VIII Commissione - Mercoledì 5 dicembre 2007


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ALLEGATO 1

Schema di convenzione unica autostradale tra l'ANAS SpA e la Società autocamionale della Cisa SpA (Atto n. 187).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
esaminato lo schema di convenzione unica autostradale tra l'ANAS S.p.A. e la Società autocamionale della Cisa S.p.A.;
preso atto che lo schema di convenzione disciplina il rapporto tra Anas Spa (concedente) e la Società autocamionale della CISA Spa (concessionario) per la costruzione ed esercizio dell'autostrada A15 Parma-La Spezia (km 101) con prolungamento per Mantova-Nogarole Rocca (km 83);
rilevato che il prolungamento per Mantova è suddiviso, a sua volta, in due tratte funzionali: da Parma all'autostrada regionale Cremona-Mantova (compresa la parte in comune) e dall'Autostrada regionale Cremona-Mantova a Nogarole Rocca;
ribadita l'opportunità di realizzare le opere infrastrutturali necessarie per il miglioramento della viabilità nelle zone interessate;
osservato che il 12 ottobre 2006 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora, contestando che la decisione dell'autorità concedente ANAS di accordare una proroga di 34 anni della concessione autostradale di cui è titolare la società Autocamionale della Cisa costituirebbe una violazione della direttiva 2004/18/CE, in particolare del suo articolo 58, ovvero, nel caso in cui tale direttiva non fosse applicabile, degli articoli 43 e 49 del trattato CE;
considerato che, con delibera del 15 giugno 2007, n. 40, il CIPE si è pronunciato favorevolmente sullo schema di convenzione unica, subordinatamente all'osservanza di alcune prescrizioni e precisando che la stesura definitiva potrà essere definita solo dopo la conclusione della procedura di infrazione in corso in ambito europeo e che lo stesso schema dovrà essere adeguato alle eventuali clausole diverse e/o integrative di cui alle emanande linee-guida in materia di concessioni autostradali;
segnalato che il NARS ha espresso un parere favorevole in merito alla rispondenza della convenzione alla normativa vigente di settore, a condizione che si tenga conto di alcune osservazioni e che si proceda con priorità assoluta all'elaborazione delle linee-guida e all'aggiornamento dello schema di piano finanziario allegato agli atti convenzionali;
considerato che l'allegato alla delibera CIPE del 15 giugno 2007 non sembra prevedere né appositi meccanismi di controllo (preferibilmente da affidare a soggetti terzi) sulla corretta applicazione da parte del concessionario delle direttive del concedente in materia di separazione contabile e di contabilità regolatoria, né criteri in merito alla metodologia di classificazione dei costi;
rilevato che l'allegato alla citata delibera CIPE prevede che l'ANAS debba emanare appositi disciplinari sulla materia, ma non stabilisce alcuna data perentoria


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e non indica alcun criterio sul come procedere nel periodo della loro assenza,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
a) provveda il Governo alla stipula della convenzione in esame solo dopo l'eventuale positiva conclusione della procedura di infrazione in corso in ambito europeo e dopo la definitiva emanazione delle linee-guida in relazione alla convenzione unica autostradale;
b) sia effettuata una più approfondita verifica sulla durata prevista per la proroga della concessione in esame, i cui tempi appaiono eccessivamente lunghi rispetto all'impostazione degli stessi piani finanziari e vanno, in ogni caso, rimodulati a seguito di una attenta valutazione dei piani di ammortamento degli investimenti da realizzare;
c) in ogni caso, siano integralmente rispettate le direttive formulate nel corrente anno dal CIPE in materia di regolazione economica del settore autostradale, concentrandosi soprattutto sulle misure transitorie, in attesa che l'intero meccanismo virtuoso «direttive CIPE - disciplinari ANAS - adeguamento della contabilità dei concessionari - revisione dei piani economico finanziari» sia operativo e, conseguentemente, siano effettivi i relativi controlli;
d) facendo riferimento, poi, alle specifiche prescrizioni dettate dal CIPE in relazione al regime tariffario dello schema di convenzione in esame, occorre prevedere una precisa indicazione delle modalità con le quali assicurare un riallineamento delle tariffe alla fine del periodo quinquennale contemplato nella concessione, atteso che l'adeguamento delle tariffe è annuale con riferimento agli investimenti, mentre copre i cinque anni del periodo regolatorio con riferimento ai volumi di traffico;
e) occorre, inoltre, rendere meno rigidi i meccanismi di incremento automatico delle tariffe e rafforzare gli elementi di garanzia nei confronti dell'utenza, consolidando - in particolare - le disposizioni in grado di favorire i rimborsi per gli utenti in funzione dei danni provocati dai ritardi nella realizzazione degli investimenti o nella messa in atto dei necessari interventi di manutenzione e adeguamento, oltre che quelle in grado di assicurare che - nel caso dell'acquisizione di royalties legate all'utilizzo del tracciato per la realizzazione di interventi di interesse economico-commerciale (quali, ad esempio, locazioni, attraversamenti, spazi pubblicitari, attività promozionali, sfruttamento commerciale di reti di telecomunicazioni, e simili) - le stesse tariffe possano essere riviste in favore dell'utenza;
f) sia, infine, previsto che ANAS e CIPE, decorsa una fase transitoria, tornino sul contenuto della convenzione medesima, al fine di adottare soluzioni funzionali alla tutela degli utenti e al miglioramento dei servizi e degli investimenti.


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ALLEGATO 2

Schema di convenzione unica autostradale tra l'ANAS SpA e la Società autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova SpA (Atto n. 188).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
esaminato lo schema di convenzione unica autostradale tra l'ANAS S.p.A. e la Società autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.p.A.;
preso atto che lo schema di convenzione disciplina il rapporto tra Anas Spa (concedente) e la Società autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.p.A. (concessionario) ai fini della progettazione, costruzione ed esercizio delle seguenti opere: tratta autostradale A4 Brescia-Padova (146,1 km); tratta autostradale A31 Trento-Valdastico-Vicenza-Riviera Berìca-Rovigo (128,2 km, che risulta realizzata ed in esercizio ad oggi solo nel tratto da Vicenza a Piovene-Rocchette per 36,4 km); opere complementari ai collegamenti autostradali;
osservato che la scadenza della concessione è fissata al 31 dicembre 2026, in funzione della realizzazione della «Valdastico Nord», ma che viene altresì previsto che, in caso di mancata approvazione del progetto definitivo relativo alla realizzazione della stessa «Valdastico Nord» entro il 30 giugno 2013, verranno conseguentemente definiti dalle parti, nei sei mesi successivi, gli effetti sul piano economico-finanziario e sulla concessione;
preso atto che il 12 ottobre 2006 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora, contestando che la decisione dell'autorità concedente ANAS di accordare una proroga della concessione in favore della società Brescia-Padova costituirebbe una violazione della direttiva 2004/18/CE, e segnatamente del suo articolo 58, ovvero, nel caso in cui tale direttiva non fosse applicabile, degli articoli 43 e 49 del trattato CE;
rilevato che, con delibera del 15 giugno 2007, n. 41, il CIPE si è pronunciato favorevolmente sullo schema di convenzione unica, subordinatamente all'osservanza di alcune prescrizioni e precisando che la stesura definitiva potrà essere definita solo dopo la conclusione della procedura di infrazione in corso in ambito europeo;
osservato che analoghe considerazioni sono contenute nel parere reso dal NARS;
ritenuto indispensabile che, prima di procedere alla stipula della convenzione, si verifichi la effettiva conclusione della procedura di infrazione comunitaria richiamata in precedenza;
osservato, peraltro, che la anomala proroga della concessione sembra essere, di fatto, legata alla effettiva capacità di realizzare la «Valdastico Nord», sul cui completamento si registrano difformità di valutazioni e incertezze presso le stesse regioni interessate, che non hanno ancora raggiunto un'intesa sulla realizzazione dell'opera;
rilevato che - in relazione a tali premesse - appare ingiustificata non soltanto la proroga della concessione fino al 2026, ma anche la fissazione dell'anno 2013 come termine per la decisione circa la realizzazione della «Valdastico Nord»;
considerato che la mancanza dell'approvazione delle «linee guida» previste


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dalla delibera CIPE n. 39/07 e predisposte da Anas, in materia di contabilità regolatoria nel settore delle concessioni autostradali, rende oltremodo difficile la valutazione complessiva dello schema di convenzione in esame, atteso che il CIPE ha precisato che gli schemi di convenzione dovranno essere subordinati all'accettazione da parte degli stipulanti dell'obbligo a revisionare integralmente le convenzioni, qualora risultassero difformi alle emanande «linee guida», con conseguenze facilmente immaginabili in termini di contenziosi;
giudicato, quindi, necessario operare con la massima cautela, anche al fine di tutelare gli interessi dell'utenza e assicurarsi che, di conseguenza, la decisione di prorogare la suddetta concessione, che si traduce nell'affidamento diretto, senza alcuna previa messa in concorrenza, di una nuova concessione, non risulti contraria alle regole comunitarie;
segnalato che, al contrario, risulterebbe più opportuno - al momento - far sì che la concessione giunga alla naturale scadenza prevista dallo strumento convenzionale in essere (stabilita per l'anno 2013) e fissare, invece, all'anno 2010 la data entro la quale verificare la realizzabilità della «Valdastico Nord»;
osservato che, al termine della verifica di cui sopra, si potrà successivamente prevedere l'eventuale rinnovo della concessione o, in caso negativo, l'avvio di una gara europea per un nuovo affidamento;
rilevata l'esigenza che, nell'ambito del percorso che dovrà portare alla valutazione circa la realizzazione della «Valdastico Nord» sia coinvolto l'intero sistema infrastrutturale di riferimento, ivi incluse le province di Trento e Bolzano e la stessa società di gestione dell'autostrada del Brennero, tenendo conto di quanto previsto dai piani di sviluppo del sistema ferroviario, così come definito dal «piano d'azione Brennero 2005» e successive modifiche;
segnalato, infine, che occorre un serio approfondimento da parte del Ministero competente sul ruolo della holding delle società controllate di riferimento in maniera tale che Anas possa inserire, d'ora in avanti, nelle clausole concessorie norme tali da evitare la creazione di holdings di società che non hanno pertinenza con la gestione ottimale ed economica del bene pubblico,
esprime

PARERE CONTRARIO.


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ALLEGATO 3

Schema di convenzione unica autostradale tra l'ANAS SpA e la Società delle autostrade di Venezia e Padova SpA (Atto n. 189).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
esaminato lo schema di convenzione unica autostradale tra l'ANAS S.p.A. e la Società delle autostrade di Venezia e Padova S.p.A.;
preso atto che lo schema di convenzione disciplina il rapporto tra Anas Spa (concedente) e la Società delle Autostrade di Venezia e Padova Spa (concessionario) per la costruzione ed esercizio dell'autostrada A4 Mestre (VE)-Padova, della tangenziale Ovest di Mestre (km 32,4), del raccordo autostradale tra la tangenziale Ovest di Mestre e l'aeroporto Marco Polo di Venezia (km 9,4);
osservato che la scadenza della concessione è opportunamente fissata al 30 novembre 2009;
preso atto che, con delibera del 15 giugno 2007, n. 42, il CIPE si è pronunciato favorevolmente sullo schema di convenzione unica, subordinatamente all'osservanza di alcune prescrizioni, che risultano - peraltro - di natura significativamente più contenuta rispetto alle prescrizioni riferite ad analoghi schemi di convenzione in corso di definizione e attualmente all'esame del Parlamento;
considerato che analoga valutazione positiva è stata assunta dal NARS, il quale ha espresso talune osservazioni di merito,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
siano integralmente rispettate le prescrizioni formulate dal CIPE, con particolare riferimento a quella che impone di prevedere la verifica del residuo valore contabile dei capitale investito, nonché la destinazione degli extraprofitti all'abbattimento del valore residuo dell'infrastruttura, in modo che lo stesso non si discosti dal suo valore di mercato.