II Commissione - Resoconto di giovedì 13 dicembre 2007

TESTO AGGIORNATO AL 14 DICEMBRE 2007


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SEDE REFERENTE

Giovedì 13 dicembre 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO indi del vicepresidente Daniele FARINA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 10.10.

Misure contro le molestie insistenti e la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale.
C. 1249-ter Bianchi, C. 1639 De Simone, C. 1819 Lussana, C. 1901 Codurelli, C. 2033 Brugger, C. 2066-ter Incostante, C. 2101-ter Mura, C. 2169-ter Governo e C. 2781 Cirielli.
(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 dicembre 2007.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, avverte che all'esito del dibattito di ieri relativo all'istituto della diffida ha presentato un emendamento (vedi allegato) che tiene conto degli interventi che si sono svolti.

Il sottosegretario Luigi LI GOTTI esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore 1.100.

Manlio CONTENTO (AN), per quanto l'emendamento possa essere migliorato sotto il profilo della formulazione, dichiara di condividerne il contenuto che riprende e risolve le diverse questioni sollevate nel corso della seduta di ieri in ordine all'istituto della diffida da applicare al reato di atti persecutori.

Enrico COSTA (FI) ritiene che l'emendamento presentato dal relatore sia sostanzialmente condivisibile, anche se esprime alcune perplessità sull'ultimo comma relativo all'ipotesi in cui si procede d'ufficio per il reato di atti persecutori quando questi siano commessi da persona diffidata. Ritiene che sarebbe opportuno individuare un limite temporale entro il quale far operare tale disposizione, come per altro già accade per altre ipotesi di diffida già previste dall'ordinamento. Inoltre,


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occorre considerare che contro la diffida dovrebbe essere ammesso il ricorso al giudice amministrativo, per cui sarebbe opportuno riflettere come tale giudice possa conoscere degli elementi di fatto che hanno portato all'adozione dell'atto oggetto di ricorso. Un'ulteriore questione è quella di prevedere che l'ultimo comma sia applicabile solamente nel caso in cui il soggetto diffidato compia degli atti persecutori nei confronti del soggetto istante.

Lanfranco TENAGLIA (PD-U) dichiara di condividere l'emendamento del relatore che consente una tutela penale anticipata nel caso di atti persecutori. La formulazione dell'emendamento è sicuramente condivisibile, in quanto garantisce la persona diffidata e, allo stesso tempo, attribuisce al giudice un certo margine di discrezionalità nella valutazione dei fatti che possono portare alla diffida.

Giulia BONGIORNO (AN) ritiene che l'emendamento presentato dal relatore sia sostanzialmente condivisibile anche se ritiene opportuno privilegiare maggiormente la natura prognostica del giudizio di pericolosità che deve essere compiuto dal questore nel decidere se adottare l'atto di diffida. Sottolinea infatti che l'istituto della diffida potrà avere una valenza pratica solo nel caso in cui possa essere utilizzato come strumento per prevenire glia atti persecutori. Per raggiungere tale obiettivo è opportuno modificare il secondo comma dell'emendamento del relatore sostituendo la parte in cui si prevede che la diffida possa essere adottata qualora il questore ritiene fondata l'istanza. In tal caso sarebbe opportuno precisare che la diffida può essere adottata ogni qual volta sussistano precisi elementi dai quali è desumibile la possibilità di una futura reiterazione degli atti persecutori.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, pur comprendendo le perplessità dell'onorevole Bongiorno, ritiene di non riformulare il proprio emendamento in quanto questo comunque consente al questore di adottare un atto la cui valenza è proprio quella di impedire ulteriori atti persecutori.

Giulia BONGIORNO (AN) ribadisce le proprie perplessità sull'emendamento, ritenendo che così come riformulato comporti il rischio di introdurre nell'ordinamento più che uno strumento preventivo volti ad impedire volti atti persecutori, uno strumento punitivo di atti persecutori già posti in essere.

Il sottosegretario Luigi LI GOTTI ribadisce il proprio favore all'emendamento del relatore, ritenendo che questo sia formulato in maniera tale da coprire tutte le ipotesi in cui è necessario garantire alla vittima strumenti adeguati di tutela anche preventiva rispetto al rischio di atti persecutori.

Paolo GAMBESCIA (PD-U) ritiene che le osservazioni dell'onorevole Bongiorno siano superate dalla stessa struttura del reato di atti persecutori, il quale viene posto in essere attraverso la commissione di una serie di atti tra loro collegati.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, all'esito del dibattito sul suo emendamento presenta una riformulazione del medesimo (vedi allegato).

La Commissione approva l'emendamento del relatore 1.100 (nuova formulazione).

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento del relatore 1.100 (nuova formulazione) non saranno posti in votazione gli emendamenti Contento 1.61, Samperi 1.24, Pecorella 1.25, Suppa 1.49, Deiana 1.26, Lussana 1.41, 1.42, 1.44, 1.43, 1.47, 1.45 e 1.46.

Enrico COSTA (FI) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Pecorella 1.27, volto a sopprimere il comma 2 dell'articolo 1 del testo unificato, raccomandandone l'approvazione.


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Manlio CONTENTO (AN) dichiara di essere favorevole all'emendamento 1.27, il quale sopprime una disposizione del testo erronea volta a prevedere l'ergastolo nel caso in cui la morte sia conseguenza di atti persecutori. in questo caso sarebbe sufficiente applicare i principi generali in base ai quali vi è un concorso di reati. Inoltre nel caso in cui la morte sia conseguenza degli atti persecutori ricorre l'ipotesi di premeditazione, la quale è di per sé sufficiente per punire con l'ergastolo il reato di omicidio.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, ribadisce la propria contrarietà all'emendamento 1.27, rilevando che la disposizione che questo è diretto a sopprimere si riferisce ad un fenomeno grave che si verifica nei casi di atti persecutori nel 10 per cento dei casi. La disposizione è quindi volta a punire l'ipotesi in cui si verifica una sorta di progressione criminosa da un reato meno grave a un reato più grave. Osserva inoltre che in alcuni casi non sussiste alcuna premeditazione.

Enrico COSTA (FI) osserva che la disposizione che l'emendamento in questione intende sopprimere rappresenterebbe una peculiarità nell'ordinamento in quanto l'aggravamento di pena per un determinato reato sarebbe determinata non tanto dalla modalità di commissione del medesimo o comunque da circostanze in esso inerenti, quanto piuttosto da un fatto commesso antecedentemente rispetto al quale la morte della vittima potrebbe anche non essere collegata teleologicamente.

Paola BALDUCCI (Verdi) dichiara di condividere le osservazioni del relatore, ritenendo opportuno prevedere l'aggravamento della pena prevista per l'ergastolo in ragione della peculiarità del fenomeno delle molestie insistenti.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, ritiene che la circostanza che la disposizione del testo unificato che si intende sopprimere sia peculiare rispetto ad altre disposizioni penali non sia un ostacolo per il legislatore, il quale ha come limiti solamente quelli dettati dalla Costituzione, ed in particolare, dal principio di ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Costituzione.

Manlio CONTENTO (AN) ribadisce la propria contrarietà al comma 2, dell'articolo 1 del testo unificato.

Il sottosegretario Luigi LI GOTTI ribadisce il parere favorevole sull'emendamento 1.27, ritenendo che nel caso di omicidio successivo agli atti persecutori debba essere applicato l'istituto del concorso di reati.

Rosa SUPPA (PD-U) ritiene opportuno non sopprimere il comma 2, in quanto compimento di atti di stalking si conclude troppo spesso con l'omicidio della vittima.

Il sottosegretario Luigi LI GOTTI sottolinea come in realtà l'aggravamento non intervenga sulla fattispecie degli atti persecutori ma su quella di omicidio.

Enrico COSTA (FI) ricorda che una simile forma di aggravamento non è stata prevista nemmeno con riferimento al reato di tortura e, a maggior ragione, non sembra opportuno inserirlo con riferimento agli atti persecutori.

La Commissione respinge l'emendamento Pecorella 1.27.

Pino PISICCHIO, presidente, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 10.20, riprende alle 10.25.

Rosa SUPPA (PD-U) ritira il proprio emendamento 1.48.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 1.28, s'intende che lo stesso vi abbia rinunciato.


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Manlio CONTENTO (AN) esprime un giudizio fortemente negativo sull'emendamento Bimbi 1.29.

Giulia BONGIORNO (AN) concorda con l'onorevole Contento e aggiunge che l'emendamento in questione introdurrebbe una disposizione a forte rischio di incostituzionalità.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, in considerazione di quanto è emerso da dibattito, modificando il proprio precedente avviso, esprime parere contrario sull'emendamento Bimbi 1.29.

La Commissione respinge l'emendamento Bimbi 1.29.

Il sottosegretario Luigi LI GOTTI fa presente che la disposizione di cui all'articolo 1, comma 3, determina, nel caso in cui il reato di violenza sessuale sia commesso in seguito ad atti persecutori, una riduzione di pena rispetto a quella che risulterebbe dall'applicazione dell'articolo 81 del codice penale. Ritiene quindi che la Commissione debba riflettere anche su questo delicato aspetto.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, evidenzia come la questione posta dal rappresentante del Governo, sia estremamente seria e delicata. Trattandosi peraltro di una parte del testo già esaminata dalla Commissione, ricorda che è necessario il consenso unanime per apportare eventuali modifiche all'articolo 1, comma 3. Ritiene quindi opportuno accantonare momentaneamente la questione e verificare, una volta concluso l'esame dell'articolo 1, se sussistano i presupposti per apportare una modifica.

Patrizia PAOLETTI TANGHERONI (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, si rammarica di non aver potuto partecipare ai lavori della Commissione sin dalle 9.30, poiché impegnata nella discussione che contemporaneamente si stava svolgendo in Assemblea. Si dice quindi perplessa sulla sussistenza dei presupposti di legittimità della seduta Commissione giustizia.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, precisa che, per quanto concerne il coordinamento dei lavori della Commissione con quelli dell'Assemblea, l'unico limite per la Commissione è rappresentato dallo svolgimento di votazioni in Assemblea. Precisa altresì che questa mattina quando era riunita la Commissione Giustizia in Assemblea non si sono svolte votazioni e che la seduta della Commissione, originariamente convocata per le 9.30 è stata rinviata alle 10. Sottolinea che comunque la seduta della Commissione è stata sospesa nel momento in cui il Presidente della Camera ha disposto la sconvocazione. La seduta è ripresa quando la seduta dell'Assemblea è stata sospesa.

Enrico COSTA (FI) conferma che il presidente Pisicchio ha organizzato e gestito i lavori della Commissione in modo del tutto conforme al Regolamento. Conferma inoltre di avere partecipato alla discussione che si è finora svolta in Commissione, nella consapevolezza della sua legittimità in relazione alle attività che contemporaneamente si stavano svolgendo in Assemblea.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, ringrazia l'onorevole Costa per il suo intervento, con il quale conferma la tradizione di grande lealtà e correttezza che caratterizza i rapporti fra i deputati appartenenti alla Commissione giustizia.

Enrico COSTA (FI) fa proprio l'emendamento Pecorella 2.1, volto a sopprimere l'articolo 2, comma 1, con il quale si intende estendere la possibilità di disporre intercettazioni anche per il delitto di atti persecutori.

Il sottosegretario Luigi LI GOTTI conferma il proprio parere contrario sull'emendamento in esame. Fa presente infatti che, se l'articolo 266, comma 1, lettera f), del codice di procedura penale, prevede che le intercettazioni possano essere


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disposte per il reato di minaccia, appare illogico non prevedere che le intercettazioni possano essere disposte per il reato di atti persecutori, che è caratterizzato da una pluralità di minacce.

Enrico COSTA (FI) ricorda che l'articolo 266 del codice di procedura penale è formulato in modo estremamente impreciso, come d'altronde più volte evidenziato dalla dottrina, e che lo stesso non contempla la possibilità di disporre intercettazioni per reati ben più gravi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Pecorella 2.1 e approva gli emendamento Bongiorno 2.2 e Suppa 2.14.

Rosa SUPPA (PD-U) ritira l'emendamento Samperi 2.10, del quale è cofirmataria.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, con riferimento all'emendamento Samperi 2.3, propone, al fine di evitare problemi interpretativi, di riformulare il punto n. 2) nel senso di fare riferimento ai soli minorenni e non anche alle «persone offese anche maggiorenni».

Rosa SUPPA (PD-U) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento Samperi 2.3, del quale è cofirmataria.

La Commissione approva l'emendamento Samperi 2.3, così come riformulato.

Enrico COSTA (FI) rilevata la complessità dell'emendamento Samperi 2.4, chiede se sia possibile sospendere brevemente la seduta per consentire i dovuti approfondimenti.

Pino PISICCHIO, presidente, apprezzate le circostanze, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 11.15, riprende alle 11.25.

Enrico COSTA (FI) dopo aver ringraziato il presidente Pisicchio per avere concesso la sospensione della seduta, pur affermando di condividere i principi alla base dell'emendamento Samperi 2.4, esprime talune perplessità sull'indeterminatezza della fattispecie che descrive i presupposti della misura cautelare ivi prevista, con particolare riferimento al concetto di «avvicinamento». Sotto questo profilo rileva che l'emendamento Contento 2.15 appare meglio formulato.

Paolo GAMBESCIA (PD-U) ritiene che, data la natura del reato di atti persecutori, appare opportuno lasciare un certo margine di discrezionalità al giudice, anche nella determinazione delle più opportune misure preventive e cautelari. Esprime quindi perplessità sulla formulazione dell'emendamento Contento 2.15 laddove prevede che il divieto di avvicinamento possa riferirsi a distanze determinate.

Manlio CONTENTO (AN) evidenzia come la disciplina prevista dal suo emendamento 2.15 e quella dell'emendamento Samperi 2.4 siano in realtà perfettamente conciliabili. Ritiene infatti opportuno che il giudice possa, apprezzate le circostanze del caso concreto, disporre sia il divieto di avvicinamento a determinati luoghi sia l'obbligo di mantenere una determinata distanza.

Paolo GAMBESCIA (PD-U) ritiene convincenti le argomentazioni dell'onorevole Contento.

Il sottosegretario Luigi LI GOTTI sottolinea la necessità di verificare come la disciplina in esame interferisca con l'articolo 282-bis del codice di procedura penale, creando possibili sovrapposizioni.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, all'esito di quanto è emerso da dibattito presenta l'emendamento 2.100, volto a conciliare tutte le istanze rappresentate (vedi allegato). L'emendamento in particolare armonizza la formulazione degli


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emendamenti Samperi 2.4, Contento 2.15 e Pecorella 2.5.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 2.100.

Enrico COSTA (FI) evidenzia l'opportunità di scorporare in sede di coordinamento formale il comma 5 dell'articolo 1-bis testé introdotto con l'approvazione dell'emendamento 2.100 del relatore.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, avverte che in considerazione dell'approvazione dell'emendamento 2.100 del relatore, non saranno posti in votazione gli emendamenti Bianchi 2.6, Lussana 2.12, Bongiorno 2.7, Pecorella 2.5 e Samperi 2.8.

Enrico COSTA (FI) chiede al rappresentante del Governo di precisare le ragioni per le quali ha espresso parere contrario sull'emendamento Samperi 2.9.

Il sottosegretario Luigi LI GOTTI chiarisce di non essere contrario al principio sotteso all'emendamento, ma di ritenere che l'intervento sia parziale.

La Commissione approva l'emendamento Samperi 2.9.

Rosa SUPPA (PD-U) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.11, volto a fissare un periodo di efficacia adeguato per gli ordini di protezione all'articolo 342-ter del Codice civile.

Manlio CONTENTO (AN) rileva che, trattandosi di provvedimenti che incidono sulla libertà personale, il periodo di efficacia non può essere illimitato.

Enrico COSTA (FI) ritiene superfluo l'emendamento, poiché l'articolo 342-ter del Codice civile prevede la possibità di prorogare il termine di efficacia degli ordini di protezione.

Rosa SUPPA (PD-U) riformula il suo emendamento 2.11 nel senso di sostituire le parole «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi», in modo tale da ampliare le possibilità di prorogare il termine di efficacia degli ordini di protezione (vedi allegato).

La Commissione approva l'emendamento Suppa 2.11 (nuova formulazione)

Pino PISICCHIO presidente e relatore, modificando il proprio precedente parere, invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Lussana 2.01.

Patrizia PAOLETTI TANGHERONI (FI) fa proprio l'articolo aggiuntivo Lussana 2.01.

La Commissione respinge l'articolo Lussana 2.01.

Pino PISICCHIO presidente e relatore, ricorda come il sottosegretario Li Gotti avesse posto la questione, seria e delicata, relativa all'articolo 1, comma 3. Tale disposizione, infatti, comporterebbe l'applicazione di una pena inferiore rispetto a quella risultante dall'applicazione dell'articolo 81 del Codice penale. Ritenendo opportuno sopprimere il predetto articolo 1, comma 3, presenta l'emendamento soppressivo 1.300. Ricorda altresì che, per intervenire su una parte del testo già esaminata dalla Commissione, è necessario il consenso unanime. Non essendovi obiezioni, pone in votazione il suo emendamento 1.300.

La Commissione approva l'emendamento 1.300 del relatore.

Edmondo CIRIELLI (AN) sottolinea come l'articolo 3 non sia il risultato di un adeguato bilanciamento fra gli interessi che intende tutelare ed interessi di rilevanza costituzionale, quali la libertà di pensiero e la libertà di associazione. Ritiene quindi che tale articolo debba essere soppresso o quantomeno modificato in modo sostanziale.


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Patrizia PAOLETTI TANGHERONI (FI) concorda con l'onorevole Cirielli, sottolineando come l'articolo 3 sia sostanzialmente superfluo e finisca per complicare l'applicazione di norme già esistenti.

Franco GRILLINI (Misto-Socp.C) ricorda come l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che diventerà operativa dal 2009, riconosca i diritti dei quali si sta discutendo, e come la stessa sia stata approvata anche con il voto di Alleanza nazionale e Forza Italia. Ribadisce altresì che l'articolo 3 del provvedimento in esame, facendo riferimento ad atti di discriminazione, non introduce un reato di opinione né costituisce un presupposto per il riconoscimento di diritti ulteriori. Si tratta quindi solo di stabilire se si vuole che l'Italia si adegui alla normativa comunitaria.

Manlio CONTENTO (AN) evidenzia come le rassicurazioni circa l'intenzione di non introdurre nell'ordinamento giuridico un reato di opinione non possano essere sufficienti, poiché, una volta approvata una norma, sarà l'interprete ad applicarla. Le rassicurazioni, pertanto, dovrebbero essere accompagnate quantomeno da una riformulazione dell'articolo 3 volta a garantire in concreto il rispetto della libertà di pensiero.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, rileva che i profili più critici e problematici della discussione si imperniano sull'articolo 3, comma 1, lettera a), cioè sulle disposizioni relative alla discriminazione. Pertanto i presentatori degli emendamenti soppressivi dell'articolo 3 potrebbero ritirarli e consentire così di passare direttamente agli emendamenti soppressivi della lettera a).

Carlo LEONI (Ulivo) ritiene opportuno non invertire l'ordine di votazione e affrontare in primo luogo le questioni connesse all'articolo 3, comma 1, lettera a).

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, fa presente di non aver assolutamente rappresentato l'opportunità di invertire l'ordine di votazione ma di passare agli emendamenti soppressivi della lettera a) successivamente al ritiro degli emendamenti soppressivi dell'intero articolo.

Enrico COSTA (FI) rileva come sembri sussistere l'obiettivo comune di non creare un reato di opinione e quindi di evitare interpretazioni estensive della lettera a) del comma 1, dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975. Ritiene quindi necessario effettuare una verifica della giurisprudenza sulla predetta disposizione, al fine di trarre eventuali utili indicazioni. Concorda con l'onorevole Contento sul fatto che le rassicurazioni di non voler introdurre un reato di opinione non sono sufficienti, poiché la norma sarà comunque interpretata ed applicata dal giudice. Esprime inoltre forti perplessità sulla collocazione dell'articolo 3 nel contesto del provvedimento in esame.
Ricorda infine che l'articolo 1-bis del disegno di legge di conversione del decreto-legge sulla sicurezza, all'esame delle Commissioni riunite I e II, determinerà comunque l'abrogazione della norma della legge Mancino che si intende modificare con l'articolo 3 del provvedimento in esame. Pertanto, il lavoro che si sta svolgendo in Commissione giustizia in materia di omofobia è perfettamente inutile se l'articolo 3 andrà ad incidere su una norma che non esiste più.

Edmondo CIRIELLI (AN) dichiara di condividere in linea di principio le osservazioni dell'onorevole Grillini, sottolineando come Alleanza nazionale condivida la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e sia contraria ad ogni forma di discriminazione. Ricorda inoltre che la tutela dei diritti implica il previo bilanciamento dei diritti medesimi e non richiede necessariamente che chi li viola sia punito con una sanzione penale. Quanto alle considerazioni in merito ai reati di opinione, invita alla semplice lettura dell'articolo 3, comma 1, lettera a), nonché del comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975 che punisce non solo


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chi commette, ma anche chi istiga a commettere determinati fatti.

Gino CAPOTOSTI (Pop-Udeur) ritiene che l'articolo 3, con particolare riferimento al concetto di identità di genere, si ponga in contrasto con la Costituzione e determini un grave vulnus nell'ordinamento giuridico. Il concetto di identità di genere è estremamente indeterminato, crea una inopportuna confusione e sovrapposizione fra il concetto di «genere» e quello di «specie», aprendo le porte dell'ordinamento ad ogni forma di relativismo. Sottolinea come, per quanto sia indiscutibile il diritto delle minoranze ad essere tutelate, non siano invece accettabili forme di prepotenza, ovvero l'imposizione ad una maggioranza di idee, costumi e comportamenti che appartengono ad una minoranza.

Giancarlo LAURINI (FI) sottolinea l'esigenza di costruire una norma condivisa che raggiunga effettivamente lo scopo di combattere le discriminazioni senza, tuttavia, andare oltre tale scopo. A tale fine è indispensabile tenere ferma la distinzione fra reato di opinione e comportamento concretamente lesivo dell'interesse protetto. Potrebbe quindi essere opportuno esaminare per prima la lettera b) del comma 1 che riguarda comportamenti violenti e concretamente lesivi di interessi.

Erminia MAZZONI (UDC) riterrebbe opportuna una sospensione della seduta per consentire gli opportuni approfondimenti.

Daniele FARINA, presidente, avverte che i lavori della Commissione saranno sospesi subito dopo la votazione degli emendamenti soppressivi dell'articolo 3.

Erminia MAZZONI (UDC) ricorda di non avere nessun pregiudizio nei confronti del tema dell'omofobia, come dall'altra parte dimostra il suo voto favorevole allo stralcio della relativa disposizione, ma ritiene inaccettabile che il testo sia blindato e che non sia possibile un effettivo confronto. L'esame dell'articolo 3 è infatti fortemente condizionato dai noti problemi di sopravvivenza del Governo. Non è questo il modo di tutelare chi oggettivamente subisce forme di discriminazione inaccettabili. Non ritiene opportuno esaminare l'articolo 3 invertendo l'ordine di votazione dei suoi commi.

Il sottosegretario Luigi LI GOTTI evidenzia che i rilievi mossi dai gruppi di opposizione con riferimento all'asserita introduzione di un reato di opinione, potrebbero forse avere un fondamento se l'estensione di tutela in questione fosse riferibile alla condotta di «propaganda» di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, di cui alla prima parte della lettera a) del comma 1, dell'articolo 3 della legge Mancino. Se tuttavia si esamina la struttura della predetta lettere a), si comprende che l'estensione di tutela non potrebbe affatto riferirsi alla «propaganda», bensì alla seconda parte della disposizione, che punisce l'istigazione a commettere o la commissione di atti di discriminazione. Ribadisce la necessità di estendere la tutela contro gli atti di discriminazione a tutti i cittadini e sottolinea con rammarico come il presente dibattito abbia assunto toni talvolta discriminatori.

Erminia MAZZONI (UDC) chiede al rappresentante del Governo se, a suo parere, gli omosessuali non siano già tutelati dall'ordinamento come tutti gli altri cittadini.

Il sottosegretario Luigi LI GOTTI ritiene che la normativa vigente non consenta di punire adeguatamente gli atti di discriminazione nei confronti degli omosessuali.

Giancarlo LAURINI (FI) con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge Mancino, rileva che è punita la propaganda di idee fondate sulla superiorità e che il concetto di «superiorità», riferendosi ad una comparazione dei modi di essere delle persone, appare interpretabile


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estensivamente. Pertanto l'estensione di tutela che si intende introdurre, seppure formalmente inserita nella seconda parte della predetta lettera a), appare tuttavia riferibile anche alla prima parte e quindi alla condotta di propaganda. Sarebbe quindi opportuno, per evitare dubbi interpretativi, dividere la lettera a) in due parti formalmente distinte: una relativa alla propaganda e l'altra riferita all'istigazione e agli atti discriminatori. In tal modo l'estensione di tutela sarebbe certamente riferibile solo a questi ultimi.

Gino CAPOTOSTI (Pop-Udeur), dopo avere evidenziato come l'ordinamento appresti molteplici forme di tutela che garantiscono tutti i cittadini contro le discriminazioni, sottolinea come l'articolo 3 introduca soprattutto con il concetto di identità di genere, una specificazione tra i destinatari delle predette norme che appare priva di giustificazione. Soprattutto nell'ambito della normativa penale, non appare opportuna l'identificazione di soggetti di diritto particolari.

Edmondo CIRIELLI (AN) contesta con decisione l'affermazione del sottosegretario Li Gotti, secondo la quale avere delle opinioni diverse dal Governo o da questa maggioranza costituisce di per sé un atto discriminatorio. Ribadisce, al contrario, la necessità di porre rimedio ad una grave forma di discriminazione, senza creare forme di discriminazione ulteriori.

Pino PISICCHIO presidente e relatore, pone in votazione gli emendamenti soppressivi dell'articolo 3 e quelli soppressivi del comma 1 dell'articolo 3.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Cirielli 3.1, Mazzoni 3.2, Bertolini 3.67, Lussana 3.53, nonché respinge gli emendamenti Mazzoni 3.3 e Bertolini 3.71.

Pino PISICCHIO, presidente, apprezzate le circostanze, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 13.20, riprende alle 14.40.

Edmondo CIRIELLI (AN) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 3.4, volto ad introdurre nella cosiddetta «Legge Mancino» non il riferimento all'orientamento sessuale ed all'identità di genere, bensì alla formulazione dell'articolo 3 della costituzione. L'emendamento dimostra la buona fede del suo gruppo, che non ha posizioni omofobe. Ribadisce che l'ordinamento giuridico già consente di sanzionare gli atti discriminatori. Se esiste in Italia una emergenza per la discriminazione, che egli non vede, il legislatore ha il dovere di formulare una norma che preveda tutte le forme di discriminazione delle persone deboli. Tale obiettivo può essere raggiunto utilizzando la formula utilizzata dall'articolo 3 della Costituzione. Tutte le ipotesi di discriminazioni devono essere sanzionate. Non è giusto titolare solo i soggetti che hanno la forza di aggregarsi in lobbies che riescono a condizionare il Parlamento ed il Governo. La formulazione dell'articolo 3 impone di non fare discriminazioni tra i soggetti che possono essere discriminati. Alleanza nazionale vuole difendere tutti i soggetti deboli. Se ciò non si vuole fare, significa che si vuole tutelare solo una categoria considerata amica per la sua forza persuasiva.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, ritiene le argomentazioni dell'onorevole Contento siano condivisibili nella parte in cui si sottolinea l'esigenza di tutelare tutte le parti deboli, così come peraltro prevede il Trattato di Amsterdam. In questa ottica si potrebbe modificare l'emendamento 3.4 trasformandolo in emendamento aggiuntivo e non sostitutivo delle parole «identità di genere» e «orientamento sessuale».

Edmondo CIRIELLI (AN) ritiene che l'orientamento sessuale e l'identità di genere rientrino nelle condizioni personali. Preferisce la formula della Costituzione. Si voti per parti separate.


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Giancarlo LAURINI (FI) condivide l'ipotesi aggiuntiva purchè sia chiaro che nella lettera a) dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975 sussistono due diverse ipotesi di reato: la propaganda e la discriminazione.

Carlo LEONI (SDpSE) invita a fare ordine su cosa votare. Potrebbe essere opportuno che il relatore presenti un nuovo emendamento che faccia chiarimento

Edmondo CIRIELLI (AN) ribadisce di non condividere l'enucleazione della categoria dell'identità di genere, per cui ritiene che il suo emendamento riformulato sia posto in votazione per parti separate.

Franco GRILLINI (Misto-Socp.C) si dichiara d'accordo con l'ipotesi di Laurini che serve a chiarire che nel caso in esame non ricorre un reato di opinione.

Wladimiro GUADAGNO detto Vladimir Luxuria (RC-SE) dichiara di essere d'accordo con l'ipotesi dell'onorevole Laurini. Ritiene invece che l'onorevole Cirielli abbia dimostrato che il suo unico intento è quello di non tutelare le vittime di atti discriminatori a causa dell' orientamento sessuale o dell'identità di genere.

Paola BALDUCCI (Verdi) si associa alle considerazioni dell'onorevole Laurini, ma dichiara di essere contraria alla votazione per parti separate.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, preannunciando un emendamento che tenga conto del dibattito sinora svoltosi sulla fattispecie penale in materia di discriminazione o violenza per l'orientamento sessuale o l'identità di genere di cui all'articolo 3, sospende la seduta al fine di predisporre tale emendamento.

La seduta, sospesa alle 15.40 riprende alle 16.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, presenta l'emendamento 3.100 (vedi allegato), con il quale è stata suddivisa in due parti la fattispecie penale contenuta alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, al fine di rendere ancora più chiaro che le nuove motivazioni inserite in tale fattispecie si riferiscono unicamente alla seconda parte della lettera a). Inoltre, alle nuove motivazioni previste dal testo unificato in esame, che si riferiscono all'orientamento sessuale ed all'identità di genere, sono state aggiunte quelle richiamate dall'emendamento Cirielli 3.4. Avverte che il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 3.100, è fissato alle ore 16.15 della giornata odierna

Enrico COSTA (FI), richiamando quanto affermato nei propri precedenti interventi, ribadisce che l'articolo 3 in esame andrà ad incidere su una norma non più esistente. Chiede quindi al Governo quali soluzioni intenda adottare sotto il profilo della tecnica normativa.

Pino PISICCHIO presidente e relatore, con riferimento alle osservazioni dell'onorevole Costa, sottolinea come la Commissione, allo stato, non possa che lavorare sulle norme attualmente esistenti nel diritto positivo.

Giulia BONGIORNO (AN), intervenendo a titolo personale, dichiara di non condividere, in linea generale, la formulazione della legge Mancino, connotata dall'uso di termini vaghi e generici, ma di essere contraria a qualunque forma di discriminazione. Coerentemente, dato che comunque la legge Mancino esiste ed è vigente, esprime un giudizio complessivamente favorevole sull'emendamento 3.100 del relatore, pur ribadendo le sue perplessità sulla distinzione tra identità di genere e orientamento sessuale. Avverte quindi che gli interventi dei componenti del gruppo di Alleanza nazionale sull'articolo 3 saranno effettuati a titolo personale.

Pino PISICCHIO presidente e relatore, sospende la seduta per consentire l'eventuale


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presentazione di subemendamenti all'emendamento 3.100 del relatore.

La seduta, sospesa alle 16.05, riprende alle 16.15.

Pino PISICCHIO presidente e relatore, avverte che sono stati presentati subemendamenti all'emendamento 3.100 del relatore, (vedi allegato). Invita quindi al ritiro di tutti i subemendamenti presentati.

Il sottosegretario Luigi LI GOTTI invita al ritiro dei subemendamenti, conformemente al relatore.

Jole SANTELLI (FI) raccomanda l'approvazione del subemendamento Cirielli 0.3.100.1, volto a correggere l'emendamento del relatore nella parte in cui viola il principio di determinatezza della fattispecie penale. Chiede infine che la votazione del subemendamento avvenga per appello nominale.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, dopo aver dato conto delle richieste di sostituzione pervenute alla presidenza, verificato che la richiesta di votazione per appello nominale è avanzata dal prescritto numero di deputati e che su di essa vi è unanime consenso, procede all'appello nominale. Dichiara quindi il risultato della votazione.
Presenti: 40
Votanti: 40
Maggioranza: 21
Voti favorevoli 19
Voti contrari 21

Hanno votato a favore:
Bongiorno, Cirielli, Ulivi (in sostituzione di Consolo), Contento, Filipponio Tatarella (in sostituzione di Siliquini), Gardini (in sostituzione di Bondi), Costa, Lazzari (in sostituzione di Craxi), Santelli (in sostituzione di Gelmini), Laurini, Cossiga (in sostituzione di Mormino), Tortoli (in sostituzione di Paniz), Fitto (in sostituzione di Pecorella), Ceccacci (in sostituzione di Mari Pepe), Bocciardo (in sostituzione di Vitali), Capotosti, Galletti (in sostituzione di Mazzoni), Peretti (in sostituzione di Romano) e Compagnoni (in sostituzione di Vietti).

Hanno votato contro:
Crapolicchio, Fluvi (in sostituzione di Bordo), Fogliardi (in sostituzione di Cesario), Froner (in sostituzione di Gambescia), Giachetti, Miglioli (in sostituzione di Intrieri), Bellanova (in sostituzione di Mantini), Maran, Cuperlo (in sostituzione di Naccarato), Burchellaro (in sostituzione di Samperi), Codurelli (in sostituzione di Squaglia), Suppa, Tenaglia, Fiano (in sostituzione di Tocci), Benzoni (in sostituzione di Velo), Cogodi, Daniele Farina, Guadagno, detto Vladimir Luxuria (in sostituzione di Migliore), Leoni, Balducci e Grillini.

La Commissione respinge il subemendamento Cirielli 0.3.100.1.

Manlio CONTENTO (AN) raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.3.100.3, volto ad uniformare la terminologia utilizzata a quella dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che fa riferimento alla nozione di «tendenze sessuali».

Franco GRILLINI (Ulivo) ricorda di avere già chiarito che l'articolo 21 della Carta è stato erroneamente tradotto e che nei testi di tutti gli altri paesi si parla di sexual orientation.

Jole SANTELLI (FI) chiede che la votazione del subemendamento Contento 0.3.100.3 avvenga per appello nominale.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, verificato che la richiesta di votazione per appello nominale è avanzata dal prescritto numero di deputati e che su di essa vi è unanime consenso, procede all'appello nominale. Dichiara quindi il risultato della votazione.
Presenti: 40
Votanti: 40
Maggioranza: 21


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Voti favorevoli: 19
Voti contrari: 21

Hanno votato a favore:
Bongiorno, Cirielli, Ulivi (in sostituzione di Consolo), Contento, Filipponio Tatarella (in sostituzione di Siliquini), Gardini (in sostituzione di Bondi), Costa, Lazzari (in sostituzione di Craxi), Santelli (in sostituzione di Gelmini), Laurini, Cossiga (in sostituzione di Mormino), Tortoli (in sostituzione di Paniz), Fitto (in sostituzione di Pecorella), Ceccacci (in sostituzione di Mari Pepe), Bocciardo (in sostituzione di Vitali), Capotosti, Galletti (in sostituzione di Mazzoni), Peretti (in sostituzione di Romano) e Compagnoni (in sostituzione di Vietti).

Hanno votato contro:
Crapolicchio, Fluvi (in sostituzione di Bordo), Fogliardi (in sostituzione di Cesario), Froner (in sostituzione di Gambescia), Giachetti, Miglioli (in sostituzione di Intrieri), Bellanova (in sostituzione di Mantini), Maran, Cuperlo (in sostituzione di Naccarato), Burchellaro (in sostituzione di Samperi), Codurelli (in sostituzione di Squaglia), Suppa, Tenaglia, Fiano (in sostituzione di Tocci), Benzoni (in sostituzione di Velo), Cogodi, Daniele Farina, Guadagno, detto Vladimir Luxuria (in sostituzione di Migliore), Leoni, Balducci e Grillini.

La Commissione respinge il subemendamento Contento 0.3.100.3.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, pone in votazione il subemendamento Santelli 0.3.100.2.

La Commissione respinge il subemendamento Santelli 0.3.100.2.

Giulia BONGIORNO (AN) con riferimento all'emendamento 3.100 del relatore, ribadisce quanto affermato nel proprio precedente intervento. Ritiene comunque che sarebbe stato preferibile il testo come modificato dal subemendamento Santelli 0.3.100.2.

Elisabetta GARDINI (FI) esprime fortissime perplessità in merito al fatto che si inserisca in una norma penale il riferimento alla identità di genere, trattandosi di una espressione non ancora chiaramente definita da un punto di vista sia normativo che dottrinale. Al riguardo, ricorda che già nel corso della IV Conferenza ONU sulle donne di Pechino del 1995 venne affrontato il problema relativo all'esistenza di un genere diverso da quello tradizionalmente inteso. Pur tuttavia, in quella occasione, così, come in altri successivi convegni internazionali dove si è affrontato questo tema, non è stata fornita una definizione di genere rinviandosi, su questo punto, a dati acquisiti nel linguaggio comune. Osserva, quindi, che la disposizione in esame rischia di contrastare con il principio di tipicità che deve caratterizzare nel nostro ordinamento giuridico le norme penali le quali, pertanto, anche in considerazione delle rilevanti sanzioni che derivano dalla loro violazione, devono essere formulate in maniera chiara e precisa, senza possibilità di equivoci interpretativi.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, in considerazione dell'imminente inizio della seduta dell'Assemblea, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 17, riprende alle 17.20.

Elisabetta GARDINI (FI) invita la Commissione a riflettere attentamente sul rischio che il nuovo reato che si intende introdurre nell'ordinamento si traduca in una limitazione del principio costituzionalmente garantito della libera manifestazione del proprio pensiero andando a censurare semplici manifestazioni di dissenso. Nel puntualizzare, conclusivamente, che per propria formazione personale e culturale, il rispetto della persona umana rappresenta, comunque, un valore assoluto, esprime parere contrario alla disposizione


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in esame per gli effetti negativi che possono derivare dalla sua applicazione anche il termini di limitazione dei diritti costituzionalmente garantiti.

Angelo ALESSANDRI (LNP) intervenendo sull'emendamento 3.100, ritiene che la questione che pone l'articolo 3 del testo unificato in esame non è tanto quella relativa alla omofobia, quanto piuttosto il tentativo da parte di una minoranza di inserire nella legislazione delle nozioni che si riferiscono a valori sui quali non si riconosce la società. Troppo spesso si assiste al tentativo di inserire tra i valori della società valori ad essa estranei, come ad esempio quelli dell'Islam. La norma che si vuole introdurre nell'ordinamento finisce per configurare un nuovo reato di opinione volto a tutelare valori che non corrispondono a quelli della società naturale la quale si fonda sul matrimonio, sui figli e sul rispetto delle regole. La maggioranza in questo modo sta compiendo un atto di «fascismo normativo», in quanto impone alla società civile dei valori nei quali questa non crede.

Enrico COSTA (FI) esprime la propria contrarietà all'emendamento 3.100 del relatore, ritenendo che tanto l'identità di genere quanto l'orientamento sessuale siano già ricompreso nel più ampio concetto di «condizioni personali».

Giancarlo LAURINI (FI) ritiene che le modifiche previste dall'emendamento 3.100 del relatore non siano sufficienti e, associandosi alle considerazioni dell'onorevole Costa, si dichiara contrario all'emendamento 3.100 del relatore.

Edmondo CIRIELLI (AN) non condividendo una parte dell'emendamento in esame, chiede la votazione per parti separate.

Pino PISICCHIO, presidente, fa presente che non è possibile procedere alla votazione per parti separate, perché le singole parti dell'emendamento 3.100 non hanno un'autonomia logico-normativa. Per intervenire su una singola parte dell'emendamento, sarebbe stato necessario la presentazione di appositi subemendamenti.

Jole SANTELLI (FI), pur dichiarando di rispettare profondamente tutte le opinioni espresse dai colleghi ed, in particolare dell'onorevole Guadagno e dell'onorevole Grillini, tuttavia ritiene che il concetto di genere non possa essere sganciato dal dato biologico e naturalistico. Ribadisce dunque la propria contrarietà all'emendamento 3.100 del relatore.

Edmondo CIRIELLI (AN) e Manlio CONTENTO (AN) preannunciano il proprio voto contrario sull'emendamento 3.100 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 3.100.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 3.100, gli emendamenti riferiti ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3 non saranno posti in votazione.

La Commissione respinge l'emendamento Mazzoni 3.46, sottoscritto dall'onorevole Santelli.

Enrico COSTA (FI) chiede di sottoscrivere gli articoli aggiuntivi all'articolo 3 presentati dall'onorevole Samperi.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, avverte che tali articoli aggiuntivi non possono essere sottoscritti in quanto sono stati ritirati dalla presentatrice prima dell'inizio della seduta.

Enrico COSTA (FI) dichiara che tale ritiro non è stato annunciato dal Presidente e che pertanto non può essere ritenuto valido ai fini della non sottoscrivibilità da parte di altri deputati.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, ribadisce che l'articolo aggiuntivo non può essere sottoscritto in quanto è stato ritirato prima dell'inizio della seduta, essendo


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del tutto irrilevante l'annuncio del ritiro stesso.

Enrico COSTA (FI) ritiene che il ritiro degli emendamenti debba risultare da un atto sottoscritto dal presentatore.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, fa presente all'onorevole Costa che il ritiro dell'emendamento è stato a lui personalmente formulato dall'onorevole Samperi prima dell'inizio della seduta.

Enrico COSTA (FI) ricorda che in altre circostanze è stato chiesto a lui l'atto scritto per ritirare un emendamento, per cui in questo caso si sta commettendo una grave violazione regolamentare che pregiudica il diritto di un deputato a sottoscrivere un emendamento, che in realtà non può essere considerato ritirato.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, ribadisce che l'unica circostanza rilevante è che alla Presidenza sia noto che l'emendamento è stato ritirato prima dell'inizio della seduta.

Roberto GIACHETTI (PD-U) esprime forti dubbi di perplessità sugli articoli aggiuntivi 3.04 e 3.05 presentati dall'onorevole Bimbi in quanto estranei al contenuto dei progetti di legge in esame e rientranti invece in quello dei progetti di legge dai quali quelli sono stati stralciati. Invita i deputati dell'opposizione ad abbandonare l'atteggiamento ostruzionistico diretto a ritardare l'approvazione di un provvedimento importante.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, osserva che gli articoli aggiuntivi in questione sono strettamente connessi al tema degli atti persecutori.

Lucia CODURELLI (PD-U) ritira gli articoli aggiuntivi Bimbi 3.04e 3.05 dei quali è cofirmataria.

Jole SANTELLI (FI), dopo aver fatto propri gli articoli aggiuntivi 3.04 e 3.05, ricorda che nella precedente legislatura la maggioranza ha fatto più volte ostruzionismo su provvedimenti importanti, per cui ritiene che sia del tutto ingiustificata l'accusa fatta dall'onorevole Giachetti ai deputati di opposizione. Esprime rammarico per l'atteggiamento della maggioranza, la quale vorrebbe impedire all'opposizione di esercitare le proprie prerogative.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, assicura che non sussiste alcuna volontà di non consentire all'opposizione di esercitare il proprio ruolo. Nella presente seduta, ad esempio, è stata ammessa su richiesta dell'opposizione le votazioni per parti separate di due subemendamenti nonostante che ciò non sia consentito dal regolamento. Ricorda, infatti, che sulla possibilità di procedere a votazioni per appello nominale la presidenza della Camera, con lettera del 4 luglio 1996, ha ribadito che la possibilità di procedere a votazioni qualificate è stata esplicitamente esclusa da una circolare del Presidente della Camera del 30 luglio 1958. Nel caso in esame, per venire incontro ad una richiesta di un gruppo di opposizione e acquisito l'assenso unanime dei deputati presenti si è ritenuto opportuno procedere a votazioni per appello nominale. È chiaro, naturalmente, che ciò non può essere in alcun modo considerato un precedente.

Enrico COSTA (FI) e Jole SANTELLI (FI) raccomandano l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 3.04.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo 3.04 fatto proprio dall'onorevole Santelli.

Giancarlo LAURINI (FI) esprime contrarietà all'articolo aggiuntivo 3.05.

Elisabetta GARDINI (FI) in relazione all'articolo aggiuntivo 3.05 sottolinea l'esigenza che alle donne vittime dei reati di violenza siano garantite strutture adeguate di sostegno.


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La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo 3.05 fatto proprio dall'onorevole Santelli.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, osserva che gli interventi dei deputati di opposizione diretti a ritardare l'approvazione delle ultime proposte emendative al testo unificato in realtà sono del tutto irrilevanti per quanto attiene ai tempi di approvazione finale del provvedimento, il cui esame, dovendo ancora acquisiti i pareri delle Commissioni competenti, non si può comunque concludere nella seduta odierna. In questa seduta, piuttosto, si è ottenuto l'importante risultato di pervenire ad una nuova definizione del reato di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 654 del 1975, includendovi anche le discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere. Al fine di evitare un ulteriore e forse inutile ostruzionismo, ritiene che la Commissione possa comunque concludere immediatamente i propri lavori per riprenderli la prossima settimana. In quell'occasione saranno esaminati i restanti emendamenti.

Jole SANTELLI (FI) dichiara di non condividere assolutamente l'intervento del Presidente in quanto l'opposizione è riuscita a non far concludere l'esame degli emendamenti al provvedimento in esame, come invece era intenzione della maggioranza a seguito di una sorta di ricatto da parte di un gruppo politico, secondo il quale l'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto sulla sicurezza deve presupporre la preventiva conclusione dell'esame da parte della Commissione Giustizia del provvedimento sull'omofobia. Proprio per consentire alla Commissione di concludere l'esame degli emendamenti, la Commissione Bilancio è ancora riunita impedendo in tal modo che l'Assemblea possa iniziare la propria seduta e conseguentemente la Commissione Giustizia terminare la seduta in corso.

Roberto GIACHETTI (PD-U) contesta l'interpretazione data dall'onorevole Santelli all'andamento dei lavori della Commissione Bilancio, rilevando che questa è attualmente alle prese dei maxi-emendamenti sui quali il Governo ha preannunciato la fiducia.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Istituzione dell'ufficio per il processo, riorganizzazione funzionale dei dipendenti dell'Amministrazione giudiziaria e delega al Governo in materia di notificazione ed esecuzione di atti giudiziari, nonché registrazione di provvedimenti giudiziari in materia civile.
C. 2873 Governo.