XII Commissione - Martedì 27 novembre 2007

TESTO AGGIORNATO AL 29 NOVEMBRE 2007


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ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008) (C. 3256 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 2.

Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente comma:
«11-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 54, comma 5, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «Le spese sostenute dai liberi professionisti destinatari dell'obbligo di formazione continua di cui agli articoli 16-bis e seguenti del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, per l'iscrizione e la partecipazione alle attività di Educazione Medica Continua, entro il numero di crediti formativi obbligatori stabiliti annualmente ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 2, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e sue successive modificazioni sono interamente deducibili».
b) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis). Le spese sostenute dai liberi professionisti destinatari dell'obbligo di formazione continua di cui agli articoli 16-bis e seguenti del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, per l'iscrizione e partecipazione alle attività di Educazione Medica Continua, entro il numero di crediti formativi obbligatori stabiliti annualmente ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e sue successive modificazioni».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
2010: - 100.000.
3256/XII/2. 1. Pellegrino, Zanella.

ART. 9.

Dopo il comma 32, inserire il seguente:
«32-bis. All'articolo 1, comma 11, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera e), aggiungere la seguente lettera:
e-bis) nel caso di nuclei familiari con più di tre figli, e con un reddito complessivo pari a massimo 50 mila euro annui, è autorizzata l'erogazione di un assegno pari a 250 euro all'anno per ciascun figlio minore».


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Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
2010: - 100.000.
3256/XII/9. 1. Mosella, Di Girolamo, Grassi, Lucà.

Sostituire il comma 33, con il seguente comma:
«33. All'articolo 15, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera i-octies) inserire la seguente lettera:
i-nonies) le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi asili».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
2010: - 100.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella, voce Ministero della pubblica istruzione, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 50.000;
2009: - 50.000;
2010: - 50.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella, voce Ministero della solidarietà sociale, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 50.000;
2009: - 50.000;
2010: - 50.000.
3256/XII/9. 2. Mosella, Di Girolamo, Grassi, Lucà.

Sostituire il comma 33 con il seguente:
33. All'articolo 15, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera i-octies) inserire la seguente lettera:
i-nonies) le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 curo annui per ogni figlio ospitato negli stessi asili.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: -100.000;
2009: -100.000;
2010: -100.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella, voce Ministero della pubblica istruzione apportare le seguenti variazioni:
2008: -50.000;
2009: -50.000;
2010: -50.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella, voce Ministero della solidarietà sociale apportare le seguenti variazioni:
2008: -50.000;
2009: -50.000;
2010: -50.000.
3256/XII/9. 2. (Nuova formulazione) Mosella, Di Girolamo, Burtone, Grassi.

Dopo il comma 33, inserire il seguente:
«33-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le risorse per la realizzazione del piano straordinario per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia sono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2008».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 50.000.
3256/XII/9. 3. Mosella, Di Girolamo, Grassi, Lucà.

Dopo il comma 81 aggiungere il seguente:
«82. - 1. La lettera e) dall'articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n. 306, come modificata dall'articolo 52, comma 23, della legge 23 dicembre 2002, n. 289, è sostituita dalla seguente: «e) I contributi volontariamente versati dai sanitari iscritti agli ordini professionali italiani dei farmacisti,


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medici chirurghi, odontoiatri e veterinari, nonché da tutti gli altri sanitari liberamente esercenti ed eventualmente da cittadini estranei alla professione medica, nella misura e nelle forme stabilite dal consiglio di amministrazione della fondazione, di concerto con i ministeri vigilanti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509».
2. La lettera f) del medesimo articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n. 306, è soppressa.
3. Nelle more della riforma della fondazione ONAOSI al fine di ottemperare al disposto della sentenza n. 190 del 5 giugno 2007 della Corte Costituzionale, le procedure di recupero del contributo obbligatorio dovuto da tutti i sanitari dipendenti pubblici, iscritti ai rispettivi ordini professionali italiani dei farmacisti, dei medici chirurghi e odontoiatri e dei veterinari, ai sensi della lettera e) dell'articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n. 306, come modificata dell'articolo 52, comma 23, della legge 23 dicembre 2002, n. 289, con riferimento agli anni 2003, 2004, 2005, 2005 e 2007, sono abbandonate. Le relative iscrizioni a ruolo, cartelle di pagamento ed azioni esecutive gia in corso sono annullate, mentre i corrispondenti procedimenti di opposizione pendenti innanzi all'Autorità giudiziaria si estinguono con vittoria di spese per i ricorrenti. La ripetizione dei contributi già versati in ossequio al previo obbligo di legge resta comunque esclusa ai sensi dell'articolo 2034 c.c.
4. La riforma di cui al comma precedente assicura la separazione tra le funzioni di indirizzo, i compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e le funzioni di vigilanza, nonché la democraticità dell'organizzazione associativa, consentendo la partecipazione al voto e l'ispezione contabile a tutti i contribuenti».
3256/XII/9. 4. Turco, D'Elia, Mellano, Beltrandi, Poretti.

ART. 37.

Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

Art. 37-bis.

1. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 22 giungo 1999 n. 230 è soppresso.
2. Si stabilisce il 31 marzo 2008 come termine ultimo per la approvazione del progetto obiettivo di cui ai commi 1 e 2, dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, e il 30 giugno 2008 come termine ultimo per la approvazione dei servizi sanitari regionali di cui ai successivi commi 4 e 5 dello stesso articolo.
3. Per la realizzazione del progetto obiettivo nell'anno 2008 vengono stanziati 200 milioni di euro.

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 44 inserire il seguente:
44-bis. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi da capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
3256/XII/37. 01. Cancrini.


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ART. 75.

Sostituire l'articolo 75 con il seguente:

Art. 75.
(Promozione e sicurezza delle reti trapiantologica e trasfusionale).

1. Per consentire al Centro nazionale trapianti, istituito con legge 1o aprile 1999, n. 91, l'effettuazione di controlli e interventi finalizzati alla promozione e alla verifica della sicurezza della rete trapiantologica relativa ad organi, tessuti e cellule, è autorizzata, a partire dal 2008, la spesa di euro 700.000, fermo restando quando disposto dall'articolo 8, comma 7, della legge 1o aprile 1999, n. 91 e successive modificazioni e dall'articolo 92, comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dal 2008, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, lettera a) del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.
2. Per consentire al Centro nazionale sangue, istituito con Decreto del Ministero della salute 26 aprile 2007, l'effettuazione di controlli e interventi finalizzati alla promozione e alla verifica della sicurezza e qualità della rete trasfusionale, è autorizzata, a partire dal 2008, la spesa di euro 300.000, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 6, della legge 21 ottobre 2005, n. 219. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dal 2008, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo l, lettera a) del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.
3. Al fine di razionalizzare i costi e ottimizzare l'impiego dei fondi di funzionamento, nonché di organizzare le risorse umane e logistiche necessarie al conseguimento degli obiettivi di sanità pubblica ad essi attribuiti dalla normativa vigente, il Centro nazionale trapianti, ai fini dell'esercizio delle funzioni di coordinamento e controllo delle attività di donazione, prelievo e trapianto di organi, tessuti e cellule ed il Centro nazionale sangue, nell'esercizio delle rispettive funzioni di coordinamento tecnico-scientifico possono:
a) stipulare accordi di collaborazione e convenzioni con amministrazioni pubbliche, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, comunitarie od internazionali;
b) stipulare, nei limiti del finanziamento costituito dai fondi istituzionali e da quelli provenienti da programmi di ricerca nazionali ed internazionali, contratti di lavoro secondo le modalità previste dalle norme vigenti nella pubblica amministrazione, ivi comprese quelle di cui all'articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto compatibile.
3256/XII/75. 1. Di Girolamo, Bafile, Bianchi, Calgaro, Cosentino, Grassi, Laganà, Lumia, Mosella, Rampi, Sanna, Lucà.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Al fine di incrementare la disponibilità di cellule staminali del cordone ombelicale ai fini di trapianto, è autorizzata la raccolta autologa del cordone ombelicale da parte di strutture pubbliche o private, accreditate e convenzionate con il Centro Nazionale Trapianti, d'intesa con il Centro Nazionale Sangue. La raccolta avviene senza oneri per il Servizio Sanitario Nazionale e previo consenso alla donazione del cordone per uso eterologo in caso di richiesta da parte di paziente compatibile. Il Centro Nazionale Trapianti provvede alla gestione del registro internazionale e alla distribuzione delle cellule staminali cordonali per trapianto, secondo modalità definite da apposito regolamento, da emanarsi entro 6 mesi dalla data entrata in vigore della presente legge.
3256/XII/75. 2. Poretti, Mellano, D'Elia, Beltrandi, Turco.


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Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Finanziamento del centro nazionale di riferimento per lo studio, la ricerca e la cura della patologia poliomielitica).

1. Al fine del finanziamento presso il presidio ospedaliero di Malcesine (Regione Veneto, Unità locale socio sanitaria n. 22), del Centro nazionale di riferimento per lo studio, la ricerca e la cura della patologia poliomielitica e dei suoi effetti tardivi denominati «sindrome post-polio», istituito secondo l'Accordo tra il Ministero della salute e la Conferenza Stato-Regioni (marzo 2007), dei relativi protocolli terapeutici e dei presidi farmacologici e riabilitativi idonei, è autorizzato un contributo di 2 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2008: -2.000;
2009: -2.000;
2010: -2.000.
3256/XII/75. 01. Dioguardi, Caruso, Smeriglio.

Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Finanziamento dei centri nazionali di riferimento per lo studio, la ricerca e la cura della patologia poliomielitica).

1. Al fine del finanziamento dei Centri nazionali di riferimento per lo studio, la ricerca e la cura della patologia poliomielitica e dei suoi effetti tardivi denominati «sindrome postpolio», istituiti secondo l'Accordo tra il Ministero della salute e la Conferenza Stato-Regioni del 29 marzo 2007, dei relativi protocolli terapeutici e dei presidi farmacologici e riabilitativi idonei, è autorizzato un contributo di 2 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2008: -2000;
2009: -2000;
2010: -2000.
3256/XII/75. 01.(Nuova formulazione) Dioguardi, Caruso, Smeriglio.

ART. 80.

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Per il potenziamento della ricerca e lo studio sulle interazioni fra fattori ambientali e la salute, sugli effetti che gli inquinanti hanno sugli organismi viventi ed in special modo sull'uomo, e al fine di accrescere le conoscenze scientifiche in materia e favorire lo studio di progetti volti ad una efficace riduzione e controllo delle emissioni degli inquinanti, è istituito un Fondo presso il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010.

Conseguentemente alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, per ciascun anno del triennio 2008-2010, fino a concorrenza dell'onere stimato in 10 milioni di euro.
3256/XII/80. 1. Pellegrino, Francescato, Camillo Piazza, Bonelli, Zanella.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per il potenziamento della ricerca e lo studio sulle interazioni fra fattori ambientali e la salute, sugli effetti che gli inquinanti hanno sugli organismi viventi ed in special modo sull'uomo, e al fine di accresce le conoscenze scientifiche in materia


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e favorire lo studio di progetti volti ad una efficace riduzione e controllo delle emissioni degli inquinanti, è istituito un Fondo presso il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010.

Conseguentemente, all'articolo 150, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicante nella Tabella C di cui al comma 2 sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
3256/XII/80. 1. (Nuova formulazione) Pellegrino, Francescato, Camillo Piazza, Bonelli, Zanella.

ART. 82.

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: , almeno di fase seconda.
3256/XII/82. 1. Poretti, Beltrandi, D'Elia, Mellano, Turco.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. In attesa della valutazione dell'Agenzia italiana del farmaco di cui al comma 2, le Regioni possono autorizzare, in via temporanea ed eccezionale, l'uso di un medicinale industriale per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata sulla base dei dati disponibili delle sperimentazioni cliniche già concluse».
3256/XII/82. 4. Poretti, Beltrandi, D'Elia, Mellano, Turco.

Sopprimere il comma 8.
3256/XII/82. 2. Di Girolamo.

Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. Sono istituite le professioni sanitarie di chiropratico e di osteopata. Sono istituiti presso il Ministero della salute, senza oneri per la finanza pubblica, i registri dei dottori in chiropratica e dei dottori in osteopatia. L'iscrizione ai suddetti registri è consentita a coloro che sono in possesso di diploma di laurea magistrale in chiropratica e di diploma di laurea magistrale in osteopatia o di titolo o di formazione equivalenti. Il laureato in chiropratica e il laureato in osteopatia hanno il titolo di dottore in chiropratica e di dottore in osteopatia ed esercitano le loro mansioni liberamente come professionisti sanitari di grado primario nel campo del diritto alla salute, ai sensi della normativa vigente. Il chiropratico e l'osteopata possono essere inseriti o convenzionati nelle o con le strutture del Servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme previste dall'ordinamento. Il regolamento di attuazione del presente comma è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3256/XII/82. 5. Lucchese.

Sostituire il comma 8 con il seguente:
«8. Sono istituite le professioni sanitarie di chiropratico e di osteopata. Sono istituiti presso il Ministero della salute, senza oneri per la finanza pubblica, i registri dei dottori in chiropratica e dei dottori in osteopatia. L'iscrizione ai suddetti registri è consentita a coloro che sono in possesso di diploma di laurea magistrale in chiropratica e di diploma di laurea magistrale in osteopatia o di titolo o di formazione equivalenti. Il laureato in chiropratica e il laureato in osteopatia


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hanno il titolo di dottore in chiropratica e di dottore in osteopatia ed esercitano le loro mansioni liberamente come professionisti sanitari di grado primario nel campo del diritto alla salute, ai sensi della normativa vigente. Il chiropratico e l'osteopata possono essere inseriti o convenzionati nelle o con le strutture del Servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme previste dall'ordinamento. Il Ministro dell'università e della ricerca, con decreto da adottare di concerto con il Ministro della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente logge, provvede alla definizione dagli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale in chiropratica ed osteopatia nonché dei titoli equivalenti al fini dell'accesso alle professioni di chiropratico e di osteopata. Con regolamento del Ministro della salute da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità attuative dell'ordinamento delle professioni sanitarie di cui al presente comma».
3256/XII/82. 6. Lucchese.

Sostituire il comma 8 con il seguente:
«8. Sono istituite le professioni sanitarie di chiropratico e di osteopata. Sono istituiti presso il Ministero della salute, senza oneri per la finanza pubblica, i registri dei dottori in chiropratica e dei dottori in osteopatia. L'iscrizione ai suddetti registri è consentita a coloro che sono in possesso di diploma di laurea magistrale in chiropratica e di diploma di laurea magistrale in osteopatia o di titolo o di formazione equivalenti. Il laureato in chiropratica e il laureato in osteopatia hanno il titolo di dottore in chiropratica e di dottore in osteopatia ed esercitano le loro mansioni liberamente come professionisti sanitari di grado primario nel campo del diritto alla salute, al sensi della normativa vigente. Il chiropratico e l'osteopata possono essere inseriti o convenzionati nelle o con le strutture del Servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme previsti dall'ordinamento. Il Ministro dell'università e della ricerca, con decreto da adottare di concerto con il Ministro della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla definizione degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale in chiropratica ed osteopatia. Ai fini dell'accesso alle professioni di chiropratico o di osteopata. Con regolamento del Ministro della salute da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presento legge, sono determinate le modalità attuative dell'ordinamento delle professioni sanitarie di cui al presente comma».
3256/XII/82. 7. Lucchese.

Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. Sono istituiti presso il Ministero della Salute, senza oneri per la finanza pubblica, i registri dei dottori in chiropratica e dei dottori in osteopatia. L'iscrizione ai suddetti registri è consentita a coloro che sono in possesso di diploma di laurea magistrale in chiropratica e di diploma di laurea magistrale in osteopatia o di titolo o di formazione equivalenti. Il laureato in chiropratica e il laureato in osteopatia hanno il titolo di dottore in chiropratica e di dottore in osteopatia ed esercitano le loro mansioni liberamente come professionisti sanitari di grado primario nel campo del diritto alla salute, ai sensi della normativa vigente. Il chiropratico e l'osteopata possono essere inseriti o convenzionati nelle o con le strutture del Servizio sanitario nazionale, nei modi e nelle forme previsti dall'ordinamento. Il regolamento di attuazione del presente


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comma è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della salute.
3256/XII/82. 3. Lucchese.

Al comma 8, premettere le seguenti parole: È istituita la professione sanitaria di chiropratico e sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: Il Ministro dell'università e della ricerca, con decreto da adottare di concerto con il Ministro della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla definizione degli ordinamenti didattici del corso di laurea magistrale in chiropratica, ai fini dell'accesso alla professione di chiropratico. Con regolamento del Ministro della salute, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità attuative dell'ordinamento della professione sanitaria di chiropratico.
3256/XII/82. 8.Lucchese.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente comma:
«8-bis. È istituita la professione sanitaria di osteopata. È istituito presso il Ministero della salute, senza oneri per la finanza pubblica, il registro dei dottori in osteopatia. L'iscrizione al suddetto registro è consentita a coloro che sono in possesso del diploma di laurea magistrale in osteopatia o di titolo o di formazione equivalenti. II laureato in osteopatia ha il titolo di dottore in osteopatia ed esercita le sue mansioni liberamente come professionista sanitario di grado primario nel campo del diritto alla salute, ai sensi della normativa vigente. L'osteopata può essere inserito o convenzionato nelle o con le strutture del Servizio sanitario nazionale, nei modi e nelle forme previsti dall'ordinamento. II Ministro dell'università e della ricerca con decreto da adottare di concerto con il Ministro della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla definizione degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale in osteopatia, ai fini dell'accesso alla professione di osteopata. Con regolamento del Ministro della salute da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità attuative dell'ordinamento della professione sanitaria di osteopata».
3256/XII/82. 10.Lucchese.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. È istituito presso il Ministero della salute, senza oneri per la finanza pubblica, un registro dei dottori in osteopatia. L'iscrizione al suddetto registro è consentita a coloro che sono in possesso di diploma di laurea magistrale in osteopatia o titolo o formazione equivalenti. Il laureato in osteopatia ha il titolo di dottore in osteopatia ed esercita le sue mansioni liberamente come professionista sanitario di grado primario nel campo del diritto alla salute, ai sensi della normativa vigente. L'osteopata può essere inserito o convenzionato nelle o con le strutture del Servizio sanitario nazionale, nei modi e nelle forme previsti dall'ordinamento. Il regolamento di attuazione del presente comma è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della salute.
3256/XII/82. 11.Lucchese.


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Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
«8-bis. È riconosciuta la qualifica di osteopata e si istituisce presso il Ministero della salute, senza oneri per la finanza pubblica, il registro degli Osteopati.
8-ter. L'osteopata può essere inserito o convenzionato nelle o con le strutture del Servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme previste dall'ordinamento.
8-quater. Il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 8-bis e 8-ter, che deve anche identificare il percorso formativo dell'Osteopata, fatte salve le situazioni attuali, è emanato dal Ministero della salute entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3256/XII/82. 16.Pellegrino.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
«8-bis. È istituita la qualifica di esperto nelle medicine non convenzionali, esercitate esclusivamente dai laureati in medicina e chirurgia, in odontoiatria e in medicina veterinaria nell'ambito delle rispettive sfere di competenza.
8-ter. Le qualifiche di esperto comprendono i seguenti indirizzi: agopuntura e farmacoterapia tradizionale cinese; fitoterapia; medicina omeopatica; medicina omotossicologica; medicina antroposofica. Gli esperti nelle discipline di cui al presente comma sono i medici chirurghi, odontoiatri e veterinari che integrano i criteri diagnostici e terapeutici propri della medicina ufficiale con la valutazione diagnostica e le indicazioni terapeutiche specifiche delle suddette discipline.
8-quater. Il regolamento di attuazione dei commi 8-bis e 8-quater, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, dal Ministro della salute.
8-quinquies. Per la ricerca, la promozione, e la formazione professionale delle medicine non convenzionali, è stanziata la cifra di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 1.000;
2009: - 1.000;
2010: - 1.000.
3256/XII/82. 12. Pellegrino, Zanella.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
«8-bis. È istituita la figura professionale dell'operatore di «Discipline Olistiche per la Salute (DOS)».
8-ter. Sono definite discipline olistiche per la salute quelle discipline che operano allo scopo di sostenere, mantenere e migliorare lo stato di salute della persona, attraverso specifiche metodiche volte a stimolare e a rinforzare in modo non invasivo le risorse naturali del soggetto utente. Il profilo professionale dell'operatore delle discipline olistiche per la salute è basato su: a) l'approccio olistico alla persona e alla sua condizione; b) la promozione della salute e il miglioramento della qualità della vita, conseguibili mediante la stimolazione delle risorse naturali della persona secondo le metodiche specifiche di ogni disciplina; c) l'educazione a stili di vita salubri e rispettosi dell'ambiente; d) la non interferenza nel rapporto tra medici e pazienti e l'astensione dal ricorso alla prescrizione di farmaci di qualsiasi tipo, in quanto estranei al proprio ambito di competenza.
8-quater. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Registro nazionale degli operatori di Discipline Olistiche per la Salute, comprendente le seguenti discipline: shiatsu, naturopatia, reflessologia plantare, pranopratica, craniosacrale, yoga, tai ji, qi gong, counseling olistico, kinesiologia, reiki, watsu e floripratica.
8-quinquies. L'operatore delle discipline olistiche per la salute di cui ai


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commi 8-bis e seguenti, può essere inserito o convenzionato nelle o con le strutture del Servizio sanitario nazionale, nei modi e nelle forme che saranno previste da un regolamento di attuazione, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della salute.
5. Per la promozione e la formazione professionale degli operatori delle discipline olistiche, è stanziata la cifra di 500 mila euro, per ciascun anno del triennio 2008-2010.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 500;
2009: - 500;
2010: - 500.
3256/XII/82. 13.Pellegrino, Zanella, Trepiccione.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. È riconosciuta la professione del laureato in scienze motorie con competenze nei campi della salute, della prevenzione e dell'attività motoria adattata e compensativa tramite la motricità. La suddetta figura professionale opera anche nel settore socio-sanitario.
8-ter. Entro 6 mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, il Ministro della salute emana un regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 8-bis, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3256/XII/82. 17. Pellegrino.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis.
Le Regioni e le Province autonome garantiscono le funzioni di «Autorità competente» in materia di sicurezza alimentare ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/04 del 29 aprile 2004, attraverso i competenti servizi medici e veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL e attraverso le proprie strutture regionali di indirizzo e coordinamento in tale materia.
8-ter. Ai sanitari (medici veterinari, medici chirurghi, biologi, chimici e farmacisti) iscritti ai rispettivi ordini professionali e dipendenti delle regioni e province autonome, che esplicano in modo diretto attività gestionali inerenti alla sicurezza alimentare, nel quadro delle funzioni di tutela della salute previste dal Regolamento (CE) 882/2004, sono attribuiti ruolo, funzioni e inquadramento equivalenti al personale del ruolo sanitario di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 761/79. Le regioni e le province autonome definiscono tali attribuzioni nel quadro del proprio ordinamento del personale e secondo la programmazione regionale.
8-quater. Dall'applicazione del relativo contratto della Dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del SSN, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, discendono oneri pari a 2 milioni di euro, a carico del Fondo sanitario nazionale.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 2.000;
2009: - 2.000;
2010: - 2.000.
3256/XII/82. 14. Zanotti, Trupia.

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:
8-bis. Le regioni e le province autonome garantiscono le funzioni di «Autorità competente» in materia di sicurezza alimentare ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/04 del 29 aprile 2004, attraverso i competenti servizi medici e veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL e attraverso le proprie strutture regionali di indirizzo e coordinamento in tale materia.


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8-ter. Ai sanitari (medici veterinari, medici chirurghi, biologi, chimici e farmacisti) iscritti ai rispettivi Ordini professionali e dipendenti delle Regioni e province autonome, che esplicano in modo diretto attività gestionali inerenti alla sicurezza alimentare, nel quadro delle funzioni di tutela della salute previste dal Regolamento (CE) 882/2004, sono attribuiti ruolo, funzioni e inquadramento equivalenti al personale del ruolo sanitario di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 761/79. Le regioni e le province autonome, che esplicano in modo diretto attività gestionali inerenti alla sicurezza alimentare, nel quadro delle funzioni di tutela dalla salute previste dal Regolamento (CE) 882/2004, sono attribuiti ruolo, funzioni e inquadramento equivalenti al personale del ruolo sanitario di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 761/79. Le regioni e le province autonome definiscono tali attribuzioni nel quadro del proprio ordinamento del personale e secondo la programmazione regionale.
8-quater. L'attribuzione dell'inquadramento di cui al comma 8-ter e la relativa applicazione della disciplina dei contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza medico, veterinaria e sanitaria, del Servizio sanitario nazionale decorrono dal 1o gennaio 2008 e non importano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
3256/XII/82. 14. (Nuova formulazione) Zanotti, Trupia, Pellegrino, Cancrini, Dioguardi.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Le regioni e le e le province autonome garantiscono le funzioni di «Autorità competente» in materia di sicurezza alimentare ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/04 del 29 aprile 2004, attraverso i competenti servizi medici e veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL e attraverso le proprie strutture regionali di indirizzo e coordinamento in tale materia.
8-ter. Ai sanitari (medici veterinari, medici chirurghi, biologi, chimici e farmacisti) iscritti ai rispettivi Ordini professionali e dipendenti delle regioni e province autonome, che esplicano in modo diretto attività gestionali inerenti alla sicurezza alimentare, nel quadro delle funzioni di tutela della salute previste dal Regolamento (CE) 882/2004, sono attribuiti ruolo, funzioni e inquadramento equivalenti al personale del ruolo sanitario di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 761/79. Le regioni e le province autonome definiscono tali attribuzioni nel quadro del proprio ordinamento del personale e secondo la programmazione regionale.
8-quater. Per far fronte alle spese derivanti dall'applicazione del relativo contratto della Dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del SSN, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è prevista la copertura di 2 milioni di euro.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 2.000;
2009: - 2.000;
2010: - 2.000.
3256/XII/82. 19. Pellegrino.

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:
8-bis. Le regioni e le provincie autonome garantiscono le funzioni di «Autorità Competente» in materia di Sicurezza Alimentare ai sensi del Reg. CE n. 882/04 del 29 aprile 2004, attraverso i competenti servizi medici e veterinari dei dipartimenti di Prevenzione delle ASL e attraverso le proprie strutture regionali di indirizzo e coordinamento in tale materia.
8-ter. Ai sanitari iscritti ai rispettivi ordini professionali e dipendenti dalle Regioni e province autonome, che esplicano in modo diretto attività gestionali inerenti la sicurezza alimentare, nel quadro delle funzioni di tutela della salute previsti dal


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regolamento CE 882/2004 sono attribuiti ruolo, funzioni ed inquadramento equivalente al personale del ruolo sanitario di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79. Le regioni e le province autonome definiscono tali attribuzioni nel quadro del proprio ordinamento del personale e secondo la programmazione regionale.
8-quater. Per far fronte alle spese derivanti dall'applicazione del relativo contratto della Dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 è prevista la copertura di euro 2 milioni sul Fondo sanitario Nazionale.
3256/XII/82. 24. Viola.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Fermo restando il disposto del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 10, articolo 61 comma 5 e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 3, comma 130, così come modificato dal decreto-legge 323/1996, articolo 1, comma 3, è previsto che l'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali equivalenti, così come definiti dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 425 del 1996 e dall'articolo 1-bis della legge n. 149 del 2005, venga rilasciata solo a seguito dell'avvenuto accertamento, da svolgersi nelle forme maggiormente opportune e con il coinvolgimento degli organi competenti, dell'assenza di oggettivi diritti di natura brevettuale sul principio attivo di riferimento.
3256/XII/82. 15. Di Girolamo.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Presso il Ministero della salute, è istituito un «Laboratorio nazionale di Tossicogenomica» al fine di favorire, nell'ambito delle finalità del programma europeo «Reach», il passaggio della ricerca in tossicologia a metodi e tecnologie di ricerca sostitutive all'utilizzo della sperimentazione animale. Per il funzionamento del suddetto laboratorio sono stanziati 2 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 2.000;
2009: - 2.000;
2010: - 2.000.
3256/XII/82. 18. Pellegrino, Zanella, Francescato, Bonelli.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. I prezzi di riferimento di dispositivi medici stabiliti con decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera v), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla base di pareri resi, entro il 31 dicembre 2007, dalla Commissione unica sui dispositivi medici (CUD), restano in vigore per l'anno 2008 e anche per il 2009, salvo che entro il 31 dicembre 2008 non siano entrate in vigore diverse misure di razionalizzazione nell'acquisto e nell'utilizzazione dei dispositivi medici, proposte dalla CUD, previo confronto con le associazioni industriali del settore.
3256/XII/82. 20. Pellegrino.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
9. Per ridurre i costi e al contempo fornire la medesima assistenza farmaceutica si avvia una sperimentazione che renda possibile, a fronte della prescrizione dei medico, la somministrazione di dosi individuali sfuse di medicinali, in particolare di farmaci di fascia A, da parte del farmacista. La sperimentazione ha inizio entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La sperimentazione ed i relativi oneri, nonché il minor onere a carico dei Servizio Sanitario Nazionale derivante dalla vendita di dosi individuali, sono regolamentati con decreto interministeriale


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del ministero della salute, del ministero degli affari regionali e delle autonomie locali e del ministero dell'economia e delle finanze.
3256/XII/82. 21. Poretti, Beltrandi, D'Elia, Mellano, Turco.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
9. Il prezzo dei medicinali con obbligo di prescrizione appartenenti alla classi di cui alla lettera a) e alla lettera c) del comma 10, dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, costituisce il prezzo massimo di vendita al pubblico. Ciascun distributore al dettaglio può determinare liberamente lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione del farmaco rientrante nelle categorie di cui al periodo precedente, purché lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti. Ogni clausola contrattuale contraria è nulla. L'onere a carico dei Servizio Sanitario Nazionale è calcolato in ragione del prezzo praticato al pubblico.
3256/XII/82. 22. D'Elia, Poretti, Beltrandi, Mellano, Turco.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. È permessa la vendita diretta a domicilio, anche tramite posta o corriere, dei medicinali da parte del produttore o dei suoi distributori autorizzati in almeno un Paese appartenente all'Unione Europea, sempre che tali farmaci abbiano ottenuto l'autorizzazione alla commercializzazione presso il ministero della salute.
3256/XII/82. 23. Poretti, Beltrandi, Mellano, Turco.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al primo comma dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1968, n. 475, dopo la parola «ricoprire» aggiungere le seguenti: «a tempo pieno».
Al secondo periodo del citato articolo dopo la parola «dipendente»: sono aggiunte le seguenti: «a tempo pieno».
3256/XII/82. 9. Villari.

Dopo l'articolo 82, inserire il seguente:

Art. 82-bis.
(Attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati).

1. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 16 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e successive modificazioni dopo le parole: «ad uso autologo» sono inserite le seguenti: «agli intermedi destinati alla produzione di emoderivati, fatti salvi gli intermedi eventualmente individuati per ragioni di salute pubblica con decreto del Ministero della salute, su proposta dell'AIFA».
3256/XII/82. 01. Bianchi, Di Girolamo, Bafile, Calgaro, Cosentino, Grassi, Laganà, Lumia, Mosella, Rampi, Sanna.

ART. 83.

Al comma 1, dopo le parole: emoderivati infetti aggiungere le seguenti: o di thalidomide.
3256/XII/83. 1. Cancrini.

ART. 84.

Nella rubrica, dopo le parole: Croce Rossa aggiungere le seguenti: e personale sanitario infermieristico delle strutture penitenziarie.


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Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
1-bis. Al fine di assicurare la continuità delle prestazioni assistenziali all'interno degli istituti penitenziari, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati sulla base delle convenzioni sono confermati per la durata delle convenzioni medesime. In tutti gli altri casi restano ferme le limitazioni previste dalla presente legge in materia di lavoro flessibile. Alla copertura dell'onere relativo l'amministrazione di appartenenza provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste dalle convenzioni e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Conseguentemente al comma 2,
le parole:
di cui al comma 1 sono sostituite dalle seguenti: di cui ai commi precedenti, e dopo le parole: Croce Rossa inserire le seguenti: e degli istituti penitenziari;
ed al terzo periodo dello stesso comma 2, sostituire le parole: rinnovo delle convezioni di cui al comma 1 con le seguenti: rinnovo delle convezioni di cui ai commi precedenti.
3256/XII/84. 1. Cancrini, Pagliarini.

ART. 85.

Dopo l'articolo 85, inserire il seguente:

Art. 85-bis.
(Detrazioni contro il fenomeno del randagismo).

1. Al fine della prevenzione del fenomeno dell'abbandono degli animali e del randagismo è prevista una detrazione fiscale pari al 50 per cento delle spese documentate secondo i tariffari minimi vigenti degli Ordini dei Medici Veterinari per la sterilizzazione degli animali d'affezione ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 281 del 1991 a valere sul fondo di 4,9 milioni di euro cp. 5340.
3256/XII/85. 01. Viola.

Dopo l'articolo 85, inserire il seguente:

Art. 85-bis.
(Istituzione del Fondo per il controllo del randagismo).

1. È istituito un fondo di 5 milioni di euro, per gli anni 2008, 2009, 2010 finalizzato al controllo della popolazione canina randagia mediante la limitazione delle nascite.
2. Con successivo decreto del Ministero della salute sentita la Conferenza Stato-Regioni e province autonome di Trento e Bolzano si provvede alla ripartizione di tali fondi secondo un Piano di sterilizzazione delle femmine.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 5.000;
2009: - 5.000;
2010: - 5.000.
3256/XII/85. 02. Viola.

ART. 86.

Al comma 1, sostituire le parole: pari al 50 per cento con le seguenti: pari al 70 per cento e dopo le parole: dodicenni aggiungere le seguenti: e le tredicenni.
3256/XII/86. 1. Lucchese.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dal 2008 per promuovere presso le scuole medie superiore corsi di educazione e prevenzione contro le malattie sessualmente trasmissibili,


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nonché per la distribuzione gratuita di profilattici agli studenti. I contributi sono ripartiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 5.000;
2009: - 5.000;
2010: - 5.000.
3256/XII/86. 2. Mellano, D'Elia, Beltrandi, Poretti, Turco.

Dopo l'articolo 86, inserire il seguente:

Art. 86-bis.

Al secondo comma dell'articolo 135 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, dopo le parole: «in attesa di giudizio» aggiungere le seguenti: «Tali convenzioni potranno essere stipulate solo con strutture convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale in quanto in possesso dei requisiti richiesti per l'accreditamento nell'ambito dello Schema dell'Atto di Intesa Stato-Regioni del 5 agosto 1999».
3256/XII/86. 01. Cancrini, Caprolicchio.

ART. 88.

Dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

Art. 88-bis.
(Disposizioni in materia di dispositivi medici).

1. Al fine di assicurare i risparmi previsti dall'articolo 1, comma 796, lettera v), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2008, nel corrispondere agli aventi diritto il prezzo relativo a forniture di dispositivi medici, previste da gare effettuate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, le Aziende sanitarie e gli altri enti che hanno operato gli acquisti trattengono, a titolo di sconto a favore del Servizio sanitario nazionale, una percentuale pari all'1,25 per cento del prezzo medesimo, al netto di IVA. Nel corso dello stesso anno, l'eventuale acquisto di dispositivi medici al di fuori di gare, nei casi consentiti dalle norme in vigore, non può comportare, a carico del Servizio sanitario nazionale, l'esborso di un prezzo unitario superiore al 98,75 per cento dell'ultimo prezzo corrisposto dalla struttura acquirente.
2. I prezzi di riferimento di dispositivi medici stabiliti con decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera v), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla base di pareri resi dalla Commissione unica sui dispositivi medici (CUD), si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2009, fatto salvo per quanto previsto dal seguente comma 3.
3. Entro il 31 gennaio 2008, il Ministero della salute, avvalendosi della CUD, avvia un confronto con le associazioni industriali del settore al fine di:
a) individuare, ove necessario, ulteriori articolazioni delle tipologie di dispositivi medici contemplate dai decreti ministeriali di cui al comma 2, in grado di assicurare che ciascuna voce contenga dispositivi con caratteristiche tecniche sovrapponibili, che giustifichino l'applicazione di un unico prezzo di riferimento. La CUD, procede, conseguentemente, sulla base dei dati pervenuti ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera v) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e di loro eventuali integrazioni richieste dalla stessa CUD, alla revisione e al completamento dei prezzi di riferimento, da approvare secondo la procedura prevista dalla citata disposizione legislativa;
b) approntare diverse misure di razionalizzazione nell'acquisto e nell'utilizzazione dei dispositivi medici in grado di assicurare, ove divenute operative, anche in sostituzione del meccanismo dei prezzi di riferimento, risparmi non inferiori ai 60 milioni di euro per l'anno 2009 con


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mantenimento degli effetti negli anni successivi.
3256/XII/88. 01. Bianchi, Di Girolamo, Bafile, Calgaro, Cosentino, Grassi, Laganà, Lumia, Mosella, Rampi, Sanna.

Dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

Art. 88-bis.
(Istituzione del Registro nazionale endometriosi).

1. È istituito il Registro nazionale dell'endometriosi con una dotazione iniziale pari ad euro 200 mila euro per l'anno 2008.

Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico.
3256/XII/88. 02. Bianchi, Di Girolamo, Bafile, Calgaro, Cosentino, Grassi, Laganà, Lumia, Mosella, Rampi, Sanna.

Dopo l'articolo 88 aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.
(Istituzione del Registro Nazionale endometriosi).

1. È istituito, presso il Ministero della salute, il Registro Nazionale dell'Endometriosi con una dotazione iniziale pari ad euro 200 mila euro per l'anno 2008. L'attuazione e la tenuta del Registro è disciplinata con decreto del Ministro della salute da emanarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: -200.
3256/XII/88. 02. (Nuova formulazione) Bianchi, Di Girolamo, Bafile, Rampi, Laganà Fortugno, Calgaro, Cosentino, Grassi, Lumia, Mosella, Sanna, Zanotti.

ART. 96.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1, comma 10, primo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230, dopo le parole «requisiti scientifici e professionali», sono inserite le seguenti parole «, ai dipendenti delle università in possesso della qualifica di dirigente medico di elevata professionalità,».
3256/XII/96. 1. Pellegrino.

ART. 100.

Al comma 1, capoverso Art. 26, comma 6, sostituire le parole: di tre mesi con le seguenti: di cinque mesi.
3256/XII/100. 1. Cancrini.

Al comma 1, capoverso Art. 26, comma 6, sostituire le parole: di tre mesi con le seguenti: di cinque mesi.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti varizioni:
2008: - 7.000;
2009: - 7.000;
2010: - 7.000.
3256/XII/100. 1. (Nuova formulazione) Cancrini.


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Al comma 3, capoverso Art. 31, comma 1, sostituire le parole: commi 1, 2 e 3, con le seguenti: commi 1, 2, 3 e 6.
3256/XII/100. 2. Il Relatore.

Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Disposizioni a sostegno della maternità e della paternità).

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera d), il secondo periodo è soppresso;
b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
1. Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, per ciò intendendosi quello avvenuto tra la 31a e la 40a settimana gestazionale compresa, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto.
2. Qualora il parto avvenga in data notevolmente anticipata rispetto a quella presunta, per ciò intendendosi quello avvenuto tra la 23a e la 30a settimana gestazionale compresa, ai periodi di cui al precedente comma, viene aggiunto un ulteriore periodo, fino ad un massimo di tre mesi, che tenga conto del tempo di ricovero del bambino nei reparti di Terapia Intensiva Neonatale, debitamente certificato.
3. La lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato attestante la data del parto e, nell'ipotesi di cui al secondo comma del presente articolo, entro trenta giorni dalle dimissioni, il certificato attestante il periodo di ricovero del bambino nel reparto di Terapia Intensiva Neonatale.
3256/XII/100. 01. Rusconi.

Dopo l'articolo 100 inserire il seguente:

«Art. 100-bis.
(Misure a sostegno dalle adozioni internazionali).

1. Al testo unico delle imposte sul redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera l-bis) del comma 1 dell'articolo 10 è sostituita dalla seguente:
"l-bis) Il cinquanta per cento delle spese sostenute dal genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nei Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983 n. 184 e successive modificazioni per quanto attiene ai trasferimenti ed ai soggiorni all'estero";
b) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

"Art. 15-bis.
(Detrazioni per le adozioni internazionali).

1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 100 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983 n. 184 e successive modificazioni per quanto attiene alle spese inerenti la procedura adottiva, purché sostenute direttamente dall'ente autorizzato, dopo il rimborso a quest'ultimo degli aspiranti genitori adottivi, ad esclusione delle spese attinenti ai trasferimenti ed ai soggiorni all'estero".

2. L'articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato».

Conseguentemente, nella Tabella A, Ministero della solidarietà sociale, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 800;
2009: - 800;
2010: - 800.
3256/XII/100. 02. Cancrini, Dioguardi.


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Dopo l'articolo 100 aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Programmi di cooperazione allo sviluppo e di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale).

1. Dopo il comma 2-quater, dell'articolo 32 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 è inserito il seguente:
«2-quinquies. I programmi di cooperazione allo sviluppo e di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori di cui all'articolo 39-ter, comma 1 lettera f) della legge 4 maggio 1983, n. 184, attuati da parte degli Enti Autorizzati di cui al medesimo articolo ed approvati dalla Commissione per le Adozioni internazionali di cui all'articolo 38 della medesima legge rientrano nelle previsioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera f) della presente legge. I contratti dei cittadini italiani maggiorenni impiegati dagli Enti Autorizzati di cui al presente comma per l'attuazione di tali progetti e il personale espatriato impiegato da parte di tali Enti Autorizzati nell'ambito delle adozioni internazionali sono registrati a cura della Direzione Generale per la Cooperazione, con l'attribuzione della qualifica di volontario o cooperante ai sensi della presente legge».
3256/XII/100. 03. Lumia, Di Girolamo, Volpini, Dorina Bianchi.

Dopo l'articolo 100 aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Detraibilità delle spese sostenute dalle famiglie adottive e finalizzazione del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali).

1. È abrogata la lettera l-bis) dell'articolo 10, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Dopo l'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 15-bis.
(Detrazioni per adozione internazionali).

1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al cento per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184. Per le spese relative ai trasferimenti ed ai soggiorni all'estero è stabilito un limite di detraibilità pari a complessivi cinquemila euro per ciascuna procedura».

3. L'articolo 31, comma 3, lettera m), della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 è sostituita dalla seguente:
«m) certifica, nell'ammontare complessivo agli effetti di quanto previsto dall'articolo 15-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione».

4. Il Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali istituito dall'articolo 1, comma 152 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 viene finalizzato alla realizzazione di azioni di cooperazione allo sviluppo e di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori di cui all'articolo 39-ter, comma 1, lettera f) della legge 4 maggio 1983, n. 184, nonché all'apertura e consolidamento dei canali d'adozione nei medesimi Paesi, da realizzarsi da parte della Commissione e degli Enti Autorizzati. A favore del Fondo di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni


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di euro per l'anno 2008. A tale spesa vanno aggiunti i residui relativi allo stanziamento previsto dall'articolo 1, comma 348 legge 23 dicembre 2005, n. 266 a copertura delle spese sostenute dalle coppie adottive nel corso degli anni 2005, 2006 e 2007, fatto salvo il rimborso delle medesime spese per le coppie aventi diritto relativamente all'anno 2007.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 37.000;
2009: - 37.000;
2010: - 37.000.
3256/XII/100. 04. Di Girolamo, Lumia, Bianchi, Lucà.

ART. 102.

Al comma 1, sostituire il capoverso c-bis) con il seguente:
c-bis) favorire la permanenza, il ritorno nella comunità familiare o il formarsi di un proprio nucleo familiare da parte di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti in alternativa al ricovero in strutture residenziali socio-sanitarie. A tal fine il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri della solidarietà sociale e della salute, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto la definizione dei criteri e delle modalità sulla base dei quali le regioni, in concorso con gli enti locali, definiscono ed attuano un programma per garantire in concreto il diritto all'assistenza personale autodeterminata al finanziamento della quale concorrono le regioni.
3256/XII/102. 1. Poretti, Mellano, D'Elia, Beltrandi, Maurizio Turco.

Al comma 1, aggiungere il seguente capoverso:
«c-quater) sviluppare programmi e iniziative volte a sostenere l'impegno educativo della famiglia e a promuovere la formazione civica dei minori nel quadro delle iniziative previste dal Piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 108».
3256/XII/102. 2. Il Relatore.

ART. 103.

Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 40 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 20.000.
3256/XII/103. 1. Zanotti.

Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni di euro con le seguenti: 25 milioni di euro.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: -5.000.
3256/XII/103. 5. Dioguardi, Mascia, Deiana, Titti De Simone, Duranti, Mungo, Perugia,, Siniscalchi, Mercedes, Lombardi, Provera.

Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 40 milioni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Con il piano saranno adottate misure di sensibilizzazione e di prevenzione negli


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ambiti dei servizi sociali e sanitario, e altresì negli ambiti educativo, pubblicitario e dei mezzi di comunicazione affinché si affermi un'immagine della donna che non sia stereotipata e ne rispetti l'uguaglianza e la dignità; il coordinamento dei diversi soggetti pubblici con responsabilità in materia di violenza sulle donne per garantire la prevenzione degli episodi di violenza; la promozione della collaborazione e partecipazione degli enti, associazioni e organizzazioni che agiscano nella società civile contro la violenza di genere.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 20.000.
3256/XII/103. 2. Zanotti.

Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 40 milioni.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
2. Il Piano di cui al comma 1 prevede campagne di informazione volte alla sensibilizzazione, all'educazione al genere e alla prevenzione, nonché misure per la formazione degli operatori sociosanitari e delle forze dell'ordine e per il potenziamento di forme di coordinamento fra i servizi pubblici che accolgono e assistono le vittime e di valorizzazione e sostegno dei centri antiviolenza e delle case delle donne maltrattate.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: -20.000.
3256/XII/103. 2. (nuova formulazione) Zanotti, Trupia, Dioguardi, Rampi.

Al comma 1 sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 19,5 milioni.

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Per i corsi di formazione/informazione in favore dei soggetti di cui alla legge 24 aprile 1982, n. 164, già in essere presso gli enti territoriali e finalizzati alla riduzione del rischio sociale ed alla formazione professionale, è autorizzata la spesa di 500.000 per l'anno 2008. I contributi sono ripartiti con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3256/XII/103. 3. D'Elia, Mellano, Beltrandi, Poretti, Turco.

Al comma 1 sostituire le parole: destinato ad un Piano contro la violenza alle donne con le seguenti: destinati ad un Piano contro la violenza alle donne, nonché ad un Piano per la lotta all'omofobia e alla transfobia.
3256/XII/103. 4. Beltrandi, Mellano, D'Elia, Poretti, Turco.

Dopo l'articolo 103, inserire il seguente:

Art. 103-bis.
(Rifinanziamento del Piano servizi socio-educativi).

1. Per gli anni 2008 e 2009, le risorse di cui al comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono incrementate di euro 100 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
3256/XII/103. 01. Cordoni, Bellanova, Lenzi, Codurelli, Froner, Bianchi, Fasciani, Velo, Mariani, Suppa, Chiaromonte, Motta.


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Dopo l'articolo 103, inserire il seguente:

Art. 103-bis.
(Misure in favore dell'infanzia e dell'adolescenza).

1. All'articolo 1, della legge 28 agosto 1997, n. 285, (Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza) apportare le seguenti modifiche:
a) Il comma 1 è sostituito dei seguente:
«Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome dl Trento e dl Bolzano. Una quota pari al 50 per cento delle risorse dei Fondo è riservata ai Finanziamento di interventi da realizzare nel comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Palermo, Cagliari e in quel Comuni e Province dove risulta rilevante l'Incidenza dei problemi di dispersione scolastica e devianza minorile».
b) dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:
«Il Ministero della solidarietà sociale può provvedere all'anticipo d ciascuno dei comuni e delle province di cui al comma due dei presente articolo delle somme loro riservate per l'anno in corso nella misura massima dei 75 per cento degli stanziamenti a ciascuno dl essi destinati al sensi dei comma 4 dei presente articolo».
2. All'articolo 3, della legge 28 agosto 1997, n. 285, (Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: 2. «Nell'assegnazione del finanziamenti per il triennio 2008-2010 verrà data priorità al progetti di durata triennale che hanno come obiettivi la prevenzione e la lotta alla dispersione scolastica, alla violenza sui minori, alla devianza minorile».
3. All'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 285, (Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza), al comma 5 sostituire le parole: «spesa annua di lire 3 miliardi» con le parole: «spesa annua dl 500.000 euro».
3256/XII/103. 03. Cancrini.

Dopo l'articolo 103, inserire il seguente:

Art. 103-bis.
(Misure in favore dell'infanzia e dell'adolescenza).

1. All'articolo 1, della legge 28 agosto 1997, n. 285, (Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza) apportare le seguenti modifiche:
a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:
«Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Una quota pari al 50 per cento delle risorse dei Fondo è riservata al Finanziamento di interventi da realizzare nei comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Palermo, Cagliari e in quei Comuni e province dove risulta rilevante l'incidenza dei problemi di dispersione scolastica e devianza minorile».
b) dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:
«Il Ministero della solidarietà sociale può provvedere all'anticipo a ciascuno del comuni e delle province di cui al comma due del presente articolo delle somme loro riservate per l'anno in corso nella misura massima del 75 per cento degli stanziamenti a ciascuno di essi destinati al sensi del comma 4 del presente articolo».
2. All'articolo 3, della legge 28 agosto 1997, n. 285, (Fondo nazionale per l'Infanzia


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e l'adolescenza) apportare le seguenti modifiche:
Dopo il punto e) aggiungere le seguenti parole: «Nell'assegnazione dei finanziamenti per il triennio 2008-2010 verrà data priorità al progetti di durata triennale che hanno come obiettivi la prevenzione e la lotta alla dispersione scolastica, alla violenza sul minori, alla devianza minorile».
3. All'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 285, (Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza) al comma 5 sostituire le parole: «spesa annua di lire 3 miliardi» con le parole: «spesa annua di un milione di euro».

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero della solidarietà sociale, alla voce: Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia, legge n. 285 del 1997: Disposizioni per la promozione di diritti e dl opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, la somma prevista di 44.467 milioni di euro viene aumentata a 100 milioni di euro per gli anni 2008, 2009, 2010.
A decorrere dal 1o gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 505, relative all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 55.533 milioni di euro annui.

3256/XII/103. 04. Cancrini.

Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:

Art. 103-bis.
(Agevolazioni a favore dei giovani per l'acquista della prima casa).

1. Al fine di individuare e predisporre iniziative utili, di concerto con gli Enti locali, volte ad agevolare l'acquisto della prima casa di abitazione da parte di giovani di età inferiore a 35 anni, sono stanziati euro 30 milioni per ciascun anno del triennio 2008-2010, presso il Ministero dell'Economia, che con proprio decreto, sentiti i ministri delle infrastrutture e della solidarietà sociale, individua le agevolazioni e i criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche, per ciascun anno del triennio 2008-2010, fino a concorrenza dell'onere.
3256/XII/103. 02. Pellegrino, Zanella, Bonelli.


ART. 104.

Al comma 1, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 200 milioni.

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre gli stanziamenti fino alla concorrenza degli oneri
3256/XII/104. 1. Lucà, Di Girolamo.

Al comma 1, sostituire le parole: di euro 100 milioni per l'anno 2008 con le seguenti: di euro 200 milioni per l'anno 2008.

Conseguentemente, a decorrere dal 1o gennaio 2008, con decreto del ministero dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.
3256/XII/104. 2. Zanotti.


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ART. 105.

Sopprimerlo.
*3256/XII/105. 1. Bonelli, Pellegrino.

Sopprimerlo.
*3256/XII/105. 2. Di Girolamo.

Sopprimerlo.
*3256/XII/105. 3. Lucà.

Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge n. 248 del 2005).

1. Le disposizioni dell'articolo 9 della legge 2 dicembre 2005 n. 248 si interpreta nel senso che detta norma debba trovare applicazione, in base agli accordi collettivi nazionali per il personale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, anche per il personale degli Ospedali classificati, ai sensi dell'articolo 1 della legge n.132/68 e successive modificazioni, nonché per gli ospedali convenzionati, de iure, per l'erogazione del servizio sanitario, anche ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n.229/99.
3256/XII/105. 01. Il Relatore.

Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.
(Modifiche al decreto-legge n. 463 del 12 settembre 1983 convertito con modificazioni dalla legge n. 638 del 11 novembre 1983).

1. All'articolo 5, comma 12 del decreto legge n. 463 del 12 settembre 1983 convertito con modificazioni dalla legge 638 dell'11 novembre 1983 dopo le parole: «ordine dei medici» sono aggiunte le seguenti: «e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative».
2. All'articolo 5, comma 12 del decreto legge n. 463 del 12 settembre 1983 convertito con modificazioni dalla legge 638 dell'11 novembre 1983 sostituire le parole: «medici liberi professionisti» con le seguenti: «medici in rapporti di convenzione».
3. All'articolo 5, comma 13 del decreto legge n. 463 del 12 settembre 1983 convertito con modificazioni dalla legge 638 dell'11 novembre 1983 dopo le parole: «previdenza sociale» aggiungere le seguenti: «e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative».
3256/XII/105. 02. Samperi.

Dopo l'articolo 105, inserire il seguente articolo:

Art. 105-bis.
(Interventi a sostegno delle iniziative per le famiglie).

1. Per l'anno 2008 è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro, destinato al finanziamento delle iniziative in favore delle famiglie promosse dalle associazioni di promozione sociale istituite ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, statutariamente impegnate nella tutela dei genitori e dei minori.
2. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1 sono adottati dal Ministro delle politiche per la famiglia entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 113, sostituire la cifra: 1.548 con la cifra: 1.528.
3256/XII/105. 03. Bianchi.


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ART. 145.

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:
3-bis. Al comma 526, articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al primo periodo, dopo le parole: «contingente di personale non dirigenziale» aggiungere le parole: «con esclusione del personale dirigenziale medico, veterinario, sanitario, tecnico, professionale e amministrativo del comparto del Servisio Sanitario Nazionale e del Ministero della Salute con contratto a termine».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 50.000;
2009: - 50.000;
2010: - 50.000.
3256/XII/145. 1. Pellegrino.

ART. 146.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. Ai fini del riconoscimento del punteggio per l'attività prestata nell'ambito delle attività a tutela della salute, il servizio prestato dai medici di controllo inseriti nelle liste speciali costituite dall'INPS ai sensi del decreto ministeriale 15 luglio 1986 e successive modificazioni ed integrazioni, è equiparato al servizio analogo svolto dai medici convenzionati con Aziende Sanitari Locali.
3256/XII/146. 1. Samperi.

Dopo l'articolo 146, inserire il seguente:

Art. 146-bis.
(Stabilizzazione dei precari del Ministero della salute).

1. Al fine di dare continuità alle attività di sorveglianza epidemiologica previste dalla legge 19 Gennaio 2001, n. 3, di conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 21 novembre 2000 n.335 recante «Misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina» ed ai programmi di assunzione e stabilizzazione del Personale Precario Sanitario (Medici Veterinari) del Ministero della Salute, si procede alla stabilizzazione del personale che, assunto a tempo determinato ai sensi della sopra citata normativa, abbia superato prove concorsuali per l'immissione in servizio. Tale procedura non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio, confermando lo stanziamento previsto dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3 è, a partire dall'anno 2008, rideterminato in euro 35.300.
3256/XII/146. 01. Viola.

TAB. A.

Alla Tabella A, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2008: + 100.000;
2009: + 100.000;
2010: + 100.000.

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
2010: - 100.000.
3256/XII/Tab. A. 2. Sanna, Cancrini, Burtone, Di Girolamo, Bianchi, Laganà, Rampi.

Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 1.300;
2009: - 200;
2010: - 200.

Conseguentemente a lla Tabella A, voce: Ministero della solidarietà sociale, apportare le seguenti variazioni:
2008: + 1.300;
2009: + 200;
2010: + 200.
3256/XII/Tab. A. 1. Cancrini.


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ALLEGATO 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008) (C. 3256 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione (Affari Sociali),
esaminate la Tabella n. 2: (Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) limitatamente alle parti di propria competenza, la Tabella n. 15 (Stato di previsione del Ministero della salute) del Bilancio dello Stato per l'anno 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (C. 3257 Governo, approvato dal Senato) e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, nonché le connesse parti del disegno di legge finanziaria (C. 3256 Governo, approvato dal Senato);
considerato che le misure di intervento previste nei provvedimenti in esame sono coerenti con i principi contenuti nel Documento di Programmazione economico e finanziaria nonché compatibili con i limiti del finanziamento del Servizio sanitario nazionale definito nel Nuovo Patto per la Salute siglato tra Governo e Regioni nel settembre 2006 in materia sociale, assistenziale e sanitaria, per il rilancio della crescita economica del Paese in un quadro di razionalizzazione e di riordino della finanza pubblica che consenta di preservare ed aumentare l'equità sociale e di continuare ad assicurare nello stesso momento la riqualificazione del sistema sanitario;
valutato positivamente l'insieme delle norme che, innestandosi sull'impianto della manovra 2007, dispongono un'anticipazione fino ad un massimo di complessivi 9,1 miliardi di euro per l'estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti commerciali cumulati fino al 31 dicembre 2005 per quelle regioni quali Lazio, Campania, Molise e Sicilia, al fine di dare concreta attuazione ai piani di rientro regionale in materia sanitaria, nonché l'ulteriore incremento sia del Fondo sanitario nazionale rispetto all'anno 2007, sia la spesa complessiva pluriennale per l'edilizia sanitaria portata da 20 a 23 miliardi di euro;
valutato positivamente l'aumento dello stanziamento del Fondo sanitario nazionale dal 5 per cento al 10 per cento a decorrere dal 2007 a favore di progetti di giovani ricercatori;
valutato positivamente, in un'ottica di razionalizzazione della spesa sanitaria, il divieto di prescrizione da parte del medico di farmaci di cui non sia autorizzato il commercio o per un impiego diverso rispetto all'indicazione terapeutica indicata, se non siano disponibili dati delle sperimentazioni cliniche già concluse di seconda fase nonché il riutilizzo negli stessi ambiti o la cessione ad organizzazioni senza fini di lucro dei medicinali in corso di validità, in possesso delle residenze sanitarie assistenziali (RSA);
valutato positivamente l'autorizzazione di spesa di 180 milioni di euro per le transazioni da stipulare con soggetti


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talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofiliaci ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione da sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che abbiano intrapreso azioni risarcitorie tuttora pendenti;
valutato positivamente anche il contributo finanziario da parte dello Stato alle regioni inteso ad agevolare la diffusione tra le dodicenni della vaccinazione HPV, mediante l'offerta attiva del vaccino, nonché l'esclusione anche per l'anno 2008 dell'applicazione della quota fissa a carico degli assistiti non esentati per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e l'adozione di programmi finalizzati ad assicurare la qualità nel campo dell'assistenza protesica, fissando per il solo 2008 un tetto massimo di spesa per tali prestazioni ed escludendo da taluni adempimenti le aziende produttrici di dispositivi protesici su misura,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.


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ALLEGATO 3

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008) (C. 3256 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione (Affari Sociali),
esaminata la Tabella n. 18 (Stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale) del Bilancio dello Stato per l'anno 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (C 3257 Governo, approvato dal Senato) e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, nonché le connesse parti del disegno di legge finanziaria (C. 3256 Governo, approvato dal Senato);
valutato positivamente, nell'insieme della manovra di finanza pubblica, il sostegno dato alla famiglia sia attraverso misure che operano sul versante del sistema fiscale, del sostegno al reddito, dello sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi e della conciliabilità tra lavoro e famiglia, sia dando nuovi ed ulteriori compiti al Fondo per le politiche della famiglia, come quello di favorire la permanenza o il ritorno nella comunità familiare di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti in alternativa al ricovero in strutture residenziali socio-sanitarie o come quello di intraprendere iniziative di carattere formativo volte alla prevenzione di ogni forma di abuso sessuale nei confronti di minori, sia incrementando di ulteriori 200 milioni di euro per il 2008 e di 200 milioni di euro per il 2009 il fondo per le non autosufficienze,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.


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ALLEGATO 4

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008) (C. 3256 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI RELAZIONE

La XII Commissione (Affari sociali),
esaminate la Tabella n. 2: (Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) limitatamente alle parti di propria competenza, la Tabella n. 15 (Stato di previsione del Ministero della salute) del Bilancio dello Stato per l'anno 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (C. 3257 Governo, approvato dal Senato) e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, nonché le connesse parti del disegno di legge finanziaria (C. 3256 Governo, approvato dal Senato);
esaminata la Tabella n. 18 (Stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale) del Bilancio dello Stato per l'anno 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (C 3257 Governo, approvato dal Senato) e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, nonché le connesse parti del disegno di legge finanziaria (C. 3256 Governo, approvato dal Senato);
premesso che:
il disegno di legge finanziaria rappresenta per questo governo un'occasione mancata, essendo privo di misure convincenti finalizzate a contenere la crescita della spesa, come evidenziato anche nel documento del commissario Joaquin Almunia;
quindi, con l'eventuale approvazione di una tale finanziaria, il prossimo anno, non ci sarà nessun miglioramento nel rapporto deficit-Prodotto interno lordo (Pil), ma l'avanzo primario rimarrà sostanzialmente invariato e la spesa in interessi aumenterà di un altro 0,1 per cento, confermando l'Italia come l'unico Paese che destina il 5 per cento delle sue risorse (80 miliardi di euro) al servizio del debito, come ha dichiarato il citato commissario Almunia.
l'articolo 2, ai commi 4 e 5, prevede la detrazione per canoni di locazione per redditi bassi senza tenere conto dei carichi familiari, mentre le agevolazioni per i proprietari delle case sono più incisive, penalizzando così i redditi più bassi;
l'articolo 9, comma 32, destina una cifra irrisoria per gli assegni ai nuclei familiari con disabili;
l'articolo 9, comma 33, a proposito delle detrazioni di imposta per le rette degli asili nido dimostra che il Governo ha abbandonato l'idea di realizzare il Piano Nidi della scorsa finanziaria dal momento che stanzia solo 25 milioni di euro per il solo 2008, invece dei 400 milioni di euro che sarebbero stati necessari;
l'articolo 29 premia, ancora una volta, le regioni inadempienti che non hanno rispettato il patto di stabilità ed hanno mancato il piano di rientro regionale


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in materia sanitaria, a scapito di quelle regioni che fino ad oggi hanno rispettato il piano di rientro ma che allo stato attuale si trovano in una condizione di sforamento;
l'articolo 32, ai commi 1, 2 e 3, prevedendo agevolazioni sull'ICI non tiene affatto conto di criteri che non puniscano le famiglie con soggetti deboli al proprio interno;
l'articolo 67 prevede risorse assolutamente insufficienti a coprire la molteplicità degli interventi sull'edilizia sanitaria ivi previsti;
l'articolo 83, con lo stanziamento di 180 milioni euro solo per il 2008, risulta essere del tutto insufficiente ed inadeguato per coprire le giuste richieste dei cittadini che abbiano subito lesioni irreversibili alla salute a causa di emotrasfusioni e vaccinazioni, danno riconosciuto dalla legge 210/92, mentre si dovrebbe prevedere un piano decennale di indennizzo come concordato a livello di Ministero della salute con i rappresentanti delle suddette categorie di malati, visto che per chiudere i contenziosi già depositati necessitano 1 miliardo e 800 milioni di euro;
l'articolo 104 prevede per il fondo per le non autosufficienze risorse risibili che certamente rappresentano «una goccia in un oceano» visto che la platea di beneficiari aumenta di giorno in giorno e diventerà inapplicabile;
l'articolo 105 non affronta in modo adeguato le misure in favore di soggetti con disabilità grave,

DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO CONTRARIO.

Di Virgilio, Lisi, Ulivi, Lucchese.