XIII Commissione - Marted́ 27 novembre 2007


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ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (C. 3256 Governo, approvato dal Senato)

Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010
(C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato)

Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 2.

Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
25-bis. All'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «lire 1 miliardo», sono sostituite dalle seguenti: «euro 3 milioni».

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre gli stanziamenti di parte corrente di 3 punti percentuali.
3256/XIII/2. 2. (ex 49. 107) D'Ulizia, Lion.

Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
25-bis. All'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «lire 1 miliardo», sono sostituite dalle seguenti: «euro 3 milioni».
3256/XIII/2. 1. Marinello.

ART. 3.

Al comma 1, lettera i), capoverso Art. 96, comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Presentando apposito interpello all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il limite del 30 per cento può essere raddoppiato nelle ipotesi di esercizio di attività nella quale la produzione prevalente viene immessa in vendita almeno dodici mesi dopo l'inizio della lavorazione. Tale limite viene altresì raddoppiato nelle ipotesi di imprese con credito strutturale IVA a seguito di acquisto di prodotti agricoli compresi nel regime speciale di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
3256/XIII/3. 3. Zucchi, Servodio, Fogliardi, Pertoldi, Fontana, Bellanova, Brandolini, Sanna, Cesini, Lombardi, Sperandio, Maderloni, D'Ulizia, Satta, Lion, Fiorio.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Per favorire misure di riorganizzazione aziendale, dopo il comma 242 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto il seguente:
«242-bis. Per la realizzazione delle operazioni di cui al comma 242 le imprese agricole cooperative di cui all'articolo 1 del decreto


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legislativo del 18 maggio 2001, n. 228, a mutualità prevalente, possono rivalutare gratuitamente ai fini fiscali i cespiti rientranti nelle operazioni entro i valori di stima giurata e comunque non superando la somma di 5 milioni di euro. In alternativa l'impresa che risulta dall'operazione gode nei successivi tre anni di un credito d'imposta massimo di 1,8 milioni di euro, commisurato al 20 per cento del patrimonio netto riportato dal bilancio di fusione».

Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 5.000;
2009: - 5.000;
2010: - 5.000.
3256/XIII/3. 4. Brandolini, Servodio, Fogliardi, Pertoldi, Fontana, Bellanova, Sanna, Cesini, Lombardi, Sperandio, Maderloni, D'Ulizia, Satta, Lion, Fiorio.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
1. Dopo il comma 242 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto in fine il seguente:
«242-bis. Per la realizzazione delle operazioni di cui al comma precedente, le imprese agricole cooperative a mutualità prevalente, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, possono rivalutare gratuitamente ai fini fiscali i cespiti rientranti nelle operazioni entro i valori di stima giurata e comunque non superando la somma di 5 milioni di euro. In alternativa, l'impresa che risulta dall'operazione, gode nei successivi tre anni di un credito d'imposta massimo di 1,8 milioni di euro, commisurato al 20 per cento del patrimonio netto riportato dal bilancio di fusione».
3256/XIII/3. 7. (ex 49. 0111) D'Ulizia.

Al comma 13, lettera d), n. 3), capoverso 2-ter, sostituire le parole: con aliquota del 18 per cento con le seguenti: con aliquota del 5 per cento.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 50.000;
2009: - 50.000;
2010: - 50.000.
3256/XIII/3. 5. Zucchi, Servodio, Fogliardi, Pertoldi, Fontana, Bellanova, Brandolini, Sanna, Cesini, Lombardi, Sperandio, Maderloni, D'Ulizia, Satta, Lion, Fiorio.

Dopo il comma 26, inserire il seguente:
26-bis. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle organizzazioni di produttori del settore oleicolo, di cui al regolamento (CE) 19 dicembre 2005, n. 2080, previste dai programmi approvati ai sensi dell'articolo 9 del medesimo regolamento n. 2080, non rientrano nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi degli articoli 2, terzo comma e 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 7.000;
2009: - 5.000;
2010: - 2.000.
3256/XIII/3. 1. Marinello, Giuseppe Fini, Grimaldi, Licastro Scardino, Misuraca, Romele, Paolo Russo.

Dopo il comma 26, inserire il seguente:
26-bis. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle organizzazioni di produttori del settore oleicolo, di cui al regolamento (CE) 19 dicembre 2005, n. 2080, previste dai programmi approvati ai sensi dell'articolo 9 del medesimo regolamento n. 2080, non rientrano nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi degli


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articoli 2, terzo comma, e 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportarle seguenti variazioni:
2008: - 7.000;
2009: - 5.000;
2010: - 2.000.
3256/XIII/3. 2. Delfino, Ruvolo, Martinello.

Dopo il comma 26, inserire il seguente:
26-bis. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle organizzazioni di produttori del settore oleicolo, di cui al regolamento (CE) 19 dicembre 2005, n. 2080, e rientranti nei programmi approvati ai sensi dell'articolo 9 del medesimo regolamento n. 2080, non rientrano nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi degli articoli 2, terzo comma, e 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 7.000;
2009: - 5.000;
2010: - 2.000.
3256/XIII/3. 6. Maderloni, Zucchi, Servodio, Fogliardi, Pertoldi, Fontana, Bellanova, Brandolini, Sanna, Cesini, Lombardi, Sperandio, D'Ulizia, Satta, Lion, Fiorio.

ART. 9.

Sostituire i commi da 5 a 8 con i seguenti:
5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1973, n. 601, l'aliquota si applica nella misura dell'1,9 per cento».
b) all'articolo 45, il comma 1 è soppresso.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano a decorrere dall'anno 2008.
7. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.
8. Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.302 del 31 dicembre 2001.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2009: - 392.200;
2010: - 392.200.
3256/XIII/9. 6. Delfino, Ruvolo, Martinello.

Sostituire i commi da 5 a 8 con i seguenti:
5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della


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piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota si applica nella misura dell'1,9 per cento».
b) all'articolo 45, il comma 1 è soppresso.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano a decorrere dall'anno 2008.
7. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.
8. Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.302 del 31 dicembre 2001.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2009: - 392.200;
2010: - 392.200.
3256/XIII/9. 14. Marinello, Giuseppe Fini, Grimaldi, Licastro Scardino, Misuraca, Romele, Paolo Russo.

Sostituire i commi da 5 a 8 con i seguenti:
5. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento».

6. Le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano a decorrere dall'anno 2008.
7. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.
8. Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.302 del 31 dicembre 2001.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2009: - 392.200;
2010: - 392.200.
3256/XIII/9. 15. Zucchi, Servodio, Fogliardi, Pertoldi, Fontana, Bellanova, Brandolini, Sanna, Cesini, Lombardi, Sperandio, Maderloni, D'Ulizia, Lion, Fiorio.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: «Per i soggetti che operano nel settore agricolo», sono sostituite dalle seguenti: «Per i soggetti che operano nei settori dell'agricoltura, della pesca e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi».
3256/XIII/9. 29. (ex 5. 1) Maderloni, Zucchi, Servodio, Fogliardi, Pertoldi, Cinzia Maria Fontana, Bellanova, Brandolini, Sanna, Cesini, Lombardi, Sperandio, D'Ulizia, Satta, Lion, Fiorio.


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Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008 l'aliquota dell'1,9 per cento è estesa ai soggetti che operano nel settore della pesca diversi da quelli di cui al comma 1. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 4 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1-septies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81».
3256/XIII/9. 1. Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Romele, Paolo Russo.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008 l'aliquota dell'1,9 per cento è estesa ai soggetti che operano nel settore della pesca diversi da quelli di cui al comma 1. All'onere derivante dal presente comma, stimato in 4 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1-septies, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni. in legge 11 marzo 2006, n. 81».

Conseguentemente alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 50.000;
2009: - 50.000;
2010: - 50.000.
3256/XIII/9. 30. (ex 43. 026 e 49. 031). Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Russo.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008 l'aliquota dell'1,9 per cento è estesa ai soggetti che operano nel settore della pesca diversi da quelli di cui al comma 1. All'onere derivante dal presente comma, stimato in 4 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1-septies, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni in legge 11 marzo 2006, n. 81».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 40.000;
2009: - 40.000;
2010: - 40.000.
3256/XIII/9. 31. (ex 43. 032. e 49. 036). Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Russo.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008 l'aliquota dell' 1,9 per cento è estesa ai soggetti che operano nel settore della pesca diversi da quelli di cui al comma 1».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 4.000.000.
3256/XIII/9. 9. Delfino, Ruvolo, Martinello.


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Al comma 6, dopo le parole: pesca costiera inserire le seguenti: e l'acquacoltura in acque marine e salmastre.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 10.000.000;
2009: - 10.000.000;
2010: - 10.000.000.
3256/XIII/9. 10. Delfino, Ruvolo, Martinello.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. All'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, dopo le parole: «società commerciali» sono inserite le seguenti: «di cui al Libro V, Titolo V, Capo III e seguenti del codice civile».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 2.000.000;
2009: - 2.000.000;
2010: - 2.000.000.
3256/XIII/9. 11. Delfino, Ruvolo, Martinello.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. All'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, dopo le parole: «società commerciali» sono inserite le seguenti: «di cui al Libro V, Titolo V, Capo III e seguenti del codice civile».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 1.000.000;
2009: - 1.000.000;
2010: - 1.000.000.
3256/XIII/9. 2. Misuraca, Giuseppe Fini, Iannarilli, Licastro Scardino, Martinello, Romele, Paolo Russo.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. L'applicazione in via sperimentale del regime di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, agli imprenditori ittici esercenti attività di pesca, prevista dall'articolo 5, comma 1-sexies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, per l'anno 2006, è differita all'anno 2008, nell'ambito delle risorse a tal fine destinate dall'articolo 5, comma 1-septies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. Conseguentemente ai sottoindicati punti della prima parte della Tabella A allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le seguenti parole: a) al punto 7, le parole: «derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla piscicoltura»; b) al punto 8, le parole: «derivanti dalla pesca in acque dolci e da allevamento». La percentuale di compensazione da applicare alle fattispecie indicate ai suddetti punti 7 ed 8, è pari al 4 per cento. Fanno eccezione astici, aragoste e ostriche per i quali si applica una percentuale di compensazione del 10 per cento.
3256/XIII/9. 3. Misuraca, Giuseppe Fini, Iannarilli, Licastro Scardino, Martinello, Romele, Paolo Russo.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. L'applicazione in via sperimentale del regime di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, agli imprenditori


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ittici esercenti attività di pesca, prevista dall'articolo 5, comma 1-sexies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, per l'anno 2006, è differita all'anno 2008, nell'ambito delle risorse a tal fine destinate dall'articolo 5, comma 1-septies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. Conseguentemente, ai sottoindicati punti della prima parte della Tabella A allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le seguenti parole: a) al punto 7, le parole: «derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla piscicoltura»; b) al punto 8, le parole: «derivanti dalla pesca in acque dolci e da allevamento». La percentuale di compensazione da applicare alle fattispecie indicate ai suddetti punti 7 ed 8, è pari al 4 per cento. Fanno eccezione astici, aragoste e ostriche per i quali si applica una percentuale di compensazione del 10 per cento.
3256/XIII/9. 12. Delfino, Ruvolo, Martinello.

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:
6-bis. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono soppresse le seguenti parole:
a) al punto 7, le parole: «derivanti dalla pesca in acque dolci e della piscicoltura»;
b) al punto 8, le parole: «derivanti dalla pesca in acque dolci e da allevamento».
6-ter. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro delle finanze 12 maggio 1992, sono soppresse le parole: «in acque dolci».
6-quater. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 6-bis e 6-ter, pari a 3 milioni di euro per il 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 10.000.
3256/XIII/9. 32. (ex 43. 041 e 49. 045) Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Russo.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. Nelle more della revisione periodica degli studi di settore prevista dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, gli accertamenti per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due periodi di imposta successivi, sono sospesi per il settore della pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 2.000.000;
2009: - 2.000.000;
2010: - 2.000.000.
3256/XIII/9. 4. Misuraca, Giuseppe Fini, Iannarilli, Licastro Scardino, Martinello, Romele, Paolo Russo.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. Nelle more della revisione periodica degli studi di settore prevista dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, gli accertamenti per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due periodi di imposta successivi, sono sospesi per il settore della pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi.


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Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 2.000.000;
2009: - 2.000.000;
2010: - 2.000.000.
3256/XIII/9. 13. Delfino, Ruvolo, Martinello.

Sopprimere il comma 12.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre dell'1 per cento tutte le voci di parte corrente.
3256/XIII/9. 8. Delfino, Ruvolo, Martinello, Peretti, Zinzi.

Al comma 12, sostituire la parola: trimestralmente con la seguente: al termine di ciascun anno solare,.
3256/XIII/9. 16. Maderloni, Zucchi, Lion, Servodio, Fogliardi, Pertoldi, Satta, Fontana, Bellanova, Brandolini, Sanna, Cesini, Lombardi, Sperandio, D'Ulizia, Fiorio.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, dopo le parole: «si applica» sono aggiunte le seguenti: «a tutto il territorio nazionale».

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre del 2 per cento tutte le voci di parte corrente.
3256/XIII/9. 25. (ex 49.087) Delfino, Ruvolo, Martinello, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, dopo le parole: «si applica» sono aggiunte le seguenti: «a tutto il territorio nazionale».
3256/XIII/9. 33. (ex 49. 0110) D'Ulizia.

Dopo il comma 12, inserire il seguente:
12-bis. - Al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «80 milioni di euro per l'anno 2008 e 100 milioni di euro per l'anno 2009».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 50.000;
2009: - 70.000.
3256/XIII/9. 20. (ex 49.028) Marinello, Giuseppe Fini, Giro, Grimaldi, Licastro Scardino, Misuraca, Romele, Paolo Russo.

Dopo il comma 12, inserire il seguente:
12-bis. Al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009», sono sostituite dalle seguenti: «80 milioni di euro per l'anno 2008 e 100 milioni di euro per l'anno 2009».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 50.000;
2009: - 70.000.
3256/XIII/9. 23. (ex 49.085) Delfino, Ruvolo, Martinello, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 12, inserire il seguente:
12-bis. Al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le


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parole: «30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009», sono sostituite dalle seguenti: «80 milioni di euro per l'anno 2008 e 100 milioni di euro per l'anno 2009».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 50.000;
2009: - 70.000.
3256/XIII/9. 19. Servodio, Lion, Zucchi, Fogliardi, Pertoldi, Cinzia Fontana, Bellanova, Brandolini, Sanna, Cesini, Lombardi, Sperandio, Maderloni, D'Ulizia, Satta, Fiorio.

Dopo il comma 12, inserire il seguente:
12-bis. Al comma 1075 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole: «30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009», sono sostituite con le seguenti: «80 milioni di euro per l'anno 2008 e 100 milioni di euro per l'anno 2009».

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre gli stanziamenti di parte corrente di 1,5 punti percentuali.
3256/XIII/9. 27. (ex 49. 0103) D'Ulizia, Lion, Fundarò.

Dopo il comma 12, inserire il seguente:
12-bis. All'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunti i seguenti periodi: «Il credito di imposta si applica anche per gli anni 2008 e 2009 secondo i criteri e le modalità stabiliti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2007. Sono considerati ammissibili gli interventi relativi a domande per investimenti presentate entro il 31 dicembre 2007 per l'anno 2008 ed entro il 31 dicembre 2008 per l'anno 2009, istruite favorevolmente dall'ente incaricato e non finanziate per mancanza di fondi.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre dell'1 per cento le voci di parte corrente.
3256/XIII/9. 7. Delfino, Ruvolo, Martinello.

Dopo il comma 12, inserire il seguente:
12-bis. All'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunti i seguenti periodi: "Il credito di imposta si applica anche per gli anni 2008 e 2009 secondo i criteri e le modalità stabiliti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2007. Sono considerati ammissibili gli interventi relativi a domande per investimenti presentate entro il 31 dicembre 2007 per l'anno 2008 ed entro il 31 dicembre 2008 per l'anno 2009, istruite favorevolmente dall'ente incaricato e non finanziate per mancanza di fondi.
3256/XIII/9. 22. (ex 49.073) Marinello, Giuseppe Fini, Giro, Grimaldi, Licastro Scardino, Misuraca, Romele, Paolo Russo.

Dopo il comma 12, inserire il seguente:
12-bis. Per gli investimenti in agricoltura di cui al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell'anno.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 30.000;


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2009: - 30.000;
2010: - 30.000.
3256/XIII/9. 21. (ex 49.029) Marinello, Giuseppe Fini, Giro, Grimaldi, Licastro Scardino, Misuraca, Romele, Paolo Russo.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Agli investimenti in agricoltura di cui al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell'anno.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre del 2 per cento tutte le voci di parte corrente.
3256/XIII/9. 24. (ex 49.086) Delfino, Ruvolo, Martinello, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 12, inserire il seguente:
12-bis. Agli investimenti in agricoltura, di cui al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell'anno.
3256/XIII/9. 26. (ex 49.0102) D'Ulizia, Lion, Fundarò.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Gli aiuti di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, esclusi dal concorso alla formazione del reddito in base a quanto previsto dalla stessa disposizione, non concorrono neppure alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
3256/XIII/9. 17. Zucchi, Servodio, Fogliardi, Pertoldi, Cinzia Fontana, Bellanova, Brandolini, Sanna, Cesini, Lombardi, Sperandio, Maderloni, D'Ulizia, Satta, Lion, Fiorio.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Rimangono iscritti al catasto rurale tutti quei fabbricati situati nei territori montani e collinari aventi dimensioni non superiori ai 16 metri quadrati, realizzati prima del 1950 e non trasformati successivamente, adibiti al rimessaggio delle attrezzature agricole, ancorché non appartenenti alla categoria degli imprenditori agricoli a titolo principale o professionali.
3256/XIII/9. 18. Zucchi, Servodio, Fogliardi, Pertoldi, Cinzia Fontana, Bellanova, Brandolini, Sanna, Cesini, Lombardi, Sperandio, Maderloni, D'Ulizia, Satta, Lion, Fiorio.

ART. 14.

Al comma 2, sostituire le lettera c), con la seguente:
c) nel Corpo forestale dello Stato per 1 milione di euro per l'anno 2008, 8 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, anche in soprannumero nei ruoli iniziali, nel limite delle vacanze dei ruoli superiori e con successivo riassorbimento al passaggio a tali ruoli, con possibilità di utilizzare le graduatorie di idonei dei concorsi già banditi o conclusi, nonché per compensare gli effetti finanziari dell'eventuale deroga all'articolo 5, comma 5, ultimo periodo, della legge 6 febbraio 2004, n. 36.
3256/XIII/14. 1. Cesini, Lion, D'Ulizia, Lombardi, Maderloni, Satta, Zucchi, Servodio, Fogliardi, Pertoldi, Cinzia Fontana, Bellanova, Brandolini, Sanna, Sperandio, Fiorio.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) nell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari


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per 1 milione di euro per l'anno 2008, 8 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 1.000;
2009: - 8.000;
2010: - 16.000.
3256/XIII/14. 2. Servodio, Zucchi, Fogliardi, Pertoldi, Cinzia Fontana, Bellanova, Brandolini, Sanna, Cesini, Lombardi, Sperandio, Maderloni, D'Ulizia, Satta, Lion, Fiorio.

ART. 28.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 28.
(Sviluppo della montagna).

1. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
2. A decorrere dall'anno 2008, le risorse già previste per il Fondo nazionale per la montagna, confluiscono tutte nel «Fondo nazionale per gli interventi nelle aree montane», istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Il Fondo è alimentato da trasferimenti comunitari, dello Stato e di enti pubblici di rilevanza nazionale, ed è iscritto in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le somme provenienti dagli enti pubblici di rilevanza nazionale sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al suddetto capitolo.
4. Le risorse erogate dal Fondo hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali e sono ripartite fra le regioni, che le fanno confluire nei rispettivi bilanci tra i fondi regionali per la montagna.
5. Per le province autonome di Trento e di Bolzano si applica quanto previsto dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386.
6. Il Fondo è altresì alimentato dal versamento diretto al Ministero dell'economia e delle finanze da parte degli enti concessionari di autostrade, a decorrere dal 2009, di un canone annuo, aggiuntivo a quello previsto dal comma 3 dell'articolo 10 della legge 24 novembre 1993, n. 537 a favore dello Stato, nella misura dell'0,1 per cento, sui proventi netti da pedaggio di competenza dei concessionari medesimi. A decorrere dalla stessa data sono modificate le clausole convenzionali autostradali in materia di canone di concessione.
7. Il Fondo è prioritariamente utilizzato: per le azioni in campo energetico volte alla promozione e allo sviluppo delle risorse alternative rinnovabili; per gli interventi di carattere infrastrutturale nei territori montani al fine di ridurre il divario con gli altri territori; per il sostegno alla salvaguardia, dotazione ed erogazione dei servizi essenziali alla persona e alle imprese; per il confinanziamento di progetti e programmi finanziati con le risorse dell'Unione europea.
3256/XIII/28. 2. Osvaldo Napoli, Boscetto, Fratta Pasini, Stradella.

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
4-bis. All'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «50 milioni di lire», sono sostituite dalle seguenti: «50 mila euro»;
b) al comma 2, le parole: «lire 300.000.000», sono sostituite dalle seguenti «300 mila euro»;
c) al comma 2, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Nel caso di forme associative tale limite è riferito alle singole


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cooperative per conto delle quali opera la forma associativa. Queste dovranno rispondere ai requisiti di cui al presente articolo e non dovranno avere affidato dalla forma associativa un importo di attività superiore ai limiti di cui al presente articolo».
4-ter. Dopo l'articolo 54 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto il seguente:
Art. 54-bis. (Norme in materia di affidamento di lavori e servizi alle cooperative operanti in montagna). - 1. Dal presente codice sono fatte salve, in ordine alle modalità di affidamento, le disposizioni di cui agli articoli 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, e all'articolo 17, comma 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97«.
3. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto il seguente:
«5-bis. Al fine di promuovere la crescita delle imprese agricolo forestali e qualificarne la professionalità, le regioni possono istituire elenchi o albi delle imprese per l'esecuzione dei lavori, opere e servizi in ambito forestale e di difesa del territorio nel rispetto dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227».
3256/XIII/28. 4. (ex 49. 0113) Lion.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. All'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «50 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «50 mila euro»;
b) al comma 2 le parole: «lire 300.000.000», sono sostituite dalle seguenti: «300 mila euro»;
c) al comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «Nel caso di forme associative, tale limite è riferito alle singole cooperative per conto delle quali opera in forma associativa. Queste dovranno rispondere ai requisiti di cui al presente articolo e non dovranno avere affidato dalla forma associativa un importo di attività superiore ai limiti del presente articolo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 10.000;
2009: - 10.000;
2010: - 10.000.
3256/XIII/28. 1. Marinello, Giuseppe Fini, Giro, Grimaldi, Licastro Scardino, Misuraca, Romele, Paolo Russo.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. All'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994 n. 97, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «50 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «50 mila euro»;
b) al comma 2, le parole: «lire 300.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «300 mila euro»;
c) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di forme associative tale limite è riferito alle singole cooperative per conto delle quali opera la forma associativa. Queste dovranno rispondere ai requisiti di cui al presente articolo e non dovranno avere affidato dalla forma associativa un importo di attività superiore ai limiti di cui al presente articolo».
3256/XIII/28. 3. (ex 49. 088) Delfino, Ruvolo, Martinello, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. All'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994 n. 97, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «30 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «30 mila euro»;


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b) al comma 2 le parole: «lire 300.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «300 mila euro»;
c) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di forme associative tale limite è riferito alle singole cooperative per conto delle quali opera la forma associativa. Queste dovranno rispondere ai requisiti di cui al presente articolo e non dovranno avere affidato dalla forma associativa un importo di attività superiore ai limiti di cui al presente articolo».

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre gli stanziamenti di parte corrente di 2 punti percentuali.
3256/XIII/28. 5. (ex 49. 0112) D'Ulizia.

ART. 43.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole: «1o gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2009».
3256/XIII/43. 1. Marinello, Giuseppe Fini, Giro, Grimaldi, Licastro Scardino, Misuraca, Romele, Paolo Russo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole: «1o gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2009».
3256/XIII/43. 2. Delfino, Ruvolo, Martinello.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al fine di favorire gli investimenti nelle imprese del settore ittico orientati all'incremento della competitività ed efficienza aziendale e l'incentivazione di interventi mirati all'accesso al credito ed alla disponibilità di capitale di rischio, è istituito il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria ittica (FSII). Al relativo onere si provvede per 10 milioni di euro mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154. Il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria ittica è altresi alimentato da stanziamenti comunitari e nazionali destinati allo sviluppo delle imprese operanti nel settore della pesca. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro il 30 giugno 2008, sono disciplinati la natura giuridica, l'articolazione ed il funzionamento del FSII.
2-ter. Alla Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, al punto 3, dopo le parole: «al trasporto di merci» inserire la parola: «pesca» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'esenzione sulla benzina è limitata alla pesca professionale esercitata con imbarcazioni che utilizzano motori fuoribordo sia in acque marittime che interne».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 15.000;
2009: - 15.000;
2010: - 15.000.
3256/XIII/43. 3. Maderloni, Zucchi, Fogliardi, Bellanova, Lion, Cesini, Pertoldi, Lombardi, Sperandio, Satta, D'Ulizia, Brandolini, Fiorio.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di migliorare le condizioni della filiera ittica, supportando le imprese


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della pesca nell'accesso al credito e sostenendone il reperimento del capitale di rischio, è istituito un fondo finanziario per l'implementazione delle imprese ittiche gestito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in convenzione con le banche.

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre gli stanziamenti di parte corrente di 5 punti percentuali.
3256/XIII/43. 4. D'Ulizia.

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente :

Art. 43-bis.

1. Al fine di migliorare le condizioni della filiera ittica, supportando le imprese della pesca nell'accesso al credito e sostenendone il reperimento del capitale di rischio, è istituito un fondo finanziario per l'implementazione delle imprese ittiche gestito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in convenzione con le banche.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre dell'1 per cento tutte le voci di parte corrente.
3256/XIII/43. 04. Delfino, Ruvolo, Martinello, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.
(Istituzione del Fondo per lo sviluppo dell'attività ittica).

1. Al fine di migliorare le condizioni della filiera ittica, per sostenere le imprese della pesca nell'accesso al credito nel reperire il capitale di rischio, è istituito un Fondo per l'implementazione delle imprese ittiche da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con l'Associazione bancaria italiana (ABI).
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con l'ABI, sono stabiliti i termini, le modalità e la dotazione finanziaria complessiva per l'accesso al fondo di cui al comma 1, a cui gli imprenditori ittici possono accedere per stipulare la convenzione bancaria d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
3256/XIII/43. 018. (ex 49. 017) Marinello, Giuseppe Fini, Giro, Grimaldi, Licastro Scardino, Misuraca, Romele, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.
(Sportello unico dei servizi alle imprese di pesca).

1. Allo scopo di semplificare le operazioni necessarie all'avvio e alla gestione amministrativa delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, è istituito lo sportello unico dei servizi alle imprese di pesca.
2. Lo sportello unico di cui al comma 1 può essere gestito direttamente dall'Amministrazione o attraverso apposite convenzioni con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i ministri per lo sviluppo economico, dei trasporti e dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono definiti termini, modalità e i servizi prestati dallo sportello unico.


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Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 3.000.000;
2009: - 2.000.000;
2010: - 1.000.000.
3256/XIII/43. 03. Marinello, Giuseppe Fini, Giro, Grimaldi, Licastro Scardino, Misuraca, Romele, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.
(Sportello unico dei servizi alle imprese di pesca).

1. Allo scopo di semplificare le operazioni necessarie all'avvio e alla gestione amministrativa delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, è istituito lo sportello unico dei servizi alle imprese di pesca.
2. Lo sportello unico di cui al comma 1 può essere gestito direttamente dall'Amministrazione o attraverso apposite convenzioni con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i ministri per lo sviluppo economico, dei trasporti e dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono definiti termini, modalità e i servizi prestati dallo sportello unico.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 3.000.000;
2009: - 2.000.000;
2010: - 1.000.000.
3256/XIII/43. 013. Delfino, Ruvolo, Martinello.

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.
(Istituzione dello sportello unico dei servizi alle imprese della pesca).

1. Allo scopo di semplificare le operazioni necessarie all'avvio e alla gestione amministrativa delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, è istituito lo sportello unico dei servizi alle imprese di pesca.
2. Lo sportello unico di cui al comma 1 può essere gestito direttamente dall'Amministrazione, o attraverso apposite convenzioni con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i ministri per lo sviluppo economico, dei trasporti e dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono definiti termini, modalità e i servizi prestati dallo sportello unico.
3256/XIII/43. 046. (ex 49. 050) Marinello, Giuseppe Fini, Giro, Grimaldi, Licastro Scardino, Misuraca, Romele, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.
(Istituzione dello sportello unico dei servizi alle imprese di pesca).

1. È istituito lo sportello unico dei servizi alle imprese di pesca allo scopo di accelerare operazioni necessarie all'avvio e alla gestione amministrativa delle imprese di pesca e dell'acquacoltura.
2. Lo sportello unico può essere gestito direttamente dall'Amministrazione o attraverso apposite convenzioni con le associazioni di categoria del settore della pesca e dell'acquacoltura.


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3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i ministri per lo sviluppo economico, dei trasporti e dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni di categoria del settore, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono definiti termini, modalità e i servizi prestati dallo sportello unico.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre gli stanziamenti di parte corrente di 0,5 punti percentuali.
3256/XIII/43. 016. D'Ulizia, Lion, Fiorio.

Dopo l'articolo 43 inserire il seguente:

Art. 43-bis.
(Canoni demaniali acquacoltura e pesca).

1. Alle concessioni di specchi acquei demaniali per attività di acquacoltura, rilasciate o rinnovate dopo il 10 gennaio 1990, per le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari ad un decimo di quanto previsto dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595, e successive modificazioni. Le eventuali somme versate in eccedenza, rispetto a quelle dovute negli anni precedenti, sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo con decorrenza dal giorno 1o gennaio 2004.
2. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per iniziative di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché di realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e) del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA UPB 3.1.2.7 cap. 1525), apportare le seguenti variazioni:
2008: - 1.000.000;
2009: - 1.000.000;
2010: - 1.000.000.
3256/XIII/43. 01. Marinello, Giuseppe Fini, Giro, Grimaldi, Licastro Scardino, Misuraca, Romele, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.
(Canoni demaniali acquacoltura e pesca).

1. Alle concessioni di specchi acquei demaniali per attività di acquacoltura, rilasciate o rinnovate dopo il 10 gennaio 1990, per le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari ad un decimo di quanto previsto dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595, e successive modificazioni. Le eventuali somme versate in eccedenza, rispetto a quelle dovute negli anni precedenti, sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo con decorrenza dal giorno 1o gennaio 2004.
2. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per iniziative di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché di realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e) del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze,


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voce: Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA UPB 3.1.2.7 cap. 1525) apportare le seguenti variazioni:
2008: - 1.000.000;
2009: - 1.000.000;
2010: - 1.000.000.
3256/XIII/43. 011. Delfino, Ruvolo, Martinello.

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.
(Canoni demaniali acquacoltura e pesca).

1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per iniziative di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché di realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e), del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA UPB 3.1.2.7 cap. 1525) apportare le seguenti variazioni:
2008: - 850.000;
2009: - 850.000;
2010: - 850.000.
3256/XIII/43. 02. Marinello, Giuseppe Fini, Giro, Grimaldi, Licastro Scardino, Misuraca, Romele, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.
(Canoni demaniali acquacoltura e pesca).

1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per iniziative di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché di realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e), del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA UPB 3.1.2.7 cap. 1525) apportare le seguenti variazioni:
2008: - 850.000;
2009: - 850.000;
2010: - 850.000.
3256/XIII/43. 012. Delfino, Ruvolo, Martinello.

Dopo l'articolo 43 inserire il seguente:

Art. 43-bis.
(Canoni demaniali marittimi).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, riacquista efficacia la disposizione di cui all'articolo 27-ter della legge 17 febbraio 1982, n. 41, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.


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Conseguentemente, alla tabella C ridurre dell'1 per cento tutte le voci di parte corrente.
3256/XIII/43. 07. Delfino, Ruvolo, Martinello, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.
(Canoni demaniali marittimi).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, riacquista efficacia, la disposizione di cui all'articolo 27-ter della legge 17 febbraio 1982, n. 41 nel testo vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.
3256/XIII/43. 025. (ex 49. 024). Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Russo.

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.
(Concessioni demaniali a favore della pesca e dell'acquacoltura).

1. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, dopo le parole: «legge 17 febbraio 1982, n. 41», sono inserite le seguenti: «ad eccezione dell'articolo 27-ter».
3256/XIII/43. 038. (ex 49. 042). Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Russo.

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.
(Allevamento ittico).

1. All'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, le parole: «o vallive» sono soppresse.

Conseguentemente, alla Tabella C ridurre dell'1 per cento tutte le voci di parte corrente.
3256/XIII/43. 05. Delfino, Martinello, Ruvolo, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 43,, inserire il seguente:

Art. 43-bis.
(Misure a sostegno dell'allevamento ittico).

1. All'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, le parole: «o vallive» sono soppresse.
3256/XIII/43. 019. (ex 49. 018).Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Russo.

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.
(Semplificazione delle procedure relative alle concessioni di acqua ad uso acquacoltura).

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono stabilite disposizioni volte alla semplificazione delle procedure per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di acqua pubblica ad uso acquacoltura.

Conseguentemente, alla Tabella C ridurre dell'1 per cento tutte le voci di parte corrente.
3256/XIII/43. 09. Delfino, Ruvolo, Martinello, Peretti, Zinzi.


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Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.
(Semplificazione delle procedure relative alle concessioni di acqua ad uso acquacoltura).

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le disposizioni volte alla semplificazione delle procedure per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di acqua pubblica ad uso acquacoltura.
3256/XIII/43. 023. (ex 49. 022).Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Russo.

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.
(Acqua ad uso acquacoltura).

1. I canoni annuali relativi alle utenze di acqua pubblica ad uso acquacoltura sono determinati, per ogni modulo d'acqua, ai sensi dell'articolo 171, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre dell'1 per cento tutte le voci di parte corrente.
3256/XIII/43. 06. Delfino, Ruvolo, Martinello, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.
(Interventi a favore dell'acquacoltura).

1. I canoni annuali, relativi alle utenze di acqua ad uso acquacoltura sono determinati, per ogni modulo d'acqua, ai sensi dell'articolo 171, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3256/XIII/43. 020. (ex 49. 019).Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Russo.

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.
(Acqua ad uso acquacoltura).

1. I canoni annuali relativi alle utenze di acqua pubblica, ad uso acquacoltura, sono ridotti alla metà se le colature ed i residui d'acqua sono restituiti in superficie o in falda.

Conseguentemente alla Tabella C ridurre dell'1 per cento tutte le voci di parte corrente.
3256/XIII/43. 010. Delfino, Ruvolo, Martinello, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.
(Interventi a favore dell'acquacoltura).

1. I canoni annuali relativi alle utenze di acqua ad uso acquacoltura sono ridotti alla metà se le colature ed i residui d'acqua sono restituiti in superficie o in falda.

Conseguentemente alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 10.000;
2009: - 10.000;
2010: - 10.000.
3256/XIII/43. 022. (ex 49. 021).Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Russo.


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Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.
(Interventi a favore dell'acquacoltura).

1. I canoni annuali relativi alle utenze di acqua ad uso acquacoltura sono ridotti alla metà se le colature ed i residui d'acqua sono restituiti in superficie o in falda.
3256/XIII/43. 021. (ex 49. 020).Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Russo.

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.
(Disposizioni per favorire le attività di acquacoltura).

1. All'articolo 3-ter, comma 1 del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, dopo le parole: «società commerciali» sono aggiunte le seguenti: «di cui al Libro V, Titolo V, Capo III e seguenti del codice civile».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni alla voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2008: - 10;
2009: - 10;
2010: - 10.
alla voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
2008: - 140;
2009: - 140;
2010: - 140.
3256/XIII/43. 035. (ex 49. 039).Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Russo.

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.
(Energia idroelettrica).

1. I concessionari di derivazione d'acqua pubblica a scopo di acquacoltura possono utilizzare l'acqua oggetto della concessione, anche al fine di produrre energia idroelettrica, senza oneri aggiuntivi.

Conseguentemente, alla Tabella C ridurre dell'1 per cento tutte le voci di parte corrente.
3256/XIII/43. 08. (ex 52. 1) Delfino, Ruvolo, Martinello, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.
(Energia idroelettrica).

1. I concessionari di derivazione d'acqua pubblica a scopo di acquacoltura possono utilizzare l'acqua oggetto della concessione, anche al fine di produrre energia idroelettrica, senza oneri aggiuntivi.
3256/XIII/43. 024. (ex 49. 023).Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Russo.

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.
(Energia idroelettrica).

1. I concessionari di derivazione d'acqua pubblica a scopo di acquacoltura possono utilizzare l'acqua oggetto della concessione, anche al fine di produrre energia idroelettrica, senza oneri aggiuntivi.
3256/XIII/43. 015. Servodio, Zucchi, Fogliardi, Pertoldi, Fontana, Bellanova, Brandolini, Sanna, Cesini, Lombardi, Sperandio, Maderloni, D'Ulizia, Satta, Lion, Fiorio.


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Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.
(Disposizioni a favore degli imprenditori ittici).

1. Al comma 49 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «partita IVA», sono inserite le seguenti: «, con l'eccezione dei soggetti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226».

Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 20.000;
2009: - 20.000;
2010: - 20.000.
3256/XIII/43. 044. (ex 49. 048).Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Russo.

Dopo l'articolo 43,, inserire il seguente:

Art. 43-bis.
(Trattamento fiscale delle imprese che esercitano la pesca costiera o nelle acque interne e lagunari).

1. All'articolo 11, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «per gli anni 2001, 2002 e 2003» sono soppresse.
2. Per le finalità di cui al comma 1, con effetto dal 1o gennaio 2008, nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, le aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono determinate nella seguente misura:
birra: euro 2,45 per ettolitro e per grado-Plato;
prodotti alcolici intermedi: euro 71,50 per ettolitro;
alcol etilico: euro 835,00 per ettolitro anidro.
3256/XIII/43. 052. (ex 49. 061).Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Russo.

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.
(Interventi a favore della pesca).

1. All'articolo 2, comma 5-bis, del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con modificazioni in legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «1o gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2009».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 20.000;
2009: - 20.000;
2010: - 20.000.
3256/XIII/43. 034. (ex 49. 038).Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Russo.

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.

1. Gli accertamenti basati sugli studi di settore, di cui all'articolo 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, per l'anno d'imposta 2007 e per i due periodi di imposta successivi, sono sospesi per il settore della pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi, codice di attività 05.01.1 - studio di settore SG90U.
2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante


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modifica delle aliquote relative alla tassazione delle cooperative a decorrere dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007. A tal fine all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:
a) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
3256/XIII/43. 039 (ex 49. 043) Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Russo.

Dopo l'articolo 43,, inserire il seguente:

Art. 43-bis.
(Sospensione degli studi di settore per la pesca).

1. Nelle more della revisione periodica degli studi di settore, gli accertamenti per il periodo di imposta in corso e per il periodo di imposta successivo, sono sospesi per il settore della pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi, fino all'entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 30.000;
2009: - 30.000;
2010: - 30.000.
3256/XIII/43. 045 (ex 49. 049) Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Russo.

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.
(Interventi a sostegno del settore della pesca).

1. Le somme stanziate dall'articolo 5, comma 1-septies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge 11 marzo 2006, n. 81, sono mantenute in bilancio in conto residui per essere versate in entrata nel 2007, ai fini della riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
3256/XIII/43. 040 (ex 49. 044) Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Russo.

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.
(Disposizioni fiscali a favore dell'imprenditore ittico).

1. All'articolo 32, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) l'attività di imprenditore ittico di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154»;
b) alla lettera c), dopo le parole: «di animali» sono aggiunte le seguenti: «nonché' delle attività di cui alla lettera b-bis)».

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante modifica delle aliquote relative alla tassazione delle cooperative a decorrere dal periodo di imposta decorrente dal 1 gennaio 2007. A tal fine all'articolo 1, comma


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460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
3256/XIII/43. 036. (ex 49. 040).Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Russo.

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.
(Disposizioni fiscali a favore dell'imprenditore ittico).

1. All'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:
«4-bis. Per l'imprenditore ittico di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, la superficie utilizzabile viene commisurata agli effetti del reddito agrario e dominicale mediamente l'applicazione della tariffa più alta del seminativo di prima classe, in vigore nella provincia ove ha sede l'imprenditore ittico, al tonnellaggio netto di ogni natante secondo i seguenti scaglioni:
da zero a 50 tonnellate di stazza netta: 0,70 della tariffa d'estimo per ogni tonnellata di stazza netta;
da 51 a 100 tonnellate di stazza netta: 0,60 della tariffa d'estimo per ogni tonnellata di stazza netta;
da 101 a 150 tonnellate di stazza netta: 0,40 della tariffa d'estimo per ogni tonnellata di stazza netta;
da 151 a 200 tonnellate di stazza netta: 0,30 della tariffa d'estimo per ogni tonnellata di stazza netta;
da 201 tonnellate di stazza netta: 0,20 della tariffa d'estimo per ogni tonnelata di stazza netta».

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante modifica delle aliquote relative alla tassazione delle cooperative a decorrere dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007. A tal fine all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento» e, alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «la quota del 60 per cento».
3256/XIII/43. 037. (ex 49. 041).Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Russo.

Dopo l'articolo 43,, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Convenzioni tra amministrazioni pubbliche e imprenditori ittici).

1. Al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla manutenzione degli arenili, alla salvaguardia del litorale, alla cura e alla pulizia delle acque costiere e di promuovere prestazioni a favore della tutela e della promozione del patrimonio culturale di aree vocate per la pesca, le pubbliche amministrazioni possono stipulare convenzioni con gli imprenditori ittici.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 definiscono le prestazioni delle pubbliche amministrazioni che possono consistere, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura, ànche in finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazione di opere pubbliche. Per le predette finalità le


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pubbliche amministrazioni, in deroga alle norme vigenti, possono stipulare contratti d'appalto con gli imprenditori ittici di importo annuale non superiore a 50.000 euro nel caso di imprenditori singoli, e 300.000 euro nel caso di imprenditori in forma associata.
3256/XIII/43. 014. Sanna, Zucchi, Cesini, Servodio, Fogliardi, Pertoldi, Fontana, Bellanova, Brandolini, Lombardi, Sperandio, Maderloni, D'Ulizia, Satta, Lion, Fiorio.

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.
(Stabilizzazione del sistema di localizzazione satellitare per navi da pesca).

1. Al fine di stabilizzare efficacemente il sistema di controllo satellitare «blue box», il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato con proprio decreto a liquidare, in favore del gestore del servizio, le spese inerenti la manutenzione ed il traffico relative al periodo 1o luglio 2006 - 31 dicembre 2007, pari ad euro 1.000.000.
2. Con decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali a partire dal 1o gennaio 2008 i costi di funzionamento del sistema «blue-box» sono ripartiti come segue:
a) manutenzione e traffico terra-bordo: a carico del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, fermo restando l'osservanza dei limiti, per impresa, fissati dal regolamento de minimis per il settore pesca;
b) traffico bordo-terra: a carico degli armatori dei pescherecci interessati dal sistema di controllo, che a tal fine sono obbligati ad intestarsi i relativi contratti entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Ai fini di cui al comma 2, lettera a), il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con:
a) consorzi unitari delle associazioni di categoria della pesca, nella misura di 650.000 annui a partire dal 2008, per organizzare i servizi di manutenzione degli apparati per la gestione amministrativa dei contratti concernenti il sistema blue-box;
b) il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto per assicurare il pagamento delle utenze satellitari terra-bordo, nella misura di euro 350.000 annui a partire dal 2008.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 2.000;
2009: - 1.000;
2010: - 1.000.
3256/XIII/43. 053 (ex 49. 072) Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Russo.

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.
(Gestione e manutenzione degli apparati di bordo).

1. I termini per l'assunzione da parte degli armatori degli oneri economici relativi al traffico satellitare ed ai relativi costi di gestione e manutenzione degli apparati di bordo (c.d. blue box), di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 1o luglio 2006, decorrono dal 1o gennaio 2008, ferme restando le decorrenze successive a tale data previste nel citato decreto».
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per il 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226.


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Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 5.000.
3256/XIII/43. 042 (ex 49. 046) Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Russo.

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.
(Modifiche all'articolo 15 della legge 4 luglio 1965, n. 963).

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della legge 4 luglio 1965, n. 963, è inserito il seguente:
«1-bis. Per la determinazione dell'osservanza dei divieti di cui alla lettera a) del comma 1, non sono considerate fonti di prova le risultanze dei sistemi di controllo satellitare (SCP), di cui al Regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio del 12 ottobre 1993 e successive modificazioni».
3256/XIII/43. 049 (ex 49. 054) Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Russo.

Dopo l'articolo 43,, inserire il seguente:

Art. 43-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, in materia di modernizzazione dei settori della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38).

1. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, è sostituito dal seguente:
«2. Gli oneri di installazione e funzionamento relativi al sistema di localizzazione e controllo, mediante rilevazione satellitare delle navi da pesca nazionali, previsto dal Regolamento (CEE) n. 2847/93 e successive modificazioni, gravano sul Fondo centrale per il credito peschereccio, nei limiti della dotazione finanziaria assegnata al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali».

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per il 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 10.000;
2009: - 10.000;
2010: - 10.000.
3256/XIII/43. 050 (ex 49. 055) Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Russo.

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.
(Modifiche ed integrazioni all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di fornitura di lavoro portuale temporaneo).

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, sono esentati dall'obbligo di accantonamento previsto dall'articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel caso in cui i contratti collettivi nazionali o territoriali di lavoro del settore o una delibera assembleare prevedano la corresponsione periodica delle quote maturate di trattamento di fine rapporto.


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Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 50.000;
2009: - 50.000;
2010: - 50.000.
3256/XIII/43. 027. (ex 49. 030).Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Russo.

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.
(Interventi a favore dei lavoratori marittimi imbarcati).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana un decreto, al fine di concedere ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti a decorrere dal 1o gennaio 2008 impegnati in particolari lavori o attività la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, secondo quanto previsto dai sottoindicati criteri:
a) previsione di un requisito anagrafico minimo ridotto di 3 anni e, in ogni caso, non inferiore a 57 anni di età, fermi restando il requisito minimo di anzianità contributiva di 35 anni e il regime di decorrenza del pensionamento secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettere c) e d), della legge 23 agosto 2004, n. 243;
b) i lavoratori siano impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, ovvero siano lavoratori dipendenti notturni come definiti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che, fermi restando i criteri di cui alla lettera c), possano far valere, nell'arco temporale ivi indicato, una permanenza minima nel periodo notturno; ovvero siano lavoratori addetti alla cosiddetta «linea catena» che, all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualità ovvero siano conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone, ovvero siano lavoratori marittimi imbarcati a bordo di natanti da pesca.
2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante modifica delle aliquote relative alla tassazione delle cooperative a decorrere dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007. A tal fine all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:
a) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: per la quota del 40 per cento;
b) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
3256/XIII/43. 028. (ex 49. 032).Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Russo.


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Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.
(Interventi a favore dei lavoratori marittimi appartenenti alla gente di mare).

1. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 2, dopo le parole: «enti bilaterali del lavoro» sono inserite le seguenti: «nonché le associazioni nazionali degli armatori e dei lavoratori marittimi»;
b) all'articolo 6, comma 2:
1) le parole: «bilaterali del lavoro marittimo» sono sostituite dalle seguenti: «e le associazioni di cui all'articolo 5, comma 2;
2) la parola: «bilaterali» è sostituita dalle seguenti: «e le associazioni»;
c) all'articolo 10:
1) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «gli enti bilaterali del lavoro marittimo» sono inserite le seguenti: «e le associazioni nazionali degli armatori e dei lavoratori marittimi»;
2) al comma 4, le parole: «bilaterali del lavoro marittimo» sono sostituite dalle seguenti: «e le associazioni nazionali degli armatori e dei lavoratori marittimi».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2008: - 30.000;
2009: - 30.000;
2010: - 30.000.
3256/XIII/43. 030. (ex 49. 034).Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Russo.

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.
(Interventi in materia di ammortizzatori sociali a favore dei lavoratori marittimi).

1. Entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in conformità all'articolo 117 della Costituzione ed agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, emana un decreto con le relative norme di attuazione garantendo una progressiva estensione ed armonizzazione della cassa integrazione ordinaria e straordinaria con la previsione di modalità di regolazione diverse a seconda degli interventi da attuare e di applicazione anche in caso di interventi di prevenzione, protezione e risanamento ambientale che determinino la sospensione dell'attività lavorativa, a favore dei lavoratori marittimi imbarcati sui natanti da pesca, della disciplina relativa al trattamento di integrazione salariale.
2. Alla corresponsione del suddetto trattamento provvede la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Le modalità di attuazione dell'intervento sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Limitatamente all'anno 2008 sono utilizzate, nel limite di 12 milioni di euro, le risorse stanziate dall'articolo 5, comma 1-sexies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, con legge 11 marzo 2006, n. 86.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2008: - 80.000;
2009: - 80.000;
2010: - 80.000.
3256/XIII/43. 029. (ex 49. 033).Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Russo.


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Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.
(Disposizioni a favore della gente di mare).

1. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, per l'anno 2008 e nel limite dell'80 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.
2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2008, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1-septies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 30.000.
3256/XIII/43. 033. (ex 49. 037).Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Russo.

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.
(Disposizioni a favore degli eredi dei marittimi deceduti in mare).

1. Dopo il comma 5-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17 recante proroga dei termini previsti da disposizioni legislative, sono aggiunti i seguenti commi:
«5-quinques. Il Fondo di cui all'articolo 5, comma 1-bis, della legge 10 marzo 2006, n. 81, provvede a liquidare le richieste di indennizzo relative agli eventi verificatisi successivamente all'anno 2001, relativamente alle istanze presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
5-sexies. All'onere derivante dall'attuazione di cui al precedente comma, determinato nel limite massimo di 500 mila euro per il 2008, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 2.000.000;
2009: - 5.000.000;
2010: - 7.000.000.
3256/XIII/43. 051. (ex 49. 060).Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Russo.

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.
(Interventi a favore dei progetti settoriali di formazione dei lavoratori marittimi).

1. Una quota degli stanziamenti erogati ai Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella misura del 10 per cento della dotazione complessiva, sono destinati per il finanziamento di progetti settoriali per la formazione dei lavoratori marittimi, presentati dalle associazioni nazionali degli armatori e dei lavoratori, anche non partecipanti al fondo medesimo, ed eseguiti dalle stesse.


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Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2008: - 30.000;
2009: - 30.000;
2010: - 30.000.
3256/XIII/43. 031. (ex 49. 035).Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Russo.

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.
(Modifiche all'articolo 14 dell'allegato I del regio-decreto 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244 e successive modificazioni, in materia di infermità ed imperfezioni fisiche nelle matricole della gente di mare).

1. Al I elenco delle infermità ed imperfezioni fisiche che sono causa di inidoneità per l'inscrizione nelle matricole della gente di mare di prima categoria, allegato al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244, e successive modificazioni, l'articolo 14 è così sostituito:
«La mancanza o l'atrofia di un globo oculare e tutte le alterazioni organiche e funzionali, le imperfezioni o esiti di trauma del globo oculare per cui l'acutezza visiva sia ridotta a meno di 5/10 nell'occhio migliore e 3/10 nell'altro occhio per gli ufficiali e personale di coperta, ed a meno di 3/10 per ciascun occhio per gli ufficiali e personale di macchina e per quello addetto ai servizi generali, purché sia normale il senso cromatico.
Tuttavia per i marittimi monocoli che abbiano prestato regolare servizio per almeno cinque anni di navigazione anche non continuativa, la mancanza o l'atrofia di un globo oculare non sarà ritenuta causa di inidoneità purché l'altro occhio, senza correzione, abbia una forza visiva non inferiore a cinque decimi.
È inoltre previsto che la mancanza di forza visiva, di cui ai precedenti due commi, può essere corretta attraverso l'obbligo di portare lenti correttive, così come il rilascio della patente di guida.
La correzione di lenti per la presbiopia e per le deficienze visive dei marittimi i quali abbiano prestato regolare servizio per almeno cinque anni anche non continuativi di navigazione, risulta ostativa se l'acutezza visiva non risulti inferiore a quella richiesta dal primo capoverso del presente articolo.
Per gli accertamenti della acutezza visiva valgono le disposizioni contenute nell'articolo 22 dell'elenco delle infermità ed imperfezioni fisiche che sono causa di inidoneità per l'inscrizione nelle matricole della gente di mare di prima categoria».
3256/XIII/43. 047 (ex 49. 052) Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Russo.

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.
(Modifiche all'articolo 14 dell'allegato I del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244 e successive modificazioni, in materia di infermità ed imperfezioni fisiche nelle matricole della gente di mare).

1. Al I elenco delle infermità ed imperfezioni fisiche che sono causa di inidoneità per l'iscrizione nelle matricole della gente di mare di prima categoria, allegato al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244 e successive modificazioni, alla fine del comma 1 dell'articolo 14, dopo le parole: «senso cromatico», aggiungere le seguenti parole: «ad eccezione dei casi in cui la mancanza di forza visiva possa essere corretta da obbligo di portare idonee lenti correttive».
3256/XIII/43. 048 (ex 49. 053) Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Russo.


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Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.
(Comunicazioni all'INAIL e all'IPSEMA).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1182, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano dal 1o gennaio 2008.
3256/XIII/43. 043 (ex 49. 047) Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Russo.

Dopo l'articolo 43,, inserire il seguente:

Art. 43-bis.
(Interventi in favore della sughericoltura).

1. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali un fondo di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 finalizzato alla realizzazione nelle regioni a vocazione sughericola, di interventi diretti al recupero e alla valorizzazione delle sugherete presenti in tali regioni e che versino in condizioni di degrado, ad incrementare la superficie coperta a sugherete favorendo la nascita di nuovi impianti soprattutto nelle aree marginali ed in quelle destinate a coltivazioni in esubero, nonché ad incentivare la buona gestione forestale attraverso l'esecuzione delle migliori pratiche necessarie al mantenimento in buono stato dei boschi.
2. L'operatività del fondo di cui al comma 1 è limitata esclusivamente alle regioni a vocazione sughericola e che predispongono un programma triennale di interventi da realizzare nei comuni di interesse sughericolo tenuto conto dell'estensione delle aree disponibili.
3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 1 anche tenendo conto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato di cui al regolamento CE n. 1857, della Commissione, del 15 dicembre 2006.
3256/XIII/43. 017. Satta, Lion, Fiorio.

ART. 44.

Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:

Art. 44-bis.

1. Nel rispetto del regime comunitario sugli aiuti di Stato, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo di 20 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, per l'adeguamento di processi produttivi delle aziende zootecniche alla disciplina della direttiva 12 dicembre 1991, n. 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti dalle produzioni agricole.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le linee guida per gli interventi ammissibili e la ripartizione delle relative risorse fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 20.000;
2009: - 20.000;
2010: - 20.000.
3256/XIII/44. 01. Delfino, Ruvolo, Marinello.


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ART. 45.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In favore degli agricoltori che coltivano per fini no food superfici confinanti con discariche o luoghi per lo stoccaggio o per il deposito temporaneo di rifiuti classificati urbani o speciali, pericolosi e non pericolosi, seminate, nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 1782/2003 nel testo consolidato e secondo le norme comunitarie e nazionali di attuazione, a colture energetiche destinate essenzialmente alla produzione dei prodotti considerati biocarburanti elencati nell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 8 maggio 2003, sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti, oppure alla produzione di energia termica ed elettrica ricavata dalla biomassa, è concesso un aiuto nazionale di 100 euro per ettaro l'anno, aggiuntivo all'aiuto comunitario di 45 euro per ettaro di cui all'articolo 88 del medesimo regolamento (CE) n. 1782/2003.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 100;
2009: - 100;
2010: - 100.
3256/XIII/45. 3. Pellegrino, Bonelli, Lion, Trepiccione, Camillo Piazza, Zanella.

ART. 46.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
46-bis.
(Interventi per il settore tartuficolo).
1. All'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «omettono l'indicazione nell'autofattura delle generalità del cedente», sono sostituite dalle seguenti: «indicano il luogo d'origine dei tartufi e il nome del cedente».
3256/XIII/46. 01. Fiorio, Zucchi, Servodio, Vannucci, Fogliari, Pertoldi, Fontana, Bellanova, Brandolini, Sanna, Cesini, Lombardi, Sperandio, Maderloni, D'Ulizia, Satta, Lion, Fiorio.

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

Art. 46-bis.
(Norme sulla sottoscrizione delle polizze assicurative in agricoltura).

1. Il comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è sostituito dal seguente:
«5. La sottoscrizione delle polizze assicurative è volontaria e può avvenire in forma collettiva o individuale. Possono deliberare di far ricorso a forme assicurative collettive i consorzi di difesa di cui al capo III, i centri di assistenza agricola (CAA) di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 165 del 1999 ed eventuali altri soggetti che abbiano i requisiti allo scopo richiesti, nonché le cooperative agricole e loro consorzi».
3256/XIII/46. 02. Fundarò, Lion.

ART. 47.

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

Art. 47-bis.
(Disposizioni in materia previdenziale agricola).

1. All'articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
«10-bis. Il diritto di rivalsa previsto dall'articolo 1, comma 1, si intende esercitabile dai titolari delle aziende diretto-coltivatrici, dai mezzadri e coloni, nonché


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dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 13 della legge medesima, sui contributi da essi dovuti per le unità attive iscritte alla gestione di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni».
3257/XIII/47. 01. Fiorio, Zucchi, Lion, Cesini, Lombardi, Sperandio, Pertoldi, Cinzia Maria Fontana, Bellanova, Brandolini, Sanna, Maderloni, D'Ulizia, Satta, Lion, Fiorio.

ART. 48.

Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:

Art. 48-bis.
(Accesso dei soggetti in condizioni disagiate al paniere alimentare equilibrato).

1. Allo scopo di migliorare l'accesso dei soggetti in condizioni di povertà e di disagio sociale ad un paniere alimentare equilibrato, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare, le linee guida di un progetto obiettivo destinato ai soggetti sopra indicati, finalizzato alla erogazione da parte dei comuni di buoni per l'acquisto dei prodotti che compongono i panieri di cui al comma 5 dell'articolo 48, in coerenza con il regolamento (CEE) n. 3149/1992, del Consiglio, del 26 ottobre 1992.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante utilizzo, per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328. Alla ripartizione delle suddette risorse si provvede con le modalità di cui all'articolo 20, comma 7, della citata legge n. 328 del 2000".
3256/XIII/48. 01. Lion, Servodio, Cesini.

ART. 49.

Al comma 1, dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2011» aggiungere le seguenti: «ed impegnabile dall'anno 2009».
3257/XIII/49. 2. Lion, Zucchi, Servodio, Vannucci, Fogliari, Pertoldi, Fontana, Bellanova, Brandolini, Sanna, Cesini, Lombardi, Sperandio, Maderloni, D'Ulizia, Satta, Fiorio.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di favorire la riduzione dei consumi idrici per l'irrigazione è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per il risparmio idrico, con dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2008, finalizzato alla concessione di contributi agli investimenti delle piccole e medie imprese agricole per la sostituzione degli impianti di irrigazione in esercizio con nuove tecnologie in grado di ridurre il consumo idrico in misura non inferiore al 25 per cento.
1-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 1-bis nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato di cui al regolamento CE n. 1857, della Commissione, del 15 dicembre 2006.
1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità del fondo per le crisi di mercato, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3256/XIII/49. 1. Lion, Fundarò, Cesini.


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Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

Art. 49-bis.
(Disposizioni in materia previdenziale agricola).

1. All'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, come modificato dall'articolo 1, commi 1076 e 1078, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ai consorzi agrari non si applicano gli articoli 2512 e 2513 del codice civile e sono considerati cooperative a mutualità prevalente qualora rispettino i requisiti di cui all'articolo 2514 del codice civile»;
b) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Sono abrogati, altresì, il secondo comma 1 dell'articolo 223-terdecies delle disposizioni di attuazione del codice civile, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e il comma 227 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

2. Il termine di cui all'articolo 1, comma 9-bis, quinto periodo, del citato decreto n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006, è prorogato al 31 dicembre 2008 al fine di consentire la presentazione della proposta di concordato ai sensi dell'articolo 124 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dai decreti legislativi 9 gennaio 2006, n. 5, e 12 settembre 2007, n. 169.
3. All'articolo 1, comma 559, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «29 settembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «29 settembre 2007».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008 - 70.000;
2009 - 70.000;
2010 - 70.000.
3256/XIII/49. 066. Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Russo.

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

Art. 49-bis.
(Disposizioni in materia di consorzi agrari).

1. All'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, come modificato dall'articolo 1, commi 1076 e 1078, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Ai consorzi agrari non si applicano gli articoli 2512 e 2513 del codice civile e sono considerati cooperative a mutualità prevalente qualora rispettino i requisiti di cui all'articolo 2514 del codice civile»;
b) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Sono abrogati, altresì, il secondo comma dell'articolo 223-terdecies delle disposizioni di attuazione del codice civile, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e il comma 227 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

2. Il termine di cui all'articolo 1, comma 9-bis, quinto periodo, del citato decreto n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006, è prorogato al 31 dicembre 2008 al fine di consentire la presentazione della proposta di concordato ai sensi dell'articolo 124 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dai decreti legislativi 9 gennaio 2006, n. 5, e 12 settembre 2007, n. 169.


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3. All'articolo 1, comma 559, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «29 settembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «29 settembre 2007».
3256/XIII/49. 077. (49. 092) Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Russo.

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

Art. 49-bis.
(Consorzi agrari).

1. All'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, come modificato dall'articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al quinto periodo le parole: «con il compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007, depositando gli atti di cui all'articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267» e le parole: «, limitatamente alla nomina di un nuovo commissario unico» sono soppresse e dopo le parole: «la medesima disposizione si applica anche ai consorzi agrari in stato di concordato» è aggiunto il periodo: «Entro il 31 dicembre 2008, l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, salvo che nel frattempo sia stata presentata ed autorizzata domanda di concordato ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero sussistano ragioni oggettive, oggetto di valutazione da parte della medesima autorità amministrativa, ostative all'attivazione della soluzione concordataria.».
3256/XIII/49. 01. Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Romele.

Dopo l'articolo 49, è inserito il seguente:

Art. 49-bis.
(Disposizioni in materia di consorzi agrari).

Il termine di cui all'articolo 1, comma 9-bis, quinto periodo, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2008 al fine di consentire la presentazione della proposta di concordato ai sensi dell'articolo 124 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Dopo il medesimo periodo del comma 9-bis sono inseriti i seguenti: «In mancanza della presentazione e della autorizzazione della proposta di concordato l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa. I consorzi agrari sono considerati cooperative a mutualità prevalente qualora rispettino i requisiti di cui all'articolo 2514 del codice civile.
2. All'articolo 1, comma 559, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «29 settembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «29 settembre 2007».
3256/XIII/49. 098. Lombardi, Servodio, Fogliardi, Pertoldi, Fontana, Bellanova, Brandolini, Sanna, Cesini, Sperandio, D'Ulizia, Satta, Lion, Fiorio.

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

Art. 49-bis.
(Consorzi agrari).

1. All'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006 n. 123, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».
3256/XIII/49. 02. Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Romele.


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Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

Art. 49-bis.
(Disposizioni in materia di consorzi agrari).

1. All'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n.181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il Ministro dello sviluppo economico esercita la vigilanza sui consorzi agrari di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220. I consorzi agrari sono considerati, indipendenti dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice di civile, cooperative a mutualità prevalente. Conseguentemente, il secondo comma dell'articolo 223-terdecies del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è soppresso.
3256/XIII/49. 057. Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Russo.

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

Art. 49-bis.
(Modifiche al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267).

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente:
«2-bis. La proposta di cui al precedente comma, può prevedere la suddivisione dei creditori in classi e trattamenti differenziati ai sensi dell'articolo 124, comma 2, lettere a) e b). L'autorità che vigila sulla liquidazione può autorizzare l'esclusione dall'attivo di beni strumentali alla continuazione dell'esercizio dell'impresa».
3256/XIII/49. 058. Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Russo.

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

Art. 49-bis.
(Interventi per lo sviluppo della proprietà coltivatrice).

1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) mutui ventennali per gli incentivi relativi allo sviluppo della proprietà coltivatrice di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni. Gli oneri connessi al pagamento degli interessi relativi ai predetti finanziamenti restano a carico dello Stato fino al limite di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.
3256/XIII/49. 099. Maderloni, Zucchi, Servodio, Fogliardi, Pertoldi, Cinzia Maria Fontana, Bellanova, Brandolini, Sanna, Cesini, Lombardi, Sperandio, D'Ulizia, Satta, Lion, Fiorio.

Dopo l'articolo 49,, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Certificazione degli organismi pagatori comunitari).

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede agli adempimenti recati dal regolamento CE n. 885/2006, ai fini della designazione dell'organismo di certificazione dei conti FEAGA e FEARS degli organismi pagatori riconosciuti, nell'ambito delle disponibilità ad esso assegnate per gli anni 2008 e 2009 ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1999, n. 499.
3256/XIII/49. 0100. Servodio, Zucchi, Fogliardi, Pertoldi, Cinzia Maria Fontana, Bellanova, Brandolini, Sanna, Cesini, Lombardi, Sperandio, Maderloni, D'Ulizia, Satta, Lion, Fiorio.


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Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

Art. 49-bis.
(Interventi a favore del comparto vitivinicolo della Sicilia).

1. Al fine di agevolare la ripresa economica e produttiva delle aziende del settore vitivinicolo siciliano, colpite dall'eccezionale evento causato dalla malattia della plasmopara viticola, verificatasi nell'anno 2007, sono concesse le seguenti misure a sostegno del comparto attraverso:
a) il concorso sui prestiti agrari a tasso agevolato, con ammortamento quinquennale, per la ricostituzione dei capitali di conduzione e nei limiti dell'entità del danno e per la concessione di uno sconto del 40 per cento sull'importo mutuato, a favore delle imprese agricole la cui produzione viticola dell'anno 2007, ha subito una perdita non inferiore al 20 per cento;
b) il concorso sui prestiti agrari a tasso agevolato, con ammortamento quinquennale, per le spese di gestione a favore delle cooperative vitivinicole che effettuano per l'anno 2007 la trasformazione e la commercializzazione del prodotto conferito ai soci e che abbiano registrato riduzioni dei conferimenti per almeno il 20 per cento rispetto alla media dei due anni precedenti per effetto causato dalla malattia della plasmopara viticola.

2. Le misure di sostegno di cui alla lettera a) sono concesse nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento CE n. 1857/2006 del 15 dicembre 2006.
3. Le misure di sostegno di cui alla lettera b) sono concesse nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento CE n. 70/2001 del 12 gennaio 2001.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 100.000.
3256/XIII/49. 014. Marinello, Angelino Alfano, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

Art. 49-bis.
(Interventi a favore del comparto vitivinicolo della Sicilia).

1. Al fine di agevolare la ripresa economica e produttiva delle aziende del settore vitivinicolo siciliano, colpite dall'eccezionale evento causato dalla malattia della plasmopara viticola, verificatasi nell'anno 2007, sono concesse le seguenti misure a sostegno del comparto attraverso:
a) il concorso sui prestiti agrari a tasso agevolato, con ammortamento quinquennale, per la ricostituzione dei capitali di conduzione e nei limiti dell'entità del danno e per la concessione di uno sconto del 40 per cento sull'importo mutuato, a favore delle imprese agricole la cui produzione viticola dell'anno 2007, ha subito una perdita non inferiore al 20 per cento;
b) il concorso sui prestiti agrari a tasso agevolato, con ammortamento quinquennale, per le spese di gestione a favore delle cooperative vitivinicole che effettuano per l'anno 2007 la trasformazione e la commercializzazione del prodotto conferito ai soci e che abbiano registrato riduzioni dei conferimenti per almeno il 20 per cento rispetto alla media dei due anni precedenti per effetto causato dalla malattia della plasmopara viticola.
2. Le misure di sostegno di cui alla lettera a) sono concesse nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento CE. 1857/2006 del 15 dicembre 2006.


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3. Le misure di sostegno di cui alla lettera b) sono concesse nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento CE n.70/2001 del 12 gennaio 2001.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 50.000.
3256/XIII/49. 071. Marinello, Angelino Alfano, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

Art. 49-bis.
(Interventi a favore del comparto vitivinicolo della Sicilia).

1. Al fine di agevolare la ripresa economica e produttiva delle aziende del settore vitivinicolo siciliano, colpite dall'eccezionale evento causato dalla malattia della plasmopara viticola, verificatasi nell'anno 2007, sono concesse le seguenti misure a sostegno del comparto attraverso:
a) il concorso sui prestiti agrari a tasso agevolato, con ammortamento quinquennale, per la ricostituzione dei capitali di conduzione e nei limiti dell'entità del danno e per la concessione di uno sconto del 40 per cento sull'importo mutuato, a favore delle imprese agricole la cui produzione viticola dell'anno 2007, ha subito una perdita non inferiore al 20 per cento;
b) il concorso sui prestiti agrari a tasso agevolato, con ammortamento quinquennale, per le spese di gestione a favore delle cooperative vitivinicole che effettuano per l'anno 2007 la trasformazione e la commercializzazione del prodotto conferito ai soci e che abbiano registrato riduzioni dei conferimenti per almeno il 20 per cento rispetto alla media dei due anni precedenti per effetto causato dalla malattia della plasmopara viticola.
2. Le misure di sostegno di cui alla lettera a) sono concesse nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal regime de minimis per le imprese attive nella produzione dei prodotti agricoli.
3. Le misure di sostegno di cui alla lettera b) sono concesse nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento CE n. 1997.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 100.000.
3256/XIII/49. 015. Marinello, Angelino Alfano, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

Art. 49-bis.
(Interventi a favore del comparto vitivinicolo della Sicilia).

1. Al fine di agevolare la ripresa economica e produttiva delle aziende del settore vitivinicolo siciliano, colpite dall'eccezionale evento causato dalla malattia della plasmopara viticola, verificatasi nell'anno 2007, sono concesse le seguenti misure a sostegno del comparto attraverso:
a) il concorso sui prestiti agrari a tasso agevolato, con ammortamento quinquennale, per la ricostituzione dei capitali di conduzione e nei limiti dell'entità del danno e per la concessione di uno sconto del 40 per cento sull'importo mutuato, a favore delle imprese agricole la cui produzione viticola dell'anno 2007, ha subito una perdita non inferiore al 20 per cento;
b) il concorso sui prestiti agrari a tasso agevolato, con ammortamento quinquennale, per le spese di gestione a favore delle cooperative vitivinicole che effettuano per l'anno 2007 la trasformazione e la commercializzazione del prodotto conferito ai soci e che abbiano registrato riduzioni dei conferimenti per almeno il


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20 per cento rispetto alla media dei due anni precedenti per effetto causato dalla malattia della plasmopara viticola.

2. Le misure di sostegno di cui alla lettera a) sono concesse nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal regime de minimis per le imprese attive nella produzione dei prodotti agricoli.
3. Le misure di sostegno di cui alla lettera b) sono concesse nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento CE n. 1997.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 50.000.
3256/XIII/49. 070. Marinello, Angelino Alfano, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 49,, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Interventi in favore delle aziende siciliane colpite da Plasmopara viticola).

1. Dopo l'articolo 1 della legge 11 luglio 1997, n. 206, recante norme in favore delle produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi, è inserito il seguente:
«Art. 1-bis. - 1. Al fine di fare fronte ai danni ed al mancato reddito dovuti agli attacchi della malattia fungina Plasmopara viticola, nota altresì con il nome di Peronospora, avvenuti nel 2007 in Sicilia ed in particolare nella provincia di Trapani in conseguenza dell'anomalo andamento stagionale e del perdurare del caldo eccessivo, quali condizioni da considerare come «avversità atmosferiche assimilabili a una calamità naturale», ai sensi della definizione recata dal numero 8), comma 1, dell'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, ed in tal senso da poter consentire la concessione di aiuti compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non essere soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, secondo quando previsto dall'articolo 11 del citato regolamento (CE) n. 1857/2006, è autorizzata la spesa per il 2008 di 50 milioni di euro a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, da trasferire entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla regione Sicilia che utilizza tale importo in favore delle aziende danneggiate dagli attacchi della Peronospora, tramite provvedimenti di ripartizione che siano conformi ai criteri di cui al presente articolo ed al regolamento (CE) n. 1875/2006».
3256/XIII/49. 0116. Fundarò, Lion.

Dopo l'articolo 49,, inserire il seguente:

Art. 49-bis.
(Interventi a favore del comparto vitivinicolo della Sicilia).

1. Al fine di agevolarne la ripresa economica e produttiva, gli interventi concessi dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38, sono estesi anche alle aziende del settore vitivinicolo siciliano, colpite dall'eccezionale evento causato sia dalla malattia della plasmopara viticola verificatasi nell'anno 2007, che dai cambiamenti climatici intervenuti.


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Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 100.000.
3256/XIII/49. 016. Marinello, Angelino Alfano, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

Art. 49-bis.
(Interventi a favore del comparto vitivinicolo della Sicilia).

1. Al fine di agevolarne la ripresa economica e produttiva, gli interventi concessi dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38, sono estesi anche alle aziende del settore vitivinicolo siciliano, colpite dall'eccezionale evento causato sia dalla malattia della plasmopara viticola verificatasi nell'anno 2007, che dai cambiamenti climatici intervenuti.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 50.000.
3256/XIII/49. 069. Marinello, Angelino Alfano, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

Art. 49-bis.
(Interventi a favore del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi).

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata, per l'anno 2008, della somma di euro 40 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità del fondo per le crisi del mercato agricolo, di cui all'articolo 1, comma 1072, della citata legge n. 296 del 2006.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 40.000.
3256/XIII/49. 068. Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

Art. 49-bis.
(Rifinanziamento della legge 27 luglio 1999, n. 268, recante disciplina delle «strade del vino»).

1. Al fine di sostenere l'organizzazione delle attività culturali, nonché qualificare l'offerta ricettiva e lo sviluppo dell'attività del sistema enoturistico nazionale, è autorizzato un contributo a favore delle «strade del vino» pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 10.000;
2009: - 10.000;
2010: - 10.000.
3256/XIII/49. 025. Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

Art. 49-bis.
(Disposizioni in materia di contenitori di olio di oliva).

1. Il comma 4-quater dell'articolo 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito,


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con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, è sostituito dal seguente:
«4-quater. Al fine di prevenire le frodi nel commercio dell'olio di oliva ed assicurare una migliore informazione ai consumatori, è fatto divieto ai pubblici esercizi di proporre al consumo, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, olio di oliva in contenitori non etichettati e non confezionati conformemente alla normativa comunitaria e nazionale vigente. La violazione delle disposizioni relative alla presentazione al consumo dell'olio di oliva è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 a 9.500 euro e nel caso di più violazioni, commesse anche in tempi diversi, è disposta la sospensione dell'attività dell'esercizio commerciale, fino a dodici mesi».
3256/XIII/49. 059. Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

Art. 49-bis.
(Programmi delle organizzazioni degli operatori del settore oleicolo).

1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in relazione alle azioni svolte entro il 31 marzo 2009 nei confronti delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo, di cui al Regolamento (CE) 19 dicembre 2005, n. 2080, e rientranti nei programmi approvati ai sensi dell'articolo 9 dei medesimo Regolamento n. 2080, non sono considerate cessioni di beni o prestazioni di servizi ai sensi degli articoli 2, terzo comma e 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Al relativo onere, valutato in euro 7.000 per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità del Fondo per le crisi del mercato agricolo, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 296 del 2006.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 10.000.
3256/XIII/49. 067. Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Rafforzamento della filiera agroalimentare).

1. L'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA Spa) è autorizzato ad acquisire per incorporazione, secondo il vigente diritto societario, la società Buonitalia Spa, nonché ad apportare le modifiche al proprio statuto necessarie per ricomprendere negli scopi sociali le attività svolte da Buonitalia Spa, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. Nell'ambito della predetta incorporazione affluiscono all'ISA Spa anche le risorse di cui all'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
2. All'articolo 2, comma 7, del decreto- legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dopo le parole: «sono estesi ad altri settori della produzione agricola» sono aggiunte le seguenti: «zootecnica, della pesca e dell'acquacoltura».
3. All'articolo 23, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, dopo le parole: «per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici» sono aggiunte le seguenti: «della pesca e dell'acquacoltura».
4. All'articolo 10-ter, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2


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dicembre 2005 n. 248, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) ulteriori disponibilità liquide ai sensi delle disposizioni di cui alla lettera b), per un importo di 150 milioni di euro».
3256/XIII/49. 095. Lion, Zucchi, Servodio, Fogliardi, Pertoldi, Cinzia Maria Fontana, Bellanova, Brandolini, Sanna, Cesini, Lombardi, Sperandio, Maderloni, D'Ulizia, Satta, Fiorio.

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

Art. 49-bis.
(Interventi a favore delle imprese agroalimentari).

1. Al fine di attivare gli interventi di ristrutturazione delle imprese agricole ed agroalimentari in difficoltà, come previsto dagli orientamenti comunitari in materia, è istituito separatamente alle dotazioni in essere, un Fondo presso l'Istituto sviluppo agroalimentare (ISA) pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità operative per l'intervento di cui al comma 1, al fine di includere quelle del Fondo di cui al decreto-legge 14 marzo 2005, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 50.000.
3256/XIII/49. 026. Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

Art. 49-bis.

1. Al fine di attivare gli interventi di ristrutturazione delle imprese agricole ed agroalimentari in difficoltà, come previsto dagli Orientamenti comunitari in materia, è istituito, separatamente alle dotazioni in essere, un Fondo presso l'Istituto sviluppo agroalimentare (ISA) dotato di 50 milioni di euro per l'anno 2008.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità operative di intervento, che comprenderanno quelle del Fondo di cui al decreto legge 14 marzo 2005, n. 35.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 50.000.
3256/XIII/49. 081. Delfino, Ruvolo, Martinello, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

1. Al fine di attivare gli interventi di ristrutturazione delle imprese agricole ed agroalimentari in difficoltà, come previsto dagli Orientamenti comunitari in materia, è istituito, separatamente alle dotazioni in essere, un Fondo presso l'Istituto sviluppo agricolo (ISA) dotato di 50 milioni di euro per l'anno 2008.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sono definite le modalità operative di intervento, che comprenderanno quelle del Fondo di cui al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35.

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre gli stanziamenti di parte corrente di 0,5 punti percentuali.
3256/XIII/49. 0105. D'Ulizia, Lion.


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Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

Art. 49-bis.
(Misure per l'internazionalizzazione delle imprese agroalimentari).

1. I commi 1088 e 1089 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sostituiti dai seguenti:
«1088. Dalla base imponibile del reddito di impresa è escluso il 50 per cento del valore degli investimenti in attività dirette in altri Stati membri o Paesi terzi intese ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo o agroalimentare di qualità, ai sensi dell'articolo 32 del reg. CE n. 1698/2005, anche non compreso nell'Allegato I, purché non rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa, realizzati da imprese agricole e agroalimentari, anche in forma cooperativa, con le limitazioni di cui al comma 1089, nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi di imposta successivi, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti.
1089. La misura dell'esclusione di cui al comma 1088 spetta alle imprese che producono prodotti di cui all'Allegato I al Trattato istituivo della Comunità europea, nonché alle piccole e medie imprese, come definite dal regolamento CE n. 70/2001 e successive modificazioni, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I. Alle grandi imprese che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I si applica il regime di aiuti de minimis».
3256/XIII/49. 0101. Brandolini, Maderloni, D'Ulizia, Zucchi, Satta, Servodio, Lion, Fogliardi, Pertoldi, Cinzia Maria Fontana, Bellanova, Sanna, Cesini, Lombardi, Sperandio, Fiorio.

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

Art. 49-bis.
(Interventi a favore delle imprese agroalimentari).

1. Il comma 1088 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, è sostituito dal seguente:
«1088. Le imprese agroalimentari che realizzano gli investimenti in attività di promozione pubblicitaria in mercati esteri nel periodo d'imposta in corso, dalla data di entrata in vigore della presente legge, e nei periodi di imposta successivi, godono di un credito d'imposta pari al 50 per cento del loro valore».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 50.000;
2009: - 50.000;
2010: - 50.000.
3256/XIII/49. 027. Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

1. Il comma 1088 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:
«1088. Le imprese agroalimentari che realizzano gli investimenti in attività di promozione pubblicitaria in mercati esteri nel periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore della presente legge e nei due periodi d'imposta successivi, godono di un credito d'imposta pari al 50 per cento del loro valore».

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre del 2 per cento tutte le voci di parte corrente.
3256/XIII/49. 083. Delfino, Ruvolo, Martinello, Peretti, Zinzi.


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Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

1. Il comma 1088 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, è sostituito dal seguente:
«1088. Le imprese agroalimentari che realizzano gli investimenti in attività di promozione pubblicitaria in mercati esteri nel periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore della presente legge e nei due periodi d'imposta successivi, godono di un credito d'imposta pari al 50 per cento del loro valore».
3256/XIII/49. 0108. D'Ulizia.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

1. Al comma 1089 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «La misura dell'esclusione» sono sostituite dalle parole: «La misura del credito d'imposta».
2. Il comma 1090 della stessa legge è soppresso eccetto il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono dettate le modalità operative applicative dei commi da 1088 a 1090, nei limiti della somma di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre dell'1 per cento tutte le voci di parte corrente.
3256/XIII/49. 082. Delfino, Ruvolo, Martinello, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

1. Al comma 1089 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «La misura dell'esclusione» sono sostituite dalle seguenti: «La misura del credito d'imposta».
2. Il comma 1090 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso eccetto il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono dettate le modalità operative applicative dei commi da 1088 a 1090, nei limiti della somma di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».
3256/XIII/49. 0109. D'Ulizia.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

1. I contratti di filiera previsti all'articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e al decreto ministeriale 1o agosto 2003 possono operare in tutto il territorio nazionale con investimenti eleggibili agli aiuti nella misura prevista dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo. La dotazione è fissata in 50 milioni di euro per il 2008 e 150 milioni di euro per il 2009 e 2010.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 50.000;
2009: - 150.000;
2010: - 150.000.
3256/XIII/49. 084. Delfino, Ruvolo, Martinello, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

1-bis. I contratti di filiera previsti all'articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e al decreto ministeriale 1o agosto 2003, possono operare in


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tutto il territorio nazionale con investimenti eleggibili agli aiuti nella misura prevista dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo. La dotazione è fissata in 50 milioni di euro per il 2008 e 150 milioni di euro per il 2009 e 2010.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre gli stanziamenti di parte corrente di 1,5 punti percentuali.
3256/XIII/49. 0120. (ex 45. 2) D'Ulizia, Lion, Fiorio.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Misure per prodotti di qualità).

1. L'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, si applicano anche alle denominazioni protette a livello nazionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6, del Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, sottoposte al controllo della struttura autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
3256/XIII/49. 096. Lombardi, Zucchi, Servodio, Fogliardi, Pertoldi, Cinzia Maria Fontana, Bellanova, Brandolini, Sanna, Cesini, Sperandio, Maderloni, D'Ulizia, Satta, Lion, Fiorio.

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

Art. 49-bis.

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari,» sono inserite le seguenti: «nonché l'adeguata distribuzione del valore all'interno della stessa»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. L'intesa di filiera deve altresì definire le condizioni necessarie per assicurare l'adeguata distribuzione del valore all'interno della filiera medesima, tenendo, prioritariamente, conto delle modalità e dei criteri di cui al comma 1, lettere d) ed e), e delle finalità di cui all'articolo 2 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231».
3256/XIII/49. 07. Buonfiglio, Patarino, Catanoso, Cosenza, Bellotti.

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

Art. 49-bis.

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per origine e provenienza dei prodotti alimentari si intende il luogo geografico ove si svolgono le attività di coltivazione e di allevamento dalle quali sono ottenute le sostanze ed i prodotti trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati di cui sono costituiti i prodotti alimentari medesimi. Alla fattispecie di cui al presente comma non si applica l'articolo 24 del regolamento CE 2913/92 del 12 ottobre 1992.
3256/XIII/49. 08. Buonfiglio, Patarino, Catanoso, Cosenza, Bellotti.

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

Art. 49-bis.

1. Al fine di tutelare la salute dei cittadini e di favorire la prevenzione di malattie, attraverso una sana e corretta alimentazione è autorizzata la detraibilità ai fini fiscali delle spese sostenute dalle famiglie per l'acquisto di prodotti alimentari freschi, di particolare e comprovata utilità per la salute umana, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2008, di 40 milioni di euro per l'anno 2009 e di 50


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milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità per il riconoscimento della detrazione di cui al presente comma e l'elenco dei prodotti alimentari freschi, il cui acquisto consente l'accesso alla detrazione medesima. A decorrere dal 1o gennaio 2008 la detrazione per le spese sanitarie di cui al primo periodo dell'articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica per la parte che eccede euro 250.
3256/XIII/49. 09. Buonfiglio, Patarino, Catanoso, Cosenza, Bellotti.

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

Art. 49-bis.

1. Al fine di tutelare la qualità dei prodotti agroalimentari da atti di pirateria e, più in genere, di violazione dei diritti di proprietà intellettuale, attinenti a indicazioni geografiche, o altri marchi di origine o provenienza, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, entro il limite del 50 per cento, al rimborso delle spese sostenute dai consorzi di tutela per la registrazione dei marchi di origine dei prodotti agroalimentari presso le competenti strutture dei Paesi terzi e per i controlli e le verifiche, ivi comprese le azioni legali di tutela processuale da pratiche commerciali sleali sui mercati extra-UE.
2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede, con proprio decreto, a definire le modalità di attuazione del comma 1 e ad individuare le aree geografiche maggiormente a rischio rispetto ai fenomeni di agro-pirateria, nelle quali orientare le azioni di cui al presente articolo.
3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2008 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 10, comma 10, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
3256/XIII/49. 010. Buonfiglio, Patarino, Catanoso, Cosenza, Bellotti.

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

Art. 49-bis.
(Osservatorio nazionale per la tracciabilità alimentare).

1. Al fine di razionalizzare i sistemi di identificazione degli animali e tracciabilità delle produzioni agroalimentari nazionali è istituito presso il Consorzio anagrafi animali (Co.An.An. Scarl) l'Osservatorio nazionale per la tracciabilità alimentare.
2. L'Osservatorio, in coerenza con le normative comunitarie e gli orientamenti scientifici internazionali, realizza e aggiorna le linee guida nazionali in materia di tracciabilità alimentare, monitora l'evoluzione delle tecnologie per l'identificazione e la tracciabilità dei prodotti agricoli ed alimentari, verifica la conformità normativa e tecnologica dei sistemi di tracciabilità alimentare in uso per le produzioni nazionali. L'Osservatorio provvede altresì alla costituzione e gestione della «Banca biologica agroalimentare nazionale» per la salvaguardia, la valorizzazione e la promozione delle produzioni agroalimentari nazionali tradizionali e di qualità attraverso la oggettivizzazione delle caratteristiche molecolari funzionali al controllo ed alla tracciabilità.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 6 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del fondo per le crisi del mercato agricolo, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3256/XIII/49. 012. Buonfiglio, Patarino, Catanoso, Cosenza, Bellotti.


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Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

Art. 49-bis.
(Mercati degli agricoltori).

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 1065 è sostituito dai seguenti:
«1065. Al fine di migliorare l'organizzazione dei mercati di vendita dei prodotti alimentari e di tutelare l'interesse dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti che abbiano un legame diretto con il territorio di origine, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali autorizza l'utilizzo della denominazione «mercato degli agricoltori» da parte dei mercati istituiti su iniziativa dei comuni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di enti operanti in agricoltura e di imprenditori agricoli singoli e associati, su superfici all'aperto o in locali aperti al pubblico, in cui sono posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli provenienti da aziende agricole ubicate nel territorio della regione ove sono situati i mercati.
1065-bis. Possono esercitare la vendita diretta nei mercati degli agricoltori esclusivamente gli imprenditori agricoli, in forma individuale o di società agricola, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con le modalità e nei limiti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e nel rispetto dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004.
1065-ter. I prodotti posti in vendita nei mercati degli agricoltori devono essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e, in ogni caso, devono essere presentati con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice e deve essere indicato, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico per unità di misura, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo».
3256/XIII/49. 074. Marinello, Giuseppe Fini, Giro, Grimaldi, Licastro Scardino, Misuraca, Romele, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

Art. 49-bis.
(Mercati degli agricoltori).

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 1065 è sostituito dai seguenti:
«1065. Al fine di migliorare l'organizzazione dei mercati di vendita dei prodotti alimentari e di tutelare l'interesse dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti che abbiano un legame diretto con il territorio di origine, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali autorizza l'utilizzo della denominazione »mercato degli agricoltori» da parte dei mercati istituiti su iniziativa dei comuni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di enti operanti in agricoltura e di imprenditori agricoli singoli e associati, su superfici all'aperto o in locali aperti al pubblico, in cui sono posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli provenienti da aziende agricole ubicate nel territorio della regione ove sono situati i mercati.
1065-bis. Possono esercitare la vendita diretta nei mercati degli agricoltori esclusivamente gli imprenditori agricoli, in forma individuale o di società agricola, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con le modalità e nei limiti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e nel rispetto dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004.
1065-ter. I prodotti posti in vendita nei mercati degli agricoltori devono essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e, in ogni caso, devono essere presentati con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice e deve essere indicato, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico per unità di misura,


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mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo».
3256/XIII/49. 090. Delfino, Ruvolo, Martinello.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Multifunzionalità delle imprese agricole).

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 1067 sono aggiunti i seguenti:
«1067-bis. Per l'esecuzione degli appalti di cui al citato articolo 15 del decreto legislativo n. 228 del 2001, la concessione dell'agevolazione fiscale sui prodotti petroliferi prevista dal numero 5 della tabella A allegata al Testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, spetta agli imprenditori agricoli per l'utilizzo delle macchine agricole, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 2135, comma 3, del codice civile. Il quantitativo dei prodotti ammesso all'agevolazione è pari a 0,003 litri per ogni euro di corrispettivo dell'appalto.
1067-ter. Per usufruire dell'agevolazione fiscale di cui al precedente comma, gli imprenditori agricoli presentano, anche per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, una richiesta all'ufficio incaricato dalla regione o dalle province autonome di Trento e Bolzano, allegando copia fotostatica del contratto di appalto da cui deve risultare che per l'esecuzione dei lavori è necessario l'utilizzo di macchine agricole».

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre dell'1 per cento tutte le voci di parte corrente.
3256/XIII/49. 089. Delfino, Ruvolo, Martinello.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Multifunzionalità delle imprese agricole).

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 1067 sono aggiunti i seguenti:
«1067-bis. Per l'esecuzione degli appalti di cui al citato articolo 15 del decreto legislativo n. 228 del 2001, la concessione dell'agevolazione fiscale sui prodotti petroliferi prevista dal numero 5 della tabella A allegata al Testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, spetta agli imprenditori agricoli per l'utilizzo delle macchine agricole, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 2135, comma 3, del codice civile. Il quantitativo dei prodotti ammesso all'agevolazione è pari a 0,003 litri per ogni euro di corrispettivo dell'appalto.
1067-ter. Per usufruire dell'agevolazione fiscale di cui al precedente comma, gli imprenditori agricoli presentano, anche per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, una richiesta all'ufficio incaricato dalla regione o dalle province autonome di Trento e Bolzano, allegando copia fotostatica del contratto di appalto da cui deve risultare che per l'esecuzione dei lavori è necessario l'utilizzo di macchine agricole».
3256/XIII/49. 075. Marinello, Giuseppe Fini, Giro, Grimaldi, Licastro Scardino, Misuraca, Romele, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Interventi per il trasferimento delle imprese agricole costituite in maso chiuso).

1. All'articolo 5-bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è soppresso;


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b) dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:
«Art. 5-ter. - 1. Al fine di favorire la continuità dell'impresa agricola costituita in maso chiuso di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17 gli atti relativi ai beni costituenti l'azienda, ivi compresi i fabbricati rurali abitativi e strumentali, le pertinenze, le scorte vive e morte, i debiti e i crediti e quant'altro strumentale all'attività aziendale nonché i beni relativi all'attività agrituristica oggetto di successione o di donazione o di trasferimento a titolo oneroso tra ascendenti e discendenti entro il quarto grado sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni, dalle imposte catastali e di bollo e soggetti alle sole imposte ipotecarie e di registro entrambe in misura fissa, qualora il successore, il donatario o l'acquirente dedichi abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra e si obblighi, con dichiarazione specifica, a coltivare o condurre direttamente i fondi rustici ed a gestire l'azienda per almeno cinque anni.
2. L'assuntore è tenuto a presentare entro 18 mesi dall'atto al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate idoneo certificato sulla natura agricola dei beni costituenti l'azienda e della sussistenza degli altri requisiti di cui al comma 1 rilasciato dall'Ispettorato provinciale per l'agricoltura competente per territorio. Nel caso di violazione dell'impegno assunto o della mancata presentazione del certificato i soggetti di cui al comma 1 decadono dalle agevolazioni fiscali con recupero delle imposte, delle sanzioni al 50 per cento e degli interessi.
3. I corrispettivi percepiti in denaro o in natura o a titolo di rendite vitalizie compreso il vitalizio alimentare in seguito agli atti di cui al comma 1 sono esenti dalle imposte dirette. Le somme liquidate in denaro dall'assuntore del maso chiuso agli altri partecipanti al patto di famiglia sono escluse da ogni imposta. Agli atti a titolo oneroso non si applica l'articolo 38, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
4. Non sono sottoposti a rettifica, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie, catastali, di donazione e successione, il valore o il corrispettivo dei masi chiusi, dichiarato in misura non inferiore al prezzo di assunzione di cui alla legge provinciale 28 novembre 2001 n. 17.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 1.000;
2009: - 1.000;
2010: - 1.000.
3256/XIII/49. 094. Brugger, Zeller, Widmann, Nicco, Bezzi.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

1. Al fine di favorire lo sviluppo delle aziende di allevamento di animali da pelliccia, a decorrere dal 1o gennaio 2008 le procedure previste dal n. 22 dell'allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, sono alternativamente consentite.
3256/XIII/49. 093. Delfino, Giovanardi.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Razionalizzazioni in materia di impianti demaniali agricoli).

1. Nell'ambito delle misure di incremento della competitività e al fine di rafforzare la concentrazione dell'offerta sul mercato agricolo, gli interventi di cui all'articolo 5, lettera a), della legge 1o luglio 1977, n. 403, all'articolo 3, lettera e) della legge 27 dicembre 1977, n. 984, nonché all'articolo 4 della legge 8 novembre 1986, n. 752, sono estesi anche agli


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enti pubblici, che hanno realizzato opere di rilevante interesse pubblico nel settore agricolo e florovivaistico. Conseguentemente restano confermati i contributi in conto capitale già erogati in attuazione dei decreti ministeriali 4 ottobre 1983, n. 10244 e 2 agosto 1989, n. 1324, destinati alla realizzazione del nuovo mercato dei fiori di Sanremo, in favore del comune di Sanremo, proprietario della struttura.
3256/XIII/49. 097. Zucchi, Servodio, Fogliardi, Pertoldi, Cinzia Maria Fontana, Bellanova, Brandolini, Sanna, Cesini, Lombardi, Sperandio, Maderloni, D'Ulizia, Satta, Lion, Fiorio.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

1. All'articolo 1, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, dopo le parole: «ivi incluse le cooperative di lavoro» sono aggiunte le seguenti: «e le cooperative di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227».
3256/XIII/49. 0121. (ex 49.010) Delfino, Ruvolo, Martinello, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

1. All'articolo 1, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, dopo le parole: «ivi incluse le cooperative di lavoro» sono aggiunte le seguenti: «e le cooperative di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227».
3256/XIII/49. 0104. D'Ulizia, Lion.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

1. Al fine di incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili e, in specie, da biomasse di origine agricola di provenienza locale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa richiesta da parte delle imprese o degli enti locali interessati, individuano e riconoscono i distretti agro-energetici presenti sui loro territori. Ai fini del presente articolo, per distretto agro-energetico, si intende un sistema locale caratterizzato da autosufficienza energetica realizzata attraverso l'impiego di fonti di energia rinnovabile di origine agricola provenienti esclusivamente dall'ambito territoriale del distretto medesimo e dall'impiego di tecnologie efficienti negli usi finali. Un distretto è considerato autosufficiente quando almeno l'80 per cento del fabbisogno energetico elettrico, termico e meccanico è soddisfatto con energia prodotta da impianti ubicati all'interno del distretto ed alimentati da fonti rinnovabili provenienti da attività agricole svolte nel distretto medesimo. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, non è sottoposta ad accisa l'energia elettrica prodotta dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili all'interno di un distretto agroenergetico e l'energia elettrica derivante da fonti rinnovabili, prodotta e consumata per uso proprio, per qualsiasi applicazione, dalle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Conseguentemente:
all'articolo 119, sopprimere il comma 2;
all'articolo 131, comma 4, sostituire le parole: «non inferiore a euro 650 milioni per l'anno 2008, 465 milioni per l'anno 2009 e 475 milioni a decorrere dall'anno 2010», con le seguenti: «non inferiore a euro 700 milioni per l'anno 2008, 565


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milioni per l'anno 2009 e 575 milioni a decorrere dall'anno 2010».
3256/XIII/49. 011. Buonfiglio, Patarino, Catanoso, Cosenza, Bellotti.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Fonti rinnovabili agroforestali).

1. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come sostituito dall'articolo 1, comma 369, della legge 23 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «fonti rinnovabili agroforestali», sono aggiunte le seguenti: «, compresa la biomassa,».
3256/XIII/49. 05. Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Romele, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

1. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come sostituito dall'articolo 1, comma 369, della legge 23 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «fonti rinnovabili agroforestali», sono aggiunte le seguenti: «compresa la biomassa,».
3256/XIII/49. 013. (ex 45.01) Delfino, Ruvolo, Marinello.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Rinnovo parco autocarri).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 227, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche ai soggetti titolari di imprese agricole.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'applicazione del comma 1.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 10.000;
2009: - 10.000;
2010: - 10.000.
3256/XIII/49. 064. Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Rinnovo parco autocarri).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 227, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche ai soggetti titolari di imprese agricole.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'applicazione del comma 1.
3256/XIII/49. 03. Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Romele, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Trattrici agricole).

1. Le trattrici agricole, di cui al comma 2, lettera a), numero 1), dell'articolo 57 del


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decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in attuazione delle normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro, devono essere dotate di dispositivi di ritenuta del sedile del conducente e di dispositivi di protezione in caso di capovolgimento. Le trattrici già in circolazione prive dei suddetti dispositivi devono essere messe a norma entro il 31 dicembre 2009.
2. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le caratteristiche dei suddetti dispostivi, nonché le tipologie di trattrici escluse dall'obbligo, in quanto sprovviste, fin dall'origine, di specifici punti di attacco per l'installazione dei dispositivi di ritenuta.
3256/XIII/49. 04. Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Romele, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Essiccatoi agricoli).

1. All'articolo 281, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «entro tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro cinque anni».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede proporzionalmente mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1 allegato al decreto-legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008 - 20.000;
2009 - 20.000;
2010 - 20.000.
3256/XIII/49. 062. Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Essiccatoi agricoli).

1. All'articolo 281, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «entro tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro cinque anni».
3256/XIII/49. 06. Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Romele, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Accessi stradali ai fondi rustici).

1. Nell'ipotesi in cui l'autorizzazione prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, riguarda l'unico ed indispensabile accesso al fondo rustico ed agli annessi fabbricati rurali, il canone, determinato in base ai criteri previsti annualmente con provvedimento del direttore dell'ANAS, è ridotto ad un quinto. Nel caso di più accessi a fondi rustici ed a fabbricati rurali della stessa azienda agricola, l'autorizzazione si applica ad uno solo di essi, individuato dal titolare al momento della richiesta delle relative autorizzazioni. L'autorizzazione è rilasciata a titolo gratuito per gli accessi relativi ai fondi rustici ubicati in comuni classificati montani o parzialmente montani.


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Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre dell'1 per cento tutte le voci di parte corrente.
3256/XIII/49. 091. Delfino, Ruvolo, Martinello.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Accessi stradali ai fondi rustici).

1. Nell'ipotesi in cui l'autorizzazione prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, riguarda l'unico ed indispensabile accesso al fondo rustico ed agli annessi fabbricati rurali, il canone, determinato in base ai criteri previsti annualmente con provvedimento del direttore dell'ANAS, è ridotto ad un quinto. Nel caso di più accessi a fondi rustici ed a fabbricati rurali della stessa azienda agricola, l'autorizzazione si applica ad uno solo di essi, individuato dal titolare al momento della richiesta delle relative autorizzazioni. L'autorizzazione è rilasciata a titolo gratuito per gli accessi relativi ai fondi rustici ubicati in comuni classificati montani o parzialmente montani».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:
2008: - 2.000;
2009: - 2.000;
2010: - 2.000.
3256/XIII/49. 0119. (ex 46.03) Fundarò, Lion, Cesini, Servodio.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Accessi stradali ai fondi rustici).

1. Nell'ipotesi in cui l'autorizzazione prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, riguarda l'unico ed indispensabile accesso al fondo rustico ed agli annessi fabbricati rurali, il canone, determinato in base ai criteri previsti annualmente con provvedimento del direttore dell'ANAS, è ridotto ad un quinto. Nel caso di più accessi a fondi rustici ed a fabbricati rurali della stessa azienda agricola, l'autorizzazione si applica ad uno solo di essi, individuato dal titolare al momento della richiesta delle relative autorizzazioni. L'autorizzazione è rilasciata a titolo gratuito per gli accessi relativi ai fondi rustici ubicati in comuni classificati montani o parzialmente montani.
3256/XIII/49. 076. Marinello, Giuseppe Fini, Giro, Grimaldi, Licastro Scardino, Misuraca, Romele, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Interventi per la stipula dei contratti di affitto dei fondi rustici).

1. Per la stipula dei contratti di affitto dei fondi rustici, in deroga alle norme vigenti, ai sensi dell'articolo 23, comma terzo della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come sostituito dal primo comma dell'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203, le parti possono avvalersi dell'assistenza di soggetti che rappresentino la medesima organizzazione professionale agricola. La predetta attività di assistenza può essere svolta esclusivamente dalle organizzazioni professionali agricole presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
3256/XIII/49. 051. Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Paolo Russo.


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Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84).

1. Dopo l'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 è inserito il seguente:
Art. 18-bis. (Disciplina dell'attività di bunkeraggio in autobotte). - 1. Le operazioni di bunkeraggio in autobotte sono equiparate alle operazioni di bunkeraggio a mezzo distributore fisso in banchina, al fine di garantire la concorrenza di tale servizio pubblico essenziale.
2. Per bunkeraggio in autobotte si intendono tutte quelle operazioni dirette al rifornimento di gasolio sac (denaturato) per uso motopesca a mezzo autobotte con conta litri.
3. Il comandante del porto, con ordinanza, disciplina le operazioni di bunkeraggio secondo criteri di sicurezza ed economicità, onde garantire la massima concorrenza di tale servizio pubblico con il rifornimento a mezzo distributore fisso.
4. Le procedure di autorizzazione non potranno superare le 12 ore, o 6 ore in caso di emergenza comprovata, dal momento in cui dovrà essere rilasciata l'autorizzazione.
5. La ditta autorizzata al bunkeraggio, dovrà inviare comunicazione preventiva al Comando locale dei vigili del fuoco, comunicando il personale impiegato nel bunkeraggio, il giorno e l'ora dello stesso.
6. Il personale impiegato dalla ditta che effettua il bunkeraggio in autobotte, in numero massimo di due unità, dovrà aver svolto adeguato corso di specializzazione antincendio ed antinquinamento presso i comandi provinciali dei Vigili del fuoco ed avere in dotazione le attrezzature necessarie».
3256/XIII/49. 056. Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Disposizioni in materia di fabbricati rurali).

1. In attuazione delle disposizioni recate dal comma 339, lettera b), dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche;
a) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalle seguenti:
«a) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:
1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola svolta;
2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile è asservito;
3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;
4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;
5) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;
b) ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:
1) alla protezione delle piante;


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2) alla conservazione dei prodotti agricoli;
3) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, l'allevamento e la silvicoltura;
4) all'allevamento e al ricovero degli animali;
5) all'agriturismo;
6) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
7) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
8) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
9) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
10) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso».
3256/XIII/49. 065. Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

1. All'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «lire 1 miliardo» sono sostituite dalle seguenti: «euro 3 milioni».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 3.000;
2009: - 3.000;
2010: - 3.000.
3256/XIII/49. 078. Delfino, Ruvolo, Martinello, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

1. Al comma 242 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per la realizzazione delle operazioni di cui al comma precedente le imprese agricole cooperative di cui all'articolo 1 decreto legislativo del 18 maggio 2001, n. 228, a mutualità prevalente, possono rivalutare gratuitamente ai fini fiscali i cespiti rientranti nelle operazioni entro i valori di stima giurata e comunque non superando la somma di 5 milioni di euro. In alternativa l'impresa che risulta dall'operazione gode nei successivi tre anni di un credito d'imposta massimo di 1,8 milioni di euro, commisurato al 20 per cento del patrimonio netto riportato dal bilancio di fusione».

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre dell'1 per cento tutte le voci di parte corrente.
3256/XIII/49. 079. Delfino, Ruvolo, Martinello, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Fondo di garanzia e ricostituzione per i soggetti assegnatari di beni immobili o aziendali confiscati alle mafie ai sensi della legge n.109 del 1996, operanti in agricoltura).

1. È istituito presso il Ministero degli interni, un Fondo operante a favore dei soggetti assegnatari di beni immobili o aziendali confiscati alle mafie ai sensi della legge n. 109 del 1996, operanti in agricoltura.


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Il Fondo ha lo scopo di fornire garanzie nell'interesse dei soggetti assegnatari per l'effettuazione di investimenti produttivi sui beni assegnati a seguito di confisca, nonché quello di risarcire i soggetti assegnatari stessi dei danni arrecati ai beni e alle colture e animali a seguito di azioni malavitose da essi subite. Le predette finalità sono perseguite attraverso due distinte sezioni del Fondo. Il Fondo ha la durata di 50 anni ed opera con le modalità che saranno definite da parte dell'organo di gestione di cui al comma 5, secondo i criteri stabiliti dalla presente legge e dal Regolamento di cui al comma 7.
2. La sezione garanzia rilascia garanzie ad integrale copertura del costo di ricostruzione degli investimenti realizzati dai soggetti affidatari dei beni confiscati. Sono ammissibili alla garanzia gli investimenti finalizzati alla realizzazione di migliorie dei beni stessi ovvero alla realizzazione di impianti produttivi accessori o strumentali all'utilizzo aziendale dei beni stessi. Le garanzie possono essere prestate direttamente dal Fondo ovvero attraverso Consorzi fidi di cui al comma 6.
3. La sezione ricostituzione eroga indennizzi in misura pari al 100 per cento dei danni arrecati ai beni aziendali, ivi comprese le colture e gli animali, gestiti dai soggetti assegnatari a seguito di azioni malavitose da essi subite. L'indennizzo comprende la perdita subita e il mancato guadagno, al netto della quota eventualmente coperta da assicurazione, e può essere riconosciuto fino all'importo massimo di euro 2 milioni. Esso è erogato a seguito di domanda presentata dal legale rappresentante dell'ente assegnatario danneggiato, corredata da denuncia del medesimo all'autorità giudiziaria dei danneggiamenti subiti. Nella domanda dovrà essere valutato il danno arrecato ai beni mediante dichiarazione del legale rappresentante, sottoscritta nella forma di atto notorio. La denuncia, che deve essere tempestivamente presentata, dovrà indicare i beni danneggiati e l'importo dei relativi danni in modo distinto per i beni di proprietà pubblica e per quelli di proprietà dell'ente assegnatario ovvero di proprietà di terzi di cui l'ente assegnatario abbia la disponibilità. L'erogazione dell'indennizzo deve avvenire entro 30 giorni dalla data della domanda di cui al comma precedente. L'ottenimento dell'indennizzo è esente dal pagamento delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche. I soggetti che intendano avvalersi dell'erogazione di indennizzi sono tenuti ad effettuare un contributo annuale pari al 1/10.000 dell'indennizzo che agli stessi potrà essere corrisposto dal Fondo.
4. Possono partecipare alle sezioni del Fondo di cui all'articolo 1, con contributi volontari, enti pubblici e privati, ivi compresi i Fondi mutualistici per la promozione cooperativa di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. I contributi di cui al precedente comma si intendono effettuati in conto capitale e potranno essere restituiti agli enti erogatori soltanto alla scadenza del Fondo, in misura proporzionale alla consistenza dello stesso alla data di scioglimento. I soggetti partecipanti possono vincolare i rispettivi contributi al perseguimento di specifiche finalità del Fondo.
5. La gestione del Fondo è affidata ad un Comitato di gestione formato: da un rappresentante indicato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; da un rappresentante indicato dal Ministero degli interni; da un rappresentante indicato dal Ministero dell'economia e delle finanze; da quattro membri nominati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, su indicazione delle associazioni cooperative riconosciute; da tre membri nominati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali su indicazione degli enti pubblici e privati che abbiano sottoscritto e versato contributi volontari. Ai membri del Comitato di gestione non spetta alcun compenso.
6. I Consorzi fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326, operanti a livello regionale, possono costituire speciali fondi, separati dai fondi rischi ordinari


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e destinati alle finalità di cui al comma 2. Agli stessi Consorzi fidi possono essere attribuite risorse patrimoniali, nelle forme previste dai rispettivi statuti, a valere sulla dotazione della presente legge. L'ammontare delle risorse del Fondo che saranno attribuite ai Consorzi fidi, le relative modalità di utilizzo, l'individuazione dei beneficiari e le regole di rendicontazione, sono stabilite dal Comitato di gestione del Fondo in conformità con il Regolamento previsto dal comma 7.
7. La prima dotazione del Fondo di cui al comma 1 è pari a euro 5 milioni, a valere nei capitoli di spesa del Ministero dell'interno. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le associazioni cooperative riconosciute, è adottato il regolamento recante le modalità di funzionamento del Fondo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre gli stanziamenti di parte corrente di 2 punti percentuali.
3256/XIII/49. 0106. D'Ulizia, Lion, Fiorio.

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

Art. 49-bis.
(Sostegno per la realizzazione del congresso mondiale dell'agricoltura biologica nel 2008 nella città di Modena).

1. Al fine di consentire l'effettuazione a Modena, nel mese di giugno del 2008, del congresso mondiale dell'agricoltura biologica, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato a concedere, con proprio decreto, un contributo 1 milione di euro alla provincia di Modena. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2008, di cui all'articolo 1, comma 289, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3256/XIII/49. 0114. Lion, Fundarò, Cesini.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Azioni formative del Corpo forestale dello Stato per la lotta agli incendi boschivi).

1. A valere sulle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 80 della presente legge sono destinati per l'anno 2008 2,5 milioni di euro alla realizzazione, da parte del Corpo forestale dello Stato, di corsi pilota di formazione e specializzazione volti alla lotta agli incendi boschivi, con lo scopo principale di aumentare l'efficacia della prevenzione, del contenimento e dello spegnimento del fuoco, nonché di favorire il risanamento ambientale delle aree colpite dagli incendi.
3256/XIII/49. 0115. Lion, Fundarò, Cesini.

ART. 52.

All'articolo 52, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni»;
b) al comma 2 e al comma 3, sostituire le parole: «potenza elettrica» con le seguenti: «potenza media annua immessa in rete»;
c) al comma 2, sostituire le parole: «1 megawatt» con le parole: «2 megawatt»; al comma 3, sostituire le parole: «1 MW» con le seguenti: «2 MW»; al comma 6, sostituire le parole: «1 MWh» con le parole: «2 MWh»;


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d) al comma 4, aggiungere, infine, le seguenti parole: «In mancanza dei decreti di cui al periodo precedente che determinano gli ulteriori incrementi per gli anni successivi al 2012, continua ad applicarsi l'incremento dello 0,75 per cento»;
e) al comma 6, sostituire le parole: «180 euro per MWh» con le parole: «200 euro per MWh».
3256/XIII/52. 2. Giuseppe Fini.

Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

Art. 52-bis.
(Regime di sostegno al teleriscaldamento per ambienti a destinazione agricola e serre).

1. Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, i titoli emessi in attuazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, derivanti da energia prodotta da impianti di teleriscaldamento per ambienti a destinazione agricola e serre, sono equiparati ai certificati verdi di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239 nel testo vigente al 31 dicembre 2006. Ai titoli emessi ai sensi del presente comma, si applica un coefficiente di moltiplicazione pari a 25.
2. In caso di eccesso di offerta dei titoli emessi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il Gestore dei servizi elettrici GSE Spa, provvede ad acquistare i titoli in eccesso derivanti da energia prodotta da impianti di teleriscaldamento per ambienti a destinazione agricola e serre.
3. Per i soli impieghi connessi al teleriscaldamento di ambienti a destinazione agricola e serre, la data di entrata in esercizio prevista dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, è prorogata al 31 dicembre 2012, conseguentemente, la data relativa alla corrispondente autorizzazione è prorogata al 31 dicembre 2008.
4. Per i certificati verdi prodotti da impianti di teleriscaldamento per ambienti a destinazione agricola e serre non si applica la limitazione percentuale del 20 per cento di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20.
5. Il Gestore dei servizi elettrici GSE Spa ha l'obbligo di acquistare i certificati verdi in eccesso prodotti da impianti di teleriscaldamento per ambienti a destinazione agricola e serre.
6. Dall'applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3256/XIII/52. 03. (ex 49. 0118) Fundarò, Lion.

Dopo l'articolo 52 inserire il seguente:

Art. 52-bis.
(Regime di sostegno al teleriscaldamento per ambienti a destinazione agricola e serre).

1. Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, i titoli emessi in attuazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, derivanti da energia prodotta da impianti di teleriscaldamento per ambienti a destinazione agricola e serre, sono equiparati ai certificati verdi di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239 nel testo vigente al 31 dicembre 2006. Ai titoli emessi ai sensi del presente comma, si applica un coefficiente di moltiplicazione pari a 25.
2. In caso di eccesso di offerta dei titoli emessi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il gestore dei servizi elettrici GSE Spa,


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provvede ad acquistare i titoli in eccesso derivanti da energia prodotta da impianti di teleriscaldamento per ambienti a destinazione agricola e serre.
3. Per i soli impieghi connessi al teleriscaldamento di ambienti a destinazione agricola e serre, la data di entrata in esercizio prevista dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, è prorogata al 31 dicembre 2012, conseguentemente, la data relativa alla corrispondente autorizzazione è prorogata al 31 dicembre 2008.
4. Per i certificati verdi prodotti da impianti di teleriscaldamento per ambienti a destinazione agricola e serre non si applica la limitazione percentuale del 20 per cento di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20.
5. Il gestore dei servizi elettrici GSE Spa ha l'obbligo di acquistare i certificati verdi in eccesso prodotti da impianti di teleriscaldamento per ambienti a destinazione agricola e serre.
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3256/XIII/52. 01. Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Romele, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

Art. 52-bis.

1. Alla normativa in materia di produzione di energia da impianti di cogenerazione sono apportate le seguenti modificazioni, per i soli impianti abbinati al teleriscaldamento per impieghi connessi agli ambienti a destinazione agricola e serre:
a) al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, all'articolo 14, comma 1, lettera b), le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»;
b) al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 all'articolo 14, comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008»;
c) non si applica la limitazione percentuale del 20 per cento di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
d) il periodo di diritto ai certificati verdi rilasciati all'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento per soli impieghi connessi agli ambienti a destinazione agricola e serre è determinato in dodici anni;
e) qualora dovesse verificarsi un eccesso di offerta dei certificati verdi, il gestore dei servizi elettrici GSE Spa ritira la differenza tra i certificati verdi rilasciati all'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento per soli impieghi connessi agli ambienti a destinazione agricola e serre, in corso di validità, e i certificati verdi necessari per assolvere all'obbligo della quota minima dell'anno precedente.
3256/XIII/52. 02. Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Romele, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

Art. 52-bis.
(Misure per il teleriscaldamento a destinazione agricola e serre).

1. Alla normativa in materia di produzione di energia da impianti di cogenerazione sono apportate le seguenti modificazioni, per i soli impianti abbinati al teleriscaldamento per impieghi connessi agli ambienti a destinazione agricola e serre:
a) al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 all'articolo 14, comma 1, lettera


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b), le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»;
b) al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 all'articolo 14, comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008»;
c) non si applica la limitazione percentuale del 20 per cento di cui all'articolo 14, comma 3 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
d) il periodo di diritto ai certificati verdi rilasciati all'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento per soli impieghi connessi agli ambienti a destinazione agricola e serre è determinato in dodici anni;
e) qualora dovesse verificarsi un eccesso di offerta dei certificati verdi, il Gestore dei servizi elettrici GSE Spa ritira la differenza tra i certificati verdi rilasciati all'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento per soli impieghi connessi agli ambienti a destinazione agricola e serre, in corso di validità, e i certificati verdi necessari per assolvere all'obbligo della quota minima dell'anno precedente.
3256/XIII/52. 04. (ex 49. 0117) Fundarò, Lion, Fiorio.

ART. 53.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1, comma 376, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Al Fondo sono altresì assegnati gli importi previsti per l'anno 2007 dal predetto articolo 21, comma 6-ter, e non utilizzati».
3256/XIII/53. 1. Lion, Zucchi, Servodio, Fogliardi, Pertoldi, Cinzia Maria Fontana, Bellanova, Brandolini, Sanna, Cesini, Lombardi, Sperandio, Maderloni, D'Ulizia, Satta.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per l'anno 2009 la quota minima di cui all'articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è fissata nella misura del 3,0 per cento di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nell'anno solare precedente, calcolata sulla base del tenore energetico. Ai fini del conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali, per gli anni successivi al 2009 la medesima quota può essere incrementata con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3256/XIII/53. 1. Servodio, Zucchi, Fogliardi, Pertoldi, Cinzia Maria Fontana, Bellanova, Brandolini, Sanna, Cesini, Lombardi, Sperandio, Maderloni, D'Ulizia, Satta, Lion, Fiorio.

ART. 56.

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Utilizzo per il 2008 del bietanolo e dell'ETBE di cui all'articolo 22 della legge 23 dicembre 2000, n. 388).

1. Con riferimento al programma triennale di cui all'articolo 22 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dalla legge 23 dicembre 2004, n. 311, comma 520, i quantitativi di bioetanolo ed ETBE relativi all'anno 2007, oggetto di assegnazione con provvedimento dell'Agenzia delle dogane entro il 31 dicembre 2007, possono essere prodotti ed accertati entro il 30 settembre 2008 ed immessi in consumo entro il 31 dicembre 2008.
3256/XIII/56. 01. Lion, Fundarò, Cesini.


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ART. 88.

Dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

Art. 88-bis.

1. Il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare di cui al decreto interministeriale 26 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2007, assume la denominazione di «Autorità nazionale per la sicurezza alimentare» ai sensi del Reg. CE n. 178 del 2002.
2. L'Autorità opera presso il Ministero della salute ed ha sede in Foggia.
3. Restano ferme le disposizioni del citato decreto interministeriale, in quanto compatibili.
3256/XIII/88. 01. Servodio, Zucchi, Fogliardi, Pertoldi, Cinzia Maria Fontana, Bellanova, Brandolini, Sanna, Cesini, Lombardi, Sperandio, Maderloni, D'Ulizia, Satta, Lion, Fiorio.

ART. 116.

Dopo l'articolo 116, inserire il seguente:

Art. 116-bis.

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, sono esentati dall'obbligo di accantonamento previsto dall'articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel caso in cui i contratti collettivi nazionali o territoriali di lavoro del settore o una delibera assembleare prevedano la corresponsione periodica delle quote maturate di trattamento di fine rapporto.
3256/XIII/116. 01. Delfino, Ruvolo, Marinello.

ART. 145.

Dopo il comma 8, inserire il seguente:
8-bis. Gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno, possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile per le assunzioni di personale, per lo svolgimento in particolare a vocazione rurale per lo sviluppo, la produzione di qualità del turismo enogastronomico.
3256/XIII/145. 1. Marinello, Giuseppe Fini, Giro, Grimaldi, Licastro Scardino, Misuraca, Romele, Paolo Russo.

ART. 146.

Dopo il comma 10, inserire il seguente:
10-bis. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e regolamento per l'esecuzione, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «nonché del Corpo forestale dello Stato».
3256/XIII/146. 3. Cesini, Lion, D'Ulizia, Lombardi, Maderloni, Satta, Zucchi, Servodio, Fogliardi, Pertoldi, Cinzia Maria Fontana, Bellanova, Brandolini, Sanna, Sperandio, Fiorio.

Dopo il comma 10, inserire il seguente:
10-bis. Al fine di assicurare la funzionalità del Corpo forestale dello Stato, con specifico riguardo alle esigenze di protezione civile e di controllo del territorio, nonché per la lotta attiva contro gli incendi boschivi, il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A tali fini, le regioni possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato tramite i centri operativi antincendi boschivi, articolabili


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in nuclei operativi speciali (NOS) e di protezione civile da istituirsi con decreto del capo del Corpo medesimo.
3256/XIII/146. 2. Cesini, Lion, D'Ulizia, Lombardi, Maderloni, Satta, Zucchi, Servodio, Fogliardi, Pertoldi, Cinzia Maria Fontana, Bellanova, Brandolini, Sanna, Sperandio.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
22-bis. Al fine di assicurare la regolare gestione delle aree naturali protette, non si applica al Corpo forestale dello Stato, per l'anno 2008, il divieto di cui all'articolo 1, comma 252, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per lo svolgimento delle attività previste dalla legge 6 febbraio 2004, n. 36, nell'ambito dell'importo complessivo di euro 2.500.000,00. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1 ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
3256/XIII/146. 1. Cesini, Lion, D'Ulizia, Lombardi, Maderloni, Satta, Zucchi, Servodio, Fogliardi, Pertoldi, Cinzia Maria Fontana, Bellanova, Brandolini, Sanna, Sperandio, Fiorio.

Dopo il comma 22, inserire il seguente:
22-bis. Il Corpo forestale dello Stato è autorizzato a corrispondere al personale assunto a tempo determinato ed indeterminato ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, i benefici economici derivanti dalla contrattazione di secondo livello, ivi compresi la concessione di buoni pasto.

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 3.000;
2009: - 3.000;
2010: - 3.000.
3256/XIII/146. 4. Cesini, Lion, Lombardi, Maderloni.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 1.000;
2009: - 1.000;
2010: - 1.000.

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dei trasporti, voce: Legge n. 267 del 1991 - Articolo 2, comma 1: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima (Legge n. 41 del 1982) (4.1.1.6 - Mezzi operativi e strumentali - Cap. 2179), apportare le seguenti variazioni:
2008: + 1.000;
2009: + 1.000;
2010: + 1.000.
3256/XIII/Tab. A. 5. Maderloni, Zucchi, Servodio, Fogliardi, Pertoldi, Cinzia Maria Fontana, Bellanova, Brandolini, Sanna, Cesini, Lombardi, Sperandio, Satta, Lion, Fiorio.

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2009: - 200.000;
2010: - 200.000.

Conseguentemente, alla tabella D, rubrica: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, voce: Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n.38 - Art. 15, comma 2, primo periodo: Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi


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(1.1.6 - Investimenti - cap. 7439) (Settore n. 21), apportare le seguenti variazioni:
2009: + 200.000;
2010: + 200.000.
3256/XIII/Tab. A. 1. Marinello, Giuseppe Fini, Giro, Grimaldi, Licastro Scardino, Misuraca, Romele, Paolo Russo.

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2009: - 200.000;
2010: - 200.000.

Conseguentemente, alla tabella D, rubrica: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, voce: Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n.38 - Art. 15, comma 2, primo periodo: Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi (1.1.6 - Investimenti - cap. 7439) (Settore n. 21), apportare le seguenti variazioni:
2009: + 200.000;
2010: + 200.000.
3256/XIII/Tab. A. 2. Delfino, Ruvolo, Marinello.

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2009: - 200.000;
2010: - 200.000.

Conseguentemente, alla tabella D, rubrica: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, voce: Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n.38 - Art. 15, comma 2, primo periodo: Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi (1.1.6 - Investimenti - cap. 7439) (Settore n. 21), apportare le seguenti variazioni:
2009: + 200.000;
2010: + 200.000.
3256/XIII/Tab. A. 4. Zucchi, Servodio, Fogliardi, Pertoldi, Cinzia Maria Fontana, Bellanova, Lion, Brandolini, Sanna, Cesini, Lombardi, Sperandio, Maderloni, D'Ulizia, Satta, Fiorio.

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2009: - 150.000;

Conseguentemente, alla Tabella D, rubrica: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, voce: Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, 38 - Art. 15, comma 2, primo periodo: Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi (1.1.6 - Investimenti - cap. 7439) (Settore n. 21), apportare le seguenti variazioni:
2009: + 150.000.
3256/XIII/Tab. A. 3. Lion, Zucchi, Fundarò.


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ALLEGATO 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (C. 3256 Governo, approvato dal Senato)

Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C.3257-ter Governo, approvato dal Senato)

Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

NUOVE FORMULAZIONI DI EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 3.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle organizzazioni di produttori del settore oleicolo, di cui al regolamento (CE) 19 dicembre 2005, n. 2080, previste dai programmi approvati ai sensi dell'articolo 9 del medesimo regolamento n. 2080, non rientrano nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi degli articoli 2, terzo comma, e 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, comma 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione della Commissione europea.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 7.000;
2009: - 5.000;
2010: - 2.000.
3256/XIII/3. 1. (Nuova formulazione) Marinello, Giuseppe Fini, Grimaldi, Licastro Scardino, Misuraca, Romele, Paolo Russo.

Dopo il comma 26, inserire il seguente:
26-bis. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle organizzazioni di produttori del settore oleicolo, di cui al regolamento (CE) 19 dicembre 2005, n. 2080, previste dai programmi approvati ai sensi dell'articolo 9 del medesimo regolamento n. 2080, non rientrano nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi degli articoli 2, terzo comma, e 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, comma 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione della Commissione europea.


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Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 7.000;
2009: - 5.000;
2010: - 2.000.
*3256/XIII/3. 2. (nuova formulazione) Delfino, Ruvolo, Martinello.

Dopo il comma 26, inserire il seguente:
26-bis. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle organizzazioni di produttori del settore oleicolo, di cui al regolamento (CE) 19 dicembre 2005, n. 2080, e rientranti nei programmi approvati ai sensi dell'articolo 9 del medesimo regolamento n. 2080, non rientrano nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi degli articoli 2, terzo comma, e 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, comma 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione della Commissione europea.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 7.000;
2009: - 5.000;
2010: - 2.000.
*3256/XIII/3. 6. (nuova formulazione) Maderloni, Zucchi, Servodio, Fogliardi, Pertoldi, Fontana, Bellanova, Brandolini, Sanna, Cesini, Lombardi, Sperandio, D'Ulizia, Satta, Lion, Fiorio.

ART. 43.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di favorire gli investimenti nelle imprese del settore ittico orientati all'incremento della competitività ed efficienza aziendale e l'incentivazione di interventi mirati all'accesso al credito ed alla disponibilità di capitale di rischio, è istituito il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria ittica (FSII). Al relativo onere si provvede per 10 milioni di euro mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154. Il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria ittica è altresi alimentato da stanziamenti comunitari e nazionali destinati allo sviluppo delle imprese operanti nel settore della pesca. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro il 30 giugno 2008, sono disciplinati la natura giuridica, l'articolazione ed il funzionamento del FSII.
3256/XIII/43. 3. (Nuova formulazione) Maderloni, Zucchi, Fogliardi, Bellanova, Lion, Cesini, Pertoldi, Lombardi, Sperandio, Satta, D'Ulizia, Brandolini, Fiorio.

ART. 49.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Interventi in favore delle aziende siciliane colpite da plasmopara viticola).

1. Dopo l'articolo 1 della legge 11 luglio 1997, n. 206, recante norme in favore delle produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi, è inserito il seguente:
«Art. 1-bis. - 1. Al fine di fare fronte ai danni ed al mancato reddito dovuti agli attacchi della malattia fungina «Plasmopara viticola», nota altresì con il nome di «peronospora», avvenuti nel 2007 in Sicilia in conseguenza dell'anomalo andamento stagionale e del perdurare


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del caldo eccessivo, quali condizioni da considerare come «avversità atmosferiche assimilabili a una calamità naturale», ai sensi della definizione recata dal numero 8), comma 1, dell'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, ed in tal senso da poter consentire la concessione di aiuti compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato e non essere soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, secondo quando previsto dall'articolo 11 del citato regolamento (CE) n. 1857/2006, è autorizzata la spesa per il 2008 di 50 milioni di euro a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, da trasferire entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla regione Sicilia che utilizza tale importo in favore delle aziende danneggiate dagli attacchi della «peronospora», tramite provvedimenti di ripartizione che siano conformi ai criteri di cui al presente articolo ed al regolamento (CE) n. 1875/2006».
3256/XIII/49. 0116. (Nuova formulazione) Fundarò, Lion, Zucchi, Brandolini, Maderloni, Cesini, Misuraca, Marinello, Buonfiglio, Delfino, Ruvolo e Servodio.

ART. 88.

Dopo l'articolo 88 è inserito il seguente:

Art. 88-bis.

1. Il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare di cui al decreto interministeriale 26 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2007, assume la denominazione di «Autorità nazionale per la sicurezza alimentare» ed è designato quale Autorità nazionale competente ai sensi del Reg. CE n. 178 del 28 gennaio 2002.
2. L'Autorità ha sede amministrativa presso il Ministero della salute e svolge le proprie riunioni a Foggia e a Roma.
3. Restano ferme le disposizioni del citato decreto interministeriale, in quanto compatibili.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari ad un milione di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
3256/XIII/88. 01.(Nuova formulazione) Servodio, Zucchi, Fogliardi, Pertoldi, Cinzia Maria Fontana, Bellanova, Brandolini, Sanna, Cesini, Lombardi, Sperandio, Maderloni, D'Ulizia, Satta, Lion.


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ALLEGATO 3

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (C. 3256 Governo, approvato dal Senato)

Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C.3257-ter Governo, approvato dal Senato)

Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

PROPOSTA DI RELAZIONE FORMULATA DAL RELATORE E APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione (Agricoltura),
esaminata la tabella n. 13, recante lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le connesse parti del disegno di legge finanziaria 2008 (C. 3256 Governo, approvato dal Senato);
esaminato il bilancio dello Stato per l'anno 2008 e il bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato),

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le modificazioni di cui agli emendamenti e agli articoli aggiuntivi approvati al disegno di legge finanziaria, trasmessi in allegato.


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ALLEGATO 4

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (C. 3256 Governo, approvato dal Senato)

Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C.3257-ter Governo, approvato dal Senato)

Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

RELAZIONE DI MINORANZA

La XIII Commissione Agricoltura,
esaminati, per le parti di propria competenza, i disegni di legge finanziaria e di bilancio per il 2008;
premesso che:
il settore agricolo e quello della pesca rivestono un'importanza economica e sociale non indifferente, al punto da divenire vitali in talune aree del Paese, quali ad esempio le zone montane per l'agricoltura e la fascia costiera per la pesca;
nella presente legislatura il Parlamento non ha licenziato alcun intervento legislativo omogeneo in materia agricola, agroalimentare e di pesca e la legge finanziaria è, ed è stata finora, l'unico strumento a disposizione per effettuare interventi nelle materie suddette, molto spesso in modo non organico per tamponare situazioni di emergenza;
in Commissione Agricoltura i provvedimenti di settore non fanno significativi passi avanti; basti pensare alle misure relative ai consorzi irrigui, all'agricoltura biologica, alle bioenergie, il che crea danni economici agli operatori dei relativi comparti che attendono l'emanazione di norme chiare ed efficaci anche per migliorare la competitività;
in particolare, gli interventi per il potenziamento delle infrastrutture irrigue nel Mezzogiorno sono ormai divenuti improcrastinabili ed essenziali per uno sviluppo adeguato di quei territori;
l'A.C. 1746-undecies, derivante dalle parti stralciate dalla finanziaria per il 2007, è l'unico atto realmente ottenuto attraverso un lavoro congiunto e costruttivo con iniziativa parlamentare sia di maggioranza che di opposizione, ma, pur rappresentando un contenitore positivo per i contenuti a vantaggio della filiera agricola, agroalimentare e della pesca, ben difficilmente sembra poter divenire legge dello Stato;
in diverse circostanze i pareri delle Commissioni competenti su atti del Governo (schemi di decreti legislativi, decreti di riparto di finanziamento a enti eccetera) vengono del tutto disattesi dall'Esecutivo;
a tal proposito - per quanto attiene la Commissione Agricoltura - il Governo non ha tenuto in alcuna considerazione le istanze suggerite da esponenti della medesima Commissione relativamente allo schema di regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, quando,


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viceversa, una maggiore attenzione gioverebbe a tutto il sistema;
l'aumento dei costi, soprattutto di quelli energetici, crea effetti fortemente negativi per la redditività delle imprese agricole e della pesca;
entrambi i settori devono far fronte alle sempre più stringenti normative comunitarie che costringono a continui aggiustamenti nella gestione delle imprese, il che in definitiva si traduce in un ulteriore aggravio di costi;
ingiustamente il settore agricolo primario - al livello di produzione - è stato indicato come la causa dell'aumento significativo del prezzo al consumatore del pane e della pasta, quando i veri motivi vanno ricercati nella congiuntura internazionale, ed è per questo che è opportuno continuare ad assicurare particolari agevolazioni all'intero settore della produzione;
le agevolazioni fiscali previste nel disegno di legge finanziaria per l'agricoltura e la pesca hanno natura meramente temporanea, limitandosi ad una mera proroga delle agevolazioni esistenti e che pertanto ai due settori non viene offerta quella stabilizzazione delle misure, più volte promessa, ormai necessaria per favorire l'aumento di competitività delle nostre imprese agricole e della pesca;
il disegno di legge finanziaria ed i provvedimenti correlati non intervengono in modo incisivo sulla strada della semplificazione e che non è stato affrontato (e tanto meno risolto) il problema del carico burocratico che grava sulle imprese agricole ed ittiche, divenuto ormai un vero e proprio costo occulto e un impegno significativo che distoglie dall'attività economica principale e ne limita la crescita, lo sviluppo e la competitività;
a tale riguardo l'articolo 9, comma 12, prevede che i produttori agricoli che, nell'anno precedente, hanno realizzato un volume di affari IVA non superiore a 7.000 euro, dovranno, con cadenza trimestrale, comunicare all'Agenzia delle entrate l'ammontare delle operazioni (attive e passive) effettuate: detto adempimento a carico di soggetti, che fino ad oggi non avevano obblighi dichiarativi, documentali e contabili, nonché di versamento dell'imposta, rischia annullare i benefici di chi si trova nel cosiddetto «regime di esonero Iva»;
la rateizzazione delle somme dovute dagli imprenditori ittici per aver beneficiato di aiuti dichiarati incompatibili con il mercato unico, pur positiva per la dilazione nel tempo degli importi, non rappresenta una vera soluzione in quanto i richiedenti hanno comunque richiesto detti aiuti in virtù di una legge dello Stato e non hanno compiuto alcunché di illegittimo secondo l'ordinamento nazionale;
le dotazioni finanziarie a favore del Fondo per la montagna e quelle per il Fondo bieticolo-saccarifero non si ritengono sufficienti a coprire le effettive necessità di tutela delle zone montane e per la riconversione dal settore a seguito dell'approvazione dell'OCM zucchero;
per gli importanti compiti affidati al Corpo forestale dello Stato nella difesa del patrimonio agroforestale e per la lotta agli incendi boschivi è necessario aumentare l'organico, al di là di quanto è pur previsto dal presente disegno di legge;
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha mostrato scarsa incisività nell'ottenimento dei fondi destinati all'assunzione di personale come si evince dal «decreto interministeriale di autorizzazione per le assunzioni» approvato nella seduta del Consiglio dei ministri del 16 novembre 2007, pur in presenza di un preciso impegno a dare seguito alle assunzioni dei concorsi banditi ed espletati dal medesimo ministero;
tale ultima circostanza, per le note carenze di organico del MIPAAF, certamente non aiuta a risolvere i molteplici problemi del mondo agricolo e della pesca;


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valutato comunque con favore il lavoro di miglioramento compiuto presso l'altro ramo del Parlamento,

DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO CONTRARIO

richiedendo in ogni caso che siano apportate le seguenti modificazioni:
1) con riferimento alle misure fiscali, introduca la Commissione di merito la stabilizzazione delle misure agevolative per la pesca e l'agricoltura al fine di garantire certezza agli operatori del settore;
2) in particolare per il settore ittico si estenda l'aliquota IRAP all'1,96 a tutto il comparto e non solo alle cooperative della piccola pesca e loro consorzi; si estenda l'IVA agevolata per l'agricoltura al settore della pesca, e comunque si faccia in modo di non perdere - per perenzione amministrativa - lo stanziamento di 12 milioni di euro previsto dal decreto-legge n. 2 del 2006 in modo tale da permettere agli imprenditori ittici di affrontare le rilevanti difficoltà derivanti, innanzitutto, dal notevole aumento dei costi connessi all'esercizio dell'attività; si sospenda per due anni di imposta l'accertamento dei ricavi delle imprese ittiche sulla base degli studi di settore, inficiati dal vertiginoso aumento dei costi del carburante e quindi non più rappresentativi della realtà economica;
3) si integri lo stanziamento per il settore bieticolo-saccarifero e per la montagna;
4) si impegni il Governo a reperire le risorse per l'assunzione dei vincitori dei concorsi presso il MIPAAF, oltre che per una questione di giustizia, anche per fare fronte alle documentate carenze di organico del citato dicastero;
5) si dispongano misure di reale semplificazione e di snellimento degli adempimenti richiesti agli imprenditori, in particolare si sopprima quanto disposto dall'articolo 9, comma 12, relativo agli adempimenti dei contribuenti IVA con fatturato sotto i 7.000 euro;
6) si predispongano interventi per il potenziamento delle infrastrutture irrigue nel Mezzogiorno, in particolare prevedendo che il Commissario ad acta, per una programmazione coordinata e integrata di lungo periodo nel territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia predisponga il Programma nazionale idrico, approvando progetti relativi alle opere da realizzarsi nelle citate Regioni, erogandone i finanziamenti necessari e sorvegliando sulla realizzazione effettiva del Programma;
7) si predisponga, altresì, interventi per il controllo e la sicurezza dei prodotti alimentari, con i mezzi finanziari per l'assunzione di personale per controllare l'ingresso di derrate alimentari, così da salvaguardare la salute dei cittadini e contrastare la concorrenza sleale;

e formulando le seguenti osservazioni:
1) in relazione alla situazione dei consorzi agrari, valuti la commissione di merito la possibilità di prorogare al 31 dicembre 2008 il termine previsto dall'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge n. 181 del 2006, già prorogato al 31 dicembre 2007 dall'articolo 1, comma 1076, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007);
2) valuti la commissione di merito l'opportunità di trovare soluzioni alternative e più giuste nei confronti degli imprenditori ittici relativamente agli aiuti percepiti regolarmente sulla base di leggi vigenti dello Stato, ma successivamente dichiarati incompatibili con il mercato unico.
Misuraca, Marinello, Delfino, Ruvolo, Buonfiglio.