X Commissione - Giovedì 29 novembre 2007


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ALLEGATO

Schema di decreto ministeriale recante criteri e modalità per l'applicazione delle tariffe elettriche agevolate ai soggetti svantaggiati. (Atto n. 193).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,
esaminato lo schema di decreto ministeriale recante criteri e modalità per l'applicazione delle tariffe elettriche agevolate ai soggetti svantaggiati (Atto n. 193);
rilevata le necessità di procedere sollecitamente all'emanazione di un atto già previsto dalla legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266 del 2005) e ribadito ai sensi del decreto-legge n. 73 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2007;
apprezzata la finalità del decreto, che è quella della tutela dell'utenza costituita da soggetti economicamente svantaggiati ovvero in particolari condizioni di salute che rendano necessario l'uso di ausili medico-terapeutici alimentati ad energia elettrica;
osservato che il provvedimento appare conforme alle indicazioni diffuse, in relazione al tema della tariffazione agevolata, con due distinti documenti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che ha infatti espresso un parere favorevole sul testo all'esame della Commissione;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valuti il Governo, in relazione ai possibili effetti che l'aumento dei prezzi causati dalla previsione di un'apposita componente tariffaria a carico della generalità delle utenze elettriche può comportare sul sistema imprenditoriale, ed in particolare sulle piccole e medie imprese, anche in relazione all'effetto moltiplicatore dell'IVA, l'opportunità di prevedere di trasferire i costi dei sussidi previsti sulla fiscalità generale;
b) valuti il Governo l'opportunità, sensibilizzando a tale scopo l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, di prevedere, contestualmente all'introduzione delle tariffe sociali, anche la riforma del regime tariffario per la generalità dell'utenza, che favorisca i nuclei familiari numerosi;
c) sulle verifiche (di cui all'articolo 4) valuti il Governo l'opportunità di specificare che le attività di verifica siano effettuate attraverso la collaborazione delle aziende di vendita.