VII Commissione - Giovedì 13 dicembre 2007


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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica. (Atto n. 192).

PROPOSTA DI PARERE

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato lo schema di decreto legislativo recante: «Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264» (Atto n. 192);
rilevato che lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), della legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 2 comma 5, valuti il Governo l'opportunità di inserire dopo le parole: «avvalendosi della Commissione di cui al comma 4» le seguenti: «tenuto conto della programmazione territoriale»;
b) all'articolo 3, comma 3, valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole «istituti dell'istruzione e della formazione tecnica superiore» con le seguenti «istituti tecnici superiori»;
c) valuti inoltre il Governo l'opportunità di inserire in generale un riferimento agli istituti tecnici superiori nel decreto in esame, atteso che il comma 2 dell'articolo 1 dello schema in esame rinvia a un successivo decreto specifiche disposizioni relative ai percorsi di orientamento finalizzati alla scelta dei percorsi della formazione tecnica superiore e dei percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro;
d) all'articolo 3, comma 6, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che l'accesso ai dati aggregati sulle scelte dei propri studenti e sui loro risultati nelle verifiche di ingresso e nel percorso di studio sia assicurato non solo agli istituti scolastici e alle amministrazioni scolastiche, ma anche alle regioni e agli enti locali interessati.


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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica. (Atto n. 192).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato lo schema di decreto legislativo recante: «Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264» (Atto n. 192);
rilevato che lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), della legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università;
in attesa della definizione di una riforma organica della disciplina delle modalità di accesso ai corsi di laurea universitari;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
a) all'articolo 2 comma 5, si ritiene necessario inserire dopo le parole: «avvalendosi della Commissione di cui al comma 4» le seguenti: «tenuto conto della programmazione territoriale»;
b) all'articolo 3, comma 3, si ritiene necessario sostituire le parole «istituti dell'istruzione e della formazione tecnica superiore» con le seguenti «istituti tecnici superiori»;
c) si considera inoltre necessario inserire in generale un riferimento agli istituti tecnici superiori nel decreto in esame, atteso che il comma 2 dell'articolo 1 dello schema in esame rinvia a un successivo decreto specifiche disposizioni relative ai percorsi di orientamento finalizzati alla scelta dei percorsi della formazione tecnica superiore e dei percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro;
d) all'articolo 3, comma 6, il Governo preveda che l'accesso ai dati aggregati sulle scelte dei propri studenti e sui loro risultati nelle verifiche di ingresso e nel percorso di studio sia assicurato non solo agli istituti scolastici e alle amministrazioni scolastiche, ma anche alle regioni e agli enti locali interessati,

e con la seguente osservazione:
si consideri l'opportunità di prevedere che i criteri di cui all'articolo 4 siano estesi anche all'accesso ai corsi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), e comma 2, della legge n. 264 del 1999.