VIII Commissione - Marted́ 11 dicembre 2007


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ALLEGATO 1

7-00283 Dussin ed altri: Misure straordinarie per l'attuazione della «direttiva nitrati».

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
premesso che:
l'attuazione della cosiddetta «direttiva nitrati» (direttiva 91/676/CEE), nonostante in vigore da oltre un decennio, continua a porre gravi problemi che, di fatto, ne inficiano la piena e corretta applicazione e, quindi, anche il conseguimento degli importanti obiettivi di tutela ambientale che, con la stessa direttiva, ci si proponeva di conseguire;
tra i problemi che maggiormente hanno inciso ai fini della corretta attuazione della «direttiva nitrati», vi è, sicuramente, l'approccio più burocratico che operativo che molte amministrazioni hanno ritenuto di adottare a detti fini. In particolare, è mancata la messa a punto e l'attuazione di concreti strumenti di intervento programmato (i pur previsti programmi di azione regionali) che avrebbero dovuto operare per consentire il controllo e l'adeguamento dei livelli di nitrati nei periodi di quattro anni che intercorrono tra una ricognizione e l'altra che le regioni sono tenute ad effettuare, ai fini della individuazione delle zone vulnerabili;
il principale obiettivo dei suddetti programmi di azione dovrebbe essere la riduzione dell'utilizzo in agricoltura di fertilizzanti contenenti azoto e la limitazione dell'impiego di concimi di allevamento, affinché siano tutelate le risorse idriche, gli ecosistemi acquatici e la salute umana;
i limiti fissati dalla «direttiva nitrati» riguardo al carico massimo di reflui zootecnici applicabile ai suoli è di 340 kg/ha di azoto per le zone non classificate come vulnerabili; mentre tale limite si dimezza (170 kg/ha di azoto) per le zone individuate come vulnerabili;
ai fini della designazione delle aree vulnerabili, la situazione è particolarmente grave per la Pianura Padana che, stando all'applicazione letterale dei parametri indicati nella «direttiva» rischia, allo stato, di essere, pressoché, interamente considerata come tale;
nelle quattro regioni padane (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna), si concentra il 65,8 per cento della produzione nazionale di bovini da carne e da latte; il 72,1 per cento della produzione di suini ed il 57,5 per cento di quella avicola che, a sua volta, è fortemente concentrata (39,5 per cento) in due sole regioni (Veneto e Lombardia, rispettivamente con il 22,9 per cento ed il 16,6 per cento della produzione nazionale);
l'ulteriore estensione delle zone vulnerabili nell'area della Pianura Padana (attualmente sono considerate tali il 60 per cento delle superfici) con il conseguente dimezzamento dei carichi massimi di reflui zootecnici e, quindi, della produzione, comporterebbero gravissime conseguenze di carattere economico-sociale, stante anche la su richiamata concentrazione territoriale degli allevamenti;
la situazione, comunque grave, lo diverrebbe particolarmente per gli allevamenti che presentano i maggiori livelli di concentrazione territoriale e, in specie, per quelli avicoli di Lombardia e Veneto, peraltro,


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già gravemente provati dalle conseguenze delle emergenze sanitarie degli ultimi anni;
il mancato rispetto degli obblighi posti dalla «direttiva nitrati» costituisce, a tutti gli effetti, una violazione della normativa comunitaria ed espone le regioni inadempienti ai rischi conseguenti l'apertura di procedure di infrazione, primi fra tutti (in caso di condanna), il blocco degli aiuti comunitari erogati nel quadro, sia della PAC, sia delle politiche di sviluppo rurale, ossia di tutti quegli aiuti, la cui concessione - come è noto - è subordinata al rispetto della cosiddetta «ecocondizionalità»;
nei mesi scorsi, nella consapevolezza della gravità della situazione sopra esposta, le competenti Commissioni parlamentari, ai fini della formulazione del parere sullo schema di decreto legislativo presentato dal Governo nell'ambito dell'esercizio della delega per la modificazione di alcune parti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, avevano affrontato la possibile introduzione nell'ambito del suddetto schema di decreto di alcune disposizioni specificatamente rivolte a fare fronte ai problemi del settore agricolo in merito all'attuazione della «direttiva nitrati»,

impegna il Governo

a promuovere, d'intesa con le regioni, un'azione di indirizzo e di coordinamento dei singoli programmi di azione regionale, affinché gli stessi siano finalizzati a ridurre concretamente il carico di azoto per ettaro, attraverso azioni, almeno triennali, fondate sulla concessione di incentivi per la realizzazione di investimenti e di impianti finalizzati al trattamento dei reflui e, più in genere, all'abbattimento dei livelli di azoto e, sulla base di ciò, verificare, nelle competenti sedi comunitarie, il possibile differimento dei termini inerenti gli obblighi di cui alla «direttiva nitrati».
(8-00101)
«Dussin, Fugatti, Fava, Pini, Alessandri».


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ALLEGATO 2

7-00314 Chianale: Destinazione dei fondi per i programmi di edilizia residenziale in favore delle forze dell'ordine.

NUOVA VERSIONE DELLA RISOLUZIONE

La VIII Commissione,
premesso che:
l'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, finanziava la realizzazione di un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata, con priorità per coloro che vengono trasferiti per esigenze di servizio;
la farraginosità delle procedure attuative di tali programmi e una richiesta da parte dei proponenti di varianti urbanistiche non sempre rispondenti alle strategie urbanistiche dei comuni, hanno ritardato l'attuazione del programma e ridotto la sua efficacia, costringendo il legislatore ad intervenire più volte, consentendo la rilocalizzazione dei programmi e prorogando più volte i termini per la ratifica da parte dei consigli comunali degli accordi di programma con le Regioni, avendo ad oggetto la nuova localizzazione;
da ultimo tali termini sono stati fissati al 31 dicembre 2007;
il disegno di legge di conversione del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, prevede, all'articolo 21-bis, la destinazione delle risorse residue originariamente destinate ai programmi costruttivi di cui all'articolo 18 della legge n. 203 del 1991, al finanziamento del programma «Contratti di Quartiere» e in quota parte anche degli interventi per i terremoti di Molise e Foggia;
l'articolo introdotto al Senato conferma la scadenza del 31 dicembre 2007, per la ratifica degli accordi di programma con i quali vengono rilocalizzati i programmi, precisando che le risorse da considerare residue sono quelle non «impegnate» alla medesima data;
la formulazione sopra riportata, ove interpretata in termini di contabilità generale dello Stato, potrebbe porsi in contrasto con la norma, in vigore e non soppressa, contenuta al comma 1 dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136 che prevede che «la ratifica dell'accordo di programma da parte del consiglio comunale ... determina direttamente l'immediata ammissione del programma al finanziamento», in quanto potrebbero nascere divergenze interpretative sull'applicazione delle due norme, eludendo l'intento del legislatore di recuperare i programmi a favore delle Forze dell'Ordine per i quali, al 31 dicembre 2007, sia stato ratificato dal Consiglio Comunale l'Accordo di Programma;
è opportuno considerare la necessità di confermare tutti i sostegni possibili ai dipendenti dello Stato appartenenti alle forze dell'ordine, ivi compresa l'offerta di alloggi in locazione a canone sociale ed agevolato, che in base alle numerose segnalazioni pervenute dai comuni interessati agli accordi di programma, ammontano a circa 2.000 alloggi;
occorre inoltre tener conto dell'opportunità di tenere in debito conto la


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volontà delle comunità locali di realizzare tali programmi, che vengono considerati anche fattore di sviluppo e di riqualificazione urbana;
pur nella consapevolezza dell'opportunità di garantire un congruo sostegno finanziario al programma «Contratti di Quartiere», che non è in discussione, si tratta ora di indicare anche una soluzione equa per i soggetti beneficiari delle misure di cui al decreto-legge n. 152 del 1991, che eviti il rischio di conflitti interpretativi e, soprattutto, scongiuri il pericolo di un problema normativo e politico che, se non sciolto in maniera adeguata, può divenire aberrante per le stesse amministrazioni comunali interessate;
al riguardo, peraltro, bisogna prendere atto che la Commissione non è stata posta nelle condizioni di definire i correttivi interpretativi sopra richiamati in sede di conversione del decreto-legge n. 159 del 2007, per cui la presente risoluzione rappresenta un utile strumento attraverso cui si può, finalmente, fornire adeguate certezze normative sul punto alle amministrazioni comunali;
occorre, inoltre, evitare di penalizzare quegli enti locali che, per problemi di natura organizzativa, non sono allo stato nelle condizioni di perfezionare la stipula degli accordi di programma e, conseguentemente, rischiano di non poter utilizzare i finanziamenti ai quali avrebbero diritto;

impegna il Ministro delle infrastrutture:

ad ammettere a finanziamento tutti gli accordi di programma ratificati dai consigli comunali entro il 31 dicembre 2007, così come previsto dal comma 1 dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136, e a procedere, una volta verificati i requisiti, alla stipula delle convenzioni, al fine di garantire una rapida attuazione degli interventi;
a valutare, al contempo, la possibilità di prevedere una ulteriore, breve, proroga del termine fissato dall'attuale normativa per la chiusura dei programmi straordinari di edilizia residenziale da concedere in locazione o godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, comunque non oltre il 30 giugno 2008, per quelle amministrazioni locali che - per oggettive ragioni di natura organizzativa - non sono al momento nelle condizioni di concludere definitivamente i relativi accordi di programma.


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ALLEGATO 3

7-00314 Chianale: Destinazione dei fondi per i programmi di edilizia residenziale in favore delle forze dell'ordine.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
premesso che:
l'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, finanziava la realizzazione di un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata, con priorità per coloro che vengono trasferiti per esigenze di servizio;
la farraginosità delle procedure attuative di tali programmi e una richiesta da parte dei proponenti di varianti urbanistiche non sempre rispondenti alle strategie urbanistiche dei comuni, hanno ritardato l'attuazione del programma e ridotto la sua efficacia, costringendo il legislatore ad intervenire più volte, consentendo la rilocalizzazione dei programmi e prorogando più volte i termini per la ratifica da parte dei consigli comunali degli accordi di programma con le Regioni, avendo ad oggetto la nuova localizzazione;
da ultimo tali termini sono stati fissati al 31 dicembre 2007;
il disegno di legge di conversione del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, prevede, all'articolo 21-bis, la destinazione delle risorse residue originariamente destinate ai programmi costruttivi di cui all'articolo 18 della legge n. 203 del 1991, al finanziamento del programma «Contratti di Quartiere» e in quota parte anche degli interventi per i terremoti di Molise e Foggia;
l'articolo introdotto al Senato conferma la scadenza del 31 dicembre 2007, per la ratifica degli accordi di programma con i quali vengono rilocalizzati i programmi, precisando che le risorse da considerare residue sono quelle non «impegnate» alla medesima data;
la formulazione sopra riportata, ove interpretata in termini di contabilità generale dello Stato, potrebbe porsi in contrasto con la norma, in vigore e non soppressa, contenuta al comma 1 dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136 che prevede che «la ratifica dell'accordo di programma da parte del consiglio comunale ... determina direttamente l'immediata ammissione del programma al finanziamento», in quanto potrebbero nascere divergenze interpretative sull'applicazione delle due norme, eludendo l'intento del legislatore di recuperare i programmi a favore delle Forze dell'Ordine per i quali, al 31 dicembre 2007, sia stato ratificato dal Consiglio Comunale l'Accordo di Programma;
è opportuno considerare la necessità di confermare tutti i sostegni possibili ai dipendenti dello Stato appartenenti alle forze dell'ordine, ivi compresa l'offerta di alloggi in locazione a canone sociale ed agevolato, che in base alle numerose segnalazioni pervenute dai comuni interessati


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agli accordi di programma, ammontano a circa 2.000, in quanto necessari alla lotta alla criminalità organizzata, con priorità per coloro che vengono trasferiti per esigenze di servizio;
occorre inoltre tener conto dell'opportunità di tenere in debito conto la volontà delle comunità locali di realizzare tali programmi, che vengono considerati anche fattore di sviluppo e di riqualificazione urbana;
pur nella consapevolezza dell'opportunità di garantire un congruo sostegno finanziario al programma «Contratti di Quartiere», che non è in discussione, si tratta ora di indicare anche una soluzione equa per i soggetti beneficiari delle misure di cui al decreto-legge n. 152 del 1991, che eviti il rischio di conflitti interpretativi e, soprattutto, scongiuri il pericolo di un problema normativo e politico che, se non sciolto in maniera adeguata, può divenire aberrante per le stesse amministrazioni comunali interessate;
al riguardo, peraltro, bisogna prendere atto che la Commissione non è stata posta nelle condizioni di definire i correttivi interpretativi sopra richiamati in sede di conversione del decreto-legge n. 159 del 2007, per cui la presente risoluzione rappresenta un utile strumento attraverso cui si può, finalmente, fornire adeguate certezze normative sul punto alle amministrazioni comunali;
occorre, inoltre, evitare di penalizzare quegli enti locali che, per problemi di natura organizzativa, non sono allo stato nelle condizioni di perfezionare la stipula degli accordi di programma e, conseguentemente, rischiano di non poter utilizzare i finanziamenti ai quali avrebbero diritto;

impegna il Ministro delle infrastrutture:

ad adottare ogni possibile iniziativa, anche normativa, a partire dalla corrente manovra di bilancio, per ammettere a finanziamento tutti gli accordi di programma ratificati dai consigli comunali entro il 31 dicembre 2007, così come previsto dal comma 1 dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136, e a procedere, una volta verificati i requisiti, alla stipula delle convenzioni, al fine di garantire una rapida attuazione degli interventi;
a valutare, al contempo, la possibilità di prevedere una ulteriore, breve, proroga del termine fissato dall'attuale normativa per la chiusura dei programmi straordinari di edilizia residenziale da concedere in locazione o godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, comunque non oltre il 30 giugno 2008, per quelle amministrazioni locali che - per oggettive ragioni di natura organizzativa - non sono al momento nelle condizioni di concludere definitivamente i relativi accordi di programma.
(8-00103)
«Chianale, Mariani, Lucà, Iannuzzi, Margiotta, Lupi, Stradella, Peretti, Tomaselli, Realacci, Armosino, De Angelis, Mereu, Lomaglio, Fasciani».


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ALLEGATO 4

Rinnovo dei consigli comunali e provinciali sciolti per fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso (Testo unificato C. 1134 Nespoli, C. 1664 Marone, C. 1679 Gioacchino Alfano, C. 1777 Romano, C. 2014 Lumia, C. 2072 D'Alia, C. 2129 Forgione, C. 2175 D'Ippolito Vitale e C. 2223 Tuccillo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VIII Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge nn. 1134, 1664, 1679, 1777, 2014, 2072, 2129, 2175 e 2223 recante «Rinnovo dei consigli comunali e provinciali sciolti per fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso»;
valutato positivamente il provvedimento, che consente di rafforzare il complesso degli strumenti finalizzati a fronteggiare condizionamenti e infiltrazioni di tipo mafioso nei confronti delle pubbliche amministrazioni;
segnalata positivamente la scelta effettuata, in particolare, nel settore degli appalti e dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, anzitutto mediante la condivisibile previsione, al nuovo articolo 145 del decreto legislativo n. 267 del 2000, di misure straordinarie per l'eliminazione delle anomalie concernenti la gestione degli appalti e dei contratti di lavori, servizi e forniture;
apprezzato il contenuto dell'articolo 6 del provvedimento, che prevede l'istituzione di un Nucleo per il supporto tecnico alle amministrazioni locali, con compiti relativi alle procedure relative agli appalti di opere, lavori, forniture o servizi, ivi compresi i bandi di gara;
ritenuto opportuno, peraltro, rafforzare ulteriormente - con riferimento agli specifici settori di competenza della VIII Commissione - taluni elementi del testo nelle materie sopra indicate;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
a) all'articolo 4, che sostituisce l'articolo 146 del decreto legislativo n. 267 del 2000, considerata l'esigenza di garantire il massimo di trasparenza nella gestione dei servizi pubblici, con particolare riferimento a quelli in materia di rifiuti, acque e lavori, non soltanto nella gestione straordinaria, ma anche in relazione a possibili elementi sopravvenuti alla conclusione della stessa, occorre riconoscere anche agli organi elettivi subentranti dopo la chiusura della gestione straordinaria - che si avvalgono, a tal fine, del Nucleo per il supporto tecnico alle amministrazioni locali - i poteri attribuiti alla commissione straordinaria, ai sensi della lettera b) del comma 2, nonché delle lettere a), b) e c) del comma 2-bis del medesimo articolo, che prevedono la possibilità di disporre la revoca delle adesioni degli enti locali alle società a partecipazione pubblica, società che spesso risultano ad elevato rischio di capacità di infiltrazione da parte delle organizzazioni mafiose;
b) sia, inoltre, prevista l'inclusione - nell'ambito di applicazione del provvedimento e, nello specifico, all'interno del comma 1 del citato articolo 146 del decreto legislativo n. 267 del 2000 - dei consorzi ASI (aree di sviluppo industriale),


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i quali - in ragione della loro natura di enti pubblici economici - svolgono, in talune regioni del Mezzogiorno a più elevato rischio di infiltrazioni criminose, rilevanti funzioni di pianificazione e programmazione urbanistica (che giunge sino all'approvazione dei piani regolatori), nonché di affidamento di lavori e servizi, in qualità di stazioni appaltanti;
e con le seguenti osservazioni:
1) considerato che spesso i rapporti di consulenza e di collaborazione in essere presso gli enti locali riguardano lo svolgimento di delicate funzioni in materia di appalti di lavori e servizi, nonché di progettazione e pianificazione urbanistica, valuti la Commissione, al nuovo articolo 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato dall'articolo 1 del provvedimento in esame, l'opportunità di sopprimere, al comma 6, il seguente inciso: «che non siano stati rinnovati dalla commissione straordinaria di cui all'articolo 144 entro quarantacinque giorni dal suo insediamento»;
2) all'articolo 146 del decreto legislativo n. 267 del 2000, come sostituito dall'articolo 4 del provvedimento in esame, andrebbe integrato il comma 1, nel senso di ricomprendere, tra i soggetti destinatari delle relative misure, le comunità montane, che - al pari degli altri enti elencati nella citata disposizione - svolgono delicate funzioni in qualità di stazioni appaltanti;
3) all'articolo 6 del testo unificato, si raccomanda di consentire agli organi elettivi subentranti, dopo la chiusura della gestione straordinaria, di esercitare poteri in materia di verifica degli appalti e di conseguenti provvedimenti nei confronti del personale degli enti interessati, avvalendosi delle indicazioni e delle informazioni fornite dal Nucleo per il supporto tecnico alle amministrazioni locali.


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ALLEGATO 5

Rinnovo dei consigli comunali e provinciali sciolti per fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso (Testo unificato C. 1134 Nespoli, C. 1664 Marone, C. 1679 Gioacchino Alfano, C. 1777 Romano, C. 2014 Lumia, C. 2072 D'Alia, C. 2129 Forgione, C. 2175 D'Ippolito Vitale e C. 2223 Tuccillo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge nn. 1134, 1664, 1679, 1777, 2014, 2072, 2129, 2175 e 2223 recante «Rinnovo dei consigli comunali e provinciali sciolti per fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso»;
valutato positivamente il provvedimento, che consente di rafforzare il complesso degli strumenti finalizzati a fronteggiare condizionamenti e infiltrazioni di tipo mafioso nei confronti delle pubbliche amministrazioni;
segnalata positivamente la scelta effettuata, in particolare, nel settore degli appalti e dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, anzitutto mediante la condivisibile previsione, al nuovo articolo 145 del decreto legislativo n. 267 del 2000, di misure straordinarie per l'eliminazione delle anomalie concernenti la gestione degli appalti e dei contratti di lavori, servizi e forniture;
apprezzato il contenuto dell'articolo 6 del provvedimento, che prevede l'istituzione di un Nucleo per il supporto tecnico alle amministrazioni locali, con compiti relativi alle procedure relative agli appalti di opere, lavori, forniture o servizi, ivi compresi i bandi di gara;
ritenuto opportuno, peraltro, rafforzare ulteriormente - con riferimento agli specifici settori di competenza della VIII Commissione - taluni elementi del testo nelle materie sopra indicate;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
a) all'articolo 4, che sostituisce l'articolo 146 del decreto legislativo n. 267 del 2000, considerata l'esigenza di garantire il massimo di trasparenza nella gestione dei servizi pubblici, con particolare riferimento a quelli in materia di rifiuti, acque e lavori, non soltanto nella gestione straordinaria, ma anche in relazione a possibili elementi sopravvenuti alla conclusione della stessa, occorre riconoscere anche agli organi elettivi subentranti dopo la chiusura della gestione straordinaria - che si avvalgono, a tal fine, del Nucleo per il supporto tecnico alle amministrazioni locali - i poteri attribuiti alla commissione straordinaria, ai sensi della lettera b) del comma 2, nonché delle lettere a), b) e c) del comma 2-bis del medesimo articolo, che prevedono la possibilità di disporre la revoca delle adesioni degli enti locali alle società a partecipazione pubblica, società che spesso risultano ad elevato rischio di capacità di infiltrazione da parte delle organizzazioni mafiose;
b) sia, inoltre, prevista l'inclusione - nell'ambito di applicazione del provvedimento e, nello specifico, all'interno del comma 1 del citato articolo 146 del decreto legislativo n. 267 del 2000 - dei consorzi ASI (aree di sviluppo industriale), i quali - in ragione della loro natura di


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enti pubblici economici - svolgono, in talune regioni del Mezzogiorno a più elevato rischio di infiltrazioni criminose, rilevanti funzioni di pianificazione e programmazione urbanistica (che giunge sino all'approvazione dei piani regolatori), nonché di affidamento di lavori e servizi, in qualità di stazioni appaltanti;
c) all'articolo 146 del decreto legislativo n. 267 del 2000, come sostituito dall'articolo 4 del provvedimento in esame, andrebbe integrato il comma 1, nel senso di ricomprendere, tra i soggetti destinatari delle relative misure, le comunità montane, che - al pari degli altri enti elencati nella citata disposizione - svolgono delicate funzioni in qualità di stazioni appaltanti;
d) all'articolo 6 del testo unificato, si raccomanda di consentire agli organi elettivi subentranti, dopo la chiusura della gestione straordinaria, di esercitare poteri in materia di verifica degli appalti e di conseguenti provvedimenti nei confronti del personale degli enti interessati, avvalendosi delle indicazioni e delle informazioni fornite dal Nucleo per il supporto tecnico alle amministrazioni locali;

e con la seguente osservazione:
considerato che spesso i rapporti di consulenza e di collaborazione in essere presso gli enti locali riguardano lo svolgimento di delicate funzioni in materia di appalti di lavori e servizi, nonché di progettazione e pianificazione urbanistica, valuti la Commissione, al nuovo articolo 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato dall'articolo 1 del provvedimento in esame, l'opportunità di sopprimere, al comma 6, il seguente inciso: «che non siano stati rinnovati dalla commissione straordinaria di cui all'articolo 144 entro quarantacinque giorni dal suo insediamento».