V Commissione - Venerd́ 7 dicembre 2007


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ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008) (C. 3256 Governo, approvato dal Senato).

ULTERIORI PROPOSTE EMENDATIVE E NUOVE FORMULAZIONI DEL GOVERNO E DEL RELATORE

ART. 9.

All'articolo 9, dopo il comma 81, inserire i seguenti:
81-bis. Sono soggetti all'obbligo della voltura catastale previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, gli atti soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese che comportino un qualsiasi mutamento nell'intestazione catastale dei beni immobili di cui siano titolari persone giuridiche, anche se non direttamente conseguenti a modifica, costituzione o trasferimento di diritti reali. Le modalità attuative sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, adottato d'intesa con il Direttore generale per il commercio le assicurazioni e i servizi del Ministero dello sviluppo economico.
81-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 336 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, gli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, qualora rilevino la mancata presentazione, da parte dei soggetti obbligati, gli atti di aggiornamento catastale, ne richiedono la presentazione ai soggetti titolari. Nel caso in cui questi ultimi non ottemperino entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della suddetta richiesta, gli Uffici dell'Agenzia del territorio provvedono d'ufficio, attraverso la redazione dei relativi atti aggiornamento, con applicazione, a carico dei soggetti inadempienti, degli oneri stabiliti in attuazione del comma 339 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
81-quater. L'articolo 23 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è sostituito dal seguente:
I conservatori dei registri immobiliari inviano ogni quindici giorni al procuratore della Repubblica del tribunale nella cui circoscrizione è stabilito l'ufficio copia del registro generale d'ordine su supporto informatico o con modalità telematiche.
81-quinquies. In deroga all'articolo 2680, primo comma, del codice civile, fino a quando non sarà data attuazione a quanto stabilito dall'articolo 61 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la vidimazione del registro generale d'ordine viene eseguita dal conservatore.
81-sexies. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 14, del decreto del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286, all'Agenzia del territorio è assegnato uno specifico stanziamento di 12 milioni di euro, di cui 4 milioni di euro nell'anno 2008 e 8 milioni di euro nell'anno 2009, per la corresponsione di incentivi alla mobilità territoriale e di indennità di trasferta al personale dipendente, con particolare riguardo al processo di decentramento delle funzioni catastali. Al relativo onere si provvede con le maggiori entrate derivanti dagli interventi di cui ai commi 81-bis e 81-ter, nonché con le riduzioni dei costi conseguenti alle misure di semplificazione in materia ipo-catastale previste dal comma 81-quater.
81-septies. Nell'ambito delle funzioni amministrative catastali conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, così come modificato dall'articolo 1, comma 194, della legge 27 dicembre 2006,


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n. 296, per le riscossioni erariali sono applicabili ai comuni le norme previste dagli articoli 178 e 179 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Le disposizioni contenute nel citato articolo 179 si intendono riferite ai responsabili delle strutture comunali sovraordinate a quelle che effettuano riscossioni erariali.
9. 477. Il Relatore.

All'articolo 9, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
81-bis. Al comma 271 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007».
81-quater. L'importo delle maggiori entrate derivanti dal comma 81-bis, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2008 è iscritto nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Recupero dei centri storici).

1. Gli istituti di credito appositamente convenzionati con il Ministero del Tesoro, sono autorizzati alla stipula di contratti di mutuo ventennale fino a 300.000 euro, con i titolari di edifici ricadenti nei centri storici dei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti, peri! restauro e per il ripristino funzionale degli immobili, o di porzioni di essi, ponendo il totale Costo degli interessi a carico del bilancio dello Stato.
2. Gli enti locali sono autorizzati a contrarre mutui con la Cassa Depositi e Prestiti con onere per interessi a carico del bilancio dello Stato per il recupero e la conservazione degli edifici riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità, o appartenenti al patrimonio culturale vincolato ai sensi della legge n. 1089 del 1o giugno 1939 e del decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999.
3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle Finanze, con proprio decreto, definisce modalità e criteri per l'erogazione del contributo in conto interessi di cui ai commi i e 2 al fine di garantire che dell'attuazione del presente articolo si provveda nel limite di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 10.000;

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2009: - 10.000;
2010: - 10.000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 41 aggiungere i seguenti:

Art. 41-bis.
(Vittime della criminalità organizzata e del dovere).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, cd ai loro familiari superstiti, nonché alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono erogati i benefici di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206.
2. Ai soggetti di cui al comma 1, si estendono i benefici di cui all'articolo 3, comma 1 e 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206.


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Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2008: - 51.000;
2009: - 51,000;
2010: - 61.000.

Art. 41-ter.
(Modificazioni alla legislazione sulle vittime del terrorismo).

1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All'articolo 4, comma 2, le parole: «calcolata in base all'ultima retribuzione», sono sostituite dalle seguenti: «in misura pari all'ultima retribuzione».
b) Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206 è inserito in fine il seguente periodo: «Ai superstiti figli maggiorenni, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico, è altresì attribuito, a decorrere dal 26 agosto 2004, l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407.».
c) Dopo il comma 1 dell'articolo 6 è inserito il seguente comma: «1-bis. Ai fini di cui al comma 1, la commissione medico ospedaliera della sanità militare di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, procede a determinare le percentuali di invalidità sulla base dei criteri di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, avendo a riferimento le tabelle di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo. La commissione medico ospedaliera procede altresì alla valutazione delle invalidità riscontrate secondo le tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni, nonché dei relativi criteri applicativi. Con decreto dei Ministri della difesa e dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità per la trasformazione in fasce percentuali delle categorie di invalidità di cui alle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, nonché per la valutazione del danno morale, da determinare entro limiti minimi e massimi sulle percentuali di invalidità riscontrate. Fino all'adozione del decreto interministeriale, le amministrazioni competenti, sulla base delle indicazioni della commissione medico ospedaliera, riconoscono in via provvisoria, e salvo conguaglio, la percentuale di invalidità permanente di maggior favore e la incrementano di una percentuale pari al dieci per cento a titolo di riconoscimento del danno morale.».
d) All'articolo 9, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Ai soggetti medesimi sono estesi i benefici di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203».

Conseguentemente, alla tabella A alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, variare gli importi come segue:
2008: + 284.000.

All'articolo 42 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), capoverso 7-bis, sopprimere le parole: «dei piani e programmi predisposti in attuazione»;
b) al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: «d) dopo il comma 5 dell'articolo 12 è aggiunto il seguente comma: 6. Alla cessazione dello stato di emergenza, i contributi di cui ai commi 2 e 3, determinati in 19,5 milioni di euro sulla base delle certificazioni analitiche del Ministero dell'interno relative all'anno 2006, sono assegnati annualmente per il quinquennio 2008: - 2012 negli importi progressivamente ridotti nella misura di un quinto per ciascun anno del suddetto quinquennio.»;
e) al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «sono determinate ed erogate»


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con le seguenti: «, quantificate in 17 milioni di euro», e le parole: «ed i relativi importi» con le seguenti: «, sono erogate annualmente negli importi»;
d) al comma 1, lettera i), alinea, sostituire le parole: è aggiunto il seguente comma»: con le seguenti: «sono aggiunti i seguenti commi»;
e)
al comma 1, lettera f), dopo il capoverso 5-bis, aggiungere il seguente: «5-ter. Alla cessazione dello stato di emergenza, per la prosecuzione e completamento del programma di interventi urgenti di cui al capo I del presente decreto, le regioni Marche e Umbria sono autorizzate a contrarre mutui a fronte dei quali il Dipartimento della Protezione Civile è autorizzato a concorrere con contributi quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere dal 2008;
f) al comma 2, sopprimere il secondo periodo;
g) al comma 3, sostituire le parole: «47 milioni» con «50 milioni»;
h) inserire in fine i seguenti commi: «3-bis. Nell'ambito delle risorse disponibili, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, i termini previsti dall'articolo 1, comma 510, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono prorogati fino al 31 dicembre 2008.
3-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 6-ter del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge Il dicembre 2000 n. 365, si estendono anche al personale tecnico assunto a tempo determinato o con convenzioni alla data del 30 settembre 2007 ai sensi del comma 4, articolo 2 del decreto legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, nei limiti delle risorse di cui al citato comma 6-ter.
3-quater. Al fine di garantire la realizzazione di interventi urgenti di riduzione del rischio idrogeologico nei territori colpiti dagli eventi calamitosi del 6 e 7 ottobre 2007, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 2007, è autorizzato un contributo di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
3-quinquies. Per l'attuazione degli interventi a sostegno delle popolazioni e delle attività produttive dei comuni della Regione Veneto colpiti da eventi alluvionali nell'anno 2007 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2007, n. 3621 è autorizzato un contributo straordinario di 15 milioni di euro per l'anno 2008.
3-sexies. Ad integrazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1013, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il definitivo completamente degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata e Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980-81-82, di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, e successive modificazioni, è autorizzato un ulteriore contributo decennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, da erogare, alle medesime regioni, secondo modalità e criteri di ripartizione determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2008: - 57.000;
2009: - 41.000;
2010: - 37.000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 67 inserire il seguente:

Art. 67-bis.
(Residenze di interesse generale destinate alla locazione).

1. Al fine di incrementare il patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa a canone sostenibile, si considerano «residenze d'interesse generale


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destinate alla locazione» i fabbricati situati nei comuni ad alta tensione abitativa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1998, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, composti da case di abitazione non di lusso sulle quali grava un vincolo di locazione ad uso abitativo per un periodo non inferiore a 25 anni.
2. Le residenze di cui al comma 1 costituiscono servizio economico di interesse generale, ai fini dell'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del Trattato istitutivo delle Comunità europee, e sono ricompresse nella definizione di alloggio sociale di cui all'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9.
3. Per i fini previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo è istituito, a decorrere dal 2008 un fondo dotato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.

Conseguentemente, alla Tabella A allegata, rubrica relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 10.000;
2009: - 10.000;
2010: - 10.000.

Dopo l'articolo 79, inserire il seguente:

Art. 79-bis.
(Fondo di promozione della ricerca di base).

1. È istituito, in via sperimentale, per l'anno 2008 un Fondo di 10 milioni di euro per promuovere la ricerca di base. Il Fondo è attivato con decreto dei Ministro dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Le fondazioni bancarie che impegnano risorse per la ricerca di base possono chiedere a valere sul Fondo di cui al comma 1, e previa conferma della disponibilità finanziaria, contributi non superiori al 20 per cento delle risorse impiegate, per la durata effettiva dei finanziamento e comunque non oltre tre anni.
3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti gli obiettivi di ricerca di base per i quali i relativi finanziamenti possono essere ammessi ai contributi di cui al comma 2, le modalità per la presentazione delle richieste delle fondazioni volte ad ottenere i contributi medesimi, nonché per la valutazione dei piani di ricerca e per l'assegnazione dei contributi stessi al fine di rispettare i limiti della disponibilità del Fondo di cui al comma 1.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 10.000;

All'articolo 83, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2008», sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno 2008»;
b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
3. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, nonché al fine di assicurare ulteriori maggiori entrate pari a 140 milioni di euro per l'anno 2008 e di 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede, tenuto conto delle modifiche dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenute ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, alle occorrenti variazioni dell'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76 e successive modificazioni, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3-bis. Una quota delle maggiori entrate derivanti dal comma 3, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2008 e 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 è iscritta nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29


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novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27dicembre2004, n. 307.

All'articolo 113, comma 1, sostituire le parole: 548 milioni di euro», con le seguenti: 264 milioni di euro».

Conseguentemente, dopo l'articolo 113-bis inseguire il seguente:
1. Il prelievo fiscale sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il cui diritto alla percezione sorge a partire dal 1o aprile 2008, è ridotto in funzione di una spesa complessiva pari a 135 milioni di euro per l'anno 2008 e di 180 milioni di euro annui a decorrere dal 2009. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 marzo 2008, sono stabiliti i criteri per attuare la riduzione del prelievo. La tassazione operata dai sostituti d'imposta anteriormente all'emanazione di detto decreto si considera effettuata a titolo di acconto, Resta ferma l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Nell'articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. Nel caso di conferimento alla forma pensionistica complementare di quote di TFR maturate entro il 31 dicembre 2006 resta ferma, in occasione dell'erogazione delle prestazioni, l'applicazione delle disposizioni del comma 5. A tal fine le somme versate concorrono ad incrementare convenzionalmente la posizione individuale in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR conferito. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità per lo scambio delle informazioni tra le forme pensionistiche e i datori di lavoro presso i quali sono maturate le quote di TFR. Le disposizioni del presente comma si applicano per i conferimenti effettuati a partire dal 1o gennaio 2007».
3. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze è istituita una commissione di studio sulla disciplina di tassazione delle indennità di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il compito di proporre l'adozione di modifiche normative volte alla semplificazione e alla razionalizzazione del Sistema vigente, a un miglior coordinamento con la disciplina delle previdenza complementare e all'attenuazione del prelievo fiscale.

Conseguentemente, all'articolo 121, aggiungere in fine i seguenti commi:
11. All'articolo 1, comma 1156 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
g-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, è disposto lo stanziamento di un ulteriore contributo di 50 milioni di euro annui per la stabilizzazione degli LSU e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturale UE attraverso la stipula di un'apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto-legge del 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

12. Per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nel limite di spesa annuo di 40 milioni di euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i comuni destinatari degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1166, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, previa intesa con le regioni competenti, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavoratori socialmente utili, per lo svolgimento di


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attività socialmente utili (ASU) e per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in ASU, nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché dei soggetti utilizzati da questi ultimi attraverso convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del decreto legislativo 1o dicembre 1999, n. 468, estendendo a questa ultima tipologia di lavoratori i benefici e gli incentivi previsti per i lavoratori ASU.
13. Per le finalità di cui al precedente comma 12, gli enti utilizzatori potranno avvalersi della facoltà, in deroga ai vincoli legislativi in materia di assunzioni e di spesa annuale di cui all'articolo 1, comma 557 della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, del 2006 e successive modificazioni, di procedere ad assunzioni in pianta organica a tempo indeterminato nelle categorie A e B dei soggetti di cui al precedente capoverso, nonché ad assunzioni a tempo determinato, con inquadramento nelle categorie C e D, secondo i profili professionali previsti dai rispettivi ordinamenti, attraverso procedure selettive. La superiore normativa si applica, altresì, ai soggetti provenienti dal medesimo bacino ed utilizzati presso altre pubbliche amministrazioni. Le amministrazioni o gli enti utilizzatori dispongono l'assunzione anche in soprannumero con graduale assorbimento dello stesso prima di procedere ad altre assunzioni di pari categoria. A far data dall'esercizio 2008 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali dispone annualmente con proprio decreto, secondo l'importo annuale di cui al comma 12, a copertura integrale degli oneri relativi alla prosecuzione delle attività in ASU e alla gestione a regime delle unità stabilizzate tramite assunzioni in pianta organica o assunzione a tempo determinato.

All'articolo 150, aggiunge, in fine il seguente comma:
8. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307, è ridotto di 212,5 milioni di euro per l'anno 2008, di 276 milioni di euro per l'anno 2009 e 280 per l'anno 2009 e 244 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

Conseguentemente, alla tabella A. voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2010: - 4.000;

Conseguentemente, alla tabella C, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione Comunicazioni - Programma «Sostegno all'editoria», variare gli importi come segue (in migliaia di euro):
Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria. (11.2.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2183 e 11.2.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7442)
2008: + 37.500:
2009: + 56.000;
2010: + 64.000.
9. 478. Il Relatore.

All'articolo 9, dopo il comma 73 è inserito il seguente:
73-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2008, il cinquanta per cento dei canoni di cui all'articolo 3 della legge 17 luglio 1942, n. 907 è devoluto ai comuni nel cui territorio sono collocati gli insediamenti produttivi. I proventi di cui al presente comma sono utilizzati esclusivamente mentre per il risanamento ambientale dei luoghi di insediamento degli stabilimenti produttivi, per i relativi investimenti infrastrutturali.

Conseguentemente alla tabella A sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 1.500;
2009: - 1.500;
2010: - 1.500.
9. 479. Il Relatore.


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Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure a favore dei consumatori in materia di prodotti energetici).

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, ai fini della tutela del cittadino consumatore, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, la misura delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili - di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative - sono diminuite al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio.
2. Il decreto di cui al comma 1 può essere adottato, con cadenza trimestrale, se il prezzo di cui al medesimo comma aumenta in misura pari o superiore, sulla media del periodo, a due punti percentuali rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nel documento di programmazione economico-finanziaria; il medesimo decreto non può essere adottato ove, nella media del semestre precedente, si verifichi una diminuzione del prezzo, determinato ai sensi del comma 1, rispetto a quello indicato nel documento di programmazione economico-finanziaria. Il decreto di cui al comma 1 può essere adottato al fine di variare le aliquote di accisa, qualora il prezzo di cui al comma 1 abbia una diminuzione rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nel documento di programmazione economico-finanziaria.
3. Il decreto di cui al comma 1, da cui non devono in ogni caso derivare maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato, assicura che le eventuali variazioni di aliquote siano effettuate nel rispetto della normativa comunitaria in materia di livelli minimi delle accise.
4. La compensazione degli effetti derivanti dalle variazioni del prezzo di cui al comma 1 disposta ai sensi del presente articolo non si applica nei settori per i quali è vigente un regime di accisa agevolato.
5. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al comma 1, è adottato qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 2 entro il 28 febbraio 2008.
9. 040. Il Relatore.

ART. 10.

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Piano di utilizzazione dei beni pubblici per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali).

1. Al fine di attivare significativi processi di sviluppo locale attraverso il recupero e il riuso di beni immobili pubblici, in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale, economico e sociale e con gli obiettivi di sostenibilità e qualità territoriale e urbana, il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, tramite l'Agenzia del demanio, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, di intesa con gli enti territoriali interessati e nel rispetto dei piani urbanistici comunali, individuano ambiti di interesse nazionale nei quali sono presenti beni immobili di proprietà dello Stato e di altri soggetti pubblici per promuovere, in ciascun ambito, un programma unitario di utilizzazione di cui all'articolo 3, comma 15 bis del decreto legge n. 351/2001, convertito con modificazioni dalla legge n. 410/2001 e successive modificazioni, tali da comporre un «Piano di utilizzazione dei beni pubblici per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali».
2. Il Piano di cui al comma 1 è proposto dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti i Ministri competenti ed è approvato d'intesa con la Conferenza unificata di cui


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all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche in applicazione delle previsione di cui al decreto legislativo 42/2004. In tale Piano, oltre alla individuazione degli ambiti di intervento, sono determinati gli obiettivi di azione, le categorie tematiche, sociali, economiche e territoriali di interesse, i criteri, i tempi e le modalità di attuazione dei programmi unitari di intervento, nonché ogni altro elemento significativo per la formazione dei suddetti programmi.
3. Sulla base delle indicazioni contenute nel Piano, la regione e gli enti territoriali e locali interessati, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, promuovono la formazione dei programmi unitari di utilizzazione, individuando gli interventi, le modalità di attuazione, le categorie di destinazioni d'uso compatibili, l'entità e la modalità di attribuzione agli enti territoriali di quota parte del plusvalore da realizzare, nonché ogni altro elemento significativo per l'attuazione di quanto previsto nei programmi medesimi.
4. Per la definizione dei contenuti, finalità, condizioni e limiti per l'attuazione dei programmi unitari di valorizzazione concorrono le Amministrazioni centrali e territoriali interessate, nonché tutti i soggetti competenti, anche utilizzando la conferenza dei servizi di cui agli articoli 14 e segg. della legge 7 agosto 1990, n. 241, con particolare riguardo alla identificazione delle modalità di intervento per gli immobili soggetti a tutela ambientale, paesaggistica, architettonica, archeologica e storico-culturale e ricomprese in aree demaniali, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 42/2004, individuando gli elementi necessari per la migliore definizione progettuale degli interventi ricompresi nei programmi unitari di utilizzazione.
5. Ciascun programma unitario di utilizzazione è approvato con decreto del Presidente della regione o della provincia interessata, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per i beni e le attività culturali. I Consigli Comunali provvedono alla ratifica del programma, a pena di decadenza, nel rispetto delle forme di pubblicità e di partecipazione, entro novanta giorni dall'emanazione del predetto decreto. La suddetta approvazione produce gli effetti previsti dall'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dalle relative leggi regionali nonché, ove necessario, la relativa dichiarazione di pubblica utilità per le opere pubbliche o di interesse generale in esso comprese.
6. Ciascun programma unitario utilizzazione o di parti di esso, in relazione alla sua approvazione, può assumere, in considerazione della tipologia e dei contenuti degli interventi previsti, il valore e gli effetti dei piani, programmi e strumenti attuativi di iniziativa pubblica e privata, ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale. Al programma unitario di valorizzazione è applicabile, ove necessario, il comma 5 dell' articolo 27 della legge i agosto 2002, n. 166.
7. Per la predisposizione degli studi di fattibilità, progetti e di eventuali ulteriori misure di accompagnamento e di supporto del Piano si provvede a valere sul capitolo relativo alle somme da attribuire all'Agenzia del demanio per l'acquisto dei beni immobili, per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonché per gli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità, fino ad un importo massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2008.
8. All'articolo 27 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 13-ter, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Entro il 31 luglio 2008 il Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, adotta un programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale in uso, in coerenza con il processo di pianificazione territoriale e urbanistica previsto dalla legislazione nazionale e regionale, allo


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scopo di favorire la riallocazione in aree maggiormente funzionali per migliorare l'efficienza dei servizi assolti e individua entro il 31 ottobre 2008, con le stesse modalità indicate nel primo periodo, immobili non più utilizzati per finalità istituzionali da consegnare all'Agenzia del demanio entro il 31 dicembre 2008, nonché altre strutture, per un valore complessivo pari almeno a 2.000 milioni di euro.»;
b) dopo il comma 13-ter, sono inseriti i seguenti:
13-ter1. Il programma di cui al comma 13-ter:
a) individua, oltre gli immobili non più utilizzati, anche quelli parzialmente utilizzati e quelli in uso all'Amministrazione della difesa nei quali sono tuttora presenti funzioni altrove ricollocabili;
b) definisce le nuove localizzazioni delle funzioni, individuando le opere da realizzare;
c) quantifica il costo della Costruzione ex novo e dell'ammodernamento delle infrastrutture individuate e quello del trasferimento delle funzioni nelle nuove localizzazioni;
d) stabilisce le modalità temporali delle procedure di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento e del successivo rilascio dei beni immobili non più in uso.

13-ter2. Le infrastrutture militari, gli immobili e le porzioni di più ampi compendi ancora in uso al Ministero della Difesa, individuati nell'ambito del programma di cui ai commi 13-ter e 13-ter1, sono consegnati all'Agenzia del demanio ad avvenuta riallocazione delle funzioni presso idonee e funzionali strutture sostitutive. La riallocazione può avvenire sia tramite la trasformazione e riqualificazione di altri immobili militari, sia con costruzioni ex novo, da realizzarsi in conformità con gli strumenti urbanistici e salvaguardando l'integrità delle aree di pregio ambientale, anche attraverso il ricorso ad accordi o a procedure negoziate con enti territoriali promosse dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 15 bis del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Per consentire la riallocazione delle predette funzioni è istituito, nello stato di previsione del Ministero della Difesa, un fondo in conto capitale la cui dotazione è determinata dalla legge finanziaria in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al comma 13-ter1 e al quale concorrono anche proventi derivanti dalle attività di valorizzazione e dismissione effettuate dall'Agenzia del Demanio con riguardo alle infrastrutture militari, agli immobili e alle porzioni di più ampi compendi ancora in uso al Ministero della Difesa, oggetto del presente comma.

Conseguentemente, nella tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2008: - 10.000;
2009: -;
2010: -.
10. 09. (Nuova formulazione) Il Governo.

ART. 14.

All'articolo 14, comma 1, le parole: la spesa di 27,8 milioni di euro per l'anno 2008, di 60,8 milioni di euro per l'anno 2009 e di 110,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, sono sostituite dalle seguenti: la spesa di 24,8 milioni di euro per l'anno 2008, di 55,8 milioni di euro per l'anno 2009 e di 105,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

All'articolo 14, dopo il comma 1, inserire il seguente comma:
1-bis. Allo scopo di potenziare il supporto tecnico amministrativo alle funzioni del Ministero dello sviluppo economico, in particolare in materia di energia, competitività e concorrenza, politiche di sviluppo e amministrazione generale, ed


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anche al fine di potenziarne le attività di accertamento, ispettive e dì controllo ed assecondare i processi in atto di riorganizzazione delle strutture, è autorizzata, anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo, la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2008 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, per l'attuazione di un programma straordinario di reclutamento, attraverso procedure selettive aperte all'esterno per almeno la metà dei posti disponibili, di personale, anche di livello dirigenziale, di particolare qualificazione professionale. Si applica, per quanto compatibile, l'ultimo periodo del comma 481 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo modalità determinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
14. 62. Il Relatore.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Modifiche alla disciplina dei conti trattenuti dal Tesoro per la gestione delle disponibilità liquide).

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Tale remunerazione non si applica alle somme in eccedenza rispetto al saldo previsto nell'ambito degli scambi di informazioni sui flussi di cassa tra Ministero dell'economia e finanze e Banca d'Italia. Ai fini della stabilizzazione del saldo rispetto alle previsioni, con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di criteri di trasparenza, efficienza e competitività, sono stabilite le modalità di movimentazione della liquidità e di selezione delle controparti».
b) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Sul predetto conto, nonché sul conto della tesoreria denominato: Dipartimento del Tesoro Operazioni sui mercati finanziari, non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari»;
c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
6-bis. Ai conti e depositi intestati al Ministero dell'economia e delle finanze presso il sistema bancario ed utilizzati per la gestione della liquidità si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 6. (L);
d) i commi 7 e 9 sono abrogati.
20. 03. (Nuova formulazione) Il Governo.

ART. 24.

All'articolo 24 apportare le seguenti modificazioni: al comma 5, sostituire le parole: Per l'anno 2008, con le seguenti: Per gli anni 2008-2010, e sostituire le parole: non superiore al 25 per cento per il finanziamento di spese correnti, con le seguenti: non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti commi:
5-bis. Al fine di favorire l'esercizio associato di funzioni gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono istituire, mediante apposite convenzioni, da stipulare ai sensi dell'articolo 30 del predetto decreto legislativo, Uffici unici di Avvocatura per lo svolgimento di attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati.
5-ter. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dall'articolo 1, comma 711 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, trova applicazione dal 1o gennaio 2007 e pertanto dalla certificazione che gli Enti locali sono tenuti a presentare entro il 31 marzo 2008, fermo restando la validità delle certificazioni prodotte in precedenza.


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5-sexies. All'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla lettera a) le parole «30 per cento» sono sostituite con le seguenti: «15 per cento».
24. 116. Il Relatore.

Aggiungere in fine, il seguente comma:
5-bis. Le somme residuanti ai Comuni dalle Assegnazioni del Ministero dell'interno operate ai sensi del decreto-legge n. 691 del 1994 convertito in legge n. 35 del 1995 e decreto-legge n. 364 del 1995 convertito in legge n. 438 del 1995 e finalizzate alla erogazione di contributi per danni subiti da soggetti privati in dipendenza dell'evento alluvionale dei giorni 5 e 6 novembre 1994 ad intervenuta definizione delle pratiche di rimborso, rimangono nella disponibilità degli enti locali stessi e sono destinate al finanziamento di spese di investimento.
24. 117. Il Relatore.

ART. 25.

L'articolo 25 è sostituito dal seguente:

Art. 25.

1. Il Fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto di 33,4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 66,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
2. Le regioni, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono con proprie leggi, sentiti i consigli delle autonomie locali, al riordino della disciplina delle comunità montane, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 27 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in modo da ridurre la spesa corrente per il funzionamento delle comunità montane stesse per un importo pari almeno ad un terzo della quota del Fondo ordinario di cui al comma 1, assegnata per l'anno 2007 all'insieme delle comunità montane presenti nella regione.
3. Le leggi regionali di cui al comma 2 tengono conto dei seguenti principi fondamentali:
a) riduzione del numero complessivo delle comunità montane, sulla base di indicatori fisico-geografici, demografici e socio-economici e in particolare: della dimensione territoriale, della dimensione demografica, dell'indice di vecchiaia, del reddito medio pro capite, dell'acclività dei terreni, dell'altinietria del territorio comunale con riferimento all'Arco alpino e alla Dorsale appenninica, del livello dei servizi, della distanza dal capoluogo di provincia, delle attività produttive extra-agricole;
b) riduzione del numero dei componenti degli organi rappresentativi delle comunità montane;
c) riduzione delle indennità spettanti ai componenti degli organi delle comunità montane, in deroga a quanto previsto dall'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. I criteri di cui al comma 3 valgono ai finì della costituzione delle comunità montane e non rilevano in ordine ai benefici e agli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.
5. In caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 entro Il termine ivi previsto, si producono i seguenti effetti:
a) cessano di appartenere alle comunità montane i comuni capoluogo di provincia, i comuni costieri e quelli con popolazione superiore a 20.000 abitanti;
b) sono soppresse le comunità montane nelle quali più della metà dei comuni non sono situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra di cinquecento metri di altitudine sopra il livello del mare ovvero non sono comuni situati per almeno il 50 per cento della loro superficie al di sopra di cinquecento metri di altitudine sul livello del mare e nei quali


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il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore non è minore di cinquecento metri; nelle regioni alpine il limite minimo dl altitudine e il dislivello della quota altimetrica, di cui al periodo precedente, sono di seicento metri;
c) sono altresì, soppresse le comunità montane che, anche in conseguenza di quanto disposto nella precedente lettera a), risultano costituite da meno di cinque comuni, ratti salvi i casi in cui per la conformazione e le caratteristiche del territorio non sia possibile procedere alla costituzione delle stesse con almeno cinque comuni, fermi restando gli obiettivi gli obiettivi di risparmio;
d) nelle rimanenti comunità montane, il numero dei componenti dell'organo consiliare è ridotto ad un rappresentante per ciascuno dei comuni partecipanti, eletto dal rispettivo consiglio tra i componenti della giunta e del consiglio medesimo, e l'organo esecutivo è composto al massimo da un terzo dei componenti l'organo consiliare.

6. Il mancato conseguimento delle riduzioni di spesa di cui al comma 2 è accertato, entro il 31 luglio 2008, sulla base delle leggi regionali promulgate e delle relative relazioni tecnico-finanziarie, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentite le singole regioni interessate. Gli effetti di cui al comma 5 si producono dalla data di pubblicazione del predetto decreto.
7. Le regioni provvedono a disciplinare gli effetti conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 ed in particolare alla soppressione delle comunità montane, anche con riguardo alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Sino all'adozione o comunque in mancanza delle predette discipline regionali, i comuni succedono alla comunità montana soppressa in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, ed in relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva.
25. 94. Il Relatore.

L'articolo 25 è sostituito dal seguente:

Art. 25.

1. Il Fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto di 33,4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 66,8 milioni di curo a decorrere dall'anno 2009.
2. Le regioni, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono con proprie leggi, sentiti i consigli delle autonomie locali, al riordino della disciplina delle comunità montane, ad integrazione dì quanto previsto dall'articolo 27 del testo unico delle leggi, sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in modo da ridurre a regime la spesa corrente per il funzionamento delle comunità montane stesse per un importo pari almeno ad un terzo della quota del Fondo ordinario di cui al comma 1, assegnata per l'anno 2007 all'insieme delle comunità montane presenti nella regione.
3. Le leggi regionali di cui al comma 2 tengono conto dei seguenti principi fondamentali:
a) riduzione del numero complessivo delle comunità montane, sulla base di indicatori fisico-geografici, demografici e socio-economici e in particolare: della dimensione territoriale, della dimensione demografica, dell'indice di vecchiaia, del reddito medio pro capite, dell'acclività dei terreni, dell'altimetria del territorio comunale con riferimento all'Arco alpino e alla Dorsale appenninica, del livello dei servizi, della distanza dal capoluogo di provincia, delle attività produttive extra-agricole;


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b) riduzione del numero dei componenti degli organi rappresentativi delle comunità montane;
c) riduzione delle indennità spettanti ai componenti degli organi delle comunità montane, in deroga a quanto previsto dall'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. I criteri di cui al comma 3 valgono ai tini della costituzione delle comunità montane e non rilevano in ordine ai benefici e agli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.
5. In caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 entro il termine ivi previsto, si producono i seguenti effetti:
a) cessano di appartenere alle comunità montane i comuni capoluogo di provincia, i comuni costieri e quelli con popolazione superiore a 20.000 abitanti;
b) sono soppresse le comunità montane nelle quali più della metà dei comuni non sono situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra di cinquecento metri di altitudine sopra il livello del mare ovvero non sono comuni situati per almeno il 50 per cento della loro superficie al di sopra di cinquecento metri di altitudine sul livello del mare e nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore non è minore di cinquecento metri; nelle regioni alpine il limite minimo di altitudine e il dislivello della quota altimetrica, di cui al periodo precedente, sono di seicento metri;
c) sono altresì, soppresse le comunità montane che, anche in conseguenza di quanto disposto nella precedente lettera a), risultano costituite da meno di cinque comuni, fatti salvi i casi in cui per la conformazione e le caratteristiche del territorio non sia possibile procedere alla costituzione delle stesse con almeno cinque comuni, fermi restando gli obiettivi gli obiettivi di risparmio;

6. L'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa di cui al comma 2 è accertato, entro il 31 luglio 2008, sulla base delle leggi regionali promulgate e delle relative relazioni tecnico-finanziarie, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'economia e le finanze e di quello per gli affari regionali e le autonomie locali, sentite le singole regioni interessate. Gli effetti di cui al comma 5 si producono dalla data di pubblicazione del predetto decreto.
7. Le regioni provvedono a disciplinare gli effetti conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 ed in particolare alla soppressione delle comunità montane, anche con riguardo alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Sino all'adozione o comunque in mancanza delle predette discipline regionali, i comuni succedono alla comunità montana soppressa in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, ed in relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva.
25. 94.(Nuova formulazione) Il Relatore.

ART. 26.

All'articolo 26 apportare le seguenti modificazioni: al comma 1 aggiungere il seguente: La presente disposizione entra in vigore a decorrere dalle prossime elezioni amministrative locali.

Al comma 2, alla lettera a), dopo le parole: presidenti dei consigli comunali e provinciali, aggiungere le seguenti: i presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni di cui all'articolo 22, comma 1.

Al comma 3, lettera c), capoverso lettera c), sostituire il secondo periodo con il seguente: Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità


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prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana.

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: Il presente comma non si applica per l'adesione delle Amministrazioni comunali ai consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e regionali.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis.
All'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli denti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «100.000 abitanti», sono sostituite dalle seguenti: «250.000 abitanti».
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: I comuni con popolazione tra i 100.000 e i 250.000 abitanti possono articolare il territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento secondo quanto previsto dal comma 2. La popolazione media delle circoscrizioni non può comunque essere inferiore a 30.000 abitanti.

Al comma 7 al primo periodo dopo le parole: al responsabile dell'ufficio elettorale comunale, aggiungere le seguenti: salvo quanto disposto dagli articoli 12, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

Al terzo periodo dopo le parole: in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale, aggiungere le seguenti: ad eccezione degli articoli 3, 4, 5 e 6 della Legge 8 marzo 1989, n. 95.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Entro il 30 giugno 2008, sulla base delle certificazioni prodotte dagli Enti interessati, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato - Città Autonomie locali, quantifica l'ammontare effettivo delle riduzioni di spesa conseguibili al 31 dicembre 2008. A seguito ditale accertamento, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in relazione alla differenza riscontrata tra l'ammontare delle economie di spesa e la riduzione dei trasferimenti, adegua con propri decreti la dotazione del fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per l'eventuale integrazione dei trasferimenti destinati ai soli Enti che hanno dato piena attuazione alle disposizioni previste dal presente articolo.
26. 147. Il Relatore.

ART. 27.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Modifiche alla disciplina dei conti intrattenuti dal Tesoro per la gestione delle disponibilità liquide).

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Tale remunerazione non si applica alle somme in eccedenza rispetto al saldo previsto nell'ambito degli scambi di informazioni sui flussi di cassa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Banca d'Italia. Ai fini della stabilizzazione del saldo rispetto alle previsioni, con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di criteri di trasparenza, efficienza e competitività, sono stabilite le modalità di movimentazione della liquidità e di selezione delle controparti».
b) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Sul predetto conto, nonché sul conto di tesoreria denominato: Dipartimento del Tesoro Operazioni sui mercati finanziari, non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari».;


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c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
6-bis. Ai conti e depositi intestati al Ministero dell'economia e delle finanze presso il sistema bancario ed utilizzati per la gestione della liquidità si applicano le disposizioni del precedente comma 6. (L);
d) i commi 7 e 9 sono abrogati.
27. 09. Il Relatore.

ART. 28.

All'articolo 28, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, cosi come modificato dall'articolo 35 del decreto legge 2 ottobre 2007, n. 159 convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «confinanti con le regioni a statuto speciale», inserire le seguenti: «o con la confederazione elvetica»;
b) dopo le parole: «per l'anno 2007», inserire le seguenti: «e di 5 milioni per ciascuno degli anni 2009 e 2010».

Conseguentemente alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2008: - 10.000.
28. 31. Il Relatore.

ART. 31.

All'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «pubblica amministrazione,», inserire le seguenti: «sentite le organizzazioni sindacali,», e dopo la parola: «individuate», inserire la seguente: «tutte»;
b) al comma 2, dopo le parole: «, viene conseguentemente», inserire le seguenti: «, ove ne ricorrano i presupposti nell'esercizio 2008,»;
c) al comma 3, dopo la parola: «accertamento», inserire le seguenti: «della effettiva sussistenza».
31. 9. Il Relatore.

All'articolo 31, comma 6, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
b)-bis. Per la razionalizzazione di iniziative nel settore della divulgazione della cultura italiana all'estero, da realizzare anche in connessione con eventi internazionali già programmati, è autorizzata per l'allestimento di una mostra itinerante la spesa dì I milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. Per il rafforzamento della capacità di analisi dei processi strategici ed economici internazionali e il loro monitoraggio parlamentare attraverso intese tra le amministrazioni delle due Camere del Parlamento e in collaborazione con il Ministero degli affari esteri è stanziata la somma di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008.

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2008: - 300;
2009: - 300;
2010: - 300.

Voce Ministero degli affari esteri:
2008: - 1000;
2009: - 1000;
2010: - 1000.
31. 10. Il Relatore.

ART. 32.

All'articolo 32, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. In esecuzione delle intese raggiunte nel corso del vertice intergovernativo


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italo-russo del 14 marzo 2007 è autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2008, per gli interventi infrastrutturali e di riqualificazione urbana connessi all'attuazione delle intese. Con decreto del presidente del consiglio dei ministri sono stabilite le modalità e le tipologie degli interventi.
32. 16. Il Relatore.

ART. 34.

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

Per il completamento della partecipazione italiana alle prime due fasi del progetto «NATO-Russia Federation Air Traffic Management Study» nel quadro della «NATO-Russia Council Co-operative Airspace Initiative», il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad erogare alla NATO i relativi contributi utilizzando i fondi finalizzati agli interventi relativi al settore aerospaziale.
34. 017. Il Relatore.

Aggiungere dopo l'articolo 34 i seguenti:

Art. 34-bis.
(Misure per la funzionalità dell'Agenzia Industrie Difesa).

1. Al comma 1, dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole: «Scopo dell'agenzia è quello di gestire unitariamente le attività», aggiungere le seguenti: «delle unità dl servizio strumentali alla piena operatività e».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: definite le modalità, aggiungere le seguenti: , nell'ambito delle disponibilità esistenti, per la costituzione di società di servizi per l'agenzia medesima e.

2. A decorrere dall'anno 2008 l'Agenzia Industrie Difesa è inserita nella Tabella B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.
34. 018. Il Relatore.

ART. 37.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Norma per il finanziamento dell'OIC, dello IASB e dell'EFRAG).

1. Al finanziamento dell'Organismo italiano di contabilità (OIC), fondazione di diritto privato avente piena autonomia statuaria, concorrono le imprese attraverso contributi derivanti dall'applicazione di una maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle camere di commercio per il deposito dei bilanci presso il registro delle imprese ai sensi dell' articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
2. Il Collegio dei Fondatori dell'OIC stabilisce annualmente il fabbisogno di finanziamento dell'OIC nonché le quote del finanziamento di cui al precedente comma 1 da destinare all'International Accounting Standards Board (IASB) e all'European Finantial Reporting Advisory Group (EFRAG).
3. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con decreto, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 29dicembre 1993, n. 580, a definire la misura della maggiorazione di cui al precedente comma 1 sulla base delle indicazioni di fabbisogno trasmesse dall'OIC. Con lo stesso decreto sono individuate le modalità di corresponsione delle relative somme all'OIC tramite il sistema camerale.
37. 044. (Nuova formulazione) Il Governo.

ART. 39.

Sostituire l'articolo 39, con il seguente:

Art. 39-bis.
(Potenziamento della sicurezza e del soccorso pubblico).

1. Per l'anno 2008 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e


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delle finanze un fondo per le esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico, per il rinnovo l'ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ad esclusione delle spese per il personale e di quelle destinate al ripianamento delle posizioni debitorie, con una dotazione di 200 milioni di euro, di cui 40 milioni di curo per le specifiche necessità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da ripartire con uno o più decreti del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro della giustizia, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 80.000.
39. 45. (Nuova formulazione) Il Relatore.

ART. 40.

Dopo l'articolo 40, è inserito il seguente:

Art. 40-bis.
(Consorsi agrari).

1. All'articolo 1, comma 9-bis, del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, come modificato dall'articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al quinto periodo le parole: «con il compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007, depositando gli atti di cui all'articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267», e le parole: «, limitatamente alla nomina di un nuovo commissario unico.» sono soppresse e dopo le parole: «la medesima disposizione si applica anche ai consorzi agrari in stato di concordato», è aggiunto il periodo: «. Entro il 31 dicembre 2008, l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa.
40. 06. Il Relatore.

ART. 42.

All'articolo 42 è aggiunto, alla fine, il seguente comma:
3-bis. Allo scopo di potenziare la dotazione dei mezzi aerei di soccorso civile nelle azioni di contrasto e di spegnimento degli incendi boschivi, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2008 per l'acquisizione a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - di velivoli antincendi.

Conseguentemente all'articolo 150 aggiungere in fine il seguente comma:
8. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307, è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2008.
42. 37. Il Relatore.

ART. 43.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Stazione Sperimentale per l'industria delle conserve alimentari e per l'industria delle essenze e dei derivati degli agrumi).

1. La Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma, istituita con regio decreto del 2 luglio 1922, n. 1396, assume, a partire dalla scadenza del Consiglio di amministrazione attualmente in carica, la denominazione di: «Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari e per l'industria delle essenze e dei derivati degli agrumi», per effetto della fusione con la Stazione


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sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi di Reggio Calabria, istituita con decreto luogotenenziale 20giugno 1918, n. 2131.
2. Sono conferiti al Commissario straordinario della Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati degli agrumi in Reggio Calabria tutti i poteri del Consiglio di amministrazione, compresi quelli di modifica statutaria, necessari alla realizzazione della fusione di cui al comma precedente.
3. La Stazione sperimentale risultante dalla fusione di cui al comma 1 ha sede in Parma e sede secondaria in Reggio Calabria. Essa subentra in tutti rapporti giuridici attivi e passivi, già facenti capo agli enti interessati dalla fusione. Permangono i rapporti di lavoro dei dipendenti degli enti che si fondono, ferma restando l'applicazione della normativa del codice civile, delle leggi speciali e dei contratti collettivi in materia di lavoro subordinato nell'impresa.
4. La Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari e per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi ha potestà statutaria. La norma statutaria relativa alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'ente risultante dalla fusione è deliberata dal Consiglio di amministrazione e dal Commissario straordinario in carica alla data di entrata in vigore delle presenti disposiziòni, ferma restando la necessità della previsione di almeno un quarto di componenti in rappresentanza delle organizzazioni imprenditoriali e delle Amministrazioni pubbliche già presenti nell'organo amministrativo della Stazione sperimentale per la industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi di Reggio Calabria.
5. Nei limiti di compatibilità, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540.
6. Nelle more della fusione di cui al I comma, la Stazione sperimentale per le essenze e dei derivati dagli agrumi, sulla base di convenzione organizzativa con la Stazione sperimentale per le conserve alimentari di Parma, approvata dal Ministero dello sviluppo economico, può svolgere attività di controllo ed analisi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, anche in materia agro-alimentare, con contributi a carico dei soli soggetti a favore dei quali è prestata tale attività.
7. L'applicazione delle presenti disposizioni non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.
43. 082. Il Relatore.

ART. 50.

All'articolo 50 aggiungere il seguente comma:
3) Nell'ambito del contingente agevolato di cui all'articolo 21, comma 6 decreto legislativo 26 Ottobre 1995, n. 504 e senza ulteriori oneri a carico dello Stato: per l'anno 2009, la quota minima di cui all'articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 1o gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è fissata nella misura del 3,0 per cento di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nell'anno solare precedente, calcolata sulla base del tenore energetico.
Ai fini del conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali, per gli anni successivi al 2009, la medesima quota può essere incrementata con decreti del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
All'articolo 22-bis, comma 1 del decreto legislativo 26 Ottobre 1995, n. 504, dopo le parole «in miscela con il gasolio» aggiungere le seguenti parole «o in miscela con oli combustibili, in qualsiasi percentuale».
50. 31. Il Relatore.


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ART. 56.

Dopo l'articolo 56 inserire il seguente:

Art. 56-bis
(procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto)

1. Sostituire l'articolo 46 del decreto legge 1o ottobre 2007, n. 159, come modificato dalla legge di conversione, con il seguente:

«Art. 46
(procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto)

1. L'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse, ovvero per l'aumento della capacità dei terminali esistenti, è rilasciata a seguito di procedimento unico ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, previa valutazione di impatto ambientale in sede statale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sostituisce ogni autorizzazione, concessione o atto di assenso comunque denominato, ivi compresa la nuova destinazione dei siti interessati, salvaguardando l'integrità delle aree di pregio ambientale, e assicurando comunque la partecipazione di tutte le amministrazioni preposte.
2. Nei casi in cui gli impianti di cui al comma 1 siano ubicati in area portuale o in area terrestre ad essa contigua e non sia vigente un Piano Regolatore Portuale oppure la loro realizzazione comporti variazione del Piano Regolatore Portuale, la procedura statale di valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, relativa al progetto di variante di Piano regolatore portuale, considera anche gli specifici aspetti progettuali ed ambientali del terminale di rigassificazione. Il relativo complessivo giudizio di compatibilità ambientale è reso anche. in assenza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 5, comma 3, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84. In tali casi, l'autorizzazione e' rilasciata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione interessata. L'autorizzazione di cui al presente comma costituisce ove necessario anche approvazione della variante del piano regolatore portuale.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano, su richiesta del proponente da presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche ai procedimenti autorizzativi in corso alla medesima data. In tali casi, sono fatti salvi gli adempimenti assolti nell'ambito dei procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge anche innanzi alle Regioni a Statuto speciale ad alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
56. 036. (Nuova formulazione) Il Governo.

Dopo l'articolo 56 inserire il seguente:

Art. 56-bis
(Misure per il settore del gas naturale)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, corna 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono applicate anche al settore del gas naturale.
2. Le relative misure di attuazione sono adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, della solidarietà sociale e delle politiche per la famiglia.
56. 040. Il Relatore.


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ART. 60.

All'articolo 60, aggiungere in fine i seguenti commi:
4. In attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, le funzioni svolte dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. in relazione agli interventi di cui ai titoli I e Il del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono esercitate dalle Regioni fino alla data di entrata in vigore delle corrispondenti disposizioni regionali in materia. Al fine di garantire la continuità nell'esercizio di tali fi.rnzioni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce:
a) le modalità, i termini e le procedure per il subentro delle Regioni, da completare gradualmente entro il 31 dicembre 2010, nella gestione delle attività e delle competenze e per l'attribuzione delle risorse finanziarie e strumentali;
b) la data a partire dalla quale, per ciascuna delle misure disciplinate dal predetto decreto legislativo n. 185 del 2000, la citata Agenzia non può più svolgere l'attività di selezione e concessione di nuove agevolazioni, ma solo quella di gestione dei rapporti attivi e passivi in essere;
c) i compiti e le funzioni residuali che la citata Agenzia può continuare a svolgere anche oltre il termine di cui alla lettera b), ivi compresa l'accensione di mutui agevolati in favore delle imprese ammesse alle agevolazioni dalle Regioni o dai loro enti strumentali.
5. Le Regioni subentrate nelle funzioni della predetta Agenzia ai sensi del comma precedente possono, in conformità ai rispettivi ordinamenti, affidare i compiti di cui all'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 185 del 2000 alle società regionali acquisite in attuazione dell'articolo 1, comma 461, legge 27 dicembre 2006, n. 296. Fino al subentro delle Regioni nell'esercizio delle funzioni dell'Agenzia, le predette società regionali continuano a svolgere le attività previste dai contratti di servizio con l'Agenzia vigenti all'atto del loro trasferimento alle Regioni.
6. A valere sulle risorse assegnate ai programmi di interesse strategico nazionale nell'ambito della programmazione unitaria per il periodo 2007-2013, e su quelle relative alle agevolazioni erogate dalla Agenzia di cui al primo comma ai sensi del predetto decreto legislativo n. 185 del 2000 che si rendono disponibili per il rimborso dei mutui da parte dei beneficiari o per economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni stesse, il Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289:
a) cofinanzia, per una quota non superiore al cinquanta per cento, i progetti regionali in materia di autoimprenditorialità e autoimpiego riconducibili alla priorità «Competitività dei sistemi produttivi e occupazione» del Quadro strategico nazionale 2007-2013, eventualmente finanziati dalle Regioni a valere sulle risorse del medesimo fondo assegnate ai programmi di interesse strategico regionale. La quota di cofinanziarnento può essere elevata fino al 60 per cento allorquando le Regioni provvedono all'attuazione di tali progetti avvalendosi delle società regionali già controllate dalla citata Agenzia e ad esse stesse trasferite, ai sensi dell'articolo 1, comma 461, legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero, in caso di avvenuta liquidazione delle medesime società, avvalendosi del rispettivo ramo d'azienda trasferito ai sensi del decreto di cui al comma 4 del presente articolo. Le percentuali di cofinanziamento sono determinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, tenuto conto delle risorse complessivamente assegnate dal CIPE per le finalità di cui alla presente lettera;
b) finanzia una misura per lo sviluppo di nuova imprenditorialità e la creazione di imprese basate su attività di


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ricerca e di innovazione. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i beneficiari, i progetti finanziabili, i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla presente lettera. All'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. di cui all'articolo 1, comma 460, legge 27 dicembre 2006, n. 296, è affidato il compito di provvedere alla selezione ed erogazione delle agevolazioni, anche finanziarie, e all'assistenza tecnica dei progetti e delle iniziative presentate ai fini della concessione delle misure incentivanti di cui alla presente lettera.
7. Resta fermo il trasferimento all'ISMEA delle funzioni relative al titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, disposto dall'articolo 4, commi da 42 a 44, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e attuato con i decreti del 28 dicembre 2006 e del 18 ottobre 2007 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
8. All'articolo 8-bis, comma 3, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente periodo: «Con il medesimo decreto possono essere affidati all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. compiti e funzioni relativi alla concessione delle agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 2, comma 203, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e sono stabiliti specifici criteri, condizioni e modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie finalizzate all'attrazione degli investimenti esteri».
60. 5. Il Relatore.

Dopo l'articolo 60 inserire il seguente:

Art. 60-bis.
(Misure urgenti per la tutela dei consumatori in materia di prezzi).

1. Ciascuna Camera di Commercio rende noto al pubblico il proprio «ufficio prezzi», che riceve segnalazioni e verifica le dinamiche concernenti le variazioni dei prezzi di beni e servizi praticati ai consumatori finali.
2. Lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 è disciplinato da convenzioni non onerose stipulate fra le Camere di Commercio, i comuni e gli altri enti interessati e l'Ufficio territoriale di Governo, che individuano anche le modalità di rilevazione e di messa a disposizione dei consumatori, anche in forma comparata, dei prezzi rilevati.
3. Ai fini del comma 2, la Conferenza Unificata può disciplinare, d'intesa fra Unioncainere, ANCI e Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno e dell'economia e delle finanze, la convenzione tipo e le procedure standard.
4. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Garante per la sorveglianza dei prezzi, che sovrintende alla tenuta ed elaborazione delle informazioni richieste agli «uffici prezzi» delle Camere di Commercio di cui al comma 1, all'ISTAT, ai competenti uffici del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché, quanto ai servizi di pubblica utilità, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, nonché a renderle note anche in forma comparata e telematica, avvalendosi del «Portale delle imprese», gestito in rete dalle Camere di Commercio, che svolge servizio unicamente informativo e assume il nome di «Portale delle imprese, dei consumatori e dei prezzi».
5. Il Garante di cui al comma 4 è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, tra i


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dirigenti di prima fascia del Ministero dello Sviluppo economico, si avvale per il proprio funzionamento delle strutture del medesimo Ministero, svolge i compiti di cui al presente articolo senza compenso e mantenendo le proprie funzioni. L'incarico ha la durata di tre anni.
6. Il Garante riferisce le dinamiche e le eventuali anomalie dei prezzi, rilevate ai sensi del presente articolo, al Ministro dello sviluppo economico, che provvede, ove necessario, alla formulazione di segnalazioni all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato e di proposte normative, anche nell'ambito della legge annuale per la promozione della concorrenza e la tutela dei consumatori.
7. Le informazioni riferite ai prezzi al consumo, anche nominative, sono in ogni caso sottratte alla disciplina di tutela in materia di riservatezza dei dati personali.
8. Alle attività svolte ai sensi del presente articolo le Camere di commercio fanno fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
60. 041. Il Relatore.

ART. 62.

Dopo l'articolo 62 aggiungere il seguente:

Art. 62-bis
(Passante di Bologna).

1. Per la progettazione e l'avvio della realizzazione del passante grande di Bologna, ai sensi della legge 21 dicembre 2001 n. 443, è autorizzato un contributo di 9 milioni di euro per l'anno 2009.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2009: - 9.000.
62. 037. Il Relatore.

Dopo l'articolo 62 aggiungere il seguente:

Art. 62-bis
(Linee metropolitane).

1. Per la progettazione e l'avvio, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, delle tratte delle linee metropolitane delle città di Bologna, e Torino, è autorizzato un contributo per ciascuna delle predette tratte di 17 milioni di euro per l'anno 2009. Per la progettazione e l'avvio della metropolitana di Firenze è autorizzato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente, alla Tabella B voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 10.000;
2009: - 34.000.
62. 038. Il Relatore.

ART. 66.

All'articolo 66 dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Al fine del potenziamento degli impianti sportivi e per la promozione e la realizzazione di interventi per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, fra cui i Campionati mondiali maschili di pallavolo, che si terranno in Italia nel 2010, la dotazione del Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, istituito con l'articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Conseguentemente, alla Tabella B voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 3.000;
2009: - 3.000;
2010: - 3.000.
66. 3. (Nuova formulazione) Il Relatore.


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ART. 69.

Dopo l'articolo 69, inserire il seguente:
(Fondo per la realizzazione di infrastrutture nelle aree metropolitane delle regioni del Mezzogiorno).

1.Al fine di contribuire alla realizzazione delle opere pubbliche di interesse locale, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, nell'anno 2009, il Fondo per la realizzazione di infrastrutture nelle aree metropolitane o nei capoluoghi di provincia Situate nelle regioni Campania, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia.
2. I contributi erogati dal fondo di cui al comma 1 sono finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche e infrastrutture di interesse locale indispensabili per la valorizzazione delle risorse produttive e delle realtà sociali interessate.
3. Le disponibilità del Fondo sono ripartite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze adottate d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Entro il 28 febbraio di ciascun anno lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni, da esprimere entro quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque emanato.
4. La dotazione del Fondo è determinata in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, e 2010. Per gli anni successivi il Fondo può essere rifinanziato per gli interventi di cui al presente articolo con la procedura di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
5. Con decreto del ministero dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.

Conseguentemente, alla Tabella B voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2009: - 20.000;
2010: - 20.000.
69. 053. Il Relatore.

ART. 72

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «I criteri per la qualificazione delle opere di espressione originale italiana, ai fini dei del presente articolo, sono stabiliti con decreto del Ministro delle comunicazioni e del Ministro per i beni e le attività culturali da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire la parola ore con le seguenti: fasce orarie.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: di cui il 20 per cento, aggiungere le seguenti:, nel caso di soggetti operanti in chiaro, alle.

Al comma 1, lettera a), terzo periodo, dopo le parole: di opere europee aggiungere le seguenti: realizzate prevalentemente da produttori indipendenti.

Al comma 1, lettera a), dopo il terzo periodo, inserire il seguente: All'interno ditale quota destinata alle opere europee, la quota di introiti netti annui destinata alle opere europee realizzate da produttori indipendenti è in ogni caso non inferiore alla quota media destinata alle medesime opere nel corso dell'ultimo biennio precedente all'entrata in vigore della presente legge.

Al comma 1, lettera a), sesto periodo, dopo le parole: La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo destina alle opere europee aggiungere le


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seguenti: realizzate prevalentemente da produttori indipendenti;

Al comma 1, lettera a), dopo il sesto periodo, inserire il seguente: All'interno ditale quota destinata alle opere europee, la quota di introiti netti annui destinata alle opere europee realizzate da produttori indipendenti è in ogni caso non inferiore alla quota media destinata alle medesime opere nel corso dell'ultimo biennio precedente all'entrata in vigore della presente legge.

Al comma 1, lettera a), settimo periodo, sostituire le parole: Gli operatori con le seguenti: Per i servizi televisivi prestati su richiesta del consumatore gli operatori;

Al comma 1, lettera a), dopo il settimo periodo, inserire il seguente: L'Autorità stabilisce con proprio regolamento i criteri per la concessione di deroghe rispetto all'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma alle emittenti televisive, ai fornitori di contenuti televisivi e ai fornitori di programmi in pay-per-view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, che in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio non abbiano realizzato utili o che abbiano una quota di mercato, riferita ai ricavi da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento, inferiore all'1 per cento o che editino canali tematici e comunque tenendo conto dell'effettiva disponibilità delle opere in questione sul mercato.
72. 29. Il Relatore.

ART. 81.

Dopo l'articolo 81 inserire il seguente:

Art. 81-bis
(Enti Parco Nazionali).

1. Per il funzionamento degli Enti Parco Nazionali, ad integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di I milione di euro a decorrere dall'anno 2008.

Conseguentemente, alla Tabella B voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 2.000;
2009: - 2.000;
2010: - 2.000.
81. 052. (Nuova formulazione) Il Governo.

ART. 88.

Dopo l'articolo 88 inserire il seguente:

Art. 88-bis
(Disposizioni in materia di dispositivi medici).

1. Ai fine di assicurare i risparmi previsti dall'articolo 1, comma 796, lettera v), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2008, nel corrispondere agli aventi diritto il prezzo relativo a forniture di dispositivi medici, previste da gare effettuate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, le Aziende sanitarie e gli altri enti che hanno operato gli acquisti trattengono, a titolo di sconto a favore del Servizio sanitario nazionale, una percentuale pari all'1,50 per cento del prezzo medesimo, al lordo di IVA. Nel corso dello stesso anno, l'eventuale acquisto di dispositivi medici al di fuori di gare, nei casi consentiti dalle norme in vigore, non può comportare, a carico del Servizio sanitario nazionale, l'esborso di un prezzo unitario superiore al 98,50 per cento dell'ultimo prezzo corrisposto dalla struttura acquirente.
2. I prezzi di riferimento di dispositivi medici stabiliti con decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera v), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla base di pareri resi dalla


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Commissione unica sui dispositivi medici (CUD), si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2009, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.
3. Entro il 31 gennaio 2008, il Ministero della salute, avvalendosi della CUD, avvia un confronto con le associazioni industriali del settore, per:
a) individuare, ove necessario, ulteriori articolazioni delle tipologie di dispositivi medici contemplate dai decreti ministeriali di cui al comma 2, in grado di assicurare che ciascuna voce contenga dispositivi con caratteristiche tecniche sovrapponibili, che giustificano l'applicazione di un unico prezzo di riferimento. La CUD procede, conseguentemente, sulla base dei dati pervenuti ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera v) della legge n. 296 del 2006 e di loro eventuali integrazioni richieste dalla stessa CUD, alla revisione e al completamento dei prezzi di riferimento, da approvare secondo la procedura prevista dalla citata disposizione legislativa;
b) approntare diverse misure di razionalizzazione nell'acquisto e nell'utilizzazione dei dispositivi medici in grado di assicurare, ove divenute operative, anche in sostituzione del meccanismo dei prezzi di riferimento, risparmi non inferiori ai 60 milioni di euro per l'anno 2009 con mantenimento degli effetti negli anni successivi.
88. 036. Il Relatore.

ART. 92.

All'articolo 92, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 è aggiunto in fine il seguente comma:
7. Le disposizioni di cui all'articolo 7 non si applicano al personale del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale per il quale si fa riferimento alle vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori.
92. 3. Il Relatore.

ART. 93.

Dopo l'articolo 93 aggiungere il seguente:

Art. 93-bis
(Centro per il libro e la lettura).

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008 è autorizzata la spesa di euro 3.000.000, 00 per le spese di funzionamento nonché per le attività istituzionali del Centro per il libro e la lettura, istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali con il compito di promuovere e realizzare campagne di promozione della lettura, organizzare manifestazioni ed eventi in Italia e all'estero per la diffusione del Libro italiano, per sostenere le attività di diffusione del libro e della Lettura promosse da altri soggetti pubblici e privati, nonché assicurare il coordinamento delle attività delle altre istituzioni statali operanti in materia e istituire l'Osservatorio del libro e della lettura. Il Centro collabora con le istituzioni territoriali e locali competenti e con i soggetti privati che operano in tutta la filiera del libro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità organizzative e di funzionamento del Centro.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 3.000.000,00 di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa recata dalla medesima disposizione.
93. 034. Il Relatore.


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Dopo l'articolo 93 aggiungere il seguente:

Art. 93-bis
(Celebrazioni per il 150o anniversario dell'Unità d'Italia)

1. Per la realizzazione delle opere, degli interventi e delle iniziative connesse alle celebrazioni per il 150o anniversario dell'Unità d'Italia, è autorizzata l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente:
All'articolo 62, comma 16, sostituire le parole 0 milioni di euro per l'anno 2008 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010» con le seguenti: 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010»;
All'articolo 114, comma 3, le parole «30 milioni di euro anni» sono sostituite dalle seguenti: «15 milioni di euro per l'anno 2008 e 30 milioni di euro annui dal 2009»
93. 035. Il Relatore.

ART. 94.

All'articolo 94, aggiungere in fine il seguente comma:
15-bis. Allo scopo di contribuire all'equilibrio finanziario degli enti locali, è istituito nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione un fondo per il concorso dello Stato agli oneri di funzionamento e per il personale dei licei linguistici ricadenti sui bilanci dei comuni e delle province. La dotazione del fondo è stabilita in 5 milioni. di euro annui a
decorrere dal 2008.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della pubblica istruzione, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 5.000.

Conseguentemente, alla Tabella B voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2009: - 5.000;
2010: - 5.000.
94. 130. Il Relatore.

ART. 99.

All'articolo 99 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, capoverso articolo 140-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Le associazioni di cui al comma 1 dell'articolo 139 e gli altri soggetti di cui al comma 2 del presente articolo sono legittimati ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo al tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa l'accertamento del diritto al risarcimento del danno e alla restituzione delle somme spettanti ai singoli consumatori o utenti nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, ovvero in conseguenza di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali scorrette o di comportamenti anticoncorrenziali, quando sono lesi diritti di una pluralità di consumatori o utenti;

b) al comma 2, capoverso articolo 140-bis, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
2. Sono legittimate ad agire ai sensi del comma 1 anche associazioni e comitati che sono adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere. I consumatori o utenti che intendono avvalersi della tutela prevista dal presente articolo devono comunicare per iscritto al proponente la propria adesione all'azione collettiva. L'adesione può essere comunicata, anche nel giudizio di appello, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni. Nel giudizio promosso ai sensi del comma 1 è sempre ammesso l'intervento dei singoli consumatori o utenti per proporre domande aventi il medesimo oggetto.


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L'esercizio dell'azione collettiva di cui al comma 1 o, se successiva, l'adesione all'azione collettiva, produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile.
3. Alla prima udienza il tribunale, sentite le parti, ed assunte quando occorre sommarie informazioni, pronuncia sull'ammissibilità della domanda, con ordinanza reclamabile davanti alla corte di appello, che pronuncia in camera di consiglio. La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi, ovvero quando il giudice non ravvisa l'esistenza di un interesse collettivo suscettibile di adeguata tutela ai sensi del presente articolo. Il giudice può differire la pronuncia sull'ammissibilità della domanda quando sul medesimo oggetto è in corso una istruttoria davanti ad un'autorità indipendente. Se ritiene ammissibile la domanda il giudice dispone, a cura di chi ha proposto l'azione collettiva, che venga data idonea pubblicità dei contenuti dell'azione proposta e dà i provvedimenti per la prosecuzione del giudizio;

c) al comma 2, capoverso articolo 140-bis, sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Se accoglie la domanda, il giudice determina i criteri in base ai quali liquidare la somma da corrispondere o da restituire ai singoli consumatori o utenti che hanno aderito all'azione collettiva o che sono intervenuti nel giudizio. Se possibile allo stato degli atti, il giudice determina la somma minima da corrispondere a ciascun consumatore o utente. Nei sessanta giorni successivi alla notificazione della sentenza, l'impresa propone il pagamento di una somma, con atto sottoscritto, comunicato a ciascun avente diritto e depositato in cancelleria. La proposta in qualsiasi forma accettata dal consumatore o utente costituisce titolo esecutivo;

d) al comma 2, capoverso articolo 140-bis, sostituire i commi da 5 a 10 con i seguenti:
5. La sentenza che definisce il giudizio promosso ai sensi del comma 1 fa stato anche nei confronti dei consumatori e utenti che hanno aderito all'azione collettiva. È fatta salva l'azione individuale dei consumatori o utenti che non aderiscono all'azione collettiva, o non intervengono nel giudizio promosso ai sensi del comma 1.
6. Se l'impresa non comunica la proposta entro il termine di cui al comma 4 o non vi è stata accettazione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della stessa, il presidente del tribunale competente ai sensi comma 1 costituisce un'unica camera di conciliazione per la determinazione delle somme da corrispondere o da restituire ai consumatori o utenti che hanno aderito all'azione collettiva o sono intervenuti ai sensi del comma 2 e che ne fanno domanda. La camera di conciliazione è composta da un avvocato indicato dai soggetti che hanno proposto l'azione collettiva e da un avvocato indicato dall'impresa convenuta ed è presieduta da un avvocato nominato dal presidente del tribunale tra gli iscritti all'albo speciale per le giurisdizioni superiori. La camera di conciliazione quantifica, con verbale sottoscritto dal presidente, i modi, i termini e l'ammontare da corrispondere ai singoli consumatori o utenti. Il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo. In alternativa, su concorde richiesta del promotore dell'azione collettiva e dell'impresa convenuta, il presidente del tribunale dispone che la composizione non contenziosa abbia luogo presso uno degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni, operante presso il comune in cui ha sede il tribunale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 39 e 40 del citato decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni.

e) al comma 2, capoverso articolo 140-bis, sopprimere il comma 11;

f) al comma 2, capoverso articolo 140-bis, sopprimere il comma 12;


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g) dopo il comma 3 inserire i seguenti:
4. All'articolo 50-bis, primo comma, del codice di procedura civile, dopo il numero 7) è aggiunto il seguente:
8) nelle cause di cui all'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
5. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, la rubrica del titolo 11 della parte V è sostituita dalla seguente: «Accesso alla giustizia».
99. 272. Il Relatore.

ART. 100.

Aggiungere in fine i seguenti commi:
6. All'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: 00 milioni di curo per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: 00 milioni per l'anno 2007, 170 milioni per il 2008 e 100 milioni per il 2009»;
b) l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: «Per le finalità del piano è autorizzata una spesa di 100 milioni per il 2007, 170 milioni per il 2008 e 100 milioni per il 2009»;

7. Per l'organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati alla popolazione minorile, di età compresa tra O e 36 mesi, presso Enti e Reparti del Ministero della Difesa, è istituito per ciascuno degli anni 2008,2009 e 2010, un fondo pari a 3 milioni di euro.
8. La programmazione e la progettazione relativa ai servizi di cui al comma 7, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti nelle Regioni presso le quali sono individuate le sedi di tali servizi, viene effettuata in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri sentito il Comitato tecnico-scientifico del Centro Nazionale di documentazione ed analisi per l'infanzia e l'adolescenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103.
9. I servizi socio-educativi, di cui al comma 7, sono accessibili anche da minori che non siano figli di dipendenti dell'amministrazione della Difesa e concorrono ad integrare l'offerta complessiva del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e del relativo Piano Straordinario di intervento di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Conseguentemente, dopo l'articolo 144 è aggiunto il seguente:

Art. 144-bis

La somma di 94.237.000 euro, versata all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno 2007 in esecuzione della sentenza n. 1545/07 emessa dal Tribunale di Milano il 28 giugno 2007, è iscritta nell'anno medesimo al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; a valere sul suddetto fondo, la somma medesima è versata all'entrata del bilancio statale nell'anno 2008. La presente disposizione entra in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2008: - 3.000;
2009: - 3.000;
2010: - 3.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni (in migliaia di euro):
2008 + 24.237.
100. 17. (Nuova formulazione) Il Relatore.


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ART. 106.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole da «esclusivamente» fino alla fine del comma con le seguenti «in forma diretta o tramite erogazione di mutui, previa approvazione dei Ministeri vigilanti, o in forma indiretta, comunque nel limite complessivo del 7 per Cento dei fondi disponibili. Le delibere relative ai piani di investimento già assunte dagli enti previdenziali sono esecutive e costituiscono obbligazione verso gli enti intestatari dell'opera»;
b) sostituire il comma 2 con i seguenti: 2. Le somme accantonate per piani di impiego già approvati dai Ministeri vigilanti, a fronte delle quali non sono state assunte obbligazioni giuridicamente perfezionate, sono investite nella forma ed entro il limite di cui al comma 1.
Sono comunque fatti salvi i procedimenti in corso per opere per le quali siano già stati consegnati i lavori ai sensi dell'articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e per le quali si sia positivamente concluso il procedimento di valutazione di congruità tecnico-economica con riferimento all'investimento immobiliare da realizzarsi da parte degli organismi deputati.

2-bis. La disposizione di cui al comma 1, non si applica agli investimenti finalizzati alle infrastrutture dirette a soddisfare le esigenze delle forze di polizia che operano nelle città metropolitane. Tali infrastrutture possono essere realizzate secondo le previsioni contenute nell'articolo 1, comma 438, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 3.000.

Alla Tabella B voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2009: - 3.000.
106. 109. Il Relatore.

ART. 107.

Dopo l'articolo 107 inserire il seguente:

Art. 107-bis
(Anticipazioni tra gestioni previdenziali).

1. Per fronteggiare l'onere delle maggiori prestazioni a carico della Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali, conseguenti all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 45 del 7 marzo 2007, e per consentire il superamento del momentaneo squilibrio di cassa, la predetta gestione può ricorrere ad anticipazioni dalle altre gestioni INPDAP.
2. Le anticipazioni di cui al comma 1 potranno essere richieste entro i limiti di 400 milioni, 250 milioni e 150 milioni, rispettivamente, per gli anni 2008, 2009 e 2010 ed esclusivamente se necessarie per garantire l'erogazione di piccoli prestiti e prestiti pluriennali. Per gli anni successivi l'INPDAP dovrà ispirare l'attività riguardante la gestione del credito a criteri che assicurino l'equilibrio finanziario della stessa.
3. Per consentire il ricorso alle anticipazioni di cui al comma 1, dal 10 gennaio 2008 è abrogato il comma 3 dell'articolo 23 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
4. Per realizzare l'unificazione dei risultati di tutte le gestioni nell'ambito del bilancio unitario dell'INPDAP, previsto dal comma 14 dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, e per consentire la corretta applicazione dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1998, n, 448, a decorrere dal 10 gennaio 2008 è soppresso il penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995 n. 335 e successive modificazioni.
107. 011. Il Relatore.

ART. 116.

All'articolo 116, comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi:
I programmi di cui al primo periodo possono riguardare anche i lavoratori dipendenti


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delle strutture private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, interessati da programmi dì razionalizzazione attuativi dei piani di rientro di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Tali programmi possono essere definiti in specifici accordi intervenuti anche successivamente alle date di cui al medesimo primo periodo.
116. 017. Il Relatore.

All'articolo 116, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
6. Al fine di consentire il reinserimento lavorativo per alcune categorie di lavoratori iscritti nella gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni, che non risultino assicurati presso forme di previdenza obbligatoria, sono attivati, in via sperimentale per il biennio 2008-2009, appositi percorsi di formazione e riqualificazione professionale, nell'ambito dei quali prevedere anche l'erogazione in favore dei partecipanti di una prestazione sotto forma di voucher. Tale prestazione potrà, altresì, essere erogata a copertura di altre attività finalizzate al reinserimento lavorativo del lavoratore e collegate alla strumentazione di politica attiva del lavoro di cui si avvalgono i servizi per l'impiego e dovrà in ogni caso essere vincolata all'effettiva partecipazione a programmi di formazione o reimpiego.
7. Con decreto dei Ministro del lavoro e della previdenza sociale di Concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previo accertamento della effettiva disponibilità finanziaria a valere sulle risorse di cui comma 8, sono adottate, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni attuative del presente articolo.
8. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisce alle competenti Commissioni parlamentari sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche al fine di valutare, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, l'eventuale messa a regime di strumenti per il reinserimento lavorativo dei lavoratori di cui al presente comma.
9. All'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse derivanti dalla programmazione dei fondi comunitari 2007/2013, prioritariamente nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali del Fondo Sociale Europeo, intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nel rispetto delle finalità stabilite dai citati strumenti.
116. 16. Il Relatore.

ART. 120.

All'articolo 120 aggiungere il seguente comma:
2.All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sostituire il comma 1152 con i seguenti:
1152. Per interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria esistente nella Regione siciliana e nella regione Calabria non compresa nelle strade gestite da ANAS Spa, una quota rispettivamente pari a 350 e 150 milioni di euro per il 2007 è assegnata in sede di riparto delle somme stanziate sul Fondo per le aree sottoutilizzate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla ripartizione di tali risorse tra le province della Regione siciliana e le province della regione Calabria, in proporzione alla viabilità presente in ciascuna di esse, e sono stabiliti criteri e modalità di gestione per l'utilizzo delle predette risorse.
1152-bis. Per le stesse finalità e nelle medesime proporzioni e modalità stabilite ai sensi del comma 1152, alle province della regione Sicilia e alle province della regione Calabria sono assegnate rispettivamente le somme di 350 e 150 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione per i medesimi anni 2008 e 2009 dell'autorizzazione


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di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
120. 15. Il Relatore.

ART. 126.

Dopo l'articolo 126, inserire il seguente:

Art. 126-bis
(Potenziamento del sistema pubblico di connettività)

3. Al fine di garantire una più incisiva azione di gestione, controllo e supervisione delle infrastrutture nazionali del sistema pubblico di connettività (SPC) il CNIPA sostiene i costi di cui all'articolo 86, comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, fino alla scadenza dei contratti-quadro stipulati con gli operatori vincitori delle gare, a valere sulle risorse disponibili di cui al successivo comma 8.
2. Al fine di promuovere e supportare la realizzazione delle infrastrutture centrali e regionali idonee allo sviluppo di tutte le componenti del SPC, ivi inclusa quella relativa allo sviluppo delle infrastrutture applicative, le Regioni e gli Enti locali, per la parte di rispettiva competenza, definiscono, di concerto con il CNIPA, le componenti progettuali tecniche ed organizzate del sistema nell'ambito di un programma organico contenente la determinazione dei livelli di responsabilità, dei tempi e delle modalità di attuazione, nonché dell'ammontare del relativo onere finanziario. Qualora la realizzazione del programma comporti l'ampliamento di infrastrutture nazionali già disponibili, i relativi costi sono individuati nello Stesso.
3. Nell'ambito dei programma di cui al comma 2 sono altresì individuati i servizi di cooperazione applicativa di interesse nazionale che le amministrazioni si impegnano a realizzare.
4. Il programma, sentita la Commissione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni è approvato con decreto del Ministro per le Riforme e le Innovazioni della Pubblica amministrazione.
5. Il CNIPA sviluppa il progetto esecutivo del programma sulla base delle indicazioni della Commissione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 82 del 2005, che lo approva in via definitiva.
6. Al fine di salvaguardare e garantire l'integrità, anche ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del patrimonio informativo gestito dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e al fine di garantire la disponibilità e la continuità dei servizi erogati dalle Stesse amministrazioni, il CNIPA identifica le idonee soluzioni tecniche e funzionali riguardanti, in generale, più amministrazioni, atte a garantire la salvaguardia dei dati e delle applicazioni informatiche e la continuità operativa dei servizi informatici e telematici, anche in caso di disastri e di situazioni di emergenza.
7. Il CNIPA, ai fini dell'identificazione delle soluzioni di cui al comma 6, indice conferenze di servizi.
8. I fondi di cui all'articolo 107 della legge n. 388 del 2000 non ancora impegnati, ancorché confluiti nel fondo di riserva di cui all'articolo 12 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dei 9 dicembre 2002, restano prioritariamente destinati al completamento delle attività di informatizzazione della normativa statale vigente e in via residuale alle restanti attività di cui al presente articolo. Tali fondi sono incrementati di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Le finalità di cui ai medesimo articolo 107 si estendono al coordinamento dei programmi di informatizzazione e classificazione della normativa regionale, all'adeguamento agli standard adottati dall'Unione europea delle classificazioni in uso nelle banche dati normative pubbliche e alla adozione di linee guida per la promulgazione e pubblicazione telematica degli atti normativi nella prospettiva del superamento della edizione a stampa della


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Gazzetta Ufficiale. I programmi di cui al presente articolo sono realizzati in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale. La loro attuazione presso tutte le amministrazioni pubbliche è coordinata da un responsabile designato d'intesa dal Presidente del Consiglio e dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, assicurando il collegamento con le attività in corso per la attuazione dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e con le attività delle amministrazioni centrali dello Stato relative alla pubblicazione degli atti normativi e alla standardizzazione dei criteri per la classificazione dei dati legislativi. All'attuazione dei medesimi programmi partecipano rappresentanti del CNIPA e, per quanto riguarda la normativa regionale, rappresentanti designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, li coordinatore delle attività di cui al presente comma trasmette al Parlamento una relazione annuale sullo stato di attuazione dei programmi.
9. Per le esigenze di cui al presente articolo, è autorizzata una spesa pari a 10,5 milioni di euro per l'anno 2008, 10,5 milioni di euro per l'anno 2009 e 10,5 milioni di euro per l'anno 2010. Ad eccezione delle risorse stanziate ai sensi del comma 8, con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità e tempi per l'utilizzazione delle predette risorse.

Conseguentemente, alla Tabella B voce Ministero dell'economia e delle finanze, variare gli importi come segue:
2008: - 10.500;
2009: - 10.500.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, variare gli importi come segue:
2010: - 10.500.
126. 03. (Nuova formulazione) Il Relatore.

L'emendamento 128.9 è così riformulato.
4. All'articolo 78 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
2-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali e periferiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera z) del decreto legislativo n. 82 del 2005 ivi compresi, e nei limiti di cui all'articolo 1, comma 449 della legge 296 del 2006, gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie sono tenute, a decorrere dal 1o gennaio 2008 e comunque a partire dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di fonia fissa in corso alla data predetta, ad utilizzare i servizi «Voce tramite protocollo internet» (VoIP) previsti dal sistema pubblico di connettività o da analoghe convenzioni stipulate da Consip.
128. 9. (Nuova formulazione) Il Governo.

All'articolo 134, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In attesa del riordino degli enti pubblici di previdenza obbligatoria ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 e di quelle previste in materia dell'intervento normativo di attuazione del Protocollo su «Previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la Crescita sostenibili», allo scopo di assicurare l'ordinata prosecuzione delle attività istituzionali, il termine di scadenza dei Presidenti e dei Consigli di indirizzo e vigilanza dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale di previdenza per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell'Istituto nazionale della previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e dell'istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), è prorogato fino alla scadenza dei Consigli di amministrazione dei rispettivi Istituti, fermo restando la possibilità di procedere alloro rinnovo in base alle disposizioni


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vigenti, ovvero di adottare provvedimenti funzionali alle celere definizione del processo di riordino.
134. 35. Il Relatore.

All'articolo 144, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire i commi 9, 10 e 11 con il seguente:
9. La Corte dei Conti verifica l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 in sede di controllo successivo sulla gestione del bilancio ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

b) al comma 15, sostituire lo parole da: «che, entro trenta giorni dalla ricezione, esprime parere» fino alla fino del comma, con le seguenti: «entro trenta giorni dalla loro adozione»;

c) dopo il comma 17 inserire il seguente:
17-bis. All'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131 la parola: «esclusivamente» è soppressa ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella relazione al Parlamento di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la Corte dei conti riferisce sull'attività di verifica svolta dalle sezioni regionali di controllo ai sensi del presente comma»;

d) sostituire il comma 19 con i seguenti:
19. Per il coordinamento delle nuove funzioni istituzionali conseguenti all'applicazione del presente articolo con quelle in atto e per il potenziamento delle attività finalizzate alla relazione annuale al Parlamento sui rendiconto generale dello Stato e dei controlli sulla gestione, nonché per il perseguimento delle altre priorità indicate dal Parlamento, il Consiglio di presidenza della Corte dei conti adotta, su proposta del presidente della Corte, i regolamenti di cui all'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, necessari per riorganizzare gli uffici ed i servizi delta Corte. 11 presidente della Corte, quale organo di Governo dell'istituto, formula le. proposte regolamentari, sentito il segretario generale, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-istituzionale di cui agli articoli 4, comma 1, e 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando i conseguenti provvedimenti applicativi.
19-bis. Per il triennio 2008-2010, entro il 30 aprile di ciascun anno, il Presidente della Corte presenta al Parlamento una relazione sulle procedure in corso per l'attuazione del comma 19 e sugli strumenti necessari per garantire piena autonomia ed effettiva indipendenza nello svolgimento delle funzioni di organo ausiliario del Parlamento in attuazione dell'articolo 100, secondo e terzo comma, della Costituzione.

e) dopo l'articolo 144, aggiungere il seguente:

Art. 144-bis
(Sistema dei controlli delle pubbliche amministrazioni).

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con atto di indirizzo emanato entro il 31 gennaio di ciascun anno, prosegue e aggiorna il programma di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 480, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato ed ai temi indicati nel comma 2. lI Governo riferisce sullo stato e sulle risultanze del programma in allegato al Documento di programmazione


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economico-finanziaria presentato in ciascun anno.
2. Entro il 15 giugno di ciascun anno ogni ministro trasmette alle Camere, per l'esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di coerenza ordinamentale e finanziaria, una relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni dì rispettiva competenza e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato. Le relazioni, predisposte sulla base di un'istruttoria svolta dai servizi per il controllo interno, segnalano in particolare, con riferimento all'anno precedente e al primo quadrimestre dell'anno in corso:
a) lo stato di attuazione delle direttive di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, con riguardo sia ai risultati conseguiti dall'amministrazione nel perseguimento delle priorità politiche individuate dal Ministro e nell'interesse dei cittadini, sia al grado di realizzazione degli obiettivi di miglioramento, in relazione alle risorse assegnate e secondo gli indicatori stabiliti, in conformità con la documentazione di bilancio, anche alla luce delle attività di controllo interno; nonché le linee di intervento individuate e perseguite al fine di migliorare efficienza, produttività od economicità delle strutture amministrative e i casi di maggior successo registrati;
b) gli adeguamenti normativi od amministrativi ritenuti opportuni, con particolare riguardo alla soppressione o accorpamento delle strutture svolgenti funzioni coincidenti, analoghe, complementari o divenute obsolete;
c) le misure ritenute necessarie ai fini dell'adeguamento e di una progressiva razionalizzazione delle strutture e delle funzioni amministrative e della base normativa in relazione alla nuova struttura del bilancio per missioni e per programmi.

3. Il Comitato tecnico scientifico per il controllo strategico indica entro il mese di gennaio ai servizi di controllo interno le linee guida per lo svolgimento dell'attività istruttoria di cui al comma 2 e riassume gli esiti complessivi ai fini della relazione trasmessa alle Camere dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo ai sensi dei medesimo Gomma 2. Allo scopo di consolidare il processo di ristrutturazione del Bilancio dello Stato per missioni e programmi e di accrescere le complessive capacità di analisi conoscitiva e valutativa, la Commissione tecnica per la finanza pubblica, in raccordo operativo con il Servizio studi del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, si coordina con il Comitato scientifico per il controllo strategico e coopera con i servizi per il controllo interno per le amministrazioni sottoposte al programma di analisi e valutazione della spesa di cui al comma 1.
4. La Corte dei conti, nella elaborazione delta relazione annuale al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato, esprime le valutazioni di sua competenza anche tenendo conto dei temi di cui al comma 2, della classificazione del bilancio dello Stato per missioni e programmi, e delle priorità indicate dal Parlamento ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall'articolo 1, Gomma 473, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. In attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera r), e 118, primo comma, della Costituzione nonché degli indirizzi approvati dal Parlamento in sede di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria, anche ai finì degli adempimenti di cui agli articoli 27 e 134 il Governo promuove, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l'adozione di intese ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, per individuare metodi di reciproca informazione volti a monitorare la presenza di duplicazioni e sovrapposizioni di attività e competenze tra le amministrazioni statali e quelle appartenenti ai diversi livelli territoriali e a sviluppare procedure di revisione sugli andamenti della spesa pubblica per gli


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obiettivi di cui al comma 2, nonché metodi per lo scambio delle informazioni concernenti i flussi finanziari e i dati statistici. A tal fine, partecipa ai lavori della Conferenza unificata un rappresentante della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.
6. All'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «5. Il programma statistico nazionale comprende una apposita sezione concernente le statistiche sulle pubbliche amministrazioni ed altri organismi pubblici facenti parte del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonché sulle società pubbliche o controllate da soggetti pubblici e sui servizi pubblici. Tale sezione è finalizzata al monitoraggio del numero, natura giuridica, settore di attività, dotazione di risorse umane e finanziarie e spesa dei soggetti sopra detti, nonché al monitoraggio dei beni e servizi prodotti, del rapporto costo/prodotto e di ogni altro indicatore o dato utile a misurare economicità, efficienza, efficacia e qualità dei servizi pubblici e produttività del personale, anche alla luce della comparazione tra amministrazioni in ambito nazionale e internazionale. Il programma statistico nazionale comprende i dati utili per la rilevazione del grado di soddisfazione e della qualità percepita da cittadini e imprese con riferimento a settori e servizi pubblici individuati a rotazione».
7. Ai fini dell'attuazione del comma 5 dell'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, introdotto dal comma 6 della presente legge, l'ISTAT emana una circolare sul coordinamento dell'informazione statistica nelle pubbliche amministrazioni e sulla definizione di metodi per Io scambio e l'utilizzo in via telematica dell'informazione statistica e finanziaria, anche con riferimento ai dati rilevanti concernenti i temi di cui al comma 2. Al fine di unificare i metodi e gli strumenti di monitoraggio il Comitato di cui all'articolo 17 del medesimo decreto legislativo o, 322 del 1989 definisce, in collaborazione con il CNIPA, appositi standard nel rispetto dei principi di unicità del sistema informativo, raccolta condivisa delle informazioni e dei dati ed accesso differenziato in base alle competenze istituzionali di ciascuna amministrazione. Per l'adeguamento del sistema informativo dell'ISTAT e del suo collegamento con altri sistemi informativi si provvede a valere delle maggiori risorse assegnate all' articolo 36 della legge n. 146 del 1980, ai sensi della tabella C, allegata alla presente legge. All'articolo 10-bis, comma 5, quinto periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».
8. All'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. È fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti ed organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le rilevazioni, rientranti nel programma stesso, espressamente indicate con delibera del Consiglio dei Ministri. Su proposta del Presidente dell'ISTAT, sentito il Comitato di cui all'articolo 17, con delibera del Consiglio dei Ministri è annualmente definita, in relazione all'oggetto, ampiezza, finalità, destinatari e tecnica di indagine utilizzata per ciascuna rilevazione statistica, la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significatività ai fini rilevazione statistica, configura violazione dell'obbligo di cui al presente comma. I proventi delle sanzioni amministrative comminate ai sensi dell'articolo 11 del presente decreto confluiscono in apposito capitolo del bilancio dell'ISTAT e sono destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale».
9. Fino alla prima applicazione della disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come sostituito dal comma 8 del presente articolo, e con riguardo alle rilevazioni svolte anche anteriormente al


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l'entrata in vigore della presente legge, non si fa luogo alla applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 11 del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, ad eccezione di quelle comminate per espresso rifiuto di fornire i dati richiesti.
144. 101. Il Relatore.

Sopprimere il comma 21.
144. 102. Il Relatore.

Art. 145

Al comma 3, capoverso Articolo 36, comma 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: fatte salve le sostituzioni per maternità relativamente alle autonomie territoriali. Il provvedimento di assunzione deve contenere l'indicazione del nominativo della persona da sostituire.
145. 82. Il Relatore.

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: si applicano anche inserire le seguenti: a decorrere dall'anno 2009.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 69.000.
145. 81. Il Relatore.

ART. 146

Al comma 4, sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 80 milioni di euro e le parole: 120 milioni di euro con le seguenti: 140 milioni di euro.

Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze variare gli importi come segue:
2008: - 30.000;
2009: - 20.000.
146. 267. Il Relatore.

Al comma 19, sostituire le parole: 400 assistenti con le seguenti: 400 unità di personale nei profili professionali di assistente e, dopo le parole servizio pubblico, inserire le seguenti: e di calcografo.
146. 261. (Nuova formulazione) Il Governo.

Al comma 7, lettera b), aggiungere in fondo le seguenti parole: nonché il personale a contratto che svolge compiti di insegnamento, di ricerca e di collaborazione alla ricerca nelle università.
146. 268. Il Relatore.

All'articolo 146, dopo il comma 31, è aggiunto il seguente:
31-bis. All'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, dopo le parole «a regime» è inserito il seguente periodo: «Il CNEL è autorizzato a procedere all'assunzione straordinaria di complessive 15 unità di personale, di cui 3 dirigenti di seconda fascia».
146. 269. Il Relatore.

Dopo il comma 31 è aggiunto il seguente:
31-bis. Allo scopo di far fronte alle esigenze connesse ai propri compiti istituzionali e per il sostegno all'azione del Sistema Italia per l'internazionalizzazione delle imprese, e al fine di potenziare le attività rivolte alla promozione del Made in Italy sui mercati mondiali, il Ministero del commercio Internazionale è autorizzato


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ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2010, del personale, assunto con contratto a tempo determinato a seguito di espletamento di prove concorsuali per titoli ed esami, in servizio alla data deI 28 settembre 2007.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2008: - 100;
2009: - 1.000;
2010: - 1.000.
146. 270. Il Relatore.

ART. 148.

All'articolo 148, dopo il comma 4 inserire il seguente:
4-bis. Per sopperire alle gravi carenze di personale degli uffici giudiziari, il Ministero della Giustizia è autorizzato a coprirne, per gli anni 2008, 2009 e 2010, i posti vacanti mediante il ricorso alle procedure di mobilità, anche intercompartimentale, di personale appartenente ad amministrazioni sottoposte ad una disciplina limitativa delle assunzioni. Le procedure di mobilità sono attivate, ove possibile, a seguito degli accordi di cui al comma 1. La sottoscrizione dell'accordo costituisce espressione del consenso al trasferimento del proprio personale ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Parimenti lo stesso Ministero è autorizzato a coprire temporaneamente i posti vacanti negli uffici giudiziari mediante l'utilizzazione in posizione di comando di personale di altre pubbliche amministrazioni, anche di diverso comparto, secondo le vigenti disposizioni contrattuali.
148. 33. (Nuova formulazione) Il Governo.

ART. 149.

All'articolo 149, dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Al fine di dare attuazione al patto per il soccorso pubblico, fra il Governo e organizzazioni sindacali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono stanziati, per l'anno 2008, 10 milioni di euro.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 10.000.
149. 69. Il Relatore.

Al comma 4, sopprimere le parole: da utilizzare anche per interventi in materia di buoni pasto e per l'adeguamento delle tariffe orarie del lavoro straordinario.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il venti per cento delle risorse di cui al comma 4 è destinato ad un apposito Fondo finalizzato alla valorizzazione della specificità delle funzioni svolte dal personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, allo scopo di riconoscere i disagi connessi con i particolari doveri di servizio.
4-ter. Le risorse di cui al comma 4-bis possono essere annualmente rideterminate sentite le rappresentanze del personale di cui al predetto comma.
149. 070. Il Relatore.

Dopo il comma 6 inserire il seguente comma 6-bis:
In sede di rinnovo contrattuale del biennio 2006-2007 si provvede alla valorizzazione del ruolo e della funzione dei segretari comunali e provinciali ed alla razionalizzazione della struttura retributiva della categoria attraverso strumenti che assicurino la rigorosa attuazione del principio dell'omnicomprensività della retribuzione,


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con particolare riguardo alla contrattazione integrativa e agli istituti ivi disciplinati, Ai predetti fini, nell'ambito del fondo di mobilità di cui all'articolo 20 del decreto Presidente della Repubblica n. 465 del 1997, una quota di 5 milioni di euro è altresì destinata, a decorrere dal 2008, con finalità perequative e solidaristiche, agli Enti non Sottoposti al Patto di stabilità interno. Per gli Enti locali sottoposti al Patto di stabilità interno saranno definite, in sede contrattuale, puntuali misure volte ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati anche con il concorso delle risorse derivanti dalla razionalizzazione delle singole voci retributive alla copertura degli oneri del rinnovo contrattuale e fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno.
149. 71. Il Relatore.

ART. 150.

All'articolo 150 aggiungere il seguente comma:
7-bis. Il fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004 è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2008. L'assegnazione in favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro di cui alla legge 8 febbraio 1973, n. 17, è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente alla Tabella C. sotto Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni (in migliaia di euro):
Ricerca e innovazione;
Ricerca di base e applicata;
Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche:
Articolo 4: Istituzione Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (12.1.2. - Interventi - cap. 1707/p)...
2008: - 3.000;
2009: - ;
2010: - .
150. 12. Il Relatore.

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 15.000;
2009: - 15.000;
2010: - 2.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Programma Servizi generali, formativi, assistenza legale e approvvigionamenti per le singole amministrazioni legge n. 146 del 1980, apportare le seguenti variazioni:
2008: + 15.000;
2009: + 15.000;
2010: + 2.000.
Tab. A. 67.(Nuova formulazione) Il Relatore.

Nella Tabella C, sotto la missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici - al programma Sostegno e vigilanza ad attività culturali del Ministero per beni e le attività culturali, alla voce Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, dopo le parole: cap. 3670, aggiungere le seguenti: cap. 3671.
Tab. C. 17. Il Governo.

Subemendamento all'emendamento del Governo 81.052.

Al comma 1, sostituire le parole: la spesa di 1 milione di euro con le parole: la


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spesa di 3 milioni di euro, e sostituire le cifre:
2008: - 1.000;
2009: - 1.000;
2010: - 1.000;
con le cifre:
2008: - 3.000;
2009: - 3.000 ;
2010: - 3.000.
0. 81. 052. 1. Bonelli, Francescato, Camillo Piazza, Zanella.

Dopo le parole: e successive modificazioni aggiungere le seguenti: per la prosecuzione degli interventi previsti dal comma 14 dell'articolo 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; e successivamente sostituire le parole: 1 milione con le seguenti: 2 milioni.

Conseguentemente, nella tabella A, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 2000;
2009: - 2000;
2010: - 2000.
0. 81. 052. 2. Ceccuzzi.

All'emendamento sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 1, dopo le parole:
n. 394, aggiungere le seguenti: e per le finalità di cui al successivo comma 2;
al comma 1, sostituire le parole: la spesa di 1 milione di euro con le seguenti: la spesa di 3 milioni di euro;
dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«2. Su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione e sentiti gli enti locali interessati, sono altresì istituiti i seguenti parchi nazionali: Parco di Portofino, Parco della Laguna di Venezia, Parco del Subappennino Dauno, Parco Geominerario delle Zolfare di Sicilia».

Conseguentemente sostituire le cifre:
2008: - 1.000;
2009: - 1.000;
2010: - 1.000;
con le cifre:
2008: - 3.000;
2009: - 3.000;
2010: - 3.000,
0. 81. 052. 3. Bonelli, Francescato, Camillo Piazza, Zanella.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: 11 comma 4-septies dell'articolo 26 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, è soppresso.
0. 81. 052. 4. Garavaglia, Filippi.

Dopo l'articolo 81 inserire il seguente:

Art. 81-bis.
(Enti Parco Nazionali).

1. Per il funzionamento degli Enti Parco Nazionali, ad integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2008.

Conseguentemente, nella tabella A, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 2.000;
2009: - 2.000;
2010: - 2.000.
81. 052. (Nuova formulazione) Governo.


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Subemendamento all'emendamento del Governo 82.028.

I commi 2 e 3, sono sostituiti dai seguenti:
2. Al fine di far fronte alle esigenze operative e gestionali derivanti dalle previsioni di cui al comma 1, è istituito presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali un ufficio di livello dirigenziale generale. Per favorire l'attivazione dei nuovi servizi, l'Agenzia potrà avvalersi ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale non dirigenziale di ruolo in posizione di comando dal Ministero della salute, e dalle altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, per un contingente massimo di quindici unità. Il Ministro della salute può altresì disporre presso l'Agenzia, per periodi massimi di due anni e con le modalità previste all'articolo 1, comma 308, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, distacchi non rinnovabili fino ad un massimo di 15 unità di personale del Ministero della salute. I contributi alle spese previsti all'articolo 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia ai fini della copertura degli oneri dalla stessa sostenuti, ivi incluse le spese di funzionamento della Commissione Nazionale per la formazione continua e degli ulteriori organismi previsti dal citato Accordo Stato-regioni del 1o agosto 2007 nonché le spese di personale derivanti dal presente articolo.
3. Per consentire all'Agenzia di cui al comma 1 di far fronte tempestivamente e con completezza agli ulteriori compiti istituzionali, la dotazione organica del relativo personale è determinata in sessantuno unità di personale di ruolo, di cui quarantotto unità di personale non dirigente articolato in quattro categorie, con equiparazione al personale del Servizio sanitario nazionale, dodici dirigenti di seconda fascia ed un dirigente di prima fascia ai quali ultimi si applicano le disposizioni del capo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Conseguentemente alla Tabella A, di cui all'articolo 150, comma l, alla voce relativa Ministero della solidarietà sociale, sono apportate le seguenti variazioni:
2008: - 200.000;
2009: - 200.000;
2010: - 200.000.
0. 82. 028. 1. Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.

I commi 2 e 3, sono sostituiti dai seguenti:
2. Al fine di far fronte alle esigenze operative e gestionali derivanti dalle previsioni di cui al comma 1, è istituito presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali un ufficio di livello dirigenziale generale. Per favorire l'attivazione dei nuovi servizi, l'Agenzia potrà avvalersi ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale non dirigenziale di ruolo in posizione di comando dal Ministero della salute, e dalle altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, per un contingente massimo di quindici unità. Il Ministro della salute può altresì disporre presso l'Agenzia, per periodi massimi di due anni e con le modalità previste all'articolo 1, comma 308, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, distacchi non rinnovabili fino ad un massimo di 15 unità di personale del Ministero della salute. I contributi alle spese previsti all'articolo 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia ai fini della copertura degli oneri dalla stessa sostenuti, ivi incluse le spese di funzionamento della Commissione Nazionale per la formazione continua e degli ulteriori organismi previsti dal citato Accordo Stato-


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regioni decreto-legge 1o agosto 2007 nonché le spese di personale derivanti dal presente articolo.
3. Per consentire all'Agenzia di cui al comma 1 di far fronte tempestivamente e con completezza agli ulteriori compiti istituzionali, la dotazione organica del relativo personale è determinata in sessantuno unità di personale di ruolo, di cui quarantotto unità di personale non dirigente articolato in quattro categorie, con equiparazione al personale del Servizio sanitario nazionale, dodici dirigenti di seconda fascia ed un dirigente di prima fascia ai quali ultimi si applicano le disposizioni del capo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Conseguentemente alla Tabella A, di cui all'articolo 150, comma 1, alla voce relativa Ministero della solidarietà sociale, sono apportate le seguenti variazioni:
2008: - 200.000;
2009: - 200.000;
2010: - 200.000.
0. 82. 028. 2. Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Zorzato.

I commi 2 e 3, sono sostituiti dai seguenti:
2. Al fine di far fronte alle esigenze operative e gestionali derivanti dalle previsioni di cui al comma 1, è istituito presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali un ufficio di livello dirigenziale generale. Per l'attivazione dei nuovi servizi, l'Agenzia potrà avvalersi ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale non dirigenziale di ruolo in posizione di comando dal Ministero della salute, e dalle altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, per un contingente massimo di quindici unità. Il Ministro della salute può altresì disporre presso l'Agenzia, per periodi massimi di due anni e con le modalità previste all'articolo 1, comma 308, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, distacchi non rinnovabili fino ad un massimo di 15 unità di personale del Ministero della salute. I contributi alle spese previsti all'articolo 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia ai fini della copertura degli oneri dalla stessa sostenuti, ivi incluse le spese di funzionamento della Commissione nazionale per la formazione continua e degli ulteriori organismi previsti dal citato Accordo Stato-regioni decreto-legge 1o agosto 2007 nonché le spese di personale derivanti dal presente articolo.
3. Per consentire all'Agenzia di cui al comma 1 di far fronte tempestivamente e con completezza agli ulteriori compiti istituzionali, la dotazione organica del relativo personale è determinata in sessantuno unità di personale di ruolo, di cui quarantotto unità di personale non dirigente articolato in quattro categorie, con equiparazione al personale del Servizio sanitario nazionale, dodici dirigenti di seconda fascia ed un dirigente di prima fascia ai quali ultimi si applicano le disposizioni del capo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Conseguentemente, alla tabella A, di cui all'articolo 150, comma 1, alla voce relativa Ministero della solidarietà sociale, sono apportate le seguenti variazioni:
2008: - 200.000;
2009: - 200.000;
2010: - 200.000.
0. 82. 028. 3. Alberto Giorgetti.

ART. 82.

Dopo l'articolo 82, inserire il seguente:

Art. 82-bis.
(Commissione Nazionale per la formazione continua).

1. Il sistema nazionale di educazione continua in medicina (ECM) è disciplinato


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secondo le disposizioni di cui all'Accordo stipulato in sede di Conferenza Stato-regioni in data 1o agosto 2007 recante il riordino del sistema di formazione continua in medicina. In particolare, la gestione amministrativa del programma di educazione continua in medicina (ECM) e il supporto alla Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, sono trasferiti all'Agenzia per i servizi sanitari regionali, istituita con il decreto legislativo 30 giungo 1993, n. 266, e successive modificazioni che, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, assume la denominazione di Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale che svolge attività di ricerca e di supporto a vantaggio del Ministro della salute, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. La Commissione Nazionale per la formazione continua, che svolge le funzioni e i compiti indicati nel citato Accordo del 1o agosto 2007, è costituita con decreto del Ministro della salute nella composizione individuata nel predetto Accordo Stato-regioni del 1o agosto 2007. Concorrono, altresì, alla piena realizzazione del nuovo sistema di educazione continua in medicina gli ulteriori organismi previsti dal citato Accordo, secondo le competenze da esso attribuite.
2. Per favorire l'attivazione dei nuovi servizi, l'Agenzia potrà avvalersi ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale non dirigenziale di ruolo in posizione di comando dal Ministero della salute, e dalle altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, per un contingente massimo di quindici unità. Il Ministro della salute può altresì disporre presso l'Agenzia, per periodi massimi di due anni e con le modalità previste all'articolo 1, comma 308, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, distacchi non rinnovabili fino ad un massimo di 15 unità di personale del Ministero della salute. I contributi alle spese previsti all'articolo 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia ai fini della copertura degli oneri dalla stessa sostenuti, ivi incluse le spese di funzionamento della Commissione Nazionale per la formazione continua e degli ulteriori organismi previsti dal citato Accordo Stato-regioni del 1o agosto 2007 nonché le spese di personale derivanti dal presente articolo.
3. Per consentire all'Agenzia di cui al comma 1 di fare fronte tempestivamente e con completezza agli ulteriori compiti istituzionali, la dotazione organica del relativo personale è determinata in sessanta unità di personale di ruolo, di cui quarantotto unità di personale non dirigente e dodici dirigenti. L'Agenzia è autorizzata a procedere alla copertura dei posti di nuova istituzione, nei limiti della dotazione organica rideterminata nel presente comma e del finanziamento complessivo di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, nel testo sostituito dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 febbraio 2001, convertito nella legge 28 marzo 2001, n. 129, integrato dai contributi di cui al comma 2.
4. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni incompatibili con il presente articolo e le disposizioni recate dall'articolo 5, comma 4, primo periodo del decreto legislativo 30 giungo 1993, n. 266.
82. 028.Governo.

Subemendamento all'emendamento del Governo 86.06.

Al comma 1, sopprimere le lettere d), e) e f).
0. 86. 06. 1. Zorzato, Giudice Crosetto.


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All'emendamento 86.06, al comma 1, aggiungere alla fine la lettera:
g) promozione dell'uso del profilattico quale strumento di prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I profilattici sono inseriti nella Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633. A valere sui fondi allocati per il contrasto all'HIV e alle malattie sessualmente trasmissibili, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute avvia una campagna informativa e di sensibilizzazione permanente, attraverso tutti gli organi di stampa e gli strumenti di informazione, al fine di massimizzare l'utilizzo del profilattico quale principale dispositivo medico di prevenzione contro l'HIV e altre malattie sessualmente trasmissibili. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo promuove in sede di Conferenza Stato-regioni un'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 maggio 2003, n. 131, sentite le aziende produttrici o distributrici di profilattici, al fine di ottenere sconti al massimo ribasso in relazione al rapporto prezzo-qualità del profilattico maschile e femminile.

Conseguentemente, la rubrica dell'articolo 86-bis è così modificata: Altri interventi in campo sanitario.

Conseguentemente all'articolo 150, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.
0. 86. 06. 2. Grillini, Baratella, Villetti.

ART. 86.

Dopo l'articolo 86, inserire il seguente:

Art. 86-bis.
(Rimodulazione finanziamenti articolo 1, comma 806 legge 27 dicembre 2006, n. 296).

1. Per gli anni 2008 e 2009, i 60,5 milioni previsti dall'articolo 1, comma 806 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da assegnare alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'integrazione ed il cofinanziamento di progetti regionali attuativi del Piano sanitario nazionale sono prioritariamente finalizzati:
a) alla sperimentazione del modello assistenziale case della salute;
b) alle malattie rare;
c) all'implementazione della rete delle unità spinali unipolari e delle strutture per pazienti gravi cerebrolesi;
d) all'attuazione del Patto per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro;
e) alla promozione di attività di integrazione tra dipartimenti di salute mentale e ospedali psichiatrici giudiziari;
f) all'attuazione del documento programmatico «Guadagnare salute: rendere facili le scelte salutari» decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 maggio 2007.
86. 06.Governo.

Subemendamento all'emendamento 96.55 del Relatore.

Sostituire le parole: 11 milioni con le seguenti: un milione.
0. 96. 55. 1. Borghesi.


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Al comma 2-bis, dopo le parole: viene riservata, aggiungere le seguenti: secondo i criteri stabiliti dal Comitato di valutazione del sistema universitario.
0. 96. 55. 2. Garavaglia, Filippi, Goisis.

Al comma 2-bis, dopo le parole: viene riservata, aggiungere le seguenti: secondo i criteri stabiliti dal Comitato di valutazione del sistema universitario.
0. 96. 55. 3. Garavaglia, Filippi, Goisis.

Al comma 2-bis, dopo le parole: viene riservata, aggiungere le seguenti: secondo i criteri stabiliti dal Comitato di valutazione del sistema universitario.
0. 96. 55. 4. Garavaglia, Filippi, Goisis.

ART. 96.

Aggiungere in fine il seguente comma:
2-bis. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1, viene riservata la somma complessiva annua di 11 milioni di euro, per il triennio 2008-2010, alle istituzioni universitarie di cui all'articolo 56, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, costituite per legge, nonché all'istituto ad ordinamento speciale di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 18 novembre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005.
96. 55.Relatore.

Subemendamento all'emendamento del Governo 99.271.

Alla lettera a), capoverso 1, dopo le parole: del presente articolo aggiungere le seguenti: , fermo restando il diritto del singolo cittadino di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi,.
0. 99. 271. 1. Palomba, Pedica, Borghesi.

Alla lettera a), capoverso 1, dopo le parole: a tutela degli interessi collettivi, sostituire le parole: dei consumatori e degli utenti con le seguenti: dei consumatori, degli utenti, dei risparmiatori e di ogni classe di soggetti danneggiati da atti o fatti illeciti plurioffensivi.
0. 99. 271. 2. Palomba, Pedica, Borghesi.

Alla lettera a), capoverso 1, dopo le parole: in cui ha sede l'impresa aggiungere le seguenti: operante in sede locale, nazionale o multinazionale, o comunque residenza il convenuto,.
0. 99. 271. 3. Palomba, Pedica, Borghesi.

Alla lettera a), al comma 1, dopo le parole: spettanti ai singoli sostituire le parole: consumatori o utenti con le seguenti: soggetti danneggiati.
0. 99. 271. 4. Palomba, Pedica, Borghesi.

Alla lettera a) sostituire le parole: nell'ambito di rapporti giuridici relativi fino alla fine del periodo con le seguenti parole:in conseguenza di atti illeciti plurioffensivi commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità previste dall'articolo 1342 del codice civile con società fornitrici di beni e servizi nazionali e locali, ivi compresi quelli in materia di credito al consumo, rapporti bancari e assicurativi, strumenti finanziari, servizi di investimento e gestione collettiva del risparmio, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti. Nei settori in cui siano previste procedure di conciliazione o arbitrali per la risoluzione di controversie innanzi ad autorità amministrative indipendenti, l'azione può essere esercitata esclusivamente dopo la fallita conciliazione.
0. 99. 271. 17. Garavaglia, Filippi.


Pag. 84

Alla lettera a) sostituire le parole: nell'ambito di rapporti giuridici relativi fino alla fine del periodo con le seguenti: in conseguenza di atti illeciti plurioffensivi commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità previste dall'articolo 1342 del codice civile, ivi compresi quelli in materia di credito al consumo, rapporti bancari e assicurativi, strumenti finanziari, servizi di investimento e gestione collettiva del risparmio, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti.
0. 99. 271. 15. Garavaglia, Filippi.

Alla lettera a), capoverso 1, sostituire le parole: atti illeciti extracontrattuali con le seguenti parole: atti o fatti illeciti anche extracontrattuali.
0. 99. 271. 21. Garavaglia, Filippi.

Alla lettera a), capoverso 1, sostituire le parole: di atti illeciti con le seguenti: di atti o di fatti illeciti anche.
0. 99. 271. 5. Palomba, Pedica, Borghesi.

Alla lettera a), al capoverso 1, ultimo periodo, sostituire le parole: consumatori o di utenti con la seguente: soggetti.
0. 99. 271. 6. Palomba, Pedica, Borghesi.

Alla lettera a), dopo il capoverso 1 è inserito il seguente:
1-bis. Su richiesta di taluno dei promotori dell'azione collettiva, qualora il giudice verifichi che il vantaggio economico ottenuto dal convenuto, conseguente agli illeciti multioffensivi, è maggiore del risarcimento del danno quantificato ai sensi dell'articolo 1223 del codice civile, stabilisce un risarcimento a favore della classe dei soggetti danneggiati pari al vantaggio economico derivante dagli illeciti multioffensivi accertati.
0. 99. 271. 7. Palomba, Pedica, Borghesi.

Alla lettera b), al capoverso 2, dopo la parola: comitati aggiungere le seguenti: ed ogni altro soggetto che dimostri di averne interesse direttamente o, per il caso di enti associativi, in rappresentanza dei propri associati a termini del proprio statuto,.
0. 99. 271. 8. Palomba, Pedica, Borghesi.

Alla lettera b), capoverso 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: , i quali seppur non preventivamente e specificamente individuabili, siano comunque identificabili come classe omogenea di soggetti aventi diritto ad agire in giudizio sulla base dei medesimi fatti e atti e nei confronti degli stessi convenuti.
0. 99. 271. 23. Garavaglia, Filippi.

Alla lettera b), primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: , comprese le associazioni dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
0. 99. 271. 18. Garavaglia, Filippi.

Alla lettera b), al capoverso 2, sostituire le parole: consumatori o utenti con la seguente: danneggiati.
0. 99. 271. 9. Pedica, Palomba, Borghesi.

Alla lettera b), capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Sono altresì legittimati ad agire gruppi di consumatori o utenti che vi abbiano interesse, purché costituiti in comitato mediante atto pubblico, quando il numero di consumatori o utenti che aderiscono al comitato è almeno pari a 500. Nel caso in cui al comitato aderiscano una o più associazioni rappresentative dei consumatori e degli utenti l'azione è ammessa se il numero dei medesimi è almeno pari a 250.
0. 99. 271. 19. Garavaglia, Filippi.


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Alla lettera b), capoverso 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il giudice adito verifica preventivamente la legittimazione attiva nonché la rappresentatività di chiunque abbia richiesto l'attivazione della procedura di azione collettiva.
0. 99. 271. 10. Pedica, Palomba, Borghesi.

Alla lettera b), capoverso 3, primo periodo, sostituire le parole: Alla prima udienza con le seguenti: Pervenuta la prima domanda il presidente del tribunale dispone che ne sia data adeguata pubblicità affinché, entro tre mesi da essa, possano essere proposte altre domande, fissando quindi la data della prima udienza. A tale udienza.
0. 99. 271. 11. Pedica, Palomba, Borghesi.

Alla lettera b), capoverso 3, dopo le parole: in camera di consiglio aggiungere le seguenti parole: entro sessanta giorni.
0. 99. 271. 22. Garavaglia, Filippi.

Alla lettera b), capoverso 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il giudice valuta l'ammissibilità della domanda in relazione alla effettiva rappresentatività dei consumatori titolari dell'azione risarcitoria anche in base all'elenco degli iscritti che debbono essere depositati dall'associazione contestualmente alla domanda.
0. 99. 271. 20. Garavaglia, Filippi.

Alla lettera b), capoverso 3, quarto periodo, dopo le parole: azione collettiva aggiungere le seguenti parole: ed a spese del convenuto.
0. 99. 271. 12. Pedica, Palomba, Borghesi.

Alla lettera b), capoverso 3, aggiungere, in fine, le seguenti: In caso di pluralità di domande concorrenti il giudice determina quella principale, fermo restando che gli altri soggetti riconosciuti legittimati possono chiederne l'integrazione o la modificazione e che la decisione fa stato nei confronti di tutti gli attori. Nel caso di proposizione o partecipazione all'azione collettiva risarcitoria da parte di un ente associativo, l'associazione dovrà depositare l'elenco nominativo dei soggetti associati rappresentati, unitamente a delega del singolo associato che autocertifichi e dia prova della propria qualità di danneggiato, per i quali, al pari degli altri soggetti intervenuti direttamente, la sentenza pronunciata nella azione collettiva risarcitoria avrà diretta efficacia di giudicato ai fini del risarcimento.
0. 99. 271. 13. Pedica, Palomba, Borghesi.

Sostituire la lettera c) con la seguente:
c) al comma 2, capoverso articolo 140-bis, il comma 12 è sostituito dal seguente:
«12. In caso di soccombenza, anche parziale, del convenuto, lo stesso è condannato al pagamento dei diritti degli enti associativi intervenuti nonché delle spese legali comprensive delle spese per i difensori dei promotori dell'azione collettiva che non può superare complessivamente l'importo massimo del 10 per cento del valore della controversia, da determinarsi in riferimento all'esito effettivo della procedura di conciliazione di cui al comma 5, all'esito della sentenza di condanna di cui al comma 6, nonché all'esito della procedura di liquidazione di cui al comma 7. In caso di soccombenza dei promotori dell'azione di gruppo, il giudice liquida: a) la parcella del difensore del convenuto stabilita dal giudice in base all'entità dei danni effettivamente fatti valere nel processo; b) le altre spese legali, ad esclusione della parcella del difensore del promotore dell'azione di gruppo al quale nulla è dovuto».
0. 99. 271. 14. Pedica, Palomba, Borghesi.


Pag. 86

ART. 99.

All'articolo 99 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 2, capoverso articolo 140-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Le associazioni di cui al comma 1 dell'articolo 139 e gli altri soggetti di cui al comma 2 del presente articolo sono legittimati ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo al tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa l'accertamento del diritto al risarcimento del danno o alla restituzione delle somme spettanti ai singoli consumatori o utenti nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali scorrette o di comportamenti anticoncorrenziali, quando sono lesi diritti di una pluralità di consumatori o di utenti»;
b) al comma 2, capoverso articolo 140-bis, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
«
2. Sono legittimate ad agire ai sensi del comma 1 anche associazioni e comitati che sono adeguatamente rappresentativi dei diritti collettivi fatti valere. L'esercizio dell'azione collettiva di cui al comma 1 produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti conseguenti al medesimo fatto o violazione.
3. Alla prima udienza il tribunale, sentite le parti, ed assunte quando occorre sommarie informazioni, pronuncia sull'ammissibilità della domanda, con ordinanza reclamabile davanti alla corte di appello, che pronuncia in camera di consiglio. La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi, ovvero quando il giudice non ravvisa l'esistenza di un interesse collettivo suscettibile di adeguata tutela ai sensi del presente articolo. Il giudice può differire la pronuncia sull'ammissibilità della domanda quando sul medesimo oggetto è in corso una istruttoria davanti ad un'autorità indipendente. Se ritiene ammissibile la domanda il giudice dispone, a cura di chi ha proposto l'azione collettiva, che venga data idonea pubblicità dei contenuti dell'azione proposta e dà i provvedimenti per la prosecuzione del giudizio»;
c) al comma 2, capoverso articolo 140-bis, sopprimere il comma 12.
99. 271. Governo.

Subemendamento all'emendamento 99.272.

In rubrica sostituire la parola: consumatori con la seguente: danneggiati.
0. 99. 272. 18. Palomba, Pedica, Borghesi.

All'emendamento 99.272 sostituire, ad ogni ricorrenza: consumatori o utenti con: cittadini, dei consumatori e degli utenti con; dei cittadini, consumatore o utente con: cittadino, e impresa con convenuto.

Al comma 1, sostituire le parole: quando sono lesi diritti di una pluralità di consumatori o utenti con: e quando sono lesi diritti soggettivi o interessi legittimi di una pluralità di soggetti.
0. 99. 271. 2. Grillini, Buemi.

Al comma 1 sostituire la parola: l'impresa con le seguenti: il convenuto.
0. 99. 272. 15. Pedica, Palomba, Borghesi.

Al comma 1, alla lettera a), al comma 1, sostituire le parole: di atti illeciti con le seguenti: di atti o di fatti illeciti anche.
0. 99. 272. 1.7Palomba, Pedica, Borghesi.


Pag. 87

Alla lettera a) sostituire le parole: nell'ambito di rapporti giuridici relativi fino alla fine del periodo con le seguenti: in conseguenza di atti illeciti plurioffensivi commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità previste dall'articolo 1342 del codice civile con società fornitrici di beni e servizi nazionali e locali, ivi compresi quelli in materia di credito al consumo, rapporti bancari e assicurativi, strumenti finanziari, servizi di investimento e gestione collettiva del risparmio, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti.
0. 99. 272. 3. Garavaglia, Filippi.

Alla lettera a) dopo la parola: l'impresa aggiungere le seguenti: , anche estera.
0. 99. 272. 13. Borghesi.

Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: a tutela degli interessi collettivi sostituire le parole: dei consumatori e degli utenti con le seguenti: dei consumatori, degli utenti, dei risparmiatori e di ogni classe di soggetti danneggiati da azioni plurioffensive.
0. 99. 272. 16. Palomba, Pedica, Borghesi.

Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: a tutela degli interessi collettivi sostituire le parole: dei consumatori e degli utenti con le seguenti: dei soggetti danneggiati. Così pure in tutte le parti nelle quali tale dizione è contenuta.
0. 99. 272. 19. Palomba, Pedica, Borghesi.

Alla lettera b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono altresì legittimati ad agire gruppi di consumatori o utenti che vi abbiano interesse, purché costituiti in comitato mediante atto pubblico, quando il numero di consumatori o utenti che aderiscono al comitato è almeno pari a 500. Nel caso in cui al comitato aderiscano una o più associazioni rappresentative dei consumatori e degli utenti l'azione è ammessa se il numero dei medesimi è almeno pari a 250.
0. 99. 272. 4. Garavaglia, Filippi.

Alla lettera b), al comma 3, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Il giudice valuta l'ammissibilità della domanda in relazione alla effettiva rappresentatività dei consumatori titolari dell'azione risarcitoria anche in base all'elenco degli iscritti che debbono essere depositati dall'associazione contestualmente alla domanda».
0. 99. 272. 5. Garavaglia, Filippi.

Alla lettera b), comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, i quali seppur non preventivamente e specificamente individuabili, siano comunque identificabili come classe omogenea di soggetti aventi diritto ad agire in giudizio sulla base dei medesimi fatti e atti e nei confronti degli stessi convenuti».
0. 99. 272. 6 Garavaglia, Filippi.

Alla lettera c) sostituire le parole da: detennina a utenti con le seguenti: liquida il danno nei confronti dei danneggiati.
0. 99. 272. 10. Palomba.

Alla lettera c) dopo le parole: nel giudizio aggiungere le parole: individualmente o tramite l'associazione che abbia depositato l'elenco nominativo degli associati, unitamente a delega dell'associato che autocertifichi e dia prova della propria qualità di danneggiato.
0. 99. 272. 11. Palomba.

Alla lettera c) le parole: se possibile alla fine sono soppresse.
0. 99. 272. 12 Palomba.


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Alla lettera d), comma 5, dopo la parola: individuale le parole: dei consumatori o utenti sono sostituite dalle seguenti: o collettiva delle associazioni rappresentative, dei soggetti danneggiati.
0. 99. 272. 9. Palomba.

Alla lettera d), comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: La procedura conciliativa si applica anche a coloro i quali non hanno partecipato all'azione e chiedano il risarcimento sulla base della sentenza, dimostrando in tal caso la propria qualità di danneggiato. In caso di esito sfavorevole della conciliazione, i suddetti requisiti costituiscono titolo per atti di decreto ingiuntivo, con competenza del giudice di pace.
0. 99. 272. 14. Palomba.

Modificare la lettera g), come segue:
g) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. L'azione collettiva risarcitoria di cui al presente articolo può essere esperita per controversie relative a fatti plurioffensivi successivi alla data di entrata in vigore della legge.

4. All'articolo 50-bis, primo comma, del codice di procedura civile, dopo il numero 7) è aggiunto il seguente:
8) nelle cause di cui all'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

5. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, la rubrica del titolo II della parte V è sostituita dal seguente: «Accesso alla giustizia».
0. 99. 272. 7. Armosino, Galletti, Gianfranco Conte, Vietti, Giudice, Alberto Giorgetti, Garavaglia.

All'emendamento 99. 272 apportare la seguente modifica:
dopo le parole: «illeciti extracontrattuali» aggiungere le seguenti: «effettuati anche attraverso la diffusione di messaggi pubblicitari ingannevoli, accertata dall'autorità competente».
0. 99. 272. 8. Conte, Armosino, Galletti, Giudice.

All'articolo 99 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, capoverso articolo 140-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Le associazioni di cui al comma 1 dell'articolo 139 e gli altri soggetti di cui al comma 2 del presente articolo sono legittimati ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo al tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa l'accertamento del diritto ai risarcimento del danno e alla restituzione delle somme spettanti ai singoli consumatori o utenti nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, ovvero in conseguenza di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali scorrette o di comportamenti anticoncorrenziali, quando sono lesi diritti di una pluralità di consumatori o utenti»;

b) al comma 2, capoverso articolo 140-bis, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
«2. Sono legittimate ad agire ai sensi del comma 1 anche associazioni e comitati che sono adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere. I consumatori o utenti che intendono avvalersi della tutela prevista dal presente articolo devono comunicare per iscritto al proponente la propria adesione all'azione collettiva. L'adesione può essere comunicata, anche nel giudizio di appello, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni. Nel giudizio promosso ai sensi del comma 1 è sempre ammesso l'intervento dei singoli consumatori o utenti per proporre


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domande aventi il medesimo oggetto. L'esercizio dell'azione collettiva di cui al comma 1 o, se successiva, l'adesione all'azione collettiva, produce gli effetti interrottivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile.
3. Alla prima udienza il tribunale, sentite le parti, ed assunte quando occorre sommarie informazioni, pronuncia sull'ammissibilità della domanda, con ordinanza: reclamabile davanti alla corte di appello, che pronuncia in camera di consiglio. La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi, ovvero quando il giudice non ravvisa l'esistenza di un interesse collettivo suscettibile di adeguata tutela ai sensi del presente articolo. Il giudice può differire la pronuncia sull'ammissibilità della domanda quando sul medesimo oggetto è in corso una istruttoria davanti ad un'autorità indipendente. Se ritiene ammissibile la domanda il giudice dispone, a cura di chi ha proposto l'azione collettiva, che venga data idonea pubblicità dei contenuti dell'azione proposta e dà i provvedimenti per la prosecuzione del giudizio»;

c) al comma 2, capoverso articolo 140-bis, sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Se accoglie la domanda, il giudice determina i criteri in base ai quali liquidare la somma da corrispondere o da restituire ai singoli consumatori o Utenti che hanno aderito all'azione collettiva o che sono intervenuti nel giudizio. Se possibile allo stato degli atti, il giudice determina la somma minima da corrispondere a ciascun consumatore o utente. Nei sessanta giorni successivi alla notificazione della sentenza, l'impresa propone il pagamento di una somma, con atto sottoscritto, comunicato a ciascun avente diritto e depositato in cancelleria. La proposta in qualsiasi forma accettata dal consumatore o utente costituisce titolo esecutivo»;

d) al comma 2, capoverso articolo 140-bis, sostituire i commi da 5 a 10 con i seguenti:
«5. La sentenza che definisce il giudizio promosso ai sensi del comma 1 fa stato anche nei confronti dei consumatori e utenti che hanno aderito all'azione collettiva. È fatta salva l'azione individuale dei consumatori o utenti che non aderiscono all'azione collettiva, o non intervengono nel giudizio promosso ai sensi del comma 1.
6. Se l'impresa non comunica la proposta entro il termine di cui al comma 4 o non vi è stata accettazione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della stessa, il presidente del tribunale competente ai sensi comma 1 costituisce un'unica camera di conciliazione per la determinazione delle somme da corrispondere o da restituire ai consumatori o utenti che hanno aderito all'azione collettiva o sono intervenuti ai sensi del comma 2 e che ne fanno domanda. La camera di conciliazione è composta da un avvocato indicato dai soggetti che hanno proposto l'azione collettiva e da un avvocato indicato dall'imprèsa convenuta ed è presieduta da un avvocato nominato dal presidente del tribunale tra gli iscritti all'albo speciale per le giurisdizioni superiori. La camera di conciliazione quantifica, con verbale sottoscritto dal presidente, i modi, i termini e l'ammontare da corrispondere ai singoli consumatori o utenti. Il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo. In alternativa, su concorde richiesta del promotore dell'azione collettiva e dell'impresa convenuta, il presidente del tribunale dispone che la composizione non contenziosa abbia luogo presso uno degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni, operante presso il comune in cui ha sede il tribunale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 39 e 40 del citato decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni».

e) al comma 2, capoverso articolo 140-bis, sopprimere il comma 11;
f) al comma 2, capoverso articolo 140-bis, sopprimere il comma 12;


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g) dopo il comma 3, inserire i seguenti:
«4. All'articolo 50-bis, primo comma, del codice di procedura civile, dopo il numero 7) è aggiunto il seguente:
8) nelle cause di cui all'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
5. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, la rubrica del titolo II della parte V è sostituita dalla seguente: "Accesso alla giustizia"».
99. 272. Il Relatore.

ART. 101.

Subemendamenti all'emendamento 101.5 del Governo.

All'emendamento governativo 101. 5, al punto 2, dopo il comma 4, inserire, in fine, il seguente:
4-bis. In deroga al principio di cui al comma 4 ai soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali è consentito, fino al 31 dicembre 2011, di concorrere all'affidamento, mediante procedure competitive ad evidenza pubblica da svolgere entro tale termine, dello specifico servizio già affidato.
0. 101. 5. 1. Misiani, Marchi.

Al punto 2 sopprimere il comma 3.
0. 101. 5. 2. Quartiani, Testa.

Al comma 6, nel punto 2, sopprimere le parole: Nell'affidamento del servizio fino a: tutela dei lavoratori.
0. 101. 5. 3. Quartiani, Testa.

Al punto 2 sopprimere il comma 8.
0. 101. 5. 4. Quartiani, Testa.

Al comma 2, numero 01, dopo le parole: servizi pubblici inserire le seguenti: locali di rilevanza economica.
0. 101. 5. 5. Andrea Ricci.

Al comma 2, numero 01, dopo la lettera b), aggiungere il seguente:
«Resta ferma la proprietà pubblica delle reti e degli altri beni pubblici strumentali all'esercizio, nonché la gestione pubblica delle risorse e dei servizi idrici».
0. 101. 5. 6. Andrea Ricci.

Al comma 2, sopprimere il numero 05.
0. 101. 5. 7. Andrea Ricci.

Al comma 2, numero 010, dopo le parole: servizi pubblici aggiungere le seguenti: locali di rilevanza economica.
0. 101. 5. 8. Andrea Ricci.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «con esclusione dei servizi pubblici locali», inserire le seguenti: «e delle società quotate e loro partecipate».
0. 101. 5. 9. Misiani, Marchi, Vannucci, Giovanelli.

Dopo il comma 4, inserire, in fine, il seguente:
4-bis. In deroga al principio di cui al comma 4 ai soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali è consentito, fino al 31 dicembre 2011, di con correre all'affidamento, mediante procedure competitive ad evidenza pubblica da svolgere entro tale termine, dello specifico servizio già affidato.
0. 101. 5. 10. Osvaldo Napoli, Stradella, Fratta Pasini, Marinello, Boscetto.


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Al comma 6, secondo capoverso, sono soppresse le parole: il mantenimento dei livelli occupazionali relativi alla gestione precedente e.
0. 101. 5. 11. Turco.

Sopprimerlo.
0. 101. 5. 12. Alberto Giorgetti, Moffa.

Al comma 2, punto 04, sostituire le parole da: i soggetti titolari fino ad: evidenza pubblica con le seguenti: i soggetti cui venga affidata la titolarità della gestione di servizi pubblici locali, dopo l'entrata in vigore della presente legge, mediante procedure diverse dalla evidenza pubblica.
0. 101. 5. 13. Marchi, Misiani, Lulli.

Al comma 2, punto 04, sostituire le parole da: i soggetti fino a: evidenza pubblica con le seguenti: i soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali affidati ai sensi dei commi 2 e 3.

Conseguentemente, al comma 2, punto 04, sopprimere le parole da: Ai fini dell'applicazione fino a: comma 1, lettera b).
0. 101. 5. 14. Misiani, Marchi, Lulli.

Al comma 2, punto 09, dopo le parole: proroga o rinnovo inserire il seguente periodo: Il divieto di cui al comma 4 non si applica nei casi in cui si tratti dell'espletamento delle prime gare aventi ad oggetto i servizi forniti dalle società partecipanti alla gara stessa.
0. 101. 5. 15. Ghizzoni, Marchi, Misiani, Lulli.

Al comma 2, numero 011, eliminare la parola: 11.
0. 101. 5. 16. Lulli, Marchi, Misiani.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. I termini di cui all'articolo 113, comma 15-bis del decreto legislativo 267/2000 sono prorogati al 31 dicembre 2008.
0. 101. 5. 18. Bonelli, Piazza.

Al punto 2, capoverso 01, dopo le parole: L'erogazione dei servizi pubblici inserire le seguenti: di rilevanza economica.

Conseguentemente, al capoverso 011 sopprimere le parole: 113-bis.
0. 101. 5. 19. Garavaglia, Filippi.

Al punto 2, capoverso 01 lettera a), aggiungere, in fine, ferma restando la gestione pubblica delle risorse e dei servizi idrici.
0. 101. 5. 20. Garavaglia, Filippi.

Al punto 2, capoverso 01, lettera b) sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 20 per cento.
0. 101. 5. 21. Garavaglia, Filippi.

Al punto 2, capoverso 02 sostituire le parole: in deroga con le seguenti: In alternativa.
0. 101. 5. 22. Garavaglia, Filippi.

Al punto 2, capoverso 02 sopprimere le parole: nelle sole situazioni che, per le peculiari caratteristiche, economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non consentono un efficace ed utile ricorso al mercato.
0. 101. 5. 23. Garavaglia, Filippi.


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Al punto 2, capoverso 02 sostituire il secondo periodo con il seguente: L'Ente locale debba dare adeguata pubblicità alla scelta effettuata di ricorrere alle modalità di affidamento di cui alle lettere a) o b) del comma 1, o del presente comma, e inviare, per conoscenza, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione di settore, ove costituite, le motivazioni di tale scelta.
0. 101. 5. 24. Garavaglia, Filippi.

Al punto 2, capoverso 02 sostituire le parole: che esprimono il loro parere nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione con le seguenti:« per conoscenza.
0. 101. 5. 25. Garavaglia, Filippi.

Al punto 2, capoverso 02, secondo periodo, dopo le parole: che esprimono il loro parere inserire le seguenti: motivato non vincolante.
0. 101. 5. 26. Garavaglia, Filippi.

Al punto 2, dopo il capoverso 03 inserire il seguente:
«03-bis. L'affidamento delle nuove gestioni ed il rinnovo delle gestioni in essere dei servizi pubblici locali di rilevanza economica diversi dei settori di energia elettrica, gas, trasporto pubblico locale, rifiuti e acqua, debba avvenire mediante la libera scelta da parte degli enti locali di una delle modalità di affidamento di cui ai commi 01, 02 e 03».
0. 101. 5. 27. Garavaglia, Filippi.

Al punto 2, al capoverso 04, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ferma restando la possibilità per gli altri enti pubblici di entrare come partecipazione nella Società gestita in house, con quota proporzionale alla parte dei propri servizi in gestione dalla medesima società».
0. 101. 5. 28. Garavaglia, Filippi.

Al punto 2, dopo il capoverso 04 inserire il seguente:
«04-bis. Resta ferma la possibilità per il socio privato, scelto attraverso l'espletamento di gara con procedura competitiva, di partecipare a gare per l'affidamento di servizi di altri enti pubblici o privati, previa separazione contabile e gestionale delle relative attività».
0. 101. 5. 29. Garavaglia, Filippi.

Al punto 2, dopo il capoverso 04 inserire il seguente:
«04-bis. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono concorrere alla prima gara svolta per l'affidamento mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica dello specifico servizio già a loro affidato».
0. 101. 5. 30. Garavaglia, Filippi.

Al punto 2, al capoverso 05 premettere il seguente periodo: Di norma, la proprietà delle reti e degli altri beni pubblici strumentali all'esercizio è pubblica.
0. 101. 5. 31. Garavaglia, Filippi.

Al punto 2, dopo il capoverso 06 inserire il seguente:
«06-bis. Ai fini dell'ammissione alle gare di imprese estere, si applica il principio di reciprocità tra gli Stati membri».
0. 101. 5. 32. Garavaglia, Filippi.

Al punto 2, al capoverso 09, dopo il primo periodo inserire il seguente: In applicazione del principio di reciprocità tra gli Stati membri dell'Unione europea, il differimento della fase transitoria e del


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termine di cessazione degli affidamenti in essere è in ogni caso collegato all'entrata in vigore di un obbligo per tutti gli stati membri di adottare procedure competitive ad evidenza pubblica per la scelta del gestore dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.
0. 101. 5. 33. Garavaglia, Filippi.

Al punto 04, introdurre dopo le parole: Fermo restando quanto premesso dal successivo comma 8, i soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali, non affidati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica le parole: con esclusione dei servizi idrici di cui al Titolo II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
0. 101. 5. 34. Leddi Maiola.

Al comma 2, punto 01, lettera b), eliminare le parole da: e che siano previste le modalità di liquidazione del socio, fino al termine del periodo.
0. 101. 5. 35. Misiani.

Al comma 2, punto 05, sostituire la parola: destinato con le seguenti: alle stesse (reti) connessi. Al medesimo punto sostituire le parole: affidamento della gestione con le seguenti: espletamento del servizio.
0. 101. 5. 36. Misiani.

Al comma 2, punto 04, sostituire il secondo periodo con il seguente: i soggetti titolari della gestione di ciascun servizio pubblico locale non affidato mediante procedure competitive ad evidenza pubblica non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori del medesimo tipo ovvero svolgere lo stesso servizio in ambiti territoriali diversi, (... identico).
0. 101. 5. 37. Misiani.

Al comma 2, sopprimere il comma 03.
0. 101. 5. 38. Borghesi.

Al comma 04 del comma 2, sostituire le parole: titolari della gestione di servii pubblici locali non affidali mediante con le seguenti: cui venga affidata la titolarità della gestione di servizi pubblici locali, dopo l'entrata in vigore della presente legge, senza l'espletamento di.

Conseguentemente, alla fine del comma 4, sopprimere le parole: 7 divieti di cui al presente comma operano a decorrere dal 31 dicembre 2008.
0. 101. 5. 39. Lulli.

Al comma 010 del comma 2 sostituire le parole: , e prevalgono sulle relative disposizioni di settore con esse incompatibili con le seguenti: e per le società quotate in borsa.
0. 101. 5. 40. D'Elpidio.

Al comma 010 del comma 2 sostituire le parole: , e prevalgono sulle relative disposizioni di settore con esse incompatibili: con le seguenti: e per le società quotate in borsa.
0. 101. 5. 41. Lulli.

Sopprimere il comma 011 del comma 2.
0. 101. 5. 42. D'Elpidio.

Sopprimere il comma 011 del comma 2.
0. 101. 5. 43. Lulli.

Al comma 04 del comma 2, sostituire le parole: titolari della gestione di servizi


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pubblici locali non affidati mediante con le seguenti: cui venga affidata la titolarità della gestione di servizi pubblici locali, dopo l'entrata in vigore della presente legge, senza l'espletamento di.

Conseguentemente, alla fine del comma 4, sopprimere le parole: I divieti di cui al presente comma operano a decorrere dal 31 dicembre 2008.
0. 101. 5. 44. D'Elpidio.

All'articolo 101 sono apportate le seguenti modifiche:
1. La rubrica è sostituita dalla seguente: «Affidamento dei servizi pubblici locali e tutela degli utenti».
2. Prima del comma 1 sono inseriti i seguenti:

01. L'erogazione dei servizi pubblici che hanno per oggetto produzione di beni ed attività a favore della collettività locale per realizzare fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile avviene con conferimento della gestione del servizio:
a) a società di capitali individuate mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di appalti pubblici e di servizi pubblici;
b) a società a partecipazione mista pubblica e privata, nella quale il socio privato detenga una quota non inferiore al 30 per cento , a condizione che quest'ultimo sia scelto mediante procedure ad evidenza pubblica, nelle quali siano già stabilite le condizioni, le modalità e la durata della gestione del servizio, che sia vietata la proroga o la rinnovazione dell'affidamento alla sua scadenza e che siano previste le modalità di liquidazione del socio, al momento della scadenza dell'affidamento del servizio.
02. In deroga alle modalità ordinarie di affidamento indicate al comma 1, la gestione del servizio può essere assegnata a società a capitale interamente pubblico, partecipate dall'ente locale, che abbiano i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione in house e, in particolare, nei confronti delle quali l'ente proprietario eserciti un controllo analogo a quello che esercita nei confronti dei propri uffici, nelle sole situazioni che, per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non consentono un efficace ed utile ricorso al mercato. In tale caso l'ente locale deve dare adeguata pubblicità alla relativa determinazione, motivandola in base ad un'analisi di mercato e ad una valutazione comparativa con l'offerta privata, e trasmettere una relazione, contenente gli esiti delle predette verifiche, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione del settore, ove costituite, che esprimono il loro parere nel termine di sessanta giomi dalla ricezione della predetta relazione. Alle società in house si applicano le procedure di selezione pubblica del personale e quelle ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi.
03. Resta ferma la possibilità per gli enti locali di gestire in economia, anche mediante le aziende speciali, ivi comprese quelle costituite in forma consortile, che operano secondo le modalità ed i limiti indicati all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dalla presente legge.
04. Fermo restando quanto previsto dal successivo comma 8, i soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidata mediante procedure competitive ad evidenza pubblica non possono acquisire la gestione di servizi ulteriore ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate anche in forma indiretta, né partecipando a gare. Il divieto di cui al periodo precedente si applica anche ai soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali,


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qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi. Ai fini dell'applicazione del presente comma e del successivo comma 9, si considerano affidamenti diretti anche quelli disposti in favore di società miste in difformità dalle prescrizioni di cui al comma 1, lettera b). I divieti di cui al presente comma operano a decorrere dal 31 dicembre 2008.
05. Indipendentemente dalla titolarità della proprietà, le reti, gli impianti e gli altri beni destinati all'esercizio dei servizi pubblici, sono vincolati all'uso pubblico e ne deve essere garantita la disponibilità al fine dell'affidamento della gestione.
06. Nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla competente Autorità di settore, gli enti locali definiscono le caratteristiche del servizio, quanto alla qualità, alla sicurezza, alle condizioni di prestazioni ed economiche, allo sviluppo e potenziamento, e definiscono le modalità di vigilanza e controllo della gestione. Nell'affidamento del servizio, le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono preferenza, mediante l'inserimento di apposite clausole nei bandi e nei capitolati di gara, alle imprese che assicurano il mantenimento dei livelli occupazionali relativi alla gestione precedente e l'adozione di specifiche misure di rispetto dell'ambiente e di tutela dei lavoratori. Le previsioni di cui al presente comma devono considerarsi integrative delle discipline di settore.
07. 1 rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e degli impianti sono disciplinati da un contratto di servizio, allegato al capitolato di gara e stipulato al momento dell'affidamento, nel quale sono obbligatoriamente stabiliti, oltre agli elementi di cui al comma 5, il periodo di validità, il programma di esercizio e la dimensione di offerta dei servizi, i livelli minimi qualitativi e quantitativi delle prestazioni da erogare e gli obiettivi di miglioramento, i profili economici del rapporto contrattuale, gli standard qualitativi e quantitativi minimi del servizio, definiti in termini di livelli specifici e livelli generali, i meccanismi di rendicontazione analitica e di controllo degli standard qualitativi dei servizi e dell'osservanza degli obblighi assunti dal gestore, nonché, nei casi di grave violazione di questi ultimi, il potere dell'ente locale di risolvere il contratto e le modalità di incentivazione e di penalizzazione del gestore finalizzate al miglioramento dell'efficienza e della qualità del servizio.
08. All'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono aggiunti i seguenti commi: «9. La contabilità dell'azienda speciale, i rapporti di lavoro dalla stessa instaurati e la sua attività contrattuale sono soggetti alla disciplina di diritto pubblico applicabile all'ente di riferimento, anche ai fini del consolidamento dei dati del suo bilancio con quelli del bilancio dell'ente locale. 10. L'azienda speciale può operare esclusivamente in favore dell'ente locale di riferimento, non può ricevere affidamenti al di fuori del relativo territorio e non può costituire società di capitali o acquisire partecipazioni in esse.».
09. Gli affidamenti diretti di servizi pubblici locali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge cessano alla scadenza contrattuale o di legge, con esclusione di ogni proroga o rinnovo. A decorrere al 1o gennaio 2011 gli organismi affidatari diretti dei servizi pubblici locali, ivi compresi le società in house e le aziende speciali, sono soggetti al patto di stabilità interno.
010. Le disposizioni che precedono si applicano a tutti i servizi pubblici, fatta eccezione per il servizio idrico di cui al Titolo II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e prevalgono sulle relative disposizioni di settore con esse incompatibili.
011. Sono abrogati gli articoli 112, 113 e 113-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 35, commi 6, 7, 9, 10, 11 e 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
101. 5. Governo.


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Subemendamento all'emendamento 104. 011 del Governo.

All'emendamento 104.011, al comma 2, apportare le seguente modifica: dopo le parole: «ad un anticipo sulle somme destinate al Ministero della solidarietà e alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano» aggiungere le seguenti: «ed ai comuni dl cui al secondo comma, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285».
0. 104. 011. 1. Marchi, Misiani.

Al comma 2, le parole: 50 per cento sono sostituite dalle seguenti: 60 per cento.
0. 104. 011. 2. Zorzato, Giudice, Crosetto.

All'emendamento governativo all'articolo 104-bis al comma 2, apportare la seguente modifica:
dopo le parole: ad un anticipo sulle somme destinate al Ministero della solidarietà e alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano aggiungere le seguenti: ed ai comuni di cui al secondo comma secondo periodo, dell'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285.
0. 104. 011. 3. Osvaldo Napoli, Stradella, Fratta Pasini, Marinello, Boscetto.

Dopo l'articolo 104 sono inseriti i seguenti:

Art. 104-bis.
(Disposizioni relative al Fondo per l'infanzia e l'adolescenza e al Fondo nazionale per le politiche sociali).

1. Al comma 1258 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «è determinata» sono aggiunte le seguenti parole: «,limitatamente alle risorse destinate ai comuni di cui al secondo comma, secondo periodo dello stesso articolo 1.».
2. Ai fini di migliorare la qualità della spesa pubblica, rendendo possibile una più tempestiva e puntuale programmazione degli interventi e della spesa, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, annualmente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, si provvede ad un anticipo sulle somme destinate al Ministero della solidarietà sociale e alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano nel riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, nella misura massima del 50 per cento degli stanziamenti complessivamente disponibili per l'anno in corso, al netto della parte destinata al finanziamento dei diritti soggettivi. Con lo stesso decreto vengono disposte le occorrenti variazioni di bilancio.
3. L'anticipo è assegnato a ciascun ente sulla base della quota proporzionale ad esso assegnata nel riparto dell'anno precedente sul complesso delle risorse assegnate agli enti cui si applica l'anticipo.
4. Al decreto annuale di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali continua ad applicarsi l'articolo 20, comma 7, della legge 8 novembre 2000, n. 328.
104. 011. Governo.

Subemendamento all'emendamento 105.22. del Relatore.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
« 3-bis. Il comma 318 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato.».
0. 105. 22. 1. Misiani.

Dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
« 3. L'importo dell'indennità speciale istituita dall'articolo 3, comma 1 della


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legge 21 novembre 1988, n. 508, è stabilito come segue: «euro 176.00 a decorrere dal 1 gennaio 2008».
4. Alla concessione e all'erogazione dell'indennità sociale, di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 130 dei decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
5. Salvo quanto stabilito nei commi precedenti, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, ivi compresi gli adeguamenti perequativi automatici calcolati annualmente.
6. II Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 12.000;
2009: - 12.000;
2010: - 12.000.
105. 22. Relatore.

All'articolo 116, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di fruizione, le categorie di soggetti beneficiari nonché la durata e l'importo della prestazione di cui al comma 6, nei limiti della spesa complessiva di 50 milioni di euro per l'anno 2008, a valere per 20 milioni sulle risorse derivanti dalla programmazione dei fondi comunitari del Fondo Speciale Europeo, intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nel rispetto delle finalità stabilite dai citati strumenti, per 20 milioni dalle risorse di cui al presente articolo, comma 2, e per 10 milioni...
8. Entro 90 giorni a la presente legge, il governo presenta alla Conferenza Stato-Regioni un'intesa volta a prevedere l'estensione della sperimentazione di cui al comma 1, e le modalità di coordinamento e di utilizzo delle risorse derivanti dalla programmazione regionale del Fondo Sociale Europeo.
9. Il ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisce alle competenti Commissioni parlamentari sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche al fine di valutare, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, l'eventuale messa a regime di strumenti per il reinserimento lavorativo dei lavoratori di cui al presente comma.
0. 116. 16. 1. Di Gioia.

Al comma 6 dopo le parole: l'erogazione in favore dei partecipanti di una prestazione aggiungere: di sostegno al reddito, anche e sostituire le parole: per il biennio 2008-2009 con: per l'anno 2008.

Conseguentemente sostituire il comma 7 con i seguenti:
7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla` data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di fruizione, le categorie di soggetti beneficiari nonché la durata e l'importo della prestazione di cui al comma 6, nei limiti della spesa complessiva di 40 milioni di curo per l'anno 2008, a valere per 20 milioni sulle risorse derivanti dalla programmazione dei fondi comunitari del Fondo Sociale Europeo, intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nel rispetto delle finalità stabilite dai citati strumenti.
7-bis. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il governo presenta alla Conferenza Stato-Regioni un'intesa volta a prevedere l'estensione della sperimentazione di cui al comma 6, e le modalità di coordinamento e di utilizzo a tal fine delle risorse derivanti dalla programmazione regionale del Fondo Sociale Europeo.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: e di 100 milioni di curo per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006,


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2007 e 2008 con e di 100 milioni di curo per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, e di 80 milioni per l'anno 2008.
0. 116. 16. 2. Villetti, Di Gioia.

All'articolo 116, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
6. Al fine di consentire il reinserimento lavorativo per alcune categorie di lavoratori iscritti nella gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni, che non risultino assicurati presso forme di previdenza obbligatoria, sono attivati, in via sperimentale per il biennio 2008-2009, appositi percorsi di formazione e riqualificazione professionale, nell'ambito dei quali prevedere anche l'erogazione in favore dei partecipanti di una prestazione sotto forma di voucher. Tale prestazione potrà, altresì, essere erogata a copertura di altre attività finalizzate al reinserimento lavorativo del lavoratore e collegate alla strumentazione di politica attiva del lavoro di cui si avvalgono i servizi per l'impiego e dovrà in ogni caso essere vincolata all'effettiva partecipazione a programmi di formazione o reimpiego.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previo accertamento della effettiva disponibilità finanziaria a valere sulle risorse di cui comma 8, sono adottate, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni attuative del presente articolo.
8. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisce alle competenti Commissioni parlamentari sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche al fine di valutare, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, l'eventuale messa a regime di strumenti per il reinserimento lavorativo dei lavoratori di cui al presente comma.
9. All'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse derivanti dalla programmazione dei fondi comunitari 2007/2013, prioritariamente nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali del Fondo Sociale Europeo, intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nel rispetto delle finalità stabilite dai citati strumenti.
116. 16. Il Relatore.

Al capoverso 1152, dopo le parole: fondo per le aree sottoutilizzate inserire le seguenti: a carico delle risorse finanziarie destinate alle regioni del Mezzogiorno.
0. 120. 15. 1. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Dussin.

All'articolo 120 aggiungere il seguente comma:
« 2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sostituire il comma 1152 con i seguenti:
1152. Per interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria esistente nella Regione siciliana e nella regione Calabria non compresa nelle strade gestite da ANAS Spa, una quota rispettivamente pari a 350 e 150 milioni di euro per il 2007 é assegnata in sede di riparto delle somme stanziate sul Fondo per le aree sottoutilizzate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla ripartizione di tali risorse tra le province della Regione siciliana e le province della regione Calabria, in proporzione alla viabilità presente in ciascuna di esse, e sono stabiliti criteri e modalità di gestione per l'utilizzo delle predette risorse.
1152-bis. Per le stesse finalità e nelle medesime proporzioni e modalità stabilite ai sensi del comma 1152, alle province della regione Sicilia e alle province della regione Calabria sono assegnate rispettivamente le somme di 350 e 150 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione per i medesimi anni 2008 e 2009 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
120. 15. Il Relatore.


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Subemendamenti all'emendamento 126.0.3 del Relatore.

Al comma 8, sostituire i tre ultimi periodi con i seguenti: La loro attuazione presso tutte le amministrazioni pubbliche è coordinata da un responsabile designato per tre anni d'intesa dal Presidente del Consiglio e dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, assicurando il collegamento con le attività in corso per l'attuazione dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 146, e con le attività delle amministrazioni centrali dello Stato relative alla pubblicazione degli atti normativi e alla standardizzazione dei criteri per la classificazione dei dati legislativi. All'attuazione dei medesimi programmi partecipano rappresentanti della Corte di Cassazione, del CNIPA e, per quanto riguarda la normativa regionale, rappresentanti designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome. Può essere istituita una segreteria tecnica. Ai componenti della segreteria non è corrisposta alcuna ulteriore indennità o emolumento. Il coordinatore delle attività di cui al presente comma trasmette al Parlamento una relazione annuale sullo stato di attuazione dei programmi.
0. 126. 0. 3. 3. Il Relatore.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis All'articolo 78 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005, sono aggiunti, infine, il seguente comma:
2-bis. Al fine di conseguire l'indipendenza della pubblica amministrazione dai fornitori di software per elaboratori elettronici, lo sviluppo di un patrimonio di software libero/open source utilizzabile dalle pubbliche amministrazioni e dai cittadini, il uso del software nelle pubbliche amministrazioni, nonché economie di spesa anche nel medio e lungo periodo, le pubbliche amministrazioni sono tenute ad introdurre nelle proprie infrastrutture informatiche software libero/open source secondo le seguenti modalità:
a) II Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione adotta, entro il 1o aprile 2008, anche tenendo conto delle migliori pratiche sin qui realizzate in ambito nazionale e in altri paesi, nonché delle norme regionali, un piano quadriennale articolato per esigenze, tipologie e settori delle pubbliche amministrazioni, indicante le modalità di migrazione graduale verso il software libero/open source, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
b) il piano, di cui alla lettera a) deve essere sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti e della Conferenza Stato-Regioni e Provincie Autonome;
c) il piano di cui alla lettera a) prevede gli obiettivi minimi da raggiungere anno per anno e come obiettivo finale l'utilizzo del software libero/open source per almeno il 90 per cento delle attività di ciascun settore della pubblica amministrazione, nonché l'adozione totale di formati di memorizzazione e trasmissione telematica aperti, di cui siano pubbliche e liberamente utilizzabili tutte le specifiche;
d) a decorrere dalla data di cui alla lettera a), tutti i programmi informatici acquisiti dalla pubblica amministrazione dovranno possedere una licenza libero/open source;
e) in deroga, fino all'anno 2010, le pubbliche amministrazioni possono acquisire software che non abbia tali caratteristiche per non oltre il 10 per cento del numero di installazioni complessive, sempre in presenza almeno del codice sorgente e della licenza al riuso anche in altre pubbliche amministrazioni, nonché di formati di memorizzazione e trasmissione dati aperti, esclusivamente nei casi in cui non vi sia un software con licenza libero/open source equivalente, previa autorizzazione ad hoc del CNIPA che valuta l'effettiva e improrogabile necessità specifica;


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f) ogni sei mesi il CNIPA stila una lista dettagliata delle esigenze di sviluppo di nuovo software libero/open source e di nuove funzionalità di software libera open source esistenti da sottoporre al Ministero per le riforme e le innovazione nelle pubbliche amministrazione per l'adozione di misure conseguenti;
g) in ogni caso, a partire dalla data di cui alla lettera a) i software la cui realizzazione è commissionata dalle pubbliche amministrazioni devono essere rilasciati con licenze libere/open source;
h) a decorrere dalla data di cui alla lettera a), tutti i documenti e i materiali in formato elettronico messi a disposizione del pubblico dalle pubbliche amministrazioni dovranno essere in un formato aperto, come definito dalla lettera c);
i) le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di consegnare il codice sorgente ed eventualmente il codice eseguibile al CNIPA che a tale scopo istituisce un sito internet con funzione di repository liberamente accessibile, realizzato con software libero/open source.
l) le economie di spesa derivanti dal non acquisto di licenze per il software possono essere utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per la formazione del personale o l'ulteriore sviluppo del software adottato;
m) il CNIPA effettua azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni di cui al presente comma e del piano di cui alla lettera a);
n) il mancato adeguamento alle disposizioni del presente comma e al piano di cui alla lettera a) comporta la riduzione del 30 per cento, nell'esercizio finanziario successivo, delle risorse stanziate nell'anno in corso per le spese informatiche.
0. 126. 0. 3. 2. Folena, Acerbo.

Al comma 6, sostituire le parole: identifica le soluzioni tecniche e funzionali con le seguenti: identifica le soluzioni tecniche e funzionali addizionali, rispetto a quelle già fruibili dalle PA mediante il ricorso agli appalti SPC, facendo salvi gli appalti del Sistema Pubblico di Connettività già aggiudicati.
0. 126. 03. 1. Di Gioia.

Dopo l'articolo 126, inserire il seguente:

Art. 126-bis.
(Potenziamento del sistema pubblico di connettività).

1. Al fine di garantire una più incisiva azione di gestione, controllo e supervisione delle infrastrutture nazionali del sistema pubblico di connettività (SPC) il CNIPA sostiene i costi di cui all'articolo 86, comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, fino alla scadenza dei contratti-quadro stipulati con gli operatori vincitori delle gare, a valere sulle risorse disponibili di cui al successivo comma 8.
2. Al fine di promuovere e supportare la realizzazione delle infrastrutture centrali e regionali idonee allo sviluppo di tutte le componenti del SPC, ivi inclusa quella relativa allo sviluppo delle infrastrutture applicative, le Regioni e gli Enti locali, per la parte di rispettiva competenza, definiscono, di concerto con il CNIPA, le componenti progettuali tecniche ed organizzate del sistema nell'ambito di un programma organico contenente la determinazione dei livelli di responsabilità, dei tempi e delle modalità di attuazione, nonché dell'ammontare del relativo onere finanziario. Qualora la realizzazione del programma comporti l'ampliamento di infrastrutture nazionali già disponibili, i relativi costi sono individuati nello stesso.
3. Nell'ambito del programma di cui al comma 2 sono altresì individuati i servizi di cooperazione applicativa di interesse nazionale che le amministrazioni si impegnano a realizzare.
4. Il programma, sentita la Commissione di cui all'articolo 80 dei decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni è approvato con decreto


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del Ministro per le Riforme e le Innovazioni della Pubblica amministrazione.
5. Il CNIPA sviluppa il progetto esecutivo del programma sulla base delle indicazioni della Commissione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 82 dei 2005, che lo approva in via definitiva.
6. Al fine di salvaguardare e garantire l'integrità, anche ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del patrimonio informativo gestito dalle pubbliche amministrazioni dì cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e al fine di garantire la disponibilità e la continuità dei servizi erogati dalle stesse amministrazioni, il CNIPA identifica le idonee soluzioni tecniche e funzionali riguardanti, in generale, più amministrazioni, atte a garantire la salvaguardia dei dati e delle applicazioni informatiche e la continuità operativa dei servizi informatici e telematici, anche in caso di disastri e di situazioni di emergenza.
7. 11 CNIPA, ai fini dell'identificazione delle soluzioni di cui al comma 6, indice conferenze di servizi.
8. 1 fondi di cui all'articolo 107 della legge n. 388 del 2000 non ancora impegnati, ancorché confluiti nel fondo di riserva di cui all'articolo 12 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 dicembre 2002, restano prioritariamente destinati al completamento delle attività di informatizzazione della normativa statale vigente e in via residuale alle restanti attività di cui al presente articolo. Tali fondi sono incrementati di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Le finalità di cui al medesimo articolo 107 si estendono al coordinamento dei programmi di informatizzazione e classificazione della normativa regionale, all'adeguamento agli standard adottati dall'Unione europea delle classificazioni in uso nelle banche dati normative pubbliche e alla adozione di linee guida per la promulgazione e pubblicazione telematica degli atti normativi nella prospettiva del superamento della edizione a stampa della Gazzetta Ufficiale. I programmi di cui al presente articolo sono realizzati in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale. La loro attuazione presso tutte le amministrazioni pubbliche è coordinata da un responsabile designato d'intesa dal Presidente dei Consiglio e dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, assicurando il collegamento con le attività in corso per la attuazione dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e con le attività delle amministrazioni centrali dello Stato relative alla pubblicazione degli atti normativi e alla standardizzazione dei criteri per la classificazione dei dati legislativi. All'attuazione dei medesimi programmi partecipano rappresentanti dei CNIPA e, per quanto riguarda la normativa regionale, rappresentanti designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome. II coordinatore delle attività dì cui al presente comma trasmette al Parlamento una relazione annuale sullo stato di attuazione dei programmi.
9. Per le esigenze di cui al presente articolo, è autorizzata una spesa pari a 10,5 milioni di euro per l'anno 2008, 10,5 milioni di curo per l'anno 2009 e 10,5 milioni di curo per l'anno 2010. Ad eccezione delle risorse stanziate ai sensi dei comma 8, con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità e tempi per l'utilizzazione delle predette risorse.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, variare gli importi come segue:
2008: - 10.500;
2009: - 10.500.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, variare gli importi come segue:
2010: - 10.500.
126. 03. (Nuova formulazione) Il Relatore.


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Subemendamenti all'emendamento 128.9 del Governo.

All'articolo 128, comma 4, alla penultima riga sopprimere la parola: fissa.
0. 128. 9. 1. Vannucci.

All'articolo 128, comma 4, capoverso 2-bis è sostituito dal seguente:
2-bis. Le pubbliche amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute, a decorrere dal 1 o gennaio 2008 e comunque a partire dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di fonia fissa in corso alla data predetta, ad utilizzare i servizi «Voce tramite protocollo internet» (VoIP) previsti dal sistema pubblico di connettività o da analoghe convenzioni stipulate da Consip.
128. 9. Governo.

Alla lettera a) sopprimere la parola: Palermo;

Conseguentemente Alla lettera a) dopo le parole: e Sicilia: aggiungere le seguenti: II tribunale militare e la procura Militare di Palermo divengono sezioni distaccate del tribunale Militare e della Procura Militare di Napoli, mantenendo le rispettive competenze territoriali per Sicilia e Calabria.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economa e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 1.500;
2009: - 1.500;
2010: - 1.500.
0. 129. 30. 1. Leoluca Orlando.

Al comma 1, lettera a) cancellare: Cagliari e Sardegna e aggiungere alla fine il periodo: ; il tribunale e la procura militare di Cagliari sono riordinati in sezioni distaccate rispettivamente del tribunale e della procura militare di Roma con competenza territoriale sulla Sardegna.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economa e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 1.500;
2009: - 1.500;
2010: - 1.500.
0. 129. 30. 2. Palomba.

All'emendamento 129. 30. del Governo, apportare all'articolo le seguenti modificazioni: al comma 1, lettera a) sopprimere la parola: Palermo alla fine del periodo della medesima lettera, dopo le parole: e Sicilia. aggiungere il seguente periodo: Il tribunale militare e la procura militare di Palermo divengono sezioni distaccate del tribunale Militare e della Procura Militare di Napoli, mantenendo le rispettive competenze territoriali per Sicilia e Calabria.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economa e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 200;
2009: - 250;
2010: - 300.
0. 129. 30. 3. Piro, Orlando, Lumia.

ART. 129.

Sostituire l'articolo 129 con il seguente:

Art. 129

1. Ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare, a far data dal 1o luglio 2008:
a) sono soppressi i tribunali militari e le procure militari della Repubblica di Torino, La Spezia, Padova, Cagliari, Bari e Palermo. Contestualmente: il tribunale militare


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e la procura militare di Verona assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna; il tribunale militare e la procura militare di Roma assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Sardegna; il tribunale militare e la procura militare di Napoli assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia;
b) sono soppresse le sezioni distaccate di Verona e Napoli della corte militare d'appello e i relativi uffici della procura generale militare della Repubblica;
c) il ruolo organico dei magistrati militari è fissato in cinquantotto unità. 1 magistrati militari fuori ruolo alla data del 28 settembre 2007 sono considerati in soprannumero riassorbibile nello stesso ruolo.

2. Per le stesse finalità di cui al comma 1, a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo del Consiglio della magistratura militare che si terranno dopo l'entrata in vigore della presente legge, i componenti del Consiglio previsti all'articolo 1, comma 1, lettere c) e d), della legge 30 dicembre 1988, n. 561, sono ridotti rispettivamente, da 5 a 4, di cui almeno uno con funzioni di cassazione, e da due ad uno, che assume le funzioni di vice presidente del Consiglio. Con decreto del Presidente della Repubblica è conseguentemente rideterminata la dotazione organica dell'ufficio di segreteria del Consiglio della magistratura militare, in riduzione rispetto a quella attuale.
3. I procedimenti pendenti al 1o luglio 2008 presso gli uffici giudiziari militari soppressi sono trattati dal tribunale militare o dalla corte militare d'appello che ne assorbe la competenza, senza avviso alle parti. L'udienza fissata in data successiva alla soppressione degli uffici giudiziari di cui al comma 1, si intende fissata davanti al tribunale o alla corte militare d'appello che ne assorbe la competenza, senza nuovo avviso alle parti. Nei casi di cui agli articoli 623, lettera c), 633, se necessario, e 634 del codice di procedura penale provvede la Corte militare d'appello in diversa composizione.
4. In relazione a quanto previsto al comma 1, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:
a) il ruolo organico della magistratura ordinaria è rideterminato in 10.151 unità;
b) il numero di magistrati militari eccedenti la nuova dotazione organica di cui al comma 1 transita in magistratura ordinaria secondo le seguenti modalità e criteri: nell'ordine di scelta per il transito viene seguito l'ordine di ruolo organico mediante interpello di tutti i magistrati militari in ruolo al 28 settembre 2007; i magistrati militari che transitano in magistratura ordinaria hanno diritto ad essere assegnati, a richiesta degli interessati, ad un ufficio giudiziario nella stessa sede di servizio, ovvero ad altro ufficio giudiziario ubicato in un delle città sede di corte d'appello con conservazione dell'anzianità e della qualifica maturata, a funzioni corrispondenti a quelle svolte in precedenza con esclusione di quelle direttive e semi-direttive eventualmente ricoperte; nell'ambito del procedimento di trasferimento a domanda dei magistrati militari viene data precedenza ai magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi con la presente legge; qualora a conclusione del procedimento di trasferimento a domanda permangano esuberi di magistrati rispetto all'organico previsto al comma 1 lettera c), i trasferimenti dei medesimi magistrati in ruolo sono disposti d'ufficio partendo dall'ultima posizione di ruolo organico e trasferendo prioritariamente i magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi; i suddetti trasferimenti sia a domanda sia d'ufficio, sono disposti con decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, previa conforme deliberazione del Consiglio della magistratura militare e del Consiglio superiore


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della magistratura; i magistrati militari di cui all'ultimo periodo del comma 1, lettera c), hanno facoltà di esercitare l'interpello per il transito in magistratura ordinaria all'atto del rientro in ruolo.
c) Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i ministri della difesa, delle riforme e delle innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze viene individuato un contingente di dirigenti e di personale civile del Ministero della difesa non inferiore alla metà di quello impiegato negli uffici giudiziari militari soppressi ai sensi del comma 1 che transita nei luoghi del Ministero della giustizia con contestuale riduzione del ruolo del Ministero della difesa e vengono definiti criteri e modalità dei relativi trasferimenti nel rispetto nelle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Ove necessario e subordinatamente all'esperimento di mobilità di tipo volontario i trasferimenti possono essere disposti d'ufficio.

5. Sono rideterminate, entro il 28 febbraio 2008 le piante organiche degli uffici giudiziari militari con decorrenza dalla data di soppressione degli uffici operata al comma 1, tenuto conto della equiparazione di funzioni tra i magistrati militari e i magistrati ordinari e, in prima applicazione delle nuove piante organiche, è possibile provvedere al trasferimento d'ufficio, anche con assegnazione a diverse funzioni, dei magistrati non interessati al trasferimento nei ruoli del Ministero della giustizia, comunque in esubero rispetto alle nuove piante organiche dei singoli uffici. Ai trasferimenti disposti in applicazione del presente comma e del comma 4, lettera b), non si applica l'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
6. Alla legge 7 maggio 1981, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'ufficio autonomo del pubblico ministero militare presso la Corte di cassazione è composto dal procuratore generale militare della Repubblica e da due sostituti procuratori generali militari. Il procuratore generale militare è scelto tra i magistrati che abbiano esercitato, per almeno 4 anni, funzioni direttive giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado o funzioni requirenti di legittimità»;
b) L'articolo 11 è abrogato.

7. All'articolo 1, della legge n. 561 del 1988 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera d), sono soppresse le parole: «una di essi è eletto dal Consiglio vice presidente»;
b) al comma 2, primo periodo, è soppressa la parola: «eletto»;
c) al comma 4, le parole «sei componenti, di cui tre elettivi» sono sostituire dalle seguenti: «cinque componenti, di cui tre elettivi».

8. Il termine di centottanta giorni di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 30 luglio 2007, n. 111 decorre per la magistratura militare dalla rideterminazione delle piante organiche di cui al comma 3, lettera e) del presente articolo.
9. Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con proprio decreto le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della difesa, in relazione al decremento degli organici di magistrati e di personale amministrativo, e in aumento sui corrispondenti stanziamenti del Ministero della giustizia, in relazione all'incremento degli organici.
129. 30. Il Governo.

Subemendamento all'emendamento 134.34 del governo.

Dopo il punto 18 aggiungere:
«e, al medesimo Allegato, sopprimere il seguente punto: «2) Istituto Agronomico


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per l'Oltremare (IAO) - Istituito con Regio decreto legge 27 luglio 1938, n. 2205, convertito con modificazioni, dalla legge 19 maggio 1939 n.737».
0. 134. 34. 1. De Brasi.

All'articolo 134, comma 3, allegato A aggiungere il seguente punto:
«18. Comitato per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo dei Balcani - Unità tecnico-operativa - Istituiti con legge 21 marzo 2001, n. 84, agli articoli 1 e 2».
134. 34. Il Governo.

Subemendamento all'articolo 144 del Relatore.

Premettere alla lettera a) la suguente:
«0.a). Al comma 2, terzo periodo, dell'articolo 144 sostituire le parole da: «alle attività di natura professionale» fino a: «prestazione artistica o professionale» con le seguenti: «alle attività dì natura professionale; non si applica altresì ai contratti d'opera, che non possono in alcun caso essere stipulati con chi ad altro titolo percepisce emolumenti o retribuzioni ai sensi dei precedenti periodi, aventi ad oggetto una prestazione artistica».
0. 144. 101. 1. Angelo Piazza, Di Gioia.

Aggiungere dopo il punto a) il seguente:
a-bis). Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
« 3-bis. Per le amministrazioni dello Stato, per la Banca d'Italia e le autorità indipendenti, ai soggetti cui non si applica il limite di cui al comma 1, il trattamento economico complessivo, secondo quanto disposto dallo stesso comma, non può comunque superare il doppio di quello dei primo presidente della Corte di Cassazione».
0. 144. 101. 2. Villetti, Di Gioia.

Aggiungere prima del punto a) il seguente a-bis):
Al comma 2, terzo periodo, dell'articolo 144 sostituire le parole da: «alle attività di natura professionale» fino a: «prestazione artistica o professionale» con le seguenti: «alle attività dì natura professionale; non si applica altresì ai contratti d'opera, che non possono in alcun caso essere stipulati con chi ad altro titolo percepisce emolumenti o retribuzioni ai sensi dei precedenti periodi, aventi ad oggetto una prestazione artistica.
0. 144. 101. 3. Angelo Piazza, Di Gioia, Mancini.

All'articolo aggiuntivo 144-bis del relatore sostituire i commi 3 e 9 con i seguenti:
3. Il Comitato tecnico scientifico per il controllo strategico indica entro il mese di gennaio ai servizi di controllo interno le linee guida per lo svolgimento dell'attività istruttoria di cui al comma 2 e riassume gli esiti complessivi ai fini della relazione trasmessa alle Camere dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo ai sensi del medesimo comma 2. Allo scopo di consolidare il processo di ristrutturazione del Bilancio dello Stato per missioni e programmi e di accrescere le complessive capacità di analisi conoscitiva e valutativa, il Comitato scientifico per il controllo strategico e i servizi per il controllo interno cooperano con la Commissione tecnica per la finanza pubblica e il Servizio studi dei Dipartimento della ragioneria generale dello Stato nello svolgimento del programma di analisi e valutazione


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della spesa di cui al comma 1, per le amministrazioni che partecipano a tale programma.
9. Fino alla prima applicazione della disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come sostituito dal comma 8 dei presente articolo, e con riguardo alle rilevazioni svolte anche anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, è considerata violazione dell'obbligo di risposta ai fini della applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 11 del medesimo decreto legislativo n. 322 dei 1989 esclusivamente il formale rifiuto di fornire i dati richiesti.
0. 144. 101. 4. ................

Alla lettera e), capoverso articolo 144-bis, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «d'intesa con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione»;
b) al comma 3, dopo le parole: «Dipartimento della ragioneria generale dello Stato» inserire le seguenti: «e con l'Ufficio del personale delle pubbliche amministrazioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri».
0. 144. 101. 5. Vannucci, Piro, Bordo.

All'emendamento 144.101 del relatore, anteporre alla lettera a) la seguente:
« 0a)». Al comma 2, terzo periodo sostituire le parole da: «alle attività di natura professionale» fino: «prestazione artistica o professionale» con le seguenti: «alle attività di natura professionale; non si applica altresì ai contratti d'opera, che non possono in alcun caso essere stipulati con chi ad altro titolo percepisce emolumenti o retribuzioni ai sensi dei precedenti periodi, aventi ad oggetto una prestazione artistica».
0. 144. 101. 6. D'Elpidio, Fabris.

All'articolo 144 sono soppresse le lettere a e b.
0. 144. 101. 7. Conte, Armosino, Giudice, Verro.

Al punto 8 sopprimere l'ultimo periodo.
0. 144. 101. 8. Conte, Verro.

All'articolo 144, apportare le seguenti modificazioni:
a)
sostituire i commi 9, 10 e 11 con il seguente:
« 9. La Corte dei Conti verifica l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 in sede di controllo successivo sulla gestione del bilancio ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20»;

b) al comma 15, sostituire le parole da: «che, entro trenta giorni dalla ricezione, esprime parere» fino alla fine del comma, con le seguenti: «entro trenta giorni dalla loro adozione»;
c) dopo il comma 17 inserire il seguente:
17-bis. All'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131 la parola: «esclusivamente» è soppressa ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella relazione al Parlamento di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la Corte dei conti riferisce sull'attività di verifica svolta dalle sezioni regionali di controllo ai sensi del presente comma»;

d) sostituire il comma 19 con i seguenti:
19. Per il coordinamento delle nuove funzioni istituzionali conseguenti all'applicazione del presente articolo con quelle in atto e per il potenziamento delle attività finalizzate alla relazione annuale al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato e dei controlli sulla gestione, nonché


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per il perseguimento delle altre priorità indicate dal Parlamento, il Consiglio di presidenza della Corte dei conti adotta, su proposta del presidente della Corte, i regolamenti di cui all'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, necessari per riorganizzare gli uffici ed i servizi della Corte. Il presidente della Corte, quale organo di governo dell'Istituto, formula le proposte regolamentari, sentito il segretario generale, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-istituzionale di cui agli articoli 4, comma 1, e 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando i conseguenti provvedimenti applicativi. 19-bis. Per il triennio 2008-2010, entro il 30 aprile di ciascun anno, il Presidente della Corte presenta al Parlamento una relazione sulle procedure in corso per l'attuazione dei comma 19 e sugli strumenti necessari per garantire piena autonomia ed effettiva indipendenza nello svolgimento delle funzioni di organo ausiliario dei Parlamento in attuazione dell'articolo 100, secondo e terzo comma, della Costituzione.

e) dopo l'articolo 144, aggiungere il seguente:

Art. 144-bis
(Sistema dei controlli delle pubbliche amministrazioni).

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con atto di indirizzo emanato entro il 31 gennaio di ciascun anno, prosegue e aggiorna il programma di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 480, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato ed ai temi indicati nel comma 2. Il Governo riferisce sullo stato e sulle risultanze del programma in allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria presentato in ciascun anno.
2. Entro il 15 giugno di ciascun anno ogni ministro trasmette alle Camere, per l'esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di coerenza ordinamentale e finanziaria, una relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni di rispettiva competenza e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato. Le relazioni, predisposte sulla base di un'istruttoria svolta dai servizi per il controllo interno, segnalano in particolare, con riferimento all'anno precedente e al primo quadrimestre dell'anno in corso:
a) lo stato di attuazione delle direttive di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, con riguardo sia ai risultati conseguiti dall'amministrazione nel perseguimento delle priorità politiche individuate dal Ministro e nell'interesse dei cittadini, sia al grado di realizzazione degli obiettivi di miglioramento, in relazione alle risorse assegnate e secondo gli indicatori stabiliti, in conformità con la documentazione di bilancio, anche alla luce delle attività di controllo interno; nonché le linee di intervento individuate e perseguite al fine di migliorare efficienza, produttività ed economicità delle strutture amministrative e i casi di maggior successo registrati;
b) gli adeguamenti normativi ed amministrativi ritenuti opportuni, con particolare riguardo alla soppressione o accorpamento delle strutture svolgenti funzioni coincidenti, analoghe, complementari o divenute obsolete;
c) le misure ritenute necessarie ai fini dell'adeguamento e di una progressiva razionalizzazione delle strutture e delle funzioni amministrative e della base normativa in relazione alla nuova struttura del bilancio per missioni e per programmi.

3. Il Comitato tecnico scientifico per il controllo strategico indica entro il mese di


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gennaio ai servizi di controllo interno le linee guida per lo svolgimento dell'attività istruttoria di cui al comma 2 e riassume gli esiti complessivi ai fini della relazione trasmessa alle Camere dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo ai sensi dei medesimo comma 2. Allo scopo di consolidare il processo di ristrutturazione dei Bilancio dello Stato per missioni e programmi e di accrescere le complessive capacità di analisi conoscitiva e valutativa, la Commissione tecnica per la finanza pubblica, in raccordo operativo con il Servizio studi del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, si coordina con il Comitato scientifico per il controllo strategico e coopera con i servizi per il controllo interno per le amministrazioni sottoposte al programma di analisi e valutazione della spesa di cui al comma 1.
4. La Corte dei conti, nella elaborazione della relazione annuale al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato, esprime le valutazioni di sua competenza anche tenendo conto dei temi di cui al comma 2, della classificazione del bilancio dello Stato per missioni e programmi, e delle priorità indicate dal Parlamento ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall'articolo 1, comma 473, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. In attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera r), e 118, primo comma, della Costituzione nonché degli indirizzi approvati dal Parlamento in sede di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria, anche ai fini degli adempimenti di cui agli articoli 27 e 134 il Governo promuove, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l'adozione di intese ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, per individuare metodi di reciproca informazione volti a monitorare la presenza di duplicazioni e sovrapposizioni di attività e competenze tra le amministrazioni statali e quelle appartenenti ai diversi livelli territoriali e a sviluppare procedure di revisione sugli andamenti della spesa pubblica per gli obiettivi di cui al comma 2, nonché metodi per lo scambio delle informazioni concernenti i flussi finanziari e i dati statistici. A tal fine, partecipa ai lavori della Conferenza unificata un rappresentante della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.
6. All'articolo 13 dei decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 5. Il programma statistico nazionale comprende una apposita sezione concernente le statistiche sulle pubbliche amministrazioni ed altri organismi pubblici facenti parte del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonché sulle società pubbliche o controllate da soggetti pubblici e sui servizi pubblici. Tale sezione è finalizzata al monitoraggio dei numero, natura giuridica, settore di attività, dotazione dì risorse umane e finanziarie e spesa dei soggetti sopra detti, nonché al monitoraggio dei beni e servizi prodotti, del rapporto costo/prodotto e di ogni altro indicatore o dato utile a misurare economicità, efficienza, efficacia e qualità dei servizi pubblici e produttività dei personale, anche alla luce della comparazione tra amministrazioni in ambito nazionale e internazionale. Il programma statistico nazionale comprende i dati utili per la rilevazione dei grado di soddisfazione e della qualità percepita da cittadini e imprese con riferimento a settori e servizi pubblici individuati a rotazione».
7. Ai fini dell'attuazione del comma 5 dell'articolo 13 dei decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, introdotto dal comma 6 della presente legge, l'ISTAT emana una circolare sul coordinamento dell'informazione statistica nelle pubbliche amministrazioni e sulla definizione di metodi per lo scambio e l'utilizzo in via telematica dell'informazione statistica e finanziaria, anche con riferimento ai dati rilevanti concernenti i temi di cui al comma 2. AI fine di unificare i metodi e gli strumenti di monitoraggio il Comitato di cui all'articolo 17 del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989 definisce, in collaborazione con il CNIPA, appositi standard


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nel rispetto dei princìpi di unicità dei sistema informativo, raccolta condivisa delle informazioni e dei dati ed accesso differenziato in base alle competenze istituzionali di ciascuna amministrazione. Per l'adeguamento del sistema informativo dell'ISTAT e dei suo collegamento con altri sistemi informativi si provvede a valere delle maggiori risorse assegnate all'articolo 36 della legge n. 146 dei 1980, ai sensi della tabella C, allegata alla presente legge. All'articolo 10-bis, comma 5, quinto periodo, dei decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: « 31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2008».
8. All'articolo 7 dei decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. È fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti ed organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le rilevazioni, rientranti nel programma stesso, espressamente indicate con delibera dei Consiglio dei Ministri. Su proposta del Presidente dell'ISTAT, sentito il Comitato di cui all'articolo 17, con delibera del Consiglio dei Ministri è annualmente definita, in relazione all'oggetto, ampiezza, finalità, destinatari e tecnica di indagine utilizzata per ciascuna rilevazione statistica, la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significatività ai fini rilevazione statistica, configura violazione dell'obbligo di cui al presente comma. 1 proventi delle sanzioni amministrative comminate ai sensi dell'articolo 11 del presente decreto confluiscono in apposito capitolo del bilancio dell'ISTAT e sono destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale».
9. Fino alla prima applicazione della disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come sostituito dal comma 8 del presente articolo, e con riguardo alle rilevazioni svolte anche anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, non si fa luogo alla applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 11 del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, ad eccezione di quelle comminate per espresso rifiuto di fornire i dati richiesti.
144. 101. Il Relatore.

Subemendamento all'emendamento 146.262 del Governo.

Sostituire il comma 2.3, con il seguente:
23. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i commi da 426 a 429 sono sostituiti dai seguenti:
426. Ai fini di quanto previsto dai commi da 404 a 416 e in relazione alle esigenze di conseguimento di economie di gestione e del miglioramento dei servizi resi all'utenza, si provvede, con le modalità, i tempi e i criteri previsti dai medesimi commi da 404 a 416:
a) alla ridefinizione delle competenze e delle strutture dei Dipartimenti Centrali;
b) al riordino dell'articolazione periferica del Ministero dell'Economia e delle Finanze mediante la costituzione di un unico ufficio provinciale ovvero interprovinciale, denominato Ufficio Territoriale dell'Economia e delle Finanze, che assume i compiti attualmente svolti dalle Ragionerie Provinciali dello Stato, dalle Direzioni Provinciali dei Servizi Vari, dalle Segreterie delle Commissioni Tributarie Provinciali, nonché, nei capoluoghi di Regione, delle Commissioni Tributarie Regionali, con contestuale soppressione dei suddetti uffici;
c) nelle province con una popolazione inferiore a 200.000 abitanti, che non siano capoluogo di Regione, gli uffici unici previsti alla lettera h) non si costituiscono e le competenze e il personale degli uffici


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soppressi sono trasferiti alle sedi limitrofe, anche mediante il ricorso all'istituto della mobilità;
d) alla semplificazione delle procedure amministrative, anche mediante eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, con conseguente contenimento dei costi.
427. Il regolamento di cui al comma 404 dovrà prevedere la ridefinizione delle competenze degli Uffici Territoriali i quali risponderanno organizzativamente al Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Tesoro e funzionalmente ai diversi Dipartimenti Centrali del MHF per le materie loro attribuite.
428. Dall'attuazione dei commi 426 e 427 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».
0. 146. 262. 1. Orlando, Vannucci, Marchi, Motta.

L'emendamento n. 146.262 è sostituito dal seguente:
All'articolo 146, il comma 23 è sostituito dal seguente:
23. Allo scopo di assicurare i servizi ai cittadini sul territorio e potenziare il supporto tecnico-amministrativo alle funzioni del Ministero dell'economia e delle finanze in materia di politica economica e finanziaria, di politiche fiscali e di amministrazione generale e le connesse attività di monitoraggio, coordinamento e controllo, il regolamento di cui al camma 427 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, assicura in ogni caso la permanenza della direzione territoriale dell'economia e delle finanze e della ragioneria territoriale dello Stato nelle province con una popolazione superiore a 250.000 abitanti.
0. 146. 262. 3. Gioacchino Alfano, Armosino.

Dopo il comma 24-bis, è aggiunto il seguente:
24-ter. Al fine di potenziare la tutela e la valorizzazione del sistema agroalimentare e di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni istituzionali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato ad assumere i vincitori e gli idonei dei concorsi conclusi alla data del 31 dicembre 2006, nei limiti di un importo massimo a regime di 4 milioni di curo a decorrere dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 1 ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
0. 146. 262. 4. Zucchi, Cesini, Vannucci.

Dopo il comma 24-bis, è aggiunto il seguente:
24-ter. Per l'anno 2008 e per ciascuno degli anni 2009 e 2010 è autorizzata la spesa di 5 milioni di curo in un fondo da ripartire allo scopo di incrementare l'attività di vigilanza e controllo svolti dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera sulle unità da pesca in materia di sicurezza degli equipaggi e per l'esercizio dei compiti di vigilanza e controlli operativi in materia di pesca marittima.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 5.000;
2009: - 5.000;
2010: - 5.000.
0. 146. 262. 5. Zucchi, Cesini, Vannucci.


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All'articolo 146 sopprimere il comma 23.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Assunzioni di personale).
146. 262 Il Governo.

Subemendamento all'emendamento 146.263 del Governo.

Al comma 24-bis sostituire le parole: A decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente legge con le parole a decorrere dal 1o gennaio 2010.
0. 146. 263. 1 Quartiani.

Al comma 24-bis, dopo le parole: possono procedere inserire le seguenti: mediante procedura concorsuale.
0. 146. 263. 2 Zorzato, Corsetto, Giudice, Leone.

Dopo il comma 24-bis aggiungere i seguenti:
24-ter. Per il triennio 2008-2010, nel limite di spesa annuo di 62 milioni di euro per ciascun anno del triennio, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i comuni destinatari degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1166, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, previa intesa con le regioni competenti, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavoratori socialmente utili, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in ASU, nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché dei soggetti utilizzati da questi ultimi attraverso convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del decreto legislativo 1o dicembre 199, n. 468, estendendo a questa ultima tipologia di lavoratori i benefici e gli incentivi previsti per i lavoratori ASU.
24-quater. Per le finalità di cui al precedente comma 5-bis, gli enti utilizzatori potranno avvalersi della facoltà, in deroga ai vincoli legislativi in materia di assunzioni e di spesa annuale di cui all'articolo 1, comma 557 della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, del 2006 e successive modificazioni, di procedere ad assunzioni in pianta organica a tempo indeterminato nelle categorie A e B dei soggetti di cui al precedente capoverso, nonché ad assunzioni a tempo determinato, con inquadramento nelle categorie C e D, secondo i profili professionali previsti dai rispettivi ordinamenti, attraverso procedure selettive. La superiore normativa si applica, altresì, ai soggetti provenienti dal medesimo bacino ed utilizzati presso altre pubbliche amministrazioni. Le amministrazioni o gli enti utilizzatori dispongono l'assunzione anche in soprannumero con graduale assorbimento dello stesso prima di procedere ad altre assunzioni di pari categoria. A far data dall'esercizio 2008 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali dispone annualmente con proprio decreto, secondo l'importo annuale di cui al comma 5-bis, a copertura integrale degli oneri relativi alla prosecuzione delle attività in ASU e alla gestione a regime delle unità stabilizzate tramite assunzioni in pianta organica o assunzione a tempo determinato.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 62.000;
2009: - 62.000;
2010: - 62.000.
0. 146. 263. 4. Piro.

Dopo il comma 24-bis aggiungere i seguenti:
24-ter. Al fine di conseguire la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili transitati allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999 n. 124, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigenza


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dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, con il profilo professionale di collaboratore scolastico, e prorogate, nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale, nella disponibilità dell'Amministrazione e relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8 della legge n. 144 del 1999, gli stessi vengono inquadrati, a domanda, in -ambito provinciale, nelle disponibilità dei posti inerenti il 25 per cento della dotazione organica, accantonati per il personale esterno all'Amministrazione ai sensi del decreto interministeriale concernente la dotazione organica del personale ATA, e comunque nel limite massimo di spesa annuo di 11 milioni di euro, per il triennio 2008-2010.
24-quater. All'onere di spesa di 11 milioni di curo, previsto per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 245 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2009: - 11.000;
2010: - 11.000.
0. 146. 263. 5. Piro.

All'articolo 146, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:
24-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché le Agenzie Regionali per l'Ambiente (ARPA), fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 519, della legge medesima selezionato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 118, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e presso gli stessi funzionalmente utilizzato per supportare l'attuazione del Progetto Operativo Ambiente e del Progetto Operativo Difesa Suolo, nell'ambito del Programma Operativo Nazionale di Assistenza Tecnica e Azioni di Sistema - PON ATAS per il Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006.
146. 263. Il Governo.

Subemendamento all'emendamento 148.33 del Governo.

Aggiungere in fine il seguente comma:
4-ter. Al fine di fronteggiare la carenza di Operatori di Vigilanza - Area Funzionale B - posizione economica B2 - presso i Centri di Prima Accoglienza e presso le Comunità per minori, istituite con il decreto legislativo n. 272 del 28 luglio 1989 articoli 9 e 10, il Ministero della giustizia è autorizzato all'immissione in ruolo, previa prova selettiva, fino ad un massimo di 60 unità di quel personale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno 3 anni in modo continuativo presso le strutture indicate al comma 1, che svolge attività di Sorveglianza sia diurna che notturna, di Assistenza Educativa e di Animazione, ancorché lavoratori di Cooperative appaltatrici di servizi esternalizzati ed internalizzati. A tal fine, è autorizzata la spesa di 1,4 milione di curo, a decorrere dal 2008, a favore del Ministero della giustizia che provvederà all'immissione di detto personale nei ruoli di destinazione finale dell'amministrazione della giustizia minorile.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 1.400;
2009: - 1.400;
2010: - 1.400.
0. 148. 33. 1. Burgio, Rocchi, De Cristofaro, Andrea Ricci.


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Dopo il comma 4-bis, aggiungere i seguenti:
4-ter. Ai fini del coordinamento dei processi di mobilità del personale di cui ai precedenti commi nonché ai sensi di cui ai comma 5, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica è autorizzata ad avvalersi di venti unità di personale dl altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo, secondo quanto previsto dall'articolo 17, commi 14 e 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
4-quater. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono altresì concludere contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato di personale con le agenzie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 settembre 2003,.n. 276 per soddisfare esigenze di carattere tecnico e organizzativo collegate a situazioni straordinarie per lo svolgimento di attività complementari o di supporto.
4-quinquies. Le amministrazioni possono ricorrere ai contratti di formazione lavoro, di cui all'articolo 16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, previa definizione del fabbisogno nei documenti di programmazione di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
0. 148. 33. 2. Vannucci.

All'articolo 148, dopo il comma 4 inserire il seguente:
4-bis. Per sopperire alle gravi carenze di personale degli uffici giudiziari, il Ministero della Giustizia è autorizzato a coprirne, per gli anni 2008, 2009 e 2010, i posti vacanti mediante il ricorso alle procedure di mobilità, anche intercompartimentale, di personale appartenente ad amministrazioni sottoposte ad una disciplina limitativa delle assunzioni. Le procedure di mobilità sono attivate, ove possibile, a seguito di convenzioni con altre pubbliche amministrazioni per facilitare l'individuazione del personale da trasferire. La sottoscrizione della convenzione costituisce espressione del consenso al trasferimento del proprio personale ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Parimenti lo stesso Ministero è autorizzato a coprire temporaneamente i posti vacanti negli uffici giudiziari mediante l'utilizzazione in posizione di comando di personale di altre pubbliche amministrazioni, anche di diverso comparto, secondo le vigenti disposizioni contrattuali.
148. 33. Il Governo.

Subemendamento all'emendamento 149.69 del Relatore.

All'emendamento 149.69 del relatore, dopo le parole: 10 milioni di euro aggiungere le seguenti: finalizzati ai miglioramenti retributivi del personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
0. 149. 69. 2. D'Elpidio, Fabris.

All'articolo 149, dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Al fine di dare attuazione al patto per il soccorso pubblico, fra il Governo e organizzazioni sindacali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono stanziati, per l'anno 2008, 10 milioni di euro.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 10.000.
149. 69. Il Relatore.


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Subemendamento Tab. A. 67. del relatore.

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 12.500;
2009: - 17.500;
2010:- 7.500.

Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Programma Servizi generali, formativi, assistenza legale e approvvigionamenti per le singole amministrazioni legge n. 146 del 1980, apportare le seguenti variazioni:
2008: + 10.000;
2009: + 15.000;
2010: + 5.000.

Alla tabella C, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, voce: legge n. 549 del 1995 apportare le seguenti variazioni:
2008: + 2.500;
2009: + 2.500;
2010: + 2.500.
0. Tab A. 67. 1. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 15.000;
2009: - 15.000;
2010: - 2.000.

Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Programma Servizi generali, formativi, assistenza legale e approvvigionamenti per le singole amministrazioni legge n. 146 del 1980, apportare le seguenti variazioni:
2008: + 15.000;
2009: + 15.000;
2010: + 2.000.
Tab. A. 67. (Nuova formulazione) Il Relatore.


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ALLEGATO 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008) (C. 3256 Governo, approvato dal Senato).

SUBEMENDAMENTI ALLE PROPOSTE EMENDATIVE DEL GOVERNO E DEL RELATORE

All'emendamento 9.478, capoverso 3-sexies, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
Gli enti non commerciali di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi fiscali e contributi previdenziali, possono definire la propria posizione relativi agli anni dal 2002 al 2006 in maniera automatica versando la somma dovuta per ciascun contributo e tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale e interessi, entro la data 30 novembre 2008. Le misura, comunque non superiore a quella prevista dal comma 2 dell'articolo 3-quater, della legge 26 febbraio 2007, n. 17, e le modalità della restituzione sono stabilite con decreto del Presidente del consiglio dei ministri da emanarsi entro il 31 gennaio 2008.

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2009: - 3.500;
2010: - 3.500.
0. 9. 478. 1.Di Gioia.

Alla lettera h) inserire in fine i seguenti commi:
3-septies. I termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, da ultimo prorogati fino al 31 dicembre 2007 dall'articolo 21 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3559 del 27 dicembre 2006, nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici dei 31 ottobre 2002 e individuati nei decreto ministeriale del Ministro dell'economia e Finanze del 14 e 15 novembre 2002 e dei 9 gennaio 2003, sono differiti al 31 dicembre 2009. Le riscossioni sospese dall'anno 2002, ivi comprese quelle al presente comma, decorrono dal 1 gennaio 2010, corrispondendo l'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 50 per cento, ferme restando le modalità di rateizzazione stabilite dall'ordinanza del Presidente dei Consiglio dei Ministri n. 3253 dei 29 novembre 2002.
3-octies. 2. All'articolo 6, comma 1-bis del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, dopo le parole «individuati da ordinanze di protezione civile» sono aggiunte le parole «nonché ai dipendenti pubblici aventi residenza legale o domicilio nel luogo dell'evento sismico».
3-novies. Entro il 30 giugno 2009, le Amministrazioni e gli Enti creditori, tributari o previdenziali, provvederanno a comunicare gli importi dei rispettivi crediti, dell'intero periodo di sospensione dal 31 ottobre 2002 al 31 dicembre 2007, ai soggetti di cui ai precedenti commi che siano avvalsi della sospensione medesima. La restituzione verrà effettuata a cura degli stessi soggetti o, se presenti e fino a


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quando saranno presenti, a cura dei rispettivi sostituti d'imposta. Per il ritardato versamento dei tributi e contributi di cui ai precedenti comma si applica l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni, ancorché siano state notificate le cartelle esattoriali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 149 aggiungere il seguente:

Art. 149-bis.
(Accisa sugli oli lubrificanti e i bitumi di petrolio).

1. All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.».
2. All'articolo 1, comma 116 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, aggiungere in fine le seguenti parole: «e, a decorrere dal 1o gennaio 2008, la medesima aliquota è fissata in euro 1010 per mille chilogrammi».
0. 9. 478. 2.Astore.

All'articolo 11-bis (Recupero dei centri storici) al comma 3 dopo le parole: con proprio decreto, aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.
0. 9. 478. 3.Leddi Maiola.

Dopo il comma 12, inserire il seguente:
12-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali previa intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trenta e Bolzano; è autorizzato, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, a concedere un contributo ai comuni con meno di 50.000 abitanti per la stabilizzazione del lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale da almeno otto anni, utilizzando quota parte delle risorse trasferite alle regioni in attuazione della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Conseguentemente, alla Tabella A rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 2.000;
2009: - 2.000;
2010: - 2.000.
0. 9. 478. 4.Marinello.

All'articolo 121, sostituire il comma 12 con il seguente:
12. Nel limite di spesa di 55 milioni di euro; a decorrere dall'anno 2008, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i comuni destinatari degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1166, legge n, 296 del 2006, previa intesa con le regioni competenti, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavoratori socialmente utili, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU), per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in ASU, nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché dei soggetti utilizzati da quest'ultimi attraverso convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10 comma 3 del decreto legislativo 10 dicembre 1997, n. 468, estendendo a quest'ultima tipologia di lavoratori i benefici e gli incentivi previsti per i lavoratori LSU.
2. Per le finalità suddette, gli enti utilizzatori potranno avvalersi della facoltà, in deroga ai vincoli legislativi in materia di assunzioni e di spesa annuale di cui all'articolo i comma 557 della legge n. 296 dei 2006 e successive modifiche ed integrazioni, di procedere ad assunzioni in pianta organica a tempo indeterminato


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nelle categorie A e B dei soggetti di cui al precedente cpv, nonché ad assunzioni a tempo determinato, con inquadramento nelle categorie C e D, secondo i profili professionali previsti dai rispettivi ordinamenti, in ogni caso attraverso procedure selettive.
3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dispone annualmente con proprio decreto, a far data del l'esercizio, a beneficio dei comuni di cui al primo comma, a copertura integrale degli oneri relativi alta prosecuzione delle attività in ASU ed alla gestione a regime delle unità stabilizzate tramite assunzioni in pianta organica e/o assunzione a tempo determinato.

Conseguentemente, all'articolo 150 aggiungere in fine i seguenti commi:
8. Il fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307, è ridotto di 15 milioni di euro per l'anno 2008.
9. All'onere derivante dall'articolo 121, comma 12, limitatamente a 15 milioni di curo per l'anno 2008 e a decorrere dall'anno 2010 si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, come rideterminato dalla tabella D allegata alla presente legge.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2009: - 15.000.
0. 9. 478. 5.Giudice, Crisafulli, Piro.

Alla lettera h), comma 3-quater, sostituire la frase da: Al fine ... ottobre 2007 con la seguente: Al fine di garantire interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite e la realizzazione di opere urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico nei territori interessati dagli eventi calamitosi del 6 e 7 ottobre 2007.
0. 9. 478. 41.Castellani.

Alla lettera h), comma 3-quater, sostituire la frase: 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2009 con la frase: 10 milioni di euro per l'anno 2008 e 7 milioni di euro per l'anno 2009.
0. 9. 478. 43.Castellani.

Il comma 3-quinquies dell'articolo 42 è modificato dal seguente: per l'attuazione degli interventi a sostegno delle popolazioni e delle attività produttive dei comuni della Regione Veneto e di quelli della Puglia, colpiti rispettivamente, nell'anno 2007, da eventi alluvionali e da incendi, di cui alle ordinanze del Presidente del consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2007 n. 3621 e del 28 agosto 2007, n. 3606, è autorizzato un contributo straordinario di 15 milioni di euro per l'anno 2008, di cui 7,5 milioni di euro per i comuni del Veneto e 7,5 milioni di euro per quelli della Puglia.
0. 9. 478. 42.Bordo.

All'articolo 11-bis, comma 1, sostituire le parole: o di porzioni di essi, con le seguenti: anche attraverso la realizzazione di interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana,.
0. 9. 478. 6.Verro.

All'articolo 67-bis, comma 1, dopo le parole: i fabbricati inserire le seguenti: , o porzioni di essi,.
0. 9. 478. 7.Verro.

All'articolo 67-bis, comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture,


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è definito il canone sostenibile in base al quale è possibile destinare alla locazione gli immobili di cui al presente comma, prevedendo che tale canone non possa comunque essere superiore al 25 per cento del reddito imponibile del conduttore, il quale deve essere obbligatoriamente una persona fisica. Con il medesimo decreto di cui al presente comma sono definite, anche mediante rinvio alle disposizioni di cui alla legge n. 431 del 1998, le agevolazioni fiscali riconosciute ai proprietari degli immobili, nel limite massimo di cui al comma 3.
0. 9. 478. 8.Verro.

All'articolo 42, lettera h), comma 3-quater, apportare le seguenti modificazioni dopo le parole: interventi urgenti aggiungere: sulle infrastrutture, di ristoro dei danni e dopo le parole: nei territori aggiungere: della Provincia di Teramo dopo le parole:1« 2008 e 2009 aggiungere: 2010 dopo le parole da: Conseguentemente, a 2009: - 41.000 sostituire le parole: 2010: - 37.000 con le altre:1« 2010: - 42.000.
0. 9. 478. 9.Crisci.

All'articolo 11-bis aggiungere dopo il comma 3 il seguente:
4. Per il perseguimento delle medesime finalità di cui ai commi 1 e 2, e per il rifinanziamento della legge 9 Marzo 1976, n. 75, per il proseguimento degli interventi di cui agli articoli 3 e 7, è autorizzata la spesa di 2,5 milioni per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2009: - 2.500;
2010: - 2.500.
0. 9. 478. 10.Ceccuzzi.

All'articolo 42, al punto 3-sexies, dopo le parole: 27 dicembre 2006, n. 296, per il sopprimere la parola:1« definitivo; dopo le parole: è autorizzato un ulteriore contributo sostituire la parola:1« decennale con quindicennale; dopo le parole: a decorrere sostituire le parole:1« dall'anno 2008 con da ciascuno degli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti ulteriori modificazioni:
2009: (riduzione ulteriore di) - 5.000 (rispetto al testo del Relatore);
2010: (riduzione ulteriore di) - 10.000 (rispetto al testo del Relatore).
0. 9. 478. 11.Aurisicchio.

All'articolo 42, dopo il punto 3-sexies aggiungere il punto:
3-septies. In attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, gli aggiornamenti da parte del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile, dei termini già prorogati dell'articolo 4, comma 92, della legge n. 350 del 2003, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2010.
0. 9. 478. 12.Aurisicchio.

All'articolo 42, alla lettera h) dopo il comma 3-sexies, aggiungere il seguente:
3-septies. Le amministrazioni pubbliche e i dipendenti pubblici che hanno usufruito, della sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, prevista dall'articolo 7 dell'ordinanza n. 3253 del 29 novembre 2002 dei Presidente dei Consiglio dei ministri, e successive modificazioni e integrazioni, possono definire la propria posizione relativa al periodo della sospensione, corrispondendo l'ammontare dovuto per ciascun contributo oggetto della sospensione,


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al netto dei versamenti eventualmente già eseguiti, mediante rate mensili pari a otto volte i mesi interi di durata della sospensione, senza aggravio di sanzioni ed interessi, a decorrere dal 1o gennaio 2008, oppure entro il 31 gennaio 2008 in un'unica soluzione.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2008: - 50.000;
2009: - 50.000;
2010: - 50.000.
0. 9. 478. 13.Ruta.

All'articolo 42, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
h) inserire infine il seguente comma:
3-bis. Le amministrazioni pubbliche e i dipendenti pubblici che hanno usufruito della sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, prevista dall'articolo 7 dell'ordinanza n. 3253 del 29 novembre 2002 dei Presidente dei Consiglio dei ministri, e successive modificazioni e integrazioni, possono definire la propria posizione relativa al periodo della sospensione, corrispondendo l'ammontare dovuto per ciascun contributo oggetto della sospensione, al netto dei versamenti eventualmente già eseguiti, mediante rate mensili pari a otto volte i mesi interi di durata della sospensione; senza aggravio di sanzioni ed interessi, a decorrere dal 1o gennaio 2008, oppure entro il 31 gennaio 2008 in un'unica soluzione.
0. 9. 478. 14.Ruta.

Al punto relativo all'articolo 121, aggiungere il seguente comma:
13. La Regione Siciliana, in deroga ai limiti imposti dall'articolo 20, comma 1, della legge 28 dicembre n. 448 e con oneri a carico del proprio bilancio, è autorizzata alla trasformazione a tempo indeterminato dei contratti stipulati con il personale di protezione civile proveniente da organismi di diritto pubblico individuato dall'articolo 76 della legge regionale n. 25 del 1993, già equiparato, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 38 del 1994 e dall'articolo 48 della legge regionale n. 21 del 2001, a quello dalla stessa amministrato.
0. 9. 478. 15.Piro, Crisafulli, Raiti.

Al punto g), dopo il comma 3-sexies, aggiungere i seguenti:
3-septies. Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sono soppresse le parole: «per gli anni 2004-2007», e «nel limite massimo di 350 unità», e dopo le parole: «si applicano anche ai lavoratori licenziati», sono aggiunte le seguenti: «entro il mese di dicembre 2005».
b) al secondo periodo, dopo le parole: «indennità di mobilità prevista dalle leggi vigenti», aggiungere: «per la durata di 48 mesi dalla data di decorrenza del licenziamento e nel limite di 40 per cento unità, calcolato come media del periodo».

3-octics. Al comma 8 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sostituire le parole: «e 2007,» con le seguenti: 2007, 3.000.000 euro per l'anno 2008 e 1.000.000 euro per l'anno 2009».

Conseguentemente, all'articolo 150, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 3.000;
2009: - 1.000.
0. 9. 478. 16.Di Gioia.


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All'articolo 83, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) L'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229 è riconosciuto, altresì, ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della macromelia.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanza, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 5.000;
2009: - 5.000;
2010: - 5.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della Solidarietà sociale, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 5.000;
2009: - 5.000;
2010: - 5.000.
0. 9. 478. 17.Borghesi.

All'articolo 41-bis (Modificazioni della legislazione sulle vittime del terrorismo). Sopprimere la lettera c).
0. 9. 478. 18.Marchi, Vannucci.

Al terzo Conseguentemente, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Le amministrazioni di cui ai commi precedenti non possono procedere a nuove assunzioni di personale a qualunque titolo e con qualsiasi tipologia di contratto fino al raggiungimento del rapporto medio dipendenti-popolazione pari a 1/100.
0. 9. 478. 21.Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo il conseguentemente all'articolo 121 sopprimere, fino alla fine dell'emendamento.
0. 9. 478. 22.Garavaglia, Filippi.

Al capoverso articolo 42, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera h), dopo il comma 3-sexies, aggiungere il seguente:
3-septies. (Istituzione del «Fondo per il ripristino dell'edilizia demaniale, di culto e di interesse storico-artistico delle opere danneggiate dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e dell'11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania»)
1. Presso il Ministero delle Infrastrutture è istituito il «Fondo per il ripristino dell'edilizia demaniale, di culto e di interesse storico-artistico delle opere danneggiate dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e dell'11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania» con dotazione annua pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
2. Il Fondo finanzia interventi specifici destinati al ripristino e alla valorizzazione delle opere danneggiate dai movimenti sismici di cui al comma 1.
3. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture, di concerto i Ministri delle Finanze e dei Beni Culturali, sono stabilite le modalità per il funzionamento del Fondo di cui al presente articolo.
b) sostituire il «Conseguentemente» con il seguente:

Conseguentemente alla Tabella A, rubrica relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:
2008: - 62.000;
2009: - 46.000;
2010: - 42.000.
0. 9. 478. 23.D'Elpidio, Fabris.

All'articolo 42, lettera h), sopprimere il 3-ter.
0. 9. 478. 24.Gianfranco Conte, Armosino, Giudice, Verro.


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Alla rubrica (Recupero dei centri storici), aggiungere in fine al comma 2 questo ultimo periodo: le spese di cui sopra sono da considerarsi in deroga al Patto di stabilità interna sia in termini di competenza che di cassa.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 2.000;
2009: - 2.000;
2010: - 2.000.
0. 9. 478. 36.Galletti, Gianfranco Conte, Armosino, Giudice, Alberto Giorgetti, Garavaglia.

All'articolo 42, apportare le seguenti modificazioni dopo la lettera e) aggiungere:
e-bis) Per la prosecuzione degli interventi a sostegno dell'area di Ancona sud colpita dagli eventi alluvionali del 2006 a valere sulle risorse di cui al comma 977, è autorizzato un contributo quindicinnale di 1,5 milioni di euro, a decorrere dagli anni 2008, 2009 e 2010.

Conseguentemente alla tabella A voce: Ministero dell'Economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:
2008: - 1.500;
2009: - 1.500;
2010: - 1.500.
0. 9. 478. 37.Galletti, Baldelli, Forlani.

All'articolo 67-bis, aggiungere il seguente numero 4: Il reddito derivante dalle case di civile abitazione non di lusso di nuova costruzione, o che hanno formato oggetto degli interventi di recupero di cui alla lettera c) e d) dell'articolo 3 primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 381, cedute dalle imprese che hanno eseguito ed ultimato gli interventi medesimi entro il 31 dicembre 2010 e destinate dall'acquirente alla locazione, è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sul reddito con aliquota del 20 per cento, limitatamente al periodo di effettiva locazione per la durata di dieci anni.

Conseguentemente modificare la tabella A, con le seguenti variazioni:
2008: - 5.400;
2009: - 5.400;
2010: - 5.400.
0. 9. 478. 30.Armosino, Garavaglia, Gianfranco Conte, Alberto Giorgetti, Galletti, Giudice.

Al comma 2, aggiungere in fine: Il canone annuo è stabilito ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
0. 9. 478. 31.Garavaglia, Filippi, Fugatti, Dussin.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri della solidarietà sociale, sono stabiliti i criteri e le modalità della concessione dei benefici di cui ai commi 1 e 2, nell'ambito delle agevolazioni previste dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431.
0. 9. 478. 32.Garavaglia, Filippi, Fugatti, Dussin.

Al comma 1, sostituire le parole: 100.000 con le seguenti: 50.000.
0. 9. 478. 33.Garavaglia, Filippi, Fugatti, Dussin.

Al comma 1, dopo le parole: non di lusso aggiungere: o ovvero le singole case non di lusso.
0. 9. 478. 34.Garavaglia, Filippi, Fugatti, Dussin.

Al comma 1, dopo le parole: i fabbricati aggiungere: o porzioni di essi.
0. 9. 478. 35.Garavaglia, Filippi, Fugatti, Dussin.


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All'articolo 113-bis, sopprimere il terzo comma.
0. 9. 478. 29.Conte, Armosino, Giudice, Verro.

All'articolo 42, dopo il comma 3-quinquies aggiungere il seguente:
3-quinquies-bis. Al fine di fronteggiare le situazioni di criticità alle infrastrutture e alle proprietà pubbliche e private, conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno interessato il giorno 9 luglio 2007 il territorio del comune di Guidizzolo, in provincia di Mantova, per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza con il D.P.C.M. 20 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2007, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente, alla tabella A, voce ministero dell'economia apportare le seguenti modificazioni:
2008: - 10.000.
0. 9. 478. 28.Fava, Alessandri, Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Apportare le seguenti variazioni: alla rubrica (Recupero dei centri storici), al comma 1, sostituire le parole 100.000» con la seguente: «50.000».
0. 9. 478. 27.Galletti, Conte, Armosino, Giudice, Alberto Giorgetti, Garavaglia.

Apportare le seguenti variazioni: alla rubrica (Residenze di interesse generale destinate alla locazione), dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:
4. L'articolo 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, il quale prevede che i Comuni, per favorire la realizzazione degli accordi tra le Organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'ICI più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite negli accordi stessi, con possibilità di deroga al limite minimo dell'aliquota, deve essere interpretato nel senso che tali aliquote possono arrivare fino all'esenzione dall'imposta.
0. 9. 478. 26.Galletti, Conte, Armosino, Giudice, Alberto Giorgetti, Garavaglia.

Articolo 41-bis (Vittime della criminalità organizzata e del dovere), al comma 1 sopprimere la parola: nonché dopo le parole:1« legge 23 dicembre 2005, n. 266 aggiungere le seguenti: nonché ai sindaci vittime di atti criminali nell'ambito dell'espletamento delle loro funzioni ed ai loro familiari superstiti.

Conseguentemente alla tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2008: - 3.000;
2009: - 3.000;
2010: - 3.000.
0. 9. 478. 25.Alberto Giorgetti, Peretti, Brancher, Galletti, Armosino, Gianfranco Conte, Giudice.

All'articolo 42, lettera h), comma 3-quater, apportare le seguenti modificazioni dopo le parole: interventi urgenti aggiungere: sulle infrastrutture, di ristoro dei danni e dopo le parole: nei territori aggiungere: della Provincia di Teramo dopo le parole: 2008 e 2009 aggiungere: 2010 dopo le parole: da Conseguentemente, a 2009: - 41.000 sostituire le parole: 2010: - 37.000 con le altre: 2010: - 42.000.
0. 9. 478. 38.Crisci, D'Elpidio.

All'articolo 9, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
81-bis. Al comma 271 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006»


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sono sostituite dalle seguenti: «dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007».
81-quater. L'importo delle maggiori entrate derivanti dal comma 81-bis, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2008 è iscritto nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, dei decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Recupero dei centri storici).

1. Gli istituti di credito appositamente convenzionati con il Ministero del Tesoro, sono autorizzati alla stipula di contratti di mutuo ventennale fino a 300.000 curo, con i titolari di edifici ricadenti nei centri storici dei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti, per il restauro e per il ripristino funzionale degli immobili, o di porzioni di essi, ponendo il totale costo degli interessi a carico dei bilancio dello Stato.
2. Gli enti locali sono autorizzati a contrarre mutui con la Cassa Depositi e Prestiti con onere per interessi a carico dei bilancio dello Stato per il recupero e la conservazione degli edifici riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità, o appartenenti al patrimonio culturale vincolato ai sensi della Legge n. 1089 dei 1o giugno 1939 e dei decreto legislativo n. 490 dei 29 ottobre 1999.
3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle Finanze, con proprio decreto, definisce modalità e criteri per l'erogazione del contributo in conto interessi di cui ai commi 1 e 2 al fine di garantire che dell'attuazione del presente articolo si provveda nel limite di 10 milioni di curo annui a decorrere dal 2008.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 10.000;

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2009: - 10.000;
2010: - 10.000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 41 aggiungere i seguenti:

Art. 41-bis.
(Vittime della criminalità organizzata e del dovere).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti, nonché alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono erogati i benefici di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206.
2. Ai soggetti di cui al comma 1, si estendono i benefici di cui all'articolo 3, comma 1 e 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2008: - 51.000;
2009: - 51.000;
2010: - 61.000.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Modificazioni alla legislazione sulle vittime del terrorismo).

1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All'articolo 4, comma 2, le parole: «calcolata in base all'ultima retribuzione»


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sono sostituite dalle seguenti: «in misura pari all'ultima retribuzione».
b) Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206 è inserito in fine il seguente periodo: «Ai superstiti figli maggiorenni, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico, è altresì attribuito, a decorrere dal 26 agosto 2004, l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407».
c) Dopo il comma 1 dell'articolo 6 è inserito il seguente comma:
1-bis. Ai fini di cui al comma 1, la commissione medico ospedaliera della sanità militare di cui all'articolo 5 del decreto dei Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, procede a determinare le percentuali di invalidità sulla base dei criteri di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, avendo a riferimento le tabelle di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo. La commissione medico ospedaliera procede altresì alla valutazione delle invalidità riscontrate secondo le tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni, nonché dei relativi criteri applicativi. Con decreto dei Ministri della difesa e dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità per la trasformazione in fasce percentuali delle categorie di invalidità di cui alle tabelle annesse al decreto dei Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, nonché per la valutazione del danno morale, da determinare entro limiti minimi e massimi sulle percentuali di invalidità riscontrate. Fino all'adozione dei decreto interministeriale, le amministrazioni competenti, sulla base delle indicazioni della commissione medico ospedaliera, riconoscono in via provvisoria, e salvo conguaglio, la percentuale di invalidità permanente di maggior favore e la incrementano di una percentuale pari al dieci per cento a titolo di riconoscimento del danno morale».
d) All'articolo 9, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Ai soggetti medesimi sono estesi i benefici di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203».

Conseguentemente, alla tabella A alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze variare gli importi come segue: 2008 + 284.000.

All'articolo 42 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), capoverso 7-bis, sopprimere le parole «dei piani e programmi predisposti in attuazione»;
b) al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: d) dopo il comma 5 dell'articolo 12 è aggiunto il seguente comma: 6. Alla cessazione dello stato di emergenza, i contributi di cui ai commi 2 e 3, determinati in 19,5 milioni di curo sulla base delle certificazioni analitiche del Ministero dell'interno relative all'anno 2006, sono assegnati annualmente per il quinquennio 2008-2012 negli importi progressivamente ridotti nella misura di un quinto per ciascun anno del suddetto quinquennio»;
c) al comma 1, lettera e), sostituire le parole «sono determinate ed erogate» con le seguenti: «,quantificate in 17 milioni di euro» e le parole «ed i relativi importi» con le seguenti: «, sono erogate annualmente negli importi»;
alinea,
d) al comma 1, lettera f), alinea, sostituire le parole «è aggiunto il seguente comma» con le seguenti: «sono aggiunti i seguenti commi»;
e) al comma 1, lettera f), dopo il capoverso 5-bis, aggiungere il seguente: 5-ter. Alla cessazione dello stato di emergenza, per la prosecuzione e completamento del programma di interventi urgenti di cui al capo 1 del presente decreto, le regioni Marche e Umbria sono autorizzate a contrarre mutui a fronte dei quali il Dipartimento della Protezione Civile è autorizzato


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a concorrere con contributi quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere dal 2008;
f) al comma 2, sopprimere il secondo periodo;
g) al comma 3, sostituire le parole «47 milioni» con «50 milioni»;
h) inserire in fine i seguenti commi: 3-bis. Nell'ambito delle risorse disponibili, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, i termini previsti dall'articolo 1, comma 510, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono prorogati fino al 31 dicembre 2008.
3-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 6-ter del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000 n. 365, si estendono anche al personale tecnico assunto a tempo determinato o con convenzioni alla data del 30 settembre 2007 ai sensi del comma 4, articolo 2 del decreto legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, nei limiti delle risorse di cui al citato comma 6-ter.
3-quater. Al fine di garantire la realizzazione di interventi urgenti di riduzione del rischio idrogeologico nei territori colpiti dagli eventi calamitosi del 6 e 7 ottobre 2007, di cui al D.P.C.M. del 12 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 2007, è autorizzato un contributo di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
3-quinquies. Per l'attuazione degli interventi a sostegno delle popolazioni e delle attività produttive dei comuni della Regione Veneto colpiti da eventi alluvionali nell'anno 2007 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2007, n. 3621 è autorizzato un contributo straordinario di 15 milioni di euro per l'anno 2008.
3-sexies. Ad integrazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1013, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il definitivo completamente degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata e Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980-81-82, di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, e successive modificazioni, è autorizzato un ulteriore contributo decennale di 5 milioni di curo a decorrere dall'anno 2008, da erogare, alle medesime regioni, secondo modalità e criteri di ripartizione determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2008: - 57.000;
2009: - 41.000;
2010: - 37.000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 67 inserire il seguente:

Art. 67-bis.
(Residenze di interesse generale destinate alla locazione).

1. Al fine di incrementare il patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa a canone sostenibile, si considerano «residenze d'interesse generale destinate alla locazione» i fabbricati situati nei comuni ad alta tensione abitativa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1998, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, composti da case di abitazione non di lusso sulle quali grava un vincolo di locazione ad uso abitativo per un periodo non inferiore a 25 anni.
2. Le residenze di cui al comma 1 costituiscono servizio economico di interesse generale, ai fini dell'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del Trattato istitutivo delle Comunità europee, e sono ricompresse nella definizione di alloggio sociale di cui all'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9.
3. Per i fini previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo è istituito, a decorrere


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dal 2008 un fondo dotato di 10 milioni di curo per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.

Conseguentemente, alla Tabella A allegata, rubrica relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 10.000;
2009: - 10.000;
2010: - 10.000.

Dopo l'articolo 79, inserire il seguente:

Art. 79-bis.
(Fondo di promozione della ricerca di base).

1. È istituito, in via sperimentale, per l'anno 2008 un Fondo di 10 milioni di euro per promuovere la ricerca di base. Il Fondo è attivato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Le fondazioni bancarie che impegnano risorse per la ricerca di base possono chiedere a valere sul Fondo di cui al comma 1, e previa conferma della disponibilità finanziaria, contributi non superiori al 20 per cento delle risorse impiegate, per la durata effettiva dei finanziamento e comunque non oltre tre anni.
3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti gli obiettivi di ricerca di base per i quali i relativi finanziamenti possono essere ammessi ai contributi di cui al comma 2, le modalità per la presentazione delle richieste delle fondazioni volte ad ottenere i contributi medesimi, nonché per la valutazione dei piani di ricerca e per l'assegnazione dei contributi stessi al fine di rispettare i limiti della disponibilità del Fondo di cui al comma 1.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 10.000;

All'articolo 83, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole «per l'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno 2008»;
b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
3. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, nonché al fine di assicurare ulteriori maggiori entrate pari a 140 milioni di curo per l'anno 2008 e di 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede, tenuto conto delle modifiche dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenute ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, alle occorrenti variazioni dell'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76 e successive modificazioni, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3-bis. Una quota delle maggiori entrate derivanti dal comma 3, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2008 e 280 milioni di curo a decorrere dall'anno 2009 è iscritta nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

All'articolo 113, comma 1 sostituire le parole 1548 milioni di euro» con le seguenti: 1264 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 113-bis inseguire il seguente:
1. Il prelievo fiscale sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione dei rapporto di lavoro, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il cui diritto alla percezione sorge A partire


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dal 1o aprile 2008, è ridotto in funzione di una spesa complessiva pari a 135 milioni di curo per l'anno 2008 e di 180 milioni di euro annui a decorrere dal 2009. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 marzo 2008, sono stabiliti i criteri per attuare la riduzione del prelievo. La tassazione operata dai sostituti d'imposta anteriormente all'emanazione di detto decreto si considera effettuata a titolo di acconto. Resta ferma l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Nell'articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. Nel caso di conferimento alla forma pensionistica complementare di quote di TFR maturate entro il 31 dicembre 2006 resta ferma, in occasione dell'erogazione delle prestazioni, l'applicazione delle disposizioni del comma 5. A tal fine le somme versate concorrono ad incrementare convenzionalmente la posizione individuale in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR conferito. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità per lo scambio delle informazioni tra le forme pensionistiche e i datori di lavoro presso i quali sono maturate le quote di TFR. Le disposizioni del presente comma si applicano per i conferimenti effettuati a partire dal 1o gennaio 2007».
3. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze è istituita una commissione di studio sulla disciplina di tassazione delle indennità di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il compito di proporre l'adozione di modifiche normative volte alla semplificazione e alla razionalizzazione del sistema vigente, a un miglior coordinamento con la disciplina delle previdenza complementare e all'attenuazione del prelievo fiscale.

Conseguentemente, all'articolo 121, aggiungere in fine i seguenti commi:
11. All'articolo 1, comma 1156 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
g-bis) a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, è disposto lo stanziamento di un ulteriore contributo di 50 milioni di euro annui per la stabilizzazione degli LSU e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturale UE attraverso la stipula di un'apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto-legge del 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».
12. Per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nel limite di spesa anno di 40 milioni di euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i comuni destinatari degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1166, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, previa intesa con le regioni competenti, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavoratori socialmente utili, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in ASU, nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché dei soggetti utilizzati da questi ultimi attraverso convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del decreto legislativo 1o dicembre 1999, n. 468, estendendo a questa ultima tipologia di lavoratori i benefici e gli incentivi previsti per i lavoratori ASU.
13. Per le finalità di cui al precedente comma 12, gli enti utilizzatori potranno avvalersi della facoltà, in deroga ai vincoli legislativi in materia di assunzioni e di spesa annuale di cui all'articolo 1, comma 557 della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, del 2006 e successive modificazioni, di procedere ad assunzioni in pianta


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organica a tempo indeterminato nelle categorie A e B dei soggetti di cui al precedente capoverso, nonché ad assunzioni a tempo determinato, con inquadramento nelle categorie C e D, secondo i profili professionali previsti dai rispettivi ordinamenti, attraverso procedure selettive. La superiore normativa si applica, altresì, ai soggetti provenienti dal medesimo bacino ed utilizzati presso altre pubbliche amministrazioni. Le amministrazioni o gli enti utilizzatori dispongono l'assunzione anche in soprannumero con graduale assorbimento dello stesso prima di procedere ad altre assunzioni di pari categoria. A far data dall'esercizio 2008 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali dispone annualmente con proprio decreto, secondo (importo annuale di cui al comma 12, a copertura integrale degli oneri relativi alla prosecuzione delle attività in ASU e alla gestione a regime delle unità stabilizzate tramite assunzioni in pianta organica o assunzione a tempo determinato.

All'articolo 150 aggiungere in fine il seguente comma:
8. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307, è ridotto di 212,5 milioni di euro per l'anno 2008, di 276 milioni di euro per l'anno 2009 e 280 per l'anno 2009 e 244 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2010: - 4.000.

Conseguentemente, alla tabella C, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione Comunicazioni - Programma «Sostegno all'editoria» variare gli importi come segue (in migliaia di euro):
Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria. (11.2.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2183 e 11.2.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7442):

2008: + 37.500;
2009: + 56.000;
2010: + 64.000.
9. 478.Il Relatore.

Subemendamento all'emendamento del Governo n. 10.37.

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Le risorse di cui al presente comma sono utilizzate prioritariamente per l'adeguamento inflattivo dei contratti di servizio, nonché per lo sviluppo del livello dello stesso servizio. Quanto non utilizzato per dette finalità è impiegato, da ciascuna regione, per integrare, con le stesse finalità, la quota di risorse attribuita ai sensi del successivo comma 10.
0. 10. 37. 4.Ceccuzzi.

Sopprimere il comma 6.
0. 10. 37. 10.Garavaglia, Filippi.

Subemendamenti all'emendamento 10.37.

Sopprimere il comma 6.
0. 10. 37. 6. Zorzato, Crosetto, Giudice, Leone.

Al comma 6, dopo le parole: delle regioni e degli enti locali, inserire le seguenti: delle confederazioni sindacali nazionali di categoria,.
0. 10. 37. 1. Carbonella.


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Al comma 6, sostituire il secondo periodo con i seguenti: All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione alle attività dell'Osservatorio non comporta la corresponsione di compensi, indennità o rimborsi spese.
0. 10. 37. 11. Garavaglia, Filippi.

Al comma 6 le parole: 2 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: 1 milione di euro.
0. 10. 37. 5. Zorzato, Crosetto, Giudice, Leone.

Al comma 10, terzo periodo, sostituire le parole: con le procedure e le modalità previste da tali disposizioni con le seguenti: tra le regioni e le province autonome le cui aziende di trasporto pubblico locale abbiano un indice di copertura dei costi dai biglietti di trasporto superiore la media nazionale.
0. 10. 37. 12. Garavaglia, Filippi.

Al comma 10, terzo periodo, sostituire le parole: con le procedure e le modalità previste da tali disposizioni 1con le seguenti: tra le regioni e le province autonome le cui aziende di trasporto pubblico locale abbiano un indice di copertura dei costi con ricavi da traffico pari o superiore al 30 per cento.
0. 10. 37. 13. Garavaglia, Filippi.

Al comma 11, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: in proporzione al numero degli abitanti tra le regioni le cui aziende di trasporto pubblico locale abbiano un indice dì copertura dei costi con ricavi da traffico pari o superiore al 30 per cento.
0. 10. 37. 23. Garavaglia, Filippi.

Al comma 12, sopprimere la lettera c-bis).
* 0. 10. 37. 24. Garavaglia, Filippi.

Al comma 12, sopprimere la lettera c-bis).
* 0. 10. 37. 20. Borghesi.

All'emendamento del governo n. 10.37 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 12, alla lettera c-ter) sostituire le parole: 50 per cento con le parole: 40 per cento;
b) dopo la lettera c-ter aggiungere la seguente:
c-quater) all'acquisto dei veicoli di cui alla lettera c) da destinare ai servizi di competenza regionale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni è riservato, per le aree di cui all'articolo 5 paragrafo 1 del Regolamento CE 1083/2006, almeno il 40 per cento della dotazione del Fondo, da ripartirsi in base allo sviluppo chilometrico complessivo previsto in concessione.
0. 10. 37. 31. Borghesi.

Sostituire il comma 13 con il seguente:
13. Al fine di consentire lo sviluppo dell'uso della bicicletta in ambito urbano è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dei trasporti pari a 4 milioni di euro a decorre dall'anno 2008 per il finanziamento degli interventi in favore della mobilità ciclistica, di cui comma 1, dell'articolo 6, della legge 19 ottobre 1998, n. 366, con particolare riferimento alla realizzazione di cicloparcheggi custoditi. Le risorse sono ripartite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il


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Ministro delle infrastrutture, tra le città con più di cinquecentomila abitanti colpite dal fenomeno delle polveri sottili.
0. 10. 37. 25. Garavaglia, Filippi.

Al comma 15, dopo le parole: ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale inserire le seguenti: nelle regioni le cui aziende di trasporto locale abbiano un indice di copertura dei costi con ricavi da traffico pari o superiore al 30 per cento.
0. 10. 37. 26. Garavaglia, Filippi.

Al comma 15, sostituire le parole: 250 euro con le seguenti: 500 euro.

Conseguentemente all'articolo 150, tabella A, voce Ministero dell'Economia apportare le seguenti variazioni:
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
2010: - 100.000.
0. 10. 37. 3. Barbi, Meta, Lovelli, Velo, Zunino, Fiano.

Al comma 15 le parole: 250 euro sono sostituite dalle seguenti: 300 euro.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero della solidarietà sociale, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 50.000;
2009: - 50.000;
2010: - 50.000.
0. 10. 37. 7. Zorzato, Crosetto, Giudice, Leone.

Sopprimere il comma 18.
0. 10. 37. 21. Garavaglia, Filippi.

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

Art. 10.
(Trasporto pubblico locale).

1. Al fine di promuovere Io sviluppo dei servizi del trasporto pubblico locale, di attuare il processo di riforma del settore, di garantire le risorse necessarie per il mantenimento dell'attuale livello dei servizi, incluso il recupero dell'inflazione degli anni precedenti, alle regioni a statuto ordinario è riconosciuta la compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione.
2. La compartecipazione di cui al comma i è attribuita mensilmente a ciascuna regione, per gli anni 2008-2010, nella misura complessiva indicata nella tabella n. 3 allegata alla presente legge. A decorrere dall'anno 2011 le quote di compartecipazione di ciascuna regione a statuto ordinario restano determinate nella misura stabilita per lo stesso anno 2011 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in modo tale che le stesse, applicate ai volumi di gasolio impiegato come carburante per autotrazione erogati nell'anno 2010 in ciascuna regione, consentano di corrispondere l'importo complessivo come nella tabella n. 3 allegata alla presente legge e quello individuato, dal 2011, in base al comma 8. Con lo stesso decreto sono individuate le modalità di trasferimento delle somme spettanti alle singole regioni. Nelle more dell'emanazione del decreto continuano ad essere attribuite a ciascuna regione, a titolo di acconto, le predette mensilità.
3. La compartecipazione di cui al comma 2 sostituisce e, dal 2011, integra, le seguenti risorse:
compensazione della minore entrata registrata relativamente alla compartecipazione dell'accisa sulla benzina di cui all'articolo 3, comma 12-bis, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 per un importo annuo pari a 254,9 milioni di euro;


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trasferimenti di cui agli articoli 8 e 20 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 per un importo annuo pari a 670,5 milioni di euro;
compensazione della riduzione dell'accisa sulla benzina non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per un importo annuo pari a 342,5 milioni di euro;
trasferimenti per i rinnovi dei contratti di lavoro relativi al settore del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, all'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16 convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2005, n. 58 e dell'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per un importo annuo pari a 480,2 milioni di euro.

4. A decorrere dal 2008, al fine di adeguare le risorse destinate ai servizi di trasporto pubblico locale comprese quelle di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997, è attribuita alle regioni a statuto ordinario una quota dell'accisa sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione, ulteriore rispetto a quella prevista ai sensi del comma 2, determinata nella misura di 0,00860 euro per l'anno 2008, di 0,00893 euro per l'anno 2009 e di 0,00920 euro a partire dall'anno 2010 per ogni litro di gasolio erogato nei rispettivi territori regionali.
5. L'ammontare della quota di compartecipazione di cui al comma 4 è versato direttamente dai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa e riversato dalla struttura di gestione in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. La ripartizione alle regioni a statuto ordinario delle somme ad esse spettanti ai sensi del comma 4 è effettuata sulla base dei quantitativi di gasolio erogati nell'anno precedente dagli impianti di distribuzione di carburanti come risultanti dal registro di carico e scarico previsto dall'articolo 25, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. A decorrere dalla ripartizione relativa all'anno 2011, le somme spettanti alle regioni a Statuto ordinario ai sensi del comma 4 possono essere rideterminate sulla base dei criteri di commisurazione, da stabilire con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e delle regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, finalizzati a valutare lo Stato di adozione e di applicazione, da parte delle regioni, di quanto stabilito dagli articoli 14, 16, 17, 18 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e di quelle contenute nel presente comma.
6. È istituito presso il Ministero dei trasporti l'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, cui partecipano i rappresentanti dei Ministeri competenti, delle regioni e degli enti locali, al fine di creare una banca dati e un sistema informativo pubblico correlati a quelle regionali e assicurare la verifica dell'andamento del settore e del completamento del processo di riforma. Per il funzionamento dell'Osservatorio è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di monitoraggio delle risorse destinate al settore e dei relativi servizi, ivi comprese quelle relative agli enti locali, nonché le modalità di funzionamento dell'Osservatorio. L'Osservatorio presenta annualmente un rapporto sullo stato del trasporto pubblico locale alle competenti commissioni parlamentari.


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7. A decorrere dal 2008 non può essere previsto alcun trasferimento aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato finalizzato al finanziamento delle spese correnti del settore, ivi compresi gli oneri per i rinnovi contrattuali degli addetti al comparto successivi all'entrata in vigore della presente legge. Le regioni a statuto ordinario riversano le risorse destinate agli enti locali entro 4 mesi dalla data della loro acquisizione, ferma restando la possibilità di attivare una modalità di versamento di maggior favore per gli stessi enti locali.
8. Le risorse di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 continuano ad essere corrisposte sino a tutto l'anno 2010. Dal 2011 si provvede alla oro sostituzione adeguando le misure della compartecipazione di cui al comma 2; a tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro il 15 febbraio 2010, è individuata la somma spettante a ciascuna regione a statuto ordinario di cui tenere conto ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 2.
9. Nelle more di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, viene esteso al settore del trasporto pubblico locale il sistema previsto dall'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.
10. Per promuovere io sviluppo economico e rimuovere gli squilibri economico-sociali è istituito nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, il «Fondo per la promozione e il sostegno allo sviluppo del trasporto pubblico locale» con una dotazione di 113 milioni di euro per l'anno 2008, di 130 milioni di euro per l'anno 2009 e di 110 milioni di euro per l'anno 2010. Per gli anni successivi, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni. Le risorse del fondo sono destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le procedure e le modalità previste da tali disposizioni. Gli interventi finanziati, ai sensi e con le modalità della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le risorse di cui al presente comma, individuati con decreto del Ministro dei trasporti, sono destinati al completamento delle opere in corso di realizzazione in misura non superiore al 20 per cento. Il finanziamento di nuovi interventi è subordinato all'esistenza di parcheggi di interscambio, ovvero alla loro realizzazione, che può essere finanziata con le risorse di cui presente comma.
11. La ripartizione delle risorse di cui al comma 10 tra le finalità ivi previste è definita con decreto del Ministro dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano. In fase di prima applicazione, per il triennio 2008-2010, le risorse sono attribuite in pari misura tra le finalità previste. A decorrere dal 2011 la ripartizione delle risorse tra le finalità di cui al comma 10 è effettuata con il medesimo decreto, tenendo conto dei principi di premialità che incentivino l'efficienza, l'efficacia e la qualità nell'erogazione dei servizi, la mobilità pubblica e la tutela ambientale. All'articolo 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogata la lettera d).
12. All'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
«c-bis) per l'acquisto di elicotteri e di idrovolanti destinati ad un servizio minimo di trasporto pubblico locale per garantire collegamenti con isole minori con le quali esiste un fenomeno di pendolarismo;
c-ter)a all'acquisto dei veicoli di cui alle lettere a) e b) è riservato almeno il 50 per cento della dotazione del fondo».

13. Al Ministero dei trasporti è altresì destinata una quota pari a 4 milioni di


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euro a decorrere dal 2008 per la riattivazione, in via d'urgenza, dei lavori di realizzazione di sistemi innovativi di trasporto in ambito urbano, interrotti in relazione all'apertura di procedimenti tesi a riesaminare le procedure contrattuali da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee.
14. A decorrere dal 2008 i finanziamenti statali per il rinnovo del contratto relativo al settore del trasporto pubblico locale di cui alle disposizioni richiamate nel comma 3 sono corrisposti direttamente alle regioni a statuto ordinario dal Ministero dell'economia e delle finanze con le modalità di cui al comma 2. L'esclusione delle spese relative ai rinnovi contrattuali del settore del trasporto pubblico locale dal patto di stabilità interno si applica esclusivamente nei confronti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
15. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12.
16. L'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, si interpreta nel senso che le somme di cui all'articolo 1 del medesimo decreto-legge, nonché quelle che gli enti locali proprietari e soci hanno versato o versano per il ripiano delle perdite di esercizio dell'azienda o del consorzio di pubblico trasporto ancorché riferite ad esercizi precedenti al 1982, come pure quelle provenienti dal fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, non rilevano ai fini degli articoli 61 e 109, comma 5, nonché dell'articolo 84, comma 1, quarto periodo del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
17. Le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato, corrispondenti al credito vantato dallo Stato verso la Società Adriatico-Sangritana SpA e risultanti dai verbali di verifica sui disavanzi pregressi maturati al 31 dicembre 2000, sono, nel limite di 8.822.634, riassegnate al Ministero dei trasporti per essere destinate ad interventi nel Settore dei trasporti ferroviari di ammodernamento e potenziamento della rete infrastrutturale e del materiale rotabile della ferrovia adriatico-sangritana. Con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di erogazione delle risorse di cui al presente comma.
18. I crediti vantati dalla Ferrovia della Calabria s.r.l. nei confronti della Regione Calabria e rientranti nella regolazione delle partite debitorie di cui all'articolo 145, comma 30, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono destinati alla definitiva copertura dei disavanzi pregressi a tutto il 31 dicembre 2000 della ex Gestione Commissariale Governativa Ferrovie della Calabria e per la parte residua ad investimenti per il rinnovo e il potenziamento dei servizi ferroviari gestiti dalla medesima società.
19. Sono abrogate le disposizioni recate dall'articolo 3, comma 12-bis, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e dall'articolo 1, comma 58, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Conseguentemente:
nella Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni (in migliaia di euro):
2009: - 446.000;
2010: - 541.000;


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nella Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni (in migliaia di euro):
2008: - 12.000;
2009: - 110.000;
2010: - 110.000;
nella Tabella D, missione Politiche per il lavoro - Programma «Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione» del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, apportare le seguenti variazioni (in migliaia di euro): Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: articolo 1, comma 7: Fondo per l'occupazione: (2.2.6 - Investimenti - cap. 7202) (settore n. 27):
2008: - 17.000;
2009: - 17.000;
2010: - 17.000.
10. 37. Governo.

Subemendamenti all'emendamento 10.09.

Al comma 8 le parole: 10 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: 5 milioni di euro.
0. 10. 09. 1. Zorzato, Crosetto, Giudice, Leone.

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Piano di valorizzazione dei beni pubblici per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali).

1. Al fine di attivare significativi processi di sviluppo locale attraverso il recupero e il riuso di beni immobili pubblici, in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale, economico e sociale e con gli obiettivi di sostenibilità e qualità territoriale e urbana, il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, tramite l'Agenzia del demanio, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, di intesa con gli enti territoriali interessati, individuano ambiti di interesse nazionale nei quali sono presenti beni immobili di proprietà dello Stato e di altri soggetti pubblici per promuovere, in ciascun ambito, un programma unitario di valorizzazione di cui all'articolo 3, comma 15-bis del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito con modificazioni dalla legge n. 410 del 2001 e successive modificazioni, tali da comporre un «Piano di valorizzazione dei beni pubblici per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali».
2. Il Piano di cui al comma 1 è proposto dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti i Ministri competenti ed è approvato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In tale Piano, oltre alla individuazione degli ambiti di intervento, sono determinati gli obiettivi di azione, le categorie tematiche, sociali, economiche e territoriali di interesse, i criteri, i tempi e le modalità di attuazione dei programmi unitari di intervento, nonché ogni altro elemento significativo per la formazione dei suddetti programmi.
3. Sulla base delle indicazioni contenute nel Piano, la regione e gli enti territoriali e locali interessati, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, promuovono la formazione dei programmi unitari di valorizzazione, individuando gli interventi, le modalità di attuazione, le categorie di destinazioni d'uso compatibili, l'entità e la modalità di attribuzione agli enti territoriali di quota parte del plusvalore da realizzare, nonché ogni altro elemento significativo per l'attuazione di quanto previsto nei programmi medesimi.
4. Per la definizione dei contenuti, finalità, condizioni e limiti per l'attuazione dei programmi unitari di valorizzazione concorrono le Amministrazioni centrali e territoriali interessate, nonché tutti i soggetti


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competenti, anche utilizzando la conferenza dei servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, con particolare riguardo alla identificazione delle modalità di intervento per gli immobili soggetti a tutela ambientale, paesaggistica, architettonica, archeologica e storico-culturale, individuando gli elementi necessari per la migliore definizione progettuale degli interventi ricompresi nei programmi unitari di valorizzazione.
5. Ciascun programma unitario di valorizzazione è approvato con decreto del Presidente della regione o della provincia interessata, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per i beni e le attività culturali. I Consigli comunali provvedono alla ratifica del programma, a pena di decadenza, nel rispetto delle forme di pubblicità e di partecipazione, entro novanta giorni dall'emanazione del predetto decreto. La suddetta approvazione produce gli effetti previsti dall'articolo 34 del decreto legislativo 18agosto2000, n. 267, e delle relative leggi regionali nonché, ove necessario, la relativa dichiarazione di pubblica utilità per le opere pubbliche o di interesse generale in esso comprese.
6. Ciascun programma unitario di valorizzazione o parti di esso, in relazione alla sua approvazione, può assumere, in considerazione della tipologia e dei contenuti degli interventi previsti, il valore e gli effetti dei piani, programmi e strumenti attuativi di iniziativa pubblica e privata, ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale. Al programma unitario di valorizzazione è applicabile, ove necessario, il comma 5 dell'articolo 27 della legge 1o agosto 2002, n. 166.
7. Ai fini del raggiungimento della fattibilità economica di ciascun programma possono essere definite modalità di perequazione, compensazione e premialità urbanistiche, regolate d'intesa con la regione interessata, ove ciò non sia previsto dalla legislazione regionale.
8. Per la predisposizione degli studi di fattibilità, progetti e di eventuali ulteriori misure di accompagnamento e di supporto dei Piano si provvede a valere sul capitolo relativo alle somme da attribuire all'Agenzia del demanio per l'acquisto dei beni immobili, per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonché per gli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità, fino ad un importo massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2008.
9. All'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono approvate le seguenti modificazioni:
a) al comma 13-ter, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Entro il 31 luglio 2008 il Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, adotta un programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento dei patrimonio infrastrutturale in uso, allo scopo di favorirne la riallocazione in aree maggiormente funzionali per migliorare l'efficienza dei servizi assolti e individua entro il 31 ottobre 2008, con le Stesse modalità indicate nel primo periodo, immobili non più utilizzati per finalità istituzionali da consegnare all'Agenzia del demanio entro il 31 dicembre 2008, nonché altre strutture, per un valore complessivo pari almeno a 2.000 milioni di euro;
b) dopo il comma 13-ter, sono inseriti i seguenti:
«13-ter1. Il programma di cui al comma 13-ter:
individua, oltre gli immobili non più utilizzati, anche quelli parzialmente utilizzati e quelli in uso all'Amministrazione della difesa nei quali sono tuttora presenti funzioni altrove ricollocabili;
definisce le nuove localizzazioni delle funzioni, individuando le opere da realizzare;
quantifica il costo della costruzione ex novo e dell'ammodernamento delle infrastrutture individuate e quello del trasferimento delle funzioni nelle nuove localizzazioni;


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stabilisce le modalità temporali delle procedure di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento e del successivo rilascio dei beni immobili non più in uso.

13-ter2. Le infrastrutture militari, gli immobili e le porzioni di più ampi compendi ancora in uso al Ministero della Difesa, individuati nell'ambito del programma di cui ai commi 13-ter e 13-ter1, sono consegnati all'Agenzia del demanio ad avvenuta riallocazione delle funzioni presso idonee e funzionali strutture sostitutive. La riallocazione può avvenire sia tramite la trasformazione e riqualificazione di altri immobili militari, sia con costruzioni ex novo, da realizzarsi anche attraverso il ricorso ad accordi o a procedure negoziate con enti territoriali promosse dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 15-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Per consentire la riallocazione delle predette funzioni è istituito, nello stato di previsione del Ministero della Difesa, un fondo in conto capitale la cui dotazione è determinata dalla legge finanziaria in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al comma 13-ter1 e al quale concorrono anche proventi derivanti dalle attività di valorizzazione e dismissione effettuate dall'Agenzia del demanio con riguardo alle infrastrutture militari, agli immobili e alle porzioni di più ampi compendi ancora in uso al Ministero della Difesa, oggetto del presente comma».

Conseguentemente nella tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2008: - 10.000;
2009: -;
2010: -.
10. 09. Governo.

Subemendamenti all'emendamento 14.58

Al comma 1 sopprimere il punto 1).
0. 14. 58. 4. Zorzato, Crosetto, Giudice, Leone.

Al comma 1 sopprimere il punto 3).
0. 14. 58. 2. Zorzato, Crosetto, Giudice, Leone.

Al punto 4) le parole: dieci per cento sono sostituite dalle seguenti: cinquanta per cento.
0. 14. 58. 3. Zorzato, Crosetto, Giudice, Leone.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
1) le parole: utilizza prioritariamente sono sostituite dalle seguenti: può utilizzare anche;
2) dopo le parole: già espletate sono inserite le seguenti: per la stipula dei contratti di formazione e lavoro;
3) le parole: ricorre alla mobilità, sono sostituite dalle seguenti: può ricorrere alla mobilità;
4) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per assicurare standard elevati di qualità nel reclutamento, l'utilizzo delle graduatorie avviene nel limite massimo del dieci per cento degli idonei, fermo restando che il punteggio utile per l'assunzione non può comunque essere inferiore di oltre un punto rispetto a quello conseguito dall'ultimo dei vincitori in graduatoria. In aggiunta a quanto previsto dal precedente periodo, l'utilizzo delle graduatorie è disposto prioritariamente anche per i candidati risultati idonei in più di una di tali procedure. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di incremento delle entrate fiscali e di potenziamento dell'azione di contrasto all'evasione, l'Agenzia delle entrate può altresì utilizzare,


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a valere sulle maggiori entrate di cui al presente comma, la quota di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche per procedere a nuove assunzioni.
14. 58. Governo.

Subemendamenti all'emendamento 14.59

Sopprimere i commi 12-ter e 12-quater dell'articolo 14.
0. 14. 59. 5. Alberto Giorgetti, Leo.

Sopprimere il comma 12-ter.

Sostituire il comma 12-quater con il seguente:
12-quater. Al fine di razionalizzare le attività di controllo dell'Agenzia delle entrate raccordandole anche con le esigenze del territorio, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni per quanto attiene la fiscalità locale e l'Agenzia fiscale per gli aspetti organizzativi, provvede, con regolamento, ad individuare criteri idonei a definire i livelli territoriali di responsabilità e competenza degli uffici dell'Agenzia avuto riguardo alla salvaguardia dei principi individuati dallo Statuto del contribuente ed in particolare alla tutela dei diritti di difesa precostituiti. A tali principi deve essere adeguato, entro novanta giorni dall'emanazione del decreto ministeriale di cui al periodo precedente, il regolamento previsto dall'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
0. 14. 59. 1. Musi.

Sopprimere il comma 12-ter.
0. 14. 59. 2. Zorzato, Crosetto, Giudice, Leone.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
12-bis. Le entrate derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato degli avanzi digestione conseguiti dalle Agenzie fiscali, ad esclusione dell'Agenzia del demanio, tranne quelli destinali alla incentivazione del personale, e dagli utili conseguiti a decorrere dall'anno 2007 dalle società di cui all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 30luglio 1999, n. 300, sono utilizzate per il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione finanziaria, con particolare riguardo a progetti volti al miglioramento della qualità della legislazione e alla semplificazione del sistema e degli adempimenti per i contribuenti. A tal fine, le somme versate in uno specifico capitolo di entrata sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali.
12-ter. A tal fine di potenziare l'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale e le funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica, possono essere conferiti, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno 2008, incarichi di livello dirigenziale generale a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo dell'eventuale conferimento di ciascuno degli incarichi previsti dal presente periodo si rendono indisponibili due posti di livello dirigenziale non generale per ciascun incarico conferito; i posti resi indisponibili sono soppressi dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo I, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
12-quater. A tal fine di rafforzare l'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate attraverso l'impiego ottimale delle risorse e di facilitare il rapporto dei contribuenti con gli uffici, con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono essere individuati gli uffici


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competenti a svolgere le attività di controllo e di accertamento. Il regolamento si ispira anche ai seguenti criteri:
a) rafforzamento dell'attività di controllo in relazione alla peculiarità delle tipologie di contribuenti e alle diverse fattispecie di accertamento;
b) impiego ottimale delle risorse, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nonché facilitazione del rapporto dei contribuenti con gli uffici, anche attraverso lo sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche;
c) individuazione dei livelli di responsabilità relativi all'adozione degli atti di accertamento sulla base della rilevanza e complessità degli stessi.

12-quinquies. Per analoghe esigenze di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, la pubblicazione dei provvedimenti dei Direttori di Agenzie fiscali sui rispetti siti internet tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei medesimi documenti, nei casi in cui questa sia prevista da altre disposizioni di legge. I siti internet delle Agenzie fiscali devono essere strutturati al fine di consentire la ricerca, la consultazione, l'estrazione e l'utilizzazione di tutti i documenti ivi pubblicati.
12-sexies. Per il triennio 2008-2010, al fine di assicurare le risorse per il perseguimento degli obiettivi di incremento delle entrate tributarie e di contrasto all'evasione tributaria ed extratributaria contenuti nell'Atto di indirizzo 2008-2010 ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché nelle convenzioni e nei contratti di servizio triennali fiscali sono quantificati, per ciascun anno del triennio, in misura non inferiore a quella stabilita per il 2008 in applicazione della norma vigente.
12-septies. I soggetti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione alle cessioni di beni e prestazioni di servi effettuati tramite distributori automatici, sono tenuti a memorizzare su supporto elettronico, distintamente per ciascun
apparecchio, le singole operazioni.
12-octies. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità di memorizzazione delle singole operazioni nonché i criteri, i tempi e le modalità per la trasmissione in via telematica, distintamente per ciascun apparecchio, delle informazioni relative alle medesime operazioni di cui al comma 12-septies.
12-novies. A tal fine, anche avvalendosi del concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, con il medesimo provvedimento sono stabiliti le opportune credenziali, le modalità di memorizzazione delle singole operazioni, le specifiche tecniche necessarie per la trasmissione telematica dei dati nonché le modalità di effettuazione dei controlli.
12-decies. Le disposizioni di cui ai commi 12-septies e 12-octies si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2009 e, limitatamente agli apparecchi già immessi nel mercato alla predetta data, dal 30 luglio 2009.
12-undecies. In attesa della piena operatività delle disposizioni di cui ai commi da 12-septies e 12-decies, a decorrere dal 1o gennaio 2008 l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza destinano una quota della propria capacità operativa per effettuare accertamenti mirati nei confronti dei soggetti indicati al comma 12-septies.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni:
2008: + l0.000;
2009: + 5.000;
2010: + 5.000.
14. 59. Governo.

Subemendamenti all'emendamento 17.04

Al comma 2 sopprimere la lettera c).
0. 17. 04. 1. D'Elpidio.


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Sopprimere le parole: alla tutela del risparmio.
0. 17. 04. 2. Quartiani.

Sopprimere il comma 1 dell'articolo 30.
0. 17. 04. 3. Quartiani.

Sopprimere i commi 3 e 4 dell'articolo 30.
0. 17. 04. 4. Quartini, Misiani.

All'articolo 17-bis, capoverso articolo 30, comma 5, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: entro novanta giorni sono sostituite dalle seguenti: entro sessanta giorni;
b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: Le operazioni di liquidazione dell'ente devono essere concluse entro l'anno 2008.
0. 17. 04. 5. Zorzato, Giudice, Crosetto.

Sopprimere il comma 1 dell'articolo 17-bis.
0. 17. 04. 6. Alberto Giorgetti, Leo.

Sopprimere il comma 2 dell'articolo 17-bis.
0. 17. 04. 7. Alberto Giorgetti, Proietti Cosimi.

Sopprimere l'articolo 17-bis.
0. 17. 04. 8. Alberto Giorgetti, Minasso.

All'articolo 30 sopprimere il comma 3.
0. 17. 04. 9. Andrea Ricci.

Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

Art. 17-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di assicurazioni).

1. Al fine di favorire il processo d'integrazione dei mercati finanziari e razionalizzare l'esercizio delle relative funzioni, le competenze in materia di assicurazioni attribuite al Ministero dello sviluppo economico ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24, dopo le parole: «sistema creditizio», sono inserite le seguenti: «alle politiche in materia di assicurazioni, alla tutela del risparmio ed ai rapporti con le autorità di settore»;
b) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 28, sono soppresse le parole «politiche nel settore delle assicurazioni e rapporti con l'ISVAP, per quanto di competenza», e dopo le parole «offerta di beni e servizi», sono inserite le seguenti: «politiche per la promozione della concorrenza e della tutela dei diritti dei consumatori in materia di assicurazioni»;
c) l'articolo 30 è sostituito dal seguente:

Art. 30.
(Attribuzioni di funzioni ad altri Ministeri).

1. Le funzioni inerenti ai rapporti con le Autorità di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse pubblico, attualmente esercitate dal Ministero dello sviluppo economico, sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze.
2. A far data dall'entrata in vigore della presente legge l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) è soppresso e le competenze e i poteri di vigilanza, già svolti dall'ente stesso, sono attribuiti alla Banca d'Italia e alla Consob.


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3. Il personale in servizio presso l'ISVAP in forza di contratti a tempo determinato stipulati, ai sensi dell'articolo 21 della legge 12 agosto 1982, n. 576, anteriormente al 28 settembre 2007 può essere inquadrato nei ruoli dell'Istituto, in qualifica corrispondente a quella presa a riferimento nel contratto, con le procedure di cui all'articolo 2, comma 4-duodecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Al predetto personale si applica quanto previsto dal comma 4.
4. Il personale dell'ISVAP, che mantiene il trattamento economico e previdenziale già riconosciuto, nonché la qualifica e le funzioni svolte, è trasferito alla Banca d'Italia, alla Consob o ad altre autorità di settore, in relazione alle qualifiche rivestite e alle funzioni esercitate presso l'ente di provenienza.
5. Il Presidente dell'ISVAP assume le funzioni di Commissario liquidatore dell'ente e provvede, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a tutti gli adempimenti necessari alla liquidazione dell'ente e agli ulteriori adempimenti previsti dai commi 3, 4 e 5, secondo i criteri direttivi adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.
6. Le nuove competenze attribuite con il presente articolo al Ministero dell'economia e delle finanze devono essere svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio a legislazione vigente».
17. 04. Governo.

Subemendamento all'emendamento 19.98

Dopo le parole: saldo medio di cassa, aggiungere le parole: al netto delle spese di investimento finalizzate alle politiche per il clima ovvero alla razionalizzazione energetica e alla promozione di interventi di mobilità sostenibile che abbiano favorito la riduzione delle emissioni dei gas climalteranti,.

Conseguentemente alla Tabella C, apportare la seguente modifica alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce Decreto legislativo n. 300 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (cap. 2115):
2008: - 20.000.
0. 19. 98. 1. Bonelli, Zanella, Francescato, Piazza.

Dopo il primo periodo del comma 1, lettera e), aggiungere il seguente periodo: Per il solo anno 2008 gli enti che nel triennio 2003-2005 hanno registrato un saldo medio di competenza mista positivo e maggiore del saldo medio di cassa possono conseguire l'obiettivo di miglioramento in termini di saldo finanziario di competenza mista o, in alternativa, in termini di cassa e di competenza.
19. 98. Il Relatore.

Subemendamenti all'emendamento 20.34

Al comma 2, dopo le parole: i contratti di cui al comma 1 aggiungere le parole: devono essere sottoposti, preventivamente alla stipula, al parere obbligatorio e vincolante del Ministero dell'Economia, e.

Sempre al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: e stabilisce inoltre il limite massimo al ricorso agli strumenti finanziari derivati sottoscritti da regioni ed Enti locali.

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
3-bis. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, sono altresì stabilite le variazioni massime dei parametri variabili degli strumenti finanziari sottoscritti, superate


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le quali l'intermediario finanziario si fa carico del 50 per cento degli eventuali oneri eccedenti.

Al comma 4 sostituire le parole: 2 e 3 con le parole: 2, 3 e 3-bis.
0. 20. 34. 1. Bonelli, Zanella, Fundarò.

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: per tutti gli anni di durata dei contratti su strumenti finanziari derivati.
0. 20. 34. 2. Zorzato, Giudice, Crosetto.

Al comma 1 sostituire le parole: I contratti su strumenti finanziari derivati con le seguenti: I contratti per operazioni di gestione del debito tramite utilizzo di strumenti derivati,.

Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: ed essere finalizzati:
a) alla riduzione del costo del debito;
b) alla riduzione dell'esposizione ai rischi di mercato;
c) al contenimento dei rischi di credito assunti.

Al comma 2, dopo le parole: Il Ministero dell'economia e delle finanze verifica aggiungere la seguente: preliminarmente.

Al comma 3, dopo le parole: deve attestare espressamente aggiungere le seguenti: al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro,.

Aggiungere in fine, il seguente comma:
4-bis. Sono soppressi i commi 736 e 737 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
0. 20. 34. 3. Donadi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. I proventi comunque denominati che originano dalla sottoscrizione dei contratti su strumenti finanziari, anche derivati, sono destinati esclusivamente a spese di investimento.
0. 20. 34. 4. Piro.

Al comma 1 sostituire le parole: I contratti su strumenti finanziari derivati con le seguenti: I contratti per operazioni di gestione del debito tramite utilizzo di strumenti derivati,.

Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: ed essere finalizzati:
a) alla riduzione del costo del debito;
b) alla riduzione dell'esposizione ai rischi di mercato;
c) al contenimento dei rischi di credito assunti.

Al comma 2, dopo le parole: Il Ministero dell'economia e delle finanze verifica aggiungere la seguente: preliminarmente.

Al comma 3, dopo le parole: deve attestare espressamente aggiungere le seguenti: al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro,.

Aggiungere in fine, il seguente comma:
4-bis. Sono soppressi i commi 736 e 737 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
0. 20. 34. 5. Donadi.

Sostituire l'articolo 20 con il seguente:

Art. 20.
(Norme per limitare i rischi degli strumenti finanziari sottoscritti dagli enti territoriali).

1. I contratti su strumenti finanziari derivati, sottoscritti da Regioni ed Enti


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locali, sono informati alla massima trasparenza.
2. I contratti di cui al comma 1 devono recare le informazioni ed essere redatti secondo le indicazioni specificate in un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi sentite la Consob e la Banca d'Italia. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze verifica la conformità dei contratti al decreto.
3. La regione o l'ente locale sottoscrittore di strumenti finanziari di cui al comma 1 deve attestare espressamente di aver preso piena considerazione dei rischi e delle caratteristiche dei medesimi, evidenziando in apposita nota allegata al bilancio gli oneri e gli impegni finanziari derivanti da tali attività.
4. Il rispetto di quanto previsto ai commi 2 e 3 è elemento costitutivo dell'efficacia dei contratti e il riscontro di una loro violazione viene comunicato alla Corte dei Conti per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
20. 34. Governo.

Subemendamento all'emendamento del Governo 24.110.

Al comma 2-bis, le parole: gli importi di 20 milioni di euro e 30 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: 10 milioni di euro e 15 milioni di euro.

Conseguentemente, nella Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 10.000;
2009: - 15.000;
2010: - 15.000.
0. 24. 110. 1. Zorzato, Giudice, Crosetto.

Dopo il comma 2, inseriti i seguenti:
2-bis. In sede di prima applicazione i maggiori introiti a favore del bilancio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia derivanti dall'applicazione del comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137 non potranno superare per gli esercizi 2008 e 2009, rispettivamente gli importi di 20 milioni di euro e 30 milioni di euro.
2-ter. A partire dal 2010 i maggiori introiti, rispetto all'importo riconosciuto per l'anno 2009, acquisiti alle casse regionali in applicazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137 vengono riconosciuti solo con contestuale attribuzione di funzioni dallo Stato alla Regione.

Conseguentemente, nella tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 20.000;
2009: - 30.000;
2010: - 30.000.
24. 110. Governo.

Subemendamenti all'emendamento del relatore 25.94.

Al comma 3, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
a) previsione che la costituzione della comunità montana avvenga con provvedimento del presidente della Giunta regionale tra almeno sette comuni tra loro confinanti, non meno della metà dei quali debbono essere comuni situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra di cinquecento metri sopra il livello del mare ovvero comuni situati per almeno il 50 per cento della loro superficie al di sopra di cinquecento metri di altitudine sul livello del mare e nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore non e minore di cinquecento metri. Nelle regioni alpine il limite minimo di altitudine ed il dislivello della quota altimetrica, di cui al periodo precedente, sono di seicento metri. Gli altri comuni debbono essere confinanti con almeno uno dei comuni aventi le predette caratteristiche altimetriche. La costituzione della comunità montana può avvenire tra meno di sette comuni qualora per


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la conformazione e le caratteristiche del territorio non sia possibile procedere alla costituzione della stessa con almeno sette comuni, fermi restando gli obiettivi di risparmio;
b) esclusione dalle comunità montane dei capoluoghi di provincia, dei comuni costieri e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
b-bis) previsione di una composizione degli organi rappresentativi, in modo da garantire la presenza delle minoranze, fermo restando che i comuni non possono indicare più di un membro. A tal fine la base elettiva è costituita da tutti i consiglieri dei comuni che eleggono i componenti dell'organo rappresentativo con voto limitato;
b-ter) previsione della disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali;
b-quater) individuazione dei criteri di ripartizione tra le comunità montane dei finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione europea;
b-quinquies) definizione dei rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.

Al comma 5, lettera a), sostituire: 20.000 abitanti con le seguenti: 15.000 abitanti, e alla lettera c), sostituire le parole: cinque comuni quando si ripetono con le seguenti: sette comuni.
0. 25. 94. 1. Aurisicchio.

Sopprimere il comma 4.
0. 25. 94. 2. Ceccuzzi.

Al comma 2 sostituire le parole: entro sei mesi con le seguenti: otto mesi.
0. 25. 94. 3. Ceccuzzi.

Al comma 5, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) nelle rimanenti comunità montane il numero dei componenti degli organi consiliari è determinato in base alla consistenza demografica della comunità montana rapportata alle fasce di popolazione previste per i Comuni dal decreto legislativo 267/2000. L'elezione del Presidente e dei Consiglieri è effettuata dall'Assemblea dei consiglieri in carica nei comuni Membri. L'organo esecutivo è composto da un terzo dell'organo dei consiglieri della comunità montana.
0. 25. 94. 4. Ceccuzzi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 25.

1. Il Fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto di 33,4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 66,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
2. Le regioni, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono con proprie leggi, sentiti i consigli delle autonomie locali, al riordino della disciplina delle comunità montane, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 27 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in modo da ridurre la spesa corrente per il funzionamento delle comunità montane stesse per un importo pari almeno ad un terzo della quota del Fondo ordinario di cui al comma 1, assegnata per l'anno 2007 all'insieme delle comunità montane presenti nella regione.
3. Le leggi regionali di cui al comma 2 tengono conto dei seguenti principi fondamentali:
a) riduzione del numero complessivo delle comunità montane, sulla base di indicatori fisico-geografici, demografici e


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socio-economici e in particolare: della dimensione territoriale, della dimensione demografica, dell'indice di vecchiaia, del reddito medio pro capite, dell'acclività dei terreni, dell'altimetria del territorio comunale con riferimento all'Arco alpino e alla Dorsale appenninica, del livello dei servizi, della distanza dal capoluogo di provincia, delle attività produttive extra-agricole;
b) riduzione del numero dei componenti degli organi rappresentativi delle comunità montane;
c) riduzione delle indennità spettanti ai componenti degli organi delle comunità montane, in deroga a quanto previsto dall'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. I criteri di cui al comma 3 valgono ai fini della costituzione delle comunità montane e non rilevano in ordine ai benefici e agli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.
5. In caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 entro il termine ivi previsto, si producono i seguenti effetti:
a) cessano di appartenere alle comunità montane i comuni capoluogo di provincia, ì comuni costieri e quelli con popolazione superiore a 20.000 abitanti;
b) sono soppresse le comunità montane nelle quali più della metà dei comuni non sono situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra di cinquecento metri di altitudine sopra il livello del mare ovvero non sono comuni situati per almeno il 50 per cento della loro superficie al di sopra di cinquecento metri di altitudine sul livello dei mare e nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore non è minore di cinquecento metri; nelle regioni alpine il limite minimo di altitudine e il dislivello della quota altimetrica, di cui al periodo precedente, sono di seicento metri;
c) sono altresì, soppresse le comunità montane che, anche in conseguenza di quanto disposto nella precedente lettera a), risultano costituite da meno di cinque comuni, fatti salvi i casi in cui per la conformazione e le caratteristiche del territorio non sia possibile procedere alla costituzione delle stesse con almeno cinque comuni, fermi restando gli obiettivi gli obiettivi di risparmio;
d) nelle rimanenti comunità montane, il numero dei componenti dell'organo consiliare è ridotto ad un rappresentante per ciascuno dei comuni partecipanti, eletto dal rispettivo consiglio tra i componenti della giunta e del consiglio medesimo, e l'organo esecutivo è composto al massimo da un terzo dei componenti l'organo consiliare.

6. Il mancato conseguimento delle riduzioni di spesa di cui al comma 2 è accertato, entro il 31 luglio 2001, sulla base delle leggi regionali promulgate e delle relative relazioni tecnico-finanziarie, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentite le singole regioni interessate. Gli effetti di cui al comma 5 si producono dalla data di pubblicazione del predetto decreto.
7. Le regioni provvedono a disciplinare gli effetti conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 ed in particolare alla soppressione delle comunità montane, anche con riguardo alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Sino all'adozione o comunque in mancanza delle predette discipline regionali, i comuni succedono alla comunità montana soppressa in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, ed in relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva.
25. 94. Il Relatore.


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Subemendamenti all'emendamento del Governo 31.02.

Al comma 5 dopo le parole: analoghe finalità sostituire la parola: promuove con le seguenti: può realizzare.
0. 31. 02. 1. Ceccuzzi.

All'articolo 31-bis, sopprimere il comma 2.
0. 31. 02. 2.Zorzato, Giudice, Crosetto.

All'articolo 31-bis, sopprimere il comma 10.
0. 31. 02. 6. Zorzato, Giudice, Crosetto.

All'articolo 31-bis, sopprimere il comma 13.
0. 31. 02. 3. Zorzato, Giudice, Crosetto.

All'articolo 31-bis, sopprimere il comma 5.
0. 31. 02. 12. Zorzato, Giudice, Crosetto.

All'articolo 31-bis, sopprimere il comma 4.
0. 31. 02. 13. Zorzato, Giudice, Crosetto.

All'articolo 31-bis, sopprimere il comma 3.
0. 31. 02. 14. Zorzato, Giudice, Crosetto.

All'articolo 31-bis, sopprimere il comma 1.
0. 31. 02. 15. Zorzato, Giudice, Crosetto.

All'articolo 31-bis il comma 10 è abrogato.
0. 31. 02. 18. Forlani, Peretti, Volontè.

All'articolo 31-bis il comma 13 è abrogato.
0. 31. 02. 21. Forlani, Peretti, Volontè.

All'articolo 31-bis il comma 1 è abrogato.
0. 31. 02. 22. Forlani, Volontè, Peretti.

All'articolo 31-bis il comma 2 è abrogato.
0. 31. 02. 23. Forlani, Volontè, Peretti.

All'articolo 31-bis il comma 3 è abrogato.
0. 31. 02. 24. Forlani, Volontè, Peretti.

All'articolo 31-bis il comma 4 è abrogato.
0. 31. 02. 25. Forlani, Volontè, Peretti.

All'articolo 31-bis il comma 5 è abrogato.
0. 31. 02. 26. Forlani, Volontè, Peretti.

All'articolo 31-bis, sopprimere il comma 1.
0. 31. 02. 30. Paoletti, Rivolta, Boniver, Azzolini, Picchi, Crosetto.

All'articolo 31-bis, sopprimere il comma 2.
0. 31. 02. 31. Paoletti, Rivolta, Boniver, Azzolini, Picchi, Crosetto.

All'articolo 31-bis, sopprimere il comma 3.
0. 31. 02. 32. Paoletti, Rivolta, Boniver, Azzolini, Picchi, Crosetto.


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All'articolo 31-bis, sopprimere il comma 4.
0. 31. 02. 33. Paoletti, Rivolta, Boniver, Azzolini, Picchi, Crosetto.

All'articolo 31-bis, sopprimere il comma 5.
0. 31. 02. 34. Paoletti, Rivolta, Boniver, Azzolini, Picchi, Crosetto.

All'articolo 31-bis, sopprimere il comma 10.
0. 31. 02. 39. Paoletti, Rivolta, Boniver, Azzolini, Picchi, Crosetto.

All'articolo 31-bis, sopprimere il comma 13.
0. 31. 02. 42. Paoletti, Rivolta, Boniver, Azzolini, Picchi, Crosetto.

All'articolo 31-bis il comma 1 è abrogato.
0. 31. 02. 43. Zacchera, Alberto Giorgetti.

All'articolo 31-bis il comma 2 è abrogato.
0. 31. 02. 44. Zacchera, Alberto Giorgetti.

All'articolo 31-bis il comma 3 è abrogato.
0. 31. 02. 45. Zacchera, Alberto Giorgetti.

All'articolo 31-bis il comma 4 è abrogato.
0. 31. 02. 46. Zacchera, Alberto Giorgetti.

All'articolo 31-bis il comma 5 è abrogato.
0. 31. 02. 47. Zacchera, Alberto Giorgetti.

All'articolo 31-bis il comma 10 è abrogato.
0. 31. 02. 52. Zacchera, Alberto Giorgetti.

All'articolo 31-bis il comma 13 è abrogato.
0. 31. 02. 55. Zacchera, Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

Art. 31-bis.
(Agenzia italiana per la cooperazione e la solidarietà internazionale).

1. Al fine di garantire la razionalizzazione della spesa nella gestione degli interventi di cooperazione allo sviluppo, di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modifiche e integrazioni, ispirata a principi di efficacia, economicità e unitarietà, è istituita la Agenzia per la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale, di seguito denominata «Agenzia», ente di diritto pubblico che opera per dare attuazione alle attività conseguenti agli indirizzi impartiti nell'ambito delle linee di politica estera dal Ministro degli affari esteri, che esercita il controllo e la vigilanza su tutte le iniziative di cooperazione.
2. Le competenze attribuite al Ministro dell'economia e delle finanze in materia di relazioni con le Banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e di partecipazione finanziaria a detti organismi sono esercitate d'intesa e in coordinamento con il Ministro degli affari esteri, nel rispetto degli indirizzi elaborati dallo stesso Ministro degli affari esteri.
3. È attribuita al Ministro degli affari esteri la definizione e l'attuazione delle politiche del fondo europeo di sviluppo, da esercitarsi d'intesa, per quanto di competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze.
4. Il Ministro degli affari esteri impartisce all'Agenzia direttive generali e specifiche, anche per definire le priorità di


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azione e di intervento e le disponibilità finanziarie per i singoli Paesi e aree di intervento.
5. L'Agenzia opera direttamente per la realizzazione degli indirizzi e delle direttive di cui ai commi 1 e 4, nonché avvalendosi dei soggetti pubblici e privati, nazionali e locali, tra cui le organizzazioni non governative, che sono in grado di contribuire al perseguimento degli indirizzi di cui al comma I e delle direttive di cui al comma 4; eroga su base convenzionale servizi, assistenza e supporto alle altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento delle attività di cooperazione allo sviluppo; acquisisce altresì incarichi di esecuzione di programmi e progetti della Commissione europea, di banche, fondi e organismi internazionali, oltre a collaborare con strutture ed enti pubblici di altri Paesi aventi analoghe finalità; promuove forme di partenariato con soggetti privati per la realizzazione di specifiche iniziative di cooperazione allo sviluppo; può realizzare iniziative di cooperazione allo sviluppo finanziate da soggetti privati, previa verifica della coerenza con gli indirizzi e le direttive sopra menzionati. Al fine di favorire la crescita dei sistemi produttivi locali, nelle attività di cooperazione allo sviluppo è privilegiato, compatibilmente con la normativa comunitaria, l'impiego di beni e servizi prodotti nei Paesi e nelle aree in cui si realizzano gli interventi. Si applica anche alle operazioni effettuate nei confronti dell'Agenzia l'articolo 14, comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
6. L'Agenzia dispone, per la realizzazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, di un fondo unico ove confluiscono tutte le risorse economiche e finanziarie del bilancio dello Stato per l'aiuto pubblico allo sviluppo e per la cooperazione internazionale, in particolare quelle annualmente determinate con legge finanziaria, ad eccezione di quanto destinato all'esercizio delle competenze di cui ai commi 2 e 3, oltre ai proventi derivanti dai servizi, dagli incarichi e dalle iniziative di cui al comma 6, nonché ai fondi apportati dalle Regioni e dagli enti locali allorché questi ritengano di avvalersi dell'Agenzia, a liberalità e legati.
7. Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri, é approvato lo statuto dell'Agenzia di cui al comma 1, predisposto in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) definizione dei poteri ministeriali di indirizzo, controllo e vigilanza esercitati avvalendosi delle strutture del Ministero degli affari esteri;
b) definizione delle attribuzioni del direttore dell'Agenzia, nominato dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro degli affari esteri;
c) attribuzione al direttore dell'Agenzia dei poteri e della responsabilità della gestione, nonché del raggiungimento dei relativi risultati;
d) previsione di un comitato direttivo, la cui partecipazione non dà luogo a compensi oltre al rimborso delle spese, presieduto dal direttore dell'Agenzia e composto da membri di elevata e provata competenza, di cui almeno tre nominati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;
e) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
f) istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione;
g) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo di cui al comma 6;
h) attribuzione altresì all'agenzia di autonomi poteri per la determinazione


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delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera i);
i) determinazione di una organizzazione dell'agenzia rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;
l) attribuzione a regolamenti interni dell'Agenzia, adottati dal direttore e approvati dal Ministro degli affari esteri, della possibilità di adeguare l'organizzazione stessa, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alle esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione;
m) adozione da parte del Direttore dell'Agenzia di regolamenti interni di contabilità, approvati dal Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ispirati, ove richiesto dall'attività dell'Agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica e rispondenti alle esigenze di speditezza, efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse;
n) determinazione del limite massimo di spesa, a valere sul fondo di cui al comma 6, da destinare alle spese di funzionamento;
o) definizione dell'organico e delle modalità di relativa copertura, nel rispetto del principio di invarianza della spesa, anche prevedendo l'inquadramento nell'Agenzia di personale già in servizio presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, nonché le modalità di eventuali assegnazioni del personale della carriera diplomatica.

8. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al comma 7 lettera o), da svolgere previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono ridotte le dotazioni organiche delle Amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie confluiscono nel fondo di cui al comma 6 e sono interamente destinate alla copertura del trattamento economico del personale dell'Agenzia.
9. Al personale inquadrato nell'organico dell'Agenzia è mantenuto il trattamento giuridico ed economico e le competenze in godimento presso il Ministero degli affari esteri e le Amministrazioni di provenienza al momento dell'inquadramento, nel rispetto del principio di invarianza della spesa, fino alla stipulazione del primo contratto collettivo integrativo.
10. Per quanto non espressamente previsto, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
11. Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri, si provvede, in coerenza con l'istituzione dell'Agenzia, a:
a) ridefinire i compiti attribuiti alle competenti strutture del Ministero degli affari esteri;
b) riordinare e coordinare le disposizioni riguardanti l'organizzazione del Ministero degli affari esteri;
c) prevedere la corrispondente riduzione, mediante la soppressione, delle strutture le cui attività sono trasferite all'Agenzia;
d) disciplinare il rapporto con la rete all'estero, di cui sono fatte salve le attribuzioni.

12. Dall'applicazione del presente articolo e dall'adozione dei regolamenti di cui ai commi 7 e 11 non devono scaturire nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
13. Il funzionamento dell'Agenzia decorre dall'adozione dei regolamenti di cui ai commi 7 e 11 del presente articolo.
31. 02. Il Governo.


Pag. 149

Subemendamenti all'emendamento del relatore 39.45.

Sostituire l'emendamento 39.45 nuova formulazione, con il seguente:

Art. 39.
(Potenziamento della sicurezza e del soccorso pubblico).

1. Per l'anno 2008 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per le esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico, per il rinnovo, l'ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle forze di Polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera, ad esclusione delle spese per il personale e quelle destinate al ripianamento, delle posizioni debitorie, con una dotazione di 200 milioni di euro, di cui 40 milioni di euro per le specifiche necessità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e 5 milioni di caro per le esigenze del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera, da ripartire con uno o più decreti del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro della giustizia e il Ministro dei trasporti, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti.

Conseguentemente, alta Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 80.000.
0. 39. 45. 6. Pellegrino, Lion.

Al comma 1, sostituire le parole: 200 milioni di euro con le seguenti: 240 milioni di euro.
0. 39. 45. 7. Donadi.

Al comma 1, sostituire le parole: di cui 40 milioni di euro con le seguenti: e di ulteriori 40 milioni di euro.
0. 39. 45. 8. Donadi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 39.
(Potenziamento della sicurezza e del soccorso pubblico).

1. Per l'anno 2008 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per le esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico, per il rinnovo l'ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ad esclusione delle spese per il personale e di quelle destinate al ripianamento delle posizioni debitorie, con una dotazione di 200 milioni di euro, di cui 40 milioni di euro per le specifiche necessità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da ripartire con uno o più decreti del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro della giustizia, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 80.000.
39. 45. (Nuova formulazione) Il relatore.

Subemendamenti all'emendamento 37.046.

Sopprimerlo.
0. 37. 046. 1. Alberto Giorgetti, Bocchino.

Al comma 1 sostituire le parole: euro 3.000 con le seguenti: euro 100.
0. 37. 046. 2. Borghesi.


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All'articolo 37-bis, comma 1, le parole: deposito di euro 3.000 per il caso di soccombenza sono sostituite dalle seguenti: deposito di euro 2.000 per il caso di soccombenza.
0. 37. 046. 3. Zorzato, Crosetto, Giudice, Leone.

Sopprimerlo.
0. 37. 046. 4. Lamorte.

Alla terza riga sostituire le parole: euro 3.000 con le seguenti: euro 300.
0. 37. 046. 6. Andrea Ricci.

Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

Art. 37-bis.
(Introduzione degli articoli 364 e 381 del codice di procedura civile e modifiche all'articolo 369 del codice di procedura civile e interpretazione autentica prescrizione credili).

1. Dopo l'articolo 363 del codice di procedura civile è inserito il seguente:
«Art. 364. - (Deposito per il caso di soccombenza). 1. Il ricorso deve essere preceduto dal deposito di Euro 3.000 per il caso di soccombenza. È sufficiente un solo deposito quando sono impugnate insieme più sentenze pronunciate nello stesso processo o quando più parti ricorrono con lo stesso atto contro una o più parti, anche se per motivi diversi. Il deposito non è richiesto:
1) per i ricorsi in materia di controversie individuali di lavoro e in maniera di previdenza e assistenza obbligatoria, di competenza del tribunale in funzione del giudice del lavoro e per i ricorsi in materia di contratti agrari di competenza delle sezioni specializzate agrarie;
2) per i ricorsi nell'interesse delle persone ammesse al gratuito patrocinio per il giudizio di cassazione».

2. Il numero 1) del secondo comma dell'articolo 369 è sostituito dal seguente:
«1) la quietanza del deposito prescritto dall'articolo 364 o il decreto di concessione del gratuito patrocinio».

3. Dopo l'articolo 380 del codice di procedura civile, è inserito il seguente:
«Art. 381. - (Provvedimento sul deposito). 1. La corte se dichiara inammissibile o improcedibile il ricorso o lo rigetta nel merito, condanna il ricorrente alla perdita del deposito; ne ordina la restituzione se accoglie il ricorso anche solo in parte. In caso di rigetto può ordinare la restituzione del deposito se il ricorso non è manifestamente infondato».

4. L'articolo 3 del regio decreto 19 gennaio 1939, n. 295, si interpreta nel senso che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono in alcun modo, neppure indiretto, rinunciare alla prescrizione relativamente ai crediti del personale dalle stesse a qualunque titolo dipendente per stipendi, pensioni, indennità e assegni, comunque denominati, spettanti per lo svolgimento di prestazioni lavorative, e che tale prescrizione, se maturata prima dell'instaurazione del processo, deve essere dedotta nel primo atto difensivo dell'Amministrazione, anche in grado di appello, nel caso di mancata costituzione, per qualunque ragione, in primo grado. Resta ferma, in tal caso, la facoltà del giudice di provvedere alle spese ai sensi dell'articolo 92 del codice di procedura civile.
37. 046. Il Governo.

Sopprimere, all'articolo 37-bis il comma 2.
0. 37. 045. 1.Alberto Giorgetti, Lamorte.


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Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sopprimere il secondo periodo.
0. 37. 045. 2.Garavaglia, Filippi.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 10 per cento.
0. 37. 045. 3.Garavaglia, Filippi.

Al punto 1 della lettera a) sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 50 per cento.
0. 37. 045. 4.Andrea Ricci.

ART. 37.

Dopo l'articolo 37 inserire il seguente:

Art. 37-bis.
(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327).

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 37, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
« 1. L'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene. Quando l'espropriazione è finalizzata da attuare interventi di riforma economico sociale, l'indennità è ridotta del 25 per cento.
2. Nei casi in cui è stato concluso l'accordo di cessione, o quando esso non è stato concluso per fatto non imputabile all'espropriato ovvero perché a questi è stata offerta un'indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi in quella determinata in via definitiva, l'indennità è aumentata del 10 per cento»;
b) all'articolo 45, comma 2, lettera a), le parole: «senza la riduzione del quaranta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «con l'aumento del dieci per cento di cui al comma 2»;
c) all'articolo 20, comma 14, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'autorità espropriante dispone il deposito, entro trenta giorni, presso la Cassa depositi e prestiti, della somma senza le maggiorazioni di cui all'articolo 45»;
d) all'articolo 22, comma 3, le parole: «, senza applicare la riduzione del quaranta per cento di cui all'articolo 37, comma 1» sono soppresse;
e) all'articolo 55, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996, il risarcimento del danno è liquidato in misura pari al valore venale del bene».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 37, commi 1 e 2, e quelle di cui all'articolo 45, comma 2, lettera a), dei citato testo unico di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327, come sostituiti dal comma 1 del presente articolo, si applicano a tutti i procedimenti espropriativi in corso, salvo che la determinazione dell'indennità di espropriazione sia stata condivisa, ovvero accettata, o sia comunque divenuta irrevocabile.
37. 045.Il Governo.

Dopo le parole: Forze di polizia aggiungere le seguenti: , del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera», e dopo, le parole: Ministero dell'interno aggiungere le seguenti: , Ministero dei trasporti.
0. 39. 45. 1.Pellegrino.


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Al comma 1, dell'articolo 40 la parola: 20 è sostituita dalla seguente: 25.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2008; - 5.000.
0. 39. 45. 2.Gioacchino Alfano.

Al comma 1, sostituire le parole: 140 milioni di euro con le seguenti: 200 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 150, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 60 milioni di euro per l'anno 2008.
0. 39. 45. 3.Donadi.

Al comma 1 sostituire le parole: 140 milioni di euro con le seguenti: 200 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 150, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 60 milioni di euro per l'anno 2008.
0. 39. 45. 3.Donadi.

Al comma 1 sostituire le parole: 140 milioni di euro con le seguenti: 200 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 150, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 60 milioni di euro per l'anno 2008.
0. 39. 45. 4.Donadi.

Dopo le parole: Forze di polizia aggiungere: , del Corpo delle Capitanerie di porlo-Guardia costiera e dopo le parole: Ministero dell'interno è aggiunto: , Ministero dei trasporti.
0. 39. 45. 5.Leone.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 39.
(Potenziamento della sicurezza e del soccorso pubblico).

1. Per l'anno 2008 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per le esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico, per il rinnovo l'ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ad esclusione delle spese per il personale e di quelle destinate al ripianamento delle posizioni debitorie, con una dotazione di 140 milioni di euro, di cui 25 milioni di euro per le specifiche necessità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da ripartire con uno o più decreti del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro della giustizia, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 20.000.
39. 45.Il Relatore.

Al capoverso 3-bis, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 100 milioni.


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Conseguentemente all'articolo 150, aggiungere in fine il seguente comma:
8. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è ridotta di 150 milioni di euro per l'anno 2008.
0. 42. 37. 1.Crisafulli, Giudice.

Alla lettera e) sostituire le parole: dal 2008 con le seguenti: «da ciascuno degli esercizi 2008, 2009, 2010.

Conseguentemente, alla lettera h) sopprimere il comma 3-ter.

Conseguentemente dopo l'articolo 150 aggiungere il seguente:
150-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2008 l'imposta sui superalcoolici di cui all'allegato 1o del Decreto legislativo 26/10/95 n. 504 è aumentata del 10 per cento.
0. 42. 37. 3. Vannucci, Andrea Ricci, Sereni, Galeazzi, Giovanelli, Merloni, Lusetti, Lion, Cesini, D'Ulizia, Maderloni, Morri, Bocci, Di Girolamo Stramaccioni.

All'articolo 42 è aggiunto, alla fine, il seguente comma:
3-bis. Allo scopo di potenziare la dotazione dei mezzi aerei di soccorso civile nelle azioni di contrasto e di spegnimento degli incendi boschivi, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2008 per l'acquisizione a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - di velivoli antincendi.

Conseguentemente all'articolo 150 aggiungere in fine il seguente comma:
8. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307, è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2008.
42. 37. Il Relatore.

Al comma 2, dopo le parole: siano ubicati in aggiungere: siti industriali.

Conseguentemente, sostituire le parole: comparti variazione del con le parole: costituisca variante al.

Conseguentemente, sostituire le parole da: la procedura statale fino a: relativo complessivo con: il.

Conseguentemente, dopo le parole: legge 28 gennaio 1994, n. 84 aggiungere il seguente capoverso , che deve essere espresso al Ministro delle infrastrutture che deve pronunciarsi nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire la parola: proponente con: soggetto che ha richiesto l'autorizzazione di cui al comma 1.

Conseguentemente, alla fine del comma 3 aggiungere: In tali casi, sono fatti salvi gli adempimenti assolti nell'ambito dei procedimenti autarizzatori già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge anche innanzi alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano.
0. 56. 036. 1. Testa.

All'articolo 46, comma 3, le parole: entro 30 giorni sono sostituite alle seguenti: entro 90 giorni.
0. 56. 036. 2. Zorzato, Crosetto, Giudice, Leone.

Al comma 1, eliminare le parole: anche situati al di fuori di siti industriali.
0. 56. 036. 3.Andrea Ricci.


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Al comma 1 del nuovo articolo 46 l'ultimo periodo è soppresso.

Conseguentemente, al comma 2 del nuovo articolo 46 dalle parole: ed il relativo e complessivo giudizio fino alla fine del comma sono soppresse.

Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.
0. 56. 036. 4.Angelo Bonelli.

Al comma 2, dopo le parole: ad essa contigua aggiungere le parole: e non sia vigente un Piano regolatore Portuale oppure, conseguentemente dopo la parola: contigua sopprimere la parola: e,
0. 56. 036. 5.Paola Balducci.

Al comma 2, dopo le parole: giudizio di compatibilità ambientale, aggiungere le parole: , anche in mancanza di piano regolatore portuale,.
0. 56. 036. 6.Paola Balducci.

Al comma 1 cancellare le parole: , anche al di fuori di siti industriali,.
0. 56. 036. 7. Bonelli, Francescato, Zanella.

Dopo l'articolo 56 inserire il seguente:

Art. 56-bis.
(Procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto).

1. Sostituire l'articolo 46 del decreto legge 1o ottobre 2007, n. 159, come modificato dalla legge di conversione, con il seguente:

Art. 46.
(Procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto).

1. L'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse, ovvero per l'aumento della capacità dei terminali esistenti, anche situati al di fuori di siti industriali, è rilasciata a seguito di procedimento unico ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, previa valutazione di impatto ambientale in sede statale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sostituisce ogni autorizzazione, concessione o atto di assenso comunque denominato.
2. Nei casi in cui gli impianti di cui al comma 1 siano ubicati in area portuale o in area terrestre ad essa contigua c la loro realizzazione comporti variazione del Piano Regolatore Portuale, la procedura statale di valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, relativa al progetto di variante di Piano Regolatore Portuale, considera anche gli specifici aspetti progettuali ed ambientali del terminale di rigassificazione ed il relativo complessivo giudizio di compatibilità ambientale è reso anche in assenza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 5, comma 3, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84. In tali casi, l'autorizzazione è rilasciata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione interessata. L'autorizzazione di cui al presente comma costituisce anche approvazione della variante del piano regolatore portuale.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano, su richiesta del proponente da presentare entro 30 giorni dalla data di


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entrata in vigore della presente legge, anche ai procedimenti autorizzativi in corso alla medesima data».
56. 036.Il Governo.

Alla lettera a), sostituire le parole: entro due anni con le seguenti: decorsi due anni.

Conseguentemente, alla lettera a), aggiungere il seguente capoverso:
«Al fine di consentire l'ordinato svolgimento delle gare, nella determinazione dei bacini ottimali di utenza, i Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali individuano prioritariamente quelli peri quali le concessioni di distribuzione gas sono prossime alla scadenza».
0. 56. 037. 2.Di Gioia.

Subemendamento concessione di distribuzione del gas.

Alla lettera a), sostituire le parole: entro due anni con le seguenti: decorsi due anni.
Di seguito, alla lettera a), aggiungere il seguente capoverso:
«Al fine di consentire t'ordinato svolgimento delle gare, nella determinazione dei bacini ottimali di utenza, i Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e te autonomie locali individuano prioritariamente quelli per i quali le concessioni di distribuzione gas sono prossime alla scadenza».
0. 56. 037. 3. Di Gioia.

Subemendamento 56. 037. del Governo.

Sopprimere le lettere a) e b).
0. 56. 037. 4. Andrea Ricci.

Al comma 1, alla lettera a), prima delle parole: Al fine di incentivare l'aggregazione inserire le seguenti: Fermi restando i diritti già acquisiti dai concessionari ai sensi della vigente legislazione di settore, e le parole entro due anni dall'individuazione del relativo ambito territoriale sono sostituite dalle seguenti: decorsi due anni dal termine fissato per l'individuazione del bacino medesimo.
0. 56. 037. 5. Borghesi.

Al comma 1, alla lettera a), le parole da entro due anni fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti parole: nei due anni successivi alla scadenza dei termini stabiliti dall'articolo 23, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51 e sostituire la lettera b) con la seguente: b) al comma 4 sopprimere le parole nuove scadenze e sostituire le parole limitatamente al periodo intercorrente tra la scadenza del periodo transitorio e l'aggiudicazione del nuovo affidamento.
0. 56. 037. 6. Borghesi.

Al comma 1, lettera a) alla fine del periodo aggiungere il seguente:
3-bis. I termini di cui ai commi 2 e 3 non si applicano agli enti locali che abbiano deliberato entro il 30 novembre 2007 di avviare la procedura di gara dell'affidamento dei servizio di distribuzione.
0. 56. 037. 7. Garavaglia, Filippi, Fava, Allasia.

Alla lettera b) sopprimere la lettera e sostituirla con la seguente:
Il comma 4 é sostituto con il seguente «A decorrere dal 1o gennaio 2008 il canone delle concessione di distribuzione è incrementato, ove minore, al 40 per cento dei vincolo ricavi di distribuzione di cui


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alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237 e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento all'anno 2008
0. 56. 037. 8. Garavaglia, Filippi, Fava, Allasia.

Dopo l'articolo 56 inserire il seguente:

Art. 56-bis.
(Disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas).

1. All'articolo 46-bis del decreto legge 1o ottobre 2007, n. 159, come modificato dalla legge di conversione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 3 con il seguente: « 3. Al fine di incentivare le operazioni di aggregazioni di cui al comma 2, la gara per l'affidamento del servizio di distribuzione è bandita per ciascun bacino ottimale di utenza entro due anni dall'individuazione del relativo ambito territoriale, che deve avvenire entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
b) al comma 4 sostituire le parole «nuove scadenze» con le seguenti: «nuove gare» e sostituire le parole «limitatamente al periodo di proroga» con le seguenti: «fino al nuovo affidamento»;
c) aggiungere infine il seguente comma: « 5. A decorrere dal 1o gennaio 2008, alle gare di cui al comma 1 si applicano, oltre alle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 10, del decreto legislativo del 23 maggio 2000, n. 164, anche le disposizioni di cui all'articolo 113, comma 15-quater, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che si intendono estese a tutti i servizi pubblici locali a rete».
56. 037. Il Governo.

ART. 61

All'emendamento 61.16 del Governo, prima delle parole dopo il comma 10 aggiungere le seguenti: Sopprimere il comma 4, e.
0. 61. 16. 1. Viola.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
« 10-bis. L'efficacia dei decreti previsti dai commi 9 e 10 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3) del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva autorizzazione della Commissione europea».
61. 16. Il Governo.

Subemendamento all'emendamento 61. 17. del Governo.

Al comma 16-bis sostituire le parole: per l'anno 2008 con le altre: per il triennio 2008-2010.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2009: - 20.000;
2010: - 20.000.
0. 61. 17. 1. Velo.

All'articolo 61, dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:
16-bis. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi italiane, i benefici per le imprese di cabotaggio marittimo di cui all'articolo 34-sexies, del decreto-legge 10 gennaio 2004, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, sono prorogati per l'anno 2008.
16-ter. Le somme rese disponibili per pagamenti non più dovuti relativi all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 65, comma l, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e di cui all'articolo 4, comma 1,


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della legge 9 gennaio 2006, n. 13, sono mantenute nel conto residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'ammontare di euro 25 milioni per l'anno 2008.
61. 17. Il Governo.

Subemendamento 61. 04.

Al comma 1, dopo le parole che concorre alla copertura dei costi d'investimento del suddetto Sistema inserire le seguenti: ed in particolare dell'asse ferroviario del Corridoio 5.
0. 61. 04. 1. Garavaglia, Filippi.

Dopo l'articolo 61 aggiungere il seguente:

Art. 61-bis.
(Sistema Alta Velocità/Alta Capacità Rete transeuropea di trasporto).

1. Ai fini della realizzazione delle tratte del Sistema «Alta Velocità/Alta Capacità» ricompreso nella Rete transeuropea di trasporto (TEN-T), come definita dalla decisione 20041884/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, con delibera del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri dei trasporti e dell'economia e delle finanze, viene determinato l'ammontare della quota del canone di utilizzo della infrastruttura ferroviaria, di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 21 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21 aprile 2000, e successive modificazioni, che concorre alla copertura dei costi d'investimento del suddetto Sistema fino alla copertura completata del costo dell'opera; con lo stesso provvedimento sono definiti i criteri e le modalità attuative.
61. 04. Il Governo.

Subemendamento 63. 32. il Governo.

ART. 63.

All'articolo 63, dopo il comma 2-bis, é aggiunto il seguente:
2-ter
. Alle disponibilità destinate dall'articolo 49 alla realizzazione delle opere previste dal Piano irriguo nazionale di cui alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005, si applica l'articolo 1, comma 1060, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
0. 63. 32. 1. Zucchi, Cesini, Vannucci.

All'articolo 63, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Le aliquote dei limiti d'impegno, autorizzati dall'articolo 13, comma 1, della legge 1o agosto 2002, n. 166, e successivi rifinanziamenti, decorrenti dall'anno 2006 non impegnate al 31 dicembre 2007, costituiscono economie di bilancio e sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti.
63. 32. Il Governo.

Subemendamento 66. 3.

Sostituire il comma 1-bis, con il seguente:
«1-bis. Al fine del potenziamento degli impianti sportivi e per la promozione e la realizzazione di interventi per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, fra cui i Gran Premi di ostacolismo, la dotazione del fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, istituito con l'articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 6 milioni di euro per il 2008, e 7 milioni di euro per il 2009 e il 2010, destinando almeno il 50 per cento delle risorse complessive, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, ai titolari di ippodromi di


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rilevanza nazionale per il settore ostacolistico. I progetti relativi agli interventi negli ippodromi sono da sottoporre all'UNIRE, che provvede all'approvazione degli stessi e all'erogazione dei contributi».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 6.000;
2009: - 7.000;
2010: - 7.000.
0. 66. 3. 1. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Subemendamento all'emendamento 66. 3. relatore.

Al comma 1-bis, dopo le parole: che si terranno in Italia nel 2010, inserire le seguenti: e i campionati del mondo di ciclismo su pista, che si terranno in provincia di Treviso nel 2012, conseguentemente, sostituire le parole: 3 milioni con le seguenti: 13 milioni e le parole: 4 milioni con le seguenti: 14 milioni.

Conseguentemente, al capoverso sostituire gli importi come segue:
2008: - 13.000;
2009: - 14.000;
2010: - 14.000.
0. 66. 3. 3. Dussin, Dozzo, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 1-bis, dopo le parole: che si terranno in Italia nel 2010, inserire le seguenti: e i campionati del mondo di ciclismo su pista, che si terranno in provincia di Treviso nel 2012, conseguentemente, sostituire le parole: 3 milioni con le seguenti: 13 milioni e le parole: 4 milioni con le seguenti: 14 milioni.

Conseguentemente, al capoverso sostituire gli importi come segue:
2008: - 13.000;
2009: - 14.000;
2010: - 14.000.
0. 66. 3. 4. Dussin, Dozzo, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale Fondo è ulteriormente incrementato di 750 mila euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, per la realizzazione di strutture sportive dedicate al rugby nelle province di Forlì Cesena, Ravenna e Rimini, funzionali allo svolgimento delle selezioni delle nazionali juniores italiane di rugby.

Conseguentemente, al capoverso sostituire gli importi come segue:
2008: - 3.750;
2009: - 4.750;
2010: - 4.750.
0. 66. 3. 2. Pini, Garavaglia.

Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale Fondo è ulteriormente incrementato di 750 mila euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, per la realizzazione di strutture sportive dedicate al rugby nelle province di Forlì Cesena, Ravenna e Rimini, funzionali allo svolgimento delle selezioni delle nazionali juniores italiane di rugby.

Conseguentemente, al capoverso sostituire gli importi come segue:
2008: - 3.750;
2009: - 4.750;
2010: - 4.750.
0. 66. 3. 5. Pini, Garavaglia.

Al comma 1-bis dopo le parole: Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, sostituire l'intero periodo con il seguente istituito con l'articolo 1, comma


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1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. A tale Fondo possono accedere anche i Comuni che risultino sedi di gara di campionati mondiali maschili di pallavolo.
2-bis). Rispetto a tali Comuni il Fondo finanzia un contributo finalizzato alla costruzione e all'adeguamento infrastrutturale dei palazzi dello sport.
3-bis). Tale contributo può essere corrisposto anche per il pagamento su mutui eventualmente accesi dai Comuni interessati.

Conseguentemente alla Tabella A, rubrica relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni:
2008: - 13.000;
2009: - 13.000;
2010: - 13.000.
0. 66. 3. 7.(Nuova formulazione) D'Elpidio, Fabris.

Dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:
2-bis). È istituito presso il Ministero delle infrastrutture il «Fondo per l'adeguamento infrastrutturale delle sedi dello sport», con una dotazione annua pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Il Fondo finanzia un contributo economico a favore dei Comuni che risultino sedi di gara dei campionati mondiali di pallavolo maschile del 2010 finalizzato all'adeguamento infrastrutturale dei palazzi dello sport, nonché alla realizzazione di interventi specifici destinati agli allestimenti di gara. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, sentito il Comitato Organizzatore dei campionati mondiali di pallavolo maschile del 2010, sono stabilite le modalità per il funzionamento del predetto Fondo.

Conseguentemente alla Tabella A, rubrica relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni:
2008: - 5.000;
2009: - 5.000;
2010: - 5.000.
0. 66. 3. 6. D'Elpidio, Fabris.

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:
1-ter. Per la realizzazione degli impianti sportivi e di servizio funzionali allo svolgimento dei mondiali di ciclismo su pista del 2012 in provincia di Treviso è autorizzato un contributo quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dal 2008 quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie che l'Associazione Ciclismo di Marca è autorizzata ad effettuare. Le relative rate di ammortamento per capitale, ed interessi sono corrisposte agli istituti finanziatori da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.
1-quater. L'80 per cento del contributo quindicennale di cui al comma t è destinato alla realizzazione di un velodromo nel territorio provinciale, diretto a consentire un adeguato allenamento degli atleti italiani sul territorio nazionale. Ai fini della definizione delle modalità di finanziamento e di realizzazione del Velodromo e delle restanti infrastrutture funzionali allo svolgimento della manifestazione sportiva, l'Associazione Ciclismo di Marca stipula un apposito accordo quadro, ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, con il Ministero per le politiche giovanili e le attività sportive, il Ministero dell'economia e delle finanze e gli enti locali interessati.
1-quinquies. Le somme relative ad eventuali economie che si realizzeranno sulle risorse attivate mediante la contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie effettuate dall'Associazione Ciclismo


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di Marca per la realizzazione degli interventi a valere sul contributo quindicennale di cui al comma 1 possono essere destinate alla copertura dì altre spese preventivamente autorizzate dall'Associazione per la realizzazione dell'evento.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2008: - 2.000;
2009: - 2.000;
2010: - 2.000.
0. 66. 3. 8. (Nuova formulazione) Garavaglia, Filippi.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Al fine del potenziamento degli impianti sportivi e per la promozione e la realizzazione di interventi per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, fra cui i Campionati mondiali maschili di pallavolo, che si terranno in Italia nel 2010, la dotazione del Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, istituito con l'articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 3.000;
2009: - 3.000;
2010: - 3.000.
66. 3.(Nuova formulazione) Il Relatore.

Subemendamento all'emendamento 67. 08. del Governo.

La lettera c del comma 1 dell'articolo 67-bis è soppressa.
0. 67. 08. 1. Maurizio Turco.

Subemendamento all'emendamento del Governo 67. 08.

Al comma 1, lettera b, sopprimere le parole: previa concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
0. 67. 08. 2. Zorzato, Crosetto, Giudice, Leone.

Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Riordino delle funzioni sanitarie penitenziarie).

1. Al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, comprensivo dell'assistenza sanitaria negli Istituti penali minorili, nei Centri di Prima Accoglienza, nelle Comunità e negli ospedali psichiatrici giudiziari, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono definiti, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza previsti dalla legislazione vigente e delle risorse finanziarie di cui alla lettera c);
a) il trasferimento al Servizio sanitario nazionale, di tutte le funzioni sanitarie svolte dalla Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile, ivi compreso il rimborso alle comunità terapeutiche per il mantenimento, la cura, l'assistenza medica dei detenuti di cui all'articolo 96, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica


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9 ottobre 1990, n. 309, e per il collocamento nelle medesime comunità dei minorenni e giovani adulti del circuito penale minorile disposto dall'Autorità giudiziaria;
b) le modalità e le procedure, secondo le disposizioni vigenti in materia, previa concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale dei rapporti di lavoro in essere, anche sulla base della legislazione speciale vigente, relativi all'esercizio di funzioni sanitarie nell'ambito del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della Giustizia minorile, con contestuale riduzione delle dotazioni organiche dei predetti Dipartimenti in misura corrispondente alle unità di personale di ruolo trasferite al Servizio sanitario nazionale;
c) il trasferimento al Fondo sanitario nazionale per il successivo riparto alle Regioni e Province autonome delle risorse finanziarie, valutate complessivamente in 157,8 milioni di euro per l'anno 2008, in 162,8 milioni di euro per l'anno 2009 e in 167,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, di cui quanto a 147,8 milioni di euro a decorrere dal 2008 a valere sullo stato di previsione del Ministero della giustizia e quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2008, 15 milioni di euro per l'anno 2009 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 a valere sullo stato di previsione del Ministero della salute;
d) il trasferimento delle attrezzature, degli arredi e dei beni strumentali di proprietà della Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile afferenti le attività sanitarie;
e) i criteri per la ripartizione alle Regioni e Province autonome, delle risorse finanziarie complessive, come individuate alla lettera c), destinate alla sanità penitenziaria.

2. Nelle more del definitivo trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, del personale e delle risorse in materia di medicina penitenziaria, il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e Dipartimento della Giustizia minorile - continuano a svolgere la funzione di uffici erogatori per quanto di rispettiva competenza e sono prorogati i rapporti di incarico, di collaborazione o convenzionali del personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena, non appartenente ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, in corso alla data del 28 settembre 2007.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.
67. 08. Il Governo.

Subemendamento all'emendamento 70. 87. del relatore

All'articolo 70, comma 4, dopo le parole: a decorrere dall'anno 2008 aggiungere le seguenti parole: e di ulteriori 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.

Conseguentemente all'articolo 150, comma 1, Tabella A, Rubrica: Ministero dell'Economia e delle Finanze:
2008: - ;
2009: - ;
2010: - 25.000.
0. 70. 87. 1. Bordo, Bellanova.

All'articolo 70, comma 4, dopo le parole: a decorrere dall'anno 2008 aggiungere le seguenti parole: e di ulteriori 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.

Conseguentemente all'articolo 150, comma 1, Tabella A, Rubrica: Ministero dell'Economia e delle Finanze:
2008: - ;
2009: - ;
2010: - 25.000.
0. 70. 87. 2. Leddi Maiola.


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Aggiungere alle parole: a decorrere dall'anno 2008 le seguenti: e di ulteriori 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:
2010: - 25.000;
0. 70. 87. 3. Di Gioia.

All'articolo 70, comma 4, dopo le parole: a decorrere dall'anno 2008 aggiungere le seguenti parole: e di ulteriori 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:
2008: - ;
2009: - ;
2010: - 25.000.
0. 70. 87. 4. Folena, Sasso.

Dopo le parole: 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008 aggiungere le seguenti: e 35 milioni di euro a decorrere dal 2010.
Conseguentemente, alla Tabella A, variare l'importo: 2010: - 10.000, con il seguente: 2010: - 35.000.
0. 70. 87. 5. Sgobio, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Diliberto, Galante, Licandro, Longhi, Pagliarini, Ferdinando Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo le parole: a decorrere dall'anno 2008 aggiungere le seguenti parole: e di ulteriori 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.

Conseguentemente all'articolo 150, comma 1, nella Tabella A, Rubrica: Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2008:
2009;
2010 - 25.000.
0. 70. 87. 6. Balducci.

Al comma 4, sostituire le parole: 10 milioni di euro per l'anno 2008 con le seguenti: 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:
2009: - 10.000;
2010: - 10.000
70. 87. Il Relatore.


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ALLEGATO 3

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008) (C. 3256 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

Subemendamento all'emendamento 9. 478 del Relatore

Art. 11-bis.
(Recupero dei centri storici).

Al comma 3 dopo le parole: «, con proprio decreto,» aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali».
0. 9. 478. 3.Leddi.

All'emendamento 9.478, articolo 121, sostituire il comma 12 con il seguente:
12. Nel limite di spesa di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i comuni destinatari degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1166, legge n. 296 del 2006, previa intesa con le regioni competenti, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavoratori socialmente utili, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU), per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in ASU, nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché dei soggetti utilizzati da quest'ultimi attraverso convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10 comma 3 del decreto legislativo 10 dicembre 1997, n. 468, estendendo a quest'ultima tipologia di lavoratori i benefici e gli incentivi previsti per i lavoratori LSU.

2. Per le finalità suddette, gli enti utilizzatori potranno avvalersi della facoltà, in deroga ai vincoli legislativi in materia di assunzioni e di spesa annuale di cui all'articolo i comma 557 della legge n. 296 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni, di procedere ad assunzioni in pianta organica a tempo indeterminato nelle categorie A e B dei soggetti di cui al precedente comma nonché ad assunzioni a tempo determinato, con inquadramento nelle categorie C e D, secondo i profili professionali previsti dai rispettivi ordinamenti, in ogni caso attraverso procedure selettive.
3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dispone annualmente con proprio decreto, a far data del l'esercizio, a beneficio dei comuni di cui al primo comma, a copertura integrale degli oneri relativi alla prosecuzione delle attività in ASU ed alla gestione a regime delle unità stabilizzate tramite assunzioni in pianta organica e/o assunzione a tempo determinato.

Conseguentemente, all'articolo 150 aggiungere in fine i seguenti commi:
8. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 dei decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307, è ridotto di 15 milioni di curo per l'anno 2008.
9. All'onere derivante dall'articolo 121, comma 12, limitatamente a 15 milioni di curo per l'anno 2008 e a decorrere dall'anno 2010 si provvede mediante utilizzo


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delle disponibilità del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, come rideterminato dalla tabella D allegata alla presente legge.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2009: - 15.000
0. 9. 478. 5. Giudice, Crisafulli, Piro.

Dopo il comma 12 inserire il seguente:
12-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali previa intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; è autorizzato, nel limite di spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, a concedere un contributo ai comuni con meno di 50.000 abitanti per la stabilizzazione del lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale da almeno otto anni, utilizzando quota parte delle risorse trasferite alle regioni in attuazione della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Conseguentemente, alla Tabella A rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 1.000;
2009: - 1.000;
2010: - 1.000.
0. 9. 478. 4. (Nuova formulazione) Marinello.

Al punto relativo all'articolo 121, aggiungere il seguente comma 13:
13. La Regione Siciliana, in deroga ai limiti imposti dall'articolo 20, comma 1, della legge 28 dicembre n. 448 e con oneri a carico dei proprio bilancio, é autorizzata alla trasformazione a tempo indeterminato dei contratti stipulati con il personale di protezione civile proveniente da organismi di diritto pubblico individuato dall'articolo 76 della legge regionale n. 25 del 1993, già equiparato, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 38 dei 1994 e dall'articolo 48 della legge regionale n. 21 dei 2001, a quello dalla stessa amministrato.
0. 9. 478. 15. Piro, Crisafulli, Raiti.

Al punto g), dopo il comma 3-sexies, aggiungere i seguenti:
3-septies. Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sono soppresse le parole: «per gli anni 2004-2007», e «nel limite massimo di 350 unità», e dopo le parole: «si applicano anche ai lavoratori licenziati», sono aggiunte le seguenti: «entro il mese di dicembre 2005».
b) al secondo periodo, dopo le parole: «indennità di mobilità prevista dalle leggi vigenti», aggiungere: «per la durata di 48 mesi dalla data di decorrenza del licenziamento e nel limite di 40 per cento unità, calcolato come media del periodo».
3-octies. Al comma 8 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sostituire le parole: «e 2007,» con le seguenti: «007, 3.000.000 euro per l'anno 2008 e 1.000.000 euro per l'anno 2009».

Conseguentemente, all'articolo 150, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 3.000;
2009: - 1.000.
0. 9. 478. 16. Di Gioia.

All'articolo 83, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) L'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229 è riconosciuto, altresì, ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla


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somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della macromelia.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanza, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 5.000;
2009: - 5.000;
2010: - 5.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della Solidarietà sociale, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 5.000;
2009: - 5.000;
2010: - 5.000.
0. 9. 478. 17. Borghesi.

All'emendamento 9.478 apportare le seguenti variazioni:

alla rubrica (Residenze di interesse generale destinate alla locazione), dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:
4. L'articolo 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, il quale prevede che i Comuni, per favorire la realizzazione degli accordi tra le Organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'ICI più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite negli accordi stessi, con possibilità di deroga al limite minimo dell'aliquota, deve essere interpretato nel senso che tali aliquote possono arrivare fino all'esenzione dall'imposta.
0. 9. 478. 26. Galletti, Conte, Armosino, Giudice, Alberto Giorgetti, Garavaglia.

Al comma 1 sopprimere la parola: nonché dopo le parole: e ai loro familiari superstiti aggiungere le seguenti: nonché ai sindaci vittime di atti criminali nell'ambito dell'espletamento delle loro funzioni ed ai loro familiari superstiti.

Conseguentemente alla tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2008: - 200;
2009: - 200;
2010: - 200.
0. 9. 478. 25. (Nuova formulazione) Alberto Giorgetti, Peretti, Brancher, Galletti, Armosino, Gianfranco Conte, Giudice.

All'articolo 42, lettera h), comma 3-quater, apportare le seguenti modificazioni: l) dopo le parole: interventi urgenti aggiungere: sulle infrastrutture, di ristoro dei danni e 2) dopo le parole: nei territori aggiungere: della Provincia di Teramo.
0. 9. 478. 9. (Nuova formulazione) Crisci.

Alla lettera e) sostituire le parole: dal 2008 con le seguenti: da ciascuno degli esercizi 2008, 2009, 2010.

Alla lettera h) sopprimere il comma 3-ter.
0. 9. 478. 40. Vannucci, Andrea Ricci, Sereni, Galeazzi, Giovanelli, Merloni, Lusetti, Lion, Cesini, D'Ulizia, Maderloni, Morri, Bocci, Di Girolamo, Stramaccioni.

Dopo il comma 3-sexies, aggiungere i seguenti:
3-septies. Il recupero dei tributi e contributi di cui ai commi 1008 e 1011 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avviene nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 180 del 5 gennaio 1950.
3-octies. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle


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finanze del 14 dicembre 2002, dopo le parole: «avevano la residenza» aggiungere: «o la sede operativa».
0. 9. 478. 39. (Nuova formulazione) Raiti, Crisafulli.

All'articolo 9, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
81-bis. Al comma 271 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007».
81-quater. L'importo delle maggiori entrate derivanti dal comma 81-bis, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2008 è iscritto nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Recupero dei centri storici).

1. Gli istituti di credito appositamente convenzionati con il Ministero del Tesoro, sono autorizzati alla stipula di contratti di mutuo ventennale fino a 300.000 euro, con i titolari di edifici ricadenti nei centri storici dei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti, per il restauro e per il ripristino funzionale degli immobili, o di porzioni di essi, ponendo il totale costo degli interessi a carico del bilancio dello Stato.
2. Gli enti locali sono autorizzati a contrarre mutui con la Cassa Depositi e Prestiti con onere per interessi a carico del bilancio dello Stato per il recupero e la conservazione degli edifici riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità, o appartenenti al patrimonio culturale vincolato ai sensi della legge n. 1089 del 1o giugno 1939 e del decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle Finanze, con proprio decreto, definisce modalità e criteri per l'erogazione del contributo in conto interessi di cui ai commi 1 e 2 al fine di garantire che dell'attuazione del presente articolo si provveda nel limite di 10 milioni di curo annui a decorrere dal 2008.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 10.000.

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2009: - 10.000;
2010: - 10.000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 41 aggiungere i seguenti:

Art. 41-bis.
(Vittime della criminalità organizzata e del dovere).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti, nonché alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono erogati i benefici di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206.
2. Ai soggetti di cui al comma 1, si estendono i benefici di cui all'articolo 3, comma 1 e 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2008: - 51.000;
2009: - 51.000;
2010: - 61.000.


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Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Modificazioni alla legislazione sulle vittime del terrorismo)
.

1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All'articolo 4, comma 2, le parole: «calcolata in base all'ultima retribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «in misura pari all'ultima retribuzione».
b) Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206 è inserito in fine il seguente periodo: «Ai superstiti figli maggiorenni, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico, è altresì attribuito, a decorrere dal 26 agosto 2004, l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407.».
c) Dopo il comma 1 dell'articolo 6 è inserito il seguente comma:
1-bis. Ai fini di cui al comma 1, la commissione medico ospedaliera della sanità militare di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, procede a determinare le percentuali di invalidità sulla base dei criteri di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, avendo a riferimento le tabelle di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo. La commissione medico ospedaliera procede altresì alla valutazione delle invalidità riscontrate secondo le tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni, nonché dei relativi criteri applicativi. Con decreto dei Ministri della difesa e dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità per la trasformazione in fasce percentuali delle categorie di invalidità di cui alle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, nonché per la valutazione del danno morale, da determinare entro limiti minimi e massimi sulle percentuali di invalidità riscontrate. Fino all'adozione del decreto interministeriale, le amministrazioni competenti, sulla base delle indicazioni della commissione medico ospedaliera, riconoscono in via provvisoria, e salvo conguaglio, la percentuale di invalidità permanente di maggior favore e la incrementano di una percentuale pari al dieci per cento a titolo di riconoscimento del danno morale.».
d) All'articolo 9, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Ai soggetti medesimi è esteso il beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203».

Conseguentemente, alla tabella A alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze variare gli importi come segue:
2008: + 284.000.

All'articolo 42 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), capoverso 7-bis, sopprimere le parole: «dei piani e programmi predisposti in attuazione»;
b) al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: d) dopo il comma 5 dell'articolo 12 è aggiunto il seguente comma: «6. Alla cessazione dello stato di emergenza, i contributi di cui ai commi 2 e 3, determinati in 19,5 milioni di curo sulla base delle certificazioni analitiche del Ministero dell'interno relative all'anno 2006, sono assegnati annualmente per il quinquennio 2008-2012 negli importi progressivamente ridotti nella misura di un quinto per ciascun anno del suddetto quinquennio.»;
c) al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «sono determinate ed erogate» con le seguenti: «, quantificate in 17 milioni di euro" e le parole "ed i relativi importi» con le seguenti: «, sono erogate annualmente negli importi»; alinea,
d) al comma 1, lettera f), alinea, sostituire le parole: «è aggiunto il seguente comma» con le seguenti: «sono aggiunti i seguenti commi»;


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e) al comma 1, lettera f), dopo il capoverso 5-bis, aggiungere il seguente: «5-ter. Alla cessazione dello stato di emergenza, per la prosecuzione e completamento del programma di interventi urgenti di cui al capo I del presente decreto, le regioni Marche e Umbria sono autorizzate a contrarre mutui a fronte dei quali il Dipartimento della Protezione Civile è autorizzato a concorrere con contributi quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere dal 2008»;
f) al comma 2, sopprimere il secondo periodo;
g) al comma 3, sostituire le parole: «47 milioni» con: «50 milioni»;
h) inserire in fine i seguenti commi: «3-bis. Nell'ambito delle risorse disponibili, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, i termini previsti dall'articolo 1, comma 510, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono prorogati fino al 31 dicembre 2008.
3-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 6-ter del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000 n. 365, si estendono anche al personale tecnico assunto a tempo determinato o con convenzioni alla data del 30 settembre 2007 ai sensi del comma 4, articolo 2 del decreto legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, nei limiti delle risorse di cui al citato comma 6-ter.
3-quater. Al fine di garantire la realizzazione di interventi urgenti di riduzione del rischio idrogeologico nei territori colpiti dagli eventi calamitosi del 6 e 7 ottobre 2007, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 2007, è autorizzato un contributo di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
3-quinquies. Per l'attuazione degli interventi a sostegno delle popolazioni e delle attività produttive dei comuni della Regione Veneto colpiti da eventi alluvionali nell'anno 2007 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 ottobre 2007, n. 3621 è autorizzato un contributo straordinario di 15 milioni di euro per l'anno 2008.
3-sexies. Ad integrazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1013, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il definitivo completamente degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata e Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980-81-82, di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, e successive modificazioni, è autorizzato un ulteriore contributo decennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, da erogare, alle medesime regioni, secondo modalità e criteri di ripartizione determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2008: - 57.000;
2009: - 41.000;
2010: - 37.000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 67 inserire il seguente:

Art. 67-bis.
(Residenze di interesse generale destinate alla locazione)
.

1. Al fine di incrementare il patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa a canone sostenibile, si considerano «residenze d'interesse generale destinate alla locazione» i fabbricati situati nei comuni ad alta tensione abitativa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1998, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, composti da case di abitazione non di


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lusso sulle quali grava un vincolo di locazione ad uso abitativo per un periodo non inferiore a 25 anni.
2. Le residenze di cui al comma 1 costituiscono servizio economico di interesse generale, ai fini dell'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del Trattato istitutivo delle Comunità europee, e sono ricompresse nella definizione di alloggio sociale di cui all'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9.
3. Per i fini previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo è istituito, a decorrere dal 2008 un fondo dotato di 10 milioni di curo per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.

Conseguentemente, alla Tabella A allegata, rubrica relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 10.000;
2009: - 10.000;
2010: - 10.000.

Dopo l'articolo 79, inserire il seguente:

Art. 79-bis.
(Fondo di promozione della ricerca di base).

1. È istituito, in via sperimentale, per l'anno 2008 un Fondo di 10 milioni di curo per promuovere la ricerca di base. Il Fondo è attivato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Le fondazioni bancarie che impegnano risorse per la ricerca di base possono chiedere a valere sul Fondo di cui al comma I, e previa conferma della disponibilità finanziaria, contributi non superiori al 20 per cento delle risorse impiegate, per la durata effettiva dei finanziamento e comunque non oltre tre anni.
3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti gli obiettivi di ricerca di base per i quali i relativi finanziamenti possono essere ammessi ai contributi di cui al comma 2, le modalità per la presentazione delle richieste delle fondazioni volte ad ottenere i contributi medesimi, nonché per la valutazione dei piani di ricerca e per l'assegnazione dei contributi stessi al fine di rispettare i limiti della disponibilità del Fondo di cui al comma 1.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 10.000;

All'articolo 83, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno 2008»;
b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
3. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, nonché al fine di assicurare ulteriori maggiori entrate pari a 140 milioni di euro per l'anno 2008 e di 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede, tenuto conto delle modifiche dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenute ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, alle occorrenti variazioni dell'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76 e successive modificazioni, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3-bis. Una quota delle maggiori entrate derivanti dal comma 3, pari a 140 milioni di curo per l'anno 2008 e 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 è iscritta nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


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All'articolo 113, comma 1 sostituire le parole: 1548 milioni di euro» con le seguenti: «1264 milioni di euro».

Conseguentemente, dopo l'articolo 113-bis inseguire il seguente:
1. Il prelievo fiscale sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme commesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il cui diritto alla percezione sorge a partire dal 1o aprile 2008, è ridotto in funzione di una spesa complessiva pari a 135 milioni di euro per l'anno 2008 e di 180 milioni di euro annui a decorrere dal 2009. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 marzo 2008, sono stabiliti i criteri per attuare la riduzione del prelievo. La tassazione operata dai sostituti d'imposta anteriormente all'emanazione di detto decreto si considera effettuata a titolo di acconto. Resta ferma l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Nell'articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. Nel caso di conferimento alla forma pensionistica complementare di quote di TFR maturate entro il 31 dicembre 2006 resta ferma, in occasione dell'erogazione delle prestazioni, l'applicazione delle disposizioni del comma 5. A tal fine le somme versate concorrono ad incrementare convenzionalmente la posizione individuale in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR conferito. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e te modalità per lo scambio delle informazioni tra le forme pensionistiche e i datori di lavoro presso i quali sono maturate le quote di TFR. Le disposizioni del presente comma si applicano per i conferimenti effettuati a partire dal 1o gennaio 2007».
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di studio sulla disciplina di tassazione delle indennità di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il compito di proporre l'adozione di modifiche normative volte alla semplificazione e alla razionalizzazione del sistema vigente, a un miglior coordinamento con la disciplina delle previdenza complementare e all'attenuazione del prelievo fiscale.

Conseguentemente, all'articolo 121, aggiungere in fine i seguenti commi:
11. All'articolo 1, comma 1156 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
«g-bis) a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, è disposto lo stanziamento di un ulteriore contributo di 50 milioni di curo annui per la stabilizzazione degli LSU e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturale UE attraverso la stipula di un'apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto-legge del 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

12. Per ciascuno degli armi 2008, 2009 e 2010, nel limite di spesa annuo di 40 milioni di curo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i comuni destinatari degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1166, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, previa intesa con le regioni competenti, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavoratori socialmente utili, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in


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ASU, nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché dei soggetti utilizzati da questi ultimi attraverso convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del decreto legislativo 1o dicembre 1999, n. 468, estendendo a questa ultima tipologia di lavoratori i benefici e gli incentivi previsti per i lavoratori ASU.
13. Per le finalità di cui al precedente comma 12, gli enti utilizzatori potranno avvalersi della facoltà, in deroga ai vincoli legislativi in materia di assunzioni e di spesa annuale di cui all'articolo 1, comma 557 della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, del 2006 e successive modificazioni, di procedere ad assunzioni in pianta organica a tempo indeterminato nelle categorie A e B dei soggetti di cui al precedente capoverso, nonché ad assunzioni a tempo determinato, con inquadramento nelle categorie C e D, secondo i profili professionali previsti dai rispettivi ordinamenti, attraverso procedure selettive. La superiore normativa si applica, altresì, ai soggetti provenienti dal medesimo bacino ed utilizzati presso altre pubbliche amministrazioni. Le amministrazioni o gli enti utilizzatori dispongono l'assunzione anche in soprannumero con graduale assorbimento dello stesso prima di procedere ad altre assunzioni di pari categoria. A far data dall'esercizio 2008 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali dispone annualmente con proprio decreto, secondo l'importo annuale di cui al comma 12, a copertura integrale degli oneri relativi alla prosecuzione delle attività in ASU e alla gestione a regime delle unità stabilizzate tramite assunzioni in pianta organica o assunzione a tempo determinato.

All'articolo 150 aggiunger in fine il seguente comma:
8. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307, è ridotto di 212,5 milioni di curo per l'anno 2008, di 276 milioni di euro per l'anno 2009 e per l'anno 2009, di 280 milioni di euro per l'anno 2010 e 180 milioni di euro a decorrere dal 2011.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2010: - 4.000.

Conseguentemente, alla tabella C, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione Comunicazioni-Programma «Sostegno all'editoria» variare gli importi come segue (in migliaia di euro):
Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria. (11.2.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2183 e 11.2.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7442)
2008: + 37.500;
2009: + 56.000;
2010: + 64.000.
9. 478. Il Relatore.

ART. 10.

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

Art. 10.
(Trasporto pubblico locale).

1. Al fine di promuovere lo sviluppo dei servizi del trasporto pubblico locale, di attuare il processo di riforma del settore, di garantire le risorse necessarie per il mantenimento dell'attuale livello dei servizi, incluso il recupero dell'inflazione degli anni precedenti, alle regioni a statuto ordinario è riconosciuta la compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione.
2. La compartecipazione di cui al comma 1 è attribuita mensilmente a ciascuna regione, per gli anni 2008-2010, nella misura complessiva indicata nella tabella n. 3 allegata alla presente legge. A decorrere dall'anno 2011 le quote di compartecipazione di ciascuna regione a statuto ordinario restano determinate nella


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misura stabilita per lo stesso anno 2011 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, in modo tale che le stesse, applicate ai volumi di gasolio impiegato come carburante per autotrazione erogati nell'anno 2010 in ciascuna regione, consentano di corrispondere l'importo complessivo come nella tabella n. 3 allegata alla presente legge e quello individuato, dal 2011, in base al comma 8. Con lo stesso decreto sono individuate le modalità di trasferimento delle somme spettanti alle singole regioni. Nelle more dell'emanazione del decreto continuano ad essere attribuite a ciascuna regione, a titolo di acconto, le predette mensilità.
3. La compartecipazione di cui al comma 2 sostituisce e, dal 2011, integra, le seguenti risorse:
compensazione della minore entrata registrata relativamente alla compartecipazione dell'accisa sulla benzina di cui all'articolo 3, comma 12-bis, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 per un importo annuo pari a 254,9 milioni di euro;
trasferimenti di cui agli articoli 8 e 20 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 per un importo annuo pari a 670,5 milioni di euro;
compensazione della riduzione dell'accisa sulla benzina non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per un importo annuo pari a 342,5 milioni di euro;
trasferimenti per i rinnovi dei contratti di lavoro relativi al settore del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, all'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16 convertito, con modificazioni dalla legge 22 aprile 2005, n. 58 e dell'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2,006, n. 296, per un importo annuo pari a 480,2 milioni di euro.

4. A decorrere dal 2008, al fine di adeguare le risorse destinate ai servizi di trasporto pubblico locale comprese quelle di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997, è attribuita alle regioni a statuto ordinario una quota dell'accisa sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione, ulteriore rispetto a quella prevista ai sensi del comma 2, determinata nella misura di 0,00860 curo per l'anno 2008, di 0,00893 euro per l'anno 2009 e di 0,00920 euro a partire dall'anno 2010 per ogni litro di gasolio erogato nei rispettivi territori regionali.
5. L'ammontare della quota di compartecipazione di cui al comma 4 è versato direttamente dai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa e riversato dalla struttura di gestione in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale, dello Stato. La ripartizione alle regioni a statuto ordinario delle somme ad esse spettanti ai sensi del comma 4 è effettuata sulla base dei quantitativi di gasolio erogati nell'anno precedente dagli impianti di, distribuzione di carburanti come risultanti dal registro di carico e scarico previsto dall'articolo 25, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. A decorrere dalla ripartizione relativa all'anno 2011, le somme spettanti alle regioni a statuto ordinario ai sensi del comma 4 possono essere rideterminate sulla base dei criteri di commisurazione, da stabilire con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e delle regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, finalizzati a valutare lo stato di adozione e di applicazione, da parte delle regioni, di quanto stabilito dagli articoli 14, 16, 17, 18 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione


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delle disposizioni di cui al comma 4 e di quelle contenute nel presente comma.
6. È istituito presso il Ministero dei trasporti l'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, cui partecipano i rappresentanti dei Ministeri competenti, delle regioni e degli enti locali, al fine di creare una banca dati e un sistema informativo pubblico correlati a quelle regionali e assicurare la verifica dell'andamento del settore e del completamento del processo di riforma. Per il funzionamento dell'Osservatorio è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di monitoraggio delle risorse destinate al settore e dei relativi servizi, ivi comprese quelle relative agli enti locali, nonché le modalità di funzionamento dell'Osservatorio. L'Osservatorio presenta annualmente un rapporto sullo stato del trasporto pubblico locale alle competenti commissioni parlamentari.
7. A decorrere dal 2008 non può essere previsto alcun trasferimento aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato finalizzato al finanziamento delle spese correnti del settore, ivi compresi gli oneri per i rinnovi contrattuali degli addetti al comparto successivi all'entrata in vigore della presente legge. Le regioni a statuto ordinario riversano le risorse destinate agli enti locali entro 4 mesi dalla data della loro acquisizione, ferma restando la possibilità di attivare una modalità di versamento di maggior favore per gli stessi enti locali.
8. Le risorse di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 continuano ad essere corrisposte sino a tutto l'anno 2010. Dal 2011 si provvede alla oro sostituzione adeguando le misure della compartecipazione di cui al comma 2, a tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro il 15 febbraio 2010, è individuata la somma spettante a ciascuna regione a statuto ordinario di cui tenere conto ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 2.
9. Nelle more di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, viene esteso al settore del trasporto pubblico locale il sistema previsto dall'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.
10. Per promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli squilibri economico-sociali è istituito nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, il «Fondo per la promozione e il sostegno allo sviluppo del trasporto pubblico locale» con una dotazione di 113 milioni di euro per l'anno 2008, di 130 milioni di euro per l'anno 2009 e di 110 milioni di euro per l'anno 2010. Per gli anni successivi, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni. Le risorse del fondo sono destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le procedure e le modalità previste da tali disposizioni. Gli interventi finanziati, ai sensi e con le modalità della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le risorse di cui al presente comma, individuati con decreto del Ministro dei trasporti, sono destinati al completamento delle opere in corso di realizzazione in misura non superiore al 20 per cento. Il finanziamento di nuovi interventi è subordinato all'esistenza di parcheggi di interscambio, ovvero alla loro realizzazione, che può essere finanziata con le risorse di cui presente comma.
11. La ripartizione delle risorse di cui al comma 10 tra le finalità ivi previste è definita con decreto del Ministro dei trasporti,


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d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano. In fase di prima applicazione, per il triennio 2008 2010, le risorse sono attribuite in pari misura tra le finalità previste. A decorrere dal 2011 la ripartizione delle risorse tra le finalità di cui al comma 10 è effettuata con il medesimo decreto, tenendo conto dei principi di premialità che incentivino l'efficienza, l'efficacia e la qualità nell'erogazione dei servizi, la mobilità pubblica e la tutela ambientale. All'articolo 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogata la lettera d).
12. All'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:
c-bis) per l'acquisto di elicotteri e di idrovolanti destinati ad un servizio minimo di trasporto pubblico locale per garantire collegamenti con isole minori con le quali esiste un fenomeno di pendolarismo;
c-ter) all'acquisto dei veicoli di cui alle lettere a) e b) è riservato almeno il 50 per cento della dotazione del fondo».

13. Al Ministero dei trasporti è altresì destinata una quota pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2008 per la riattivazione, in via d'urgenza, dei lavori di realizzazione di sistemi innovativi di trasporto in ambito urbano, interrotti in relazione all'apertura di procedimenti tesi a riesaminare le procedure contrattuali da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee.
14. A decorrere dal 2008 i finanziamenti statali per il rinnovo del contratto relativo al settore del trasporto pubblico locale di cui alle disposizioni richiamate nel comma 3 sono corrisposti direttamente alle regioni a statuto ordinario dal Ministero dell'economia e delle finanze con le modalità di cui al comma 2. L'esclusione delle spese relative ai rinnovi contrattuali del settore del trasporto pubblico locale dal patto di stabilità interno si applica esclusivamente nei confronti delle regioni e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano.
15. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate, nell'articolo 12 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12.
16. L'articolo 3, comma 1, del decreto legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, si interpreta nel senso che le somme di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legge, nonché quelle che gli enti locali proprietari e soci hanno versato o versano per il ripiano delle perdite di esercizio dell'azienda o del consorzio di pubblico trasporto ancorché riferite ad esercizi precedenti al 1982, come pure quelle provenienti dal fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, non rilevano ai fini degli articoli 61 e 109, comma 5, nonché dell'articolo 84, comma 1, quarto periodo del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
17. I crediti vantati dalla Ferrovia della Calabria s.r.l. nei confronti della Regione Calabria e rientranti nella regolazione delle partite debitorie di cui all'articolo 145, comma 30, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono destinati alla definitiva copertura dei disavanzi pregressi a tutto il 31 dicembre 2000 della ex Gestione Commissariale


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Governativa Ferrovie della Calabria e per la parte residua ad investimenti per il rinnovo e il potenziamento dei servizi ferroviari gestiti dalla medesima società.
18. Sono abrogate le disposizioni recate dall'articolo 3, comma 12-bis, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e dall'articolo 1, comma 58, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.».

Conseguentemente:

nella Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni (in migliaia di euro):
2009: - 446.000;
2010: - 541.000.

nella Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni (in migliaia di euro):
2008: - 12.000;
2009: - 110.000;
2010: - 110.000.

nella Tabella D, missione Politiche per il lavoro - Programma «Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione» del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, apportare le seguenti variazioni (in migliaia di euro):
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: - articolo 1, comma 7: Fondo per l'occupazione: (2.2.6 - Investimenti - cap. 7202) (settore n. 27):
2008: -;
2009: -;
2010: - 17.000.

REGIONI A STATUTO ORDINARIO

 
perdita accisa ex art. 3, comma 12-bis, L. 549/1995
trasferimenti ex art. 8 D.Lgs 422/1997
risorse ex art. 1, comma 58, L. 311/2004
contratti auto-ferrotranvieri I rinnovo L. 47/2004
contratti auto-ferrotranvieri II rinnovo L. 58/2005
contratti auto-ferrotranvieri III rinnovo L. 296/2006
TOTALE
Piemonte 23.776.200,00 18.439.803,07 41.840.829,28 12.699.212,00 13.769.413,00 13.629.016,00 124.154.473,00
Lombardia 44.581.650,00 136.789.000,24 43.860.872,77 28.479.956,00 29.767.188,00 30.590.200,00 314.068.867,01
Liguria 7.298.100,00 2.624.859,91 30.603.927,10 7.217.230,00 7.265.861,00 7.672.900,00 62.682.878,01
Veneto 27.761.850,00 4.014.128,98 54.330.121,06 10.817.906,00 11.098.344,00 11.456.500,00 119.478.850,04
Emilia Romagna 27.259.500,00 33.845.712,37 32.293.258,33 10.498.799,00 10.192.838,00 10.669.600,00 124.759.707,70
Toscana 21.450.600,00 9.005.168,44 40.379.180,95 9.576.403,00 9.441.173,00 10.089.500,00 99.942.025,39
Marche 9.751.200,00 0,00 3.671.418,87 2.817.990,00 2.545.237,00 2.670.900,00 21.456.745,87
Abruzzo 7.828.500,00 27.248.491,95 133.968,90 3.932.485,00 4.091.643,00 4.302.800,00 47.537.888,85
Umbria 5.013.300,00 11.690.744,32 10.284.148,95 2.327.422,00 2.319.336,00 2.398.360,00 34.033.311,27
Lazio 27.325.800,00 55.943.353,72 18.524.610,85 30.494.621,00 29.489.526,00 30.439.100,00 192.217.011,57
Campania 20.422.950,00 147.650.605,29 21.970.193,88 21.678.678,00 21.649.175,00 22.852.400,00 256.224.002,17
Molise 1.864,050,00 0,00 0,00 765.223,00 697.750,00 757.800,00 4.084.823,00
Puglia 19.461.600,00 163.612.738,66 25.158.661,48 9.020.743,00 9.722.064,00 9.315.300,00 236.291.107,14
Basilicata 3.060.000,00 18.837.991,34 6.953.128,12 2.098.807,00 2.027.175,00 2.167.200,00 35.144.301,46
Calabria 8.134.500,00 40.831.824,85 12.578.679,48 4.989.827,00 4.680.981,00 5.048.600,00 76.264.412,33
TOTALE 254.989.800,00 670.534.423,14 342.583.000,02 157.415.302,00 158.757.704,00 164.060.176,00 1.748.340.405,16

10. 37. Il Governo (Parte ammissibile).


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Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Piano di valorizzazione dei beni pubblici per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali).

1. Al fine di attivare significativi processi di sviluppo locale attraverso il recupero e il riuso di beni immobili pubblici, in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale, economico e sociale e con gli obiettivi di sostenibilità e qualità territoriale e urbana, il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, tramite l'Agenzia del demanio, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, di intesa con gli enti territoriali interessati, individuano ambiti di interesse nazionale nei quali sono presenti beni immobili di proprietà dello Stato e di altri soggetti pubblici per promuovere, in ciascun ambito, un programma unitario di valorizzazione di cui all'articolo 3, comma 15-bis del decreto-legge n. 35112001, convertito con modificazioni dalla legge n. 410/2001 e successive modificazioni; tali da comporre un «Piano di valorizzazione dei beni pubblici per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali».
2. Il Piano di cui al comma 1 è proposto dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti i Ministri competenti ed è approvato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
In tale Piano, oltre alla individuazione degli ambiti di intervento, sono determinati gli obiettivi di azione, le categorie tematiche, sociali, economiche e territoriali di interesse, i criteri, i tempi e le modalità di attuazione dei programmi unitari di intervento, nonché ogni altro elemento significativo per la formazione dei suddetti programmi.
3. Sulla base delle indicazioni contenute nel Piano; la regione e gli enti territoriali e locali interessati, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero per i beni e le attività culturali, promuovono la formazione dei programmi unitari di valorizzazione, individuando gli interventi, le modalità di attuazione, le categorie di destinazioni d'uso compatibili, l'entità e la modalità di attribuzione agli enti territoriali di quota parte del plusvalore da realizzare, nonché ogni altro elemento significativo per l'attuazione di quanto previsto nei programmi medesimi.
4. Per la definizione dei contenuti, finalità, condizioni e limiti per l'attuazione dei programmi unitari di valorizzazione concorrono le Amministrazioni centrali e territoriali interessate, nonché tutti i soggetti competenti, anche utilizzando la conferenza dei servizi di cui agli articoli 14 e segg. della legge 7 agosto 1990, n. 241, con particolare riguardo alla identificazione delle modalità di intervento per gli immobili soggetti a tutela ambientale; paesaggistica, architettonica, archeologica e storico-culturale, individuando gli elementi necessari per la migliore definizione progettuale degli interventi ricompresi nei programmi unitari di valorizzazione.
5. Ciascun programma unitario di valorizzazione è approvato con decreto del Presidente della regione o della provincia interessata, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per i beni e le attività culturali. I Consigli comunali provvedono alla ratifica del programma, a pena di decadenza, nel rispetto delle forme di pubblicità e dì partecipazione, entro novanta giorni dall'emanazione del predetto decreto. La suddetta approvazione produce gli effetti previsti dall'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle relative leggi regionali nonché, ove necessario, la relativa dichiarazione di pubblica utilità per le opere pubbliche o di interesse generale in esso comprese.
6. Ciascun programma unitario di valorizzazione o parti di esso, in relazione alla sua approvazione, può assumere, in considerazione della tipologia e dei contenuti degli interventi previsti, il valore e gli effetti dei piani, programmi e strumenti attuativi di iniziativa pubblica e privata, ai


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sensi della vigente normativa nazionale e regionale. Al programma unitario di valorizzazione è applicabile, ove necessario, il comma 5 dell'articolo 27 della legge 1 agosto 2002, n. 166.
7. Ai fini del raggiungimento della fattibilità economica di ciascun programma possono essere definite modalità di perequazione, compensazione e premialità urbanistiche, regolate d'intesa con la regione interessata, ove ciò non sia previsto dalla legislazione regionale.
8. Per la predisposizione degli studi di fattibilità, progetti e di eventuali ulteriori misure di accompagnamento e di supporto del Piano si provvede a valere sul capitolo relativo alle somme da attribuire all'Agenzia del demanio per l'acquisto dei beni immobili, per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonché per gli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità, fino ad un importo massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2008.
9. All'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono approvate le seguenti modificazioni:
a) al comma 13-ter, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Entro il 31 luglio 2008 il Ministero della difesa, sentita l'Agenzia dei demanio, adotta un programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale in uso, allo scopo di favorirne la riallocazione in aree maggiormente funzionali per migliorare l'efficienza dei servizi assolti e individua entro il 31 ottobre 2008, con le stesse modalità indicate nel primo periodo, immobili non più utilizzati per finalità istituzionali da consegnare all'Agenzia dei demanio entro il 31 dicembre 2008, nonché altre strutture, per un valore complessivo pari almeno a 2.000 milioni di euro»;
b) dopo il comma 13-ter, sono inseriti i seguenti:
13-ter. Il programma di cui al comma 13-ter: individua, oltre gli immobili non più utilizzati, anche quelli parzialmente utilizzati e quelli in uso all'Amministrazione della difesa nei quali sono tuttora presenti funzioni altrove ricollocabili; definisce le nuove localizzazioni delle funzioni, individuando le opere da realizzare;
quantifica il costo della costruzione ex novo e dell'ammodernamento delle infrastrutture individuate e quello del trasferimento delle funzioni nelle nuove localizzazioni;
stabilisce le modalità temporali delle procedure di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento e del successivo rilascio dei beni immobili non più in uso.
13-ter2. Le infrastrutture militari, gli immobili e le porzioni di più ampi compendi ancora in uso al Ministero della Difesa, individuati nell'ambito del programma di cui ai commi 13-ter e 13-ter, sono consegnati all'Agenzia del demanio ad avvenuta riallocazione delle funzioni presso idonee e funzionali strutture sostitutive. La riallocazione può avvenire sia tramite la trasformazione e riqualificazione di altri immobili militari, sia con costruzioni ex novo, da realizzarsi anche attraverso il ricorso ad accordi o a procedure negoziate con enti territoriali promosse dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 15-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Per consentire la riallocazione delle predette funzioni è istituito, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo in conto capitale la cui dotazione è determinata dalla legge finanziaria in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al comma 13-ter e al quale concorrono anche proventi derivanti dalle attività di valorizzazione e dismissione effettuate dall'Agenzia del demanio con riguardo alle infrastrutture militari, agli immobili e alle porzioni di più ampi compendi ancora in uso al Ministero della Difesa, oggetto del presente comma».


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Conseguentemente nella tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2008: - 10.000;
2009: -;
2010: -.
10. 09. Il Governo.

Al comma 18 sostituire le parole: per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 con le seguenti: per l'anno 2008, 8 milioni per l'anno 2009 e di 10 milioni per l'anno 2010.

Conseguentemente alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: -;
2009: - 6.000;
2010: - 8.000.
12. 6. (Nuova formulazione) Chiaromonte, Colasio, Ghizzoni.

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
la lettera a) è sostituita dalla seguente: a) all'articolo 1, comma 3-bis, le parole: «calcolato dall'I.N.P.S.» sono sostituite dalle seguenti: «risultante al Sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente gestito dall'I.N.P.S.»
b) alla lettera c), capoverso 1), le parole: «gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi del presente comma», sono sostituite dalle seguenti: «gestito ai sensi del presente articolo dall'Istituto nazionale della previdenza sociale che per l'alimentazione del Sistema può stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322».
13. 8. Il Governo.

ART. 14.

Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:
a) nel secondo periodo dopo le parole: sono applicati, sono inserite le seguenti: come componenti, su domanda da presentare al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria entro il 31 gennaio 2008;
b) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: in difetto di domande, il Consiglio di presidenza provvede d'ufficio entro il 31 marzo 2008;
c) nel terzo periodo, le parole: sezione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano sono sostituite dalle seguenti: delle sezioni di cui al primo periodo;
d) in fine, è aggiunto il seguente periodo: ai presidenti di sezione, ai componenti ed al personale di segreteria della Commissione tributaria centrale trasferiti di sede ai sensi del periodo precedente non spetta il trattamento di missione.
14. 57. Governo.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
12-bis. Le entrate derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato degli avanzi di gestione conseguiti dalle Agenzie fiscali, ad esclusione dell'Agenzia del demanio, tranne quelli destinati alla incentivazione del personale, e dagli utili conseguiti a decorrere dall'anno 2007 dalle società di cui all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono utilizzate per il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione finanziaria, con particolare riguardo a progetti volti al miglioramento della qualità della legislazione e alla semplificazione del sistema e degli adempimenti per i contribuenti. A tal fine, le somme versate in uno specifico capitolo di entrata sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento per le politiche fiscali.


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12-ter. A tal fine di potenziare l'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale e le funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica, possono essere conferiti, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno 2008, incarichi di livello dirigenziale generale a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. A decorrere dalla data dell'eventuale conferimento di ciascuno degli incarichi previsti dal presente periodo si rendono indisponibili due posti di livello dirigenziale non generale per ciascun incarico conferito; i posti resi indisponibili sono soppressi dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo l, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
12-quater. A tal fine di rafforzare l'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate attraverso l'impiego ottimale delle risorse e di facilitare il rapporto dei contribuenti con gli uffici, con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono essere individuati gli uffici competenti a svolgere le attività di controllo e di accertamento. Il regolamento si ispira anche ai seguenti criteri:
a) rafforzamento dell'attività di controllo in relazione alla peculiarità delle tipologie di contribuenti e alle diverse fattispecie di accertamento;
b) impiego ottimale delle risorse, nel rispetto dei princìpi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nonché facilitazione del rapporto dei contribuenti con gli uffici, anche attraverso lo sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche;
c) individuazione dei livelli di responsabilità relativi all'adozione degli atti di accertamento sulla base della rilevanza e complessità degli stessi.

12-quinquies. Per analoghe esigenze di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, la pubblicazione dei provvedimenti dei Direttori di Agenzie fiscali sui rispetti siti internet tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei medesimi documenti, nei casi in cui questa sia prevista da altre disposizioni di legge. I siti internet delle Agenzie fiscali devono essere strutturati al fine di consentire la ricerca, la consultazione, l'estrazione e l'utilizzazione di tutti i documenti ivi pubblicati.
12-sexies. Per il triennio 2008-2010, al fine di assicurare le risorse per il perseguimento degli obiettivi di incremento delle entrate tributarie e di contrasto all'evasione tributaria ed extratributaria contenuti nell'Atto di indirizzo 2008-2010 ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché nelle convenzioni e nei contratti di servizio triennali fiscali sono quantificati, per ciascun anno del triennio, in misura non inferiore a quella stabilita per il 2008 in applicazione della norma vigente.
12-septies. I soggetti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26, n. ottobre 19 in relazione alle cessioni di beni e prestazioni di servi effettuati tramite distributori automatici, sono tenuti a memorizzare su supporto elettronico, distintamente per ciascun apparecchio, le singole operazioni.
12-octies. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità di memorizzazione delle singole operazioni nonché i criteri, i tempi e le modalità per la trasmissione in via telematica, distintamente per ciascun apparecchio, delle informazioni relative alle medesime operazioni di cui al comma 12-septies.
12-nonies. A tal fine, anche avvalendosi del concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, con il medesimo provvedimento sono stabiliti le opportune credenziali, le modalità di memorizzazione delle singole operazioni, le specifiche tecniche necessarie per la trasmissione telematica dei dati nonché le modalità di effettuazione dei controlli.


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12-decies. Le disposizioni di cui ai commi 12-septies e 12-octies si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2009 e, limitatamente agli apparecchi già immessi nel mercato alla predetta data, dal 30 luglio 2009.
12-undecies. In attesa della piena operatività delle disposizioni di cui ai commi da 12-septies e 12-decies, a decorrere dal 1o gennaio 2008 l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza destinano una quota della propria capacità operativa per effettuare accertamenti mirati nei confronti dei soggetti indicati al comma 12-septies.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni:
2008: + 10.000;
2009: + 5.000;
2010: + 5.000.
14. 59. Governo (Parte ammissibile).

Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:
a) nella sola qualifica di vigile del fuoco ed attraverso le procedure selettive previste dai commi 519 e 526 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per 7 milioni di euro per l'anno 2008, 16 milioni di euro per l'anno 2009 e 26 milioni di euro annui a decorrere dal 2010.

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
a) alla voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2008: - 3.000;
2009: - 8.000;
2010: - 10.000.
b) alla voce Ministero dell'interno:
2008: - 3.000.
14. 60. (Nuova formulazione)Il Relatore.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Al fine di potenziare l'attività dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2008.

Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:
2008: - 1.000;
2009: - 1.000;
2010: - 1.000.
14. 61. Il Relatore.

ART. 15.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: risultanti dai sono sostituite dalle seguenti: conseguenti ai;
b) al comma 1, lettera a), le parole: quantificazione del credito sono sostituite dalle seguenti: supporto all'attività di quantificazione del credito effettuata dall'ufficio competente.
15. 7. Governo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
7-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 20006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 119:
1) dopo le parole: «le società per azioni residenti» sono aggiunte le seguenti: «ai fini fscali,»;


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2) le parole: «italiani» sono sostituite dalle seguenti: «aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea»;
3) dopo le parole: «non possiedano» inserire le seguenti: «al momento dell'opzione»;
4) le parole: «dell'1 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 2 per cento»;
b) al comma 134, le parole: Le SIIQ sono sostituite dalle seguenti: I soggetti residenti presso i quali i titoli di partecipazione detenuti nelle SIIQ sono stati depositati, direttamente o indirettamente aderenti al sistema di deposito accentrato e gestito dalla Monte Titoli S.p.A. ai sensi del regolamento Consob emanato in base all'articolo 10 della legge 19 giugno 1986, n. 289, nonché i soggetti non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli,;
c) dopo il comma 134, inserire il seguente:
134-bis. Ai fini dell'applicazione della ritenuta disciplinata dal comma 134 sugli utili distribuiti dalle SIIQ si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 27-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, fatta eccezione del comma 6.
15. 8. Governo.

ART. 19.

Al comma 1, lettera d), capoverso 679-bis dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per il solo anno 2008 gli enti che nel triennio 2003-2005 hanno registrato un saldo medio di competenza mista positivo e maggiore del saldo medio di cassa possono conseguire l'obiettivo di miglioramento in termini di saldo finanziario dicompetenza mista o, in alternativa, in termini di cassa e di competenza.
19. 86. Galletti, Peretti, Zinzi.

ART. 24.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono istituire, mediante apposite convenzioni, da stipulare ai sensi dell'articolo 30 del predetto decreto legislativo, Uffici unici di Avvocatura per lo svolgimento di attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati.
24. 20. Vannucci, Giovanelli, Misiani, Piro.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Per ciascuno degli anni 2008 e 2009, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma l, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è disposto un intervento fino ad un importo di 10 milioni di euro per la concessione di un contributo a favore dei comuni per l'attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di soggiornare e circolare liberamente nel territorio degli Stati membri, di cui al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30. Con decreto del Ministro dell'interno sono determinate le modalità di riparto ed erogazione dei contributi.
24. 51. (Nuova formulazione)Andrea Ricci, Migliore.


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Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Non è ammessa la restituzione di somme eventualmente versate a titolo ICI ai comuni, per periodi di imposta precedenti al 2008, dai soggetti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera i), comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, introdotta dall'articolo 42-bis del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in relazione alle costruzioni di cui alla medesima lettera i).
24. 71. (Nuova formulazione)Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco, Betta, Froner.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. All'articolo 187, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte le seguenti parole: «e per l'estinzione anticipata di prestiti».
24. 109. Governo.

Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:
2-bis. In sede di prima applicazione i maggiori introiti a favore del bilancio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia derivanti dall'applicazione del comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n 137 non potranno superare per gli esercizi 2008 e 2009, rispettivamente gli importi di 20 milioni di euro e 30 milioni di euro.
2-ter. A partire dal 2010 i maggiori introiti, rispetto all'importo riconosciuto per l'anno 2009, acquisiti alle casse regionali in applicazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137 vengono riconosciuti solo con contestuale attribuzione di funzioni dallo Stato alla Regione.

Conseguentemente, nella tabella A Sotto la voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008 - 20.000;
2009 - 30.000;
2010 - 30.000.
24. 110. Governo.

All'articolo 24 apportare le seguenti modificazioni:
al comma 5, sostituire le parole: Per l'anno 2008 con le seguenti: Per gli anni 2008-2010 e sostituire le parole: non superiore al 25 per cento per il finanziamento di spese correnti con le seguenti: non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti.
dopo il comma 5, aggiungere i seguenti commi:
5-ter. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dall'articolo 1, comma 711 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, trova applicazione dal 1o gennaio 2007 e pertanto dalla certificazione che gli Enti locali sono tenuti a presentare entro il 31 marzo 2008, fermo restando la validità delle certificazioni prodotte in precedenza.
5-sexies. All'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla lettera a) le parole: «30 per cento» sono sostituite con le seguenti: «25 per cento».
24. 116. (Nuova formulazione) Il relatore.

Aggiungere in fine il seguente comma:
5-bis. Le somme residuanti ai Comuni dalle assegnazioni del Ministero dell'interno operate ai sensi del decreto-legge n 691/94 convertito in legge 35/1995 e decreto-legge 364/1995 convertito in legge 438/95 e finalizzate alla erogazione di contributi per danni subiti da soggetti privati in dipendenza dell'evento alluvionale dei giorni 5 e 6 novembre 1994 ad


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intervenuta definizione delle pratiche di rimborso, rimangono nella disponibilità degli enti locali stessi e sono destinate al finanziamento di spese di investimento.
24. 117. Il relatore.

ART. 25.

L'articolo 25 è sostituito dal seguente:

Art. 25.

1. Il Fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto di 33,4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 66,8 milioni di curo a decorrere dall'anno 2009.
2. Le regioni, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono con proprie leggi, sentiti i consigli delle autonomie locali, al riordino della disciplina delle comunità montane, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 27 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in modo da ridurre a regime la spesa corrente per il finanziamento delle comunità montane stesse per un importo pari almeno ad un terzo della quota del Fondo ordinario di cui al comma 1, assegnata per l'anno 2007 all'insieme delle comunità montane presenti nella regione.
3. Le leggi regionali di cui al comma 2 tengono conto dei seguenti principi fondamentali:
a) riduzione del numero complessivo delle comunità montane, sulla base di indicatori fisico-geografici, demografici e socio-economici e in particolare: della dimensione territoriale, della dimensione demografica, dell'indice di vecchiaia, del reddito medio pro capite, dell'acclività dei terreni, dell'altimetria del territorio comunale con riferimento all'Arco alpino e alla Dorsale appenninica, del livello dei servizi, della distanza dal capoluogo di provincia, delle attività produttive extra-agricole;
b) riduzione del numero dei componenti degli organi rappresentativi delle comunità montane;
c) riduzione delle indennità spettanti ai componenti degli organi delle comunità montane, in deroga a quanto previsto dall'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. I criteri di cui al comma 3 valgono ai fini della costituzione delle comunità montane e non rilevano in ordine ai benefici e agli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.
5. In caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 entro il termine ivi previsto, si producono i seguenti effetti:
a) cessano di appartenere alle comunità montane i comuni capoluogo di provincia, i comuni costieri e quelli con popolazione superiore a 20.000 abitanti;
b) sono soppresse le comunità montane nelle quali più della metà dei comuni non sono situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra di cinquecento metri di altitudine sopra il livello del mare ovvero non sono comuni situati per almeno il 50 per cento della loro superficie al di sopra di cinquecento metri di altitudine sul livello del mare e nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore non è minore di cinquecento metri; nelle regioni alpine il limite minimo di altitudine e il dislivello della quota altimetrica, di cui al periodo precedente, sono di seicento metri;
c) sono altresì, soppresse le comunità montane che, anche in conseguenza di quanto disposto nella precedente lettera a), risultano costituite da meno di cinque comuni, fatti salvi i casi in cui per la


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conformazione e le caratteristiche del territorio non sia possibile procedere alla costituzione delle stesse con almeno cinque comuni, fermi restando gli obiettivi gli obiettivi di risparmio;
d) nelle rimanenti comunità montane, gli organi consiliari sono composti in modo da garantire la presenza delle minoranze, fermo restando che ciascun comune non può indicare più di un membro. A tal fine la base elettiva è costituita dall'assemblea di tutti i consiglieri dei comuni, che elegge i componenti dell'organo consiliare con voto limitato. Gli organi esecutivi sono composti al massimo da un terzo dei componenti l'organo consiliare.

6. L'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa di cui al comma 2 è accertato, entro il 31 luglio 2008, sulla base delle leggi regionali promulgate e delle relative relazioni tecnico-finanziarie, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'economia e le finanze e di quello per gli affari regionali e le autonomie locali, sentite le singole regioni interessate. Gli effetti di cui al comma 5 si producono dalla data di pubblicazione del predetto decreto.
7. Le regioni provvedono a disciplinare gli effetti conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 ed in particolare alla soppressione delle comunità montane, anche con riguardo alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Sino all'adozione o comunque in mancanza delle predette discipline regionali, i comuni succedono alla comunità montana soppressa in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, ed in relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva.
25. 94. (Nuova formulazione) Il relatore.

ART. 27.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: Il termine di cui all'articolo 1, comma 184, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 31 dicembre 2008.
27. 34. Il relatore.

ART. 28.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:
4-bis. Al fine di sostenere progetti di sviluppo economico e di integrazione delle aree montane negli assi di comunicazione interregionali il Fondo per le aree svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007 n. 127 convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2007 n. 127 è integrato di 10 milioni di euro per l'anno 2008 e 5 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010.

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2008: - 10.000;
2009: - 50.000;
2010: - 50.000.
28. 8. (Nuova formulazione) Zorzato, Paniz.

ART. 34.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
5. Al fine di rafforzare la sicurezza e la tutela dell'ambiente, con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro delle politiche forestali e alimentari e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Nucleo Operativo del Corpo Forestale dello Stato di tutela ambientale. Il Nucleo dipende funzionalmente


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dal Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e concorre nell'attività di prevenzione e repressione dei reati ambientali e in materia di maltrattamento degli animali nelle aree naturali protette nazionali e internazionali. Nello svolgimento ditali compiti, il Nucleo può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle attività istituzionali del Corpo. Con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro delle politiche forestali e alimentari e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è determinato il relativo contingenti di personale. Restano, in ogni caso ferme, le competenze previste per il Comando dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente.
6. All'istituzione del Nucleo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dalle disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
7. Gli arruolamenti autorizzati per l'anno 2007 dall'articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere effettuati anche nel 2008.
34. 35. (Nuova formulazione) Bonelli.

ART. 35.

Al comma 1, sostituire le parole: nonché alle popolazioni civili nei teatri di conflitto, con le seguenti: nonché al personale civile italiano nei teatri di conflitto.
35. 5. De Zulueta, Zanella, Scotto, Deiana, Trupia, Duranti, Aurisicchio.

ART. 38.

Dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La disposizione si applica anche alle assegnazioni di cui all'articolo 33 della legge 23 agosto 1988 n. 400, che superano il contingente fissato dal decreto del Presidente del Consiglio ivi previsto.
38. 9. Governo.

ART. 39.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 39.
(Potenziamento della sicurezza e del soccorso pubblico).

1. Per l'anno 2008 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo per le esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico, per il rinnovo l'ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili dei fuoco, ad esclusione delle spese per il personale e di quelle destinate al ripianamento delle posizioni debitorie, con una dotazione di 200 milioni di euro, di cui 40 milioni di euro per le specifiche necessità del Corpo nazionale dei vigili dei fuoco, da ripartire con uno o più decreti del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro della giustizia, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 80.000.
39. 45. (Ulteriore nuova formulazione) Il relatore.

ART. 41.

Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Istituzione del Fondo per la legalità).

1. Al fine di rafforzare la legalità e il miglioramento delle condizioni di vita dei


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territori in cui opera la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare, è istituito a decorrere dall'anno 2008, presso il Ministero dell'interno, il «Fondo per la legalità». Al fondo confluiscono i proventi derivanti dai beni mobili e le somme di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive integrazioni e modificazioni.
2. A valere sulle risorse del fondo sono finanziati, anche parzialmente, progetti relativi al potenziamento delle risorse strumentali e delle strutture delle Forze di polizia, al risanamento di quartieri urbani degradati, alla prevenzione e recupero o alla realizzazione di strutture pubbliche e alla diffusione della cultura della legalità.
3. Le modalità di accesso al Fondo sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni attuative del presente articolo.
41. 018. Incostante.

ART. 42.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi fiscali e contributi previdenziali, possono definire in maniera automatica la propria posizione relativa agli anni dal 2002 al 2006, La definizione si perfeziona versando l'intera somma dovuta per ciascun contributo e tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale e interesse, diminuita al 30 per cento, in due rate di eguale ammontare, la prima delle quali deve esser versata entro il 20 gennaio 2008, e la seconda entro il 30 settembre 2008. Il mancato rispetto dei termini previsti dal secondo periodo comporta la decadenza del beneficio di cui al presente comma.
3-ter. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 3-bis, informando tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 7, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2009: - 3.500;
2010: - 3.500.
42. 16. (Nuova formulazione) Di Gioia.

Subemendamento all'emendamento 42.37 del relatore

Al capoverso 3-bis, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 100 milioni.

Conseguentemente all'articolo 150, aggiungere in fine il seguente comma:
8. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è ridotta di 150 milioni di euro per l'anno 2008.
0. 42. 37. 1. Crisafulli, Giudice.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Allo scopo di potenziare la dotazione dei mezzi aerei di soccorso civile nelle azioni di contrasto e di spegnimento degli incendi boschivi, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2008 per l'acquisizione a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - di velivoli antincendi.


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Conseguentemente all'articolo 150 aggiungere in fine il seguente comma:
8. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307, è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2008.
42. 37. Il relatore.

Dopo l'articolo 42 aggiungere il seguente:
1. Al fine di agevolare la ripresa e il rilancio dell'economia nelle zone colpite dall'eccezionale evento alluvionale e franoso che ha interessato la provincia di Teramo ed, in particolare, i comuni di Alba Adriatica, Tortoreto e Martinsicuro, lo scorso 6 ottobre, e per la realizzazione indifferibile di opere infrastrutturali volte a prevenire le conseguenze di eventi eccezionali alluvionali sempre più frequenti, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, un Fondo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sono individuati i beneficiari e le modalità per accedere ai finanziamenti.

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 3.000;
2009: - 3.000;
2010: - 3.000.
42. 09. (Nuova formulazione) Castellani, Alberto Giorgetti.

ART. 43.

Sopprimere il comma 1.
43. 15. Governo.

ART. 48.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. È autorizzato un contributo di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2010 per l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, con sede in Foggia.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 2.500;
2009: - 2.500;
2010: - 1.500.
48. 6. (Nuova formulazione) Di Gioia.

ART. 49.

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

Art. 49-bis.
(Sviluppo della multifunzionalità nel settore agroforestale).

1. Le cooperative ed i loro consorzi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attività nei comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitino attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, possono ricevere in affidamento diretto, a condizione che l'importo dei lavori o servizi sotto riportati, non sia superiore a 190.000 euro per anno, dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge ed anche tramite apposite convenzioni:
a) lavori attinenti alla valorizzazione e alla gestione e manutenzione dell'ambiente


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e del paesaggio, quali la forestazione, la selvicoltura, il riassetto idrogeologico, le opere di difesa e di consolidamento dl suolo, la sistemazione idraulica, le opere ed i servizi di bonifica e a verde;
b) servizi tecnici attinenti alla realizzazione delle opere di cui alla precedente lettera a). Possono inoltre essere affidati alle cooperative di produzione agricolo-forestale i servizi tecnici, la realizzazione e la gestione di impianti di produzione di calore alimentati da fonti rinnovabili di origine agricola-forestale.
49. 041. (Nuova formulazione) Lion, Bonelli, Camillo Piazza, Zanella.

ART. 50.

Aggiungere i seguenti commi:
3-bis. Nell'ambito del contingente agevolato di cui all'articolo 21, comma 6 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e senza ulteriori oneri a carico dello Stato: per l'anno 2009, la quota minima di cui all'articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 1o gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è fissata nella misura del 3 per cento di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nell'anno solare precedente, calcolata sulla base del tenore energetico.
3-ter. Ai fini del conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali, per gli anni successivi al 2009, la medesima quota può essere incrementata con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e Forestali, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare.
3-quater. All'articolo 22-bis, comma 1 del Decreto Legislativo 26 Ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: «in miscela con il gasolio» sono aggiunte le seguenti: o in miscela con oli combustibili, in qualsiasi percentuale.
50. 31. Il relatore.

ART. 52.

Al comma 2, alla riga 1 della tabella 1 allegata, sostituire la parola: Eolica, con le seguenti: Eolica per impianti di taglia superiore a 200 kW.
52. 2. VIII Commissione.

Al comma 3, alla prima riga della tabella 2 allegata, apportare le seguenti modificazioni, sostituire la parola: Eolica, con le seguenti: Eolica per impianti di taglia inferiore a 200 kW, e sostituire la cifra: 22, con la seguente: 30.
52. 6. VIII Commissione.

ART. 53.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).
53. 1. VIII Commissione.

ART. 56.

Dopo l'articolo 56 inserire il seguente:

Art. 56-bis.
(Disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas).

1. All'articolo 46-bis del decreto legge 1o ottobre 2007, n. 159, come modificato dalla legge di conversione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Al fine di incentivare le operazioni


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di aggregazioni di cui al comma 2, la gara per l'affidamento del servizio di distribuzione è bandita per ciascun bacino ottimale di utenza entro due anni dall'individuazione del relativo ambito territoriale, che deve avvenire entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
b) al comma 4 sostituire le parole: nuove scadenze con le seguenti: nuove gare e sostituire le parole: limitatamente al periodo di proroga con le seguenti: fino al nuovo affidamento;
c) aggiungere in fine il seguente comma: 5. A decorrere dal 1o gennaio 2008, alle gare di cui al comma 1 si applicano, oltre alle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 10, del decreto legislativo del 23 maggio 2000, n. 164, anche le disposizioni di cui all'articolo 113, comma 15-quater, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che si intendono estese a tutti i servizi pubblici locali a rete».
56. 037. Governo.

ART. 58.

Dopo l'articolo 58 inserire il seguente articolo:

Art. 58-bis.
(Modifica alla legge 27 dicembre 2006 n. 296).

1. All'articolo 1 comma 842 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 dopo le parole: «tecnologie innovative per i beni e le attività culturali» aggiungere le seguenti: «e turistiche».
58. 02. Chicchi, Burchiellaro, Fadda, Marino, Martella, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.

ART. 60.

Dopo l'articolo 60 inserire il seguente:

Art. 60-bis.
(Misure urgenti per la tutela dei consumatori in materia di prezzi).

1. Ciascuna Camera di Commercio rende noto al pubblico il proprio «ufficio prezzi», che riceve segnalazioni e verifica le dinamiche concernenti le variazioni dei prezzi di beni e servizi praticati ai consumatori finali.
2. Lo svolgimento delle attività di cui al comma i è disciplinato da convenzioni non onerose stipulate fra le Camere di Commercio, i comuni e gli altri enti interessati e l'Ufficio territoriale di Governo, che individuano anche le modalità di rilevazione e di messa a disposizione dei consumatori, anche in forma comparata, dei prezzi rilevati.
3. Ai fini del comma 2, la Conferenza Unificata può disciplinare, d'intesa fra Unioncamere, ANCI e Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno e dell'economia e delle finanze, la convenzione tipo e le procedure standard.
4. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Garante per la sorveglianza dei prezzi, che sovrintende alla tenuta ed elaborazione delle informazioni richieste agli «uffici prezzi» delle Camere di Commercio di cui al comma 1, all'ISTAT, ai competenti uffici del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché, quanto ai servizi di pubblica utilità, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, nonché a renderle note anche in forma comparata e telematica, avvalendosi del «Portale delle imprese», gestito in rete dalle Camere di Commercio, che svolge servizio unicamente informativo e assume il nome di «Portale delle imprese, dei consumatori e dei prezzi».


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5. Il Garante di cui al comma 4 è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, tra i dirigenti di prima fascia del Ministero dello Sviluppo economico, si avvale per il proprio funzionamento delle strutture del medesimo Ministero, svolge i compiti di cui al presente articolo senza compenso e mantenendo le proprie funzioni. L'incarico ha la durata di tre anni.
6. Il Garante riferisce le dinamiche e le eventuali anomalie dei prezzi, rilevate ai sensi del presente articolo, al Ministro dello sviluppo economico, che provvede, ove necessario, alla formulazione di segnalazioni all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato e di proposte normative, anche nell'ambito della legge annuale per la promozione della concorrenza e la tutela dei Consumatori.
7. Le informazioni riferite ai prezzi al consumo, anche nominative, sono in ogni caso sottratte alla disciplina di tutela in materia di riservatezza dei dati personali.
8. Alle attività svolte ai sensi del presente articolo le Camere di commercio fanno fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
60. 041. (Nuova formulazione) Il relatore.

ART. 61.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. L'efficacia dei decreti previsti dai commi 9 e 10 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3) del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva autorizzazione della Commissione europea.
61. 16. Governo.

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:
16-bis. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi italiane, i benefici per le imprese di cabotaggio marittimo di cui all'articolo 34-sexies, del decreto-legge 10 gennaio 2004, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, sono prorogati per l'anno 2008.
16-ter. Le somme rese disponibili per pagamenti non più dovuti relativi all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 65, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, sono mantenute nel conto residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'ammontare di euro 25 milioni per l'anno 2008.
61. 17. Governo.

Dopo l'articolo 61 aggiungere il seguente:

Art. 61-bis.
(Sistema Alta Velocità/Alta Capacità Rete transeuropea di trasporto).

1. Ai fini della realizzazione delle tratte del Sistema «Alta Velocità/Alta Capacità» ricompreso nella Rete transeuropea di trasporto (TEN-T), come definita dalla decisione 2004/884/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, con delibera del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri dei trasporti e dell'economia e delle finanze, viene determinato l'ammontare della quota del canone di utilizzo della infrastruttura ferroviaria, di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 21 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21 aprile 2000, e successive modificazioni, che concorre alla copertura dei costi d'investimento del suddetto Sistema fino alla copertura completata del costo dell'opera; con lo stesso provvedimento sono definiti i criteri e le modalità attuative.
61. 04. Governo.


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ART. 62.

Sostituire il comma 10 con il seguente:
10. A valere sulle risorse assegnate dal Ministero dei trasporti all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, sono individuati, con decreto del Ministro dei trasporti, gli interventi necessari per il potenziamento e la sicurezza dell'aeroporto di Reggio Calabria, per un importo massimo di 1,5 milioni di euro, per assicurare la continuità territoriale da e per tale aeroporto, e per l'isola d'Elba, per incentivare il trasporto delle merci per via aerea da e per gli aeroporti siciliani, per un importo massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
62. 12. IX Commissione.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente alla tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 5.200;
2009: - 5.200;
2010: - 5.200.
62. 90. Gianfranco Conte.

All'articolo 62, dopo il comma 24, inserire i seguenti commi:
24-bis. Per consentire il finanziamento dei servizi pubblici ferroviari di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza è autorizzata la spesa di 104 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente:
a) all'articolo 62, comma 23, sopprimere le parole: di 20 milioni di euro per l'anno 2008;
b) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, è ridotta per l'anno 2008 di 14 milioni di euro;
c) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 febbraio 2005 n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, è ridotta per l'anno 2008 di 13 milioni di euro;
d) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta per l'anno 2008 di 7 milioni di euro.
«
24-ter. Il Ministero dei trasporti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, conclude un'indagine conoscitiva sul trasporto ferroviario di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza, volta a determinare la possibilità di assicurare l'equilibrio costi-ricavi dei servizi, nonché le eventuali azioni di miglioramento dell'efficienza. Il servizio sulle relazioni che presentano o sono in grado di raggiungere l'equilibrio economico è assicurato in regime di liberalizzazione. Il CIPE, nei limiti delle risorse disponibili, sulla proposta del Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, individua, nell'ambito delle relazioni per le quali non è possibile raggiungere l'equilibrio economico, i servizi di utilità sociale, in termini di frequenza, copertura territoriale, qualità e tariffazione, e che saranno mantenuti in esercizio tramite l'affidamento di contratti di servizio pubblico».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, variare gli importi come segue:
2008: - 50.000.
62. 99. (Nuova formulazione) Il relatore.


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Sostituire il comma 12 con il seguente: Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche europee, definisce, con proprio decreto, condizioni e modalità operative per l'attuazione di quanto previsto al comma Il. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma decorre il biennio di attuazione delle misure di cui al medesimo comma 11.
62. 92. Governo.

Dopo l'articolo 62 inserire il seguente:

Art. 62-bis.

1. Nelle more della stipula dei nuovi Contratti di servizio pubblico tra il Ministero dei Trasporti e Trenitalia S.p.A., il Ministero dell'Economia e delle Finanze è autorizzato a corrispondere alla Società somme previste per l'anno 2008 dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, di cui alla vigente normativa comunitaria.
62. 036. Governo.

ART. 63.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Per il completamento degli interventi E 78 due mari Grosseto-Fano prevista come opera strategica di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 3.000.
63. 1. (Nuova formulazione) Nannicini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. L'Autostrada Nogara-Mare Adriatico ed il collegamento dei sistemi tangenziali nelle tratte Peschiera del Garda/Verona e Verona/Padova, opere di competenza della Regione Veneto, sono inserite, ai soli fini approvativi, nelle procedure previste dall'articolo 161 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
63. 17. Zorzato, Milanato, Fratta Pasini, Brancher.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Le quote dei limiti d'impegno, autorizzati dall'articolo 13, comma 1, della legge 1o agosto 2002, n. 166, e successivi rifinanziamenti, decorrenti dall'anno 2006 non impegnate al 31 dicembre 2007, costituiscono economie di bilancio e sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti.
63. 32. Il Governo.

Al comma 1, terzo periodo sostituire le parole da: per la prosecuzione sino a 2009 con le seguenti: per la realizzazione delle opere accessorie agli interventi di cui all'articolo 1, comma 981 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzato per il 2008 un contributo di 3 milioni di euro per l'anno 2008 e 2 milioni di euro per l'anno 2009.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2008: - 3.000;
2009: - 2.000.
63. 26. (Nuova formulazione) Conte.

ART. 66.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Al fine del potenziamento degli impianti sportivi e per la promozione e la realizzazione di interventi per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, fra cui i Campionati mondiali maschili di pallavolo, che si terranno in Italia nel 2010, la dotazione del Fondo per gli eventi sportivi


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di rilevanza internazionale, istituito con l'articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 3.000;
2009: - 3.000;
2010: - 3.000.
66. 3. (Nuova formulazione) Il relatore.

Dopo l'articolo 66 inserire il seguente:

Art. 66-bis.
(Interventi per i campionati del mondo di ciclismo su pista in provincia di Treviso 2012).

1. Per la realizzazione degli impianti sportivi e di servizio funzionali allo svolgimento dei mondiali di ciclismo su pista del 2012 in provincia di Treviso è autorizzato un contributo quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dal 2008 quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie che l'Associazione Ciclismo di Marca è autorizzata ad effettuare. Le relative rate di ammortamento per capitale ed interessi sono corrisposte agli istituti finanziatori da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. L'80 per cento del contributo quindicennale di cui al comma 1 è destinato alla realizzazione di un velodromo nel territorio provinciale, diretto a consentire un adeguato allenamento degli atleti italiani sul territorio nazionale. Ai fini della definizione delle modalità di finanziamento e dì realizzazione del Velodromo e delle restanti infrastrutture funzionali allo svolgimento della manifestazione sportiva, l'Associazione Ciclismo di Marca stipula un apposito accordo quadro, ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, con il Ministero per le politiche giovanili e le attività sportive, il Ministero dell'economia e delle finanze e gli enti locali interessati.
3. Le somme relative ad eventuali economie che si realizzeranno sulle risorse attivate mediante la contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie effettuate dall'Associazione Ciclismo di Marca per la realizzazione degli interventi a valere sul contributo quindicennale di cui al comma 1 possono essere destinate alla copertura di altre spese preventivamente autorizzate dall'Associazione per la realizzazione dell'evento.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2008: - 2.000;
2009: - 2.000;
2010: -2.000.
66. 06. Dozzo, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

ART. 67.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. All'articolo 1, comma 796, lettera n) della legge n. 296 del 2006 dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti periodi: «Nella sottoscrizione di accordi di programma con le regioni è data, inoltre, priorità agli interventi relativi ai seguenti settori assistenziali, tenuto conto delle esigenze della programmazione sanitaria nazionale e regionale: realizzazione di strutture sanitarie territoriali, residenziali e semiresidenziali; acquisizione di tecnologie per gli interventi territoriali dedicati alle cure palliative, ivi comprese quelle relative alle patologie degenerative neurologiche croniche invalidanti; potenziamento delle


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«unità di risveglio dal coma»; potenziamento e creazione di unità di terapia intensiva neonatale (TIN); acquisizione di tecnologie per l'applicazione di nuove metodiche analitiche, basate sulla spettrometria di «massa tandem», per effettuare screening neonatali allargati, per patologie metaboliche ereditarie, per la cui terapia esistono evidenze scientifiche efficaci, Il Ministero della salute attraverso la valutazione preventiva dei programmi di investimento e con il monitoraggio della loro attuazione, assicura il raggiungimento dei predetti obiettivi prioritari, verificando nella programmazione regionale la copertura del fabbisogno relativo anche attraverso i precedenti programmi di investimento.

Conseguentemente, al medesimo articolo, sopprimere il comma 7.
67. 26. Il relatore.

Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Riordino delle funzioni sanitarie penitenziarie).

1. Al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, comprensivo dell'assistenza sanitaria negli Istituti penali minorili, nei Centri di Prima Accoglienza, nelle Comunità e negli ospedali psichiatrici giudiziari, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono definiti, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza previsti dalla legislazione vigente e delle risorse finanziarie di cui alla lettera c):
a) il trasferimento al Servizio sanitario nazionale, di tutte le funzioni sanitarie svolte dalla Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile, ivi compreso il rimborso alle comunità terapeutiche per il mantenimento, la cura, l'assistenza medica dei detenuti di cui all'articolo 96, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per il collocamento nelle medesime comunità dei minorenni e giovani di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 272 disposto dall'autorità giudiziaria;
b) le modalità e le procedure, secondo le disposizioni vigenti in materia, previa concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale dei rapporti di lavoro in essere, anche sulla base della legislazione speciale vigente, relativi all'esercizio di funzioni sanitarie nell'ambito del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della Giustizia minorile del Ministero della giustizia, con contestuale riduzione delle dotazioni organiche dei predetti Dipartimenti in misura corrispondente alle unità di personale di ruolo trasferite al Servizio sanitario nazionale;
c) il trasferimento al Fondo sanitario nazionale per il successivo riparto alle Regioni e Province autonome delle risorse finanziarie, valutate complessivamente in 157,8 milioni di euro per l'anno 2008, in 162,8 milioni di euro per l'anno 2009 e in 167,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, di cui quanto a 147,8 milioni di euro a decorrere dal 2008 a valere sullo stato di previsione del Ministero della giustizia e quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2008, 15 milioni di euro per l'anno 2009 e 20 milioni di curo a decorrere dall'anno 2010 a valere sullo stato di previsione del Ministero della salute;
d) il trasferimento delle attrezzature, degli arredi e dei beni strumentali di proprietà del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia afferenti le attività sanitarie;


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e) i criteri per la ripartizione alle Regioni e Province autonome, delle risorse finanziarie còmplessive, come individuate alla lettera e), destinate alla sanità penitenziaria.

2. Nelle more del definitivo trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, del personale e delle risorse in materia di medicina penitenziaria, il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e Dipartimento della Giustizia minorile - continuano a svolgere la funzione di uffici erogatori per quanto di rispettiva competenza e sono prorogati i rapporti di incarico, di collaborazione o convenzionali del personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena, non appartenente ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, in corso alla data del 28 settembre 2007.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.
67. 08. Governo.

ART. 68.

Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Interventi per la salvaguardia della città di Venezia).

1. Nell'ambito degli interventi per la salvaguardia della città di Venezia, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni, con particolare riguardo alla prevenzione dell'inquinamento e al risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro a decorrere dal 2008.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 4.000;
2009: - 4.000;
2010: - 4.000.
68. 011. (Nuova formulazione) Zorzato, Adornato, Brancher, Campa, Giuseppe Fini, Fratta Pasini, Gardini, Milanato, Mistrello Destro, Paniz, Valentini, Zanella, Fincato, Frigato.

Dopo l'articolo 68, è aggiunto il seguente:

Art. 68-bis.
(Interventi per Venezia).

1. Per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni, le risorse di cui all'articolo 1, comma 944, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 4.000;
2009: - 4.000.
69. 023. Zanella, Bonelli.

ART. 70.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La ripartizione secondo bacini di utenza costituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano


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dello stanziamento annuo è effettuata il 30 maggio di ogni anno. Allo scopo si procede imputando, automaticamente e in via provvisoria, alle regioni e alle province autonome il 90 per cento della somma già assegnata nell'anno precedente, fatta salva la rideterminazione in via definitiva all'esito dei conteggi ufficiali.

Conseguentemente dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 145, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al primo e al secondo periodo le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio».
70. 2. VII Commissione.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 10, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, alle parole: «Tale contributo» premettere le seguenti: «Fermi restando i limiti all'ammontare dei contributi, quali indicati nell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.
70. 86. Governo.

Subemendamento all'emendamento 70.87 del relatore.

Dopo le parole: a decorrere dall'anno 2008 aggiungere le seguenti parole: e di ulteriori 5 milioni di euro annui per l'anno 2009.

Conseguentemente all'articolo 150, comma 1, nella Tabella A, Rubrica Ministero dell'Economia e delle Finanze:
2009: - 5.000.
0. 70. 87. 7.Borghesi.

Al comma 4, sostituire le parole: 10 milioni di euro per l'anno 2008 con le seguenti: 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:
2009: - l0.000;
2010: - 10.000.
70. 87. Il relatore.

ART. 74.

Dopo l'articolo 74 è aggiunto il seguente:

Art. 74-bis.
(Internazionalizzazione e competitività del sistema turistico nazionale).

1. Al fine di incentivare lo sviluppo strategico integrato del prodotto turistico nazionale mediante la promozione di economie di scala ed il contenimento dei costi di gestione delle imprese del settore, con uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite, nel rispetto delle competenze regionali, le procedure acceleratorie e di semplificazione volte a favorire sia l'aumento dei flussi turistici sia la nascita di nuove imprese del settore. Tali procedure dovranno privilegiare le azioni finalizzate, tra l'altro, alla razionalizzazione e alla riduzione degli adempimenti a carico delle imprese e dei termini di durata dei procedimenti, nonché a definire specifici moduli procedimentali idonei a contestualizzare l'esercizio dei poteri pubblici.
2. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avvalendosi delle risorse umane, strutturali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, prov


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vede ad assicurare il supporto tecnico-specialistico in favore dei soggetti nazionali ed internazionali che intendano promuovere progetti di investimento volti ad incrementare e riqualificare il prodotto turistico nazionale, attivando le procedure sopra descritte.
74. 02. Leddi Maiola.

ART. 80.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Allo scopo di garantire la prosecuzione delle attività di monitoraggio del rischio sismico attraverso l'utilizzo di tecnologie scientifiche innovative integrate dei fattori di rischio nelle diverse aree del territorio, ai sensi dell'articolo 1, comma 247 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2008: - 1.500;
2009: - 1.500;
2010: - 1.500.
80. 9. (Nuova formulazione) Crosetto.

Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 con le seguenti: disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 4-bis, 7-bis e 7-ter;
b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di prevenire situazioni di emergenza ambientale con particolare riferimento al mare nonché di assicurare il funzionamento ordinario dell'I.C.R.A.M. è assegnata, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, la somma di euro 10.000.000 a valere sulle risorse di cui al comma 1»;
c) dopo il comma 7, inserire i seguenti:
«7-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce e attiva un programma di interventi di difesa del suolo nei piccoli comuni il cui territorio presenta significativi fenomeni di dissesto e che risultano caratterizzati da estrema perifericità rispetto ai centri abitati di maggiori dimensioni. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 5.000.000 per l'anno 2008 a valere sulle risorse di cui al comma 1.
7-ter. Per le finalità di mitigazione del rischio idrogeologico, di tutela e di riqualificazione dell'assetto del territorio e di incentivazione alla permanenza delle popolazioni nelle aree di montagna e di collina, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce e attiva, sulla base delle richieste dei comuni e delle comunità montane, un programma di interventi di manutenzione del reticolo idrografico minore e dei versanti, privilegiando la realizzazione di opere tradizionali e a basso impatto ambientale. Per l'attuazione del presente comma è previsto l'utilizzo del 10 per cento delle risorse destinate, per l'anno 2008, alla difesa del suolo nel comma 1 del presente articolo».
80. 25. (Nuova formulazione) Bonelli, Zanella, Francescato, Camillo Piazza.

ART. 81.

Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Un centesimo per il clima).

1. È istituito, presso il ministero dell'ambiente, il fondo denominato «un centesimo per il clima» nel quale affluiscono le entrate derivanti dalla contribuzione volontaria di un centesimo di euro per ogni litro di carburante acquistato alla pompa per l'autotrazione, nonché per ogni 6 Kw/h di energia elettrica consumata.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2008 per ogni litro di carburante acquistato e per ogni 6 Kw/h erogati per i quali sia stata effettuata la contribuzione volontaria è previsto un corrispondente contributo aggiuntivo di 1 centesimo di euro da parte delle società di distribuzione di carburante


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e di energia elettrica. Il fondo è finalizzato al finanziamento delle politiche della mobilità sostenibile, delle fonti energetiche rinnovabili per ridurre le emissioni di CO2 e al sostegno delle politiche di contrasto ai cambiamenti climatici.
3. Entro tre mesi dalla data di approvazione della presente legge il Ministro dell'ambiente con proprio decreto, sentite le organizzazioni rappresentative di categoria, le associazioni ambientaliste di cui all'articolo 13 della legge 349 del 1986, e le associazioni dei consumatori, definisce le modalità di attuazione della contribuzione volontaria di cui al comma 1 e del contributo di cui al comma 2 e le modalità di gestione del fondo. Con il medesimo decreto è istituito un comitato di esperti che abbia il compito di verificare l'attuazione delle finalità del fondo di cui al comma 1. Le spese di funzionamento del comitato di cui al periodo precedente sono poste a carico delle dotazioni del fondo «un centesimo per il Clima».
4. Per l'anno 2008 al fondo di cui ai comma 1 è assegnata una dotazione di milioni di euro ai fini dell'avvio della campagna di comunicazione del fondo «un centesimo per il clima».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:
2008: - 1.000.
81. 014. (Nuova formulazione) Bonelli, Francescato, Zanella, Camillo Piazza.

Dopo l'articolo 81, inserire il seguente:

Art. 81-bis.
(Valorizzazione e recupero delle ferrovie dismesse).

1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente un fondo di 2 milioni di euro per l'anno 2008, per l'avvio di un programma di valorizzazione e recupero delle ferrovie dismesse.
2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il ministro dei beni culturali ed ambientali e del Ministro dei trasporti, individua criteri e modalità per la realizzazione di una rete di percorsi ferroviari dismessi da destinare ad itinerari cicloturistici ed avvia progetti di fattibilità per la conversione ad uso ciclabile delle tratte ferroviarie dismesse di cui all'allegato 2.

Conseguentemente alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:
2008: - 2.000.

Allegato 2

Regione
Tratta
Lombardia Voghera-Varzi
Liguria Ospedaletti-Sanremo
Emilia-R. Rimini-Novafeltria
Veneto Treviso-Ostiglia
Marche Fermo-Amandola
Toscana Val d'Orcia
Umbria Spoleto-Norcia
Lazio Paliano-Fiuggi
Lazio Capranica-Civitavecchia
Abruzzo L'Aquila-Sulmona
Campania Sicignano-Lagonegro
Puglia Gioia del Colle-Palagiano
Calabria Lagonegro-Castrovillari
Sicilia Valle dell'Anapo
Sardegna San Gavino-Montevecchio

81. 034. (Nuova formulazione) Bonelli, Zanella, Francescato, Camillo Piazza.

Dopo l'articolo 81, inserire il seguente:

Art. 81-bis.
(Potenziamento delle attività di sorveglianza e di tutela del territorio).

1. Al fine di potenziare l'attività di sorveglianza e di tutela del territorio e


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disincentivare l'esecuzione di lavori senza titolo o in difformità dalle norme dagli strumenti urbanistici, nonché per sostenere gli oneri a carico dei comuni per l'immediata demolizione delle opere abusive, il fondo per la demolizione delle opere abusive, di cui all'articolo 32, comma 12 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2008.
2. All'articolo 27, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro i successivi 15 giorni dalla notifica il dirigente o il responsabile dell'ufficio, su ordinanza del sindaco, può procedere al sequestro del cantiere».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2008: - 10.000.
81. 042. (Nuova formulazione) Garavaglia, Filippi, Fugatti, Dussin.

Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Riduzione della composizione delle Commissioni di riserva delle aree marine protette e razionalizzazione della spesa).

1. La commissione di riserva, di cui all'articolo 28, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificato dall'articolo 2 comma 16, della legge 9 dicembre 1998 n. 426, nominata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed istituita presso l'Ente cui è delegata la gestione dell'area marina protetta, si compone di 1 rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con funzioni di Presidente; 1 esperto designato dalla regione territorialmente interessata, con funzioni di Vicepresidenza; 1 esperto designato d'intesa tra i comuni rivieraschi territorialmente interessati; 1 esperto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 1 rappresentante della Capitaneria di porto nominato su proposta del reparto ambientale marino presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 1 esperto designato dall'istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare (ICRAM); 1 esperto designato dalle Associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In attuazione di tale previsione il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procederà alla ricostituzione di tutte le Commissioni di riserva delle aree marine protette entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
81. 049. Bonelli, Zanella, Francescato, Camillo Piazza.

Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Dotazione organica degli Enti parco).

1. Gli enti parco nazionale che abbiano provveduto alla rideterminazione della propria dotazione organica in attuazione dell'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono rideterminare le proprie piante organiche, entro il limite massimo di 120 unità di personale, nell'ambito del contributo dello Stato ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, delle ulteriori risorse attribuite ai sensi del comma 11-ter, e delle altre entrate di cui all'articolo 16 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Per le finalità di cui al presente comma a decorrere dal 2008 gli enti parco nazionali sono autorizzati ad effettuare assunzioni di personale anche in deroga alla normativa


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vigente, previo esperimento delle procedure di mobilità.
2. Per le finalità di cui al comma 11-bis è autorizzato un contributo straordinario dello Stato di due milioni di euro a decorrere dal 2008. Al riparto del contributo tra gli enti parco di cui al comma 11-bis si provvede con decreto dei Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 2.000;
2009: - 2.000;
2010: - 2.000.
81. 052. (Nuova formulazione) Governo.

ART. 82.

Dopo l'articolo 82, inserire il seguente:

Art. 82-bis.
(Commissione Nazionale per la formazione continua).

1. Il sistema nazionale di educazione continua in medicina (ECM) è disciplinato secondo le disposizioni di cui all'Accordo stipulato in sede di Conferenza Stato-regioni in data 1o agosto 2007 recante il riordino del sistema di formazione continua in medicina. In particolare, la gestione amministrativa del programma di educazione continua in medicina (ECM) e il supporto alla Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, sono trasferiti all'Agenzia per i servizi sanitari regionali, istituita con il decreto legislativo 30 giungo 1993, n. 266 e successive modificazioni che, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, assume la denominazione di Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale che svolge attività di ricerca e di supporto a vantaggio del Ministro della salute, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. La Commissione Nazionale per la formazione continua, che svolge le funzioni e i compiti indicati nel citato Accordo del 1o agosto 2007, è costituita con decreto del Ministro della salute nella composizione individuata nel predetto Accordo Stato-regioni del 1o agosto 2007. Concorrono, altresì, alla piena realizzazione del nuovo sistema di educazione continua in medicina gli ulteriori organismi previsti dal citato Accordo, secondo le competenze da esso attribuite.
2. Per favorire l'attivazione dei nuovi servizi, l'Agenzia potrà avvalersi ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale non dirigenziale di ruolo in posizione di comando dal Ministero della salute, e dalle altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, per un contingente massimo di quindici unità. Il Ministro della salute può altresì disporre presso l'Agenzia, per periodi massimi di due anni e con le modalità previste all'articolo 1, comma 308, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, distacchi non rinnovabili fino ad un massimo di 15 unità di personale del Ministero della salute. I contributi alle spese previsti all'articolo 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia ai fini della copertura degli oneri dalla stessa sostenuti, ivi incluse le spese di funzionamento della Commissione Nazionale per la formazione continua e degli ulteriori organismi previsti dal citato Accordo Stato-regioni del 1o agosto 2007 nonché le spese di personale derivanti dal presente articolo.
3. Per consentire all'Agenzia di cui al comma 1 di fare fronte tempestivamente e con completezza agli ulteriori compiti istituzionali, la dotazione organica del relativo personale è determinata in sessanta unità di personale di ruolo, di cui quarantotto unità di personale non dirigente e dodici dirigenti. L'Agenzia è autorizzata a procedere alla copertura dei posti di


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nuova istituzione, nei limiti della dotazione organica rideterminata nel presente comma e del finanziamento complessivo di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, nel testo sostituito dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 febbraio 2001, convertito nella legge 28 marzo 2001, n. 129, integrato dai contributi di cui al comma 2.
4. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni incompatibili con il presente articolo e le disposizioni recate dall'articolo 5, comma 4, primo periodo del decreto legislativo 30 giungo 1993, n. 266.
82. 028. Governo.

ART. 84.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. All'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto infine il seguente periodo: «Al fine di assicurane il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, sono autorizzati per gli anni 2008 e 2009 ad assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui al presente articolo».
84. 6. (Nuova formulazione) Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di riconoscere i particolari oneri connessi allo svolgimento bilingue del servizio, la misura mensile dell'indennità speciale di seconda lingua prevista per il personale di magistratura ordinaria, amministrativa e contabile dall'articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n. 454 è rideterminata in 400 euro, fino ad un limite massimo di spesa pari a 150 mila euro annui.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 150;
2009: - 150;
2010: - 150.
84. 7. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

ART. 86.

Dopo l'articolo 86, inserire il seguente:

Art. 86-bis.
(Rimodulazione finanziamenti articolo 1, comma 806 legge 27 dicembre 2006, n. 296).

1. Per gli anni 2008 e 2009, i 60,5 milioni previsti dall'articolo 1, comma 806 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da assegnare alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'integrazione ed il cofinanziamento di progetti regionali attuativi del Piano sanitario nazionale sono prioritariamente finalizzati:
a) alla sperimentazione del modello assistenziale case della salute;
b) alle malattie rare;
c) all'implementazione della rete delle unità spinali unipolari e delle strutture per pazienti gravi cerebrolesi;
d) all'attuazione del Patto per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro;
e) alla promozione di attività di integrazione tra dipartimenti di salute mentale e ospedali psichiatrici giudiziari;
f) all'attuazione del documento programmatico «Guadagnare salute: rendere facili le scelte salutari» decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 maggio 2007.
86. 06. Governo.


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Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.
(Modifica all'articolo 1, comma 566 della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

1. All'articolo 1, comma 566, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «purché abbia superato o superi prove selettive di natura concorsuale. A far data dal 2007 lo stanziamento annuo della legge 19 gennaio 2001, n. 3 è rideterminato in curo 30.300.000.» sono sostituite con le seguenti: «ed accertati i requisiti specifici professionali e generali di idoneità. Lo stanziamento della legge 19 gennaio 2001, n. 3, è rideterminato a partire dal 2008 in curo 35.300.000».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 5.000;
2009: - 5.000;
2010: - 5.000.
86. 05. Iacomino, Andrea Ricci, Pegolo.

ART. 88.

Dopo l'articolo 88 inserire il seguente:

Art. 88-bis.
(Disposizioni in materia di dispositivi medici).

1. Al fine di assicurare i risparmi previsti dall'articolo 1, comma 796, lettera v), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2008, nel corrispondere agli aventi diritto il prezzo relativo a forniture di dispositivi medici, previste da gare effettuate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, le Aziende sanitarie e gli altri enti che hanno operato gli acquisti trattengono, a titolo di sconto a favore del Servizio sanitario nazionale, una percentuale pari all'1,50 per cento del prezzo medesimo, al lordo di IVA. Nel corso dello stesso anno, l'eventuale acquisto di dispositivi medici al di fuori di gare, nei casi consentiti dalle norme in vigore, non può comportare, a carico del Servizio sanitario nazionale, l'esborso di un prezzo unitario superiore al 98,50 per cento dell'ultimo prezzo corrisposto dalla struttura acquirente.
2. I prezzi di riferimento di dispositivi medici stabiliti con decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera v), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla base di pareri resi dalla Commissione unica sui dispositivi medici (CUD), si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2009, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.
3. Entro il 31 gennaio 2008, il Ministero della salute, avvalendosi della CUD, avvia un confronto con le associazioni industriali del settore, per:
a) individuare, ove necessario, ulteriori articolazioni delle tipologie di dispositivi medici contemplate dai decreti ministeriali di cui al comma 2, in grado di assicurare che ciascuna voce contenga dispositivi con caratteristiche tecniche sovrapponibili, che giustificano l'applicazione di un unico prezzo di riferimento. La CUD procede, conseguentemente, sulla base dei dati pervenuti ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera v) della legge n. 296 del 2006 e di loro eventuali integrazioni richieste dalla stessa CUD, alla revisione e al completamento dei prezzi di riferimento, da approvare secondo la procedura prevista dalla citata disposizione legislativa;
b) approntare diverse misure di razionalizzazione nell'acquisto e nell'utilizzazione dei dispositivi medici in grado di assicurare, ove divenute operative, anche in sostituzione del meccanismo dei prezzi di riferimento, risparmi non inferiori ai 60 milioni di euro per l'anno 2009 con mantenimento degli effetti negli anni successivi.

88. 036. Il Relatore.


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ART. 93.

Dopo l'articolo 93 aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.
(Celebrazioni per il 150o anniversario dell'Unità d'Italia).

1. Per la realizzazione delle opere, degli interventi e delle iniziative connesse alle celebrazioni per il 150o anniversario dell'Unità d'Italia, è autorizzata l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente:
all'articolo 62, comma 16, sostituire le parole:
20 milioni di euro per l'anno 2008 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 con le seguenti: 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010;
all'articolo 114, comma 3, le parole: 30 milioni di euro annui sono sostituite dalle seguenti: 25 milioni di euro per l'anno 2008 e 30 milioni di euro annui dal 2009.
93. 035. Il Relatore.

Dopo l'articolo 93, è inserito il seguente:

Art. 93-bis.
(Fondo per il ripristino del paesaggio).

1. Ai fini di consentire interventi di demolizione di immobili e infrastrutture, la cui realizzazione ha prodotto un danno al paesaggio in aree di particolare valenza culturale, paesaggistica e naturale incluse nel perimetro di riconoscimento dei siti italiani UNESCO, di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, è istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e attività culturali il «Fondo per il ripristino del paesaggio», con una dotazione di 15 milioni di euro l'anno per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, finalizzato alla demolizione, risanamento e ripristino dei luoghi, nonché a provvedere ad eventuali azioni risarcitorie, per l'acquisizione di immobili da demolire.
2. Con decreto del Ministero dei beni e attività culturali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono individuati gli interventi e le modalità attuative di cui al precedente comma.
3. Le regioni possono concorrere con risorse proprie al finanziamento degli interventi ai quali sono destinati i contributi a valere sul Fondo di cui al presente articolo.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
2008: - 15.000;
2009: - 15.000;
2010: - 15.000.
93. 016. (Nuova formulazione) Bonelli, Francescato, Camillo Piazza, Zanella, Fundarò.

Dopo l'articolo 93 aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.

1. L'articolo 2, comma 102, del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è sostituito dal seguente:
«102. Per l'anno 2007 e fino al 30 giugno 2008, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Per l'anno 2007, continuano


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ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43».
93. 04. VII Commissione.

ART. 94.

All'articolo 94, comma 6, primo periodo, dopo le parole: pubblica istruzione, sono aggiunte le seguenti: e dal Ministro dell'università e della ricerca, e dopo le parole: la disciplina sono aggiunte le seguenti: dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale e della attività.
94. 128. Governo.

All'articolo 94, aggiungere in fine il seguente comma:
15-bis. Allo scopo di contribuire all'equilibrio finanziario degli enti locali, è istituito nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione un fondo per il concorso dello Stato agli oneri di funzionamento e per il personale dei licei linguistici ricadenti sui bilanci dei comuni e delle province. La dotazione del fondo è stabilita in 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della pubblica istruzione, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 5.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2009: - 5.000;
2010: - 5.000.
94. 130. (Nuova formulazione) Il relatore.

ART. 96.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di sostenere l'attività di ricerca i fondi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono incrementati di 5 milioni di euro per l'anno 2008 destinati, a titolo di contributo straordinario, alle Università che hanno avviato la procedura di statalizzazione a seguito di apposito decreto ministeriale emanato nell'ultimo triennio.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2008: - 5.000.
96. 6. Andrea Ricci, Vannucci, Migliore.

All'articolo 96, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
3-bis. Al concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione mediche, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, possono partecipare i laureati in medicina e chirurgia, nonché gli studenti iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia che devono sostenere soltanto la prova finale per il conseguimento del titolo di laurea. I soggetti di cui al primo periodo che superano il concorso ivi previsto, possono essere ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano la laurea, ove non già posseduta, e l'abilitazione per l'esercizio dell'attività professionale entro la data di inizio delle attività didattiche delle scuole di specializzazione medesime, immediatamente successiva al concorso espletato.
3-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2008, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è ridotto a due anni accademici e coloro


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che alla medesima data sono in servizio come professori nel terzo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico. A decorrere dal 1o gennaio 2009, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è ridotto ad un anno accademico e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel secondo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico. A decorrere dal 1o gennaio 2010, il periodo di fuori ruolo dei professori, universitari precedente la quiescenza è definitivamente abolito e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel primo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico.
96. 54. (Nuova formulazione) Governo.

Aggiungere in fine il seguente comma:
2-bis. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1, viene riservata la somma complessiva annua di 11 milioni di euro, per il triennio 2008-2010, alle istituzioni universitarie di cui all'articolo 56, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, costituite per legge, nonché all'istituto ad ordinamento speciale di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 18 novembre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005.
96. 55. Relatore.

ART. 105.

Sopprimerlo.
105. 16. Bonelli, Pellegrino, Zanella, Scotto, Duranti, Trupia, Deiana, Aurisicchio.

ART. 126.

Dopo l'articolo 126, inserire il seguente:

Art. 126-bis.
(Potenziamento del sistema pubblico di connettività).

1. Al fine di garantire una più incisiva azione di gestione, controllo e supervisione delle infrastrutture nazionali del sistema pubblico di connettività (SPC) il CNIPA sostiene i costi di cui all'articolo 86, comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, fino alla scadenza dei contratti-quadro stipulati con gli operatori vincitori delle gare, a valere sulle risorse disponibili di cui al successivo comma 8.
2. Al fine di promuovere e supportare la realizzazione delle infrastrutture centrali e regionali idonee allo sviluppo di tutte le componenti del SPC, ivi inclusa quella relativa allo sviluppo delle infrastrutture applicative, le regioni e gli Enti locali, per la parte di rispettiva competenza, definiscono, di concerto con il CNIPA, le componenti progettuali tecniche ed organizzate del sistema nell'ambito di un programma organico contenente la determinazione dei livelli di responsabilità, dei tempi e delle modalità di attuazione, nonché dell'ammontare del relativo onere finanziario. Qualora la realizzazione del programma comporti l'ampliamento di infrastrutture nazionali già disponibili, i relativi costi sono individuati nello stesso.
3. Nell'ambito del programma di cui al comma 2 sono altresì individuati i servizi di cooperazione applicativa di interesse nazionale che le amministrazioni si impegnano a realizzare.
4. Il programma, sentita la Commissione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni è approvato con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni della Pubblica amministrazione.


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5. Il CNIPA sviluppa il progetto esecutivo del programma sulla base delle indicazioni della Commissione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 82 del 2005, che lo approva in via definitiva.
6. Al fine di salvaguardare e garantire l'integrità, anche ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del patrimonio informativo gestito dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e al fine di garantire la disponibilità e la continuità dei servizi erogati dalle stesse amministrazioni, il CNIPA identifica le idonee soluzioni tecniche e funzionali riguardanti, in generale, più amministrazioni, atte a garantire la salvaguardia dei dati e delle applicazioni informatiche e la continuità operativa dei servizi informatici e telematici, anche in caso di disastri e di situazioni di emergenza.
7. Il CNIPA, ai fini dell'identificazione delle soluzioni di cui al comma 6, indice conferenze di servizi.
8. I fondi di cui all'articolo 107 della legge n. 388 del 2000 non ancora impegnati, ancorché confluiti nel fondo di riserva di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 dicembre 2002, restano prioritariamente destinati al completamento delle attività di informatizzazione della normativa statale vigente e in via residuate alle restanti attività di cui al presente articolo. Tali fondi sono incrementati di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Le finalità di cui al medesimo articolo 107 si estendono al coordinamento dei programmi di informatizzazione e classificazione della normativa regionale, all'adeguamento agli standard adottati dall'Unione europea delle classificazioni in uso nelle banche dati normative pubbliche e alla adozione di linee guida per la promulgazione e pubblicazione telematica degli atti normativi nella prospettiva del superamento della edizione a stampa della Gazzetta Ufficiale. I programmi di cui al presente articolo sono realizzati in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale. La loro attuazione presso tutte le amministrazioni pubbliche è coordinata da un responsabile designato per tre anni d'intesa dal Presidente del Consiglio e dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, assicurando il collegamento con le attività in corso per la attuazione dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e con le attività delle amministrazioni centrali dello Stato relative alla pubblicazione degli atti normativi e alla standardizzazione dei criteri per la classificazione dei dati legislativi. All'attuazione dei medesimi programmi partecipano rappresentanti della Corte di Cassazione del CNIPA e, per quanto riguarda la normativa regionale, rappresentanti designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome. Può essere istituita una segreteria tecnica. Ai componenti della segreteria non è corrisposta alcuna ulteriore indennità o emolumento. Il coordinatore delle attività di cui al presente comma trasmette al Parlamento una relazione annuale sullo stato di attuazione dei programmi.
9. Per le esigenze di cui al presente articolo, è autorizzata una spesa pari a 10,5 milioni di euro per l'anno 2008, 10,5 milioni di euro per l'anno 2009 e 10,5 milioni di euro per l'anno 2010. Ad eccezione delle risorse stanziate ai sensi del comma 8, con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità e tempi per l'utilizzazione delle predette risorse.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, variare gli importi come segue:
2008: - 10.500;
2009: - 10.500.


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Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, variare gli importi come segue:
2010: - 10.500.
126. 03. (Nuova formulazione) Il relatore.

ART. 145.

All'articolo 145, comma 8, primo periodo, dopo le parole: si applicano anche inserire le seguenti: a decorrere dall'anno 2009.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 69.000.
145. 81. Il relatore.


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ALLEGATO 4

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008) (C. 3256 Governo, approvato dal Senato).

ULTERIORI PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 9.

Dopo il comma 81, aggiungere i seguenti:
«81-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle condizioni previste, anche alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia.
81-ter. L'ammontare del trasferimento compensativo riconosciuto in via previsionale e l'eventuale conguaglio spettanti a ciascun comune, a fronte della minore imposta che deriva dall'applicazione del comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono determinati in riferimento alle aliquote e detrazioni vigenti alla data del 30 settembre 2007.
81-quater. A decorrere dall'anno 2009, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 192 del 2005 e successive modificazioni, il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla certificazione energetica dell'edificio, così come previsto dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 192 del 2005, nonché delle caratteristiche strutturali dell'immobile finalizzate al risparmio idrico ed al reimpiego delle acque meteoriche.
81-quater. All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente delta Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 1-bis è sostituitodal seguente: «1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2009 nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW».

Conseguentemente, dopo l'articolo 53 inserire il seguente:

Art 53-bis.
(Misure per il contenimento delle emissioni di CO2).

1. Al fine di incentivare il risparmio e l'efficienza energetica è istituito, a decorrere dall'anno 2008, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per il risparmio e l'efficienza energetica con una dotazione di 1 milione di euro. Il Fondo è finalizzato al finanziamento di campagne informative sulle misure che consentono la riduzione


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dei consumi energetici e per migliorare l'efficienza energetica, con particolare riguardo all'avvio di una campagna per la progressiva e totale sostituzione delle lampadine incandescenti con quelle a basso consumo, per l'avvio di misure atte al miglioramento dell'efficienza della pubblica illuminazione e per sensibilizzare gli utenti a spegnere gli elettrodomestici dotati di funzione stand-by quando non vengano utilizzati. A decorrere dal 1o gennaio 2010 è vietata la commercializzazione di elettrodomestici appartenenti a classi energetiche inferiori rispetto alla classe A, nonché di motori elettrici appartenenti alla classe 3 anche all'interno di apparati. Il ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i ministri dell'ambiente e dello sviluppo economico, stabilisce, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i principi e i criteri a cui si devono informare dette campagne informative.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2011 è proibita in tutto il territorio nazionale l'importazione, la distribuzione e la vendita delle lampadine ad incandescenza, nonché l'importazione, la distribuzione
e la vendita degli elettrodomestici privi di un dispositivo per interrompere completamente il collegamento alla rete elettrica.

Conseguentemente, all'articolo 67, dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
«7-bis. Per gli interventi di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 gli stanziamenti previsti saranno subordinati a verifiche energetiche, sia che vengano inseriti in Accordi di Programma, sia in altri programmi per l'ottenimento di finanziamenti pubblici; detti interventi devono prevedere misure significative di efficienza energetica e di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché di risparmio idrico.
7-quater. Per le nuove costruzioni che rientrano fra gli edifici di cui al decreto legislativo n. 192 del 2005 il rilascio del certificato di agibilità al permesso di costruire è subordinato alla presentazione di certificazione energetica dell'edificio».

Conseguentemente, dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art 80-bis.
(Istituzione del fondo per la potabilizzazione, microfiltrazione e dolcificazione delle acque di rubinetto).

1. Il comma 1284 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2007, n. 296, è sostituito dai seguenti:
«1284. È istituito un fondo di solidarietà, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti ed interventi, in ambito nazionale e internazionale, atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell'accesso all'acqua a livello universale. Il fondo è alimentato dalle risorse di cui al comma 1284-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono indicate le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del fondo.
1284-bis. Al fine di tutelare le acque di falda, di favorire una migliore fruizione dell'acqua del rubinetto, di ridurre il consumo di acqua potabile e la produzione di rifiuti, nonché le emissioni di CO2 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare un apposito fondo a favore della potabilizzazione, microfiltrazione, dolcificazione delle acque di rubinetto, recupero delle acque meteoriche e permeabilità dei suoli urbanizzati, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Con decreto del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare sono disciplinate le modalità di funzionamento del fondo e sono individuati gli interventi ai quali sono destinati i contributi a valere sul fondo medesimo.


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1284-ter. Per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico é istituito un contributo di 0,5 centesimi di euro. Per materia plastica si intende, il composto macromolecolare organico ottenuto per polimerizzazione, policondensazione, poliaddizione o qualsiasi altro procedimento simile da molecole di peso molecolare inferiore, ovvero per modifica chimica di macromolecole simili. Le entrate derivanti dal contributo di cui al presente comma sono destinate per un decimo ad alimentare il fondo di cui al comma 1284 e per nove decimi ad alimentare il fondo di cui al comma 1284-bis.».
9. 475. (Nuova formulazione) Bonelli, Zanella, Trepiccione, Francescato, Camillo Piazza.

Dopo il comma 81, aggiungere il seguente:
81-bis. Si considerano valide le trasmissioni degli elenchi clienti e fornitori, di cui all'articolo 37, commi 8 e 9, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relative all'anno 2006, effettuate entro il termine del 15 novembre 2007.
9. 55. VI Commissione.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure a favore dei consumatori in materia di prodotti energetici).

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, ai fini della tutela del cittadino consumatore, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, la misura delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili - di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative - sono diminuite al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio.
2. Il decreto di cui al comma 1 può essere adottato, con cadenza trimestrale, se il prezzo di cui al medesimo comma aumenta in misura pari o superiore, sulla media del periodo, a due punti percentuali rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nel documento di programmazione economico-finanziaria; il medesimo decreto non può essere adottato ove, nella media del semestre precedente, si verifichi una diminuzione del prezzo, determinato ai sensi del comma 1, rispetto a quello indicato nel documento di programmazione economico-finanziaria. Il decreto di cui al comma 1 può essere adottato al fine di variare le aliquote di accisa, qualora il prezzo di cui al comma 1 abbia una diminuzione rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nel documento di programmazione economico-finanziaria.
3. Il decreto di cui al comma 1, da cui non devono in ogni caso derivare maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato, assicura che le eventuali variazioni di aliquote siano effettuate nel rispetto della normativa comunitaria in materia di livelli minimi delle accise.
4. La compensazione degli effetti derivanti dalle variazioni del prezzo di cui al comma 1 disposta ai sensi del presente articolo non si applica nei settori per i quali è vigente un regime di accisa agevolato.
5. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al comma 1, è adottato qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 2 entro il 28 febbraio 2008.
9. 040. Il Relatore.


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ART. 14.

Al comma 2, la lettera c) è così sostituita:
«c) nel Corpo Forestale dello Stato per 1 milione di euro per l'anno 2008, 8 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, anche nei ruoli iniziali nel limite delle vacanze dei ruoli superiori e con successivo riassorbimento al passaggio a tali ruoli, con possibilità di utilizzare le graduatorie di idonei dei concorsi già banditi o conclusi, nonché per compensare gli effetti finanziari dell'eventuale deroga all'articolo 5, comma 5, ultimo periodo, della legge 6 febbraio 2004, n. 36».
14. 22. Cesini, Violante, Napoletano, Lion, Bordo, Zucchi, Servodio, Diliberto, Sgobio, Vannucci, Lombardi, Maderloni, Franci.

Dopo il primo periodo del comma 1, lettera e) aggiungere il seguente: Per il solo anno 2008 gli enti che nel triennio 2003-2005 hanno registrato un saldo medio di competenza mista positivo e maggiore del saldo medio di cassa possono conseguire l'obiettivo di miglioramento in termini di saldo finanziario di competenza mista o, in alternativa, in termini di cassa e di competenza.
19. 98. Il Relatore.

ART. 20.

Sostituire l'articolo 20 con il seguente:

«Art 20.

(Norme per limitare i rischi degli strumenti finanziari sottoscritti dagli enti territoriali).

1. I contratti su strumenti finanziari derivati, sottoscritti da Regioni ed Enti locali, sono informati alla massima trasparenza.
2. I contratti di cui al comma 1 devono recare le informazioni ed essere redatti secondo le indicazioni specificate in un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi sentite la Consob e la Banca d'Italia. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze verifica la conformità dei contratti al decreto.
3. La regione o l'ente locale sottoscrittore di strumenti finanziari di cui al comma 1 deve attestare espressamente di aver preso piena considerazione dei rischi e delle caratteristiche dei medesimi, evidenziando in apposita nota allegata al bilancio gli oneri e gli impegni finanziari derivanti da tali attività.
4. Il rispetto di quanto previsto ai commi 2 e 3 è elemento costitutivo dell'efficacia dei contratti e il riscontro di una loro violazione viene comunicato alla Corte dei Conti per l'adozione dei provvedimenti di competenza».
20. 34. Governo.

ART. 24.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Gli alloggi di cui all'articolo 4, commi 223 e 224, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono trasferiti in proprietà, a titolo gratuito e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del loro trasferimento, ai comuni nel cui territorio gli stessi sono ubicati ai sensi dell'articolo 1, comma 441 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I comuni procedono, entro centoventi giorni dalla data della volturazione, all'accertamento di


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eventuali difformità urbanistico edilizie. Il vincolo di destinazione di cui all'articolo 4, comma 224 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, resta fermo esclusivamente per le domande di acquisto regolarmente presentate dagli assegnatari entro il termine stabilito dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché per le assegnazioni in locazione sulla base di un bando riservato alla categoria dei profughi, il cui espletamento deve precedere il trasferimento ai comuni.
24. 61. Donadi.

ART. 26.

All'articolo 26 apportare le seguenti modificazioni:
Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo:
«La presente disposizione entra in vigore a decorrere dalle prossime elezioni amministrative locali».

Al comma 2, alla lettera a), dopo le parole: presidenti del consigli comunali e provinciali aggiungere le seguenti: i presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni di cui all'articolo 22, comma 1.

Al comma 3, lettera c), capoverso lettera c), sostituire il secondo periodo con il seguente:
«Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana».

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Il presente comma non si applica per l'adesione delle Amministrazioni comunali ai consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e regionali».

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. All'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti lo cali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "100.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "250.000 abitanti";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "I comuni con popolazione tra i 100.000 e i 250.000 abitanti possono articolare il territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento secondo quanto previsto dal comma 2. La popolazione media delle circoscrizioni non può comunque essere inferiore a 30.000 abitanti».

Al comma 7 al primo periodo dopo le parole: al responsabile dell'ufficio elettorale comunale aggiungere le seguenti: salvo quanto disposto dagli articoli 12, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;

al terzo periodo dopo le parole: in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale aggiungere le seguenti: ad eccezione degli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95.

Al comma 8, dopo le parole: 100 milioni di euro aggiungere le seguenti: , salvo quanto disposto dal successivo comma 8-bis.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. Entro il 30 giugno 2008, sulla base delle certificazioni prodotte dagli Enti interessati, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza Stato - Città - Autonomie locali, quantifica l'ammontare effettivo delle riduzioni di spesa conseguibili nell'anno 2008. A


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seguito ditale accertamento, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in relazione alla differenza riscontrata tra l'ammontare delle economie di spesa e la riduzione dei trasferimenti, adegua con propri decreti la dotazione per l'anno 2008 del fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per i soli Enti che hanno dato piena attuazione alle disposizioni previste dal presente articolo, a valere e nei limiti dell'incremento del Fondo ordinario di cui al comma 8.
26. 147. (Nuova formulazione) Il Relatore.

ART. 27.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla riduzione, ai sensi del comma 2-ter del presente articolo, del numero dei componenti dei consigli di amministrazione e degli organi esecutivi dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al Capo I del Titolo V del Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, ovvero alla soppressione dei medesimi consorzi con le modalità di cui al comma 2-quater e nel rispetto delle condizioni previste dal comma 2-quinquies del presente articolo.
2-ter. La riduzione del numero dei componenti degli organi di cui al comma 2-bis dovrà essere conforme a quanto previsto per le società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 729, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2-quater. In alternativa a quanto previsto dal comma 2-ter ed entro lo stesso termine di cui al comma 2-bis, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano potranno procedere alla soppressione dei consorzi di bonifica di cui al medesimo comma 2-bis. In tal caso le funzioni e i compiti attualmente svolti dai medesimi consorzi e le relative risorse, ivi inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale o regionale, sono attribuiti dalle regioni alle province. Le regioni adottano disposizioni al fine di garantire che la difesa del suolo venga attuata in maniera coordinata fra gli enti che hanno competenza al riguardo, nel rispetto dei principi dettati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle competenze delle province fissate dall'articolo 19 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi. Le province subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai consorzi di bonifica. Per l'adempimento dei fini istituzionali dei medesimi consorzi, alle province è attribuita la potestà, già riconosciuta agli stessi consorzi, di cui all'articolo 59 del Regio Decreto 13 febbraio 1933 n. 215, di imporre contributi alle proprietà consorziate nei limiti dei costi sostenuti per le citate attività. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 2-quinquies, il personale che al momento della soppressione risulti alle dipendenze dei consorzi di bonifica passa alle dipendenze delle regioni, delle province e dei comuni, secondo modalità determinate dalle regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le regioni.
2-quinquies. Dalla attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tale fine la soppressione di consorzi per i quali si evidenzino squilibri di bilancio ed esposizioni debitorie è subordinata alla previa definizione di un piano finanziario che individui le necessarie misure compensative.
27. 29. (Nuova formulazione) Borghesi.


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Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Modifiche alla disciplina dei Conti intrattenuti dal Tesoro per la gestione delle disponibilità liquide).

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:
«Tale remunerazione non si applica alle somme in eccedenza rispetto al saldo previsto nell'ambito degli scambi di informazioni sui flussi di cassa tra Ministero dell'economia e finanze e Banca d'Italia. Ai fini della stabilizzazione del saldo rispetto alle previsioni, con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di criteri di trasparenza, efficienza e competitività, sono stabilite le modalità di movimentazione della liquidità e di selezione delle controparti».
b) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente:
«Sul predetto conto, nonché sul conto di tesoreria denominato: «Dipartimento del Tesoro-Operazioni sui mercati finanziari», non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari».
c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Ai conti e depositi intestati al Ministero dell'economia e delle finanze presso il sistema bancario ed utilizzati per la gestione della liquidità si applicano le disposizioni del precedente comma 6. (L)»;
d) i commi 7 e 9 sono abrogati.
27. 09. Il Relatore.

ART. 28.

Aggiungere in fine il seguente comma:
4-bis. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1282, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 si interpreta nel senso che le risorse da trasferire all'Ente Italiano Montagna (EIM) sono tutte quelle complessivamente già attribuite all'Imont al 1o gennaio 2007. Tali risorse sono rese immediatamente disponibili per effetto dell'esclusione disposta dal primo periodo dell'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
28. 03. Quartiani, Froner, Rusconi, Brandolini.

ART. 29.

Aggiungere in fine il seguente comma:
4-bis. L'articolo 7, del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, recante interventi straordinari per usare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti, convertito, con modificazioni dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, è abrogato.
29. 03. Aurisicchio, Scotto, Lomaglio.

ART. 31.

Al comma 2 dopo le parole: , viene conseguentemente inserire le seguenti: ove né ricorrano i presupposti nell'esercizio 2008,.
31. 11. Il Relatore.


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Aggiungere in fine il seguente comma:
6-bis) per la razionalizzazione di iniziative nel settore della divulgazione della cultura italiana all'estero, da realizzare anche in connessione con eventi internazionali già programmati, è autorizzata per l'allestimento di una mostra itinerante la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni;
2008: - 1.000;
2009: - 1.000;
2010: - 1.000.
*31. 10.Il relatore.

Aggiungere in fine il seguente comma:
6-bis. Per la razionalizzazione di iniziative nel settore della divulgazione della cultura italiana all'estero, da realizzare anche in connessione con eventi internazionali già programmati, è autorizzata per l'allestimento di una mostra itinerante la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 1.000;
2009: - 1.000;
2010: - 1.000.
*31. 5. (Nuova formulazione) De Brasi.

Aggiungere in fine il seguente comma:
6-bis. Per il funzionamento dell'unità di crisi del Ministero degli affari esteri ed in particolare per lo svolgimento di interventi a tutela dei cittadini italiani in situazioni di rischio e di emergenza all'estero, svolti anche in coordinamento con le unità di crisi dei paesi dell'Unione Europea, è autorizzata, a decorrere dal 2008, la spesa di euro 400.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 400;
2009: - 400;
2010: - 400.
31. 6.(Nuova formulazione) De Brasi.

Aggiungere in fine il seguente comma:
6-bis. Al fine di assicurare l'adempimento degli impegni derivanti dalla partecipazione ai fori internazionali, il Ministero degli affari esteri è autorizzato a procedere, per gli anni 2008 e 2009, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nell'ambito del limite del contingente di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La presente disposizione, fermo restando quanto stabilito all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 si applica anche al personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
31. 12. Il relatore.

ART. 37.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Norma per il finanziamento dell'OIC, dello IASB e dell'EFRAG).

1. Al finanziamento dell'Organismo italiano di contabilità (OIC), fondazione di diritto privato avente piena autonomia statutaria, concorrono le imprese attraverso contributi derivanti dall'applicazione di una maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle camere di commercio per il deposito dei bilanci presso il registro delle imprese ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.


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2. Il Collegio dei Fondatori dell'OIC stabilisce annualmente il fabbisogno di finanziamento dell'OIC nonché le quote del finanziamento di cui al precedente comma 1 da destinare all'International Accounting Standards Board (IASB) e all'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG).
3. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con decreto, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, a definire la misura della maggiorazione di cui al precedente comma 1 sulla base delle indicazioni di fabbisogno trasmesse dall'OIC. Con lo stesso decreto sono individuate le modalità di corresponsione delle relative somme all'OIC tramite il sistema camerale.
37. 044.(Nuova formulazione) Il Governo.

ART. 41.

Al comma 1, dopo la parola: soppressione, aggiungere le seguenti parole: o riorganizzazione e le parole: 7 milioni sono sostituite dalle seguenti: 7,250 milioni.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 250;
2009: - 250;
2010: - 250.
41. 4. (Nuova formulazione) Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

Art. 41-bis.
(Vittime del terrorismo).

1. All'articolo 15, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I benefici di cui alla presente legge si applicano anche agli eventi verificatisi all'estero a decorrere dal 1o gennaio 1961, dei quali sono stati vittime i cittadini italiani residenti in Italia al momento dell'evento».
2. All'articolo 16 della legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, dopo le parole: «dall'attuazione della presente legge», sono inserite le seguenti: «salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, secondo periodo».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2008: - 3.571;
2009: - 417;
2010: - 488.
41. 03. I Commissione.

ART. 43.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di favorire l'accesso al credito e al mercato dei capitali alle imprese che operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura, le disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, sono destinate agli interventi di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, del decreto legislativo del 29 marzo 2004, n. 102.
43. 6.(Nuova formulazione) Maderloni.

ART. 49.

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

Art. 49-bis.
(Interventi in favore delle aziende siciliane colpite da plasmopara viticola).

1. Dopo l'articolo 1 della legge 1° luglio 1997, n. 206, recante norme in favore delle produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi, è inserito il seguente:
«Art. 1-bis. - 1. Al fine di fare fronte ai danni ed al mancato reddito dovuti agli attacchi della malattia fugina plasmopara


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viticola, nota altresì con il nome di "peronospora", avvenuti nel 2007 in Sicilia in conseguenza dell'anomalo andamento stagionale e del perdurare del caldo eccessivo, quali condizioni da considerare come "avversità atmosferiche assimilabili a una calamità naturale", ai sensi della definizione recata dal numero 8), comma 1, dell'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, ed in tal senso da poter consentire la concessione di aiuti compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato e non essere soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato, secondo quando previsto dall'articolo 11 del citato regolamento (CE) n. 1857/2006, è autorizzata la spesa per il 2008 di 50 milioni di euro a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, da trasferire entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla regione Sicilia, che utilizza tale importo in favore delle aziende danneggiate dagli attacchi della "peronospora", tramite provvedimenti di ripartizione che siano conformi ai criteri di cui al presente articolo ed al regolamento (CE) n. 1875/2006».
49. 087. XIII Commissione.

ART. 52.

Ovunque ricorrano le parole: potenza elettrica, sono sostituite dalle seguenti: potenza nominale media annua.
52. 28. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Al comma 9 sostituire le parole: il 29 aprile 2006 con le seguenti: il 1o aprile 1999.
52. 30. Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco.

ART. 56.

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Istituzione fondo per Piattaforma Italiana per lo sviluppo dell'idrogeno e delle celle a combustibile).

1. Al fine di garantire lo sviluppo e la continuità della ricerca italiana sull'idrogeno e le tecnologie ad esso collegate, come le celle a combustibile, quali componenti ideali di un sistema energetico sostenibile, in grado di soddisfare la domanda crescente di energia riducendo, al tempo stesso, gli effetti dannosi per l'ambiente, a livello sia locale, sia globale, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente, un apposito Fondo per la Piattaforma Italiana per lo sviluppo e dell'idrogeno e delle celle a combustibile, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2008. Il fondo incentiva lo sviluppo delle diverse fasi della filiera che consente cicli energetici chiusi, ossia basati sull'idrogeno prodotto con l'impiego di fonti energetiche nuove e rinnovabili, il suo accumulo e trasporto, e la sua utilizzazione. Sono favorite le applicazioni trasportistiche dell'idrogeno così prodotto, da utilizzare in motori a combustione interna modificati, alimentati ad idrogeno o a miscele metano/idrogeno, ovvero in celle a combustibile per l'autotrazione.
2. A decorrere dal 2008, al fine di promuovere a livello internazionale il modello italiano di partecipazione informata del pubblico ai processi decisionali sull'emissione deliberata di Organismi Geneticamente Modificati-OGM e allo scopo di intraprendere azioni strutturali che favoriscano le filiere produttive nella dotazione di materia prima agricola esente da contaminazioni da OGM, in coerenza con le richieste dei consumatori, è istituito un apposito Fondo, denominato «Fondo per la promozione di azioni positive in favore di filiere produttive agricole esenti da


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contaminazioni da Organismi Geneticamente Modificati-OGM», presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, autorità nazionale competente in materia. È data facoltà di amministrare tale Fondo anche in convenzione con fondazioni e associazioni indipendenti che operano in campo scientifico per lo sviluppo di modelli sperimentali e partecipati di governance e government dell'innovazione biotecnologica. Per la gestione del Fondo è prevista una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per l'anno 2008.
3. A decorrere dal 2008, allo scopo di favorire il dialogo fra scienza e società e di promuovere lo sviluppo della ricerca e della formazione avanzata, nell'ambito del principio di precauzione applicato al campo delle biotecnologie, è istituito un apposito Fondo, denominato «Fondo per la promozione della ricerca e della formazione avanzata nel campo delle biotecnologie», presso il Ministero dell'università e della ricerca. È data facoltà di amministrare tale Fondo anche in convenzione con fondazioni e istituti indipendenti. Per la gestione del Fondo è prevista una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2008: - 5.000.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2008: - 10.000.
56. 041. Il relatore.

ART. 58.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di sostenere le iniziative di imprenditoria femminile, le risorse derivanti da revoche a valere sugli incentivi concessi ai sensi della legge n. 215 del 1992 sono iscritte all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnato al Capitolo 7445 «Fondo per la competitività» piano di gestione 18 e al Capitolo 7480 «Fondo rotativo per le imprese» piano di gestione 05 nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
58. 8. Ottone, D'Ippolito Vitale, Servodio, Mazzoni, Bimbi, Cioffi, Schirru, Zanella, Cardano, Froner, Benzoni, Bellanova, Cordoni, Lenzi, Incostante, Mariani, Cinzia Maria Fontana, Fasciani, De Biasi, Codurelli, Rampi, Bafile, Di Centa, Ghizzoni, Velo, Bianchi, Samperi, Motta.

ART. 61.

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:
16-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2008 e di 15 milioni per l'anno 2009.

Conseguentemente, al comma 3 dell'articolo 61 sostituire le parole: «15 milioni di euro», con le seguenti: «10 milioni di euro», e al comma 6 del medesimo articolo 61 sopprimere le parole: «e di 10 milioni di euro per il 2009»; all'articolo 62, comma 20, sostituire le parole: «di 30 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010», con le seguenti: «di 25 milioni di euro per l'anno 2009 e di 30 milioni di euro per l'anno 2010».
61. 11. Attili, Velo, Zunino.

ART. 62.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
11-bis. L'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004, n. 340 prosegue per un ulteriore triennio, secondo quanto disposto al comma 12 del presente articolo.

Conseguentemente:
a) all'articolo 62, comma 12, primo periodo, sostituire le parole: «al comma 11» con le seguenti: «ai commi 11 e 11-bis», e sostituire la parola: «biennio» , con la seguente parola: «periodo»;


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b) all'articolo 62 comma 16, sostituire le parole: al precedente comma 14, con le seguenti: ai precedenti commi 11-bis e 14, e, dopo le parole: per ciascuno degli anni 2009 e 2010, aggiungere, in fine, le seguenti: A valere sulle risorse di cui al presente comma, l'importo di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 è destinato all'attuazione di quanto disposto al comma 11-bis del presente articolo. Le risorse restanti sono destinate in via prioritaria al finanziamento di accordi di programma di cui all'articolo 38, comma 7, della legge 1o agosto 2002 n. 166, aventi ad oggetto lo sviluppo del trasporto combinato sulla linea storica Torino-Lione, ai fini del riequilibrio modale.
62. 13. La IX Commissione.

Dopo l'articolo 62 aggiungere il seguente:

Art. 62-bis.
(Linee metropolitane).

Per la progettazione e l'avvio, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, delle tratte delle linee metropolitane delle città di Bologna e Torino, è autorizzato un contributo per ciascuna delle predette tratte di 10 milioni di euro per l'anno 2010. Per la progettazione e l'avvio della metropolitana di Firenze è autorizzato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2009.

Conseguentemente, alla Tabella B voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2009: - 10.000;
2010: - 20.000.
62. 038. (Nuova formulazione) Il relatore.

Dopo l'articolo 62 aggiungere il seguente:

Art. 62-bis.
(Passante di Bologna).

1. Per la progettazione e l'avvio della realizzazione del passante grande di Bologna, ai sensi della legge 21 dicembre 2001 n. 443, è autorizzato un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2008, e 4 milioni di euro per il 2009.

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 5.000;
2009: - 4.000.
62. 037. (Nuova formulazione) Il relatore.

ART. 63.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, è autorizzata la spesa di 4 milione di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 4.000;
2009: - 4.000.
63. 2. (Nuova formulazione) Alberto Giorgetti, Peretti, Zorzato, Antonio Pepe.

ART. 72.

Al comma 1, lettera a), capoverso 3, primo periodo, sopprimere le parole: e, nel caso dei soggetti operanti a pagamento, alle opere di espressione originale italiana ovunque prodotte appartenenti al genere da essi prevalentemente emesso.

Conseguentemente al comma 1,lettera a), capoverso 3, al settimo periodo, dopo le parole: secondo criteri e modalità Stabiliti dall'Autorità con apposito regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione


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inserire il seguente: Con particolare riferimento ai programmi in pay per view, a prevalente contenuto cinematografico di prima visione, gli obblighi di cui al presente comma devono essere in ogni caso commisurati all'effettiva disponibilità di opere rilevanti, ai sensi del presente comma, nei 6 mesi precedenti la diffusione nell'anno di riferimento e al loro successo nelle sale cinematografiche italiane.
72. 26. Fabris.

ART. 80.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Per le finalità di difesa del suolo, della pianificazione di bacino e per la realizzazione degli interventi nelle aree a rischio idrogeologico di cui al decreto-legge 11 giungo 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta Piani Strategici Nazionali e di intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico e per favorire forme di adattamento dei territori da attuare d'intesa con le autorità di bacino territorialmente competenti, le regioni e gli enti locali interessati tenuto conto dei piani di bacino.
80. 1. VIII Commissione.

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:
3-bis. Per il potenziamento della ricerca e lo studio sulle interazioni fra fattori ambientali e la salute, sugli effetti che gli inquinanti hanno sugli organismi viventi ed in special modo sull'uomo, e al fine di accrescere le conoscenze scientifiche in materia e favorire lo studio di progetti volti ad una efficace riduzione e controllo delle emissioni degli inquinanti, è istituito un Fondo presso il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, con una dotazione di 500 mila euro per ciascun anno del triennio 2008-2010.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
2008: - 500;
2009: - 500;
2010: - 500.
80. 23. (Nuova formulazione) Pellegrino, Francescato, Camillo Piazza, Bonelli, Zanella.

Dopo l'articolo 80, inserire il seguente:

Art. 80-bis.
(Fondo nazionale per la ristrutturazione delle reti idriche).

1. A decorrere dall'anno 2008, è istituito presso il Ministero dell'ambiente un Fondo per la ristrutturazione e l'ammodernamento della rete idrica sul territorio nazionale, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2008 e di 20 milioni di euro a decorrere dal 2009. Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono indicate le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del Fondo medesimo.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia:
2008: - 30.000;
2009: - 20.000;
2010: - 20.000.
80. 02. (Nuova formulazione) Andrea Ricci, Acerbo, Lombardi, Migliore.


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ART. 88.

Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.
(Interventi per la tutela degli animali).

1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il fondo nazionale per la fauna selvatica, destinato agli enti morali che, per conto delle province e delle regioni, ivi comprese le province autonome e le regioni a statuto speciale, gestiscono i centri per la cura ed il recupero della fauna selvatica, con particolare riferimento alle specie faunistiche di interesse comunitario. La gestione del Fondo sarà regolata con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il ministro della salute.
2. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali un fondo per la repressione dei reati in danno agli animali. Le risorse del fondo sono destinate al finanziamento degli interventi sostenuti dal Nucleo investigativo per i reati in danno agli animali del Corpo forestale dello Stato.
3. Ad ognuno dei fondi di cui ai commi 1 e 2 è attribuita una somma pari a 1 milione di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010.

4. All'articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: nella misura di lire 103.000 per tonellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000 sono sostituite dalle seguenti: nella misura di euro 106 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209.
88. 019. Zanella, Bonelli, Francescato.

ART. 89.

Dopo l'articolo 89 inserire il seguente:

Art. 89-bis.
(Valorizzazione dei parchi archeologici siciliani nella «Lista del patrimonio mondiale» dell'Unesco).

1. Per la valorizzazione, finalizzata alla fruizione, dei parchi archeologici siciliani inseriti nella «Lista del patrimonio mondiale» dell'Unesco si autorizza la spesa di 1 milione di euro annui per un piano triennale di manutenzione straordinaria. La Regione Sicilia, a cui vengono trasferiti i fondi, entro tre mesi predispone il piano di manutenzione straordinaria.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
2008: - 1.000;
2009: - 1.000;
2010: - 1.000.
89. 06. (Nuova formulazione) Rotondo, Lomaglio, Sasso, Maderloni, Fumagalli, D'Antona, Nicchi, Aurisicchio, Crisafulli, Burtone.

ART. 92.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 è aggiunto in fine il seguente comma:
7. Le disposizioni di cui all'articolo 7 non si applicano al personale del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale per il quale si fa riferimento alle vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori.
92. 3. Il relatore.


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ART. 93.

Dopo l'articolo 93 aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.
(Centro per il libro e la lettura).

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008 è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per le spese di funzionamento nonché per le attività istituzionali del Centro per il libro e la lettura, istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali con il compito di promuovere e realizzare campagne di promozione della lettura, organizzare manifestazioni ed eventi in Italia e all'estero per la diffusione dei libro italiano, per sostenere le attività di diffusione dei libro e della lettura promosse da altri soggetti pubblici e privati, nonché assicurare il coordinamento delle attività delle altre istituzioni statali operanti in materia e istituire l'Osservatorio del libro e della lettura Il Centro collabora con le istituzioni territoriali e locali competenti e con i soggetti privati che operano in tutta la filiera del libro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità organizzative e di funzionamento del Centro.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n.296, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa recata dalla medesima disposizione.
93. 034. Il relatore.

ART. 96.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per il triennio 2008-2010, è autorizzata la spesa annua di 10 milioni di euro a favore delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508.

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2008: - 10.000;
2009: - 10.000;
2010: - 10.000.
96. 14. (Nuova formulazione) Aurisicchio, Sasso.

Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.

1. È autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 come contributo per il funzionamento del Centro di ricerca del CEINGE - Biotecnologie avanzate S.c.a.r.l. di Napoli a sostegno di attività infrastrutturali di trasferimento tecnologico e di ricerca e formazione, secondo le indicazioni del Ministro per lo sviluppo economico, anche attraverso accordi di programma con altri Ministeri interessati.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2008: - 3.000;
2009: - 3.000.
96. 03. (Nuova formulazione) Tessitore, Villari, Ossorio, Bianco, Pellegrino, Incostante, Iannuzzi, Tuccillo, Cesario, Squeglia, Gioacchino Alfano.


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ART. 99.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, capoverso articolo 140-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Le associazioni di cui al comma I dell'articolo 139 e gli altri soggetti di cui al comma 2 del presente articolo sono legittimati ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo al tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa l'accertamento del diritto al risarcimento del danno e alla restituzione delle somme spettanti ai singoli consumatori o utenti nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, ovvero in conseguenza di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali scorrette o di comportamenti anticoncorrenziali, quando sono lesi diritti di una pluralità di consumatori o utenti»;
b) al comma 2, capoverso articolo 140-bis, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
«2. Sono legittimate ad agire aì sensi del comma 1 anche associazioni e comitati che sono adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere. 1 consumatori o utenti che intendono avvalersi della tutela prevista dal presente articolo devono comunicare per iscritto al proponente la propria adesione all'azione collettiva. L'adesione pub essere comunicata, anche nel giudizio di appello, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni. Nel giudizio promosso ai sensi del comma 1 è sempre ammesso l'intervento dei singoli consumatori o utenti per proporre domande aventi il medesimo oggetto. L'esercizio dell'azione collettiva di cui al comma 1 o, se successiva, l'adesione all'azione collettiva, produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile.
3. Alla prima udienza il tribunale, sentite le parti, ed assunte quando occorre sommarie informazioni, pronuncia sull'ammissibilità della domanda, con ordinanza reciamabile davanti alla corte di appello, che pronuncia in camera di consiglio. La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi, ovvero quando il giudice non ravvisa l'esistenza di un interesse collettivo suscettibile di adeguata tutela ai sensi del presente articolo. Il giudice può differire la pronuncia sull'ammissibilità della domanda quando sul medesimo oggetto è in corso una istruttoria davanti ad un'autorità indipendente. Se ritiene ammissibile la domanda il giudice dispone, a cura di chi ha proposto l'azione collettiva, che venga data idonea pubblicità dei contenuti dell'azione proposta e dà i provvedimenti per la prosecuzione dei giudizio»;
c) al comma 2, capoverso articolo 140-bis, sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Se accoglie la domanda, il giudice determina i criteri in base ai quali liquidare la somma da corrispondere o da restituire ai singoli consumatori o utenti che hanno aderito all'azione collettiva o che sono intervenuti nel giudizio. Se possibile allo stato degli atti, il giudice determina la somma minima da corrispondere a ciascun consumatore o utente. Nei sessanta giorni successivi alla notificazione della sentenza, l'impresa propone il pagamento di una somma, con atto sottoscritto, comunicato a ciascun avente diritto e depositato in cancelleria. La proposta in qualsiasi forma accettata dal consumatore o utente costituisce titolo esecutivo»;
d) al comma 2, capoverso articolo 140-bis, sostituire i commi da 5 a 10 con i seguenti:
«5. La sentenza che definisce il giudizio promosso ai sensi del comma 1 fa stato anche nei confronti dei consumatori e utenti che hanno aderito all'azione collettiva. È fatta salva l'azione individuale dei consumatori o utenti che non aderiscono all'azione collettiva, o non intervengono nel giudizio promosso ai sensi del comma 1.


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6. Se l'impresa non comunica la proposta entro il termine di cui al comma 4 o non vi è stata accettazione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della stessa, il presidente del tribunale competente ai sensi comma 1 costituisce un'unica camera di conciliazione per la determinazione delle somme da corrispondere o da restituire ai consumatori o utenti che hanno aderito all'azione collettiva o sono intervenuti ai sensi dei comma 2 e che ne fanno domanda. La camera di conciliazione è composta da un avvocato indicato dai soggetti che hanno proposto l'azione collettiva e da un avvocato indicato dall'impresa convenuta ed è presieduta da un avvocato nominato dal presidente del tribunale tra gli iscritti all'albo speciale per le giurisdizioni superiori. La camera di conciliazione quantifica, con verbale sottoscritto dal presidente, i modi, i termini e l'ammontare da corrispondere ai singoli consumatori o utenti. Il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo. In alternativa, su concorde richiesta dei promotore dell'azione collettiva e dell'impresa convenuta, il presidente del tribunale dispone che la composizione non contenziosa abbia luogo presso uno degli organismi di conciliazione di cui l'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni, operante presso il comune in cui ha sede il tribunale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 34 e 40 del citato decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni».
e) al comma 2, capoverso articolo 140-bis, sopprimere il comma 11;
f) al comma 2, capoverso articolo 140-bis, sopprimere il comma 12;
g) dopo il comma 3 inserire i seguenti:
4. All'articolo 50-bis, primo comma, del codice di procedura civile, dopo il numero 7) è aggiunto il seguente:
«8) nelle cause di cui all'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206».

5. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, la rubrica dei titolo II della parte V è sostituita dalla seguente: «Accesso alla giustizia».
99. 272. Il relatore.

Dopo l'articolo 99 inserire il seguente:

Art. 99-bis.
(Misure urgenti per l'attuazione delle norme di riforma in materia di mutui ipotecari).

1. Al fine di favorire lo sviluppo e la competitività del mercato finanziario, dei beni e dei servizi, anche mediante la facilitazione della circolazione giuridica dei mutui ipotecari e degli immobili su cui gravano le relative ipoteche, ed in considerazione delle rilevanti conseguenze per le entrate finanziarie dello Stato e per l'ampliamento delle possibilità di scelta dei consumatori, al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: «un contratto di mutuo» sono inserite le seguenti: «stipulato o accollato a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122»;
b) all'articolo 8, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta salva la possibilità del creditore originario e del debitore di pattuire la variazione, senza spese, delle condizioni del contratto di mutuo in essere, mediante scrittura privata anche non autenticata.»;


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c) all'articolo 8, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. La surrogazione di cui al comma 1 comporta il trasferimento del contratto di mutuo esistente, alle condizioni stipulate tra il cliente e la banca subentrante, con l'esclusione di penali o altri oneri, di qualsiasi natura. Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per la concessione del nuovo mutuo, per l'istruttoria e per gli accertamenti catastali, che si svolgono secondo procedure di collaborazione interbancaria improntate a criteri di massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei costi connessi.
d) all'articolo 8, comma 4, le parole: «di cui al presente articolo non comporta» sono sostituite dalle seguenti: «e la ricontrattazione di cui al presente articolo non comportano»;
e) all'articolo 13, comma 8-sexies, dopo le parole: «da contratto di mutuo», sono inserite le seguenti: «stipulato o accollato a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, anche se annotata su titoli cambiari»;
f) all'articolo 13, comma 8-novies, primo periodo, le parole: «alla scadenza» sono sostituite dalle seguenti: «all'estinzione».

2. All'articolo 118, comma 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, come sostituito dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «conseguenti a» sono sostituite dalle seguenti: «adottate in previsione o in conseguenza di».
99. 023. Il Governo.

ART. 100.

Aggiungere in fine i seguenti commi:
6. All'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni per l'anno 2007, 170 milioni per il 2008 e 100 milioni per il 2009»;
b) l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: «Per le finalità del piano è autorizzata una spesa di 100 milioni per il 2007, 170 milioni per il 2008 e 100 milioni per il 2009»;

7. Per l'organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati alla popolazione minorile, di età compresa tra 0 e 36 mesi, presso Enti e Reparti del Ministero della Difesa, è istituito per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, un fondo pari a 3 milioni di euro.
8. La programmazione e la progettazione relativa ai servizi di cui al comma 7, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti nelle Regioni presso le quali sono individuate le sedi di tali servizi, viene effettuata in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri sentito il Comitato tecnico-scientifico del Centro Nazionale di documentazione ed analisi per l'infanzia e l'adolescenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103.
9. I servizi socio-educativi, di cui al comma 7, sono accessibili anche da minori che non siano figli di dipendenti dell'amministrazione della Difesa e concorrono ad integrare l'offerta complessiva del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e del relativo Piano Straordinario di intervento di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.


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Conseguentemente, dopo l'articolo 144 è aggiunto il seguente:

Art. 144-bis.

La somma di 94.237.000 euro, versata all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno 2007 in esecuzione della sentenza n. 1545/07 emessa dal Tribunale di Milano il 28 giugno 2007, è iscritta nell'anno medesimo al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; a valere sul suddetto fondo, la somma medesima è versata all'entrata del bilancio statale nell'anno 2008. La presente disposizione entra in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2008: - 3.000;
2009: - 3.000;
2010: - 3.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della Giustizia, apportare le seguenti variazioni:
2008: + 24.237.
100. 17. (Nuova formulazione) Il Relatore.

ART. 103.

Dopo l'articolo 103 inserire il seguente:

Art. 103-bis.
(Sostegno alle attività promosse a tutela dei minori).

Per l'anno 2008 è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro al fine di sostenere e potenziare le attività di ascolto, consulenza ed assistenza promosse dall'Ente Morale «S.O.S. - Il Telefono Azzurro Onlus» a tutela dei minori in situazioni di disagio, abuso o maltrattamento.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 1.500.
103. 019. (Nuova formulazione) Cioffi, Giuditta.

ART. 105.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Il comma 318 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato.
105. 21. Iacomino, Andrea Ricci, Pegolo.

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
3. L'importo dell'indennità speciale istituita dall'articolo 3, comma 1 della legge 21 novembre 1988, n. 508, è stabilito nella misura di euro 176 a decorrere dal 1o gennaio 2008.
4. Alla concessione e all'erogazione dell'indennità sociale, di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
5. Salvo quanto stabilito nei commi precedenti, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, ivi compresi gli adeguamenti perequativi automatici calcolati annualmente.
6. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 12.000;


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2009: - 12.000;
2010: - 12.000.
105. 22. (Nuova formulazione) Il Relatore.

Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.
(Istituzione del Fondo per la mobilità dei disabili).

1. È istituito presso il Ministero dei trasporti il «Fondo per la mobilità dei disabili», con una dotazione annua pari a 5 milioni di euro per il 2008 e pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Il Fondo finanzia interventi specifici destinati alla realizzazione di un parco ferroviario per il trasporto in Italia e all'estero dei disabili assistiti dalle Associazioni di volontariato operanti sul territorio italiano. Al Fondo possono affluire le somme derivanti da atti di donazione e di liberalità, nonché gli importi derivanti da contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici e privati. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto i Ministri dell'economia e delle finanze e della Salute, sentite le rappresentanze delle Associazioni di volontariato operanti sul territorio, sono stabilite le modalità per il funzionamento del Fondo di cui al presente articolo.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 5.000;
2009: - 3.000;
2010: - 3.000.
105. 018. (Nuova formulazione) D'Elpidio.

Dopo l'articolo 105, inserire il seguente:

Art. 105-bis.
(Istituzione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa).

1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
2. Per i contratti di mutuo riferiti all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale del mutuatario, questi può chiedere la sospensione del pagamento delle rate per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi nel corso dell'esecuzione del contratto. In tal caso, la durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo.
3. La sospensione prevista dal comma 2 non può essere richiesta dopo che sia iniziato il procedimento esecutivo per l'escussione delle garanzie.
4. Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo istituito dal comma 1, su richiesta del mutuatario che intenda avvalersi della facoltà prevista dal comma 2, presentata per il tramite dell'intermediario medesimo, provvede al pagamento dei costi delle procedure bancarie e degli onorari notarili necessari per la sospensione del pagamento delle rate.
5. Per conseguire il beneficio di cui al comma 2, il mutuatario deve dimostrare, nelle forme stabilite dal regolamento di attuazione previsto dal comma 6, di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate del mutuo, per le quali chiede la sospensione, e degli oneri indicati al comma 4.
6. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, sono stabilite le norme di attuazione del fondo di cui al presente articolo.


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Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.
105. 021. (Nuova formulazione) Rossi Gasparrini.

Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.
(Bilancio di genere).

1. Anche al fine di valutare i risultati delle missioni affidate ai singoli ministeri con il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, e allo scopo di introdurre il bilancio di genere per le amministrazioni statali, per l'anno 2008 è effettuata una sperimentazione presso i ministeri della salute, della pubblica istruzione, del lavoro e previdenza sociale e dell'università e della ricerca.
2. Il Ministro dei diritti e delle pari opportunità con proprio decreto, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce i criteri e le metodologie utili per la realizzazione della suddetta sperimentazione.
3. Il Ministro dei diritti e delle opportunità predispone corsi di formazione e di aggiornamento per dirigenti dei ministeri suddetti al fine della stesura sperimentale del bilancio di genere. Per l'attuazione di tali corsi è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il 2008.
4. Entro il 31 marzo 2009 il Ministro per le pari opportunità presenta alle Camere una relazione sui risultati della sperimentazione.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
2008: - 2.000.
105. 06. Di Salvo, De Simone, Zanella, Bandoli, Deiana, Buffo, De Zulueta, Dioguardi, Zanotti, Lombardi, Nicchi, Balducci, Mascia, Sasso, Mungo, Trupia, Siniscalchi, D'Antona, Cardano, Duranti, Frias, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Perugia, Provera, Bellillo, Cesini, Aurisicchio, Andrea Ricci, Napoletano.

Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.
(Statistiche di genere).

1. È istituito un fondo per l'inserimento nel programma statistico nazionale delle rilevazioni statistiche di genere, da effettuarsi disaggregando e dando pari visibilità ai dati relativi a donne e uomini, e utilizzando indicatori sensibili al genere.
2. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) assicura l'attuazione del presente articolo da parte dei soggetti costituenti il Sistema statistico nazionale (SISTAN) anche mediante direttive del comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.
3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
2008: - 1.000.
105. 07. Zanotti, Di Salvo, De Simone, Zanella, Bandoli, Deiana, Buffo, De Zulueta, Dioguardi, Zanotti, Lombardi, Nicchi, Balducci, Mascia, Sasso, Mungo, Trupia, Siniscalchi, D'Antona, Cardano, Duranti, Frias, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Perugia, Provera, Bellillo, Cesini, Aurisicchio, Andrea Ricci, Napoletano.

ART. 106.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole da esclusivamente fino alla fine del comma


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con le seguenti
in forma diretta o tramite erogazione di mutui, previa approvazione dei Ministeri vigilanti, o in forma indiretta, comunque nel limite complessivo del 7 per cento dei fondi disponibili. Le delibere relative ai piani di investimento già assunte dagli enti previdenziali sono esecutive e costituiscono obbligazione verso gli enti intestatari o beneficiari dell'opera»;
b) sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. Le somme accantonate per piani di impiego già approvati dai Ministeri vigilanti, a fronte delle quali non sono state assunte obbligazioni giuridicamente perfezionate, sono investite nella forma ed entro il limite di cui al comma 1. Sono comunque fatti salvi i procedimenti in corso per opere per le quali siano già stati consegnati i lavori ai sensi dell'articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e per le quali si sia positivamente concluso il procedimento di valutazione di congruità tecnico-economica con riferimento all'investimento immobiliare da realizzarsi da parte degli organismi deputati.
2-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli investimenti finalizzati alle infrastrutture dirette a soddisfare le esigenze delle forze di polizia che operano nelle città metropolitane. Tali infrastrutture possono essere realizzate secondo le previsioni contenute nell'articolo 1, comma 438, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
106. 110. Il Relatore.

ART. 107.

Dopo l'articolo 107 inserire il seguente:

Art. 107-bis.
(Anticipazioni tra gestioni previdenziali).

1. Per fronteggiare l'onere delle maggiori prestazioni a carico della Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali, conseguenti all'emanazione del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 45 del 7 marzo 2007, e per consentire il superamento del momentaneo squilibrio di cassa, la predetta gestione può ricorrere ad anticipazioni dalle altre gestioni INPDAP.
2. Le anticipazioni di cui al comma 1 potranno essere richieste entro i limiti di 400 milioni, 250 milioni e 150 milioni, rispettivamente, per gli anni 2008, 2009 e 2010 ed esclusivamente se necessarie per garantire l'erogazione di piccoli prestiti e prestiti pluriennali. Per gli anni successivi l'INPDAP dovrà ispirare l'attività riguardante la gestione del credito a criteri che assicurino l'equilibrio finanziario della stessa.
3. Per consentire il ricorso alle anticipazioni di cui al comma 1, dal 1o gennaio 2008 è abrogato il comma 3 dell'articolo 23 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
4. Per realizzare l'unificazione dei risultati di tutte le gestioni nell'ambito del bilancio unitario dell'INPDAP, previsto dal comma 14 dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, e per consentire la corretta applicazione dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrere dal 1o gennaio 2008 è soppresso il penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995 n. 335 e successive modificazioni.
107. 011. Il Relatore.

ART. 109.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. A decorrere dall'anno 2008, le quote aggiuntive del contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare del personale del comparto scuola, come annualmente determinate ai sensi dell'articolo 74, comma 1, ultimo periodo della legge 23 dicembre 2000, n. 338 e già iscritte, per l'anno 2007, nel capitolo 2156 dello stato di previsione


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del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono iscritte in un apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero della pubblica Istruzione. La quota aggiuntiva del contributo del datore di lavoro viene versata, al relativo fondo di previdenza complementare, con le stesse modalità previste dalla vigente normativa, per il versamento della quota parte a carico del lavoratore.
109. 4. Il Governo.

ART. 112.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1, si applicano, con le medesime modalità, anche alle cooperative sociali che abbiano un numero non superiore alle 15 unità tra soci e lavoratori dipendenti.

Conseguentemente all'articolo 150, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
2008: - 500;
2009: - 500;
2010: - 500.
112. 2. Bonelli, Zanella, Pellegrino.

ART. 113.

Aggiungere in fine il seguente comma:
6. Al comma 298 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A valere sulle risorse del Fondo non impegnate entro la chiusura dell'esercizio 2007, i contributi di cui al primo periodo del presente comma sono erogati ai collaboratori coordinati e continuativi, compresi i collaboratori a progetto e i titolari di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca di cui al comma 6 dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per le spese documentate relative all'acquisto di un computer nuovo di fabbrica, sostenute entro il 31 dicembre 2008.»
113. 9.Il Relatore.

ART. 116.

Subemendamento all'emendamento 116.16.

Sostituire il comma 7 con i seguenti:
7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di fruizione, le categorie di soggetti beneficiari nonché la durata e l'importo della prestazione di cui al comma 6, nei limiti della spesa complessiva di 40 milioni di euro per l'anno 2008, a valere per 20 milioni sulle risorse derivanti dalla programmazione dei fondi comunitari del Fondo Sociale Europeo, intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nel rispetto delle finalità stabilite dai citati strumenti.
7-bis. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il governo presenta alla Conferenza Stato-Regioni un'intesa volta a prevedere l'estensione della sperimentazione di cui al comma 6, e le modalità di coordinamento e di utilizzo a tal fine delle risorse derivanti dalla programmazione regionale del Fondo Sociale Europeo.

Al comma 6 dopo le parole l'erogazione in favore dei partecipanti di una prestazione aggiungere di sostegno al reddito, anche e sostituire le parole per il biennio 2008-2009 con per l'anno 2008.

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 2, sostituire le parole: e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008 con e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, e di 80 milioni per l'anno 2008.
0. 116. 16. 2. Villetti, Di Gioia.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
6. Al fine di consentire il reinserimento lavorativo per alcune categorie di lavoratori iscritti nella gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8


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agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni, che non risultino assicurati presso forme di previdenza obbligatoria, sono attivati, in via sperimentale per il biennio 2008-2009, appositi percorsi di formazione e riqualificazione professionale, nell'ambito dei quali prevedere anche l'erogazione in favore dei partecipanti di una prestazione sotto forma di voucher. Tale prestazione potrà, altresì, essere erogata a copertura di altre attività finalizzate al reinserimento lavorativo del lavoratore e collegate alla strumentazione di politica attiva del lavoro di cui si avvalgono i servizi per l'impiego e dovrà in ogni caso essere vincolata all'effettiva partecipazione a programmi di formazione o reimpiego.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previo accertamento della effettiva disponibilità finanziaria a valere sulle risorse di cui comma 8, sono adottate, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni attuative del presente articolo.
8. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisce alle competenti Commissioni parlamentari sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche al fine di valutare, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, l'eventuale messa a regime di strumenti per il reinserimento lavorativo dei lavoratori di cui al presente comma.
9. All'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse derivanti dalla programmazione dei fondi comunitari 2007/2013, prioritariamente nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali del Fondo Sociale Europeo, intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nel rispetto delle finalità stabilite dai citati strumenti.
116. 16. Il Relatore.

ART. 120.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sostituire il comma 1152 con i seguenti:
«1152. Per interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria esistente nella Regione siciliana e nella regione Calabria non compresa nelle strade gestite da ANAS Spa, una quota rispettivamente pari a 350 e 150 milioni di euro per il 2007 è assegnata in sede di riparto delle somme stanziate sul Fondo per le aree sottoutilizzate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla ripartizione di tali risorse tra le province della Regione siciliana e le province della regione Calabria, in proporzione alla viabilità presente in ciascuna di esse, e sono stabiliti criteri e modalità di gestione per l'utilizzo delle predette risorse.
1152-bis. Per le stesse finalità e nelle medesime proporzioni e modalità stabilite ai sensi del comma 1152, alle province della regione Sicilia e alle province della regione Calabria sono assegnate rispettivamente le somme di 350 e 150 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione per i medesimi anni 2008 e 2009 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
120. 15. Il Relatore.

ART. 123.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 1-bis dell'articolo del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, aggiungere infine le seguenti parole: «nonché comuni confinanti, qualora situati in province diverse e nel raggio massimo di 10 chilometri dall'impianto medesimo».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:
2008: - 2.000;
2009: - 2.000;
2010: - 2.000.
123. 1. Gianfranco Conte.


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ART. 125.

Al comma 4, sostituire le parole: di 1 ulteriore milione di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010, con le seguenti: di 2 ulteriori milioni di euro per l'anno 2008 e di 1 ulteriore milione di euro per gli anni 2009 e 2010.

Conseguentemente, dopo l'articolo 134, aggiungere il seguente:

ART. 134-bis.

(Liquidazione della Coni servizi SpA).

1. L'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è abrogato. La società Coni servizi S.p.A., costituita ai sensi del suddetto articolo, è conseguentemente liquidata.
2. La lettera a-bis) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, è soppressa.
3. Il personale alle dipendenze della società Coni Servizi S.p.A. transita alle dipendenze dell'Ente Coni. L'Ente Coni subentra in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, della società Coni Servizi Spa.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità del passaggio del personale e dei beni immobili e mobili dalla società Coni Servizi Spa all'Ente Coni.
5. All'articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «450 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «449 milioni di euro annui».
125. 15. Milana, Folena, Ciocchetti, Bonelli, De Angelis, Porfidia, Li Causi, Sasso, Rampelli.

ART. 128.

Al comma 4, capoverso 2-bis è sostituito dal seguente:
2-bis. Le pubbliche amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute, a decorrere dal 1o gennaio 2008 e comunque a partire dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di fonia fissa in corso alla data predetta, ad utilizzare i servizi «Voce tramite protocollo internet» (VoIP) previsti dal sistema pubblico di connettività o da analoghe convenzioni stipulate da Consip.
128. 9. Il Governo.

ART. 134.

Al comma 3, Allegato A, sopprimere il punto:
1) Ente italiano per la montagna (E.I.M.) - Istituito con la legge 27 dicembre 2006 n. 296, comma 1279.
134. 3. Quartiani, Froner, Rusconi, Brandolini.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro della pubblica istruzione, sono individuati e posti in liquidazione i convitti nazionali e gli istituti pubblici di educazione femminile di cui al regio decreto 23 dicembre 1929 n. 2392 e di cui alle tabelle annesse al regio decreto 1o ottobre 1931 n. 1312 che abbiano esaurito il proprio scopo o fine statutario o che non risultino più idonei ad assolvere la funzione educativa e culturale cui sono destinati.
134. 4. Gioacchino Alfano.

ART. 138.

Dopo l'articolo 138, aggiungere il seguente:

ART. 138-bis.

1. All'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 e successive modificazioni, sono


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abrogati i commi 28 e 29. Le risorse non impegnate sono riversate all'entrata dello Stato.
138. 01. Borghesi.

ART. 141.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:
862. Le iniziative agevolate finanziate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata, non ancora completate alla data di scadenza delle proroghe concesse ai sensi della vigente normativa e che, alla medesima data, risultino realizzate in misura non inferiore al 40 per cento degli investimenti ammessi, possono essere completate entro il 31 dicembre 2008. La relativa rendicontazione è completata entro i sei mesi successivi.
141. 1. Crisci.

ART. 144.

Subemendamento all'emendamento 144.33.

Sostituire il secondo capoverso con il seguente:
Sostituire il terzo periodo con il seguente: «Il limite non si applica alle attività il cui compenso è basato su tariffe professionali; non si applica, altresì, ai contratti d'opera, che non possono in alcun caso essere stipulati con chi, ad altro titolo, percepisce emolumenti o retribuzioni ai sensi dei precedenti periodi aventi ad oggetto una prestazione artistica o professionale che consenta di competere sul mercato in condizioni di effettiva concorrenza».
0. 144. 33. 1. Il Governo.

Al comma 2, primo periodo, premettere le seguenti parole: A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla emanazione del decreto di cui al comma 3-bis,.

Conseguentemente:
al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: di natura professionale e con le seguenti: il cui compenso è basato su tariffe professionali; non si applica altresì;
al medesimo comma 2, sopprimere il sesto e l'ottavo periodo;
dopo il comma 3, inserire i seguenti:

3-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un rapporto di analisi e classificazione dell'insieme delle posizioni interessate predisposto dal Ministro per le riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione, stabilisce con proprio decreto da emanarsi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari sul rispetto dei criteri di cui al presente comma, entro il 31 luglio 2008, i limiti massimi degli emolumenti o retribuzioni corrisposti da parte delle amministrazioni, degli enti e delle società di cui al comma 2, sulla base di contratto individuale, mandato o altro atto individuale, ai titolari di incarichi di funzione dirigenziale, di consulenza, di partecipazione a commissioni o collegi, e di altri incarichi di qualsiasi natura, anche nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo, nonché ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate. I limiti sono differenziati secondo criteri di equivalenza per le diverse tipologie di funzione, nomina o incarico, sulla base dei seguenti criteri:
a) il limite massimo dei compensi è definito in relazione al settore di attività e alla dimensione delle organizzazioni, tenendo anche conto dei compensi medi previsti per attività eventualmente comparabili


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nel settore privato, nei termini di un multiplo del trattamento economico medio dei dirigenti di prima fascia delle amministrazioni statali;
b) la corresponsione di eventuali indennità o compensi da parte di organismi di cui al comma 2 per lo svolgimento di funzioni o compiti ulteriori rispetto a quelli svolti in base al contratto, incarico o mandato non può determinate il superamento del limite di cui alla lettera a), aumentato di un terzo;
c) nelle società a totale o prevalente partecipazione pubblica non quotate e loro controllate, il limite massimo del compenso dei presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo è stabilito in base al settore prevalente di attività della società, al grado di concorrenza presente nel relativo mercato, alla dimensione del prevalente bacino di utenza, ai livelli di fatturato, ai compensi medi di mercato per cariche corrispondenti in società private; è altresì definita la quota del compenso collegata ai risultati conseguiti nell'attività di gestione; la corresponsione di eventuali indennità o compensi da parte di organismi di cui al comma 2 per lo svolgimento di funzioni o compiti ulteriori non può determinare il superamento del predetto limite, aumentato di un terzo;
d) i nuovi limiti si applicano anche ai rapporti iniziati in data successiva al 28 settembre 2007 e in corso alla data di pubblicazione del decreto; in caso di riduzione del trattamento in atto, l'interessato può, entro trenta giorni dalla pubblicazione, recedere dal contratto o rinunciare al compenso o quota parte di esso che determina il superamento del limite;
e) sono previsti adeguati obblighi di pubblicità per tutti gli atti comportanti spesa ai sensi del comma 2 e congrue misure sanzionatorie per le violazioni delle disposizioni recate dal decreto;
f) per le regioni e gli enti locali, il decreto del Presidente del Consiglio è emanato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3-ter. Il trattamento economico degli appartenenti alle categorie di personale in regime di diritto pubblico, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, resta definito con atti generali dell'amministrazione secondo le modalità dei rispettivi ordinamenti. A tali categorie si applica il criterio di cui alla lettera b) del comma 3-bis, secondo modalità precisate dal decreto di cui al medesimo comma 3-bis, con riguardo ad eventuali indennità o compensi per lo svolgimento di funzioni o compiti ulteriori rispetto a quelli svolti presso l'amministrazione di appartenenza;
al comma 4, al primo periodo sostituire le parole: contratti di diritto privato con la seguente: rapporti e sopprimere il secondo, il terzo, il quarto e il quinto periodo;
al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: commi 2 e 3 con le seguenti: commi 2, 3 e 3-bis.
144. 33. Incostante.


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Sostituire il comma 19 con i seguenti:
19. Per il coordinamento delle nuove funzioni istituzionali conseguenti all'applicazione del presente articolo con quelle in atto e per il potenziamento delle attività finalizzate alla relazione annuale al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato e dei controlli sulla gestione, nonché per il perseguimento delle priorità indicate dal Parlamento ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall'articolo 1, comma 473, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Consiglio di presidenza della Corte dei conti adotta, su proposta del presidente della Corte, i regolamenti di cui all'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, necessari per riorganizzare gli uffici ed i servizi della Corte. Il presidente della Corte, quale organo di governo dell'Istituto, formula le proposte regolamentari, sentito il segretario generale, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-istituzionale di cui agli articoli 4, comma 1, e 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando i conseguenti provvedimenti applicativi.
19-bis. Per il triennio 2008-2010, il Presidente della Corte dei conti, entro il 30 giugno di ciascun anno, presenta al Parlamento una relazione sulle procedure in corso per l'attuazione del comma 19 e sugli strumenti necessari per garantire piena autonomia ed effettiva indipendenza nello svolgimento delle funzioni di organo ausiliario del Parlamento in attuazione dell'articolo 100 della Costituzione.
l) dopo l'articolo 144, aggiungere il seguente:

Art. 144-bis.
(Sistema dei controlli delle pubbliche amministrazioni).


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Subemendamenti all'emendamento 144.101.

Sostituire i commi 3 e 9 con i seguenti:
3. Il Comitato tecnico scientifico per il controllo strategico indica entro il mese di gennaio ai servizi di controllo interno le linee guida per lo svolgimento dell'attività istruttoria di cui al comma 2 e riassume gli esiti complessivi ai fini della relazione trasmessa alle Camere dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo ai sensi del medesimo comma 2. Allo scopo di consolidare il processo di ristrutturazione del Bilancio dello Stato per missioni e programmi e di accrescere le complessive capacità di analisi conoscitiva e valutativa, il Comitato scientifico per il controllo strategico e i servizi per il controllo interno cooperano con la Commissione tecnica per la finanza pubblica e il Servizio studi del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato nello svolgimento del programma di analisi e valutazione della spesa di cui al comma 1, per le amministrazioni che partecipano a tale programma.
9. Fino alla prima applicazione della disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come sostituito dal comma 8 del presente articolo, e con riguardo alle rilevazioni svolte anche anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, è considerata violazione dell'obbligo di risposta ai fini della applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 11 del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989 esclusivamente il formale rifiuto di fornire i dati richiesti.
0. 144. 101. 4. Il Governo.

Aggiungere dopo il punto a) il seguente:
a-bis) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. Per le amministrazioni dello Stato, per la Banca d'Italia e le autorità indipendenti, ai soggetti cui non si applica il limite di cui al comma 2, il trattamento economico complessivo, secondo quanto disposto dallo stesso comma, non può comunque superare il doppio di quello del primo presidente della Corte di Cassazione.
0. 144. 101. 2. Villetti, Di Gioia.

All'articolo 144, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire i commi 9, 10 e 11 con il seguente:
9. La Corte dei Conti verifica l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 in sede di controllo successivo sulla gestione del bilancio ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
b) al comma 15, sostituire le parole da: che, entro trenta giorni dalla ricezione, esprime parere fino alla fine del comma, con le seguenti: entro trenta giorni dalla loro adozione;
c) dopo il comma 17 inserire il seguente:
17-bis. All'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131 la parola: «esclusivamente» è soppressa ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella relazione al Parlamento di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la Corte dei conti riferisce sull'attività di verifica svolta dalle sezioni regionali di controllo ai sensi del presente comma»;


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e) dopo l'articolo 144, aggiungere il seguente:

Art. 144-bis.
(Sistema dei controlli delle pubbliche amministrazioni).

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con atto di indirizzo emanato entro il 31 gennaio di ciascun anno, prosegue e aggiorna il programma di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 480, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato ed ai temi indicati nel comma 2. Il Governo riferisce sullo stato e sulle risultanze del programma in allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria presentato in ciascun anno.
2. Entro il 15 giugno di ciascun anno ogni ministro trasmette alle Camere, per l'esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di coerenza ordinamentale e finanziaria, una relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni di rispettiva competenza e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato. Le relazioni, predisposte sulla base di un'istruttoria svolta dai servizi per il controllo interno, segnalano in particolare, con riferimento all'anno precedente e al primo quadrimestre dell'anno in corso:
a) lo stato di attuazione delle direttive di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, con riguardo sia ai risultati conseguiti dall'amministrazione nel perseguimento delle priorità politiche individuate dal Ministro, sia al grado di realizzazione degli obiettivi di miglioramento, in relazione alle risorse assegnate e secondo gli indicatori stabiliti, in conformità con la documentazione di bilancio, anche alla luce delle attività di controllo interno; nonché le linee di intervento individuate e perseguite al fine di migliorare efficienza, produttività ed economicità delle strutture amministrative e i casi di maggior successo registrati;
b) gli adeguamenti normativi ed amministrativi ritenuti opportuni, con particolare riguardo alla soppressione o accorpamento delle strutture svolgenti funzioni coincidenti, analoghe, complementari o divenute obsolete;
c) le misure ritenute necessarie ai fini dell'adeguamento e di una progressiva razionalizzazione delle strutture e delle funzioni amministrative e della base normativa in relazione alla nuova struttura del bilancio per missioni e per programmi.

3. Il Comitato tecnico scientifico per il controllo strategico indica entro il mese di gennaio ai servizi di controllo interno le linee guida per lo svolgimento dell'attività istruttoria di cui al comma 2 e riassume gli esiti complessivi ai fini della relazione trasmessa alle Camere dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo ai


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sensi del medesimo comma 2. Allo scopo di consolidare il processo di ristrutturazione del Bilancio dello Stato per missioni e programmi e di accrescere le complessive capacità di analisi conoscitiva e valutativa, la Commissione tecnica per la finanza pubblica, in raccordo operativo con il Servizio studi del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, si coordina con il Comitato scientifico per il controllo strategico e coopera con i servizi per il controllo interno per le amministrazioni sottoposte al programma di analisi e valutazione della spesa di cui al comma 1.
4. La Corte dei conti, nella elaborazione della relazione annuale al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato, esprime le valutazioni di sua competenza anche tenendo conto dei temi di cui al comma 2, della classificazione del bilancio dello Stato per missioni e programmi, e delle priorità indicate dal Parlamento ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall'articolo 1, comma 473, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. In attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera r), e 118, primo comma, della Costituzione nonché degli indirizzi approvati dal Parlamento in sede di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria, anche ai fini degli adempimenti di cui agli articoli 27 e 134 il Governo promuove, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l'adozione di intese ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, per individuare metodi di reciproca informazione volti a monitorare la presenza di duplicazioni e sovrapposizioni di attività e competenze tra le amministrazioni appartenenti ai diversi livelli territoriali e a sviluppare procedure di revisione sugli andamenti della spesa pubblica per gli obiettivi di cui al comma 2, nonché metodi per lo scambio delle informazioni concernenti i flussi finanziari e i dati statistici. A tal fine, partecipa ai lavori della Conferenza unificata un rappresentante della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.
6. All'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «4-bis. Il programma statistico nazionale comprende una apposita sezione concernente le statistiche sulle pubbliche amministrazioni ed altri organismi pubblici facenti parte del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonché sulle società pubbliche o controllate da soggetti pubblici e sui servizi pubblici. Tale sezione è finalizzata al monitoraggio del numero, natura giuridica, settore di attività, dotazione di risorse umane e finanziarie e spesa dei soggetti sopra detti, nonché al monitoraggio dei beni e servizi prodotti, del rapporto costo/prodotto e di ogni altro indicatore o dato utile a misurare economicità, efficienza, efficacia e qualità dei servizi pubblici e produttività del personale, anche alla luce della comparazione tra amministrazioni in ambito nazionale e internazionale. Il programma statistico nazionale comprende i dati utili per la rilevazione del grado di soddisfazione e della qualità percepita da cittadini e imprese con riferimento a settori e servizi pubblici individuati a rotazione».
7. Ai fini dell'attuazione del comma 5 dell'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, introdotto dal comma 6 della presente legge, l'ISTAT emana una circolare sul coordinamento dell'informazione statistica nelle pubbliche amministrazioni e sulla definizione di metodi per lo scambio e l'utilizzo in via telematica dell'informazione statistica e finanziaria, anche con riferimento ai dati rilevanti concernenti i temi di cui al comma 2. AI fine di unificare i metodi e gli strumenti di monitoraggio il Comitato di cui all'articolo 17 del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989 definisce, in collaborazione con il CNIPA, appositi standard nel rispetto dei principi di unicità del sistema informativo, raccolta condivisa delle informazioni e dei dati ed accesso differenziato in base alle competenze istituzionali di ciascuna amministrazione. Per


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l'adeguamento del sistema informativo dell'ISTAT e del suo collegamento con altri sistemi informativi si provvede a valere delle maggiori risorse assegnate all'articolo 36 della legge n. 146 del 1980, ai sensi della tabella C, allegata alla presente legge. All'articolo 10-bis, comma 5, quinto periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».
8. All'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. È fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti ed organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le rilevazioni, rientranti nel programma stesso, espressamente indicate con delibera del Consiglio dei Ministri. Su proposta del Presidente dell'ISTAT, sentito il Comitato di cui all'articolo 17, con delibera del Consiglio dei Ministri è annualmente definita, in relazione all'oggetto, ampiezza, finalità, destinatari e tecnica di indagine utilizzata per ciascuna rilevazione statistica, la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significatività ai fini della rilevazione statistica, configura violazione dell'obbligo di cui al presente comma. I proventi delle sanzioni amministrative comminate ai sensi dell'articolo 11 del presente decreto confluiscono in apposito capitolo del bilancio dell'ISTAT e sono destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale».
9. Fino alla prima applicazione della disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come sostituito dal comma 8 del presente articolo, e con riguardo alle rilevazioni svolte anche anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, non si fa luogo alla applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 11 del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, ad eccezione di quelle comminate per espresso rifiuto di fornire i dati richiesti.
144. 101. Il Relatore.

ART. 145.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Dopo il comma 6-ter dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto il seguente: 6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Conseguentemente, al medesimo articolo:
al comma 3, capoverso, articolo 36, comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi inclusi gli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
al comma 3, capoverso, articolo 36, comma 10, alle parole: le università e gli enti di ricerca premettere le seguenti: Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di programmi o attività i cui oneri sono finanziati con fondi dell'Unione europea e del Fondo per le aree sottoutilizzate.
145. 12. Vannucci, Crisafulli, Giovanelli, Marchi.

Al comma 3, capoverso articolo 36, dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis 1. Per l'attuazione di programmi e progetti di tutela e valorizzazione delle aree marine protette di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni ed integrazioni, il parco Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena, di cui alla legge 4 gennaio 1994 n. 10, e gli enti cui è delegata


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la gestione ai sensi dell'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e successive modificazioni ed integrazioni sono autorizzati, in deroga ad ogni diversa disposizione, ad assumere personale con contratto di lavoro a tempo determinato, della durata massima di due anni eventualmente rinnovabili, nel contingente complessivo stabilito con disposizione legislativa e ripartito tra gli enti interessati con decreto del Ministro per la funzione pubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In prima applicazione, il predetto contingente è fissato in 150 unità di personale non dirigenziale alla cui copertura si provvede prioritariamente con trasformazione del rapporto di lavoro degli operatori attualmente utilizzati con contratti di lavoro flessibile.

Conseguentemente, all'articolo 150, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 1.000;
2009: - 1.000;
2010: - 1.000.
145. 44. Francescato.

ART. 146.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Il personale dell'Arma dei Carabinieri, stabilizzato ai sensi dell'articolo 1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, è collocato in soprannumero rispetto all'organico dei ruoli.
146. 47. La IV Commissione.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
22-bis. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato ad utilizzare le disponibilità del Fondo per le crisi di mercato di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nei limiti della somma di 2 milioni di euro per l'anno 2008, per assicurare la regolare gestione delle aree naturali protette attraverso l'impiego del personale di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124, non rientrante nelle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 1 commi da 247 a 251 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. La predetta somma di euro 2 milioni è versata, nell'anno 2008, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le finalità di cui al presente comma. Il Ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
146. 102. (Nuova formulazione) Cesini.

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:
24-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché le Agenzie Regionali per l'Ambiente (ARPA), fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 519, della legge medesima selezionato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 118, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e presso gli stessi funzionalmente utilizzato per supportare l'attuazione del Progetto Operativo Ambiente e del Progetto Operativo Difesa Suolo, nell'ambito del Programma Operativo Nazionale di Assistenza Tecnica e Azioni di Sistema - PON ATAS per il Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006.
24-ter. Con apposito decreto del Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e


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con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare entro il mese di giugno 2008, si provvede altresì a disciplinare l'utilizzazione di personale delle categorie di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il quale - sulla base di motivate esigenze manifestate da parte di Amministrazioni pubbliche - può essere inviato in missione temporanea presso le Rappresentanze diplomatiche e consolari con oneri, diretti ed indiretti, a carico della stessa Amministrazione proponente - per l'espletamento di compiti che richiedano particolare competenza tecnica e che non possano essere svolti dal personale inviato all'estero ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e di altre specifiche discipline di settore concernenti il Ministero degli affari esteri».
146. 263. (Nuova formulazione) Il Governo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
31-bis. all'articolo 96 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nell'ultimo periodo, dopo le parole «Le rivendite assegnate» aggiungere le seguenti: «ubicate esclusivamente nello stesso ambito provinciale nel quale insisteva il deposito dismesso,».
146. 271. Il relatore.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Il limite massimo del quinquennio individuato al comma 519 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine della possibilità di accesso alle forme di stabilizzazione di personale precario, costituisce principio generale e produce effetti anche nella stabilizzazione di personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco come disciplinate nella medesima legge. Conseguentemente il parametro dell'avere effettuato non meno di 120 (centoventi) giorni di servizio, richiesto nelle procedure di stabilizzazione, si interpreta che deve sussistere nel predetto quinquennio.
146. 266. Il relatore.

Dopo il comma 31, è aggiunto il seguente:
31-bis. All'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, dopo le parole «a regime.» è inserito il seguente periodo: «Il CNEL è autorizzato a procedere all'assunzione straordinaria di complessive 15 unità di personale, di cui 3 dirigenti di seconda fascia».
146. 269. Il relatore.

ART. 149.

Al comma 1 dopo le parole: 1.081 milioni di euro aggiungere le seguenti: di cui 564 milioni di euro immediatamente disponibili per il personale del comparto Scuola ai fini del completo riconoscimento dei benefici stipendiali previsti dell'articolo 15, comma 2 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159.
149. 25. Aurisicchio, Sasso.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:
In sede di rinnovo contrattuale del biennio 2006-2007 si provvede alla valorizzazione del ruolo e della funzione dei segretari comunali e provinciali ed alla razionalizzazione della struttura retributiva della categoria attraverso strumenti che assicurino la rigorosa attuazione del principio dell'onnicomprensività della retribuzione, con particolare riguardo alla contrattazione integrativa e agli istituti ivi disciplinati. Ai predetti fini, nell'ambito del fondo di mobilità di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997, una quota di 5 milioni di euro è altresì destinata, a decorrere dal 2008, con finalità perequative e solidaristiche,


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agli Enti non sottoposti al Patto di stabilità interno. Per gli Enti locali sottoposti al Patto di stabilità interno saranno definite, in sede contrattuale, puntuali misure volte ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati anche con il concorso delle risorse derivanti dalla razionalizzazione delle singole voci retributive alla copertura degli oneri del rinnovo contrattuale e fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno.
149. 71. Il relatore.

Dopo l'articolo 149, aggiungere il seguente:

Art. 149-bis.
(Misure per la funzionalità dell'Amministrazione civile dell'interno).

1. Per far fronte alla notevole complessità dei compiti del personale dell'Amministrazione civile dell'interno derivanti, in via prioritaria, dalle norme in materia di depenalizzazione e di immigrazione, il Fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno finanziario 2008.
2. È stanziata, a decorrere dall'anno 2008, l'ulteriore somma di 9 milioni di euro per il contratto della carriera prefettizia relativo al biennio 2008-2009 ad integrazione di quanto previsto dal presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
149. 01. I Commissione.

ART. 150.

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge sono ridotte in maniera lineare dello 0,5 per cento per un importo pari a euro 73.863.000 per l'anno 2009 e 73.911.000 per l'anno 2010.

Conseguentemente al medesimo articolo, aggiungere in fine il seguente comma:
7-bis. Il fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 169.809.000 euro per l'anno 2008.

Conseguentemente:
nella Tabella A, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni (in migliaia di euro):
2008: + 152.810;
nella tabella B, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni (in migliaia di euro):
2008: + 16.999.
150. 13. Il Governo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
7-bis. Il fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004 è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2008. L'assegnazione in favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro di cui alla legge 8 febbraio 1973, n. 17, è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente alla Tabella C, sotto Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni (in migliaia di euro):
Ricerca e innovazione. Ricerca di base e applicata. Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme in materia di sistemi informativi


Pag. 246

automatizzati delle amministrazioni pubbliche: Articolo 4: Istituzione Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (12.1.2. - Interventi - cap. 1707/p):
2008: + 3.000;
2009: -;
2010: -.
150. 12. Il relatore.

TAB. A.

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 12.500;
2009: - 17.500;
2010: - 7.500.

Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Programma Servizi generali, formativi, assistenza legale e approvvigionamenti per le singole amministrazioni Legge n. 146 del 1980, apportare le seguenti variazioni:
2008: + 10.000;
2009: + 15.000;
2010: + 5.000.

Alla tabella C, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, voce: legge n. 549 del 1995 apportare le seguenti variazioni:
2008: + 2.500;
2009: + 2.500;
2010: + 2.500.
Tab. A. 68. Il relatore.


Pag. 247

ALLEGATO 5

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008) (C. 3256 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTE EMENDATIVE INAMMISSIBILI PER CARENZA O INIDONEITÀ DELLA COMPENSAZIONE

A) INAMMISSIBILI PER CARENZA DI COMPENSAZIONE

Numero proposta
Nominativo
2.1 VIII COMMISSIONE
2. VIII COMMISSIONE
2.5 VIII COMMISSIONE
2.6 X COMMISSIONE
2.8 VII COMMISSIONE
2.15 OTTONE ROSELLA
2.17 BELLOTTI LUCA
2.19 NAPOLI OSVALDO
2.20 GERMONTANI MARIA IDA
2.21 FASCIANI GIUSEPPINA
2.22 LION MARCO
2.27 CREMA GIOVANNI
2.28 MAZZOCCHI ANTONIO
2.30 MAZZOCCHI ANTONIO
2.32 RUGGERI RUGGERO
2.33 RUGGERI RUGGERO
2.39 FOLENA PIETRO
2.41 FRONER LAURA
2.45 SAGLIA STEFANO
2.47 MARIANI RAFFAELLA
2.48 VANNUCCI MASSIMO
2.50 FEDI MARCO
2.52 BELLOTTI LUCA
2.57 LUPI MAURIZIO ENZO
2.59 GIORGETTI ALBERTO
2.62 MARCHI MAINO
2.64 FRANCI CLAUDIO
2.67 NARDUCCI FRANCO
2.68 PEPE ANTONIO
2.71 REALACCI ERMETE
2.76 SAMPERI MARILENA
2.80 CREMA GIOVANNI
2.81 CREMA GIOVANNI
2.82 LOVELLI MARIO
2.92 NARDUCCI FRANCO
2.98 PEDRINI EGIDIO ENRICO
2.116 PIAZZA CAMILLO
2.121 SCHIRRU AMALIA
2.123 IACOMINO SALVATORE
2.126 PEPE ANTONIO
2.130 GIORGETTI ALBERTO
2.134 GIORGETTI ALBERTO
2.139 GIORGETTI ALBERTO
2.143 GIORGETTI ALBERTO
2.151 BERTOLINI ISABELLA
2.152 BERTOLINI ISABELLA


Pag. 248

Numero proposta
Nominativo
2.154 BERTOLINI ISABELLA
2.156 BERTOLINI ISABELLA
2.158 BERTOLINI ISABELLA
2.159 BERTOLINI ISABELLA
2.168 SGOBIO COSIMO GIUSEPPE
2.170 GALLETTI GIAN LUCA
2.171 GALLETTI GIAN LUCA
2.177 GALLETTI GIAN LUCA
2.178 GALLETTI GIAN LUCA
2.179 GALLETTI GIAN LUCA
2.181 D'ELPIDIO DANTE
2.182 FABRIS MAURO
2.183 FABRIS MAURO
2.184 FABRIS MAURO
2.185 ADENTI FRANCESCO
2.186 CASSOLA ARNOLD
2.187 BUONTEMPO TEODORO
2.188 GARAVAGLIA MASSIMO
2.189 FUGATTI MAURIZIO
2.190 FUGATTI MAURIZIO
2.193 GARAVAGLIA MASSIMO
2.194 GARAVAGLIA MASSIMO
2.196 GARAVAGLIA MASSIMO
2.199 GARAVAGLIA MASSIMO
2.208 VILLETTI ROBERTO
2.213 MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA
2.216 DI VIRGILIO DOMENICO
2.223 ZELLER KARL
2.225 BRUGGER SIEGFRIED
2.235 ZELLER KARL
2.236 BRUGGER SIEGFRIED
2.257 ALEMANNO GIOVANNI
2.258 D'ELIA SERGIO
2.0.3 OLIVA VINCENZO
2.0.6 CANNAVÒ SALVATORE
2.0.14 MARGIOTTA SALVATORE
2.0.18 QUARTIANI ERMINIO ANGELO
2.0.19 WIDMANN JOHANN GEORG
2.0.20 NAPOLI OSVALDO
2.0.23 GARAVAGLIA MASSIMO
2.0.24 GARAVAGLIA MASSIMO
2.0.25 CAPARINI DAVIDE
2.0.26 CAPARINI DAVIDE
2.0.28 ADENTI FRANCESCO
2.0.33 GIUDICE GASPARE
2.0.36 PEPE ANTONIO
2.0.37 CIRIELLI EDMONDO
3.5 SPOSETTI UGO
3.6 DATO CINZIA
3.8 FIANO EMANUELE
3.11 MAZZOCCHI ANTONIO
3.12 CRISCI NICOLA
3.15 MERLONI MARIA PAOLA
3.16 MERLONI MARIA PAOLA
3.17 PEDRIZZI RICCARDO
3.18 TOMASELLI SALVATORE
3.20 PIAZZA ANGELO
3.22 PIAZZA ANGELO
3.24 GIUDICE GASPARE
3.28 LUPI MAURIZIO ENZO
3.29 LUPI MAURIZIO ENZO
3.32 BENZONI ROSALBA
3.34 ZORZATO MARINO
3.44 LEO MAURIZIO
3.48 FLUVI ALBERTO


Pag. 249

Numero proposta
Nominativo
3.56 ZORZATO MARINO
3.59 FOLENA PIETRO
3.65 SATTA ANTONIO
3.66 SATTA ANTONIO
3.67 SATTA ANTONIO
3.68 SATTA ANTONIO
3.75 BRUGGER SIEGFRIED
3.79 GIUDICE GASPARE
3.81 LEONE ANTONIO
3.82 CROSETTO GUIDO
3.83 CROSETTO GUIDO
3.85 CROSETTO GUIDO
3.86 CROSETTO GUIDO
3.87 CROSETTO GUIDO
3.88 CROSETTO GUIDO
3.89 CROSETTO GUIDO
3.90 CROSETTO GUIDO
3.92 CROSETTO GUIDO
3.93 CROSETTO GUIDO
3.95 CAMPA CESARE
3.96 CAMPA CESARE
3.97 CAMPA CESARE
3.100 PORFIDIA AMERICO
3.102 DELLA VEDOVA BENEDETTO
3.104 LEO MAURIZIO
3.106 VILLETTI ROBERTO
3.109 ZUCCHI ANGELO ALBERTO
3.112 MANTINI PIERLUIGI
3.117 FINCATO LAURA
3.125 FINCATO LAURA
3.127 CRISAFULLI VLADIMIRO
3.128 FLUVI ALBERTO
3.132 IACOMINO SALVATORE
3.133 BELLOTTI LUCA
3.134 BELLOTTI LUCA
3.137 BELLOTTI LUCA
3.138 BELLOTTI LUCA
3.139 BELLOTTI LUCA
3.140 BELLOTTI LUCA
3.142 CROSETTO GUIDO
3.143 BELLOTTI LUCA
3.144 BELLOTTI LUCA
3.154 DE CORATO RICCARDO
3.158 MARRAS GIOVANNI
3.178 GERMONTANI MARIA IDA
3.179 GERMONTANI MARIA IDA
3.180 GERMONTANI MARIA IDA
3.183 GIORGETTI ALBERTO
3.184 GIORGETTI ALBERTO
3.188 GIORGETTI ALBERTO
3.190 COSENZA GIULIA
3.200 D'ELPIDIO DANTE
3.201 D'ELPIDIO DANTE
3.202 D'ELPIDIO DANTE
3.205 D'ELPIDIO DANTE
3.206 D'ELPIDIO DANTE
3.208 D'ELPIDIO DANTE
3.209 BUONTEMPO TEODORO
3.210 BUONTEMPO TEODORO
3.212 BUONTEMPO TEODORO
3.213 BUONTEMPO TEODORO
3.214 BUONTEMPO TEODORO
3.228 GARAVAGLIA MASSIMO
3.232 GARAVAGLIA MASSIMO
3.238 GARAVAGLIA MASSIMO
3.255 ALFANO GIOACCHINO


Pag. 250

Numero proposta
Nominativo
3.260 FORLANI ALESSANDRO
3.261 FORLANI ALESSANDRO
3.263 FORLANI ALESSANDRO
3.268 D'AGRÒ LUIGI
3.270 D'AGRÒ LUIGI
3.271 PERETTI ETTORE
3.273 PERETTI ETTORE
3.274 PERETTI ETTORE
3.275 PERETTI ETTORE
3.277 D'ALIA GIANPIERO
3.278 GALLETTI GIAN LUCA
3.280 GALLETTI GIAN LUCA
3.284 PERETTI ETTORE
3.285 PERETTI ETTORE
3.286 D'AGRÒ LUIGI
3.290 ALFANO ANGELINO
3.291 CONTE GIANFRANCO
3.300 D'ULIZIA LUCIANO
3.302 ZORZATO MARINO
3.303 CONTE GIANFRANCO
3.307 RUSSO PAOLO
3.309 RUSSO PAOLO
3.311 FABRIS MAURO
3.315 MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA
3.316 CAMPA CESARE
3.328 LUPI MAURIZIO ENZO
3.329 FUGATTI MAURIZIO
3.0.1 OLIVA VINCENZO
3.0.4 TUCCILLO DOMENICO
3.0.8 MUNGO DONATELLA
3.0.12 GIUDITTA PASQUALINO
3.0.13 GIUDITTA PASQUALINO
3.0.14 GIUDITTA PASQUALINO
3.0.18 MUSI ADRIANO
4.4 ASTORE GIUSEPPE
4.8 LEO MAURIZIO
4.9 RAITI SALVATORE
4.10 RAITI SALVATORE
4.14 BORGHESI ANTONIO
4.16 RAITI SALVATORE
4.29 D'AGRÒ LUIGI
4.33 FUGATTI MAURIZIO
4.34 FUGATTI MAURIZIO
4.35 CAPARINI DAVIDE
4.36 CAPARINI DAVIDE
4.37 CAPARINI DAVIDE
4.38 CAPARINI DAVIDE
4.39 CAPARINI DAVIDE
4.41 ULIVI ROBERTO
4.47 D'ULIZIA LUCIANO
4.48 RUSSO PAOLO
4.0.2 LEO MAURIZIO
5.1 RAITI SALVATORE
5.2 PERETTI ETTORE
5.3 BUONTEMPO TEODORO
5.4 BUONTEMPO TEODORO
5.5 CAPARINI DAVIDE
5.6 GARAVAGLIA MASSIMO
5.14 PAOLETTI TANGHERONI PATRIZIA
5.0.1 LEO MAURIZIO
6.13 BELLOTTI LUCA
6.0.1 CROSETTO GUIDO
8.22 PERETTI ETTORE
8.0.3 CIOFFI MANDRA


Pag. 251

Numero proposta
Nominativo
8.0.10 LEONE ANTONIO
9.2 SAGLIA STEFANO
9.7 BELLOTTI LUCA
9.11 BELLOTTI LUCA
9.16 NAPOLI OSVALDO
9.17 NAPOLI OSVALDO
9.18 NAPOLI OSVALDO
9.30 BOATO MARCO
9.31 BOATO MARCO
9.32 BOATO MARCO
9.34 RUGGERI RUGGERO
9.39 PEDRIZZI RICCARDO
9.42 TOMASELLI SALVATORE
9.46 PEDRIZZI RICCARDO
9.47 MISURACA FILIPPO
9.48 MISURACA FILIPPO
9.52 MISURACA FILIPPO
9.54 VI COMMISSIONE
9.70 LEO MAURIZIO
9.78 GIORGETTI ALBERTO
9.83 VERRO ANTONIO GIUSEPPE MARIA
9.96 NARDI MASSIMO
9.97 NARDI MASSIMO
9.108 MISURACA FILIPPO
9.110 MISURACA FILIPPO
9.115 GIUDICE GASPARE
9.116 GIUDICE GASPARE
9.118 GIUDICE GASPARE
9.135 BRUGGER SIEGFRIED
9.137 NICCO ROBERTO ROLANDO
9.138 CAMPA CESARE
9.139 MINARDO RICCARDO
9.141 MINARDO RICCARDO
9.145 DELLA VEDOVA BENEDETTO
9.153 LEONE ANTONIO
9.156 CROSETTO GUIDO
9.158 LEONE ANTONIO
9.161 CROSETTO GUIDO
9.198 CROSETTO GUIDO
9.202 CECCUZZI FRANCO
9.204 STRIZZOLO IVANO
9.208 RUGGERI RUGGERO
9.209 CECCUZZI FRANCO
9.213 SGOBIO COSIMO GIUSEPPE
9.216 ZUCCHI ANGELO ALBERTO
9.217 PERTOLDI FLAVIO
9.219 ZUCCHI ANGELO ALBERTO
9.235 MOTTA CARMEN
9.237 FLUVI ALBERTO
9.238 CRISCI NICOLA
9.248 MOFFA SILVANO
9.256 GIORGETTI ALBERTO
9.259 GIORGETTI ALBERTO
9.263 GIORGETTI ALBERTO
9.266 CANNAVÒ SALVATORE
9.267 CANNAVÒ SALVATORE
9.272 MELONI GIORGIA
9.275 RAMPELLI FABIO
9.276 RAMPELLI FABIO
9.279 GIORGETTI ALBERTO
9.287 SGOBIO COSIMO GIUSEPPE
9.289 GARAVAGLIA MASSIMO
9.294 FUGATTI MAURIZIO
9.299 FUGATTI MAURIZIO
9.300 FUGATTI MAURIZIO


Pag. 252

Numero proposta
Nominativo
9.310 GARAVAGLIA MASSIMO
9.311 GARAVAGLIA MASSIMO
9.312 STUCCHI GIACOMO
9.318 GARAVAGLIA MASSIMO
9.320 GARAVAGLIA MASSIMO
9.329 GARAVAGLIA MASSIMO
9.330 GARAVAGLIA MASSIMO
9.334 GARAVAGLIA MASSIMO
9.335 SGOBIO COSIMO GIUSEPPE
9.340 GARAVAGLIA MASSIMO
9.341 GARAVAGLIA MASSIMO
9.344 TURCO MAURIZIO
9.351 PERETTI ETTORE
9.352 D'AGRÒ LUIGI
9.353 MARTINELLO LEONARDO
9.356 D'AGRÒ LUIGI
9.357 GALLETTI GIAN LUCA
9.358 GALLETTI GIAN LUCA
9.360 RUVOLO GIUSEPPE
9.361 GALLETTI GIAN LUCA
9.363 GALLETTI GIAN LUCA
9.365 ZINZI DOMENICO
9.366 ZINZI DOMENICO
9.367 PERETTI ETTORE
9.368 PERETTI ETTORE
9.369 GALLETTI GIAN LUCA
9.371 MAZZONI ERMINIA
9.372 LUCCHESE FRANCESCO PAOLO
9.373 DELFINO TERESIO
9.374 DELFINO TERESIO
9.382 D'AGRÒ LUIGI
9.384 PERETTI ETTORE
9.386 PERETTI ETTORE
9.389 PERETTI ETTORE
9.395 D'ELPIDIO DANTE
9.397 BONELLI ANGELO
9.401 MILANATO LORENA
9.405 ROSSO ROBERTO
9.412 MADERLONI CLAUDIO
9.413 ZELLER KARL
9.415 ZELLER KARL
9.416 FUGATTI MAURIZIO
9.417 GARAVAGLIA MASSIMO
9.425 GELMINI MARIASTELLA
9.428 CONTE GIANFRANCO
9.429 CONTE GIANFRANCO
9.433 CONTE GIANFRANCO
9.435 MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA
9.443 FABBRI LUIGI
9.444 XIII COMMISSIONE
9.451 LAZZARI LUIGI
9.452 BUONTEMPO TEODORO
9.471 LENNA VANNI
9.472 MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA
9.0.2 MUSI ADRIANO
9.0.3 NAPOLI OSVALDO
9.0.4 ASTORE GIUSEPPE
9.0.8 PICANO ANGELO
9.0.10 DE CORATO RICCARDO
9.0.13 PEDRINI EGIDIO ENRICO
9.0.15 LEDDI MAIOLA MARIA
9.0.29 D'ULIZIA LUCIANO
9.0.30 DELFINO TERESIO
9.0.32 MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA


Pag. 253

Numero proposta
Nominativo
9.0.35 DELFINO TERESIO
9.0.36 D'ULIZIA LUCIANO
9.0.37 FASOLINO GAETANO
10.9 CECCACCI RUBINO FIORELLA
10.31 CAPARINI DAVIDE
10.32 CAPARINI DAVIDE
10.0.2 LOVELLI MARIO
11.6 BONO NICOLA
12.4 BERNARDO MAURIZIO
12.5 CONTE GIANFRANCO
12.7 CIOCCHETTI LUCIANO
12.8 BUONTEMPO TEODORO
12.14 BONO NICOLA
12.0.2 CECCACCI RUBINO FIORELLA
12.0.6 CECCACCI RUBINO FIORELLA
14.3 BELLANOVA TERESA
14.11 II COMMISSIONE
14.20 REINA GIUSEPPE MARIA
14.25 DI GIOIA LELLO
14.30 FUGATTI MAURIZIO
14.54 D'ELPIDIO DANTE
14.0.1 NUCARA FRANCESCO
15.4 TOLOTTI FRANCESCO
15.0.2 CALGARO MARCO
15.0.3 PEPE ANTONIO
15.0.6 REINA GIUSEPPE MARIA
15.0.7 CROSETTO GUIDO
15.0.12 NARDI MASSIMO
15.0.15 BERTOLINI ISABELLA
15.0.16 PEPE ANTONIO
15.0.19 ALFANO GIOACCHINO
15.0.23 ALFANO GIOACCHINO
15.0.28 ALFANO GIOACCHINO
15.0.37 GRILLINI FRANCO
15.0.38 DELBONO EMILIO
15.0.41 PEDRIZZI RICCARDO
16.7 CROSETTO GUIDO
19.1 SAGLIA STEFANO
19.5 SAGLIA STEFANO
19.12 NAPOLI OSVALDO
19.13 NAPOLI OSVALDO
19.15 NAPOLI OSVALDO
19.17 NAPOLI OSVALDO
19.18 CREMA GIOVANNI
19.20 CREMA GIOVANNI
19.24 CODURELLI LUCIA
19.33 SGOBIO COSIMO GIUSEPPE
19.34 SGOBIO COSIMO GIUSEPPE
19.35 BONELLI ANGELO
19.37 CRISAFULLI VLADIMIRO
19.38 VILLETTI ROBERTO
19.39 INCOSTANTE MARIA FORTUNA
19.40 STRIZZOLO IVANO
19.43 STRIZZOLO IVANO
19.44 STRIZZOLO IVANO
19.46 MARGIOTTA SALVATORE
19.47 RICCI ANDREA
19.50 CROSETTO GUIDO
19.51 CROSETTO GUIDO
19.55 NESPOLI VINCENZO
19.57 GIORGETTI ALBERTO
19.60 NESPOLI VINCENZO
19.62 PICANO ANGELO
19.67 MOFFA SILVANO
19.70 MOFFA SILVANO
19.74 GELMINI MARIASTELLA


Pag. 254

Numero proposta
Nominativo
19.77 GELMINI MARIASTELLA
19.78 NAPOLI OSVALDO
19.79 NAPOLI OSVALDO
19.80 NAPOLI OSVALDO
19.81 NAPOLI OSVALDO
19.83 NAPOLI OSVALDO
19.85 PERETTI ETTORE
19.90 FABRIS MAURO
19.92 GARAVAGLIA MASSIMO
19.93 GARAVAGLIA MASSIMO
19.95 OLIVA VINCENZO
19.0.5 SAGLIA STEFANO
19.0.6 NAPOLI OSVALDO
19.0.8 GELMINI MARIASTELLA
19.0.9 MOFFA SILVANO
19.0.13 CROSETTO GUIDO
19.0.15 II COMMISSIONE
20.16 PICCHI GUGLIELMO
20.0.2 RUSSO PAOLO
21.1 GIUDICE GASPARE
22.1 INCOSTANTE MARIA FORTUNA
22.2 D'AMBROSIO GIORGIO
24.6 SAGLIA STEFANO
24.9 NAPOLI OSVALDO
24.11 NAPOLI OSVALDO
24.12 NAPOLI OSVALDO
24.13 NAPOLI OSVALDO
24.16 CREMA GIOVANNI
24.44 NESPOLI VINCENZO
24.45 SGOBIO COSIMO GIUSEPPE
24.46 SGOBIO COSIMO GIUSEPPE
24.47 SGOBIO COSIMO GIUSEPPE
24.54 STRIZZOLO IVANO
24.56 RICCI ANDREA
24.57 SPERANDIO GINO
24.60 CROSETTO GUIDO
24.74 GALLETTI GIAN LUCA
24.87 GARAVAGLIA MASSIMO
24.93 RICCI ANDREA
24.97 MOFFA SILVANO
24.98 NAPOLI ANGELA
24.106 GELMINI MARIASTELLA
24.0.6 CREMA GIOVANNI
24.0.8 CREMA GIOVANNI
24.0.12 NAPOLI OSVALDO
24.0.16 LOVELLI MARIO
24.0.19 RICCI ANDREA
24.0.26 PILI MAURO
24.0.27 PILI MAURO
24.0.29 PILI MAURO
24.0.31 PILI MAURO
24.0.34 PILI MAURO
24.0.35 PILI MAURO
24.0.37 GALLETTI GIAN LUCA
25.4 NAPOLI OSVALDO
25.6 NAPOLI OSVALDO
25.7 NAPOLI OSVALDO
25.11 CREMA GIOVANNI
25.13 RUSSO FRANCO
25.25 SGOBIO COSIMO GIUSEPPE
25.27 D'ELIA SERGIO
25.30 PROVERA MARILDE
25.33 RUSSO FRANCO
25.43 MURA SILVANA
25.48 NICCO ROBERTO ROLANDO
25.50 DELFINO TERESIO


Pag. 255

Numero proposta
Nominativo
25.51 DELFINO TERESIO
25.53 D'ALIA GIANPIERO
25.54 D'ALIA GIANPIERO
25.55 GALLETTI GIAN LUCA
25.61 PICANO ANGELO
25.80 ZANETTA VALTER
26.8 SAGLIA STEFANO
26.12 NAPOLI OSVALDO
26.21 NAPOLI OSVALDO
26.65 STRIZZOLO IVANO
26.79 CROSETTO GUIDO
26.102 PELLEGRINO TOMMASO
26.120 MOFFA SILVANO
26.135 SGOBIO COSIMO GIUSEPPE
26.142 GELMINI MARIASTELLA
27.30 BORGHESI ANTONIO
27.0.8 DIOGUARDI DANIELA
28.2 QUARTIANI ERMINIO ANGELO
28.4 NAPOLI OSVALDO
28.10 SGOBIO COSIMO GIUSEPPE
28.15 MORRONE GIUSEPPE
28.26 ZANETTA VALTER
28.0.7 CAPARINI DAVIDE
28.0.10 CAPARINI DAVIDE
28.0.11 CAPARINI DAVIDE
28.0.12 CAPARINI DAVIDE
28.0.13 CAPARINI DAVIDE
29.1 VERRO ANTONIO GIUSEPPE MARIA
29.7 TOLOTTI FRANCESCO
29.13 GARAVAGLIA MASSIMO
29.27 SGOBIO COSIMO GIUSEPPE
29.0.6 GARAVAGLIA MASSIMO
30.3 LUMIA GIUSEPPE
30.4 PINOTTI ROBERTA
30.0.6 NAN ENRICO
30.0.7 NAN ENRICO
30.0.8 NAN ENRICO
30.0.13 LUPI MAURIZIO ENZO
30.0.21 NAPOLI OSVALDO
30.0.33 NAPOLI OSVALDO
30.0.34 NAPOLI OSVALDO
30.0.46 RUVOLO GIUSEPPE
31.2 CASSOLA ARNOLD
31.5 DE BRASI RAFFAELLO
31.6 DE BRASI RAFFAELLO
31.7 FEDI MARCO
33.0.5 BAFILE MARIZA
34.4 CIRIELLI EDMONDO
34.6 CIRIELLI EDMONDO
34.0.2 GASPARRI MAURIZIO
34.0.3 COSSIGA GIUSEPPE
34.0.5 BERTOLINI ISABELLA
34.0.8 ASCIERTO FILIPPO
38.0.21 GIUDICE GASPARE
38.0.25 PAGLIARINI GIANNI
39.1 I COMMISSIONE
39.20 BUONTEMPO TEODORO
39.25 GASPARRI MAURIZIO
39.26 INCOSTANTE MARIA FORTUNA
39.44 SANTELLI JOLE
39.0.10 GIORGETTI ALBERTO
39.0.12 SANTELLI JOLE
39.0.13 SANTELLI JOLE
40.0.4 ZANETTA VALTER
41.0.11 CAMPA CESARE


Pag. 256

Numero proposta
Nominativo
41.0.15 PEPE ANTONIO
41.0.20 GARAVAGLIA MASSIMO
41.0.25 FRATTA PASINI PIERALFONSO
41.0.26 FRATTA PASINI PIERALFONSO
41.0.36 TOLOTTI FRANCESCO
41.0.38 BELLANOVA TERESA
41.0.41 PEPE MARIO
41.0.42 PEPE MARIO
41.0.43 LEONE ANTONIO
41.0.44 GIORGETTI ALBERTO
41.0.46 GIORGETTI ALBERTO
42.1 VIII COMMISSIONE
42.7 RAVETTO LAURA
42.9 FORLANI ALESSANDRO
42.18 BRUSCO FRANCESCO
42.26 OLIVA VINCENZO
42.34 CERONI REMIGIO
42.35 MARGIOTTA SALVATORE
42.0.3 ASTORE GIUSEPPE
43.0.2 BELLOTTI LUCA
43.0.4 MISURACA FILIPPO
43.0.5 MISURACA FILIPPO
43.0.8 MINARDO RICCARDO
43.0.10 MINARDO RICCARDO
43.0.13 MISURACA FILIPPO
43.0.16 MISURACA FILIPPO
43.0.17 MISURACA FILIPPO
43.0.18 MISURACA FILIPPO
43.0.19 BELLOTTI LUCA
43.0.20 BELLOTTI LUCA
43.0.21 SERVODIO GIUSEPPINA
43.0.23 BRUGGER SIEGFRIED
43.0.26 XIII COMMISSIONE
43.0.31 GARAVAGLIA MASSIMO
43.0.32 GARAVAGLIA MASSIMO
43.0.42 MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA
43.0.54 MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA
43.0.80 MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA
43.0.81 MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA
44.0.1 BELLOTTI LUCA
44.0.4 ZUCCHI ANGELO ALBERTO
44.0.5 XIII COMMISSIONE
44.0.8 GIORGETTI ALBERTO
44.0.9 BUONFIGLIO ANTONIO
45.1 PELLEGRINO TOMMASO
45.6 GARAVAGLIA MASSIMO
46.5 GARAVAGLIA MASSIMO
46.6 GARAVAGLIA MASSIMO
47.0.3 PINI GIANLUCA
48.0.9 GARAVAGLIA MASSIMO
48.0.10 GARAVAGLIA MASSIMO
48.0.11 GARAVAGLIA MASSIMO
49.2 XIII COMMISSIONE
49.3 LION MARCO
49.5 BORGHESI ANTONIO
49.0.1 LION MARCO
49.0.10 MISURACA FILIPPO
49.0.36 BELLOTTI LUCA
49.0.37 BELLOTTI LUCA
49.0.43 SERVODIO GIUSEPPINA
49.0.46 ZUCCHI ANGELO ALBERTO
49.0.47 MADERLONI CLAUDICO


Pag. 257

Numero proposta
Nominativo
49.0.61 D'ULIZIA LUCIANO
49.0.71 FUNDARÒ MASSIMO SAVERIO ENNIO
49.0.83 MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA
49.0.98 XIII COMMISSIONE
49.0.124 DELFINO TERESIO
49.0.135 DELFINO TERESIO
49.0.164 ZANETTA VALTER
49.0.165 ZANETTA VALTER
49.0.166 ZANETTA VALTER
49.0.172 BELLOTTI LUCA
50.2 ALEMANNO GIOVANNI
50.5 SAGLIA STEFANO
50.8 VANNUCCI MASSIMO
50.9 VANNUCCI MASSIMO
50.0.10 BELLOTTI LUCA
50.0.11 CROSETTO GUIDO
51.0.2 CAPARINI DAVIDE
52.42 GARAVAGLIA MASSIMO
52.57 CROSETTO GUIDO
53.10 RAITI SALVATORE
53.17 ALEMANNO GIOVANNI
53.19 ALEMANNO GIOVANNI
53.22 LION MARCO
53.25 XIII COMMISSIONE
56.7 SATTA ANTONIO
56.10 CAMPA CESARE
56.0.2 LION MARCO
56.0.7 RUGGERI RUGGERO
56.0.8 RUGGERI RUGGERO
56.0.9 BELLOTTI LUCA
56.0.11 VERRO ANTONIO GIUSEPPE MARIA
56.0.19 XIII COMMISSIONE
56.0.20 SANTELLI JOLE
56.0.31 LION MARCO
57.7 DE ZULUETA TANA
57.9 GAMBA PIERFRANCESCO EMILIO ROMANO
57.10 GAMBA PIERFRANCESCO EMILIO ROMANO
57.11 GAMBA PIERFRANCESCO EMILIO ROMANO
57.12 GAMBA PIERFRANCESCO EMILIO ROMANO
57.13 RICCI ANDREA
57.14 RICCI ANDREA
59.0.3 CATANOSO BASILIO
59.0.6 CAPARINI DAVIDE
59.0.7 CAPARINI DAVIDE
60.3 PROIETTI COSIMI FRANCESCO
60.0.11 BELLOTTI LUCA
60.0.29 MELONI GIORGIA
60.0.40 LEO MAURIZIO
61.3 IX COMMISSIONE
61.9 NAPOLI ANGELA
61.12 META MICHELE POMPEO
61.0.3 FEDELE LUIGI
62.29 CRISAFULLI VLADIMIRO
62.44 MISITI AURELIO SALVATORE
62.86 VELO SILVIA
62.0.5 PIAZZA ANGELO
62.0.22 MISITI AURELIO SALVATORE
62.0.30 LAZZARI LUIGI
62.0.35 TOLOTTI FRANCESCO
63.3 OLIVA VINCENZO
63.20 BORGHESI ANTONIMO


Pag. 258

Numero proposta
Nominativo
63.30 ZANELLA LUANA
63.0.17 GIUDITTA PASQUALINO
63.0.20 MISITI AURELIO SALVATORE
63.0.21 BORGHESI ANTONIO
66.0.7 BORGHESI ANTONIO
67.6 MAZZARACCHIO SALVATORE
67.20 RAMPELLI FABIO
67.0.5 GARAVAGLIA MASSIMO
68.0.7 LENZI DONATA
69.3 ZORZATO MARINO
69.0.3 GIUDICE GASPARE
69.0.16 LONGHI ALEANDRO
69.0.39 EVANGELISTI FABIO
69.0.41 SAMPERI MARILENA
69.0.49 PERETTI ETTORE
70.3 VII COMMISSIONE
70.7 CATONE GIAMPIERO
70.13 SERVODIO GIUSEPPINA
70.14 SERVODIO GIUSEPPINA
70.16 FEDI MARCO
70.20 BARANI LUCIO
70.21 BARANI LUCIO
70.26 VERDINI DENIS
70.27 VERDINI DENIS
70.30 FOLENA PIETRO
70.35 BELTRANDI MARCO
70.37 BELTRANDI MARCO
70.39 RICCI ANDREA
70.40 BAFILE MARIZA
70.41 CROSETTO GUIDO
70.48 PEDRINI EGIDIO ENRICO
70.51 BELISARIO FELICE
70.52 BELISARIO FELICE
70.54 GIUDITTA PASQUALINO
70.65 DI GIOIA LELLO
70.66 DI GIOIA LELLO
70.70 CAPARINI DAVIDE
70.71 CAPARINI DAVIDE
70.76 SGOBIO COSIMO GIUSEPPE
70.77 SGOBIO COSIMO GIUSEPPE
70.81 RICCI ANDREA
70.82 RICCI ANDREA
70.83 BUEMI ENRICO
71.1 NAPOLI OSVALDO
71.4 SGOBIO COSIMO GIUSEPPE
74.7 GIORGETTI ALBERTO
78.1 ASTORE GIUSEPPE
78.4 OSSORIO GIUSEPPE
78.13 AURISICCHIO RAFFAELE
78.0.2 CANNAVÒ SALVATORE
78.0.4 DE SIMONE TITTI
80.31 BONELLI ANGELO
80.45 GARAVAGLIA MASSIMO
80.0.10 GIUDITTA PASQUALINO
81.17 ACERBO MAURIZIO
81.0.6 FIORIO MASSIMO
81.0.31 MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA
81.0.39 FIORIO MASSIMO
82.7 VIOLA RODOLFO GIULIANO
82.10 XII COMMISSIONE
82.20 PELLEGRINO TOMMASO
82.28 GARAVAGLIA MASSIMO
82.29 MANCUSO GIANNI
82.0.2 ALBONETTI GABRIELE
82.0.3 ALBONETTI GABRIELE


Pag. 259

Numero proposta
Nominativo
82.0.9 GERMONTANI MARIA IDA
82.0.10 GERMONTANI MARIA IDA
82.0.11 ALFANO CIRO
82.0.13 FABRIS MAURO
82.0.14 FABRIS MAURO
82.0.16 MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA
82.0.17 MORONI CHIARA
82.0.19 MORONI CHIARA
82.0.20 CROSETTO GUIDO
82.0.26 COSENZA GIULIA
83.1 LAMORTE DONATO
83.3 LISI UGO
83.14 BORGHESI ANTONIO
83.19 DI VIRGILIO DOMENICO
83.20 DI VIRGILIO DOMENICO
83.0.3 BELLANOVA TERESA
83.0.6 FABBRI LUIGI
83.0.11 ZANELLA LUANA
84.1 PISCITELLO RINO
84.2 PISCITELLO RINO
84.3 CANNAVÒ SALVATORE
84.5 XII COMMISSIONE
84.9 CANCRINI LUIGI
84.17 GARAVAGLIA MASSIMO
84.0.3 ZELLER KARL
84.0.4 HOLZMANN GIORGIO
84.0.5 HOLZMANN GIORGIO
85.0.1 VIOLA RODOLFO GIULIANO
86.4 LEONI CARLO
87.1 SAGLIA STEFANO
87.2 NAPOLI OSVALDO
87.3 GELMINI MARIASTELLA
87.7 MOFFA SILVANO
87.8 ULIVI ROBERTO
87.9 ULIVI ROBERTO
87.10 ULIVI ROBERTO
87.11 ULIVI ROBERTO
87.12 ULIVI ROBERTO
87.13 ULIVI ROBERTO
87.14 ULIVI ROBERTO
87.16 ULIVI ROBERTO
87.17 NESPOLI VINCENZO
87.19 STRIZZOLO IVANO
87.20 CROSETTO GUIDO
87.0.3 ULIVI ROBERTO
87.0.4 ULIVI ROBERTO
87.0.5 ULIVI ROBERTO
87.0.6 ULIVI ROBERTO
87.0.7 ULIVI ROBERTO
87.0.8 ULIVI ROBERTO
87.0.9 LUCCHESE FRANCESCO PAOLO
88.1 GHIZZONI MANUELA
88.0.2 XII COMMISSIONE
88.0.4 DI GIROLAMO LEOPOLDO
88.0.6 COSENZA GIULIA
88.0.7 BIANCHI DORINA
88.0.8 BIANCHI DORINA
88.0.13 BIANCHI DORINA
88.0.14 NAPOLETANO FRANCESCO
88.0.17 CROSETTO GUIDO
88.0.21 D'AGRÒ LUIGI
88.0.27 CALGARO MARCO
88.0.28 D'ELPIDIO DANTE
88.0.32 ARMOSINO MARIA TERSA


Pag. 260

Numero proposta
Nominativo
90.21 DE SIMONE TITTI
90.27 DEL BUE MAURO
90.31 GRILLINI FRANCO
90.37 SASSO ALBA
90.41 DE SIMONE TITTI
91.1 SPINI VALDO
91.8 GARAVAGLIA MASSIMO
93.3 CANNAVÒ SALVATORE
94.5 VII COMMISSIONE
94.7 VII COMMISSIONE
94.42 GARAVAGLIA MASSIMO
94.45 GARAVAGLIA MASSIMO
94.47 GARAVAGLIA MASSIMO
94.56 FRASSINETTI PAOLA
94.91 APREA VALENTINA
94.94 APREA VALENTINA
94.105 APREA VALENTINA
94.114 RUSCONI ANTONIO
94.116 FRONER LAURA
96.27 TOCCI WALTER
96.38 PIRO FRANCESCO
96.41 LAMORTE DONATO
96.0.5 CANNAVÒ SALVATORE
96.0.20 TOCCI WALTER
97.6 RUVOLO GIUSEPPE
97.0.1 GRILLINI FRANCO
99.150 PORETTI DONATELLA
99.216 GARAVAGLIA MASSIMO
99.247 FABRIS MAURO
99.0.20 MELONI GIORGIA
99.0.21 MELONI GIORGIA
100.1 DELBONO EMILIO
100.4 WIDMANN JOHANN GEORG
100.0.1 CALGARO MARCO
100.0.3 XII COMMISSIONE
100.0.12 GIORGETTI ALBERTO
100.0.14 BERTOLINI ISABELLA
100.0.20 GARAVAGLIA MASSIMO
100.0.28 CANCRINI LUIGI
100.0.35 LUCCHESE FRANCESCO PAOLO
100.0.36 GALLETTI GIAN LUCA
100.0.37 VOLONTÈ LUCA
102.5 MELONI GIORGIA
102.0.8 GARAVAGLIA MASSIMO
102.0.9 MELONI GIORGIA
103.7 SANTELLI JOLE
103.0.24 ASCIERTO FILIPPO
103.0.27 GARDINI ELISABETTA
104.0.2 GARAVAGLIA MASSIMO
104.0.4 CAPITANIO SANTOLINI LUISA
105.0.16 CECCACCI RUBINO FIORELLA
105.0.30 MAZZONI ERMINIA
105.0.40 VILLETTI ROBERTO
105.0.43 CECCACCI RUBINO FIORELLA
107.6 BUFFO GLORIA
107.0.2 GIORGETTI ALBERTO
107.0.7 COSSIGA GIUSEPPE
107.0.8 ASCIERTO FILIPPO
107.0.9 CAPITANIO SANTOLINI LUISA
107.0.10 DIONISI ARMANDO
108.0.1 GUADAGNO WLADIMIRO DETTO VLADIMIR LUXURIA
110.1 RONCONI MAURIZIO


Pag. 261

Numero proposta
Nominativo
110.2 PINI GIANLUCA
110.3 PINI GIANLUCA
110.4 PEPE ANTONIO
110.0.2 PEDRIZZI RICCARDO
110.0.3 MAZZOCCHI ANTONIO
110.0.4 GARAVAGLIA MASSIMO
110.0.7 GIORGETTI ALBERTO
110.0.10 CROSETTO GUIDO
110.0.11 PERETTI ETTORE
110.0.12 D'AGRÒ LUIGI
110.0.13 GIOVANARDI CARLO
110.0.15 BUONTEMPO TEODORO
111.1 XI COMMISSIONE
111.2 PIAZZA ANGELO
111.3 MILANA RICCARDO
111.4 MARAN ALESSANDRO
111.5 MARAN ALESSANDRO
111.6 DI SALVO TITTI
111.13 MENIA ROBERTO
111.14 RICCI MARIO
111.15 PROVERA MARILDE
111.0.3 FRATTA PASINI PIERALFONSO
112.1 BUONTEMPO TEODORO
112.3 BONELLI ANGELO
112.4 CECCUZZI FRANCO
112.0.2 CAPARINI DAVIDE
112.0.19 D'AGRÒ LUIGI
113.2 GARAVAGLIA MASSIMO
113.4 GARAVAGLIA MASSIMO
113.6 DELLA VEDOVA BENEDETTO
113.7 ARMOSINO MARIA TERESA
113.0.2 PIAZZA ANGELO
113.0.3 PEDRIZZI RICCARDO
113.0.5 TOMASELLI SALVATORE
113.0.6 LUPI MAURIZIO ENZO
113.0.7 VERRO ANTONIO GIUSEPPE MARIA
113.0.11 PEDRIZZI RICCARDO
113.0.16 BUFFO GLORIA
113.0.34 GIORGETTI ALBERTO
113.0.42 GARAVAGLIA MASSIMO
113.0.43 SGOBIO COSIMO GIUSEPPE
113.0.48 D'AGRÒ LUIGI
113.0.51 GARAVAGLIA MASSIMO
113.0.55 PAGLIARINI GIANNI
114.0.1 MAZZOCCHI ANTONIO
114.0.2 PEDRIZZI RICCARDO
114.0.4 ROTONDO ANTONIO
114.0.8 GIORGETTI ALBERTO
114.0.10 SANGA GIOVANNI
114.0.13 FINCATO LAURA
114.0.14 MILANATO LORENA
114.0.15 CROSETTO GUIDO
115.0.2 RICCI ANDREA
116.1 VICO LUDOVICO
116.5 ROCCHI AUGUSTO
116.14 CARUSO FRANCESCO SAVERIO
116.0.7 CANNAVÒ SALVATORE
116.0.14 RICCI ANDREA
116.0.15 OTTONE ROSELLA
116.0.16 PERETTI ETTORE
116.0.18 PERETTI ETTORE
116.0.19 PERETTI ETTORE
116.0.20 PERETTI ETTORE
116.0.23 PEDRINI EGIDIO ENRICO


Pag. 262

Numero proposta
Nominativo
117.0.2 SANTELLI JOLE
118.1 TOMASELLI SALVATORE
118.4 D'AGRÒ LUIGI
118.13 BURGIO ALBERTO
118.16 CIALENTE MASSIMO
118.0.1 DI SALVO TITTI
118.0.22 PALOMBA FEDERICO
119.6 D'ALIA GIANPIERO
119.7 D'ALIA GIANPIERO
119.9 GARAVAGLIA MASSIMO
122.4 SAGLIA STEFANO
122.8 PEDRIZZI RICCARDO
122.0.3 GARAVAGLIA MASSIMO
122.0.4 GARAVAGLIA MASSIMO
122.0.9 FILIPPONIO TATARELLA ANGELA
123.0.1 PEDRIZZI RICCARDO
124.0.4 MIGLIORI RICCARDO
125.0.7 RUSCONI ANTONIO
126.8 BOSI FRANCESCO
126.10 PEPE MARIO
126.13 PAGLIARINI GIANNI
126.0.1 AURISICCHIO RAFFAELE
128.0.2 COSTANTINI CARLO
129.1 I COMMISSIONE
129.3 CIRIELLI EDMONDO
129.19 PALOMBA FEDERICO
129.21 SUPPA ROSA
129.24 DEIANA ELETTRA
129.25 DURANTI DONATELLA
129.0.1 VICO LUDOVICO
131.1 VII COMMISSIONE
131.3 LAMORTE DONATO
131.4 IX COMMISSIONE
131.8 NAPOLI OSVALDO
131.9 D'ULIZIA LUCIANO
131.11 COLASIO ANDREA
131.14 D'ELPIDIO DANTE
131.15 FABRIS MAURO
131.17 CATANOSO BASILIO
131.22 VELO SILVIA
135.0.5 PERETTI ETTORE
136.1 REALACCI ERMETE
136.5 NARDUCCI FRANCO
136.11 CAMPA CESARE
136.12 TABACCI BRUNO
136.15 D'ELPIDIO DANTE
136.25 MELONI GIORGIA
136.41 BONELLI ANGELO
136.44 GALLETTI GIAN LUCA
137.7 GIORGETTI ALBERTO
138.2 PIAZZA ANGELO
138.6 MARIANI RAFFAELLA
138.7 LUPI MAURIZIO ENZO
138.11 LA LOGGIA ENRICO
138.14 MAZZONI ERMINIA
142.1 CANCRINI LUIGI
143.2 CERONI REMIGIO
143.3 TOCCI WALTER
144.0.13 BALDUCCI PAOLA
145.4 SAGLIA STEFANO
145.8 NAPOLI OSVALDO
145.11 CREMA GIOVANNI
145.14 CIRIELLI EDMONDO
145.22 CROSETTO GUIDO
145.23 DELLA VEDOVA BENEDETTO


Pag. 263

Numero proposta
Nominativo
145.24 DEL BUE MAURO
145.39 NESPOLI VINCENZO
145.46 PAGLIARINI GIANNI
145.48 STRIZZOLO IVANO
145.53 CARUSO FRANCESCO SAVERIO
145.57 D'ALIA GIANPIERO
145.59 FABRIS MAURO
145.66 MOFFA SILVANO
145.69 GELMINI MARIASTELLA
145.71 MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA
145.73 BALDELLI SIMONE
145.75 BALDELLI SIMONE
146.7 BELLANOVA TERESA
146.11 NAPOLI OSVALDO
146.13 NAPOLI OSVALDO
146.16 ZACCARIA ROBERTO
146.17 GERMONTANI MARIA IDA
146.19 LAMORTE DONATO
146.22 PROIETTI COSIMI FRANCESCO
146.28 VANNUCCI MASSIMO
146.33 CIRIELLI EDMONDO
146.39 MISURACA FILIPPO
146.46 IV COMMISSIONE
146.51 MISURACA FILIPPO
146.60 COSSIGA GIUSEPPE
146.66 GIUDICE GASPARE
146.81 PALOMBA FEDERICO
146.88 SGOBIO COSIMO GIUSEPPE
146.92 SGOBIO COSIMO GIUSEPPE
146.94 SGOBIO COSIMO GIUSEPPE
146.99 CATANOSO BASILIO
146.112 PAGLIARINI GIANNI
146.115 BONELLI ANGELO
146.121 GAMBA PIERFRANCESCO EMILIO ROMANO
146.124 PALOMBA FEDERICO
146.132 RICCI ANDREA
146.139 CARUSO FRANCESCO SAVERIO
146.151 AURISICCHIO RAFFAELE
146.163 SGOBIO COSIMO GIUSEPPE
146.189 AURISICCHIO RAFFAELE
146.190 GIUDITTA PASQUALINO
146.192 D'ELPIDIO DANTE
146.194 FABRIS MAURO
146.195 ALFANO GIOACCHINO
146.196 BONELLI ANGELO
146.198 DI GIOIA LELLO
146.202 PERETTI ETTORE
146.221 ZELLER KARL
146.232 DELFINO TERESIO
146.250 NAPOLI OSVALDO
146.265 CIALENTE MASSIMO
146.0.6 INTRIERI MARILINA
146.0.8 INTRIERI MARILINA
146.0.9 VIOLA RODOLFO GIULIANO
146.0.11 RUTA ROBERTO
146.0.14 BELLANOVA TERESA
146.0.18 COSSIGA GIUSEPPE
146.0.21 SGOBIO COSIMO GIUSEPPE
146.0.43 ZIPPONI MAURIZIO
146.0.46 CANNAVÒ SALVATORE
146.0.47 ATTILI ANTONIO
146.0.48 FALLICA GIUSEPPE
146.0.55 D'ELPIDIO DANTE


Pag. 264

Numero proposta
Nominativo
146.0.61 D'ELPIDIO DANTE
148.3 MARGIOTTA SALVATORE
148.20 CROSETTO GUIDO
148.32 ROCCHI AUGUSTO
148.0.3 CANNAVÒ SALVATORE
149.1 TANONI ITALO
149.2 TANONI ITALO
149.3 TANONI ITALO
149.8 BELLANOVA TERESA
149.9 CANNAVÒ SALVATORE
149.10 CIRIELLI EDMONDO
149.23 COSSIGA GIUSEPPE
149.24 COSSIGA GIUSEPPE
149.29 ASCIERTO FILIPPO
149.46 SANTELLI JOLE
149.47 SANTELLI JOLE
149.58 PERETTI ETTORE
149.66 CIRIELLI EDMONDO
149.67 COSSIGA GIUSEPPE
150.9 RONCONI MAURIZIO
151.3 BONO NICOLA
Tab.A.36 GIUDICE GASPARE
Tab.B.11 FORLANI ALESSANDRO
Tab.B.13 MENIA ROBERTO
(limitatamente all'anno 2008)
Tab.B.15 ZANELLA LUANA
(limitatamente all'anno 2008)
Tab.B.16 ZANELLA LUANA
(limitatamente all'anno 2008)
Tab.B.17 ZANELLA LUANA
(limitatamente all'anno 2008)
Tab.B.18 IANNARILLI ANTONELLO
Tab.C.6 CATONE GIAMPIERO
Tab.C.7 BARANI LUCIO
Tab.C.10 MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA
Tab.C.11 FORMISANO ANNA TERESA
(limitatamente all'anno 2008)
Tab.C.12 MENIA ROBERTO

B) INAMMISSIBILI PER COMPENSAZIONE INIDONEA

Numero proposta
Nominativo
2.29 MAZZOCCHI ANTONIO
2.44 SAGLIA STEFANO
2.49 MUSI ADRIANO
2.160 BERTOLINI ISABELLA
2.192 FUGATTI MAURIZIO
2.195 GARAVAGLIA MASSIMO
2.198 GARAVAGLIA MASSIMO
2.200 GARAVAGLIA MASSIMO
2.212 SANTELLI JOLE
2.221 BRUGGER SIEGFRIED
2.222 BRUGGER SIEGFRIED
2.239 BERTOLINI ISABELLA
2.242 CARLUCCI GABRIELLA
2.243 SANTELLI JOLE
2.244 APREA VALENTINA
2.245 PAOLETTI TANGHERONI PATRIZIA
2.246 CARFAGNA MARIA ROSARIA
2.247 CARFAGNA MARIA ROSARIA
2.248 ARMOSINO MARIA TERESA
2.249 MONDELLO GABRIELLA
2.250 GARDINI ELISABETTA
2.0.35 GIUDICE GASPARE
3.10 MAZZOCCHI ANTONIO
3.54 OLIVERIO NICODEMO NAZZARENO
3.91 CROSETTO GUIDO


Pag. 265

Numero proposta
Nominativo
3.182 GIORGETTI ALBERTO
3.222 FUGATTI MAURIZIO
3.225 FUGATTI MAURIZIO
3.226 FUGATTI MAURIZIO
3.227 FUGATTI MAURIZIO
3.229 GARAVAGLIA MASSIMO
3.230 GARAVAGLIA MASSIMO
3.231 GARAVAGLIA MASSIMO
3.233 GARAVAGLIA MASSIMO
3.234 GARAVAGLIA MASSIMO
3.236 GARAVAGLIA MASSIMO
3.237 GARAVAGLIA MASSIMO
3.239 GARAVAGLIA MASSIMO
3.244 GARAVAGLIA MASSIMO
3.252 ZELLER KARL
3.253 ZELLER KARL
3.256 FORLANI ALESSANDRO
3.257 FORLANI ALESSANDRO
3.258 D'AGRÒ LUIGI
3.259 FORLANI ALESSANDRO
3.292 ALFANO ANGELINO
3.293 TORTOLI ROBERTO
3.294 MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA
3.323 CREMA GIOVANNI
3.324 CREMA GIOVANNI
3.325 ZANOTTI KATIA
3.326 ALFANO GIOACCHINO
3.0.17 LENZI DONATA
5.13 BERTOLINI ISABELLA
5.18 BERTOLINI ISABELLA
9.465 GRILLINI FRANCO
9.466 CANNAVÒ SALVATORE
14.51 ALFANO CIRO
15.0.22 RAVETTO LAURA
15.0.42 TOLOTTI FRANCESCO
19.0.14 CREMA GIOVANNI
24.90 GARAVAGLIA MASSIMO
26.13 NAPOLI OSVALDO
26.130 SGOBIO COSIMO GIUSEPPE
28.13 OLIVA VINCENZO
29.29 GARAVAGLIA MASSIMO
34.0.16 CANNAVÒ SALVATORE
36.8 BALDUCCI PAOLA
38.0.7 MAZZONI ERMINIA
41.4 GIORGETTI ALBERTO
43.0.1 BELLOTTI LUCA
43.0.27 XIII COMMISSIONE
43.0.36 DELFINO TERESIO
43.0.37 DELFINO TERESIO
43.0.39 MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA
43.0.66 DELFINO TERESIO
43.0.67 DELFINO TERESIO
43.0.69 DELFINO TERESIO
43.0.70 DELFINO TERESIO
43.0.73 DELFINO TERESIO
49.0.50 SATTA ANTONIO
53.13 REALACCI ERMETE
58.11 PRESTIGIACOMO STEFANIA
60.0.12 NAPOLI OSVALDO
62.74 UGGÈ PAOLO
62.78 UGGÈ PAOLO
74.0.4 FEDI MARCO
80.15 LOMAGLIO ANGELO MARIA ROSARIO
83.8 GARAVAGLIA MASSIMO


Pag. 266

Numero proposta
Nominativo
84.15 CARUSO FRANCESCO SAVERIO
86.6 BOCCIARDO MARIELLA
88.0.9 BIANCHI DORINA
88.0.34 RUSSO PAOLO
89.1 PIAZZA ANGELO
94.0.5 GARAVAGLIA MASSIMO
94.0.10 RUVOLO GIUSEPPE
95.0.2 CANNAVÒ SALVATORE
95.0.6 RAMPELLI FABIO
96.7 CALGARO MARCO
100.5 CALGARO MARCO
103.0.5 GRILLINI FRANCO
103.0.18 PINI GIANLUCA
103.0.26 GIUDICE GASPARE
105.0.2 XII COMMISSIONE
105.0.15 NAPOLI OSVALDO
105.0.45 BIANCHI DORINA
109.3 PROIETTI COSIMI FRANCESCO
110.0.16 MILANATO LORENA
113.5 DE CORATO RICCARDO
113.8 D'IPPOLITO VITALE IDA
116.0.8 CANNAVÒ SALVATORE
124.0.1 MANTINI PIERLUIGI
125.23 FILIPPI ALBERTO
126.17 COSSIGA GIUSEPPE
131.0.2 DI SALVO TITTI
144.0.12 GIUDICE GASPARE
145.27 COSSIGA GIUSEPPE
146.114 PAGLIARINI GIANNI
146.137 CARUSO FRANCESCO SAVERIO
146.207 PERETTI ETTORE
146.229 MAZZONI ERMINIA
146.230 D'ALIA GIANPIERO
146.0.13 RUTA ROBERTO
146.0.25 SGOBIO COSIMO GIUSEPPE
146.0.35 EVANGELISTI FABIO
146.0.49 CANNAVÒ SALVATORE
146.0.53 GIORGETTI ALBERTO
146.0.60 D'ELPIDIO DANTE
149.43 SGOBIO COSIMO GIUSEPPE
149.44 BERTOLINI ISABELLA
149.56 D'ALIA GIANPIERO
149.57 D'ALIA GIANPIERO
149.60 D'ALIA GIANPIERO
Tab.A.35 GIUDICE GASPARE


Pag. 267

ALLEGATO 6

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008) (C. 3256 Governo, approvato dal Senato).

CORREZIONI FORMALI

All'articolo 2:
al comma 1-bis, introdotto dall'emendamento Misiani 2.70 (nuova formulazione) sono premesse le seguenti parole: «All'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 3 è inserito il seguente: 3-bis.»;
al comma 5, le parole: «periodo di imposta 2007» sono sostituite dalle seguenti: «periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007»;
il contenuto del comma 25-bis, introdotto dall'emendamento 2.261 (nuova formulazione) del relatore, è collocato nel comma 10, lettera a).

All'articolo 3:
al comma 13, alla lettera d), capoverso 2-ter, primo periodo, e al comma 15, primo periodo, come modificati dall'emendamento 3. 321 del Governo, dopo le parole: «del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori» sono inserite le seguenti: «che eccede 5 milioni e», e le parole: «che eccede i 10 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «dei maggiori valori che eccede 10 milioni di euro»;
al comma 24-bis, introdotto dall'emendamento 3.321 del Governo, alla lettera i), capoverso 1-bis, lettera c), dopo le parole: «previsti al comma 1» sono inserite le seguenti: «del medesimo articolo 87»;
al comma 24-quater, lettera i), le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 24-bis;
al comma 43, lettera h), al numero 1), capoverso, ultimo periodo, e al numero 2), come modificati dall'emendamento 3. 320 del Governo, le parole: «inclusi nel citato decreto» sono sostituite dalle seguenti: «inclusi nella lista di cui al citato decreto».

All'articolo 4:
al comma 1, lettera a), numero 3), come modificata dall'emendamento 4.53 del Governo, la parola: «ovvero» è sostituita dalla seguente: «né»;
al comma 12, come sostituito dall'emendamento 4. 53 del Governo, le parole: «il presente regime» sono sostituite dalle seguenti: «il regime dei contribuenti minimi»;
al comma 12-bis, introdotto dall'emendamento 4. 53 del Governo, le parole: «del presente regime» sono sostituite dalle seguenti: «del regime dei contribuenti minimi».

All'articolo 8:
alla rubrica, in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento 8.33 del Governo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Proroga del regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti»;
al comma 1-bis, introdotto dall'emendamento 8.34 del Governo, le parole: «crediti IRPEG e IRPEF,» sono sostituite dalle seguenti: «crediti riferiti alle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche ovvero all'imposta sul reddito delle società»;


Pag. 268


al comma 1-septies, introdotto dall'emendamento 8.34 del Governo, al capoverso Art. 3-bis, comma 1, secondo periodo, le parole: «dai Confidi iscritti» sono sostituite dalle seguenti: «da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi iscritto»;
al comma 1-decies, introdotto dall'emendamento 8.34 del Governo, all'alinea, le parole: «di cui al comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1-septies».

All'articolo 9:
al comma 48-bis, introdotto dall'emendamento 9.454 del Governo, le parole: «All'articolo 37, comma 10, lettera d), numero 2), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 4, comma 4-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni,»;
al comma 76-ter, introdotto dall'emendamento 9.458 del Governo, la parola: «destinati» è sostituita dalle seguenti: «da destinare»;
al comma 76-quater, introdotto dall'emendamento 9.458 del Governo, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 76-ter».

All'articolo 14:
al comma 12-octies, introdotto dall'emendamento 14.59 del Governo, la parola: «effettuati» è sostituita dalla seguente: «effettuate»;
le disposizioni contenute nei commi 12-novies e 12-decies sono riunite in un solo comma.

All'articolo 15:
alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Disposizioni concernenti l'applicabilità del regime speciale opzionale alle società di investimento immobiliare quotate»;
al comma 7-bis, introdotto dall'emendamento 15.8 del Governo, alla lettera a), numero 4), dopo le parole: «dell'1 per cento» sono inserite le seguenti: «, ovunque ricorrono,».

All'articolo 31-bis, introdotto dall'articolo aggiuntivo del Governo 31.02, al comma 13, le parole: «dall'adozione»sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore».

All'articolo 56-bis, introdotto dall'articolo aggiuntivo del Governo 56.037, al comma 1, lettera c), le parole : «si intendono estese» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano».

All'articolo 67-bis, introdotto dall'articolo aggiuntivo del Governo 67.08, al comma 1, lettera a), le parole: «ivi compreso»sono sostituite dalle seguenti: «ivi comprese quelle concernenti» nonché dopo le parole: «comunità terapeutiche «sono inserite le seguenti: « delle spese sostenute» e le parole: «giovani adulti del circuito penale minorile» sono sostituite dalle seguenti: «dei giovani di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272».

All'articolo 99-bis, introdotto dall'articolo aggiuntivo del Governo 99.023, al comma 1, lettera a), sono soppresse le seguenti parole: « anche se annotata su titoli cambiari».


Pag. 269


ALLEGATO 7

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.

Al comma 28:
dopo le parole:
destinate alla costruzione inserire le seguenti: ed al funzionamento di;
sostituire la dizione: possono essere versate con: sono versate.
2. 2.Ossorio.

Al comma 28, dopo le parole: destinate alla costituzione inserire le seguenti: ed al funzionamento di.
2. 1. Vannucci, Giovanelli.

TAB. 2.

Alla tabella 2, voce Ministero dell'economia e delle finanze, operare le seguenti variazioni:
1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio
1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità
1.1.2 Interventi - Dipartimento per le politiche fiscali:
CP: - 15.000;
CS: - 15.000.

Conseguentemente, alla tabella 3, voce Ministero dello sviluppo economico, operare le seguenti variazioni:
2. Competitività e sviluppo delle imprese
2.2 Promozione e cincentivazione dello sviluppo settoriale, imprenditoriale e produttivo
2.2.2 Interventi - Dipartimento per le imprese:
2300 - Spese per iniziative intese a favorire lo sviluppo della cooperazione e la diffusione dei princìpi cooperativi, anche attraverso corsi per cooperatori, nonché per la qualificazione dei dirigenti di cooperative e il pagamento di compensi e diritti di autore per pubblicazioni edite dal ministero a scopo di divulgazione del Movimento Cooperativo:
CP: - 15.000;
CS: - 15.000.
Tab. 2. 2.D'Ulizia.

Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla tabella «Amministrazione dei monopoli di Stato» alla missione 1 «Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29)» programma 1.1 «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» all'unità previsionale di base 1.1.6 «Investimenti», per l'anno 2008 operare la seguente modifica:
CP: - 1.000;
CS: - 1.000.

Nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, nella missione 1 «Istruzione Scolastica», nell'ambito del programma 1.9 «Istituzioni Scolastiche Non Statali (22.9)», all'unità previsionale di


Pag. 270

base 1.9.3 «Oneri Comuni di Parte Corrente», per l'anno 2008 operare le seguenti modifiche:
CP: - 433.953;
CS: - 433.953.

Nello Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, alla voce missione 1 «Istruzione Scolastica», nell'ambito dei programmi 1.2 «Istruzione Prescolastica \`22.2À», 1.3 «Istruzione Elementare», 1.4 «Istruzione Secondaria Inferiore» 1.5 «Istruzione Secondaria Superiore», ai macroaggregati 1.2.6 «Investimenti», 1.3.6 «Investimenti», 1.4.6 «Investimenti», 1.5.6 «Investimenti», operare le seguenti modifiche:
Ufficio scolastico regionale per il Piemonte: euro 27.609;
Ufficio scolastico regionale per la Val D'Aosta: euro 828;
Ufficio scolastico regionale per la Lombardia: euro 64.802;
Ufficio scolastico regionale per il Veneto: euro 33.121;
Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia: euro 7.353;
Ufficio scolastico regionale per la Luguria: euro 9.036;
Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna: euro 25.648;
Ufficio scolastico regionale per la Toscana: euro 22.405;
Ufficio scolastico regionale per l'Umbria: euro 5.608;
Ufficio scolastico regionale per le Marche: euro 10.370;
Ufficio scolastico regionale per il Lazio: euro 38.258;
Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo: euro 9.493;
Ufficio scolastico regionale per il Molise: euro 2.410;
Ufficio scolastico regionale per la Campania: euro 55.170;
Ufficio scolastico regionale per la Puglia: euro 35.025;
Ufficio scolastico regionale per la Basilicata: euro 4.878;
Ufficio scolastico regionale per la Calabria: euro 17.421;
Ufficio scolastico regionale per la Sicilia: euro 44.520;
Ufficio scolastico regionale per la Sardegna: euro 12.041.
Tab. 2. 1.Villetti.

TAB. 10.

Nella tabella 10 - stato di previsione del Ministero delle infrastrutture - apportare le seguenti variazioni:

 
Competenza
2008
Cassa
Res. presunti
2009
Competenza
2010
Competenza
In diminuzione
14.4 - Sistemi ferroviari locali -743.642.051 -827.272.572 -1.301.247.907 -850.916.922 -803.900.800
19.3 - Politiche urbane e territoriali - 15.493.707 - 15.493.707 - 32.133.958
-
-
In aumento
14.1 - Edilizia statale + 8.000.000 + 8.000.000
-
+ 8.000.000 + 5.000.000
14.7 - Sistemi stradali e autostradali + 55.625.027 + 70.388.315 + 76.017.393 + 27.625.027 + 27.625.027


Pag. 271

Conseguentemente, nella tabella 16 - stato di previsione del Ministero dei trasporti - apportare le seguenti variazioni:

 
Competenza
2008
Cassa
Res. presunti
2009
Competenza
2010
Competenza
In diminuzione
7.7 - Sicurezza e controllo ne mari, nei porti e sulle coste - 8.000.000 - 8.000.000
-
- 8.000.000 - 5.000.000
13.1 - Gestione della sicurezza e della mobilità stradale - 10.000 - 10.000
-
- 10.000 - 10.000
13.2 - Logistica ed intermodalità nel trasporto - 55.615.027 - 70.378.315 - 76.017.393 - 27.615.027 - 27.615.027
In aumento
13.6 - Sviluppo della mobilità locale +759.135.758 +842.766.279 +1.333.381.865 +850.916.922 +803.900.800

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

 
Competenza
2008
Cassa
Res. presunti
2009
Competenza
2010
Competenza
In diminuzione
14 - Infrastrutture pubbliche e logistica
14.4 - Sistemi ferroviari locali
14.6. - Investimenti
Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, personale ed i sevizi generali
7560 - Contributo nelle spese, ecc.
-
12.445.935 12.445.935
-
-
7561 - Concorso dello Stato, ecc. 215.517.370 218.268.339 613.937.976 342.205.631 332.205.631
7563 - Contributi per capitale, ecc. 149.320.213 149.517.305 74.146.629 79.517.305 79.517.305
7564 - Spese per interventi vari, ecc.
-
64.865.627 94.865.627
-
-
7566 - Spese per la realizzazione, ecc. 3.000.000 3.000.000 2.000.000 3.000.000 3.000.000
7567 - Spese per la realizzazione, ecc. 1.000.000 1.000.000
-
1.000.000 1.000.000
7568 - Spese per la realizzazione, ecc. 6.000.000 6.000.000 3.000.000 6.000.000 6.000.000
7760 - Concessione di contributi, ecc. 368.804.468 372.175.366 500.851.740 419.193.986 382.177.864
Totale 743.642.051 827.272.572 1.301.247.907 850.916.922 803.900.800


Pag. 272

 
Competenza
2008
Cassa
Res. presunti
2009
Competenza
2010
Competenza
19 - Casa e assetto urbanistico
19.3 - Politiche urbane e territoriali
2.3.6 - Investimenti
Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, personale ed i sevizi generali
7240 - Concorso dello Stato, ecc. 15.493.707 15.493.707 32.133.958
-
-
In aumento
14.1 - Edilizia statale
1.1.6 - Investimenti
Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, personale ed i sevizi generali
7170 (N.I.) - Contributo per le esigenze infrastrutturali delle Capitanerie di porto (21.1.7 - 3.1.1) 5.000.000 5.000.000
-
5.000.000 5.000.000
7171 (N.I.) - Contributi per consentire lo sviluppo del programma di potenziamento ed adeguamento delle infrastrutture del corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera (21.1.7 - 3.1.1) 3.000.000 3.000.000
-
3.000.000
-
Totale 8.000.000 8.000.000
-
8.000.000 5.000.000
14.7 - Sistemi stradali ed autostradali
1.7.6 - Investimenti
Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, personale ed i sevizi generali
7479 (N.I.) - Spese connesse con la realizzazione di infrastrutture per la sicurezza stradale
(21.1.5 - 4.5.1)
10.000 10.000
-
10.000 10.000
7770 (N.I.) - Contributi per la realizzazione di infrastrutture interportuali (23.1.1 - 4.5.5) 25.615.027 28.450.458 54.089.536 25.615.027 25.615.027


Pag. 273

 
Competenza
2008
Cassa
Res. presunti
2009
Competenza
2010
Competenza
7772 (N.I.) - Spese relative ad interventi per gli interporti situati nelle aree depresse (23.1.1 - 4.5.5)
-
11.927.857 21.927.857
-
-
7773 (N.I.) - Spese per il completamento della rete nazionale degli interporti, con particolare riferimento al Mezzogiorno (23.1.1 - 4.5.1) 30.000.000 30.000.000
-
2.000.000 2.000.000
Totale 55.625.027 70.388.315 76.017.393 27.625.027 27.625.027

MINISTERO DEI TRASPORTI

 
Competenza
2008
Cassa
Res. presunti
2009
Competenza
2010
Competenza
In diminuzione
7 - Ordine pubblico e sicurezza
7.7 - Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste
2.1.6 - Investimenti
Capitanerie di porto
7884 - Contributo per le esigenze, ecc. 5.000.000 5.000.000
-
5.000.000 5.000.000
7885 - Contributo per consentire, ecc. 3.000.000 3.000.000
-
3.000.000
-
Totale 8.000.000 8.000.000
-
8.000.000 5.000.000

13 - Diritto alla mobilità
13.1 - Gestione della sicurezza e della mobilità stradale
1.1.6 - Investimenti
Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e pianificazione generale dei trasporti
7390 - Spese per la sicurezza stradale, ecc. 10.000 10.000
-
10.000 10.000


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Competenza
2008
Cassa
Res. presunti
2009
Competenza
2010
Competenza
13.2 - Logistica ed intermodalità nel trasporto
1.2.6 - Investimenti
Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e pianificazione generale dei trasporti
7201 - Contributi per la realizzazione, ecc. 25.615.027 28.450.458 54.089.536 25.615.027 25.615.027
7202 - Spese relative, ecc.
-
11.927.857 21.927.857
-
-
7304 - Spesa per il completamento, ecc. 30.000.000 30.000.000
-
2.000.000 2.000.000
Totale 55.615.027 70.378.315 76.017.393 27.615.027 27.615.027
In aumento
13 - Diritto alla mobilità
13.6 - Sviluppo della mobilità locale
1.6.6 - Investimenti
Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e pianificazione generale dei trasporti
7141 (N.I.) - Concessione di contributi per capitale e interessi, derivanti dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa possono contrarre per la realizzazione degli investimenti (23.1.1 - 4.5.3) 368.804.468 372.175.366 500.851.740 419.193.986 382.177.864
7401 (N.I.) - Concorso dello Stato nella spesa per la realizzazione di interventi relativi a linee metropolitane, anche con sistemi innovativi, e parcheggi a favore di Comuni, di consorzi pubblici per i servizi di trasporto o di società (23.1.1 - 4.5.3) 15.493.707 15.493.707 32.133.958
-
-


Pag. 275

 
Competenza
2008
Cassa
Res. presunti
2009
Competenza
2010
Competenza
7402 (N.I.) - Contributo nelle spese per la costruzione della linea E, per la provvista del materiale rotabile e di esercizio di ferrovie metropolitane disposto anteriormente al 1o gennaio 1978 (22.2.2 - 4.5.3)
-
12.445.935 12.445.935
-
-
7403 (N.I) - Concorso dello stato alla spesa per la realizzazione di sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata e di tranvie veloci nelle aree urbane (22.2.2. - 4.5.3.) 215.517.370 218.268.339 613.937.976 342.205.631 332.205.631
7404 (N.I.) - Contributi per capitale ed interessi derivanti dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato contratti per la realizzazione di sistemi ferroviari passanti, di collegamenti ferroviari con aree aeroportuali, espositive ed universitarie, di sistemi di trasporto rapido di massa e di programmi urbani integrati (23.1.1 - 4.5.3) 149.320.213 149.517.305 74.146.629 79.517.305 79.517.305
7405 (N.I.) - Spese per interventi vari nel settore dei trasporti rapidi di massa nelle aree depresse (22.2.2 - 4.5.3)
-
64.865.627 94.865.627
-
-
7406 (N.I.) - Spese per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio della fiera di Verona, di Foggia e di Padova (22.2.2 - 4.5.3) 3.000.000 3.000.000 2.000.000 3.000.000 3.000.000
7407 (N.I.) - Spese per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio della fiera del Levante di Bari (22.2.2 - 4.5.3.) 1.000.000 1.000.000
-
1.000.000 1.000.000


Pag. 276

 
Competenza
2008
Cassa
Res. presunti
2009
Competenza
2010
Competenza
7408 (N.I.) - Spese per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio delle fiere di Bari, Verona, Foggia e Padova (22.2.2 - 4.5.3) 6.000.000 6.000.000 3.000.000 6.000.000 6.000.000
Totale 759.135.758 842.766.279 1.333.381.865 850.916.922 803.900.800

Tab. 10. 1.Governo.

Allo stato di prevvisione del Ministero dell'economia e delle finanze, u.p.b. 25.1.3 Oneri comuni di parte corrente, apportare le seguenti variazioni:
CP: - 400.000;
CS: - .

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri, u.p.b 2.2.1 Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:
CP: + 400.000;
CS: - .
Tab. 10. 3.Il relatore.