XIV Commissione - Marted́ 27 novembre 2007


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ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008). C. 3256 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI

ART. 3.

Dopo il comma 51, inserire il seguente:
«51-bis. Al comma 6 dell'articolo 50-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo le parole «agli effetti dell'IVA» aggiungere le parole «iscritte alla CCIAA da almeno un anno, che dimostrino una effettiva operatività e che abbiano effettuato regolari versamenti IVA nei 12 mesi precedenti». Il recupero di gettito fiscale generato dal presente articolo, stimato in 300 milioni di euro annui, è interamente destinato all'istituzione di fondo per lo sviluppo delle tecnologie della comunicazione nelle aree montane non coperte dalla larga banda».
3. 1. Pini, Fava.

ART. 14.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 9,1 milioni di euro per l'anno 2008 con le seguenti: 27, 3 milioni per l'anno 2008, le parole: 19,1 milioni di euro per l'anno 2009 con le seguenti: 57,3 milioni per l'anno 2009 e le parole: 17,5 milioni di euro per l'anno 2010 con le seguenti: 52,5 milioni per l'anno 2010.

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui all'articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per il 2008, una minore spesa annua di 18,2 milioni di euro, per il 2009 di 38,2 milioni e per il 2010 di 35 milioni.
14. 1. Pini, Fava.

ART. 47.

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

Art. 47-bis.
(Sospensione temporanea del pagamento delle sanzioni applicabili ai produttori di latte).

1. Ai fini del pagamento delle sanzioni imposte agli imprenditori agricoli a seguito dell'applicazione del Regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituita una commissione di tre esperti. La commissione presenta al Presidente del Consiglio dei ministri le proposte per definire le modalità di pagamento delle predette sanzioni entro il 31 luglio 2010, nel rispetto delle disposizioni comunitarie. Fino a tale data sono sospesi i giudizi pendenti, le procedure di riscossione e recupero, nonché le esecuzioni forzose relative alle predette sanzioni risultanti alla data di entrata in vigore della presente legge.
47. 01.Pini, Fava.

ART. 99.

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 99.
(Azione collettiva risarcitoria).

1. Il presente articolo disciplina l'azione collettiva quale strumento processuale


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al fine di tutelare i diritti dei soggetti coinvolti da illeciti plurioffensivi e disincentivare la progettazione e il compimento degli stessi illeciti.
2. Ai fini della presente disposizione si intendono per:
a) «azione collettiva»: l'azione giudiziaria finalizzata all'accertamento di responsabilità contrattuali o extracontrattuali e alla condanna al risarcimento del danno o alla restituzione di somme di denaro a una pluralità di soggetti;
b) «classe»: l'insieme dei soggetti danneggiati univocamente identificabili attraverso la definizione della classe decretata dal giudice e iscritti nell'apposito elenco tenuto dal curatore amministrativo;
c) «promotore della classe»: il soggetto la cui istanza di azione collettiva è stata selezionata dal giudice in rappresentanza della classe;
d) «curatore amministrativo»: il consulente nominato dal tribunale che ha il compito di raccogliere tutte le istanze di iscrizione alla classe e di procedere al riparto dell'eventuale risarcimento ottenuto a seguito dell'azione collettiva;
e) «illecito plurioffensivo»: l'atto o il fatto illecito, l'omissione, l'inadempimento contrattuale o extracontrattuale lesivo di un diritto soggettivo o di un interesse meritevole di tutela giuridica di una pluralità di soggetti. L'illecito è plurioffensivo quando il medesimo atto, fatto, omissione o inadempimento lede contemporaneamente diritti o interessi di una pluralità di soggetti ovvero è ripetuto, con modalità simili, nei confronti di una pluralità di soggetti.

3. Chiunque vi abbia interesse può richiedere al tribunale del luogo ove ha sede il convenuto, o uno dei convenuti, la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente ai singoli appartenenti alla classe, in conseguenza di illeciti plurioffensivi commessi da soggetti pubblici o privati.
4. I comitati e le associazioni che tutelano gli interessi della classe sono altresì legittimati a promuovere le azioni collettive purché lo facciano congiuntamente ad almeno un soggetto che vi abbia interesse.
5. Ciascun potenziale componente della classe che non intende partecipare all'azione collettiva, o che ha richiesto di essere escluso, può avviare un'azione giudiziaria contro il medesimo convenuto per i medesimi fatti. La pendenza di un'azione collettiva non costituisce litispendenza, ai fini dell'articolo 39 del codice di procedura civile, per i soggetti che non hanno, al momento dell'avvio dell'azione individuale, espressamente aderito all'azione collettiva.
6. Un estratto dell'istanza introduttiva contenente la sommaria indicazione degli elementi di fatto e di diritto, l'indicazione delle domande, del tribunale avanti il quale si procede, delle parti e del termine entro il quale sono ammesse eventuali istanze concorrenti, deve essere pubblicato, entro dieci giorni dall'avvenuta notifica ai convenuti, nella Gazzetta Ufficiale; la pubblicazione avviene a cura del procedente e a spese dello Stato.
7. Nel caso in cui contro il medesimo convenuto vengano proposte una pluralità di istanze di azioni collettive in relazione ai medesimi fatti, sono valutate, ai fini della nomina del promotore della classe, solo le istanze depositate in cancelleria entro due mesi dalla data di pubblicazione di cui al comma precedente.
8. L'istanza produce gli effetti interruttivi della prescrizione, ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile.
9. Il giudice sceglie il promotore della classe che ritiene maggiormente rappresentativo, tenuto conto degli elementi di cui al comma 2 e della qualità delle argomentazioni sostenute.
10. Ai fini dell'ammissibilità dell'azione collettiva il giudice valuta la sussistenza del fumus boni juris sulla base delle argomentazioni contenute nell'atto introduttivo; la meritevolezza dell'azione anche


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in relazione alla sussistenza di un interesse diffuso; la possibilità di determinare in modo oggettivo i componenti della classe, a cui si possono riferire le medesime argomentazioni in fatto e in diritto sostenute nell'atto introduttivo, attraverso una verifica documentale. In caso di ammissione dell'azione collettiva, il giudice nomina il promotore della classe, il curatore amministrativo e ammette il promotore della classe e la classe medesima al gratuito patrocinio ai sensi del comma 22.
11. Il curatore amministrativo nominato dal giudice deve:
a) tenere un elenco informatico di tutte le richieste di partecipazione alla classe;
b) indire, in caso di proposta transattiva da sottoporre al giudizio della classe, la votazione della stessa;
c) procedere al riparto delle somme eventualmente ottenute dalla classe fra i partecipanti alla stessa, in proporzione al danno da ciascuno documentato.

12. Una volta conclusa l'azione collettiva, con sentenza o con atto transattivo stragiudiziale, il curatore amministrativo, ai fini dell'esecuzione della sentenza o dell'atto transattivo, ha il potere di rappresentare la classe davanti all'autorità giudiziaria.
13. Su richiesta del promotore della classe, qualora il giudice verifichi che il vantaggio economico ottenuto dal convenuto, conseguente agli illeciti plurioffensivi, è maggiore del risarcimento del danno quantificato ai sensi dell'articolo 1223 del codice civile, stabilisce un risarcimento a favore della classe pari al vantaggio economico derivante dagli illeciti plurioffensivi accertati.
14. Nelle azioni collettive aventi ad oggetto prodotti o servizi venduti attraverso contratti conclusi secondo le modalità previste dall'articolo 1342 del codice civile, la diffusione di messaggi pubblicitari ingannevoli, accertata dall'autorità competente, rende nullo il contratto nei confronti di tutti i soggetti appartenenti alla classe che lo hanno sottoscritto nel periodo di diffusione del messaggio pubblicitario ingannevole. La nullità può essere fatta valere solo dal promotore della classe.
15. In caso di condanna del convenuto, il tribunale determina nella sentenza i criteri in base ai quali deve essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli componenti della classe e impone che le motivazioni e il dispositivo della sentenza siano pubblicati, a spese del convenuto, in almeno due quotidiani a tiratura nazionale.
16. Entro sei mesi dalla data della pubblicazione della sentenza o dall'approvazione della transazione, tutti coloro che hanno i requisiti per partecipare all'azione collettiva e che non l'hanno ancora fatto possono inoltrare al curatore amministrativo apposita istanza.
17. Decorso il termine di cui al comma precedente, il curatore amministrativo, entro un mese, deposita in cancelleria una relazione con la quantificazione della somma complessiva necessaria per il risarcimento di tutti gli iscritti all'azione collettiva secondo i criteri indicati nella sentenza di condanna. Entro un mese dal deposito della relazione, ciascuna parte che vi abbia interesse può proporre, a propria cura e spese, osservazioni sulla quantificazione.
18. A seguito della relazione di cui al comma precedente, il giudice emette, nel termine di venti giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni, un decreto con il quale condanna il convenuto a pagare al curatore amministrativo la somma necessaria all'esecuzione della sentenza di condanna, comprensiva delle spese di lite, degli importi destinati alla classe e a ciascuno dei suoi partecipanti, dell'eventuale danno punitivo di cui al comma 13 e delle spese per il curatore amministrativo.
19. Il curatore amministrativo deve esperire tutti gli atti necessari per l'esecuzione del decreto di cui al comma 18; in caso di mancata esecuzione spontanea da parte del convenuto, il curatore deve avvalersi dell'ausilio professionale del legale


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che ha curato l'azione collettiva. L'azione esecutiva è esente da oneri e da spese per bolli, contributo unificato e notifiche.
20. Ottenuta l'esecuzione del decreto di cui al comma 18, il curatore amministrativo procede rapidamente e senza indugio alla liquidazione di quanto dovuto ai singoli componenti della classe, seguendo l'ordine cronologico di iscrizione. L'eventuale danno punitivo è ripartito in percentuale al danno emergente documentato da ciascun partecipante alla classe.
21. In caso di riparto del risarcimento successivo ad atto transattivo approvato ai sensi del comma 12, il curatore amministrativo ripartisce il risarcimento stabilito nell'atto transattivo approvato in percentuale al danno emergente documentato da ciascun partecipante alla classe.
22. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i procedimenti relativi all'esercizio dell'azione collettiva risarcitoria, di cui all'articolo 99 della legge finanziaria 2008».
23. In caso di soccombenza, anche parziale, del convenuto, lo stesso è condannato al pagamento delle spese legali che sono comprensive delle spese per i difensori del promotore della classe; in caso di soccombenza del promotore dell'azione collettiva, il giudice liquida in ogni caso le spese a carico del gratuito patrocinio.
99. 6.Pini, Fava.

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, comma 2, sostituire le parole: sono individuate con le seguenti parole: sono individuati i comitati e.
99. 5.Pini, Fava.

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, comma 2, le parole: sentite le competenti Commissioni parlamentari con le seguenti parole: previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari che deliberano a maggioranza qualificata.
99. 1.Pini, Fava.

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, comma 12, secondo periodo, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti parole: venti per cento.
99. 2.Pini, Fava.

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Il giudice, dopo aver vagliato preliminarmente eventuali profili di inammissibilità, anche legati alla manifesta infondatezza dell'azione, con la sentenza di condanna determina i criteri in base ai quali deve essere fissata la misura dell'imposto da liquidare in favore dei singoli consumatori.
99. 3.Pini, Fava.

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, comma 12, sopprimere il secondo periodo.
99. 4.Pini, Fava.

ART. 119.

Al comma 2, sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 5.000 euro.
119. 1.Pini, Fava.


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ALLEGATO 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (C. 3256 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008 (limitatamente alle parti di competenza).

PROPOSTA DI RELAZIONE

La XIV Commissione,
esaminati il disegno di legge finanziaria per l'anno 2008 (C. 3256, approvato dal Senato), il disegno di legge di bilancio per l'anno 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (C. 3257, approvato dal Senato) e la Tabella n. 2, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008, limitatamente alle parti di competenza;
rilevato che complessivamente la manovra finanziaria in esame risulti in linea con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011 e dalla Nota di aggiornamento del DPEF presentata il 1o ottobre scorso;
rilevato che parte integrante della manovra finanziaria è costituita dal decreto legge n. 159 del 2007 recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, disposizioni in materia tributaria, su cui la Commissione, nella seduta del 13 novembre scorso, ha già espresso parere favorevole;
rilevato che, a differenza delle manovre adottate negli ultimi anni, la manovra finanziaria per il 2008 non ha la funzione di ricondurre il disavanzo tendenziale, ma mira ad ottenere un effetto espansivo di circa 0,4 punti di PIL nel 2008, 0,3 punti nel 2009 e nel 2010;
apprezzato il contestuale mantenimento dell'obiettivo di indebitamento netto per il 2008 del conto economico delle amministrazioni pubbliche al 2,2, come fissato dal DPEF e la conferma delle stime parimenti contenute nel DPEF inerenti la spesa per interessi (4,9 per cento) e dell'indebitamento netto corretto per il ciclo (2,1 per cento), nonché il percorso di crescita dell'avanzo primario, che nel 2008 dovrebbe attestarsi al 2,6 per cento del PIL;
rilevato con riferimento al disegno di legge di bilancio 2008, che la voce relativa alle risorse proprie della Comunità, dispone, dopo l'approvazione della II Nota di variazioni, il finanziamento del bilancio dell'Unione in misura pari a 15.800 milioni di euro;
apprezzato che, sempre a seguito dell'approvazione della II Nota di variazioni, per quanto il Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, si prevede uno stanziamento


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pari a 8.572 milioni nel 2008, 6.897 milioni nel 2009 e 5.298 milioni per il 2010;
rilevato come nell'ambito del disegno di legge finanziaria per il 2008 si rinvengono numerose norme che assumono rilievo in ordine ai profili di carattere comunitario, a riprova dell'amplissima incidenza che il quadro normativo comunitario assume ormai nelle scelte del legislatore nazionale;
considerato l'ampio dibattito in XIV Commissione sui temi di rilievo comunitario, in cui è emersa l'impossibilità per la stessa Commissione di potere intervenire direttamente sui singoli settori interessati;
auspicato quindi che sia possibile nel prossimo futuro consentire alla XIV Commissione di intervenire in modo incisivo sui singoli ambiti di rilievo comunitario;
valutate positivamente le disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria per il 2008 a dare concreta attuazione agli indirizzi programmatici espressi dagli organi dell'Unione europea segnatamente per quanto attiene al sostegno delle fonti energetiche rinnovabili, allo sviluppo della mobilità urbana sostenibile, alla tutela degli interessi dei consumatori, alla promozione di servizi pubblici di qualità, alla definizione di iniziative di contrasto alla violenza contro le donne nonché all'inclusione sociale degli immigrati
delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.


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ALLEGATO 3

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (C. 3256 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008 (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,
esaminati il disegno di legge finanziaria per l'anno 2008 (C. 3256, approvato dal Senato), il disegno di legge di bilancio per l'anno 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (C. 3257, approvato dal Senato) e la Tabella n. 2, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008, limitatamente alle parti di competenza;
rilevato che complessivamente la manovra finanziaria in esame risulti in linea con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011 e dalla Nota di aggiornamento del DPEF presentata il 1o ottobre scorso;
rilevato che parte integrante della manovra finanziaria è costituita dal decreto legge n. 159 del 2007 recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, disposizioni in materia tributaria, su cui la Commissione, nella seduta del 13 novembre scorso, ha già espresso parere favorevole;
rilevato che, a differenza delle manovre adottate negli ultimi anni, la manovra finanziaria per il 2008 non ha la funzione di ricondurre il disavanzo tendenziale, ma mira ad ottenere un effetto espansivo di circa 0,4 punti di PIL nel 2008, 0,3 punti nel 2009 e nel 2010;
apprezzato il contestuale mantenimento dell'obiettivo di indebitamento netto per il 2008 del conto economico delle amministrazioni pubbliche al 2,2, come fissato dal DPEF e la conferma delle stime parimenti contenute nel DPEF inerenti la spesa per interessi (4,9 per cento) e dell'indebitamento netto corretto per il ciclo (2,1 per cento), nonché il percorso di crescita dell'avanzo primario, che nel 2008 dovrebbe attestarsi al 2,6 per cento del PIL;
rilevato, con riferimento al disegno di legge di bilancio 2008, che la voce relativa alle risorse proprie della Comunità, dispone, dopo l'approvazione della II Nota di variazioni, il finanziamento del bilancio dell'Unione in misura pari a 15.800 milioni di euro;
apprezzato che, sempre a seguito dell'approvazione della II Nota di variazioni, per quanto il Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, si prevede uno stanziamento


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pari a 8.572 milioni nel 2008, 6.897 milioni nel 2009 e 5.298 milioni per il 2010;
rilevato come nell'ambito del disegno di legge finanziaria per il 2008 si rinvengono numerose norme che assumono rilievo in ordine ai profili di carattere comunitario, a riprova dell'amplissima incidenza che il quadro normativo comunitario assume ormai nelle scelte del legislatore nazionale;
considerato l'ampio dibattito in XIV Commissione sui temi di rilievo comunitario, in cui sono emersi i limiti di competenza per la stessa Commissione rispetto alla possibilità di intervenire direttamente sui singoli settori interessati;
auspicato quindi che, sulla base degli esiti dell'indagine conoscitiva sull'attuazione della legge n. 11 del 2005, avviata dalla XIV Commissione, sia possibile in tempi adeguati ridefinire le competenze della stessa Commissione in modo che possa intervenire in modo incisivo sui singoli ambiti di rilievo comunitario;
valutate positivamente le disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria per il 2008 a dare concreta attuazione agli indirizzi programmatici espressi dagli organi dell'Unione europea segnatamente per quanto attiene al sostegno delle fonti energetiche rinnovabili, allo sviluppo della mobilità urbana sostenibile, alla tutela degli interessi dei consumatori, alla promozione di servizi pubblici di qualità, alla definizione di iniziative di contrasto alla violenza contro le donne nonché all'inclusione sociale degli immigrati
delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.


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ALLEGATO 4

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (C. 3256 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008 (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONE DI MINORANZA

La XIV Commissione,
esaminati gli A.C. 3256 e A.C. 3257 (entrambi approvati dal Senato) e la collegata Tabella 2, limitatamente alle parti di competenza;
atteso che parte integrante della manovra finanziaria è costituita dal decreto legge 159/2007 sul quale la XIV commissione, nella seduta del 13 novembre 2007, ha già espresso parere favorevole seppure con il parere fortemente contrario da parte dei gruppi di Lega Nord, Forza Italia e Alleanza Nazionale;
rilevato che, a differenza delle manovre adottate negli ultimi anni, la manovra finanziaria 2008 non riduce la spesa pubblica che, anzi, aumenta in maniera preoccupante;
rilevato che, a differenza delle manovre adottate negli ultimi anni, la manovra finanziaria 2008 aumenta il carico fiscale a danno dei contribuenti attraverso artifizi contabili che scaricano sugli enti locali l'onere di aumentare le imposte per poter sostenere i propri servizi al cittadino;
rilevato, con riferimento alla legge di bilancio 2008, che la voce relativa alle risorse proprie della comunità dispone un finanziamento pari a 15.800 milioni di euro e che il fondo di rotazione per il triennio 2008-2010 ha un trend decrescente;
atteso come nell'ambito del disegno di legge finanziaria per il 2008 si rinvengono numerose norme che assumono rilievo prevalente in ordine a profili di carattere comunitario, a riprova dell'amplissima incidenza che il quadro normativo comunitario assume ormai nelle scelte del legislatore nazionale;
rilevato che la Presidenza della Commissione XIV ha ritenuto di non rendere ammissibili proprio gli emendamenti relativi alla prevalenza comunitaria di norme di notevole rilevanza economica e finanziaria;
ribadita la necessità di attribuire alla Commissione XIV un ruolo attivo nell'esame dei provvedimenti dove si registra una prevalenza delle norme comunitarie e quindi la competenza della XIV Commissione;
ritenuto indispensabile proprio in virtù di tale prerogativa che la Commissione XIV esprima un orientamento contrario,


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delibera di

RIFERIRE IN SENSO CONTRARIO

sull'intera manovra e di proporre l'introduzione, a parziale rimedio delle premesse dei punti di seguito enunciati:
adozione di una normativa urgente al fine di evitare frodi nell'applicazione del comma 6 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e più specificamente, attraverso la riduzione del campo di applicazione della citata norma ai soli soggetti titolari di partita IVA effettivamente operanti da almeno un anno e con regolari versamenti IVA effettuati nei dodici mesi antecedenti la richiesta di utilizzo dei depositi IVA;
adozione di una normativa urgente relativamente agli scambi commerciali intracomunitari al fine dell'abolizione dell'esenzione dell'imposta sul valore aggiunto e conseguente compensazione qualora l'aliquota sia differente tra i soggetti economici operanti negli stati membri della UE;
sospensione immediata dei giudizi pendenti, delle procedure di riscossione e recupero nonché delle esecuzioni forzose ai fini del pagamento delle sanzioni imposte agli imprenditori agricoli a seguito dell'applicazione del REG CE n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001. Ciò al fine di attivare, attraverso specifico decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una commissione di tre membri esperti la quale, entro il 31 luglio 2010 definisca le opportune modalità di pagamento delle predette sanzioni nel rispetto delle disposizioni comunitarie.
Pini