I Commissione - Mercoledì 12 dicembre 2007


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ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (C. 3256-A Governo, approvato dal Senato, e relativi emendamenti).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato il testo del disegno di legge finanziaria per il 2008 quale risultante dall'esame in sede referente da parte della V Commissione bilancio, tesoro e programmazione (C. 3526-A);
esaminati altresì gli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati all'Assemblea al predetto disegno di legge (fascicolo 1);
rilevato che il disegno di legge in esame, che delinea la manovra di finanza pubblica per l'anno 2008, è nel suo complesso riconducibile in primo luogo alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato», demandata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, primo comma, lettera e) della Costituzione; in secondo luogo, al profilo «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», nel cui ambito, in base al disposto del terzo comma dello stesso articolo 117 della Costituzione, è riservata allo Stato la sola determinazione dei princìpi fondamentali;
considerato che, come già rilevato dalla I Commissione nei pareri espressi in occasione dell'esame dei diversi disegni di legge finanziaria a partire dal 2002 e confermato dalla giurisprudenza costituzionale, quella del «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» non costituisce propriamente una materia, quanto piuttosto una finalità assegnata alla legislazione statale, funzionale anche al perseguimento di impegni finanziari assunti in sede europea, ivi inclusi gli obiettivi quantitativi collegati al rispetto del Patto di stabilità e crescita a livello europeo;
ricordato, a tale riguardo, come la Corte costituzionale, nella sentenza n. 36 del 2004 abbia tra l'altro chiarito che rientra tra i compiti del legislatore statale assicurare il coordinamento finanziario per il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, precisando che, nell'ambito di tale finalità, la legge statale può legittimamente imporre vincoli alle politiche di bilancio degli enti autonomi, anche qualora queste si traducano in limitazioni indirette all'autonomia di spesa di tali enti;
ricordata, altresì, la sentenza n. 376 del 2003, nella quale la Corte costituzionale ha altresì chiarito che il coordinamento finanziario può richiedere, per la sua stessa natura, anche l'esercizio di poteri di ordine amministrativo, di regolazione tecnica, di rilevazione di dati e di controllo e che, pertanto, nell'ambito di tale finalità, la legge statale può prevedere e disciplinare tali poteri, anche in forza dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, considerato che il carattere «finalistico» dell'azione di coordinamento esige che al livello centrale si possano collocare non solo la determinazione delle norme fondamentali che reggono la materia, ma altresì i poteri puntuali eventualmente necessari perché la finalità di ccoordinamento - che di per sé eccede inevitabilmente, in parte, le possibilità di intervento dei livelli territoriali sub-statali - possa essere concretamente realizzata;


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ritenuto che la legge finanziaria annuale debba essere collocata in tale quadro interpretativo, atteso che, per le caratteristiche che le sono attribuite dalla normativa contabile, essa costituisce - come già in precedenza rilevato dalla I Commissione lo strumento proprio per la definizione normativa dell'azione cui i diversi livelli di governo sono chiamati ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
osservato che, per quanto riguarda le singole disposizioni, queste, singolarmente considerate, incidono altresì su diversi ambiti materiali attribuibili alla competenza legislativa esclusiva o concorrente dello Stato;
rilevato che numerose disposizioni del provvedimento prevedono il finanziamento di specifici interventi nell'ambito di materie riconducibili a competenze legislative di carattere concorrente o di materie caratterizzate da una sovrapposizione di titoli di competenza non sempre risolvibile in base al criterio della prevalenza;
considerato che, con riferimento a tali materie, la giurisprudenza costituzionale ha precisato che interventi statali non possono essere previsti se non:
in base al meccanismo dell'attrazione statale in sussidiarietà delle competenze legislative regionali, delineato nella sentenza n. 303 del 2003, secondo il quale la legge statale, in virtù dei principi di sussidiarietà e di adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione, può, in presenza di esigenze di carattere unitario, attrarre alla propria competenza il compito di organizzare e regolare l'esercizio di funzioni amministrative, purché la deroga al normale riparto delle competenze legislative contenute nel Titolo V si fondi su una valutazione dell'interesse pubblico sottostante proporzionata e ragionevole e sia oggetto di una intesa con la regione interessata;
nei limiti previsti dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione per l'attribuzione di risorse aggiuntive e la realizzazione di interventi speciali in determinati enti territoriali;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

sul disegno di legge finanziaria per il 2008,
con le seguenti osservazioni:
1) all'articolo 10-bis, comma 5, si valuti l'opportunità di non individuare in modo tassativo gli organi regionali e comunali competenti ad adottare gli atti di approvazione e ratifica del programma unitario di valutazione, attuativo del «Piano di valorizzazione dei beni pubblici per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali» previsto dall'articolo;
2) all'articolo 17, con riferimento ai Ministeri che verranno istituiti a partire dal Governo successivo a quello in carica alla data di entrata in vigore della legge finanziaria, si valuti l'opportunità, considerata la riserva di legge di cui all'articolo 95, terzo comma, della Costituzione di definire esplicitamente il riparto di attribuzioni tra i diversi Ministeri;
3) all'articolo 24, comma 3, si valuti l'opportunità di espungere il comma 3, il quale abroga il comma 10 dell'articolo 25 della legge n. 448 del 2001, che era stato già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza 10-16 gennaio 2004, n. 16;
4) all'articolo 41-bis, comma 3, si valuti l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento delle amministrazioni, ed in particolare delle autonomie territoriali interessate, nell'adozione del decreto attuativo dell'articolo;
5) all'articolo 82, comma 8, che istituisce un registro dei dottori in chiropratica, si valuti l'opportunità di evitare l'adozione di un regolamento ministeriale di attuazione, atteso che, nella materia «professioni», che è di legislazione concorrente, lo Stato non può, ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, esercitare potestà regolamentare;


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6) si valuti l'opportunità di riformulare le seguenti disposizioni, che istituiscono fondi, recano autorizzazioni di spesa o comunque introducono finanziamenti per interventi in materie in tutto o in parte di competenza legislativa regionale, prevedendo adeguate forme di coinvolgimento delle autonomie territoriali nella individuazione degli interventi finanziati e nel relativo riparto di risorse:
a) articolo 56-quater, comma 1, che istituisce due fondi a favore dell'agricoltura esente da organismi geneticamente modificati e delle biotecnologie,
b) articolo 62, commi 8 e 9, che recano misure per la risoluzione dei problemi di mobilità e sicurezza derivanti dai programmati lavori di ammodernamento dell'autostrada A3 nel tratto Gioia Tauro - Reggio Calabria e per migliorare la qualità del servizio di trasporto e di sicurezza nello Stretto di Messina;
c) articolo 62, comma 22, che aumenta il capitale sociale di talune società ferroviarie operanti in ambito locale;
d) articolo 79-bis, che istituisce un fondo per la promozione della ricerca di base;
e) articolo 80-ter, comma 1, capoverso 1284-bis, che istituisce un fondo a favore della potabilizzazione, microfiltrazione e dolcificazione delle acque di rubinetto;
f) articolo 81-quinquies, che istituisce un fondo per la valorizzazione e il recupero delle ferrovie dismesse;
g) articolo 90, comma 15-bis, che prevede l'istituzione di un fondo per il concorso dello Stato agli oneri di funzionamento e per il personale dei licei linguistici ricadenti sui bilanci dei comuni e delle province;
h) articolo 113, commi 2 e 3, che prevede in favore dei soggetti in cerca di prima occupazione il riconoscimento di un bonus da spendere per la propria formazione professionale;
i) articolo 120, comma 1-bis, che prevede finanziamenti per interventi di ammodernamento e di potenziamento «della viabilità secondaria nella regione Sicilia e in Calabria non compresa nelle strade gestite» dall'ANAS spa;
esprime inoltre

PARERE CONTRARIO

sui seguenti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1:
Garavaglia 24.43, in quanto vieta ai comuni di iscrivere nel bilancio previsioni di entrata, correlate agli incassi derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle norme del codice della strada, superiori alla medesima voce iscritta nell'ultimo bilancio consuntivo approvato;
Garavaglia 62.42, Meloni 62.48, Grimoldi 62.49, Pini 125.27, nella parte in cui non prevedono un adeguato coinvolgimento dei livelli territoriali interessati dagli interventi;
Lucchese 82.9, 82.10, 82.11, 82.14 e 82.15, nella parte in cui prevedono l'emanazione di un regolamento per definire le modalità attuative della professione sanitaria ivi prevista;
Filippi 115.1 e Meloni 39.22, in quanto recanti una disciplina rientrante nella materia «polizia amministrativa locale», attribuita dall'articolo 117 della Costituzione alla competenza legislativa regionale;
e sui seguenti articoli aggiuntivi contenuti nel fascicolo n. 1:
Garavaglia 26.04, in quanto recante disciplina in materia di trattamento retributivo dei direttori generali degli enti locali;


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Alberto Giorgetti 44.01 e Delfino 49.04, in quanto recanti una disciplina rientrante nella materia «commercio», attribuita dall'articolo 117 della Costituzione alla competenza residuale delle regioni;
Marinello 49.032, Garnero Santanchè 60.06, Crosetto 60.09, Di Centa 64.01 e 64.02, Rampelli 76.01, Marinello 99.014, Gardini 104.03, De Corato 120.01 e Sgobio 146.017, nella parte in cui non prevedono forme concertative con le regioni per il riparto delle risorse;
Fedele 69.013, nella parte in cui non prevede un adeguato coinvolgimento dei livelli territoriali interessati dagli interventi;
Reina 146.031, in quanto recante disciplina in materia di personale di enti locali,
e

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.


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ALLEGATO 2

Introduzione del personal computer nello svolgimento dell'esame per l'accesso alla professione di giornalista (C. 3237 Pisicchio).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato il testo della proposta di legge C. 3237 Pisicchio, riguardante la «Modifica all'articolo 32 della legge 3 febbraio 1963, n. 69. Introduzione dell'uso dell'elaboratore elettronico (personal computer) nello svolgimento della prova scritta dell'esame di idoneità professionale per l'accesso alla professione di giornalista»,
rilevato che il provvedimento, introducendo modifiche alle modalità di svolgimento dell'esame di idoneità per l'iscrizione nell'elenco dei giornalisti professionisti, rientri nell'ambito della materia «professioni», che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le Regioni,
osservato che, in tale contesto, il contenuto del provvedimento, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale, rientri nell'ambito della competenza legislativa statale,
evidenziato, peraltro, che le modifiche introdotte attengono a modalità attualmente disciplinate a livello regolamentare,
preso atto che l'articolo 117, sesto comma, della Costituzione rimette alle Regioni la potestà regolamentare nelle materie di legislazione concorrente,
rilevato, tuttavia, che evidenti ragioni di carattere unitario richiedono che anche la disciplina regolamentare dell'esame di idoneità professionale sia attratta alla competenza dello Stato,
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'effettiva necessità dell'intervento legislativo, con riguardo alla possibilità di conseguire i medesimi fini mediante il ricorso ad una norma di carattere regolamentare.