuzione, effettuata da parte dei datori di lavoro presso i quali i soggetti di cui al comma 1 prestano la propria attività lavorativa;
c) mediante eventuale contribuzione volontaria da parte dell'iscritto, nel limite massimo del 2 per cento della retribuzione.

6. L'adesione al Fondo di cui al presente articolo è da intendersi di carattere volontario e costituisce una posizione individuale all'interno del Fondo, cui vanno corrisposti i versamenti ed i prelievi corrispondenti ai soggetti di cui al comma 1. I prelievi non possono eccedere il cinquanta per cento dei versamenti contributivi


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cumulati, relativi alla posizione INPS del lavoratore al momento della richiesta, più l'importo della eventuale contribuzione volontaria.

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 25.000;
2009: - 25.000;
2010: - 25.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della solidarietà sociale, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 25.000;
2009: - 25.000;
2010: - 25.000.
3256/XI/113. 04. Pedica.

ART. 114.

Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:

Art. 114-bis.
(Fondo per interventi di formazione a favore dei lavoratori iscritti alla gestione previdenziale di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto, 1995, n. 335).

1. È costituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale un fondo interprofessionale per interventi di formazione a favore dei lavoratori iscritti alla gestione previdenziale di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, non titolari di pensione e non iscritti ad altri fondi previdenziali obbligatori.
2. Al fondo di cui al comma precedente si provvede rendendo disponibili le risorse accantonate ai sensi dell'articolo 44, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché con uno stanziamento nel limite di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

3. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni nazionali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, stabilisce le modalità di accesso diretto dei lavoratori al fondo.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate rispettivamente le seguenti modifiche:
2008: - 15.000;
2009: - 15.000;
2010: - 1.000.
3256/XI/114. 01. De Cristofaro, Pellegrino, Pagliarini, Burgio, Rocchi, Buffo.

Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:

Art. 115-bis.
(Norme in tema di emersione del lavoro irregolare).

1. Il Comitato per l'emersione del lavoro non regolare, di cui all'articolo 78 della legge 23 dicembre 1978, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni è soppresso. Le funzioni e le attività del medesimo Comitato, con le relative risorse finanziarie, sono trasferite alla Cabina di regia nazionale di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e al decreto ministeriale 11 ottobre 2007.
2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1192 le parole «entro il 30 settembre 2007» sono sostituite dalle parole «entro il 30 settembre 2008»;
b) dopo il comma 1196 è inserito il seguente «1196-bis - Fatta salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo


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18 dicembre 1997, n. 472, se più favorevole, le violazioni degli obblighi tributari dei datori di lavoro connesse alla regolarizzazione e al riallineamento retributivo e contributivo di cui al comma 1192 possono essere regolarizzate con il pagamento dei tributi dovuti e delle relative sanzioni ridotte ad un quinto del minimo, ancorché le relative violazioni siano già state constatate. Il pagamento delle sanzioni ridotte deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento dei tributi o delle differenze, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, con le modalità di cui al comma 1196. II mancato pagamento anche di una sola rata alla scadenza prevista comporta il venir meno del benefici di cui al presente comma e l'iscrizione a ruolo delle imposte dovute e delle sanzioni applicate per intero. È precluso ogni accertamento di natura tributaria a carico dei lavoratori indicati negli atti della procedura di cui ai commi 1192 e seguenti, con riferimento ai redditi ed i periodi oggetto della relativa regolarizzazione e riallineamento retributivo e contributivo. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno stabilite le modalità di attuazione del presente comma»;
c) il comma 1197 è sostituito dal seguente: «1197. Il versamento delle somme di cui al comma 1196 comporta l'estinzione dei reati e delle violazioni amministrative e civili connesse alle violazioni lavoristiche e previdenziali concernenti l'utilizzazione del lavoro sommerso. Durante il periodo di rateizzazione sono sospesi i termini di prescrizione degli illeciti penali quelli di notificazione e prescrizione degli illeciti amministrativi»;
d) dopo il comma 1197 è inserito il seguente: «1197-bis. Quanto previsto ai commi 1196-bis e 1197 trova applicazione anche per le istanze di cui al comma 1192 già regolarmente presentate alla data di entrata in vigore della presente legge».

3. I datori di lavoro che occupano personale domestico addetto al funzionamento della vita familiare non denunciato all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e che aderiscono alla procedura di emersione di cui all'articolo 1, commi 1192 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 possono sostituire l'accordo sindacale previsto dal comma 1193 del predetto articolo con la stipula dell'atto di conciliazione presso le Direzioni provinciali del lavoro ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile. Tali atti conciliativi devono in ogni caso disciplinare la regolarizzazione dei rapporti di lavoro mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato, indicando altresì il pregresso periodo di lavoro oggetto di regolarizzazione. Il versamento dei contributi dovuti ai sensi del comma 1196 e riferiti ai rapporti di lavoro regolarizzati ai sensi del presente comma può essere effettuato in non più di ventiquattro rate mensili senza interessi.
3256/XI/115. 01. Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

ART. 116.

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:
6. Ai fini della stabilizzazione occupazionale dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000 n. 81 il beneficio di cui al comma 1156 lettera f) e lettera f-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è prorogato per l'anno 2008 ed esteso alle amministrazioni di cui al comma 523 e agli enti di cui al comma 557 e 565 della stessa legge. Le autorizzazioni di assunzioni previste per l'anno 2007 sono incrementate di 3000 unità per la Regione Calabria c 500 unità per la Regione Campania. Il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, a tal fine è integrato dell'importo di 170 milioni di euro per l'anno 2008. Al fine di consentire la programmazione di assunzioni


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a tempo indeterminato, anche in deroga all'articolo 97 della Costituzione, gli enti utilizzatori avviano procedure di inserimento nell'organico, anche in soprannumero, a totale copertura dei posti occupati in regime lsu/lpu, per i profili di assegnazione ai progetti. L'anzianità nel servizio prestato in regime Isu/Ipu, è ritenuta valida ai fini delle procedure di cui al comma 558 e 519, articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 così come modificato dal comma 1 articolo 93 della presente legge presso tutti gli enti locali e amministrazioni dello Stato interessati alla assunzione incentivata dei soggetti destinatari del presente articolo.
Fino a totale assunzione dei Isu/lpu, gli enti utilizzatori del suddetto personale non potranno effettuare altre assunzioni, né ricorrere ad altre forme di prestazione di lavoro precario o attivare concorsi, per i profili professionali reperibili all'interno del bacino regionale Isu/lpu.
Le previsioni di cui al comma 557 e al comma 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché le disposizioni relative al concorso delle autonomie locali 91 raggiungimento degli obbiettivi di pareggio della spesa pubblica, di rispetto del patto di stabilità nonché di limiti alle coperture del tour ovvero limitazione delle spese del personale previste nella. presente legge non si applicano in sede di attuazione delle stabilizzazioni di cui al comma a) del presente articolo.
In applicazione dell'articolo 4, comma 2 della legge 3 agosto 2007 n. 123 le province individuano le necessità di personale Isu, nell'ambito di competenza, ai fini della stabilizzazione per l'espletamento delle attività di prevenzione e controllo in materia di salute e sicurezza sul lavoro previo avviamento a formazione.
Per facilitare la fuoriuscita dal bacino dei lavoratori vicini all'età pensionabile, le disposizioni contenute all'articolo 50, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, sono prorogate per l'anno 2008. Ai fini del raggiungimento dei requisiti per la effettiva anzianità contributiva, i soggetti Isu/lpu sono ammessi alla contribuzione volontaria per gli ultimi 5 anni in regime Isu, con oneri a carico del fondo nella misura del 100 per cento. Nelle more di stabilizzazione, l'importo dell'assegno di utilizzo da gennaio 2008 è determinato in 700 euro mensili.
Per il finanziamento delle misure del presente articolo si provvede con le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3256/XI/116. 1. Caruso, Rocchi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
6. All'articolo 7 della legge n. 223/1991 il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'indennità di mobilità è adeguata con effetto dal 1o gennaio di ciascun anno, nella misura dell'80 per cento dell'aumento derivante dalla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai, degli impiegati e dei quadri».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, appontare le seguenti variazioni:
2008: - 150.000;
2009: - 150.000;
2010: - 150.000.
3256/XI/116. 2. Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

Aggiungere il seguente comma:
6. Nel limite complessivo di 50 milioni di euro, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a prorogare, previa intesa con la regione interessata, limitatamente all'esercizio 2008, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con gli enti locali, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per l'attuazione, nel limite complessivo di 25 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilità degli stessi enti da almeno un triennio, nonché ai soggetti, provenienti


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dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, e prorogate nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. In presenza delle suddette convenzioni, il termine di cui all'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2008. Ai fini di cui al presente comma, il Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è rifinanziato di 70 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 70.000.
3256/XI/116. 3. Rocchi, Burgio, De Cristofaro, Pagliarini, Pellegrino, Buffo.

Dopo l'articolo 116, aggiungere i seguenti:

Art. 116-bis.
(Indennità di accompagnamento alla pensione dei lavoratori socialmente utili che svolgono attività con oneri a carico del Fondo per l'occupazione).

1. Ai soggetti aventi titolo all'assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili e relative prestazioni accessorie con oneri a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che, entro il 31 dicembre 2009, raggiungono un'età o un'anzianità contributiva inferiore di cinque anni, ovvero di un minore periodo temporale, rispetto ai requisiti ordinari per la pensione di vecchiaia o di anzianità, è riconosciuta un'indennità commisurata al trattamento pensionistico spettante in relazione all'anzianità contributiva posseduta alla data della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria. Tale indennità non potrà comunque essere inferiore all'ammontare dell'assegno di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. L'onere relativo alla prosecuzione volontaria della contribuzione per i soggetti di cui al presente comma è posto interamente a carico del predetto Fondo. Al. raggiungimento dei requisiti pensionistici richiesti dalla disciplina vigente alla data del 1o gennaio 2008, il trattamento provvisorio viene rideterminato sulla base delle disposizioni recate dalla disciplina medesima.
2. I lavoratori rientranti nelle fattispecie di cui al comma 1, per potersi avvalere delle disposizioni di cui al medesimo comma, devono presentare apposita domanda, a pena di decadenza, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello nel corso del quale maturano i requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria, ovvero, qualora abbiano già maturato detti requisiti anteriormente al 1o gennaio 2008, entro il termine di decadenza del 1o marzo 2008. Nei confronti dei soggetti che presentano i requisiti per accedere ai benefici di cui al comma 1 cessano di trovare applicazione le disposizioni in materia di attività socialmente utili.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, quantificati complessivamente in euro 150,5 milioni, di cui euro 20,1 per l'anno 2008, euro 33,6 per l'anno 2009, euro 33,1 per l'anno 2010, euro 26,7 per l'anno 2011, euro 18,3 per l'anno 2012, euro 13,9 per l'anno 2013 e euro 4,8 per l'anno 2014, si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con contestuale riduzione, per gli anni 2008 e 2009, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.


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Art. 116-ter.
(Incentivi per le assunzioni di lavoratori socialmente utili nelle amministrazioni pubbliche).

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e limitatamente all'anno 2008, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad esclusione dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, che hanno vuoti in organico e nell'ambito delle disponibilità finanziarie, possono, relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, effettuare assunzioni di lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Alle assunzioni di cui al presente comma è esteso l'incentivo di cui all'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, a fronte dell'onere relativo alla copertura contributiva. Alle finalità del presente comma si provvede nel limite delle risorse finanziarie previste per l'anno 2007 dall'articolo 1, comma 1156, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e non utilizzate e, comunque, nel limite di spesa complessivo massimo di 23 milioni di euro. Le assunzioni effettuate ai sensi del presente comma non rilevano ai fini del rispetto delle regole del patto di stabilità interno e ad esse non si applica, altresì, quanto previsto dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3256/XI/116. 01. Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

Dopo l'articolo 116, aggiungere il seguente:

Art. 116-bis.
(Lavoratori socialmente utili).

1. Nel limite massimo di spesa annuo di 62 milioni di euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a stipulare per gli anni 2008, 2009 e 2010 apposite convenzioni con i comuni destinatari degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1166, legge n. 296 del 2006, previa intesa con le regioni competenti, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavoratori socialmente utili, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU), per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in ASU, nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché dei soggetti utilizzati da quest'ultimi attraverso convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10 comma 3 del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, estendendo a quest'ultima tipologia di lavoratori i benefici e gli incentivi previsti per i lavoratori LSU.
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti utilizzatori potranno avvalersi della facoltà, in deroga ai vincoli legislativi in materia di assunzioni e di spesa annuale di cui all'articolo 1 comma 557 della legge n. 296 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni, di procedere ad assunzioni in pianta organica a tempo indeterminato nelle categorie A e B dei soggetti di cui al comma 1, nonché ad assunzioni a tempo determinato, con inquadramento nelle categorie C e D, secondo i profili professionali previsti dai rispettivi ordinamenti, in ogni caso attraverso procedure selettive.
3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali dispone annualmente con proprio decreto, a far data dell'esercizio, a beneficio dei comuni di cui al primo comma, a copertura integrale degli oneri relativi alla prosecuzione delle attività in ASU ed alla gestione a regime delle unità stabilizzate tramite assunzioni in pianta organica e/o assunzione a tempo determinato.

Conseguentemente, agli oneri finanziari, valutati in euro 62 milioni per ognuno degli anni 2008, 2009, 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione alla Tabella A, della rubrica Ministero dell'economia


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e delle finanze dei seguenti importi:
2008: - 62.000;
2009: - 62.000;
2010: - 62.000.
3256/XI/116. 02. Orlando.

Dopo l'articolo 116, inserire il seguente:

Art. 116-bis.
(Stabilizzazione dei Lavoratori socialmente utili).

l. All'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:
«f-bis) al fine di favorire la stabilizzazione dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, in favore delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Lazio, Abruzzo e Molise, sono concessi contributi per l'anno 2008 per un importo complessivo pari a 210 milioni di curo previa stipula di apposite Convenzioni tra le regioni interessate con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo l, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tal fine è integrato del predetto importo per l'anno 2008. Ai soli fini della presente lettera e della lettera f), i lavoratori facenti parte del bacino di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, delle regioni come sopra individuate, sono equiparati ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma l, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, delle medesime Regioni».

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni con decreto dei Ministro del lavoro e della previdenza sociale in proporzione al numero dei lavoratori di cui al comma 1 presenti in ogni singola regione.

Conseguentemente, alle Tabelle A e B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare rispettivamente le seguenti modifiche:
(Tabella A) 2008: - 100.00;
(Tabella B) 2008: - 110.000.

e, di conseguenza, alla Tabella D, alla voce: DL n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 - Art. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (2.2.6 - Investimenti - cap. 7202), apportare la seguente modifica:
2008: + 210.000.
3256/XI/116. 03. Di Salvo, Rocchi, Burgio, De Cristofaro, Pagliarini, Pellegrino, Buffo, Aurisicchio.

ART. 117.

Dopo l'articolo 117, aggiungere il seguente:

Art. 117-bis.
(Disposizioni in tema di cooperative).

l. L'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, si interpreta nel senso che, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria devono applicare ai propri soci lavoratori trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria.
2. All'articolo 29, comma 3 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dopo le parole: «non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda»


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sono aggiunte le seguenti: «e, per gli appalti di servizi e nei confronti dei lavoratori riassunti dalle aziende subentranti a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative o a seguito di accordi collettivi stipulati, ai sensi dei predetti contratti collettivi di settore, dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, non comporta l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di licenziamenti collettivi, anche ai fini di cui all'articolo 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223».
3256/XI/117. 01. Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

ART. 118.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dall'anno 2008 é previsto uno stanziamento di due milioni di curo per promuovere l'iscrizione all'Inail dei dipendenti del Corpo nazionale Vigili del fuoco.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 2.000;
2009: - 2.000;
2010: - 2.000.
3256/XI/118. 1. Pagliarini.

Dopo il comma 3 aggiungere, in fine, i seguenti commi:
4. Il blocco delle assunzioni previsto per gli enti dei Servizio Sanitario Nazionale non si applica a1 profilo professionale dei Tecnici della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro.
5. Al comma 4 dell'articolo 22 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 aggiungere il seguente periodo: «Tale formazione è elettivamente erogata dai Tecnici della Prevenzione operanti nei servizi preposti alla prevenzione e vigilanza nei luoghi di lavoro dei dipartimenti di prevenzione delle Asl. Al fine di garantire il mantenimento delle competenze nel tempo gli RSL, devono frequentare moduli di aggiornamento con frequenza minima biennale».
6. Al comma 6 dell'articolo 8-bis del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 aggiungere le parole: «e comma 4».
7. Al comma 1 lettera a) dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, dopo le parole «scienze forestali» aggiungere «tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro». Al comma 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, dopo le parole «non è richiesto» aggiungere «per i laureati in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro e».
3256/XI/118. 2. Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

Dopo l'articolo 118, inserire il seguente:

Art. 118-bis.
(Indennità di disoccupazione per i lavoratori a progetto).

l. All'articolo 62, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 lettera b) le parole «individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto» sono sostituite dalle seguenti «che viene dedotto in contratto, individuata nel suo contenuto caratterizzante, che pur potendo essere connesso all'attività principale od accessoria dell'impresa, non può totalmente coincidere con la stessa o ad essa sovrapporsi»;
b) sono aggiunti in fine i seguenti commi: «Ai fini di assicurare l'esistenza dell'autonomia del lavoratore, le parti definiscono al momento della stipulazione


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del contratto il risultato da raggiungere in tutti i suoi elementi qualificanti, che non possono essere variati successivamente dal committente in modo unilaterale. Il contratto specifica che il lavoratore autodetermina, senza necessità di preventiva autorizzazione o successiva giustificazione, la quantità di prestazione da eseguire e la collocazione temporale della stessa, nel rispetto delle forme concordate di coordinamento, anche temporale, della prestazione».

2. All'articolo l, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, numero 296 dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, ai lavoratori a progetto di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che abbiano in essere un contratto alla data del 31 dicembre 2007, è riconosciuto un'indennità di disoccupazione. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale i criteri e le modalità di assegnazione dell'indennità per gli anni 2008, 2009 e 2010.».

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tal fine è integrato di 40 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Conseguentemente, alla Tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle Finanze, apportare rispettivamente le seguenti modifiche:
2008: - 40.000;
2009: - 40.000;
2010: - 40.000.
3256/XI/118. 01. Di Salvo, Rocchi, Buffo, Burgio, De Cristofaro, Pagliarini, Pellegrino.

ART. 122.

Dopo l'articolo 122, inserire il seguente:

Art. 122-bis.
(Riscatto della durata dei corsi universitari di studio ai fini pensionistici).

1. Qualora il conseguimento della laurea si sia protratto oltre il corso legale di studi, sono ammessi a riscatto anche gli arati di fuori corso, purché il periodo, anche discontinuo, complessivamente riscattato non superi il numero degli anni di corso legale di laurea.
2. Per i lavoratori di cui all'articolo 1 comma 13 della legge n. 335 del 1995 l'onere di riscatto è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo. Per il calcolo dell'onere di riscatto si applicano i coefficienti di cui alle tabelle emanate per l'attuazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 .
3. Per tutti gli altri lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui all'articolo 1 comma 6 della legge n. 335 del 1995 l'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Il contributo è fiscalmente deducibile dall'interessato.
4. La facoltà di riscatto di cui al precedente comma 3 è ammessa anche per i soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa. In tale caso, il contributo è versato all'INPS in apposita evidenza contabile separata e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda.
Il montante maturato è trasferito, a domanda dell'interessato, presso la gestione previdenziale nella quale sia o sia


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stato iscritto. II contributo è fiscalmente deducibile dall'interessato; il contributo è altresì detraibile dall'imposta dovuta dai soggetti di cui l'interessato risulti fiscalmente a carico nella misura del 19 per cento dell'importo stesso.
5. Gli oneri da riscatto di cui ai precedenti commi possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in umica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione.
In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi riscattati ai sensi dei commi 4 e 5 sono utili ai funi del raggiungimento del diritto alla pensione.

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente emendamento, pari a 50 milioni di euro per il 2008, 50 milioni di euro per il 2009, 50 milioni di curo per il 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 81 del 2007, convertito in legge n. 127 del 2007.
3256/XI/122. 01. Pedica.

ART. 145.

Al comma 3, capoverso Art. 36, sostituire le parole: quindici unità con le seguenti: trenta unità.
3256/XI/145. 1. D'Alia, Bosi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al comma 526, articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al primo periodo, dopo le parole «contingente di personale non dirigenziale» aggiungere le parole «con esclusione del personale dirigenziale medico, veterinario, sanitario, tecnico, professionale e amministrativo del comparto del SSN e del Ministero della Salute con contratto a termine.».

Conseguentemente alla tabella C ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, per ciascun anno del triennio 2008-2010, fino a concorrenza dell'onere stimati in 50 milioni di euro.
3256/XI/145. 2. Pellegrino.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal presente articolo, non si applicano per il personale in servizio lino a copertura delle vacanze di organico.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 103.380;
2009: - 103.380;
2010: - 103.380.
3256/XI/145. 3. Pagliarini.

Al comma 8, primo periodo, sopprimere le parole: e al Corpo nazionale del vigili del fuoco.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 2.000;
2009: - 2.000;
2010: - 2.000.
3256/XI/145. 4. Pagliarini.

ART. 146.

Al comma 3 aggiungere, infine, il seguente periodo: All'articolo 1 comma 562 della legge n. 296 del 2006 sono aggiunte le parole: «ed il personale trasferitosi presso altro ente per mobilità, limitatamente ai comuni situati in aree disagiate, isole minori e zone montane».
3256/XI/146. 1. D'Alia, Bosi.


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Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo l, comma 562, della legge 27 dicembre 2007, n. 296, sono aggiunte le parole: «ed il personale trasferitosi presso altro ente locale per mobilità».
3256/XI/146. 2. D'Alia, Bosi.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: ed alla tutela del patrimonio agroforestale aggiungere le seguenti: nonché per esigenze connesse alla manutenzione e conservazione del patrimonio del Ministero della Difesa.

Conseguentemente:
al medesimo comma, primo periodo, dopo le parole:
ed il Corpo forestale dello Stato aggiungere le seguenti: nonché il Ministero della Difesa;
al medesimo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: Tali risorse possono essere destinate anche al reclutamento del personale non dirigenziale a tempo determinato con una anzianità di almeno anni 3 di servizio comunque maturata anche se non in servizio all'atto di emanazione della presente legge, anche con contratti di diritto privato purché stipulati dall'Amministrazione.
3256/XI/146. 3. Caruso, Rocchi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. A decorrere dall'anno 2008, per le esigenze connesse all'attività di soccorso e all'attività di protezione civile, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente per un numero complessivo di 3.000 unità con la qualifica di vigile permanente.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 103.380;
2009: - 103.380;
2010: - 103.380.
3256/XI/146. 4. Pagliarini.

Al comma 5, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , il personale LSU o ex LSU che abbia maturato il requisito di tre anni di servizio e il personale che comunque maturi o abbia maturato il requisito di tre anni di servizio, anche non continuativi, in virtù di contratti di lavoro flessibile anche differenti tra loro o in un arco temporale superiore agli ultimi cinque anni purché nell'ambito della stessa Amministrazione e fermo restando l'aver espletato procedure selettive di natura concorsuale o comunque previste da norme di legge.

Conseguentemente al medesimo comma, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , il personale LSU o ex LSU che abbia maturato il requisito di tre anni di servizio e il personale che comunque maturi o abbia maturato il requisito di tre anni di servizio, anche non continuativi, in virtù di contratti di lavoro flessibile anche differenti tra loro o in un arco temporale superiore agli ultimi cinque anni purché nell'ambito della stessa Amministrazione e fermo restando l'aver espletato procedure selettive di natura concorsuale o comunque previste da norme di legge.
3256/XI/146. 5. Caruso, Rocchi.

Dopo il comma 5, inserire i seguenti commi:
5-bis. Il limite massimo del quinquennio individuato al comma 519 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine della possibilità dell'accesso alle forme di stabilizzazione di personale precario, costituisce principio generale e produce effetti anche nella stabilizzazione di personale


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volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco come disciplinate nella medesima legge. Conseguentemente il parametro dell'avére effettuato non meno di 120 centoventi giorni di servizio, richiesto nelle procedure di stabilizzazione, si interpreta che deve sussistere nel predetto quinquennio.
5-ter. II parametro del 40 per cento delle cessazioni avvenute nell'anno precedente, posto a copertura della stabilizzazione delle forme di organizzazione precaria del lavoro nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al comma 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, comprende, anche le cessazioni verificatesi nell'ultimo triennio e non coperte, nel limite delle risorse derivanti da quelle verificatesi nell'anno.
3256/XI/146. 6. Zaccaria, Naccarato, Boato, Amici, Ferrari, Incostante, Delbono, Motta, Franco Russo.

Al comma 7, premettere le seguenti parole: Fatte comunque salve le intese stipulate, ai sensi dei commi 519, 558 e 565 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prima della data di entrata in vigore della presente legge.
3256/XI/146. 7. Pagliarini.

Al comma 7, lettera a), aggiungere infine le seguenti parole: ovvero che abbiano espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione.
3256/XI/146. 8. Motta.

Al comma 7, primo periodo, lettera b), dopo le parole: in essere alla data di entrata in vigore della presente legge aggiungere le seguenti: ovvero in servizio a tempo determinato.
3256/XI/146. 9. Caruso, Rocchi.

Al comma 7, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni.
3256/XI/146. 10. Pagliarini.

Al comma 7, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
c) già utilizzati nell'ambito di servizi esternalizzati ed internalizzati presso i Centri di Prima Accoglienza e presso le Comunità per minori, istituite con il decreto legislativo n. 272 del 28 luglio 1989 articoli 9 e 10, il Ministero della giustizia è autorizzato all'immissione in ruolo, previa prova selettiva, fino ad un massimo di 60 unità di quel personale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno 3 anni in modo continuativo presso le strutture indicate al comma 1, che svolge attività di Sorveglianza sia diurna che notturna, di Assistenza Educativa e di Animazione, ancorché lavoratori di Cooperative appaltatrice dei servizi. A tal fine, è autorizzata la spesa di 1,4 milione di euro, a decorrere dal 2008, a favore del Ministero della giustizia che provvederà all'immissione di detto personale nei ruoli di destinazione finale dell'amministrazione della giustizia minorile.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 1,4;
2009: - 1,4;
2010: - 1,4.
3256/XI/146. 11. Burgio, Rocchi, De Cristofaro.

Al comma 7, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
c) il personale LSU o ex LSU che abbia maturato il requisito di tre anni di servizio e il personale che comunque maturi o abbia maturato il requisito di tre anni di servizio, anche non continuativi,


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in virtù di contratti di lavoro flessibile anche differenti tra loro o in un arco temporale superiore agli ultimi cinque anni purché nell'ambito della stessa Amministrazione e fermo restando l'aver espletato procedure selettive di natura concorsuale o comunque previste da norme di legge. È comunque escluso dalle procedure di stabilizzazione di cui alla presente lettera il personale di diretta collaborazione degli organi politici presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3256/XI/146. 12. Caruso, Rocchi.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Il Ministero della Difesa, anche in deroga alle vigenti disposizioni, è autorizzato, a decorrere dall'anno 2008, ad assumere personale dell'Area «B», posizione economica «B1», a seguito di progressioni professionali verticali di personale della medesima amministrazione appartenente all'Area «A».

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 1.836;
2009: - 1.836;
2010: - 1.836.
3256/XI/146. 30. Giuditta.

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e c), che non abbia già espletato procedure selettive di natura concorsuale o comunque previste da norme di legge.
3256/XI/146. 13. Caruso, Rocchi.

Al comma 12, sostituire le parole: sono prorogati al 31 dicembre 2008 con le seguenti: sono prorogati e trasformati a tempo indeterminato e anche in ruolo soprannumerario entro e non oltre il 31 dicembre 2008.
3256/XI/146. 14. Caruso, Rocchi.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. All'articolo l, comma 520, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «Per l'anno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2008 e 2009»;
b) dopo le parole: «in attività di ricerca» sono aggiunte le seguenti: «, anche con assegno di ricerca o contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in possesso dei requisiti temporali e di selezione di cui al comma 519 nonché all'assunzione dei vincitori di concorso»;
c) le parole: «e a 30 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «, 50 milioni di euro per l'anno 2008 e 50 milioni di euro per l'anno 2009»;
d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Entro il 31 dicembre 2009 i contratti dì lavoro parasubordinato per attività di ricerca di cui al presente comma sono convertiti, alla foro scadenza, in contratti di lavoro subordinato a tempo determinato che verranno prorogati fino al completamento delle procedure di stabilizzazione».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 20.000;
2009: - 50.000.
3256/XI/146. 15. Rocchi, Burgio, De Cristofaro, Andrea Ricci.

Al comma 18, dopo le parole: abbia maturato aggiungere le seguenti: o maturi.
3256/XI/146. 16. Pagliarini.


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Al comma 18, sostituire le parole: nonché il riconoscimento, in termini di punteggio, del servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale data con le seguenti: nonché una riserva non inferiore al 30 per cento al personale di cui alle lettere b) e c) di cui al comma 7 del presente articolo che noti abbia già espletato procedure selettive di natura, concorsuale o comunque previste da norme di legge in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale data e al personale proveniente da processi di reinternalizzazione di servizi appaltati dalle Amministrazioni suddette o licenziato a seguito di mancato rinnovo degli appalti stessi. A decorrere dall'anno 2008, le Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, possono procedere altresì alla reinternalizzazione di servizi pubblici già esternalizzati. Le Amministrazioni possono applicare nei confronti del personale impegnato nelle ditte appaltatrici riveniente da processi di reinternalizzazione di servizi appaltati dalle Amministrazioni suddette o licenziato a seguito di mancato rinnovo degli appalti stessi le previsioni di cui al comma 7 del presente articolo.
3256/XI/146. 17. Caruso, Rocchi.

Al comma 18, sostituire le parole: tre anni con la seguente: due.
3256/XI/146. 18. Pagliarini.

Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
21-bis. Al fine di assicurare la regolare gestione delle aree naturali protette, nei confronti del personale operaio del Corpo forestale dello Stato non si applica il divieto di cui all'articolo 1, comma 252, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
21-ter. Per le riassegnazioni conseguenti alle attività operative svolte dal Corpo forestale dello Stato per conto delle regioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, nonché per la riassegnazione dei contributi di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in materia di protezione civile e di incendi boschivi, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede in deroga al limite dell'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 10.000;
2009: - 10.000;
2010: - 10.000.
3256/XI/146. 19. Rocchi, Burgio, De Cristofaro, Andrea Ricci.

Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:
21-bis. I Comuni, Unioni di Comuni, Comunità Montane e i Consorzi di Comuni costituiti e/o individuati dalle Regioni ai sensi dell'articolo 8 comma 3/a della legge n. 328 del 2000 per l'esercizio delle funzioni istituzionali concernenti gli interventi sociali e per la gestione degli stessi, possono assumere specifiche figure professionali quali assistenti sociali, educatori professionali, operatori Socio Sanitari, nei limiti dei posti vacanti in dotazione organica ivi compresi i posti resisi disponibili a seguito di mobilità esterna, al fine di garantire il livello essenziale dei servizi alla persona, secondo la disciplina dell'articolo 22 della legge n. 328 del 2000.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero Economia e Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 20.000;
2009: - 20.000;
2010: - 20.000.
3256/XI/146. 20. Provera, Franco Russo, Rocchi.


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Sopprimere il comma 23.
3256/XI/146. 21. Incostante.

Al comma 24, primo periodo, dopo le parole: e Zecca dello Stato, aggiungere le seguenti: ed il personale dell'Inps, già dipendente dell'ex-Iri.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 200;
2009: - 200;
2010: - 200.
3256/XI/146. 22. Zipponi, Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:
24-bis. Al fine di un più efficace e razionale utilizzo delle risorse umane, i dipendenti non dirigenti di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in servizio in amministrazioni dello Stato diverse da quella di appartenenza, ad esclusione degli appartenenti alle forze armate e alle forze di polizia, sono trasferiti, ai sensi dell'articolo 30, commi 2-bis e 2-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, su domanda da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nei ruoli dell'amministrazione ove prestano servizio alla data del 31 ottobre 2007. A seguito delle procedure di trasferimento di cui al presente comma, le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza sono ridotte in misura pari alle unità di personale trasferito e sono contemporaneamente trasferite alle amministrazioni di destinazione le corrispondenti risorse finanziarie relative al trattamento stipendiale. Le immissioni in ruolo comportano, per la Presidenza del Consiglio dei ministri una corrispondente riduzione della dotazione organica complessiva di cui agli articoli 2 e 3 e alle relative tabelle C e D dei decreto dei Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2003 e successive modificazioni ed integrazioni. Il personale non immediatamente trasferito per carenza di posti disponibili in organico nelle Amministrazioni ove presta servizio, permane nella posizione di comando o fuori ruolo, previo assenso dell'interessato, fino al successivo inquadramento a copertura dei posti resisi disponibili in organico, con precedenza rispetto alle procedure concorsuali anche interne. Le disposizioni di cui al presente comma non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 3 milioni;
2009: - 3 milioni;
2010: - 3 milioni.
3256/XI/146. 23. Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 25, lettera a), sostituire le parole: è verificata con le seguenti: sono trasformate. Per le assunzioni effettuate in applicazione delle previsioni di cui alla presente lettera e a valere sul «Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici» il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria è incrementato del differenziale tra la spesa precedentemente sostenuta, per i contratti non a tempo indeterminato e la spesa necessaria alla trasformazione degli stessi. Inoltre gli incrementi di spesa dovuti all'attuazione delle previsioni della presente lettera, nonché delle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo (come modificato) non verranno computati ai fini delle previsioni di riduzione della spesa del personale richieste dalla normativa vigente per la concorrenza degli enti del servizio sanitario nazionale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.
3256/XI/146. 24.Caruso, Rocchi.


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Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:
28-bis. È autorizzata la spesa di 20 milioni, a decorrere dal 2008, a favore dell'Istituto nazionale di statistica finalizzata all'assunzione di personale a tempo indeterminato.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 20.000;
2009: - 20.000;
2010: - 20.000.
3256/XI/146. 25. Rocchi, Burgio, De Cristofaro, Andrea Ricci.

Al comma 29, secondo periodo, sostituire le parole: A tal fine, è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro, con le seguenti: A tal fine, è autorizzata la spesa di 700 mila euro,.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero Economia e Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 200;
2009: - 200;
2010: - 200.
3256/XI/146. 26. Mellano, Provera.

Al comma 29 aggiungere in fine le seguenti parole: Al fine di meglio coniugare il principio della certezza della pena con la rieducazione dei detenuti attraverso la copertura delle direzioni dell'area pedagogica degli Istituti penitenziari di 1a fascia è disposta l'assunzione da parte del Ministero della Giustizia, per le esigenze del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, di ulteriori 15 dirigenti di Area Pedagogica attingendo alle graduatorie dei concorsi già espletati con le diverse procedure concorsuali, secondo il loro scorrimento con il metodo comparato.

Conseguentemente, ai relativi oneri finanziari, valutati in 0,5 milioni euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante conseguente riduzione dei seguenti importi iscritti alla tabella A, Rubrica Ministero dell'economia e delle finanze:
2008: - 0,5;
2009: - 0,5;
2010: - 0,5.
3256/XI/146. 27. Palomba.

Dopo il comma 29 aggiungere il seguente:
29-bis. Al fine di fronteggiare la carenza di Operatori di Vigilanza - Area Funzionale B - posizione economica B2 - presso i Centri di Prima Accoglienza e presso le Comunità per minori, istituite con il decreto legislativo n. 272 del 28 luglio 1989 articoli 9 e 10, il Ministero della giustizia è autorizzato all'immissione in ruolo, previa prova selettiva, fino ad un massimo di 60 unità di quel personale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno 3 anni in modo continuativo presso le strutture indicate al comma 1, che svolge attività di Sorveglianza sia diurna che notturna, di Assistenza Educativa e di Animazione, ancorché lavoratori di Cooperative appaltatrici di servizi esternalizzati ed internalizzati. A tal fine, è autorizzata la spesa di 1,4 milione di euro, a decorrere dal 2008, a favore del Ministero della giustizia che provvederà all'immissione di detto personale nei ruoli di destinazione finale dell'amministrazione della giustizia minorile.
3256/XI/146. 28. Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

ART. 148.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole da: Nelle more fino alla fine del


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comma con le seguenti: previa definizione della disciplina contrattuale relativa ai profili di inquadramento, al trattamento giuridico ed economico, ai percorsi formativi finalizzati alla riconversione professionale del personale interessato con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione delle esperienze maturate e dei titoli professionali eventualmente posseduti.
*3256/XI/ 148. 1. Fundarò, Sasso, Folena, Tranfaglia, Guadagno, De Simone.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole da: Nelle more fino alla fine del comma con le seguenti: previa definizione della disciplina contrattuale relativa ai profili di inquadramento, al trattamento giuridico ed economico, ai percorsi formativi finalizzati alla riconversione professionale del personale interessato con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione delle esperienze maturate e dei titoli professionali eventualmente posseduti.
*3256/XI/ 148. 2. Rocchi, Burgio, De Cristofaro, Andrea Ricci.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
7. All'articolo 1, comma 1156 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera g) è aggiunta l a seguente:
«g-bis) a valere dall'esercizio finanziario 2008, è disposto lo stanziamento di un ulteriore contributo di cento milioni di euro per la stabilizzazione degli LSU e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle Regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturale UE attraverso la stipula di un'apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto-legge del 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
2010: - 100.000.
3256/XI/148. 3. Rocchi, Burgio, De Cristofaro, Andrea Ricci.

ART. 149.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In aggiunta a quanto previsto ai commi 1 e 2, per i Direttori s.g.a, del Comparto Scuola è stanziata, a decorrere dall'anno 2008, la somma di 50 milioni di euro da utilizzare per il corretto inquadramento retributivo nelle posizioni stipendiali di coloro che hanno conseguito l'area D il 1o settembre 2000 e di coloro che sono stati assunti nella stessa area il 1o settembre 2001 e il 1o settembre 2002 (si fa esclusivo riferimento agli anni citati, poiché dal 1o settembre 2003 l'inquadramento retributivo è avvenuto correttamente). Tempi e modalità del nuovo inquadramento sono definiti in apposita sequenza contrattuale da tenersi presso l'ARAN entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In assenza dell'accordo tra ARAN e Organizzazioni Sindacali rappresentative, a partire dal 15 aprile 2008, il Ministro della Pubblica Istruzione è autorizzato ad emettere un decreto ministeriale che ridetermini l'inquadramento retributivo dei Direttori s.g.a. individuati dalla presente norma.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 25.000;
2009: - 25.000;
2010: - 25.000.


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Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero della solidarietà sociale, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 25.000;
2009: - 25.000;
2010: - 25.000.
3256/XI/149. 1. Pedica, Porfidia.

Al comma 5, sostituire le parole: 6,5 milioni di euro con le seguenti: 30 milioni di euro.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 30.000;
2009: - 30.000;
2010: - 30.000.
3256/XI/149. 2. Pagliarini.

Al comma 11 sostituire le parole: 240 milioni di euro per l'anno 2008 e in 355 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con le seguenti: 2429 milioni per l'anno 2008 e in 3981 milioni a decorrere dall'anno 2009.

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente gli importi della Tabella C di parte corrente fino a concorrenza degli oneri.
*3256/XI/ 149. 3. Rocchi, Burgio, De Cristofaro, Andrea Ricci.

Al comma 11 sostituire le parole: 240 milioni di curo per l'anno 2008 e in 355 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con le seguenti: 2.429 milioni per l'anno 2008 e in 3.981 milioni a decorrere dall'anno 2009.

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente gli importi della Tabella C di parte corrente fino a concorrenza degli oneri.
*3256/XI/ 149. 4. Di Salvo, Rocchi, Buffo, Burgio, De Cristofaro, Pagliarini, Pellegrino.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. Al comma 8-bis, dell'articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, le parole «per l'anno 2007» sono sostituite dalle parole «a decorrere dal 2007».

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 10.000;
2009: - 10.000;
2010: - 10.000.
3256/XI/149. 20. Rugghia.

Dopo l'articolo 149, aggiungere il seguente:

Art. 149-bis.
(Perequazione di trattamento economico nello svolgimento della funzione ispettiva nella scuola).

1. È estesa a tutti i dirigenti per i servizi tecnici (ex ispettori tecnici) del Ministero della pubblica istruzione, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, la rideterminazione della retribuzione individuale di anzianità, con il procedimento e la decorrenza di cui all'articolo 11, comma 12, della citata legge n. 124 del 1999.

Conseguentemente alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 2.200;
2009: - 2.200;
2010: - 2.200.

Conseguentemente alla Tabella A voce Ministero dell'università e ricerca, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 2.200;
2009: - 2.200;
2010: - 2.200.
3256/XI/149. 01. Pedrini.


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ALLEGATO 2

Legge finanziaria per l'anno 2008 (C. 3256, approvato dal Senato).

Bilancio dello Stato per l'anno 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 (C. 3257 e relative note di variazioni C. 3257-bis e C. 3257-ter, approvato dal Senato).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 2008.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato),
esaminata la Tabella n. 4, relativa allo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 2008, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria,
premesso che:
il disegno di legge finanziaria traduce in maniera coerente gli obiettivi di raggiungimento di un più elevato e duraturo sviluppo, di un maggior grado di equità sociale e del pareggio di bilancio entro il termine della legislatura, indicati nel Documento di programmazione economica e finanziaria 2008-2011;
le misure contenute nel disegno di legge finanziaria si affiancano, in un'ottica di crescita e di equità, a quelle in materia di previdenza, mercato del lavoro, ammortizzatori sociali, competitività, inclusione sociale previste dal disegno di legge C. 3178, collegato alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2008-2010, che dà attuazione al Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili del 23 luglio scorso tra Governo e parti sociali;
valutato che, nell'ambito di competenza della Commissione, sono previste misure volte alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro, sia nel settore privato che nel settore pubblico, a favorire la creazione di nuova occupazione stabile, a garantire maggiore sicurezza sul lavoro, in coerenza con quanto sancito nella legge delega n. 123 del 2007, e una più ampia tutela della salute dei lavoratori, nonché ad assicurare gli ammortizzatori sociali nelle situazioni di crisi aziendale, ad elevare l'importo degli assegni familiari per i soggetti più bisognosi, all'equiparazione del congedo di maternità e parentale nei casi di adozione e affidamento a quelli previsti per il figlio biologico, a tutelare l'occupazione e ad adeguare il sistema previdenziale, in particolare per accrescere la tutela sociale dei lavoratori «parasubordinati»;
delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di un approfondimento delle tematiche riguardanti i processi di stabilizzazione per i precari del pubblico impiego e l'utilizzazione degli incarichi e delle forme di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché ulteriori forme di tutela delle tipologie contrattuali non riconducibili al lavoro dipendente.


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ALLEGATO 3

Legge finanziaria per l'anno 2008 (C. 3256, approvato dal Senato).

Bilancio dello Stato per l'anno 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 (C. 3257 e relative note di variazioni C. 3257-bis e C. 3257-ter, approvato dal Senato).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 2008.

PROPOSTA DI RELAZIONE DI MINORANZA

La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato),
esaminato il disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», nelle parti di propria competenza;
premesso che:
l'articolo 145, comma 3, disponendo per le pubbliche amministrazioni il divieto di assumere con forme contrattuali di lavoro flessibile, previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, sancisce una netta discriminazione tra pubblico e privato e, implicitamente, costituisce una ammissione della incapacità del sistema italiano di sottrarsi alla logica della sanatoria, giustificata dalla sbagliata equazione flessibilità=precariato;
la citata disposizione, inoltre, prevedendo una deroga esclusiva per il settore pubblico alle norme civilistiche in materia di lavoro, determina un pericoloso regresso rispetto alle scelte del Legislatore negli anni '90 che portarono alla privatizzazione del pubblico impiego, sotto la forte spinta della necessità di ammodernare l'apparato e l'attività delle amministrazioni pubbliche, di cui non si potevano più tollerare sprechi ed inefficienze;
le disposizioni relative ai commi 5, 6 e 8 dell'articolo 145, che prevedono una limitazione dello strumento del lavoro straordinario nelle amministrazioni statali, reprimono, in generale, la produttività del lavoro nel settore pubblico e, nello specifico, penalizzano e non agevolano il lavoro delle Forze armate e di polizia, nonché quello dei vigili del fuoco;
l'articolo 146, comma 5, prevedendo la formula «espletamento di procedure selettive di natura concorsuale», invece di quella più rigorosa di «superamento di procedure concorsuali», o comunque di «superamento di un concorso pubblico», in ordine alle modalità di accesso ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, viola l'articolo 97 della Costituzione e il dettato della sentenza della Corte costituzionale n. 205 del 2004, la quale sancisce che: «Anche in regime di impiego pubblico privatizzato, infatti, il collocamento in ruolo costituisce la modalità attraverso la quale si realizza l'inserimento stabile dell'impiegato in un posto della pianta organica di una pubblica amministrazione, cosicché la garanzia del concorso pubblico non può che riguardare anche l'ipotesi di mera trasformazione di un rapporto contrattuale a tempo indeterminato in rapporto di ruolo, allorché - come si è detto - l'accesso al suddetto rapporto non di ruolo non sia a sua volta avvenuto mediante una procedura concorsuale»;


Pag. 345


lo stesso articolo 146, comma 5, non facendo espresso riferimento a concorsi pubblici con riserva di posti, in cui la percentuale della riserva a favore degli interni non sia particolarmente elevata, è lacunoso, irrazionale e viola gli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione e contrasta con la giurisprudenza costante della Corte costituzionale (sentenze n. 1 del 1999 e n. 194 del 2002);
secondo la Corte costituzionale: «è noto che il modello concorsuale richiede che la selezione avvenga con criteri tali "da prevedere e consentire la partecipazione anche agli estranei, assicurando cosi il reclutamento dei migliori", e a tale modello si deve ricorrere anche per scongiurare "gli effetti distorsivi" che il criterio dei concorsi interni può produrre» (sentenze n. 313 del 1994 e n. 194 del 2002);
sempre l'articolo 146, comma 5, spostando alla data del 28 settembre 2007 il termine di cui all'articolo 1, comma 526, della Finanziaria 2007, posticipandolo di un anno, configura la possibilità di qualificare impropriamente come «precari» anche i lavoratori con contratto a tempo determinato con pochi mesi di anzianità di servizio, pur essendo noto che la qualificazione del concetto di precarietà nel mondo del lavoro non può prescindere da un dato temporale che non può non essere che di lunga durata e, comunque, non di qualche mese;
l'articolo 146, da un lato, con il comma 5, apre la possibilità della stabilizzazione ad una platea di oltre 120.000 lavoratori con contratto a tempo determinato, e dall'altro, con il comma 9, prevede di finanziare l'operazione con un fondo esiguo, pari a 60 milioni di euro, da ripartire in parti eguali nel triennio 2008-2010, che si vanno ad aggiungere ai 50 milioni di euro stanziati con la Finanziaria 2007, rischia di ingenerare un aumento del contenzioso nei confronti della pubblica amministrazione, con grave danno alle casse dello Stato;
l'articolo 146, non fornendo alcuna risposta alle legittime richieste di assunzione di vincitori e idonei dei concorsi pubblici, che vengono ingiustamente penalizzati a favore delle progressioni interne e della sanatoria indiscriminata dei precari, quest'ultima possibile solo in teoria, svilisce il principio della meritocrazia nell'ambito delle procedure di reclutamento, con grave danno al buon andamento della pubblica amministrazione;

DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO CONTRARIO.

«Baldelli, Bodega, Fabbri».