VII Commissione - Resoconto di marted́ 4 dicembre 2007


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INTERROGAZIONI

Martedì 4 dicembre 2007. - Presidenza del vicepresidente Emerenzio BARBIERI. - Intervengono il sottosegretario di Stato per le politiche giovanili e le attività sportive Giovanni Lolli e il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca Luciano Modica.

La seduta comincia alle 12.15.


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5-01665 Marchi: Pagamento dei crediti da parte dell'Agenzia Torino 2006 per lo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali.

Il sottosegretario Giovanni LOLLI risponde all'interrogazione in titolo, ricordando che la stessa si riferisce all'attività svolta dall'Agenzia Torino 2006, istituita dalla legge n. 285 del 2000 e che delle opere programmate in funzione dello svolgimento dei giochi olimpici, quasi tutte sono state ultimate prima dell'inizio dei giochi olimpici, eccezion fatta per alcune, che hanno causato contenziosi e strascichi. Sottolinea, peraltro, che la maggior parte di tali contenziosi è stata risolta attraverso accordi bonari, mentre per quel che riguarda le opere realizzate dalla ORION non si è giunti ancora ad una soluzione, pendendo presso il Tribunale di Torino una causa intentata dalla ORION stessa con una richiesta di pagamento nei confronti dell'Agenzia di Torino 2006 di una cifra pari a 54 milioni di euro.
Ricorda, peraltro, che nell'ambito di tale procedimento è stata rigettata dal medesimo Tribunale la richiesta di sequestro cautelativo avanzata dalla ORION di alcuni beni gestiti dall'Agenzia e che in ogni caso è stato esperito un tentativo di conciliazione da parte di una commissione ad hoc, tentativo fallito a causa della mancata adesione della ORION alle proposte di conciliazione presentate. Evidenzia, inoltre, che gli impegni contrattuali nei confronti della ORION sono stati quasi integralmente rispettati, eccezion fatta per un 10 per cento che riguarda peraltro le opere che non sono ancore sottoposte a collaudo. Aggiunge, infine, che il disegno di legge finanziaria per il 2008, nel testo approvato in prima lettura dal Senato e in corso di esame da parte della Camera, prevede che le risorse residue nella disponibilità dell'Agenzia di Torino 2006 saranno utilizzate da un commissario nel prossimo triennio al fine di risolvere tutte le questioni ancora aperte. Assicura in ogni caso che la Presidenza del Consiglio dei Ministri vigilerà sulla vicenda indicata, volendo peraltro significare e dare il giusto riconoscimento della serietà e dell'importanza dell'opera svolta dalla ORION, anche nell'ambito della realizzazione dei lavori connessi allo svolgimento dei giochi olimpici.

Maino MARCHI (PD-U), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta ricevuta in quanto il disegno di legge finanziaria approvato in prima lettura al Senato prevede all'articolo 139 la possibilità di risolvere le questioni pendenti relative alla realizzazione delle opere per le Olimpiadi di Torino 2006. Rileva, inoltre, che la risoluzione di tali questioni risulta fondamentale al fine di evitare che si possano creare contraddizioni tra gli ottimi risultati ottenuti dal soggetto organizzatore dell'evento e l'ottimo lavoro svolto dalle società che hanno progettato e realizzato le opere, come giustamente ricordato dal rappresentante del Governo. Aggiunge inoltre che la soluzione delle questioni pendenti eviterà che si possano creare problemi per quel che riguarda il personale delle aziende che hanno realizzato le opere. Considera inoltre fondamentale l'intervento previsto con il disegno di legge finanziaria in corso di esame, auspicando che la risoluzione della vicenda giudiziaria avvenga entro febbraio 2008.

5-01122 Cordoni: Riconoscimento crediti ADO per l'ammissione alle scuole di specializzazione mediche.

Il sottosegretario Luciano MODICA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Elena Emma CORDONI (PD-U), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, specificando innanzitutto che è apprezzabile che sono state predisposte le tabelle per l'equipollenza e che è stato diminuito il punteggio da attribuire alle attività elettive o equiparate. Rileva, peraltro, che sarebbe necessario fare ulteriori passi in avanti attraverso interventi che possano evitare discriminazioni tra chi ha avuto la possibilità di seguire determinate attività in quanto già previste dall'ordinamento vigente e chi invece tale possibilità non ha avuto in quanto si è laureato


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in un'epoca in cui non esistevano ancora le attività in questione.

5-01744 Marinello: Emanazione urgente del bando di concorso per le scuole di specializzazione mediche per l'anno accademico 2007-2008 e sua cadenza annuale.

Il sottosegretario Luciano MODICA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, in quanto dalla stessa emerge che il Governo ha compreso l'importanza e la delicatezza dell'argomento e sta cercando di trovare soluzioni adeguate ai problemi sul tappeto. Rileva peraltro che il decreto attuativo della finanziaria 2006 è stato emanato in modo tardivo, che solo il 5 novembre scorso si è provveduto a stipulare i contratti di formazione con i studenti che hanno avuto accesso a specializzazioni mediche e che in ogni caso l'attuale sistema discrimina notevolmente gli studenti migliori e cioè quelli che si laureano entro la sessione di luglio. Per quel che riguarda infine la possibilità di ammettere con riserva i laureandi ai concorsi per le specializzazioni mediche, ricorda che un concorso di tal fatta non necessita di un intervento legislativo ad hoc.

Emerenzio BARBIERI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 4 dicembre 2007. - Presidenza del presidente Pietro FOLENA.

La seduta comincia alle 13.10.

Celebrazioni Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.
Nuovo testo C. 2581 Giulietti.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 novembre 2007.

Pietro FOLENA, presidente e relatore, ricorda che nella scorsa seduta si è svolto un dibattito sul provvedimento in questione, sulla base del quale ha predisposto una proposta di parere che illustra (vedi allegato 3).

Nicola BONO (AN), riferendosi al testo originario della proposta di legge, ritiene che andrebbe eliminato il riferimento ad una risoluzione dell'ONU relativa al sessantesimo anniversario della dichiarazione dei diritti umani, sottolineando che tale risoluzione non esiste. Rileva pertanto che qualora tale riferimento non fosse stato eliminato dal testo della commissione esteri, sarebbe opportuno inserire nella proposta di parere un'esplicita osservazione in tal senso. Preannuncia infine anche a nome dei deputati del suo gruppo, il voto favorevole sul provvedimento in oggetto, ricordando che la celebrazione oggetto del provvedimento è un evento molto importante.

Giuseppe GIULIETTI (PD-U) ritiene che l'osservazione del collega Bono poteva essere accolta nel caso in cui fosse rimasto il riferimento errato nel testo elaborato dalla Commissione di merito. Sottolinea peraltro che la data in cui inizieranno le attività di celebrazione promosse dall'ONU, il 10 dicembre 2007, è prossima alla scadenza, per cui appare opportuno che la Commissione esteri approvi rapidamente, eventualmente in sede legislativa il provvedimento in esame. Considera inoltre molto favorevolmente il riferimento contenuto nella proposta di parere sulla necessità di incentivare iniziative delle


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emittenti televisive pubbliche volte a dare rilievo all'anniversario, auspicando peraltro che possa essere lo stesso possa essere recepito anche dalla Commissione di vigilanza RAI.

Emerenzio BARBIERI (UDC) concorda con l'osservazione formulata dal collega Bono relativamente all'opportunità di eliminare dal testo della proposta di legge il riferimento alla risoluzione dell'ONU che non esiste. Ritiene inoltre che andrebbe meglio specificata la composizione del comitato previsto dal comma 2 articolo 1, auspicando inoltre che vi possa essere un coordinamento tra la proposta in esame e una proposta simile che è attualmente all'esame del Senato.

Pietro FOLENA, presidente e relatore, sottolinea che il nuovo testo della proposta di legge in esame elaborato dalla Commissione esteri risolve tutte le perplessità evidenziate in precedenza dai colleghi, evidenziando in particolare che nel nuovo testo non si fa più riferimento alla risoluzione dell'ONU e che inoltre la composizione del Comitato è definita dal comma 2 dell'articolo 1 del nuovo testo in maniera più precisa. In conclusione, sottolinea che si farà carico di sollecitare l'approvazione della proposta di legge in tempi rapidi al Presidente della Commissione esteri e di coordinare l'intervento normativo in oggetto con quello in corso di esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Wladimiro GUADAGNO detto Vladimir Luxuria (RC-SE) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere presentata.

Paola GOISIS (LNP) preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere favorevole presentata al relatore.

Andrea COLASIO (PD-U) preannuncia, anche a nome dei deputati del gruppo cui appartiene, il voto favorevole sulla proposta di parere presentata dal relatore.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore (vedi allegato 3).

Ratifica della Carta europea delle lingue regionali e minoritarie.
Nuovo testo C. 2705 Governo e abb.
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 novembre 2007.

Paola GOISIS (LNP), relatore, illustra una proposta di parere favorevole sul provvedimento in oggetto (vedi allegato 4), ricordando che l'Italia è in forte ritardo per quel che riguarda il recepimento del trattato in questione e che in ogni caso è fondamentale tutelare le lingue minoritarie e regionali al fine di consentire l'integrazione tra le varie culture.

Pietro FOLENA, presidente, nel ringraziare la collega Goisis per la relazione svolta, rileva che il provvedimento in oggetto si muove in tre direzioni diverse: la prima mira a tutelare le lingue minoritarie parlate in varie regioni del Paese; la seconda tutela le lingue regionali già riconosciute e la terza invece riguarda gli idiomi parlati nelle regioni italiane.

Nicola BONO (AN), preannunciando a nome del gruppo di appartenenza, il voto favorevole sul provvedimento in oggetto, ricorda che tale provvedimento era già stato oggetto di discussione nel corso della scorsa legislatura e che è quindi urgente approvarlo rapidamente. Ricorda inoltre che l'Italia se da una parte è indietro per quel che riguarda la ratifica della convenzione in oggetto, dall'altra ha comunque in questi anni tutelato ampiamente con varie iniziative le lingue regionali e che tale tutela è stata attuata anche dagli enti territoriali. Ricorda, inoltre, che la tutela delle lingue regionali è fondamentale al fine di promuovere quanto più possibile


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l'identità culturale del Paese che risulta formata da un mosaico di differenti culture e tradizioni locali.

Wladimiro GUADAGNO detto Vladimir Luxuria (RC-SE) ritiene che il provvedimento in esame sia di fondamentale importanza, in quanto la tutela delle lingue regionali e minoritarie può contribuire a sviluppare un'unità culturale importante in un'epoca di globalizzazione che tenta di omonologare tutte le realtà culturali esistenti. Ritiene peraltro opportuno che nelle premesse della proposta di parere si eviti un riferimento troppo esplicito solo a certe lingue regionali, preferendo pertanto specificare che le lingue indicate sono solo un esempio di possibili lingue da tutelare.

Emerenzio BARBIERI (UDC) ritiene preferibile indicare espressamente che gli idiomi di cui all'ultima premessa della proposta di parere costituiscono esclusivamente degli esempi, anche se riconosce che tali idiomi possiedono sicuramente una valenza culturale superiore rispetto ad altri. Sottolinea peraltro che nelle regioni a statuto speciale vi è una tutela molto ampia delle lingue minoritarie, mentre nelle regioni a statuto ordinario essa è ancora troppo debole.

Pietro FOLENA, presidente, ricorda che le tutele accordate alle lingue minoritarie nelle regioni a statuto speciale sono il frutto di accordi specifici.

Andrea COLASIO (PD-U) sottolinea l'importanza fondamentale delle lingue minoritarie e regionali, che già in passato erano utilizzate anche in atti pubblici delle amministrazioni ad esempio di quella veneta. Ritiene, peraltro, che le affermazioni del collega Bono, relativamente alla necessità di tutelare le lingue regionali, si ponga in qualche modo in contrasto con l'intenzione dell'allora maggioranza di inserire nella Costituzione un riferimento alla necessità di considerare la lingua italiana lingua ufficiale della Repubblica. Apprezza infine il riferimento al fatto che all'interno dello spazio europeo vi sia il riconoscimento del valore delle singole identità culturali in modo non configgente.

Pietro FOLENA, presidente, concorda con le osservazioni dei deputati Luxuria e Barbieri, ritenendo opportuno specificare che si tratta di idiomi regionali, tra i quali ad esempio sono indicati quelli riferiti nella proposta di parere del relatore.

Nicola BONO (AN) ritiene che difendere la lingua italiana non si ponga in contrasto con la necessità di tutelare le lingue minoritarie, anche perché la Costituzione prevede la tutela delle minoranze linguistiche in apposite norme.

Paola GOISIS (LNP), relatore, alla luce delle considerazioni emerse, riformula conseguentemente la proposta di parere favorevole (vedi allegato 5), specificando che gli idiomi richiamati in premessa sono solo alcuni degli idiomi da tutelare.

Fabio GARAGNANI (FI) ritiene che debba essere tutelata prioritariamente la lingua italiana annunciando, pertanto, il proprio voto di astensione sulla proposta di parere presentata.

Wladimiro GUADAGNO detto Vladimir Luxuria (RC-SE) sottolinea che la tutela della lingua italiana è già prevista dal provvedimento in questione e ritiene pertanto che il collega Garagnani potrebbe rivedere il suo voto di astensione.

Mario PESCANTE (FI) ritiene fondamentale la tutela della lingua italiana e non ritiene pertanto opportuno prevedere una tutela troppo estesa delle lingue minoritarie o regionali.

Pietro FOLENA, presidente, tiene a precisare che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla Commissione esteri sulla ratifica della Carta europea delle lingue regionali e minoritarie e non ad esaminare una proposta di legge in sede referente sulla tutela della lingua italiana.


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Paola GOISIS (LNP), relatore, ribadisce che la proposta di parere tutela espressamente gli idiomi, le lingue regionali che hanno una grande rilevanza culturale e di tradizione nel Paese.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore così come riformulata.

La seduta termina alle 14.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 4 dicembre 2007. - Presidenza del presidente Pietro FOLENA. - Intervengono il sottosegretario di Stato per le politiche giovanili e le attività sportive Giovanni Lolli, il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca Nando Dalla Chiesa, il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Giorgio Calò e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Elena Montecchi.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto ministeriale per il riparto fondi del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2007, relativo a contributi ad enti ed altri organismi, per la quota concernente gli istituti scientifici speciali.
Atto n. 195.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema all'ordine del giorno.

Americo PORFIDIA (IdV), relatore, ricorda che lo schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento in favore degli istituti scientifici speciali è adottato sulla base dell'articolo 32, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, legge finanziaria 2002, che ha dettato disposizioni volte al contenimento e alla razionalizzazione degli stanziamenti dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. In particolare, il comma 2 dispone che gli importi siano iscritti in un'unica unità previsionale di base (UPB) dello stato di previsione di ciascun Ministero e che il riparto venga effettuato, annualmente, entro il 31 gennaio, dal Ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il comma 3 stabilisce che la dotazione delle UPB, ridotta per il triennio 2002-2004 del 10,43 per cento rispetto all'importo complessivamente risultante sulla base della legislazione vigente, venga quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni. Ciò significa che la dotazione dei capitoli così creati è quantificata annualmente dalla tabella C della legge finanziaria.
Aggiunge che il provvedimento in esame provvede alla ripartizione in dettaglio dello stanziamento per l'anno 2007 relativo agli istituti scientifici speciali. Lo stanziamento previsto in tabella C della legge finanziaria 2007, iscritto al cap. 1679 «Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi», UPB 3.1.2.1. - Ricerca scientifica, dello stato di previsione del MUR, è pari a 11.314.000 euro, per il 2007; 9.588.000 per il 2008 e 9.816.000 per il 2009. La disponibilità complessiva di tali risorse deve altresì tenere conto della riduzione determinata dall'accantonamento operato ai sensi dell'articolo 1, comma 507, della legge finanziaria 2007, per cui la disponibilità effettiva delle risorse da ripartire per l'anno 2007, al netto dell'accantonamento, risulta pari a 9.890.500,81 euro. Precisa che rispetto all'esercizio finanziario 2006, la somma oggetto della proposta di riparto in esame è inferiore di 1.433.909,19 euro. D'altra parte però, occorre evidenziare che, a differenza degli anni precedenti (2005-2006), la somma a disposizione per l'anno 2007 non comprende il contributo annuo di 1,5 milioni di euro destinato all'Istituto di studi politici «S. Pio V», in applicazione dell'articolo 3, comma 2 della legge n. 293/2003. Se si considera tale


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circostanza, rileva che la somma effettivamente disponibile era pari a 9.824.410 euro per il 2006 e che lo stanziamento per il 2007 registra un incremento pari a 66.090,81 euro.
Ricorda inoltre che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 5 settembre 2007 è stata istituita una commissione formata da sette esperti esterni al Ministero, professori universitari e avvocati dello Stato. La commissione ha esaminato le richieste di finanziamento, valutate alla luce dei criteri indicati nel decreto ministeriale n. 623 del 1996 ed ha formulato una proposta complessiva di assegnazione. Segnala, peraltro, che un confronto rispetto all'anno precedente non è peraltro del tutto agevole a causa della natura del riparto, che non prevede un elenco «chiuso» di enti, ma è basato sulla richiesta «libera» di istituti con natura giuridica assai difforme. Si tratta, pertanto, di una procedura diversa rispetto agli schemi di assegnazione di fondi sui quali solitamente la commissione è chiamata ad esprimere un parere. Dagli atti dei lavori della commissione e dalla nota illustrativa allegata allo schema di decreto ministeriale in esame si evince in ogni caso che sono state presentate 202 domande di finanziamento per un importo pari a 77,8 milioni di euro, con un lieve incremento rispetto al numero e al valore delle domande rispetto allo scorso anno, mentre nel 2006 le richieste erano pari a 199 per un importo di 65,1 milioni di euro; sono state accolte 134 domande, mentre nel 2006 le domande soddisfatte sono state 160, a cui corrispondono 112 istituti già finanziati nel 2006 e 22 nuovi enti; 112 istituti hanno ricevuto risorse in ambedue gli anni 2006 e 2007. Rileva in particolare che per tali istituti è previsto complessivamente un aumento di 411.590 euro; di questi, 23 istituti dovrebbero ricevere la stessa somma dello scorso anno; 56 enti dovrebbero registrare un incremento del finanziamento e 33 registrare una diminuzione. Aggiunge quindi che sono state accolte 22 nuove richieste, per un totale di 1.330.500 euro; per 48 istituti, che nel 2006 hanno ricevuto risorse per complessivi 1.676.000 euro, non è previsto alcun finanziamento.
Sottolinea quindi che per il 2007 vengono proposti contributi a 134 istituti a fronte di 202 richieste.

Domenico VOLPINI (PD-U) preannuncia il suo voto contrario sul provvedimento in questione, in quanto lo stesso esclude dal finanziamento per il secondo anno consecutivo l'Istituto S. Pio V, addossando totalmente a carico di tale ente la necessità prevista dalla legge n. 292 del 2003 di ridurre del 12 per cento i finanziamenti.

Emerenzio BARBIERI (UDC) esprime le proprie perplessità in ordine alla composizione e al funzionamento della commissione ministeriale incaricata di scegliere gli enti destinatari e del finanziamento. Ritiene, inoltre, che non sia giustificabile la mancata assegnazione di finanziamenti all'Istituto S. Pio V, e invece eccessivamente esiguo il finanziamento disposto a favore della fondazione Donat Cattin. Sottolinea, inoltre, che molti finanziamenti disposti non sembrano trovare giustificazione, come quelli a favore del Consorzio di Ragusa che opera nel settore caseario, quello a favore di un centro per gli studi del medioevo e quello in favore di un ente situato in provincia di Lecce che ha una denominazione esclusivamente in lingua inglese.

Fabio GARAGNANI (FI) ritiene che i contributi assegnati a molti degli enti - quali ad esempio quelli alla fondazione per le scienze religiose Giovanni XXII - non trovino giustificazioni plausibili; in ogni caso sarebbe opportuno che venissero evidenziati i criteri con i quali la commissione ministeriale ha provveduto a scegliere i singoli soggetti destinatari dei finanziamenti. Ritiene quindi opportuno che la commissione sospenda la deliberazione sul provvedimento in oggetto al fine di poter audire rappresentanti della commissione ministeriale in questione. Considera inoltre fondamentale che il Governo chiarisca per quale motivo sono stati assegnati


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contributi a molti degli enti previsti dal provvedimento in oggetto, anche sulla base di un'altra legge e se sia compatibile l'assegnazione di contributi sulla base di due diverse fonti normative.
Preannuncia pertanto, anche a nome del proprio gruppo, un giudizio fortemente contrario sul provvedimento in esame alla luce delle considerazioni in precedenza svolte.

Manuela GHIZZONI (PD-U) ritiene importante chiarire i criteri in base ai quali vengono assegnati i finanziamenti, ricordando peraltro che esiste una lacuna in tale senso già per quel che riguarda la scorsa legislatura. Ricorda, peraltro, che la Commissione potrebbe intervenire sulla materia con un'apposita iniziativa legislativa, sottolineando che tale iniziativa è quanto mai opportuna se si considera che discussioni come quelle che sono state svolte relativamente al provvedimento in oggetto si sono verificate anche in tutti i casi in cui la Commissione ha dovuto fornire un parere su schemi di ripartizioni di fondi. In merito poi al rilievo del collega Garagnani sul contributo alla fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII, ricorda che la fondazione suddetta svolge un'importante azione di promozione e sostegno degli studi storico-religiosi, anche attraverso il patrimonio della biblioteca Dossetti aperta al pubblico.

Andrea COLASIO (PD-U) sottolinea che la ripartizione delle risorse in esame ricalca modalità già seguite nel passato che andrebbero certamente modificate, evidenziando peraltro che la Commissione non può sostituirsi alle valutazioni di tipo amministrativo svolte dalla commissione ministeriale anche se può chiaramente svolgere un ruolo di vigilanza attiva.

Wladimiro GUADAGNO detto Vladimir Luxuria (RC-SE) sottolinea che il provvedimento in esame è accompagnato da una documentazione che spiega le motivazioni dei singoli finanziamenti, come ben evidenziato dalla documentazione predisposta dagli uffici della Camera. Ricorda peraltro, per quel che riguarda il finanziamento attributo ad un ente di Lecce, che esso svolge funzioni molto importanti per quel che riguarda l'applicazione delle tecnologie informatiche nel settore della chirurgia.

Pietro FOLENA, presidente, ricordando che lo schema di ripartizione in esame ricalca l'ultimo adottato in materia, sottolinea che esso costituisce un notevole passo in avanti rispetto al passato in quanto è accompagnato da una documentazione che esplicita le ragioni per le quali sono concessi i singoli finanziamenti. In particolare, sul finanziamento delle attività dell'Istituto S. Pio V, ricorda che nella documentazione allegata al provvedimento vi è una lettera del ministro Mussi al Ministro dell'economia e delle finanze riguardante tale questione con la quale si esplicita il senso della richiesta. Aggiunge inoltre che rispetto agli anni passati il Governo ha trasmesso alla Commissione i verbali delle riunioni svolte dalla Commissione esaminatrice, che sono a disposizione per la consultazione dei componenti della Commissione. Ritiene superata da questa documentazione l'esigenza di audire i rappresentanti della commissione ministeriale, sottolineando peraltro che sul punto il rappresentante del Governo potrà fornire tutti i chiarimenti richiesti. Ricorda infine che la Commissione dovrà esprimere il parere di competenza entro la seduta di domani.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di nomina dell'ingegnere Paolo Baratta a presidente della Fondazione La Biennale di Venezia.
Nomina n. 51.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Giuseppe GIULIETTI (PD-U), relatore, ricorda che la proposta di nomina in


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oggetto nasce dall'esigenza di fronteggiare una serie di problematiche che sono state evidenziate nel corso degli ultimi mesi anche nell'ambito di audizioni svolte dalla Commissione cultura sul tema della Fondazione biennale di Venezia. Sottolinea, in particolare, che la necessità della nomina è da ricollegare alla difficoltà di rapporti tra le varie amministrazioni coinvolte e alla necessità di rilanciare a livello internazionale il ruolo della Biennale. Ritiene pertanto che la proposta di nomina in esame possa soddisfare tutte le esigenze sopra esposte, in quanto il candidato, da una parte, ha esperienza sul campo per quel che riguarda le problematiche della Biennale avendo in particolare curato il recupero dell'Arsenale, ed essenso già stato presidente della Fondazione; dall'altro, ha sempre mostrato attenzione per le tematiche degli enti territoriali avendo ricoperto importanti incarichi a livello locale. La sua esperienza nel settore del credito sarà in ogni caso fondamentale nella fase in cui è necessario convogliare anche risorse private nelle attività di sviluppo e incentivazione della Biennale. Sottolinea, in conclusione, che il candidato oltre ad essere un buon manager, è anche un soggetto che ha molteplici rapporti con ambienti culturali di rilievo, anche universitari.
Propone quindi di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina in questione.

Emerenzio BARBIERI (UDC) ritiene che sarebbe auspicabile che venissero nominati anche soggetti che non dispongono di grossi patrimoni alla presidenza di incarichi prestigiosi, sottolineando inoltre la necessità che prima che la Commissione si esprima sulla proposta di nomina possa essere svolta un'audizione del professor Baratta.

Wladimiro GUADAGNO detto Vladimir Luxuria (RC-SE) esprime soddisfazione per la designazione effettuata, auspicando che continui la collaborazione tra la Commissione e istituzioni importanti come la Biennale. Aggiunge, in conclusione, che appare assolutamente appezzabile il recupero dell'Arsenale di Venezia voluto proprio dal professore Baratta.

Pietro FOLENA, presidente, sottolinea che la proposta di nomina ha ricevuto l'avallo delle varie amministrazioni coinvolte, per cui è da ritenere un fatto senz'altro positivo l'apprezzamento manifestato dalla Regione Veneto e dalla Provincia e dal Comune di Venezia. Precisa che pur condividendone le finalità non è possibile svolgere un'audizione del professor Baratta prima della sua nomina, dato che il regolamento della Camera e la prassi consolidata non lo consentono. Ritiene peraltro che si possa svolgere una audizione del professore Baratta una volta nominato dal Ministro, per acquisire il suo orientamento sul futuro della Biennale. In conclusione, esprime il proprio gradimento per la proposta di nomina in questione.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo di disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse.
Atto n. 196.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema all'ordine del giorno.

Antonio RUSCONI (PD-U), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo è adottato sulla base della legge 19 luglio 2007, n. 106, che reca delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti radiotelevisivi e su reti di trasmissione elettroniche degli eventi sportivi professionistici. Esso si compone di IV titoli. Ricorda che il Titolo I reca all'articolo 1 i principi e all'articolo 2 alcune definizioni di termini utilizzati nello schema del provvedimento.


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Aggiunge che il Titolo II disciplina la titolarità e l'esercizio dei diritti audiovisivi. Sottolinea quindi che il Capo I detta le regole generali. In tal senso l'articolo 3 prevede che l'organizzatore della competizione - il soggetto cui è demandata l'organizzazione della competizione da parte della federazione sportiva riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale - e gli organizzatori degli eventi - la società sportiva che si assume l'organizzazione della competizione nell'impianto sportivo di cui ha disponibilità - siano contitolari dei diritti audiovisivi, diritti, di durata pari a cinquanta anni, che comprendono la riproduzione delle immagini dell'evento, la comunicazione al pubblico, l'utilizzazione delle immagini per fini commerciali; mentre spetta all'organizzatore dell'evento la titolarità del diritto di archivio, cioè la conservazione delle immagini per l'archivio.
Ricorda ancora che l'articolo 4, comma 1, disciplina le modalità di esercizio dei diritti audiovisivi. L'utilizzo dei diritti audiovisivi spetta all'organizzatore della competizione sportiva, mentre l'esercizio del diritto di archivio spetta alla società che organizza l'evento che potrà, comunque, consentire alla società ospite la conservazione nel proprio archivio delle immagini, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo; gli organizzatori degli eventi possono esercitare autonomamente i diritti audiovisivi secondari, relativi alle sintesi e alle repliche delle immagini, secondo quanto disposto dal comma 3. La produzione audiovisiva dell'evento spetta alla società che organizza la competizione o all'organizzatore della competizione; in entrambi i casi gli organizzatori dovranno mettere a disposizione degli assegnatari dei diritti televisivi l'accesso al segnale. Rileva quindi che l'articolo 5 disciplina il diritto di cronaca, prevedendo che non pregiudica i titolari dei diritti audiovisivi la comunicazione al pubblico del risultato sportivo; le emittenti televisive possono trasmettere nell'ambito dei telegiornali immagini dell'evento, purché non superiori a otto minuti complessivi per giornata e quattro minuti per ciascun giorno solare, con un limite massimo di tre minuti per singolo evento, conformemente a quanto stabilito da un regolamento che dovrà essere emanato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; l'organizzatore della competizione e dell'evento hanno l'obbligo di mettere a disposizione degli operatori della comunicazione estratti di immagini salienti e correlate.
Sottolinea quindi che il Capo II si occupa della commercializzazione dei diritti audiovisivi, suddividendo la normativa in V Sezioni. Segnala che la Sezione I, sulle norme generali, prevede all'articolo 6, che l'organizzatore della competizione deve stabilire le linee guida per la commercializzazione dei diritti, deliberate, per ciascuna competizione, dall'assemblea delle società sportive che partecipano alla competizione, con una maggioranza qualificata di due terzi degli aventi diritto al voto, ed approvate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. L'articolo 7 stabilisce invece che l'organizzatore della competizione deve offrire i diritti audiovisivi a tutti gli operatori della comunicazione di tutte le piattaforme, attraverso distinte procedure selettive, se del caso, individuando un intermediario indipendente al quale concedere in licenza tutti i diritti audiovisivi relativi ad una competizione - questi può procedere alla formazione e alla modifica dei pacchetti, previa autorizzazione delle due Autorità competenti - o costituendo una o più società con funzioni di advisor. Ricorda inoltre che la Sezione II si occupa della commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato nazionale e prevede all'articolo 8, che l'organizzatore della competizione deve offrire i diritti audiovisivi attraverso più procedure competitive che riguardino una singola piattaforma o più piattaforme, disponendo, in tal caso, più pacchetti; all'articolo 9, che solo gli operatori in possesso del prescritto titolo abilitativo possono partecipare alle procedure competitive, salvo l'ipotesi di cessione di tutti i diritti ad un intermediario indipendente, prevedendo il divieto di acquisire in esclusiva tutti i pacchetti relativi


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alle dirette; all'articolo 10, che i contratti di licenza hanno una durata massima di 3 anni.
Aggiunge quindi che la Sezione III detta norme in materia di esercizio dei diritti audiovisivi da parte degli operatori della comunicazione e degli intermediari indipendenti, stabilendo all'articolo 11, che gli operatori della comunicazione esercitano i diritti audiovisivi loro assegnati sulla piattaforma per la quale possiedono il titolo abilitativi, non potendo subconcedere in licenza a terzi i medesimi diritti, salva autorizzazione da parte dell'organizzatore della competizione alla ritrasmissione, direttamente o da parte di terzi, dei prodotti audiovisivi o ad accordi di distribuzione del segnale su altre piattaforme, prevedendosi che l'intermediario indipendente può subconcedere in licenza i diritti, purché non modifichi i pacchetti. Ricorda, in proposito che l'articolo 7, comma 6, prevede, nel caso in l'organizzatore della competizione scelga un intermediario indipendente al quale affidare la commercializzazione dei diritti, la possibilità per l'intermediario indipendente di procedere alla modifica dei pacchetti. L'articolo 12 stabilisce quindi, che, in caso di mancato esercizio dei diritti audiovisivi da parte dell'assegnatario, l'organizzatore della competizione può consentire l'acquisizione di tali diritti ad altri operatori della comunicazione; le linee guida stabiliranno le forme di agevolazione previste al riguardo per le emittenti locali che, in caso di diritti invenduti o inutilizzati, potrebbero acquistare i relativi diritti a prezzi commisurati al bacino d'utenza; all'articolo 13 si stabilisce invece che l'organizzatore dell'evento può realizzare prodotti audiovisivi e distribuirli direttamente agli utenti ed ha diritto di accedere ai servizi commerciali di piattaforme gestite da terzi.
Ricorda quindi che la Sezione IV si occupa della commercializzazione dei diritti audiovisivi sulle piattaforme emergenti e sulla piattaforma radiofonica, prevedendo all'articolo 14, che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individua, con cadenza almeno biennale, le piattaforme emergenti e che i diritti audiovisivi relativi a tali piattaforme sono offerti su base non esclusiva e la relativa commercializzazione, al fine di evitare la formazione di posizioni dominanti, avviene per singola piattaforma; all'articolo 15, che, per la piattaforma radiofonica, l'organizzatore della competizione può predisporre per i mercati nazionale ed internazionale un solo pacchetto, da assegnare ad un solo operatore della comunicazione, salva la possibilità per le altre emittenti radiofoniche di poter diffondere brevi estratti in diretta degli eventi della competizione. Rileva che la Sezione V si occupa della commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato internazionale, stabilendo all'articolo 16, che le modalità di commercializzazione sul mercato internazionale sono definite nelle linee guida e che l'organizzatore della competizione può concedere in licenza i diritti audiovisivi direttamente agli operatori della comunicazione che operano nei singoli Paesi o ad uno o più intermediari; all'articolo 17, che i contratti di licenza debbono prevedere misure per evitare indebite captazioni delle immagini.
Il Capo III reca quindi norme a tutela dei diritti audiovisivi ed è composto dal solo articolo 18 che attribuisce la legittimazione ad agire a tutela dei diritti audiovisivi al solo organizzatore della competizione. Ricorda che il Capo IV si occupa della vigilanza e del controllo, prevedendo all'articolo 19, che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza dispongono, su richiesta dell'organizzatore della competizione, in ordine alle possibili deroghe al divieto di concedere in sublicenza ai terzi i diritti televisivi; all'articolo 19 e 20 che le due Autorità sono chiamate a vigilare, per i profili di competenza, sul rispetto delle norme contenute nel provvedimento. Il Titolo III si occupa quindi della ripartizione delle risorse assicurate dal mercato dei diritti audiovisivi. Ricorda che il meccanismo individuato prevede che le risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi siano ripartitite tra tutti i soggetti partecipanti alla competizione,


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dedotte le quote destinate alla mutualità generale e quelle destinate alla mutualità per le categorie inferiori, ai sensi dell'articolo 21. La quota destinata alla mutualità generale prevista dall'articolo 22 non può essere inferiore al 4 per cento delle risorse complessive e deve essere impiegata per le seguenti finalità: sviluppo dei settori giovanili delle società professionistiche; valorizzazione delle categorie dilettantistiche; sostegno degli investimenti per la sicurezza degli impianti sportivi; finanziamento di due progetti l'anno a favore di discipline sportive diverse da quelle calcistiche.
Per la realizzazione delle finalità sopra indicate è istituita la «Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre». L'articolo 23 ne disciplina la natura, le funzioni e l'organizzazione. Ricorda che l'articolo 24 prevede che l'organizzatore del campionato di calcio di serie A destini una quota annua non inferiore al 6 per cento del totale delle risorse derivanti dai diritti audiovisivi per sostenere l'attività delle categorie professionistiche di calcio inferiori. Le restanti risorse sono ripartite come segue: una quota non inferiore al 40 per cento è ripartita in parti uguali tra tutte le squadre partecipanti alla competizione; le quote restanti sono suddivise in base al bacino d'utenza e ai risultati sportivi conseguiti da ciascuna squadra; tale ultima quota non può essere inferiore a quella relativa al bacino d'utenza. I criteri di ripartizione delle risorse sono determinati con deliberazione adottata dall'assemblea di categoria dall'organizzazione della competizione con la maggioranza di tre quarti degli aventi diritto al voto. In sede di prima applicazione, tenuto conto delle decisioni assunte dall'organizzatore di campionati di calcio di serie A e B, la ripartizione delle risorse per il campionato di serie A è così stabilita - l'applicazione avverrà a decorrere dalla stagione sportiva 2010-2011 -: una quota pari al 40 per cento delle risorse da dividere in parti uguali; una quota pari al 30 per cento da assegnare sulla base dei risultati sportivi conseguiti; una quota pari al 30 per cento secondo il bacino d'utenza. La quota relativa al risultato sportivo è, così, definita: 10 per cento in base ai risultati conseguiti a partire dalla stagione sportiva 1946-1947; 15 per cento in ragione dei risultati conseguiti nelle ultime cinque stagioni sportive; 5 per cento sulla base del risultato conseguito nell'ultima competizione sportiva. La quota relativa al bacino d'utenza è così calcolata: 25 per cento sulla base del numero dei sostenitori della squadra; 5 per cento sulla base della popolazione del comune di riferimento della squadra.
Ricorda quindi che il Titolo IV reca disposizioni transitorie, di coordinamento e finali. In particolare, l'articolo 27 stabilisce che gli effetti dei contratti di licenza, cessione o alienazione dei diritti audiovisivi stipulati prima del 31 maggio 2006 sono fatti salvi fino al 30 giugno 2010. Gli effetti dei contratti di licenza, cessione o alienazione dei diritti televisivi stipulati dopo il 31 maggio 2006 sono fatti salvi fino al 30 giugno 2010 solo se stipulati da soggetti diversi da quelli di cui al periodo precedente o con un oggetto diverso. Affinché durante il periodo transitorio sia garantita un'equa ripartizione delle risorse economiche, le società iscritte al campionato di serie A sono tenute a ridistribuire all'interno della stessa categoria una quota percentuale delle risorse derivanti dalla contrattazione individuale, quota che deve essere determinata dall'Assemblea di categoria entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento. L'organizzatore del campionato è tenuto, inoltre, ad assicurare una quota delle risorse derivanti dalla contrattazione individuale alla Fondazione; individua, altresì, un'ulteriore quota da destinare alle categorie professionistiche inferiori. Osserva, inoltre che il richiamo all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, oggetto di abrogazione da parte dell'articolo 30 del provvedimento in esame, non sembra corretto, dal momento che la legge delega fa riferimento, tra i criteri direttivi, alla necessità di provvedere all'abrogazione


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dell'articolo 2 che lo schema di decreto legislativo.
Sottolinea, infine, che la proposta di parere sarà una proposta di parere favorevole che specificherà in ogni caso che le piattaforme tradizionali sono riferite al satellitare e al digitale terrestre, mentre le piattaforme emergenti sono le altre che non rientrano in questa definizione. Per quel che riguarda infine la ripartizione mutualistica del 4 per cento, ricorda, infine, che tale ripartizione è prevista nell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione in materia che recepisce inoltre la discussione svolta nell'ambito dell'esame del disegno di legge di delega.

Pietro FOLENA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 4 dicembre 2007.

Audizione informale di rappresentanti di: Federazione italiana giuoco calcio, Lega nazionale professionisti, Lega di serie C e Lega nazionale dilettanti, in ordine allo schema di decreto legislativo di disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse (atto n. 196).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 16.55.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 262 del 27 novembre 2007, a pagina 152, prima colonna, quarantunesima riga, sostituire il numero: «24» con il seguente: «50».