III Commissione - Resoconto di mercoledì 5 dicembre 2007


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SEDE REFERENTE

Mercoledì 5 dicembre 2007. - Presidenza del presidente Umberto RANIERI. - Interviene il viceministro degli affari esteri, Ugo Intini.

La seduta comincia alle 15.05.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina del 9 dicembre 1987, fatto a Roma il 31 marzo 2003.
C. 3165 Governo.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Pietro MARCENARO (PD-U), relatore, illustra il disegno di legge in esame osservando che esso è volto alla ratifica del Protocollo sottoscritto a Roma il 31 marzo 2003 per integrare la Convenzione di estradizione con l'Argentina al fine di tenere conto dei cambiamenti intervenuti in materia dal 1987, anno in cui fu sottoscritta. In particolare, come si rileva nella relazione introduttiva, poiché l'ordinamento argentino non conosce l'istituto della condanna in contumacia - che, una volta dichiarata, causa la sospensione del processo dopo la fase istruttoria - era necessario disciplinare i casi di richiesta di estradizione per l'esecuzione di sentenze pronunciate in tale fattispecie. Il Protocollo, pertanto, mira ad adeguare alla diversità dei sistemi giuridici dei due paesi le norme procedurali finalizzate a dare attuazione al principio generale di una piena tutela dei diritti di difesa.
Per quanto concerne i contenuti, rileva che il Protocollo consiste di un breve Preambolo e di due articoli. L'articolo 1 prevede che la Parte richiesta di estradizione potrà rifiutarla solo se ritenga che non sono stati garantiti i requisiti minimi di difesa che spettano ad ogni persona che viene processata (comma 1). L'estradizione deve essere concessa quando, in base all'ordinamento giuridico della Parte richiedente, la persona condannata può chiedere di essere sottoposta ad un nuovo processo (comma 2). Il comma 3 prevede obblighi a carico della sola Parte italiana. Essa dovrà garantire che l'imputato sia stato informato dell'udienza in tempo utile e sia stato altresì informato del fatto che, in sua assenza, sarà condannato in contumacia; la Parte italiana dovrà inoltre garantire


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che il giudice si sia assicurato - attraverso appositi controlli - che l'imputato abbia effettivamente ricevuto la regolare notifica della citazione secondo le norme dell'ordinamento italiano; infine, la Parte italiana dovrà garantire che il giudice abbia effettuato controlli volti ad accertare che - nei casi in cui la presenza dell'imputato fosse stata considerata necessaria - lo svolgimento del processo sia stato posticipato ove vi fossero stati motivi per ritenere che l'assenza dell'imputato risalisse a causa indipendenti dalla sua volontà. È previsto che la Parte richiedente fornisca tutte le informazioni circa lo stato dei processi, sul regime e sulla portata dei ricorsi, nonché sulle possibili impugnazioni.
L'articolo 2, contenente le formule di rito relative alla entrata in vigore e alla durata del Protocollo, ne stabilisce l'applicabilità anche alle richieste di estradizione pendenti. In conclusione, alla luce delle considerazioni svolte, auspica una valutazione favorevole sul provvedimento da parte della Commissione.

Il viceministro Ugo INTINI si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

Umberto RANIERI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che, essendosi concluso l'esame preliminare, il provvedimento sarà trasmesso alle competenti Commissioni per l'acquisizione dei prescritti pareri. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15. alle 15.35.