VIII Commissione - Mercoledì 12 dicembre 2007


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ALLEGATO 1

Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (C. 2559 Velo).

TESTO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «soggetti ai vincoli di cui alla legge 1o giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti ai vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, ad eccezione dei soli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati ad abitazione civile, che alla data del 1o gennaio 1995 risultavano già compresi nei piani di vendita proposti dagli enti gestori e approvati dalle regioni»;
b) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
«4-ter. I comuni, fatte salve le misure di pubblicità previste dal comma 8, possono procedere all'alienazione degli alloggi di cui al comma 1, che si rendono liberi, a favore di soggetti assegnatari o non assegnatari purché in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per non incorrere nella decadenza dal diritto all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Hanno titolo di priorità per l'acquisto degli immobili di cui al presente comma gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica non compresi nei piani di vendita, che sono in possesso dei requisiti di cui al comma 6»;
c) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Gli assegnatari di cui al comma 6, se titolari di reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato dalle norme vigenti ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione, ovvero se ultrasessantenni o disabili, qualora non intendano acquistare l'alloggio condotto a titolo di locazione, rimangono assegnatari del medesimo alloggio, fatta salva la facoltà dell'ente proprietario, previo consenso dell'assegnatario, di alienare l'alloggio a terzi purché all'assegnatario medesimo venga garantita la prosecuzione della locazione, sulla base della normativa vigente in materia di edilizia residenziale pubblica, in altri alloggi non compresi nei piani di vendita, preferibilmente ubicati in quartieri residenziali adiacenti all'immobile dismesso. Gli immobili che si rendono liberi ai sensi del periodo precedente sono alienati a terzi alle condizioni di cui al comma 4-ter. Gli alloggi di cui al comma 2, lettera a), possono essere alienati a terzi purché all'assegnatario venga garantita la prosecuzione della locazione sulla base della normativa vigente in materia di edilizia residenziale pubblica»;
d) al comma 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dalla corresponsione da parte degli enti proprietari di tributi speciali catastali».


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2. Agli acquirenti degli alloggi di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, si applicano le condizioni maturate e i diritti vigenti alla data di entrata in vigore della citata legge n. 560 del 1993. Per gli alloggi cui si applica il diritto di riscatto ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, il prezzo di cessione è commisurato al costo di costruzione, ancorché non espressamente indicato nell'originale atto di assegnazione.


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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo concernente ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (Atto n. 168-bis).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VIII Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo concernente ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, di seguito denominato «codice»;
preso atto positivamente del parere espresso dal Consiglio di Stato, che ha, peraltro, fornito le opportune rassicurazioni circa la legittimità del procedimento seguito dal Governo;
considerato che il testo in esame recepisce solo alcuni dei rilievi formulati dalla Commissione nel primo parere, reso sul precedente testo;
segnalata, a tal fine, l'esigenza di un completo recepimento delle indicazioni provenienti dal Parlamento e raccomandata, pertanto, al Governo una particolare attenzione rispetto alle proposte di modifica contenute nel presente parere;
osservato che la condizione relativa all'esigenza di mantenere all'interno della procedura di VIA regionale, anziché statale, gli impianti eolici di determinate dimensioni, inserita nel precedente parere e non accolta dal Governo, investe una questione legittima e assolutamente in linea con la vigente disciplina legislativa statale e comunitaria;
preso atto che la nuova formulazione utilizzata dal Governo per i consorzi di recupero e riciclo - in modo forse eccessivamente formale - ha incomprensibilmente eliminato il riferimento alla possibilità di svolgere le funzioni consortili «in forma associata»;
rilevato, inoltre, che una questione particolare riguarda il tema dei rifiuti assimilati, con riferimento alla tariffazione per la quantità conferita al servizio di gestione urbana, di cui all'articolo 2, comma 26, lettera a), del nuovo testo;
considerato, altresì, che i tubi in polietilene, in quanto destinati alle fognature, al trasporto di gas e acque e all'edilizia, seguendo in modo naturale ed inscindibile il ciclo di vita di tali applicazioni e prodotti, sono per definizione beni durevoli e, dunque, non certamente assoggettabili ad alcuna raccolta da parte dei consorzi; per tali ragioni, non risulta affatto convincente la proposta di modificare il comma 1 dell'articolo 234 del codice nel senso indicato dallo schema di decreto in esame;
fatto presente, in conclusione, che il Governo dovrà accogliere le condizioni inserite nel presente parere e che, in caso di mancato recepimento di esse, questo dovrà intendersi come contrario;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
a) all'allegato II (progetti di competenza statale), di cui all'articolo 6 del codice, è necessario sopprimere, al punto 2), il riferimento agli «impianti eolici per la produzione di energia elettrica con


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potenza di concessione pari o superiore a 20 MW», considerato che tali impianti non sono inseriti nel corrispondente allegato della relativa direttiva comunitaria e che essi sono già sottoposti - in base alla normativa vigente - a valutazione di impatto ambientale a livello regionale, per cui un immotivato appesantimento procedurale rischierebbe di disincentivare il ricorso alle fonti energetiche alternative;
b) all'articolo 189, comma 3, del codice, nel ribadire quanto già indicato nel primo parere (reso sul precedente testo) circa il superamento del meccanismo del MUD, e preso atto, comunque, dei miglioramenti apportati dal Governo, occorre tuttavia stabilire che l'esonero dall'obbligo di comunicazione deve riguardare - per i rifiuti non pericolosi - le imprese e gli enti produttori iniziali con meno di venti dipendenti, anziché con meno di otto dipendenti;
c) all'articolo 2, comma 26, lettera a), che modifica l'articolo 195, comma 2, del codice, in relazione ai rifiuti «assimilati», si raccomanda di prevedere che la tariffazione per la quantità conferita al servizio di gestione urbana deve includere una parte fissa e una parte variabile della tariffa, più la cosiddetta quota per lo «spazzamento stradale», ed è determinata dalle amministrazioni locali tenendo anche conto del tipo di attività, della natura dei rifiuti e della dimensione economica e organizzativa delle attività dei produttori di rifiuti; occorre, al contempo, stabilire che alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione, fissato dalle stesse amministrazioni, in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostra di avere avviato al recupero tramite soggetto di verso dal gestore dei rifiuti urbani;
d) agli articoli 224, 233 e 234 del codice, siano soppresse le disposizioni che prevedono la partecipazione di rappresentanti di ministri (soggetti controllori) all'interno dei consigli di amministrazione del CONAI e di altri consorzi;
e) all'articolo 2, comma 30-septies, occorre sopprimere la prevista modifica del comma 1 dell'articolo 234 del codice, che porta all'incomprensibile eliminazione dell'esclusione dalla normativa vigente dei tubi in polietilene, in conseguenza della loro natura di bene durevole;
f) con riferimento al tema generale dei consorzi di recupero e riciclo, di cui agli articoli 223 e seguenti del codice, occorre assolutamente precisare l'attuale formulazione proposta dal Governo, in particolare nella parte che - in modo forse eccessivamente formale - ha eliminato il riferimento alla possibilità di svolgere le funzioni consortili «in forma associata», la quale - al contrario - deve essere non soltanto mantenuta, ma anche implementata, rafforzando il principio - già contenuto nel precedente parere reso dalla Commissione - del sistema «misto», che prevede la facoltà di attribuire ad un solo consorzio per tipologia di prodotto la funzione «primaria», tale da garantire in ogni caso il raggiungimento degli obiettivi previsti dal legislatore nazionale e comunitario e, dall'altra, la possibilità di esistenza di ulteriori consorzi che ritenessero in ogni caso remunerativo, alle condizioni di mercato date e stante la presenza di un consorzio «primario», lo sviluppo di un'attività consortile di raccolta e recupero;
g) all'articolo 252-bis del codice, sia aggiunto, in fine, il seguente comma: «Restano ferme la titolarità del procedimento di bonifica e le altre competenze attribuite alle regioni per i siti contaminati che non rientrano fra quelli di interesse nazionale di cui all'articolo 252»;
e con le seguenti osservazioni:
1) all'articolo 5, comma 1, lettere g) e i), del codice, si ritiene opportuno circoscrivere adeguatamente il contenuto e l'estensione del progetto preliminare e del progetto definitivo, al fine di evitare la predisposizione di documenti inutilmente dettagliati (e conseguentemente onerosi), stanti le finalità cui essi sono destinati;
2) all'articolo 5, comma 1, lettera l), del codice, si suggerisce di definire lo


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studio di impatto ambientale come l'elaborato che integra il progetto preliminare, contenente l'indicazione delle aree impegnate e delle caratteristiche prestazionali delle opere da realizzare, oltre agli ulteriori elementi comunque ritenuti utili per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale;
3) si raccomanda di includere, nell'ambito della definizione di «pubblico interessato» di cui all'articolo 5, comma 1, lettera z), del codice, le rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA);
4) al nuovo articolo 6 del codice, attesa la necessità di evitare che la genericità della disposizione possa causare problemi interpretativi soprattutto con riferimento allo sviluppo dei progetti integrati nel settore delle telecomunicazioni, caratterizzato - anche grazie alla crescita dei progressi tecnologici - da una molteplicità di impianti di piccole dimensioni e di ridotto impatto sul territorio, valuti il Governo l'esigenza di aggiungere, al comma 3, le seguenti parole: «Sono esclusi i casi dei piani e programmi finalizzati alla riduzione o alla condivisione delle infrastrutture all'interno del territorio interessato o riferiti alla delocalizzazione, ai fini delle riduzione dell'impatto sull'ambiente, di strutture preesistenti»;
5) all'articolo 7, comma 5, del codice, si valuti l'opportunità di sostituire la parola «Ministro» con la parola «Ministero», trattandosi di disciplinare una verifica di natura tecnica, non avente particolare valenza politica;
6) all'articolo 26 del codice, si valuti l'opportunità di inserire, per ragioni di coordinamento normativo con il decreto legislativo n. 163 del 2006, un comma finale del seguente tenore: «La procedura di valutazione di impatto ambientale delle opere relative a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi si conclude, anche previa consultazione condotta ai sensi dell'articolo 24, con un provvedimento espresso e motivato, che abbia ad oggetto il progetto definitivo»;
7) all'articolo 34, comma 1, del codice, si raccomanda di inserire il seguente periodo: «Resta ferma l'applicazione, nelle more dell'emanazione delle norme tecniche di cui al presente comma, di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1998»;
8) con riferimento alla nozione di deposito temporaneo, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera m), del codice, si segnala che è stata inspiegabilmente soppressa la deroga per le isole minori, nelle quali il deposito temporaneo era consentito per un anno indipendentemente dall'indicazione di specifiche quantità;
9) valuti il Governo l'opportunità che la definizione di «sottoprodotto» si identifichi quanto più possibile con quella comunitaria, nella formulazione, ormai consolidata, presente nel testo della Posizione Comune adottata lo scorso 20 novembre dal Consiglio UE sulla proposta di revisione della Direttiva quadro in materia di rifiuti, risolvendo - nel testo in esame - i seguenti aspetti di criticità: l'inappropriato utilizzo del termine «integrale», riferito all'impiego dei sottoprodotti in un successivo processo di produzione; la mancata menzione a livello nazionale del rispetto dei requisiti di sicurezza igienico-sanitaria accanto ai requisiti merceologici e di qualità ambientale; la mancata esclusione dei sottoprodotti d'origine animale (ex Regolamento (CE) 1774/2002) dalla normativa sui rifiuti;
10) all'articolo 186 del codice, si segnala l'opportunità di aggiungere, alla fine del comma 1, le seguenti parole: «L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito solo nel rispetto delle condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p)»;
11) al comma 2 del medesimo articolo 186 del codice, si raccomanda di aggiungere le seguenti parole: «salvo diversa


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previsione nel provvedimento di VIA, che consenta un periodo più lungo per espresse e motivate ragioni di realizzazione progettuale», ovvero, in alternativa, di prevedere una ulteriore estensione dei tempi per la realizzazione di complesse infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale;
12) nell'ambito delle questioni relative al citato articolo 186 del codice, si valuti l'esigenza di disciplinare in modo coerente la gestione dei materiali di risulta dalla lavorazione del marmo, che non vanno assoggettati alla nozione di rifiuto quando possono, di norma, essere recuperati o riciclati;
13) in relazione alla normativa sui registri di carico e scarico dei rifiuti, di cui al comma 24-bis del provvedimento in esame, si segnala che viene ripristinata la normativa del cosiddetto «decreto Ronchi», senza tuttavia considerare gli sviluppi nella tecnologia informatica nel frattempo intervenuti, risultando conseguentemente necessario prevedere idonee forme di semplificazione informatica delle relative procedure;
14) si suggerisce conseguentemente di inserire, all'articolo 190 del codice, un nuovo comma del seguente tenore: «Per le attività di gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi, gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora vengano utilizzati i registri IVA di acquisto e di vendita, secondo le procedure e le modalità fissate dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni. L'obbligo di accompagnamento previsto dall'articolo 193 del presente decreto è soddisfatto dalla presenza del documento di trasporto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, integrato dal «codice rifiuto», dai riferimenti dell'autorizzazione o iscrizione dell'impianto di destinazione e dalla firma della persona incaricata ai fini dell'accettazione del carico al momento del ricevimento dello stesso»;
15) agli articoli 194, 214 e 259, del codice, nonché in tutte le altre parti in cui dovesse rendersi necessario, occorre adeguare i vecchi riferimenti normativi - ormai superati - al nuovo regolamento sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti (Regolamento (CE) n. 1013/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006);
16) all'articolo 2, comma 26, che modifica l'articolo 195 del codice, si raccomanda di precisare che non possono comunque essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non possono essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998;
17) nell'ambito della disciplina generale dei consorzi, si segnala altresì l'esigenza di rafforzare il ruolo e la presenza dei recuperatori e dei consumatori all'interno degli organismi consortili, nonché di prevedere che il contributo all'Osservatorio sui rifiuti sia previsto per tutti i consorzi obbligatori;
18) al fine di non alterare un regime che, allo stato, risulta positivamente condiviso dagli operatori del settore, si apporti una opportuna modifica all'articolo 236, comma 5, del codice (come modificato dall'articolo 2, comma 30-nonies, dello schema di decreto), nel senso di prevedere che «le quote di partecipazione al consorzio degli oli usati sono ripartite fra le categorie di imprese di cui al comma 4 in proporzione delle quantità di lubrificanti prodotti, commercializzati, rigenerati o recuperati»;
19) in prospettiva, valuti inoltre il Governo la possibilità di introdurre un principio, ormai in fase di definitiva affermazione


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a livello comunitario, che mira alla costituzione di consorzi di recupero e riciclaggio «per materiale» oltre che «per prodotto»;
20) al fine di dare le migliori garanzie sotto un profilo sanitario e ambientale ed evitare gli stessi problemi di incertezza normativa segnalati nel precedente parere sulla formaldeide, si segnala, infine, che risulta necessario, all'interno del decreto ministeriale del 5 febbraio 1998, introdurre la medesima soglia dello 0,1 per cento in peso anche per il fenolo.


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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo concernente ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (Atto n. 168-bis).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo concernente ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, di seguito denominato «codice»;
preso atto positivamente del parere espresso dal Consiglio di Stato, che ha, peraltro, fornito le opportune rassicurazioni circa la legittimità del procedimento seguito dal Governo;
considerato che il testo in esame recepisce solo alcuni dei rilievi formulati dalla Commissione nel primo parere, reso sul precedente testo;
segnalata, a tal fine, l'esigenza di un completo recepimento delle indicazioni provenienti dal Parlamento e raccomandata, pertanto, al Governo una particolare attenzione rispetto alle proposte di modifica contenute nel presente parere;
osservato che la condizione relativa all'esigenza di mantenere all'interno della procedura di VIA regionale, anziché statale, gli impianti eolici di determinate dimensioni, inserita nel precedente parere e non accolta dal Governo, investe una questione legittima e assolutamente in linea con la vigente disciplina legislativa statale e comunitaria;
preso atto che la nuova formulazione utilizzata dal Governo per i consorzi di recupero e riciclo - in modo forse eccessivamente formale - ha incomprensibilmente eliminato il riferimento alla possibilità di svolgere le funzioni consortili «in forma associata»;
rilevato, inoltre, che una questione particolare riguarda il tema dei rifiuti assimilati, con riferimento alla tariffazione per la quantità conferita al servizio di gestione urbana, di cui all'articolo 2, comma 26, lettera a), del nuovo testo;
considerato, altresì, che i tubi in polietilene, in quanto destinati alle fognature, al trasporto di gas e acque e all'edilizia, seguendo in modo naturale ed inscindibile il ciclo di vita di tali applicazioni e prodotti, sono per definizione beni durevoli e, dunque, non certamente assoggettabili ad alcuna raccolta da parte dei consorzi; per tali ragioni, non risulta affatto convincente la proposta di modificare il comma 1 dell'articolo 234 del codice nel senso indicato dallo schema di decreto in esame;
fatto presente, in conclusione, che il Governo dovrà accogliere le condizioni inserite nel presente parere e che, in caso di mancato recepimento di esse, questo dovrà intendersi come contrario;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
a) all'allegato II (progetti di competenza statale), di cui all'articolo 6 del codice, è necessario sopprimere, al punto 2), il riferimento agli «impianti eolici per la produzione di energia elettrica con


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potenza di concessione pari o superiore a 20 MW», considerato che tali impianti non sono inseriti nel corrispondente allegato della relativa direttiva comunitaria e che essi sono già sottoposti - in base alla normativa vigente - a valutazione di impatto ambientale a livello regionale, per cui un immotivato appesantimento procedurale rischierebbe di disincentivare il ricorso alle fonti energetiche alternative;
b) all'articolo 189, comma 3, del codice, nel ribadire quanto già indicato nel primo parere (reso sul precedente testo) circa il superamento del meccanismo del MUD, e preso atto, comunque, dei miglioramenti apportati dal Governo, occorre tuttavia stabilire che l'esonero dall'obbligo di comunicazione deve riguardare - per i rifiuti non pericolosi - le imprese e gli enti produttori iniziali con meno di venti dipendenti, anziché con meno di otto dipendenti;
c) sia inserito, all'articolo 190 del codice, un nuovo comma del seguente tenore: «Per le attività di gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi, gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora vengano utilizzati i registri IVA di acquisto e di vendita, secondo le procedure e le modalità fissate dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni. L'obbligo di accompagnamento previsto dall'articolo 193 del presente decreto è soddisfatto dalla presenza del documento di trasporto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, integrato dal «codice rifiuto», dai riferimenti dell'autorizzazione o iscrizione dell'impianto di destinazione e dalla firma della persona incaricata ai fini dell'accettazione del carico al momento del ricevimento dello stesso»;
d) all'articolo 2, comma 26, lettera a), che modifica l'articolo 195, comma 2, del codice, in relazione ai rifiuti «assimilati», si raccomanda di prevedere che la tariffazione per la quantità conferita al servizio di gestione urbana deve includere una parte fissa e una parte variabile della tariffa, più la cosiddetta quota per lo «spazzamento stradale», ed è determinata dalle amministrazioni locali tenendo anche conto del tipo di attività, della natura dei rifiuti e della dimensione economica e organizzativa delle attività dei produttori di rifiuti; occorre, al contempo, stabilire che alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione, fissato dalle stesse amministrazioni, in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostra di avere avviato al recupero tramite soggetto di verso dal gestore dei rifiuti urbani;
e) agli articoli 224, 233 e 234 del codice, siano soppresse le disposizioni che prevedono la partecipazione di rappresentanti di ministri (soggetti controllori) all'interno dei consigli di amministrazione del CONAI e di altri consorzi;
f) all'articolo 2, comma 30-septies, occorre sopprimere la prevista modifica del comma 1 dell'articolo 234 del codice, che porta all'incomprensibile eliminazione dell'esclusione dalla normativa vigente dei tubi in polietilene, in conseguenza della loro natura di bene durevole;
g) con riferimento al tema generale dei consorzi di recupero e riciclo, di cui agli articoli 223 e seguenti del codice, occorre assolutamente precisare l'attuale formulazione proposta dal Governo, in particolare nella parte che - in modo forse eccessivamente formale - ha eliminato il riferimento alla possibilità di svolgere le funzioni consortili «in forma associata», la quale - al contrario - deve essere non soltanto mantenuta, ma anche implementata, rafforzando il principio - già contenuto nel precedente parere reso dalla Commissione - del sistema «misto», che prevede la facoltà di attribuire ad un solo consorzio per tipologia di prodotto la funzione «primaria», tale da garantire in ogni caso il raggiungimento degli obiettivi previsti dal legislatore nazionale e comunitario e, dall'altra, la possibilità di esistenza di ulteriori consorzi che ritenessero


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in ogni caso remunerativo, alle condizioni di mercato date e stante la presenza di un consorzio «primario», lo sviluppo di un'attività consortile di raccolta e recupero;
h) all'articolo 252-bis del codice, sia aggiunto, in fine, il seguente comma: «Restano ferme la titolarità del procedimento di bonifica e le altre competenze attribuite alle regioni per i siti contaminati che non rientrano fra quelli di interesse nazionale di cui all'articolo 252»;
e con le seguenti osservazioni:
1) all'articolo 5, comma 1, lettere g) e i), del codice, si ritiene opportuno circoscrivere adeguatamente il contenuto e l'estensione del progetto preliminare e del progetto definitivo, al fine di evitare la predisposizione di documenti inutilmente dettagliati (e conseguentemente onerosi), stanti le finalità cui essi sono destinati;
2) all'articolo 5, comma 1, lettera l), del codice, si suggerisce di definire lo studio di impatto ambientale come l'elaborato che integra il progetto preliminare, contenente l'indicazione delle aree impegnate e delle caratteristiche prestazionali delle opere da realizzare, oltre agli ulteriori elementi comunque ritenuti utili per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale;
3) si raccomanda di includere, nell'ambito della definizione di «pubblico interessato» di cui all'articolo 5, comma 1, lettera z), del codice, le rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA);
4) al nuovo articolo 6 del codice, attesa la necessità di evitare che la genericità della disposizione possa causare problemi interpretativi soprattutto con riferimento allo sviluppo dei progetti integrati nel settore delle telecomunicazioni, caratterizzato - anche grazie alla crescita dei progressi tecnologici - da una molteplicità di impianti di piccole dimensioni e di ridotto impatto sul territorio, valuti il Governo l'esigenza di aggiungere, al comma 3, le seguenti parole: «Sono esclusi i casi dei piani e programmi finalizzati alla riduzione o alla condivisione delle infrastrutture all'interno del territorio interessato o riferiti alla delocalizzazione, ai fini delle riduzione dell'impatto sull'ambiente, di strutture preesistenti»;
5) all'articolo 7, comma 5, del codice, si valuti l'opportunità di sostituire la parola «Ministro» con la parola «Ministero», trattandosi di disciplinare una verifica di natura tecnica, non avente particolare valenza politica;
6) all'articolo 26 del codice, si valuti l'opportunità di inserire, per ragioni di coordinamento normativo con il decreto legislativo n. 163 del 2006, un comma finale del seguente tenore: «La procedura di valutazione di impatto ambientale delle opere relative a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi si conclude, anche previa consultazione condotta ai sensi dell'articolo 24, con un provvedimento espresso e motivato, che abbia ad oggetto il progetto definitivo»;
7) all'articolo 34, comma 1, del codice, si raccomanda di inserire il seguente periodo: «Resta ferma l'applicazione, nelle more dell'emanazione delle norme tecniche di cui al presente comma, di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1998»;
8) con riferimento alla nozione di deposito temporaneo, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera m), del codice, si segnala che è stata inspiegabilmente soppressa la deroga per le isole minori, nelle quali il deposito temporaneo era consentito per un anno indipendentemente dall'indicazione di specifiche quantità;
9) valuti il Governo l'opportunità che la definizione di «sottoprodotto» si identifichi quanto più possibile con quella comunitaria, nella formulazione, ormai consolidata, presente nel testo della Posizione Comune adottata lo scorso 20 novembre dal Consiglio UE sulla proposta di revisione della Direttiva quadro in materia


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di rifiuti, risolvendo - nel testo in esame - i seguenti aspetti di criticità: l'inappropriato utilizzo del termine «integrale», riferito all'impiego dei sottoprodotti in un successivo processo di produzione; la mancata menzione a livello nazionale del rispetto dei requisiti di sicurezza igienico-sanitaria accanto ai requisiti merceologici e di qualità ambientale; la mancata esclusione dei sottoprodotti d'origine animale (ex Regolamento (CE) 1774/2002) dalla normativa sui rifiuti;
10) all'articolo 186 del codice, si segnala l'opportunità di aggiungere, alla fine del comma 1, le seguenti parole: «L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito solo nel rispetto delle condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p)»;
11) al comma 2 del medesimo articolo 186 del codice, si raccomanda di aggiungere le seguenti parole: «salvo diversa previsione nel provvedimento di VIA, che consenta un periodo più lungo per espresse e motivate ragioni di realizzazione progettuale», ovvero, in alternativa, di prevedere una ulteriore estensione dei tempi per la realizzazione di complesse infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale;
12) nell'ambito delle questioni relative al citato articolo 186 del codice, si valuti l'esigenza di disciplinare in modo coerente la gestione dei materiali di risulta dalla lavorazione del marmo, che non vanno assoggettati alla nozione di rifiuto quando possono, di norma, essere recuperati o riciclati;
13) in relazione alla normativa sui registri di carico e scarico dei rifiuti, di cui al comma 24-bis del provvedimento in esame, si segnala che viene ripristinata la normativa del cosiddetto «decreto Ronchi», senza tuttavia considerare gli sviluppi nella tecnologia informatica nel frattempo intervenuti, risultando conseguentemente necessario prevedere idonee forme di semplificazione informatica delle relative procedure;
14) agli articoli 194, 214 e 259, del codice, nonché in tutte le altre parti in cui dovesse rendersi necessario, occorre adeguare i vecchi riferimenti normativi - ormai superati - al nuovo regolamento sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti (Regolamento (CE) n. 1013/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006);
15) all'articolo 2, comma 26, che modifica l'articolo 195 del codice, si raccomanda di precisare che non possono comunque essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non possono essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998;
16) si raccomanda al Governo di verificare l'opportunità di fare riferimento, oltre che ai centri comunali di raccolta, anche alle Isole ecologiche e/o ecocentri per lo svolgimento dell'attività di prima selezione e di riduzione del volume relativamente alla frazione secca dei rifiuti solidi urbani non pericolosa proveniente da raccolta differenziata, tenendo conto dell'esigenza di un'apposita regolamentazione;
17) nell'ambito della disciplina generale dei consorzi, si segnala altresì l'esigenza di rafforzare il ruolo e la presenza dei recuperatori e dei consumatori all'interno degli organismi consortili, nonché di prevedere che il contributo all'Osservatorio sui rifiuti sia previsto per tutti i consorzi obbligatori;
18) al fine di non alterare un regime che, allo stato, risulta positivamente condiviso dagli operatori del settore, si apporti una opportuna modifica all'articolo 236, comma 5, del codice (come modificato dall'articolo 2, comma 30-nonies, dello


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schema di decreto), nel senso di prevedere che «le quote di partecipazione al consorzio degli oli usati sono ripartite fra le categorie di imprese di cui al comma 4 in proporzione delle quantità di lubrificanti prodotti, commercializzati, rigenerati o recuperati»;
19) in prospettiva, valuti inoltre il Governo la possibilità di introdurre un principio, ormai in fase di definitiva affermazione a livello comunitario, che mira alla costituzione di consorzi di recupero e riciclaggio «per materiale» oltre che «per prodotto»;
20) ferma restando l'esigenza di intervenire con apposite modifiche sulle disposizioni non contenute nel codice, si ribadisce al Governo la necessità di definire tempestivamente linee guida chiare in materia di caratteristiche costruttive delle discariche per il conferimento del cosiddetto «fluff» (costituito dai residui non metallici derivanti dal processo di frantumazione dei veicoli a fine vita), onde fronteggiare lo stato di grave crisi in cui versano gli operatori del comparto interessato, legato soprattutto alle incertezze applicative della disciplina attualmente vigente;
21) al fine di dare le migliori garanzie sotto un profilo sanitario e ambientale ed evitare gli stessi problemi di incertezza normativa segnalati nel precedente parere sulla formaldeide, si segnala, infine, che risulta necessario, all'interno del decreto ministeriale del 5 febbraio 1998, introdurre la medesima soglia dello 0,1 per cento in peso anche per il fenolo.


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ALLEGATO 4

7-00308 Realacci: Interventi relativi alla discarica di Bussi sul Tirino.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
premesso che:
hanno destato fortissimo allarme sociale nella Val Pescara e in tutto l'Abruzzo le notizie apparse lo scorso marzo sui mezzi d'informazione relative alle indagini della Procura della Repubblica di Pescara, condotte con l'ausilio del Corpo Forestale dello Stato, che hanno portato alla scoperta e al sequestro di una discarica abusiva di rifiuti chimici tossici situata vicino all'abitato di Bussi sul Tirino (Pescara), in una zona tra il polo chimico, la ferrovia, l'autostrada A25 e il fiume Pescara;
tale discarica, che copre un'estensione di circa 4 ettari, è risultata contenere circa 240 mila tonnellate di materiali altamente inquinati e inquinanti, collocati almeno fino a 5-6 metri di profondità nel terreno, composti da rifiuti chimici pericolosissimi quali cloroformio, tetracloruro di carbonio, idrocarburi paraffinici, tricloroetilene, esacloroetano, percloroetilene, esaclorobutiadene, pentaclobutadieni, tetracloroetano, composti organici clorurati ed alogenati, idrocarburi policiclici aromatici, metalli pesanti, idrocarburi paraffinici, tetracloroetilene, triclorobenzeni;
le sostanze rinvenute consistono, per la maggior parte, in scarti di lavorazioni di industrie chimiche, per buona parte provenienti anche da siti industriali diversi da quello di Bussi, se è vero che durante i sondaggi effettuati nel corso delle indagini dal Corpo Forestale dello Stato sono stati rinvenuti diversi contenitori sia in plastica che in metallo recanti ancora le indicazioni relative alle aziende e ai luoghi di provenienza;
nelle settimane successive la situazione si è ulteriormente aggravata, in primo luogo per la scoperta, ancora vicino all'abitato di Bussi sul Tirino, di una seconda discarica abusiva, anch'essa molto estesa e profonda, di circa 5 ettari e con una consistenza di materiali tossici - del tutto simili a quelli della prima discarica - stimata in almeno 250 mila tonnellate; in secondo luogo per il ripetuto emergere - si tratta di un fenomeno ancora in evoluzione - di numerose altre situazioni di inquinamento pesante sul territorio di Bussi e dei comuni viciniori; in terzo luogo per l'acuirsi della crisi idrica dell'area, dovuta al rinvenimento, già riscontrato nel 2004 (Relazione ARTA-Regione Abruzzo del 28 dicembre 2004), di concentrazioni elevate (anche tre volte oltre il limite raccomandato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, confronta Referto ARTA del 15 settembre 2005, Tetracloruro di carbonio 13,8 microgrammi/litro contro un valore OMS di 4) di sostanze altamente nocive quali il Tetracloruro di Carbonio, il Tetracloroetilene e l'Esacloroetano - in buona parte, le stesse rinvenute nelle discariche di Bussi e alcune delle quali non più monitorate dalle strutture di controllo, come il Pentaclorobenzene - in alcuni pozzi idrici posti a valle delle stesse discariche, dai quali ancora oggi - con l'ausilio di processi di filtrazione installati solo a partire dal 2006, la cui efficacia si annulla dopo poco tempo, per ridurre gli inquinanti entro limiti accettabili - viene emunta l'acqua per le esigenze idropotabili di ben 400 mila abitanti della Val Pescara;
la scoperta di un ulteriore sito inquinato nel comune di Bolognano (Pescara)


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nell'area dello stabilimento «ex Montecatini» con valori elevatissimi di Arsenico consente di allargare ulteriormente il territorio interessato da fenomeni di inquinamento collegati ad impianti per la chimica industriale;
alcuni contaminanti, quali il Tetracloruro di Carbonio, sono stati ritrovati lungo tutta l'asta del fiume Pescara, sia nel fiume che in alcuni pozzi (Chieti, Pescara), a testimonianza della vastità dei fenomeni di inquinamento in atto;
una delegazione della VIII Commissione si è recata in missione a Bussi sul Tirino il 22 ottobre 2007, potendo da un lato constatare direttamente la gravità della situazione, sia dal punto di vista ambientale che sociale, e dall'altro evidenziare alcune ulteriori criticità rappresentate, ad esempio:
dalla mancanza di dati epidemiologici relativi alle condizioni di salute della popolazione locale;
dalla sussistenza di un annoso ritardo nell'approntamento degli strumenti di pianificazione regionale (Piano regionale dei rifiuti, piano regionale delle bonifiche e Piano regionale di tutela delle acque);
dall'impossibilità, per gli enti locali, di far fronte, date le dimensioni e la gravità dei fenomeni di inquinamento accertati, agli urgenti e indifferibili interventi di bonifica dei siti inquinati (si stima che lo smaltimento delle circa 480/500 mila tonnellate di rifiuti tossici rinvenuti richieda l'impiego di circa 100/120 milioni di euro);
dall'esistenza di un profondo sentimento di preoccupazione nella pubblica opinione per l'incerto funzionamento del sistema delle istituzioni territoriali assegnatarie dei poteri di controllo e d'intervento;
dalla presenza di un'altrettanto forte preoccupazione, fra i cittadini e nelle forze sociali, circa il futuro occupazionale del polo chimico di Bussi e più in generale per quel che riguarda la garanzia e la conferma della vocazione industriale di un'area fondamentale per lo sviluppo economico e civile dell'intera regione;
della necessità di un forte coordinamento politico-istituzionale fra tutti i soggetti presenti sul territorio, capace di garantire - su un terreno distinto da quello sul quale si muovono gli organi giudiziari preposti all'accertamento delle responsabilità e quelli tecnici preposti all'approntamento delle misure per la messa in sicurezza e la bonifica dei siti inquinati - un'effettiva tutela dei diritti delle popolazioni interessate alla salute, all'informazione e alla partecipazione ai processi decisionali, nonché al mantenimento dei livelli di sviluppo economico e sociale conseguiti in un secolo di lavoro e di attività industriali,

impegna il Governo:

a tenere costantemente informata la Commissione sugli sviluppi della vicenda, al fine di consentire alla Commissione stessa di continuare a mantenere alta l'attenzione sulle relative problematiche ambientali e sociali;
a sostenere, sul piano sia tecnico che finanziario, le iniziative dirette a continuare la ricerca di altri siti inquinati nella zona - la cui esistenza risulta testimoniata da numerose dichiarazioni raccolte sul territorio e riportate dai locali mezzi d'informazione, - e in ogni caso a rafforzare la sorveglianza e il monitoraggio lungo tutta l'asta fluviale del Pescara;
ad assumere ogni possibile iniziativa di stimolo e di sollecitazione nei confronti delle istituzioni territoriali, affinché sia attivato, accanto al Tavolo tecnico già operante, un Tavolo politico-istituzionale nel quale operare per la definizione di scelte e di interventi il più possibile condivisi, nonché per la tutela del diritto fondamentale dei rappresentanti delle comunità locali (sindaci) e di tutti i cittadini (comitati) ad essere informati e a partecipare ai procedimenti decisionali;


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ad assumere, nell'ambito delle proprie competenze, tutte le iniziative volte a fronteggiare tanto l'emergenza ambientale quanto l'emergenza idrica prodotte dai fenomeni di inquinamento indicati in premessa, e in particolare:
a) a completare con urgenza il procedimento attualmente in corso per la perimetrazione dell'area inquinata - a partire dai siti delle discariche abusive già scoperte - e per il suo inserimento fra i siti di interesse nazionale del Programma di bonifica del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
b) a valutare l'opportunità di procedere analogamente per l'inserimento fra i siti di interesse nazionale del Programma di bonifica del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche dell'area di Colle Sant'Angelo, nella quale si trovano i pozzi idrici citati in premessa, dell'asta del fiume Pescara, nonché delle ulteriori eventuali discariche accertate;
c) a garantire che il predetto inserimento delle citate aree fra quelle soggette a tutela a livello nazionale, sia sorretto da una dotazione finanziaria capace di garantire la completa copertura dei costi necessari alla loro messa in sicurezza e bonifica;
d) a promuovere con ogni urgenza, se del caso interessando anche i competenti organismi territoriali e l'Istituto Superiore di Sanità e l'APAT, uno studio sui rischi ambientali e un'indagine epidemiologica sulle condizioni di salute degli abitanti delle aree interessate dai gravi fenomeni di inquinamento in questione;
e) a collaborare, nel rispetto dei rispettivi ruoli e competenze e in osservanza del principio di leale cooperazione fra gli organi e i poteri dello Stato, alle attività condotte dalle autorità competenti, affinché si giunga al più presto al pieno accertamento delle responsabilità dei soggetti inquinatori, in modo da individuare eventuali estremi di delitti per danno alla salute e all'ambiente (reati di inquinamento ambientale), finanche di disastro ambientale e di ecomafia, da perseguire nelle competenti sedi;
f) a sostenere ogni iniziativa diretta all'applicazione del fondamentale principio di «chi inquina paga», con gli eventuali risarcimenti, e a garantire ai competenti organi e istituzioni statali, regionali e locali il supporto tecnico necessario per accelerare le operazioni di messa in sicurezza d'emergenza e di bonifica dei siti inquinati, operazioni indispensabili anche per evitare la contaminazione delle falde acquifere;
g) a promuovere ogni misura per garantire un adeguato supporto tecnico delle strutture scientifiche nazionali, del CNR, dell'APAT, dell'ENEA ai processi di messa in sicurezza e di bonifica dei siti, tenuto conto che l'eccezionale gravità della situazione, l'estensione delle aree inquinate e la pericolosità dei componenti chimici inquinanti richiedono interventi di altissima qualificazione professionale, scientifica e l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili;
h) a salvaguardare la vocazione industriale e le prospettive occupazionali del polo chimico di Bussi, nonché a sostenere, d'intesa con le istituzioni territoriali e le forze del mondo imprenditoriale e del lavoro, ogni iniziativa utile ad attrarre nuovi investimenti e nuove iniziative, per lo sviluppo tecnologico delle produzioni connesse ai più recenti sviluppi della chimica compatibile con uno sviluppo sostenibile (produzioni di nuovi materiali da prodotti naturali, eccetera), atti a non influire negativamente sul patrimonio ambientale e sulla pubblica salute e incolumità.
(8-00104)
«Realacci, Acerbo, Fasciani, De Angelis, Pedulli, Camillo Piazza, Pelino, Stradella».